Sentenze recenti Tribunale Catanzaro

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  • REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per la CalabriaSezione Primaha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 1922 del 2023, proposto da Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati An. Ba., Ma. Al. Sa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; controCo. Am. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Am. Mo., Do. Mo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confrontiRegione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati An. Ma., Fr. Ta., En. Fr. Ve., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Provincia di Cosenza, Dirigente Delegato Dal Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile (Diss) del Mini-Stero dell'Ambiente e della Sicurezza, Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile (Diss) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica-Direzione Generale Valutazioni Ambientali-, non costituiti in giudizio; Nel giudizio di opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. per la declaratoria di inefficacia nei propri confronti e la riforma e/o l'annullamento, previa misura cautelare,A) della sentenza TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 9 12 2022 n 2226 (mai notificata al Comune) emessa sul ricorso rg 1098/2022, proposto da Co. per denunciare l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Calabria sulla propria istanza di "riesame con valenza di rinnovo" dell'AIA rilasciata con DDG 1576/2009; e per l'effetto,B) l'accertamento dell'inefficacia e/o la dichiarazione di nullità, ai sensi dell'art 336, co 2, cpc, di ogni atto da essa dipendente, tra cui, in primis,- la sentenza TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 17 7 2023 n 1043, resa dalla stessa Sezione per darvi esecuzione;- il decreto di "riesame con valenza di rinnovo" (ex artt 29 ter e 29 octies D. Lgs. n. 152/2006) della Autorizzazione Integrata Ambientale DDG n. 1576/2009 per lo "Impianto di eliminazione rifiuti pericolosi e non" in loc. (omissis) del Comune di (omissis) (CS) della ditta Co. Am. srl assunto il 19 10 2023 dal Dirigente delegato dal Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DISS) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. q. di Commissario ad acta per la conclusione del procedimento, nominato dal TAR Calabria-Catanzaro, sez. I, con sentenza n. 1043/2023, comunicato al Comune di (omissis) con nota n 17816 del 19 10 2023 e assunto nel Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria con il n 18698 del 12 12 23 e pubblicato sul BURC 270 del 13.12.2023 nonchè di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto ivi compresa la richiamata nota n 17816 del 19 10 2023Visti il ricorso e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio di Co. Am. S.r.l. e di Regione Calabria;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2024 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTO1- Con atto ritualmente notificato il 18.12.2023 e depositato il 22.12.2023 il Comune di (omissis) ha esposto:-) con ricorso R.G. 1098/22 la Co. Am. S.r.l. (di seguito anche solo Co.) aveva chiesto a questo Tribunale di accertare l'illegittimità del silenzio/inerzia serbato dalla Regione Calabria sull'istanza di "riesame con valenza di rinnovo" dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ("AIA") DDG n 1576/09 ai sensi dell'art 29 octies, co 3, d.lgs. 152/06 ("TUA"), presentata dalla medesima Societa` il 24 8 20 (prot gen Regione Calabria n 269861 del 25 8 20) e non concluso nel termine di 150 giorni previsto dall'art 29 quater TUA e fissato dalla amministrazione procedente nella comunicazione di avvio del procedimento prot 368885/SIAR del 30 8 21;-) il ricorso era stato notificato solo alla Regione Calabria (costituita) e alla Provincia di Cosenza (non costituita) e non anche al Comune di (omissis);-) con sentenza 2226/22 (mai notificata al Comune di (omissis)), questo Tribunale ha accolto il ricorso sulla base di quanto disposto dagli artt 29 quater, co 10, TUA e 2, co 7, L 241/90, dichiarando l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione sull'istanza Co. e assegnandole un termine di 120 gg dalla notifica della sentenza per concludere il relativo procedimento;-) decorso anche tale ultimo termine, il 9.5.2023 CO. agiva per l'esecuzione della pronuncia e con sentenza n. 1043/23 questo Tribunale accoglieva anche tale istanza, nominando un Commissario ad acta, individuato nel Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DISS) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con facolta` di delega ad altro dirigente del medesimo Ministero, affinché provvedesse all'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento entro il termine di 90 gg dalla notificazione di un'istanza da parte di CO.;-) con decreto del 19.10.2023 (comunicato in pari data al Comune di (omissis) con nota n 17816 di pari data e assunto nel Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria con il n. 18698 del 12.12.2023 e pubblicato sul BURC n. 270 del 13.12.2023), oggetto peraltro di autonoma impugnazione dall'odierno opponente, il Commissario ad acta ha accolto l'istanza di riesame/rinnovo presentata da Co.1.1- Con il presente ricorso, il Comune di (omissis) agisce innanzitutto ex art 108 c.p.a. avverso la sentenza n 2226/22, mai notificatagli, chiedendo l'accertamento dell'inefficacia e/o la dichiarazione di nullità, ai sensi dell'art 336, comma 2, c.p.c., di ogni atto da essa dipendente, tra cui, in primis, la sentenza 1043/23 e il Decreto di "riesame con valenza di rinnovo" adottato dal Commissario ad acta il 19 10 2023, rilevando:-) in primo luogo, il Comune afferma la propria legittimazione a proporre opposizione di terzo ai sensi dell'art. 108 c.p.a. in quanto titolare di una situazione giuridica cristallizzata nella predetta norma, trattando la vicenda oggetto del proc. r.g. n. 1098/22 e definita con la Sentenza 2226/22 un "impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non" (di seguito "Impianto") sito in loc. (omissis) dello stesso Comune, avverso la quale questi si è opposto in sede procedimentale;-) ancora, in forza della sentenza n 2226/22, il ricorrente/opponente riceve un danno grave ed irreversibile (evincibile, a detta del Comune, anche dalla redatta per conto del Comune nel corso del procedimento penale iniziato nel 2013 ed esibita alla Regione) perché, come riferito in narrativa, il Commissario ad Acta nominato per darvi esecuzione, con Decreto del 19 10 23 ha disposto il rinnovo dell'AIA.1.2- Il Comune di (omissis) affida quindi le proprie doglianze ai seguenti motivi:II) IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 117 C.P.A. PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE IN CONSEGUENZA DELL'ISTANZA DI ATTIVAZIONE DEI POTERI SOSTITUTIVI EX ART 2, CO 9 BIS L. 241/1990.Il ricorso R.G. 1098/22 avrebbe innanzitutto dovuto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che con pec dell'1.8.2022 Co. attivava l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art 2, co 9, 9 bis e 9 ter L 241/90, avviando una nuova fase procedimentale, ma non ha contestato, per mantenere vivo il suo interesse all'accoglimento del ricorso questo secondo silenzio con un'autonoma azione giurisdizionale e/o con motivi aggiunti.III) INAMMISSIBILITÀ E/O INFONDATEZZA DEL RICORSO EX ART. 117 C.P.A. PER ASSENZA DELL'OBBLIGO DI PROVVEDERE IN CAPO ALLA REGIONE CALABRIAL'opponente deduce inammissibilità ed infondatezza del ricorso di Co., nel senso che, ove avesse potuto partecipare al giudizio R.G. n. 1098/22 il Comune avrebbe avuto modo di rappresentare che l'istanza proposta da Co. nell'agosto 2020 era inammissibilmente volta a ottenere il "riesame con valenza di rinnovo" di un'AIA ormai da tempo scaduta, e che, quindi, mancava il presupposto fondamentale per l'applicazione dell'art 29 octies TUA, ovvero un'AIA da vigente, da "riesaminare/rinnovare".III) (rectius IV) SULL'INESISTENZA DI UN'AIA VALIDA ED EFFICACE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RINNOVO; VIOLAZIONE ARTT 9, CO. 3, D-LGS. N 59/05; 29OCTIES E 29-QUATER E 208, CO 11, LETT G TUA; REG CE NN 76/01 E 1221/09.Ancora, afferma il Comune opponente che, ove avesse avuto modo di partecipare al giudizio R.G. n. 1098/2022, avrebbe contestato:-) (III.1) la durata dell'AIA tenuto conto di quella della certificazione UNI EN ISO 14001 del 2009 e già scaduta da tempo (scaduta il 31 12 09 ed è stata riacquisita solo nel 2016, per il triennio 2016-2018) che determinava scadenza dell'A.I.A. in capo alla Co. e dunque non applicabilità dell'istituto della proroga, ma neanche del rinnovo, non avendolo chiesto la Co. nei 6 mesi prima della scadenza.-) (III.2) la conseguenziale assenza, in capo alla Regione Calabria, di alcun obbligo di provvedere sull'istanza Co. del 24.8.2020, mancando persino il presupposto fondamentale per l'applicazione dell'art 29-octies, ovvero la sussistenza, a monte, di un'AIA valida ed efficace;-) (III.2.1) per concomitante ragione, l'A.I.A. non avrebbe potuto essere prorogata in quanto, con riferimento al d.lgs. n. 46/2014, non era dotata di tutte le autorizzazioni necessarie all'esercizio, quali la VINCA;-) (III.2.3) ancora, non risultava in atti la documentazione finalizzata a dimostrare la perdurante validità delle garanzie finanziarie riportate nell'AIA del 2009, circostanza che parimenti inibiva un eventuale rinnovo.2- Con atto depositato il 3.1.2024 si è costituita la Regione Calabria chiedendo di partecipare alla camera di consiglio per la discussione.3- Il 4.1.2024 il Comune di (omissis) ha depositato memoria ribadendo le proprie posizioni.4- Con atto depositato il 4.1.2024 si è costituita la Co., la quale ha eccepito:-) la tardività dell'opposizione, per essere il Comune opponente a conoscenza della sentenza n. 2226/2022 dal 15.12.2022 e della sentenza n. 1043/2023 dal 22.8.2023 (o meglio dal 4.8.2023);-) il difetto di legittimazione.5- Alla camera di consiglio del 10.1.2024 l'opponente ha rinunciato alla domanda cautelare.6- In data 22.5.2024 è stata depositata memoria da parte della Co.7- A seguire, il 31.5.2024 e il 7.6.2024 il Comune di (omissis) ha depositato memorie.8- All'udienza pubblica del 3.7.2024:-) il Comune di (omissis) ricorrente ha ribadito che il procedimento avviato da Co. non poteva essere qualificato come rinnovo perché l'AIA al momento dell'istanza era scaduta e la Regione non aveva alcun obbligo di provvedere sulla stessa, pertanto non si può considerare un silenzio;-) la Co. insiste sull'eccezione di irricevibilità dell'opposizione di terzo in quanto tardiva ed insiste altresì sull'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva.Quindi il ricorso è stato spedito in decisione.DIRITTO9- Devono essere preliminarmente scrutinate le eccezioni di inammissibilità dell'opposizione formulate dalla Co. per tardività e comunque per difetto di legittimazione del Comune di (omissis).10- Entrambe le eccezioni sono fondate.11- E' fondata anzitutto l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività .11.1- In materia di decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione di terzo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato può dirsi attestata nel senso che "Nell'ordinamento processuale amministrativo, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo c.p.a. ed in assenza di un'espressa disposizione sul punto, deve restare fermo l'orientamento formatosi sull'assetto normativo previgente, secondo cui il ricorso per opposizione di terzo ordinaria è soggetto al generale termine di decadenza di sessanta giorni (applicabile all'impugnazione degli atti amministrativi), decorrente dal giorno nel quale l'opponente ha avuto legale o comunque piena conoscenza della sentenza ritenuta pregiudizievole" (Consiglio di Stato sez. V, 29.10.2020, n. 6636; in conformità, Consiglio di Stato, Sez. III, 22,11,2018, n. 6617; id., Sez. IV, 7.8.2017, n. 3956; id., Sez. VI, 3.2.2016, n. 425).In sostanza, nell'attuale assetto -che supera la precedente giurisprudenza richiamata dal Comune opponente nei propri scritti difensivi per la quale la notifica della sentenza condizionava la decorrenza del termine per procedere all'opposizione di terzo - il dies a quo per notificare il giudizio di opposizione di terzo non è ancorato in via esclusiva alla conoscenza legale della sentenza ritenuta pregiudizievole ma può ben decorrere dalla piena conoscenza della sua esistenza e della sua portata pregiudizievole.11.2- Orbene, nel costituirsi Co. deposita (allegato 006 alla produzione del 4.1.2024) la fotoriproduzione di un articolo pubblicato su una testata online, presumibilmente il 9.8.2023, il quale, a sua volta, fotoriproduce una nota su carta intestata del Comune di (omissis) prot. n. 0013150/2023 del 04.08.2023 con la quali il Sindaco scrive al Presidente della Regione Calabria, al Presidente della Regione Basilicata nonché ai componenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica eletti in Calabria e Basilicata sollecitando la loro attenzione sulla problematica inerente l'attivazione dell'impianto per cui è controversia ed affermando, tra l'altro, che "Il precedente 9 dicembre 2022, tuttavia, il TAR per la Calabria con sentenza n° 2226 aveva fissato il perentorio termine del 9 aprile 2023 per la conclusione del procedimento. Lo scorso 17 luglio, lo stesso TAR, su ricorso della Co. Am. S.r.l., società che attualmente gestisce l'impianto, riconoscendo l'inerzia della Regione Calabria nel non essersi pronunciata in merito al citato rinnovo AIA entro il termine perentorio stabilito e neppure in tempi congrui dopo la conclusione dell'ultima seduta della Conferenza del 31 maggio, dispone la nomina di un Commissario ad acta e lo individua nel Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica".11.3- Ancora, Co. deposita ulteriore nota, contenente memorie del Comune di (omissis), prot. n. 16017 del 22.9.2023, a firma del Sindaco, nella quale viene testualmente richiamata, all'oggetto, la sentenza di questo Tribunale n. 1043/2023 di nomina del Commissario ad acta. Rispetto alla genuinità di tali note nulla ha osservato il Comune di (omissis) negli scritti difensivi.11.4- Deve ritenersi comprovata una piena conoscenza del Comune di (omissis), già alla data del 4.8.2023, della sentenza n. 2226/2022 ma anche, avendone citato sostanzialmente il dispositivo nonché la data di pubblicazione, dell'ulteriore sentenza n. 1043/2023 o, a tutto concedere, alla data del 22.9.2023 quanto a quest'ultima.11.5- Alla luce della precitata giurisprudenza, l'opposizione notificata il 18.12.2023 è pertanto tardiva, per nulla rilevando la notifica della sentenza al Comune di (omissis), peraltro neanche parte della controversia stessa.12- E' fondata anche l'ulteriore eccezione di difetto di legittimazione.12.1- Si osserva anzitutto che "La legittimazione a proporre opposizione di terzo nei confronti della sentenza del G.A. presuppone la lesione di una situazione giuridica soggettiva autonoma ed incompatibile con quella accertata in sentenza, non rilevando che l'espressa menzione di questo requisito sia venuta meno a seguito della modifica dell'art. 108, comma 1, apportata dall'art. 1, d.lgs. 15 novembre 2011 n. 195. Deve, invece, escludersi la legittimazione ad agire in opposizione di terzo di coloro che, rimasti estranei al giudizio, siano titolari di un interesse di mero fatto, non giuridicamente rilevante, alla rimozione del provvedimento impugnato; interesse che avrebbe tutt'al più legittimato un intervento ad adiuvandum in primo grado, ai sensi dell'art. 28, comma 2, c.p.a." (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 12/09/2022, n. 858).12.2- Orbene, il giudizio R.G. 1098/22, avviato ad iniziativa della Co. e conclusosi con sentenza n. 2226/2023, aveva ad oggetto il mero silenzio inadempimento serbato dalla Regione Calabria sull'istanza di riesame, con valenza di rinnovo, dell'A.I.A. di cui la stessa era titolare.12.3- Sul punto, si osserva anzitutto che "L'autorizzazione integrata ambientale, resa a seguito del meccanismo procedurale della Conferenza di Servizi, costituisce il momento di sintesi della pluralità degli interessi pubblici coinvolti e il provvedimento finale rimane demandato, nella sua dimensione conclusiva, alla valutazione discrezionale della Regione, rispetto alla quale il Comune non vanta alcun potere di veto" (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 28.6.2018, n. 4304).12.4- Da quanto ora esposto emerge che, in materia di A.I.A., l'autorità procedente è da inquadrarsi unicamente nella Regione Calabria, nei cui confronti la Co. ha spiegato il ricorso per non aver concluso il procedimento amministrativo nei termini di legge.Di contro, il Comune di (omissis), odierno opponente, quantunque legittimato a partecipare ai lavori della Conferenza di servizi, al pari degli altri enti da coinvolgervi a norma di legge, non è da qualificare -nell'ambito, si ribadisce, del giudizio avverso il silenzio- alla stregua di un soggetto in posizione differenziata e dunque quale un controinteressato vero e proprio, che, come tale, avrebbe dovuto essere evocato in giudizio.12.5- D'altronde, anche a ritenere non decisiva, di per sé, la netta osservazione giurisprudenziale per cui "Nel caso dell'azione in materia di silenzio-inadempimento, quale quella che viene in rilievo nel caso di specie, non vi sono controinteressati formali in senso stretto, poiché si è di fronte ad un'inerzia dell'Amministrazione, ossia ad un comportamento omissivo e, dunque, per definizione non vi sono soggetti " individuati nell'atto " - appunto inesistente - ai quali attribuire un interesse contrario a quello fatto valere in giudizio, secondo la definizione formale classica dei contraddittori necessari di cui all'art. 41 c.p.a. laddove espressamente dispone l'obbligo di notifica "ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto"" (T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento, Sez. I, 03/06/2022, n. 105) resterebbe il dato per cui "Nel giudizio avverso il silenzio - inadempimento della P.A. appare assai difficile identificare controinteressati in senso proprio, poiché l'ipotetico beneficio del terzo connesso all'illegittima inerzia dell'Amministrazione risulta un vantaggio di mero fatto, non integrante, dunque, alcuna posizione giuridica soggettiva differenziata (destinata a concretizzarsi e ad assumere rilevanza nel mondo del diritto solo a seguito dell'esercizio da parte dell'Amministrazione dei suoi poteri e della diretta lesività del provvedimento adottato, impugnabile dinanzi al giudice amministrativo)" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 07/08/2017, n. 9231) e "Nell'ambito dei giudizi avverso il silenzio -inadempimento dell'Amministrazione, l'identificazione di controinteressati può diventare un'operazione particolarmente difficile e complessa, poiché l'ipotetico beneficio del terzo connesso all'illegittima inerzia dell'Amministrazione può risultare un vantaggio di mero fatto, non integrante, dunque, alcuna posizione giuridica soggettiva differenziata" (T.A.R. Roma, Sez. II, 12.1.2022, n. 314).12.6- Orbene, nella fattispecie, la circostanza che, in ambito procedimentale il Comune opponente aveva già manifestato le proprie contrarietà al rinnovo dell'A.I.A. non assume circostanza rilevante ai fini della qualifica come controinteressato nel giudizio avverso il silenzio, attenendo detta questione al merito dell'istruttoria procedimentale ed alle dinamiche interne alla Conferenza di servizi, da cui l'insorgere, in capo al Comune ricorrente, a tutto concedere, di un interesse di fatto, ma non anche di un interesse a costituirlo parte necessaria nell'ambito di un giudizio teso unicamente ad accertare l'inerzia dell'Amministrazione procedente -e dunque riferito solo all'attività (nel caso di specie, all'attività omissiva) della Regione Calabria.12.7- Altra sarebbe stata, si soggiunge per completezza, la posizione processuale del Comune di (omissis) laddove la vertenza attenesse ad una concreta manifestazione provvedimentale adottata eventualmente grazie al contributo da questi offerto, giacchè in tale circostanza la sua evocazione in giudizio sarebbe stata necessaria, ma tale circostanza è ben diversa da quella attuale, laddove nulla era ancora intervenuto in termini provvedimentali (o in termini equipollenti e dunque concretamente ed attualmente lesivi).12.8- Peraltro, la sentenza n. 2226/2022, come anche la successiva sentenza n. 1043/2023, si limitano ad affermare la sussistenza di un obbligo di provvedere, sul quale è legittimato a contraddire -quale parte necessaria- la Regione Calabria quale ente procedente ma non anche il Comune di (omissis), coinvolto unicamente nell'ambito degli enti pubblici portatori di interesse nella Conferenza di Servizi ma privo di funzione di co-decisione in ordine alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'A.I.A.12.9- Detto in altri termini, dal tenore della sentenza non sembra evincersi alcuna situazione di specifica lesione della posizione del Comune di (omissis) che sia incompatibile con la statuizione della sentenza, tenuto conto che si è limitati a disporre l'obbligo della Regione di concludere il procedimento senza prefigurarne l'esito, trattandosi appunto di poteri non esercitati ed intrisi da evidente discrezionalità, dunque neanche lesivi degli interessi del Comune, tenuto conto che un'effettiva lesione può intervenire nel momento in cui, adottata a valle una qualsivoglia decisione, questa possa essere ritenuta dal Comune concretamente lesiva della propria posizione.12.10- Solo in termini incidentali e per mera completezza di analisi, le ulteriori osservazioni del Comune -per cui, essendo l'A.I.A., di cui la Co. era titolare, scaduta ormai da tempo, non vi era un obbligo di provvedere, come pure era insussistente siffatto obbligo a motivo dell'incompletezza dell'istanza,-attengono a valutazioni di merito in ordine al segno del provvedimento conclusivo (inammissibilità, rigetto, accoglimento) ma non al distinto aspetto della sussistenza di un obbligo di provvedere in sé considerato.D'altronde, l'inesistenza dell'obbligo di provvedere in maniera espressa può attenere al più ad un'istanza del tutto defatigatoria e pretestuosa (sul punto, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 25.6.2018, n. 4244) ma oltre tale aspetto, che neanche viene prospettato dal Comune opponente, le questioni ivi sottese attengono al merito della decisione amministrativa e all'eventuale possibilità di decidere la stessa in forma semplificata e non anche alla sussistenza di un obbligo di provvedere.12.11- Sempre per completezza, l'affermazione per cui il Comune, ove fosse stato evocato in giudizio avrebbe contestato la stessa formazione del silenzio-inadempimento costituisce un'inversione logica, nel senso che essa, a tutto concedere, può riguardare eventuali rilievi che il Comune avrebbe appunto svolto, nei limiti del suo interesse, laddove titolato a partecipare in giudizio ma non fonda, di per sé, un interesse qualificato a divenire parte necessaria del giudizio stesso.13- In conclusione, l'opposizione è inammissibile.14- Le spese seguono la soccombenza e vanno riconosciute in favore della Co. s.r.l. per essere liquidate in dispositivo, mentre vanno compensate quanto alla Regione Calabria stante la difesa meramente formale della stessa.P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.Condanna il Comune di (omissis) alle spese processuali in favore della Co. s.r.l., liquidandole in complessivi euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge, mentre nulla quanto alla Regione Calabria.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:Giancarlo Pennetti - PresidenteDomenico Gaglioti - Primo Referendario, EstensoreSimona Saracino - Referendario

  • REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per la CalabriaSezione Primaha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 1940 del 2023, proposto da Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sa. Al., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; controRegione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati An. Ma., Fr. Ta., En. Fr. Ve., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via (...); Pa. Ca., Provincia di Cosenza, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Calabria, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Basilicata, Autorità di Bacino Distrettuale Dell'Appennino Meridionale, Regione Basilicata, Comune di (omissis), non costituiti in giudizio; Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Si. Cu., Gi. Or., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confrontiCo. Am. S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Am. Mo., Do. Mo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento anche ex art 114, comma 6 e 117 cpa, previa sospensionedel provvedimento di riesame con valenza di rinnovo (ex art. 29ter e 29octies del D. Lgs. N. 152/2006) dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DDG n. 1576/2009 per '"l'Impianto di eliminazione rifiuti pericolosi e non", sito nel Comune di (omissis) (CS)", emesso in data 19.10.23 (all. 13) in favore della ditta Co. Am. srl dal commissario ad acta delegato, nominato con sentenza 1043/23, del Tar Calabria, Sez. I, a seguito della declaratoria d'illegittimità del silenzio prestato dalla Regione Calabria sull'istanza presentata dalla stessa Co. Am. srl, nonché• dei verbali della conferenza dei servizi del 12/10/2022 (all.7), del 9/3/2023 (all. 8), del 27/2/2023 (all. 9), del 24/5/2023 (all. 10) e del 31/5/2023 (all. 11);• dei pareri emessi ed in particolare: Parere della Regione Calabria, favorevole con prescrizioni della STV (all. 16); Parere dell'ARPA Calabria - Dipartimento Provinciale di Cosenza - inviato con nota 234923 del 24 maggio 2023; Parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale, favorevole con condizioni, inviato con nota 15358 del 23 maggio 2023; Parere della Provincia di Cosenza, favorevole con condizioni, inviato con nota 230030715 del 5 giugno 2023; Parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) Cosenza, per quanto di competenza, tutti allegati al verbale della conferenza del 31.5.23 (all. 11).-Visti il ricorso e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e di Co. Am. S.r.l.;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2024 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTO1- Con atto ritualmente notificato il 18.12.2023 e depositato il 29.12.2023 il Comune di (omissis) ha esposto:-) con istanza del 10/12/2001, la società WT. srl, presentava richiesta di V.I.A. per l'impianto di eliminazione dei "rifiuti pericolosi e non", sito nel comune di (omissis) alla località (omissis), procedimento che si concludeva positivamente con D.D.G. n. 6630 del 26.04.2005, con il quale veniva rilasciato parere favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni;-) il 24.2.2009 la Società Ec. 20. srl, subentrata nella titolarità dell'impianto, otteneva con D.D.G. n. 1576 l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), abilitativa alla sua messa in esercizio;-) l'impianto, però, veniva sottoposto a sequestro preventivo penale in data 27.11.2013, emesso su istanza della Procura della Repubblica di Paola nel procedimento N. 644/13 e con DDG 17645 del 20/12/2013, veniva disposta la sospensione della validità e dell'efficacia dell'AIA, ritenendo che le contestazioni penali comportassero gravi situazioni di pericolo per l'ambiente;-) cessato il vincolo penale, la ripresa dell'attività veniva ulteriormente bloccata per la vicinanza dell'impianto al Sito d'Interesse Comunitario (SIC) della Valle del Noce, ubicato nella regione Basilicata, ma a poche centinaia di metri dall'impianto, ed alla conseguente necessità di subordinare l'esercizio dello stesso all'ottenimento della valutazione d'incidenza ambientale (VINCA), sollecitata dalla regione Basilicata e posta dalla Calabria a condizione espressa della ripresa, con nota del Dipartimento Ambiente e Territorio - Settore 3, del 10 gennaio 2018, n. 7868, e con nota del medesimo dipartimento del 2 febbraio 2018, Prot. Gen. - SIAR n. 36979;-) avverso tali provvedimenti la Co. Am. srl (di seguito anche solo CO.), subentrata ulteriormente nella titolarità dell'impianto, proponeva ricorso a codesto TAR, conclusosi con sentenza 1900/2018, nella quale veniva espressamente affermata la legittimità della decisione di subordinare a VINCA la ripresa dell'attività, decisione confermata in appello con sentenza del Consiglio di Stato n° 5648/20;-) nel frattempo, in data 25.8.2020 CO. presentava istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, di cui al DDG 1576/2009 alla regione Calabria e il 27.11.2020 istanza di VINCA presso la Regione Basilicata;-) con determina dirigenziale n. 23AB.2021/D.00370 del 23/04/2021 questa rilasciava parere favorevole di VINCA in fase di screening, non ritendendo di dover procedere alla valutazione di II livello;-) la Regione Calabria con comunicazione prot. n. 312792 del 05/07/2022 indiceva la convocazione di Conferenza dei Servizi decisoria relativa al provvedimento di riesame;-) il territorio del comune ricorrente, pur essendo allocato nella limitrofa regione Basilicata è posto ad una distanza di poco più di 200 metri dalla sede dell'impianto, circostanza che avrebbe imposto una sua convocazione espressa alla conferenza per rendere parere, quale ente locale interessato, mentre lo stesso veniva ammesso come semplice uditore, su decisione assunta dall'ente procedente nella prima seduta della conferenza, tenutosi in data 12/10/2022;-) seguivano ulteriori sedute il 9/1/2023, il 27/2/2023, 24/5/2023 e quella conclusiva del 31/5/2023;-) stante la perdurante successiva inerzia della Regione, con sentenza n. 01043/2023 il TAR Calabria, riconoscendo l'illegittimità del silenzio nominava, quale commissario ad acta per la conclusione del procedimento, il Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DISS) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con facoltà di delega ad altro dirigente del medesimo Ministero, individuato nel dirigente della Divisione "Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale" del medesimo Ministero;-) il Commissario, ritenuta prevalente la posizione favorevole al rinnovo, in ragione del solo parere negativo del comune di (omissis), con provvedimento del 19.10.23 concludeva positivamente il procedimento.1.1- Il Comune di (omissis) insorge contro tale provvedimento chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:1) VIOLAZIONE DELL'ART 30 DEL D.LGS. 152/2006 E DEGLI ARTT 14 E SEGUENTI DELLA L. 241/90, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA E SVIAMENTO2) VIOLAZIONE DELL'ART 29 SS. DEL D.LGS. 152/2006, DELL'ART 7 DEL DLGS 46/14, DELLA CIRCOLARE PROT. N. 22295 DEL 27.10.14, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI3) VIOLAZIONE DEGLI ARTT 29 E SEGUENTI DEL DLGS 152/2006, DELL'ART 7 DEL DLGS 46/14, ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA.4) VIOLAZIONE DELL'ART 5, 29 QUATER E 29 OCTIES DEL DLGS 152/06, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DELA CAUSA TIPICA5) VIOLAZIONE DEGLI ARTT, 29 QUATER E 29 OCTIES DEL DLGS 152/06, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE DEL PIANO REGIONALE RIFIUTI DI CUI ALLA DGR 570/19.6) VIOLAZIONE DEGLIA ARTT 29 BIS E SEGUENTI e 208 DEL DLGS 152/06, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA7) VIOLAZIONE DELL'ART 29 DECIES E QUATTORDECIES DEL DLGS 152/06, VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE E DELL'ART. 5 DPR 8.9.97 N 357, ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO E DIFETTO D'ISTRUTTORIA8) VIOLAZIONE DEGLIA ARTT 29 BIS E SEGUENTI DEL DLGS 152/06, VIOLAZIONE DEGLI ARTT 14 SS. DELLA LEGGE 241/909) DIFETTO DI ATTRIBUZIONE, VIOLAZIONE DELLA LEGGE 1766/27, DLLA LEGGE 168/17, ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' CON ALTRI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, DIFETTO D'ISTRUTTORIA FRAINTENDIMENTO2- Con memoria depositata il 2.1.2024 si è costituito il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il decreto gravato è stato emesso dal Commissario ad acta non quale organo del Ministero bensì quale organo ausiliario del TAR.3- Sempre il 2.1.2024 si è costituita la CO. per resistere al ricorso e sempre in pari data la stessa chiedeva la riunione del proc. n. 1940/2023 R.G. con il connesso proc. n. 1098/2022 R.G. e il connesso proc. n. 1927/2023.4- In data 3.1.2024 si è costituita la Regione Calabria chiedendo di essere ascoltata nella camera di consiglio fissata per la trattazione dell'istanza cautelare.5- In data 4.1.2024 si è costituita l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza per resistere al ricorso.6- In data 4.1.2024 la CO. ha depositato memoria deducendo insussistenza dei presupposti per la tutela cautelare.7- Alla camera di consiglio del 10.1.2024 il Comune ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare e il Collegio ne ha preso atto.8- Con atto notificato il 15.1.2024 e depositato in pari data il Comune di Scalea ha spiegato intervento ad adiuvandum motivato sulla base della collocazione contigua al Comune di (omissis) e sulle conseguenze, asseritamente pregiudizievoli, derivanti al contesto ambientale del proprio territorio dalla riattivazione dell'impianto, riprendendo le censure prospettate dal Comune ricorrente.9- In data 17.5.2024 la CO. ha depositato istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio n. 1/2023 R.G. pendente presso il Commissario per gli Usi Civici della Calabria, su cui si innesta parte dell'odierno contenzioso.10- La CO. ha quindi depositato documenti il 22.5.2024 e memoria il 30.5.2024.11- In data 12.6.2024 il Comune di (omissis) ha depositato memoria di replica.12- All'udienza pubblica del 3.7.2024:-) il Comune ricorrente ha dichiarato di aver interesse al ricorso in quanto una parte dell'impianto occupa anche terreni di una frazione del Comune, come si evince dalla relazione dell'Ufficio tecnico, depositata in atti; ha affermato che l'impianto abbia rilevanza interregionale e pertanto necessiti della V.INC.A. e che il Comune era stato estromesso dalla Conferenza dei servizi alla quale, invece, doveva obbligatoriamente partecipare; sostiene che il procedimento di rinnovo AIA è anomalo, perchè richiesto per un impianto funzionante per due anni e poi rimasto inattivo, tanto che i pareri per la valutazione dell'incidenza prendono in considerazione gli elementi del passato invece in questo caso è stata data solo una prescrizione per il futuro e dichiara che, nell'istanza presentata, si afferma che l'impianto non è in esercizio dal 2012 e che si deve, inoltre, considerare che al momento di entrata in vigore della nuova normativa d.lgs. n. 46/2014 l'11.4.2014, la predetta autorizzazione era stata sospesa a causa delle contestazioni di natura penale, per cui non poteva godere della proroga;-) la CO. ha affermato che il d.lgs. n. 152/06 consente anche ai Comuni non convocati alla conferenza dei servizi, di poter fare pervenire le loro osservazioni, ha osservato che l'impianto non è in esercizio dal 2018 e che la ricostruzione storica dell'impianto è riportata sia dal decreto di riesame A.I.A. sia dalla ricostruzione del Commissario ad acta, depositate telematicamente; ha dichiarato che il procedimento penale a cui si riferisce il Comune ricorrente riguardava società e gestori diversi dagli attuali e che comunque si è concluso con una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, e che l'impianto è stato dissequestrato nel 2015; ha eccepito la tardività della memoria di replica del Comune di (omissis);-) l'A.S.P. di Cosenza ha affermato che il parere espresso in sede conferenziale non può in nessun modo recare danno al Comune ricorrente, perchè resa ai sensi della L.R. n. 10/1997 art. 8 in materia di valorizzazione e utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento per la tutela ambientale;-) l'avvocatura erariale ha insistito nel difetto di giurisdizione passiva del Ministero.Dopo la discussione la controversia è stata spedita in decisione.DIRITTO13- Preliminarmente va disposta l'estromissione dal giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.Si osserva che "Gli effetti degli atti posti in essere dal commissario ad acta si imputano alla sfera giuridica dell'amministrazione non già come conseguenza del fatto che il commissario è organo straordinario della medesima, bensì perché tali effetti si producono nella sfera giuridica dell'amministrazione per derivazione dalla decisione del giudice" (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25.5,2021, n. 8).Orbene, quantunque il Commissario ad acta sia stato individuato nell'ambito del Ministero dell'Ambiente e della Transizione Ecologica, egli costituisce ausiliario del giudice e i suoi atti si imputano all'Amministrazione regionale.14- Vanno disattese le ulteriori istanze depositate formulate da CO.14.1- Va disattesa l'istanza di sospensione del reclamo, formulata da CO. per la pendenza dell'opposizione dinanzi al Commissario per gli usi civici.Come infatti rilevato nella sentenza n. 1043/2023 e come si avrà modo di osservare nello scrutinio del merito, non può ravvisarsi alcuna ipotesi di pregiudizialità della conclusione del giudizio di opposizione introdotto dalla CO. innanzi al Commissario usi civici, per cui nessuna sospensione ex art. 295 c.p.c. può essere accordata in merito.Neppure però può trovare applicazione nella fattispecie la sospensione facoltativa del giudizio, chiesta dalla CO. ai sensi dell'art. 296 c.p.c. che, a parte il suo richiamarsi pur sempre alle ragioni poste a sostegno della ipotizzata sospensione necessaria, neppure sembra trovare giustificati motivi a suo sostegno atteso che la stessa si risolverebbe in una mera parentesi di stasi processuale che, pur concessa eventualmente nella sua misura massima (tre mesi), neppure darebbe garanzia di una definizione, entro detto assai breve lasso temporale, del procedimento pendente presso il Commissario degli usi civici.Solo per completezza, l'istanza della CO. non potrebbe neanche essere accolta ove formulata in termini di rinvio o di cancellazione della causa dal ruolo, essendo oramai del tutto eccezionali le suddette previsioni, in base all'attuale formulazione dell'art. 73 c.p.a.14.2- Va altresì disattesa l'istanza di riunione dei giudizi.Premesso che "La riunione dei ricorsi attiene a una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, come si ricava chiaramente dalla formulazione testuale dell'art. 70 c.p.a. e risponde ad una scelta di mera opportunità in funzione dell'economicità e della speditezza dei giudizi, nonché al fine di prevenire la possibilità di contrasto tra giudicati" (Consiglio di Stato sez. III, 19/02/2024, n. 1622), la complessità della questione suggerisce al Collegio di mantenere separata la trattazione delle relative controversie.15- Sempre per completezza, il Collegio per ragioni di economia processuale prescinde dallo scrutinare l'eccezione di tardività della memoria depositata dal ricorrente il 12.6.2023, pur rilevando che essa sembra eccedere la mera replica alle deduzioni difensive, in quanto le argomentazioni spese dal ricorrente nulla di sostanziale aggiungono quanto alla prospettiva di esito del ricorso, che è comunque infondato.16- Nel merito, il ricorso va rigettato.17- Viene scrutinato il motivo 1).17.1- Il Comune ricorrente premette anzitutto la propria legittimazione ad agire, trattandosi di ente esponenziale degli interessi connessi alla tutela dell'ambiente e munito, quindi, del potere di contestare gli atti ritenuti idonei a minare la salubrità del proprio territorio, ubicato nella Regione Basilicata ma confinante a poco più di 200 metri dalla sede dell'impianto- come nel caso controverso della riattivazione di un impianto di smaltimento rifiuti anche pericolosi, non in esercizio da oltre dieci anni per pregressi reati ambientali.In connessione con ciò, il Comune contesta la mancata sua convocazione in Conferenza per rendere parere obbligatorio, in quanto collocato in regione confinante a quella procedente e come tale rientrante nella previsione dell'art. 30, comma 2 del d.lgs. n. 152 del 2006.Richiama a tal proposito il contenuto del verbale n° 2 della conferenza nella quale il Sindaco del Comune ricorrente ha più volte fatto presente la propria volontà di esprimere parere nel procedimento, pervicacemente negata dall'Autorità procedente.Osserva altresì il Comune che le proprie ragioni di tutela non hanno trovato ingresso mediato, nemmeno per il tramite della posizione della propria Regione di appartenenza, posto che la Basilicata è stata ammessa alla conferenza unicamente in ragione del parere espresso per l'ottenimento della VINCA sul sito d'interesse comunitario, mentre le è stato espressamentenegato, sempre nel verbale n° 2 della conferenza, il diritto di esprimere il proprio parere sulle conseguenze rimanenti.In sostanza, la conferenza sarebbe stata privata dell'apporto obbligatorio di un soggetto necessario.17.2- Il motivo è infondato.17.3- L'art. 29-quater comma 5 del d.lgs. n. 152 del 2006 dispone che: "La convocazione da parte dell'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di apposita Conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale (...) oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, nonché, per le installazioni di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA, ha luogo ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (...)".17.4- In argomento la giurisprudenza ha rilevato che "La partecipazione al procedimento ed alla conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è prevista esclusivamente nei confronti dei soggetti direttamente interessati al provvedimento da emanare; gli altri soggetti istituzionali o meno, che non hanno un interesse diretto nel procedimento in corso, possono essere facoltativamente invitati, senza che gli stessi possano incidere sulle decisioni da trattare" (Consiglio di Stato sez. II, 08/07/2019, n. 4734).17.5- Sul punto, nella nota di convocazione della Conferenza di servizi n. 465135 del 21.1.2022, l'Autorità regionale procedente ha specificato che le Amministrazioni che hanno titolo a partecipare (per esprimere la propria posizione e che, quindi, devono partecipare) sono quelle preposte alla tutela ambientale e le amministrazioni competenti al rilascio di ulteriori titoli abilitativi, con la conseguenza che gli altri soggetti, eventualmente interessati alla procedura possono essere ammessi a partecipare alla conferenza, solo previa espressa richiesta e su assenso dell'autorità procedente, che può ammetterli alla seduta esclusivamente quali meri uditori.17.6- Orbene, dal verbale della Conferenza di servizi n. 2 del 9.1.2023 (all. 009 alla produzione del ricorrente del 29.12.2023, pag. 4), cui il Comune di (omissis) aveva partecipato quale uditore, emerge che: (-) l'impianto non è da realizzare sul territorio comunale di (omissis) né vi sono progetti specifici (anche in ordine a tunnel il passaggio della lontra) che interessano il territorio comunale; (-) il pregiudizio a carico del Comune ricorrente sarebbe costituito dalla vicinanza dell'abitato di Frazione (omissis) all'impianto e dal fatto che sono stati sempre lamentati cattivi odori; (-) il Comune di (omissis) è collegato al Comune di (omissis) e il Fiume No. procede prima per (omissis), poi per (omissis) e quindi per (omissis).17.7- In sostanza, il Comune di (omissis) non è chiamato a rilasciare titoli autorizzativi con riferimento alla procedura in questione e in ragione della natura dell'intervento in discussione, in quanto l'impianto, per quanto di interesse nel procedimento in questione non insiste sul suo territorio, ragion per cui non è censurabile l'operato dell'Amministrazione che non lo ha considerato come partecipante necessario, nel senso che ha titolo per esprimere il parere che l'Amministrazione procedente è tenuta a prendere in considerazione o comunque a rilasciare titoli o autorizzazioni da conglobare nell'A.I.A.17.8- Peraltro, non è corretto -almeno in assenza di più puntuali argomentazioni che però non traspaiono da quanto esposto da parte ricorrente- affermare che in questo modo la Conferenza abbia rinunciato al suo contributo conoscitivo.Difatti, non è stata negata la possibilità per il Comune di (omissis) di fornire il proprio apporto di conoscenza (come traspare dalla stessa convocazione come uditore nonché dalla dialettica, anche con la ditta CO. che si è avuta in tale sede).17.9- Ciò che è stato negato al Comune ricorrente -come chiarito anche dal Presidente della Conferenza in tale occasione- è la legittimazione dello stesso Comune ad esprimere formale parere del quale tenere conto per la definizione del procedimento di riesame/rinnovo, conclusione, quest'ultima, che alla luce della precitata giurisprudenza e considerato l'interesse meramente indiretto di cui il Comune ricorrente può considerarsi titolare, risulta incensurabile.18- Viene quindi scrutinato il motivo n. 2).18.1- Il Comune ricorrente deduce l'insussistenza dei presupposti per addivenire alla proroga dell'A.I.A. in quanto:-) con il d.lgs. n. 46 del 2014 si è avuto sì il raddoppio della durata dell'A.I.A. e la trasformazione del procedimento da mero rinnovo a vero e proprio riesame sulla verifica degli esiti sull'ambiente della gestione medio tempore intervenuta, ma ciò, come disposto anche dalle linee di indirizzo ministeriali del 27.10.2014, a condizione che l'A.I.A. fosse vigente all'entrata in vigore della novella;-) nella fattispecie, con sentenza n. 1900/2018 questo Tribunale ha ritenuto condizione indispensabile per la sua attivazione il preventivo ottenimento della VINCA, che costituisce non mera condizione di efficacia del titolo abilitativo all'intervento ma condizione per la sua validità, e che è stata richiesta dal Gestore solo il 27.11.2020 ed ha avuto esito favorevole dalla Regione Basilicata solo il 23/04/2021;-) dunque, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina l'impianto era privo di un titolo ambientale obbligatorio per la sua attivazione, in ragione di un obbligo normativo già in vigore al momento del rilascio dell'originaria AIA del 2009 e non poteva, per questo, ritersi fornito di una AIA vigente.-) peraltro, l'art. 5 comma 1-quinquies dell'art 5 del d.lgs. n. 152/2006, ai fini dell'applicazione del Titolo III bis della Parte seconda, riportante le nuove scadenze, ritiene impianto esistente quello che alla data del 6.1.2013 avesse ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie, requisito palesemente assente nel caso di specie, stante la incontestabile mancanza della VINCA;-) inoltre, al momento di entrata in vigore della novella legislativa, l'A.I.A. era sospesa per le contestazioni di natura penale da cui era derivato il provvedimento dirigenziale assunto con D.D.G. n. 17645 del 20.12.2013, con il quale si sospendeva tanto l'efficacia che la validità del titolo per il termine di 180 giorni e quindi, sino al 18.6.2014.In secondo luogo, il Comune ricorrente deduce che:-) essendo stata acquisita l'istanza di riesame al protocollo n. 269861 del 25.8.2020, in quel momento il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di riesame era già scaduto, con la conseguente decadenza del titolo, in quanto, giusta prescrizione di cui al n. 12 delle condizioni dell'AIA del 20.02.2009, l'istanza di riesame doveva essere presentata almeno 6 mesi prima della sua scadenza, trattandosi di impianto asseritamente munito di ISO, rilascio avvenuto con decreto dirigenziale n° 223 del 20.2.2009, per cui avrebbe dovuto essere presentata entro il 20.8.20, e dunque risulta tardiva;-) a fronte di ciò è erroneo ritenere che l'istanza sia stata presentata il 4.8.2020, senza che venga indicato il numero di protocollo.18.2- Il motivo è dunque infondato in tutti i profili di doglianza.18.3- In primo luogo, deve essere chiarita la durata effettiva dell'A.I.A. rilasciata con decreto dirigenziale assunto a prot. n. 221 del 20.2.2009 e registrato al n. 1576 del 24.2.2009 del Registro dei dirigenti della Regione Calabria per essere notificato alla CO. il 10.3.2009 in quanto tale aspetto condiziona, a cascata, sia l'applicabilità dell'incremento temporale di cui al d.lgs. n. 46 del 2014 sia la tempestività dell'istanza di riesame/rinnovo presentata dalla CO.18.4- L'art. 9 del d.lgs. n. 59 del 2005 (poi divenuto art. 21-octies d.lgs. n. 152 del 2006), vigente ratione temporis, disponeva:"1. L'autorità ambientale rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione. A tale fine, sei mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 1. Alla domanda si applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 5. L'autorità competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dall'articolo 5, comma 10. Fino alla pronuncia dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base della precedente autorizzazione. (...)3. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni sei anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 5, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni sei anni a partire dal primo successivo rinnovo"18.5- La norma è cristallina nel prevedere che l'estensione della durata in ragione del possesso di una certificazione ambientale è legata al mero fatto di essere in possesso di tale certificazione all'atto del rilascio del titolo, mentre nulla afferma in ordine alla necessità che la certificazione ambientale copra, in termini di durata temporale, la durata del titolo autorizzatorio, come invece sottenderebbero le argomentazioni di parte ricorrente.Consegue da ciò che correttamente il Commissario ad acta ha ritenuto ("valutato 1") non pertinente tale motivo ostativo osservando che "per determinare il termine per presentare riesame, il requisito della certificazione ISO è rilevante solo al momento del rilascio dell'autorizzazione (...) e non è richiesto il suo mantenimento per tutta la durata dell'AIA".18.6- D'altronde, l'A.I.A. di cui al decreto 1576/2009, espressamente indicava un termine di efficacia in 6 anni (punto 4 del dispositivo), per cui la prospettazione del Comune ricorrente, oltre a non essere condivisibile per le ragioni anzidette, in realtà postulerebbe anche una rivisitazione "ortopedica" (ossia una sostanziale modifica) ex post del provvedimento autorizzatorio, il quale, si soggiunge per completezza, a tutto concedere, nulla prevede (né, per le ragioni dianzi esposte, avrebbe potuto prevedere) in ordine alla necessità di mantenere la certificazione ambientale per tutta la durata dell'autorizzazione.18.7- In sostanza, dunque, deve ritenersi cristallizzata la durata effettiva dell'A.I.A. in anni 6 e dunque con scadenza il 24.2.2016.18.8- Proseguendo con la disamina, si osserva che l'art. 21-octies l'art. 7 del d.lgs. 4.3.2014 n. 46 è stato modificato nel senso che:"3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso: (...) b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.9. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame".18.9- Come osservato in giurisprudenza, dunque, "Nel sistema introdotto dall'art. 29-octies, comma 3, lett. b), d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dall'art. 7, d. lg. 4 marzo 2014 n. 46, a partire dall'11 aprile 2014 non solo i provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale sono rilasciati senza più prevedere il rinnovo periodico e i procedimenti di rinnovo già avviati sono convertiti in procedimenti di riesame, ma sono anche prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali in vigore a tale data, venendone raddoppiata la durata (...), senza che sia a ciò necessaria la presentazione di alcuna istanza, da parte del privato, all'Amministrazione che lo ha rilasciato (ciò è stato chiarito pure nella circolare ministeriale prot. n. 22295 del 27 ottobre 2014)" (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 11.12.2019, n. 730).18.10- Orbene, da quanto ora esposto emerge anzitutto che la novella intercetta direttamente la presente fattispecie, essendo questa intervenuta nel periodo (esennale) di validità della stessa, consentendo dunque l'applicabilità del raddoppio del termine.18.11- Quanto poi, all'ulteriore questione -per cui, anche a concedere che la novella intercetti il titolo primigenio comportando la proroga dei termini, questa non potrebbe essere intesa di durata parimenti esennale, ma, a tutto concedere, nei limiti della decennalità (o comunque in termini non utili a consentire il rispetto del termine a ritroso semestrale per "agganciare" la richiesta di riesame/rinnovo al titolo originario) - si osserva che, dalla ricostruzione normativa e giurisprudenziale ora riportata, il raddoppio ope legis della durata dell'A.I.A. deve avere riguardo alla durata originaria del titolo primigenio e (anche ipotizzando che sia effettivamente intervenuta una scadenza della certificazione ambientale nelle more dell'esercizio dell'impianto) comunque la questione sarebbe stata irrilevante nell'economia della questione qui controversa.18.12- Un'interpretazione di tal fatta, infatti, non si armonizzerebbe con l'assetto normativo come ora ricostruito, sia in quanto il raddoppio dei termini è automatico e dunque è un portato che discende direttamente dall'entrata in vigore della novella sul titolo rilasciato (che, pertanto, in assenza di distinzioni o altre disposizioni non può che riferirsi "in blocco" al termine originariamente previsto) sia in quanto tale assunto non si sposerebbe con l'assenza di alcuna attività amministrativa di sorta, foss'anche di verifica o controllo, a fine di riconoscimento del raddoppio -eventualmente, per restare alla controversia, in termini di attualità della certificazione ambientale- che il legislatore non prevede.18.13- Peraltro, sul punto non risultano utili alla diversa prospettiva del ricorrente neanche le linee di indirizzo ministeriali del 27.10.2014 (non depositata dal ricorrente -che dunque non ha assolto l'onere di dimostrare, anche con principio di prova, la pregnanza e la riferibilità della circolare anche al caso controverso- ma reperita sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente - Circolare 22295/GAB del 27 ottobre 2014 - Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 - Metadato - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - VAS - VIA - AIA (mite.gov.it) -). Il par. 3.d) del documento, nel chiarire che la durata del titolo è raddoppiata, ha sì soggiunto l'opportunità (che non può tradursi, anche per coerenza con la giurisprudenza precedentemente richiamata) di un carteggio che confermi l'applicazione della nuova disposizione, ma ha avuto riguardo, nell'affermare ciò, alle ipotesi in cui, come spesso nella prassi, nei provvedimenti di A.I.A. sia riportata espressamente la prevista data di rinnovo per cui, nell'incertezza, la violazione di tale scadenza (ovviamente riferita alla disciplina normativa vigente al tempo del rilascio) avrebbe potuto essere considerata violazione di una condizione autorizzativa. Detta circostanza non è però sovrapponibile all'odierna fattispecie che non indica una data precisa di scadenza bensì un termine di validità (ossia di anni 6 cui si può aggiungere, per completezza, il punto 12 per il quale il rinnovo deve essere presentato almeno sei mesi prima della scadenza del titolo).18.14- Per completezza, per le ragioni dianzi esposte risulta del tutto indifferente che, al momento dell'entrata in vigore della novella fosse in corso la sospensione dell'A.I.A.: a prescindere dalle espressioni letterali usate nel provvedimento regionale, la sospensione di un provvedimento amministrativo opera esclusivamente sull'efficacia dello stesso, ossia sulla idoneità a produrre gli effetti propri, ma non fa venir meno l'esistenza del titolo e tanto costituisce presupposto sufficiente per ritenere applicabile il raddoppio dei termini.18.15- Ancora, il fatto che al momento dell'entrata in vigore della novella l'impianto non fosse operativo in quanto sospeso rende non equiparabile la situazione controversa ad altre ipotesi nelle quali l'opera non sia stata realizzata e sia rimasta allo stato di progetto e per le quali ultime la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 1563/2019) ha ritenuto non applicabile il raddoppio: in questo caso, infatti, non è revocabile in dubbio che l'impianto sia entrato in funzione, sia pure temporaneamente, e ciò, ancora una volta, è sufficiente per considerare applicabile la novella.18.16- Per ragioni analoghe a quanto ora esposto, l'applicabilità al titolo originario della proroga ope legis presuppone unicamente la sussistenza, al momento dell'entrata in vigore della novella, di un titolo autorizzatorio ma non anche il possesso di tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio della stessa attività (in particolare, secondo la prospettazione del Comune resistente, la VINCA, peraltro successivamente ottenuta), presupposto non infatti ravvisabile dalla ricostruzione normativa finora svolta.D'altronde, nel caso di specie emerge che, come rilevato dal ricorrente, a seguito di un ampio carteggio tra le autorità amministrative competenti e il gestore in merito alla legittimità delle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio dell'attività, la Regione Calabria, con nota prot. n. 0174256 del 30.5.2016 aveva ritenuto necessario sottoporre l'impianto a V.INC.A., in ragione della sua prossimità al SIC Valle Noce.Ne consegue, anche dal punto di vista temporale, che la necessità di sottoposizione a V.INC.A. è successiva sia al rilascio originario dell'A.I.A. (rispetto alla quale parte ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente e ritualmente reagire, qualora avesse ritenuto illegittima l'A.I.A. per la carenza della V.INC.A., pena il consolidamento della predetta A.I.A., che non può essere rimesso in discussione nell'odierno contenzioso) sia all'intervenuta proroga legale della durata dell'A.I.A. (che considera il primigenio provvedimento "tal quale" a suo tempo adottato e non è caratterizzata da alcun momento istruttorio o provvedimentale).18.17- Peraltro, non sarebbero comunque applicabili al caso controverso ipotetici parallelismi (in termini di continuità nel possesso della certificazione ambientale) rispetto a quanto previsto per quanto concerne il possesso delle attestazioni SOA o comunque delle certificazioni nella materia dei contratti pubblici, stante che il mantenimento della continuità dei requisiti nelle gare (che peraltro attiene alla qualificazione e alle certificazioni SOA) è funzionale a garantire la stazione appaltante sulla serietà e l'idoneità del contraente prescelto a portare a termine l'intervento contrattuale ed è il portato di una serie di disposizioni (v. art. 80, commi 4 e 6 del d.lgs. n. 50/2016, art. 75, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 2010) che prevedono anche una specifica procedura per il rinnovo a fine di garantire la soluzione di continuità di cui invece non vi è traccia in materia di A.I.A., ragion per cui non sembra consentita un'interpolazione nel senso prospettato dalla ricorrente.Non sarebbe neanche ipotizzabile, in assenza di una chiara prescrizione normativa in tal senso, che la natura stessa del sistema ISO 14001 (ormai recepito da ben due regolamenti CE: nn. 76/01 e 1221/09) imponga il mantenimento nel tempo della certificazione ambientale, tale cioè da coprire la durata dell'A.I.A.18.18- Non potrebbe peraltro ritenersi che l'A.I.A. originaria (con quanto ne consegue in termini di inapplicabilità del raddoppio dei termini e di tardività della richiesta di riesame) sia inefficace per l'asserita assenza delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, d.lgs. n. 152 del 2006, per le ragioni che saranno di seguito esposte e che si richiamano per economia espositiva (v. § 23.4.1).18.19- Per completezza, si osserva che l'A.I.A. originaria era stata rilasciata il 24.2.2009 e la proroga inviata il 24.8.2020 (come risulta dalla ricevuta pec agli atti, a fronte della quale è indifferente la data di successiva protocollazione dell'istanza), per cui il termine a ritroso semestrale per attivare il procedimento di rinnovo (e non considerare l'istanza alla stregua di un procedimento ex novo) è da considerarsi rispettato.19- Viene scrutinato il motivo 3).19.1- Afferma il Comune ricorrente che:-) la modifica introdotta con il d.lgs. n. 46/2014 (su cui v. anche motivo n. 2) ha legato il raddoppio dei termini di durata dell'A.I.A. al continuativo controllo degli esiti della gestione sull'ambiante, stante il passaggio da mero rinnovo in riesame, da condurre alla luce dell'impatto dell'esercizio medio tempore intervenuto sull'ambiente;-) a fronte dell'inattività dell'impianto a partire dal 2013, appare distorsiva della volontà normativa sia il riconoscimento della maggiore durata dell'A.I.A., sia l'esito positivo del riesame effettuato per concedere il rinnovo del titolo, mancando completamente l'oggetto principale di tale riesame, atteso che nel corso del procedimento di riesame non è stato possibile valutare alcun monitoraggio dell'attività negli ultimi dieci anni, in ragione della sospensione dell'esercizio;-) detta distorsione appare evidente dal parere dell'ARPACAL del 24.5.2023 (verbale n° 5 della conferenza dei servizi, ove per l'assenza di pregressi monitoraggi da esaminare l'organo si è limitato ad offrire le indicazioni delle future modalità di monitoraggio);-) anche nel proprio parere la Struttura Tecnica di Valutazione (S.T.V.) della Regione Calabria fa riferimento pure essa a prescrizioni per il futuro, a riprova di un giudizio privo di quello che nella ricostruzione normativa doveva essere il suo oggetto principale, ossia la gestione effettuata.19.2- Il motivo è infondato.19.3- Tanto chiarito, in primo luogo, il Collegio si riporta, per economia espositiva, alle considerazioni già svolte con riferimento al motivo n. 2) quanto all'incidenza concreta sulla fattispecie in parola del raddoppio della durata dell'A.I.A. disposto dal d.lgs. n. 46 del 2014 (v. § 18.1 ss.), rispetto alle quali è opportuno svolgere, a completamento, le seguenti osservazioni integrative.19.4- In primo luogo, dal tenore delle argomentazioni emerge anzitutto che parte ricorrente sostanzialmente riediti in sede giudiziaria, seppure con maggiore ampiezza, osservazioni già comunque presenti in sede procedimentale e confutate analiticamente e motivatamente dal Commissario ad acta, sostanzialmente riproponendo una propria visione alternativa della questione controversa piuttosto che affrontare le conclusioni commissariali per saggiarne l'irragionevolezza, l'arbitrarietà o, più in generale, l'illegittimità nei limiti in cui ciò è ammesso in sede giurisdizionale nell'ambito dei procedimenti de quibus.19.5- Anche a prescindere da quanto ora rilevato, dalla ricostruzione ut supra richiamata emerge plasticamente che l'applicabilità del raddoppio dei termini opera ope legis e non è legato ad eventuali carenze in termini di monitoraggio, atteso che nessuna valutazione o istruttoria è prevista in argomento.19.6- Peraltro, il richiamo al parere di ARPACAL e al parere della STV e comunque ad altri enti recanti riferimenti proiettati ai monitoraggi futuri in luogo di monitoraggio del passato, di per sé carente -oltre ad essere irrilevante in sé con riferimento specifico all'applicabilità del "raddoppio" di cui al d.lgs. n. 46/2014 per le ragioni anzidette (natura ex lege)- possono ben trovare spiegazione proprio nella sospensione dell'impianto disposta a seguito del sequestro avvenuto nell'anno 2013 e alla vicenda che aveva comportato anche la sospensione dell'A.I.A.19.7- Inoltre, puntualizzando considerazioni e richiami giurisprudenziali già riportate con riferimento al motivo n. 2), osserva il Collegio che il parere del Consiglio di Stato n. 1563/2019, letto nella sua interessa risulta non confacente alla fattispecie oggetto dell'odierna controversia.19.7.1- Si puntualizza che, dalle allegazioni delle parti -ribadite in sede di discussione del merito- è pacifico che, fino al sequestro dell'impianto avvenuto nell'anno 2012 e alla sospensione dell'A.I.A. disposta nell'anno 2013, l'impianto ha effettivamente operato.Tanto premesso, è ben vero che nel parere in questione si chiarisce che la proroga legale attiene, per le ragioni ivi diffusamente riferite, ad installazioni in esercizio e non a meri progetti.19.7.2- Non di meno, è da puntualizzare quanto segue:-) il suddetto parere era anzitutto incentrato su un'ipotesi non sovrapponibile a quella odierna, ossia quella in cui la Regione aveva dichiarato la decadenza di un'A.I.A. per decorso del termine di validità relativa ad un progetto mai realizzato, ossia non solo mai portato in esercizio ma, per quanto par di comprendere, neanche ultimato nella sua strutturazione, su cui si innestava la questione, posta dalla ricorrente, del raddoppio ope legis dei termini per la realizzazione dell'impianto, in tesi ostativo all'intervenuta decadenza ed è in tale contesto che va letta la questione posta dal Consiglio di Stato sull'applicabilità della proroga a progetti che disponevano di A.I.A. ma ancora non erano realizzati;-) in tale ottica -ossia, si ribadisce, di un impianto che era rimasto, in sostanza, allo stato di mero "conato"- vanno lette le osservazioni del Consiglio di Stato ivi rese, per cui l'A.I.A. attiene agli aspetti gestionali ed operativi dell'impianto che richiedono di essere sperimentati sul campo, nel senso che la legge non intendesse una proroga quinquennale sic et simpliciter di progetti mai realizzati, ma la ratio fosse di rimodulare, nei tempi, nei modi e nei contenuti, l'aggiornamento in progress delle AIA rilasciate ed effettivamente operative, in quanto il fine perseguito dalla riforma del 2014 non era certo quello di ammettere una proroga ex lege quinquennale di progetti mai realizzati, ma quello di rimodulare, nei tempi, nei modi e nei contenuti, l'aggiornamento in progress delle AIA rilasciate ed effettivamente operative;-) non è dato invece rinvenire un'indicazione nel senso di precludere l'applicabilità della proroga legale ad impianti che, pur dotati di A.I.A. con provvedimento consolidato ed impianto realizzato e comunque già in funzione, abbiano visto detto titolo autorizzatorio meramente sospeso nei suoi effetti (potendo la sospensione intervenire sulla mera efficacia del provvedimento autorizzativo, ossia sull'attitudine a consentire l'esercizio dell'attività ), come avvenuto nella fattispecie con il decreto dirigenziale n. 17645 del 20.12.2023);-) nel caso di specie, dunque, l'impianto era dotato di A.I.A. già consolidata ed era stato comunque operativo, per cui la mera situazione di sospensione degli effetti dell'A.I.A. (che non ne fa venir meno la validità, ossia l'esistenza giuridica del titolo) è del tutto irrilevante a fini di applicabilità del raddoppio dei termini ope legis.19.8- Quanto, infine, alla tempestività dell'istanza di rinnovo, si ribadisce che l'A.I.A. primigenia è stata rilasciata il 24.2.2009 (e, si soggiunge giusto per completezza informativa, notificata all'istante il 10.3.2009) mentre l'istanza è stata inviata via pec alle ore 9.24 del 24.8.2020 (all. 003 alla produzione di Co. del 22.5.2024, su cui nulla ha obiettato parte ricorrente), per cui tempestiva rispetto alla prescrizione dei sei mesi a ritroso, tenuto conto che il termine va computato con riferimento all'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui è stato rilasciato il provvedimento.La tempestività della presentazione dell'istanza non è inficiata dalla protocollazione avvenuta il 25.8.2020, che è operazione di pertinenza dell'amministrazione esulante dal potere di controllo dell'istante, dovendosi considerare invece, appunto, la data di effettiva presentazione dell'istanza, trattandosi di atto ricettivo.20- Viene quindi scrutinato il motivo 4).20.1- Il Comune di (omissis) fa presente che, come rilevato in sede conferenziale dal Comune di (omissis), il l'A.I.A. rilasciata in sede di riesame non era supportata da una valida V.I.A., essendo quella di cui il Gestore era titolare rilasciata nel 2005 e superata da modifiche sostanziali di cui all'ordinanza del Commissario delegato all'Ambiente n. 5052/2006, mentre a fronte di ciò è non è risolutivo sostenere, come ha invece ritenuto il Commissario ad acta, che dette modifiche sostanziali, laddove inficianti la V.I.A., avrebbero costituito un motivo di illegittimità dell'A.I.A. rilasciata nel 2009 e la mancata contestazione precluderebbe la valutazione di tale vizio in termini di attualità .Rileva in particolare il Comune ricorrente che la ratio su cui si regge il riesame dell'A.I.A. è quello di una valutazione ex novo della situazione senza incontrare limite alcuno dalle valutazioni originariamente emesse, per cui nessuna preclusione può essere posta dal rilascio dell'A.I.A. avvenuto nel 2009.Ancora, il Comune ricorrente rimarca le osservazioni del Comune di (omissis) circa la macroscopica differenza tra le superfici coperte dell'impianto oggetto di VIA pari a 36 mq, rispetto a quelle dieci volte maggiori di mq 370, indicati nell'AIA del 2009, la cui osservazione non sarebbe stata inspiegabilmente tenuta in considerazione.20.2- Il motivo è infondato.20.3- La disamina della presente censura, come di quelle a seguire, presuppone un richiamo alla disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale, nel senso che:-) "Il giudizio di compatibilità ambientale è reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione e attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera; apprezzamento che è sindacabile dal Giudice Amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione, anche perché la valutazione di impatto ambientale non è un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico - amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico - sociale) e privati" (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 30.6.2016, n. 218);-) "L'autorizzazione integrata ambientale non costituisce quindi la mera "sommatoria" dei provvedimenti di competenza degli enti chiamati a partecipare alla Conferenza di servizi, ma è un titolo autonomo caratterizzato da una disciplina specifica che consente la costruzione e la gestione dell'impianto alla stregua delle prescrizioni e delle condizioni imposte dall'autorizzazione medesima. In sostanza, le determinazioni delle amministrazioni coinvolte vengono "assorbite" nel provvedimento conclusivo, con la conseguenza che l'efficacia delle prime non può che soggiacere al regime previsto per il secondo, non potendovi essere una pluralità di termini di efficacia, suscettibile di ledere il principio di certezza delle situazioni giuridiche, in contrasto con la ratio di semplificazione e concentrazione sottesa all'individuazione dello specifico modulo procedimentale rappresentato dalla Conferenza dei servizi ed alla unicità del provvedimento conclusivo" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 29.4.2020, n. 2733);-) "Le scelte squisitamente tecniche, sottese all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione unica e di autorizzazione integrata ambientale, non sono sindacabili in sede giurisdizionale amministrativa, allorquando non trasmodano nell'abnormità e nella palese illogicità . Questo in ragione del fatto che il giudice amministrativo non può, in linea di principio, sostituirsi a valutazioni di cui è riservataria in via esclusiva l'amministrazione pubblica" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 3.3.2023, n. 2245);-) "La valutazione di incidenza ambientale (cd Vinca), similmente alla valutazione di impatto ambientale (Via), si caratterizza quale giudizio di ampia discrezionalità oltre che di tipo tecnico, anche amministrativa, sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera. Il sindacato del giudice amministrativo, di conseguenza, è limitato alla manifesta illogicità, incongruità, travisamento o macroscopici difetti di motivazione o di istruttoria, diversamente ricadendosi in un inammissibile riesame nel merito con sostituzione della valutazione giudiziale a quella affidata dal legislatore all'amministrazione" (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 19.7.2019, n. 1455);"Il rilascio o il diniego dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, così come per gli altri atti abilitativi in materia ambientale concessi dalla Pubblica Amministrazione (ad esempio V.I.A., V.A.S.), rappresenta il risultato dell'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'amministrazione, la quale può essere censurata dal giudice amministrativo soltanto in caso di intrinseca illogicità, irragionevolezza o incoerenza" (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 31.5.2018, n. 1147).20.4- Sulla questione della validità della V.I.A. a reggere il provvedimento quivi impugnato ci si riporta a quanto già osservato con riferimento al motivo n. 1) e alla ricostruzione complessiva della vicenda ivi rappresentata (v. § 18.1 ss).20.5- Si ribadisce, in sostanza, che la doglianza del ricorrente è sostanzialmente orientata a rimettere in discussione la validità dell'A.I.A. rilasciata con decreto n. 1576/2009, né l'assunto per cui il rinnovo/riesame dell'A.I.A. importi una rinnovazione del pregiudizio ambientale sposta il punto della questione, in quanto ciò che l'Autorità procedente deve effettuare in tale sede è verificare la situazione ambientale rispetto all'A.I.A. originaria, confermando o aggiornando le relative condizioni rispetto a tale momento e non rispetto a momenti precedenti, come si chiarisce anche dal comma 2 dell'art. 29-octies il quale dispone che "Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale", per cui il riesame tiene conto di quanto accede dopo l'ultimo rinnovo.20.6- Quanto ora esposto va integrato dalle ulteriori seguenti considerazioni, nel senso che, ribadito che il profilo di contestazione controverso risiede nella rilevata insussistenza di una V.I.A. in termini di attualità, ossia "spendibile" nel procedimento sfociato nel rinnovo contestato, che invece la CO. avrebbe dovuto, in tesi, rinnovare alla luce del decorso del tempo e delle sopravvenienze verificatesi tra la prima V.I.A. e il successivo riesame dell'A.I.A., si osserva che il Commissario ha affrontato analiticamente, in sede provvedimentale, le questioni poste dal Comune ricorrente, in particolare rilevando che:-) "3. VIA NON VALIDA AI FINI DEL RINNOVO AIA - PRESENZA DI STRUTTURE NON AUTORIZZATE - tale terzo motivo non è pertinente al procedimento in corso, perché la rimostranza, come peraltro già argomentato dall'autorità procedente nel verbale della quarta seduta della Conferenza di Servizi, si riferisce a "questioni ampiamente superate con il rilascio dell'AIA (2009), previo svolgimento della conferenza di servizi nel corso della quale è confluito pure il parere favorevole del Comune di (omissis), che in nessuna attestazione o certificazione oppone vincoli", o in altre parole è relativa ad opere già realizzate in conformità ad una precedente autorizzazione alla costruzione, non annullata per violazione della disciplina VIA; al riguardo si rammenta che l'AIA è tenuta a richiamare le condizioni dei provvedimenti di VIA conclusi o in corso (sospendendo in tale ultimo caso il suo procedimento), ma non è la sede per valutare lacune del rispetto della disciplina VIA di opere già realizzate (vedi articoli 28 e 29 del D.Lgs. 152/06)"-) "4. INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE - tale quarto motivo non è pertinente al procedimento in corso, poiché l'AIA non è la sede per verificare a quale titolo (proprietà, affitto, comodato, ecc...) il gestore disporrà delle aree su cui insiste l'impianto prima di avviare l'attività ; in ogni caso le verifiche effettuate al riguardo dall'autorità procedente, di cui è dato conto nel verbale della quarta riunione della Conferenza di servizi, assicurano che per le particelle catastali interessate "non risulta sia mai stata eccepita la titolarità, né che vi siano contestazioni in relazione ad occupazioni abusive a danno di terzi. Non possono trovare accoglimento i rilievi comunali circa la presunta discordanza tra le superfici a vario titolo impegnate (...) desunte dallo stesso Comune e rapportate agli elaborati VIA (2005), AIA(2009) e VINCA (2021), atteso pure che le planimetrie consultate dal Comune e/o gli elaborati catastali, in particolare, non sono probatori. L'attività di raffronto eseguita dalla STV tra gli elaborati in atti dei procedimenti VIA, AIA e VINCA, così come presentati, ha evidenziato la sostanziale corrispondenza tra sagome e superfici dei predetti manufatti all'interno dell'immutata superficie catastale";-) "10. STOCCAGGIO RIFIUTI - anche tale decima motivazione non è pertinente al procedimento; non risulta, difatti, che il gestore abbia richiesto nell'ambito del riesame di attestare tale agibilità modificando il certificato di agibilità già in suo possesso; "-) "15. REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE - tale quindicesima motivazione non è pertinente; in essa si lamenta l'assenza di dettagli progettuali relativi a nuove opere sufficienti ad esprimersi sulla loro realizzazione; a riguardo nel corso della quarta seduta della Conferenza di Servizi l'autorità procedente ha chiarito che "viene erroneamente asserito che trattasi di nuova domanda di AIA, dal momento che non sussistono modifiche o ampliamenti impiantistici (strutturali) o di processo qualificabili come sostanziali o non sostanziali, rilevanti sia ai fini VIA ovvero ai fini AIA (per eventuali asserite nuove evenienze vincolistiche in presenza di un'installazione preesistente), tali da giustificare una replicazione di procedure già esperite. In più, il miglioramento tecnologico dell'impianto, in termini di adeguamento alle BAT di settore, viene proposto del gestore come condizione per la ripresa dell'esercizio unitamente all'adozione degli accorgimenti e delle misure preventive a salvaguardia dell'ambiente, degli habitat e degli ecosistemi a cui il gestore dichiara di voler dar corso ad autorizzazione rinnovata"; ed è proprio in relazione a due opere civili accessorie, necessarie a dare attuazione a impegni ambientali del gestore (adeguamento reti fognarie e realizzazione del tubo di camminamento per le lontre), che secondo il Comune la documentazione è carente; al riguardo deve rilevarsi che il termine per richiedere integrazioni documentali nell'ambito del procedimento è decorso da tempo, e che in seduta decisoria conclusiva l'incertezza determinata da lacune documentali difficilmente può giustificare un assoluto diniego, sussistendo la possibilità di proporre efficaci condizioni per il superamento del diniego, quali tipicamente l'obbligo di sottoporre a riesame il progetto dettagliato; una di tali opere, pur essendo per espresso impegno del gestore propedeutica all'entrata in esercizio, si colloca al di fuori dell'installazione (addirittura interessando altri enti territoriali) e non ha alcuna connessione tecnica con l'esercizio da autorizzare e quindi non può essere oggetto dell'AIA, pertanto la realizzazione del tubo di camminamento per le lontre dovrà essere oggetto di distinta autorizzazione all'esercizio; per l'intervento migliorativo sulla rete fognaria tutte le altre amministrazioni non condividono le riserve del Comune sul grado di dettaglio del progetto, anche in considerazione del fatto che tale opera costituisce un importante presidio ambientale non rilevante come modifica "ai fini VIA ovvero ai fini AIA"; resta fermo che, ove la realizzazione di tale opera determini un quadro progettuale sostanzialmente difforme da quanto delineato nell'istanza, resterà in capo al gestore l'obbligo di acquisire con distinte procedure, ad esempio con riesame dell'AIA, le autorizzazioni eventualmente necessarie per realizzare le citate opere accessorie".20.7- Le valutazioni, come ora riportate, forniscono un'analitica e puntuale evidenza delle ragioni per le quali le argomentazioni spese dal Comune ricorrente non sono state ritenute pertinenti o, in altri termini, incidenti in senso sfavorevole al rinnovo dell'A.I.A., e rispetto ad esse vale ribadire quanto già rilevato in riferimento alla precedente censura (v. § 19.4).20.8- In buona sostanza, per quanto concerne le opere pregresse -anche riguardanti il periodo temporale intercorso tra il rilascio della V.I.A. avvenuto con decreto del 26.4.2005 e il rilascio dell'A.I.A. avvenuto con decreto dirigenziale del 24.2.2009- è da osservare che le relative valutazioni devono essere ritenute compendiate e assorbite dall'A.I.A. originariamente rilasciata.Consegue da ciò che la prospettazione del Comune ricorrente si risolve nel tentativo di rimettere in discussione conclusioni a suo tempo rassegnate dalla Regione -e quindi da ritenersi consolidate- e che il Comune di (omissis) avrebbe, al più, dovuto ritualmente contestare all'epoca del rilascio dell'A.I.A. primigenia, mentre, si soggiunge per completezza, in occasione di tale procedimento (come rilevato dal Commissario ad acta e prima ancora dalla Regione in sede conferenziale) il Comune di (omissis) aveva partecipato ai lavori della Conferenza facendovi confluire il proprio parere favorevole, che nulla aveva opposto in ordine alle problematiche evidenziate solo a distanza di oltre dieci anni.20.9- Per quanto concerne, invece, le sopravvenienze all'A.I.A. rilasciata con decreto n. 1576/2009 il Commissario ad acta:a) ribadisce che è scaduto il tempo per chiedere ulteriori integrazioni;b) ritiene compatibili le evidenziate sopravvenienze con il rinnovo dell'A.I.A. in quanto: i) il tubo di camminamento è esterno all'area e dunque all'A.I.A.; ii) per l'altra dovrà essere eventualmente richiesta l'autorizzazione laddove determini un quadro progettuale valevole quale modifica sostanziale.20.10- Anche dette conclusioni appaiono, ad avviso del Collegio, ragionevoli, sia con riferimento al corretto svolgimento della sequenza procedimentale anche in relazione alla tempistica di conclusione dello stesso, tenuto conto del fatto che si operava in fase di commissariamento successivo all'inerzia dell'amministrazione regionale, sia quanto alla sostanziale compatibilità delle sopravvenienze rispetto al rinnovo dell'A.I.A.20.11- A fronte di ciò, piuttosto, ricollegandosi con quanto già esposto (v. § 19.4) risultava onere del Comune ricorrente dimostrare -anche solo in termini di principio di prova ma comunque adeguatamente- la radicale irragionevolezza della valutazione del Commissario, nel senso cioè che le opere sopravvenute -la cui realizzazione, per quanto desumibile dalle allegazioni in atti, era posta in termini di funzionalità al miglioramento ambientale- avrebbero comportato una reale e corposa modifica sostanziale al progetto tale da inficiare in concreto le valutazioni precedentemente rassegnate ed inficiare, di rimbalzo, le conclusioni del Commissario ad acta che ha ritenuto insussistente una complessiva inattualità delle stesse. In difetto di tali riscontri, le censure non sono destinate ad accoglimento.20.12- Per mera completezza, quanto all'assunto circa la necessità di una V.I.A. a motivo della sopravvenienza della V.INC.A. si osserva:- per un verso, la V.INC.A. e la V.I.A. costituiscono procedimenti distinti da avviare in base a presupposti specifici e parimenti distinti;- per altro verso, i rapporti tra V.INC.A. e la V.I.A. rilasciata nel 2005 sono irrilevanti in questa sede (atteso che, come già evidenziato, eventuali contestazioni attinenti ipoteticamente all'illegittimità della V.I.A. per carenza della VINCA avrebbero dovuto essere prospettate mediante tempestiva e rituale impugnazione della V.I.A. rilasciata nel 2005, pena il consolidamento della stessa.Per quanto riguarda, infine, i rapporti della VINCA con l'A.I.A., in disparte quanto osservato per l'A.I.A. primigenia (v. § 18.16), da ritenersi consolidata e non più sindacabile -in modo per certi versi "surrettizio" in questa sede - in ordine all'A.I.A. rinnovata quivi impugnata deve osservarsi che ogni contestazione risulterebbe non centrata atteso che, propedeuticamente al rilascio del rinnovo la V.INC.A. è stata effettuata con esito favorevole alla ditta istante (in termini, cioè, di non assoggettabilità a valutazione di II livello).20.13- In conclusione, il motivo è infondato.21- Viene quindi delibato il motivo 5).21.1- Il Comune ricorrente:-) premette di essere territorialmente limitrofo all'impianto e di ospitare il centro abitato più vicino, costituito dal nucleo rurale di località (omissis), distante km (omissis), e dal villaggio di (omissis), posto a km (omissis), ossia a distanza inferiore da quella minima dei centri abitati (pari a km 2) disposta dal Piano regionale dei rifiuti di cui alla delibera di Giunta regionale n. 570/2019, rispetto alla quale è del tutto alterato il dato fornito dal Gestore;-) deduce che sul punto l'ente procedente ha abdicato ad ogni potere valutativo, omettendo la necessaria valutazione della sopravvenienza del Piano dei rifiuti rispetto alla situazione dei luoghi esistente in quel momento, come se si trattasse di una nuova istanza, stante l'espresso richiamo contenuto nell'art 29 octies, comma 10, del d.lgs. n. 152/2006, essendosi invece limitato a basarsi su un dato acquisito nell'AIA del 2009.21.2- Il motivo è infondato.22.- Da una disamina del provvedimento impugnato e degli atti istruttori emerge, anzitutto, che l'Autorità procedente non abbia preso specifica posizione su osservazioni del Comune di (omissis), ma ciò non può essere di per sé considerato eccentrico o censurabile in quanto, per le considerazioni dianzi esposte (v. § § 17.6, 17.7) detto Ente non è legittimato a presentare pareri o osservazioni sulle quali l'Autorità procedente debba pronunciarsi.22.1- In disparte ciò, in ogni caso nel valutato 6 del provvedimento impugnato viene affermato: "6. DISTANZA DA CENTRI ABITATI, IMPATTI OLFATTIVI, ZONIZZAZIONE ACUSTICA - tale sesto motivo riguarda due distinti aspetti: la presunta incoerenza dell'AIA con le disposizioni del piano dei rifiuti regionale (impatti olfattivi) e la sua presunta incoerenza con la pianificazione urbanistica (impatti acustici); sul primo aspetto deve rilevarsi che in sede di conferenza di servizi l'autorità competente ad esprimersi in merito al piano dei rifiuti, attraverso il rappresentante unico regionale, non ha rilevato la sussistenza del problema, come illustrato nel verbale della quarta riunione della Conferenza e che pertanto su tale tema la posizione prevalente sarebbe comunque quella della Regione (competente per materia) e non quella del Comune (...)."22.2- Orbene, le valutazioni sopra riportate e quelle richiamate forniscono adeguata evidenza in ordine all'apprezzamento delle circostanze, comunque evidenziate dal Comune di (omissis), attinenti oltre alla distanza da centri abitati e agli impatti olfattivi, anche all'interferenza con il Piano regionale rifiuti.22.3- A fronte di ciò, il ricorrente avrebbe dovuto piuttosto contestare adeguatamente la ragionevolezza, arbitrarietà o comunque legittimità delle suddette osservazioni rispetto alle quali, invece, questi sostanzialmente riedita in sede processuale osservazioni già esposte in sede procedimentale e confutate analiticamente e motivatamente dal Commissario ad acta.22.4- Peraltro, le argomentazioni spese dalla Regione non sono persuasive, trattandosi in ogni caso di sopravvenienza (quella del Piano dei rifiuti) che interviene rispetto ad un impianto già esistente, a suo tempo autorizzato e per un certo lasso di tempo anche operativo, mentre non emergono (né il ricorrente né fornisce allegazioni) precise disposizioni del Piano che riferiscano l'eventuale incompatibilità per la sussistenza di fasce di rispetto anche con riferimento ad impianti già esistenti, ragion per cui le allegazioni del Comune di (omissis) risultano apodittiche e comunque non persuasive.23- Viene scrutinato il motivo 6).23.1- Sotto un primo profilo rileva il Comune di (omissis) che;-) in sede conferenziale, il Comune di (omissis) aveva rilevato, quanto al fabbisogno idrico dell'impianto, che esso, per quanto dichiarato dal Gestore, sarebbe di 1052 mc annui, inferiore a quello consentito dalle autorizzazioni prodotte ossia 800 mc/annui, mentre l'Ente procedente ha affermato che il rilascio dell'AIA non altererebbe concessioni rilasciate, che dovrebbero essere ugualmente controllate e rispettate;-) anche sotto tale aspetto il Commissario ad acta avrebbe rinunciato all'esercizio del potere proprio del procedimento di riesame, tralasciando di considerare che l'AIA, quale modulo procedimentale di semplificazione, deve farsi carico di ogni provvedimento occorrente alla messa in esercizio dell'impianto, per cui era onere dell'ente procedente verificare l'esistenza delle autorizzazioni necessarie per garantire il reale fabbisogno idrico, presupposto importante per il corretto esercizio dell'impianto, a maggior ragione laddove, come nella fattispecie, il Comune di (omissis) aveva sviluppato osservazioni in ordine all'insufficienza delle risorse autorizzate rispetto a quelle necessarie.Sotto un secondo profilo il Comune di (omissis) deduce ulteriore illegittimità legata al mancato esame della esistenza delle garanzie finanziarie durante il periodo di asserita vigenza dell'A.I.A. rilasciata nell'anno 2009, la cui costante presenza era condizione espressa del provvedimento oggetto di rinnovo.A tal proposito, rileva l'improprietà del richiamo all'art 208, comma 11, del d.lgs. 152/06, atteso che il rinvio al momento dell'attivazione per la presenza di tali garanzie riguarda solo le nuove istanze, non anche quelle oggetto di riesame, stante che, in tal caso, le garanzie devono coprire tutto il periodo di esercizio.23.2- Il motivo è infondato per entrambi i profili.23.3- Quanto al primo profilo si osserva che:-) in sede conferenziale il Comune ricorrente aveva osservato che il gestore non disponeva di un'autorizzazione allo scarico sufficiente per l'approvvigionamento delle risorse idriche necessarie (considerando che il volume necessario per l'approvvigionamento è di 1052 mc/anno, peraltro inferiore alla media dei consumi storici di 1.729 mc/anno riportata in tabella da CO.) mentre quello massimo consentito è di 800 mc/anno e contesta al Commissario ad acta di non aver tenuto conto di tale criticità ;-) sulle criticità segnalate dal Comune il Commissario ad acta aveva affermato: "7. IRREGOLARITÀ E INSUFFICIENZA POZZO - tale settima motivazione non è pertinente al procedimento, poiché l'AIA in linea di principio non vincola i gestori all'impiego di specifiche materie prime, né sostituisce le concessioni all'utilizzo di acque; al riguardo, come peraltro già considerato dall'amministrazione procedente durante la quarta seduta della Conferenza di servizi, si riconosce la opportunità di rammentare nella parte dispositiva del presente provvedimento, come peraltro è prassi, che l'AIA non costituisce deroga alla concessione validamente rilasciata, che dunque dovrà essere rispettata e controllata ai sensi della relativa normativa";-) le valutazioni del Commissario ad acta resistono alle censure di parte ricorrente, stante che, dando per buono lo stato di fatto prospettato da parte ricorrente, per un verso non è stato adeguatamente chiarito, sin dalla sede procedimentale, le ragioni per cui l'autorizzazione esistente, che non viene modificata dall'A.I.A., infici (non la realizzabilità delle attività in sé considerate bensì ) direttamente la legittimità del provvedimento. In tale contesto, fermo restando il distinto profilo delle sanzioni in caso di violazione dei limiti autorizzati, non è adeguatamente comprovata la conclusione del Commissario ad acta che ha ritenuto non pertinente il rilievo di parte ricorrente.23.4- Quanto al secondo profilo, si osserva quanto segue.23.4.1- Non può ritenersi centrata l'ulteriore argomentazione di parte ricorrente che dedurrebbe l'intervenuta inefficacia dell'A.I.A., ancor prima della novella (con le evidenti conseguenze in ordine alla non applicabilità della proroga ope legis) all'assenza delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, d.lgs. n. 152 del 2006.Sul punto si osserva anzitutto che il Commissario ad acta, a fronte di corrispondente obiezione del Comune ricorrente, aveva osservato che: "tale secondo motivo non è pertinente, poiché basato su una erronea lettura della norma; difatti, come peraltro già argomentato dall'autorità procedente nel verbale della quarta seduta della Conferenza di Servizi, l'efficacia delle garanzie finanziarie da norma deve essere garantita al riavvio dell'impianto, non al rilascio dell'AIA (vedi art. 208, comma 11, lettera g, del D.Lgs. 152/06); al riguardo si riconosce la opportunità di rammentare nel dispositivo del presente provvedimento, come peraltro prassi, che il gestore è tenuto a prestare le necessarie garanzie fideiussorie previste dalla DGR 427/08 prima del riavvio dell'impianto".Orbene, il precitato art. 208 comma 11 prevede che: "L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi: (...) g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36".Orbene, si rileva che "Ai sensi dell'art. 208 n. 11 lett. b), d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, le autorizzazioni per l'esercizio di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono contenere, tra l'altro, le garanzie finanziarie richieste e prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, e dall'art. 3 n. 2-bis, d.l. 26 novembre 2010, n. 196, ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas), e del quaranta per cento, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001" (T.A.R. Basilicata, Sez. I, 20.3.2017, n. 229).Da quanto ora esposto emerge che la prestazione delle garanzie finanziarie è necessaria unicamente al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, circostanza che, in virtù del sequestro e della sospensione dell'A.I.A., è da ritenersi non concretamente avverata.Detto in altri termini, la ratio della disposizione è di garantire che nel momento in cui si svolge effettivamente l'attività -e dunque vi è il rischio di compromissione dell'ambiente- deve esservi una polizza assicurativa a copertura di tale rischio, ragion per cui, atteso che, dall'anno 2013 l'A.I.A. era sospesa nei suoi effetti (e dunque l'esercizio era inibito), non era necessario o esigibile prevedere il mantenimento delle specifiche coperture assicurative legate all'esercizio effettivo.Peraltro, trattasi di una prescrizione la cui violazione non comporta, in assenza di un più preciso addentellato normativo, un'automatica inefficacia dell'A.I.A.24- Viene scrutinato il motivo n. 7).24.1- Il Comune di (omissis) afferma che:-) almeno dal rilascio dell'AIA avvenuto il 20.2.2009, sino al sequestro penale del 2013, l'impianto è stato gestito senza VINCA, richiesta solo dopo le citate pronunce giurisdizionali nel 2021;-) dunque, in base all'esatta previsione di cui all'art 29 decies, comma 10, l'impianto avrebbe dovuto essere chiuso in quanto condotto di fatto senza valida autorizzazione, posto che la V.INC.A. era obbligatoria in base alla direttiva 92/43/CEE all'art. 5 d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357;-) pertanto, erroneamente l'Autorità procedente ha dato corso al riesame, come se si trattasse di un impianto regolare, nella consapevolezza dell'esercizio privo di un titolo ambientale obbligatorio, sussistendo ulteriore distorsione delle finalità valutative del procedimento.24.2- Il motivo è infondato.24.3- Il Collegio, richiamando la ricostruzione e i rapporti tra V.I.A. del 2005, A.I.A. del 2009, V.INC.A. del 2021 e rinnovo/riesame dell'A.I.A. del 2023 (v. sopra § 18.16), ribadisce che la censura quivi delibata mira, nella sostanza, a rimettere in discussione la legittimità dell'A.I.A. rilasciata con decreto n. 1576/2009 (sull'assunto che già a tale tempo avrebbe dovuto essere espletata la V.INC.A.) ma ciò impatterebbe su un titolo oramai consolidato e che l'interessato avrebbe dovuto contestare a suo tempo.24.4- Quanto, invece, all'oggetto dell'odierna impugnazione si osserva che essendo stata espletata la V.INC.A., il riesame/rinnovo è dunque immune anche dalle deduzioni di mancato rispetto sulla valutazione d'incidenza ambientale che, dalle allegazioni delle parti, attiene alla presenza del Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) Valle del Noce nella regione Basilicata a poca distanza dall'impianto oggetto di controversia.25- Viene quindi delibato il motivo 8).25.1- Il Comune di (omissis) contesta la mancata partecipazione della Soprintendenza territorialmente competente, la cui partecipazione era doverosa in ragione della vicinanza dell'impianto al fiume No. e non potrebbe essere esclusa in quanto trattasi di A.I.A. regionale, essendo la valutazione degli interessi paesaggistici dovuta quale che sia l'ente procedente. Tale carenza vizia ulteriormente le conclusioni provvedimentali adottate, in assenza di soggetto portatore di interessi primari del tutto pretermessi, a patente discapito delle ragioni del territorio del comune ricorrente, che risultano ulteriormente non protetti sotto il profilo paesaggistico e ambientale.Uguali considerazioni il ricorrente pone quanto ai Vigili del Fuoco, la cui mancata partecipazione è giustificata sempre dall'asserita natura regionale del procedimento, non valutando, invece, la necessità di un loro intervento in ragione dell'interesse alla sicurezza del sito, che non pare possa essere utilmente legato all'ambito territoriale di riferimento.25.2- Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.25.3- Parte ricorrente si duole della circostanza di aver il Commissario pretermesso la partecipazione di altre amministrazioni statali, di altri Comuni e di altri enti pubblici, ma così operando allega un pregiudizio che non gli appartiene personalmente, spettando semmai alle amministrazioni pretermesse l'onere di far valere, eventualmente, le proprie ragioni.25.4- D'altronde, con riferimento specifico ai Comuni uditori, la relativa convocazione a fini meramente partecipativi avrebbe dovuto essere contestata dagli stessi laddove questi avessero ritenuto lese le loro rispettive prerogative.25.5- Solo per completezza e ferma restando la conclusione suesposta, il Commissario ad acta aveva rilevato, sul punto:-) "16. MANCATO COINVOLGIMENTO ALTRI SOGGETTI - con tale sedicesima motivazione si contesta la decisione operata dal responsabile regionale del procedimento di non coinvolgere (se non limitatamente alla definizione della VINCA) la Regione Basilicata e gli enti locali limitrofi in sede di Conferenza di servizi; in realtà risulta che tali soggetti furono invitati alla prima, seconda e terza riunione della Conferenza di Sevizi, e che quindi la loro esclusione dai successivi lavori decisori non costituisce una dimenticanza, ma una precisa scelta dell'autorità procedente; si rammenta al riguardo che tale coinvolgimento allargato è dovuto in caso ci possano essere effetti ambientali negativi significativi nelle regioni confinanti; evidentemente il responsabile del procedimento, acquisita la VINCA e gli elementi informativi definiti nelle prime sedute della Conferenza, ha ritenuto che tale possibilità era da escludere, circostanza di cui, peraltro, è data esplicita evidenza nel verbale della quarta Conferenza di Servizi; al riguardo si riconosce la prevalenza, per competenza, della posizione della amministrazione procedente rispetto a quella del Comune""17. COMPOSIZIONE NON PERFETTA DELLA CONFERENZA - con la diciassettesima motivazione si eccepisce circa la decisione operata dal responsabile regionale del procedimento di non coinvolgere in conferenza di servizi una serie di soggetti ulteriori, se non limitatamente alla definizione della VINCA; al riguardo si osserva che alcuni dei soggetti indicati (Vigili del fuoco e Sopraintendenza) rappresentano amministrazioni statali il cui coinvolgimento non è previsto dalla normativa relativa alle AIA regionali, mentre altri due dei soggetti indicati (uffici regionali) sono stati formalmente rappresentati in conferenza sincrona dal rappresentante unico dell'amministrazione regionale; per quanto riguarda infine la Regione Basilicata e il Comune di (omissis) vale quanto detto al punto precedente riguardo la prevalenza, per competenza, della posizione della amministrazione procedente rispetto a quella del Comune in merito alle valutazioni sulla necessità di tale coinvolgimento".25.6- Il Comune di (omissis), rispetto a tale analitica motivazione, ancora una volta non fornisce alcun rilievo, reiterando sinteticamente nell'esposizione della censura, le proprie valutazioni espresse in sede procedimentale, ragion per cui la doglianza è comunque infondata perché si limita a riproporre una prospettazione già resa in sede procedimentale ed alternativa alla conclusione del Commissario ad acta, senza però confutare adeguatamente la legittimità e la ragionevolezza di tali conclusioni.25.7- Per completezza, è da osservare sul punto che "La partecipazione al procedimento ed alla conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è prevista esclusivamente nei confronti dei soggetti direttamente interessati al provvedimento da emanare; gli altri soggetti istituzionali o meno, che non hanno un interesse diretto nel procedimento in corso, possono essere facoltativamente invitati, senza che gli stessi possano incidere sulle decisioni da trattare" (Consiglio di Stato, Sez. II, 8.7.2019, n. 4734).26- Viene infine delibato il motivo 9).26.1- Il Comune ricorrente rimarca che, in sede di conferenza di servizi, era emersa l'esistenza di diritti di uso civico sull'intera località (omissis), riconosciuto dal Comune di (omissis) con delibere di Giunta n. 61 e n. 68, entrambe del 2023, a fronte delle quali la controinteressata CO., si rivolgeva al Tribunale degli usi civici, che non sospendeva le predette delibere nell'ambito del giudizio ancora in corso, ragion per cui le delibere erano da intendersi efficaci.26.2-A prescindere dai dubbi di ammissibilità del motivo, atteso che, a tutto concedere, l'interesse a proporlo risulterebbe in capo al Comune di (omissis), in tesi leso per la presenza di usi civici, in ogni caso il motivo è infondato nel merito.26.3- L'art. 15, commi 1-6, della legge regionale Calabria n. 18 del 21.8.2017 ("Norme in materia di usi civici") dispone:"1. Le Amministrazioni comunali, ove non sia espressamente prevista la competenza di altro organo, adottano l'atto finale del procedimento con deliberazione della Giunta comunale in esito all'istruttoria affidata al perito o all'istruttore demaniale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.2. Il provvedimento finale diviene efficace a seguito di controllo della Giunta regionale, che esercita l'esame di legittimità e la valutazione di merito sul provvedimento, previa istruttoria del Dipartimento competente.3. La Giunta regionale esamina i provvedimenti delle Amministrazioni comunali, che devono essere trasmessi alla Regione completi di tutti gli allegati e degli atti istruttori, nel termine di 90 giorni dalla ricezione: decorsi i quali il provvedimento comunale è tacitamente approvato.4. La Giunta o il Dipartimento possono chiedere, per una sola volta, chiarimenti, documenti o integrazioni istruttorie; in tal caso il temine è interrotto e riprende a decorrere per intero dalla ricezione degli atti richiesti.5. Ove l'Amministrazione regionale ritenga illegittimo il provvedimento comunale ricusa il visto e restituisce gli atti al Comune per le ulteriori determinazioni.6. Ove la Giunta regionale valuti nel merito inefficaci o insufficienti o inopportune le scelte dell'Amministrazione comunale, restituisce gli atti al Comune imponendo le prescrizioni necessarie ovvero disponendo la rinnovazione del procedimento e dell'istruttoria sui punti non approvati".26.4- La giurisprudenza, anche di questa Sezione, per un verso osserva che "L'art. 12 d. lg. n. 387/2003 prevede che l'autorizzazione unica sia emessa "nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico" tra cui rientrano i vincoli derivanti dall'uso civico. Questi, come noto, disciplinati dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766, imprimono sul terreno la destinazione come bosco o pascolo a favore di una collettività sottoponendoli al regime giuridico della demanialità, ivi compresa la sottoposizione a procedimenti di concessione dei beni demaniali a favore dei singoli. Ne deriva che il procedimento autorizzatorio degli impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (c.d. autorizzazione unica regionale), non dispensa dall'esplicazione del procedimento collegato ed autonomo di accertamento della insussistenza del diritto collettivo o, in sua presenza, della necessaria autorizzazione al mutamento di destinazione ovvero alla sospensione dell'uso civico" (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 5.7.2019, n. 1335).Non di meno, viene altresì osservato che "L'opposizione proposta presso il Commissario degli Usi Civici, ai sensi dell'art 30 del r.d. n. 332 del 1928, ha l'effetto di interrompere l'iter procedimentale di verifica demaniale e determina l'insorgere non di una fase amministrativa di verifica degli accertamenti sulla qualità dei terreni prevista dall'art. 29 del r.d. n. 332 del 1928, ma di una vera e propria controversia giurisdizionale circa la natura e l'estensione degli usi civici, ai sensi dell'art. 29 comma 2, l. 26 giugno 1927 n. 1766. Appare evidente che il procedimento di verifica demaniale seguito nella fattispecie è diverso dal procedimento di liquidazione degli usi civici, di cui all'art. 15 del r.d. 26 febbraio 1928 n. 332 e che l'opposizione proposta dalla ricorrente ai sensi del citato art. 30 ha concluso il procedimento amministrativo e con un effetto devolutivo ha avviato, presso il Commissario degli Usi civici, sia pure in via incidentale, un giudizio di accertamento indipendente ed autonomo, che sarà concluso con una sentenza che avrà una funzione strumentale rispetto all'attività amministrativa, poiché gli esiti del suo giudicato potranno consentire di procedere, in via amministrativa, alla fase costitutiva dei diritti" (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 9.5.2012, n. 435).26.5- Orbene, nel caso di specie risulta, per un verso, che il competente ufficio del Dipartimento Agricoltura Risorse Agroalimentari - Forestazione della Regione Calabria, una volta ricevute le delibere comunali n. 61 e n. 68 del 23.5.2023, con nota del successivo 30.5.2023 aveva rilevato che la proposizione del ricorso al Commissario per gli Usi Civici avesse interrotto la fase amministrativa e avviato una fase giurisdizionale, per cui, ritenendo pregiudiziale l'accertamento della qualitas soli sul provvedimento di approvazione regionale (art. 15 commi 2 e 3), interrompeva il procedimento (beninteso, relativo all'accertamento dell'esistenza di un uso civico) fino alla definizione del predetto contenzioso.Tale assunto non si presenta come distonico rispetto a quanto affermato dalla giurisprudenza sopra richiamata nel senso che "L'iter procedimentale amministrativo di verifica del demanio d'uso civico è interrotto dall'opposizione degli atti istruttori al Commissario usi civici che determina una controversia giurisdizionale. L'opposizione instaura una controversia giurisdizionale indipendente e autonoma dal procedimento amministrativo di verifica ed impedisce che l'istruttoria divenga definitiva. Gli atti istruttori opposti non sono definitivi e non sono suscettibili di determinare una lesione concreta e attuale della sfera giuridica dei ricorrenti, determinandone la non impugnabilità immediata e autonoma" (sempre T.A.R. Catanzaro, sentenza n. 435 del 2012, cit.).26.6- Consegue da quanto ora esposto che, per un verso, l'instaurazione del contenzioso dinanzi al Commissario per gli usi civici di fatto neutralizza la rilevanza del comma 3 dell'art. 15 che introduce una forma di silenzio assenso nel caso di superamento del termine di 30 giorni dalla ricezione dei provvedimenti dei Comuni per assumere diverse determinazioni.26.7- In sostanza, a fronte di un iter procedimentale interrotto e che, come ut supra rilevato, impedisce che l'istruttoria divenga definitiva, non è dato rinvenire quale potesse essere la ragione giuridica in base alla quale il Commissario ad acta, chiamato a definire il procedimento con un provvedimento espresso che prescindeva dalla sussistenza del suddetto contenzioso, avrebbe dovuto rigettare l'istanza di riesame, non essendo essa di per sé giustificata dalla sussistenza degli accampati usi civici, essendo gli effetti dei provvedimenti deliberativi della Giunta comunale di (omissis) "paralizzati" in virtù del contenzioso in atti.26.8- Ancora, risulterebbe non centrato rispetto alla fattispecie ogni riferimento all'istituto di cui all'art. 17-bis della l. n. 241 del 1990, atteso che "L'art. 17 bis, l. n. 241/1990 si pone nell'ambito dei rapporti orizzontali tra Amministrazioni e non con riferimento, a differenza di quello che accade rispetto al silenzio - assenso di cui all'art. 20, ad un coinvolgimento diretto dei diritti del privato. Pur essendo un istituto di carattere generale, non può dunque trovare applicazione nei procedimenti nei quali il rapporto intersoggettivo tra Pubbliche Amministrazioni si inserisce in un procedimento ad istanza di parte" (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 21/03/2022, n. 269).26.9- A quanto ora osservato può soggiungersi che:-) neutro sarebbe comunque l'assunto circa l'avvenuto trasferimento delle competenze amministrative in materia, ai sensi dell'art. 66 del DPR n. 616/1977, dai commissari degli usi civici alle regioni, mentre la Regione Calabria, inoltre, ha conferito tali funzioni amministrative ai comuni con la legge regionale n. 18/2007, stante che la questione oggetto di controversia si interseca sul nodo delle conseguenze, sul versante della procedura amministrativa complessa (che vede coinvolti sì i Comuni ma anche la Regione) della trasposizione della questione circa l'esistenza dell'uso civico al Commissario per gli usi civici;-) l'assenza del potere di sospensione e/o annullamento da parte del Commissario delle delibere dichiarative dell'esistenza di tali usi civici, potendo questi al più disapplicarle ove necessario, può essere considerato dato neutro e comunque finisce, sia pure indirettamente, ad offrire un addentellato alla tesi, propugnata dalla prefata giurisprudenza, per cui la presentazione dell'opposizione finisce per paralizzare temporaneamente, sul versante amministrativo, l'utile conclusione della procedura.;.) neutre solo altresì le previsioni degli artt. 14 e 15 della citata l.r. Calabria n. 18/2007 che individuano infatti nell'ente comunale il soggetto competente in tema di usi civici, atteso che la disciplina sul versante giurisdizionale non pertiene strettamente alla fase di competenza regionale;-) ancora, l'assunto per cui le delibere comunali n. 61 e n. 62 del 28 maggio 2023, in quanto non sospese, restino efficaci, non coglie il nodo della questione controversa, il quale non è costituito propriamente dall'efficacia delle delibere comunali in questione ma piuttosto dal distinto aspetto attinente il completamento e perfezionamento della fattispecie complessa di dichiarazione dell'esistenza di usi civici che, per le ragioni esposte, in presenza di un'opposizione è da negare, aspetto che nulla impinge, si ripete, sull'efficacia delle delibere giuntali.26.10- In ragione di quanto ora esposto risultano esenti da censure le conclusioni del Commissario ad acta che ha ritenuto di non accogliere i rilievi in quanto "la definizione dell'esistenza o meno dell'uso civico in questione è stata demandata al Commissario Usi Civici cui la Co. si è rivolta e che nessun altro soggetto può, allo stato attuale, portare avanti il procedimento di ricognizione del vincolo" ("valutato" 20).27- In conclusione, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.28- L'oggettiva complessità della controversia giustifica la compensazione delle spese processuali.P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:-) dichiara l'estromissione dal giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;-) rigetta l'istanza di sospensione del giudizio e l'istanza di riunione presentate entrambe dalla CO.;-) rigetta il ricorso.Spese compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:Giancarlo Pennetti - PresidenteDomenico Gaglioti - Primo Referendario, EstensoreSimona Saracino - Referendario

