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  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA in persona del giudice unico dott. Gianluca Gelso ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2482 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020 e vertente TRA CONDOMINIO VIA (...) - L. - in persona dell'Amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fe.Or. giusta procura speciale in atti; attore E (...) s.r.l.; convenuto - contumace OGGETTO: risoluzione del contratto per inadempimento e restituzione somme e/o azione di indebito arricchimento per lavori non eseguiti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ritualmente depositato, il condominio di Via (...) n. 142 di L., conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la società (...) s.r.l. per richiedere di accertare e dichiarare l'inadempimento posto in essere dalla (...) S.r.l. rispetto ai lavori concordati e preventivati, come da contratto di appalto sottoscritto dalle parti o, in subordine, accertare e dichiarare l'illegittimo arricchimento senza titolo della (...) s.r.l., non avendo la stessa dato luogo ad alcun tipo di prestazione, se non in minima parte, a favore del Condominio di Via (...) n. 142 - L. e, per l'effetto, condannare (...) s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. alla restituzione in favore del Condominio di Via (...) n. 142 di quanto indebitamente trattenuto, pari ad Euro 17.998,87, o della diversa somma che sarebbe stata comunque ritenuta di giustizia, oltre agli interessi maturati dal fatto al saldo come per legge. Il ricorrente deduceva che: - in data 09.02.2019, l'Amministratore p.t. del Condominio di Via (...) n. 142 sottoscriveva un contratto di appalto con la (...) s.r.l. avente ad oggetto il risanamento delle facciate del Condominio per un importo complessivo di Euro 77.000 oltre iva, lavori regolarmente approvati dall'Assemblea Condominiale in data 15.12.2018; - i lavori, da previsione contrattuale, avrebbero dovuto avere inizio al 01.03.2019 e durare mesi tre, mentre i predetti iniziavano solo in data 14.03.2019; - a seguito della sottoscrizione del contratto di appalto, il Condominio di Via (...) provvedeva al pagamento di n. (...) fatture e precisamente: 1) la fattura n. (...) del 11.02.2019 per un importo di Euro 4.235,00 per il versamento dell'acconto del 5% come da contratto; 2) fattura n. (...) del 30.03.2019 per un importo di Euro 4.235,00 per il versamento del 5% per inizio lavori; 3) fattura n. (...) del 18.04.2019 per un importo di Euro 9.528,75 per il pagamento della prima rata sulle otto totali previste; - la società convenuta si rendeva gravemente inadempiente non solo con riferimento alla esecuzione dei lavori che, da previsione contrattuale, avrebbero dovuto terminare in data 31.05.2019, ma anche per reiterate violazioni del contratto - contestate dal direttore dei lavori -, ed in particolare le seguenti: a. il ritardo nell'inizio dei lavori nonostante i solleciti da parte del direttore dei lavori; b. l'installazione di ponteggi non rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza nè rispondenti alle condizioni indicate nella lettera di presentazione al condominio della ditta; c. nel cantiere venivano rinvenuti solo due operai, neanche dotati di dispositivi di sicurezza individuale; d. lo svolgimento dei pochi lavori erano eseguiti da una diversa ditta che aveva lavorato in subappalto, in violazione dell'art. 5 del contratto di appalto; e. nonostante i reiterati solleciti da parte del direttore dei lavori, in data 6.6.2019 i lavori non erano terminati; - ad una riunione condominiale, indetta in data 15.6.2019 per valutare le iniziative da intraprendere nei confronti della società appaltatrice, si presentava una incaricata della ditta, che si scusava per gli inconvenienti ed i ritardi e si impegnava a completare i lavori in tempi rapidi e riconoscendo una percentuale di sconto, dichiarando che avrebbe trasmesso una mail entro il 17.6.2019 con la nuova proposta di accordo (che la resistente deduceva di aver inoltrato, ma che il ricorrente ha dichiarato di non aver ricevuto); - non perveniva nella suddetta data alcuna proposta, per cui il Condominio formalizzava con lettera la risoluzione del contratto per grave inadempimento e violazione dell'articolo 5 (sub appalto cessione del contratto) e dell'articolo 6 (termine utile per l'esecuzione e la consegna del contratto) ed essendo espressamente prevista all'art. 12 la risoluzione di diritto del contratto senza previa messa in mora; - nonostante i tentativi di trovare una soluzione bonaria con il legale della (...) s.r.l. e la richiesta di procedere a negoziazione assistita, cui non veniva dato riscontro, i lavori non venivano completati e non venivano ricevute ulteriori proposte a definizione della controversia. 2. Non si costituiva in giudizio la (...) s.r.l., seppur ritualmente evocata con notifica effettuata tramite pec all'indirizzo estratto dal registro Ini - Pec, e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia. 3. All'udienza del 3 febbraio 2021 veniva disposto il mutamento del rito e concessi i termini ex art. 183 c.p.c. La causa era istruita in via documentale e mediante richiesta di interpello formale del legale rappresentante della società convenuta - non espletato per mancata comparizione - e all'udienza del 13 gennaio 2023, trattata in forma cartolare, la causa era trattenuta in decisione dal giudice previa assegnazione dei termini di legge abbreviati per il deposito della comparsa conclusionale. 4. La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate. In diritto va premesso che la giurisprudenza consolidata di merito e di legittimità reputa che il creditore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, ed incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (tra le tante cfr. Cass. del 27/1/2010, n. 1741). Per cui va fatta applicazione del criterio di giudizio costantemente applicato in giurisprudenza, anche da questo ufficio, per il quale il creditore che agisce per l'adempimento - come per la risoluzione o per il risarcimento del danno - deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Nel caso concreto, a fronte dell'allegazione attorea dell'inadempimento, parte convenuta, che è rimasta contumace nonostante la regolarità della notifica, non ha dimostrato il proprio esatto adempimento. In particolare, risulta documentalmente provato da parte dell'attore che: - il Condominio Via (...) abbia stipulato in data 9 febbraio 2019 un contratto di appalto con la (...) s.r.l. che prevedeva, all'art. 6.2. il completamento dei lavori "entro il termine indilazionabile di cinquanta giorni solari dal giorno di inizio dei lavori risultante dal verbaledi cui al punto 6.1. e comunque non oltre il 31 maggio 2019. Ai fini dell'ultimazione dei lavori., si farà esclusivo riferimento al relativo verbale, non verranno conteggiate le giornate di non lavoro per avverse condizioni atmosferiche, dette giornate saranno comunicate e concordate, ad ogni fine evento, tra l'Appaltatore ed il direttore dei Lavori"; - i lavori sono iniziati il 14.3.2029 con la predisposizione dei ponteggi; - l'attrice ha provveduto al pagamento di tre fatture, rispettivamente in data 11.2.2018, 30.3.2019 e 18.4.2019 per acconto, inizio lavori e prima rata (delle otto rate previste) per un importo complessivo di Euro 17.998,87; - i lavori non sono stati completati nei termini contrattualmente previsti, come risulta dalle numerose lettere mail di contestazione del Direttore dei Lavori, in violazione del suddetto art. 6.2 (cfr. lettera del 3.4.2019, mail del 13.4.2019, mail del 18.4.2019, mail del 24.4.2019 nonché relazione al condominio del 14.6.2019, allegate al ricorso); - la (...) s.r.l. ha subappaltato i lavori ad altra ditta in violazione dell'art. 5 che prevede che in caso di subappalto non autorizzato sia prevista la risoluzione di diritto del contratto e il risarcimento dei danni; - la (...) s.r.l. tramite i propri legali aveva aderito alla possibilità di una risoluzione del contratto per effetto delle "difficoltà e divergenze che si sono presentate nella conduzione dell'appalto", con ciò ammettendo di non aver completato i lavori nei termini previsti nel contratto e tale circostanza si evince anche dalla lettera, riportante la data del 17 giugno 2019 - di cui parte attrice contesta la ricezione nei termini - in cui si fa riferimento alla mancata effettuazione dei lavori, solo parzialmente eseguiti, con riconoscimento di uno sconto del 10% in caso di accettazione (dovendosi ancora provvedere a terminare le facciate dello stabile site alla via (...) e lo sgombero dei ponteggi, dovendo ancora allarmare il relativo ponteggio nonché riprendere i lavori a settembre della facciata prospicente via V.); - il Condominio di Via (...) ha comunicato la risoluzione del contratto il 9.6.2019 alla (...) S.r.L. e si è determinato a stipulare un nuovo contratto con altra ditta, F.S. s.r.l. in data 14 settembre 2019. In merito all'interrogatorio formale del resistente ammesso con ordinanza istruttoria, va rilevato che la mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale o il rifiuto di rispondere ai sensi dell'art. 232 c.p.c., secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata - anche in caso di mancata comparizione del contumace - non equivale a confessione, ma che spetta al giudice valutare caso per caso, tenendo conto anche delle altre prove emerse nel corso del giudizio. Alla luce di ciò, la mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale costituisce un comportamento la cui valutazione, sul piano probatorio, è rimessa all'apprezzamento di fatto del giudice. Dunque, nel caso di specie, deve ritenersi che l'attore abbia assolto all'onere probatorio a suo carico, avendo provato ai sensi dell'art. 2697 c.c. i fatti che costituiscono il fondamento della pretesa fatta valere in giudizio. 5. Pertanto la domanda di restituzione delle somme percepite dall'appaltatore deve essere accolta, dovendo ritenersi obbligata la convenuta, nei cui confronti è maturata la risoluzione del contratto per inadempimento o comunque per inesatto adempimento, alla restituzione delle some percepite nella misura di Euro 17.998,87,000 Va precisato, infatti, che sia in caso di risoluzione giudiziale (art. 1453 c.c.) che in caso di clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), il giudice deve accertare se esistono i presupposti per la risoluzione del contratto, e se vi è clausola risolutiva espressa, la risoluzione ha luogo senza necessità dell'intervento del giudice e da questi la risoluzione viene semplicemente riconosciuta e dichiarata ex tunc, non però dal momento dell'inadempimento, ma dal momento in cui la parte interessata ha dichiarato all'altra che intende valersi della clausola risolutiva, a differenza di quanto previsto dall'art. 1453 c.c. ove la risoluzione non avviene fino a che il giudice non abbia accertato l'inadempimento, cioè avviene nel momento della sentenza. Inoltre, se il convenuto non ha adempiuto esattamente la sua obbligazione (es., il compratore ha pagato solo una parte del prezzo; il venditore ha consegnato una cosa diversa da quella pattuita), e sempre che non si tratti di inadempimento avente scarsa importanza (art. 1455 c.c.), la risoluzione fa anche sorgere a carico dell'attore l'obbligazione di restituire quanto esso ha ricevuto dal convenuto. Una volta accertato l'inadempimento, rilevante a fini risolutori, da parte del convenuto, consegue, ai sensi dell'art. 1458 c.c., il cosiddetto effetto retroattivo tra le parti, sicché, non trattandosi di contratto ad esecuzione continuata o periodica, le prestazioni eseguite vanno restituite. In caso analogo, così si è pronunciato Trib. Bologna 13 ottobre 2010, n. 2812, Sez. II: "In merito al contratto di appalto avente a oggetto il restauro della facciata principale del condominio, sussistono i presupposti per la dichiarazione della responsabilità contrattuale dell'appaltatore e per la pronuncia della successiva risoluzione del contratto laddove risulti provata l'avvenuta conclusione dello stesso e il mancato inizio dei lavori commissionati entro i termini della normale tolleranza richiesta dai principi di correttezza e buona fede contrattuale. L'assenza di qualsivoglia ulteriore intesa tra le parti, con contenuto modificativo o estintivo del contratto sottoscritto e la disponibilità del committente ad accettare le proposte formulate dall'appaltatore nel corso delle trattative intervenute a seguito dell'inadempienza, legittimano la pretesa risolutoria. Dalla stessa ne deriva il diritto del committente al risarcimento del danno subito per effetto dell'inadempimento contrattuale, da identificarsi nel danno emergente ovvero nella differenza tra l'importo pattuito con il convenuto inadempiente e il maggior costo da dover supportare per effetto della sottoscrizione di un altro contratto maggiormente oneroso". Dunque, tutto ciò premesso, la domanda deve essere accolta dovendosi dichiarare la efficacia della clausola risolutiva espressa del contratto, con diritto alla restituzione da parte del committente delle somme versate alla società convenuta a fronte dell'inesatto adempimento della controparte. 6. Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno in aggiunta a quella di restituzione di quanto già pagato formulata genericamente dell'attrice e peraltro esclusivamente nella comparsa conclusionale, sia in quanto tardivamente formulata sia perché l'attore non ha indicato in cosa consisterebbe il danno e non avendo provveduto a quantificare lo stesso. Tra l'altro, l'attore non ha dimostrato di aver dovuto stipulare un contratto con la nuova società a condizioni più svantaggiose, né che il ritardo abbia prodotto dei danni al committente. D'altro canto, la restituzione delle somme versate dal Condominio rappresenta già di per sé una forma di risarcimento del danno, seppure in via equitativa, in quanto per ammissione della stessa parte, l'inadempimento non ha riguardato la totalità dei lavori ma esclusivamente l'inesatto adempimento ed il ritardo nel completamento degli stessi. Non può essere accolta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in quanto nel caso di specie, deve ritenersi che la mancata risposta entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto debba essere valutata dal giudice ai fini delle spese del giudizio, ma non del pagamento di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento non essendo emersa la prova che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (cfr. Tribunale di Pavia, sezione civile, sentenza 22 settembre 2021 n. 1209 secondo cui la mancata adesione del convenuto all'invito alla procedura formulato dall'attore, pur costituendo certamente un comportamento censurabile, non determina automaticamente l'accoglimento della domanda di condanna del medesimo proposta ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.) Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, in favore dell'attore, nonostante la contumacia del convenuto, ai valori medi per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. P.Q.M. Il Tribunale, pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2482/2020 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara la risoluzione del contratto di appalto del 09.02.2019, tra l'Amministratore p.t. del Condominio di Via (...) n. 142 e la (...) s.r.l. e, per l'effetto, condanna (...) s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione in favore del Condominio di Via (...) n. 142 della somma pari ad Euro 17.998,87 oltre interessi legali decorrenti dal 19 giugno 2019 fino all'effettivo saldo; rigetta la domanda di risarcimento del danno per i motivi indicati sopra; rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; condanna (...) s.r.l., al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore per complessivi Euro 5.195,50, di cui Euro 5.077,00 per onorari, Euro 118,50 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge. Così deciso in Civitavecchia il 19 giugno 2023. Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2023.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA in composizione monocratica, costituito dal G.O.T. dott. Fausto Cerasoli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1373 R.G. cont. anno 2019 TRA CONDOMINIO (...) in Civitavecchia in persona dell'Amministratore pro tempore elettivamente dom.to in Civitavecchia, Via (...), presso l'Avv. (...) da cui è rappresentato e difeso giusta procura alle liti a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ATTORE - OPPONENTE E (...) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti (...) e presso gli stessi elettivamente domiciliata in Civitavecchia, Corso (...) giusta procura allegata in atti CONVENUTA - OPPOSTA Conclusioni: per parte opponente: come da note di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni; per parte opposta: come da note di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, il condominio attore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Civitavecchia n. 99/2019 - RG. 144/2019, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: "..Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis per le eccezioni ed i motivi di cui in premessa accogliere l'opposizione come proposta e per l'effetto dichiarare invalido e/o nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o infondato, e quindi revocare, il decreto ingiuntivo n. 99/2019 - RG. 144/2019 depositato dal Tribunale di Civitavecchia in data 05.02.2019 e notificato in data 19.03.2019, con tutte le le conseguenze e pronunce di legge. Con vittoria di spese e compensi legali di causa....". Ha sostenuto a tal riguardo il Condominio opponente che tra le fatture indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo, quelle recanti il n. 27 del 3.08.2016 e il n. 39 del 5.12.2016 per l'importo complessivo di Euro. 7.549,77 sarebbero state in precedenza pagate. Nello specifico, la fattura n. 27 sarebbe stata pagata con bonifici bancari in data 06.09.2016 e del 04.10.2016, mentre la fattura n. 39 del 5.12.2016 sarebbe stata saldata tramite bonifici effettuati il 19.12.2016 e il 04.01.2017, tutti allegati in atti. Ha sostenuto inoltre l'opponente che la fattura n. 39 del 5.12.2016 sarebbe stata saldata a mezzo bonifici del 19.12.2016 e del 04.01.2017, mentre le fatture n. 17 del 23.04.2015 e n. 22 del 04.05.2015 emesse (...), quale pagamento del 2° acconto e 2° rata appalto, sarebbero state pagate due volte, con una conseguente eccedenza totale di Euro 6.328,64. Infine, avuto riguardo alla fattura n. 2 del 05.01.2017 di Euro 1.059,95 l'opponente ha sostenuto non essere provato in alcun modo il diritto a tale corrispettivo ulteriore. Da ultimo, relativamente alla minor somma di Euro 5.157,28 ritenuta effettivamente dovuta al netto di quanto eccepito, l'opponente ha rammentato l'impegno dell'appaltatore in caso di morosità dei condomini a rivalersi unicamente nei confronti dei condomini morosi con esclusione degli altri condomini e dello stesso Condominio, come stabilito dall'art. 20 del contratto di appalto del 25.02.2015. Tutto ciò premesso, l'opponente ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate. Si è costituita in giudizio la (...), la quale ha contestato le deduzioni di parte opponente sostenendo in sintesi che le fatture nn. 17 e 29 risultano (soltanto come causale) pagate due volte, mentre le fatture nn. 27 e 39 non sarebbero state saldate poiché gli importi bonificati in favore della impresa opposta con la suddetta causale si riferivano "a tutt'altre fatture". Per quanto concerne infine l'importo richiesto per i lavori extra contratto l'impresa Fabbi ha dedotto che "..lo stesso era stato concordato, contabilizzato e la fattura inviata non è mai stata contestata". Tanto dedotto in fatto, ritenuto altresì sussistente un residuo credito in proprio favore pari a Euro 20.097,59, la (...) ha concluso insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Vinte le spese. All'esito della prima udienza, con provvedimento riservato del 20.09.2019, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di Euro 6.217,23 ed assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.. Depositate dalle parti le note istruttorie, con successivo provvedimento del 12.02.2020 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.09.2022. A seguito di ulteriori rinvii disposti rispettivamente per la riorganizzazione del ruolo e per la mancata comparizione delle parti, la causa è pervenuta per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 3.11.2022. Alla suddetta udienza, precisate le conclusioni come da note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e deve pertanto essere rigettata per le ragioni di seguito indicate. Rileva ai fini della decisione quanto contenuto nella comunicazione sottoscritta dall'amministratore del Condominio ed allegata da parte opposta alle proprie memorie istruttorie, la quale reca l'esito di una verifica congiunta tra il suddetto amministratore e la legale rapp.te della ditta appaltatrice sull'ammontare effettivo del credito residuo di quest'ultima per i lavori appaltati dal Condominio. Si legge, tra l'altro, nella suddetta missiva che a fronte di un ammontare iniziale di Euro 99.510,53 inclusivo di Euro 1.059,85 per lavori extra contratto, al netto dei bonifici effettuati dal Condominio "rimangono Euro 30.595,49" e che "a quanto sopra va detratto quanto pagato dall'... direttamente alla Ditta pari a Euro 10.500,00 pertanto il totale scende a Euro 20.095,49". L'importo di Euro 20.095,49 indicato dall'Amministratore quale residuo ancora dovuto nei confronti della Ditta appaltatrice coincide esattamente con l'importo che quest'ultima ha azionato in via monitoria. Deve essere peraltro chiarito che la sopra indicata dichiarazione dell'Amministratore, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta, non assume valore di ricognizione del debito del Condominio. Il potere di rappresentanza ex mandato che lega l'amministratore al condominio è contenuto infatti nei limiti delle attribuzioni indicate dall'art. 1130 c.c.; conseguentemente esula dai poteri dell'amministratore, in assenza di apposita autorizzazione assembleare, quello di effettuare una ricognizione di debito la quale si rifletterebbe sulla sfera giuridico-patrimoniale dei singoli condomini. Tanto premesso, assume tuttavia rilevanza ai fini della decisione la circostanza che il suddetto documento non sia stato contestato dalla parte opponente, la quale nei propri atti di parte ne ha viceversa condiviso i contenuti, limitandosi unicamente a rilevare che, come dichiarato dallo stesso amministratore di condominio, la successiva compensazione parziale, nella specie intervenuta con la condomina Pellegrini Annamaria, avrebbe ridotto il credito all'importo di Euro 17.221,91, come tale inferiore a quello azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo. La prospettazione di parte opponente è infondata. Rileva a tal proposito che la "liberatoria" rilasciata dalla (...) per l'importo di Euro 2.873,58 prodotta in atti dall'opponente non reca alcuna data di sottoscrizione, alla quale peraltro non fa menzione alcuna la stessa difesa del Condominio. Conseguentemente non può essere in alcun modo affermato che al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo il debito del condominio fosse inferiore a quello indicato nel provvedimento monitorio e su cui entrambe le parti hanno concordato all'esito della verifica congiunta. Altresì irrilevanti, ai fini della presente opposizione, risultano gli ulteriori pagamenti e compensazioni che nelle more del giudizio siano stati effettuati dal Condominio e che risultano menzionati nella comparsa conclusionale di parte opponente. Deve essere evidenziato a tal riguardo che ai fini della legittimità del decreto ingiuntivo occorre aver riguardo unicamente all'esistenza e alla esattezza del credito azionato al momento del deposito del ricorso monitorio, mentre i fatti estintivi verificatisi successivamente rilevano unicamente ai fini della determinazione del quantum ancora esigibile. Conseguentemente, l'opposizione spiegata dal Condominio (...) in Civitavecchia deve essere rigettata. Rileva viceversa, ai soli fini della quantificazione delle spese di soccombenza, la circostanza che, in virtù di una pessima gestione contabile dell'appalto, parte opposta abbia elencato nel ricorso monitorio anche fatture che, all'esito della verifica congiunta, sono risultate già pagate. Detta circostanza, pur ininfluente riguardo l'ammontare azionato, corrispondente al credito effettivo al momento del deposito del ricorso, ha senza dubbio contribuito a creare confusione sulla legittimità della richiesta. Quanto precede giustifica la condanna di parte opponente al 50% delle spese del presente giudizio, compensata tra le parti la restante quota. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattese, così decide: rigetta l'opposizione spiegata dal Condominio (...) in Civitavecchia e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 99/2019 del Tribunale di Civitavecchia; condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese del presente giudizio che liquidate nella misura indicata in parte motiva, quantifica in Euro 2.500,00 per compensi oltre spese generali e oneri di legge, compensata tra le parti la rimanente quota. Così deciso in Civitavecchia, 19 maggio 2023 Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2023.