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1927 del 2023, proposto da Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati An. Ba., Ma. Al. Sa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via (...); Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. q. di Commissario Ad Acta, non costituito in giudizio; nei confronti Co. Am. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Am. Mo., Do. Mo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati An. Ma., Fr. Ta., En. Fr. Ve., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Provincia di Cosenza, non costituito in giudizio; e con l'intervento di ad adiuvandum: Comune di (omissis) ed altri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Sa. Al., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sa. Al., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per la declaratoria di nullità e/o per l'annullamento previa tutela cautelare del Decreto di "riesame con valenza di rinnovo" (ex artt 29 ter e 29 octies D. Lgs. n. 152/2006) della Autorizzazione Integrata Ambientale DDG n. 1576/2009 per l'"Impianto di eliminazione rifiuti pericolosi e non" in loc. (omissis) del Comune di (omissis) (CS) della ditta Co. Am. srl (di seguito anche "Co." o "Società "), assunto il 19.10.2023 dal Dirigente delegato dal Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DISS) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nella qualità di Commissario ad acta per la conclusione del procedimento, nominato dal TAR Calabria-Catanzaro, sez. I, con sentenza n. 1043/2023, comunicato al Comune di (omissis) con nota n 17816 del 19 10 2023 e assunto nel Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria con il n 18698 del 12 12 23 e pubblicato sul BURC 270 del 13 12 2023 nonchè di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto ivi compresa la richiamata nota n 17816 del 19 10 2023. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Co. Am. S.r.l. e della Regione Calabria; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2024 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1- Con ricorso ritualmente notificato il 18.12.2023 e depositato il 22.12.2023 il Comune di (omissis) ha esposto: -) con delibera della Giunta Comunale di (omissis) del 15.5.1989 si autorizzava la Ditta W.T. s.r.l. ("WT.") alla realizzazione di un impianto mobile di depurazione liquami provenienti da pozzi neri. a sua volta autorizzato dal Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti in Calabria nel 2001 per l'esercizio delle attività di raggruppamento preliminare, ricondizionamento preliminare, deposito temporaneo, trattamento biologico e trattamento chimico-fisico, individuate con i codici D13, D14, D15, D8 e D9, dell'all B al D.Lgs. 22/97, di rifiuti speciali non pericolosi, ex art 28 D.Lgs. cit; -) seguiva la sottoposizione dell'impianto -a fini di integrare l'autorizzazione quanto allo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi- alla procedura di V.I.A. presso la Regione Calabria, attivata il 10.12.2001 e conclusa favorevolmente con D.D.G. n. 6630 del 26.5.2005; -) nelle more intervenivano, nel 2002, vicende penali per ipotesi di smaltimento illegale di rifiuti (con sequestro dell'impianto), il cui processo si estingueva per prescrizione in appello; -) con ordinanza del 28.11.2006 il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti rinnovava l'autorizzazione rilasciata nel 2001 per 10 anni integrandola con prescrizioni; -) con decreto 24.9.2009 n 1576 la Regione Calabria rilasciava alla Soc. Ec. 20. s.r.l. (subentrata a WT.), l'AIA per "impianto di l'eliminazione rifiuti pericolosi e non"; -) nelle more veniva avviato altro procedimento penale sempre per illecito smaltimento di rifiuti -tra cui percolato da discarica su terreni destinati all'agricoltura adiacenti al corso d'acqua denominato "No." e sversando nel medesimo fiume, concluso con condanna dell'amministratore unico della medesima Ec. 20. nonché amministratore della Società Recuperi srl, acquistata dalla Ec. 20., per i reati di smaltimento illecito di rifiuti, danneggiamento aggravato (art. 635 c.p.), getto pericoloso di cose (art 674 c.p.) e deturpamento di bellezze naturali (art. 734 c.p.); -) con decreto del 27.11.2013 la Procura della Repubblica di Paola sottoponeva l'Impianto a sequestro preventivo e con decreto dirigenziale n. 17645 del 20.12.2014 la Regione Calabria sospendeva l'A.I.A. rilasciata nel 2009; -) in data 11.3.2015 il Tribunale di Cosenza disponeva il dissequestro dell'impianto, comunque inattivo in assenza di atto formale di assenso della Regione Calabria per la ripresa delle attività ; -) a seguito di invito della Regione Calabria (nota n. 0174256 del 30.5.2016) sulla necessità di avvio della V.INC.A. stante la prossimità di una zona S.I.C. insistente sul territorio della Regione Basilicata, dapprima il gestore contestava la necessità di tale procedura insistendo nella richiesta di ritiro della precedente sospensione mentre -subentrata la Co. al precedente gestore per fusione per incorporazione (come da comunicazione alla Regione Calabria del 28.3.2018) e avendo la Regione ribadito la necessità della V.INC.A. per il ritiro dell'atto sospensivo- la Co. adiva le vie giudiziarie, con ricorso definito con sentenza n. 1900/2018 nella quale si affermava la necessità della V.INC.A.; -) in data 26.8.2020 Co. presentava alla Regione Calabria l'istanza di "riesame con valenza di rinnovo" dell'AIA di cui al D.D.G. 1576/2009 e, con nota del n. 395354 del 16.9.2020 la Regione assegnava termine al gestore per produrre l'istanza per l'espletamento della procedura di V.INC.A. sospendendo i termini del procedimento fino all'esito del parallelo procedimento; -) il 27.11.2020 (nota prot. 227318/23AB) Co. presentava l'istanza di VINCA attestando altresì che "non sono intervenute modifiche nell'impianto rispetto a quanto già valutato ed approvato in sede di VIA con il provvedimento di cui al DDG 6630/2005", senza che del procedimento fosse data comunicazione alcuna al Comune di (omissis), che apprendeva l'esito solo al rilascio del provvedimento finale -decreto dirigenziale del Dipartimento Ambiente ed Energia n 23AB.2021/D.00370 del 23.4.2021- in termini di parere favorevole di VINCA, in fase di screening, non ritendendo la Regione di dover procedere alla Valutazione Appropriata di II livello; -) riprendeva a questo punto il procedimento di riesame dell'A.I.A. presso la Regione Calabria (con l'istruttoria della Struttura Tecnica di Valutazione sfociata in parere favorevole) e veniva convocata la Conferenza dei servizi decisoria (comunicazione n. 312792 del 5.7.2022); -) non di meno, perdurando l'inerzia della Regione, Co. attivava l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art 2, co 9, 9 bis e 9 ter L 241/90 e quindi adiva questo Tribunale (ricorso R.G. n. 1098/22) che, con sentenza n 2226/22 di accoglimento del gravame, assegnava alla Regione termine di 120 gg dalla notifica della sentenza per concludere il procedimento, pena la nomina di un Commissario ad acta, -disposta con sentenza n 1043/23 su cui il Comune di (omissis) ha instaurato opposizione di terzo allibrata al R.G. n. 1922/2023 a seguito di ulteriore gravame della Co.- individuato nel Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica o delegato per la conclusione del procedimento; -) con nota 19.10.2023 n. 17816 il Commissario ad acta delegato (di seguito, "Commissario") comunicava al Comune, la conclusione del predetto procedimento, allegando decreto di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA richiesto da Co., quivi impugnato; -) all'esito dei lavori, con il decreto impugnato -comunicato il 19.10.2023 e assunto nel Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria n. 18698 del 12.12.2023 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 270 del 13.12.2023- il Commissario ad acta ha accolto l'istanza di Co. 1.1- Ritenendo illegittimo e lesivo tale decreto, il Comune di (omissis) ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi: I) SULL'INESISTENZA DI UN'AIA VALIDA ED EFFICACE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RINNOVO. VIOLAZIONE ARTT 9, CO 3, D.LGS. N 59/05; ARTT 29 OCTIES, 29 QUATER E 208, CO 11, LETT G, TUA; REG CE NN 76/01 E 1221/09; ARTT 3 L 241/90; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE ("VALUTATO" 1, P. 5 DEL DECRETO). IN VIA SUBORDINATA II) SUGLI USI CIVICI GRAVANTI SUL TERRENO OVE È SITO L'IMPIANTO. DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE; VIOLAZIONE DEGLI ARTT 3 L 241/90 E 12 L 1766/1927; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA ("VALUTATO" 20, P. 9 DEL DECRETO) III) SULL'ASSENZA DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO. VIOLAZIONE ARTT 3 E 4 DM 104/19, 29 TER TUA E 3 L 241/90; VIOLAZIONE DDG 6630/05 (VIA); DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA ("VALUTATO" 13, P. 7 DEL DECRETO) IV) SULL'ASSENZA DI VIA PER LE MODIFICHE E LE NUOVE OPERE REALIZZATE. VIOLAZIONE ARTT 10, 28 E 29 TUA E ART 3 L 241/90; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA ("VALUTATO" 3, 4, 10, 15 E 18, PP. 5, 7 E 8 DEL DECRETO) V) SULL'ASSENZA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ ANCHE AI FINI DELLO STOCCAGGIO DEI RIFIUTI E DELLE PLANIMETRIE. VIOLAZIONE ART 3 L 241/90; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA ("VALUTATO" 9 E 10, P. 7 DEL DECRETO) VI) SULL'ASSENZA DELLE PLANIMETRIE NECESSARIE A VALUTARE LA CAPACITÀ DI SMALTIMENTO DELL'IMPIANTO, VIOLAZIONE ART 3 L 241/90; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA ("VALUTATO" 5, P. 5 DEL DECRETO) VII) SULL'ASSENZA DELLE AUTORIZZAZIONI RELATIVE AL POZZO (E CONSEGUENTE INSUFFICIENZA DELLE RISORSE IDRICHE) E ALL'INSTALLAZIONE DEI PIEZOMETRI. VIOLAZIONE ART 3 L 241/90; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE ("VALUTATO" 7 E 8, PP. 6 DEL DECRETO) VIII) SULL'ASSENZA DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI, SULLA INVALIDITÀ DEL N. O. IDRAULICO E SULLA NECESSARIA VERIFICA PRELIMINARE DELLE ACQUE. VIOLAZIONE ART 3 L 241/90; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA ("VALUTATO" 11, 12, P. 7 DEL DECRETO) IX) VIOLAZIONE ARTT 29 QUATER, CO 6, TUA, 216 E 217 TULS E 3 L 241/90; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA ("VALUTATO" 19, P. 8 DEL DECRETO) X) SULLA NON PERFETTA E INCOMPLETA COMPOSIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI; VIOLAZIONE ARTT 30, CO 2, TUA E 3 L 241/90. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE ("VALUTATO" 16 E 17, P. 8 DEL DECRETO) 2- Con memoria depositata il 27.12.2023 si è costituito il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il decreto gravato è stato emesso dal Commissario ad acta non quale organo del Ministero bensì quale organo ausiliario del TAR. 3- Il 20.12.2023 il Comune di (omissis) ha depositato documenti. 4- Sempre il 30.12.2023 si è costituita la Co. per resistere al ricorso e in pari data la stessa chiedeva la riunione del proc. n. 1927/2023 R.G. con il connesso proc. n. 1098/2022 R.G. 5- In data 3.1.2024 si è costituita la Regione Calabria chiedendo di essere ascoltata nella camera di consiglio fissata per la trattazione dell'istanza cautelare. 6- Con atto notificato il 3.1.2024 e depositato in pari data il Comune di (omissis) ha spiegato intervento ad adiuvandum motivato sulla base della collocazione contigua al Comune di (omissis) e sulle conseguenze, asseritamente pregiudizievoli, derivanti al contesto ambientale del proprio territorio dalla riattivazione dell'impianto, riprendendo le censure prospettate dal Comune ricorrente. 7- Con atto notificato il 4.1.2024 e depositato in pari data il Comune di (omissis) ha spiegato intervento ad adiuvandum motivato sulla base della collocazione contigua al Comune di (omissis) e sulle conseguenze, asseritamente pregiudizievoli, derivanti al contesto ambientale del proprio territorio dalla riattivazione dell'impianto, riprendendo le censure prospettate dal Comune ricorrente. 8- Con atto notificato il 4.1.2024 e depositato in pari data il Comune di (omissis) ha spiegato intervento ad adiuvandum motivato sulla base della collocazione contigua al Comune di (omissis) e sulle conseguenze, asseritamente pregiudizievoli, derivanti al contesto ambientale del proprio territorio dalla riattivazione dell'impianto, riprendendo le censure prospettate dal Comune ricorrente. 9- Con memoria depositata il 4.1.2024 il Comune di (omissis) ha rinunciato all'istanza cautelare. 10- Sempre in data 4.1.2024 la Co. ha depositato memoria deducendo insussistenza dei presupposti per la tutela cautelare. 11- Con atto notificato il 4.1.2024 e depositato in pari data il Comune di (omissis) ha spiegato intervento ad adiuvandum motivato sulla base della collocazione contigua al Comune di (omissis) e sulle conseguenze, asseritamente pregiudizievoli, derivanti al contesto ambientale del proprio territorio dalla riattivazione dell'impianto, riprendendo le censure prospettate dal Comune ricorrente. 12- Con atto notificato il 5.1.2024 e depositato in pari data il Comune di (omissis) ha spiegato intervento ad adiuvandum motivato sulla base della collocazione contigua al Comune di (omissis) e sulle conseguenze, asseritamente pregiudizievoli, derivanti al contesto ambientale del proprio territorio dalla riattivazione dell'impianto, riprendendo le censure prospettate dal Comune ricorrente. 13- Alla camera di consiglio del 10.1.2024 il Collegio ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare da parte del Comune ricorrente. 14- Con atto notificato il 15.1.2024 e depositato in pari data il Comune di (omissis) ha spiegato intervento ad adiuvandum motivato sulla base della collocazione contigua al Comune di (omissis) e sulle conseguenze, asseritamente pregiudizievoli, derivanti al contesto ambientale del proprio territorio dalla riattivazione dell'impianto, riprendendo le censure prospettate dal Comune ricorrente. 15- In data 17.5.2024 la Co. ha depositato istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio n. 1/2023 R.G. pendente presso il Commissario per gli Usi Civici della Calabria, su cui si innesta parte dell'odierno contenzioso. 16- La Co. ha quindi depositato documenti il 22.5.2024 e memoria il 30.5.2024. 17- In data 12.6.2024 il Comune di (omissis) ha depositato memoria di replica. 18- All'udienza pubblica del 3.7.2024: -) il Comune ricorrente, quanto all'annullamento del provvedimento di rinnovo dell'A.I.A., sostiene che la domanda di rinnovo è stata presentata avvalendosi di una estensione dell'efficacia A.I.A. collegata ad una certificazione ISO del 2009, quindi si è chiesto il rinnovo per un atto non efficace; quanto all'ulteriore profilo dirimente degli usi civici afferma che la delibera comunale sugli usi civici è valida, perchè la pendenza del contenzioso davanti al Commissario per gli usi civici può interrompere i termini per un controllo, ma il Commissario non ha poteri di sopprimerne l'efficacia, per cui, non essendo stata sottoposta entro i termini a tale controllo, la delibera comunale è valida ed efficace e ribadisce che dove c'è uso civico non si può rilasciare l'A.I.A.; -) i Comuni intervenienti sostengono che la riattivazione dell'impianto di smaltimento rifiuti, attuato con le modalità illegittime contestate, produce conseguenze negative di impatto ambientale che coinvolge i loro territori e pertanto, proprio il rischio d'inquinamento legittima la proposizione dell'intervento; -) la Co. sostiene di aver usufruito della innovazione della norma che prolunga il periodo dell'AIA in quanto l'impianto era dotato regolarmente della ISO, e che si tratta non di proroga ma bensì di domanda di rinnovo con esame; inoltre, precisa che il d.lgs. n. 152/2006 consente anche ai Comuni non convocati alla conferenza dei servizi di poter fare pervenire le loro osservazioni e che dagli atti versati nel procedimento si evince come i Comuni abbiano partecipato al provvedimento; -) il Ministero dell'Ambiente e della Transizione Energetica insiste nel difetto di giurisdizione passiva del Ministero. Dopo la discussione la controversia è stata spedita in decisione. DIRITTO 19- Preliminarmente va disposta l'estromissione dal giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Si osserva che "Gli effetti degli atti posti in essere dal commissario ad acta si imputano alla sfera giuridica dell'amministrazione non già come conseguenza del fatto che il commissario è organo straordinario della medesima, bensì perché tali effetti si producono nella sfera giuridica dell'amministrazione per derivazione dalla decisione del giudice" (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25.5,2021, n. 8). Orbene, quantunque il Commissario ad acta sia stato individuato nell'ambito del Ministero dell'Ambiente e della Transizione Ecologica, egli costituisce ausiliario del giudice e i suoi atti si imputano all'Amministrazione regionale. 20- Vanno dichiarati inammissibili gli interventi ad adiudandum spiegati dai Comuni di (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis). La giurisprudenza osserva che "Nel processo amministrativo, l'intervento ad adiuvandum (artt. 28 e 50 c.p.a.) può essere svolto da colui il quale vanti una posizione di fatto, dipendente o collegata alla situazione fatta valere con il ricorso principale" (cd. intervento adesivo-dipendente), escludendosi invece tale possibilità nei riguardi del cointeressato (cd. intervento autonomo/principale), cioè di colui il quale vanti un interesse personale e diretto all'impugnazione del provvedimento oggetto di censura" (Consiglio di Stato sez. III, 4.4.2023, n. 3442). Come emerge dai rispettivi atti di intervento e come rimarcato in sede di discussione, gli intervenienti hanno allegato, a fondamento dell'intervento, non la sussistenza di un interesse dipendente o collegato a quello del Comune di (omissis), ma un interesse dipendente dalla realizzazione dell'impianto ed impattante in via diretta sulla propria posizione giuridica, ossia il pregiudizio che, ove operativo, l'impianto in questione riverbererebbe sull'ambiente circostante e dunque anche sul proprio territorio -che è elemento costitutivo dell'ente territoriale- e, in sostanza, sulla propria comunità, di cui gli intervenienti sono enti esponenziali. Da ciò, dunque, emerge che la posizione dei ricorrenti è di co-interessati e, pertanto, essi, ove avessero voluto contestare il provvedimento, avrebbero dovuto ritualmente impugnare lo stesso con autonomo ricorso, eventualmente poi chiedendo la riunione al presente giudizio. 21- Vanno disattese le ulteriori istanze depositate formulate da Co. 21.1- Va disattesa l'istanza di sospensione facoltativa del presente giudizio, formulata da Co. ai sensi dell'art. 296 c.p.c. per la pendenza dell'opposizione dinanzi al Commissario per gli usi civici. Come infatti rilevato nella sentenza n. 1043/2023 e come si avrà modo di rilevare più avanti, non può ravvisarsi alcuna ipotesi di pregiudizialità della conclusione del giudizio di opposizione introdotto dalla Co. innanzi al Commissario usi civici, per cui nessuna sospensione ex art. 295 c.p.c. può essere accordata in merito. Neppure può trovare applicazione nella fattispecie la sospensione facoltativa del giudizio ex art. 296 c.p.c. prospettata dalla Co. che, a parte il suo richiamarsi comunque alle medesime ragioni poste a sostegno della richiesta sospensione necessaria, non sembra comunque trovare giustificati motivi a suo sostegno atteso che la stessa si risolverebbe in una mera parentesi di stasi processuale che, pur concessa ipoteticamente nella sua misura massima (tre mesi), neppure darebbe garanzia di una definizione, entro detto lasso temporale, del procedimento pendente presso il Commissario degli usi civici. Solo per completezza, l'istanza della Co. non potrebbe neanche essere accolta ove formulata in termini di rinvio o di cancellazione della causa dal ruolo, essendo oramai del tutto eccezionali le suddette previsioni, in base all'attuale formulazione dell'art. 73 c.p.a. 21.2- Va altresì disattesa l'istanza di riunione dei giudizi. Premesso che "La riunione dei ricorsi attiene a una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, come si ricava chiaramente dalla formulazione testuale dell'art. 70 c.p.a. e risponde ad una scelta di mera opportunità in funzione dell'economicità e della speditezza dei giudizi, nonché al fine di prevenire la possibilità di contrasto tra giudicati" (Consiglio di Stato sez. III, 19/02/2024, n. 1622), la complessità della questione suggerisce al Collegio di mantenere separata la trattazione delle relative controversie. 22- Nel merito, il ricorso va rigettato. 23- Viene scrutinato il motivo I). 23.1- Afferma il Comune di (omissis), richiamando le argomentazioni espresse nel parere negativo reso in Conferenza di servizi il 31.5.2023, che l'A.I.A. rilasciata nel 2009 e di cui si chiedeva il riesame era da tempo scaduta in quanto la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, in virtù della quale era stata rilasciata per anni 6 (e non per anni 5) era scaduta subito dopo il rilascio del titolo. Da ciò la conseguenza per cui, in tesi, anzitutto la durata dell'A.I.A. originaria avrebbe dovuto essere calibrata prescindendo dal possesso della certificazione ambientale oramai scaduta e, dunque di 5 anni, con la conseguenza di non intercettare il "raddoppio" della durata dell'A.I.A. disposto dal sopravvenuto d.lgs. n. 46/2014 (che, appunto, si riferiva alle sole autorizzazioni ancora sussistenti, nella specie sostanzialmente insussistente). In secondo luogo e in subordine, essendo comunque ancorata la durata del "raddoppio" dei termini di durata al possesso della certificazione ambientale e non disponendo la Co. di tale certificazione all'entrata in vigore del d.lgs. n. 46/2014, questa non avrebbe potuto fruire del raddoppio dei termini nella misura statuita dal legislatore in caso di possesso della certificazione stessa (ossia in termini di 12 anni). Da ciò l'ulteriore conseguenza che, nell'un caso come nell'altro, l'autorizzazione non avrebbe potuto essere prorogata e comunque neanche rinnovata in quanto la Co. non ha rispettato -per la presentazione dell'istanza di riesame- il termine a ritroso di 6 mesi prima dell'effettiva scadenza del titolo originario. 23.2- Il motivo è infondato. 23.3- In primo luogo, deve essere chiarita la durata effettiva dell'A.I.A. rilasciata con decreto dirigenziale assunto a prot. n. 221 del 20.2.2009 e registrato al n. 1576 del 24.2.2009 del Registro dei dirigenti della Regione Calabria per essere notificato alla Co. il 10.3.2009 in quanto tale aspetto condiziona, a cascata, sia l'applicabilità dell'incremento temporale di cui al d.lgs. n. 46 del 2014 sia la tempestività dell'istanza di riesame/rinnovo presentata dalla Co. 23.4- L'art. 9 del d.lgs. n. 59 del 2005 (poi divenuto art. 21-octies d.lgs. n. 152 del 2006), vigente ratione temporis, disponeva: "1. L'autorità ambientale rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione. A tale fine, sei mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 1. Alla domanda si applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 5. L'autorità competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dall'articolo 5, comma 10. Fino alla pronuncia dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base della precedente autorizzazione. (...) 3. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni sei anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 5, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni sei anni a partire dal primo successivo rinnovo" 23.5- La norma è cristallina nel prevedere che l'estensione della durata in ragione del possesso di una certificazione ambientale è legata al mero fatto di essere in possesso di tale certificazione all'atto (cioè nel momento) del rilascio del titolo, mentre nulla afferma in ordine alla necessità che la certificazione ambientale copra, in termini di durata temporale, la durata del titolo autorizzatorio, come invece sottenderebbero le argomentazioni di parte ricorrente. Consegue da ciò che correttamente il Commissario ad acta ha ritenuto ("valutato 1") non pertinente tale motivo ostativo osservando che "per determinare il termine per presentare riesame, il requisito della certificazione ISO è rilevante solo al momento del rilascio dell'autorizzazione (...) e non è richiesto il suo mantenimento per tutta la durata dell'AIA". 23.6- D'altronde, l'A.I.A. di cui al decreto 1576/2009, espressamente indicava un termine di efficacia in 6 anni (punto 4 del dispositivo), per cui la prospettazione del Comune ricorrente, oltre a non essere condivisibile per le ragioni anzidette, in realtà postulerebbe anche una rivisitazione "ortopedica" (ossia una sostanziale modifica) ex post del provvedimento autorizzatorio, il quale, si soggiunge per completezza, a tutto concedere, nulla prevede (né, per le ragioni dianzi esposte, avrebbe potuto prevedere) in ordine alla necessità di mantenere la certificazione ambientale per tutta la durata dell'autorizzazione. 23.7- In sostanza, dunque, deve ritenersi cristallizzata la durata effettiva dell'A.I.A. in anni 6 e con scadenza in data 24.2.2016. 23.8- Proseguendo con la disamina, si osserva che l'art. 21-octies l'art. 7 del d.lgs. 4.3.2014 n. 46 è stato modificato nel senso che: "3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso: (...) b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione. 9. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame". 23.9- Come osservato in giurisprudenza, dunque, "Nel sistema introdotto dall'art. 29-octies, comma 3, lett. b), d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dall'art. 7, d. lg. 4 marzo 2014 n. 46, a partire dall'11 aprile 2014 non solo i provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale sono rilasciati senza più prevedere il rinnovo periodico e i procedimenti di rinnovo già avviati sono convertiti in procedimenti di riesame, ma sono anche prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali in vigore a tale data, venendone raddoppiata la durata (...), senza che sia a ciò necessaria la presentazione di alcuna istanza, da parte del privato, all'Amministrazione che lo ha rilasciato (ciò è stato chiarito pure nella circolare ministeriale prot. n. 22295 del 27 ottobre 2014)" (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 11.12.2019, n. 730). 23.10- Orbene, da quanto ora esposto emerge anzitutto che la novella intercetta direttamente la fattispecie controversa, essendo questa intervenuta nel periodo (esennale) di validità della stessa, consentendo dunque l'applicabilità del raddoppio del termine. 23.11- Quanto poi, all'ulteriore questione posta dal Comune ricorrente -per cui, anche a concedere che la novella intercetti il titolo primigenio comportando la proroga dei termini, questa non potrebbe essere intesa di durata parimenti esennale, ma, a tutto concedere, nei limiti della decennalità (o comunque in termini non utili a consentire il rispetto del termine a ritroso semestrale per "agganciare" la richiesta di riesame/rinnovo al titolo originario) - si osserva che, dalla ricostruzione normativa e giurisprudenziale ora riportata, il raddoppio ope legis della durata dell'A.I.A. deve avere riguardo alla durata originaria del titolo primigenio e (anche ipotizzando che sia effettivamente intervenuta una scadenza della certificazione ambientale nelle more dell'esercizio dell'impianto, circostanza che dai certificati prodotti dal Comune di (omissis) il 30.12.2023 -doc. 16 e doc. 17- non emerge in modo incontrovertibile) comunque la questione sarebbe stata irrilevante nell'economia della fattispecie. 23.12- L'interpretazione prospettata dal Comune ricorrente, infatti, non si armonizza con l'assetto normativo come ora ricostruito, sia in quanto il raddoppio dei termini è automatico e dunque è un portato che discende direttamente dall'entrata in vigore della novella sul titolo rilasciato (che, pertanto, in assenza di altre disposizioni non può che riferirsi "in blocco" al termine originariamente previsto) sia in quanto tale assunto non si sposerebbe con l'assenza di alcuna attività amministrativa di sorta, foss'anche di verifica o controllo, a fine di riconoscimento del raddoppio -eventualmente, in termini di attualità della certificazione ambientale- che il legislatore non prevede. 23.13- Peraltro, sul punto non risultano utili al ricorrente neanche le linee di indirizzo ministeriali del 27.10.2014 (doc. 19 - all. 002 alla produzione del ricorrente del 30.12.2023). Il par. 3.d) del documento, nel chiarire che la durata del titolo è raddoppiata, ha sì soggiunto l'opportunità (che non può tradursi, anche per coerenza con la giurisprudenza precedentemente richiamata) di un carteggio che confermi l'applicazione della nuova disposizione, ma ha avuto riguardo, nell'affermare ciò, alle ipotesi in cui, come spesso nella prassi, nei provvedimenti di A.I.A. sia riportata espressamente la prevista data di rinnovo per cui, nell'incertezza, la violazione di tale scadenza (ovviamente riferita alla disciplina normativa vigente al tempo del rilascio) avrebbe potuto essere considerata violazione di una condizione autorizzativa. Detta circostanza non è però sovrapponibile all'odierna fattispecie che non indica una data precisa di scadenza bensì un termine di validità (ossia di anni 6 cui si può aggiungere, per completezza, il punto 12 per il quale il rinnovo deve essere presentato almeno sei mesi prima della scadenza del titolo). D'altronde, anche nella nota n. 155293 del 12.5.2016 (v. punto 2.a) la Regione Calabria, nell'aderire alla tesi dell'automaticità del raddoppio, evidenzia come il documento cui il Comune si riferisce -e di cui non vi è traccia nella norma- è stato suggerito dal Comitato istituito presso il Ministero al solo scopo di dare certezza al gestore in caso di controlli da parte degli organi a ciò preposti, soggiungendo che, nel caso di specie, sebbene in via generale il Dipartimento provveda con semplice nota ad una mera presa d'atto della nuova durata stabilita dalla legge e che opera autonomamente, nel caso di specie ciò non è avvenuto in quanto l'autorizzazione era sospesa a tale data. 23.14- Per completezza, per le ragioni dianzi esposte risulta del tutto indifferente che, al momento dell'entrata in vigore della novella fosse in corso la sospensione dell'A.I.A.: a prescindere dalle espressioni letterali usate nel provvedimento regionale, la sospensione di un provvedimento amministrativo opera esclusivamente sull'efficacia dello stesso, ossia sulla idoneità a produrre gli effetti propri, ma non fa venir meno l'esistenza del titolo e tanto costituisce presupposto sufficiente per ritenere applicabile il raddoppio dei termini. 23.15- Ancora, il fatto che al momento dell'entrata in vigore della novella l'impianto non fosse operativo in quanto sospeso rende non equiparabile la situazione controversa ad altre ipotesi nelle quali l'opera non sia stata realizzata e sia rimasta allo stato di progetto e per le quali ultime la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 1563/2019) ha ritenuto non applicabile il raddoppio: in questo caso, infatti, non è revocabile in dubbio che l'impianto sia entrato in funzione, sia pure temporaneamente, e ciò, ancora una volta, è sufficiente per considerare applicabile la novella. 23.16- Per ragioni analoghe a quanto ora esposto, l'applicabilità al titolo originario della proroga ope legis presuppone unicamente la sussistenza, al momento dell'entrata in vigore della novella, di un titolo autorizzatorio ma non anche il possesso di tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio della stessa attività (in particolare, secondo la prospettazione del Comune resistente, la V.Inc.A, peraltro successivamente ottenuta), presupposto non infatti ravvisabile dalla ricostruzione normativa finora svolta. D'altronde, nel caso di specie emerge che, come rilevato dal ricorrente, a seguito di un ampio carteggio tra le autorità amministrative competenti e il gestore in merito alla legittimità delle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio dell'attività, è con nota prot. n. 0174256 del 30.5.2016 che la Regione Calabria aveva ritenuto necessario sottoporre l'impianto a V.INC.A. in ragione della sua prossimità al SIC Valle No. e successivamente (e sia pur mediata da apposito contenzioso) il relativo procedimento è stato quindi attivato, con esito favorevole al ricorrente, propedeuticamente all'adozione del provvedimento quivi impugnato. Si ricava pertanto che, anche dal punto di vista temporale la necessità di sottoposizione a VINCA è successiva tanto al rilascio dell'A.I.A. originaria (rispetto alla quale, in ogni caso, valgono le considerazioni di seguito esposte ai § § 26.6, 26,7, 26,8, 26,9 e 26.10), mentre, di converso, le censure del ricorrente che contesta l'assenza "originaria" della V.Inc.A. non risultano efficaci nella presente sede, atteso che eventuali doglianze in proposito avrebbero dovuto essere rivolte avverso l'A.I.A. primigenia pena il consolidarsi dei relativi effetti (anche in riferimento all'intervenuta proroga legale della durata dell'A.I.A., che considera il primigenio provvedimento "tal quale" adottato senza alcun rinnovo procedimentale). 23.17- A fronte dell'assetto, come ora ricostruito, risultano non centrate le argomentazioni del Comune ricorrente che -nell'evidenziare una scadenza della certificazione ambientale avvenuta il 31.12.2009 e una riacquisizione solo nel 2016 per il triennio 2016-2019- fa valere una soluzione di continuità in termini di possesso di certificazione ambientale, evidenziando un'analogia con quanto previsto per quanto concerne il possesso delle attestazioni SOA o comunque delle certificazioni nella materia dei contratti pubblici. Difatti, il riferimento al mantenimento della continuità dei requisiti nelle gare (che peraltro attiene alla qualificazione e alle certificazioni SOA) è funzionale a garantire il contraente pubblico sulla serietà e l'idoneità del contraente a portare a termine l'intervento contrattuale ed è il portato di una serie di disposizioni (v. art. 80, commi 4 e 6 del d.lgs. n. 50/2016, art. 75, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 2010) che prevedono anche una specifica procedura per il rinnovo a fine di garantire la soluzione di continuità di cui invece non vi è traccia in materia di A.I.A., ragion per cui non sembra consentita un'interpolazione nel senso prospettato dalla ricorrente. Non è neanche meritevole di accoglimento, in assenza di una chiara prescrizione normativa in tal senso, l'assunto per cui è nella natura stessa del sistema ISO 14001 (ormai recepito da ben due regolamenti CE: nn. 76/01 e 1221/09) a imporre che la certificazione, per essere rilevante a ogni fine, sia perdurante nel tempo e dunque il titolare dell'A.I.A. dovrebbe essere dotato di una certificazione ambientale che copra la durata dell'A.I.A. 23.18- Ancora, non può ritenersi centrata l'ulteriore argomentazione di parte ricorrente che dedurrebbe l'intervenuta inefficacia dell'A.I.A., ancor prima della novella (con le evidenti conseguenze in ordine alla non applicabilità della proroga ope legis) all'assenza delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, d.lgs. n. 152 del 2006. Sul punto si osserva anzitutto che il Commissario ad acta, a fronte di corrispondente obiezione del Comune ricorrente, aveva osservato che: "tale secondo motivo non è pertinente, poiché basato su una erronea lettura della norma; difatti, come peraltro già argomentato dall'autorità procedente nel verbale della quarta seduta della Conferenza di Servizi, l'efficacia delle garanzie finanziarie da norma deve essere garantita al riavvio dell'impianto, non al rilascio dell'AIA (vedi art. 208, comma 11, lettera g, del D.Lgs. 152/06); al riguardo si riconosce la opportunità di rammentare nel dispositivo del presente provvedimento, come peraltro prassi, che il gestore è tenuto a prestare le necessarie garanzie fideiussorie previste dalla DGR 427/08 prima del riavvio dell'impianto". Orbene, il precitato art. 208 comma 11 prevede che: "L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi: (...) g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36". Sul punto si osserva che "Ai sensi dell'art. 208 n. 11 lett. b), d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, le autorizzazioni per l'esercizio di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono contenere, tra l'altro, le garanzie finanziarie richieste e prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, e dall'art. 3 n. 2-bis, d.l. 26 novembre 2010, n. 196, ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas), e del quaranta per cento, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001" (T.A.R. Basilicata, Sez. I, 20.3.2017, n. 229). Orbene, da quanto ora esposto emerge che la prestazione delle garanzie finanziarie è necessaria unicamente al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, circostanza che, in virtù del sequestro e della sospensione dell'A.I.A., è da ritenersi non concretamente avverata. Detto in altri termini, la ratio della disposizione sia di garantire che nel momento in cui si svolge effettivamente l'attività -e dunque vi è il rischio di compromissione dell'ambiente- deve esservi una polizza assicurativa a copertura di tale rischio, ragion per cui, atteso che, dall'anno 2013 l'A.I.A. era sospesa nei suoi effetti (e dunque l'esercizio era inibito), non era necessario o esigibile prevedere il mantenimento delle specifiche coperture assicurative legate all'esercizio effettivo. Peraltro, trattasi di una prescrizione la cui violazione non comporta, in assenza di un più preciso addentellato normativo, un'automatica inefficacia dell'A.I.A. 23.19- Per completezza, si osserva che l'A.I.A. originaria era stata rilasciata il 24.2.2009 e la proroga inviata il 24.8.2020 (come risulta dalla ricevuta pec agli atti, a fronte della quale è indifferente la data di successiva protocollazione dell'istanza), per cui il termine a ritroso semestrale per attivare il procedimento di rinnovo (e non considerare l'istanza alla stregua di un procedimento ex novo) è da considerarsi rispettato. 24- Atteso che l'esito dianzi rassegnato impone lo scrutinio delle ulteriori censure formulate dal Comune ricorrente in via subordinata, il Collegio deliba anzitutto il motivo II). 24.1- Il Comune di (omissis) contesta al Commissario ad acta di non aver considerato che, con delibere giuntali n. 61 e n. 68, entrambe del 23.5.2023, era stata rilevata la sussistenza di usi civici sull'area ove sorge l'impianto e detta circostanza avrebbe dovuto costituire impedimento al rilascio dell'A.I.A., quanto meno fino a che la questione non fosse stata eventualmente accertata in senso contrario. Peraltro, a fronte delle suddette delibere a nulla gioverebbe l'essersi la Co. rivolta al Commissario per gli Usi Civici della Regione Calabria al fine di accertare la pretesa inesistenza di tali diritti, stante il fatto che, fino a diverso accertamento, le delibere in questione sono valide e produttive di effetti. 24.2- Il motivo è infondato. 24.3- L'art. 15, commi 1-6, della legge regionale Calabria n. 18 del 21.8.2017 ("Norme in materia di usi civici") dispone: "1. Le Amministrazioni comunali, ove non sia espressamente prevista la competenza di altro organo, adottano l'atto finale del procedimento con deliberazione della Giunta comunale in esito all'istruttoria affidata al perito o all'istruttore demaniale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. 2. Il provvedimento finale diviene efficace a seguito di controllo della Giunta regionale, che esercita l'esame di legittimità e la valutazione di merito sul provvedimento, previa istruttoria del Dipartimento competente. 3. La Giunta regionale esamina i provvedimenti delle Amministrazioni comunali, che devono essere trasmessi alla Regione completi di tutti gli allegati e degli atti istruttori, nel termine di 90 giorni dalla ricezione: decorsi i quali il provvedimento comunale è tacitamente approvato. 4. La Giunta o il Dipartimento possono chiedere, per una sola volta, chiarimenti, documenti o integrazioni istruttorie; in tal caso il temine è interrotto e riprende a decorrere per intero dalla ricezione degli atti richiesti. 5. Ove l'Amministrazione regionale ritenga illegittimo il provvedimento comunale ricusa il visto e restituisce gli atti al Comune per le ulteriori determinazioni. 6. Ove la Giunta regionale valuti nel merito inefficaci o insufficienti o inopportune le scelte dell'Amministrazione comunale, restituisce gli atti al Comune imponendo le prescrizioni necessarie ovvero disponendo la rinnovazione del procedimento e dell'istruttoria sui punti non approvati". 24.4- La giurisprudenza, anche di questa Sezione, per un verso osserva che "L'art. 12 d.lg. n. 387/2003 prevede che l'autorizzazione unica sia emessa "nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico" tra cui rientrano i vincoli derivanti dall'uso civico. Questi, come noto, disciplinati dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766, imprimono sul terreno la destinazione come bosco o pascolo a favore di una collettività sottoponendoli al regime giuridico della demanialità, ivi compresa la sottoposizione a procedimenti di concessione dei beni demaniali a favore dei singoli. Ne deriva che il procedimento autorizzatorio degli impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (c.d. autorizzazione unica regionale), non dispensa dall'esplicazione del procedimento collegato ed autonomo di accertamento della insussistenza del diritto collettivo o, in sua presenza, della necessaria autorizzazione al mutamento di destinazione ovvero alla sospensione dell'uso civico" (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 5.7.2019, n. 1335). Non di meno, viene altresì osservato che "L'opposizione proposta presso il Commissario degli Usi Civici, ai sensi dell'art 30 del r.d. n. 332 del 1928, ha l'effetto di interrompere l'iter procedimentale di verifica demaniale e determina l'insorgere non di una fase amministrativa di verifica degli accertamenti sulla qualità dei terreni prevista dall'art. 29 del r.d. n. 332 del 1928, ma di una vera e propria controversia giurisdizionale circa la natura e l'estensione degli usi civici, ai sensi dell'art. 29 comma 2, l. 26 giugno 1927 n. 1766. Appare evidente che il procedimento di verifica demaniale seguito nella fattispecie è diverso dal procedimento di liquidazione degli usi civici, di cui all'art. 15 del r.d. 26 febbraio 1928 n. 332 e che l'opposizione proposta dalla ricorrente ai sensi del citato art. 30 ha concluso il procedimento amministrativo e con un effetto devolutivo ha avviato, presso il Commissario degli Usi civici, sia pure in via incidentale, un giudizio di accertamento indipendente ed autonomo, che sarà concluso con una sentenza che avrà una funzione strumentale rispetto all'attività amministrativa, poiché gli esiti del suo giudicato potranno consentire di procedere, in via amministrativa, alla fase costitutiva dei diritti" (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 9.5.2012, n. 435). 24.5- Orbene, nel caso di specie risulta, per un verso, che il competente ufficio del Dipartimento Agricoltura Risorse Agroalimentari - Forestazione della Regione Calabria, una volta ricevute le delibere comunali n. 61 e n. 68 del 23.5.2023, con nota del successivo 30.5.2023 aveva rilevato che la proposizione del ricorso al Commissario per gli Usi Civici avesse interrotto la fase amministrativa e avviato una fase giurisdizionale, per cui, ritenendo pregiudiziale l'accertamento della qualitas soli sul provvedimento di approvazione regionale (art. 15 commi 2 e 3), interrompeva il procedimento (beninteso, relativo all'accertamento dell'esistenza di un uso civico) fino alla definizione del predetto contenzioso. Tale assunto non si presenta come distonico rispetto a quanto affermato dalla giurisprudenza sopra richiamata nel senso che "L'iter procedimentale amministrativo di verifica del demanio d'uso civico è interrotto dall'opposizione degli atti istruttori al Commissario usi civici che determina una controversia giurisdizionale. L'opposizione instaura una controversia giurisdizionale indipendente e autonoma dal procedimento amministrativo di verifica ed impedisce che l'istruttoria divenga definitiva. Gli atti istruttori opposti non sono definitivi e non sono suscettibili di determinare una lesione concreta e attuale della sfera giuridica dei ricorrenti, determinandone la non impugnabilità immediata e autonoma" (sempre T.A.R. Calabria, Catanzaro, sentenza n. 435 del 2012, cit.). 24.6- Consegue da quanto ora esposto che, per un verso, l'instaurazione del contenzioso dinanzi al Commissario per gli usi civici di fatto neutralizza la rilevanza del comma 3 dell'art. 15 che introduce una forma di silenzio assenso nel caso di superamento del termine di 30 giorni dalla ricezione dei provvedimenti dei Comuni per assumere diverse determinazioni. 24.7- In sostanza, a fronte di un iter procedimentale interrotto e che, come ut supra rilevato, impedisce che l'istruttoria divenga definitiva, non è dato rinvenire quale potesse essere la ragione giuridica in base alla quale il Commissario ad acta, chiamato a definire il procedimento con un provvedimento espresso che prescindeva dalla sussistenza del suddetto contenzioso, avrebbe dovuto rigettare l'istanza di riesame, non essendo essa di per sé giustificata dalla sussistenza degli accampati usi civici, essendo gli effetti dei provvedimenti deliberativi della Giunta comunale di (omissis) "paralizzati" in virtù del contenzioso in atti. 24.8- Ancora, risulta non centrato rispetto alla fattispecie ogni riferimento all'istituto di cui all'art. 17-bis della l. n. 241 del 1990, atteso che "L'art. 17 bis, l. n. 241/1990 si pone nell'ambito dei rapporti orizzontali tra Amministrazioni e non con riferimento, a differenza di quello che accade rispetto al silenzio - assenso di cui all'art. 20, ad un coinvolgimento diretto dei diritti del privato. Pur essendo un istituto di carattere generale, non può dunque trovare applicazione nei procedimenti nei quali il rapporto intersoggettivo tra Pubbliche Amministrazioni si inserisce in un procedimento ad istanza di parte" (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 21/03/2022, n. 269). 24.9- A quanto ora osservato può soggiungersi che, dalle argomentazioni del Comune ricorrente (v. memoria del 12.6.2024) non vi sono elementi utili ad instillare il dubbio di una rivisitazione delle conclusioni sopra richiamate in giurisprudenza. 24.9.1- Del tutto neutro è infatti l'assunto per cui le competenze amministrative in materia siano state trasferite, ai sensi dell'art. 66 del DPR n. 616/1977, dai commissari degli usi civici alle regioni, mentre la Regione Calabria, inoltre, ha conferito tali funzioni amministrative ai comuni con la legge regionale n. 18/2007. Difatti, l'odierna controversia si interseca sul nodo delle conseguenze, sul versante della procedura amministrativa complessa (che vede coinvolti sì i Comuni ma anche la Regione) della trasposizione della questione circa l'esistenza dell'uso civico al Commissario per gli usi civici. 24.9.2- Anche l'assenza del potere di sospensione e/o annullamento da parte del Commissario delle delibere dichiarative dell'esistenza di tali usi civici, potendo questi al più disapplicarle ove necessario, può essere considerato dato neutro e comunque finisce, sia pure indirettamente, ad offrire un addentellato alla tesi, propugnata dalla prefata giurisprudenza, per cui la presentazione dell'opposizione finisce per paralizzare temporaneamente, sul versante amministrativo, l'utile conclusione della procedura. Neutre solo altresì le previsioni degli artt. 14 e 15 della citata l.r. Calabria n. 18/2007 che individuano infatti nell'ente comunale il soggetto competente in tema di usi civici, atteso che la disciplina sul versante giurisdizionale non pertiene strettamente alla fase di competenza regionale. 24.9.3- Ancora, non è centrato il dato -enfatizzato da parte ricorrente- per cui le delibere comunali n. 61 e n. 62 del 28 maggio 2023, in quanto non sospese, restino efficaci: il nodo della controversia non è costituito propriamente dall'efficacia delle delibere comunali in questione ma piuttosto dal distinto aspetto attinente il completamento e perfezionamento della fattispecie complessa di dichiarazione dell'esistenza di usi civici che, per le ragioni esposte, in presenza di un'opposizione è da negare, aspetto che nulla impinge, si ripete, sull'efficacia delle delibere giuntali. 24.10- In ragione di quanto ora esposto risultano esenti da censure le conclusioni del Commissario ad acta che ha ritenuto di non accogliere i rilievi in quanto "la definizione dell'esistenza o meno dell'uso civico in questione è stata demandata al Commissario Usi Civici cui la CO. si è rivolta e che nessun altro soggetto può, allo stato attuale, portare avanti il procedimento di ricognizione del vincolo" ("valutato" 20). 25- Viene quindi scrutinato il motivo III). 25.1- Il Comune di (omissis) contesta difetto di istruttoria e di motivazione quanto alla mancata considerazione, da parte del Commissario ad acta -rispetto alle considerazioni critiche del Comune (motivo n. 13)- dell'assenza della relazione di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 104/19 a corredo dell'istanza di riesame/rinnovo, documento necessario per completare l'istruttoria ai sensi dell'art 29-ter TUA, rispetto alla quale risulterebbe meramente apodittico il rilievo del Commissario circa la non pertinenza dell'assunto in quanto il citato decreto ministeriale si riferirebbe all'uso di sostanze pericolose e non alle potenziali contaminazioni derivanti dai rifiuti. Soggiunge sul punto il Comune ricorrente che: -) contrariamente a quanto affermato da Co. le caratteristiche chimiche delle sostanze trattate e la possibilità concreta di contatto diretto con il suolo e le acque profonde determinerebbe la possibilità concreta di contaminarli, come ammesso anche nella VIA; -) aveva rilevato che sotto l'Impianto scorre una falda acquifera superficiale permanente e il piazzale dell'impianto non è sufficientemente impermeabilizzato, in quanto è coperto in parte da bitumato e in altra parte da calcestruzzo, inidoneo a garantirne l'impermeabilità, con osservazioni non oggetto di alcuna considerazione da parte del Commissario. 25.2- Il motivo è infondato. 25.3- La disamina della presente censura, come di quelle a seguire, presuppone un richiamo alla disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale, nel senso che: -) "Il giudizio di compatibilità ambientale è reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione e attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera; apprezzamento che è sindacabile dal Giudice Amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione, anche perché la valutazione di impatto ambientale non è un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico - amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico - sociale) e privati" (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 30.6.2016, n. 218); -) "L'autorizzazione integrata ambientale non costituisce quindi la mera "sommatoria" dei provvedimenti di competenza degli enti chiamati a partecipare alla Conferenza di servizi, ma è un titolo autonomo caratterizzato da una disciplina specifica che consente la costruzione e la gestione dell'impianto alla stregua delle prescrizioni e delle condizioni imposte dall'autorizzazione medesima. In sostanza, le determinazioni delle amministrazioni coinvolte vengono "assorbite" nel provvedimento conclusivo, con la conseguenza che l'efficacia delle prime non può che soggiacere al regime previsto per il secondo, non potendovi essere una pluralità di termini di efficacia, suscettibile di ledere il principio di certezza delle situazioni giuridiche, in contrasto con la ratio di semplificazione e concentrazione sottesa all'individuazione dello specifico modulo procedimentale rappresentato dalla Conferenza dei servizi ed alla unicità del provvedimento conclusivo" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 29.4.2020, n. 2733); -) "Le scelte squisitamente tecniche, sottese all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione unica e di autorizzazione integrata ambientale, non sono sindacabili in sede giurisdizionale amministrativa, allorquando non trasmodano nell'abnormità e nella palese illogicità . Questo in ragione del fatto che il giudice amministrativo non può, in linea di principio, sostituirsi a valutazioni di cui è riservataria in via esclusiva l'amministrazione pubblica" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 3.3.2023, n. 2245); -) "La valutazione di incidenza ambientale (cd Vinca), similmente alla valutazione di impatto ambientale (Via), si caratterizza quale giudizio di ampia discrezionalità oltre che di tipo tecnico, anche amministrativa, sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera. Il sindacato del giudice amministrativo, di conseguenza, è limitato alla manifesta illogicità, incongruità, travisamento o macroscopici difetti di motivazione o di istruttoria, diversamente ricadendosi in un inammissibile riesame nel merito con sostituzione della valutazione giudiziale a quella affidata dal legislatore all'amministrazione" (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 19.7.2019, n. 1455); "Il rilascio o il diniego dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, così come per gli altri atti abilitativi in materia ambientale concessi dalla Pubblica Amministrazione (ad esempio V.I.A., V.A.S.), rappresenta il risultato dell'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'amministrazione, la quale può essere censurata dal giudice amministrativo soltanto in caso di intrinseca illogicità, irragionevolezza o incoerenza" (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 31.5.2018, n. 1147). 25.4- Quanto alla censura in esame, dal tenore delle argomentazioni emerge anzitutto che parte ricorrente sostanzialmente riediti in sede giudiziaria, con maggiore ampiezza argomentativa, osservazioni già esposte in sede procedimentale e confutate analiticamente e motivatamente dal Commissario ad acta, sostanzialmente riproponendo una propria visione alternativa della questione controversa piuttosto che contestare frontalmente le conclusioni commissariali per saggiarne l'irragionevolezza, l'arbitrarietà o, più in generale, l'illegittimità nei limiti in cui ciò è ammesso in sede giurisdizionale nell'ambito dei procedimenti de quibus. 25.5- Anche a prescindere da quanto da ultimo osservato, rileva il Collegio come la giurisprudenza si sia espressa nel senso che "Nel procedimento diretto al rilascio di A.I.A. da parte dell'autorità statale (nella specie, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), la c.d. "Relazione di riferimento" che deve essere presentata dalle imprese produttrici di sostanze pericolose e inquinanti deve fornire ogni elemento utile al fine di valutare la possibilità che dette sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate, possano o meno contaminare il suolo e le acque sotterranee: tale obbligo concerne sia la situazione attuale dello stabilimento industriale sia il futuro momento in cui l'attività industriale sarà cessata" (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 01/06/2022, n. 450). 25.6- Orbene, quantunque la pronuncia sia resa su un procedimento di A.I.A. di competenza statale e non regionale i principi ivi esposti restano, ad avviso del Collegio, applicabili all'odierna controversia e confermano il dato di fatto per cui la "relazione di riferimento", attinendo alla produzione di sostanze tossiche o nocive che possono inquinare il suolo o le acque sotterranee in relazione alla quale deve contenere ogni elemento di riferimento a ciò pertinente, presuppone un'attività diretta -ossia destinata- a produrre sostanze tossiche o nocive (circostanza che non è da riscontrare nel caso de quo, né parte ricorrente ha dimostrato il contrario, benchè ne fosse onerata all'atto della contestazione della legittimità della valutazione del Commissario ad acta), mentre non è di rilievo il rischio di contaminazione ambientale derivante dall'esercizio di attività non destinata ai fini sopraindicati. 25.7- Consegue da ciò che le conclusioni del Commissario ad acta sono immuni dalle censure del Comune ricorrente. 26- Viene scrutinato il motivo IV). 26.1- Parte ricorrente -richiamando le considerazioni espresse in sede conferenziale in termini di assenza di alcuna V.I.A. valida ed efficace in ragione (motivi 3, 4 e 15) (a) di modifiche significative apportate all'impianto dopo l'A.I.A. rilasciata con D.D.G. n. 1576/2009, ovviamente non considerate nella precedente V.I.A. dell'anno 2005 e (b) della presenza di opere mai autorizzate anche per lo stoccaggio dei rifiuti- contesta la determinazione commissariale nella parte in cui le lacune ivi segnalate non sono state considerate ostative al rilascio dell'A.I.A. in riesame. In particolare, il Comune ricorrente rileva quanto segue. IV.1) Il punto è articolato in più profili di seguito compendiati. IV.1.1) Premesso che l'impianto può operare solo dopo una verifica sull'attuale sostenibilità dello stesso sotto in termini di sacrificio ambientale si rileva che l'unica V.I.A. risale all'anno 2005 e non ha ovviamente tenuto conto delle modifiche frattanto intervenute, né convincerebbe l'assunto della Regione per cui la Conferenza di servizi del 2009 (propedeutica al rilascio dell'A.I.A.) avrebbe autorizzato opere aggiunte e varianti alle fasi di processo, non sussistendovi la relativa documentazione per le autorizzazioni di settore (es.: in tema di vincolo sismico) ed essendo intervenuti, nel tempo, aumenti delle dimensioni dell'area occupata dall'impianto e delle aree coperte, tali da rendere non coincidenti le misure indicate nei registri catastali nella VIA e nell'AIA. IV.1.2) Soggiunge ancora il Comune di (omissis) che Co. non ha prodotto la documentazione relativa alle autorizzazioni per la realizzazione di n. 3 nuovi circuiti fognari, del tubo per favorire il passaggio della lontra all'asciutto in aderenza al ponte che sovrasta il Torrente Pi., preliminare all'apertura dell'impianto in quanto prevista come condizione d'obbligo dalla VINCA rilasciata dalla Regione Basilicata, non ha apportato una modifica quanto allo stoccaggio dei rifiuti, che da progetto deve intervenire all'aperto e/o in cassoni scarrabili mentre, secondo le linee guida del Ministero dell'Ambiente (circolare n 1121/19) in locale chiuso e con idonei requisiti antincendio, ovvero su area coperta dotata di pavimentazione di adeguata resistenza e impermeabile, rendendo prive di agibilità le aree destinate allo stoccaggio e conseguente erroneità della determinazione commissariale (valutato 3,4 e 10) sulla sufficienza della V.I.A. rilasciata nel 2005, stante l'incidenza delle modifiche e delle innovazioni sopradescritte sui profili ambientali. IV.1.3) Prosegue il Comune di (omissis) ribadendo che per essere ritenuta valida, la V.I.A. deve essere anche attuale, per cui la mera realizzazione del progetto originario risulta irrilevante stanti le modifiche sostanziali frattanto intervenute e mai valutate dalle autorità competenti per il rilascio della VIA e dell'AIA, tanto per le nuove opere da realizzare quanto in conseguenza del sequestro penale dell'Impianto; in conclusione, la V.I.A. rilasciata nel 2005 non poteva costituire valido presupposto per un'AIA rilasciata quasi 20 anni dopo e il Commissario avrebbe dovuto imporre il rinnovo della V.I.A. -cosi come richiesto dal Comune e come imposto dalla Regione per VINCA- e, solo all'esito favorevole della stessa, esaminare l'istanza di riesame. IV.2) Osserva altresì il Comune che, avendo il 15.9.2017 la Regione Basilicata affermato l'illegittimità della V.I.A. del 2005 sia perché non coinvolta nel procedimento sia per l'assenza della procedura di V.INC.A. onde preservare il S.I.C. Valle No., ricadente in territorio lucano, ma distante 200 mt. dall'impianto, l'intervenuto rilascio della V.INC.A. non sanerebbe comunque le illegittimità segnalate non sostituendo essa pareri, autorizzazioni e concessioni propedeutici e necessari alle attività di che trattasi, mentre né l'ordinamento europeo né quello nazionale consentono una V.INC.A. "postuma" essendo questa condizione sia di efficacia e sia di validità di tutti gli atti di assenso ed autorizzativi; da ciò, in sostanza, emergerebbe la perdurante necessità di un rinnovo della V.I.A. stante l'inattualità di quella del 2005. IV.3) Da quanto ora esposto si desume che il Commissario ad acta non avrebbe analizzato adeguatamente le osservazioni e non avrebbe adeguatamente motivato le ragioni per cui ha considerato come attuale la V.I.A. a suo tempo rilasciata, anche alla luce delle irregolarità inerenti l'area di stoccaggio rifiuti, circostanza su cui manca alcun conforto motivazionale. IV.4) Le criticità ora rassegnate sarebbero aggravate dal fatto che, come osservato dal Comune in sede conferenziale (motivo 18) l'area su cui è sito l'Impianto non può ospitare l'attività in oggetto in quanto, con variante di PRG approvata con decreto 2120/05, essa è stata infatti qualificata inedificabile ed è gravata dal vincolo sismico, idrogeologico, paesaggistico e da prescrizioni derivanti dal PAI, dal PGRA e dal PGA. 26.2- Il motivo è infondato in tutti i profili di doglianza. 26.3- Il nucleo della contestazione risiede nella rilevata insussistenza di una V.I.A. in termini di attualità, ossia "spendibile" nel procedimento sfociato nel rinnovo contestato, che invece la Co. avrebbe dovuto, in tesi, rinnovare alla luce del decorso del tempo e delle sopravvenienze verificatesi tra la prima V.I.A. e il successivo riesame dell'A.I.A. 26.4- Sul punto vi è anzitutto da osservare che il Commissario ha affrontato analiticamente, in sede provvedimentale, le questioni poste dal Comune ricorrente, in particolare rilevando che: -) "3. VIA NON VALIDA AI FINI DEL RINNOVO AIA - PRESENZA DI STRUTTURE NON AUTORIZZATE - tale terzo motivo non è pertinente al procedimento in corso, perché la rimostranza, come peraltro già argomentato dall'autorità procedente nel verbale della quarta seduta della Conferenza di Servizi, si riferisce a "questioni ampiamente superate con il rilascio dell'AIA (2009), previo svolgimento della conferenza di servizi nel corso della quale è confluito pure il parere favorevole del Comune di (omissis), che in nessuna attestazione o certificazione oppone vincoli", o in altre parole è relativa ad opere già realizzate in conformità ad una precedente autorizzazione alla costruzione, non annullata per violazione della disciplina VIA; al riguardo si rammenta che l'AIA è tenuta a richiamare le condizioni dei provvedimenti di VIA conclusi o in corso (sospendendo in tale ultimo caso il suo procedimento), ma non è la sede per valutare lacune del rispetto della disciplina VIA di opere già realizzate (vedi articoli 28 e 29 del D.Lgs. 152/06)" -) "4. INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE - tale quarto motivo non è pertinente al procedimento in corso, poiché l'AIA non è la sede per verificare a quale titolo (proprietà, affitto, comodato, ecc...) il gestore disporrà delle aree su cui insiste l'impianto prima di avviare l'attività ; in ogni caso le verifiche effettuate al riguardo dall'autorità procedente, di cui è dato conto nel verbale della quarta riunione della Conferenza di servizi, assicurano che per le particelle catastali interessate "non risulta sia mai stata eccepita la titolarità, né che vi siano contestazioni in relazione ad occupazioni abusive a danno di terzi. Non possono trovare accoglimento i rilievi comunali circa la presunta discordanza tra le superfici a vario titolo impegnate (...) desunte dallo stesso Comune e rapportate agli elaborati VIA (2005), AIA(2009) e VINCA (2021), atteso pure che le planimetrie consultate dal Comune e/o gli elaborati catastali, in particolare, non sono probatori. L'attività di raffronto eseguita dalla STV tra gli elaborati in atti dei procedimenti VIA, AIA e VINCA, così come presentati, ha evidenziato la sostanziale corrispondenza tra sagome e superfici dei predetti manufatti all'interno dell'immutata superficie catastale"; -) "10. STOCCAGGIO RIFIUTI - anche tale decima motivazione non è pertinente al procedimento; non risulta, difatti, che il gestore abbia richiesto nell'ambito del riesame di attestare tale agibilità modificando il certificato di agibilità già in suo possesso; " -) "15. REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE - tale quindicesima motivazione non è pertinente; in essa si lamenta l'assenza di dettagli progettuali relativi a nuove opere sufficienti ad esprimersi sulla loro realizzazione; a riguardo nel corso della quarta seduta della Conferenza di Servizi l'autorità procedente ha chiarito che "viene erroneamente asserito che trattasi di nuova domanda di AIA, dal momento che non sussistono modifiche o ampliamenti impiantistici (strutturali) o di processo qualificabili come sostanziali o non sostanziali, rilevanti sia ai fini VIA ovvero ai fini AIA (per eventuali asserite nuove evenienze vincolistiche in presenza di un'installazione preesistente), tali da giustificare una replicazione di procedure già esperite. In più, il miglioramento tecnologico dell'impianto, in termini di adeguamento alle BAT di settore, viene proposto del gestore come condizione per la ripresa dell'esercizio unitamente all'adozione degli accorgimenti e delle misure preventive a salvaguardia dell'ambiente, degli habitat e degli ecosistemi a cui il gestore dichiara di voler dar corso ad autorizzazione rinnovata"; ed è proprio in relazione a due opere civili accessorie, necessarie a dare attuazione a impegni ambientali del gestore (adeguamento reti fognarie e realizzazione del tubo di camminamento per le lontre), che secondo il Comune la documentazione è carente; al riguardo deve rilevarsi che il termine per richiedere integrazioni documentali nell'ambito del procedimento è decorso da tempo, e che in seduta decisoria conclusiva l'incertezza determinata da lacune documentali difficilmente può giustificare un assoluto diniego, sussistendo la possibilità di proporre efficaci condizioni per il superamento del diniego, quali tipicamente l'obbligo di sottoporre a riesame il progetto dettagliato; una di tali opere, pur essendo per espresso impegno del gestore propedeutica all'entrata in esercizio, si colloca al di fuori dell'installazione (addirittura interessando altri enti territoriali) e non ha alcuna connessione tecnica con l'esercizio da autorizzare e quindi non può essere oggetto dell'AIA, pertanto la realizzazione del tubo di camminamento per le lontre dovrà essere oggetto di distinta autorizzazione all'esercizio; per l'intervento migliorativo sulla rete fognaria tutte le altre amministrazioni non condividono le riserve del Comune sul grado di dettaglio del progetto, anche in considerazione del fatto che tale opera costituisce un importante presidio ambientale non rilevante come modifica "ai fini VIA ovvero ai fini AIA"; resta fermo che, ove la realizzazione di tale opera determini un quadro progettuale sostanzialmente difforme da quanto delineato nell'istanza, resterà in capo al gestore l'obbligo di acquisire con distinte procedure, ad esempio con riesame dell'AIA, le autorizzazioni eventualmente necessarie per realizzare le citate opere accessorie". 26.5- Le valutazioni, come ora riportate, forniscono un'analitica e puntuale evidenza delle ragioni per le quali le argomentazioni spese dal Comune ricorrente non sono state ritenute pertinenti o, in altri termini, incidenti in senso sfavorevole al rinnovo dell'A.I.A., e rispetto ad esse vale ribadire quanto già rilevato in riferimento alla precedente censura (v. § 25.4). 26.6- In buona sostanza, per quanto concerne le opere pregresse -anche riguardanti il periodo temporale intercorso tra il rilascio della V.I.A. avvenuto con decreto del 26.4.2005 e il rilascio dell'A.I.A. avvenuto con decreto dirigenziale del 24.2.2009- è da osservare che le relative valutazioni devono essere ritenute compendiate e assorbite dall'A.I.A. originariamente rilasciata. Consegue da ciò che la prospettazione del Comune ricorrente si risolve nel tentativo di rimettere in discussione conclusioni a suo tempo rassegnate dalla Regione -e quindi consolidate- e che il Comune di (omissis) avrebbe, al più, dovuto ritualmente contestare all'epoca del rilascio dell'A.I.A. primigenia, mentre, si soggiunge per completezza, in occasione di tale procedimento (come rilevato dal Commissario ad acta e prima ancora dalla Regione in sede conferenziale) il Comune di (omissis) aveva partecipato ai lavori della Conferenza facendovi confluire il proprio parere favorevole, che nulla aveva opposto in ordine alle problematiche evidenziate solo a distanza di oltre dieci anni. 26.7- Per quanto concerne, invece, le sopravvenienze all'A.I.A. rilasciata con decreto n. 1576/2009 il Commissario ad acta: a) ribadisce che è scaduto il tempo per chiedere ulteriori integrazioni; b) ritiene compatibili le evidenziate sopravvenienze con il rinnovo dell'A.I.A. in quanto: i) il tubo di camminamento è esterno all'area e dunque all'A.I.A.; ii) per l'altra dovrà essere eventualmente richiesta l'autorizzazione laddove determini un quadro progettuale valevole quale modifica sostanziale. 26.8- Anche dette conclusioni appaiono, ad avviso del Collegio, ragionevoli, sia con riferimento al corretto svolgimento della sequenza procedimentale anche in relazione alla tempistica di conclusione dello stesso, tenuto anche conto del fatto che si operava in fase di commissariamento successivo all'inerzia dell'amministrazione regionale, sia quanto alla sostanziale compatibilità delle sopravvenienze rispetto al rinnovo dell'A.I.A. 26.9- A fronte di ciò, piuttosto, ricollegandosi con quanto già esposto (v. § 25.4) risultava onere del Comune ricorrente dimostrare -anche solo in termini di principio di prova ma comunque adeguatamente- la radicale irragionevolezza della valutazione del Commissario, nel senso cioè che le opere sopravvenute -la cui realizzazione, per quanto desumibile dalle allegazioni in atti, era posta in termini di funzionalità al miglioramento ambientale- avrebbero comportato una reale e corposa modifica sostanziale al progetto tale da inficiare in concreto le valutazioni precedentemente rassegnate ed inficiare, di rimbalzo, le conclusioni del Commissario ad acta che ha ritenuto insussistente una complessiva inattualità delle stesse. In difetto di tali riscontri, le censure non sono destinate ad accoglimento. 26.10- Per mera completezza, quanto all'assunto circa la necessità di una V.I.A. alla luce della sopravvenienza della V.INC.A. alla stessa, si osserva, per un verso, che la V.INC.A. e la V.I.A. costituiscono procedimenti distinti in base a presupposti specifici e, per altro verso, i rapporti tra V.INC.A. e V.I.A. rilasciata nel 2005 sono ininfluenti in questa sede (atteso che, laddove il Comune avesse ritenuto che, a tutto concedere, la carenza della V.INC.A. rispetto alla V.I.A. esitata nel 2005 inficiasse quest'ultima lo avrebbe dovuto contestare ritualmente a suo tempo, pena il consolidamento della stessa) mentre, per quanto riguarda i rapporti con l'A.I.A. (in disparte quanto osservato per l'A.I.A. primigenia (v. § 26.6) quanto al rinnovo essi sono da ritenersi insussistenti essendo stata, nelle more, la V.INC.A. effettuata (peraltro con valutazione di non assoggettabilità a valutazione di II livello). 27- Viene scrutinato il motivo V). 27.1- Il Comune ricorrente contesta la determinazione commissariale nella parte in cui non aveva ritenuto rilevanti le obiezioni da questi formulate (motivi 9 e 10) in ordine alla mancanza del certificato di agibilità per la maggior parte delle strutture dell'impianto (ivi incluse quelle destinate allo stoccaggio dei rifiuti di cui al motivo § IV) e aveva rilevato la carenza della documentazione fornita da Co. anche sotto il profilo delle planimetrie, dell'elenco delle attrezzature e del certificato di conformità dell'impianto elettrico. Sul punto, deduce il Comune insufficienza della motivazione in quanto il Commissario ad acta si sarebbe limitato -pur in assenza, agli atti, di planimetrie e di un certificato di agibilità per la maggior parte delle strutture (essendo l'agibilità comunale n. 50/2006 riferita solo alla parte delle opere riportate nella VIA del 2005)- a rilevare la sufficienza del suddetto certificato di agibilità n. 59/2006 demandando ad autonomi e distinti procedimenti un eventuale seguito e ha ritenuto non necessaria l'integrazione dell'attestazione dell'agibilità per lo stoccaggio dei rifiuti, ritenendo che ciò non tenga conto della specifica natura del certificato di agibilità -idoneo ad attestare sia la salubrità degli ambienti e la conformità dell'opera realizzata al progetto approvato- a maggior ragione ove riferita alle aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e sulla quale anche l'A.S.P. aveva ritenuto non attuale detto certificato chiedendone l'aggiornamento. 27.2- Il motivo è infondato. 27.3- Il Commissario ad acta aveva sul punto osservato: "9. INAGIBILITÀ LOCALI DI SERVIZIO - tale nona motivazione non è pertinente al procedimento poiché non risulta che il gestore abbia richiesto nell'ambito del riesame di attestare tale agibilità ; come chiarito nel verbale della quarta seduta della Conferenza di servizi, il gestore ha prodotto il certificato di agibilità n. 59 del 24/11/2006 relativo ad un opificio industriale; l'AIA non modifica, in quanto non oggetto dell'istanza, validità e legittimità di tale certificato rispetto alle opere edilizie ivi elencate, e pertanto resta fermo che eventuali abusi accertati dal competente ufficio comunale potranno essere soggetti alle procedure di legge in materia edilizia; resta altresì facoltà del gestore, prima della entrata in esercizio, richiedere modifiche a tale certificato con distinto procedimento". Quanto, poi, ai punti "4. INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE" (sulle planimetrie), "15. REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE" e "10. STOCCAGGIO RIFIUTI" aveva parimenti rassegnato le proprie (v. sopra, § 26.4, cui si rinvia). 27.4- Anche le valutazioni sopra riportate (e quelle richiamate) forniscono un'analitica e puntuale evidenza delle ragioni per le quali le argomentazioni spese dal Comune ricorrente non sono state ritenute pertinenti o incidenti in senso sfavorevole al rinnovo dell'A.I.A., e rispetto ad esse vale ribadire quanto già rilevato in riferimento alla precedente censura (v. § 25.4). 27.5- In disparte ciò, è da osservare che le censure non sono comunque destinate ad accoglimento. 27.6- Si premette che occorrere distinguere il profilo dell'A.I.A. (e dei titoli da questa sostituiti) con riferimento ad un determinato progetto (nell'ambito del quale, si soggiunge, è presente un certificato di agibilità ) dagli eventuali abusi derivanti dal concreto utilizzo di locali privi di agibilità e che costituisce situazione ben distinta e assoggettata alle conseguenze, anche sanzionatorie, previste dalla legge, da attivare ad opere degli enti locali cui tale potere pertiene (in primis, il Comune). 27.7- Tanto chiarito, non è contestata nella presente controversia l'esistenza di un certificato di agibilità rilasciato il 24.11.2006 e da inquadrarsi con riferimento alla situazione in essere sfociata nell'A.I.A. rilasciata il 24.2.2009 (rispetto alla quale, si soggiunge, il Comune nulla risulta aver obiettato, anche sotto il versante urbanistico-edilizio). Inoltre, nel procedimento sfociato nel decreto quivi contestato non è stato richiesto dalla Co. il riesame dell'agibilità dei locali da questo interessato, che, una volta ottenuta, non ha una scadenza naturale, perdendo al più efficacia nel caso di ristrutturazioni o ampliamenti, nel qual caso l'interessato dovrà avviare la nuova certificazione di agibilità, situazione. 27.8- Pertanto, non essendo stata contestata l'inagibilità delle opere per cui il certificato è stato rilasciato né essendo stato richiesto il riesame per le stesse, per quanto pertinente a fini di rinnovo del titolo autorizzatorio non è eccentrico ritenere che il certificato di cui Co. dispone sia utile anche ai fini del procedimento in questione, mentre non è adeguatamente dimostrato dal Comune ricorrente che esso, all'attualità, copra aree carenti di tale requisito ma, nel contempo, abbisognevoli di agibilità e che, in conseguenza di ciò, il provvedimento quivi contestato sia illegittimo. Così, per rimanere in tema di stoccaggio di rifiuti, avrebbe dovuto parte ricorrente dimostrare, in primo luogo, che vi sia in concreto un significativo ampliamento delle opere di intervento rispetto a quanto già coperto da agibilità, in secondo luogo che quanto oggetto di effettivo ampliamento non sia coperto da agibilità e, in termini complementari, che il sito o l'opera debba essere coperta da agibilità (ad esempio, per restare in tema di stoccaggio rifiuti, richiamato da parte ricorrente, l'area in cui da progetto è da realizzare tale fase) e, in terzo e significativo luogo, che tale carenze inficino il giudizio del Commissario ad acta rendendo illegittimo il provvedimento impugnato. 27.9- Orbene, precisato peraltro che, in base a quanto disposto dall'all. 9 della Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 l'agibilità non rientra tra i titoli sostituiti dall'AIA e non riscontrando il Collegio adeguatamente fornita alcuna comprova in ordine a quanto da ultimo esposto, non è incoerente ritenere che, anche ipotizzando che-al momento dell'effettivo avvio dell'esercizio- vi sia un utilizzo di aree da assoggettare ad agibilità assente, il Comune potrà assumere le necessarie determinazioni, la situazione in atto non risulta di per sé ostativa al rilascio del rinnovo oggetto di contestazione. 28- Viene scrutinato il motivo VI). 28.1- Il Comune ricorrente contesta la mancata adeguata considerazione, a fini di diniego, delle proprie osservazioni (motivo 5) sulla carenza di documentazione planimetrica utile verificare la reale capacità di smaltimento dell'Impianto, ritenendo erronea la conclusione del Commissario ad acta che ha ritenuto sussistere un parere negativo non sanabile anche alla luce delle prescrizioni poste dalla Struttura Tecnica di Valutazione (S.T.V.) in ordine ai limiti della potenzialità di trattamento. In particolare, il Comune deduce difetto di istruttoria e di motivazione asserendo che, a prescindere dalle prescrizioni apposte, la capacità di smaltimento dell'impianto avrebbe dovuto essere verificata dall'autorità procedente e soggiungendo che la carenza di documenti idonei in merito all'effettivo volume delle vasche e alle altre misure per definire la capacità dell'impianto (della cui entità dubita che la stessa S.T.V. fosse a conoscenza), seppur sollecitati all'autorità procedente, hanno reso impossibile rendere un parere ricorrendo a dati tecnici analitici. 28.2- Il motivo è infondato. 28.3- Si premette che "Il dissenso espresso da una amministrazione in sede di conferenza di servizi ex art. 14 quater, l. n. 241 del 1990, deve rispondere ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, predicati dall'art. 97 Cost., non potendo limitarsi ad una mera sterile opposizione al progetto in esame, ma dovendo essere " costruttivo "; in altri termini, esso deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso" (T.A.R. Umbria, Sez. I, 20/02/2019, n. 79). 28.4- Nel caso controverso, nel parere del 31.5.2023 il Comune di (omissis) ha affermato di aver chiesto più volte informazioni sulla capacità delle vasche che non sono state riscontrate per cui, fin quando avrà acquisito dette informazioni, necessarie per svolgere le necessarie valutazioni tecniche, il parere sarebbe stato negativo non essendo esso in grado di proporre modifiche (motivo n. 5) 28.5- Il Commissario ad acta, nella pertinente sezione, ha affermato: "5. CAPACITA' DI SMALTIMENTO - tale quinto motivo non è coerente con la proposizione di un parere negativo non sanabile, e quindi non può motivare un diniego incondizionato dell'istanza; si rammenta che la norma richiede ove possibile la indicazione delle condizioni per superare i motivi di dissenso, ed in questo caso tale possibilità è manifesta; difatti la precisa fissazione della capacità di smaltimento di cui il Comune lamenta la assenza è già oggetto di una prescrizione nel parere STV, proposto dalla amministrazione procedente come schema di quadro prescrittivo, in cui si chiarisce il valore della potenzialità di trattamento che sarà autorizzata (300 t/g e 110.000 t/a); il Comune pare ignorare del tutto sia tale parere STV, sia la conseguente manifesta possibilità di proporre condizioni in proposito; evidentemente la posizione del Comune è che nessuna capacità di smaltimento, per quanto limitata, sarebbe accettabile e ciò è incoerente con la motivazione, che verte sul "quanto" sia la capacità di smaltimento e non sul "se" sia ammissibile una qualunque capacità di smaltimento; pertanto, in relazione a questa motivazione, il parere manca di un elemento necessario richiesto dalla norma, cioè le condizioni sufficienti a superare il dissenso, e non può essere considerato per difetto di motivazione". 28.6- Le conclusioni del Commissario ad acta non sono censurabili. Esse forniscono un'analitica e puntuale evidenza delle ragioni per le quali le argomentazioni spese dal Comune ricorrente non sono state ritenute pertinenti o, in altri termini, incidenti in senso sfavorevole al rinnovo dell'A.I.A., e rispetto ad esse vale ribadire quanto già rilevato in riferimento alla precedente censura (v. § 25.4). 28.7- Difatti, anche ad ipotizzare che non vi fossero informazioni sufficienti in ordine alla capacità delle vasche vi è da considerare che non è contestato che il parere della S.T.V. fornisca prescrizioni sui limiti della capacità di smaltimento dell'impianto. Tale prescrizione, in assenza di più puntuali doglianze che però parte ricorrente offre, finisce per depotenziare di reale significato la pregnanza delle criticità informative sulla capacità delle vasche in quanto, quale che fosse la capacità in ipotesi prevista, in ogni caso l'Amministrazione regionale deputata alle valutazioni ambientali (per mezzo della S.T.V.) aveva prescritto (e dunque ritenuto compatibile con l'autorizzazione) uno smaltimento nel limite massimo ivi rappresentato, ragion per cui è a tale capacità massima di smaltimento che avrebbe potuto riferirsi il Comune di (omissis) nello svolgere le proprie valutazioni tecniche (anche, ad esempio, al fine di proporre eventuali riduzioni di capacità rispetto all'assentito), in quanto, a prescindere dalla capacità delle vasche, ogni smaltimento nei limiti individuati dalla S.T.V. era da intendersi consentito. 28.8- La suddetta prescrizione risulta peraltro del tutto ignorata dal Comune ricorrente che avrebbe, piuttosto, dovuto adeguatamente dimostrare, già in sede procedimentale, che la stessa fosse, in concreto, insufficiente e fornire un apprezzamento anche in termini di osservazioni critiche o modifiche (ad esempio, dimostrando che la prescrizione della S.T.V. in realtà non fosse pertinente o comunque non consentisse neanche di risolvere il problema posto dal Comune stesso in ordine all'effettiva capacità dell'impianto in modo cioè da restare effettivamente "al buio" rispetto a minimi elementi informativi utili a risolvere la questione della capacità ) e quindi, in sede processuale, che l'assenza di informazioni -comprensiva delle precitate prescrizioni- non avrebbe potuto avere altra conseguenza se non la formulazione di un parere assolutamente negativo, in modo cioè da inficiare la correttezza delle valutazioni commissariali che ha ritenuto detto parere non accoglibile, in quanto privo di indicazioni di valenza lato sensu "costruttiva". Non avendo il Comune ricorrente fornito evidenze di ciò né in sede procedimentale né in sede processuale, le doglianze sono infondate. 29- Viene scrutinato il motivo VII). 29.1- Il Comune ricorrente, riportandosi ai motivi 7 e 8 del proprio parere del 31.5.2023, contesta le determinazioni commissariali che non avevano ritenuto dirimente, a fini di rigetto, le eccezioni del Comune in ordine all'assenza delle autorizzazioni rispettivamente inerenti il pozzo e la realizzazione di tre piezometri. 29.2- Il motivo è infondato. 29.3- In sede conferenziale il Comune ricorrente aveva osservato che: -) il gestore non disponeva di un'autorizzazione allo scarico sufficiente per l'approvvigionamento delle risorse idriche necessarie (considerando che il volume necessario per l'approvvigionamento è di 1052 mc/anno, peraltro inferiore alla media dei consumi storici di 1.729 mc/anno riportata in tabella da Co.) mentre quello massimo consentito è di 800 mc/anno e contesta al Commissario ad acta di non aver tenuto conto di tale criticità ; -) quanto ai piezometri, rileva che essi erano stati installati solo nel 2017, ossia anni dopo il rilascio dell'AIA originaria e comunque in assenza di qualsivoglia autorizzazione e/o verifica, necessaria stante che il piezometro n. 1 coincide con il pozzo non autorizzato e collocato fuori dalla particella dell'Impianto e tale aspetto non è stato considerato. 29.4- Sulle criticità segnalate dal Comune il Commissario ad acta aveva affermato: "7. IRREGOLARITÀ E INSUFFICIENZA POZZO - tale settima motivazione non è pertinente al procedimento, poiché l'AIA in linea di principio non vincola i gestori all'impiego di specifiche materie prime, né sostituisce le concessioni all'utilizzo di acque; al riguardo, come peraltro già considerato dall'amministrazione procedente durante la quarta seduta della Conferenza di servizi, si riconosce la opportunità di rammentare nella parte dispositiva del presente provvedimento, come peraltro è prassi, che l'AIA non costituisce deroga alla concessione validamente rilasciata, che dunque dovrà essere rispettata e controllata ai sensi della relativa normativa; " 8. ISTALLAZIONE PIEZOMETRI - tale ottava motivazione non è pertinente al procedimento, poiché eventuali irregolarità amministrative nella acquisizione dei dati, richiesti da ARPA per presentare l'istanza, non ne inficiano la qualità tecnica, fermo restando che potranno essere oggetto di specifiche distinte contestazioni e sanzioni; si osserva, peraltro, che in proposito durante la quarta seduta della Conferenza di Servizi l'autorità procedente ha osservato che "l'installazione di piezometri, trattandosi di presidi ambientali, è attività autorizzata dall'AIA - titolo assorbente di tutte le autorizzazioni - in forza dell'approvato PMC (con DDG n. 1576/2009)" 29.5- Le valutazioni del Commissario ad acta resistono alle censure di parte ricorrente. 29.5.1- Difatti, quanto allo scarico d'acqua, dando per buono lo stato di fatto prospettato da parte ricorrente, per un verso non è stato adeguatamente chiarito da parte ricorrente, sin dalla sede procedimentale, le ragioni per cui l'autorizzazione esistente, che non viene modificata dall'A.I.A., infici (non la realizzabilità delle attività in sé considerate bensì ) direttamente la legittimità del provvedimento. In tale contesto, fermo restando il distinto profilo delle sanzioni in caso di violazione dei limiti autorizzati, non è adeguatamente comprovata la conclusione del Commissario ad acta che ha ritenuto non pertinente il rilievo di parte ricorrente. 29.5.2- Quanto, poi, all'installazione dei piezometri, parte ricorrente ripropone ancora le osservazioni rese in sede procedimentale, ma senza scalfire la ragionevolezza delle conclusioni del Commissario, atteso che, laddove essa contesti questioni tecniche, il Commissario ha osservato che le irregolarità amministrative, ove sussistenti, non si ripercuotono di per sé sulla qualità e sulla veridicità dei dati acquisiti dai piezometri e, su tale aspetto, parte ricorrente avrebbe dovuto fornire contestazioni del contrario tali da inficiare tale profilo motivazionale. Ove, invece, la questione attenga a profili squisitamente amministrative, la questione di fatto è superata dal fatto che, in ogni caso, l'installazione dei piezometri è da intendersi autorizzata dall'A.I.A. in forza del piano di monitoraggio e controllo di cui al provvedimento primigenio di cui al decreto n. 1576/2009 e, quanto all'attualità, dal riesame. 29.6- Pertanto, in assenza di più puntuali deduzioni e ribadito anche per questo motivo quanto già esposto precedentemente (v. § 25.4) anche tale aspetto è privo di consistenza. 30- Viene scrutinato il motivo VIII). 30.1- Viene contestato al Commissario ad acta di non aver considerato, a fini di diniego, quanto rilevato dal Comune ricorrente in ordine alla mancanza del certificato di prevenzione incendi (motivo 11), all'attualità (e dunque della validità ) del nulla osta idraulico (motivo 12) e alla necessità di una previa verifica della qualità delle acque delle falde, oltre che di una verifica delle stesse a seguito dell'avvio dell'Impianto (motivo 14), sulla base delle caratteristiche dell'area (ricadente in zona agricola e sottoposta a molteplici vincoli) e per i pregressi accadimenti, consistiti nel sequestro penale dell'impianto anche per violazione delle prescrizioni contenute nell'A.I.A. rilasciata nel 2009. 30.2- Il motivo è infondato. 30.3- Sulle criticità segnalate dal Comune il Commissario ad acta aveva affermato: -"11. CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI - tale undicesima motivazione non è pertinente al procedimento; questo certificato, difatti, non è né una delle autorizzazioni sostituite dall'AIA (ed in particolare non è uno degli atti di assenso che possono essere ricompresi nell'autorizzazione ex art. 208, del D.Lgs. 152/06), né un elemento che tali autorizzazioni indicano come necessari alla chiusura del procedimento; al riguardo, peraltro, pare ragionevole dar conto esplicitamente, come prassi, del fatto che restano fermi i distinti obblighi in materia antincendio; -"12.CONCESSIONE DEMANIALE SCARICO - tale dodicesima motivazione non è pertinente al procedimento, che non riguarda né può modificare concessioni di alcun tipo; peraltro essa si sostanzia in una raccomandazione alle autorità competenti ad effettuare delle verifiche in sito e non in chiare richieste rivolte al gestore; " 30.4- Anche le valutazioni sopra riportate (e quelle richiamate) forniscono un'analitica e puntuale evidenza delle ragioni per le quali le argomentazioni spese dal Comune ricorrente non sono state ritenute pertinenti o, in altri termini, incidenti in senso sfavorevole al rinnovo dell'A.I.A., e rispetto ad esse vale ribadire quanto già rilevato in precedenza (v. § 25.4). 30.5- Quanto al certificato di prevenzione incendi si osserva quanto segue. 30.5.1- Parte ricorrente aveva (punto 11 del parere del 31.5.2023) contestato la mancata convocazione in conferenza del Comando dei Vigili del Fuoco e aveva chiesto all'amministrazione procedente di verificare la necessità di tale certificato, osservando che il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è comunque dovuto. 30.5.2- Orbene, per un verso dal tenore delle osservazioni non emerge che il Comune di (omissis) abbia dedotto in tale sede la necessità di tale certificato a fini di legittimità dell'A.I.A., ma aveva chiesto all'amministrazione procedente di verificare l'obbligatorietà dello stesso. 30.5.3- A fronte di ciò, le motivazioni del Commissario che hanno ritenuto irrilevante la questione posta dal Comune non risultano utilmente censurate, non avendo il Comune ricorrente utilmente contestato l'imprescindibilità del certificato ai fini del legittimo esercizio del potere di rinnovo dell'A.I.A., ragion per cui, l'estraneità dello stesso all'A.I.A., rilevata dal Commissario ad acta e non adeguatamente contestata, rende gli ulteriori profili argomentativi di inconsistente spessore. 30.5.4- A tal proposito, infatti, si precisa che l'assunto circa l'obbligatorietà dello stesso per le attività di deposito di gas comburenti compressi, sostanze instabili e per i gruppi elettrogeni di potenza complessiva superiore a 100 kw costituisce questione ben diversa dalla necessità dello stesso a fini autorizzatori, ragion per cui, l'estraneità dello stesso al procedimento di A.I.A. e ai titoli da questo sostituiti (come si desume dal fatto che dall'allegato 9 della Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 non è dato annoverare detto documento, peraltro neanche annoverabile tra i titoli autorizzatori, inglobato nell'A.I.A.) le doglianze del Comune di (omissis) sul punto sono tautologiche e dunque prive di consistenza. 30.5.5- Solo per completezza, la mancata convocazione in conferenza del Comando Vigili del Fuoco costituisce, a tutto concedere, profilo che non lede comunque, in sé considerato, il Comune di (omissis), per cui ogni doglianza su tale aspetto è inammissibile. 30.6- Quanto poi all'ulteriore doglianza relativa alla concessione demaniale per lo scarico e al nulla osta idraulico si osserva quanto segue. 30.6.1- Dalla disamina del punto 12) del parere del 31.5.2023 emerge che il Comune ricorrente, che aveva esibito nella seduta del 24 maggio precedente fotogrammi riportanti lo stato di fatto di una condotta che dalla strada pubblica costeggiante l'impianto conduceva al Torrente Pi., chiedeva al Presidente di verificare se quella fosse la condotta di scarico dell'impianto in esame, trattandosi di tubi corrosi, bucati e tenuti insieme nei punti di congiunture da pietre, soggiungendo che non spetta al Comune eseguire le dovute verifiche ma all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione e relativo nulla osta idraulico. Al punto 14) del parere il Comune di (omissis), presupponendo che CO. ritenga la verifica della qualità delle acque di falda non vincolante per la ripresa dell'attività e proponga di monitorarle ad impianto funzionante mediante prelievo di campioni a monte e a valle dell'impianto attraverso piezometri di nuova realizzazione, soggiunge che, in virtù delle caratteristiche dell'area e degli accadimenti di cui sopra (verosimilmente riferendosi alle pregresse vicende giudiziarie) si rende necessario procedere ad una verifica della qualità delle acque di falda prima della partenza, e una successiva verifica a impianto funzionante. 30.6.2- Orbene, da quanto ora esposto emerge che, al punto 12), in definitiva il Comune di (omissis) si limitava a chiedere agli Enti a ciò preposti di verificare l'esistenza e la validità della concessione demaniale e di nulla osta idraulico, la cui assenza inficerebbe il parere reso dalla Provincia di Cosenza. 30.6.3- Non risulta, da quanto ora esposto, una chiara presa di posizione, in sede di conferenza, sull'effettiva esistenza di un nulla osta idraulico valido ed efficace, la cui carenza inficierebbe l'esito positivo del riesame, ragion per cui è da ritenersi che le conclusioni del Commissario ad acta sopra riportate sono coerenti con i profili dubitativi espressi dal Comune in sede conferenziale. 30.6.4- Per completezza, a fronte dei rilievi del Comune il Commissario ad acta ha comunque concluso nel senso che l'A.I.A. non modifica le concessioni in essere, per cui avrebbe dovuto piuttosto il Comune ricorrente adeguatamente comprovare l'incompatibilità dell'esito positivo del riesame con la pregnanza effettiva dei rilievi svolti in sede conferenziale e l'eccentricità del non mutamento delle autorizzazioni in essere con il permanere in concreto dell'A.I.A. in favore della Co. 31- Viene quindi scrutinato il motivo IX). 32.- Il Comune ricorrente contesta l'assenza del parere del Sindaco quale "autorità sanitaria locale", ai sensi degli artt. 13, comma 2 della l. n. 833/78 e 50, comma 4 del TUEL, da confluire nella sede conferenziale ex art 29 quater, co 6, TUA, come peraltro eccepito in tale sede con osservazione contestata da Co. e ritenuta infondata dal Commissario ad acta (valutato 19). Soggiunge il Comune ricorrente che nel parere del 31.5.2023 (motivo 19) era stata analiticamente spiegata la pericolosità dell'attività oggetto di A.I.A. attinenti a sostanze trattate contenenti "metalli pesanti", che - alla luce di una perizia tossicologica, redatta per conto del Comune nel corso del procedimento penale iniziato nel 2013 ed esibita alla Regione- potrebbero determinare gravi pericoli per la salute pubblica, oltre che per la presenza di un elevato numero di malati oncologici nella zona interessata dall'Impianto (doc. 27). Puntualizza ancora il Comune ricorrente che la surriferita circostanza sarebbe ancora più grave stante che l'art 12 del d.lgs. n. 104/17, ha introdotto la Valutazione di Impatto Sanitario, modificando l'art 23 del d.lgs. n. 52 del 2006 che, sebbene prevista solo per alcuni tipi di impianti, è stata ritenuta in giurisprudenza necessaria ogni qualvolta l'istruttoria rilevi la concreta ipotesi di un rischio per la salute delle popolazioni. 32.1- Il motivo è infondato. 32.2- Il Commissario ad acta aveva così ritenuto: "19. PARERE SANITARIO - la diciannovesima motivazione non è coerente con il parere reso; alla luce di tale motivazione, difatti, il Sindaco dovrebbe, in qualità di ufficiale di governo in materia sanitaria, esercitare i propri poteri ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 nelle forme specificate all'articolo 29 quater, comma 6 del D.Lgs. 152/06, ovvero facendo acquisire agli atti prescrizioni sanitarie cui la conferenza dovrebbe armonizzare le condizioni dell'AIA; pertanto, con riferimento alle motivazioni di questo punto, il parere manca del quadro prescrittivo, in questo caso necessario ex lege, il cui rispetto consentirebbe di superare il dissenso; a riguardo, peraltro, si rammenta che il TAR, con sentenza n. 268/2016 del 5 febbraio 2016 relativa alla installazione in oggetto, ha già ribadito che l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 216 e 217 del RD 1265/34 deve essere motivato da verifiche ed istruttorie, e non da affermazioni generiche ed astratte, e deve avere ad oggetto situazioni non affrontabili con "rimedi ordinari in ragione dell'accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione" e per i quali si rileva la "assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile". 32.3- Le conclusioni del Commissario, sul punto, sono immuni dalle censure prospettate dal Comune resistente, a prescindere dalla perspicuità del richiamo alla sentenza di questo Tribunale n. 268/2016, che, nell'economia della motivazione, risulta resa quale puntualizzazione ad abundantiam. 32.4- Il comma 6 dell'art. 29-quater del d.lgs. n. 152 del 2006 dispone che "Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente". 32.5- Sull'argomento la giurisprudenza ha osservato che: -) "Ai sensi degli art. 216-217 t.u. sanitario approvato con r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, ribaditi dagli art. 32, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e 32 comma 3, l. 28 dicembre 1978 n. 833, spetta al sindaco, all'uopo ausiliato dalla struttura sanitaria competente, il cui parere tecnico ha funzione consultiva ed endoprocedimentale, la valutazione della tollerabilità o non delle lavorazioni provenienti dalle industrie cd. insalubri, e detta potestà può essere esercitata in ogni tempo ed esplicarsi mediante l'adozione, in via cautelare, di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l'evolversi di attività aventi carattere di pericolosità ; rientra, quindi, nei poteri del sindaco, ex cit. art. 216 t.u. sanitario, ingiungere ad un'impresa, che esercita un'industria cd. insalubre, presentare un progetto preordinato ad eliminare un temuto pericolo alla sanità pubblica e mettere in funzione l'impianto entro un dato termine, anche sulla scorta del parere all'uopo reso dalla struttura sanitaria competente, senza che ciò implichi di per sé eccesso di potere" (Consiglio di Stato sez. V, 27/12/2013, n. 6264); -) "Ai sensi degli artt. 216 e 217 del Testo Unico della leggi sanitarie (27 luglio 1934 n. 1265), il Sindaco è titolare di un generale potere di vigilanza sulle industrie insalubri e pericolose che può anche concretarsi nella prescrizione di accorgimenti relativi allo svolgimento dell'attività, volti a prevenire, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, situazioni di inquinamento; trattasi di un potere ampiamente discrezionale, esercitabile in qualsiasi tempo, sia nel momento in cui è richiesta l'attivazione dell'impianto, sia in epoca successiva e può giungere sino al provvedimento di chiusura dell'attività . Esso può estrinsecarsi con l'adozione in via cautelare di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l'evolversi di attività che presentano i caratteri di possibile pericolosità, per effetto di esalazioni, scoli e rifiuti, specialmente riguardanti gli allevamenti, e ciò per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle dell'attività produttiva" (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 26/11/2020, n. 3169). 32.6- Orbene, il Commissario ad acta aveva concluso nel senso che laddove vi siano effettive criticità riscontrate da verifiche ed istruttorie il Sindaco, nell'esercizio del potere di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265 del 1934, avrebbe dovuto far convogliare in sede conferenziale le relative prescrizioni, ma, stante l'assenza di tali presupposti, non desumibili dalle allegazioni in atti, il parere difetterebbe di un quadro di prescrizioni il cui rispetto consentirebbe di superare il dissenso. 32.7- Tanto chiarito, nel motivo n. 19 del parere del 31.5.2023 il Comune di (omissis) anzitutto aveva evidenziato un numero smisurato di rifiuti speciali pericolosi (con percolati ricchi di metalli pesanti) da trattare in un impianto di modeste dimensioni, con conseguenze potenzialmente pericolose per la salute umana stante la diffusione nell'ambiente; ancora, il Comune aveva rilevato che non sarebbe stata considerata in alcun modo la resistenza dell'impianto in caso di sisma e le conseguenze ambientali, considerato che l'impianto è posto alle pendici di monti con forte pendenza e soggetti a movimenti franosi. 32.8- Ribadito che, come precedentemente evidenziato, la destinazione dell'impianto non attiene alla produzione di sostanze tossiche o nocive, vi è però da considerare che, in disparte il richiamo a profili di competenza di altri soggetti istituzionali, quali ad esempio l'Autorità di Bacino, per un verso non risulta fornita alcuna indicazione o prescrizione resa dal Sindaco nell'esercizio del potere di cui agli artt. 216 e 217 da rendere in conferenza. Peraltro, anche a voler ipotizzare che, dal quadro ora esposto, fosse emergente una valutazione del tutto negativa in ordine all'intervento sotto i profili igienico sanitari, per quanto di competenza del Sindaco nell'esercizio del potere di cui ai summenzionati art. 216 e 217, è da osservare che le affermazioni del Comune in ordine alla pericolosità dell'impianto, per come poste, si sostanziano in asserzioni meramente generiche e non restituiscono, in assenza di elementi a conforto, un quadro di ragionevole pericolo tale da inficiare ab imis la realizzabilità dell'impianto. Per altro verso, il quadro di criticità non è certamente riscontrabile dalle perizie di parte effettuate nell'anno 2013 nel corso del procedimento penale per sversamento di liquami, tenuto conto che, a prescindere dalla pregnanza che dette consulenze avevano nel momento in cui erano state redatte, le stesse non restituiscono un quadro in termini di attualità (anche alla luce delle sopravvenienze rappresentante della Co. nella memoria difensiva e non contestate dal Comune ricorrente, nel senso che già in fase di indagini preliminari nel 2015 l'impianto era stato dissequestrato e comunque il giudizio penale -che riguardava i precedenti gestori- si è comunque concluso con assoluzione con formula piena), ragion per cui le valutazioni peritali enfatizzate da parte ricorrente non potrebbero comunque confortare l'assunto circa la presenza di una situazione critica anche sul versante prescrittivo attinente i citati artt. 216 e 217. 32.9- Per completezza, irrilevante risulta l'introduzione della Valutazione di Impatto Sanitario (art. 23 del d.lgs. n. 52 del 2006) atteso che, alla luce della carenza di adeguate dimostrazioni in ordine ad un rischio sanitario concreto e attuale per le popolazioni -come dianzi esposto- anche i richiami giurisprudenziali di parte ricorrente risultano non pertinenti. 32.10- In sostanza, in assenza di più pregnanti deduzioni, le conclusioni del Commissario ad acta risultano immuni dalle censure prospettate dal Comune ricorrente. 33- Viene infine delibato il motivo X). 33.1- Parte ricorrente contesta il difetto di composizione della Conferenza di Servizi, non essendo state convocate tutte le amministrazioni a ciò legittimate (in particolare il settore demanio e il servizio idrico della Regione Calabria, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (cfr VII motivo di ricorso), la Soprintendenza, la Regione Basilicata e il Comune di Trecchina) ed essendo stati esclusi dalla seduta del 24.5.2023 e del 31.5.2023 la Regione Basilicata, dell'ARPAB, e dei Comuni uditori di Maratea, Nemoli, Rivello, (omissis), Trecchina, Lagonegro, (omissis) e (omissis). Soggiunge il Comune ricorrente che le valutazioni rese sul punto dal Commissario (valutato 17 e valutato 16) non sono idonee a superare i vizi procedimentali denunciati nel parere e la gravità di tali vizi non consente di superarli assumendo la "prevalenza" della Regione. 33.2- Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. 33.3- Parte ricorrente si duole della circostanza di aver il Commissario pretermesso la partecipazione di altre amministrazioni statali, di altri Comuni e di altri enti pubblici, ma così operando allega un pregiudizio che non gli appartiene personalmente, pertinendo alle amministrazioni pretermesse di far valere, eventualmente, le proprie ragioni. 33.4- D'altronde, con riferimento specifico ai Comuni uditori, la relativa convocazione a fini meramente partecipativi avrebbe dovuto essere contestata dagli stessi laddove questi avessero ritenuto lese le loro rispettive prerogative. 33.5- Solo per completezza e ferma restando la conclusione suesposta, il Commissario ad acta aveva rilevato, sul punto: -) "16. MANCATO COINVOLGIMENTO ALTRI SOGGETTI - con tale sedicesima motivazione si contesta la decisione operata dal responsabile regionale del procedimento di non coinvolgere (se non limitatamente alla definizione della VINCA) la Regione Basilicata e gli enti locali limitrofi in sede di Conferenza di servizi; in realtà risulta che tali soggetti furono invitati alla prima, seconda e terza riunione della Conferenza di Sevizi, e che quindi la loro esclusione dai successivi lavori decisori non costituisce una dimenticanza, ma una precisa scelta dell'autorità procedente; si rammenta al riguardo che tale coinvolgimento allargato è dovuto in caso ci possano essere effetti ambientali negativi significativi nelle regioni confinanti; evidentemente il responsabile del procedimento, acquisita la VINCA e gli elementi informativi definiti nelle prime sedute della Conferenza, ha ritenuto che tale possibilità era da escludere, circostanza di cui, peraltro, è data esplicita evidenza nel verbale della quarta Conferenza di Servizi; al riguardo si riconosce la prevalenza, per competenza, della posizione della amministrazione procedente rispetto a quella del Comune" "17. COMPOSIZIONE NON PERFETTA DELLA CONFERENZA - con la diciassettesima motivazione si eccepisce circa la decisione operata dal responsabile regionale del procedimento di non coinvolgere in conferenza di servizi una serie di soggetti ulteriori, se non limitatamente alla definizione della VINCA; al riguardo si osserva che alcuni dei soggetti indicati (Vigili del fuoco e Sopraintendenza) rappresentano amministrazioni statali il cui coinvolgimento non è previsto dalla normativa relativa alle AIA regionali, mentre altri due dei soggetti indicati (uffici regionali) sono stati formalmente rappresentati in conferenza sincrona dal rappresentante unico dell'amministrazione regionale; per quanto riguarda infine la Regione Basilicata e il Comune di Trecchina vale quanto detto al punto precedente riguardo la prevalenza, per competenza, della posizione della amministrazione procedente rispetto a quella del Comune in merito alle valutazioni sulla necessità di tale coinvolgimento". 33.6- Il Comune istante, rispetto a tale analitica motivazione, ancora una volta non fornisce alcun rilievo, reiterando sinteticamente nell'esposizione della censura, le proprie valutazioni espresse in sede procedimentale, ragion per cui la doglianza è comunque infondata perché si limita a riproporre una prospettazione già resa in sede procedimentale ed alternativa alla conclusione del Commissario ad acta, senza però confutare adeguatamente la legittimità e la ragionevolezza di tali conclusioni. 33.7- Per completezza, è da osservare sul punto che "La partecipazione al procedimento ed alla conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è prevista esclusivamente nei confronti dei soggetti direttamente interessati al provvedimento da emanare; gli altri soggetti istituzionali o meno, che non hanno un interesse diretto nel procedimento in corso, possono essere facoltativamente invitati, senza che gli stessi possano incidere sulle decisioni da trattare" (Consiglio di Stato, Sez. II, 8.7.2019, n. 4734). 34- In conclusione, il ricorso va rigettato. 35- L'oggettiva complessità della controversia giustifica la compensazione delle spese processuali. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: -) estromette dal giudizio il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; -) dichiara inammissibili gli interventi dei Comuni di (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis); -) rigetta l'istanza di sospensione del giudizio presentata da Co.; -) rigetta l'istanza di riunione presentata da CO.; -) rigetta il ricorso. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati: Giancarlo Pennetti - Presidente Domenico Gaglioti - Primo Referendario, Estensore Simona Saracino - Referendario

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 560 del 2023, proposto da To. Ri. e Fr. Gr., rappresentati e difesi dall'avvocato Fr. Gr., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Consorzio di Bonifica In. dei Ba. Me. del Co., rappresentato e difeso dall'avvocato Sa. Al., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Consorzio di Bonifica della Ca., in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Or. Mo., con domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso (...); Consorzio di Bonifica della Pi. di Si. e della Me. Va. del Cr. in Liquidazione, non costituito in giudizio; per l'ottemperanza alla sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro, n. 401 del 17 marzo 2022, pubblicata il 29 marzo 2022, passata in giudicato; nonché per il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a.. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica In. dei Ba. Me. del Co. e del Consorzio di Bonifica della Ca., con la relativa documentazione; Viste le memorie difensive; Viste le ordinanze collegiali n. 250 del 19 febbraio 2024 e n. 516 del 2 aprile 2024; Visto l'art. 114 c.p.a.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024 il dott. Vittorio Carchedi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Con la sentenza n. 401 del 17 marzo 2022, pubblicata il 29 marzo 2022, pronunciata tra To. Ri., il Consorzio di Bonifica della Pi. di Si. e della Me. Va. del Cr. e il Consorzio di Bonifica In. dei Ba. Me. del Co., la Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro, ha così disposto: "1. Accoglie l'appello e in riforma della gravata sentenza: a) accerta che il rapporto di lavoro instaurato tra le parti dal 22.1.2007 configura un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale, con orario di 20 ore settimanali; b) converte il rapporto a progetto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part - time da quella data; c) ordina la riammissione dell'appellante presso il Consorzio di Bonifica In. dei Ba. Me. del Co., nel posto precedentemente occupato presso il Consorzio di bonifica della Pi. di Si. e della Me. Va. del Cr. in liquidazione, o in altro posto equivalente alle mansioni proprie degli impiegati del quinto livello del CCNL di categoria; d) condanna il Consorzio di bonifica della Pi. di Si. e della Me. Va. del Cr. in liquidazione e, in solido, Consorzio di Bonifica In. dei Ba. Me. del Co. a corrispondere all'appellante un'indennità commisurata a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto che le spettava alla data del 23.3.2011, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data odierna al soddisfo; e) condanna il Consorzio di bonifica della Pi. di Si. e della Me. Va. del Cr. in liquidazione e, in solido, il Consorzio di Bonifica In. dei Ba. Me. del Co. a corrispondere all'appellante l'importo di Euro 9.578,09 a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo; 2. Condanna il Consorzio di bonifica della Pi. di Si. e della Me. Va. del Cr. in liquidazione e, in solido, il Consorzio di Bonifica In. dei Ba. Me. del Co. a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio che distrae a favore del suo difensore e liquida in Euro 5.131 per il primo grado e in Euro 3.777 per l'appello, oltre accessori di legge". 2. La sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria; il titolo esecutivo è stato, quindi, notificato in data 27 ottobre 2022. 3. Con ricorso notificato alle controparti processuali in data 21 aprile 2023 e, in pari data, depositato, To. Ri. e il suo procuratore distrattario, avv. Fr. Gr., si sono rivolti a questo Tribunale Amministrativo Regionale per chiedere l'ottemperanza della citata sentenza della Corte d'Appello. La parte ricorrente ha avanzato, altresì, richiesta di risarcimento del danno, pari alle mancate retribuzioni percepite (maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali), a seguito della diffida del 19 novembre 2022, con la quale è stata chiesta al Consorzio di Bonifica In. dei Ba. Me. del Co. la riammissione al lavoro di To. Ri., secondo quanto disposto dalla Corte di Appello di Catanzaro. 4. Il Consorzio di Bonifica della Pi. di Si. e della Me. Va. del Cr. non si è costituito. 5. Si è costituito, invece, il Consorzio di Bonifica In. dei Ba. Me. del Co., facendo presente di essere stato soppresso, ai sensi dell'art. 36 della Legge Regionale 10 agosto 2023, n. 39, a far data dall'approvazione dello statuto del nuovo Consorzio di Bonifica della Ca., approvazione avvenuta con delibera del 31 dicembre 2023, n. 2, e chiedendo l'interruzione del processo o, comunque, la dichiarazione di improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse. 6. Con ordinanza del 2 aprile 2024, n. 516, il Tribunale Amministrativo Regionale ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Consorzio di Bonifica della Ca., il quale, dopo la rituale estensione del giudizio nei suoi confronti, si è costituito, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, anche con riferimento al rapporto di lavoro della ricorrente, poiché, ai sensi dell'art. 36, comma 7, della citata Legge Regionale 10 agosto 2023, n. 39, la successione del Consorzio Unico nei rapporti di lavoro dei dipendenti dei consorzi soppressi è stata limitata a quelli in essere al 31 dicembre 2022, mentre la ricorrente non era in servizio a quella data. 7. Alla camera di consiglio del 25 settembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione. 8. Come già illustrato nell'ordinanza n. 516 del 2024, ai sensi dell'art. 36 della Legge Regionale. n. 39 del 2023, i consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della legge, e, dunque, anche il Consorzio di Bonifica In. dei Ba. Me. del Co., sono stati soppressi e posti in liquidazione, a far data dall'approvazione dello statuto del Consorzio di Bonifica della Ca., fatta salva la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa, laddove ricorrano i presupposti previsti dalla vigente normativa. In base alla legge, alla liquidazione provvede un Commissario liquidatore appositamente nominato, nel termine di dodici mesi, prorogabile per altri dodici mesi; solo per le procedure di liquidazione non concluse anche all'esito della disposta proroga si prevede che esse siano definite dal Consorzio di Bonifica della Ca. con gestione separata. Al contrario, nei rapporti di lavoro, a tempo indeterminato e a tempo determinato, subentra il Consorzio di Bonifica della Ca.. Nel caso di specie, la condizione sospensiva si è inverata, essendo stato approvato lo statuto del Consorzio di Bonifica della Ca.; ed ancora non è trascorso il termine per la conclusione della liquidazione dei consorzi soppressi. 9. Orbene, la soppressione di un ente pubblico non determina il venir meno della sua soggettività tutte le volte in cui, pur se la totalità dei rapporti che ad esso facevano capo siano stati trasferiti, di una parte di questi ultimi sia prevista la liquidazione, ove tale liquidazione, anziché, essere svolta da organi ordinari dell'ente subentrato nei rapporti da liquidare, sia compiuta da un organo appositamente istituito in qualità di liquidatore dei rapporti pregressi (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 settembre 2008, n. 23732; Cass. Civ., Sez. III, 9 aprile 2001, n. 5279; TAR Calabria - Reggio Calabria, 3 dicembre 2013, n. 647). Nel caso di specie, sussistendo un organo straordinario di liquidazione del Consorzio soppresso, non si è verificato il fenomeno di estinzione. Quindi, il Consorzio di Bonifica In. del Ba. Me. del Co. in liquidazione, così come il Consorzio di Bonifica della Pi. di Si. e della Me. Va. del Cr. in liquidazione, sono tenuti ad ottemperare ai capi della sentenza della Corte d'Appello relativi al pagamento di somme di denaro. 10. Al contrario, a subentrare ex lege nel rapporto di lavoro accertato dalla Corte d'Appello è il Consorzio di Bonifica della Ca., costituito pendente l'odierno giudizio. A nulla vale, evidentemente, che il rapporto di lavoro non fosse nei fatti sussistente alla data del 31 dicembre 2022, posto che l'obbligo di costituzione del vincolo era sorto già in precedenza, in forza proprio dell'ottemperanda sentenza della Corte d'Appello, che ha disposto la conversione, con effetto ex tunc, del rapporto di lavoro a progetto della ricorrente (illegittimamente instaurato) in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In questo senso, questo Tribunale Amministrativo Regionale fa proprie le argomentazioni giuridiche spese nella sentenza da eseguire con riferimento al (presupposto) fenomeno successorio nell'obbligo di costituzione del rapporto di lavoro dal più antico (e soppresso) Consorzio di Bonifica della Pi. di Si. e della Me. Va. del Cr. al più recente (ma soppresso anch'esso) Consorzio di Bonifica In. del Ba. Me. del Co.: la soppressione del consorzio impone di riconoscere che il rapporto di lavoro si ricostituisce nei confronti del consorzio di bonifico cessionario; l'applicazione dell'art. 2112 c.c., infatti, non risulta preclusa dalla circostanza che il rapporto non fosse fattualmente in atto, rilevando che esso fosse in atto de iure. 11. Non è superfluo, a questo punto, sottolineare che l'individuazione dell'attuale debitore della prestazione non è un'indebita integrazione del titolo da parte di questo giudice d'ottemperanza, come sostenuto dalla difesa del Consorzio di Bonifica della Ca.. Ciò perché il giudicato fa stato non solo tra le parti, ma anche tra gli aventi causa, sicché le valutazioni svolte nei paragrafi che precedono attengono appunto all'individuazione degli aventi causa. 12. Essendo pacifica l'inottemperanza, sussistono tutti i requisiti per l'accoglimento dell'azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a. 13. Non può essere accolta, invece, l'ulteriore domanda di risarcimento, proposta con il presente ricorso, in relazione al rifiuto opposto dal Consorzio di Bonifica In. dei Ba. Me. del Co. alla riammissione al lavoro della ricorrente. Nel caso di specie, infatti, non sussiste il danno dedotto (ossia la mancata percezione delle retribuzioni dovute, a partire dalla data di costituzione in mora del consorzio), in quanto il dictum giudiziale, di cui si chiede l'esecuzione, ha disposto la conversione, in contratto di lavoro a tempo indeterminato, del rapporto a progetto, che implica l'obbligo, ex tunc, di corrispondere le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di ritardo nella riammissione effettiva. Al riguardo, si osserva, inoltre, che la l'accertamento e la liquidazione dell'ammontare delle retribuzioni dovute spetta al giudice del lavoro. 14. In conclusione, in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l'obbligo dei Consorzi indicati in epigrafe, come meglio specificato in motivazione, di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla sentenza della Corte d'Appello. È opportuno, al riguardo, assegnare all'amministrazione il termine di giorni 60 per l'adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza. 15. In caso di inerzia dell'amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il Dirigente del Settore Forestazione, Vigilanza e controllo Azienda Calabria Verde e controlli consorzi di bonifica, del Dipartimento Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo ex LR n. 6/2021 della Regione Calabria, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza. In caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest'ultimo spettante sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell'amministrazione inadempiente. 16. Le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo e distratte in favore del costituito procuratore, debbano essere poste, come già anticipato, a carico dell'amministrazione inadempiente. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo accoglie e, per l'effetto: - a1) dichiara l'obbligo del Consorzio di Bonifica della Pi. di Si. e della Me. Va. del Cr. e il Consorzio di Bonifica In. dei Ba. Me. del Co. di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro indicata in epigrafe, con riferimento ai seguenti capi: - "condanna il Consorzio di bonifica della Pi. di Si. e della Me. Va. del Cr. in liquidazione e, in solido, Consorzio di Bonifica In. dei Ba. Me. del Co. a corrispondere all'appellante un'indennità commisurata a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto che le spettava alla data del 23.3.2011, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data odierna al soddisfo"; - "condanna il Consorzio di bonifica della Pi. di Si. e della Me. Va. del Cr. in liquidazione e, in solido, il Consorzio di Bonifica In. dei Ba. Me. del Co. a corrispondere all'appellante l'importo di Euro 9.578,09 a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo; - "(c)ondanna il Consorzio di bonifica della Pi. di Si. e della Me. Va. del Cr. in liquidazione e, in solido, il Consorzio di Bonifica In. dei Ba. Me. del Co. a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio che distrae a favore del suo difensore e liquida in Euro 5.131 per il primo grado e in Euro 3.777 per l'appello, oltre accessori di legge". - a2) dichiara l'obbligo del Consorzio di Bonifica della Ca. di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro indicata in epigrafe, con riferimento ai seguenti capi: - "accerta che il rapporto di lavoro instaurato tra le parti dal 22.1.2007 configura un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale, con orario di 20 ore settimanali"; - "converte il rapporto a progetto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part - time da quella data"; - "ordina la riammissione dell'appellante presso il Consorzio di Bonifica In. dei Ba. Me. del Co., nel posto precedentemente occupato presso il Consorzio di bonifica della Pi. di Si. e della Me. Va. del Cr. in liquidazione, o in altro posto equivalente alle mansioni proprie degli impiegati del quinto livello del CCNL di categoria"; b) nomina Commissario ad acta il Dirigente del Settore Forestazione, Vigilanza e controllo Azienda Calabria Verde e controlli consorzi di bonifica, del Dipartimento Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo ex LR n. 6/2021 della Regione Calabria, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, affinché provveda a quanto previsto ai precedenti capi, scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l'amministrazione non abbia provveduto; c) condanna Consorzio di Bonifica della Pi. di Si. e della Me. Va. del Cr., il Consorzio di Bonifica In. dei Ba. Me. del Co., il Consorzio di Bonifica della Ca., al pagamento, in favore di parte ricorrente, e con distrazione in favore del costituito procuratore, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in Euro 2.852,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge. È respinta, invece, la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a.. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati: Ivo Correale - Presidente Vittorio Carchedi - Referendario, Estensore Giampaolo De Piazzi - Referendario

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 464 del 2024, proposto da Ni.Ga.Ph. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B05CBDC6A2, B05CBDD775, B05CBDE848, rappresentata e difesa dall'avvocato An.Za., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Gi.Na., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Calabria, non costituita in giudizio; nei confronti Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Si.Cu. e Gi.Or., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituite in giudizio; per l'annullamento - della lettera di invito all'appalto specifico n. 9 Regione Calabria - Ossigeno Terapia Domiciliare per i pazienti affetti da IRC, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione Sanità del 14 febbraio 2024; - del capitolato d'oneri allegato alla lettera di invito; - del capitolato tecnico relativo all'appalto specifico; - dello schema di convenzione relativo all'appalto specifico; - dei chiarimenti relativi alla gara di cui sopra pubblicati in data 13 marzo 2024; - del decreto del Direttore Generale della stazione unica appaltante della Regione Calabria del 14 febbraio 2024, n. 1835, di indizione della gara. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2024 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. - Nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione, la Regione Calabria, quale stazione unica appaltante nel settore della sanità, ha indetto, con decreto del Direttore Generale della SUA del 14 febbraio 2024, n. 1835, un appalto specifico per l’affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare per i pazienti affetti da IRC della Regione Calabria. 2. - Ni.Ga.Ph. S.r.l., invitata alla gara, ha inteso impugnarne la lex specialis d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, ritenendosi nell’impossibilità di formulare un’offerta ponderata, informata, consapevole e di sicura convenienza e concorrenzialità, per i motivi che saranno enunciati ultra. Ne ha domandato, dunque, l’annullamento. 3. - Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, deducendo l’inammissibilità del ricorso, posto che le censure della ricorrente non riguardano alcuna clausola con effetto escludente, tanto è vero che detto operatore economico ha presentato domanda di partecipazione per due dei tre lotti. 4. - Delle cinque Aziende Sanitarie Provinciali cui il ricorso è stato notificato, si è costituita quella di Cosenza, deducendo la propria estraneità alla lite. 5. - Il ricorso è stato trattato all’udienza pubblica del 25 settembre 2024. 6. - Gli atti impugnati sono imputabili alla sola Regione Calabria, cosicché - così come eccepito dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza - gli altri soggetti cui il ricorso è stato notificato sono, in realtà, estranei alla lite, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei loro confronti. 7. - Deve premettersi che, ai fini della individuazione delle clausole del bando di gara che devono essere immediatamente impugnate, la tipologia delle clausole cd. escludenti è circoscritta a quelle che precludano ab initio la partecipazione alla procedura, o perché fissano requisiti eccessivamente stringenti o sproporzionati, o perché impongono oneri inesigibili, o perché rendono di fatto impossibile la formulazione di un'offerta (da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 5 giugno 2024, n. 5050). Fatta tale precisazione di carattere di carattere generale, possono essere esaminate le tre censure articolate dalla società ricorrente. 8. - L’art. 5 del Capitolato prevede che «la durata della Convenzione è di 48 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della/o stessa/o. Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende sanitarie contraenti possono emettere Ordinativi di fornitura, vale a dire stipulare contratti con il Fornitore aggiudicatario per ciascun lotto. Gli Ordinativi di fornitura emessi dalle singole Aziende sanitarie contraenti avranno scadenza pari alla Convenzione e della sua eventuale proroga indipendentemente dalla data di emissione degli stessi». Coincidente è la previsione riportata nell’art. 5, comma 3, dello schema di convenzione. 8.1. - La tesi della società ricorrente è che non vi sia certezza in merito alla durata degli ordinativi di fornitura. Tali prescrizioni sarebbero, quindi, illegittime sia perché violerebbero l’art. 12 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, secondo cui «i contratti debbono avere termini e durata certi», sia perché l’attivazione dei singoli contratti richiede necessariamente delle spese per investimenti che per potere essere recuperate o ammortizzate necessitano di un tempo minimo certo, in assenza del quale non è possibile preventivare i relativi costi. Tali prescrizioni renderebbero, quindi, impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara, con conseguente illegittimità della documentazione di gara 8.2. - Il Tribunale ritiene che la censura sia ammissibile, in quanto - ove fondata - l’incertezza denunciata impedirebbe ai concorrenti di formulare un’offerta seria e ponderata. Tuttavia, le osservazioni critiche non colgono nel segno. Lo schema contrattuale oggetto di evidenza pubblica è, chiaramente, quello dell’accordo quadro, di cui si occupa l’art. 59 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per cui «le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. (...) Quando l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso». Il precedente art. 14, al comma 16, stabilisce che «per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, l'importo da prendere in considerazione» al fine di valutare se ci si trovi al di sotto delle soglie di rilevanza europea, «è l'importo massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione». Dall’esame di tale normativa, è evidente che l’istituto dell’accordo quadro comporta alcuni profili peculiari di aleatorietà: il concorrente conosce la misura massima delle prestazioni dovute al committente, ma non può conoscere con certezza le prestazioni che gli verranno effettivamente richieste, dipendendo dai singoli ordinativi. Nel caso di specie, l’alea è data alla durata effettiva degli appalti a valle dell’accordo quadro, la quale dipende dal quando, oltre che da se, verranno formulati i singoli ordinativi. Ma si tratta di un’alea non anomala, che dunque non è idonea a impedire a un accorto operatore economico di formulare la propria proposta. D’altra parte, con riferimento all’art. 12 r.d. 2440 del 1923, si osserva che il d.lgs. n. 36 del 2023 è ad esso posteriore e quindi in grado di derogarlo in caso di incompatibilità. Ma, a ben vedere, i rapporti contrattuali da stipulare a valle dell’accordo quadro hanno, come richiesto dall’antico regolamento di contabilità dello Stato, termini certi, coincidenti con il termine fissato proprio dall’accordo quadro. 8.3. - Quanto al precedente giurisprudenziale invocato dalla società ricorrente (TAR Sicilia - Palermo, Sez. I, 23 luglio 2018, n. 1639), esso non appare pertinente, giacché in quella vicenda amministrativa l’incertezza lamentata dalla parte ricorrente riguardava non solo la durata degli affidamenti, ma anche l’utilizzo delle cucine interne per cucinare i pasti oggetto di appalto, il numero dei pasti da fornire e la quota di ammortamento per gli investimenti a carico dell’appaltatore. 9. - Il Capitolato d’Oneri stabilisce espressamente che «il prezzo a giornata €/gg per il servizio relativo alla consegna, installazione, assistenza e manutenzione del concentratore fisso, comprensivo della fornitura di bombole di ossigeno gassoso di back up, di materiale di consumo, formazione dei caregivers e utenti, help desk e reportistica». 9.1. - La tesi della ricorrente è che tale prescrizione contrasti con quanto prescrive il d.m. Salute del 15 luglio 2004, con cui è stato imposto l’obbligo di tracciabilità dei farmaci, il quale all’art. 3 prevede espressamente che «i produttori, depositari e grossisti dei prodotti medicinali che forniscono le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale o private accreditate, con esclusione delle farmacie aperte al pubblico, devono altresì comunicare alla banca dati centrale il valore di fornitura per categoria terapeutica omogenea dei medicinali e inoltre il numero di Defined Daily Doses (DDD) fornite». Infatti, la disposizione del capitolato che stabilisce che nel canone di noleggio del concentratore va ricompresa anche la fornitura di una bombola d’ossigeno, che è un farmaco a tutti gli effetti, ex art. 2 d.m. Salute 29 febbraio 2008, comporterebbe la mancata specifica valorizzazione dell’ossigeno, con conseguente violazione della succitata norma. 9.2. - La censura è, in questa sede, ammissibile, perché si sostiene che la lex specialis di gara richieda una prestazione contra ius, e quindi impedisca agli operatori economici di formulare un’offerta credibile. Essa, nondimeno, è palesemente infondata. Il fatto che, nei rapporti con le Aziende Sanitarie Provinciali il costo delle bombole di ossigeno di back up sia ricompreso nel canone giornaliero per il servizio relativo alla consegna, installazione, assistenza e manutenzione del concentratore fisso, non impedisce il rispetto del d.m. Salute del 15 luglio 2004, potendosi comunque comunicare il valore attribuito dall’operatore economico nel contesto dal canone di cui si tratta. 10. - Il terzo motivo attiene al costo della manodopera, non suscettibile di ribasso. 10.1. - La tesi della ricorrente è che tali costi siano stati erroneamente computati, perché calcolati in misura percentuale (20%) anche sul costo di produzione dell’ossigeno, che però non sarebbe direttamente riconnesso alla commessa. Vi sarebbe, dunque, violazione dell’art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36 del 2023. 10.2. - Il Tribunale osserva che il costo della manodopera risulta indicato nella lex specialis di gara, seppure espresso in misura percentuale del valore dell’attività, cosicché l’operatore è posto nelle condizioni di formulare la propria offerta. La correttezza del calcolo può, eventualmente, rilevare in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, ma non si comprende come un eventuale errore o imprecisione nell’indicazione del costo possa impedire la presentazione di una congrua e ponderata offerta. Il motivo è quindi inammissibile. 11. - Il ricorso, nel suo complesso va rigettato. Le spese di lite tra le parti costituite sono regolate secondo il principio della soccombenza, tenuto conto del valore dell’appalto e della posizione processuale delle amministrazioni intimate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo dichiara inammissibile nei confronti delle Aziende Sanitarie Provinciali di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia; b) lo rigetta nei confronti della Regione Calabria; c) condanna Ni.Ga.Ph. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore della Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 15.000,00, oltre ad accessori di legge. d) condanna Ni.Ga.Ph. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 5.000,00, oltre ad accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati: Ivo Correale - Presidente Francesco Tallaro - Consigliere, Estensore Giampaolo De Piazzi, Referendario