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G. n. 4071/2018 TRA (...), (...), sia in proprio quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore (...), (...) e (...), nonché in proprio (...) e (...) elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Lu.Gi. sito in Roma viale (...), che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti; ATTORI CONTRO (...) 4, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. El.Vu. sito in Roma via (...), che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti; CONVENUTA (...), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ma.Va. sito in Roma Circonvallazione (...), che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti; CONVENUTA (...), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sa.Ma., sito in Roma via (...), che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti; CONVENUTA (...) che hanno assunto il rischio del certificato n. 1320168, rappresentati e difesi dall'avv. Gi.Gr. in virtù di procura in atti; TERZA CHIAMATA RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, (...), (...), sia in proprio che quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale su (...) e sui minori (...) e (...), nonché in proprio (...) e (...) convenivano in giudizio (...), (...) e la (...) 4 deducendo che in conseguenza di un grave episodio di malasanità ai danni del minore (...) era stato incardinato il giudizio civile dinanzi al Tribunale di Civitavecchia avente Rg n. 240/2005; che il minore (...), vittima di un incidente domestico in data 28.10.2003, aveva riportato lesioni con esiti permanenti gravissimi, quale conseguenza di errori medici commessi nel Pronto Soccorso e nel reparto di pediatria dell'Ospedale di Civitavecchia; che l'errore degli operatori sanitari dell'Ospedale di Civitavecchia era stato riscontrato dalla ctu disposta nel giudizio civile avente Rg n. 240/2005 con esiti permanenti consistenti in "emiparesi facio brachiale crurale sinistra, atassia, disturbi della deambulazione, disturbi comportamentali e cognitivi di grado elevato, disartria nonché esiti cicatriziali configuranti danno fisiognomico"; che gli stessi esiti erano stati evidenziati dal consulente del Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento penale; che (...) aveva bisogni di continua assistenza 24 ore su 24, a cura dei propri famigliari, in particolare il padre, i fratelli e le sorelle; che il giudizio civile si era poi concluso in via transattiva. Deducevano, quindi, che la condizione patologica del minore (...) aveva cagionato un evidente danno parentale ai danni del padre (...), dalle sorelle (...), dal fratello (...) e dalla madre (...), i quali aveva conseguentemente diritto al risarcimento per lo sconvolgimento del rapporto parentale, danno non patrimoniale precisamente quantificato nelle conclusioni dell'atto introduttivo. 2.Si costituiva in giudizio la (...) 4 eccependo il difetto di legittimazione processuale in capo a (...) e (...), in veste di rappresentanti di (...); che in ogni caso nelle conclusioni per la posizione di (...) non venivano svolte specifiche domande risarcitorie; che con riguardo alla posizione di (...), (...) e (...) era stata conclusa una transazione in data 13.06.2013 per i danni presenti e futuri; che era comunque intervenuta per tutti i famigliari la prescrizione quinquennale essendo la responsabilità della A. nei confronti dei parenti di natura extracontrattuale; che, in ogni caso, per (...) non vi era alcun danno non patrimoniale configurabile essendo nato in data successiva al danno patito dalla vittima primaria (...); che nel merito la domanda era, infine, infondata e il quantum risarcitorio richiesto era eccessivo e sproporzionato. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda risarcitoria. In subordine chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa di (...) che hanno assunto il rischio del certificato n. 1320168 per la manleva nell'ipotesi di condanna. 3.Si costituiva in giudizio (...) eccependo il difetto di legittimazione dei genitori (...) e (...) per la posizione di (...); che vi era carenza di mediazione; che i crediti azionati erano comunque prescritti; che per la posizione dei genitori e di (...) vi era stata transazione su tutti i danni; che (...) era nato successivamente all'evento; che nel merito l'azione era infondata ed il danno non era provato. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda risarcitoria. 4.Si costituiva in giudizio (...) eccependo e deducendo le medesime argomentazioni di (...) e chiedendo il rigetto della domanda. 5.Si costituiva in giudizio (...) che hanno assunto il rischio del certificato n. 1320168 deducendo ed eccependo i medesimi profili di contestazione degli altri convenuti. Sul rapporto assicurativo rilevava l'assenza di procura e il difetto di autorizzazione, nonché l'inoperatività della copertura assicurativa per il sinistro oggetto della controversia. 6.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., veniva svolta l'istruttoria a mezzo di ctu medico legale, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 7.Dal tenore dell'atto di citazione si evince che (...) e (...) hanno agito in giudizio sia in proprio sia quali "genitori e legali rappresentanti pro tempore del già minore (...)". Tuttavia, nelle conclusioni non si evince alcuna domanda risarcitoria svolta in nome ed in favore di (...), mentre invece le somme pretese sono state indicate in correlazione alla posizione dei prossimi congiunti per il ristoro del danno parentale derivante dalla macrolesione patita, per l'errore medico, da (...). Dunque, l'unica domanda che si può ritenere svolta dai genitori quali rappresentanti di (...) è solo quella di cui al primo capo delle conclusioni nel quale si chiede l'accertamento e la dichiarazione della responsabilità dei convenuti (...), (...) e (...). Con riguardo a tale domanda deve osservarsi che, essendo (...) maggiorenne e non essendovi evidenza di un provvedimento giudiziale limitativo della sua capacità di agire, non sussiste il potere rappresentativo in capo ai genitori. Sennonché deve evidenziarsi che nel corso del giudizio vi è stato deposito in proprio da parte di (...) con il quale, dopo avere richiamato la domanda proposta con la citazione, ha formulato contestuale rinuncia anche "all'azione" con memoria sottoscritta personalmente dalla parte. E' vero che la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda (tra le tante Cass. civ. Sez. I, 10/09/2004, n. 18255). Tuttavia, è vero anche che il difetto di legittimazione processuale del genitore che agisca in giudizio in rappresentanza del figlio, non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, può essere sanato, con efficacia retroattiva per effetto della costituzione in giudizio da quest'ultimo, a condizione che vi sia manifestazione inequivoca della propria volontà di sanatoria. Volontà inequivoca che non pare essere manifestata da (...) il quale ha per contro evidenziato la sua volontà di non partecipare al processo rinunciando agli atti e all'azione. Quindi, non essendovi domanda proposta in proprio da (...), che non risulta essere parte del giudizio per effetto della citazione introduttiva (peraltro anche la procura alle liti veniva firmata dai soli genitori e non in proprio da (...)), ma solo domanda dichiarativa della responsabilità dei convenuti svolta dai genitori (...) e (...) in nome e per conto di un soggetto divenuto maggiorenne (e per il quale non vi è evidenza di provvedimenti limitativi della capacità di agire) la pronuncia deve essere sotto tale profilo di inammissibilità. 8.Nel merito della domanda proposta da (...) e (...) in proprio, ossia quali prossimi congiunti del macroleso per il risarcimento del danno parentale, costituisce un dato incontrovertibile che ritenendo sussistente un grave episodio di malasanità avvenuto in data 28.10.2003 ai danni del minore (...) era stato incardinato il giudizio civile dinanzi al Tribunale di Civitavecchia avente Rg n. 240/2005, promosso tanto da (...), rappresentato dai genitori, tanto da quest'ultimi in proprio per ottenere il risarcimento del danno, indicato, tra le varia poste di pregiudizio, anche pari ad Euro 253.804,00 quale danno morale subito da ciascun genitore in proprio. Nel corso del giudizio veniva disposta una ctu medico legale che riconosceva l'errore medico e che concludeva che "alla stabilizzazione clinica dei postumi, si è instaurata una invalidità permanente, intesa come danno biologico, determinata da esiti di trauma contusivo del capo - chirurgicamente trattato mediante intervento di craniotomia temporo-parietale ed evacuazione dell'ematoma - consistenti in emiparesi facio-brachio-crurale sinistra, atassia disturbi della deambulazione, disturbi comportamentali e cognitivi di grado elevato, disartria nonché esiti cicatriziali configuranti danno fisiognomico" quantificati nella misura del 65% e con la specifica che "anche in considerazione del tempo trascorso dall'evento in discussione e dei trattamenti effettuati, gli esiti possono ritenersi verosimilmente stabilizzati, sebbene suscettibili di ulteriore evoluzione quelli di natura psichica". La ctu del giudizio avente Rg n. 240/2005 risulta depositata il 17.12.2009. Il giudizio veniva poi dichiarato estinto ai sensi dell'art. 309 c.p.c. in data 13.06.2013. Infatti, gli attori di quel giudizio ossia (...), rappresentato dai genitori, nonché (...) e (...) in proprio concludevano una transazione in data 21.01.2011 con la quale veniva riconosciuta la somma di Euro 700.000,00 all'allora minore (...) e la somma di Euro 90.000,00 in favore di ciascun genitore in proprio con l'espressa precisazione "a tacitazione definitiva, anche a stralcio e transazione, di tutti i danni materiali e immateriali, patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, a persone e cose, e delle spese sostenute o da sostenersi, conseguenza del sinistro riportato in oggetto" ed ancora "ricevuto il pagamento della suddetta somma concordata, questo atto acquisterà valore anche di quietanza ampiamente liberatoria e i sottoscritti non avranno nulla a pretendere dalla (...), né da alcuno degli amministratori, dei dirigenti, dipendenti collaboratori, assistenti e consulenti della stessa, né dai suoi assicuratori (...) I sottoscritti rinunciano pertanto ad ogni azione in sede civile, penale o amministrativa (...)". E' chiaro, dunque, che pur non volendo ritenere la domanda del danno parentale da soggetto macroleso già svolta nel giudizio avente Rg n. 240/2005, questo credito risarcitorio senz'altro rientra nel complessivo oggetto della transazione e a tale posta di danno si riferisce dunque la sua rinuncia a vantare ogni ulteriore pretesa. La portata del danno parentale del prossimo congiunto macroleso viene a calibrarsi in relazione al danno biologico della vittima primaria. Esiti permanenti che erano ben conosciuti dai genitori (...) e (...), perché avevano promosso già nel 2005 l'azione giudiziaria con il supporto di difensore e di consulente di parte, ma poi soprattutto perché quei postumi erano stati descritti chiaramente nella perizia del ctu dott. D.L. depositata nel 2009 nell'ambito del giudizio civile con Rg n. 240/2005. Correlativamente erano ben conosciute le conseguenze pregiudizievoli dell'invalidità permanente di (...) in termini di menomazione del rapporto parentale tra ciascun genitore ed il figlio prossimo congiunto. Quindi, alcun profilo di nullità dell'accordo appare ravvisabile avendo con la transazione (...) e (...) rinunciato, in maniera consapevole con l'ausilio e il supporto del consulente medico e della difesa tecnica, ad ogni posta di danno connessa al sinistro del 28.10.2003, sia quelle già presenti -come lo si è detto era già il danno parentale- sia quelli futuri. Proprio con riferimento al profilo della risarcibilità dei danni futuri costituisce orientamento della Suprema Corte il principio secondo cui "Il danneggiato, anche dopo aver transatto la lite col danneggiante, può sempre domandare il risarcimento dei danni sopravvenuti e non ragionevolmente prevedibili al momento della transazione, a nulla rilevando che la transazione abbia previsto l'estinzione del diritto al risarcimento anche dei danni futuri, potendo tale previsione riguardare solo quelli, tra i danni futuri, ragionevolmente prevedibili al momento della stipula; stabilire, poi, se un determinato tipo di danno sia o meno prevedibile all'epoca della transazione è accertamento di fatto riservato al giudice di merito" (cfr tra le varie Cass. civ. Sez. III Sent., 12/10/2011, n. 20981). Ebbene, nel caso di specie, danni futuri non possono