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 120 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Comune di (omissis) ed altri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Al. Gu., con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia; contro Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gi. Na., con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia; A.R.R.I.Cal. - Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cr. Sa., con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia; nei confronti So. s.p.a. - Società Ri. Id.Ca., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Al. Li., con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia; per l'annullamento riguardo al ricorso introduttivo: - del decreto n. 60 del 30.12.2022 emesso dal Commissario A.R.R.I.Cal., con cui si è proceduto all'approvazione del cronoprogramma del subentro del predetto gestore unico agli attuali gestori; - del decreto di modifica n. 1 del 20.01.2023; - del decreto n. 2 del 20.01.2023; riguardo ai primi motivi aggiunti: - del decreto n. 9 del 22.02.2023 di modifica dei precedenti provvedimenti. riguardo ai secondi motivi aggiunti: - del decreto n. 1 del 10.01.2024 di modifica dei precedenti provvedimenti. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria, di So. e di A.R.R.I.Cal.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Con domanda principale i Comuni ricorrenti, consorziati in Co. Ge., agiscono per l'annullamento del decreto n. 60 del 30.12.2022, emesso dal commissario straordinario dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria, A.R.R.I.Cal., contenente l'approvazione del cronoprogramma del subentro del gestore unico agli attuali gestori del servizio idrico, istando altresì per la caducazione della deliberazione del commissario A.R.R.I.Cal. n. 9 del 25.10.2022, di individuazione di So. quale gestore unico del servizio idrico integrato, nonché dei decreti n. 1 e n. 2 del 20.01.2023. Espongono che con la L.R. n. 10/2022, recante "Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente", la Regione ha istituito l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria, ente di governo per il servizio idrico integrato, nell'ambito territoriale ottimale individuato dall'art. 3 della medesima legge, comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale. A seguito della sua entrata in vigore le funzioni precedentemente svolte dalla soppressa Autorità Idrica della Calabria, A.I.C., di cui alla L.R. n. 18/2017, sono state attribuite all'A.R.R.I.Cal. e, nelle more della costituzione degli organi di governance, la rappresentanza legale dello stesso Ente è stata posta in capo al commissario straordinario. Parte ricorrente deduce altresì che con la L.R. n. 32/2022 di modifica delle L.R. n. 15/2007 e n. 10/2022: viene indicato l'iter per l'operatività del soggetto gestore interamente pubblico, autorizzando la cessione a titolo gratuito delle azioni di So. s.p.a., nella misura massima del 40% del capitale sociale, in favore dei comuni e degli altri enti locali ricompresi nell'ambito territoriale, demandando alla società l'approvazione delle necessarie modifiche statutarie; viene disposto che A.R.R.I.Cal., ove individui So. quale gestore unico del servizio idrico integrato, definisca, ai sensi dell'art. 18-bis, il cronoprogramma del subentro del gestore unico agli attuali gestori, fermo restando il subentro immediato nella riscossione della tariffa. A.R.R.I.Cal. ha quindi avviato le procedure per l'aggiornamento del piano d'ambito regionale per il Servizio Idrico Integrato, S.I.I. -comprensivo dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue ex art. 141, comma 2, D. Lgs. 152/2006- per l'intera area regionale ed ha approvato per il segmento di adduzione-distribuzione-fognatura-depurazione la predisposizione tariffaria per il nuovo gestore unico d'ambito in ottemperanza alle specifiche regolatorie di A.R.E.R.A. con l'emanazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio. Con deliberazione n. 9 del 25.10.2022 A.R.R.I.Cal. ha stabilito: di individuare, attraverso la trasformazione di So. in società a totale capitale pubblico, il soggetto più idoneo per la costituzione del gestore del Servizio Idrico Integrato per l'intero ambito territoriale regionale; di affidare a So. il Servizio Idrico Integrato per l'intera circoscrizione territoriale regionale per un arco temporale di 30 anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio; di approvare la convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio, nonché il relativo disciplinare. Con deliberazione n. 12 del 30.12.2022 ha poi previsto di confermare la delibera n. 9/2022. Successivamente A.R.R.I.Cal., con nota prot. 1435 del 22.12.2022 inviata a tutti i Comuni della Regione Calabria, ha evidenziato che: il processo di subentro di So. nelle gestioni esistenti e non conformi alla normativa del gestore affidatario del servizio necessitasse di un periodo funzionale sia alla corretta implementazione delle attività sia alla ricognizione dei singoli impianti da trasferire, risultando subordinato ad un cronoprogramma; nella fase transitoria rimane in capo al singolo Comune o gestore non conforme la conduzione e l'erogazione del servizio alle singole utenze nelle more dell'effettiva presa in carico da parte del gestore unico, così come rimangono in essere, sebbene in proroga tecnica e fino all'effettivo subentro del gestore unico, tutte le attività gestionali ancorché affidate a imprese esterne all'amministrazione comunale. A.R.R.I.Cal. ha quindi proceduto all'approvazione del cronoprogramma del subentro del gestore unico agli attuali gestori con decreto del commissario straordinario n. 60 del 30.12.2022, con la previsione che la gestione del servizio permarrà per l'intero anno 2023 in capo ai Comuni o gestori esistenti, pur se il piano operativo di organizzazione del servizio ed il piano d'ambito aggiornato, necessari all'avvio della gestione unica, non risultano approvati. Il decreto n. 60/2022 è stato poi modificato con decreto n. 1 del 20.01.2023, con riapprovazione del documento denominato "Declaratoria riferita alla fase preliminare per l'avvio del servizio, contenuta nel cronoprogramma generale di subentro operativo del Gestore Unico d'Ambito So. S.p.A.", cui è seguito il decreto n. 2 di pari data, contenente le modalità operative per "garantire il mantenimento del servizio di gestione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti". Sull'assunto che il riportato regime giuridico contrasti con la normativa vigente e rechi pregiudizi anche economici ai ricorrenti Comuni convenzionati, è prospettata l'illegittimità degli avversati decreti per violazione della L.R. n. 10/2022, della L.R. n. 32/2022 e del D. Lgs. n. 152/2006, nonché, in via subordinata, è sollevata un'eccezione di incostituzionalità della L.R. n. 10/2022, limitatamente all'art. 18-bis. 1.1. Resiste la Regione Calabria. 1.2. Si è costituita So., la quale deduce di essere affidataria con provvedimenti dell'A.R.R.I.Cal. n. 9/2022 e n. 12/2022 della gestione del Servizio Idrico Integrato per l'intero territorio della Calabria. Espone, in particolare, di operare da anni quale fornitore di acqua all'ingrosso per i gestori del servizio, tra i quali il consorzio Co. Ge., la cui attività è estesa al territorio di tutti i comuni ricorrenti ad eccezione di quello di Cotronei, che svolge il servizio in economia. Nel corso degli anni il consorzio Co. Ge. ha accumulato nei confronti di So. debiti in misura superiore a 24 milioni di euro oltre interessi, omettendo sistematicamente di pagare la fornitura dell'acqua e proponendo plurimi piani di rientro, senza tuttavia mai rispettarne nessuno. A ciò si aggiunge una insufficiente attività di riscossione della tariffa dagli utenti. In analoghe condizioni è il comune di Cotronei, che ha un debito per fornitura di acqua, al dicembre 2022, di circa 420 mila euro. Con la L.R. n. 10/2022 è stato individuato un unico ambito territoriale ottimale, corrispondente all'intero territorio regionale, con riferimento alla gestione sia del servizio idrico integrato sia dei rifiuti, al contempo sopprimendo gli enti di governo dell'ambito precedentemente costituiti per i due servizi -l'Autorità Idrica della Calabria e le Conferenze di Ambito- ed istituendo l'A.R.R.I.Cal., che ha appunto individuato in So. il gestore unico. La L.R. n. 10/2022 all'art. 18-bis ha quindi previsto il subentro graduale del gestore unico alle gestioni esistenti, da attuarsi con apposito cronoprogramma e ha altresì previsto il subentro immediato nell'attività di riscossione della tariffa, da effettuare a favore dei Comuni, trattenendo la quota corrispondente a quanto ad essa dovuto per la fornitura di acqua all'ingrosso Con il decreto n. 60/2022 il commissario dell'A.R.R.I.Cal. ha provveduto ad approvare il cronoprogramma del subentro unico agli attuali gestori nonché le disposizioni per l'avvio del servizio e la gestione della fase transitoria del subentro. Il decreto è stato, poi, integrato e modificato dal successivo decreto n. 1/2023 gravato al pari del precedente. Deduce quindi So. che con il decreto n. 9 del 22.02.2023 il commissario di A.R.R.I.Cal., dopo apposite interlocuzioni con i Comuni interessati, ha ulteriormente modificato i decreti nn. 60/2022 e 1/2023 al fine di introdurre maggiori elementi di partecipazione, eliminando alcune disposizioni contestate dai ricorrenti e modificandone altre. In ragione di ciò So. ha eccepito l'improcedibilità del ricorso, concludendo per il suo rigetto. 1.3. Si è altresì costituita A.R.R.I.Cal. 2. Per mezzo di un primo atto di motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato il decreto n. 9 del 22.02.2023 di modifica dei precedenti provvedimenti nn. 60/2022 e 1/2023, prospettandone l'illegittimità ed eccependo in via subordinata l'incostituzionalità della L.R. n. 10/2022, limitatamente all'art. 18-bis. 2.1. Resiste So. 3. Parte ricorrente ha quindi presentato un secondo atto di motivi aggiunti avverso il decreto del commissario A.R.R.I.Cal. n. 1/2024, di approvazione del piano operativo di transizione alla nuova gestione unica e conferma della fatturazione e riscossione diretta di So. per conto degli attuali gestori nelle more della transizione, con una proroga fino al giugno 2025, nonché di anticipazione della presa in carico della gestione del servizio idrico entro il primo semestre 2024, senza il subentro frazionato né la previsione di una fase transitoria. 3.1. Resistono So. e la Regione Calabria. 4. Con sentenza parziale n. 294/2024 è stata pronunciata la declaratoria di parziale improcedibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti, con riferimento al decreto del commissario A.R.R.I.Cal. n. 60/2022, contenente l'approvazione del cronoprogramma del subentro del gestore unico agli attuali gestori del servizio idrico, nonché del successivo decreto n. 1/2023, entrambi gravati con ricorso principale, e del decreto n. 9/2023, di modifica degli stessi, avversato con i primi motivi aggiunti, determinazioni tutte superate dal decreto n. 1/2024, impugnato con i secondi motivi aggiunti. 5. All'udienza pubblica del 19 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con riferimento al residuo vaglio della deliberazione, impugnata con ricorso principale, n. 9/2022 di individuazione di So. quale gestore unico del servizio idrico integrato e del decreto n. 1/2024 gravato con il secondo atto di motivi aggiunti. 6. Le domande di cui al ricorso principale e ai motivi possono essere trattate in modo unitario e risultano infondate. 6.1. Rileva il Collegio, in via preliminare, che la richiamata sentenza parziale n. 294/2024 ha statuito che il decreto n. 1/2024 "emanato all'esito di un'istruttoria e della verifica dello stato degli adempimenti propedeutici al subentro del nuovo gestore unico del S.I.I., nell'approvare il piano operativo di transizione alla nuova gestione unica conferma la fatturazione e riscossione diretta di So. per conto degli attuali gestori nelle more della transizione, disponendo un'ulteriore proroga al giugno 2025 -par. 4.1.1, pag. 32- rispetto alla previsione originaria attestata sulla fine dell'anno 2024 -art. 10 del cronoprogramma allegato al decreto commissariale n. 9 del 22.02.2023- e riservandosi altresì ulteriori revisioni nel prosieguo. Alla luce del descritto contenuto, il decreto n. 1/2024 possiede pertanto una propria autonomia ed efficacia lesiva, da cui deriva il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del ricorso principale e del primo atto di motivi aggiunti in riferimento ai decreti nn. 60/2022, 1/2023 e 9/2023 con essi gravati, poiché un eventuale annullamento degli stessi non può dispiegare un effetto caducante sul sopravvenuto decreto n. 1/2024". Sul punto comunque si osserva come anche ove si ritenesse che per la formulazione del piano di transizione e del decreto n. 1/2024, che lo approva, possano risultare ancora in vita segmenti della disciplina del previgente cronoprogramma di cui al decreto n. 9/2023, le contestazioni di parte ricorrente non risulterebbero comunque destinate ad esito favorevole sia perché basate sull'erroneo presupposto dell'avvenuto subentro nella gestione del servizio, evento non ancora verificatosi, sia perché le stesse non impongono alcun vincolo o diritto di ritenzione di So. che non procede, almeno fino alla stipula degli accordi, ad alcuna attività di materiale riscossione ed incameramento della tariffa, sia perché, quanto alle disposizioni legislative, le censure non fanno trasparire alcuna distonia rispetto alla disciplina statale laddove questa sia prevalente sulla legislazione regionale. 6.1.1. Sempre in via preliminare è utile altresì rilevare come, nell'ambito dell'odierna controversia, si possano distinguere i seguenti segmenti: a) la fase a valle alla stipula degli accordi operativi comprensivi di obblighi e prerogative delle parti in essi coinvolte; b) la fase precedente alla stipula degli accordi operativi, con particolare riferimento agli obblighi posti in capo agli attuali gestori; c) la fase derivante dal mancato rispetto degli accordi operativi nonché dal rifiuto di sottoscrivere gli stessi. Quanto alla fase sub a) si osserva sin da subito che ogni censura è allo stato inammissibile, perché rimanda ad attività -la stipula degli accordi deputati a disciplinare obblighi e prerogative dei soggetti coinvolti- ancora non poste in essere. Si soggiunge peraltro che, nulla di specifico, nei provvedimenti impugnati, è rinvenibile in ordine ad un eventuale contenuto, in ipotesi pregiudizievole, che l'accordo possa avere nei confronti dei ricorrenti. Quanto alla fase sub c) ogni contestazione è parimenti allo stato inammissibile, rimandando a determinazioni solo ipotetiche e dunque non prevedibili né quanto all'an né quanto al quid, di modo che la relativa previsione è priva di reale pregnanza anche in termini di lesività . Quanto alla fase sub b), nel piano di transizione di cui al decreto n. 1/2024 sono analiticamente elencate le incombenze poste in capo a So. e agli attuali gestori, ragion per cui è da ritenersi che l'effetto modificativo, nel senso cioè di riforma di contenuto, spiegato dal decreto investa la suddetta fase, nell'ambito della quale, si ribadisce, nessuna disposizione prevede obblighi o vincoli specifici di destinazione dell'incassato con preferenza in favore di So. Difatti, l'obbligo di onorare i creditori "con particolare riferimento ai costi della fornitura idrica all'ingrosso", art. 6, lett. e), non comporta l'insorgenza di alcuna causa di preferenza in favore di So. 7. Tanto chiarito, risulta opportuno anzitutto procedere ad un'ulteriore e puntuale ricostruzione complessiva della vicenda sul piano normativo e delle relative ricadute applicative. Dal punto di vista normativo, l'art. 18-bis della l.r. n. 10/2022 "Disposizioni transitorie in merito al Servizio idrico integrato" dispone: "1. L'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, ove individui So. S.p.A. quale gestore unico del Servizio idrico integrato, definisce il cronoprogramma del subentro del predetto gestore unico agli attuali gestori, fermo restando il subentro immediato nella riscossione della Tariffa". Sul versante applicativo, si osserva quanto segue. Con il decreto commissariale n. 60 del 30.12.2022 veniva approvato un primo cronoprogramma nel quale, per quanto di interesse e previa distinzione tra le attività del primo e del secondo semestre 2023 (rispettivamente artt. 1-9 e artt. 10-12): - l'art. 1 demandava ai Comuni, in continuità con gli anni i precedenti, la predisposizione dei Piani Economici Finanziari (P.E.F.) del Servizio idrico integrato (S.I.I.) per l'anno 2023, in quanto gestori operativi, dettando anche specifiche indicazioni quanto alla valorizzazione delle entrate e dei costi del servizio (per quanto concerne i costi della fornitura all'ingrosso di acqua, sulla base di un preventivo di spesa fornito da So. sul pregresso); - l'art. 4 disciplinava l'attività di bollettazione all'utenza da parte dei Comuni e dalle ditte incaricate, riportante il So.; - l'art. 6 disciplinava la gestione dei flussi incassati da So. consentendole di trattenere in quota parte le proprie spettanze per la vendita di acqua all'ingrosso, per la sola quota corrente riferita all'anno in corso, nonché i costi aggiuntivi maturati, emergenti dall'adeguamento alla regolazione A.R.E.R.A. e comunque già inseriti nei P.E.F. comunali, prevedendo l'invio dell'eccedenza ai Comuni nei tempi ivi indicati, mentre, laddove gli incassi da tariffa non fossero sufficienti, il Comune avrebbe continuato a coprire i costi di fornitura idrica all'ingrosso in una misura non inferiore a quella garantita negli ultimi anni; - l'art. 7 regolamentava i debiti pregressi dei gestori rispetto a So., stabilendo un impegno degli stessi a rispettare i piani di rientro concordati con So., pena il trattenimento da parte di quest'ultima, sull'incassato 2023, anche delle quote della rata annuale scaduta e non pagata dal Comune; - l'art. 10 prevedeva il progressivo subentro di So. nella bollettazione nel secondo semestre, da completare entro l'anno 2024; - l'art. 11 disciplinava poi la tariffa da applicare da So., sostanziata nella tariffa unica regionale, con progressività di convergenza rispetto a quanto definito da A.R.R.I.Cal. e inviato all'A.R.E.R.A. Con successivo decreto commissariale n. 1 del 20.01.2023 veniva parzialmente modificata la declaratoria, in particolare -per quanto di interesse- con una più analitica articolazione della gestione dei flussi incassati da So. per conto dei Comuni (art. 6), mantenendo la previsione della ritenzione i servizi emergenti dal progressivo adeguamento alla regolazione A.R.E.R.A. Con successivo decreto n. 9 del 22.02.2023 A.R.R.I.Cal. aggiornava/implementava il cronoprogramma di cui al decreto n. 1/2020, nella nuova formulazione, nella cui declaratoria, più nello specifico: - l'art. 4 prevedeva che "a) I Comuni o le ditte da essi incaricate procederanno alla bollettazione del SII in continuità, con le medesime modalità fino ad oggi adottate e con le tariffe come ricalcolate al punto precedente", "c) Allorché So. procederà alla nuova bollettazione dell'anno 2023, ai sensi del successivo art. 10, la fatturazione dovrà riportare il "So. per conto del Comune di....", "e) Il conto sul quale incassare i pagamenti sarà un conto dedicato, definito sulla base dell'Accordo siglato fra Comune e So. ai sensi del successivo art. 6"; - l'art. 6 ("Accordi operativi per la gestione dei flussi incassati") prevedeva "a) Nel periodo transitorio, necessario al progressivo trasferimento dei database per la fatturazione diretta (...) So. definirà appositi Accordi Operativi con le singole gestioni esistenti, da sottoporre all'approvazione di ARRICAL, con l'obiettivo (...) di consentire l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali finalizzati al miglioramento delle performance di incasso. b) Gli Accordi Operativi (...) dovranno anche regolamentare, nel rispetto dei principi riportati nei successivi paragrafi, la destinazione degli incassi correnti. c) Il Comune dovrà continuare a coprire, trimestre per trimestre, i costi di fornitura idrica all'ingrosso sulla base delle fatture emesse da So. per detto servizio fino al definitivo subentro della stessa nella gestione operativa delle infrastrutture del servizio (...); d) Per ogni nuova bollettazione emessa dal Comune (...) sui flussi incassati sul conto dedicato di cui al comma d) dell'art. 4 dovrà essere definita un'adeguata ripartizione fra quanto attribuito finanziariamente al Comune per la copertura dei propri costi di servizio e quanto dovrà essere riconosciuto a So. per la vendita del servizio di acquedotto all'ingrosso (che costituisce un costo del servizio individuato nel PEF del Comune e coperto dalle entrate tariffarie), nelle more del subentro operativo al SII svolto dal Comune stesso. Tale ripartizione dovrà tenere conto di quanto previsto al precedente comma c). e) Nelle more della sottoscrizione degli Accordi Operativi di cui alla precedente lettera a), i gestori attuali sono comunque tenuti a destinare gli incassi correnti alla copertura dei costi indicati nel PEF approvato da ARRICAL, con particolare riferimento ai costi della fornitura idrica all'ingrosso, componente essenziale per garantire la regolarità del servizio di adduzione nell'ambito unico regionale. Nei casi di manifesta violazione della normativa sul corretto utilizzo degli incassi da bollettazione del SII ovvero di rifiuto di definire gli Accordi Operativi da parte degli attuali gestori, ARRICAL assumerà provvedimenti ad hoc per la definizione delle modalità di ripartizione degli incassi relativi al Servizio Idrico Integrato, nonché per anticipare, ove possibile, il subentro nella gestione operativa da parte del gestore unico d'ambito. (....)"; - l'art. 10 ("Bollettazione e riscossione svolta da So. per conto dei Comuni") dispone che: "a) A partire dal secondo semestre 2023 la bollettazione sarà progressivamente svolta direttamente da So. per conto dei Comuni, partendo dai Comuni di maggiori dimensioni per arrivare a quelli con minor numero di abitanti serviti. b) Il processo sarà completato per tutti i Comuni non oltre l'anno 2024"; - il cronoprogramma allegato al decreto (pag. 12 ss.) prevedeva il completamento del subentro entro l'anno 2026. Da ultimo con il decreto n. 1 del 10.01.2024 il Commissario A.R.R.I.Cal., previo riepi dell'attività pregressa e dei provvedimenti nelle more adottati in tema di subentro e precisato che il "(...) il Cronoprogramma approvato da ARRICAL con decreto n. 9/2023 è stato oggetto di revisione, per i motivi descritti in appresso, sino a giungere alla proposta di approvazione del Nuovo Cronoprogramma allegato al presente Piano (Allegato A) (...)" ha approvato un "Piano Operativo di transizione al Servizio Idrico Integrato in Calabria" che "definisce (...) il percorso, le tempistiche e le azioni da attuare per giungere alla completa gestione da parte di So. del Servizio Idrico Integrato (SII) nell'Ambito Territoriale Ottimale individuato nell'intero territorio regionale, così come previsto nel Nuovo Cronoprogramma (di seguito "Cronoprogramma") allegato" (pag. 3) il quale integra e modifica il cronoprogramma e le modalità di subentro nelle gestioni comunali". Nel dettaglio, per quanto di rilievo nell'odierno contenzioso: - al par. 1 si prevede l'articolazione in 3 fasi, [a] la prima (fase 1) di breve periodo (attività preliminari e avvio della Fatturazione per conto dell'attuale gestore) nella quale So. avrebbe espletato le attività preliminari funzionali all'organizzazione della gestione del servizio ovvero dell'avvio della fatturazione del corrispettivo all'utenza, [b] la seconda (fase 2= di medio-lungo periodo (subentro operativo nella gestione del servizio), nella quale So. avrebbe dovuto progressivamente subentrare nella gestione operativa delle opere del servizio sul territorio regionale come da cronoprogramma, in un arco temporale tra il 2023 e il 2027 e [c] la terza (fase 3) di avvio del progetto di gestione e miglioramento del servizio, a seguito del subentro di So. nelle singole gestioni, per gruppi omogenei di comuni; - al par. 2 viene descritto il modello organizzativo e le diverse modalità di subentro con le relative priorità nonché le ragioni che hanno portato alla revisione per distretti e dunque nei termini in cui quest'ultimo risulta impostato; - al par. 3 viene descritto il cronoprogramma (poi strutturato in forma grafica nell'allegato 1) e le relative fasi (v. art. 1), osservando che esso "individua l'evoluzione temporale delle attività finalizzate alla completa transizione verso il servizio idrico integrato in Calabria ad opera del Gestore Unico So." e soggiungendo che "L'arco temporale di completamento del progetto è di 5 anni, dal 2023 al 2027", per poi procedere al dettaglio dell'articolazione in relazione a ciascuna fase; - al par. 3.1 (attività preliminari e avvio della fatturazione all'utenza), dando conto di quanto allo stato svolto e degli atti in istruttoria (predisposizione regolamento e carta di servizi, analisi dei P.E.F.), vengono descritte le attività del periodo 2024-2025, nello specifico la predisposizione della piattaforma unica per la fatturazione, predisposta la quale So. avrebbe proposto ai Comuni gli accordi operativi per l'avvio della fase di fatturazione e riscossione, nelle more del definitivo subentro operativo della stessa nella gestione unica; - il par. 3.2 dà conto della tempistica del subentro nelle singole gestioni operative dei distretti, anche in relazione a singoli comparti, e fa riferimento agli accordi operativi da sottoscrivere con riferimento agli attuali gestori di project financing individuando, con specificazione nel dettaglio dei soggetti coinvolti, le finalità degli accordi e gli obiettivi ad essi sottesi; - il par. 4 ("Piano operativo") contiene una disciplina delle singole fasi soggiungendo che "nel prosieguo sono individuate tutte le attività, ivi incluso tempi e modalità, da svolgere in contraddittorio e in collaborazione con gli Attuali Gestori"; - nello specifico, il par. 4.1 disciplina le "attività in capo al gestore unico" (attività preliminari e avvio della fatturazione agli utenti da concludersi entro giugno 2025: ricognizione complessiva delle attuali gestioni, predisposizione della Carta del servizio e del regolamento di acquedotto, fognatura e depurazione uniformi validi per tutto il territorio regionale, implementazione della piattaforma unica per la fatturazione, predisposizione dello schema di accordo operativo, trasferimento e bonifica banca dati e anagrafica delle utenze dagli attuali gestori alla piattaforma unica, acquisizione dei misuratori di utenza, armonizzazione degli investimenti e l'implementazione del modello di piano industriale del servizio), specificando (par 4.1.1. pag. 34) che "Nel periodo transitorio, necessario al progressivo trasferimento dei database per la fatturazione diretta di ciascuna gestione esistente nella Piattaforma del gestore unico regionale, So. definirà appositi Accordi Operativi con le singole gestioni esistenti, da sottoporre all'approvazione di ARRICAL, con l'obiettivo di perseguire il progressivo allineamento alla normativa ed alla regolazione ARERA, nonché di consentire l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali finalizzati al miglioramento delle performance di incasso. So. ha attualmente predisposto uno schema di Accordo Operativo da sottoporre alle gestioni attuali, e successivamente all'Autorità (ARRICAL), che recepisce le linee guida individuate da ARRICAL con Decreto n. 9 del 9/2/2023 e successivi, ivi incluse le disposizioni contenute nel presente Piano"; - il par. 4.2 disciplina le "attività in capo agli attuali gestori", illustrando "...le attività che gli Attuali Gestori dovranno espletare, sia nella FASE 1 che nella FASE 2, per l'efficace raggiungimento di tali obiettivi"; - il par. 4.2.1 prevede, sempre nell'ambito delle attività preliminari, l'obbligo dei gestori di trasmettere ad A.R.R.I.Cal. i dati di ricognizione economico-finanziaria del servizio mediante l'invio del P.E.F. come da decreto n. 9/2023. Tirando le fila di quanto ora esposto, emerge quanto segue: a) la piana interpretazione del precitato art. 18-bis è nel senso che: - laddove si individui So. come gestore, l'A.R.R.I.Cal. è chiamata a definire un cronoprogramma in ordine al subentro della prima agli attuali gestori; - a prescindere dal contenuto e della tempistica del crono-programma, la legge prevede comunque un subentro immediato nella riscossione delle tariffe; - si realizza, in sostanza, una sostituzione del soggetto chiamato a riscuotere la tariffa, che dall'attuale gestore passa a So.; b) con il decreto n. 60 del 2022, che atteneva la fase preliminare, veniva disposta la progressiva implementazione di So. nella bollettazione (II semestre) fermo restando l'immediato subentro nella riscossione della tariffa, previsto dalla succitata disposizione normativa e veniva altresì introdotta (per essere mantenuta nel decreto n. 1/2023) una previsione che, in sostanza, comportava l'insorgere d'una sorta di diritto di prelazione di So. sull'incassato, consentendo ad essa di trattenere sul riscosso, in quota parte, gli importi necessari al soddisfacimento dei propri crediti, tanto per i debiti correnti quanto, nel caso di mancato rispetto dei piani di rientro, dei debiti pregressi; c) con il decreto n. 9 del 2023: - viene mantenuta la progressiva implementazione della riscossione da parte di So. "per conto" degli attuali gestori, come dalla precitata disposizione normativa regionale; - non risulta più presente alcuna disposizione che consenta a So. di trattenere sull'incassato le somme necessarie a soddisfare in quota parte i propri crediti, correnti o pregressi; anzi, sul punto il decreto commissariale risulta neutro, demandando alla stipula di accordi operativi la ripartizione dei flussi dell'incassato anche in riferimento ai debiti nei confronti di So.; d) con il decreto commissariale n. 1 del 2024: - si prevede un subentro di So. nella gestione operativa scaglionato per distretti e, in alcuni casi, per comparti, tenendo conto delle specificità di ciascuno di essi e della situazione riscontrata con le relative criticità ; - si ribadisce, dunque confermandola, la previsione del subentro di So. nella riscossione dei corrispettivi all'utenza, sempre per conto dell'attuale gestore, prevedendo che essa sarebbe proseguita per l'anno 2024 per prolungarsi fino a giugno 2025; - si prevede che il subentro a regime sarebbe avvenuto entro il 2027, superando così la precedente previsione del 2026; - si specifica in termini più dettagliati l'architettura degli accordi operativi nell'ambito dei quali andrà ad essere effettuata la fatturazione di So. per conto degli attuali gestori. In ultima analisi, la situazione è così ricostruibile: a) con l'art. 18-bis della l.r. n. 10/2022 il legislatore regionale dispone, nelle more del subentro di So. nella gestione del servizio, il suo "subentro" immediato nella riscossione delle tariffe, così operando una sorta di modificazione del soggetto legittimato a riscuotere il corrispettivo all'utenza (in termini di "anticipazione" di alcuni degli effetti naturali del subentro), ma nulla dispone circa le fasi immediatamente successive alla riscossione (viepiù in termini di riparto) né quanto ad eventuali obblighi dei gestori attuali o prerogative di So. nelle more del subentro; b) con il decreto n. 9/2023 -revocate le previgenti disposizioni- A.R.R.I.Cal. ha poi declinato tale "subentro" in termini di surrogazione di So. nella riscossione configurandola alla stregua di una "delegazione" svolta nell'interesse degli attuali gestori, come emerge dalla precisazione, per cui l'attività di riscossione è svolta "per conto" dei Comuni gestori; b.1) la concreta operatività di tale modello risulta però "congelata" e rinviata all'attivazione di un modulo consensuale coinvolgente So. e gli attuali gestori (mediante accordi rientranti nel modello degli accordi tra amministrazioni pubbliche al quale accedono, si soggiunge da subito, i principi di correttezza e buona fede, con riferimento alle amministrazioni pubbliche declinabile anche in termini di leale collaborazione, e relativa giustiziabilità delle rispettive posizioni) cui è stata demandata la disciplina dei rapporti tra le parti anche quanto alla ripartizione dei flussi dell'incassato tra gli aventi diritto; b.2) fino alla stipula degli accordi, quanto alla destinazione dell'incasso (riscosso dagli attuali gestori) permane unicamente, per quanto di interesse nella controversia, l'obbligo di destinare gli incassi correnti alla copertura dei costi indicati nel P.E.F. ma non si instaura alcun privilegio o comunque vincolo a favore di So. sull'incassato; b.3) la violazione della normativa sul corretto uso degli incassi ovvero il rifiuto di stipulare accordi al più legittimano A.R.R.I.Cal. ad assumere provvedimenti per definire le modalità di riparto degli incassi ovvero per anticipare il subentro nella gestione operativa del servizio, nonché, ovviamente, al relativo contenuto, su cui nulla dice il cronoprogramma; c) il piano di transizione di cui al decreto n. 1/2024, nel descrivere compiutamente le attività in capo a So. e agli attuali gestori nelle more del subentro, fornisce una più analitica disciplina degli accordi operativi, quanto alle parti coinvolte, ai loro obiettivi e al loro contenuto. 8. Ciò considerato, con la prima censura i Comuni ricorrenti prospettano la violazione della L.R. n. 10/2022 e del D. Lgs. n. 152/2006, poiché, nel passaggio verso il nuovo regime So., non può scindersi la gestione del servizio idrico, lasciata ai singoli Enti locali che ne affrontano i relativi costi, dalla riscossione e dalla bollettazione tariffaria, di competenza invece della prima e attuata entro dicembre 2024. Inoltre il cronoprogramma è stato sviluppato in assenza di un confronto con i Comuni, con i quali tuttavia devono necessariamente essere definiti e perfezionati i rapporti ai sensi degli artt. 113 D. Lgs. n. 267/200 e 153 D. Lgs. n. 152/2006. Le deduzioni vanno disattese. In riferimento al secondo dei profili indicati, relativo alla mancanza di coinvolgimento degli Enti locali, dal regime giuridico di cui agli artt. 142 D. Lgs. n. 152/2006, 4 L.R. Calabria n. 10/2022 si evince che le determinazioni A.R.R.I.Cal., quale Ente di governo d'ambito, sono assunte senza deliberazioni preventive o successive degli Eni Locali, conferendo l'art. 18-bis L.R. n. 10/2022 alla medesima A.R.R.I.Cal. il potere di definire il cronoprogramma di subentro del gestore. Inoltre, la disciplina del cronoprogramma prevede la stipula di appositi accordi operativi tra il gestore uscente e So., consentendo quindi la partecipazione degli Enti locali. La prima delle censure indicate, relativa ad un inammissibile frazionamento del subentro di So., va parimenti disattesa in quanto: a) ove per frazionamento si intenda la "scissione" tra le poste attive e le poste passive del servizio e la rispettiva destinazione, non si riscontra alcuna scissione tra dette poste e dunque alcun frazionamento del servizio; b) alcun frazionamento sarebbe riscontrabile ove per esso si intenda la scissione tra i diversi segmenti, eventualmente combinato con l'affidamento di uno o più degli stessi a diversi gestori: difatti, la regolamentazione regionale prevede l'affidamento ad un unico gestore (ossia la So.) del servizio idrico integrato in tutti i suoi segmenti (captazione, adduzione, fognatura, depurazione); c) ove per trasferimento si intenda, infine, la scissione tra attività di riscossione e altre attività del servizio, tale evenienza, oltre ad essere consentita dal precitato art. 18-bis, comunque non attiene all'organizzazione del servizio nelle sue componenti; d) per completezza, il subentro graduale e per distretti -come previsto dal Piano di transizione- non può essere ovviamente equiparato ad un frazionamento del servizio, sostanziandosi piuttosto in una progressiva implementazione del subentro stesso in funzione delle diverse situazioni e delle relative criticità, che può ben essere ritenuta ragionevole, viepiù in situazioni di particolare complessità come nel sistema idrico integrato. Non è fuor di luogo evidenziare, inoltre, che anche l'art. 156 D. Lgs. n. 152/2006 -nel prevedere che, ove il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la tariffa venga riscossa dal gestore del servizio di acquedotto che provvede al riparto tra i diversi gestori interessati- consente un modello di riscossione "per conto" (ossia nell'interesse) di gestori diversi da chi riscuote e dunque consente a chi non gestisce una frazione di servizio di riscuotere per conto del gestore, salvo l'obbligo di trasferimento in quota parte. Il decreto n. 1/2024, da ultimo, definisce il nuovo cronoprogramma, stabilendo la presa in carico della gestione operativa del servizio, quindi non solo della fatturazione, nel primo semestre 2024 e pertanto in anticipo rispetto a quanto in precedenza fissato e ciò proprio in considerazione delle difficoltà finanziarie ed operative del consorzio Co. Ge., che opera nell'interesse dei Comuni. 8.1. Lamentano ancora gli esponenti che So., affidataria in house del servizio idrico integrato regionale, e` una società pubblica al 100% ma con capitale detenuto per intero dalla sola Regione Calabria non ripartito tra gli Enti locali, risultando ciò illegittimo, in quanto gli affidamenti diretti possono avvenire in favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, che siano al contempo partecipate dagli Enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, giusta l'art. 147 D. Lgs. n. 152/2006. La censura è inammissibile, risultando sul punto fondata l'eccezione della difesa di So. Invero, la delibera commissariale n. 9/2022, di affidamento - in base al punto n. 4 del dispositivo provvedimentale- del servizio idrico integrato a So. e da cui deriva la lesione lamentata dagli esponenti, è stata notificata via p.e.c. a tutti i comuni consorziati il 27.10.2022 (cfr., sul punto, TAR Calabria, Catanzaro, I, n. 1371 del 27/9/2024), mentre il ricorso introduttivo è stato notificato il 31.01.2023, oltre pertanto il termine perentorio di impugnazione di sessanta giorni di cui al combinato disposto degli artt. 29, 41, comma 2, c.p.a., non risultando, inoltre, gravata la successiva delibera A.R.R.I.Cal. n. 12/2022, comunque meramente ricognitiva, sotto questo aspetto, della precedente delibera n. 9/2022. In ogni caso, sotto distinto e concorrente profilo, risulta congruente il rilievo difensivo di So., secondo cui l'affidamento è stato effettuato in base all'art. 2 L.R. n. 32/2022, il quale ha disposto la cessione a titolo gratuito delle azioni di So. nella misura massima del 40% del capitale in favore dei Comuni e degli altri Enti locali ricompresi nell'ambito territoriale ottimale, cosicché tale assegnazione è quindi avvenuta in favore di una società a totale capitale pubblico e partecipata dagli Enti locali dell'ambito, non incidendo pertanto il completamento delle procedure necessarie per la definizione degli assetti partecipativi sulla legittimità dello stesso affidamento, poiché le azioni risultano già attribuite a monte ex lege ai Comuni. 8.2. I ricorrenti deducono ancora, con una serie di doglianze suscettibili di trattazione congiunta, che, a seguito dell'affidamento della gestione unitaria del sistema integrato idrico a So., le tariffe fissate nella delibera A.R.R.I.Cal. n. 5 dell'11.08.2022 risulterebbero inapplicabili, poiché previste per il servizio all'ingrosso svolto in precedenza dalla medesima So. Deducono altresì i Comuni che dovranno continuare a coprire i costi della fornitura idrica a So. a prescindere dagli incassi, incidendo ciò sulla stabilità economico finanziaria. Le doglianze sono infondate. Rileva il Collegio che l'avversato piano operativo contenuto nel decreto n. 1/2024 prescrive un obbligo di conclusione tra So. e gli Enti locali di appositi accordi, finalizzati a stabilire "un'adeguata ripartizione fra quanto attribuito finanziariamente al Comune per la copertura dei propri costi di servizio e quanto dovrà essere riconosciuto a So. per la vendita del servizio di acquedotto all'ingrosso" e ciò sulla base di un piano annuale economico finanziario per il servizio idrico integrato. Tali previsioni escludono, al contempo, che possa imputarsi, per come prospettato dai deducenti, al gestore unico il solo attivo e non anche le passività, poiché i Comuni fino al subentro completo di So. continueranno a gestire il servizio, sostenendo i costi con le entrate della tariffa per il tramite della riscossione dell'utenza operata da So. 8.3. Va altresì disatteso, da ultimo, l'assunto di parte ricorrente -secondo cui l'impugnato provvedimento non conterrebbe la regolamentazione del subentro e la regolamentazione transitoria dei rapporti tra gestore unico e gestori esistenti- in quanto, per come osservato, il punto 4 del decreto n. 1/2024 prevede uno sviluppo della fase di transizione articolata in: fase 1) attività preliminari e avvio della fatturazione agli utenti, inerenti alla ricognizione delle gestioni, predisposizione di carta del servizio idrico e regolamento, implementazione della piattaforma unica, predisposizione di un accordo operativo, trasferimento banca dati e anagrafica utenze, acquisizioni misuratori di utenze, armonizzazione degli investimenti, implementazione piano industriale; fase 2) subentro operativo nella gestione del S.I.I., riguardante l'analisi dei dati, la verifica dello stato delle opere e consegna, aggiornamento cronoprogramma, piano industriale e piano degli investimenti. 9. I ricorrenti pongono infine una questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 18-bis L.R. n. 10/2022 per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. m) e lett. s), nonché dell'art. 117 Cost, nella parte in cui prevede il subentro immediato di So. nella gestione della tariffa. La richiamata previsione regionale implicherebbe infatti un accollo dei costi in capo ai Comuni lesivo della loro autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'art. 119 Cost., nonché impattante sulla "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" di competenza legislativa "esclusiva" dello Stato" ex art. 117, comma 1, lett. f) Cost. Inoltre, la lett. s) dell'art. 117 Cost. riconduce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, cosicché la Regione avrebbe debordato dalle proprie competenze legislative. La questione è manifestamente infondata. In ordine alla all'asserita violazione dell'autonomia finanziaria, infatti, si è osservato come il subentro di So. nella riscossione della tariffa garantisca comunque al gestore uscente la copertura dei costi nella relativa attività e, ancora, l'attività di riscossione è preordinata e funzionale a consentire a So. un soddisfacimento del consistente credito che vanta nei confronti dei Comuni, credito sorto in conseguenza del mancato pagamento ad opera di questi ultimi della fornitura idrica. Né, sotto distinto profilo, è integrata la violazione della competenza legislativa esclusiva statale in relazione ai principi dettati dal legislatore statale mediante il D. Lgs. 152/2006, in quanto la disciplina regionale prevede l'unicità della gestione del servizio idrico e non contempla il subentro frazionato, per come già in precedenza chiarito. 10. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono pertanto respinti. 11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei confronti di So. e della Regione Calabria, mentre sono compensate nei riguardi di A.R.R.I.Cal. attesa la difesa con memoria di stile. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo rigetta. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della So. e della Regione Calabria nella misura di euro 4.000,00 ciascuno, compensandole nei confronti di A.R.R.I.Cal. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati: Giancarlo Pennetti - Presidente Arturo Levato - Primo Referendario, Estensore Domenico Gaglioti - Primo Referendario

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 122 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Co. - Consorzio Co. per la Ge. del Se. Id. In. nel Cr., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ga. Li., con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia; contro A.R.R.I.Cal. - Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cr. Sa., con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia; nei confronti Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gi. Na., con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia; So. - Società Ri. Id. Ca., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Al. Li. e An. Lo., con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia; Comune di (omissis), non costituito in giudizio; per l'annullamento riguardo al ricorso introduttivo: - del decreto n. 60 del 30.12.2022 del Commissario straordinario A.R.R.I.Cal., avente ad oggetto l'approvazione del cronoprogramma; - del decreto n. 1 del 20.01.2023; - delle deliberazioni del commissario A.R.R.I.Cal. n. 9 del 25.10.2022 e n. 12 del 30.12.2022; per l'annullamento riguardo ai primi motivi aggiunti: - del decreto n. 9 del 22.02.2023; riguardo ai secondi motivi aggiunti: - decreto n. 1 del 10.01.2024 di modifica dei precedenti provvedimenti. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.R.R.I.Cal., della Regione Calabria e di So.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Con domanda principale Co. Ge., consorzio tra comuni per la gestione del servizio idrico integrato nel crotonese, agisce per l'annullamento del decreto n. 60 del 30.12.2022, emesso dal commissario straordinario dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria, A.R.R.I.Cal., contenente l'approvazione del cronoprogramma del subentro del gestore unico agli attuali gestori del servizio idrico, istando altresì per la caducazione del successivo decreto n. 1 del 20.01.2023, nonché delle deliberazioni del commissario A.R.R.I.Cal. n. 9 del 25.10.2022 e n. 12 del 30.12.2022 di individuazione di So. quale gestore unico del servizio idrico integrato e di l'affidamento esecutivo del servizio per un arco temporale di trent'anni. Espone il ricorrente che con la L.R. n. 10/2022, recante "Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente", la Regione ha istituito l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria, ente di governo per il servizio idrico integrato, nell'ambito territoriale ottimale individuato dall'art. 3 della medesima legge, comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale. A seguito della sua entrata in vigore le funzioni precedentemente svolte dalla soppressa Autorità Idrica della Calabria, A.I.C., di cui alla L.R. n. 18/2017, sono state attribuite all'A.R.R.I.Cal. e, nelle more della costituzione degli organi di governance, la rappresentanza legale dello stesso Ente è stata posta in capo al commissario straordinario. Parte ricorrente deduce altresì che con l'art. L.R. 18-bis n. 32/2022, di modifica delle L.R. n. 15/2007 e n. 10/2022, è stato disposto che A.R.R.I.Cal., ove individui So. quale gestore unico del servizio idrico integrato, definisca, ai sensi dell'art. 18-bis, il cronoprogramma del subentro del gestore unico agli attuali gestori, fermo restando il subentro immediato nella riscossione della tariffa. Con deliberazione n. 9 del 25.10.2022 A.R.R.I.Cal. ha affidato a So. il Servizio Idrico Integrato per l'intera circoscrizione territoriale regionale per un arco temporale di trent'anni. Successivamente A.R.R.I.Cal. ha quindi proceduto all'approvazione del cronoprogramma del subentro del gestore unico agli attuali gestori con decreto del commissario straordinario n. 60 del 30.12.2022, con la previsione che la gestione del servizio permarrà per l'intero anno 2023 in capo ai Comuni o gestori esistenti, subentrando immediatamente nella riscossione della tariffa dell'intero servizio idrico integrato. Il decreto n. 60/2022 è stato poi modificato con decreto n. 1 del 20.01.2023, con riapprovazione del documento denominato. Sull'assunto che il riportato regime giuridico contrasti con la normativa vigente e rechi pregiudizi anche economici al consorzio ricorrente, è sollevata un'eccezione di incostituzionalità della L.R. n. 10/2022, limitatamente all'art. 18-bis, con vizio di incompetenza, nonché prospettata l'illegittimità degli avversati decreti per violazione del D. Lgs. n. 152/2006. 1.1. Resiste la Regione Calabria. 1.2. Si è costituita So., la quale deduce di essere affidataria con provvedimenti dell'A.R.R.I.Cal. n. 9/2022 e n. 12/2022 della gestione del Servizio Idrico Integrato per l'intero territorio della Calabria. Espone, in particolare, di operare da anni quale fornitore di acqua all'ingrosso per i gestori del servizio, tra i quali il consorzio Co. Ge. Nel corso degli anni il consorzio Co. Ge. ha accumulato nei confronti di So. debiti in misura superiore a 24 milioni di euro oltre interessi, omettendo sistematicamente di pagare la fornitura dell'acqua e proponendo plurimi piani di rientro, senza tuttavia mai rispettarne nessuno. A ciò si aggiunge una insufficiente attività di riscossione della tariffa dagli utenti. Con la L.R. n. 10/2022 è stato individuato un unico ambito territoriale ottimale, corrispondente all'intero territorio regionale, con riferimento alla gestione sia del servizio idrico integrato sia dei rifiuti, al contempo sopprimendo gli enti di governo dell'ambito precedentemente costituiti per i due servizi -l'Autorità Idrica della Calabria e le Conferenze di Ambito- ed istituendo l'A.R.R.I.Cal., che ha appunto individuato in So. il gestore unico. La L.R. n. 10/2022 all'art. 18-bis ha quindi previsto il subentro graduale del gestore unico alle gestioni esistenti, da attuarsi con apposito cronoprogramma e ha altresì previsto il subentro immediato nell'attività di riscossione della tariffa, da effettuare a favore dei Comuni, trattenendo la quota corrispondente a quanto ad essa dovuto per la fornitura di acqua all'ingrosso. Con il decreto n. 60/2022 il commissario dell'A.R.R.I.Cal. ha provveduto ad approvare il cronoprogramma del subentro unico agli attuali gestori nonché le disposizioni per l'avvio del servizio e la gestione della fase transitoria del subentro. Il decreto è stato, poi, integrato e modificato dal successivo decreto n. 1/2023 gravato al pari del precedente. Deduce quindi So. che con il decreto n. 9 del 22.02.2023 il commissario di A.R.R.I.Cal., dopo apposite interlocuzioni con i Comuni interessati, ha ulteriormente modificato i decreti nn. 60/2022 e 1/2023 al fine di introdurre maggiori elementi di partecipazione, eliminando alcune disposizioni contestate dai ricorrenti e modificandone altre. In ragione di ciò So. ha eccepito l'improcedibilità del ricorso, concludendo per il suo rigetto. 1.3. Si è altresì costituita A.R.R.I.Cal. 2. Per mezzo di un primo atto di motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato il decreto n. 9 del 22.02.2023 di modifica dei precedenti provvedimenti nn. 60/2022 e 1/2023, prospettandone l'illegittimità ed eccependo l'incostituzionalità della L.R. n. 10/2022, limitatamente all'art. 18-bis. 2.1. Resiste So. 3. Parte ricorrente ha quindi presentato un secondo atto di motivi aggiunti avverso il decreto del commissario A.R.R.I.Cal. n. 1/2024, di approvazione del piano operativo di transizione alla nuova gestione unica e conferma della fatturazione e riscossione diretta di So. per conto degli attuali gestori nelle more della transizione, con una proroga fino al giugno 2025, nonché di anticipazione della presa in carico della gestione del servizio idrico entro il primo semestre 2024, senza il subentro frazionato né la previsione di una fase transitoria. 3.1. Resistono So. e la Regione Calabria. 4. Con sentenza parziale n. 296/2024 è stata pronunciata la declaratoria di parziale improcedibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti, con riferimento al decreto del commissario A.R.R.I.Cal. n. 60/2022, contenente l'approvazione del cronoprogramma del subentro del gestore unico agli attuali gestori del servizio idrico, nonché del successivo decreto n. 1/2023, entrambi gravati con ricorso principale, e del decreto n. 9/2023, di modifica degli stessi, avversato con i primi motivi aggiunti, determinazioni tutte superate dal decreto n. 1/2024, impugnato con i secondi motivi aggiunti. 5. All'udienza pubblica del 19 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con riferimento al residuo vaglio delle deliberazioni, impugnate con ricorso principale, n. 9/2022 di individuazione di So. quale gestore unico del servizio idrico integrato e n. 12/2022 nonché del decreto n. 1/2024 gravato con il secondo atto di motivi aggiunti. 6. Vanno preliminarmente esaminate in rito -alla luce delle eccezioni sollevate dalle parti resistenti- le impugnative riferite alle sopramenzionate delibere commissariali del 2022. Con riferimento all'impugnazione della delibera n. 9 del 25.10.2022 deve accogliersi l'eccezione formulata da SO., la quale ha dedotto la tardività del ricorso. La gravata deliberazione -con la quale è stato affidato alla SO., previa trasformazione in società a totale capitale pubblico, il Servizio Idrico Integrato per l'intera circoscrizione territoriale calabrese approvando la relativa convenzione- costituisce un atto generale non rivolto specificamente ai Comuni e ai Consorzi, tanto è vero che è prevista la pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Autorità o comunque sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Non di meno, la medesima deliberazione prevede anche di "notificare" il medesimo provvedimento ai Comuni della Regione Calabria. Orbene, a prescindere dalla prevalenza, ai fini dell'individuazione del momento della piena conoscenza, della data di pubblicazione all'albo pretorio di tale deliberazione è comunque ad abundantiam comprovato da SO. che la delibera in questione era stata trasmessa via pec ai Comuni aderenti al Consorzio ricorrente il 27.10.2022, come risulta dalla ricevuta di consegna depositata il 9/5/24 dall'Autorità, che recava "Prot. ARRICAL n. 961 del 27/10/2022. Si notifica delibera n. 9 del 25/10/2022 del Commissario Straordinario ARRICAL ad oggetto: Legge Regionale n. 10 del 20/04/2022 - Ambito Territoriale Ottimale "Calabria". Affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico SO. S.p.A., scaricabile al seguente link del sito dell'Autorità Idrica Calabria: https://hosting.soluzionipa.it/autcalabria/albo/albo_dettagli.php?id=23& CSRF=e41105c282605d5778465ba500f68216"; la quale pec, oltre a recare link dinamico, dà adeguatamente conto degli estremi della delibera e dell'oggetto, ossia l'affidamento del servizio idrico integrato a SO. S.p.A. Consegue da ciò che, avendo parte ricorrente contestato detta deliberazione con il presente ricorso notificato l'1.2.2023 l'impugnazione è tardiva. Con la successiva deliberazione n. 12 del 30.12.2022 il Commissario ARRICAL, preso atto dell'adempimento alle prescrizioni di cui in convenzione (punto 2 del dispositivo) e concessa una proroga per la polizza rischi impianti al 31.1.2023) ha quindi confermato l'affidamento (punto 4 del dispositivo). Va pertanto accolta l'eccezione ricavabile dalla memoria SO. del 18/5/24 che evidenzia l'inammissibilità del ricorso relativamente all'impugnativa della delibera commissariale n. 12/22 stante il suo carattere meramente confermativo della delibera n. 9/22 in relazione all'unica statuizione di rilievo (n. 4 del dispositivo) mentre non risultano invece formulate censure a carico degli altri capi di dispositivo. Sul punto può infatti richiamarsi la consolidata giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 10.4.2024, n. 3290) per cui "La distinzione tra atti di conferma in senso proprio e meramente confermativi viene ravvisata in giurisprudenza nella circostanza che l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi, escludendosi che possa considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata; ricorre invece l'atto meramente confermativo, non impugnabile, allorché l'Amministrazione si limiti a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione". Tutto ciò esposto, il collegio può quindi passare all'esame dei motivi dedotti, che possono essere trattati in modo unitario e risultano infondati, potendosi pertanto prescindere dall'esame di eventuali ulteriori rilievi processuali avanzati dalle amministrazioni intimate. 6.1. Rileva il Collegio, in via preliminare, che la richiamata sentenza parziale n. 294/2024 ha statuito che il decreto n. 1/2024 "emanato all'esito di un'istruttoria e della verifica dello stato degli adempimenti propedeutici al subentro del nuovo gestore unico del S.I.I., nell'approvare il piano operativo di transizione alla nuova gestione unica conferma la fatturazione e riscossione diretta di So. per conto degli attuali gestori nelle more della transizione, disponendo un'ulteriore proroga al giugno 2025 -par. 4.1.1, pag. 32- rispetto alla previsione originaria attestata sulla fine dell'anno 2024 -art. 10 del cronoprogramma allegato al decreto commissariale n. 9 del 22.02.2023- e riservandosi altresì ulteriori revisioni nel prosieguo. Alla luce del descritto contenuto, il decreto n. 1/2024 possiede pertanto una propria autonomia ed efficacia lesiva, da cui deriva il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del ricorso principale e del primo atto di motivi aggiunti in riferimento ai decreti nn. 60/2022, 1/2023 e 9/2023 con essi gravati, poiché un eventuale annullamento degli stessi non può dispiegare un effetto caducante sul sopravvenuto decreto n. 1/2024". Sul punto comunque si osserva come anche ove si ritenesse che per la formulazione del piano di transizione e del decreto n. 1/2024, che lo approva, possano risultare ancora in vita segmenti della disciplina del previgente cronoprogramma di cui al decreto n. 9/2023, le contestazioni di parte ricorrente non risulterebbero comunque destinate ad esito favorevole sia perché basate sull'erroneo presupposto dell'avvenuto subentro nella gestione del servizio, evento non ancora verificatosi, sia perché le stesse non impongono alcun vincolo o diritto di ritenzione di So. che non procede, almeno fino alla stipula degli accordi, ad alcuna attività di materiale riscossione ed incameramento della tariffa, sia perché, quanto alle disposizioni legislative, le censure non fanno trasparire alcuna distonia rispetto alla disciplina statale laddove questa sia prevalente sulla legislazione regionale. 6.1.1. Sempre in via preliminare è utile altresì rilevare come nell'ambito dell'odierna controversia si possano distinguere i seguenti segmenti: a) la fase a valle alla stipula degli accordi operativi comprensivi di obblighi e prerogative delle parti in essi coinvolte; b) la fase precedente alla stipula degli accordi operativi, con particolare riferimento agli obblighi posti in capo agli attuali gestori; c) la fase derivante dal mancato rispetto degli accordi operativi nonché dal rifiuto di sottoscrivere gli stessi. Quanto alla fase sub a) si osserva sin da subito che ogni censura è allo stato inammissibile, perché rimanda ad attività -la stipula degli accordi deputati a disciplinare obblighi e prerogative dei soggetti coinvolti- ancora non poste in essere. Si soggiunge peraltro che, nulla di specifico, nei provvedimenti impugnati, è rinvenibile in ordine ad un eventuale contenuto, in ipotesi pregiudizievole, che l'accordo possa avere nei confronti dei ricorrenti. Quanto alla fase sub c) ogni contestazione è parimenti allo stato inammissibile, rimandando a determinazioni solo ipotetiche e dunque non prevedibili né quanto all'an né quanto al quid, di modo che la relativa previsione è priva di reale pregnanza anche in termini di lesività . Quanto alla fase sub b), nel piano di transizione di cui al decreto n. 1/2024 sono analiticamente elencate le incombenze poste in capo a So. e agli attuali gestori, ragion per cui è da ritenersi che l'effetto modificativo, nel senso cioè di riforma di contenuto, spiegato dal decreto investa la suddetta fase, nell'ambito della quale, si ribadisce, nessuna disposizione prevede obblighi o vincoli specifici di destinazione dell'incassato con preferenza in favore di So. Difatti, l'obbligo di onorare i creditori "con particolare riferimento ai costi della fornitura idrica all'ingrosso", art. 6, lett. e), non comporta l'insorgenza di alcuna causa di preferenza in favore di So. 7. Tanto chiarito, risulta opportuno anzitutto procedere ad una ulteriore e puntuale ricostruzione complessiva della vicenda sul piano normativo e delle relative ricadute applicative. Dal punto di vista normativo, l'art. 18-bis della l.r. n. 10/2022 "Disposizioni transitorie in merito al Servizio idrico integrato" dispone: "1. L'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, ove individui SO. S.p.A. quale gestore unico del Servizio idrico integrato, definisce il cronoprogramma del subentro del predetto gestore unico agli attuali gestori, fermo restando il subentro immediato nella riscossione della Tariffa". Sul versante applicativo, si osserva quanto segue. Con il decreto commissariale n. 60 del 30.12.2022 veniva approvato un primo cronoprogramma nel quale, per quanto di interesse e previa distinzione tra le attività del primo e del secondo semestre 2023 (rispettivamente artt. 1-9 e artt. 10-12): - l'art. 1 demandava ai Comuni, in continuità con gli anni i precedenti, la predisposizione dei Piani Economici Finanziari (P.E.F.) del Servizio idrico integrato (S.I.I.) per l'anno 2023, in quanto gestori operativi, dettando anche specifiche indicazioni quanto alla valorizzazione delle entrate e dei costi del servizio (per quanto concerne i costi della fornitura all'ingrosso di acqua, sulla base di un preventivo di spesa fornito da So. sul pregresso); - l'art. 4 disciplinava l'attività di bollettazione all'utenza da parte dei Comuni e dalle ditte incaricate, riportante il So.; - l'art. 6 disciplinava la gestione dei flussi incassati da So. consentendole di trattenere in quota parte le proprie spettanze per la vendita di acqua all'ingrosso, per la sola quota corrente riferita all'anno in corso, nonché i costi aggiuntivi maturati, emergenti dall'adeguamento alla regolazione A.R.E.R.A. e comunque già inseriti nei P.E.F. comunali, prevedendo l'invio dell'eccedenza ai Comuni nei tempi ivi indicati, mentre, laddove gli incassi da tariffa non fossero sufficienti, il Comune avrebbe continuato a coprire i costi di fornitura idrica all'ingrosso in una misura non inferiore a quella garantita negli ultimi anni; - l'art. 7 regolamentava i debiti pregressi dei gestori rispetto a So., stabilendo un impegno degli stessi a rispettare i piani di rientro concordati con So., pena il trattenimento da parte di quest'ultima, sull'incassato 2023, anche delle quote della rata annuale scaduta e non pagata dal Comune; - l'art. 10 prevedeva il progressivo subentro di So. nella bollettazione nel secondo semestre, da completare entro l'anno 2024; - l'art. 11 disciplinava poi la tariffa da applicare da So., sostanziata nella tariffa unica regionale, con progressività di convergenza rispetto a quanto definito da A.R.R.I.Cal. e inviato all'A.R.E.R.A. Con successivo decreto commissariale n. 1 del 20.01.2023 veniva parzialmente modificata la declaratoria, in particolare -per quanto di interesse- con una più analitica articolazione della gestione dei flussi incassati da So. per conto dei Comuni (art. 6), mantenendo la previsione della ritenzione i servizi emergenti dal progressivo adeguamento alla regolazione A.R.E.R.A. Con successivo decreto n. 9 del 22.02.2023 A.R.R.I.Cal. aggiornava/implementava il cronoprogramma di cui al decreto n. 1/2020, nella nuova formulazione, nella cui declaratoria, più nello specifico: - l'art. 4 prevedeva che "a) I Comuni o le ditte da essi incaricate procederanno alla bollettazione del SII in continuità, con le medesime modalità fino ad oggi adottate e con le tariffe come ricalcolate al punto precedente", "c) Allorché SO. procederà alla nuova bollettazione dell'anno 2023, ai sensi del successivo art. 10, la fatturazione dovrà riportare il "SO. per conto del Comune di....", "e) Il conto sul quale incassare i pagamenti sarà un conto dedicato, definito sulla base dell'Accordo siglato fra Comune e SO. ai sensi del successivo art. 6"; - l'art. 6 ("Accordi operativi per la gestione dei flussi incassati") prevedeva "a) Nel periodo transitorio, necessario al progressivo trasferimento dei database per la fatturazione diretta (...) SO. definirà appositi Accordi Operativi con le singole gestioni esistenti, da sottoporre all'approvazione di ARRICAL, con l'obiettivo (...) di consentire l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali finalizzati al miglioramento delle performance di incasso. b) Gli Accordi Operativi (...) dovranno anche regolamentare, nel rispetto dei principi riportati nei successivi paragrafi, la destinazione degli incassi correnti. c) Il Comune dovrà continuare a coprire, trimestre per trimestre, i costi di fornitura idrica all'ingrosso sulla base delle fatture emesse da SO. per detto servizio fino al definitivo subentro della stessa nella gestione operativa delle infrastrutture del servizio (...); d) Per ogni nuova bollettazione emessa dal Comune (...) sui flussi incassati sul conto dedicato di cui al comma d) dell'art. 4 dovrà essere definita un'adeguata ripartizione fra quanto attribuito finanziariamente al Comune per la copertura dei propri costi di servizio e quanto dovrà essere riconosciuto a SO. per la vendita del servizio di acquedotto all'ingrosso (che costituisce un costo del servizio individuato nel PEF del Comune e coperto dalle entrate tariffarie), nelle more del subentro operativo al SII svolto dal Comune stesso. Tale ripartizione dovrà tenere conto di quanto previsto al precedente comma c). e) Nelle more della sottoscrizione degli Accordi Operativi di cui alla precedente lettera a), i gestori attuali sono comunque tenuti a destinare gli incassi correnti alla copertura dei costi indicati nel PEF approvato da ARRICAL, con particolare riferimento ai costi della fornitura idrica all'ingrosso, componente essenziale per garantire la regolarità del servizio di adduzione nell'ambito unico regionale. Nei casi di manifesta violazione della normativa sul corretto utilizzo degli incassi da bollettazione del SII ovvero di rifiuto di definire gli Accordi Operativi da parte degli attuali gestori, ARRICAL assumerà provvedimenti ad hoc per la definizione delle modalità di ripartizione degli incassi relativi al Servizio Idrico Integrato, nonché per anticipare, ove possibile, il subentro nella gestione operativa da parte del gestore unico d'ambito. (....)"; - l'art. 10 ("Bollettazione e riscossione svolta da SO. per conto dei Comuni") dispone che: "a) A partire dal secondo semestre 2023 la bollettazione sarà progressivamente svolta direttamente da SO. per conto dei Comuni, partendo dai Comuni di maggiori dimensioni per arrivare a quelli con minor numero di abitanti serviti. b) Il processo sarà completato per tutti i Comuni non oltre l'anno 2024"; - il cronoprogramma allegato al decreto (pag. 12 ss.) prevedeva il completamento del subentro entro l'anno 2026. Da ultimo con il decreto n. 1 del 10.01.2024 il Commissario A.R.R.I.Cal., previo riepi dell'attività pregressa e dei provvedimenti nelle more adottati in tema di subentro e precisato che il "(...) il Cronoprogramma approvato da ARRICAL con decreto n. 9/2023 è stato oggetto di revisione, per i motivi descritti in appresso, sino a giungere alla proposta di approvazione del Nuovo Cronoprogramma allegato al presente Piano (Allegato A) (...)" ha approvato un "Piano Operativo di transizione al Servizio Idrico Integrato in Calabria" che "definisce (...) il percorso, le tempistiche e le azioni da attuare per giungere alla completa gestione da parte di So.Ri.Cal. del Servizio Idrico Integrato (SII) nell'Ambito Territoriale Ottimale individuato nell'intero territorio regionale, così come previsto nel Nuovo Cronoprogramma (di seguito "Cronoprogramma") allegato" (pag. 3) il quale integra e modifica il cronoprogramma e le modalità di subentro nelle gestioni comunali". Nel dettaglio, per quanto di rilievo l'odierno contenzioso: - al par. 1 si prevede l'articolazione in 3 fasi, [a] la prima (fase 1) di breve periodo (attività preliminari e avvio della Fatturazione per conto dell'attuale gestore) nella quale So. avrebbe espletato le attività preliminari funzionali all'organizzazione della gestione del servizio ovvero dell'avvio della fatturazione del corrispettivo all'utenza, (b) la seconda (fase 2= di medio-lungo periodo (subentro operativo nella gestione del servizio), nella quale So. avrebbe dovuto progressivamente subentrare nella gestione operativa delle opere del servizio sul territorio regionale come da cronoprogramma, in un arco temporale tra il 2023 e il 2027 e (c) la terza (fase 3) di avvio del progetto di gestione e miglioramento del servizio, a seguito del subentro di So. nelle singole gestioni, per gruppi omogenei di comuni; - al par. 2 viene descritto il modello organizzativo e le diverse modalità di subentro con le relative priorità nonché le ragioni che hanno portato alla revisione per distretti e dunque nei termini in cui quest'ultimo risulta impostato; - al par. 3 viene descritto il cronoprogramma (poi strutturato in forma grafica nell'allegato 1) e le relative fasi (v. art. 1), osservando che esso "individua l'evoluzione temporale delle attività finalizzate alla completa transizione verso il servizio idrico integrato in Calabria ad opera del Gestore Unico SO." e soggiungendo che "L'arco temporale di completamento del progetto è di 5 anni, dal 2023 al 2027", per poi procedere al dettaglio dell'articolazione in relazione a ciascuna fase; - al par. 3.1 (attività preliminari e avvio della fatturazione all'utenza), dando conto di quanto allo stato svolto e degli atti in istruttoria (predisposizione regolamento e carta di servizi, analisi dei P.E.F.), vengono descritte le attività del periodo 2024-2025, nello specifico la predisposizione della piattaforma unica per la fatturazione, predisposta la quale So. avrebbe proposto ai Comuni gli accordi operativi per l'avvio della fase di fatturazione e riscossione, nelle more del definitivo subentro operativo della stessa nella gestione unica; - il par. 3.2 dà conto della tempistica del subentro nelle singole gestioni operative dei distretti, anche in relazione a singoli comparti, e fa riferimento agli accordi operativi da sottoscrivere con riferimento agli attuali gestori di project financing individuando, specificando nel dettaglio i soggetti coinvolti, le finalità degli accordi e gli obiettivi ad essi sottesi; - il par. 4 ("Piano operativo") contiene una disciplina delle singole fasi soggiungendo che "nel prosieguo sono individuate tutte le attività, ivi incluso tempi e modalità, da svolgere in contraddittorio e in collaborazione con gli Attuali Gestori"; - nello specifico, il par. 4.1 disciplina le "attività in capo al gestore unico" (attività preliminari e avvio della fatturazione agli utenti da concludersi entro giugno 2025: ricognizione complessiva delle attuali gestioni, predisposizione della Carta del servizio e del regolamento di acquedotto, fognatura e depurazione uniformi validi per tutto il territorio regionale, implementazione della piattaforma unica per la fatturazione, predisposizione dello schema di accordo operativo, trasferimento e bonifica banca dati e anagrafica delle utenze dagli attuali gestori alla piattaforma unica, acquisizione dei misuratori di utenza, armonizzazione degli investimenti e l'implementazione del modello di piano industriale del servizio), specificando (par 4.1.1. pag. 34) che "Nel periodo transitorio, necessario al progressivo trasferimento dei database per la fatturazione diretta di ciascuna gestione esistente nella Piattaforma del gestore unico regionale, SO. definirà appositi Accordi Operativi con le singole gestioni esistenti, da sottoporre all'approvazione di ARRICAL, con l'obiettivo di perseguire il progressivo allineamento alla normativa ed alla regolazione ARERA, nonché di consentire l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali finalizzati al miglioramento delle performance di incasso. SO. ha attualmente predisposto uno schema di Accordo Operativo da sottoporre alle gestioni attuali, e successivamente all'Autorità (ARRICAL), che recepisce le linee guida individuate da ARRICAL con Decreto n. 9 del 9/2/2023 e successivi, ivi incluse le disposizioni contenute nel presente Piano"; - il par. 4.2 disciplina le "attività in capo agli attuali gestori", illustrando "...le attività che gli Attuali Gestori dovranno espletare, sia nella FASE 1 che nella FASE 2, per l'efficace raggiungimento di tali obiettivi"; - il par. 4.2.1 prevede, sempre nell'ambito delle attività preliminari, l'obbligo dei gestori di trasmettere ad A.R.R.I.Cal. i dati di ricognizione economico-finanziaria del servizio mediante l'invio del P.E.F. come da decreto n. 9/2023. Tirando le fila di quanto ora esposto, emerge quanto segue: a) la piana interpretazione del precitato art. 18-bis è nel senso che: - laddove si individui So. come gestore, l'A.R.R.I.Cal. è chiamata a definire un cronoprogramma in ordine al subentro della prima agli attuali gestori; - a prescindere dal contenuto e della tempistica del crono-programma, la legge prevede comunque un subentro immediato nella riscossione delle tariffe; - si realizza, in sostanza, una sostituzione del soggetto chiamato a riscuotere la tariffa, che dall'attuale gestore passa a So.; b) con il decreto n. 60 del 2022, che atteneva la fase preliminare, veniva disposta la progressiva implementazione di So. nella bollettazione (II semestre) fermo restando l'immediato subentro nella riscossione della tariffa, previsto dalla succitata disposizione normativa, veniva altresì introdotta (per essere mantenuta nel decreto n. 1/2023) una previsione che, in sostanza, comportava l'insorgere una sorta di diritto di prelazione di So. sull'incassato, consentendo ad essa di trattenere sul riscosso, in quota parte, gli importi necessari al soddisfacimento dei propri crediti, tanto per i debiti correnti quanto, nel caso di mancato rispetto dei piani di rientro, dei debiti pregressi; c) con il decreto n. 9 del 2023: - viene mantenuta la progressiva implementazione della riscossione da parte di So. "per conto" degli attuali gestori, come dalla precitata disposizione normativa regionale; - non risulta più presente alcuna disposizione che consenta a So. di trattenere sull'incassato le somme necessarie a soddisfare in quota parte i propri crediti, correnti o pregressi; anzi, sul punto il decreto commissariale risulta neutro, demandando alla stipula di accordi operativi la ripartizione dei flussi dell'incassato anche in riferimento ai debiti nei confronti di So.; d) con il decreto commissariale n. 1 del 2024: - si prevede un subentro di So. nella gestione operativa scaglionato per distretti e, in alcuni casi, per comparti, tenendo conto delle specificità di ciascuno di essi e della situazione riscontrata con le relative criticità ; - si ribadisce, dunque confermandola, la previsione del subentro di So. nella riscossione dei corrispettivi all'utenza, sempre per conto dell'attuale gestore, prevedendo che essa sarebbe proseguita per l'anno 2024 per prolungarsi fino a giugno 2025; - si prevede che il subentro a regime sarebbe avvenuto entro il 2027, superando così la precedente previsione del 2026; - si specifica in termini più dettagliati l'architettura degli accordi operativi nell'ambito dei quali andrà ad essere effettuata la fatturazione di So. per conto degli attuali gestori. In ultima analisi, la situazione è così ricostruibile: a) con l'art. 18-bis della l.r. n. 10/2022 il legislatore regionale dispone, nelle more del subentro di So. nella gestione del servizio, il suo "subentro" immediato nella riscossione delle tariffe, così operando una sorta di modificazione del soggetto legittimato a riscuotere il corrispettivo all'utenza (in termini di "anticipazione" di alcuni degli effetti naturali del subentro), ma nulla dispone circa le fasi immediatamente successive alla riscossione (viepiù in termini di riparto) né quanto ad eventuali obblighi dei gestori attuali o prerogative di So. nelle more del subentro; b) con il decreto n. 9/2023 -revocate le previgenti disposizioni- A.R.R.I.Cal. ha poi declinato tale "subentro" in termini di surrogazione di So. nella riscossione configurandola alla stregua di una "delegazione" svolta nell'interesse degli attuali gestori, come emerge dalla precisazione, per cui l'attività di riscossione è svolta "per conto" dei Comuni gestori; b.1) la concreta operatività di tale modello risulta però "congelata" e rinviata all'attivazione di un modulo consensuale coinvolgente So. e gli attuali gestori (mediante accordi rientranti nel modello degli accordi tra amministrazioni pubbliche al quale accedono, si soggiunge da subito, i principi di correttezza e buona fede, con riferimento alle amministrazioni pubbliche declinabile anche in termini di leale collaborazione, e relativa giustiziabilità delle rispettive posizioni) cui è stata demandata la disciplina dei rapporti tra le parti anche quanto alla ripartizione dei flussi dell'incassato tra gli aventi diritto; b.2) fino alla stipula degli accordi, quanto alla destinazione dell'incasso (riscosso dagli attuali gestori) permane unicamente, per quanto di interesse nella controversia, l'obbligo di destinare gli incassi correnti alla copertura dei costi indicati nel P.E.F. ma non si instaura alcun privilegio o comunque vincolo a favore di So. sull'incassato; b.3) la violazione della normativa sul corretto uso degli incassi ovvero il rifiuto di stipulare accordi al più legittimano A.R.R.I.Cal. ad assumere provvedimenti per definire le modalità di riparto degli incassi ovvero per anticipare il subentro nella gestione operativa dal servizio, nonché, ovviamente, al relativo contenuto, su cui nulla afferma il cronoprogramma; c) il piano di transizione di cui al decreto n. 1/2024, nel descrivere compiutamente le attività in capo a So. e agli attuali gestori nelle more del subentro, fornisce una più analitica disciplina degli accordi operativi, quanto alle parti coinvolte, ai loro obiettivi e al loro contenuto. 8. Ciò considerato, con la prima censura il Consorzio denuncia il vizio di incompetenza, derivante dall'illegittimità costituzionale dell'art. 17, commi 1 e 7 L.R. n. 10/2022, in base al quale il Presidente della Giunta Regionale nomina un commissario straordinario che rimane in carica fino alla costituzione degli organi dell'A.R.R.I.Cal., espletando tutte le funzioni dell'autorità fino alla costituzione degli organi. La disposizione, attribuendo ad un organo non partecipato dagli enti locali le competenze in materia di servizio idrico e gestione rifiuti, violerebbe l'art. 117 lett. s) Cost., il quale assegna allo Stato la disciplina della tariffa e dell'affidamento di gestione del servizio idrico integrato. L'assunto va disatteso. Giova sul punto premettere che, in base all'art. 147 D. Lgs. n. 152/2006 e all'art. 3 bis del d.l. n. 138/2011, al legislatore regionale è demandata la definizione degli ambiti territoriali e l'istituzione degli enti di governo dell'ambito, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente. Orbene, con la L.R. n. 10/2022 il legislatore regionale ha istituito un unico ambito di dimensione regionale per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio (art. 3), ha creato un'unica Autorità di ambito (art. 4), ne ha indicato gli organi (art. 5 ss.), tra i quali il Consiglio direttivo d'ambito, costituito dai quaranta enti locali individuati mediante il procedimento disciplinato dall'art. 8, secondo un meccanismo di rappresentanza territoriale, il quale (art. 7, comma 2) provvede: a) all'approvazione del piano d'ambito e all'assunzione delle decisioni relative al modello organizzativo e alla modalità di affidamento del servizio idrico integrato; b) all'approvazione del piano d'ambito e all'assunzione delle decisioni relative al modello organizzativo e alle modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; c) all'approvazione dello schema di Convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore dei servizi, nonché il relativo disciplinare della gestione. A seguire, l'art. 17 L.R. n. 10/2022 dispone che: - "Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina con decreto un commissario straordinario che rimane in carica fino alla costituzione degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile" (comma 1); - "Il commissario straordinario ha la legale rappresentanza dell'Ente fino alla nomina del direttore generale, cura fin da subito gli adempimenti relativi al servizio idrico integrato già di competenza dell'Autorità Idrica per la Calabria, adotta gli atti necessari per assicurare il subentro dell'Autorità nelle funzioni delle Comunità d'ambito entro la data di cui al comma 3 ed espleta tutte le funzioni dell'Autorità fino alla costituzione dei relativi organi" (comma 7). La figura del Commissario straordinario è stata quindi prevista dal citato art. 17 L.R. n. 10/2022 ed essa riguarda lo step di prima attuazione della riforma in esame, essendo destinata ad essere superata dalla strutturazione dell'Ente di gestione per mezzo degli organi previsti dagli artt. 5 ss. del medesimo testo di legge. Ritiene quindi il Collegio che in sede di prima implementazione di una riforma di indubbia complessità non risulta lesivo del principio di ripartizione delle competenze legislative l'individuazione, tramite una disposizione normativa regionale, di una figura commissariale per avviare l'iter attuativo nel nuovo assetto di gestione del servizio idrico e di raccolta rifiuti (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 29 dicembre 2023, n. 1727). Infatti, come peraltro emerge dai lavori preparatori della riforma, la Regione ha inteso procedere alla creazione di un unico ambito territoriale ottimale corrispondente al territorio della Calabria, sia per il servizio idrico integrato sia il servizio di gestione dei rifiuti urbani e conseguentemente all'istituzione di un unico Ente di governo per tali servizi, cui partecipano obbligatoriamente tutti i comuni della Regione Calabria, soggiungendo che la gestione unitaria dei servizi pubblici locali ambientali costituisce un indubbio valore aggiunto per il razionale svolgimento delle connaturate attività, in capo ad un'unica governance che sia, tuttavia, espressione delle comunità locali, nel rispetto dei superiori principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione. Ne deriva, pertanto, che la previsione di un Commissario straordinario, strettamente funzionale a presidiare il processo di transizione verso la piena e compiuta attivazione dell'unico Ente di governo del servizio idrico e di raccolta rifiuti, è espressione di un passaggio provvisorio e necessario in vista del definitivo assetto del nuovo regime giuridico. 8.1. Con una serie di ulteriori censure, suscettibili di trattazione congiunta, l'esponente prospetta la violazione degli artt. 153, 172 e 173 del D. Lgs. 152/2006, sul presupposto che So. riscuoterà le tariffe del servizio in luogo del Co. Ge., che tuttavia continuerà ad espletare il servizio pubblico essenziale sopportandone i costi. L'avversato decreto n. 1/2024 non conterrebbe, inoltre, una disciplina transitoria dei rapporti tra gestore unico e gestore uscente. L'assunto è infondato. Il primo dei rilievi indicati, relativo ad un inammissibile frazionamento del subentro di So., va disatteso in quanto: a) ove per frazionamento si intenda la "scissione" tra le poste attive e le poste passive del servizio e la rispettiva destinazione, non si riscontra alcuna scissione tra dette poste e dunque alcun frazionamento del servizio; b) alcun frazionamento sarebbe riscontrabile ove per esso si intenda la scissione tra i diversi segmenti, eventualmente combinato con l'affidamento di uno o più degli stessi a diversi gestori: difatti, la regolamentazione regionale prevede l'affidamento ad un unico gestore (ossia la So.) del servizio idrico integrato in tutti i suoi segmenti (captazione, adduzione, fognatura, depurazione); c) ove per trasferimento si intenda, infine, la scissione tra attività di riscossione e altre attività del servizio, tale evenienza, oltre ad essere consentita dal precitato art. 18-bis, comunque non attiene all'organizzazione del servizio nelle sue componenti; d) per completezza, il subentro graduale e per distretti -come previsto dal Piano di transizione- non può essere ovviamente equiparata ad un frazionamento del servizio, sostanziandosi piuttosto in una progressiva implementazione del subentro stesso in funzione delle diverse situazioni e delle relative criticità, che può ben essere ritenuta ragionevole, viepiù in situazioni di particolare complessità come nel sistema idrico integrato. Non è fuor di luogo evidenziare, inoltre, che anche l'art. 156 D. Lgs. n. 152/2006 -nel prevedere che, ove il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la tariffa venga riscossa dal gestore del servizio di acquedotto che provvede al riparto tra i diversi gestori interessati- consente un modello di riscossione "per conto" (ossia nell'interesse) di gestori diversi da chi riscuote e dunque consente a chi non gestisce una frazione di servizio di riscuotere per conto del gestore, salvo l'obbligo di trasferimento in quota parte. Il decreto n. 1/2024, da ultimo, definisce il nuovo cronoprogramma, stabilendo la presa in carico della gestione operativa del servizio, quindi non solo della fatturazione, nel primo semestre 2024 e quindi in anticipo rispetto a quanto in precedenza fissato e ciò proprio in considerazione delle difficoltà finanziarie ed operative. Del pari va disatteso l'assunto di parte ricorrente, secondo cui l'impugnato provvedimento non conterrebbe la regolamentazione del subentro e la regolamentazione transitoria dei rapporti tra gestore unico e gestori esistenti, in quanto il punto 4 del decreto n. 1/2024 prevede uno sviluppo della fase di transizione articolata in: fase 1) attività preliminari e avvio della fatturazione agli utenti, inerente alla ricognizione delle gestioni, predisposizione di carta del servizio idrico e regolamento, implementazione della piattaforma unica, predisposizione di un accordo operativo, trasferimento banca dati e anagrafica utenze, acquisizioni misuratori di utenze, armonizzazione degli investimenti, implementazione piano industriale; fase 2) subentro operativo nella gestione del S.I.I., riguardante l'analisi dei dati, la verifica dello stato delle opere e consegna, aggiornamento cronoprogramma, piano industriale e piano degli investimenti. L'avversato piano operativo contenuto nel decreto n. 1/2024 prescrive, ancora, un obbligo di conclusione tra So. e gli Enti locali di appositi accordi, finalizzati a stabilire "un'adeguata ripartizione fra quanto attribuito finanziariamente al Comune per la copertura dei propri costi di servizio e quanto dovrà essere riconosciuto a SO. per la vendita del servizio di acquedotto all'ingrosso" e ciò sulla base di un piano annuale economico finanziario per il servizio idrico integrato. Tali previsioni escludono, al contempo, che possano imputarsi, per come prospettato dal deducente, al gestore uscente i soli costi di gestione, poiché Co. Ge. fino al subentro completo di So. continuerà il servizio, sostenendo i costi con le entrate della tariffa per il tramite della riscossione dell'utenza operata da So. 9. Il ricorrente pone infine una questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 18-bis L.R. n. 10/2022 per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. m) e lett. s), nonché dell'art. 117 Cost, nella parte in cui prevede il subentro immediato di So. nella gestione della tariffa. La richiamata previsione regionale implicherebbe infatti un accollo dei costi in capo ai Comuni lesivo della loro autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli di cui all'art. 119 Cost., nonché impattante sulla "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" di competenza legislativa "esclusiva" dello Stato" ex art. 117, comma 1, lett. f) Cost. Inoltre, la lett. s) dell'art. 117 Cost. riconduce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, cosicché la Regione avrebbe debordato dalle proprie competenze legislative. La questione è manifestamente infondata. In ordine all'asserita violazione dell'autonomia finanziaria, infatti, si è osservato come il subentro di So. nella riscossione della tariffa garantisca comunque al gestore uscente la copertura dei costi nella relativa attività e, ancora, l'immediata attività di riscossione è preordinata e funzionale a consentire a So. un soddisfacimento del consistente credito che vanta nei confronti dei Comuni, sorto in conseguenza del mancato pagamento ad opera di questi ultimi della fornitura idrica. Né, sotto distinto profilo, è integrata la violazione della competenza legislativa esclusiva statale in relazione ai principi dettati dal legislatore statale mediante il D. Lgs. 152/2006, in quanto la disciplina regionale prevede l'unicità della gestione del servizio idrico e non contempla il subentro frazionato, per come già in precedenza chiarito. 10. Il ricorso principale, nella parte residuata dopo la summenzionata sentenza parziale, è dunque irricevibile e inammissibile (e comunque infondato) mentre i motivi aggiunti vanno rigettati. 11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei confronti di So. e della Regione Calabria, mentre sono compensate nei riguardi di A.R.R.I.Cal. attesa la difesa con memoria di stile. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, in parte lo dichiara irricevibile e inammissibile e in parte lo rigetta. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore So. e della Regione Calabria nella misura di euro 4.000,00 ciascuno, compensandole nei confronti di A.R.R.I.Cal. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati: Giancarlo Pennetti - Presidente Arturo Levato - Primo Referendario, Estensore Domenico Gaglioti - Primo Referendario

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 243 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ra. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato En. Fr. Ve., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; So. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Al. Li., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio An. Lo. in Catanzaro, via (...); Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria-Arrical, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cr. Sa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento Per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO: A) Del decreto del Commissario Straordinario dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria, n. 60 del 30 dicembre 2022, con il quale in virtù e per effetto della legge regionale della Calabria n. 10 del 20 aprile 2022, per la quale si fa riserva di eccezione di incostituzionalità con riferimento all'art. 18 bis integrato dalla legge regionale n. 32 del 21 ottobre 2022, è stato approvato il cronoprogramma ai fini del subentro del gestore unico agli attuali gestori e disposto, altresì, che la gestione del servizio per l'anno 2023 resterà in capo ai comuni/gestori esistenti, sebbene in mancanza dell'approvazione del Piano operativo di organizzazione del servizio e del Piano d'Ambito aggiornato; B) Del decreto n. 1 del 20 gennaio 2023 che riapprovato il documento denominato:" declaratoria riferita alla fase preliminare per l'avvio del servizio, contenuta nel cronoprogramma generale di subentro operativo del gestore Unico d'Ambito So. S.P.A."; C) Del decreto n. 2 del 20 gennaio 2023, con il quale sono state rese note " le modalità operative per garantire il mantenimento del servizio di gestione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti"; D) nonché di tutti gli atti, nessuno escluso, anche istruttori, connessi e presupposti, richiamati nelle premesse dei superiori provvedimenti - ivi comprese le deliberazioni del Commissario Straordinario A.R.R.I.Cal. n. 9 del 25 ottobre 2022 e n. 12 del 30 dicembre 2022 - nonché quelli conseguenziali ed in ogni caso lesivi per la comunità di (omissis). Per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati da Comune di (omissis) il 1/3/2023: A) degli atti impugnati con il ricorso principale e del decreto del Commissario Straordinario n. 9 del 22 febbraio 2023, con il quale, in virtù e per effetto della legge regionale per la Calabria n. 10 del 20 aprile 2022, è stato decretato di: "aggiornare/implementare il cronoprogramma di cui al decreto n. 01 del 20 gennaio 2023, che, nella nuova formulazione, contraddistinto con la lettera A), viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale............". B) Nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e conseguenziale ed in ogni caso lesivo per la comunità di (omissis). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di (omissis) il 1/3/2024: PER L'ANNULLAMENTO Quanto al ricorso principale: A) Gli atti impugnati sub A), B) e C) del citato ricorso introduttivo, Quanto al I° ricorso per motivi aggiunti: B) Del decreto impugnato al punto A del citato primo atto di motivi aggiunti. Quanto al presente ricorso per motivi aggiunti A) Del decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 10 gennaio 2024, con il quale, in virtù e per effetto della legge regionale per la Calabria n. 10 del 20 aprile 2022, è stato decretato di: "approvare il Piano Operativo di transizione al servizio Idrico integrato in Calabria, elaborato e inviato da So. S.p.A., che allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale............" B) Del Piano Operativo di transizione al Servizio Idrico Integrato in Calabria di revisione del cronoprogramma allegato al decreto. C) Nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e conseguenziale ed in ogni caso lesivo per la comunità di (omissis). Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria, di So. Spa e dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria-Arrical; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1- Con atto notificato il 21.2.2023 e depositato in pari data il Comune di (omissis) ha esposto: -) con legge regionale (l.r.) n. 10/2022 la Regione Calabria ha istituito l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (anche solo ARRICAL) ente pubblico non economico munito di personalità giuridica di diritto pubblico e dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, ai fini dell'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato (S.I.I.) e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato quale nuovo ente di governo dell'A.T.O. unico regionale; ? -) con successiva l.r. 32/2022 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 235 del 21.10.2022) alla precitata l.r. 10/2022 è stato aggiunto l'art. 18-bis, recante "Disposizioni transitorie in merito al Servizio idrico integrato" adottate per favorire la "unicità della gestione" del servizio nell'A.T.O. disponendo che "L'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, ove individui So. S.p.A. quale gestore unico del Servizio idrico integrato, definisce il cronoprogramma del subentro del predetto gestore unico agli attuali gestori, fermo restando il subentro immediato nella riscossione della Tariffa"; ? -) con deliberazione n. 9 del 25.10.2022 il Commissario straordinario di ARRICAL ha individuato la società So. S.p.A. (anche solo So.) quale gestore unico del S.I.I. per l'intera circoscrizione regionale e con successiva deliberazione n. 12 del 30.12.2022 ha proceduto all'affidamento esecutivo del servizio in favore della stessa per 30 anni con decorrenza dall'1.1.2023; ? -) con decreto n. 60 del 30.12.2022, il Commissario straordinario ha quindi approvato il cronoprogramma ai sensi del precitato art. 18-bis l.r. 10/2022, poi modificato in parte qua e riapprovato con decreto n. 1 del 20.1.2023 e poi con decreto n. 2 del 20.1.2023 veniva predisposto un cronoprogramma generale di subentro operativo del Gestore Unico d'Ambito So. S.p.A.; -) i suddetti provvedimenti contrasterebbero con la normativa vigente e non considererebbero la volontà popolare nel referendum del 12-13 giugno 2011 contro la privatizzazione dell'acqua pubblica e dei beni e servizi comuni fondamentali ad assicurare la vita della popolazione anche per evitare un pregiudizio per le amministrazioni locali e soprattutto un rincaro sulla tariffazione e aumenti salatissimi a danno della collettività, stante che essi avocano all'autorità la competenza all'incasso delle bollette lasciando però in capo ai comuni la fatturazione dei ruoli, la gestione del servizio ed i relativi costi; -) i provvedimenti gravati, inoltre, certamente contrastano con quanto previsto dalla legge n. 118 del 5.8.2022 il cui art. 8 delegava il governo al riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica anche tramite l'adozione di un apposito testo unico, in quanto certamente potrebbero risultare, ad approvazione avvenuta, contrastanti ed illegittimi. 1.1- Ritenendo illegittimi i provvedimenti in epigrafe, se ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi: I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 20 APRILE 2022 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ART. 18/BIS COSI' COME INTEGRATA DALL'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALRE 21 OTTOBRE 2022 N. 32. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 152/2006 AGLI ART. 141 E SEGUENTI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E PRINCIPI IN MATERIA DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA. INCOMPETENZA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - CONTRADDITTORIETA' ED ILLOGICITA Evidenzia il Comune ricorrente che: -) la mancata approvazione dei piani d'ambito aggiornati, necessari per l'avvio della gestione unica, determina un subentro parziale del gestore unico e un evidente e danno per i comuni/gestori, a carico dei quali restano tutti i costi e le spese, residuando il ricavo a vantaggio esclusivo del gestore unico; -) il Comune ricorrente dovrebbe pagare l'acqua di sua esclusiva proprietà e che già gestisce in proprio, ma si farebbe carico anche degli oneri tutti per la sola gestione passiva del servizio. II) SEGUE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 152/2006. Afferma il ricorrente che: -) la mancata approvazione del Piano operativo di organizzazione del servizio e del Piano d'Ambito aggiornato determinerebbe durante la fase transitoria del subentro, a carico del Comune di (omissis) l'assunzione di tutti i costi ed i debiti rimanenti, con gravissime ripercussioni sul bilancio comunale, mentre gli incassi confluiranno integralmente alla So. S.P.A.; -) inoltre, si ritiene violata la disciplina del d.lgs. 152 del 2006, segnatamente gli artt. 141 comma 2, art. 147 comma 2, 149, 149-bis, 153, art. 154, 155, 156 e 173. III) SEGUE. ILLEGITTIMITÀ DELLE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO A.R.R.I.CAL. N. 9/22 E N. 12/22 CON LE QUALI È STATO AFFIDATO E RESO ESECUTIVO IL S.S.I. A So. S.P.A. (ATTI PRESUPPOSTI) Il Comune ricorrente impugna la deliberazione commissariale n. 9 del 25.10.2022 di affidamento del Servizio Idrico Integrato per i segmenti captazione e adduzione acque potabili, distribuzione, fognatura e depurazione, per l'intera circoscrizione territoriale regionale, alla So. S.p.A., a decorrere dall'1.1.2023 per un periodo di 30 anni, osservando quanto segue: a) incompetenza del Commissario straordinario -nominato ex art. 17 della l.r. 10/2022 dal Presidente della Giunta regionale- stante il mancato coinvolgimento degli enti locali comunque partecipanti al consiglio direttivo d'ambito ex art. 7 L.R. 10/22. In subordine, si prospetta l'incostituzionalità della l.r. n. 10/2022 rispetto all'art. 117, comma 3 Cost. mediato dal d.lgs. 152 del 2006 e dal d.l. n. 138/11, che prevedono la partecipazione obbligatoria degli enti locali alle decisioni fondamentali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato. b) contesta l'affidamento a So. rilevando che, al momento, il procedimento di acquisizione della quota (40%) delle azioni di spettanza dei Comuni non è stato ancora completato. c) mancherebbe comunque il controllo ana da parte della Regione su So. come previsto per l'affidamento ad una società in house. d) la singolarità della previsione sulla nomina del direttore generale non da parte del Consiglio direttivo d'ambito, cui partecipano gli enti locali, ma da un soggetto esterno quale il Presidente della Giunta regionale (art. 11 l.r. n. 10/2022), con ulteriore affievolimento delle prerogative degli enti partecipanti. e) si richiama altresì la posizione debitoria della maggioranza dei gestori nei confronti della So. quale fornitore di acqua all'ingrosso, da cui evidente conflitto di interessi che vizierebbe l'intera procedura di individuazione del gestore unico e di affidamento del servizio idrico integrato, effettuati senza alcun coinvolgimento dei comuni, titolari delle funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali, consentendo alla prima di soddisfare con priorità i crediti pregressi vantati nei confronti dei Comuni attuali gestori. IV) ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 18-BIS DELLA LEGGE REGIONALE CALABRIA N. 10/2022. Viene dedotta eccezione di incostituzionalità dell'art. 18-bis della l.r. n. 10/2022, che dà luogo ai provvedimenti in questa sede impugnati. Si concretizza in tutta evidenza uno sconfinamento per intervenire in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, con violazione degli artt. 117 e 119 Cost. e nel contempo, delineerebbe un assetto gestionale del tutto estraneo rispetto agli ambiti territoriali ottimali ed avente come unico obiettivo di auto-dotarsi di un potere di designazione della figura del direttore generale, con ciò violando l'art. 118, comma 1 Cost. che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative. V) ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, SOTTO ALTRO PROFILO, DELL'ART. 18-BIS DELLA LEGGE REGIONALE CALABRIA N. 10/2022 L'art. 18-bis della l.r. n. 10 del 2022 sarebbe altresì affetto da illegittimità per contrasto con gli artt. artt. 2, 3, 5, 97, 117 comma 2 lettera s), 118 e 119 della Costituzione, osservando che: -) la "declaratoria" di cui ai decreti commissariali impugnati prevede che i Comuni "predispongono, in continuità con gli anni precedenti, i PEF del servizio idrico integrato per l'anno 2023, in quanto la gestione operativa per tutto tale anno permarrà in capo agli stessi" valorizzando i costi del Piano in analogia a quanto già fatto per l'anno 2022 e comprendendo la totalità dei costi da essi sostenuti e, quanto alle entrate, valorizzino il maggiore tra l'importo relativo alla tariffa applicata dal Comune nel 2022 e le tariffe di convergenza ARRICAL stabilite con D.C.S. n. 7/2022 e prevede altresì che a partire dall'anno 2023 le entrate sarebbero state bollettate dal Comune con So. ed incassate da quest'ultima su proprio conto (art. 4 lettera d) nonchè trattenute fino a concorrenza delle proprie spettanze per la vendita di acqua all'ingrosso e per tutti i costi aggiuntivi maturati, liquidando al Comune esclusivamente l'eventuale eccedenza sull'incassato a seguito della copertura dei costi (art. 6); -) detta previsione comporterebbe per il Comune: a) la predisposizione di un Piano Economico Finanziario (P.E.F.) valorizzato con costi certi sostenuti con fondi di bilancio dell'ente, ma con entrate non disponibili, da cui violazione del criterio di veridicità del P.E.F. stesso; b) la violazione dei principi di veridicità e correttezza alla base del bilancio comunale sanciti dal T.U.E.L. e dal D. Lgs. 118/2011, derivanti a loro volta dalla non veridicità del P.E.F.; c) l'ingenerarsi di dubbi risvolti fiscali ed incertezza del creditore dall'emissione dal Comune di bollette intestate ad altro soggetto giuridico con il relativo e l'indicazione del conto per il pagamento, da cui violazione dei principi di trasparenza e chiarezza della bolletta stessa, con violazione dell'art. 180 del d.lgs. 267/2000, che disciplina la fase della riscossione nonché dell'art. 2-bis del d.l. 22.10.2016 n. 193 quanto all'obbligo per il Comune di riscuotere sul proprio conto corrente di tesoreria ovvero su conti correnti postali ad esso intestato o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 d.lgs. 9.7.1947 n. 241 (F24), o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal medesimo Comune o attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 82 del 2005; -) la "trattenuta" di So. nei limiti delle proprie spettanze con rimessione dell'eccedenza ai Comuni, chiamati a coprire i costi della fornitura idrica all'ingrosso in misura non inferiore a quella garantita negli ultimi anni, a pena di analoga trattenuta in un contesto nel quale la gestione operativa resta in capo ai Comuni senza disporre della tariffa, sostituita da trasferimenti di So. comporterebbe violazione del principio di equilibrio di bilancio dell'ente locale, di autonomia finanziaria, di leale collaborazione, solidarietà, adeguatezza, decentramento e sussidiarietà di cui agli artt. 114, 118 e 119 Cost. -impedendo di fatto ai Comuni di coprire i costi del servizio con risorse proprie- e dei principi di ragionevolezza, di buon andamento della P.A. e tutela autonomie locali nonché della certezza delle risorse disponibili di cui agli artt. 97, 3 e 5 Cost. 2- Con memoria depositata il 28.2.2023 la Regione Calabria si è costituita per resistere al ricorso. 3- In data 1.3.2023 il ricorrente ha notificato e depositato PRIMO ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI avverso il Decreto del Commissario Straordinario dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria n. 9 del 22.2.2023 con relativo allegato, avente ad oggetto "Decreto n. 01 del 20 gennaio 2023 - Aggiornamento/implementazione allegato A), denominato "Declaratoria riferita alla fase preliminare per l'avvio del servizio, contenuta nel cronoprogramma generale di subentro operativo del Gestore Unico d'Ambito So. S.p.A.". 3.1- In particolare, il Comune di (omissis) ha dedotto: 1) ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO A.R.R.I.CAL. N. 9/22 CON IL QUALE È STATO AGGIORNATO/IMPLEMENTATO IL CRONOPROGRAMMA E RELATIVA "DECLARATORIA" AI FINI DEL SUBENTRO DEL GESTORE UNICO D'AMBITO So. S.P.A. Il decreto n. 9 del 22.2.2023 sarebbe gravemente viziato sotto molteplici aspetti e, pertanto merita di essere annullato. 2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2022 N. 10, COME MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 10 2022 N. 32 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DI CUI AGLI ARTT. 141 E SEGUENTI DEL D. LGS. N. 152/2006 - INCOMPETENZA - ECCESSO DI POTERE PER GRAVE DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ Il provvedimento impugnato, al pari degli altri che lo hanno preceduto nella sequenza, è stato assunto in contrasto con (e oltre le) competenze Stato-Regioni e della normativa nazionale in materia ambientale. Le censure possono essere sistematizzate, anche a fini di successiva analisi, come di seguito: 1) Si rileva che con il decreto n. 60 del 30.12.2022 viene mantenuta la gestione del servizio idrico in capo ai Comuni per l'anno 2023 pur in mancanza di un Piano organizzativo del servizio approvato e di un Piano d'ambito aggiornato, necessari per l'avvio della gestione unica, da cui violazione dell'art. 149 del d.lgs. 152/2006, oltre ad eccesso di potere per insufficiente istruttoria. 2) incompetenza e violazione di legge, per essere stati i provvedimenti impugnati adottati dal Commissario straordinario ARRICAL, nominato dal Presidente della Giunta Regionale, senza alcun coinvolgimento dei comuni, titolari delle prerogative di cui all'art. 142 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 3-bis, comma 1-bis del d.l. n. 138/2001 in quanto partecipanti agli Enti d'ambito. 3) Illegittimità del subentro parziale e frazionato del gestore unico alle gestioni locali (breve periodo per la bollettazione e riscossione della tariffa, nel lungo periodo gestione degli impianti e fornitura dei servizi all'utenza), in quanto contrastante con gli artt. 153 e 173 del d.lgs. 152/2006, con nocumento per i Comuni attuali gestori, su cui graveranno i costi e le spese, residuando unicamente a So. i relativi vantaggi, anche ove il Comune ricorrente tenuto a pagare la sua acqua che già gestisce in proprio. 4) Violazione della previsione della riscossione della tariffa da parte di So. rispetto agli artt. 154 e 156 del D. Lgs. 152/2005, essendo la tariffa il corrispettivo per il servizio, che deve essere pertanto riscossa solo dal soggetto che materialmente eroga il servizio agli utenti. 5) si sviluppano quindi, quanto ai decreti commissariali n. 60/2022, n. 1/2023 e n. 9/2023 le argomentazioni già esposte al motivo V) del ricorso principale, rilevando, in sostanza, che l'art. 1 della declaratoria del cronoprogramma aggiornato sulla strutturazione dei P.E.F., unitamente alle previsioni dell'art. 4 lettera d) e dell'art. 6 comporterebbe l'elaborazione di un P.E.F. non veridico, circostanza che, a sua volta, si ribalterebbe sulla violazione dei principi di veridicità e correttezza del bilancio comunale, oltre che criticità sui risvolti fiscali e incertezza del creditore ed infine violazione dei principi di trasparenza e chiarezza della bolletta stessa, da cui con violazione dell'art. 180 del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 2-bis del d.l. 22.10.2016 n. 193 sull'utilizzazione dei mezzi di pagamento dalle amministrazioni pubbliche. 6) La precedenza data dalla declaratoria al pagamento dei costi di fornitura idrica all'ingrosso in favore di So. renderebbe gli altri costi non più coperti dalla tariffa ma da eventuali trasferimenti della stessa, al netto delle proprie spettanze. 7) Viene contestata l'adozione degli atti impugnati in difetto di alcuna preventiva analisi delle peculiarità delle varie realtà territoriali. Inoltre, la contestata previsione declaratoria sarebbe lesiva dell'autonomia finanziaria degli enti locali e violativa dell'art. 153 del d.lgs. 152/2006 che stabilisce il trasferimento al gestore unico regionale di tutti gli oneri, ossia di attività e passività . Ancora, la previsione degli accordi operativi, contenuta nel decreto n. 9/2023, elimina il vizio pregresso ma non risolve la problematica già evidenziata, risultando attribuita alla discrezionalità dell'Autorità la definizione di rapporti che già trovano la loro regolamentazione nel citato art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006. A seguire il ricorrente riproduce i seguenti motivi del ricorso principale. I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 20 APRILE 2022 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ART. 18/BIS COSI' COME INTEGRATA DALL'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALRE 21 OTTOBRE 2022 N. 32. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 152/2006 AGLI ART. 141 E SEGUENTI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E PRINCIPI IN MATERIA DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA. INCOMPETENZA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - CONTRADDITTORIETA' ED ILLOGICITA Il ricorrente riproduce il motivo I) del ricorso principale. II) SEGUE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 152/2006. Il ricorrente riproduce il motivo II) del ricorso principale. III) ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 18-BIS DELLA LEGGE REGIONALE CALABRIA N. 10/2022 Il ricorrente riproduce il motivo IV) del ricorso principale. 4- Con memoria depositata il 9.3.2023 la So. si è costituita per resistere al ricorso. 5- Con memoria depositata il 9.3.2023 la Regione Calabria ha eccepito: inammissibilità del ricorso per tardività quanto al provvedimento di individuazione di So. quale soggetto gestore; infondatezza del ricorso per il resto. 6- Con memoria depositata il 31.3.2023 la So. ha depositato il Decreto del Commissario Straordinario dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria n. 9 del 22.2.2023 con relativo allegato, avente ad oggetto "Decreto n. 01 del 20 gennaio 2023 - Aggiornamento/implementazione allegato A), denominato "Declaratoria riferita alla fase preliminare per l'avvio del servizio, contenuta nel cronoprogramma generale di subentro operativo del Gestore Unico d'Ambito So. S.p.A.". 7- Con atto depositato l'1.4.2023 si è costituita l'ARRICAL per resistere al ricorso, eccependo inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, stante il rinvio agli accordi operativi per l'operatività del subentro di So. nella riscossione e, nel merito, l'infondatezza del ricorso. 8- Alla camera di consiglio del 5.4.2023, con ordinanza n. 153 del 6.4.2023 è stata rigettata l'istanza cautelare. 9- In data 16.1.2024 So. ha depositato il decreto del Commissario straordinario di ARRICAL n. 1 del 10.01.2024, con cui si procedeva all'approvazione di un Piano Operativo di transizione al Servizio Idrico Integrato in Calabria. 10- All'udienza pubblica del 24.1.2024 parte ricorrente ha chiesto un rinvio per impugnare con motivi aggiunti l'ultimo decreto adottato dall'ARRICAL e il Collegio ha rinviato la discussione all'udienza pubblica del 19 giugno 2024. 11- Con atto notificato il 27.2.2024 e depositato l'1.3.2024 parte ricorrente ha interposto un SECONDO ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI avverso il precitato decreto commissariale n. 1/2024. 11.1- In particolare, il Comune di (omissis) deduce: 1) - VIZI DERIVATI. Rileva che i provvedimenti gravati con i presenti motivi aggiunti risultano inficiati dai motivi dedotti con l'atto introduttivo del presente giudizio che di seguito integralmente si riportano: (0) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 -APRILE 2022 N. 10, COME MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2022 N. 32 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DI CUI AGLI ARTT. 141 E SEGUENTI DEL D. LGS. N. 152/2006 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 119 DELLA COSTITUZIONE AL COMMA VI- INCOMPETENZA - ECCESSO DI POTERE PER STUDIO LEGALE MARCIANO GRAVE DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ . Afferma il Comune ricorrente che: -) il rinvio all'anno 2027 del subentro di So. nel servizio idrico destabilizzerebbe la finanza locale, ferme restando le censure mosse col ricorso principale e con i primi motivi aggiunti ai provvedimenti presupposti. connessi e conseguenziali al decreto, qui gravato, in violazione dell'art. 119 Cost., per il quale i Comuni "possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento". -) il cronoprogramma revisionato prevede un ingiustificato subentro nel servizio diviso per province, foriero di confusione e di approssimazione, oltre che di nocumento per i Comuni che resteranno obbligati con So. per i debiti pregressi e per la gestione, rispetto alla riscossione della tariffa in capo a So.. Il Comune ricorrente si riporta quindi ai motivi del ricorso principale e a quello dei motivi aggiunti che di seguito riporta integralmente. 1) ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO A.R.R.I.CAL. N. 9/22 CON IL QUALE È STATO AGGIORNATO/IMPLEMENTATO IL CRONOPROGRAMMA E RELATIVA "DECLARATORIA" AI FINI DEL SUBENTRO DEL GESTORE UNICO D'AMBITO So. S.P.A. Il ricorrente riproduce il motivo n. 1) del primo atto di motivi aggiunti. 2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2022 N. 10, COME MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 10 2022 N. 32 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DI CUI AGLI ARTT. 141 E SEGUENTI DEL D. LGS. N. 152/2006 - INCOMPETENZA - ECCESSO DI POTERE PER GRAVE DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ . Il ricorrente riproduce il motivo n. 2) del primo atto di motivi aggiunti. Quindi il ricorrente riproduce ulteriori motivi rubricati dal ricorso principale. I) (rectius 3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 20 APRILE 2022 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ART. 18/BIS COSI' COME INTEGRATA DALL'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2022 N. 32. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 152/2006 AGLI ART. 141 E SEGUENTI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E PRINCIPI IN MATERIA DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA. INCOMPETENZA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA- CONTRADDITTORIETA' ED ILLOGICITA'. Il Comune ricorrente riproduce il motivo I) del ricorso principale. II) (rectius 4) SEGUE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DLGS. N. 152/2006. Il Comune ricorrente riproduce il motivo II) del ricorso principale. III) (rectius 5) ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 18-BIS DELLA L.R. N. 10/2022. Il ricorrente riproduce il motivo IV) del ricorso principale. 12- In data 9.5.2024 distintamente la So. e l'ARRICAL hanno depositato documenti. 13- Il 18.5.2024 la So. ha depositato memoria deducendo: -) improcedibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti depositati in data 1.3.2023, concernenti l'impugnativa dei provvedimenti ARRICAL nn. 60/2022, 1/2023 e 9/2023, per carenza di interesse, come già ritenuto da questo Tribunale nelle sentenze nn. 293/2024, 295/2024 e 296/2024 relativamente ai medesimi provvedimenti in contenzioso parallelo; -) in ogni caso infondatezza dei gravami per le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi; -) inammissibilità del gravame quanto al decreto n. 1/2024 per carenza di interesse non risultando lesivo il provvedimento impugnato, al pari dei precedenti decreti commissariali, in difetto di accordi operativi cui sarebbe stata demandato il subentro nella riscossione; -) inammissibilità per carenza di interesse dei motivi aggiunti depositati l'1.3.2024, non essendo evidenziato il pregiudizio a carico del Comune scaturente dall'atto impugnato, stante che, anche nella fase transitoria in cui continuerà a gestire il servizio, l'Ente avrebbe comunque ricevuto gli introiti di tariffa che saranno riscossi da So.; -) inammissibilità e comunque infondatezza delle promiscue censure in via derivata. 14- All'udienza pubblica del 19.6.2024 il ricorso è stato spedito in decisione. DIRITTO 15- Viene anzitutto scrutinato il RICORSO PRINCIPALE. 15.1- Come eccepito dalla resistente So., il ricorso è improcedibile quanto all'impugnazione dei decreti commissariali n. 60 del 30.12.2022 di approvazione del cronoprogramma ai sensi del precitato art. 18-bis l.r. 10/2022 modificato con decreto n. 1 del 20.1.2023 e con n. 2 del 20.1.2023. Sul punto si osserva che, con le sentenze n. 293/2024, n. 295/2024 e n. 296/2024, pubblicate il 27.2.2024 nell'ambito di contenzioso parallelo ad oggetto la serie dei medesimi provvedimenti per censure comunque sostanzialmente sovrapponibili, il Collegio ha ritenuto che il decreto commissariale n. 1/2024, "emanato all'esito di un'istruttoria e della verifica dello stato degli adempimenti propedeutici al subentro del nuovo gestore unico del S.I.I., nell'approvare il piano operativo di transizione alla nuova gestione unica, conferma la fatturazione e riscossione diretta di So.R.I.-Cal. per conto degli attuali gestori nelle more della transizione, disponendo un'ulteriore proroga al giugno 2025 -par. 4.1.1, pag. 32- rispetto alla previsione originaria attestata sulla fine dell'anno 2024 -art. 10 del cronoprogramma allegato al decreto commissariale n. 9 del 22.02.2023- e riservandosi altresì ulteriori revisioni nel prosieguo. Alla luce del descritto contenuto, il decreto n. 1/2024 possiede pertanto una propria autonomia ed efficacia lesiva, da cui deriva il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del ricorso principale e del primo atto di motivi aggiunti in riferimento ai decreti nn. 60/2022, 1/2023 e 9/2023 con essi gravati, poiché un eventuale annullamento degli stessi non può dispiegare un effetto caducante sul sopravvenuto decreto n. 1/2024". Tale conclusione, da recepire in questa sede, comporta l'improcedibilità dei motivi I), II), IV) e V), che si riferiscono a detti provvedimenti. 15.2- Quanto al motivo III), che attiene invece all'impugnazione delle deliberazioni commissariali n. 9/2022 e n. 12/2022, il motivo risulta -si anticipa- inammissibile stante la tardività dell'impugnazione della prima delibera mentre è inammissibile l'impugnazione della seconda. 15.2.1- Per delibare rispetto ai profili residui nell'odierno contenzioso è d'uopo ricostruire la volontà procedimentale dell'operazione amministrativa posta in essere a mezzo delle due delibere dal momento che ciò si riverbera sull'esito concreto del contenzioso, risultando ciò dirimente anche in relazione alle censure di incostituzionalità prospettate. 15.2.1.1- Con deliberazione n. 9 del 25.10.2022 il Commissario straordinario di A.R.R.I.C.AL. ha individuato la società So. S.p.A. quale gestore unico del Servizio idrico integrato per l'intera circoscrizione regionale. In particolare, nel predetto provvedimento il Commissario straordinario: -) ha richiamato l'art. 3-bis, comma 1 bis del d.lgs. n. 138/2011, in ottemperanza del quale con la l.r. n. 10/2022 è stato individuato un unico A.T.O. regionale ed è stata istituita l'ARRICAL, nonché l'art. 149-bis comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, in base al quale l'affidamento del S.I.I. rientra nelle esclusive competenze dell'Ente di Governo dell'Ambito e deve avvenire in una delle forme previste dall'ordinamento europeo e nel rispetto della normativa nazionale in materia; -) ha richiamato l'attività istruttoria svolta per individuare la migliore modalità organizzativa e le valutazioni svolte -anche sulla base di appositi protocolli di intesa finalizzati ad una più precisa analisi- finalizzate alla migliore scelta quanto all'individuazione dell'affidamento del servizio al gestore unico d'ambito, da cui scaturivano più scenari analiticamente evidenziati; -) ha richiamato (a) la precedente deliberazione dell'AIC n. 5/2020 che già delineava la modalità di gestione in house del servizio idrico integrato nell'ambito dell'unica circoscrizione territoriale calabrese, (b) la successiva deliberazione di Giunta regionale n. 210/2021 che avviava un'attività di verifica circa la sussistenza delle condizioni per rilevare l'intero pacchetto azionario di So. e costituirla società a totale partecipazione pubblica, (c) le attività svolte nell'ambito dell'assemblea dell'AIC (8.7.2021 e 14.10.2021) in ordine all'assetto da conseguire tra quelli possibili e (d) la nota del 13.11.2021 inviata dall'AIC (Autorità Idrica Calabria cui ARRICAL è subentrata) al Presidente della Giunta Regionale in ordine al percorso attuabile e alle relative scadenze; -) ha rilevato che, con deliberazione n. 8 del 2020 l'AIC, aveva approvato il Piano d'ambito del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 149 d.lgs. n. 152/2006 per l'ambito territoriale dell'intera circoscrizione calabrese, inviato il 5.1.2020 ai competenti organi per gli adempimenti di competenza; -) ha richiamato le precedenti deliberazioni dell'AIC n. 39 del 23.11.2021 e n. 82 del 23.12.2021 con cui l'Autorità aveva deliberato, tra l'altro, di individuare quale percorso per la costituzione del soggetto gestore e successivo affidamento del servizio idrico integrato per i segmenti distribuzione, fognatura, depurazione per l'intera circoscrizione calabrese la Società Co. Ac. S.p.A. in forma di azienda speciale consortile, condizionandone l'affidamento definitivo tra l'altro alla stesura di un Piano industriale asseverato ai sensi dell'art. 34 d.l. 179/2012 e agli adempimenti ivi previsti; -) ha richiamato le sopravvenienze costituite dalla l.r. n. 10/2022, in special modo gli artt. 18 (che autorizzava FI. S.p.A. (società in house regionale) ad acquistare le azioni di So., in considerazione della rilevanza strategica per la Regione Calabria del servizio di interesse generale da questa erogato) e 20, nonché la l.r. n. 32 del 2022, special modo gli art. 2 (il cui comma 4-quater autorizzava la cessione a titolo gratuito delle azioni So. in misura massima del 40% ai Comuni e agli enti locali ricompresi nell'ATO regionale, demandandone i criteri di partecipazione all'ARRICAL) e 3 (il quale dispone al comma 1 che l'ARRICAL, ove individui So. quale gestore unico, definisca un cronoprogramma di subentro fermo restando l'immediato subentro nella riscossione, il comma 2, che demanda ad ARRICAL di definire l'elenco delle società che possono essere conferiti in So. per la necessaria integrazione e il comma 3 che prevede l'autorizzazione dell'assemblea di So. per i conferimenti ferme restando le disposizioni codicistiche e legislative vigenti); -) ha ribadito l'obbligo di affidare il servizio idrico integrato nei termini dell'art. 14 del d.l. n. 115 del 2022 da parte dell'Ente di governo dell'ambito e, in caso di inerzia, del Presidente della Regione e, in subordine, del Governo, rilevando che con nota del 12.10.2022 il competente Ministero comunicava che, perdurando l'inerzia, avrebbe adottato i provvedimenti necessari; -) ha rilevato che, alla luce della precitata l.r. n. 10/2022, modificata dalla l.r. n. 32/2022, la So., divenuta di proprietà del socio privato, detiene, quale soggetto salvaguardato, il ruolo di gestore del segmento adduzione di acqua da circa 20 anni ed è in linea con le disposizioni dell'ARERA, la cui tariffa in corso d'anno è stata approvata con deliberazione ARRICAL n. 5 dell'11.8.2022; -) ha rilevato come emerga l'opportunità, per le precitate disposizioni regionali, di giungere ad una gestione unitaria del SII alla dimensione dell'intero territorio regionale, comprendente quindi il segmento di adduzione ed i restanti segmenti di distribuzione acquedottistica, fognatura e depurazione, traguardando all'integrazione verticale del servizio attraverso la So. anche per evitare l'esercizio del potere sostitutivo del Governo; -) ha rilevato che con la l.r. n. 32 del 2022, in modifica delle ll.rr. n. 15 del 2007 e n. 10 del 2022, viene indicato l'iter volto all'operatività del soggetto gestore interamente pubblico, autorizzando la cessione a titolo gratuito delle azioni di So. entro il 40% ai Comuni ed enti locali nell'ATO demandando alla società l'approvazione delle necessarie modifiche statutarie; -) ha rilevato che l'Azienda consortile "Ac. Pu. della Ca." non aveva adempiuto a quanto disposto con decreto del direttore generale dell'AIC del 23.12.2021 e ciò incideva negativamente sulla definitività dell'incarico di gestione del S.I.I.; -) ha richiamato le deliberazioni di ARRICAL n. 7 del 21.10.2022 di approvazione delle tariffe per l'intero segmento di adduzione-distribuzione-fognatura-depurazione e n. 8 del 24.10.2022 di approvazione della relazione di cui all'ex art. 34, con cui si espone il vantaggio del ricorso alla forma dell'in house providing rispetto al ricorso al mercato; -) ha preso atto che l'affidamento provvisorio del S.I.I. all'Azienda Speciale Consortile "Ac. Pu. della Ca." già disposto non è divenuto definitivo per inadempimento dell'azienda stessa; -) ha individuato attraverso la trasformazione di So. in società a totale capitale pubblico, il soggetto più idoneo per la costituzione del gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'intero ambito territoriale regionale; -) ha assegnato l'affidamento del Servizio Idrico Integrato per i segmenti di captazione e adduzione acque potabili, distribuzione, fognatura e depurazione per l'intera circoscrizione territoriale calabrese, alla società So. S.p.A, per un arco temporale pari a 30 anni dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio; -) ha approvato la convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio nonché il relativo disciplinare, demandando alla struttura commissariale gli adempimenti conseguenziali. 15.2.1.2- Con successiva deliberazione n. 12 del 30.12.2022 il Commissario ARRICAL: -) ha richiamato le disposizioni della l.r. n. 10/2022 nonchè della l.r. n. 32 del 22; -) ha richiamato le deliberazioni commissariali n. 6 del 19.9.2022, n. 7 del 21.10.2022 e n. 8 del 24.10.2022, parimenti già riportate nella deliberazione n. 9/12; -) ha richiamato la succitata deliberazione n. 9 del 2022 con cui era stata individuata la So., società a totale capitale pubblico, come soggetto idoneo alla gestione del S.I.I. e l'affidamento alla stessa dei segmenti captazione e adduzione acque potabili, distribuzione, fognatura e depurazione; -) ha richiamato la nota commissariale del 22.12.2022 ai Comuni della Regione ove veniva evidenziata una situazione di complessità delle operazioni per l'effettiva presa in carico del servizio per ogni singolo Comune da parte di ARRICAL, rilevando che il processo debba risultare progressivo e non istantaneo ma subordinato ad un cronoprogramma; -) ha rilevato che, per l'esecutività dell'affidamento, la Convenzione allegata alla delibera n. 9/2022, sottoscritta con So. disponeva, tra l'altro, che la stessa società fosse tenuta a definire un Piano industriale, che contempli il Piano Economico Finanziario, asseverato da un Istituto di Credito o da Società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 1.9.1993 n° 385 e ss.mm. o da una società di revisione, ai sensi dell'art. 1 della l. 23.11.1939 n. 1966 e a presentare di Statuto, convenzioni, contratti e regolamenti, che consentano ai comuni di svolgere il suddetto "controllo ana" previsto per gli organismi in house, oltre a presentare le polizze di responsabilità civile verso terzi, fino al massimale fissato nei limiti di legge e di protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale fissato nei limiti di legge; -) ha rilevato che con pec del 23.12.2022 è stato trasmesso da So. lo Statuto, integrato con le necessarie modifiche, volte a garantire, ai sensi dell'art. 149-bis comma 1 e dell'art. 5 del d.lgs. 50/2016, il corretto esercizio del "controllo ana" da parte dei comuni per quanto di loro competenza e con note PEC del 28 e 29 dicembre 2022 è stato trasmesso il il Piano Economico Finanziario, asseverato dalla Società di revisione AU. S.r.l. e la polizza Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale fissato nei limiti di legge, mentre contestualmente chiedeva una proroga per altra polizza; -) ha ritenuto di concedere alla So. la proroga richiesta al 31.1.2023, purché la polizza decorra dall'1.1.2023; -) ha dato atto, al fine di rendere esecutivo l'affidamento, che la So. ha adempiuto agli obblighi prescritti per il gestore e, in particolare, ha trasmesso i documenti ed operato le modifiche statutarie richieste dalla Convenzione; -) ha confermato, alla luce degli atti citati, la deliberazione n. 9 del 2022, assegnando il S.I.I. per i succitati segmenti nell'unico ATO regionale alla So. per 30 anni dall'1.1.2023. 15.2.2- Da quanto ora esposto emerge che: -) con la deliberazione n. 9 del 25.10.2022 il Commissario ARRICAL, all'esito dell'attività istruttoria e svolte le valutazioni analiticamente ivi rappresentate, ha individuato So. come gestore del S.I.I. per i segmenti in questione, condizionando l'efficacia dello stesso a taluni adempimenti indicati nella convenzione contestualmente approvata; -) con la deliberazione n. 12 del 30.12.2022 il Commissario ARRICAL ha preso atto dell'adempimento alle prescrizioni di cui in convenzione (salva la concessione di una proroga per la polizza rischi impianti al 31.1.2023, purchè alle condizioni ivi previste) e, in tale ottica, ha confermato l'affidamento. 15.2.3- Detto in altri termini, nell'ambito di una procedura sviluppatasi in termine di operazione amministrativa a formazione progressiva, la volontà procedimentale di procedere all'affidamento del S.I.I. a So. è da ritenersi formata e perfezionata con la delibera commissariale n. 9 del 2022, a seguito dell'istruttoria ivi richiamata e di una serie di complesse valutazioni ivi rappresentate, mentre la successiva deliberazione n. 12 del 2022 si è limitata a dare atto dell'avvenuto adempimenti delle prescrizioni ivi imposte (salva la proroga accordata per una polizza), che condizionavano l'efficacia dell'affidamento. 15.2.4- Non di meno, nonostante l'espressione utilizzata al punto 4) del dispositivo della deliberazione n. 22 del 2022 -che esprimendosi nel senso di "confermare, alla luce degli atti già citati, la Deliberazione n. 09 del 25./10/2022 dell'ARRICAL, assegnando l'affidamento del S.I.I. (...) alla Società So. S.p.A.", potrebbe, per la sua formulazione, instillare il dubbio circa la sussistenza di un provvedimento di conferma propria in ordine all'an dell'affidamento- dall'esame integrale dei predetti atti, come sopra ricostruito, anche in termini di percorso istruttorio e motivazionale emerge che la scelta di procedere all'affidamento a So., disposto nella precedente deliberazione, nella deliberazione n. 12/2022 viene dato per presupposto consolidato ed acquisito e non è soggetto ad alcuna riconsiderazione, né in termini istruttori (atteso che l'istruttoria a base della deliberazione n. 12/2022 riguarda unicamente gli adempimenti richiesti nella convenzione quale condizione di efficacia dell'affidamento) nè in termini motivazionali (atteso che le ragioni poste a base della scelta di affidare a So. la gestione del S.I.I. espresse nella delibera n. 9/2022 non sono state oggetto di rivalutazione, anzi la medesima deliberazione viene acquisita come dato presupposto per il successivo step). 15.2.5- Consegue da ciò che, richiamata la consolidata giurisprudenza per cui "La distinzione tra atti di conferma in senso proprio e meramente confermativi viene ravvisata in giurisprudenza nella circostanza che l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi, escludendosi che possa considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata; ricorre invece l'atto meramente confermativo, non impugnabile, allorché l'Amministrazione si limiti a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione" (Consiglio di Stato, Sez. V, 10.4.2024, n. 3290), deve ritenersi che la volizione procedimentale in ordine all'individuazione delle modalità di affidamento della gestione del S.I.I. tra quelle consentite dalla legge (attraverso cioè l'in house providing) e, soprattutto, alla scelta dell'affidatario (individuato in So.) sono state perfezionate con l'adozione della deliberazione n. 9/2022 e, in tale ottica, difettando sul punto alcuna istruttoria specifica o sviluppo motivazionale, su tali aspetti la deliberazione n. 12/2022 si atteggi ad atto meramente confermativo di quanto già a suo tempo disposto con conseguente inammissibilità dell'impugnativa proposta avverso la stessa. 15.2.6. Così ricostruita la fattispecie, con riferimento invece all'impugnazione della delibera n. 9 del 25.10.2022 deve accogliersi l'eccezione formulata da So., di tardività della notifica del ricorso. 15.2.6.1- La gravata deliberazione -con la quale è stato affidato alla So., previa trasformazione in società a totale capitale pubblico contestualmente disposta, il Servizio Idrico Integrato per l'intera circoscrizione territoriale calabrese approvando la relativa convenzione- costituisce un atto generale non rivolto specificamente ai Comuni (tanto è vero che è prevista la pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Autorità o comunque sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria). Non di meno, la medesima deliberazione prevede anche di "notificare" il medesimo provvedimento ai Comuni della Regione Calabria. 15.2.6.2- Orbene, a prescindere dalla prevalenza, ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine di impugnazione, della data di pubblicazione all'albo pretorio di tale deliberazione ovvero dalla sua comunicazione ai singoli Comuni, è comunque da osservarsi anzitutto che, a fronte dell'eccezione di tardività, nulla ha controdedotto il Comune ricorrente. Ad abundantiam è comprovato da So. che la delibera in questione era stata trasmessa via pec al Comune ricorrente il 27.10.2022, come risulta dalla ricevuta di consegna che recava "Prot. ARRICAL n. 961 del 27/10/2022. Si notifica delibera n. 9 del 25/10/2022 del Commissario Straordinario ARRICAL ad oggetto: Legge Regionale n. 10 del 20/04/2022 - Ambito Territoriale Ottimale "Calabria". Affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico So. S.p.A., scaricabile al seguente link del sito dell'Autorità Idrica Calabria: https://hosting.soluzionipa.it/autcalabria/albo/albo_dettagli.php?id=23& CSRF=e41105c282605d5778465ba500f68216", la quale, oltre a recare link dinamico, dà adeguatamente conto degli estremi della delibera e dell'oggetto, ossia l'affidamento del servizio idrico integrato a So. S.p.A. Il Comune ricorrente nulla ha eccepito su tale aspetto. 15.2.6.3- Consegue da ciò che, avendo parte ricorrente contestato detta deliberazione col presente ricorso notificato il 21.2.2023, l'impugnazione della stessa è tardiva. 15.2.7- La domanda annullatoria della deliberazione n. 12 del 30.12.2022 è comunque, ad avviso del Collegio, infondata. 15.2.7.1- Dalla disamina dell'atto impugnato emerge che le relative censure, compendiate nel terzo motivo di ricorso, è nel senso che il Comune ricorrente contesti per un verso l'incompetenza del Commissario straordinario di ARRICAL e il mancato coinvolgimento degli enti locali e, pertanto, il loro esautoramento, quantunque facenti parte della Comunità d'ambito. In tale ottica, la censura sottende anche una prospettiva di possibile incostituzionalità rispetto al riparto delle competenze di cui all'art. 117, comma 2, lett. s, Cost., come declinato dalla Corte costituzionale. 15.2.7.2- La censura di incompetenza è infondata. 15.2.7.2.1- Si premette che, in base all'art. 147 del d.lgs. n. 152/2006 e all'art. 3 bis del d.l. n. 138/2011, al legislatore regionale è demandata la definizione degli ambiti territoriali e l'istituzione degli enti di governo dell'ambito, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente. 15.2.7.2.2- Orbene, con la l.r. n. 10 del 2022 il legislatore regionale ha istituito un unico ambito di dimensione regionale per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio (art. 3), ha creato un'unica Autorità di ambito (art. 4), ne ha indicato gli organi (art. 5 ss.), tra i quali il Consiglio direttivo d'ambito, costituito dai quaranta enti locali individuati mediante il procedimento disciplinato dall'art. 8, secondo un meccanismo di rappresentanza territoriale, il quale (art. 7, comma 2) provvede: a) all'approvazione del piano d'ambito e all'assunzione delle decisioni relative al modello organizzativo e alla modalità di affidamento del servizio idrico integrato; b) all'approvazione del piano d'ambito e all'assunzione delle decisioni relative al modello organizzativo e alle modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; c) all'approvazione dello schema di Convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore dei servizi, nonché il relativo disciplinare della gestione. A seguire, l'art. 17 della l.r. n. 10/2022 dispone che: -) "Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina con decreto un commissario straordinario che rimane in carica fino alla costituzione degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile" (comma 1); -) "Il commissario straordinario ha la legale rappresentanza dell'Ente fino alla nomina del direttore generale, cura fin da subito gli adempimenti relativi al servizio idrico integrato già di competenza dell'Autorità Idrica per la Calabria, adotta gli atti necessari per assicurare il subentro dell'Autorità nelle funzioni delle Comunità d'ambito entro la data di cui al comma 3 ed espleta tutte le funzioni dell'Autorità fino alla costituzione dei relativi organi" (comma 7). 15.2.7.2.3- Tanto chiarito, in ordine alla legittimità della deliberazione n. 12/2023 rispetto alla l.r. n. 10 del 2022 si osserva che il succitato art. 17 demanda al Commissario straordinario tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione della l.r. n. 10 del 2022 fino alla costituzione in via ordinaria dei relativi organi e, rientrando l'affidamento della gestione del servizio tra i compiti del Consiglio, non essendo ancora costituiti gli organi ordinari, legittimamente si è considerato competente all'adozione della contestata deliberazione. 15.2.7.3- E' inammissibile il profilo di censura attinente al dedotto esautoramento degli enti locali nell'individuazione delle modalità di scelta del servizio e nel successivo affidamento avvenuto in favore di So.. Dalla ricostruzione esposta emerge che l'affidamento del servizio è stato cristallizzato e perfezionato con l'adozione della delibera commissariale n. 9 del 2022, rispetto alla quale nulla di specifico viene modificato nella deliberazione n. 12/2022 che pertanto, su tale profilo si atteggia, come già in precedenza chiarito, alla stregua di atto meramente confermativo. Né, si soggiunge, il Comune ricorrente contesta la precitata deliberazione n. 12/2022 per vizi propri, ossia in riferimento a quanto è ivi effettivamente disposto e segnatamente agli adempimenti che la So. ha posto in essere, una volta individuata come affidataria del S.I.I., al fine di pervenire all'efficacia dello stesso e alla proroga disposta da ARRICAL quanto alla produzione di parte delle polizze. 15.2.8- E' da disattendere poi l'ipotizzato profilo di possibile illegittimità costituzionale dell'art. 17, commi 1 e 7 della l.r. n. 10 del 2022 per violazione dell'art. 117 comma 2 lett. s) Cost. in relazione al principio di cui all'art. 142 del d.lgs. n. 152 del 2006. 15.2.8.1- In primo luogo, la questione è irrilevante nell'economia dell'odierno giudizio. Difatti, preclusa l'impugnazione della deliberazione n. 9/2022 in quanto tardiva, la questione rimane priva di sostanziale rilevanza, atteso che, come già osservato, la deliberazione n. 12/2022, in sé considerata, si limita a svolgere attività conseguenziale a quanto già disposto e, in tale ottica, non dà luogo, in sé considerata, ad un apprezzabile esautoramento dei Comuni idoneo a farne inferire il sospetto di non manifesta incostituzionalità della previsione legislativa contestata. 15.2.8.2- In secondo luogo, non sussistono comunque indici di non manifesta fondatezza della questione rispetto al parametro costituzionale invocato da parte ricorrente mediato dalla disposizione normativa statale parimenti richiamata. L'art. 142 d.lgs. n. 152 del 2006, che delinea le competenze statali, regionali e locali, precisa al comma 3 che "Gli enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto". Nel caso di specie la l.r. n. 10 del 2022 prevede che gli enti locali esercitino le loro prerogative nell'ambito del Consiglio direttivo per come disciplinato nei termini anzidetti. Sennonché, nelle more della prima attuazione della riforma -e proprio in vista della costituzione degli organi ordinari- le funzioni degli stessi sono assunte dal Commissario straordinario. Orbene, prendendo l'abbrivio da argomentazioni già esposte da questa Sezione (sentenza n. 1727 del 29.12.2023), la concentrazione delle funzioni in capo al Commissario straordinario è da inquadrarsi quale mero step di prima attuazione della riforma disposta dalla l.r. n. 10 del 2022 e quindi è destinata ad operare fino alla costituzione degli organi in via ordinaria, successivamente alla quale saranno gli stessi ad assumere le relative deliberazioni. D'altronde, non è irragionevole rilevare che, proprio in sede di prima attuazione della riforma del S.I.I., la previsione della nomina di un Commissario sia imprescindibile per consentire all'Autorità di avviare le proprie attività e, in tale contesto, procedere tra l'altro alla costituzione degli organi ordinari (di cui fanno parte gli enti locali), in sostituzione di quelli degli enti di governo già soppressi. In sostanza, detta figura, che comporta unicamente il contingente inserimento funzionale, per un periodo determinato, di un organo straordinario nella struttura di un'Autorità, risulta necessaria, in un'ottica di transitorietà proprio per consentire all'Autorità di poter essere progressivamente operativa e, in tale ottica, si pone in termini sintonici rispetto ai principi di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. 15.2.9- Per completezza, sono prive di fondamento le ulteriori censure ritraibili dalle argomentazioni spese da parte ricorrente. A) E' inammissibile la contestazione circa la competenza alla nomina del direttore generale, non risultando tale figura coinvolta nelle decisioni oggetto di impugnazione. B) E' inammissibile per genericità la censura attinente al dedotto conflitto di interessi, la quale risulta anche infondata in quanto, come si avrà modo di riportare di seguito, né il Piano di transizione di cui al decreto n. 1/2024 né, si soggiunge, il cronoprogramma di cui al decreto n. 9/2023, che sostituisce i precedenti, consente a So. di soddisfare con priorità i propri crediti sulle somme incassate a seguito di riscossione. 15.3- Tirando le fila del discorso, relativamente al ricorso principale la domanda annullatoria posta da parte ricorrente va dichiarata irricevibile quanto alla deliberazione commissariale n. 9 del 25.10.2022 ed inammissibile quanto alla deliberazione commissariale n. 12 del 30.12.2022. 16- Viene quindi scrutinato il PRIMO ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI. 16.1- Riordinando a sistema le censure del Comune ricorrente, le doglianze sono riferibili precipuamente al decreto commissariale n. 9 del 22.2.2023, che ha modificato il cronoprogramma disposto dai precedenti decreti commissariali. 16.2- Il ricorso è improcedibile, come parimenti eccepito dalla resistente So., per le ragioni già esposte da questo Tribunale con le precitate sentenze n. 293, 294 e 295 del 2004 essendo stato detto provvedimento superato, almeno per quanto attiene all'odierno contenzioso, dal decreto commissariale n. 1/2024 (v. sopra, § 15.2). 16.3- Incidentalmente e per completezza si osserva che, anche qualora si ritenesse, a tutto concedere, che per la formulazione del Piano di transizione e del decreto n. 1/2024 che lo approva, possano risultare ancora in vita segmenti della disciplina del previgente cronoprogramma (di cui al decreto n. 9/2023) le contestazioni del Comune ricorrente non risulterebbero comunque destinate ad esito favorevole, anche in riferimento alle dedotte incostituzionalità, sia perché basate sull'erroneo presupposto dell'avvenuto subentro nella gestione del servizio (evento non ancora verificatosi), sia perché le stesse non impongono alcun vincolo (in termini di "privilegio" lato sensu inteso) o di diritto di ritenzione di So. (che non procede, almeno fino alla stipula degli accordi, ad alcuna attività di materiale riscossione ed incameramento della tariffa) sia perché, quanto alle disposizioni legislative, le censure non fanno trasparire alcuna distonia rispetto alla disciplina statale laddove questa sia prevalente sulla legislazione regionale e comunque non risultano rilevanti nell'ambito dell'odierno contenzioso. 16.3.1- Più nel dettaglio, infatti, nell'ambito dell'odierna controversia si possono distinguere i seguenti segmenti: a) la fase a valle alla stipula degli accordi operativi comprensivi di obblighi e prerogative delle parti in essi coinvolte; b) la fase precedente alla stipula degli accordi operativi, con particolare riferimento agli obblighi posti in capo agli attuali gestori; c) la fase derivante dal mancato rispetto degli accordi operativi nonché dal rifiuto di sottoscrivere gli stessi. 16.3.2- Quanto alla fase sub a) si osserva sin da subito che ogni censura è allo stato inammissibile, sia perché rimanda ad attività -la stipula degli accordi deputati a disciplinare obblighi e prerogative dei soggetti coinvolti- ancora non poste in essere. Si soggiunge peraltro che, nulla di specifico, nei provvedimenti impugnati, è rinvenibile in ordine ad un eventuale contenuto, in ipotesi pregiudizievole, che l'accordo possa avere nei confronti dei ricorrenti. 16.3.3- Quanto alla fase sub c) ogni contestazione è parimenti allo stato inammissibile, rimandando a determinazioni allo stato solo ipotetiche e dunque non prevedibili né quanto all'an né quanto al quid, di modo che la relativa previsione è allo stato priva di reale pregnanza anche in termini di lesività . 16.3.4- Quanto alla fase sub b), nel piano di transizione di cui al decreto n. 1/2024 sono analiticamente elencate le incombenze poste in capo a So. e agli attuali gestori, ragion per cui è da ritenersi che l'effetto modificativo (nel senso di riforma di contenuto) spiegato dal decreto investa la suddetta fase, nell'ambito della quale, si ribadisce, nessuna previsione prevede obblighi o vincoli specifici di destinazione dell'incassato con preferenza (alla stregua di crediti lato sensu "privilegiati") in favore di So.. Difatti, l'obbligo di onorare i creditori "con particolare riferimento ai costi della fornitura idrica all'ingrosso" (art. 6, lettera e) non comporta l'insorgenza di alcuna causa di preferenza in favore di So.; a tal proposito, infatti, l'endiadi del decreto n. 9/2023) nel suo tenore letterale enfatizza l'essenzialità della fornitura dell'acqua e responsabilizza i gestori (anche alla luce delle criticità in atto, come si evidenzierà di seguito) ad onorare tali debiti (e, implicitamente, ad implementare la riscossione, ove carente, in modo da assicurare il soddisfacimento degli stessi), ma non può essere letta quale fondamento di alcuna causa di preferenza, alla stregua, cioè, di una sorta di "privilegio" dei crediti per le forniture So. rispetto agli altri crediti (altri fornitori, personale, etc.), né, ovviamente, introduce alcuna forma di ritenzione a favore di So. degli incassi (atteso che nelle more della stipula degli accordi saranno i gestori attuali ad incassare i corrispettivi dall'utenza). 17- Viene quindi scrutinato il SECONDO ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI. 17.1- Il ricorso è infondato. 17.2- E' opportuno anzitutto procedere ad una ricostruzione complessiva della vicenda dal punto di vista normativo e delle relative vicende applicative. 17.2.1- Dal punto di vista normativo, l'art. 18-bis della l.r. n. 10/2022 "Disposizioni transitorie in merito al Servizio idrico integrato" dispone: "1. L'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, ove individui So. S.p.A. quale gestore unico del Servizio idrico integrato, definisce il cronoprogramma del subentro del predetto gestore unico agli attuali gestori, fermo restando il subentro immediato nella riscossione della Tariffa". 17.2.2- Sul versante applicativo, si osserva quanto segue. 17.2.2.1- Con nota prot. 1435 del 22.12.2022 inviata ai Comuni della Regione, il Commissario ARRICAL ha evidenziato che le complessità nel subentro di So. alle gestioni per cui si rende impossibile un subentro immediato, ne impongono piuttosto uno progressivo, subordinato ad un cronoprogramma descrivente tempistica e strategia mentre, nella fase transitoria, resta in capo al singolo Comune o gestore la fornitura del servizio all'utenza. 17.2.2.2- Con il decreto commissariale n. 60 del 30.12.2022 veniva approvato un primo cronoprogramma nel quale, per quanto di interesse e previa distinzione tra le attività del primo e del secondo semestre 2023 (rispettivamente artt. 1-9 e artt. 10-12): -) l'art. 1 demandava ai Comuni, in continuità con gli anni i precedenti, la predisposizione dei Piani Economici Finanziari (P.E.F.) del Servizio idrico integrato (S.I.I.) per l'anno 2023, in quanto gestori operativi, dettando anche specifiche indicazioni quanto alla valorizzazione delle entrate e dei costi del servizio (per quanto concerne i costi della fornitura all'ingrosso di acqua, sulla base di un preventivo di spesa fornito da So. sul pregresso); -) l'art. 4 disciplinava l'attività di bollettazione all'utenza da parte dei Comuni e dalle ditte incaricate, riportante il So.; -) l'art. 6 disciplinava la gestione dei flussi incassati da So. consentendole di trattenere in quota parte le proprie spettanze per la vendita di acqua all'ingrosso, per la sola quota corrente riferita all'anno in corso, nonché i costi aggiuntivi maturati, emergenti dall'adeguamento alla regolazione ARERA e comunque già inseriti nei PEF comunali, prevedendo l'invio dell'eccedenza ai Comuni nei tempi ivi indicati, mentre, laddove gli incassi da tariffa non fossero sufficienti, il Comune avrebbe continuato a coprire i costi di fornitura idrica all'ingrosso in una misura non inferiore a quella garantita negli ultimi anni; -) l'art. 7 regolamentava i debiti pregressi dei gestori rispetto a So., stabilendo un impegno degli stessi a rispettare i piani di rientro concordati con So., pena il trattenimento da parte di quest'ultima, sull'incassato 2023, anche delle quote della rata annuale scaduta e non pagata dal Comune; -) l'art. 10 prevedeva il progressivo subentro di So. nella bollettazione nel secondo semestre, da completare entro l'anno 2024; -) l'art. 11 disciplinava poi la tariffa da applicare da So., sostanziata nella tariffa unica regionale, con progressività di convergenza rispetto a quanto definito da ARRICAL e inviato all'ARERA; 17.2.2.3- Con successivo decreto commissariale n. 1 del 20.1.2023 veniva parzialmente modificata la declaratoria, in particolare -per quanto di interesse- con una più analitica articolazione della gestione dei flussi incassati da So. per conto dei Comuni (art. 6), mantenendo la previsione della ritenzione i servizi emergenti dal progressivo adeguamento alla regolazione ARERA. 17.2.2.4- Con successivo decreto n. 9 del 22.2.2023 ARRICAL aggiornava/implementava il cronoprogramma di cui al decreto n. 1/2020, nella nuova formulazione, nella cui declaratoria, più nello specifico: -) l'art. 4 prevedeva che "a) I Comuni o le ditte da essi incaricate procederanno alla bollettazione del SII in continuità, con le medesime modalità fino ad oggi adottate e con le tariffe come ricalcolate al punto precedente", "c) Allorché So. procederà alla nuova bollettazione dell'anno 2023, ai sensi del successivo art. 10, la fatturazione dovrà riportare il "So. per conto del Comune di....", "e) Il conto sul quale incassare i pagamenti sarà un conto dedicato, definito sulla base dell'Accordo siglato fra Comune e So. ai sensi del successivo art. 6"; - l'art. 6 ("Accordi operativi per la gestione dei flussi incassati") prevedeva "a) Nel periodo transitorio, necessario al progressivo trasferimento dei database per la fatturazione diretta (...) So. definirà appositi Accordi Operativi con le singole gestioni esistenti, da sottoporre all'approvazione di ARRICAL, con l'obiettivo (...) di consentire l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali finalizzati al miglioramento delle performance di incasso. b) Gli Accordi Operativi (...) dovranno anche regolamentare, nel rispetto dei principi riportati nei successivi paragrafi, la destinazione degli incassi correnti. c) Il Comune dovrà continuare a coprire, trimestre per trimestre, i costi di fornitura idrica all'ingrosso sulla base delle fatture emesse da So. per detto servizio fino al definitivo subentro della stessa nella gestione operativa delle infrastrutture del servizio (...); d) Per ogni nuova bollettazione emessa dal Comune (...) sui flussi incassati sul conto dedicato di cui al comma d) dell'art. 4 dovrà essere definita un'adeguata ripartizione fra quanto attribuito finanziariamente al Comune per la copertura dei propri costi di servizio e quanto dovrà essere riconosciuto a So. per la vendita del servizio di acquedotto all'ingrosso (che costituisce un costo del servizio individuato nel PEF del Comune e coperto dalle entrate tariffarie), nelle more del subentro operativo al SII svolto dal Comune stesso. Tale ripartizione dovrà tenere conto di quanto previsto al precedente comma c). e) Nelle more della sottoscrizione degli Accordi Operativi di cui alla precedente lettera a), i gestori attuali sono comunque tenuti a destinare gli incassi correnti alla copertura dei costi indicati nel PEF approvato da ARRICAL, con particolare riferimento ai costi della fornitura idrica all'ingrosso, componente essenziale per garantire la regolarità del servizio di adduzione nell'ambito unico regionale. Nei casi di manifesta violazione della normativa sul corretto utilizzo degli incassi da bollettazione del SII ovvero di rifiuto di definire gli Accordi Operativi da parte degli attuali gestori, ARRICAL assumerà provvedimenti ad hoc per la definizione delle modalità di ripartizione degli incassi relativi al Servizio Idrico Integrato, nonché per anticipare, ove possibile, il subentro nella gestione operativa da parte del gestore unico d'ambito. (....)"; - l'art. 10 ("Bollettazione e riscossione svolta da So. per conto dei Comuni") dispone che: "a) A partire dal secondo semestre 2023 la bollettazione sarà progressivamente svolta direttamente da So. per conto dei Comuni, partendo dai Comuni di maggiori dimensioni per arrivare a quelli con minor numero di abitanti serviti. b) Il processo sarà completato per tutti i Comuni non oltre l'anno 2024"; -) il cronoprogramma allegato al decreto (pag. 12 ss.) prevedeva il completamento del subentro entro l'anno 2026. 17.2.2.5- Da ultimo, con il decreto n. 1 del 10.1.2024 il Commissario ARRICAL, previo riepi dell'attività pregressa e dei provvedimenti nelle more adottati in tema di subentro (v. decreto n. 163 del 7.6.2023 con riferimento agli agglomerati interessati dagli interventi in project financing finanziati originariamente con delibera CIPE n. 60/2012 e alle complessità operative) e precisato che "(...) il Cronoprogramma approvato da ARRICAL con decreto n. 9/2023 è stato oggetto di revisione, per i motivi descritti in appresso, sino a giungere alla proposta di approvazione del Nuovo Cronoprogramma allegato al presente Piano (Allegato A) (...) ha approvato un "Piano Operativo di transizione al Servizio Idrico Integrato in Calabria" che "definisce (...) il percorso, le tempistiche e le azioni da attuare per giungere alla completa gestione da parte di So. del Servizio Idrico Integrato (SII) nell'Ambito Territoriale Ottimale individuato nell'intero territorio regionale, così come previsto nel Nuovo Cronoprogramma (di seguito "Cronoprogramma") allegato" (pag. 3) il quale "integra e modifica il cronoprogramma e le modalità di subentro nelle gestioni comunali". Nel dettaglio, per quanto di rilievo in questa sede: -) al par. 1 si prevede l'articolazione in 3 fasi, (a) la prima (fase 1) di breve periodo (attività preliminari e avvio della fatturazione per conto dell'attuale gestore) nella quale So. avrebbe espletato le attività preliminari funzionali all'organizzazione della gestione del servizio ovvero dell'avvio della fatturazione del corrispettivo all'utenza, (b) la seconda (fase 2= di medio-lungo periodo (subentro operativo nella gestione del servizio), nella quale So. avrebbe dovuto progressivamente subentrare nella gestione operativa delle opere del servizio sul territorio regionale come da cronoprogramma, in un arco temporale tra il 2023 e il 2027 e (c) la terza (fase 3) di avvio del progetto di gestione e miglioramento del servizio, a seguito del subentro di So. nelle singole gestioni, per gruppi omogenei di comuni; -) al par. 2 viene descritto il modello organizzativo e le diverse modalità di subentro con le relative priorità nonché le ragioni che hanno portato alla revisione per distretti e dunque nei termini in cui quest'ultimo risulta impostato; -) al par. 3 viene descritto il cronoprogramma (poi strutturato in forma grafica nell'allegato 1) e le relative fasi (v. art. 1), osservando che esso "individua l'evoluzione temporale delle attività finalizzate alla completa transizione verso il servizio idrico integrato in Calabria ad opera del Gestore Unico So." e soggiungendo che "L'arco temporale di completamento del progetto è di 5 anni, dal 2023 al 2027", per poi procedere al dettaglio dell'articolazione in relazione a ciascuna fase; -) al par. 3.1 vengono (attività preliminari e avvio della fatturazione all'utenza) dando conto di quanto allo stato svolto e degli atti in istruttoria (predisposizione regolamento e carta di servizi, analisi dei P.E.F.) vengono descritte le attività del periodo 2024-2025, nello specifico la predisposizione della piattaforma unica per la fatturazione, predisposta la quale So. avrebbe proposto ai Comuni gli accordi operativi per l'avvio della fase di fatturazione e riscossione, nelle more del definitivo subentro operativo della stessa nella gestione unica; -) il par. 3.2 dà conto della tempistica del subentro nelle singole gestioni operative dei distretti, anche in relazione a singoli comparti, e fa riferimento agli accordi operativi da sottoscrivere con riferimento agli attuali gestori di project financing individuando, specificando nel dettaglio i soggetti coinvolti, le finalità degli accordi e gli obiettivi ad essi sottesi; -) il par. 4 ("Piano operativo") contiene una disciplina delle singole fasi soggiungendo che "nel prosieguo sono individuate tutte le attività, ivi incluso tempi e modalità, da svolgere in contraddittorio e in collaborazione con gli Attuali Gestori"; -) nello specifico, il par. 4.1 disciplina le "attività in capo al gestore unico" (attività preliminari e avvio della fatturazione agli utenti da concludersi entro giugno 2025: ricognizione complessiva delle attuali gestioni, predisposizione della Carta del servizio e del regolamento di acquedotto, fognatura e depurazione uniformi validi per tutto il territorio regionale, implementazione della piattaforma unica per la fatturazione, predisposizione dello schema di accordo operativo, trasferimento e bonifica banca dati e anagrafica delle utenze dagli attuali gestori alla piattaforma unica, acquisizione dei misuratori di utenza, armonizzazione degli investimenti e l'implementazione del modello di piano industriale del servizio), specificando (par 4.1.1. pag. 34) che "Nel periodo transitorio, necessario al progressivo trasferimento dei database per la fatturazione diretta di ciascuna gestione esistente nella Piattaforma del gestore unico regionale, So. definirà appositi Accordi Operativi con le singole gestioni esistenti, da sottoporre all'approvazione di ARRICAL, con l'obiettivo di perseguire il progressivo allineamento alla normativa ed alla regolazione ARERA, nonché di consentire l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali finalizzati al miglioramento delle performance di incasso. So. ha attualmente predisposto uno schema di Accordo Operativo da sottoporre alle gestioni attuali, e successivamente all'Autorità (ARRICAL), che recepisce le linee guida individuate da ARRICAL con Decreto n. 9 del 9/2/2023 e successivi, ivi incluse le disposizioni contenute nel presente Piano"; -) il par. 4.2 disciplina le "attività in capo agli attuali gestori" illustrando "...le attività che gli Attuali Gestori dovranno espletare, sia nella FASE 1 che nella FASE 2, per l'efficace raggiungimento di tali obiettivi"; -) il par. 4.2.1 prevede, sempre nell'ambito delle attività preliminari, l'obbligo dei gestori di trasmettere ad ARRICAL i dati di ricognizione economico-finanziaria del servizio mediante l'invio del P.E.F. come da decreto n. 9/2023. 17.2.3- Tirando le fila di quanto ora esposto, emerge quanto segue: a) la piana interpretazione del precitato art. 18-bis è nel senso che: -) laddove si individui So. come gestore, l'ARRICAL è chiamata a definire un cronoprogramma in ordine al subentro della prima agli attuali gestori; -) a prescindere dal contenuto e della tempistica del crono-programma, la legge prevede comunque un subentro immediato nella riscossione delle tariffe; -) si realizza, in sostanza, una sostituzione del soggetto chiamato a riscuotere la tariffa, che dall'attuale gestore passa a So.; b) con il decreto n. 60 del 2022, che atteneva la fase preliminare, veniva disposta la progressiva implementazione di So. nella bollettazione (II semestre) fermo restando l'immediato subentro nella riscossione della tariffa, previsto dalla succitata disposizione normativa, veniva altresì introdotta (per essere mantenuta nel decreto n. 1/2023) una previsione che, in sostanza, comportava l'insorgere una sorta di diritto di prelazione di So. sull'incassato, consentendo ad essa di trattenere sul riscosso, in quota parte, gli importi necessari al soddisfacimento dei propri crediti, tanto per i debiti correnti quanto, nel caso di mancato rispetto dei piani di rientro, dei debiti pregressi; c) con il decreto n. 9 del 2023: -) viene mantenuta la progressiva implementazione della riscossione da parte di So. "per conto" degli attuali gestori, come dalla precitata disposizione normativa regionale; -) non risulta più presente alcuna disposizione che consenta a So. di trattenere sull'incassato le somme necessarie a soddisfare in quota parte i propri crediti, correnti o pregressi; anzi, sul punto il decreto commissariale risulta neutro, demandando alla stipula di accordi operativi la ripartizione dei flussi dell'incassato anche in riferimento ai debiti nei confronti di So.; d) con il decreto commissariale n. 1 del 2024: -) si prevede un subentro di So. nella gestione operativa scaglionato per distretti e, in alcuni casi, per comparti, tenendo conto delle specificità di ciascuno di essi e della situazione riscontrata con le relative criticità ; -) si ribadisce, dunque confermandola, la previsione del subentro di So. nella riscossione dei corrispettivi all'utenza, sempre per conto dell'attuale gestore, prevedendo che essa sarebbe proseguita per l'anno 2024 per prolungarsi fino a giugno 2025; -) si prevede che il subentro a regime sarebbe avvenuto entro il 2027, superando così la precedente previsione del 2026; -) si specifica in termini più dettagliati l'architettura degli accordi operativi nell'ambito dei quali andrà ad essere effettuata la fatturazione di So. per conto degli attuali gestori. 17.2.4- In ultima analisi, la situazione è così ricostruibile: a) con l'art. 18-bis della l.r. n. 10/2022 il legislatore regionale dispone, nelle more del subentro di So. nella gestione del servizio, il suo "subentro" immediato nella riscossione delle tariffe, così operando una sorta di modificazione del soggetto legittimato a riscuotere il corrispettivo all'utenza (in termini di "anticipazione" di alcuni degli effetti naturali del subentro), ma nulla dispone circa le fasi immediatamente successive alla riscossione (viepiù in termini di riparto) né quanto ad eventuali obblighi dei gestori attuali o prerogative di So. nelle more del subentro; b) con il decreto n. 9/2023 -revocate le previgenti disposizioni- ARRICAL ha poi declinato tale "subentro" in termini di surrogazione di So. nella riscossione configurandola alla stregua di una "delegazione" svolta nell'interesse degli attuali gestori, come emerge dalla precisazione, per cui l'attività di riscossione è svolta "per conto" dei Comuni gestori; b.1) la concreta operatività di tale modello risulta però "congelata" e rinviata all'attivazione di un modulo consensuale coinvolgente So. e gli attuali gestori (mediante accordi rientranti nel modello degli accordi tra amministrazioni pubbliche al quale accedono i principi di correttezza e buona fede, con riferimento alle amministrazioni pubbliche declinabile anche in termini di leale collaborazione, e relativa giustiziabilità delle rispettive posizioni) cui è stata demandata la disciplina dei rapporti tra le parti anche quanto alla ripartizione dei flussi dell'incassato tra gli aventi diritto; b.2) fino alla stipula degli accordi, quanto alla destinazione dell'incasso (riscosso dagli attuali gestori) permane unicamente, per quanto di interesse nella controversia, l'obbligo di destinare gli incassi correnti alla copertura dei costi indicati nel P.E.F. ma non si instaura alcun privilegio o comunque vincolo a favore di So. sull'incassato; b.3) la violazione della normativa sul corretto uso degli incassi ovvero il rifiuto di stipulare accordi al più legittimano ARRICAL ad assumere provvedimenti per definire le modalità di riparto degli incassi ovvero per anticipare il subentro nella gestione operativa dal servizio, nonché, ovviamente, al relativo contenuto, su cui nulla afferma il cronoprogramma; c) il piano di transizione di cui al decreto n. 1/2024, nel descrivere compiutamente le attività in capo a So. e agli attuali gestori nelle more del subentro, fornisce una più analitica disciplina degli accordi operativi, quanto alle parti coinvolte, ai loro obiettivi e al loro contenuto. In ogni caso, anche qualora fosse ritenibile un "recupero" della previgente disciplina di cui al decreto n. 9/2023, non si avrebbe comunque alcun contrasto con la disciplina normativa applicabile al caso controverso e agli atti contestati nella presente fase della complessa operazione di subentro, per le ragioni precedentemente esposte, cui si rinvia (v. sopra, § 20.3 ss.). 17.3- Alla luce della suddetta esposizione possono essere scrutinati i motivi di ricorso, cominciando dal primo, che per comodità espositiva, stante l'assenza di autonoma rubricazione nel ricorso, è stato rubricato come (0). 17.3.1- In primo luogo, dall'assetto normativo e applicativo ora ricomposto -e in difetto di più perspicue argomentazioni a sostegno delle censure- non è dato riscontrare alcun nocumento quanto al parametro dell'art. 119 Cost. (inerente il ricorso all'indebitamento per il solo finanziamento delle spese di investimento), né alcuna destabilizzazione alle finanze locali. Il provvedimento impugnato -e ancor prima l'art. 18-bis della l.r. n. 10/22- attiene infatti alla riscossione e non alla formazione dei P.E.F., da redigersi dai gestori sulla base delle indicazioni dell'autorità d'ambito esulanti dall'odierno contenzioso- o alla modulazione della tariffa, da determinarsi in base ai primi. Ancora, il Comune ricorrente non evidenzia alcunchè di idoneo a ritenere che il subentro anticipato di So. nella riscossione possa incidere negativamente sull'andamento delle finanze dell'ente anche sotto il (distinto) profilo della capacità di riscossione. 17.3.2- In secondo luogo, è del tutto generica, viepiù in assenza di un parametro normativo di riferimento, oltre che impingente il merito delle scelte dell'autorità competente, la doglianza per cui il subentro nel servizio, diviso per province (rectius distretti), genererebbe confusione e risulterebbe di nocumento per i Comuni, obbligati con So. per i debiti pregressi. 17.3.3- In ogni caso, la doglianza è priva di reale consistenza. In primo luogo, nel piano di transizione vengono esposti elementi a sostegno del subentro per distretti, che tengono conto delle peculiarità di ciascuna gestione, mentre il subentro progressivo e graduale nell'ambito dei vari distretti non risulta vietato dalla normativa statale o regionale. Peraltro, l'analisi delle peculiarità delle varie realtà territoriali contenuta nel Piano di transizione si pone nell'ottica di un approccio graduale finalizzato al subentro dell'unico gestore del servizio, come è chiaramente evincibile dallo stesso cronoprogramma. Per completezza, il subentro graduale e per distretti -come previsto dal Piano di transizione- non può essere ovviamente equiparato ad un frazionamento del servizio, sostanziandosi piuttosto in una progressiva implementazione dello stesso, in funzione delle diverse situazioni e delle relative criticità, che può ben essere ritenuta ragionevole, non essendo eccentrico -né imposto dalla normativa- che il nuovo gestore subentri istantaneamente in tutta la gestione, viepiù in situazioni di particolare complessità come nel sistema idrico integrato. 17.4- Viene quindi scrutinato il motivo rubricato al n. 1), con cui il ricorrente, come già osservato, riproduce il motivo n. 1) del primo atto di motivi aggiunti. 17.4.1- Il motivo è inammissibile per genericità, non evidenziandosi alcun vizio specifico. 17.5- Viene quindi scrutinato il motivo rubricato al n. 2), con il quale, come già osservato, il ricorrente riproduce il motivo n. 2) del primo atto di motivi aggiunti. 17.5.1- Il motivo è infondato in tutti i profili di doglianza. 17.5.1.1- Quanto al profilo n. 1), esso si riferisce al decreto n. 60/2022 ed è dunque inammissibile essendo stata la relativa impugnazione dichiarata improcedibile come già osservato in riferimento al primo atto di motivi aggiunti. In ogni caso, parte ricorrente non evidenzia la disposizione normativa idonea ad inferire l'indispensabilità di un piano organizzativo del servizio o di un aggiornamento rispetto ad un piano d'ambito comunque esistente (essendo stato approvato dall'A.I.C., cui l'ARRICAL è subentrata, con delibera n. 8/2020, non oggetto di contestazione) quanto meno al fine di consentire (non il subentro nella gestione, esulante dal provvedimento impugnato bensì ) il subentro di So. nella riscossione del corrispettivo. 17.5.1.2- Quanto al profilo n. 2) e alla censura di incompetenza ivi dedotta, si ritiene sufficiente richiamare le argomentazioni spese con riferimento alla censura di incompetenza quanto alla deliberazione commissariale n. 12/2022, risultando esse pienamente applicabili anche al provvedimento quivi impugnato (v. sopra, § 15.2.7.2). 17.5.1.3- Quanto al profilo n. 3), si rileva che il provvedimento impugnato, per quanto oggetto dell'odierna controversia, non comporta alcun subentro parziale o frazionato di So. nella gestione del servizio idrico, giacchè : a) ove per frazionamento si intenda la "scissione" tra le poste attive e le poste passive del servizio e la rispettiva destinazione, per le ragioni anzidette non si riscontra alcuna scissione tra dette poste e dunque alcun frazionamento del servizio; b) alcun frazionamento sarebbe riscontrabile ove per esso si intenda la scissione tra i diversi segmenti, eventualmente combinato con l'affidamento di uno o più degli stessi a diversi gestori: difatti, la regolamentazione regionale prevede l'affidamento ad un unico gestore (ossia la So.) del servizio idrico integrato in tutti i suoi segmenti (captazione, adduzione, fognatura, depurazione); c) ove per trasferimento si intenda, infine, la scissione tra attività di riscossione e altre attività del servizio, tale evenienza, oltre ad essere consentita dal precitato art. 18-bis, comunque non attiene all'organizzazione del servizio nelle sue componenti (solo incidentalmente, giova evidenziare che anche l'art. 156 del d.lgs. n. 152 del 2006 -nel prevedere che, ove il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la tariffa venga riscossa dal gestore del servizio di acquedotto che provvede al riparto tra i diversi gestori interessati- consente un modello di riscossione "per conto" -ossia nell'interesse- di gestori diversi da chi riscuote e dunque consente a chi non gestisce una frazione di servizio di riscuotere per conto del gestore, salvo l'obbligo di trasferimento in quota parte); d) per completezza, quanto alla non equiparabilità tra subentro graduale e per distretti, previsto dal Piano di transizione, ed asserito frazionamento del servizio stesso, valgono le considerazioni già esposte alle quali si rinvia (v. § 17.3.3). 17.5.1.3.1- Ancora, non risulta neanche centrata la dedotta violazione dell'art. 153 e all'art. 173 del d.lgs. n. 152 del 2006. In primo luogo, il subentro "anticipato" nella riscossione di So. nella riscossione è legittimato dall'art. 18-bis della l.r. n. 10/2022. In secondo luogo, i riferimenti normativi invocati da parte ricorrente non risultano perspicui, atteso che dette disposizioni normative disciplinano modalità ed oneri connessi al trasferimento delle dotazioni e del personale al gestore in conseguenza del subentro e dunque presuppongono tale evento, nel caso di specie non ancora intervenuto. Ancora, l'assunto -peraltro formulato genericamente- attinente il nocumento derivante al Comune ricorrente che pagherebbe la propria acqua non risulta centrato e risulta anche irrilevante nell'odierna controversia, essendo la ripartizione dell'incassato demandata agli accordi operativi, mentre la modulazione della tariffa all'utenza è determinato in base ai P.E.F. approvati dagli attuali gestori. 17.5.1.4- Risultano inammissibili le doglianze di cui al profilo n. 4), che, alla luce delle argomentazioni spese dal ricorrente, dovrebbero riferirsi: -) quanto all'art. 154, al comma 5 il quale prevede che "La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare", atteso che le altre disposizioni dell'articolo riguardano la determinazione della tariffa e dunque esulano dall'odierna controversia; -) quanto all'art. 156 nella parte in cui dispone che "La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato", riguardando le altre disposizioni i rapporti tra diversi gestori nelle spese della riscossione (che presuppone diverse gestioni e dunque esula dall'odierna fattispecie) e le procedure della riscossione. Il subentro anticipato di So. nella riscossione è anzitutto previsto da una specifica disposizione legislativa regionale, il precitato art. 18-bis della l.n. 10/2022, nell'ambito della disciplina complessiva del servizio idrico integrato. In ogni caso, l'attivazione del subentro -che opera non in termini di sostituzione tout court ma di mero "anticipo" di effetti a regime- passa attraverso la stipula di accordi tra So. e gli attuali gestori e dunque la questione risulta irrilevante in questa sede. Solo incidentalmente si evidenzia che anche l'art. 156 del d.lgs. n. 152 del 2006 -nel prevedere che, ove il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la tariffa venga riscossa dal gestore del servizio di acquedotto che provvede al riparto tra i diversi gestori interessati- consente un modello di riscossione "per conto" (ossia nell'interesse) di gestori diversi da chi riscuote e dunque consente a chi non gestisce una frazione di servizio di riscuotere per conto del gestore, salvo l'obbligo di trasferimento in quota parte. 17.5.1.5- Quanto al profilo n. 5), esso è inammissibile perché centrato (v. pag. 16 dell'atto di motivi aggiunti) sui decreti n. 60 del 30.12.2022, n. 1 del 20.1.2023 e n. 9 del 22.2.2023, superati dal decreto commissariale n. 1/2024. Né parte ricorrente chiarisce se e come la sostanza delle relative censure si riverberi sulle specifiche previsioni contenute nel decreto commissariale n. 1/2024. Per completezza di analisi si soggiunge che: -) risulta del tutto indimostrato che il subentro di So. nella mera attività di riscossione di un corrispettivo determinato a monte sulla base dei P.E.F. si ripercuota negativamente sulla veridicità di questi ultimi, in quanto documenti autonomi (oltre che propedeutici alla riscossione stessa) e la cui definizione è demandata agli attuali gestori, sulla base peraltro di criteri esulanti dall'oggetto della controversia e dunque che ciò possa ripercuotersi negativamente sulla veridicità del bilancio comunale; -) del tutto generici ed apodittici sono i riferimenti a criticità sui risvolti fiscali e incertezza del creditore (peraltro insussistenti stanti la previsione del subentro di So. "per conto" del gestore ed essendo indifferente all'utente finale la ripartizione dell'incassato tra So. e gestori) nonché i principi di trasparenza e chiarezza della bolletta stessa (per le ragioni parimenti da ultimo esposte) ed altresì, in difetto di più pregnanti argomentazioni, i parametri costituiti dall'art. 180 del d.lgs. 267/2000 (che si limita a disciplinare la fase della riscossione) e l'art. 2-bis del d.l. 22.10.2016 n. 193 (attinente unicamente all'utilizzazione dei mezzi di pagamento dalle amministrazioni pubbliche). 17.5.1.6- Quanto al profilo n. 6) si rileva l'erroneità del presupposto su cui si regge il costrutto del Comune ricorrente. Si è già osservato che l'attività di riscossione di So. avviene "per conto" dell'attuale gestore e la disciplina sarà regolamentata con gli accordi operativi, fermo restando che l'attuale disciplina (piano di transizione e, a tutto concedere, decreto n. 9/2023) non le attribuisce alcun potere di trattenuta sull'incassato, per cui è -anche sotto tale versante- distonico il riferimento a "trasferimenti" di So.. Peraltro, come più volte osservato, la questione della fatturazione è diversa dalla modulazione della tariffa, formulata sulla base dei P.E.F. che l'ente gestore deve redigere in modo da coprire i costi integrali del servizio. 17.5.1.7- Sono inoltre infondate le doglianze di cui al profilo n. 7). In primo luogo, è apodittico l'assunto circa l'assenza di alcuna analisi riferita alle peculiarità territoriali, anche tenuto conto che, da una piana disamina del decreto n. 1/2024, emerge che la formulazione del piano di transizione, come i piani che lo hanno preceduto, ha tenuto conto proprio della specificità della situazione nell'ambito dei distretti e delle diverse tipologie di gestione e si è svolta previa interlocuzione con gli stessi. Peraltro, la stessa previsione di accordi operativi con i singoli gestori corrobora la conclusione sull'assenza di alcun appiattimento dell'attività di subentro. Quanto, infine, alla ritenuta violazione dell'autonomia finanziaria degli enti locali e dell'art. 153 d.lgs. n. 152 del 2006 si osserva che: -) quanto al primo profilo, la sostituzione di So. nella riscossione, in un contesto nel quale le tariffe sono determinate sulla base dei P.E.F. definiti dai singoli gestori, rende priva di consistenza la correlata censura; -) il riferimento all'art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006, come già osservato (§ 17.5.1.3.1) non è pertinente, riferendosi la disposizione, come più volte osservato, alla fase dell'effettivo subentro, ancora non verificatosi, e alle incombenze poste sul gestore subentrante. 17.6- Viene quindi scrutinato il motivo 3), che riproduce il motivo I) del ricorso principale. 17.6.1- Il motivo è infondato. 17.6.2- Riportandosi alle osservazioni precedentemente esposte (v. § 17.5.1.3), dal provvedimento impugnato non emerge, almeno all'attualità, alcun subentro parziale di So. nella gestione del servizio, che rimane in capo ai singoli gestori in tutte le sue componenti, ma solo un subentro nella riscossione demandato alla stipula di accordi con gli stessi. Inoltre, la contestazione avverso il mancato aggiornamento del Piano d'ambito -che, come eccepito da So. è comunque vigente giusta deliberazione dell'A.I.C., cui è subentrata l'ARRICAL, n. 8/2020 del 28.12.2020, non contestata dal Comune ricorrente- è debordante dal thema decidendum perimetrato alla mera riscossione per conto dei Comuni e, comunque, è formulata in termini del tutto generici. Analoga genericità si riscontra quanto all'affermazione per cui il Comune ricorrente dovrebbe pagare l'acqua di sua esclusiva proprietà che già gestisce in proprio e facendosi carico degli oneri tutti per la sola gestione passiva del servizio in parola: tali osservazioni esulano dal contenzioso e comunque su fondano sull'erroneo presupposto del trattenimento delle poste attive da parte di So. a fronte del mantenimento dei costi in capo agli attuali gestori. 17.7- Viene quindi delibato il motivo 4, con cui il ricorrente riproduce il motivo II) del ricorso principale. 17.7.1- Il motivo è infondato. A) In primo luogo, non chiarisce bene il ricorrente quale disposizione normativa preveda l'approvazione di uno specifico (e propedeutico) Piano operativo di organizzazione del servizio oltre alla necessità di aggiornare il Piano d'Ambito vigente. Ove detta disposizione venga individuata nell'art. 13 della l.r. n. 10/2022, essa non prevede un obbligo di aggiornare il Piano d'ambito vigente come atto propedeutico all'adozione del provvedimento gravato. B) In ogni caso, come già osservato (§ 17.2.4) il piano di transizione di cui al decreto n. 1/2024 (come precedentemente il cronoprogramma del decreto n. 9/2023) non prevede direttamente l'incameramento dei flussi degli incassi in capo ad ARRICAL, essendo la relativa disciplina demandata agli accordi operativi e dunque alla fonte "pattizia". C) Risultano inoltre del tutto generiche le censure in ordine all'asserita violazione degli artt. 141 comma 2, art. 147 comma 2, 149, 149-bis, 153, art. 154, 155, 156 e 173 del d.lgs. n. 152 del 2006. Per maggior chiarezza: -) l'art. 141 comma 2 definisce il servizio idrico integrato ed è neutro rispetto all'oggetto del contenzioso; -) l'art. 147 comma 2 disciplina la modifica degli ambiti territoriali ottimali ed i relativi principi a cui l'ordinamento regionale deve informarsi, per cui, in difetto di più pregnanti argomentazioni da parte del Comune ricorrente, esso è estraneo all'odierna controversia, attinente il cronoprogramma per il subentro e l'anticipata possibilità di subentro nella riscossione da parte del gestore subentrante. -) l'art. 149 disciplina i Piani d'ambito e dunque, in difetto di più precise argomentazioni, non rileva nell'economia dell'odierna controversia, che esula dalla loro redazione; -) l'art. 149-bis attiene all'affidamento del servizio e su tale aspetto si rinvia, in difetto di più puntuali argomentazioni, a quanto indicato con riferimento all'impugnativa delle deliberazioni che a tale tema si riferiscono (§ 15.2 ss); -) il richiamo all'art. 153 è eccentrico, come si è avuto modo di osservare, come parimenti lo è il richiamo all'art. 173 (§ 17.5.1.3.1); -) anche il richiamo agli artt. 154 e 156 esula dall'odierno contenzioso, in difetto di più puntuali argomentazioni che non è però dato rinvenire (§ 17.5.1.4); -) da ultimo, l'art. 155 attiene alla tariffa del servizio e agli adempimenti degli utenti e del gestore per cui è estraneo all'odierna controversia, che attiene al mero anticipo del subentro nella riscossione da parte di So., secondo modalità da concordare negli accordi operativi. 17.8- Viene infine delibato il motivo 5, con il quale viene riprodotto il motivo IV) del ricorso principale. 17.8.1-Il motivo è inammissibile per genericità e comunque infondato. 17.8.2- Il ricorrente dubita della costituzionalità dell'art. 18-bis della l.r. n. 10/2022 rispetto agli artt. 117 e 119 Cost. ma non chiarisce quali siano realmente né le specifiche disposizioni oggetto di contestazione mentre risulta del tutto generico il riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. né sono individuabili i parametri normativi (verosimilmente della legislazione statale) che medierebbero la suddetta ipotesi di incostituzionalità . 17.8.3- Quanto poi al riferimento, parimenti generico, all'art. 118, comma 1 Cost., è da notare altresì che parte ricorrente sembra contestare l'incoerenza della legge regionale n. 10/2022 nella sua globalità per poi contestare le prerogative del Presidente della Giunta Regionale di nomina del direttore generale dell'autorità d'ambito, ma tale aspetto esula del tutto dall'odierno contenzioso. 17.9- In conclusione, il secondo atto di motivi aggiunti è infondato e va rigettato. Le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209; Id., 13 settembre 2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. 18- Le spese seguono la soccombenza e vanno riconosciute in favore della Regione Calabria, di ARRICAL e di So. S.p.A., per essere liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto: -) dichiara il ricorso principale in parte improcedibile (v. § 15.1) in parte irricevibile ed in parte inammissibile; -) dichiara improcedibile il primo atto di motivi aggiunti (v. § 16.2); -) rigetta il secondo atto di motivi aggiunti (§ 17.1). Condanna il Comune di (omissis) alle spese processuali che vanno riconosciute in favore di So. S.p.A. di ARRICAL e della Regione Calabria, liquidandole, per ciascuna di esse, in complessivi Euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge, compensandole invece quanto alle altre parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati: Giancarlo Pennetti - Presidente Arturo Levato - Primo Referendario Domenico Gaglioti - Primo Referendario, Estensore