configurarsi, non ricorrendo l'evoluzione peggiorativa della patologia di (...) e, quindi, del danno parentale già sussistente al momento della transazione. A tale riguardo è rilavante richiamare l'accertamento medico legale svolto dal ctu dott. (...) laddove ha sostenuto -con ragionamento condivisibile, motivato ed immune da vizi- che (...) attualmente risulta affetto, quale quadro post traumatico causalmente collegato al fatto illecito oggetto di causa, da "una emiparesi facio-brachio-crurale sinistra di entità lieve (liv 1 sec. Palisano), associata ad un livello cognitivo ai limiti inferiori della norma/disabilità intellettiva di grado lieve (QI 74, desunto dalla relazione della dott.ssa B.) con ritardo globale del funzionamento adattivo pratico e sociale e disturbo del comportamento con pensieri ossessivo e agiti impulsivi, in trattamento farmacologico. Il suddetto complesso patologico è da ascrivere agli esiti della Paralisi Cerebrale traumatica subita a seguito della caduta e dei trattamenti posti in essere (...) in merito ad un eventuale progressivo aggravamento delle condizioni di salute rispetto a quanto valutato nel giudizio avente Rg n. 240/2005; in particolare NON si riconosce aggravamento del danno alla salute sia perché il quadro patologico in diagnosi, appare nel complesso sovrapponibile a quanto delineato nella consulenza a firma del prof. D.L., sia perché, per quanto sopra esposto in merito alle paralisi cerebrali, è possibile sostenere che la storia clinica della patologia "post traumatica/iatrogena" abbia presentato un decorso prevedibile. Ricordo infatti che già il prof D.L. oltre ad indicare le conseguenze più strettamente "fisiche" del trauma cranico e dei trattamenti effettuati (ovvero "emiparesi facio-brachio-crurale sinistra...atassia, disturbi della deambulazione...disartria nonché esiti cicatriziali configuranti danno fisiognomico") aveva già correttamente inserito nella diagnosi medico legale i "disturbi comportamentali e cognitivi di grado elevato"". L'approfondimento specialistico neuropsichiatrico sul paziente ha permesso di: confermare la stabilità degli esiti "motori" che sono di grado lieve (liv 1 sec. Palisano); rivalutare la disabilità intellettiva attraverso la somministrazione di test specifici, con attuale inquadramento in una forma di grado lieve/ai limiti inferiori della norma (QIT 74); meglio definire "nosograficamente" i già presenti disturbi comportamentali. Risulta, dunque, confermata la valutazione del danno biologico posta all'epoca del giudizio avente Rg n. 240/2005, nella quale anzi venivano anche rilevati "disturbi della deambulazione, disturbi comportamentali e cognitivi di grado elevato". La comorbidità psichiatrica è da considerarsi come parte del quadro emotivo correlato alla paralisi cerebrale, rappresentando un'evoluzione fenomenologica del disturbo comportamentale di cui era già affetto il ricorrente, in seguito alla lesione post-traumatica. (...) era, dunque, sin dall'accertamento peritale a firma del ctu dott. D.L., affetto da un disturbo comportamentale, già presente in seguito al danno lesionale post traumatico; successivamente il ragazzo, che nel frattempo da bambino è diventato un soggetto adulto, ha continuato a presentare un problema della sfera comportamentale che nel corso degli anni si è meglio delineato da un punto di vista fenomenologico con la "comparsa di alcuni fenomeni di agitazione ed eteroaggressività, se contrariato, come fenomeno di oppositività", fenomeni che si sono ridotti con il trattamento farmacologico intrapreso con Quietapina 100 mg la sera. Evidenzia, in sostanza, il ctu dott. (...) che la condizione e il disturbo comportamentale, già in atto ed evidenziata dal ctu dott. (...), "si è strutturata nel corso del tempo", cioè "si è meglio definita" ed è inquadrabile nell'ambito di un disturbo psichiatrico caratterizzato da pensiero ossessivo con agiti impulsivi (ICD 10 F 42.8) che necessitano di trattamento farmacologico specifico (in atto assunzione di Quietapina, antipsicotico di ultima generazione, alla posologia di 100 mg/die, con parziale beneficio). Si tratta di un disturbo del comportamento che in età adulta è stato configurato nell'ambito di un "disturbo psichiatrico". In conclusione, non risulta alcun aggravamento del quadro patologico già descritto dalla relazione del ctu dott. (...), né in termini di menomazioni psico-fisiche, né in termini di assistenza connessa alla non autosufficienza. Anche, la comorbidità psichiatrica era già parte del quadro emotivo correlato alla paralisi cerebrale, rappresentando un'evoluzione fenomenologica del disturbo comportamentale di cui era già affetto (...) in seguito alla lesione post-traumatica. Ed in ogni caso era senz'altro prevedibile, dunque i suoi effetti sul rapporto con il prossimo sono coperti dalla transazione sottoscritta da (...) e (...), in piena consapevolezza, alla luce della ctu del dott. (...), con l'ausilio del consulente di parte e della difesa tecnica. Vale, infine, evidenziare che la ctu del dott. (...) si è svolta senza difetto di contraddittorio, atteso che non risulta un carenza di comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali, sicché tutte le parti e difensori erano in condizioni di presenziare alle attività del consulente. 9. Muovendo alla posizione del fratello (...) e delle sorelle (...), (...) e (...), la domanda risarcitoria deve ritenersi prescritta. Vale subito ricordare che il diritto che i congiunti vantano, autonomamente sebbene in via riflessa, ad essere risarciti dalla medesima struttura dei danni da loro direttamente subiti a causa dell'esito infausto dell'operazione subita dal danneggiato principale, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale e pertanto è soggetto al termine di prescrizione quinquennale previsto per tale ipotesi di responsabilità dall'art. 2947 c.c., non potendosi giovare del termine più lungo per far valere i propri diritti del quale gode il danneggiato principale in virtù del diverso inquadramento, contrattuale, del suo rapporto con il soggetto responsabile (cfr Cass. Civ. n. 5590/2015; Cass. Civ. n. 14258/2020; Cass. Civ. n. 21404/2021; Cass. Civ. n. 14471/2022). Ciò premesso, le risultanze della ctu, sopra riportate con riguardo alla portata della transazione stipulata dai genitori in proprio, valgono anche in questa sede per il rigetto delle domande risarcitorie svolte dal fratello e dalle sorelle per il danno parentale da prossimo congiunto macroleso. Il principio in virtù del quale la prescrizione decorre dal momento in cui il danno viene percepita o può esserlo, con l'uso dell'ordinaria diligenza, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, vuol dire che il danno si manifesta all'esterno quando diviene oggettivamente percepibile e riconoscibile e non può attribuirsi rilevanza alla mera conoscibilità soggettiva del soggetto leso; l'indagine, circa l'evolversi nel tempo delle conseguenze del fatto illecito o dell'inadempimento, deve essere quindi ancorata a rigorosi dati obiettivi, dovendosi valutare, alla luce della ordinaria diligenza esigibile, la condotta del danneggiato nell'acquisire informazioni per risalire alla causa del danno e nel manifestare istanze di reintegrazione della lesione subita. I parametri oggettivi di cui tenere conto, dunque, sono uno interno e uno esterno al soggetto interessato: da un lato, si deve fare riferimento all'ordinaria diligenza, dall'altro lato, alle cognizioni scientifiche dell'epoca, da apprezzarsi non in riferimento a quelle del soggetto leso, ma alla comune conoscenza scientifica; è da escludere, quindi, che possa aprirsi la strada ad una rilevanza della mera conoscibilità soggettiva del danneggiato (cfr tra le altre Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 18/10/2022) 22-11-2022, n. 34377). Se, infatti, la condizione patologica di (...) non risulta aggravata anche la connessa menomazione e minorazione del rapporto parentale con il fratello o le sorelle deve ritenersi invariata. Ed allora, tenuto conto che la complessiva e gravosa invalidità permanente di (...) era ben conosciuta e conoscibile da tutti i prossimi congiunti, attuali attori, quanto meno con il deposito della ctu del dott. D.L. occorso nell'anno 2009 nell'ambito del giudizio avente Rg n. 240/2005, la decorrenza della prescrizione di cinque anni risulta maturata alla data del primo atto interruttivo intervenuto con la mediazione del 2016. La consulenza del 17.12.2009 a firma del dott. (...) evidenziava ogni profilo della condiziona patologica ed era, secondo l'ordinaria diligenza di ogni prossimo congiunto, possibile prenderne contezza per la piena conoscenza della natura e della portata dei postumi permanenti della macrolesione a carico di (...), nonché correlativamente della portata e rilevanza del danno parentale, tanto più con il possibile ed effettivo ausilio di un proprio consulente medico e difensore. Inoltre, non può trascurarsi che le risultanze della consulenza del dott. (...) sono sopraggiunte dopo il trascorso di una cornice temporale di ben 6 anni rispetto al fatto lesivo, onde gli esiti permanenti erano da tempo stabilizzati - unitamente ai riflessi sulla sfera del rapporto parentale con i prossimi congiunti- e, quindi, pienamente conosciuti nella loro portata, concretamente, nei fatti e nella vita quotidiana, dai prossimi congiunti (personalmente o a mezzo dei propri rappresentanti legali). Infatti, ciò deve valere anche in presenza della condizione di minorenne di taluni degli attori (...), i quali erano muniti di rappresentante legale nella persona dei genitori, ricorrendo casi di sospensione del termine solo nelle ipotesi tipiche dell'art. 2942 c.c. qui non operanti. L'art. 2942 c.c. prevede che "La prescrizione rimane sospesa: contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità". La norma, quindi, limita l'ipotesi di sospensione al periodo in cui il minore non emancipato non ha il rappresentante legale ovvero ai sei mesi successivi alla maggiore età. Il caso in esame esula dall'ipotesi previste dall'art. 2942 c.c. poichè i minori (...) e (...) sono stati per tutto il tempo trascorso rappresentati legalmente dai genitori, i quali avrebbero potuto agire per il risarcimento dei danni. Le fattispecie previste dalla norma in esame costituiscono ipotesi eccezionali che non sono estensibili a fatti materiali non contemplati da tali disposizioni. I casi di sospensione della prescrizione sono tassativamente indicati dalla legge e sono insuscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva, in quanto il legislatore regola inderogabilmente le cause di sospensione, limitandole a quelle che consistono in veri e propri impedimenti di ordine giuridico, con esclusione degli impedimenti di mero fatto (cfr Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 15/06/2018) 28-09-2018, n. 23461; Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., (ud. 04/10/2017) 10-11-2017, n. 26671). 10.In conclusioni, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda svolta da (...) e (...) in nome di (...) va dichiarata inammissibile, mentre vanno respinte le domande risarcitorie svolte in proprio per la lesione del rapporto parentale con il macroleso (...) ad opera di (...), (...), (...), (...), (...) e (...). In ragione della difficoltà della controversia, della complessità dell'accertamento peritale svolto nel giudizio, della molteplicità delle questioni trattate, delle condizioni soggettive e di vita in relazione alla natura della vicenda in esame degli attori, si ritiene ricorrano gravi ed eccezionali motivi per la compensazione delle spese di lite. Pone le spese di ctu definitivamente a carico degli attori. P.Q.M. il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: -DICHIARA inammissibile la domanda proposta da (...) e (...) in nome di (...); RIGETTA le domande risarcitorie svolte per la lesione del loro rapporto parentale con il macroleso (...) ad opera di (...), (...), (...), (...), (...) e (...); -COMPENSA le spese di lite tra tutte le parti; -PONE le spese di ctu definitivamente a carico degli attori. Si comunichi. Così deciso in Civitavecchia il 13 aprile 2023. Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2023.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 948/2017 promossa da: CONDOMINIO VIA (...) LADISPOLI ((...)), in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale (...), con l'avv. (...), dai quali rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione ATTORE-OPPONENTE contro (...) S.R.L. ((...