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 763 del 2024, proposto da Ge. Co. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B0C5DA3F58, rappresentato e difeso dall'avvocato Gi. Ru., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via (...); contro Comune di (omissis), Provincia di Cosenza, non costituiti in giudizio; per l'annullamento a) del provvedimento del Comune di (omissis) in data 29.4.2024, n. 4105, con il quale il RUP ha escluso la ricorrente dalla gara per l''aggiudicazione dei lavori di "adeguamento sismico dell''edificio scolastico Corpo A - AULE cod. edificio scolastico 078074086" (CIG B0C5DA3F58); b) di tutti i verbali di gara, ed in particolare di quelli in data 5.4.2024 (verbale n. 1) ed in data 16.4.2024 (verbale n. 2); c) del bando_disciplinare, del quale si chiede per quanto occorrer possa la declaratoria di nullità, con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai punti 11, 13 e 15, qualora interpretati nel senso di richiedere la presentazione dell''attestazione di avvenuto sopralluogo a pena di esclusione di gara entro il termine di scadenza delle offerte, ed il sopralluogo obbligatorio; d) della richiesta di soccorso istruttorio, per quanto occorrer possa e se ed in quanto lesiva; e) del provvedimento di aggiudicazione della gara, di data e numero sconosciuti; f) nonché per l''accertamento del diritto della ricorrente alla aggiudicazione dell''appalto, per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto e in via subordinata per il risarcimento del danno con condanna in forma specifica o per equivalente. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2024 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1- Con atto notificato il 30.4.2024 e depositato in pari data la GE. Co. ha esposto: -) aveva partecipato alla gara, indetta ai sensi dell'art. 71 d.Lgs. 36/2023 dal Comune di (omissis) con determina n. 63 del 27.2.2024, per l'aggiudicazione dell'appalto di lavori di "adeguamento sismico dell'edificio scolastico Corpo A - AULE cod. edificio scolastico 0780- 74086" con il criterio del minor prezzo, demandandone l'espletamento alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Cosenza; -) nella seduta del 5.4.2024 il Seggio di gara, all'esito delle relative operazioni e previa inversione procedimentale, individuava quale migliore offerta quella della ricorrente e procedeva all'apertura e verifica della documentazione amministrativa della stessa, all'esito della quale veniva ritenuta "carente dell'attestazione dell'avvenuto sopralluogo ai sensi dell'art. 11 del bando_disciplinare di gara", per cui veniva ammessa al soccorso istruttorio per la "integrazione documentale", da produrre entro il termine perentorio del 10.4.2024; -) nei termini assegnati, la ricorrente produceva l'autodichiarazione in data 27.3.2024 ex d.P.R. 445/2000 di avvenuto sopralluogo nonché l'attestazione del RUP per cui il legale rappresentante della ricorrente "ha dichiarato, come da allegata dichiarazione e per come in premessa riconfermato, di avere effettuato regolare sopralluogo sui luoghi di esecuzione dei lavori, in forma autonoma"; -) sennonché, con provvedimento in data 29.4.2024, n. 4105, la ricorrente è stata esclusa dalla gara su proposta del seggio di gara nella seduta del 16.4.2024. 1.1- Ritenendo illegittima l'esclusione, la ricorrente ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 10, 92 e 101 d.Lgs. 31.3.2023, n. 36, nonché dei punti 11, 13 e 15, del bando-disciplinare di gara. Difetto e carenza di istruttoria e di motivazione. Violazione dei principi di massima partecipazione alle gare e del principio di tassatività delle clausole di esclusione. Osserva la ricorrente che: -) essa è stata esclusa per aver presentato l'attestazione del RUP di avvenuto sopralluogo avente data 8.4.2024, successiva al termine di presentazione delle offerte (3.4.2024). -) non è in discussione l'avvenuto sopralluogo della ricorrente, adempimento previsto dalla lex specialis imponeva a pena di esclusione, seppur in termini asseritamente illegittimi; -) sennonchè, la lex specialis non contempla tuttavia tale causa di esclusione. -) per la tassatività delle cause di esclusione, l'operato dell'amministrazione è dunque illegittimo. 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 10, 92 e 101 d.lgs. 31.3.2023, n. 36, nonché dei punti 11, 13 e 15, del bando-disciplinare di gara. Difetto e carenza di istruttoria e di motivazione. Violazione dei principi di massima partecipa-zione alle gare e del principio di tassatività delle clausole di esclusione. Illogicità . Rileva la ricorrente che, consistendo l'utilità del sopralluogo nel "garantire l'Amministrazione, in fase di esecuzione contrattuale, da successive richieste di modifiche e varianti", ben l'attestazione può essere resa anche successivamente al termine di presentazione delle offerte e quale condizione per la sottoscrizione del contratto e non per l'aggiudicazione, non rispondendo - anche per il principio del risultato - a nessuna utilità per l'Amministrazione che essa sia resa necessariamente prima, da ciascun concorrente. 3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 10, 92 e 101 d. Lgs. 31.3.2023, n. 36, nonché dei punti 11, 13 e 15, del bando-disciplinare di gara. Difetto e carenza di istruttoria e di motivazione. Violazione dei principi di massima partecipazione alle gare e del principio di tassatività delle clausole di esclusione. Illogicità . Viene contestata l'illegittimità dell'esclusione in quanto disposta in virtù di un adempimento illogico, osservando che: -) il punto 11 del disciplinare prevede che "il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo, anche in maniera autonoma" sicché, in tal caso, come avvenuto, deve ritenersi sufficiente l'autodichiarazione dal legale rappresentante del concorrente mentre di inutile aggravio risulterebbe l'attestazione del RUP, non potendo questi validamente attestare quanto non avvenuto in sua presenza. 4) Difetto e carenza di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà . Viene contestata l'affermazione del RUP per cui la ricorrente non avrebbe presentato richiesta di chiarimenti o osservazioni al bando né lo avrebbe impugnato ritualmente, rilevando sia che non è chiaro se ciò integri motivazione del provvedimento impugnato e in ogni caso la mancata presentazione di chiarimenti o osservazioni non giustifica l'esclusione, fermo restando che nessun onere vi era di impugnazione immediata del bando per la prescrizione del sopralluogo obbligatorio avendo la Stazione Appaltante confermato che lo stesso è avvenuto per come prescritto dal bando. 5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 10, 92 e 101 d.Lgs. 31.3.2023, n. 36, nonché dei punti 11, 13 e 15, del bando-disciplinare di gara. Difetto e carenza di istruttoria e di motivazione. Violazione dei principi di massima partecipazione alle gare e del principio di tassatività delle clausole di esclusione. Illogicità . Viene contestata la decisione di esclusione sotto plurimi profili: 5.1) l'esclusione è illegittima perché la mancata effettuazione del sopralluogo non può costituire causa di esclusione e, quindi, a maggior ragione non può costituirla la presentazione della attestazione del RUP con data successiva al termine di presentazione delle offerte, non essendo l'obbligatorietà del sopralluogo prevista da nessuna norma del d.lgs. 36/2023, men che mai a pena di esclusione; 5.2) improprio risulterebbe il richiamo alla legittimità dell'esclusione per presentazione di offerte fuori termine, mancata integrazione della documentazione ammessa al soccorso istruttorio nei termini assegnati, in caso di offerte anomale e per la violazione del principio di separazione dell'offerta economica e quella offerta tecnica, non ricorrendo alcuna ipotesi di tal fatta nel caso controverso; 5.3) neanche l'art. 92 del d.lgs. 36/2023 annovera il sopralluogo a pena di esclusione; 5.4) la non particolare complessità dell'appalto e le sue caratteristiche riportate nel capitolato speciale e nel progetto a base di gara, in uno al non elevato valore sotto soglia, non rendono obiettivamente funzionale alla corretta esecuzione dell'appalto il previo sopralluogo nemmeno sotto il profilo della consapevole formulazione dell'offerta o del pericolo di varianti, ragion per cui anche sotto tale profilo l'esclusione dalla gara si porrebbe in contrasto con il principio del risultato e di accesso al mercato (artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 36/2023), perché impedisce l'aggiudicazione dell'appalto per un adempimento richiesto in contrasto con il principio di legalità (di cui all'art. 1 d.lgs. 36/2023). 1.2- La ricorrente chiede altresì il subentro nell'esecuzione del contratto se sottoscritto quale risarcimento del danno in forma specifica e, in via subordinata, formula richiesta risarcitoria per equivalente. 2- Il Comune di (omissis) e la Provincia di Cosenza, nel cui plesso è incardinata la S.U.A., seppur ritualmente evocati in giudizio (notifica ai rispettivi indirizzi pec estratti dall'Elenco PP.AA.) non si sono costituiti. 3- Alla camera di consiglio del 22.5.2024, con ordinanza n. 395 pubblicata il 23.5.2024 è stata rigettata l'istanza cautelare. 4- Con successiva ordinanza n. 2225 pubblicata il 14.6.2024, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare, sospendendo il provvedimento impugnato. 5- In vista dell'udienza di trattazione del merito, il 30.8.2024 parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. 6- All'udienza del 18.9.2024 il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato che nulla è intervenuto dopo la conclusione della fase cautelare né è stato stipulato alcun contratto e, dopo la discussione di rito, il ricorso è stato spedito in decisione. DIRITTO 7- Il Collegio, quantunque nella sommarietà della fase cautelare aveva sollevato perplessità sulla fondatezza del ricorso, svolti gli opportuni approfondimenti propri della fase di merito e tenuto conto delle indicazioni promananti dal Consiglio di Stato, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. 8- Le censure possono essere scrutinate congiuntamente, in quanto tra loro interconnesse. 9- In particolare assume valenza dirimente la censura di cui al primo motivo di ricorso. 10- In particolare, si osserva quanto segue. 11- Con riferimento all'obbligatorietà del sopralluogo, la giurisprudenza precedente al d.lgs. n. 36 del 2023 era nel senso che "La giurisprudenza amministrativa ha attribuito all'obbligo di sopralluogo un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto essendo esso strumentale a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi e conseguentemente funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica ed economica (cfr. Cons. Stato, III, 12 ottobre 2020, n. 6033; VI, 23 giugno 2016, n. 2800; IV, 19 ottobre 2015, n. 4778) e, tuttavia, ha anche dubitato della correttezza della sua previsione a pena di esclusione dalla partecipazione alla gara nella vigenza del nuovo codice dei contratti pubblici, sia per la formulazione dell'art. 79, comma 2, che fa sì riferimento alle ipotesi in cui "le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara", ma solo per farne conseguire la necessità che i termini per la presentazione delle offerte siano calibrati in modo che gli operatori interessati "possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte", senza, dunque, derivarne effetti espulsivi automatici in caso di mancato compimento, e sia per possibile contrasto con i principi di massima partecipazione alle gare e divieto di aggravio del procedimento, ogni qualvolta, per le peculiarità del contratto da affidare, la sua inosservanza in alcun modo impediva il perseguimento dei risultati verso cui era diretta l'azione amministrativa, né il suo adempimento poteva dirsi funzionale a garantire il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara (cfr. Cons. Stato, V, 29 maggio 2019, n. 3581). Per le predette considerazioni, allora, il disciplinare di gara - a tutto voler concedere, e cioè senza soffermarsi sulla compatibilità con il principio di tassatività delle cause di esclusione - andava inteso in senso restrittivo, oltre che reso coerente con il favor partecipationis alle procedure di affidamento di contratti pubblici, come comportante l'esclusione per il solo mancato sopralluogo e non anche in caso di sopralluogo ritardato, come avvenuto nel caso di specie; situazione, questa, che può riverberarsi sulla adeguata formulazione dell'offerta e non sulla partecipazione del concorrente alla procedura di gara" (Consiglio di Stato, Sez. V, 19.1.2021, n. 575). A ben vedere, la questione dell'ammissibilità dell'obbligatorietà del sopralluogo non sembra aver trovato, ancora, un assetto definitivo, come può evincersi dal dato per il quale, a fronte della giurisprudenza -peraltro richiamata da parte ricorrente- a mente della quale, nella vigenza del d.lgs. n. 36/23, il sopralluogo non possa essere previsto dalla stazione appaltante come adempimento a pena di esclusione dalla gara (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. 2-bis, sentenza n. 140/2024). Altra giurisprudenza ritiene che l'ammissibilità -a pena di esclusione- del sopralluogo possa risultare coerente anche con i principi che informano il nuovo codice (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 12.12.2023 n. 3738). 12- Non di meno, neanche tale aspetto è di per sé prettamente decisivo nell'economia della controversia, stante che l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione deriva da ragioni per certi versi distinte. 13- Difatti, l'art. 11 del disciplinare di gara, disciplinante proprio il sopralluogo, dispone che: "Il sopralluogo sui luoghi oggetto dell'appalto è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario per permettere ai concorrenti partecipanti di acquisire una conoscenza appropriata dei luoghi presso cui dovrà svolgersi l'appalto, così da poter formulare un'offerta più precisa e puntuale, nonché garantire l'Amministrazione, in fase di esecuzione contrattuale, da successive richieste di modifiche e varianti. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo, anche in maniera autonoma. Il sopralluogo può essere effettuato da lunedì a venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 con rilascio di attestazione di avvenuto sopralluogo da parte del Responsabile Unico del Progetto o suo delegato, presso la sede Comunale (...). Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti (...)". 14- Da una piana lettura della succitata disposizione emerge che: -) il bando prevede l'accesso di persona nelle aree oggetto dell'intervento "anche in maniera autonoma" e il significato più ragionevole di tale disposizione, anche letteralmente intesa, è nel senso che l'accesso possa avvenire anche senza che il legale rappresentante sia accompagnato dal R.U.P., chiamato poi a rilasciare l'attestazione di avvenuto sopralluogo; -) in sostanza, viene previsto, a scelta del concorrente, di svolgere il sopralluogo sia autonomamente sia con l'assistenza del R.U.P.; -) è previsto altresì il rilascio di una ricevuta di avvenuto sopralluogo da parte del R.U.P. a seguito di sopralluogo ma nulla il bando dispone o specifica in ordine alla valenza di tale attestazione anche sotto il profilo temporale, ossia se essa debba intervenire necessariamente prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte; -) peraltro, il bando letteralmente commina l'esclusione per il (solo) mancato espletamento del sopralluogo, mentre quanto alla tempistica nulla viene affermato (ragion per cui è da ritenere che esso deve avvenire entro la data di presentazione delle offerte) o con riferimento al rilascio (o alla tempistica) della ricevuta del R.U.P. 15- Così ricostruita la fattispecie - e ribadito opportunamente che, nel caso controverso, il termine di presentazione delle offerte scadeva il 3.4.2024- si rileva anzitutto che, a seguito di soccorso istruttorio, la ricorrente aveva prodotto (v. all. 7 alla produzione del 30.4.2024): -) autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 datata 27.3.2024 nella quale la ricorrente ha dichiarato, tra l'altro, di aver eseguito autonomamente il sopralluogo obbligatorio previsto nel disciplinare, nonché di aver direttamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione del lavoro, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e la disponibilità, nonché di tutte le condizioni generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, condizioni contrattuali ed esecuzione del contratto; -) documento dell'Ufficio Tecnico del Comune di (omissis) nella quale, il rappresentante legale ha dichiarato -datandola 27.3.2024- di aver eseguito il sopralluogo sui luoghi di esecuzione dei lavori in forma autonoma e, in calce, attestazione del R.U.P., datata 8.4.2024, circa il fatto che il rappresentante legale della ditta ricorrente aveva dichiarato, come da dichiarazione allegata e come in premessa riconfermato, di aver effettuato regolare sopralluogo sui luoghi di esecuzione dei lavori, in forma autonoma. 16- A seguito di tale produzione, con verbale n. 2 del 16.4.2024 il seggio di gara si è così espresso: "Il seggio di gara (...) procede alla valutazione della documentazione integrativa trasmessa dalla impresa GE. Co. SRL da cui si evince che: l'impresa ha effettuato detto sopralluogo in data 27/03/2024 accedendo di persona nelle aree oggetto di intervento in maniera autonoma, così come previsto all'art. 11 del bando_disciplinare di gara. L'attestazione dell'avvenuto sopralluogo da parte del Rup del Comune di (omissis), riporta tuttavia la data del 08/04/2024 (prot. n. 3403 di pari data) e dunque successiva al termine ultimo per la presentazione delle offerte (03/04/2024). La documentazione integrativa trasmessa da GE. Co. SRL contiene, inoltre, la recente sentenza del TAR Lazio - Sezione seconda bis n. 00140/2024 (...) secondo cui il mancato sopralluogo o la mancata effettuazione del sopralluogo in modalità "assistita" (peraltro prevista dal disciplinare), non costituisce motivo di esclusione e risulta violativa del principio di tassatività, dei principi di massima partecipazione e di divieto di aggravamento del procedimento. Pertanto, il Seggio di gara, propone al Rup la non ammissione alla fase successiva di gara dell'O. GE. Co. SRL." 17- A seguire, con nota del 29.4.2024 l'Ufficio Tecnico, richiamato l'art. 11 del disciplinare, peraltro non impugnato, specificate le finalità del sopralluogo anche in riferimento ai principi del nuovo codice degli appalti pubblici, assunta una presa di posizione sulla giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, rilevata l'assenza di osservazioni sul punto dalla stessa, ha accolto la proposta del seggio di gara circa l'esclusione del ricorrente, ritenendo che una sua ammissione porterebbe ad una inammissibile modifica postuma delle disposizioni di gara in termini di sopralluogo, nei termini e con le modalità previste dal bando, con violazione del principio di parità di trattamento dei concorrenti. 18- Alla luce di quanto ora esposto, in assenza di ulteriori specificazioni da parte del R.U.P. deve ritenersi che essa sia cristallizzata per le ragioni indicate nella proposta del Seggio di gara e, in ragione di ciò, è da ritenersi illegittima. 19- Difatti, per un verso parte ricorrente si è avvalsa di una facoltà prevista dal bando -ossia lo svolgimento autonomo del sopralluogo- e in tal senso ha rilasciato un'apposita dichiarazione -ovviamente assumendosi le proprie responsabilità anche sotto il versante penale rispetto alla veridicità di quanto ivi dichiarato- in ordine all'avvenuto espletamento dello stesso in una determinata data, peraltro utile rispetto al termine di presentazione delle offerte, così ottemperando pedissequamente all'onere previsto dalla legge di gara. 20- Per altro verso, il Seggio di gara -e quindi il R.U.P.- nel giustificare l'esclusione della ricorrente, non hanno svolto alcuna considerazione sull'avvenuta effettuazione del sopralluogo o sulla sua tempistica, nel senso che non hanno contestato la mancata effettuazione del sopralluogo, unica causa di esclusione prevista dal bando. Anzi, dall'affermazione per cui il sopralluogo è avvenuto "accedendo di persona nelle aree oggetto di intervento in maniera autonoma, così come previsto all'art. 11 del bando_disciplinare di gara" in assenza di ulteriori specificazioni è ragionevole inferire che non venga messo in discussione neanche la conformità della modalità utilizzata dal ricorrente con il disciplinare di gara. Di contro, il Seggio di gara (prima) e il R.U.P. (poi) si sono limitati a focalizzare la propria attenzione, per giustificare l'esclusione, sulla tardività della data dell'attestazione da parte del R.U.P. rispetto al termine di presentazione delle offerte, mentre detta circostanza risulta del tutto ininfluente nell'economia della partecipazione del concorrente alla gara. 21- Si soggiunge peraltro, per completezza, che la giurisprudenza amministrativa è da tempo attestata nel senso che "In una gara di appalto la mancata presentazione, da parte di un concorrente, della attestazione comprovante di aver esaminato direttamente tutti gli elaborati progettuali o di avere eseguito il sopralluogo non determina l'obbligo per la stazione appaltante di escludere dalla gara il concorrente stesso qualora tale presentazione non sia prevista a pena di esclusione dalla disciplina della gara e ciò in applicazione del principio del favor partecipationis e di quello di tassatività delle fonti delle cause di esclusione dalla procedura" (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 19.10.2020, n. 380). 22- Consegue da quanto ora esposto che, non essendo stata contestata la mancata effettuazione del sopralluogo ed avendo il ricorrente espressamente dichiarato -nei termini previsti dal bando- l'effettuazione dello stesso peraltro in linea con i termini di presentazione delle offerte, la sua esclusione va pertanto ritenuta illegittima. 23- D'altronde, a tutto concedere, avendo il bando di gara comminato l'esclusione per la sola omissione del sopralluogo, la mera tardività dello stesso -in sé considerata- non può costituire comunque causa di esclusione. 24- In conclusione, il ricorso va accolto e l'esclusione della ricorrente va annullata. In termini conformativi, non risultando agli atti intervenuta alcuna aggiudicazione (e, dunque, non risultando stipulato alcun contratto) e residuando ancora segmenti di discrezionalità tecnica e amministrativa in capo all'amministrazione, non è consentito provvedere iussu iudicis sull'aggiudicazione della gara. Non di meno, rivive l'obbligo -per il Comune di (omissis) e la S.U.A. della Provincia di Cosenza nell'ambito delle rispettive competenza- di riavviare la procedura di gara a decorrere dalla disamina della documentazione amministrativa della ricorrente, per quindi concluderla a norma di legge, impregiudicate le valutazioni amministrative di competenza. 25- Il Collegio, nel rispetto delle disposizioni sulla sinteticità degli atti processuali (artt. 3, comma 2 e 120, comma 10, c.p.a.) e dei principi della domanda (art. 34, comma 1, c.p.a. e art. 99 c.p.c.) e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), ha esaminato tutte le questioni e le censure evocate nel gravame ritenendo che eventuali profili non scrutinati in modo espresso siano comunque da respingere alla luce della motivazione complessivamente resa oppure che non siano rilevanti per la soluzione della controversia (cfr. Cons. Stato, Ad. Plenaria, 27 aprile 2015, n. 5). 26- Le spese della controversia seguono la soccombenza e vanno poste solidalmente a carico della Provincia di Cosenza, nel cui ambito è incardinata la S.U.A., e il Comune di (omissis) per essere liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento di esclusione prot. n. 4105 del 29.4.2024, oggetto di impugnazione. Condanna in solido il Comune di (omissis) e la Provincia di Cosenza alle spese processuali in favore della ricorrente, liquidandole in complessivi euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati: Giancarlo Pennetti - Presidente Domenico Gaglioti - Primo Referendario, Estensore Simona Saracino - Referendario

  • REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per la CalabriaSezione Primaha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 388 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Le. Ia., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; controAutorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cr. Sa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confrontiRegione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato En. Fr. Ve., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; So. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Al. Li., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio An. Lo. in Catanzaro, via (...); per l'annullamentoPer quanto riguarda il ricorso introduttivo:del decreto del Commissario Straordinario dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria n. 60 del 30.12.2022;del decreto del Commissario Straordinario dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria n. 1 del 20.01.2023;del decreto del Commissario Straordinario dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria n. 9 del 22.02.2023;della deliberazione del Commissario Straordinario ARRICAL n. 12 del 30.12.2022, nonchè di tutti gli atti e provvedimenti prodromici, connessi, conseguenti e consequenziali compresa, ove necessario la delibera n. 9 del 25 ottobre 2022.Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di (omissis) il 27/3/2024:Si chiede l'annullamento, in aggiunta agli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso principale dei seguenti provvedimenti:1) il Decreto del Commissario straordinario dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria n. 1 del 10 gennaio 2024, avente ad oggetto "Società Ri. Id. Ca. (So.Ri. S.p.A.) - Piano Operativo di transizione al Servizio idrico in Calabria. Approvazione";2) il Piano Operativo di transizione al Servizio Idrico Integrato in Calabria, allegato al predetto decreto";Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria e di Regione Calabria e di So. Spa;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTO1- Con atto ritualmente notificato il 28.2.2023 e depositato il 24.3.2023 il Comune di (omissis) ha esposto:-) con legge regionale (l.r.) n. 10/2022, pubblicata il 20.4.2022, la Regione ha soppresso l'A.I.C. istituendo l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (ARRICAL) attribuendole la funzione di cui all'art. 3-bis, comma 1-bis del d.l. 138/2011, convertito dalla l. 148/2011 ed individuando, quali organi, il Consiglio direttivo d'ambito (composto dai rappresentanti di quaranta enti locali) il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti ed affidando infine, nelle more della costituzione dei predetti organi, la rappresentanza legale ad un Commissario Straordinario, nominato dal Presidente della Giunta Regionale, cui compete l'approvazione di tutti gli atti amministrativi dell'Autorità ;-) con l.r. n. 32/2022, pubblicata il 21.10.2022 sono state apportate modifiche alla l.r. n. 15/2017 e alla l.r. 10/2022, disponendo, tra l'altro:[a] la cessione a titolo gratuito delle azioni di So. S.p.A., società regionale fornitrice dell'acqua all'ingrosso, nella misura massima del 40% del capitale sociale, ai comuni ed agli altri enti locali ricompresi nell'ambito, demandando ad ARRICAL la definizione dei criteri di partecipazione degli enti locali al capitale sociale di So. e a quest'ultima le necessarie modifiche statutarie (art. 1, comma 4-quater della l.r. 15/2017);[b] che "L'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, ove individui So. S.p.A. quale gestore unico del Servizio idrico integrato, definisce il cronoprogramma del subentro del predetto gestore unico agli attuali gestori, fermo restando il subentro immediato nella riscossione della Tariffa" (art. 18-bis della l.r. n. 10/2022);-) con deliberazione n. 9 del 25.10.2022 il Commissario straordinario di ARRICAL ha individuato So. quale gestore unico del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) per l'intero ambito regionale e con successiva deliberazione n. 12 del 30.12.2022 ha reso esecutivo l'affidamento del servizio dall'1.1.2023 per 30 anni;-) con decreto n. 60 del 30.12.2022 il medesimo Commissario, richiamando la nota prot. 1435 del 22.12.2022 inviata a tutti i comuni della Regione, ha approvato il cronoprogramma di cui all'art. 18 bis con allegata "Declaratoria riferita alla fase preliminare per l'avvio del servizio, contenuta nel cronoprogramma generale di subentro operativo del Gestore Unico d'Ambito So. SpA", successivamente modificato con decreto n. 1 del 20.1.2023, cui ha fatto seguito il decreto n. 2 di pari data sulle "modalità operative" per "garantire il mantenimento del servizio di gestione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti", e da ultimo integrato e modificato con decreto n. 9 del 22.2.2023;-) detti provvedimenti prevedono che, dall'1.1.2023 So., quale gestore unico del S.I.I., subentri nella riscossione della tariffa ai gestori attuali, per conto dei Comuni stessi, i quali, nelle more del subentro nella gestione operativa della stessa So. (da aversi entro il 2026) continuano a gestire il servizio affrontandone tutti i costi;-) viene parimenti previsto che gli incassi confluiranno su un conto dedicato, per la cui ripartizione (fra quanto spettante al Comune per la copertura dei propri costi di servizio e le spettanze di So. per la vendita dell'acqua all'ingrosso e con precedenza per tale voce) è prevista la stipula di accordi operativi tra So. e le singole gestioni esistenti, previa approvazione di ARRICAL;-) vengono previsti piani di rientro per i debiti pregressi dei Comuni verso So. e viene altresì previsto che, nelle more della sottoscrizione degli accordi, i gestori attuali devono comunque destinare gli incassi correnti alla copertura dei costi indicati nel Piano Economico Finanziario approvato da ARRICAL, con particolare riferimento ai costi della fornitura idrica all'ingrosso;-) in sostanza, So. subentrerebbe immediatamente nella riscossione della tariffa dell'intero servizio ma solo progressivamente nelle gestioni operative e nelle more i gestori esistenti dovranno sobbarcarsi la gestione operativa dell'intero servizio ed i relativi costi, non più coperti dalla tariffa ma da eventuali trasferimenti di So. in base alla ripartizione di cui all'accordo operativo ove stipulato;-) la declaratoria allegata al provvedimento impone ai Comuni la predisposizione del P.E.F. per l'anno 2023 da recepire nei bilanci comunali, indicando nel dettaglio l'importo sia dei costi che delle entrate, con validazione dello stesso da parte di ARRICAL;-) infine, l'art. 8 della declaratoria di cui al decreto n. 1/2023, poi abrogato dal decreto n. 9/2023, regolava l'ipotesi della violazione dei piani di rateizzo dei crediti verso So. con l'acquisizione immediata di tutta la gestione del servizio escludendo il trasferimento di debiti e crediti pregressi nonché la predisposizione di piani di rientro con So. per il pregresso; a seguito di abrogazione, la nuova declaratoria demanda ad ARRICAL l'assunzione di provvedimenti ad hoc per anticipare, ove possibile, il subentro nella gestione operativa da parte del gestore unico d'ambito;-) peraltro, la nomina del Commissario straordinario di ARRICAL da parte della Regione e il controllo della stessa su So. non sono compatibili con le previsioni normative, anche regionali (art. 12 l.r. n. 10/22) che demanda alla Regione unicamente compiti di programmazione e non gestionali, da esercitarsi mediante gli organi dell'ente d'ambito.1.1- Ritenendo illegittimi gli atti in epigrafe, il Comune ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:I.1) VIOLAZIONE E FALSA DELL'ART. 18 BIS DELLA L.R. 20.04.2022 N° 10 DEL D.LGS 152/2006. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, INCOMPETENZA, MANIFESTA ILLOGICITÀ .In relazione ai decreti del Commissario Straordinario ARRICAL n. 60/2022, n. 1/2023 e n. 9/2023, richiamata un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma in epigrafe che non consenta il subentro nei segmenti della fatturazione e della riscossione del servizio rispetto agli altri segmenti che lo compongono, deduce violazione degli artt. 176, 141, 147 comma 1, 149, 149 bis, 153, 154, 155, 156 e 173 del d.lgs. n. 152 del 2006 a motivo della rilevata scissione tra la fatturazione e la riscossione e la gestione del servizio, viepiù disposta in carenza di un Piano operativo di organizzazione del Servizio e di un Piano d'ambito aggiornato.Viene dedotta violazione dell'art. 142 comma 3 del d.lgs. 152/2006 per l'omesso coinvolgimento degli enti locali chiamati a svolgere, per legge, le funzioni di organizzazione del servizio, nonché di scelta della forma di gestione, determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, affidamento della gestione e relativo controllo attraverso gli organi dell'Autorità di gestione dell'ambito.Viene altresì contestata la previsione dell'art. 4 lettera e) della declaratoria circa l'utilizzo di un conto dedicato onde confluire gli incassi, contrastante con l'art. 1 comma 790 della legge 160/2019 il quale prevede che l'Ente locale deve aprire apposito conto dedicato collegato al conto di tesoreria principale per ogni entrata oggetto di affidamento a terzi, riferendosi nel caso controverso ad entrate per un servizio destinato a permanere per anni in capo agli attuali gestori, rilevando altresì che i provvedimenti impugnati non chiariscono le sorti del Consorzio e le modalità di funzionamento nel lungo periodo propedeutico al subentro del gestore unico, circostanza che ostacolerà l'esercizio delle funzioni del consorzio stesso (pagamento dei dipendenti, manutenzione etc.).Deduce altresì il Comune ricorrente che il susseguirsi di numerosi decreti in un ristretto arco temporale confermerebbe lo stato di confusione in atto e l'illegittimità degli stessi provvedimenti.I.2) ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 18-BIS DELLA LEGGE REGIONALE CALABRIA N. 10/2022.In subordine e per laddove l'art. 18-bis sia interpretato nel senso di autorizzare il passaggio frazionato del servizio, nel senso dianzi esposto, in un arco temporale di anni, viene eccepita l'incostituzionalità della stessa per violazione delle disposizioni della terza parte del D.lgs. 152/2006, costituenti, ai sensi dell'art. 176, principi fondamentali e dunque violazione dell'art. 117 comma 2 lettera m) e lettera s), dell'art. 117 comma 3 e 119 Cost.Difatti, l'interpretazione avversata metterebbe a rischio l'equilibrio finanziario degli Enti locali ed integrerebbe una violazione dell'art. 141 comma 2 del d.lgs. n. 152 del 2006, comportando un frazionamento del servizio in più segmenti per anni in violazione del principio di unicità del servizio.I.3) ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 18-BIS DELLA LEGGE REGIONALE CALABRIA N. 32/2022 PER CONTRASTO CON GLI ARTICOLI 2, 3, 5, 97, 117 COMMA 2 LETT. S), 118 E 119 COST.La scissione tra subentro immediato nella riscossione della tariffa (in capo a So.) e il mantenimento delle responsabilità e dei costi (in carico agli attuali gestori) violerebbe altresì i principi di leale collaborazione, solidarietà, sussidiarietà adeguatezza e decentramento, nonché l'art. 114 Cost., che dota i Comuni di Statuti propri, poteri e funzioni e il principio di autonomia di entrata e spesa, non potendo i Comuni attingere direttamente le risorse per onorare i costi del servizio idrico, come previsto nelle originarie previsioni della declaratoria di cui al decreto n. 60 del 2022.II.1 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 149 BIS D.LGS. 152/2006 E DELL'ART. 5 DEL D.LGS. 50/2016. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E ILLOGICITÀ MANIFESTAIl Comune ricorrente -premettendo che la Regione Calabria aveva disposto l'affidamento della gestione del servizio a So. unitariamente prevedendo altresì l'acquisto delle relative azioni non ancora da questa possedute (art. 18, comma 1, l.r. n. 10/22 come modificato dalla l.r. n. 16/2022) e cederne entro il 40% gratuitamente ai Comuni (art. 2, comma 1, l.r. n. 32 del 2022)- contesta la deliberazione commissariale n. 9/2022 e la presupposta delibera n. 12/2022 osservando che:-) al momento dell'affidamento del servizio (deliberazione n. 12/2022) i comuni Calabresi non avevano ancora acquistato le azioni So. e dunque non partecipavano ad essa, così risultando carente il requisito previsto dall'art. 149-bis d.lgs. n. 152 del 2006 (partecipazione degli enti locali ricadenti nell'ambito) per l'affidamento diretto;-) in ogni caso, mancherebbe comunque il controllo ana da parte della Regione su So. come previsto per l'affidamento ad una società in house;-) la partecipazione maggioritaria della Regione in So. violerebbe l'art. 5 del d.lgs. 50/2016 dovendo il "controllo ana" spettare non alla Regione ma ai comuni e agli altri enti locali titolari delle funzioni loro attribuite dall'art. 142 comma 2 del d.lgs. 152/2006.2- La So. si è costituita in data 29.3.2023 mentre con memoria depositata il 31.3.2023 ha eccepito inammissibilità del ricorso per tardività quanto alla delibera n. 9/2022, inammissibilità per carenza originaria quanto al decreto n. 9/2023 avendo ARRICAL demandato ad accordi tra So. e gli attuali gestori il subentro nella riscossione, nelle more della quale i Comuni continueranno la riscossione e, nel merito, l'infondatezza del gravame.3- Con atto depositato l'1.4.2023 si è costituita l'ARRICAL per resistere al ricorso, eccependo inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, stante il rinvio agli accordi operativi per l'operatività del subentro di So. nella riscossione e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.4- Con memoria depositata il 31.3.2023 la So. ha eccepito improcedibilità del ricorso per carenza di interesse stante la mancata stipula degli accordi operativi di cui al decreto n. 9/2023 ed infondatezza del gravame.5- Alla camera di consiglio del 5.4.2023, con ordinanza n. 151 del 6.4.2023 è stata rigettata l'istanza cautelare.6- Il 27.5.2023 si è costituita la Regione Calabria depositando memoria di stile.7- In data 16.1.2024 So. ha depositato il decreto del Commissario straordinario di ARRICAL n. 1 del 10.01.2024, con cui si procedeva all'approvazione di un Piano Operativo di transizione al Servizio Idrico Integrato in Calabria.8- All'udienza pubblica del 24.1.2024 parte ricorrente ha chiesto un rinvio per impugnare con motivi aggiunti l'ultimo decreto adottato dall'ARRICAL e il Collegio ha rinviato la trattazione della causa all'udienza pubblica del 19 giugno 2024.9- Con atto notificato l'11.3.2024 e depositato il 27.3.2024 il Comune di (omissis) ha interposto MOTIVI AGGIUNTI avverso il decreto commissariale n. 1/2024.10- Il Comune ricorrente, affermando che a proprio avviso il gravato decreto sopravvenuto non sembra travolgere i provvedimenti già gravati per quanto non direttamente modificati per cui le censure articolate nel ricorso principale conservano la loro attualità, ne contesta la legittimità per i seguenti vizi:1) VIOLAZIONE E FALSA DELL'ART. 18 BIS DELLA L.R. 20.04.2022 N° 10 E DELL'ART. 142 DEL D.LGS 152/2006. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 241/1990 E DELL'ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, IRRAGIONEVOLEZZA, MANIFESTA ILLOGICITÀ .Vengono presentate promiscue censure così compendiabili.A) Viene ribadita la situazione di incertezza data dall'ulteriore susseguirsi di provvedimenti commissariali, foriera di illegittimità anche in riferimento al principio di trasparenza, amplificata dal mancato coinvolgimento degli enti locali, esautorati dal percorso decisionale, prospettando possibili ulteriori modifiche in caso di ulteriori criticità in violazione dell'art. 142 comma 3 d.lgs. n. 152 del 2006.Tale trend comporterebbe la permanenza, nel sopraggiunto decreto, dei medesimi vizi censurati nel ricorso principale sulla precedente declaratoria.B) Viene dedotto altresì difetto di adeguata istruttoria e sviamento di potere essendo stati i decreti adottati per consentire al gestore di subentrare secondo le proprie forze e capacità gestionali.C) Il ricorrente ribadisce le contestazioni avverso la scissione tra attività e passività del servizio.D) Viene ribadita la contestazione in ordine all'insussistenza, al momento dell'affidamento, dei presupposti per considerare So. ente in house della Regione Calabria.E) Viene contestata la mancata approvazione del Piano d'ambito aggiornato per il servizio idrico, contenente gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e gli standard di servizio, propedeutico all'affidamento dello stesso e a sua volta alla redazione del piano operativo del gestore.F) Viene contestata la poca chiarezza del provvedimento impugnato, non chiarendo esso quali parti della precedente declaratoria siano stati modificati o abrogati e quali conservino ancora validità .2) VIOLAZIONE E FALSA DELL'ART. 18 BIS DELLA L.R. 20.04.2022 N° 10 DEGLI ARTT. 140 E SS. D.LGS 152/2006. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, INCOMPETENZA, IRRAGIONEVOLEZZA, MANIFESTA ILLOGICITÀ .A) Ribadendo che, per non risultare incostituzionale, l'art. 18-bis della l.r. 10/2022 deve essere interpretato nel senso di consentire a So. il subentro nella riscossione al momento del subentro nell'intera gestione, il Comune ricorrente ribadisce l'illegittimità della scissione dei segmenti della fatturazione e della riscossione dagli altri segmenti del servizio (captazione, adduzione, distribuzione delle risorse idriche e gestione di reti e impianti relativi, nonché fognatura e depurazione) per violazione del d.lgs. n. 152 del 2006 (vigente nell'ordinamento regionale giusta previsione dell'art. 176 e in considerazione dell'art. 117 comma 3 Cost), con riferimento specifico all'art. 141, all'art. 147 comma 1, all'art. 149-bis (in tema di forma di gestione ed affidamento del servizio), all'art. 153 (che esclude il subentro parziale, nei soli segmenti della fatturazione e della riscossione della tariffa), nonché agli artt. 154, 155 e 156 del medesimo decreto (in materia di applicazione della tariffa e riscossione) ed infine all'art. 173 in materia di passaggio dei dipendenti in occasione del subentro.B) Il ricorrente contesta la legittimità dei provvedimenti impugnati in quanto adottati senza l'aggiornamento del Piano d'ambito alle cui prescrizioni il Piano operativo di transizione avrebbe dovuto uniformarsi.C) Il decreto impugnato violerebbe anche l'art. 142 comma 3 del D.lgs. 152/2006 in quanto è stato emesso senza previo coinvolgimento degli enti locali deputati ad assumere, attraverso gli organi dell'ente di governo d'ambito, le decisioni in materia di organizzazione del servizio, forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo.D) Viene dedotta altresì violazione degli artt. 154 e 156 del d.lgs. 152/2006 i quali prevedono che il corrispettivo debba essere corrisposto al soggetto che materialmente eroga il servizio, allo stato il Comune ricorrente (come emerge anche dalla declaratoria del decreto n. 9 del 22.2.2023 che prevede la riscossione di So. "per conto" dei gestori e dalla previsione per cui i pagamenti dovranno essere incassati su conto dedicato, da definire nell'accordo operativo).E) Viene inoltre contestata la previsione della declaratoria per cui la liquidità dovrà essere ripartita tra So. e i gestori con priorità per la prima anche per il pagamento dei debiti pregressi, in quanto in violazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione del servizio di cui dall'art. 141 comma 2 del d.lgs. 152/2006.F) Viene quindi osservato che la previsione di un "conto dedicato" nel quale far confluire i proventi delle tariffe, di cui all'art. 4 lettera e) della "declaratoria" approvata con il decreto commissariale n. 9/2023, non risolve i problemi creati dai precedenti decreti, generando piuttosto criticità rispetto all'art. 1 comma 790 della legge 160/2019, che prevede che l'Ente locale deve aprire un apposito conto dedicato collegato al conto di tesoreria principale per ogni entrata oggetto di affidamento a terzi, mentre, nel nostro caso le entrate si riferiscono a un servizio che ancora per anni continuerà ed essere gestito direttamente dai comuni o dagli attuali gestori.G) Si deduce ancora, con argomentazioni inquadrabili in termini di eccesso di potere, che la successione di plurimi decreti in un ristretto arco temporale darebbe luogo ad una situazione di confusione.H) Viene quindi contestata la violazione della l.r. 10/2002 e dei principi di cui agli artt. 140 ss. del d.lgs. 152/2006 per irragionevolezza nella parte del Piano di transizione (Capitolo 5 del Piano operativo, pag. 42) che consente a So. di proporre ad ARRICAL una modifica del cronoprogramma per intervenute esigenze tecnico amministrative del gestore unico e per le altre generiche eventualità descritte al numero IV della lettera a), consentendo al gestore di individuare a proprio piacimento i tempi del subentro nella gestione dei segmenti onerosi del servizio.2) (rectius 3) ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 18 BIS DELLA LEGGE REGIONALE CALABRIA N. 10/2022.In subordine e per il caso che l'art. 18-bis venga interpretato nel senso di consentire il subentro della riscossione a prescindere dal subentro complessivo nella gestione, viene dedotta illegittimità costituzionale con le disposizioni contenute nella terza parte del D.lgs. 152/2006 (ai sensi dell'art. 176 del decreto principi fondamentali di cui agli art. 117 comma 3 Cost.) ed altresì per violazione degli articoli 117 comma 2 lettera m) e lettera s) e 119 Cost.La previsione del subentro immediato nella riscossione impregiudicata la gestione del servizio -con i relativi costi- in capo agli attuali gestori metterebbe a rischio, ad avviso del Comune ricorrente, l'equilibrio finanziario degli Enti locali e su tradurrebbe nella violazione dei principi generali dettati dal d.lgs. n. 152 del 2006 ed in particolare ai principi di economicità, efficienza ed efficacia di cui all'art. 141 comma 2 del decreto, viepiù considerata la possibilità di proroghe nella fase transitoria.3) (rectius 4) ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 18-BIS DELLA LEGGE REGIONALE CALABRIA N. 32/2022 PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 2, 3, 5, 97, 117 COMMA 2 LETT. S), 118 E 119 COST.Viene prospettata l'illegittimità costituzionale dell'art. 18-bis della l.r. n. 10/2022, sempre ove interpretata nel senso dell'immediatezza del subentro nella riscossione in quanto violativa dell'equilibrio di bilancio degli enti locali e dell'autonomia finanziaria dei Comuni, oltre che principi di leale collaborazione, solidarietà, sussidiarietà adeguatezza e decentramento, di cui agli art. 114 Cost. (in termini di autonomia statutaria) ed art. 119 Cost. (in tema di autonomia finanziaria di entrata e di spesa), in quanto verrebbero, tramite detta norma sottratte ai Comuni gestori le risorse necessarie che consentono l'espletamento delle funzioni pubbliche loro attribuite, che vengono mantenute, quantunque "alleggerite" comunque nel decreto n. 9/2023, che però mantiene la previsione di un conto corrente dedicato nel quale far confluire le entrate.4) (rectius 5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE 10/2022.Viene contestata la carenza di una previa approvazione del Piano d'ambito aggiornato per la gestione del servizio idrico integrato imposta dall'art. 13 comma 1 della l.r. 10/2022, contenente gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e gli standard prestazionali di servizio necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente, propedeutico all'affidamento del servizio e all'approvazione del piano operativo redatto dal gestore che su questo si deve basare.11- In data 9.5.2024 tanto So. che ARRICAL hanno depositato la prova della notifica delle delibere n. 9/2022 e n. 12/2022 al Comune ricorrente.12- Il 18.5.2024 So. ha depositato memoria deducendo:-) improcedibilità del ricorso principale concernente l'impugnativa dei provvedimenti ARRICAL nn. 60/2022, 1/2023 e 9/2023, per carenza di interesse, come già ritenuto da questo Tribunale nelle sentenze nn. 293/2024, 295/2024 e 296/2024 relativamente ai medesimi provvedimenti in contenzioso parallelo;-) inammissibilità del gravame quanto alla delibera commissariale di ARRICAL n. 9/2022 per tardività, come già dedotto in riguardo al ricorso principale;-) inammissibilità dei motivi aggiunti depositati il 27.3.2024 per carenza di interesse, non emergendo il pregiudizio subito dal Comune ricorrente nella fase transitoria, nella quale manterrà la riscossione della tariffa e per la previsione di accordi sostitutivi che condizionano il subentro anticipato di So. nella riscossione;-) infondatezza delle censure spiegate nei motivi aggiunti.13- All'udienza pubblica del 19.6.2024 il ricorso è stato spedito in decisione.DIRITTO14- Viene anzitutto scrutinato il RICORSO PRINCIPALE.14.1- Come eccepito dalla resistente So., il ricorso è improcedibile quanto all'impugnazione dei decreti commissariali n. 60 del 30.12.2022 di approvazione del cronoprogramma ai sensi del precitato art. 18-bis l.r. 10/2022 modificato con decreto n. 1 del 20.1.2023 e con n. 2 del 20.1.2023, nonché dell'ulteriore decreto n. 9 del 22.2.2023, che modifica i precedenti con nuovo cronoprogramma (motivi I, I.1, I.2 e I.3)14.1.1- Sul punto si osserva che con le sentenze n. 293/2024, n. 295/2024 e n. 296/2024, pubblicate il 27.2.2024 nell'ambito di contenzioso parallelo ad oggetto la serie dei medesimi provvedimenti per censure comunque sostanzialmente sovrapponibili, il Collegio ha ritenuto che il decreto commissariale n. 1/2024, "emanato all'esito di un'istruttoria e della verifica dello stato degli adempimenti propedeutici al subentro del nuovo gestore unico del S.I.I., nell'approvare il piano operativo di transizione alla nuova gestione unica, conferma la fatturazione e riscossione diretta di So.R. per conto degli attuali gestori nelle more della transizione, disponendo un'ulteriore proroga al giugno 2025 -par. 4.1.1, pag. 32- rispetto alla previsione originaria attestata sulla fine dell'anno 2024 -art. 10 del cronoprogramma allegato al decreto commissariale n. 9 del 22.02.2023- e riservandosi altresì ulteriori revisioni nel prosieguo. Alla luce del descritto contenuto, il decreto n. 1/2024 possiede pertanto una propria autonomia ed efficacia lesiva, da cui deriva il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del ricorso principale e del primo atto di motivi aggiunti in riferimento ai decreti nn. 60/2022, 1/2023 e 9/2023 con essi gravati, poiché un eventuale annullamento degli stessi non può dispiegare un effetto caducante sul sopravvenuto decreto n. 1/2024".14.1.2- Tale conclusione comporta l'improcedibilità dei motivi I), I.1), I.2) e I.3) che si riferiscono ai suddetti provvedimenti.14.1.3- Incidentalmente e per completezza si osserva che, anche qualora si ritenesse, a tutto concedere, che per la formulazione del Piano di transizione e del decreto n. 1/2024 che lo approva, possano risultare ancora in vita segmenti della disciplina del previgente cronoprogramma (di cui al decreto n. 9/2023) le contestazioni del Comune ricorrente non risulterebbero comunque destinate ad esito favorevole, anche in riferimento alle dedotte incostituzionalità, sia perché basate sull'erroneo presupposto dell'avvenuto subentro nella gestione del servizio (evento non ancora verificatosi), sia perché le stesse non impongono alcun vincolo (in termini di "privilegio" lato sensu inteso) o di diritto di ritenzione di So. (che non procede, almeno fino alla stipula degli accordi, ad alcuna attività di materiale riscossione ed incameramento della tariffa) sia perché, quanto alle disposizioni legislative, le censure non fanno trasparire alcuna distonia rispetto alla disciplina statale laddove questa sia prevalente sulla legislazione regionale e comunque non risultano rilevanti nell'ambito dell'odierno contenzioso.14.1.3.1- Più nel dettaglio, infatti, nell'ambito dell'odierna controversia si possono distinguere i seguenti segmenti:a) la fase a valle alla stipula degli accordi operativi comprensivi di obblighi e prerogative delle parti in essi coinvolte;b) la fase precedente alla stipula degli accordi operativi, con particolare riferimento agli obblighi posti in capo agli attuali gestori;c) la fase derivante dal mancato rispetto degli accordi operativi nonché dal rifiuto di sottoscrivere gli stessi.14.1.3.2- Quanto alla fase sub a) si osserva sin da subito che ogni censura è allo stato inammissibile, perché rimanda ad attività -la stipula degli accordi deputati a disciplinare obblighi e prerogative dei soggetti coinvolti- ancora non poste in essere. Oltretutto, nei provvedimenti impugnati, nulla è rinvenibile in ordine ad un eventuale contenuto, in ipotesi pregiudizievole, che l'accordo possa avere nei confronti del ricorrente.14.1.3.3- Quanto alla fase sub c) ogni contestazione è parimenti allo stato inammissibile, rimandando a determinazioni allo stato solo ipotetiche e dunque non prevedibili né quanto all'an né quanto al quid, di modo che la relativa previsione è allo stato priva di reale pregnanza anche in termini di lesività .14.1.3.4- Quanto alla fase sub b), nel piano di transizione di cui al decreto n. 1/2024 sono analiticamente elencate le incombenze poste in capo a So. e agli attuali gestori, ragion per cui è da ritenersi che l'effetto modificativo spiegato dal decreto investa la suddetta fase, nell'ambito della quale, si ribadisce, nessuna previsione prevede obblighi o vincoli specifici di destinazione dell'incassato con preferenza (alla stregua di crediti lato sensu "privilegiati") in favore di So..Difatti, l'obbligo di onorare i creditori "con particolare riferimento ai costi della fornitura idrica all'ingrosso" (art. 6, lettera e) non comporta l'insorgenza di alcuna causa di preferenza in favore di So.; a tal proposito, infatti, l'endiadi del decreto n. 9/2023 nel suo tenore letterale enfatizza l'essenzialità della fornitura dell'acqua e responsabilizza i gestori (anche alla luce delle criticità in atto, come si evidenzierà di seguito) ad onorare tali debiti (e, implicitamente, ad implementare la riscossione, ove carente, in modo da assicurare il soddisfacimento degli stessi), ma non può essere letta quale fondamento di alcuna causa di preferenza, alla stregua, cioè, di una sorta di "privilegio" dei crediti per le forniture So. rispetto agli altri crediti (altri fornitori, personale, etc.), né, ovviamente, introduce alcuna forma di ritenzione a favore di So. degli incassi (atteso che nelle more della stipula degli accordi saranno i gestori attuali ad incassare i corrispettivi dall'utenza).14.2- Quanto al motivo II), che attiene invece all'impugnazione delle deliberazioni commissariali n. 9/2022 e n. 12/2022, si anticipa che il ricorso è irricevibile per tardività quanto alla prima (delibera n. 9/2022) e inammissibile quanto alla seconda (delibera n. 12/2022).14.2.1- Per delibare rispetto ai profili residui -attinenti alle contestate deliberazioni commissariali n. 9/2022 e n. 12/2022 - è d'uopo ricostruire la volontà procedimentale dell'operazione amministrativa posta in essere a mezzo delle due delibere dal momento che ciò si riverbera sull'esito concreto del contenzioso, risultando dirimente anche in relazione alle censure di incostituzionalità prospettate.14.2.1.1- Con deliberazione n. 9 del 25.10.2022 il Commissario straordinario di A.R.R.I.C.AL. ha individuato la società So. S.p.A. quale gestore unico del Servizio idrico integrato per l'intera circoscrizione regionale.In particolare, nel predetto provvedimento il Commissario straordinario:-) ha richiamato l'art. 3-bis, comma 1 bis del d.lgs. n. 138/2011, in ottemperanza del quale con la l.r. n. 10/2022 è stato individuato un unico A.T.O. regionale ed è stata istituita l'ARRICAL, nonché l'art. 149-bis comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, in base al quale l'affidamento del S.I.I. rientra nelle esclusive competenze dell'Ente di Governo dell'Ambito e deve avvenire in una delle forme previste dall'ordinamento europeo e nel rispetto della normativa nazionale in materia;-) ha richiamato l'attività istruttoria svolta per individuare la migliore modalità organizzativa e le valutazioni svolte -anche sulla base di appositi protocolli di intesa finalizzati ad una più precisa analisi- finalizzate alla migliore scelta quanto all'individuazione dell'affidamento del servizio al gestore unico d'ambito, da cui scaturivano più scenari analiticamente evidenziati;-) ha richiamato [a] la precedente deliberazione dell'AIC n. 5/2020 che già delineava la modalità di gestione in house del servizio idrico integrato nell'ambito dell'unica circoscrizione territoriale calabrese, [b] la successiva deliberazione di Giunta regionale n. 210/2021 che avviava un'attività di verifica circa la sussistenza delle condizioni per rilevare l'intero pacchetto azionario di So. e costituirla società a totale partecipazione pubblica, [c] le attività svolte nell'ambito dell'assemblea dell'AIC (8.7.2021 e 14.10.2021) in ordine all'assetto da conseguire tra quelli possibili e [d] la nota del 13.11.2021 inviata dall'AIC (Autorità Idrica Calabria cui ARRICAL è subentrata) al Presidente della Giunta Regionale in ordine al percorso attuabile e alle relative scadenze;-) ha rilevato che con deliberazione n. 8 del 2020 l'AIC aveva approvato il Piano d'ambito del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 149 d.lgs. n. 152/2006 per l'ambito territoriale dell'intera circoscrizione calabrese, inviato il 5.1.2020 ai competenti organi per gli adempimenti di competenza;-) ha richiamato le precedenti deliberazioni dell'AIC n. 39 del 23.11.2021 e n. 82 del 23.12.2021 con cui l'Autorità aveva deliberato, tra l'altro, di individuare quale percorso per la costituzione del soggetto gestore e successivo affidamento del servizio idrico integrato per i segmenti distribuzione, fognatura, depurazione per l'intera circoscrizione calabrese la Società Co. Ac. S.p.A. in forma di azienda speciale consortile, condizionandone l'affidamento definitivo tra l'altro alla stesura di un Piano industriale asseverato ai sensi dell'art. 34 d.l. 179/2012 e agli adempimenti ivi previsti;-) ha richiamato le sopravvenienze costituite dalla l.r. n. 10/2022, in special modo gli artt. 18 (che autorizzava FI. S.p.A. (società in house regionale) ad acquistare le azioni di So., in considerazione della rilevanza strategica per la Regione Calabria del servizio di interesse generale da questa erogato) e 20, nonché la l.r. n. 32 del 2022, special modo gli art. 2 (il cui comma 4-quater autorizzava la cessione a titolo gratuito delle azioni So. in misura massima del 40% ai Comuni e agli enti locali ricompresi nell'ATO regionale, demandandone i criteri di partecipazione all'ARRICAL) e 3 (il quale dispone al comma 1 che l'ARRICAL, ove individui So. quale gestore unico, definisca un cronoprogramma di subentro fermo restando l'immediato subentro nella riscossione, il comma 2, che demanda ad ARRICAL di definire l'elenco delle società che possono essere conferiti in So. per la necessaria integrazione e il comma 3 che prevede l'autorizzazione dell'assemblea di So. per i conferimenti ferme restando le disposizioni codicistiche e legislative vigenti);-) ha ribadito l'obbligo di affidare il servizio idrico integrato nei termini dell'art. 14 del d.l. n. 115 del 2022 da parte dell'Ente di governo dell'ambito e, in caso di inerzia, del Presidente della Regione e, in subordine, del Governo, rilevando che con nota del 12.10.2022 il competente Ministero comunicava che, perdurando l'inerzia, avrebbe adottato i provvedimenti necessari;-) ha rilevato che, alla luce della precitata l.r. n. 10/2022, modificata dalla l.r. n. 32/2022, la So., divenuta di proprietà del socio privato, detiene, quale soggetto salvaguardato, il ruolo di gestore del segmento adduzione di acqua da circa 20 anni ed è in linea con le disposizioni dell'ARERA, la cui tariffa in corso d'anno è stata approvata con deliberazione ARRICAL n. 5 dell'11.8.2022;-) ha rilevato come emerga l'opportunità, per le precitate disposizioni regionali, di giungere ad una gestione unitaria del SII alla dimensione dell'intero territorio regionale, comprendente quindi il segmento di adduzione ed i restanti segmenti di distribuzione acquedottistica, fognatura e depurazione, traguardando all'integrazione verticale del servizio attraverso la So. anche per evitare l'esercizio del potere sostitutivo del Governo;-) ha rilevato che con la l.r. n. 32 del 2022, in modifica delle ll.rr. n. 15 del 2007 e n. 10 del 2022, viene indicato l'iter volto all'operatività del soggetto gestore interamente pubblico, autorizzando la cessione a titolo gratuito delle azioni di So. entro il 40% ai Comuni ed enti locali nell'ATO demandando alla società l'approvazione delle necessarie modifiche statutarie;-) ha rilevato che l'Azienda consortile "Acque Pubbliche della Calabria" non aveva adempiuto a quanto disposto con decreto del direttore generale dell'AIC del 23.12.2021 e ciò incideva negativamente sulla definitività dell'incarico di gestione del S.I.I.;-) ha richiamato le deliberazioni di ARRICAL n. 7 del 21.10.2022 di approvazione delle tariffe per l'intero segmento di adduzione-distribuzione-fognatura-depurazione e n. 8 del 24.10.2022 di approvazione della relazione di cui all'ex art. 34, con cui si espone il vantaggio del ricorso alla forma dell'in house providing rispetto al ricorso al mercato;-) ha preso atto che l'affidamento provvisorio del S.I.I. all'Azienda Speciale Consortile "Acque Pubbliche della Calabria" già disposto non è divenuto definitivo per inadempimento dell'azienda stessa;-) ha individuato attraverso la trasformazione di So. in società a totale capitale pubblico, il soggetto più idoneo per la costituzione del gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'intero ambito territoriale regionale;-) ha assegnato l'affidamento del Servizio Idrico Integrato per i segmenti di captazione e adduzione acque potabili, distribuzione, fognatura e depurazione per l'intera circoscrizione territoriale calabrese, alla società So. S.p.A, per un arco temporale pari a 30 anni dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio;-) ha approvato la convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio nonché il relativo disciplinare, demandando alla struttura commissariale gli adempimenti conseguenziali.14.2.1.2- Con successiva deliberazione n. 12 del 30.12.2022 il Commissario ARRICAL:-) ha richiamato le disposizioni della l.r. n. 10/2022 nonchè della l.r. n. 32 del 22;-) ha richiamato le deliberazioni commissariali n. 6 del 19.9.2022, n. 7 del 21.10.2022 e n. 8 del 24.10.2022, parimenti già riportate nella deliberazione n. 9/12;-) ha richiamato la succitata deliberazione n. 9 del 2022 con cui era stata individuata la So., società a totale capitale pubblico, come soggetto idoneo alla gestione del S.I.I. e l'affidamento alla stessa dei segmenti captazione e adduzione acque potabili, distribuzione, fognatura e depurazione;-) ha richiamato la nota commissariale del 22.12.2022 ai Comuni della Regione ove veniva evidenziata una situazione di complessità delle operazioni per l'effettiva presa in carico del servizio per ogni singolo Comune da parte di ARRICAL, rilevando che il processo debba risultare progressivo e non istantaneo ma subordinato ad un cronoprogramma;-) ha rilevato che, per l'esecutività dell'affidamento, la Convenzione allegata alla delibera n. 9/2022, sottoscritta con So. disponeva, tra l'altro, che la stessa società fosse tenuta a definire un Piano industriale, che contempli il Piano Economico Finanziario, asseverato da un Istituto di Credito o da Società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 1.9.1993 n° 385 e ss.mm. o da una società di revisione, ai sensi dell'art. 1 della l. 23.11.1939 n. 1966 e a presentare di Statuto, convenzioni, contratti e regolamenti, che consentano ai comuni di svolgere il suddetto "controllo ana" previsto per gli organismi in house, oltre a presentare le polizze di responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale fissato nei limiti di legge e di protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale fissato nei limiti di legge;-) ha rilevato che con pec del 23.12.2022 è stato trasmesso da So. lo Statuto, integrato con le necessarie modifiche, volte a garantire, ai sensi dell'art. 149-bis comma 1 e dell'art. 5 del d.lgs. 50/2016, il corretto esercizio del "controllo ana" da parte dei comuni per quanto di loro competenza, con note PEC del 28 e 29 dicembre 2022 è stato trasmesso il Piano Economico Finanziario, asseverato dalla Società di revisione AUDITA S.r.l. e la polizza Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale fissato nei limiti di legge, mentre contestualmente chiedeva una proroga per altra polizza;-) ha ritenuto di concedere alla So. la proroga richiesta al 31.1.2023, purché la polizza decorra dall'1.1.2023;-) ha dato atto, al fine di rendere esecutivo l'affidamento, che la So. ha adempiuto agli obblighi prescritti per il gestore e in particolare, ha trasmesso i documenti ed operato le modifiche statutarie richieste dalla Convenzione;-) ha confermato, alla luce degli atti citati, la deliberazione n. 9 del 2022, assegnando il S.I.I. per i succitati segmenti nell'unico ATO regionale alla So. per 30 anni dall'1.1.2023.14.2.1.3- Da quanto ora esposto emerge che:-) con la deliberazione n. 9 del 25.10.2022 il Commissario ARRICAL, all'esito dell'attività istruttoria e svolte le valutazioni analiticamente ivi rappresentate, ha individuato So. come gestore del S.I.I. per i segmenti in questione, condizionando l'efficacia dello stesso a taluni adempimenti indicati nella convenzione contestualmente approvata;-) con la successiva deliberazione n. 12 del 30.12.2022 il Commissario ARRICAL ha preso atto dell'adempimento alle prescrizioni di cui in convenzione (salva la concessione di una proroga per la polizza rischi impianti al 31.1.2023, purchè alle condizioni ivi previste) e, in tale ottica, ha confermato l'affidamento.14.2.3- Detto in altri termini, nell'ambito di una procedura sviluppatasi in termine di operazione amministrativa a formazione progressiva, la volontà procedimentale di procedere all'affidamento del S.I.I. a So. è da ritenersi formata e perfezionata con la delibera commissariale n. 9 del 2022, a seguito dell'istruttoria ivi richiamata e di una serie di complesse valutazioni ivi rappresentate, mentre la successiva deliberazione n. 12 del 2022 si è limitata a dare atto dell'avvenuto adempimenti delle prescrizioni ivi imposte (salva la proroga accordata per una polizza), che condizionavano l'efficacia dell'affidamento.14.2.4- Non di meno, nonostante l'espressione utilizzata al punto 4) del dispositivo della deliberazione n. 12 del 2022 -che esprimendosi nel senso di "confermare, alla luce degli atti già citati, la Deliberazione n. 09 del 25./10/2022 dell'ARRICAL, assegnando l'affidamento del S.I.I. (...) alla Società So. S.p.A.", potrebbe, per la sua formulazione, instillare il dubbio circa la sussistenza di un provvedimento di conferma propria in ordine all'an dell'affidamento, dall'esame integrale dei predetti atti, come sopra ricostruito, anche in termini di percorso istruttorio e motivazionale emerge che la scelta di procedere all'affidamento a So., disposto nella precedente deliberazione, nella deliberazione n. 12/2022 viene dato per presupposto consolidato ed acquisito e non è soggetto ad alcuna riconsiderazione, né in termini istruttori (atteso che la deliberazione n. 12/2022 riguarda, relativamente alle restanti statuizioni, solo la presa d'atto dell'avvenuta effettuazione degli adempimenti richiesti nella convenzione quale condizione di efficacia dell'affidamento nonché la proroga del termine per la stipula delle polizze, aspetto quest'ultimo non attinto da contestazioni dal ricorrente) sia in termini motivazionali (atteso che le ragioni poste a base della scelta di affidare a So. la gestione del S.I.I. espresse nella delibera n. 9/2022 non sono state oggetto di rivalutazione).14.2.5- Consegue da ciò che, richiamata la consolidata giurisprudenza per cui "La distinzione tra atti di conferma in senso proprio e meramente confermativi viene ravvisata in giurisprudenza nella circostanza che l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi, escludendosi che possa considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata; ricorre invece l'atto meramente confermativo, non impugnabile, allorché l'Amministrazione si limiti a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione" (Consiglio di Stato, Sez. V, 10.4.2024, n. 3290), deve ritenersi che la volizione procedimentale in ordine all'individuazione delle modalità di affidamento della gestione del S.I.I. tra quelle consentite dalla legge (attraverso cioè l'in house providing) e, soprattutto, alla scelta dell'affidatario (individuato in So.) sono state perfezionate con l'adozione della deliberazione n. 9/2022 e, in tale ottica, difettando sul punto alcuna istruttoria specifica o sviluppo motivazionale, su tali aspetti la deliberazione n. 12/2022, con riferimento al punto 4 del dispositivo, si atteggi ad atto meramente confermativo di quanto già a suo tempo disposto mentre per il resto non reca autonome statuizioni lesive (come osservato, sostanzialmente, dalla memoria So. depositata in data 31/3/2023 con riferimento all'eccezione riportata a pag.16) e non essendo stata contestata la proroga del termine quanto all'acquisizione delle polizze.14.3- Così ricostruita la fattispecie, con riferimento all'impugnazione della delibera n. 9 del 25.10.2022 deve accogliersi l'eccezione formulata da So., la quale ha dedotto la tardività della notifica del ricorso.14.3.1- La gravata deliberazione -con la quale è stato affidato alla So., previa trasformazione in società a totale capitale pubblico contestualmente disposta, il Servizio Idrico Integrato per l'intera circoscrizione territoriale calabrese approvando la relativa convenzione- costituisce un atto generale non rivolto specificamente ai Comuni (tanto è vero che è prevista la pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Autorità o comunque sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria). Non di meno, la medesima deliberazione prevede anche di "notificare" il medesimo provvedimento ai Comuni della Regione Calabria.14.3.2- Orbene, a prescindere dalla prevalenza, ai fini del formarsi della piena conoscenza, della data di intervenuta pubblicazione all'albo pretorio di tale deliberazione ovvero dalla sua partecipazione ai singoli Comuni, è comunque da osservarsi anzitutto che a fronte dell'eccezione di tardività nulla ha controdedotto il Comune ricorrente.Ad abundantiam è comprovato da So. che la delibera in questione era stata trasmessa via pec al Comune ricorrente il 27.10.2022, come risulta dalla ricevuta di consegna della pec che recava "Prot. ARRICAL n. 961 del 27/10/2022. Si notifica delibera n. 9 del 25/10/2022 del Commissario Straordinario ARRICAL ad oggetto: Legge Regionale n. 10 del 20/04/2022 - Ambito Territoriale Ottimale "Calabria". Affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico So. S.p.A., scaricabile al seguente link del sito dell'Autorità Idrica Calabria:https://hosting.soluzionipa.it/autcalabria/albo/albo_dettagli.php?id=23& CSRF=e41105c282605d5778465ba500f68216" la quale, oltre a recare link dinamico, dà adeguatamente conto degli estremi della delibera e dell'oggetto, ossia l'affidamento del servizio idrico integrato a So. S.p.A. Va soggiunto, per completezza, che il Comune ricorrente nulla ha eccepito su tale aspetto.14.3.3- Consegue da ciò che, avendo parte ricorrente contestato detta deliberazione con il ricorso notificato il 28.2.2023 l'impugnazione della stessa è tardiva.14.3.4- In ogni caso, sotto distinto e concorrente profilo, risulta congruente il rilievo difensivo di So.R.I.Cal., secondo cui l'affidamento è stato effettuato in base all'art. 2 L.R. n. 32/2022, il quale ha disposto la cessione a titolo gratuito delle azioni di So.R.I.Cal. nella misura massima del 40% del capitale in favore dei Comuni e degli altri Enti locali ricompresi nell'ambito territoriale ottimale, cosicché tale assegnazione è quindi avvenuta in favore di una società a totale capitale pubblico e partecipata dagli Enti locali dell'ambito, non incidendo pertanto il completamento delle procedure necessarie per la definizione degli assetti partecipativi sulla legittimità dello stesso affidamento, poiché le azioni risultano già attribuite a monte ex lege ai Comuni.14.4- Quanto invece alla domanda di annullamento della deliberazione n. 12 del 30.12.2022, sulla base delle considerazioni sopraesposte (punti 14.2.4 e 14.2.5), deve ritenersi essa inammissibile in quanto parte ricorrente incentra la propria contestazione (pagg. 17-21 del ricorso principale) nei confronti di criticità riconducibili alla volontà dell'amministrazione di affidare il servizio a So., in quanto ente in house della Regione Calabria, laddove tale decisione risulta già perfezionata perfezionata con la deliberazione n. 9/2022.14.5- In conclusione, il ricorso principale va dichiarato:-) improcedibile quanto ai decreti commissariali n. 60/2022, n. 1/2023, n. 9/2023;-) irricevibile e inammissibile quanto alle deliberazioni commissariali n. 9/2022 e n. 12/2022.15- Viene quindi delibato l'ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI.15.1- Il ricorso è nel complesso infondato.15.2- E' opportuno anzitutto procedere ad una ricostruzione complessiva della vicenda dal punto di vista normativo e delle relative vicende applicative.15.2.1- Dal punto di vista normativo, l'art. 18-bis della l.r. n. 10/2022 "Disposizioni transitorie in merito al Servizio idrico integrato" dispone: "1. L'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, ove individui So. S.p.A. quale gestore unico del Servizio idrico integrato, definisce il cronoprogramma del subentro del predetto gestore unico agli attuali gestori, fermo restando il subentro immediato nella riscossione della Tariffa".15.2.2- Sul versante applicativo, si osserva quanto segue.15.2.2.1- Con nota prot. 1435 del 22.12.2022 inviata ai Comuni della Regione, il Commissario ARRICAL ha evidenziato che le complessità nel subentro di So. alle gestioni esistenti portano ad un subentro non già istantaneo ma progressivo e previo cronoprogramma che descriva tempistica e strategia, nel mentre la fornitura del servizio all'utenza resta transitoriamente in capo al singolo Comune o gestore.15.2.2.2- Con il decreto commissariale n. 60 del 30.12.2022 veniva approvato un primo cronoprogramma nel quale, per quanto di interesse e previa distinzione tra le attività del primo e del secondo semestre 2023 (rispettivamente artt. 1-9 e artt. 10-12):-) l'art. 1 demandava ai Comuni, in continuità con gli anni i precedenti, la predisposizione dei Piani Economici Finanziari (P.E.F.) del Servizio idrico integrato (S.I.I.) per l'anno 2023, in quanto gestori operativi, dettando anche specifiche indicazioni quanto alla valorizzazione delle entrate e dei costi del servizio (per quanto concerne i costi della fornitura all'ingrosso di acqua, sulla base di un preventivo di spesa fornito da So. sul pregresso);-) l'art. 4 disciplinava l'attività di bollettazione all'utenza da parte dei Comuni e dalle ditte incaricate, riportante il So.;-) l'art. 6 disciplinava la gestione dei flussi incassati da So. consentendole di trattenere in quota parte le proprie spettanze per la vendita di acqua all'ingrosso, per la sola quota corrente riferita all'anno in corso, nonché i costi aggiuntivi maturati, emergenti dall'adeguamento alla regolazione ARERA e comunque già inseriti nei PEF comunali, prevedendo l'invio dell'eccedenza ai Comuni nei tempi ivi indicati, mentre, laddove gli incassi da tariffa non fossero sufficienti, il Comune avrebbe continuato a coprire i costi di fornitura idrica all'ingrosso in una misura non inferiore a quella garantita negli ultimi anni;-) l'art. 7 regolamentava i debiti pregressi dei gestori rispetto a So., stabilendo un impegno degli stessi a rispettare i piani di rientro concordati con So., pena il trattenimento da parte di quest'ultima, sull'incassato 2023, anche delle quote della rata annuale scaduta e non pagata dal Comune;-) l'art. 10 prevedeva il progressivo subentro di So. nella bollettazione nel secondo semestre, da completare entro l'anno 2024;-) l'art. 11 disciplinava poi la tariffa da applicare da So., sostanziata nella tariffa unica regionale, con progressività di convergenza rispetto a quanto definito da ARRICAL e inviato all'ARERA;15.2.2.3- Con successivo decreto commissariale n. 1 del 20.1.2023 veniva parzialmente modificata la declaratoria, in particolare -per quanto di interesse- con una più analitica articolazione della gestione dei flussi incassati da So. per conto dei Comuni (art. 6), mantenendo la previsione della ritenzione i servizi emergenti dal progressivo adeguamento alla regolazione ARERA.16.2.2.4- Con successivo decreto n. 9 del 22.2.2023 ARRICAL aggiornava/implementava il cronoprogramma di cui al decreto n. 1/2020, nella nuova formulazione, nella cui declaratoria, più nello specifico:-) l'art. 4 prevedeva che "a) I Comuni o le ditte da essi incaricate procederanno alla bollettazione del SII in continuità, con le medesime modalità fino ad oggi adottate e con le tariffe come ricalcolate al punto precedente", "c) Allorché So. procederà alla nuova bollettazione dell'anno 2023, ai sensi del successivo art. 10, la fatturazione dovrà riportare il "So. per conto del Comune di....", "e) Il conto sul quale incassare i pagamenti sarà un conto dedicato, definito sulla base dell'Accordo siglato fra Comune e So. ai sensi del successivo art. 6";- l'art. 6 ("Accordi operativi per la gestione dei flussi incassati") prevedeva "a) Nel periodo transitorio, necessario al progressivo trasferimento dei database per la fatturazione diretta (...) So. definirà appositi Accordi Operativi con le singole gestioni esistenti, da sottoporre all'approvazione di ARRICAL, con l'obiettivo (...) di consentire l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali finalizzati al miglioramento delle performance di incasso. b) Gli Accordi Operativi (...) dovranno anche regolamentare, nel rispetto dei principi riportati nei successivi paragrafi, la destinazione degli incassi correnti. c) Il Comune dovrà continuare a coprire, trimestre per trimestre, i costi di fornitura idrica all'ingrosso sulla base delle fatture emesse da So. per detto servizio fino al definitivo subentro della stessa nella gestione operativa delle infrastrutture del servizio (...); d) Per ogni nuova bollettazione emessa dal Comune (...) sui flussi incassati sul conto dedicato di cui al comma d) dell'art. 4 dovrà essere definita un'adeguata ripartizione fra quanto attribuito finanziariamente al Comune per la copertura dei propri costi di servizio e quanto dovrà essere riconosciuto a So. per la vendita del servizio di acquedotto all'ingrosso (che costituisce un costo del servizio individuato nel PEF del Comune e coperto dalle entrate tariffarie), nelle more del subentro operativo al SII svolto dal Comune stesso. Tale ripartizione dovrà tenere conto di quanto previsto al precedente comma c). e) Nelle more della sottoscrizione degli Accordi Operativi di cui alla precedente lettera a), i gestori attuali sono comunque tenuti a destinare gli incassi correnti alla copertura dei costi indicati nel PEF approvato da ARRICAL, con particolare riferimento ai costi della fornitura idrica all'ingrosso, componente essenziale per garantire la regolarità del servizio di adduzione nell'ambito unico regionale. Nei casi di manifesta violazione della normativa sul corretto utilizzo degli incassi da bollettazione del SII ovvero di rifiuto di definire gli Accordi Operativi da parte degli attuali gestori, ARRICAL assumerà provvedimenti ad hoc per la definizione delle modalità di ripartizione degli incassi relativi al Servizio Idrico Integrato, nonché per anticipare, ove possibile, il subentro nella gestione operativa da parte del gestore unico d'ambito. (....)";- l'art. 10 ("Bollettazione e riscossione svolta da So. per conto dei Comuni") dispone che: "a) A partire dal secondo semestre 2023 la bollettazione sarà progressivamente svolta direttamente da So. per conto dei Comuni, partendo dai Comuni di maggiori dimensioni per arrivare a quelli con minor numero di abitanti serviti. b) Il processo sarà completato per tutti i Comuni non oltre l'anno 2024";-) il cronoprogramma allegato al decreto (pag. 12 ss.) prevedeva il completamento del subentro entro l'anno 2026.15.2.2.5- Da ultimo con il decreto n. 1 del 10.1.2024 il Commissario ARRICAL, previo riepi dell'attività pregressa e dei provvedimenti nelle more adottati in tema di subentro (v. decreto n. 163 del 7.6.2023 con riferimento agli agglomerati interessati dagli interventi in project financing finanziati originariamente con delibera CIPE n. 60/2012 e alle complessità operative) e precisato che il "(...) il Cronoprogramma approvato da ARRICAL con decreto n. 9/2023 è stato oggetto di revisione, per i motivi descritti in appresso, sino a giungere alla proposta di approvazione del Nuovo Cronoprogramma allegato al presente Piano (Allegato A) (...) ha approvato un "Piano Operativo di transizione al Servizio Idrico Integrato in Calabria" che "definisce (...) il percorso, le tempistiche e le azioni da attuare per giungere alla completa gestione da parte di So.Ri. del Servizio Idrico Integrato (SII) nell'Ambito Territoriale Ottimale individuato nell'intero territorio regionale, così come previsto nel Nuovo Cronoprogramma (di seguito "Cronoprogramma") allegato" (pag. 3) il quale "integra e modifica il cronoprogramma e le modalità di subentro nelle gestioni comunali"Nel dettaglio, per quanto di rilievo in questa sede:-) al par. 1 si prevede l'articolazione in 3 fasi, [a] la prima (fase 1) di breve periodo (attività preliminari e avvio della Fatturazione per conto dell'attuale gestore) nella quale So. avrebbe espletato le attività preliminari funzionali all'organizzazione della gestione del servizio ovvero dell'avvio della fatturazione del corrispettivo all'utenza, [b] la seconda (fase 2= di medio-lungo periodo (subentro operativo nella gestione del servizio), nella quale So. avrebbe dovuto progressivamente subentrare nella gestione operativa delle opere del servizio sul territorio regionale come da cronoprogramma, in un arco temporale tra il 2023 e il 2027 e [c] la terza (fase 3) di avvio del progetto di gestione e miglioramento del servizio, a seguito del subentro di So. nelle singole gestioni, per gruppi omogenei di comuni;-) al par. 2 viene descritto il modello organizzativo e le diverse modalità di subentro con le relative priorità nonché le ragioni che hanno portato alla revisione per distretti e dunque nei termini in cui quest'ultimo risulta impostato;-) al par. 3 viene descritto il cronoprogramma (poi strutturato in forma grafica nell'allegato 1) e le relative fasi (v. art. 1), osservando che esso "individua l'evoluzione temporale delle attività finalizzate alla completa transizione verso il servizio idrico integrato in Calabria ad opera del Gestore Unico So." e soggiungendo che "L'arco temporale di completamento del progetto è di 5 anni, dal 2023 al 2027", per poi procedere al dettaglio dell'articolazione in relazione a ciascuna fase;-) al par. 3.1 vengono (attività preliminari e avvio della fatturazione all'utenza) dando conto di quanto allo stato svolto e degli atti in istruttoria (predisposizione regolamento e carta di servizi, analisi dei P.E.F.) vengono descritte le attività del periodo 2024-2025, nello specifico la predisposizione della piattaforma unica per la fatturazione, predisposta la quale So. avrebbe proposto ai Comuni gli accordi operativi per l'avvio della fase di fatturazione e riscossione, nelle more del definitivo subentro operativo della stessa nella gestione unica;-) il par. 3.2 dà conto della tempistica del subentro nelle singole gestioni operative dei distretti, anche in relazione a singoli comparti, e fa riferimento agli accordi operativi da sottoscrivere con riferimento agli attuali gestori di project financing individuando, specificando nel dettaglio i soggetti coinvolti, le finalità degli accordi e gli obiettivi ad essi sottesi;-) il par. 4 ("Piano operativo") contiene una disciplina delle singole fasi soggiungendo che "nel prosieguo sono individuate tutte le attività, ivi incluso tempi e modalità, da svolgere in contraddittorio e in collaborazione con gli Attuali Gestori";-) nello specifico, il par. 4.1 disciplina le "attività in capo al gestore unico" (attività preliminari e avvio della fatturazione agli utenti da concludersi entro giugno 2025: ricognizione complessiva delle attuali gestioni, predisposizione della Carta del servizio e del regolamento di acquedotto, fognatura e depurazione uniformi validi per tutto il territorio regionale, implementazione della piattaforma unica per la fatturazione, predisposizione dello schema di accordo operativo, trasferimento e bonifica banca dati e anagrafica delle utenze dagli attuali gestori alla piattaforma unica, acquisizione dei misuratori di utenza, armonizzazione degli investimenti e l'implementazione del modello di piano industriale del servizio), specificando (par 4.1.1. pag. 34) che "Nel periodo transitorio, necessario al progressivo trasferimento dei database per la fatturazione diretta di ciascuna gestione esistente nella Piattaforma del gestore unico regionale, So. definirà appositi Accordi Operativi con le singole gestioni esistenti, da sottoporre all'approvazione di ARRICAL, con l'obiettivo di perseguire il progressivo allineamento alla normativa ed alla regolazione ARERA, nonché di consentire l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali finalizzati al miglioramento delle performance di incasso. So. ha attualmente predisposto uno schema di Accordo Operativo da sottoporre alle gestioni attuali, e successivamente all'Autorità (ARRICAL), che recepisce le linee guida individuate da ARRICAL con Decreto n. 9 del 9/2/2023 e successivi, ivi incluse le disposizioni contenute nel presente Piano";-) il par. 4.2 disciplina le "attività in capo agli attuali gestori" illustrando "...le attività che gli Attuali Gestori dovranno espletare, sia nella FASE 1 che nella FASE 2, per l'efficace raggiungimento di tali obiettivi";-) il par. 4.2.1 prevede, sempre nell'ambito delle attività preliminari, l'obbligo dei gestori di trasmettere ad ARRICAL i dati di ricognizione economico-finanziaria del servizio mediante l'invio del P.E.F. come da decreto n. 9/2023.15.2.3- Tirando le fila di quanto ora esposto, emerge quanto segue:a) la piana interpretazione del precitato art. 18-bis è nel senso che:-) laddove si individui So. come gestore, l'ARRICAL è chiamata a definire un cronoprogramma in ordine al subentro della prima agli attuali gestori;-) a prescindere dal contenuto e della tempistica del crono-programma, la legge prevede comunque un subentro immediato nella riscossione delle tariffe;-) si realizza, in sostanza, una sostituzione del soggetto chiamato a riscuotere la tariffa, che dall'attuale gestore passa a So.;b) con il decreto n. 60 del 2022, che atteneva la fase preliminare, veniva disposta la progressiva implementazione di So. nella bollettazione (II semestre) fermo restando l'immediato subentro nella riscossione della tariffa, previsto dalla succitata disposizione normativa, veniva altresì introdotta (per essere mantenuta nel decreto n. 1/2023) una previsione che, in sostanza, comportava l'insorgere una sorta di diritto di prelazione di So. sull'incassato, consentendo ad essa di trattenere sul riscosso, in quota parte, gli importi necessari al soddisfacimento dei propri crediti, tanto per i debiti correnti quanto, nel caso di mancato rispetto dei piani di rientro, dei debiti pregressi;c) con il decreto n. 9 del 2023:-) viene mantenuta la progressiva implementazione della riscossione da parte di So. "per conto" degli attuali gestori, come dalla precitata disposizione normativa regionale;-) non risulta più presente alcuna disposizione che consenta a So. di trattenere sull'incassato le somme necessarie a soddisfare in quota parte i propri crediti, correnti o pregressi; anzi, sul punto il decreto commissariale risulta neutro, demandando alla stipula di accordi operativi la ripartizione dei flussi dell'incassato anche in riferimento ai debiti nei confronti di So.;d) con il decreto commissariale n. 1 del 2024:-) si prevede un subentro di So. nella gestione operativa scaglionato per distretti e, in alcuni casi, per comparti, tenendo conto delle specificità di ciascuno di essi e della situazione riscontrata con le relative criticità ;-) si ribadisce, dunque confermandola, la previsione del subentro di So. nella riscossione dei corrispettivi all'utenza, sempre per conto dell'attuale gestore, prevedendo che essa sarebbe proseguita per l'anno 2024 per prolungarsi fino a giugno 2025;-) si prevede che il subentro a regime sarebbe avvenuto entro il 2027, superando così la precedente previsione del 2026;-) si specifica in termini più dettagliati l'architettura degli accordi operativi nell'ambito dei quali andrà ad essere effettuata la fatturazione di So. per conto degli attuali gestori.15.2.4- In ultima analisi, la situazione è così ricostruibile:a) con l'art. 18-bis della l.r. n. 10/2022 il legislatore regionale dispone, nelle more del subentro di So. nella gestione del servizio, il suo "subentro" immediato nella riscossione delle tariffe, così operando una sorta di modificazione del soggetto legittimato a riscuotere il corrispettivo all'utenza (in termini di "anticipazione" di alcuni degli effetti naturali del subentro), ma nulla dispone circa le fasi immediatamente successive alla riscossione (viepiù in termini di riparto) né quanto ad eventuali obblighi dei gestori attuali o prerogative di So. nelle more del subentro;b) con il decreto n. 9/2023 -revocate le previgenti disposizioni- ARRICAL ha poi declinato tale "subentro" in termini di surrogazione di So. nella riscossione configurandola alla stregua di una "delegazione" svolta nell'interesse degli attuali gestori, come emerge dalla precisazione, per cui l'attività di riscossione è svolta "per conto" dei Comuni gestori;b.1) la concreta operatività di tale modello risulta però "congelata" e rinviata all'attivazione di un modulo consensuale coinvolgente So. e gli attuali gestori (mediante accordi rientranti nel modello degli accordi tra amministrazioni pubbliche al quale accedono i principi di correttezza e buona fede, con riferimento alle amministrazioni pubbliche declinabile anche in termini di leale collaborazione, e relativa giustiziabilità delle rispettive posizioni) cui è stata demandata la disciplina dei rapporti tra le parti anche quanto alla ripartizione dei flussi dell'incassato tra gli aventi diritto;b.2) fino alla stipula degli accordi, quanto alla destinazione dell'incasso (riscosso dagli attuali gestori) permane unicamente, per quanto di interesse nella controversia, l'obbligo di destinare gli incassi correnti alla copertura dei costi indicati nel P.E.F. ma non si instaura alcun privilegio o comunque vincolo a favore di So. sull'incassato;b.3) la violazione della normativa sul corretto uso degli incassi ovvero il rifiuto di stipulare accordi al più legittimano ARRICAL ad assumere provvedimenti per definire le modalità di riparto degli incassi ovvero per anticipare il subentro nella gestione operativa dal servizio, nonché, ovviamente, al relativo contenuto, su cui nulla afferma il cronoprogramma;c) il piano di transizione di cui al decreto n. 1/2024, nel descrivere compiutamente le attività in capo a So. e agli attuali gestori nelle more del subentro, fornisce una più analitica disciplina degli accordi operativi, quanto alle parti coinvolte, ai loro obiettivi e al loro contenuto;15.2.5- In ogni caso, anche qualora fosse ritenibile un "recupero" della previgente disciplina di cui al decreto n. 9/2023, non si avrebbe comunque alcun contrasto con la disciplina normativa applicabile al caso controverso e agli atti contestati nella presente fase della complessa operazione di subentro, per le ragioni precedentemente esposte, cui si rinvia (v. sopra, § 15.1.3).15.3- Alla luce della suddetta ricostruzione possono essere scrutinate le doglianze dei ricorrenti, che sono nel complesso infondate.15.4- Viene delibato il motivo 1) con il quale il Comune ricorrente ripropone promiscuamente censure riferite al decreto n. 9/2023, come tali inammissibili perché tardive e censure che, già formulate avverso il decreto n. 9/2023, rimarrebbero attuali quanto al decreto n. 1/2024.15.4.1- Il motivo è infondato in tutti i profili di doglianza.15.4.1.1- E' carente di reale pregnanza -e, prima ancora, affetto da genericità - il profilo di censura, riconducibile all'eccesso di potere, attinente al susseguirsi di plurimi provvedimenti da parte dell'Autorità d'Ambito.A prescindere da ogni ulteriore considerazione già spesa sull'argomento, nel piano di transizione di cui al decreto n. 1/2024 (ma anche nell'originario cronoprogramma di cui al decreto n. 9/2023) risultano adeguatamente esplicitate le ragioni che hanno portato ad addivenire a progressive modifiche del piano di subentro.Peraltro, in assenza di ulteriori deduzioni, il susseguirsi di provvedimenti ben può dipendere dalla necessità di apportare modifiche rispetto alla situazione progressivamente riscontrata in fase di attuazione e risulta pienamente compatibile con l'approccio -necessariamente graduale- nel subentro dell'attuazione di una complessa riforma quale è la gestione del sistema idrico integrato a livello regionale.15.4.1.2- Da quanto ora esposto discende anche l'infondatezza della censura circa il difetto di adeguata istruttoria e sviamento di potere, nel senso di consentire al gestore di subentrare secondo le proprie forze e capacità gestionali.Da una piana lettura del provvedimento impugnato emergono infatti le ragioni che hanno determinato un subentro graduale nella gestione complessiva del servizio, mentre il riferimento al subentro anticipato nella riscossione è, allo stato, irrilevante, anche in termini di interesse a ricorrere, essendo stato demandato il tutto all'approvazione degli accordi operativi che vedono il Comune ricorrente come parte.In tale ottica, peraltro, del tutto generica è la censura di sviamento di potere, essendo invece adottato il provvedimento impugnato per consentire un non irragionevole subentro graduale nella gestione.15.4.1.3- La censura attinente l'asserita scissione tra passività e attività è infondata per le ragioni precedentemente esposte, riconducibili all'erroneità della prospettiva fornita dal ricorrente, nel senso cioè che non si ha, nel provvedimento impugnato, alcuna previsione di scissione tra l'imputazione delle passività (agli enti locali) e trattenimento delle attività (a So.), essendo peraltro tutto demandato agli accordi da adottare consensualmente, non prevedendosi alcun potere di incameramento di So., nelle more del subentro, nelle poste attive, atteso che la riscossione resta in capo all'odierno gestore.Peraltro, laddove la presente censura sottenda la contestazione di un illegittimo frazionamento del servizio, dovrebbe osservarsi che la regolamentazione regionale prevede l'affidamento ad un unico gestore (ossia la So.) del servizio idrico integrato in tutti i suoi segmenti (captazione, adduzione, fognatura, depurazione).Per completezza, si osserva che la normativa statale vigente, nel riferirsi al principio dell'unicità di gestione di cui all'art. 147 comma 2 lettera b), sottende l'unicità dei segmenti del servizio nel senso delle singole parti in cui esso si compone ai sensi dell'art. 141 comma 2 (captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue) per cui appare quanto meno improprio considerare quali "segmenti" del servizio, apprezzabili in termini di unicità di gestione, la fase della riscossione, che interessa più propriamente all'acquisizione, dall'utenza, delle entrate necessarie a coprire i costi del servizio e che, per quanto già osservato, può anche essere esercitata da un gestore "per conto" anche di altri laddove ne sussistano i presupposti (art. 156 comma 2).Non sussiste neanche alcuna imposizione, a carico dei gestori, di privilegiare i crediti di So., né in tal senso potrebbe, a tutto concedere, rilevare l'espressione di cui all'art. 6 lettera e) del cronoprogramma di cui al decreto n. 9/2023 l'espressione "con particolare riferimento ai costi della fornitura idrica all'ingrosso". Difatti, a prescindere dal fatto che la relativa contestazione è superata per le ragioni esposte in riferimento al ricorso principale, anche a voler ritenere detta clausola esistente essa non comporterebbe l'insorgenza di alcuna causa di preferenza in favore di So. ma intende responsabilizzare i gestori Peraltro, le previsioni sul riparto dell'incassato sono demandate agli accordi operativi e, a tutto concedere, a futuri provvedimenti di ARRICAL, per cui allo stato non sussiste alcun provvedimento lesivo.Quanto, poi, alle contestazioni sulla rilevata insussistenza dei presupposti per considerare So. ente in house della Regione Calabria sono inammissibili, in quanto si riferiscono alla deliberazione commissariale n. 9/2022, la cui contestazione è inammissibile per tardività (§ sopra, 19 ss.).15.4.1.4- E' infondata la contestazione attinente la mancata approvazione di un piano d'ambito aggiornato sul quale il gestore debba adottare un piano organizzativo del servizio.Quanto al primo aspetto, si osserva che non risulta evidenziata alcuna disposizione normativa idoneo ad inferire l'indispensabilità di un aggiornamento ad un Piano d'ambito comunque esistente (essendo stato approvato dall'A.I.C., cui l'ARRICAL è subentrata, con delibera n. 8/2020, non oggetto di contestazione) quanto meno al fine di consentire (non il subentro nella gestione, esulante dal provvedimento impugnato bensì ) il subentro di So. nella riscossione del corrispettivo.Quanto al secondo profilo, non è dato comprendere in base a quale disposizione normativa So. sia giuridicamente onerata, allo stato, all'approvazione di un piano di gestione del servizio, quanto meno al fine di condizionare la legittimità dei provvedimenti impugnati.15.4.1.5- E' generica e tautologica la contestazione circa la poca chiarezza del provvedimento impugnato, tenuto anche conto che ogni incertezza può risolversi in via interpretativa, come peraltro già evidenziato (v. § § 15.2.3 e 15.2.4) e tenuto conto che non risulta un'oscurità tale da doversi ritenere incomprensibile -ossia non attuabile- il disposto del provvedimento impugnato e del relativo cronoprogramma.15.5- Viene quindi scrutinato il motivo 2).15.5.1- Premettendo che, per quanto precedentemente esposto (v. 15.2.4) l'interpretazione dell'art. 18-bis è nel senso che esso legittimerebbe il subentro immediato ed anticipato nella riscossione, il motivo è nel complesso infondato.15.5.1.1- E' infondato il profilo di censura rispetto a plurime disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006, per l'insieme delle ragioni di seguito analiticamente esposte.15.5.1.1.1- Quanto agli artt. 153 e 173, detti riferimenti normativi invocati dal ricorrente non risultano perspicui, atteso che dette disposizioni disciplinano modalità ed oneri connessi al trasferimento delle dotazioni e del personale al gestore in conseguenza del subentro e dunque presuppongono tale evento, nel caso di specie non ancora intervenuto.Ancora, contrariamente a quanto assunto dal Comune ricorrente, non è dato evincersi dal piano di transizione (ma neanche dal precedente cronoprogramma) alcuna separazione tra la gestione delle passività (in tesi rimaste in capo agli attuali gestori, nelle more del subentro) e quella delle attività (in tesi attratte alla So.).In altri termini, gli enti locali, in quanto gestori attuali, devono sobbarcarsi le passività, mentre sulle attività il relativo riparto sarà definito dagli accordi operativi e nulla di specifico, in termini di lesività, è ritraibile dal provvedimento impugnato, il quale, peraltro, precisa che il subentro nella riscossione avviene "per conto", ossia nell'interesse, degli attuali gestori.15.5.1.1.2- Quanto all'art. 141 esso definisce il servizio idrico integrato ed è neutro rispetto all'oggetto del contenzioso.15.5.1.1.3- Non risulta sussistere alcuna violazione degli artt. 154, da intendersi riferita al comma 5 e 156 d.lgs. n. 152 del 2006 da intendersi riferito alla parte in cui dispone che "La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato" (riguardando le altre disposizioni i rapporti tra diversi gestori nelle spese della riscossione -che presuppone diverse gestioni e dunque esula dall'odierna fattispecie- e le procedure della riscossione).Il subentro anticipato di So. nella riscossione è anzitutto previsto da una specifica disposizione legislativa regionale, il precitato art. 18-bis della l.n. 10/2022, nell'ambito della disciplina complessiva del servizio idrico integrato.In ogni caso, l'attivazione del subentro -che opera non in termini di sostituzione tout court ma di mero "anticipo" di effetti a regime- passa attraverso la stipula di accordi tra So. e gli attuali gestori e dunque la questione risulta irrilevante in questa sede.Solo incidentalmente, non appare fuori luogo evidenziare che anche l'art. 156 del d.lgs. n. 152 del 2006 -nel prevedere che, ove il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la tariffa venga riscossa dal gestore del servizio di acquedotto che provvede al riparto tra i diversi gestori interessati- consente un modello di riscossione "per conto" (ossia nell'interesse) di gestori diversi da chi riscuote e dunque consente a chi non gestisce una frazione di servizio di riscuotere per conto del gestore, salvo l'obbligo di trasferimento in quota parte.15.5.1.1.4- L'art. 155 attiene alla tariffa del servizio e agli adempimenti degli utenti e del gestore per cui è estraneo all'odierna controversia, che attiene al mero anticipo del subentro nella riscossione da parte di So., secondo modalità da concordare negli accordi operativi.15.5.1.1.5- Quanto all'art. 147 esso attiene alla definizione degli ambiti ottimali e all'istituzione degli enti di governo dell'ambito, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, demandate al legislatore regionale.Sempre con riferimento a detta disposizione, in connessione con l'art. 141, si osserva che la normativa statale vigente, nel riferirsi al principio dell'unicità di gestione di cui all'art. 147 comma 2 lettera b), sottende l'unicità dei segmenti del servizio nel senso delle singole parti in cui esso si compone ai sensi dell'art. 141 comma 2 (captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue) per cui appare quanto meno improprio considerare quali "segmenti" del servizio, apprezzabili in termini di unicità di gestione, la fase della riscossione, che interessa più propriamente all'acquisizione, dall'utenza, delle entrate necessarie a coprire i costi del servizio e che, per quanto già osservato, può anche essere esercitata da un gestore "per conto" anche di altri laddove ne sussistano i presupposti (art. 156 comma 2).15.5.1.1.6- Il riferimento all'art. 149-bis è inammissibile, attenendo essa all'affidamento della gestione, avvenuta con la deliberazione n. 9/2022, gravata da ricorso principale con gli esiti ivi riportati in punto di inammissibilità .15.5.1.2- Quanto alla carenza di un Piano d'ambito aggiornato, il Comune ricorrente ripropone la medesima censura scrutinata con riferimento al primo motivo (v. § 15.4.1.4) e all'ultimo motivo di ricorso (v. § 15.7), cui si rinvia.15.5.1.3- Quanto al mancato coinvolgimento degli enti locali, che partecipano agli organi dell'ente d'ambito di cui all'art. 142 del d.lgs. n. 152 del 2006, la censura è infondata per le ragioni di seguito esposte.Si premette che la competenza all'adozione degli atti gravati (al pari, si soggiunge incidentalmente, delle altre delibere commissariali oggetto di impugnazione) è attualmente posta in capo al Commissario straordinario di ARRICAL, stante che:a) in base all'art. 147 del d.lgs. n. 152/2006 e all'art. 3 bis del d.l. n. 138/2011, al legislatore regionale è demandata la definizione degli ambiti territoriali e l'istituzione degli enti di governo dell'ambito, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente;b) con la l.r. n. 10 del 2022 il legislatore regionale ha istituito un unico ambito di dimensione regionale per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio (art. 3), ha creato un'unica Autorità di ambito (art. 4), ne ha indicato gli organi (art. 5 ss.), tra i quali il Consiglio direttivo d'ambito, costituito dai quaranta enti locali individuati mediante il procedimento disciplinato dall'art. 8, secondo un meccanismo di rappresentanza territoriale, il quale (art. 7, comma 2) provvede: a) all'approvazione del piano d'ambito e all'assunzione delle decisioni relative al modello organizzativo e alla modalità di affidamento del servizio idrico integrato; b) all'approvazione del piano d'ambito e all'assunzione delle decisioni relative al modello organizzativo e alle modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; c) all'approvazione dello schema di Convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore dei servizi, nonché il relativo disciplinare della gestione;c) l'art. 17 della l.r. n. 10/2022 dispone che:-) "Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina con decreto un commissario straordinario che rimane in carica fino alla costituzione degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile" (comma 1);-) "Il commissario straordinario ha la legale rappresentanza dell'Ente fino alla nomina del direttore generale, cura fin da subito gli adempimenti relativi al servizio idrico integrato già di competenza dell'Autorità Idrica per la Calabria, adotta gli atti necessari per assicurare il subentro dell'Autorità nelle funzioni delle Comunità d'ambito entro la data di cui al comma 3 ed espleta tutte le funzioni dell'Autorità fino alla costituzione dei relativi organi" (comma 7).d) il succitato art. 17 demanda al Commissario straordinario tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione della l.r. n. 10 del 2022 fino alla costituzione in via ordinaria dei relativi organi e, rientrando l'atto impugnato nel novero degli stessi e non essendo ancora costituiti gli organi ordinari, legittimamente si è considerato competente all'adozione della contestata deliberazione.Tanto chiarito, non è stata fornita, dal Comune ricorrente, alcun parametro normativo che avrebbe imposto al Commissario straordinario, almeno a pena di illegittimità delle determinazioni assunte, di compulsare gli enti locali rientranti nel territorio dell'ambito, tenuto anche conto che, per le modalità elettive, non sarebbero neanche individuabili gli enti locali che materialmente avrebbero composto l'organo di governo.Solo per completezza, le argomentazioni di parte ricorrente risultano comunque non consistenti, stante che, da una disamina del decreto n. 1/2024 emerge che esso (come peraltro i decreti n. 1/2023, 9/2023) siano stati adottati alla luce di una interlocuzione con gli enti locali e i gestori e al recepimento di talune delle loro istanze, con il che può escludersi l'assenza di una fase lato sensu partecipativa.15.5.1.4- Quanto alla dedotta violazione degli artt. 154 e 156 del d.lgs. 152/2006, si rimanda alle considerazioni già esposte (v. sopra, § 15.5.1.1.3), soggiungendo che, allo stato, in assenza della stipula degli accordi operativi, alcun interesse è da rinvenire in capo all'odierno ricorrente in termini di contestazione, anche per quanto concerne il versamento in un conto dedicato, atteso che anche tale aspetto è da considerare rientrante tra quelli demandati agli accordi operativi.15.5.1.5- Sulla contestazione della declaratoria attinente la priorità di pagamento dei debiti di So. con priorità rispetto agli altri debiti inerenti i costi di gestione, a base del rigetto della doglianza si richiamano le considerazioni già esposte (§ 15.5.1.1), precisando che la questione non intercetta l'art. 141 comma 2 del d.lgs. n. 152 del 2006 che attiene anzitutto alla perimetrazione degli ambiti territoriali e comunque alla gestione del servizio nella sua globalità .15.5.1.6- La censura attinente alla previsione di un conto dedicato è posta con riferimento all'art. 4 lettera e) della "declaratoria" approvata con il decreto commissariale n. 9/2023 e dunque inammissibile. In ogni caso, come già rilevato, la questione è demandata agli accordi operativi, per cui nessun interesse a ricorrere è, allo stato, da rinvenire in capo all'odierno ricorrente.15.5.1.7- Quanto al rilievo per cui la successione di plurimi decreti in un ristretto arco temporale darebbe luogo ad una situazione di confusione tale da invalidare l'atto impugnato, esso è del tutto generico -viepiù in assenza di un parametro normativo di riferimento-oltre che impingente il merito delle scelte dell'autorità competente.In ogni caso, la doglianza è priva di reale consistenza.In primo luogo, nel piano di transizione vengono esposti elementi a sostegno del subentro per distretti, che tengono conto delle peculiarità di ciascuna gestione, mentre il subentro progressivo e graduale nell'ambito dei vari distretti non risulta vietato dalla normativa statale o regionale.Peraltro, l'analisi delle peculiarità delle varie realtà territoriali, peraltro contenuta nel Piano di transizione, oltre a porsi nell'ottica di un approccio graduale finalizzato al subentro dell'unico gestore del servizio, come è chiaramente evincibile dallo stesso cronoprogramma.Per completezza, il subentro graduale e per distretti -come previsto dal Piano di transizione- non può essere ovviamente equiparato ad un frazionamento del servizio, sostanziandosi piuttosto in una progressiva implementazione del subentro stesso in funzione delle diverse situazioni e delle relative criticità, che può ben essere ritenuta ragionevole, non essendo eccentrica -né imposta dalla normativa- che il nuovo gestore subentri istantaneamente in tutta la gestione, viepiù in situazioni di particolare complessità come nel sistema idrico integrato.15.5.1.8- E' inammissibile la censura attinente il potere di proporre un aggiornamento del Piano di transizione da parte di So.. A prescindere dal fatto che la necessità di aggiornare un siffatto Piano può rientrare nelle evenienze in corso d'opera, il Comune è comunque carente di interesse a contestare detta previsione, trattandosi di un mero potere di proposta di eventuali modifiche, che in nulla vincolano ARRICAL a nocumento degli attuali gestori.15.6- I motivi 2 (rectius 3) e 3 (rectius 4) possono essere scrutinati congiuntamente, essendo tra loro connessi.15.6.1- Le doglianze sono infondate, non risultando sussistere elementi per ritenere non manifestamente infondata una questione di costituzionalità della norma contestata.15.6.2- Quanto alla prima prospettazione (motivo 2 rectius 3) in primo luogo parte ricorrente richiama genericamente le disposizioni della parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006 come disposizioni interposte e ciò risulta di per sé generico per inferire un dubbio di legittimità costituzionale.Comunque, con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 117 comma 2 lettera m) e lettera s) nonché dell'art. 117 comma 3 e dell'art. 119 Cost. si osserva semplicemente che la disposizione in questione attiene al mero subentro nella riscossione nelle more del subentro definitivo di So. e non attiene all'equilibrio finanziario né dà luogo, contrariamente a quanto osservato da parte ricorrente, ad alcun frazionamento del servizio in violazione all'unicità di cui all'art. 141 comma 2 del d.lgs. n. 152 del 2006.15.6.3- Quanto alla seconda prospettazione (motivo 3 rectius 4) si osserva anzitutto che non è chiaro se il ricorrente la riferisce al decreto n. 9/2023 in quanto, in tale ipotesi, sarebbe ab ovo inammissibile.In ogni caso -e anche ove venga riferita al piano di transizione di cui al decreto n. 1/2024- la questione di costituzionalità resta comunque inammissibile, riportandosi indistintamente più disposizioni normative rispetto ad un fastello di disposizioni costituzionali, peraltro prive di intermediazione da parte di disposizioni legislative statali, di modo che non risulterebbe comunque agevole comprendere esattamente i termini della questione effettivamente sottoposta in giudizio.15.6.4- In ogni caso, la questione sottoposta risulta irrilevante nell'odierno giudizio in quanto:-) la concreta operatività del subentro risulta "congelata" e rinviata all'attivazione di un modulo consensuale coinvolgente So. e gli attuali gestori (mediante accordi rientranti nel modello degli accordi tra amministrazioni pubbliche al quale accedono i principi di correttezza e buona fede, con riferimento alle amministrazioni pubbliche declinabile anche in termini di leale collaborazione, e relativa giustiziabilità delle rispettive posizioni) cui è stata demandata la disciplina dei rapporti tra le parti anche quanto alla ripartizione dei flussi dell'incassato tra gli aventi diritto, mentre, fino alla stipula degli accordi, quanto alla destinazione dell'incasso (riscosso dagli attuali gestori) permane unicamente, per quanto di interesse nella controversia, l'obbligo di destinare gli incassi correnti alla copertura dei costi indicati nel P.E.F. senza instaurarsi alcun privilegio o comunque vincolo a favore di So. sull'incassato, per cui non è dato comprendere quale sia la violazione dei principi costituzionali richiamati;-) in ogni caso, la disposizione in questione attiene al mero subentro nella riscossione nelle more del subentro definitivo di So. e non attiene all'equilibrio finanziario né dà luogo, contrariamente a quanto osservato da parte ricorrente, ad alcun frazionamento del servizio in violazione all'unicità di cui all'art. 141 comma 2 del d.lgs. n. 152 del 2006.15.6.5- E' altresì formulata in termini inconsistenti e generici la deduzione di asserita violazione dei principi di leale collaborazione, solidarietà, sussidiarietà, adeguatezza e decentramento, tenuto conto che la disposizione normativa censurata non impatta né con l'autonomia statutaria degli enti locali (art. 114 Cost.), né con l'autonomia di entrata e di spesa (la cui regolamentazione, al più, attiene ai P.E.F. piuttosto che al mero subentro nella riscossione, peraltro in concreto demandato ad accordi operativi e comunque svolto "per conto" degli attuali gestori).15.7- Infine, quanto al motivo 4 (rectius 5), l'infondatezza deriva dalle medesime considerazioni già esposte con riferimento al primo motivo, cui si rinvia (v. sopra, § 16.4.1.4).Per completezza, l'art. 13 della l.r. n. 10/2022 non prevede -né ciò è stato segnalato da parte del ricorrente- un obbligo di aggiornare il Piano d'ambito vigente come atto propedeutico all'adozione del provvedimento gravato.15.8- Manifestamente infondate risultano, infine, le questioni di costituzionalità diffusamente prospettate dal ricorrente quanto al precitato art. 18-bis, segnatamente con le disposizioni di cui alla terza parte del D.lgs. 152/2006 (che ai sensi dell'art. 176 costituiscono principi fondamentali ex art. 117 comma 3 Cost.), particolarmente gli artt. 141 comma 2, 153 e 174 per violazione degli articoli 114, 117 comma 2 lettera m) e lettera s), 117 comma 3, 118 e 119 Cost. (pagg. 14 e 16 del ricorso).15.8.1- Le prospettazioni di parte ricorrente sono formulate in termini generiche e comunque sono infondate, non essendo ritraibili dalle argomentazioni spese dal ricorrente elementi idonei a dubitare della costituzionalità della disposizione censurata rispetto ai parametri esposti.15.8.2- In primo luogo, gli artt. 153 e 173 del d.lgs. n. 152 del 2006 sono irrilevanti nella fattispecie presupponendo il subentro nella gestione operativa del servizio, nella fattispecie non verificatosi.In altri termini, quanto alla dedotta violazione dell'art. 117 comma 2 lettera m) e lettera s) nonché dell'art. 117 comma 3 e dell'art. 119 Cost. si osserva semplicemente che la disposizione in questione attiene alla al mero subentro nella riscossione nelle more del subentro definitivo di So. e non attiene all'equilibrio finanziario né dà luogo, contrariamente a quanto osservato da parte ricorrente, ad alcun frazionamento del servizio asseritamente violativo dell'unicità di cui all'art. 141 comma 2 del d.lgs. n. 152 del 2006.Per mera completezza, non sarebbe, in ipotesi, rinvenibile alcuna violazione del principio di unicità della gestione, essendo previsto dal legislatore regionale un unico ambito territoriale, corrispondente all'intero comprensorio calabrese, in riferimento al quale vi è un unico Ente d'Ambito (l'ARRICAL) e l'affidamento del servizio idrico integrato (dunque in tutti i suoi segmenti) ad un unico gestore (ossia la So.).15.8.3- Ancora, le considerazioni dianzi esposte circa la neutralità dell'art. 18-bis con riferimento alla strutturazione dei P.E.F. o alla modulazione della tariffa e l'assenza di alcuna previsione sull'incameramento o trattenuta automatica di So. sull'incassato rendono irrilevante il riferimento all'art. 119 Cost., non comprendendosi come il subentro anticipato nella riscossione vulneri concretamente l'autonomia ivi prevista, trattandosi unicamente di riscuotere (ma non anche di trattenere) somme sulla base di piani approvati dagli attuali gestori, peraltro allo stato da definire nella sua concreta operatività .Per completezza, l'avere il Piano di transizione (e ancor prima il cronoprogramma) demandato l'attuazione della disposizione de qua all'attivazione di modelli consensuali, è da escludere ogni interesse attuale a contestare la legittimità costituzionale del citato art. 18-bis nell'odierno giudizio.15.8.4- Per maggior chiarezza, inconsistente e generico risulta ogni riferimento in termini di lesione dei principi di leale collaborazione, solidarietà, sussidiarietà, adeguatezza e decentramento, tenuto conto che la disposizione normativa censurata non impatta né con l'autonomia statutaria degli enti locali (art. 114 Cost.), né con l'autonomia di entrata e di spesa (la cui regolamentazione, al più, attiene ai P.E.F. piuttosto che al mero subentro nella riscossione, peraltro in concreto demandato ad accordi operativi e comunque svolto "per conto" degli attuali gestori).15.8.5- Infine, quanto all'art. 118 Cost., si rileva che la legge statale prevede già l'ambito ottimale obbligatorio e dispone più livelli di governo tra i quali instaurare un meccanismo collaborativo.15.9- In conclusione, l'atto di motivi aggiunti va rigettato.Le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209; Id., 13 settembre 2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.16- Le spese seguono la soccombenza e vanno riconosciute in favore di So. e di ARRICAL, compensandole invece quanto alla Regione Calabria stanti le difese di mero stile da questa spiegate nel giudizio.P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto:-) dichiara il ricorso principale in parte improcedibile, in parte tardivo e in parte inammissibile;-) rigetta l'atto di motivi aggiunti.Condanna il Comune di (omissis) alle spese processuali che vanno riconosciute in favore di So. S.p.A. e di ARRICAL, liquidandole, per ciascuna di esse, in complessivi Euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge, compensandole invece quanto alla Regione Calabria.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:Giancarlo Pennetti - PresidenteArturo Levato - Primo ReferendarioDomenico Gaglioti - Primo Referendario, Estensore

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 683 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Bb. Ch. Ca. Gmbh & Co. Kg, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Al. Gu., An. Mo., Pi. Pa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Al. Gu. in Catanzaro, via (...); contro Autorità Portuale di (omissis), Autorità Portuale di (omissis) - Sede Periferica di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, con domicilio in Catanzaro, via (...); nei confronti MG S.r.l.S., non costituito in giudizio; per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: • del provvedimento a firma del Responsabile del Settore Affari Legali dell'Autorità di Sistema Portuale di (omissis) 22/1/2021, avente ad oggetto, tra l'altro, il rifiuto di assentire le operazioni di sbarco, nel porto di Crotone, dei colli dalla nave BB. Ge. secondo le modalità indicate da BB. Ch. Ge. s.u.r.l. (agente italiana di Bb. Ch. Ca. GmbH & Co. KG) nell'e-mail del 18/1/2021 e l'illegittima qualificazione di siffatte modalità alla stregua di un'autoproduzione da parte della stessa Bb. Ch. Ca. GmbH & Co. KG; • di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi, tra l'altro: - della nota a firma del Segretario Generale e del Responsabile del Settore Affari Legali dell'Autorità di Sistema Portuale di (omissis) 21/1/2021, prot. n. 0001100 U/21 SEG (trasmessa ad altri soggetti e non a Bb. Ch. Ca. GmbH & Co. KG); - delle comunicazioni a mezzo e-mail dell'Ufficio Sedi Periferiche dell'Autorità Portuale a BB. Ch. Ge. s.u.r.l. del 21/1/2021, ove si prospetta l'applicazione delle norme sull'autoproduzione alle modalità indicate da BB. Ch.; - dell'Avviso inviato dall'Autorità Portuale in data 20/1/2021, volto a verificare la disponibilità di eventuali imprese autorizzate ex art. 16 della legge n. 84/1994 a svolgere nel porto di Crotone le operazioni portuali necessarie allo sbarco dei colli in questione; - della comunicazione a mezzo mail dell'Ufficio Sedi Periferiche dell'Autorità Portuale a Co. Im. La. Po. s.r.l. (impresa individuata da Bb. Ch. Ca. GmbH & Co. KG per svolgere le operazioni portuali) del 15/1/2021, che non ammette lo svolgimento delle operazioni di sbarco, nel porto di Crotone, dei colli dalla nave BB. Ge. secondo le modalità indicate/richieste dalla stessa Co. Im. La. Po. s.r.l.; - delle comunicazioni a mezzo mail dell'Ufficio Sedi Periferiche dell'Autorità Portuale a Fr. Tr. & C. s.r.l. (altro agente locale di Bb. Ch. Ca. GmbH & Co. KG) del 14/1/2021; nonché per l'annullamento, ove occorra: - della delibera del Comitato Portuale dell'Autorità Portuale di Gioia Tau-ro 22/12/2020, n. 144, che ha approvato il "Regolamento relativo alle operazioni ed ai servizi portuali" nei porti di (omissis) e Crotone, nella parte in cui il suddetto Regolamento: * dovesse essere interpretato nel senso di consentire di applicare la figura dell'autoproduzione alle modalità di sbarco dei colli indicate da BB. Ch. Ge. s.u.r.l. nella sopra menzionata e-mail del 18/1/2021; * in ogni caso - in applicazione di una norma (art. 16, comma 4-bis, legge n. 84/1994, introdotta dall'art. 199-bis della legge n. 77/2020) a sua volta illegittima in quanto in contrasto con le norme europee e costituzionali - ha comunque introdotto ingiustificate e inaccettabili limitazioni all'autoproduzione; nonché per l'accertamento del diritto di Bb. Ch. Ca. GmbH & Co. KG al risarcimento, da parte dell'Autorità Portuale di (omissis), del danno ingiusto subito a fronte dell'illegittimità degli atti impugnati e già fin d'ora quantificabile in misura non inferiore a euro 297.573,82; e per la conseguente condanna dell'Autorità Portuale di (omissis) al pagamento, anche ai sensi dell'art. 30, c.p.a., del predetto danno ingiusto, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bb. Ch. Ca. Gmbh & Co. Kg il 12/7/2021: i) della nota 25/1/2021, prot. n. 0007968 U/21 ASP, a firma del Dirigente dell'Area Sedi Periferiche dell'Autorità Portuale di (omissis), recante i) autorizzazione rilasciata alla MG s.r.l.s. all'utilizzo dell'accosto pubblico presso il molo sottoflutti banchina n. 14 del Porto di Crotone per l'accosto della M/N BB. Ge. dal 24/1 al 26/1/2021, nonché ii) autorizzazione all'utilizzo di un'area demaniale marittima di mq. 1.500 nel porto di Crotone da destinare al posizionamento di una gru necessaria per le operazioni di sbarco e la movimentazione di componenti elettromeccanici relative alle operazioni portuali della suddetta M/N BB. Ge. e iii) alla movimentazione e alla sosta di 865 t. di merce, concernente i menzionati componenti elettromeccanici; ii) dei singoli atti autorizzatori 23/1/2021, senza numero di protocollo rilasciati dal Dirigente dell'Area Sedi Periferiche dell'Autorità Portuale di (omissis) in favore di MG s.r.l.s. allegati alla nota 25/1/2021, prot. n. 0007968 U/21 ASP; iii) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa - per quanto occorrer possa - la relazione a firma del Segretario Generale e del Responsabile dell'Ufficio legale e contenzioso dell'Autorità Portuale di (omissis) 5/5/2021, prot. n. 0007968 U/21 SEG, depositata in giudizio il 6/5/2021. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Autorità Portuale di (omissis) e della Autorità Portuale di (omissis) - Sede Periferica di Crotone; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2024 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Con ricorso notificato in data 14.4.2021 e depositato il 22.04.2021, la società ricorrente Bb. Ch. Ca. GmbH & Co. KG, società armatrice della nave BB. Ge., ha impugnato gli atti meglio indicati in epigrafe al fine di ottenerne l'annullamento asserendone l'illegittimità, chiedendo, altresì la disapplicazione dell'art. 16, comma 4-bis della legge n. 84/1994 e degli artt. 32 e 33 del Regolamento relativo alle operazioni ed ai servizi portuali di cui alla deliberazione del Comitato di Gestione dell'Autorità Portuale di (omissis) 22/12/2020, n. 144, l'accertamento della responsabilità della suddetta Autorità Portuale di (omissis) per il danno ingiusto cagionato a Bb. Ch. Ca. GmbH & Co. KG dagli atti amministrativi impugnati e, per l'effetto, la condanna della stessa al pagamento di un importo non inferiore a euro 310.073,82 (oltre interessi e rivalutazione monetaria), o di quello ritenuto di giustizia, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. 2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto: i) Sull'illegittimità dell'applicazione - da parte dell'Autorità Portuale - della figura dell'autoproduzione con riferimento alle modalità di organizzazione dello sbarco dei colli in questione, prefigurato e rappresentato da BB. alla stessa Autorità Portuale: I) Violazione artt. 6 e 16, legge n. 84/1994. Violazione d.m. n. 585/1995. Violazione artt. 1, 32 e 33, Regolamento Autorità Portuale. Violazione art. 9, legge n. 287/1990. Violazione artt. 3 e 10, legge n 241/1990. Violazione Regolamento U.E. 2017/352. Violazione artt. 101, 102, 103, 104, 106, T.F.U.E.. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà . Irragionevolezza: sostiene sostanzialmente la ricorrente che la qualificazione della vicenda da parte dell'Autorità Portuale in termini di "autoproduzione" sarebbe scorretta in quanto la stessa (secondo l'art. 16, comma 4-bis della legge 84/94 e l'art. 1 del Regolamento dell'Autorità Portuale,) presuppone un "ciclo" di operazioni portuali; BB. non avrebbe inteso svolgere in autoproduzione il ciclo delle operazioni portuali, ma soltanto far azionare da personale dell'equipaggio (debitamente formato) le gru di bordo, anche per ragioni di sicurezza e in mancanza di infrastrutture adeguate e idonee nel porto di Crotone e affidare ad un'impresa autorizzata ex art. 16 l'intero ciclo delle operazioni portuali di trattamento dei colli. ii) Sull'illegittimità, anche sotto il profilo della conformità europea e costituzionale, delle limitazioni all'autoproduzione di cui al comma 4-bis della legge n. 84/1994 e agli artt. 32 e 33 del Regolamento: II) Violazione artt. 101, 102, 103, 104, 106, T.F.U.E.. Violazione Regolamento 2017/352. Violazione artt. 41 e 117, Cost.. Violazione art. 9, legge n. 287/1990. Violazione artt. 6 e 16, legge n. 84/1994. Violazione d.m. n. 585/1995. Violazione artt. 1, 32 e 33, Regolamento Autorità Portuale. Violazione artt. 3 e 10, legge n 241/1990. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà . Irragionevolezza; III) Violazione artt. 101, 102, 103, 104, 106, T.F.U.E.. Violazione Regolamento 2017/352. Violazione artt. 41 e 117, Cost. Violazione art. 9, legge n. 287/1990. Violazione artt. 6 e 16, legge n. 84/1994. Violazione d.m. n. 585/1995. Violazione artt. 1, 32 e 33, Regolamento Autorità Portuale. Violazione artt. 3 e 10, legge n 241/1990. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà . Irragionevolezza: con tali due censure si duole la ricorrente che l'art. 16, comma 4-bis (poi ripreso dagli artt. 32 e 33 del Regolamento) introduce un'ingiustificata limitazione dell'autoproduzione, la quale può essere assentita dall'Autorità Portuale soltanto in via eccezionale e residuale qualora "non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali né mediante le imprese autorizzate... né tramite all'impresa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo". Evidenzia pertanto la palese non conformità europea rispetto al Regolamento 2017/352 del comma 4-bis e dei corrispondenti artt. 32 e 33 del Regolamento. Richiama, al riguardo, le segnalazioni fatte in tal senso dall'A.G.C.M. ed al timore dalla stessa espresso che "la disposizione di cui al comma 4-bisdell'articolo16 della citata legge n. 84/1994, per un verso, altera la concorrenza tra porti italiani e porti di altri Stati membri, discriminando i primi ove non è più possibile svolgere in autoproduzione le attività portuali e, per altro verso, si pone in aperto contrasto con la finalità della normativa di rilancio del settore portuale. I porti italiani, infatti, potrebbero essere penalizzati dalla scelta dei vettori marittimi di non farvi scalo, non potendo ivi svolgere le operazioni portuali in autoproduzione, con conseguente riduzione a cascata anche degli introiti dei relativi indotti". Richiama altresì analoghi rilievi svolti dalla Ragioneria Generale dello Stato nel parere del 6/7/2020. Il citato comma 4-bis si porrebbe altresì in contrasto con gli artt. 41 e 117 della Costituzione, nella parte in cui riconoscono come inderogabile valore costituzionale la libertà di iniziativa economica e il principio della concorrenza. iii) Sull'illegittimità dell'applicazione, da parte di MG s.r.l.s., delle tariffe abnormi sopra indicate, anche sotto il profilo dell'omesso controllo e/o vigilanza dell'Autorità sulla congruità delle stesse: IV) Violazione deliberazione A.R.T. n. 57/2018. Violazione artt. 101, 102, 103, 104, 106, T.F.U.E.. Violazione Regolamento 2017/352. Violazione artt. 41 e 117, Cost.. Violazione art. 9, legge n. 287/1990. Violazione artt. 6 e 16, legge n. 84/1994. Violazione d.m. n. 585/1995. Violazione artt. 1, 32 e 33, Regolamento Autorità Portuale. Violazione artt. 3 e 10, legge n 241/1990. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà . Irragionevolezza: lamenta la ricorrente che le tariffe applicate dall'impresa MG, portando alla quantificazione abnorme di euro 310.073,82, siano superiori al 2400% rispetto a quelle applicate da Co. Im. La. Po. e, considerato che nel tariffario inviato da MG s.r.l.s. all'Autorità Portuale le operazioni di sbarco delle merci in colli di peso superiore a 15 kg vengono quotate 15 euro a Kg, se ne ricava che si tratti complessivamente di tariffe palesemente fuori mercato e inique alla luce di quanto praticato in altri porti e nello stesso porto di Crotone e se si pone mente al fatto che in tutti i porti la tariffa viene applicata alle tonnellate e non ai kilogrammi, pertanto partendo da una base 1000 volte inferiore a quella applicata. Tuttavia, alla richiesta del pertinente intervento di controllo e vigilanza, l'Autorità Portuale, pur a fronte dell'urgenza dello sbarco, non ha ritenuto di intervenire violando le norme e i principi che devono presiedere lo svolgimento dell'attività di regolazione da parte di tale Ente (delibera n. 57/2018). V) Violazione deliberazione A.R.T. n. 57/2018. Violazione artt. 101, 102, 103, 104, 106, T.F.U.E.. Violazione Regolamento 2017/352. Violazione art. 9, legge n. 287/1990. Violazione artt. 6 e 16, legge n. 84/1994. Violazione d.m. n. 585/1995. Violazione artt. 1, 32 e 33, Regolamento Autorità Portuale. Violazione artt. 3 e 10, legge n 241/1990. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà . Irragionevolezza: sostiene la deducente che i comportamenti tenuti dall'Autorità Portuale hanno determinano un vero e proprio abuso di posizione dominate da parte di MG s.r.l.s, la quale, in assenza di una reale concorrenza, ha potuto utilizzare tale posizione (sostituendosi ad altra impresa autorizzata) e sostanzialmente imporre a BB. tariffe abnormi e totalmente fuori mercato (anche a causa del mancato controllo/vigilanza da parte dell'Autorità Portuale). 3. In data 23.4.2021, si costituiva in resistenza l'Autorità Portuale chiedendo che l'avverso libello venisse dichiarato inammissibile, irricevibile e/o respinto nel merito per infondatezza. 4. Con atto notificato in data 05.07.2021 e depositato in data 12.07.2021, parte ricorrente presentava motivi aggiunti impugnando anche il provvedimento 25.01.2021 prot. n. 001328 U/21 ASP (e gli atti ad esso allegati ma asseritamente mai notificati al ricorrente) con cui la società M.G. s.r.l.s. è stata autorizzata dall'Autorità Portuale di (omissis) ad effettuare i lavori di scarico della merce ed al deposito della stessa in area autorizzata. 5. La ricorrente formulava i seguenti motivi: I) Invalidità in via derivata. Violazione artt. 6 e 16, legge n. 84/1994. Violazione d.m. n. 585/1995. Violazione artt. 1, 32 e 33, Regolamento Autorità Portuale. Violazione art. 9, legge n. 287/1990. Violazione artt. 3 e 10, legge n 241/1990. Violazione Regolamento U.E. 2017/352. Violazione artt. 101, 102, 103, 104, 106, T.F.U.E.. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà . Irragionevolezza: sostiene la ricorrente che laddove l'Autorità avesse autorizzato lo svolgimento delle attività di sbarco secondo le modalità operative corrette, BB. non si sarebbe vista costretta a rivolgersi ad MG - unica Società autorizzata resasi disponibile ad effettuare l'intero ciclo delle operazioni - ed a sostenere le abnormi tariffe da quest'ultima praticate. Ne deriva, ad avviso della deducente, che anche tale provvedimento sarebbe illegittimo per invalidità derivata, essendo inficiato dai medesimi vizi che affliggono i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo. II) Violazione artt. 6 e 16, legge n. 84/1994. Violazione d.m. n. 585/1995. Violazione artt. 1, 32, 33, 37, 39 e 44, Regolamento Autorità Portuale. Violazione art. 9, legge n. 287/1990. Violazione artt. 3 e 10, legge n 241/1990. Violazione Regolamento U.E. 2017/352. Violazione artt. 101, 102, 103, 104, 106, T.F.U.E.. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà . Irragionevolezza: deduce la ricorrente che nella relazione del 06/05/2021 la resistente Autorità Portuale, con una (ritenuta) inammissibile integrazione postuma della motivazione, sostiene che la comunicazione in ordine all'arrivo della nave BB. Ge. sarebbe pervenuta tardivamente dall'Agenzia Tr., con la conseguente impossibilità di autorizzare l'attività di autoproduzione, posto che la relativa richiesta avrebbe dovuto essere presentata "almeno dieci giorni prima del previsto arrivo della nave, giusta disposizione dell'art. 37, comma 1 del Regolamento per lo svolgimento delle operazioni e servizi portuali". E, tuttavia, il diniego adottato dall'Autorità (al pari degli altri atti impugnati con il ricorso introduttivo) non sarebbe stato affatto motivato con riferimento al mancato rispetto del richiamato art. 37 del Regolamento e del termine di dieci giorni ivi previsto, del quale non viene mai fatta menzione nei provvedimenti in questione. Peraltro, la pretestuosità di tali argomenti si ricaverebbe dalla considerazione che la richiesta formulata all'Autorità dall'agente marittimo incaricato da BB. è stata presentata in data 13/1/2021 e lo sbarco è avvenuto soltanto il 25/1/2021, a più di dieci giorni dalla presentazione dell'istanza: di qui l'insussistenza dei presupposti per il rigetto della richiesta sotto tale, ulteriore profilo, anche considerando che la stessa Autorità ha accolto l'istanza di autorizzazione all'accosto e alla sosta presentata da MG - in data 22/1/2021 - il giorno successivo alla sua presentazione, pur a fronte del chiaro tenore degli artt. 39 e 44 del Regolamento, i quali prevedono che le richieste di utilizzo dell'accosto pubblico debbano essere comunicate "almeno dieci giorni prima del previsto arrivo della nave" (art. 39), mentre le "Domande presentate oltre tale termine non verranno accolte" (art. 44), così confermando la natura ordinatoria dei suddetti termini (anche e soprattutto in casi - come quello in esame - di conclamata urgenza e non sussistendo alcun elemento ostativo). Di qui l'ulteriore dimostrazione dell'illegittimità delle modalità operative seguite dall'Autorità resistente. iv) Domanda risarcitoria. 6. Con atto depositato in data 23/4/21 si è costituita l'Autorità Portuale di (omissis) che resiste al ricorso ed ai motivi aggiunti ed eccepisce inammissibilità, irricevibilità e/o reiezione nel merito dello stesso. 7. Alla pubblica udienza del 3 luglio 2024 il ricorso è stato ritenuto per la decisione. 8. Tanto premesso, va preliminarmente scrutinata l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo sollevata dall'Autorità Portuale per non aver la ricorrente impugnato l'atto conclusivo del procedimento rappresentato dal provvedimento 25/1/2021, prot. n. 0001328 U/21 ASP, asseritamente conosciuto fin da tale data, con il quale l'Autorità ha autorizzato la Società MG s.r.l.s.: - all'utilizzo dell'accosto pubblico presso il molo sottoflutti banchina n. 14 del Porto di Crotone per l'accosto della M/N BB. Ge. dal 24/1 al 26/1/2021 per lo sbarco di 865 tonnellate di merce (componenti elettromeccanici) ed inoltre - all'utilizzo di un'area demaniale marittima di mq. 1.500 nel porto di Crotone da destinare per il posizionamento di una gru necessaria per le operazioni di sbarco e la movimentazione di componenti elettromeccanici relative alle operazioni portuali della suddetta M/N BB. Ge. ed, infine, - alla movimentazione e alla sosta di 865 tonnellate di merce concernente componenti elettromeccanici. 9. L'eccezione è infondata. 9.1. Osserva il collegio che l'atto che presenta lesività per la società è il diniego all'istanza di autorizzazione richiesta da BB. avendo tale atto definito in senso sfavorevole il relativo procedimento ad istanza di parte che pertanto ha ricevuto, rispetto all'interesse prospettato con la suddetta istanza (essere autorizzata ad eseguire determinate operazioni con mezzi propri e con proprio personale sebbene assistita da compagnia di lavoratori portuali locali) un esito negativo rispetto al quale la successiva autorizzazione rilasciata alla MG s.r.l.s. si profila come lo sbocco di un iter autorizzatorio ulteriore e successivo cui è rimasto estraneo l'ente societario ricorrente e che ha ricevuto impulso da una diversa istanza presentata da altro operatore. 9.2. Sotto concorrente profilo è utile notare che l'interesse della BB. sotteso all'impugnazione è quello di far accertare l'illegittimità del diniego opposto dall'Autorità Portuale ad assentire le operazioni di sbarco dei colli dalla nave BB. Ge. secondo le modalità indicate da BB. Ch. Ge. a cagione dell'errata qualificazione delle relative operazioni come "autoproduzione", restando confinato tale interesse a questo tipo di accertamento e pronuncia conseguente da cui, poi, la ricorrente vorrebbe far dipendere altresì l'accoglimento della pretesa risarcitoria vantata. 10. Va invece dichiarata l'irricevibilità per tardività del ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento con cui la Società MG s.r.l.s. è stata autorizzata ad espletare le operazioni oggetto della richiesta in quanto dagli atti di causa è ben possibile evincere che la società ricorrente abbia avuto contezza della suddetta autorizzazione rilasciata nei confronti della MG srls in data 25.01.2021 atteso che, a tacer d'altro, in quella data sono state eseguite le operazioni per le quali la stessa società ammette di aver dovuto versare la cifra ritenuta ingente al fine di non incorrere nelle penalità di mora discendenti dai rapporti contrattuali con il committente. Trova applicazione l'art. 43 co. 1 c.p.c. ai sensi del quale "ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini", mentre l'art. 29 co. 1 c.p.a. afferma che "l'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni". Quanto al dies a quo ai sensi dell'art. 41 co. 2 c.p.a., lo stesso coincide con la "notificazione, comunicazione o piena conoscenza" (del provvedimento impugnato), mentre, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale il termine di decadenza decorre "dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge". 11. Così precisato il focus del presente giudizio, il collegio intende evidenziare che il ricorso introduttivo, a seguito dell'intervenuta autorizzazione della MG srls sarebbe improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse in quanto l'autorizzazione riferita alle operazioni di sbarco dei colli prevista per il 16.01.2021 e materialmente svoltasi in data 25.01.2021, ha completamente esaurito la propria efficacia. 11.1. Nondimeno, l'accertamento dell'eventuale illegittimità degli atti gravati mantiene utilità in funzione dell'esame della pretesa risarcitoria avanzata dalla ricorrente. 12. Ciò posto, si può passare allo scrutinio delle singole censure, partendo dal primo motivo di ricorso. 13. A tal fine giova ricostruire il quadro fattuale per una migliore comprensione delle dinamiche oggetto di scrutinio: - La nave (BB. Ge.), utilizzata per il trasporto di materiali e impianti pesanti, ha stipulato un contratto con Fr. AG per il trasporto di materiali e impianti destinati alla centrale elettrica di (omissis) localizzata in (omissis) in virtù del quale doveva trasportare un carico composto, tra l'altro, da due trasformatori del peso di 280,36 tonnellate ciascuno, destinati alla menzionata centrale di (omissis), i quali dovevano essere sbarcati nel porto di Crotone il giorno 16/1/2021 e consegnati nei termini contrattuali (e senza incorrere in penalità ) al ricevitore entro il 25/1/2021. - In vista dell'arrivo della nave nel porto di Crotone (per il giorno 16/1) e dello sbarco dei suddetti materiali, gli agenti marittimi nazionali e locali di BB. (rispettivamente BB. Ch. Ge. s.u.r.l. e Fr. Tr. & C. s.r.l.) interloquivano anche via e-mail con gli Uffici dell'Autorità Portuale di (omissis) per ottenere l'assenso di quest'ultima ad organizzare lo sbarco dei due colli contenenti i predetti trasformatori. - Attese le dimensioni ed il peso dei suddetti colli e l'inidoneità di gru portuali di terra in dotazione a Crotone, la società rappresentava all'Autorità Portuale la necessità di affidare ad un'impresa autorizzata ex art. 16, legge n. 84/1994 (originariamente individuata nella Co. Im. La. Po. s.r.l.) le attività iniziali a bordo della nave (imbragatura dei colli, loro aggancio alla gru) per poi successivamente effettuare il trasferimento a terra dei colli con gru di bordo azionata dal personale BB., sgancio dei colli dalla gru e eliminazione dell'imbragatura. Dopodichè sarebbe stata effettuata la movimentazione dei colli per la prosecuzione successiva del trasporto degli stessi verso la centrale (omissis). - In riscontro l'Autorità Portuale sollevava dubbi circa la possibilità di assentire siffatte modalità operative, ritenendo di qualificare la sopra riportata sequenza di attività come autoproduzione ai sensi dell'art. 16, comma 4-bis della legge n. 84/1994 (introdotto dall'art. 199-bis, della legge n. 77/2020). - Conseguentemente, in applicazione del citato comma 4-bis e del corrispondente art. 33 del "Regolamento relativo alle operazioni ed ai servizi portuali" (approvato con deliberazione del Comitato di Gestione 22/12/2020, n. 144), disponeva la richiesta - prima di assentire l'autoproduzione - della disponibilità di imprese locali ad effettuare le operazioni previste. - Sicché la stessa Autorità Portuale procedeva con uno specifico Avviso a richiedere la disponibilità allo svolgimento delle operazioni portuali ad altre imprese titolari, nel porto di Crotone, dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 16, legge n 84/1994 (evidentemente dotate di mezzi idonei ad effettuare l'intero ciclo delle operazioni portuali di che trattasi, impianti che Co. Im. La. Po. non aveva in uso). - In seguito, comunicava agli agenti marittimi della ricorrente che l'unica Società autorizzata che si era resa disponibile ad effettuare l'intero ciclo delle operazioni in luogo dell'autoproduzione mediante specifiche gru appositamente noleggiate era la MG s.r.l.s. la quale, tuttavia, segnalava l'applicazione di tariffe abnormi pari a circa il 2400% rispetto a quelle praticate dalla Co. Im. La. Po. che era stata individuata da BB. ai fini delle operazioni di sbarco descritte, chiedendo per lo svolgimento delle operazioni portuali un importo di euro 310.073,82, a fronte invece di un corrispettivo di 12.500,00 proposto dalla Co. Im. La. Po.. - A seguito di ulteriori interlocuzioni con l'Autorità portuale che tuttavia si rivelavano infruttuose e data la situazione di urgenza, la Società, dopo aver ribadito che quelle affidate alla Co. Im. La. Po. avrebbero rappresentato un'ordinaria modalità operativa riconducibile ad una normale operazione portuale di cui all'art. 16, comma 1 della legge n. 84/1994 e non da qualificare come autoproduzione per il solo fatto che la gru di bordo doveva essere manovrata da personale dell'equipaggio per le ragioni di sicurezza già evidenziate negli scambi a mezzo mail, corrispondendo tale modalità a quanto peraltro praticato in tutti i porti italiani, diffidava l'Autorità Portuale a voler annullare le precedenti note dell'Ufficio Sedi Periferiche 21/1/2021 e ad autorizzare con urgenza lo sbarco dei carichi in questione secondo le modalità operative indicate nella mail di BB. Ch. Ge. del 18.01.2021. - In data 22/1/2021 la richiesta della Società ricorrente è stata rigettata, insistendo l'Ente per l'applicazione alla fattispecie della figura dell'autoproduzione con la conseguente necessità per la stessa BB. di potersi avvalere esclusivamente delle attività di M.G. s.r.l.s. - Vista l'impossibilità di organizzare diversamente lo sbarco e tenuto conto del concreto rischio di dover pagare ingenti penali per il ritardo della consegna a (omissis), BB., previo versamento della tariffa richiesta, in data 23/1/2021 comunicava all'Autorità Portuale che lo sbarco dei colli sarebbe avvenuto avvalendosi di MG s.r.l.s., senza che ciò potesse costituire accettazione e/o acquiescenza alcuna nei confronti degli atti sopra menzionati dell'Autorità Portuale. 13.1. Così ricostruiti i fatti, il Collegio condivide le controdeduzioni dell'Autorità portuale circa l'infondatezza del primo motivo. 13.2. Giova rammentare che per lo svolgimento delle operazioni portuali l'art. 111 del Codice della Navigazione originariamente obbligava le imprese utenti ad avvalersi "esclusivamente delle maestranze costituite nelle compagnie o nei gruppi" presenti in porto. Questo sistema di esclusiva a beneficio delle imprese portuali è rimasto immutato fino alla nota sentenza della Corte di Giustizia del 10.12.1991 causa C-179/90 Porto di Genova con cui, ritenuta la normativa nazionale in contrasto con quella europea, è stato statuito che "il combinato disposto dell'art. 90, n. 1, e degli arti. 30, 48 e 86 del Trattato CEE osta alla normativa di uno Stato membro che conferisca ad un'impresa stabilita in questo Stato il diritto esclusivo d'esercizio delle operazioni portuali e le imponga di servirsi, per l'esecuzione di dette operazioni, di una compagnia portuale composta esclusivamente di maestranze nazionali". Per recepire i principi espressi dalla CGUE, il Legislatore ha adottato la L. n. 84/1994 recante "Riordino della legislazione in materia portuale", il cui citato art. 16 è dedicato alla disciplina delle operazioni e servizi portuali. In particolare, sono definiti "operazioni portuali" "il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale", mentre sono "servizi portuali" tutti "quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali" (cfr. art. 16, co. 1, cit.). Poste queste definizioni generali, l'art. 16 ha previsto che sia le operazioni portuali che i servizi portuali connessi al ciclo delle operazioni portuali medesime possono esser svolti: (I) "per conto proprio", ossia in c.d. autoproduzione, anche da parte del Vettore marittimo impiegando il proprio personale; (II) oppure "per conto...di terzi", ossia in favore di un qualunque utente del porto che ne faccia richiesta. In entrambi i casi, affinché operazioni e servizi portuali possano esser svolti, attesa la necessità di accertare che il Vettore o l'impresa sia effettivamente in grado di svolgere tali attività, è necessaria l'autorizzazione da parte dell'Autorità marittima. L'art. 16 della L. 28 gennaio 1994, n. 84 ai commi 4-bis e 4-ter prevede infatti che: "4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali né mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo né tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17, la nave è autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione a condizione che: a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati; b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni; c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cauzione. 4-ter. L'autorizzazione di cui al comma 4-bis è rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non è compresa nel numero massimo di cui al comma 7". Tali disposizioni sono state introdotte dall'art. 199-bis del D.L. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 77/2020). Il comma 1 dell'art. 199-bis ha introdotto tali disposizioni: - con contestuale abrogazione della lettera d) del comma 4 dell'art. 16 della L. 84/1994, la quale prevedeva che mediante apposito D.M. il Ministro determinasse "i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonché per la determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7"; - evidenziando che la ratio della nuova disciplina è quella di fronteggiare "le emergenze derivanti dall'epidemia da COVID-19 e di favorire la ripresa delle attività portuali". Il comma 2 dell'art. 199-bis ha poi previsto che con "decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotti dal comma 1 del presente articolo, anche relativamente alla determinazione del corrispettivo e della cauzione e alla fissazione dei termini del procedimento, tenendo conto delle esigenze di economicità dei servizi di trasporto pubblico locale di corto raggio". Giova infine richiamare l'art. 1 del Regolamento per lo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali, approvato con delibera del Comitato Portuale n. 144/2020 del 22.12.2020, ai sensi del quale viene definita autoproduzione "l'esercizio di operazioni portuali svolte da un vettore, da un'impresa di navigazione, da un noleggiatore o da un loro rappresentante, con mezzi risorse e personali propri". 13.3. Così ricostruito il contesto normativo in cui si cala la fattispecie all'esame, occorre indagare se legittimamente l'Autorità portuale abbia opposto limiti all'autoproduzione ovvero, più correttamente, se abbia errato nel qualificare come autoproduzione l'oggetto della richiesta della BB. facendone discendere l'applicazione della relativa disciplina e se, effettivamente, abbia dato luogo ad una irragionevole compressione dell'autonomia imprenditoriale e organizzativa dell'armatore BB.. 13.4. Occorre in primo luogo precisare, aderendo all'osservazione della resistente Autorità, che la stessa non ha vietato alla ricorrente di effettuare la propria attività con l'utilizzo delle gru di bordo e l'impiego di proprio personale in combinato con imprese terze ma si è limitata ad applicare la disciplina prevista per l'autoproduzione di operazioni e servizi portuali, ammessa "Qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali né mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo né tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo". La possibilità per i vettori marittimi di ricorrere all'autoproduzione delle operazioni portuali resta, in sostanza, un'ipotesi meramente residuale. Ebbene, l'Autorità portuale, avviato il procedimento per la prevista autorizzazione ha diramato un Avviso a tutte le Imprese autorizzate al quale ha risposto favorevolmente solo la MG; risulta, per converso, non comprovata l'asserita disponibilità della Co. Im. La. Po. a operare a "prezzi concorrenziali" con la BB. Ch. ed, anzi, emerge che tale Compagnia, interpellata dall'Autorità Portuale, ai sensi dell'art. 33 ultimo comma del citato Regolamento (unitamente a tutte le imprese autorizzate ad operare in porto ex art. 16 comma 1 legge n. 84/94) non abbia confermato la disponibilità ad effettuare le operazioni portuali in esame. Alla luce di tale ricostruzione, non è possibile ravvisare la lamentata violazione della posizione concorrenziale della ricorrente nell'esercizio della propria attività economica. In particolare, poi, i limiti non sono stati opposti sulla base del secondo comma dell'art. 9 della L. n. 287 del 1990, a tenore del quale "l'autoproduzione non è consentita nei casi in cui in base alle disposizioni che prevedono la riserva risulti che la stessa è stabilita per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, nonché, salvo concessione, per quanto concerne il settore delle telecomunicazioni"; infatti, l'art. 9 cit. attiene ai settori per i quali sia prevista dalla legge o dalla normativa sub-primaria una riserva di monopolio in favore dello Stato o di enti pubblici e non già ai settori di attività "liberalizzati" per effetto dell'art. 16 della legge n. 84/1994, come quello delle operazioni e dei servizi portuali, esercitabili dalle imprese marittime anche in proprio, previo rilascio di autorizzazione amministrativa (v. Cass., sez. un., 07-05-2002, n. 6488). 13.5. Da quanto anticipato emerge infatti che la richiesta della ricorrente fosse incentrata sull'autorizzazione ad utilizzare un mezzo proprio (la gru di bordo) manovrato da una unità di personale posta alle proprie dipendenze (il gruista di bordo) e ciò per il solo segmento delle operazioni portuali di sbarco relativo alla asportazione dei colli pesanti svariate tonnellate, per poi affidare le residue operazioni preliminari e successive alla citata operazione di asportazione (imbracatura colli, movimentazione successiva dei colli una volta a terra et cetera) a dipendenti di impresa autorizzata ex art. 16 che la BB. aveva individuato nella Co. Im. La. Po. (che avrebbe svolto le operazioni richieste per un prezzo ragionevole ma che, come anticipato, non avrebbe aderito). E, dunque, intende sostenere la ricorrente che, in presenza di una fattispecie peculiare e specifica che, dunque, avrebbe previsto lo svolgimento di un unico, minimale, segmento delle suddette operazioni, con mezzi propri e proprio personale, non poteva - come invece sostenuto dall'Autorità Portuale - applicarsi la disciplina sui limiti all'autoproduzione dovendosi escludere in nuce tale qualificazione. 13.6. La tesi non persuade. Essa si fonda, tra l'altro, sul dato letterale dell'art. 16, comma 4-bis e sulla circostanza che nel testo della suddetta disposizione si discorre di "operazioni"... pretendendo di sostenere che la sua applicazione postuli un "ciclo di operazioni" dalla quale fattispecie dovrebbe tenersi distinta quella de qua agitur in cui tutte le operazioni sarebbero state affidate a impresa locale a terra al netto di un unico segmento o operazione singola e minimale consistente nell'attivazione e manovra della gru. Tuttavia, osserva il collegio, laddove il Legislatore avesse voluto operare questa distinzione lo avrebbe fatto espressamente mentre nel silenzio della legge ed in mancanza di indici testuali in tal senso - ritenendo di escludere che l'uso del termine "operazioni", declinato al plurale, induca alla lettura prospettata dalla ricorrente - non può sostenersi che si sia inteso un criterio quantitativo delle operazioni basato sulla "quantità " di operazioni rispettivamente espletate da imprese locali o da personale della compagnia a bordo. Peraltro, a contrario, potrebbe piuttosto predicarsi che in ossequio ad un criterio qualitativo, l'operazione "principale", sia in termini economici che tecnici, era proprio quella del trasbordo dei colli pesanti a terra. Soccorre inoltre l'interpretazione sistematica, sol se si considera che la ratio della nuova disciplina è quella di fronteggiare "le emergenze derivanti dall'epidemia da COVID-19 e di favorire la ripresa delle attività portuali". 13.7. Vanno ora affrontate le doglianze contenute nel secondo motivo di ricorso relative alla presunta incompatibilità del comma 4-bis dell'art. 16 della L. 84/1994 con l'ordinamento eurounitario. Sul punto, nel senso dell'infondatezza delle stesse, il Collegio condivide l'orientamento espresso dal T.A.R. Liguria, II Sez., 27 giugno 2023, n. 647, riportato di seguito per quanto di interesse in questa sede: "Per completezza, mette conto di evidenziare come non sia meritevole di condivisione la tesi secondo cui, alla luce della sentenza della Corte di giustizia n. 179 del 1991 (procedimento C-179/90), l'art. 16, comma 4-bis, della legge n. 84/1994, dovrebbe essere disapplicato per contrasto con il diritto dell'Unione europea. La citata pronuncia, infatti, ha stabilito l'incompatibilità con il trattato CEE delle norme italiane (artt. 110 e 11 cod. nav.) che riservavano lo svolgimento delle operazioni portuali alle compagnie o gruppi e imponevano ai concessionari di avvalersi esclusivamente, per l'esecuzione di tali operazioni, delle maestranze costituite nelle compagnie o gruppi. Il novellato art. 16 prevede che le operazioni portuali possano essere svolte in regime di autoproduzione nei casi in cui non sia possibile ricorrere ad imprese autorizzate ovvero ad imprese o agenzie per la fornitura di lavoro portuale temporaneo, purché siano rispettate le ulteriori condizioni ivi previste con riguardo alla dotazione di mezzi meccanici e di personale. Trattasi, all'evidenza, di previsioni non equiparabili in quanto la nuova disciplina, consentendo anche lo svolgimento delle operazioni a soggetti diversi dalle compagnie portuali ovvero in regime di autoproduzione, non determina una posizione dominante insuscettibile di essere scalfita dalla concorrenza potenziale. ... Per quanto concerne la tesi sostenuta in via subordinata dalla ricorrente, secondo cui la disposizione normativa applicata nella fattispecie si porrebbe in contrasto con i principi eurounitari in tema di tutela della concorrenza e di libera circolazione delle merci, è sufficiente fare rinvio a quanto precisato al punto 1.3), ove si è avuto modo di rilevare che la disciplina in questione, consentendo lo svolgimento delle operazioni anche a soggetti diversi dalle compagnie portuali ovvero, in presenza di particolari condizioni, in regime di autoproduzione, non determina posizioni dominanti il cui sfruttamento possa pregiudicare la concorrenza e il commercio intracomunitario. È appena il caso di ribadire, dunque, che il più volte citato comma 4-bis, chiaramente orientato alla tutela della sicurezza della navigazione, non è sospettabile di contrasto con i principi del diritto europeo". 14. Alla luce di quanto appena osservato non sussistono neppure i presupposti per effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea richiesto da parte ricorrente. 15. Va disatteso infine il terzo motivo di ricorso con cui parte ricorrente si duole dell'omessa vigilanza da parte dell'Autorità Portuale di (omissis) sulle tariffe applicate dall'Impresa Portuale M.G. S.r.l.s. invocando le disposizioni contenute nel paragrafo 4 della delibera A.R.T. n. 57/2018 disciplinante "Metodologie e criteri per garantire l'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali" L'assunto non può essere condiviso in quanto la citata delibera, perimetrando il ruolo dell'Autorità a compiti di mera vigilanza in relazione alla corrispondenza tra le tariffe applicate e quelle precedentemente depositate in sede di istruttoria ex art. 16 comma 1, evidenzia l'estraneità dell'Amministrazione rispetto alle procedure di quantificazione dei prezzi che, piuttosto, soggiacciono alle regole del libero mercato e della concorrenza e, conseguentemente, sancisce la carenza di legittimazione ad intervenire nella "determinazione delle tariffe". 16. Va infine scrutinata la domanda risarcitoria avanzata dalla società . In via preliminare torna utile ricognizione dei principi ermeneutici in materia di ristoro. 16.1. In termini generali, secondo consolidati indirizzi giurisprudenziali, i presupposti per l'integrazione di un fatto illecito ex art. 2043 c.c. derivante dall'attività amministrativa sono: "a) l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento amministrativo che ha cagionato la lesione dell'interesse legittimo (il c.d. danno ingiusto o danno evento); b) il danno, patrimoniale o non patrimoniale, prodotto nella sfera giuridica del privato (c.d. danno conseguenza); c) il nesso causale tra la condotta dell'amministrazione e il danno e d) la colpa dell'amministrazione" (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 9 luglio 2018, n. 4191), cosicché "il risarcimento del danno non è una conseguenza diretta e costante dell'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo" (Consiglio di Stato, Sez. II, 24 luglio 2020, n. 4732). 16.2. La giurisprudenza ha altresì precisato che l'art. 2043 c.c. richiede, ai fini del risarcimento, l'ingiustizia del danno e riguardo "alle ipotesi di risarcimento conseguente all'illegittimità di un provvedimento amministrativo, l'ingiustizia del danno deve essere valutata con riferimento alla lesione del bene della vita posto a fondamento della domanda di risarcimento e riconducibile all'adozione dell'atto illegittimo. In altri termini, in materia di responsabilità da provvedimento illegittimo, la responsabilità civile della p.a. non consegue automaticamente all'annullamento del provvedimento amministrativo (ovvero all'accertamento della sua illegittimità ), in sede giurisdizionale (o di ricorso straordinario o di autotutela). Non basta il solo annullamento dell'atto lesivo o la declaratoria della sua invalidità, occorrendo la prova che dalla colpevole condotta amministrativa sia derivato, secondo un giudizio di regolarità causale, un pregiudizio direttamente riferibile all'assunzione o all'esecuzione della determinazione contra ius lesivo del bene della vita spettante all'attore. Perciò, il risarcimento del danno non spetta quando la declaratoria di invalidità del segmento di funzione pubblica in concreto esercitata ne consente la riedizione con esiti liberi" (ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 6 giugno 2022, n. 7309). 16.3. Ciò posto, alla luce delle suesposte coordinate, la richiesta di ristoro è da respingere, poiché il mancato accertamento dell'illegittimità del provvedimento di diniego impugnato, che rappresenta un coelemento necessario per l'imputazione alla p.a. di un illecito ex art. 2043 c.c., è ostativo all'integrazione di una responsabilità della pubblica amministrazione. 17. Tirando le fila delle considerazioni svolte, va dichiarato irricevibile per tardività il ricorso per motivi aggiunti mentre va rigettato il ricorso introduttivo in quanto infondato. 18. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede: - dichiara irricevibile il ricorso per motivi aggiunti; - rigetta il ricorso introduttivo. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della resistente Autorità che quantifica in euro 4.000, 00 oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati: Giancarlo Pennetti - Presidente Arturo Levato - Primo Referendario Simona Saracino - Referendario, Estensore