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via (...), con l'avv. (...), dai quali rappresentato e difeso giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo CONVENUTO-OPPOSTO OGGETTO: Appalto CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Il Condominio di via (...) in Ladispoli ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 65/2017, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 19.1.2017, con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore della (...) s.r.l. della somma di Euro 28.279,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo per le opere eseguite in virtù del contratto di appalto per la manutenzione ordinaria delle facciate comuni stipulato in data 27.11.2015, dedotti gli anticipi già corrisposti. A sostegno dell'opposizione, il Condominio ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in forza della clausola contrattuale sub art. 9, secondo la quale la società convenuta-opposta ha accettato di recuperare le somme dovute direttamente dai condomini morosi; inoltre, la citata clausola contrattuale subordina il pagamento del corrispettivo alla presentazione della relativa fattura, che nella specie non sarebbe mai stata inviata al Condominio. Si è costituita la (...) s.r.l., sostenendo che la clausola contrattuale sub art. 9 deve essere interpretata con esclusivo riferimento alla fase esecutiva, e non a quella di accertamento dell'an o del quantum debeatur ed affermando, pertanto, la sussistenza di legittimazione passiva del Condominio; ha dedotto che, nelle more, il Condominio ha corrisposto l'ulteriore somma di Euro 6.750,00, che quindi va scomputata dal dovuto, ma ha chiesto in via riconvenzionale la condanna del Condominio al pagamento della ulteriore somma di Euro 7.150,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, stante l'intervenuta scadenza del 7° e 8° rateo di pagamento del prezzo. Con ordinanza del 5.7.2017, il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.12.2022. 2. L'opposizione è infondata per i motivi che seguono. Come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione in cui valgono i principi generali in tema di onere della prova, in virtù dei quali incombe su colui che fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ne consegue che, all'instaurazione del giudizio di opposizione, l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe sul creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore. Nel caso di specie, vertendosi in tema di obbligazioni contrattuali (pagamento del corrispettivo di appalto), spetta al creditore-odierno opposto la prova del titolo della pretesa, costituito dal contratto e dall'adempimento della prestazione. Sul punto, va richiamato il noto principio, consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui "La fattura è titolo idoneo per remissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto" (cfr. ex multis Cass. civ. n. 5915 del 11/03/2011). Orbene, nel caso di specie l'esistenza del contratto di appalto e delle relative varianti (mediante la commissione di opere extra-contratto) non è contestata e, comunque, è documentata mediante la produzione in giudizio della scrittura privata del 27.11.2015, denominata "Contratto di Appalto" e delle successive comunicazioni relative all'esecuzione di lavori extra-contratto, approvate dal Condominio che le ha di volta in volta sottoscritte "Per Accettazione". L'esecuzione delle opere non è parimenti contestata dal Condominio e risulta, comunque, dal "Certificato di ultimazione dei lavori" del 6.6.2016 sottoscritto dal direttore dei lavori arch. (...) (doc. 6 del fascicolo di parte convenuta-opposta). L'onere probatorio gravante sulla convenuta-opposta deve quindi ritenersi adempiuto, risultando dovuto l'importo portato dalle fatture nn. 20, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 43 e 45 del 2016 e n. 1 del 2017 limitatamente al saldo richiesto. 3. Le eccezioni formulate dal Condominio opponente sono prive di pregio. La clausola di cui all'art. 9 del contratto di appalto contiene la seguente pattuizione: "La società accetta di sollevare il Condominio dal recupero di eventuali somme a debito applicando l'art. 63 delle Disposizioni al Codice Civile 2° comma, recuperando direttamente dai condomini morosi le somme dovute". Tale pattuizione non può essere interpretata nel senso di escludere l'obbligo di pagamento del prezzo in capo al Condominio, come sostenuto dall'opponente. Invero, interpretando correttamente il contenuto della clausola alla luce del suo tenore complessivo, deve ritenersi che, dopo aver enucleato i ratei relativi al pagamento del prezzo che il Condominio si è obbligato ad osservare, le parti abbiano inteso disciplinare l'ipotesi di ritardo nel pagamento del prezzo, prevedendo espressamente l'applicazione dell'art. 63 comma II disp. att. c.c.. Quest'ultima disposizione ("I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini") si limita a prevedere la facoltà dei creditori del Condominio di pretendere il pagamento del dovuto nei confronti dei singoli condomini, purché l'azione sia rivolta in primis contro i condomini morosi rispetto al pagamento degli oneri condominiali. Pertanto, la disposizione contrattuale in esame deve essere correttamente interpretata nel senso che, in caso di inadempimento del Condominio all'obbligo di pagamento del prezzo in ragione della indisponibilità delle relative somme, la società appaltatrice potrà rivolgersi direttamente ai condomini morosi, in tal modo esonerando il Condominio dalla attività di "recupero di eventuali somme a debito". Non può invece ritenersi che la società appaltatrice abbia inteso abdicare in radice al proprio diritto di ottenere il pagamento del prezzo da parte del Condominio, in mancanza di una rinuncia espressa. Peraltro, se anche il Condominio avesse voluto avvalersi di una sorta di beneficium excussionis in virtù della clausola in esame, avrebbe dovuto indicare (e dimostrare) la sussistenza di condomini morosi, cosa che invece non ha fatto. Quanto all'onere di comunicazione delle fatture, lo stesso deve ritenersi assolto con l'instaurazione del presente giudizio. L'opposizione è quindi infondata e merita di essere rigettata. 4. Ciò posto, il decreto ingiuntivo va comunque revocato, stante l'intervenuto pagamento, nelle more del giudizio, della somma di Euro 6.750,00, come ammesso da parte convenuta-opposta. Residua quindi un credito di Euro 21.529,00, che deve essere corrisposto alla società appaltatrice, oltre agli interessi convenzionali ("In caso di ritardo superiore ai 05 giorni dall'emissione della fattura relativa alle rate mensili, la Ditta ha facoltà di richiedere gli interessi legali pari all'interesse bancario con l'aggiunta di cinque punti percentuali"). 5. In via riconvenzionale, parte convenuta-opposta ha domandato il pagamento della ulteriore somma di Euro 7.150,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in virtù delle fatture nn. 3 e 5 del 2017, stante l'intervenuta scadenza del 7° e 8° rateo di pagamento del prezzo nelle more del giudizio. La domanda è inammissibile. Invero, secondo un consolidato principio giurisprudenziale, nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis (cfr. tra le tante Cass. civ. n. 16564 del 22/06/2018 e Cass. civ. n. 5415 del 25/02/2019). Nel caso di specie, il Condominio opponente non ha svolto alcuna reconventio reconventionis e, pertanto, non può ritenersi ammissibile l'estensione dell'oggetto del giudizio a pretese ulteriori rispetto a quelle poste a fondamento del ricorso monitorio (in quanto afferenti a diverse fatture) sebbene attinenti al medesimo contratto di appalto. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da Euro 26.001 ad Euro 52.000,00). P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 65/2017, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 19.1.2017, così decide: - rigetta l'opposizione; - revoca il decreto ingiuntivo opposto; - condanna parte opponente al pagamento in favore della società convenuta-opposta della somma di Euro 21.529,00, oltre interessi convenzionali dalle singole scadenze sino al saldo effettivo; - dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale articolata dalla società convenuta-opposta nella comparsa di costituzione e risposta; - condanna parte opponente al pagamento in favore della società convenuta-opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 5.261,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge. CIVITAVECCHIA, 13 aprile 2023. Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2023.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al Rgac n. 629/2018 TRA (...) (C.F. (...)), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ge.Po. e dell'avv. Ro.An., sito in Civitavecchia alla L.to (...), che lo rappresentano e lo difendono in virtù di procura in atti; ATTORE CONTRO COMUNE DI FIUMICINO (C.F. (...)), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pa.Pe. sito in Civitavecchia alla via (...), ma rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gi.Ad.; CONVENUTO RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato (...) conveniva in giudizio il COMUNE DI FIUMICINO al fine di sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivati dal sinistro occorso in data 21.09.2015 alle ore 13.20 circa in Fiumicino. Deduceva, in particolare, che mentre si trovava a percorrere in bicicletta via M. (loc. (...) nel Comune di Fiumicino) tenendo la destra della carreggiata, aveva urtato contro un "mozzicone di tronco di pino segato" sporgente sulla strada e cadeva violentemente a terra. Rappresentava che l'ostacolo non era visibile in quanto "si trovava sporgente dal manto stradale" ed era coperto da foglie di lecci ed aghi di pino e che, conseguentemente, costituiva un'insidia insuscettibile di essere evitata con l'ordinaria diligenza. Concludeva, pertanto, addebitando la responsabilità dell'evento al Comune di Fiumicino e chiedendone la condanna alla refusione dei danni per complessivi Euro 27.083,26. 2.Si costituiva in giudizio il COMUNE DI FIUMICINO eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata ed in ogni caso non provata. 3.Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di escussione testimoniale e di CTU medico legale ed in seguito trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 4.La domanda va respinta. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la propria responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo, che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, si è anche osservato, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ. Sez. III Ord., 01/02/2018, n. 2480). 5. Tanto premesso e ribadito che costituiva onere di parte attrice la dimostrazione del nesso causale tra la caduta e presenza dell'ostacolo, deve osservarsi come l'unico elemento probatorio prodotto risulta essere la testimonianza del teste (...), la quale però, non appare attendibile ed idonea a dimostrare la sussistenza della dinamica narrata dalla parte attrice. Il teste (...), infatti, sentito all'udienza del 24.09.2020, ha dichiarato di essere stato presente sulla strada al momento del sinistro e di aver soccorso ed accompagnato l'attore al pronto soccorso subito dopo la caduta. Tali affermazioni si pongono, però, in netto ed insanabile contrasto con quanto dichiarato dall'attore stesso nella fase stragiudiziale, in particolare nella missiva del 22.03.2016. In tale documento, infatti, viene scritto che "Al momento dell'accaduto nessuno passava per quella strada, ed essendo sprovvisto del telefonino, il Dott. (...) non ha potuto chiamare i soccorsi di emergenza né le forze dell'ordine per l'effettuazione dei rilievi e degli opportuni accertamenti sul posto. Si è quindi recato personalmente, con estrema difficoltà e dolore, al vicino pronto soccorso". Pertanto, nella missiva veniva riferito dell'assenza di qualsiasi teste e che l'attore si era recato personalmente e, quindi, da solo al locale Pronto Soccorso. Che tale narrazione risponda al vero non si può dubitare, essendo del tutto inverosimile che il danneggiato nella missiva abbia esplicitamente negato, in modo a sé sfavorevole, la presenza di testi ("nessuno passava per quella strada") laddove invece questi fossero stati presenti, con la conseguenza che la testimonianza poi resa dal (...) deve ritenersi del tutto inattendibile in quanto resa da soggetto che lo stesso attore aveva affermato nella fase stragiudiziale non essere presente all'accadimento lesivo. 6.Deve, inoltre, osservarsi che se la mancata chiamata delle forze dell'ordine sul luogo del sinistro può considerarsi compatibile con la prospettazione dei fatti narrata in fase stragiudiziale (assenza di persone e del cellulare), meno comprensibile lo è alla luce delle dichiarazioni rese dal testimone escusso, il quale avrebbe ben potuto allertare le forze dell'ordine per i rilievi fotografici oppure i soccorsi per le cure del caso. Tanto più che (...) era privo di alcun legame di amicizia e di conoscenza con l'attore, il che avrebbe dovuto indurlo, in caso di necessità, a chiamare piuttosto i soccorsi e non invece a caricare lo sconosciuto attore sulla propria vettura mentre "sanguinava abbondantemente per le abrasioni riportate" e nonostante "non riusciva a compiere un benché minimo movimento se non a costo di fortissimi dolori", anziché, lo si è detto, attivarsi per chiamare un'ambulanza, certamente più opportuna alla luce dello stato di salute di (...). 7.La carenza di prova circa la dinamica degli eventi e, conseguentemente, del nesso causale non può che condurre a concludere per il rigetto della domanda, rimanendo assorbite le ulteriori eccezioni formulate da parte convenuta. 8.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. attualmente vigente, tenuto conto dell'attività in concreto svolta nonché dell'assenza di complessità della questione trattata. 9. Le spese di ctu vanno poste definitivamente in capo a parte attrice. P.Q.M. il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: -RIGETTA la domanda; -CONDANNA (...) al pagamento in favore del COMUNE DI FIUMICINO delle spese di lite del presente giudizio che liquida nell'importo complessivo di Euro 4.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge; -PONE le spese di ctu definitivamente in capo a parte attrice. Si comunichi. Così deciso in Civitavecchia il 13 aprile 2023. Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2023.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al Rgac n. 3632/2018 TRA (...) e (...), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. (...), sito in Albano Laziale via (...), che li rappresenta e li difende, unitamente all'avv. (...), in virtù di procura in atti; OPPONENTI CONTRO (...) SPA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. (...), sito in Roma (...), rappresentata e difesa dall'avv. (...) in virtù di procura in atti; OPPOSTA RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, (...) ed (...) proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 995/2018 emesso dal Tribunale di Civitavecchia che li vedeva ingiunti al pagamento in favore di (...) SPA della somma di euro 25.897,83 quale saldo debitore del prestito personale n. 14163243, oltre interessi e spese della fase monitoria. Contestavano, in particolare, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria; l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti di (...) per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 644 c.p.c.; l'illegittima dichiarazione di decadenza del beneficio del termine; l'inosservanza della richiesta di esibizione ex art. 119 Tub; la genericità dell'importo ingiunto; la mancata certificazione dell'estratto conto ex art. 50 Tub; la vessatorietà della clausole relative agli interessi pattuiti; l'erronea indicazione del Taeg in violazione dell'art. 125 bis Tub. 2.Si costituiva in giudizio (...) SPA, contestando l'infondatezza dell'opposizione sia in fatto che in diritto e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto. 3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Successivamente rimessa sul ruolo per l'esperimento della mediazione, come da provvedimento del 28.04.2022, e ancora trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 4.Con il provvedimento del 28.04.2022 veniva affermato quanto segue "rilevato che con l'opposizione risulta espressamente eccepita la mancata attivazione della mediazione obbligatoria in controversia, di natura bancaria, soggetta al procedimento di conciliazione; che, tuttavia, il giudice alla prima udienza non ha assegnato il termine per la mediazione, essendo questo, invece, adempimento previsto obbligatoriamente, in presenza della tempestiva eccezione, dall'art. 5 della L. n. 28/2010; considerato che occorre, quindi, assegnare il termine per lo svolgimento della mediazione ad opera della parte opposta, quale attore sostanziale, non potendosi altrimenti dichiarare l'improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo, operanti invece nella diversa ipotesi di inosservanza del termine stabilito dal giudice, ma qui mai assegnato; PQM DISPONE la rimessione della causa sul ruolo; ASSEGNA alla parte opposta termine di 15 giorni per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria, RINVIANDO all'udienza del 17.11.2022 per il prosieguo, udienza che verrà tenuta con la modalità della trattazione scritta assegnando alle parti termine sino a 7giorni prima per il deposito delle relative note". 5.Rimessa la causa sul ruolo, la mediazione veniva svolta dalla parte opposta, quale attrice sostanziale, presso la (...) mediazione conciliazione srl. Tuttavia, con la nota di trattazione scritta per l'udienza del 17.11.2022 l'opponente contestava che alcuna sede (principale o secondaria) l'organismo di mediazione prescelto aveva nel circondario del Tribunale di Civitavecchia e depositava documento ripreso dalla pagina web di (...) srl contenente l'elenco delle sedi in base all'accordo dell'art. 7 comma 2 lett. c del DM n. 180/2010, tra le quali appunto non vi era il Tribunale di Civitavecchia. 6.Con la nota di trattazione scritta per l'udienza del 17.11.2022 nulla, sotto tale profilo, deduceva e depositava l'opposto. L'udienza veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni al 9.12.2022, per la quale l'opposto non depositava la relativa nota per la trattazione scritta, nulla quindi deducendo e depositando in relazione all'eccezione di incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione prescelto. Solo con la comparsa conclusionale l'opposto sosteneva la presenza della sede di Civitavecchia tra quelle di (...) srl e depositava documento che tuttavia risulta inutilizzabile in quanto depositato in seguito alla precisazione delle conclusioni. Sulla scorta, invece, del documento depositato tempestivamente dall'opponente, tratto dal sito Web di (...) srl, la sede di Civitavecchia non risulta esservi con conseguente incompetenza territoriale di (...) Srl. 7.Ai sensi art. 4 co. 1 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 la domanda di mediazione va presentata davanti ad uno degli organismi che si trova nel circondario dell'ufficio giudiziario competente per la controversia. Secondo condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all'organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti e pertanto la stessa deve essere considerata come non espletata con le conseguenze previste dalla legge. Va osservato, altresì, che, avendo il Tribunale già disposto l'espletamento del procedimento di mediazione, in quanto non esperito antecedentemente al giudizio, è precluso al giudice assegnare alle parti un nuovo termine per la presentazione della domanda di mediazione presso un organismo competente, non prevedendo la legge la possibilità di concedere alla parte un nuovo termine ai sensi degli artt. 5 -bis e 6 co. 2 D.Lgs. n. 28 del 2010, ovvero di disporre la riassunzione del procedimento davanti all'organismo competente. 8.Alla luce di tutto quanto esposto, la domanda proposta dalla parte attrice deve essere dichiarata improcedibile. 9.Per quanto riguarda le spese di lite, si ritiene che la natura meramente processuale del motivo posto alla base della decisione nonché la peculiarità della questione trattata costituiscano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. P.Q.M. il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: -ACCOGLIE l'opposizione, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 995/2018 emesso dal Tribunale di Civitavecchia e DICHIARA la domanda proposta dalla società opposta improcedibile; -COMPENSA le spese di lite. Si comunichi. Civitavecchia 6 marzo 2023. Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2023.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1711 R.G. dell'anno 2017 trattenuta in decisione all'udienza del 21 settembre 2022 con termine per il deposito delle memorie di replica scaduto in data 12 dicembre 2022, vertente TRA (...), nata a C. (S.) il (...) cod. fisc. (...), residente in M. di C. (V.), Via (...), rappresentata e difesa dall'Avv. Ro.Pa., presso il cui studio in Tarquinia, Via (...) ha eletto domicilio, come da delega in atti. - attrice - E (...) nato a M. di C. il (...), cod. fisc. (...) elettivamente domiciliato in Civitavecchia via (...) presso e nello studio dell'Avvocato Pa.Pe. c.f. (...) , che lo rappresenta e difende giusta la delega in calce al presente atto -convenuto- OGGETTO: divisione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 16/03/2017, la sig.ra (...) ha citato in giudizio innanzi a questo Tribunale il coniuge, sig. (...), per chiedere la divisione giudiziale dei beni facenti parte della comunione legale e la condanna del convenuto alla restituzione del 50% in suo favore, previa ricostruzione dell'esatto ammontare del compendio comune, oltre che per essere dichiarata comproprietaria, in ragione di 1/6, dell'immobile acquistato dal marito in regime di comunione legale, sito in M. di C., Via T. n. 22, individuato in atti. Ha premesso l'attrice di essere coniugata con il convenuto sin dal 29/01/1993, in regime di comunione legale dei beni; di aver promosso il giudizio per separazione giudiziale con ricorso depositato il 10/01/2016; di essere comparsa innanzi al presidente del Tribunale di Civitavecchia in data 29/03/2016; di aver sottoscritto in pari data un verbale di accordo sulle condizioni della separazione, trasformando così il rito in consensuale, successivamente omologata il 13/04/2016. Ha quindi chiesto di procedere alla divisione dei beni comuni, costituiti da risparmi e beni mobili registrati, stante il rifiuto del marito di procedervi di comune accordo, e di condannare il marito alla restituzione in suo favore del 50% di tutto quanto esistente alla data di scioglimento della comunione legale, previa ricostruzione del compendio mobiliare e immobiliare facente parte della comunione legale. Ha inoltre chiesto al Tribunale di accertare la sua titolarità del diritto di proprietà della quota ideale ed indivisa di 1/6 dell'immobile acquistato dal marito in costanza di matrimonio e quindi con denaro della comunione, sito in M. di C., via T. n. 22, individuato specificamente in atti. Si è costituito (...) facendo rilevare che in sede di udienza presidenziale tenutasi il 29.03.2016 le parti avevano conciliato la separazione e l'attrice, in quella sede, aveva definito ogni pendenza con il marito accettando un assegno di mantenimento per lei di Euro 600,00=, un contributo al mantenimento per le tre figlie pari a Euro 175,00= ognuna, con accollo al marito del 100% delle spese scolastiche e al 50% delle spese straordinarie, nonché l'assegnazione della casa coniugale. Secondo la prospettazione del convenuto l'accordo di separazione aveva definito ogni possibile pendenza tra le parti, risultando poi omologato con Provv. del 13 aprile 2016 e la consensualizzazione aveva avuto, quindi, effetto su tutte le pendenze patrimoniali esistenti tra le parti, valendo come transazione ad effetto "tombale". All'udienza del 4 luglio 2019, fissata per l'ammissione dei mezzi istruttori, questo Giudice ha ritenuto opportuno definire preliminarmente la questione di diritto sollevata dal convenuto ed all'esito disporre eventualmente sulle richieste istruttorie, rinviando la causa all'udienza del 10 giugno 2020 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 10.06.2020 in cui le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con termine alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Questo Giudice, con sentenza emessa in data 16 gennaio 2021, ha rigettato l'eccezione preliminare di merito proposta dalla parte convenuta, rimettendo la causa in istruttoria con separata ordinanza. Disposta ed espletata una CTU all'udienza del 21 settembre 2022 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con termine alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con la domanda introduttiva del giudizio la parte attrice ha chiesto: I - previa ricostruzione dell'esatto ammontare dei beni mobili, immobili e mobili registrati ricadenti nella comunione legale, accertare e dichiarare che l'attrice è proprietaria di una quota ideale ed indivisa dei medesimi pari al 50% di ciascuno di essi (siano essi beni mobili ed in particolare denaro, beni immobili e beni mobili registrati); II - conseguentemente accertare e dichiarare che il convenuto è tenuto a restituire alla moglie (...) il 50% di tutto quanto risulterà appartenente alla ridetta comunione legale e condannare il convenuto medesimo a restituirlo all'attrice; III - accertare e dichiarare che il convenuto ha utilizzato