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Liberato Faccenda, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3690/2016 del Ruolo Generale, trattenuta in decisione con ordinanza del 9.2.2024, vertente TRA (...) residente in Catanzaro via (...), rappresentato e difeso dagli avv.ti Fr.Sc. e Ch.Sc., come da procura alle liti a margine dell'atto di citazione; attore in riassunzione E (...) e (...) (...), rappresentati e difesi dall'avv. Fr.Ca.; Convenuti in riassunzione Conclusioni come da note scritte depositate per l'udienza del 11.1.2024, sostituita ex art. 127 ter cod. proc. civ. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione per l'udienza del 16.6.2014 innanzi all'intestato Tribunale, iscritto a ruolo in data 12.03.2014 (RG: 1001/2014), ritualmente notificato ai convenuti, l'attrice, nella qualità di erede del defunto padre (...) assumeva di essere comproprietaria (in uno alle sorelle (...) e (...)) di un fondo sito in agro del Comune di Girifalco (CZ), indicato al Catasto alla partita 439, foglio 48, part. 145, 186, 187, 244, 245, 154 e 158 nonché partita 438, foglio 45, part. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30; esponeva, al riguardo, che il de cuius aveva concesso in affitto al convenuto (...) una parte pianeggiante del fondo, di circa 5 ha, distinto da altra parte boschiva, affinché esercitasse attività di coltivazione e trasformazione di prodotti agricoli. Precisava che il convenuto (...), nella sua qualità di detentore affittuario, insieme a (...), quale legale rappresentante di una cooperativa denominata "(...)", manifestava al proprietario la volontà di acquistare "l'intero fondo (su cui svolgeva la sua attività)" (cfr. pag. 1 citazione), previo ottenimento di un finanziamento, per cui, stipulavano contratto preliminare di acquisto con scrittura privata del 19.7.1999, risolutivamente condizionato alla concessione di un finanziamento entro il termine pattuito; riferiva, quindi, che il contratto preliminare perdeva efficacia per mancato avveramento della condizione nel termine pattuito - pur prorogato di sei mesi il 20.7.2000 - e che, conseguentemente, sia il fondo detenuto che la restante parte non venivano rilasciati, bensì trasformati dai convenuti con la realizzazione di opere edili abusive (anche ad opera di (...)), quali un capannone, piste per motocicli, opere di sbancamento e accessorie. Per cui, sosteneva che (...), nonché il figlio (...) erano obbligati alla restituzione del fabbricato (acquisito ex art. 936, co. 5, c.c.) e del terreno - quest'ultimo oggetto del preliminare risolto -, oltre che al risarcimento del danno; in merito, secondo la prospettazione attorea, la detenzione abusiva troverebbe causa sia nel contratto di affitto precedente - del quale in citazione non se ne indicavano gli estremi - sia per la sopravvenuta inefficacia del contratto preliminare, dovendosi ritenere abusiva anche la detenzione esercitata dal convenuto (...) Riteneva, quindi, che "Da ciò sorge il diritto della proprietaria di chiedere il riconoscimento del suo diritto di proprietà del fondo, il rilascio di quanto abusivamente ed illegittimamente occupato, la consegna dell'immobile e delle piste realizzate ogni conseguenza di legge oltre al risarcimento dei danni e delle indennità di occupazione abusiva" (cfr. pag. 4 citazione). Dunque, fallito il tentativo di mediazione esperito il 22.11.2013, citava i convenuti formulando le seguenti conclusioni "Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvedere: - Accertare e dichiarare la comproprietà della istante sull'intero fondo già di proprietà (...) sito in agro del comune di Girifalco riportato in Catasto alla partita 439 fol 48 partt. 145, 186,187,244, 245, 154, 158 nonché partita 438 fol 45 partt 22, 23,24,25,26,27,28,29,30. - Condannare i sig.ri (...) e (...) singolarmente o in solido alla consegna della costruzione e delle piste, con ogni accessione e pertinenza, e della nuova strada di accesso nonché alla consegna del terreno detenuto. - Interdire ai convenuti ogni accesso al bosco ed alla proprietà (...) con il rilascio di quanto occupato e la ricostituzione dell'originaria via di accesso e condannare i convenuti, singolarmente o in solido, al risarcimento dei danni patiti e patiendi, nonché al pagamento delle indennità fino alla effettiva restituzione danni e indennità da liquidarsi nella misura che sarà precisata nel corso del giudizio anche, ove occorra, a seguito di consulenza, ovvero equitativamente", vinte le spese. Costituitisi tardivamente in giudizio il 16.6.2014, i convenuti esponevano, in fatto, che l'intera vicenda traeva origine da un contratto di affitto agrario stipulato tra il de cuius e (...), registrato in Soverato il 1.9.1995 ed avente ad oggetto le particelle 244, 245 del foglio 48 e le n. 26, 28, 29, 30 e 187 del foglio 45, tuttavia illegittimamente concordato per la durata di soli due anni, in violazione della legge n. 203/1982, la quale, invece, prevede un termine minimo (seppur derogabile a specifiche condizioni) di 15 anni e che, in ogni caso, tale rapporto era proseguito anche dopo la scadenza biennale contrattualmente pattuita e, precisamente, fino al gennaio 2001, ovvero alla scadenza della proroga concessa in relazione al preliminare. Precisava che tale contratto preliminare - stipulato anche con il sig. (...) - aveva ad oggetto l'intero fondo del de cuius, pari a complessivi 34 ettari, e che, in prossimità della stipula del medesimo preliminare, con successivo contratto verbale di affitto venivano concessi al convenuto anche gli ulteriori 29 ettari promessi in vendita, non contemplati nel contratto di affitto del 1995; per cui, rappresentava di coltivare legittimamente, ad oggi, l'intero bene del dante causa dell'attrice, coadiuvato dal 2002 anche dal figlio (...) e dai suoi familiari. Alla luce di tali premesse in fatto, eccepiva la legittimità della propria detenzione dei beni di cui al primo contratto di affitto, ritenuto tutt'ora vigente stante la durata di 15 anni (scaduto il 2010 e automaticamente rinnovatosi per assenza di disdetta fino all'agosto del 2025) ed in ragione della nullità della clausola che prevedeva la durata solo biennale in violazione dell'art. 1 della l. n. 203/1982; invece, per la restante parte del fondo occupata, riteneva la legittimità della propria detenzione, stante la sussistenza dell'ulteriore citato contratto verbale di affitto delle relative particelle, "collegato" al preliminare e con il quale il concedente avrebbe anche autorizzato la realizzazione delle opere ci miglioramento eseguite. In rito, eccepiva l'incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale, (...) - trattandosi di contratto affitto di fondo rustico - e l'improcedibilità della domanda per il mancato tentativo di conciliazione ex art. 46 della l. n. 203/1982. Alla prima udienza del 16.6.2014, entrambe le parti ottenevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ. e dei quali profittava solo l'attrice. In particolare, con la prima memoria istruttoria, parte attrice, opponendosi alle eccezioni in rito, insisteva nelle proprie richieste ed eccepiva la inammissibilità per tardività della domanda riconvenzionale avversa volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia dei contratti agrari indicati in comparsa, contestando l'esistenza del contratto di fitto stipulato oralmente nel 1999, oltre che la scadenza decorso il biennio dell'unico contratto scritto, chiedendo, in via subordinata, la risoluzione per inadempimento (mancato pagamento del canone e illegittima trasformazione del fondo) o comunque per intervenuta disdetta (v. all. b) alla seconda memoria istruttoria). A scioglimento della riserva assunta alla successiva udienza, il giudice all'epoca assegnatario del fascicolo, con ordinanza depositata il 27.1.2015, dichiarava la propria incompetenza funzionale in favore della sezione specializzata agraria, compensando le spese di lite. Proposto dall'attrice regolamento di competenza innanzi alla Suprema Corte, quest'ultima, con ordinanza depositata il 10.5.2016, cassava la citata ordinanza, dichiarando la competenza del Tribunale ordinario di Catanzaro in ordine alle domande, principali e riconvenzionali, spiegate dalle parti, ritenendo tardiva l'eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti nella comparsa di risposta, dovendo la stessa essere formulata tempestivamente almeno venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione (normativa processuale applicabile ratione temporis), condannando i convenuti alle spese di lite. Con atto di citazione, iscritto a ruolo il 29.8.2016, l'attrice riassumeva il giudizio introducendo il presente procedimento, a cui faceva seguito la costituzione dei convenuti; nominato CTU, ing. (...) - al quale veniva conferito incarico di descrivere i luoghi di causa, verificare la legittimità urbanistica delle costruzioni realizzate dai convenuti e la diminuzione eventuale subita dagli immobili dell'attrice -, la causa veniva rinviata più volte per la precisazione delle conclusioni per carico di ruolo; assegnata a questo magistrato il 1.12.2022, veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 09.2.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ., dei quali solo l'attrice profittava. In via preliminare, occorre valutare l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea sollevata dai convenuti nella loro comparsa di risposta, laddove hanno sostenuto l'assenza della condizione di procedibilità prevista dall'art. 46 della legge n. 203/1982, confluito nell'art. 11 del decreto legislativo del 01/09/2011, n. 150. Tale norma prevede espressamente che "1. Le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. Sono competenti le sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320. 3. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia nelle materie indicate dal comma 1, è tenuto a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio. 4. Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione. 5. Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell'ispettorato. 6. Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti. 7. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ciascuna delle parti e' libera di adire l'autorità giudiziaria competente.". Ciò posto, deve darsi atto del tentativo di conciliazione esperito dall'attrice prima dell'introduzione del giudizio (v. all. 4 verbale di mediazione) ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, nel quale risulta il suo fallimento per l'assenza dei convenuti ritualmente convocati; procedimento stragiudiziale diverso da quello richiesto dalla normativa speciale agraria. Merita, al riguardo, evidenziare che l'ordinanza pronunciata dalla Suprema Corte ha stabilito esclusivamente sulla competenza per materia del giudice adito, senza che ciò, logicamente, possa produrre effetti sulla disciplina sostanziale applicabile al caso di specie in relazione alla corretta qualificazione giuridica della domanda e dei fatti a sostegno della medesima. A tal proposito, appare innegabile che parte attrice ha proposto un'azione di restituzione (e non di rivendica) con riguardo a parte del fondo del quale è divenuta proprietaria in virtù di successione ereditaria (foglio 48, part. 244 e 245 e foglio 45, part. 26, 28, 29, 30, 187), allegando quale titolo della detenzione illegittima un contratto di affitto di terreno, stipulato il 25.8.1995 e prodotto dai convenuti (cfr "il predetto terreno sarà usato per coltivazione e trasformazione di prodotti agricoli"", v. all. 1 del fascicolo di parte convenuta, in merito al quale, peraltro, l'attrice medesima ha prodotto anche un atto di disdetta depositato con la memoria istruttoria), il quale sarebbe divenuto inefficace per decorso del termine finale, pur chiedendo nelle proprie conclusioni l'accertamento della comproprietà dell'immobile. Diversamente, nel chiedere il rilascio dell'intero fondo, ha allegato una "detenzione abusiva" anche per gli ulteriori ettari, non oggetto di contratto di affitto, rappresentando che, in relazione agli stessi, i convenuti avrebbero occupato il restante terreno (anch'esso oggetto di preliminare), trasformandolo e non restituendolo alla richiesta. Ebbene, per quanto concerne la domanda avente ad oggetto il bene immobile di cui al contratto di affitto agrario del 1995, pur rilevandosi la tardività dell'eccezione dei convenuti in ragione della loro costituzione intempestiva, la disciplina prevista dal citato art. 11 - che, invero, preclude al giudice di rilevare d'ufficio alla prima udienza l'assenza della condizione di procedibilità e assegnare un termine per esperirla, diversamente da quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010 - deve ritenersi comunque rispettata, dovendosi considerare sostanzialmente esperito il tentativo di conciliazione, sebbene con diverso procedimento. E infatti, per ragioni di economia processuale e di efficienza della tutela giurisdizionale, ritiene questo giudice che il tentativo obbligatorio di conciliazione effettivamente esperito dall'attore ex D.Lgs. n. 28/2010 abbia comunque assolto al medesimo scopo, essendo comunque finalizzato a perseguire l'intento voluto dal legislatore mediante l'utilizzo di uno strumento deflattivo, introdotto con il decreto n. 28/2010 per numerose altre controversie, benché in precedenza previsto dall'art. 46 della legge n. 203/1982. L'eccezione, pertanto, oltre ad essere tardivamente proposta, risulta anche infondata. Per quanto attiene, inoltre, alla contrapposta eccezione, del medesimo tenore, formulata dall'attrice in relazione alle domande riconvenzionali proposte dai convenuti, occorre evidenziare che - a prescindere dalla reale natura riconvenzionale delle domande in parola - la tardiva costituzione in giudizio di (...) e (...) ne elide ogni rilevanza. Risolte le questioni di rito - tra le quali si rammenta quella sulla competenza, definita dalla Corte di cassazione, che non preclude l'applicazione della legge n. 203/1982 - occorre analizzare il merito della pretesa attorea, essendo preliminarmente necessario, alla luce delle citate diverse azioni proposte, qualche cenno sulla distinzione tra azione di restituzione e azione di rivendica. È noto, infatti, che la differenza tra le due tipologie di azioni (Cass. 25052/2018; Cass. 4416/2007) sta nel fatto che l'azione (personale) di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, mentre con l'azione (reale) di rivendicazione il proprietario - che necessariamente deve essere tale - chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza, anche originaria, di ogni titolo. Conseguentemente, in punto di onere della prova, per l'accoglimento dell'azione di rivendicazione è necessaria la probatio diabolica della titolarità del diritto di chi agisce, laddove, invece, con l'azione di restituzione l'attore può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa (risoluzione, nullità, recesso, scadenza), gravando poi sul convenuto la prova di un diritto perdurante di detenzione. L'azione di rivendicazione, infatti, assolvendo parimenti ad una finalità eminentemente recuperatoria, presuppone che l'attore assuma di essere proprietario di una cosa e di non averne più il possesso ed agisca, quindi, contro il possessore convenuto in giudizio per ottenerne la restituzione (Cass. sez. 2, Sentenza n. 7777 del 14/04/2005); si differenzia, dunque, nettamente dall'azione di restituzione, che ha invece natura personale ed è volta ad ottenere la restituzione del bene non in base al fatto di esserne proprietario, ma sulla scorta di un diritto nascente da un rapporto contrattuale o derivante dalla sua scadenza o dalla sua risoluzione (Cassazione civile sez. II, 31/08/2015, n.17321). In altri termini, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga, onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto - del quale non deve, pertanto, fornire la prova - ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa oppure pretendendo l'adempimento dell'obbligazione di restituzione pattuita. In tal senso, si sono espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, affermando che "l'azione personale di restituzione è finalizzata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una res che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi, quali, la locazione, il comodato, il deposito ecc., che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa, pertanto, non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio od alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo; in questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo" (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 2014, n. 7305). Ciò posto, analizzando il petitum e la causapetendi indicato nell'atto di citazione, appare evidente che l'attrice, pur avendo comunque richiesto una pronuncia di accertamento della proprietà del bene, ha, in primo luogo, allegato, in capo al convenuto (...), la detenzione di parte del bene (circa 5 ha) in virtù di un contratto di affitto (depositato sin da subito dai convenuti), chiedendone la restituzione per scadenza del termine biennale o, in subordine, per grave inadempimento o disdetta. Trattasi, quindi, pacificamente di un'azione di restituzione di natura personale in ragione del venir meno di un titolo precedentemente efficace e che legittimava l'originaria detenzione. In secondo luogo, per la restante parte del fondo non oggetto di contratto di affitto, ne ha chiesto la restituzione senza allegare l'esistenza di un precedente titolo, i capo ai convenuti, a giustificazione della detenzione, asserendo, dunque, la loro occupazione sine titulo. In particolare, l'attrice, dopo aver esposto che (...) svolgeva l'intera attività agricola sull'intero fondo oggetto di preliminare di compravendita, successivamente divenuto inefficace, ha precisato che dopo tale momento non ha più ottenuto la restituzione anche dell'ulteriore porzione del fondo, al quale gli è stato precluso l'accesso. Appare evidente, dunque, che la richiesta di restituzione di tale seconda porzione di terreno - posseduta dal convenuto, in uno ai suoi familiari, tra cui il convenuto figlio (...) - costituisca palese espressione di una domanda di natura reale, non sorretta da alcun titolo legittimante la detenzione; situazione giuridica, quest'ultima, nemmeno desumibile dal contratto preliminare, il quale non risulta aver previsto effetti anticipati, quali la detenzione anticipata. Per cui, in tale secondo caso, la domanda va qualificata come azione reale di rivendicazione, stante l'assenza di un titolo, in capo ai convenuti, che legittimava l'originaria detenzione, con conseguente applicazione del relativo regime probatorio. Deve aggiungersi, sul punto, che, pur essendo stato allegato dai convenuti, non è stata fornita alcuna prova dell'ulteriore contratto verbale di affitto stipulato dal convenuto con il dante causa dell'attrice ed avente ad oggetto la restante parte del terreno, essendo tale circostanza rimasta tra le mere allegazioni e, peraltro, contestata dalla stessa attrice nella prima memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. Orbene, muovendo l'analisi dalla prima domanda di natura personale, la stessa risulta fondata e, quindi, meritevole di accoglimento. Premesso che non risulta contestata la qualità di concedente in capo all'attrice, quale successore mortis causa nel contratto di affitto agrario del 25.8.1995 dei terreni oggetto di giudizio - avendo la stessa prodotto la denunzia di successione e non essendo la circostanza oggetto di contestazione da parte dei convenuti -, occorre rilevare che tale contratto, stipulato da (...) ha riguardato i terreni identificati al Catasto del comune di Girifalco al foglio 48, part. 244 e 245 e foglio 45, part. 26, 28, 29, 30, 187. Dalla lettura dell'accordo, appare chiaro che le parti avevano previsto una durata biennale, con scadenza nell'agosto del 1997, pattuendo un corrispettivo di Lire 8.800.000. Orbene, come rilevato dalle difese dei convenuti, tale clausola risulta affetta da nullità. Invero, ai sensi degli artt. 58 e 45, comma 2, L. n. 203/1982, in materia di contratti agrari, le parti possono stabilire patti in deroga alle disposizioni imperative della legge con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole, purché essa non si limiti ad una 'mera tacita presenza' dei sindacati, né con la sola sottoscrizione contestuale o successiva del contratto, ma si estrinsechi in un'attività effettiva di consulenza e di indirizzo che chiarisca alle parti il contenuto e lo scopo delle singole clausole contrattuali che si discostano dalle disposizioni di legge, in modo che le stesse approccino in modo consapevole ed informato alla stipulazione (così, tra le tante, Cass. n. 8123/1993; Cass. n. 7830/2002; Cass. n. 18055/2003; Cass. n. 18654/2004; Cass. n. 5983/2007; Cass. n. 14759/2008; Cass. n. 7277/2012; Cass. n. 19906/2018). Secondo i principi fondamentali dettati dalla Suprema Corte di Cassazione (da ultimo, v. Cass., sez. VI, 5.11.2021, n. 32016 e Cass. n. 29434/2020): 1) per la validità del contratto agrario che deroghi alle previsioni imperative di cui alla L. 3 maggio 1982 n. 203, è condizione sufficiente che le parti, al momento della stipula, siano state assistite ciascuna da un rappresentante dell'organizzazione professionale cui aderiscono e che tali rappresentanti siano persone diverse, mentre è irrilevante la circostanza che i due rappresentanti appartengano alla medesima organizzazione o che quest'ultima non abbia uffici distinti specificamente preposti alla tutela di interessi differenziati' (cfr. Cass. n. 7351/2009; Cass. n. 19260/2016); 2) la nullità di cui alla L. n. 203 del 1982, art. 45, prevista per l'ipotesi del contratto agrario che deroghi alle previsioni imperative di cui alla stessa legge, art. 58, può essere fatta valere solo dalla parte che, al momento della stipula, non sia stata assistita da un rappresentante dell'organizzazione professionale cui aderisce, trattandosi di una nullità di protezione (cfr. Cass. n. 11763/2013; Cass., n. 16105/2016; Cass. n. 11893/2018). La ratio legis si rinviene nella necessità che il patto in deroga, proprio per tale sua natura, esige che la parte che lo stipula sia congruamente informata di ciò che va a firmare ed è per tale ragione che la legge richiede la presenza di soggetti professionalmente qualificati, specie laddove tali deroghe riguardano, come nel caso di specie, la durata del contratto agrario, che la legge fissa di regola in quindici anni (L. n. 203 del 1982, art. 4). Conseguentemente, nel caso in esame va dichiarata incidenter tantum la nullità parziale del contratto di affitto agrario in parola con riferimento alla clausola che prevede la durata biennale, in deroga agli artt. 1, co. 2 e 4 della L. n. 203/1982 in luogo della durata minima di quindici anni (per l'affitto ordinario), con disdetta da comunicarsi almeno un anno prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; per l'effetto, la pattuizione nulla per contrasto alle norme inderogabili di legge è sostituita, ex lege, ai sensi del combinato disposto degli art. 1339 e 1419 comma 2 c.c. (Cass. n. 1827/2018). Posta la scadenza quindicinale, bisogna considerare che l'attrice ha prodotto in giudizio, con la seconda memoria istruttoria, atto di disdetta notificato dall'originario concedente al convenuto (...) a mezzo ufficiale giudiziario il 31.11.1996; conseguentemente, in applicazione dell'art. 4, comma 2, la disdetta - effettuata anni prima dalla scadenza - ha impedito la rinnovazione tacita del contratto, che, in virtù della nullità della citata clausola, deve ritenersi, pertanto, scaduto il 25.8.2010; momento dal quale la detenzione del convenuto è divenuta illecita, essendo sorto l'obbligo di restituzione del bene al proprietario/concedente. Ne consegue, pertanto, l'accoglimento della domanda di restituzione all'attrice del terreno identificato al Catasto al foglio 48, part. 244 e 245 e foglio 45, part. 26, 28, 29, 30, 187, con assorbimento di ogni ulteriore domanda, anche proposta in via subordinata. Passando all'esame della domanda di rivendica - avente ad oggetto le ulteriori particelle, diverse da quelle concesse in affitto -, rammentata l'assenza di prova di un contratto di affitto verbale stipulato nel 1999, solo allegato dai conventi, risulta incontestato che questi ultimi hanno occupato l'immobile, avendo (...) affermato nella propria memoria di esercitarvi l'attività agricola con l'aiuto del figlio convenuto e dei suoi familiari. Si impone, a questo punto, la ricognizione degli indirizzi enunciati dalla Suprema Corte in materia di onere della prova nell'azione di rivendicazione. È noto, infatti, come già anticipato, che nel giudizio di revindica l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso - o alcuno dei suoi danti causa - abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo; non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene, avendo potuto acquistare dal non proprietario. Pertanto il rivendicante, per assolvere l'onere probatorio, deve dimostrare: 1) o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario; 2) o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione, anche sommando il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (Cass. n. 2325/1964; n. 1210/2017; n. 25643/2014; n. 21940/2018). Indagine che il giudice del merito deve compiere prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda (Cass. n. 991/1977; n. 4704/1985; n. 5131/2009). Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità riconosce, in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, che tale gravoso onere possa subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (Cass. n 305/1964; n. 1873/1985; n. 6592/1986; n. 8394/1990; da ultimo, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1569 del 19/01/2022); la probatio diabolica, dunque, non è sempre mezzo istruttorio necessario per la vittoria giudiziaria del rivendicante. Così, si ammette concordemente che il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione trova temperamento nella ipotesi in cui il convenuto ammetta in tutto od in parte il diritto di proprietà del rivendicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto (Cass. n. 2420/1965; n. 634/1964; n. 1925/1997; n. 5487/2002; n. 5852/2006); è inutile risalire nel tempo al periodo occorrente per l'usucapione, se il titolo di uno dei danti causa dell'attore sia riconosciuto come valido ed efficace dal convenuto in revindica (Cass. n. 537/1962). Come affermato da Corte di cassazione n. 28865/2021, "In via esemplificativa l'attenuazione è stata ravvisata nelle seguenti ipotesi: a) quando il convenuto ammetta, in modo non equivoco, che, almeno fino a un certo momento, il bene conteso era di proprietà dell'attore o dei suoi danti causa (Cass. n. 1416/1965): in tale l'attore in revindica e tenuto soltanto ad offrire la prova della successiva continuità dei trapassi sino a quello in suo favore (Cass. n.1598/1965; Cass. n. 1014/1962); b) quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti (Cass. n. 1182/1965);...Al solito, l'ammissione del convenuto non deve essere necessariamente espressa, ma può essere anche implicita o tacita; potrà risultare inoltre dalla mancanza di specifiche contestazioni rispetto a un'allegazione dell'attore, puntuale e specifica, dei titoli posti a fondamento della pretesa". Orbene, nel caso di specie si rileva che l'attrice non ha dimostrato in giudizio alcun titolo di proprietà, limitandosi a depositare una mera denuncia di successione - avente, di per sé, efficacia a soli fini fiscali e priva di rilevanza civilistica se non di tipo indiziario, inidonea a fornire la prova del diritto di proprietà di un determinato bene, v. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14395 del 29/07/2004 -, nella quale dichiara di essere erede del defunto padre; circostanza affatto contestata dai convenuti, anzi, implicitamente riconosciuta laddove sostengono di aver detenuto l'immobile in virtù dei richiamati contratti di affitto. In altri termini, alla luce della peculiarità della vicenda e del contegno processuale dei convenuti, risulta assolto l'onere probatorio del quale era onerata l'attrice. In primo luogo, infatti, il contratto preliminare depositato in atti dimostra la titolarità dei beni in capo al de cuius (...) circostanza pacificamente riconosciuta dai convenuti, i quali hanno asserito anche di aver stipulato ben due contratti di affitto agrario con il medesimo e di averne adempiuto le relative obbligazioni. In secondo luogo, seppur con valenza meramente indiziaria, la denuncia di successione prodotta in atti dall'attrice consente di confermare la sua qualità di erede del proprietario (...) la cui circostanza non è in alcun modo contestata dai convenuti i quali, a contrario, sostengono di ritenere ancora valido ed efficace il titolo per la detenzione. In terzo luogo, va rammentato che, poiché l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, essa è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - perché intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede. (Corte di cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14499 del 06/06/2018). Di conseguenza, appare innegabile che l'azione intrapresa dall'attrice (...) è palese espressione di un'accettazione tacita della eredità proveniente dal defunto padre, la quale risulta comprensiva dei beni oggetto di giudizio. In definitiva, in accoglimento dell'azione di rivendicazione, deve dichiararsi la comproprietà dei beni oggetto di giudizio in capo alla attrice e, stante l'assenza di un titolo in favore dei convenuti che ne giustifichi il possesso o la detenzione, la conseguente condanna dei medesimi al rilascio della restante parte del fondo, identificato al catasto alla partita 439, foglio 48, part. 145, 186, 154 e 158 nonché partita 438, foglio 45, part. 22, 23, 24, 25 e 27 poiché occupati sine titulo. Giungendo, da ultimo, all'esame della domanda di condanna al risarcimento del danno e all'indennità di occupazione, deve ribadirsi che, sul punto, l'attrice ha chiesto nelle proprie conclusioni "- Interdire ai convenuti ogni accesso al bosco ed alla proprietà (...) con il rilascio di quanto occupato e la ricostituzione dell'originaria via di accesso e condannare i convenuti, singolarmente o in solido, al risarcimento dei danni patiti e patiendi, nonché al pagamento delle indennità fino alla effettiva restituzione danni e indennità da liquidarsi nella misura che sarà precisata nel corso del giudizio anche, ove occorra, a seguito di consulenza, ovvero equitativamente". Domanda non modificata alla prima udienza nè con la prima memoria istruttoria. Partendo dalla domanda di risarcimento del danno, in particolare l'attrice sostiene di aver acquisito per accessione le opere abusive realizzate dal convenuto e, in particolare, un capannone con opere accessorie, oltre sbancamenti, trincee e muraglioni senza alcuna autorizzazione amministrativa, così come anche piste per motocicli; sostenendo di esserne divenuta proprietaria, pertanto, chiedeva il riconoscimento del danno nella misura dell'equivalente in denaro necessario per la rimozione delle opere. Sul punto, la CTU ha accertato dalle foto satellitari storiche che il capannone, insistente sulle particelle 29 e 30, risultava già esistente il 20.07.1994 e, quindi, prima della concessione in affitto, per cui la sua realizzazione non può attribuirsi al convenuto (...). Per gli ulteriori corpi di fabbrica esterni, questi risultano abusivamente realizzati dal convenuto nelle more dell'occupazione, come emerso dalle indagini peritali; opere, tuttavia, ritenute insanabili dal Consulente (v. pag. 21 e 22). Conseguentemente, va condivisa la liquidazione del danno individuata nella relazione, consistente nei costi di demolizione e di smaltimento dei materiali, come dettagliatamente individuati da pag. 24 a 29 a cui si rimanda integralmente, per un costo complessivo pari ad Euro 3.750,00, oltre IVA, dovendosi escludere quelli di ripristino interni ed esterni del capannone, nemmeno richiesti. Su tale somma, vanno riconosciuti gli interessi al saggio legale decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento (v. Cass. Sez. 3 sentenza n. 21396 del 10.10.2014). Infine, quanto al danno da occupazione illegittima, occorre rammentare che, secondo la recente giurisprudenza, il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario - configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quodplerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche (da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 10477 del 17/04/2024). In particolare, secondo la recente pronuncia delle Sezioni Unite (Sentenza n. 33645 del 15/11/2022), in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. Nel caso di specie, l'allegazione dell'attrice risulta del tutto assente, anche sotto il profilo delle prove documentali o fotografiche, oltre che in ordine al danno patito che con riferimento alle qualità dell'immobile da cui poter eseguire il ragionamento presuntivo, in ossequio ai suddetti principi. In citazione, infatti, si chiede il mero riconoscimento della "indennità per occupazione abusiva (da liquidarsi nella misura che sarà precisata nel corso del giudizio anche a seguito della consulenza ovvero equitativamente)" (v. pag. 4); asserzione che, tuttavia, non ha trovato più alcun riscontro o precisazione nell'arco dell'intero giudizio. La domanda, dunque, sul punto non può trovare accoglimento e deve essere respinta. Va, conclusivamente, precisato, in ordine alla titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio in capo a (...) - chiaramente rilevabile d'ufficio - che non risulta contestato dall'attrice quanto affermato nella comparsa di costituzione e risposta, ovvero che il medesimo convenuto non abbia occupato l'immobile per cui è causa, essendo l'occupazione illegittima imputabile al padre (...), che ha svolto anche l'attività agricola e di trasformazione del fondo nella qualità di originario affittuario e promittente acquirente. Consta, dunque, che (...) abbia coadiuvato, in uno agli altri familiari, nell'attività esercitata dall'occupante, per cui non risulta autore nemmeno delle opere realizzate sul fondo dell'attrice. Conseguentemente le domande proposte nei suoi confronti devono essere respinte. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto (...), secondo i criteri di cui al D.M. n.55/2014, come modificato, in relazione al valore della causa (indeterminabile, complessità bassa) e nei valori medi; tuttavia, stante la soccombenza dell'attore nei confronti di (...) difeso dal medesimo difensore di (...), avv. Fr.Ca., dichiaratosi distrattario ex art. 93 cod. proc. civ., le spese possono essere compensate per la metà. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a definitivo carico del convenuto (...). P.Q.M. Il Tribunale di Catanzaro, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Liberato Faccenda, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede: 1. Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara l'attrice comproprietaria dell'immobile sito in agro del Comune di Girifalco (CZ), indicato al Catasto alla partita 439, foglio 48, part. 145, 186, 187, 244, 245, 154 e 158 nonché partita 438, foglio 45, part. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30; 2. Condanna (...) all'immediato rilascio dell'immobile suindicato in favore dell'attrice per le motivazioni indicate in parte motiva, libero da persone e cose; 3. Condanna (...) al pagamento della somma di Euro 3.750,00, oltre IVA, in favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi al saggio legale decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza; 4. Rigetta la domanda di risarcimento del danno per occupazione illegittima; 5. Dichiara assorbita ogni ulteriore domanda; 6. Condanna (...) al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che si liquidano in Euro 504,00 per esborsi e complessivi Euro 3.808,00 per compenso professionale (importo già dimezzato), oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti, come per legge; 7. Compensa le spese di lite tra l'attrice e (...) 8. Pone a definitivo carico di (...) le spese di CTU. Si comunichi. 20 agosto 2024 (provvedimento depositato mediante l'applicativo Consolle)

  • Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Catanzaro Sezione Seconda Civile Il Giudice, dott.ssa Francesca Rinaldi, all'udienza del 17.05.2024, svoltasi mediante "trattazione scritta", ha pronunciato la seguente Sentenza (ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2299 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 posta in deliberazione all'udienza del 17.05.2024 e vertente tra (...) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Co.Da. attore opponente e (...), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Zu.Ra. e Or.An. convenuta opposta Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 568/2918 del Tribunale di Catanzaro. Conclusioni delle parti: come da "note di trattazione scritta depositate". RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, ritualmente notificato, (...) ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la (...) proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 586/2018 del 03/07/2018 RG. 2028/2018, con il quale il Tribunale di Catanzaro ha ingiunto all'odierno opponente il pagamento, in favore dell'opposta, della "somma di euro 13.497,13, oltre interessi come richiesti in ricorso", oltre spese della fase monitoria, così concludendo: "Voglia il Tribunale, rigetta ogni contraria domanda eccezione e deduzione, in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto opposto con decreto da emettersi inaudita altera parte; Nel merito, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 586/2018, emesso dal Tribunale di Catanzaro, per i motivi di cui in narrativa; Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito." Con comparsa di risposta, si è costituita in giudizio la società opposta, chiedendo al Tribunale di: "In via principale, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig.(...) al pagamento in favore della società (...) della somma identica a quella ingiunta (Euro 13.497,13) o della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende." Preliminarmente deve essere dichiarata ammissibile l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 568/2918 del Tribunale di Catanzaro proposta ex art. 650 c.p.c. da (...) Come noto, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., "L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente. L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione." Ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva, l'ingiunto deve fornire la prova, non solo della mancata conoscenza del provvedimento monitorio come effetto di una irregolarità della sua notifica o di un caso fortuito o di forza maggiore, ma anche della "non tempestività" della conoscenza stessa, ossia dell'aver acquisito cognizione del decreto solo quando non era più in grado di proporre un'opposizione tempestiva (Cass. II, n. 19938/2020; Cass. III, n. 6165/2020; Cass. S.U., n. 9938/2005). Nel caso di specie, la difesa attorea ha allegato di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, nonché del successivo atto di precetto, non avendo mai ricevuto gli atti allo stesso intestati e che hanno determinato l'instaurazione della procedura esecutiva n. 2060/2022 RG ES, ed ha, altresì, allegato di essere venuto a conoscenza dell'esistenza di un procedimento esecutivo a suo carico, iscritto presso il Tribunale di Catanzaro, Sezione Esecuzioni Mobiliari, solo con comunicazione ricevuta dalla società (...), in data 25.05.2022. Ciò posto rileva il Tribunale che dalla documentazione prodotta dalla stessa parte opposta emerge che il decreto ingiuntivo è stato notificato erroneamente per omonimia in (...) -Cropani (Cz) (cfr. decreto ingiuntivo notificato all. opposta). Dal certificato di residenza prodotto dall'opponente emerge, di converso, che la residenza dell'opponente si trova in (...) -Cropani, ovvero presso un indirizzo diverso da quello ove è stata effettuata la notifica. Deve, dunque, rilevarsi l'ammissibilità dell'opposizione come, peraltro, affermato dalla stessa parte opposta. Deve, tuttavia, dichiararsi l'improcedibilità domanda principale azionata da parte creditrice odierna opposta, non avendo quest'ultima tempestivamente instaurato il procedimento di mediazione obbligatoria, come indicato dal Tribunale. Invero, deve evidenziarsi che, con provvedimento del 15.11.2022, il Tribunale, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010, ha assegnato a parte opposta il termine di giorni quindici, decorrenti dalla comunicazione dello stesso alle parti, per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria, fissando per la verifica del buon esito della mediazione ovvero per il prosieguo l'udienza del 3.03.2023. All'udienza dell'3.3.2023, parte opposta, ha allegato di non aver attivato il procedimento obbligatorio di mediazione ed ha chiesto di essere rimesso in termini per l'introduzione del procedimento di mediazione. Il giudice, ritenuti non sussistenti i presupposti per una rimessione in termini, ha rinviato la causa all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza. Non avendo parte opposta adempiuto all'instaurazione del procedimento di mediazione occorre dichiarare l'improcedibilità della domanda. Al riguardo giova, infatti, richiamare l'orientamento espresso dalla recentissima pronuncia della Corte di Appello di Milano del 20 giugno 2019, che questo giudice ritiene di condividere, così in motivazione: "Giova sottolineare che la qualificazione del termine come ordinatorio non è decisiva ai fini della presente fattispecie, perché la dichiarazione d'improcedibilità non postula la natura perentoria del termine concesso dal giudice (come affermato dagli appellanti), ma piuttosto l'effettivo mancato esperimento della mediazione alla data dell'udienza fissata dal giudice per consentire l'avveramento della condizione di procedibilità. In altre parole, la natura ordinatoria del termine secondo l'orientamento condiviso anche da questa Corte - è compatibile con la declaratoria d'improcedibilità nei casi, come quello di specie, di mancato effettivo esperimento della mediazione entro la data dell'udienza fissata per tale scopo. Infatti, pur ritenendo che, in considerazione della natura ordinatoria del termine, la domanda di mediazione possa essere presentata oltre il termine di quindici giorni assegnato dal giudice, è comunque necessario, per l'avveramento della condizione di procedibilità, che il primo incontro dinanzi al mediatore avvenga entro l'udienza di rinvio, fissata proprio per la verifica dell'effettivo esperimento della mediazione, a cui è subordinata la procedibilità dell'azione" (cfr. in tal senso Corte d'Appello di Milano, sentenza del 20 giugno 2019). Ed invero, la Corte di Cassazione, con la sentenza del 14 dicembre 2021 n. 40035 ha affermato che "In ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone." Ebbene, nel caso di specie, all'udienza di rinvio fissata dal Tribunale per la verifica del regolare espletamento del procedimento di mediazione, la difesa di parte opposta si è limitata in termini del tutto generici a chiedere di essere rimessa in termini per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria senza, tuttavia, allegare neppure quale sarebbe la causa ad essa non imputabile che le avrebbe impedito di procedere con la mediazione obbligatoria. Sul punto è bene rammentare che l'istituto della rimessione in termini è regolato dall'art. 153 c.p.c. il quale dispone che "La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini" e, pertanto, presuppone che la parte motivi in ordine alle circostanze che giustifichino l'applicazione di tale istituto al caso di concreto. Aderendo alla giurisprudenza sopra richiamata deve, dunque, ritenersi che il termine perentorio per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatorio non corrisponde al termine di 15 giorni indicati dal Tribunale ma con l'udienza di rinvio fissata dal Tribunale. Come detto, all'udienza di rinvio, parte opposta neppure ha indicato la causa ad essa non imputabile per provvedere alla mediazione né, prima dell'udienza di rinvio, ha chiesto al Tribunale una proroga. Considerato, dunque, che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, in materia di contratti bancari, il procedimento di mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità della domanda, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda azionata dall'odierna opposta nei confronti dell'opponente, non avendo il credito tempestivamente adempiuto all'indicazione del Tribunale. Ciò premesso, quanto agli effetti del mancato avvio del procedimento di mediazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, questo giudice ritiene di doversi uniformare al principio di diritto espresso da Cass., Sez. Un., 19596/2020 secondo cui "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma I-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo". Alla luce delle considerazioni che precedono, non essendo stata soddisfatta la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda originariamente veicolata da (...) con il ricorso monitorio, con la conseguenza che - per effetto di detta declaratoria - va disposta la revoca del decreto ingiuntivo in esame. Non vi è dubbio, infatti, che tale circostanza abbia determinato la sopravvenuta carenza di una condizione di procedibilità della domanda, ponendo così una questione pregiudiziale che assume valore assorbente e dirimente, precludendo lo scrutinio delle argomentazioni difensive svolte da ambo le parti nel merito dell'odierna res controversa. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con riferimento al valore minimo, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4 comma 1), dello scaglione tariffario relativo al valore effettivo della controversia (art. 5, comma 1). P.Q.M. Il tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: -dichiara l'improcedibilità della domanda principale azionata da parte creditrice odierna opposta; con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 568/2918 del Tribunale di Catanzaro; -condanna (...) alla refusione, in favore di (...) delle spese di lite della presente procedura, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario. Catanzaro, 17 maggio 2024

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO - Sezione Prima Civile - Settore Lavoro e Previdenza Sociale Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 790/2020 promossa DA CU.Lo. (C.F. (...)) rappresentato e difeso dall'Avv. Da.Co. - RICORRENTE - CONTRO MINISTERO DELLA DIFESA (C.F. 80425650589), in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dai dipendenti dell'Amministrazione Dott.ssa Ma.Mi., Dott. Gu.Mo., Dott.ssa Ma.Pa. Ma. e Dott.ssa Ma.Sa. - RESISTENTE - avente ad oggetto: schede di valutazione della performance individuale relative agli anni 2017, 2018 e 2019. CUI È STATA RIUNITA LA CAUSA ISCRITTA AL R.G. N. 1335/2021 PROMOSSA DA CU.Lo. (C.F. (...)) rappresentato e difeso dall'Avv. Da.Co. - RICORRENTE - CONTRO MINISTERO DELLA DIFESA (C.F. 80425650589), in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dai dipendenti dell'Amministrazione Dott.ssa Ma.Mi., Dott. Gu.Mo., Dott.ssa Ma.Pa.Ma. e Dott.ssa Ma.Vi.Sa. - RESISTENTE - avente ad oggetto: scheda di valutazione della performance individuale relativa all'anno 2020. Conclusioni delle parti: come da atti di causa. Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso depositato in data 25/05/2020 (R.G. Lav. n. 790/2020), CU.Lo., dipendente del Ministero della Difesa, ha chiesto che venga disposto l'annullamento delle schede di valutazione della performance individuale relative agli anni 2017, 2018 e 2019 (tutte con esito negativo, essendo stato attribuito un punteggio inferiore a 50), nonché dell'intero processo di misurazione e valutazione, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a ripetere il medesimo processo di misurazione e valutazione della performance individuale per gli anni predetti, avuto riguardo alle competenze effettivamente possedute dal ricorrente e alla formazione dallo stesso svolta nel triennio 2017-2019. Ha, altresì, chiesto che venga accertato e dichiarato il diritto ad un percorso di formazione individuale e specifico e che l'Amministrazione datrice di lavoro venga condannata ad adempiere all'obbligo formativo su di essa incombente. 1.1. Si è costituito il Ministero della Difesa che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 2. Con distinto ricorso depositato in data 27/07/2021 (R.G. Lav. n. 1335/2021), CU.Lo. ha avanzato identiche richieste con riferimento alla scheda di valutazione della performance individuale relativa all'anno 2020 (anch'essa negativa). 2.1. Si è costituito il Ministero della Difesa che, sollecitandone la riunione al precedente giudizio, ha concluso chiedendo il rigetto anche di questo ricorso. 3. Il ricorso da ultimo citato è stato riunito al primo in ragione della connessione soggettiva ed oggettiva (si veda il verbale-ordinanza emesso all'udienza odierna nel fasc. R.G. n. 1335/2021). 4. I ricorsi sono fondati e devono essere accolti. 5. Il ricorrente, nel ricorso iscritto al R.G. n. 790/2020, ha dedotto di essere dipendente del Ministero della Difesa dal 1999. Inizialmente assegnato nei ruoli militari con il grado di Caporal Maggiore capo dell'Esercito Italiano, a far data dal 05/10/2015, a seguito di domanda di transito successiva alla dichiarazione di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato, è stato inquadrato nelle aree funzionali del personale civile presso il Comando Militare Esercito Calabria di Catanzaro, con la qualifica di "Assistente tecnico per l'informatica", Area Funzionale, Settore Tecnico, Scientifico e Informatico, fascia retributiva F2 del CCNI del Ministero della Difesa in attuazione del CCNL del Comparto Ministeri 2006-2009. 5.1. Il ricorrente ha poi precisato che, in realtà, prima di transitare nei ruoli civili (allorquando era militare) aveva svolto, per i primi 10 anni, le mansioni di autista di mezzi rotanti e, successivamente, fino al 2015, aveva ricoperto l'incarico di meccanico di mezzi rotanti. Egli aveva pertanto avversato la determinazione dell'Amministrazione di inquadrarlo come "Assistente tecnico per l'informatica", lamentando la totale mancanza di formazione e di competenza necessarie ai fini dell'espletamento dei compiti previsti per il predetto inquadramento. 5.2. Ciononostante, il Ministero della Difesa disponeva che il ricorrente venisse assunto con la qualifica di "Assistente tecnico per l'informatica", in quanto risultava agli atti del fascicolo personale che, nell'anno 2013, lo stesso avesse frequentato il corso di formazione professionale di "Operatore Turistico Alberghiero e della Gestione Aziendale" nel cui programma erano previste 76 ore di informatica. Tuttavia, il software che egli aveva imparato a utilizzare non aveva alcuna affinità con le mansioni che avrebbe dovuto svolgere nell'Amministrazione della Difesa, poiché riguardava la gestione della prenotazione dei clienti e delle fatture con i fornitori. 5.3. Il ricorrente lamenta, poi, che non aveva avuto alcuna formazione iniziale prima di iniziare a svolgere le nuove mansioni nei ruoli civili e ciò spiegava le valutazioni insufficienti riportate nelle schede di performance per gli anni 2017, 2018 e 2019 (in quanto in esse aveva conseguito un punteggio inferiore a 50/100). 6. Le censure sollevate dal ricorrente sono fondate. 6.1. Invero, l'art. 25 del CCNL 2006-2009 del Comparto Ministeri (doc. n. 30 allegato al ricorso), applicabile ratione temporis, prevedeva che: "1. L'attività formativa si realizza attraverso programmi di addestramento, aggiornamento e qualificazione, secondo percorsi formativi definiti in conformità delle linee di indirizzo concordate nell'ambito della contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 3, lett. A, del CCNL 16 febbraio 1999, anche al fine della riqualificazione del personale nell'ambito dei processi di mobilità. 2. La formazione del personale di nuova assunzione viene effettuata mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata coerente con le attività da svolgere, in base a programmi definiti dall'Amministrazione ai sensi del comma precedente". Ne consegue che l'attività formativa non è lasciata alla libera scelta dell'Amministrazione, ma è un vero e proprio obbligo cui essa non può sottrarsi. 6.2. Nel caso di specie era perfettamente noto all'Amministrazione che il ricorrente non avesse le competenze informatiche necessarie per svolgere le complesse attività oggetto di valutazione, tra le quali rientravano, a titolo meramente esemplificativo: controllare le postazioni informatiche dell'Ufficio Documentale (computers, stampanti, scanners) al fine di verificarne il corretto funzionamento ed eliminare il 100% degli inconvenienti riscontrati; limitatamente agli inconvenienti non risolti, formulare, tramite posta elettronica, specifica richiesta di assistenza al Nucleo informatico; effettuare giornalmente il controllo degli apparati informatici compilando un apposito file riepilogativo della situazione degli apparati stessi (si vedano le schede di valutazione della performance allegate al ricorso - docc. nn. 7, 12 e 22). È di tutta evidenza che il ricorrente non poteva giammai, non avendo le competenze tecniche, raggiungere quegli obiettivi e quei risultati attesi (c.d. performance introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2009), non essendo certamente utile a tal fine il corso di informatica che aveva seguito nell'ambito del corso di operatore turistico-alberghiero seguito nel 2013. 6.3. Che l'Amministrazione fosse a perfetta conoscenza delle reali competenze del ricorrente è anche documentato: il Comandante dell'Ufficio del personale di Catanzaro dell'epoca, con nota prot. n. 5806 del 22/05/2017 (allegata al deposito del 16/05/2022), rappresentava, infatti, al Comando Forze Operative Sud di Napoli "l'urgenza di formare il dipendente ... transitato nei ruoli civili con la qualifica di Assistente Tecnico per l'Informatica, al fine di impiegarlo nel profilo professionale assegnatogli". 6.4. Tuttavia, non solo il ricorrente non fu sottoposto a quella formazione iniziale che avrebbe consentito, da subito, di assolvere, con la dovuta adeguatezza, alle nuove mansioni, ma non veniva, neppure nel corso degli anni successivi, messo nelle condizioni di seguire corsi di formazione in materia informatica, se si esclude il solo corso frequentato dal 15 al 18 gennaio 2018 (SINF/15) che aveva come obiettivo formativo quello di "fornire un quadro di conoscenze e competenze necessario al supporto di Comandi/Enti che trattino di problematiche di sicurezza delle informazioni nei contesti operativi, di programma e di acquisizioni, avendo acquisito i fondamenti tecnici e una conoscenza introduttiva della normativa nazionale e NATO e dell'organizzazione di sicurezza nazionale e NATO" (si veda il doc. n. 15 allegato al ricorso, recante il Catalogo generale dei corsi di formazione per l'anno 2018), manifestamente inconferente con i compiti e gli obiettivi di performance assegnati al ricorrente. 6.5. Risulta, inoltre, documentalmente provato che il ricorrente sia stato sanzionato disciplinarmente in quanto avrebbe arbitrariamente e ingiustificatamente rifiutato di partecipare ad un corso di formazione, al quale, in realtà, non aveva potuto prendere parte solo a causa del mancato anticipo delle spese da parte dell'Amministrazione (la sanzione disciplinare è stata annullata da questo Tribunale, in diversa composizione, con sentenza n. 100 del 26 giugno 2020, prodotta dal ricorrente: si veda il deposito del 17/03/2021). 6.6. A ciò si aggiunga che il ricorrente ha anche dedotto che non gli era mai stato fornito alcun account di posta elettronica (né certificata né ordinaria) e neppure un personal computer per poter comunicare con i propri superiori. Il Ministero ha contestato tali deduzioni, ma non ha offerto alcuna prova che al ricorrente fossero stati forniti gli strumenti informatici minimi per poter espletare i suoi compiti (richieste di intervento tecnico via mail, trasmissione quotidiana dei file riepilogativi dei controlli effettuati). Anzi, risulta documentalmente provato che solo in data 21/05/2021, quindi successivamente alla introduzione del primo dei due giudizi riuniti, al ricorrente veniva fatto sottoscrivere un "modulo di assunzione di responsabilità" circa l'uso del PC affidatogli e della posta elettronica assegnata con le relative credenziali (username e password) (si veda il documento allegato alla nota di deposito del 16/05/2022). Il che conferma inoppugnabilmente che il ricorrente, fino al mese di maggio 2021, era addirittura del tutto privo di un account di posta elettronica. Alla luce di ciò non è dato comprendere come il ricorrente potesse svolgere i compiti assegnatigli senza neppure avere a disposizione gli strumenti informatici basilari e indispensabili, che era dovere dell'Amministrazione fornire. 7. È poi principio generale che "In tema di note di qualifica dei dipendenti, le valutazioni del datore di lavoro non sono insindacabili in giudizio, poiché il datore di lavoro è soggetto ai limiti posti da eventuali criteri obiettivi previsti dal contratto collettivo ed agli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ.; inoltre, l'indagine giudiziale sulla correttezza di tali valutazioni costituisce accertamento di fatto riservato al giudice soggetto unicamente al controllo di idoneità della motivazione da parte della Cassazione" (Cass. n. 3227/2008). 7.1. Nel caso di specie, non si può affatto ritenere che nell'attività di valutazione il datore di lavoro pubblico si sia attenuto ai criteri di buona fede e di correttezza richiesti dalla legge, non avendo mai fornito al dipendente non solo quella formazione (iniziale e continua) che è imposta dalla contrattazione collettiva, ma neppure gli strumenti informatici di base e indispensabili. 8. Anche il ricorso iscritto al R.G. n. 1335/2021 è fondato per le medesime ragioni sopra illustrate, non essendo intervenute novità sul tema della formazione del dipendente. Tale ricorso si riferisce, infatti, alla scheda di valutazione dell'anno 2020, anch'essa attributiva di un punteggio non sufficiente. 8.1. A quanto sopra già osservato con riferimento alle schede di performance relative agli anni 2017-2019, si deve aggiungere, con riguardo all'anno 2020, che il ricorrente dal 12/03/2020 al 31/12/2020 ha svolto la sua attività lavorativa in modalità agile (c.d. smart working), con assegnazione di un progetto consistente nell'approfondimento della normativa relativa all'accesso agli atti di cui alla legge n. 241/1990 (doc. n. 3 allegato al ricorso). A tale progetto, tuttavia, non seguiva un adeguamento della scheda di performance individuale, sicché il dipendente è stato valutato su compiti che non poteva materialmente svolgere (nella scheda si leggono, infatti, nella Sezione II relativa al "rendimento sui compiti assegnati", le attività sopra descritte ovvero quelle inerenti al controllo del funzionamento delle postazioni e degli apparati informatici dell'Ufficio che il ricorrente non poteva, ovviamente, espletare dalla propria abitazione - doc. n. 5 allegato al ricorso). 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe indicati, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - accoglie entrambi i ricorsi riuniti e per l'effetto: i) annulla le schede di valutazione della performance individuale del ricorrente CU.Lo. relative agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 nonché l'intero processo di misurazione e valutazione della performance individuale per ciascuna scheda; ii) ordina all'Amministrazione resistente di ripetere l'intero processo di misurazione e valutazione della performance individuale del ricorrente per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, avuto riguardo alle competenze effettivamente possedute dal ricorrente e alla formazione dallo stesso svolta nel quadriennio 2017-2020 nonché al progetto di lavoro agile (smart working) svolto dal 12/03/2020 al 31/12/2020; iii) accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad un percorso di formazione individuale e specifico ed ordina all'Amministrazione resistente di adempiere all'obbligo formativo gravante sulla stessa; - condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella somma di euro 6.000,00 per soli compensi professionali di avvocato in relazione al giudizio iscritto al R.G. n. 790/2020 ed euro 4.000,00 per soli compensi professionali di avvocato in relazione al giudizio iscritto al R.G. n. 1335/2021, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Da.Co.. Così deciso in Catanzaro, in data 23 aprile 2024.

  • Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 235/2024 del 06-03-2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, (...) in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2134/2022 R.G. promossa da (...) rappresentato e difeso dall'avvocato (...) -ricorrente contro (...) "(...)" (già "(...)"), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato (...) -resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note e(...) art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Parte ricorrente, dipendente dell'(...) "(...)" (oggi, "(...)") di (...) con la qualifica di dirigente medico in servizio presso l'U.O. di Anestesia e (...) del (...) ha adito l'intestato Tribunale al fine di chiedere la condanna della resistente al pagamento di quanto dovuto a titolo di prestazioni aggiuntive rese negli anni 2019 (24 ore ad ottobre, 30 ore a novembre e 30 ore a dicembre), 2020 (30 ore a gennaio, 24 ore a Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/03/2024 febbraio, 6 ore a marzo, 12 ore ad aprile, 18 ore ad ottobre, 30 ore a novembre e 24 ore a dicembre) e 2021 (24 ore a gennaio), nonché di indennità di rischio radiologico. 2. Parte resistente ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda avente ad oggetto l'indennità di rischio radiologico, siccome sfornita di allegazione e prova; mentre, quanto alla remunerazione delle prestazioni aggiuntive, ha dedotto che, a seguito di un controllo operato dall'(...) risorse umane, il ricorrente ha effettivamente prestato un numero di 82 ore di prestazioni aggiuntive nel 2019 (24 ore nel mese di ottobre, 28 ore nel mese di novembre e 30 ore nel mese di dicembre), 138 ore nel 2020 (24 ore a gennaio, 24 ore a febbraio, 6 ore a marzo, 12 ore ad aprile, 18 ore ad ottobre, 30 ore a novembre e 24 ore a dicembre) e 24 ore nel 2021 (tutte nel mese di gennaio) e che, pertanto, poiché ai sensi della contrattazione collettiva di comparto l'importo orario lordo è pari ad Euro 60,00, al ricorrente compete a tale titolo la minor somma di Euro 14.640,00 (rispetto a quella rivendicata in ricorso e pari ad Euro 15.120,00). 3. La domanda è parzialmente fondata. 4. Quanto alla remunerazione delle prestazioni aggiuntive, è opportuno premettere che secondo la norma generale del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, comma 4, il trattamento economico fondamentale ed accessorio remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa, esprimendo quello che si individua come principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, tale per cui il trattamento economico dei dirigenti compensa tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti (Cass. 8 febbraio 2018, n. 3094; Cass. 30 marzo 2017, n. 8261). 5. (...) di tale principio ha portato ad escludere una remunerazione ulteriore rispetto a compiti conferiti al dirigente in ragione del ruolo rivestito (incarichi in commissioni speciali: Cass. 8261/2017, cit.; Cass. 25 ottobre 2019, n. 27385); resta poi tendenzialmente escluso il riconoscimento di lavoro straordinario, strettamente inteso come mero impegno temporale eccedente rispetto ad orari stabiliti dalla Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/03/2024 contrattazione collettiva per la prestazione istituzionale. 6. Piuttosto le prestazioni eccedenti l'impegno ordinario, nella dirigenza, ed in quella medica in particolare, sono destinate a rifluire nella disciplina nella retribuzione per obiettivi (Cass., S.U., 17 aprile 2009, n. 9146 e successivamente Cass. 30 novembre 2017, n. 28787) oppure in particolari prestazioni aggiuntive, specificamente previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva e come tali remunerate (quali ad es. le guardie mediche - v. Cass. 4 giugno 2012, n. 8958 - o la pronta reperibilità), sulla base di appositi presupposti. 7. Ne consegue che la prestazione aggiuntiva, in tanto può essere svolta e retribuita, in quanto sia resa nel rispetto delle condizioni richieste dalla contrattazione collettiva di riferimento (Cass. n. 6153 del 24 febbraio 2022), nel novero delle quali rientra la richiesta (o l'autorizzazione allo svolgimento) della prestazione rivolta al dirigente medico, prestazione resa al di fuori dell'impegno di servizio, ovverosia sulla base di un'organizzazione di prestazioni ulteriori che non si manifestano come mero protrarsi dell'impegno relativo all'attività istituzionale. 8. Nel caso di specie, non è controversa tra le parti la sussistenza delle condizioni legittimanti la remunerazione delle ore di prestazioni aggiuntive espletate dal ricorrente (ossia, l'autorizzazione da parte dell'(...), né l'effettivo svolgimento, da parte del medico, delle suddette prestazioni al di là dell'impegno orario istituzionale. 9. (...) punto controverso concerne la consistenza numerica delle ore di prestazioni aggiuntive, che per il ricorrente ammontano a complessive 252 ore, mentre per la parte datoriale sono pari a 244. 10. Più in particolare, il rispettivo conteggio delle ore effettuato dalle parti diverge soltanto in relazione ai mesi di novembre 2019 (in cui il ricorrente ha dedotto di aver reso prestazioni aggiuntive per 30 ore, mentre l'(...) ne ha riconosciute 28) e di gennaio 2020 (in cui il ricorrente ha dedotto di aver reso prestazioni aggiuntive per 30 ore, mentre l'(...) ne ha riconosciute 24). 11. Ora, ritiene il giudice che il ricorrente abbia fornito la prova di aver Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/03/2024 effettivamente svolto, per le suddette mensilità, il numero di ore di prestazioni aggiuntive indicate in ricorso, avendo prodotto gli estratti del sistema di rilevazione delle presenze e la stampa della timbratura dei cartellini, documenti dai quali è possibile evincere che, nei mesi di novembre 2019 e gennaio 2020, il ricorrente ha effettuato, rispettivamente, 36.48 e 30.74 ore di prestazioni aggiuntive. 12. (...) dell'(...) secondo cui nei richiamati periodi, il medico avrebbe reso un numero di ore inferiore (rispettivamente, 28 e 24), non è supportato da alcun adeguato riscontro probatorio idoneo a scalfire le risultanze del sistema di rilevazione delle presenze, tale non potendo essere la nota dell'(...) allegata alla memoria costitutiva, che a sua volta richiama le verifiche effettuate "sul sistema informatico in uso", senza alcuna ulteriore specificazione e, soprattutto, senza la produzione degli esiti di tali verifiche. 13. Ne consegue che deve ritenersi accertato che il ricorrente abbia reso prestazioni aggiuntive per il numero di ore indicate in ricorso (252) che, moltiplicate per l'importo di Euro 60,00, restituiscono una somma di Euro 15.120,00, che è quanto compete al medico a titolo di remunerazione delle prestazioni aggiuntive rese. 14. La domanda deve, invece, essere respinta con riferimento all'indennità di rischio radiologico. 15. Al riguardo, va evidenziato che, secondo la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, " ... al di fuori del personale medico e tecnico di radiologia, per il quale opera la presunzione assoluta di rischio e (...) art. 1 della legge n. 460 del 1988, la spettanza dell'indennità presuppone la sussistenza di un rischio effettivo, e non soltanto ipotetico, di esposizione non occasionale, né temporanea, analoga all'esposizione del personale di radiologia" (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4795 del 26/03/2012; id. Sez. L, Sentenza n. 17116 del 24/08/2015 e (...) L -, Ordinanza n. 14836 del 07/06/2018). 16. Nel caso di specie, nel quale non viene in rilievo la posizione di un sanitario di radiologia, manca l'allegazione, prima ancora che la dimostrazione, dell'esposizione del ricorrente al rischio di assorbimento di radiazioni ionizzanti in misura superiore alle Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/03/2024 soglie massime previste dalla legge. 17. Né, a suffragare gli assunti attorei, può giovare la documentazione prodotta tardivamente da parte ricorrente, soltanto con le note di trattazione scritta del 21.2.2024, relativa alla classificazione del dipendente nella categoria A di rischio da radiazioni ionizzanti, in quanto i relativi attestati sono tutti di data antecedente alla instaurazione del presente giudizio (27.3.2018, 14.3.2019, 11.9.2019 e 15.10.2020), mentre ciò che è di formazione successiva è la nota con la quale detti attestati sono stati trasmessi su richiesta del ricorrente. 18. E, peraltro, tale produzione tardiva non può ritenersi giustificata neppure alla luce della difesa formulata dalla parte resistente, in quanto, in ogni caso, i fatti costitutivi del diritto fatto valere dovevano essere allegati già in sede di ricorso introduttivo del giudizio, prima ed a prescindere del comportamento processuale della controparte (peraltro, non ancora costituita al momento del deposito del ricorso: del resto, la non contestazione di fatti specifici da parte del convenuto può assumere il significato di ammissione delle circostanze dedotte dall'attore, solo a seguito dell'allegazione, da parte di quest'ultimo, di fatti altrettanto specifici). 19. Ne consegue che tale capo della domanda deve essere disatteso. 20. Alla luce della soccombenza reciproca, le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (con applicazione dello scaglione compreso tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo prossimo ai minimi tariffari stante la scarsa complessità delle questioni affrontate, vengono compensate per metà, mentre per la restante metà seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte resistente. P.Q.M. Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/03/2024 pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 15.120,00, oltre interessi legali dal dovuto e sino al soddisfo, a titolo di retribuzione delle prestazioni aggiuntive; - rigetta nel resto; - compensa per metà le spese di lite, liquidate in complessivi Euro 2.618,50, di cui Euro 118,50 per spese ed Euro 2.500,00 per onorari, oltre accessori di legge, e pone a carico di parte resistente la restante metà, da distrarre e(...) art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.

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