denaro della comunione legale per l'acquisto di 1/3 della seguente porzione immobiliare: "compendio immobiliare di Via T. n. 22 (già Via della S.), censito al NCEU del Comune di Montalto di Castro al Foglio (...), particella (...) sub (...), sub (...), sub (...) e sub (...)" e che pertanto l'attrice è proprietaria della quota ideale ed indivisa pari ad 1/6 (un sesto) della porzione immobiliare suindicata, appunto acquistata con denaro della comunione legale tra coniugi; ovvero, in via subordinata e salvo gravame, accertare e dichiarare che l'attrice è titolare di un diritto di credito, nei confronti del convenuto, pari ad 1/6 del valore della ridetta porzione immobiliare, per essere stata la medesima acquistata dal marito con denaro appartenente alla comunione, e per l'effetto condannare il convenuto alla restituzione della somma pari ad 1/6 del valore della porzione immobiliare ridetta. La parte attrice in comparsa conclusionale ha poi precisato che all'esito della CTU, è risultato che, alla data di scioglimento della comunione legale, esistevano somme e depositi titoli pari a complessivi Euro 13.464,53 che sono stati interamente trattenuti dal convenuto, la cui metà deve essere restituita alla moglie, parte attrice nel presente procedimento ed è effettivamente risultata esistente e in proprietà del convenuto una moto valutata dal ctu in Euro 2.866,29, la cui metà è di spettanza della moglie. Secondo la parte attrice il convenuto (...) deve, quindi, restituire alla moglie la somma di Euro 8.016,98 con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di scioglimento della comunione legale, ossia a far data dal 29/03/2016. Le ulteriori domande formulate dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio devono intendersi di conseguenza rinunciate. La consuelente tecnica nella relazione ha riferito che: - esiste un deposito titoli n. (...) cointestato tra le parti aperto dal 09.02.1996 e che alla data dell'interrogazione del 02.12.2021 non risulta estinto; - in data 05.04.2022, (...) SpA ha comunicato al CTU che vi era l'attivo del conto titoli era confluito nel deposito a risparmio n. (...) per un valore nominale di 8.000 euro; - quest'ultimo deposito è cointestato alle parti. Alla data dello scioglimento della comunione vi erano inoltre i seguenti altri conti intestati al solo convenuto: CC PRIVATO ORD CLIENTI (...) 23.08.2000 DR NOMINATIVO ORDINARIO (...) 23.02.2016. Alla stessa data vi era inoltre il seguente conto cointestato con (...) (DR NOMINATIVO ORDINARIO (...)) poi estinto in data 05.04.2016. Vi erano poi i conti cointestati con l'attrice sopra indicati (DR NOMINATIVO ORDINARIO (...) 09.02.1996 DT DEPOSITO TITOLI (...) 09.02.1996) e l'ulteriore conto, sempre cointestato con l'attrice e con (...): DR NOMINATIVO ORDINARIO (...) 06.02.2003. Alla data di scioglimento della comunione i conti correnti ed i libretti riconducibili alla sig.ra G. alla data del 29.03.2016 erano quelli risultanti dalla tabella seguente: Dr Nominativo Ordinario (...) intestato unicamente alla stessa Dr Nominativo Ordinario (...) cointestato con (...) e (...) Dr Nominativo Ordinario (...) cointestato con (...) Dt Deposito Titoli (...) cointestato (...) Dr Nominativo Ordinario (...) cointestato con (...) e (...). Deve differenziarsi la situazione dei conti correnti personali dall'attrice e del convenuto che rientravano nella comunione legale dai conti correnti cointestati che non rientrano nella comunione legale. Infatti il regime di comunione coniugale di cui all'art. 177 cod. civ. coinvolge i soli acquisti di beni e non inerisce invece alla instaurazione di rapporti meramente creditizi, quali quelli connessi, ad esempio, all'apertura di un conto corrente bancario nel corso della convivenza coniugale, i quali, se cointestati, non esorbitano dalla logica di un tal tipo di rapporti e non conoscono quindi alcuna preclusione legata al preventivo scioglimento della comunione legale coniugale e - quindi - al preventivo passaggio in giudicato della sentenza di separazione (Cass. n. 8002/2004). (Cass. n. 8002/2004). Di conseguenza la vicenda del conto esula dalla comunione legale ed il conto può essere sciolto da ciascuno dei cointestatari secondo le regole comuni. La domanda di scioglimento della comunione legale con riferimento ai conti cointestati è, quindi, infondata e deve essere rigettata. L'attivo dei conti correnti del convenuto alla data dello scioglimento della comunione legale era il seguente: Cc Privato Ord Clienti (...) 1 Euro 2.837,13 Dr Nominativo Ordinario (...) Euro 500,00 L'attivo del conto corrente dell'attrice alla data di scioglimento della comunione era il seguente: Dr Nominativo Ordinario (...) Euro 264,05. Il principio generale è che il denaro depositato nel conto corrente personale del coniuge nel caso della comunione dei beni diventa di proprietà anche dell'altro coniuge per la metà al momento dello scioglimento della comunione (Cass. n. 19567/2008). Nel caso in esame, quindi, dal saldo dei conti personali al momento dello scioglimento della comunione deriva un credito dell'attrice verso il convenuto di Euro 1.536,54 (2.867,13+500,00-264,05/2 sulla base degli attivi sopra indicati). Deve, invece, accogliersi la domanda di scioglimento della comunione con riferimento alla moto di proprietà del convenuto acquistata in costanza di matrimonio il cui valore è stato determinato in Euro 2.866,00 dal CTU. Pertanto la domanda attorea deve essere accolta limitatamente alla somma complessiva di Euro 2.999,54 oltre interessi legali dalla data della separazione. Quanto alle spese deve considerarsi che la domanda attorea è stata accolta solo in parte minima e che la domanda è stata accolta in misura inferiore alla proposta conciliativa. Di conseguenza le spese del giudizio relativa alla fase antecedente alla proposta conciliativa devono essere compensate mentre le spese successive devono essere poste a carico della parte convenuta, ai sensi dell'art. 91 comma 2 c.p.c., e determinate sulla base del valore della domanda accolta. P.Q.M. Il Tribunale di Civitavecchia non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 1711 del 2017 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede: accoglie parzialmente la domanda e condanna (...) al pagamento (...) della somma complessiva di Euro 2.999,54 oltre interessi legali dalla data della separazione; condanna (...) al pagamento delle spese del giudizio nei limiti indicati in motivazione che si liquidano in Euro 851,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA; dichiara compensate tra le parti le ulteriori spese del giudizio. Così deciso in Civitavecchia il 13 gennaio 2023. Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2023.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al Rgac n. 2907/2017 TRA (...) e (...), in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore (...), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Lo.Ma. sito in Civitavecchia via (...), che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti; ATTORI CONTRO (...), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Lo.De. sito in Milano via (...) che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti; CONVENUTA RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione (...) e (...), in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore (...), convenivano in giudizio la (...) per sentirla condannare al risarcimento del danno patito dal minore per l'errore medico imputabile ai sanitari dell'Ospedale di Civitavecchia durante le operazioni di parto dell'11.01.2013, in esito al quale il neonato (...) aveva riportato la frattura della clavicola destra e di n. 5 costole. Deducevano specificamente che l'errore medico era, in particolare, connesso all'operato dei sanitari per non aver fatto ricorso al parto cesareo tenuto conto che vi era un accrescimento del feto superiore ai limiti della norma e avendo omesso di procedere ad effettuare una corretta anamnesi proprio in forza della presenza di fattori di rischio. Deducevano che i genitori avevano patito un danno patrimoniale consistito nelle spese per le successive cure, nonché nel decremento reddituale dovuto alla perdita del lavoro per la madre e alla riduzione dell'orario di lavoro per il padre; che avevano patito anche un danno non patrimoniale quali prossimi congiunti del neonato leso nelle fasi delle operazioni di parto. Concludevano, quindi, per la declaratoria della piena responsabilità della (...) convenuta e per la loro condanna al risarcimento integrale dei danni appena indicati. 2. Si costituiva in giudizio la (...) chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, non potendosi muovere alcun profilo di colpa in capo ai sanitari e alla struttura ospedaliera. 3. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., svolta la ctu medico legale, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 4. Ciò premesso, deve, anzitutto, osservarsi, con riguardo più specifico al rapporto che si instaura tra paziente e struttura, che è stata la giurisprudenza della Suprema Corte ad aver sempre ravvisato la sua fonte nel contratto atipico c.d. di spedalità, concluso tra le parti anche per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura. Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi delle cure mediche e di quelle chirurgiche, di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (Cass. n.13953/2007; Cass. n. 10616/2012; Cass. n. 18610/2015). Dalla suddetta qualificazione in termini di responsabilità contrattuale, discende l'applicazione, tra l'altro, del relativo regime giuridico dettato in materia di distribuzione dell'onere probatorio. Sul punto, il paziente danneggiato deve provare l'esistenza del rapporto contrattuale e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio del "più probabile che non", potendosi limitare ad allegare (ma non provare) l'inadempimento, ancorché qualificato, ossia astrattamente efficiente alla produzione del danno. Ricade viceversa sulla struttura, che intenda liberarsi dall'obbligazione risarcitoria, l'onere di provare di aver correttamente adempiuto o che quegli esiti siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria. Ciò premesso, deve ritenersi che la struttura risponda non solo ai sensi art. 1218 c.c. per le obbligazioni su di essa incombenti, ma anche ai sensi dell'art. 1228 c.c. per l'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, anche quale ausiliario inserito nell'organizzazione aziendale, ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso. 5.Nel merito risulta incontroverso, oltre che documentalmente provato a mezzo della cartella clinica e della ulteriore documentazione sanitaria, che (...) ha fatto accesso all'interno del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Civitavecchia in data 11.01.2013 e che il parto si è concluso alle ore 23.59 del medesimo giorno; è altresì pacifico che in seguito alle operazioni di parto, avvenuto con modalità spontanee e non con quelle di parto cesareo, il neonato ha riportato la frattura della clavicola destra e di n. 5 costole; è ancora incontestato e risultante dalla ctu che laddove vi fosse stato il parto cesareo le lesioni descritte non si sarebbero verificate. Dall'esame della ctu espletata nel corso del giudizio emerge che la paziente aveva avuto un pregresso parto distocico e non eutocico con frattura della clavicola. Il rischio di ricorrenza dopo una precedente distocia viene classificato come di alto livello (con un aumento del rischio che arriva fino a circa 20 volte il rischio generale). Inoltre, gli esami ecografici condotti in precedenza avevano mostrato un accrescimento fetale ai limiti superiori della norma, poco al di sotto del 90 percentile di riferimento alla 37° settimana. All'ecografia effettuata nella stessa data dell'accesso al Pronto Soccorso, veniva stimato ecograficamente un peso pari a 3934+10%, come poi in effetti confermato alla nascita, con riscontro di un peso pari a 4327 grammi. Quindi, il rischio di ricorrenza connesso al precedente parto distocico con frattura della clavicola, unitamente all'accrescimento fetale superiori alla norma, costituivano elementi che rendevano preferibile l'opzione del parto cesareo. In ogni caso, era onere della convenuta fornire la prova sulla correttezza della soluzione praticata del parto spontaneo rispetto a quello cesareo. Infatti, lo si è detto, il paziente danneggiato deve provare l'esistenza del rapporto contrattuale e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio del " più probabile che non", potendosi limitare ad allegare (ma non provare) l'inadempimento, ancorché qualificato, ossia astrattamente efficiente alla produzione del danno. Ricade viceversa sulla struttura, che intenda liberarsi dall'obbligazione risarcitoria, l'onere di provare di aver correttamente adempiuto o che quegli esiti siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria. Nel caso di specie, invece, il consulente medico legale del Tribunale ha affermato, con motivazione chiara ed esaustiva, immune da vizi e da censure, che "La scarsa comprensibilità delle informazioni trascritte in cartella e la parzialità dei dati (elementi di censura addebitabili al personale sanitario che si è occupato della Sig.ra (...) nella prima fase del ricovero) hanno limitato la possibilità di un più approfondito inquadramento della circostanza. 4) Tali comportamenti hanno ridotto di circa la metà le possibilità di una diversa gestione (scelta del parto cesareo), in conseguenza della quale non si sarebbe verificata la complicanza concretizzatasi". Quindi, anche ove si ritenesse che la scarsa comprensibilità delle informazioni trascritte in cartella e la parzialità dei dati non consentano di apprezzare fino in fondo la meritevolezza e la congruità della scelta della pratica e delle modalità del parto spontaneo rispetto a quello cesareo, tale carenza si riverbera nell'inosservanza del carico probatorio gravante sulla struttura "di provare di aver correttamente adempiuto o che quegli esiti siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria". 6.Per quanto attiene, invece, alla valutazione di detti postumi, il consulente ha stimato il danno biologico permanente ("condizione di paralisi di lieve entità del nervo toracico lungo di destra con minima limitazione dell'articolarità gleno-omerale e scapola alata omolaterale nei movimenti di adduzione modesto sotto-slivellamento della spalla destra rispetto alla controlaterale, nonché con sfumata limitazione della supinazione dell'avambraccio") nella misura del 8%. Trattandosi all'evidenza di lesioni micropermanenti, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione occorre applicare i criteri risarcitori di cui all'articolo 139 del Codice delle Assicurazioni, cui rinvia l'articolo 7 comma 4 della L. n. 24 del 2017, cd. G.-B., che conferma quanto già previsto dall'articolo 3 comma 3 della L. n. 183 del 2012, cd. legge Balduzzi: infatti, la disposizione in parola si applica a tutti i processi in corso indipendentemente dal momento della verificazione del danno, in quanto la norma, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno (Cass. Civ. n. 28990/2019; Cass. civ. Sez. III, 21/01/2020, n. 1157). Nella determinazione del risarcimento spettante a (...), quindi, in conseguenza dell'intervento sanitario per cui è causa si deve avere riguardo - non alle Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano- bensì a quanto stabilito per le c.d. micropermanenti dall'art. 139 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), come aggiornato, da ultimo, con il D.M. del giugno 2022. Infatti, un'invalidità permanente fino al 9% è oggetto della previsione normativa suddetta (co 1), con conseguente liquidazione sulla scorta di quanto previsto dalla lett. a) di tale disposizione dell'invalidità permanente e di quanto previsto dalla lett. b) dell'invalidità temporanea assoluta e di quella temporanea. Ciò detto, a titolo di danno biologico permanente deve liquidarsi l'importo di Euro 14.632,30. Costituisce orientamento della Suprema Corte il principio in base al quale sussiste autonomia del danno morale rispetto al danno biologico (C ass. Civ. n. 23469/2018; Cass. Civ. n. 7513/2018; Cass. Civ. n. 901/2018). Il danneggiato è onerato, però, dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Il danno morale risulta evidente dalle risultanze della ctu in relazione ai postumi permanenti (in particolare collegati alla "condizione di paralisi di lieve entità del nervo toracico lungo di destra"), alle modalità di verificazione e all'età della vittima. Si ritiene congruo apportare sugli importi sopra indicati, quindi, un incremento del 15% a tale titolo. Devono, poi aggiungersi Euro 1.249,27,00 a titolo di spese ritenute congrue dal ctu. 7. Il danno patrimoniale dei genitori connesso alla riduzione dell'attività lavorativa è rimasto privo di prova, tanto per la posizione del padre, per il quale si evince la sola autorizzazione allo svolgimento dei turni pomeridiani, quanto per la posizione della madre, per la quale si evince la richiesta di congedo parentale in alcuni giorni, ma senza alcun criterio per la quantificazione di una esatta perdita patrimoniale. Deve, invece, ritenersi sussistente il danno non patrimoniale patito dai genitori per la seria lesione del rapporto parentale quali prossimi congiunti rispetto al minore leso. La natura delle lesioni (frattura della clavicola e di n. 5 costole), le circostanze di verificazione e l'età della vittima -nella specie soggetto appena uscito dal ventre materno- rendono presumibile e del tutto evidente la ricorrenza di un marcato sconvolgimento della relazione parentale, del resto appena iniziata, e un elevato stato di ansia e di sofferenza emotiva connessi alla peculiare vulnerabilità del soggetto leso, all'incertezza dell'evoluzione favorevole della malattia e alle particolari attenzioni e cure necessarie per trattare e gestire un neonato con plurime lesioni ossee. Pertanto, per tale posta di danno non patrimoniale si ritiene in via equitativa congruo liquidare a titolo di risarcimento la somma pari ad Euro 6.000,00 per ciascun genitore. 8. In conclusione, la (...) va condannata in favore di (...) al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dall'illecito oggetto di causa, da liquidarsi nella somma complessiva di Euro 18.076,41 (ossia Euro 14.632,30 + Euro 2.194,85 + Euro 1.249,27), nonché va condannata in favore di (...) e (...) al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi nella somma di Euro 6.000,00 per ciascuno di questi. Sull'importo complessivo spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. 9. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della somma riconosciuta agli attori. Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico della (...). P.Q.M. Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: - ACCOGLIE parzialmente la domanda di (...) e di (...), in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale su (...), DICHIARA la responsabilità della (...) nella causazione dei danni, come in motivazione, patiti da (...), (...) e (...), CONDANNANDO la (...) al risarcimento dei danni da liquidarsi: a) nell'importo di Euro 18.076,41 in favore di (...), oltre a titolo di danno da ritardo secondo i criteri di calcolo degli interessi di cui in motivazione al punto sub (...)), sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente ordinanza al saldo effettivo; b) nell'importo di Euro 6.000,00 in favore di (...), oltre a titolo di danno da ritardo secondo i criteri di calcolo degli interessi di cui in motivazione al punto sub (...))sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente ordinanza al saldo effettivo; c) nell'importo di Euro 6.000,00 in favore di (...), oltre a titolo di danno da ritardo secondo i criteri di calcolo degli interessi di cui in motivazione al punto sub (...)), sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente ordinanza al saldo effettivo; - CONDANNA la (...) al pagamento in favore di (...) e di (...), in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale su (...), delle spese di lite del presente giudizio da liquidarsi nell'importo complessivo di Euro 7.545,00 di cui Euro 545,00 per spese vive ed Euro 7.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge - PONE le spese di ctu definitivamente a carico della (...). Si comunichi. Così deciso in Civitavecchia l'11 gennaio 2023. Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2023.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al Rgac n. 2304/2015 TRA (...), elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv. Cl.Ar. sito in Civitavecchia via (...), che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti; ATTORE CONTRO (...), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pi.In., che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti; CONVENUTA E (...) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Da.Or. sito in Anguillara Sabazia via (...), che lo rappresenta e la difende in virtù di procura in atti; CONVENUTA E (...) SPA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fa.Al. sito in Roma Via (...), che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti; TERZA CHIAMATA E (...), in persona del Procuratore speciale rappresentante generale per l'Italia, che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. (...), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. El.Sp. sita in Viterbo viale (...), rappresentati e difesi dall'avv. Lo.Lo., in virtù di procura in atti; TERZA CHIAMATA RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione (...) conveniva in giudizio la (...) e (...) al fine di sentirli condannare solidalmente al risarcimento di tutti i danni derivanti dal trattamento medico erroneamente praticato. Deduceva, in particolare, che, in data 26.2.2005, mentre era intento a spostare un gruppo elettrogeno presso il giardino dell'abitazione di un amico, aveva percepito acutissimi dolori in sede addominale tanto da piegarsi su sé stesso; che l'attore veniva pertanto accompagnato immediatamente a casa propria e, vista la gravità della situazione, trasportato senza ritardo dai propri genitori (...) e (...) presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Civitavecchia ove veniva sottoposto a visita; che in tali circostanze di tempo e di luogo il medico d i guardia di turno dott.ssa (...), come risulta dal referto di P.S. n.(...), aveva riconosciuto (...) affetto da "sosp. colica addominale" e lo aveva dimesso alle ore 15,53 della medesima giornata del 26.02.2005 con la seguente prescrizione "tornare in caso di rapido miglioramento o di peggioramento dei sintomi. Controllo del medico curante entro 24 h" con un giudizio prognostico di gg 4 s.c.; che il referto aveva evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla dott.ssa (...), a firmare il rifiuto al ricovero era stata la madre di (...), all'epoca però già maggiorenne; che a seguito del persistere dei predetti dolori addominali, (...) in data 28.2.2005 si era rivolto al proprio medico di famiglia dott. (...) il quale aveva prescritto al paziente l'ecografia scrotale dalla quale si era tratto che la causa del dolore addominale lamentato da (...) la verificazione della "torsione del testicolo dx" fino ad arrivare alla perdita del predetto testicolo. 2. Si costituiva in giudizio la (...) contestando la domanda sia sull'an debeatur che sul quantum preteso. In via preliminare chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa di (...) ai fini della manleva in caso di condanna. 3. Si costituiva in giudizio (...) contestando la domanda sia sull'an debeatur che sul quantum preteso. In via preliminare chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa di (...) SPA ai fini della manleva in caso di condanna. 4. Si costituiva, infine, in giudizio gli (...), che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. (...), contestando la domanda sia nell'an debeatur che nel quantum preteso. In caso di condanna, chiedeva ripartirsi l'obbligo risarcitorio limitatamente alla propria quota di responsabilità della azienda assicurata. 5. Si costituiva, infine, in giudizio (...) SPA eccependo la prescrizione e contestando la domanda sia nell'an debeatur che nel quantum preteso. In caso di condanna, chiedeva ripartirsi l'obbligo risarcitorio limitatamente alla propria quota di responsabilità della propria assicurata. 6. Ciò premesso, deve, anzitutto, osservarsi, con riguardo più specifico al rapporto che si instaura tra paziente e struttura, che è stata la giurisprudenza della Suprema Corte ad aver sempre ravvisato la sua fonte nel contratto atipico c.d. di spedalità, concluso tra le parti anche per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura. Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi delle cure mediche e di quelle chirurgiche, di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (Cass. n. 13953/2007; Cass. n. 10616/2012; Cass. n. 18610/2015). Dalla suddetta qualificazione in termini di responsabilità contrattuale, discende l'applicazione, tra l'altro, del relativo regime giuridico dettato in materia di distribuzione dell'onere probatorio. Sul punto, il paziente danneggiato deve provare l'esistenza del rapporto contrattuale e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio del "più probabile che non", potendosi limitare ad allegare (ma non provare) l'inadempimento, ancorché qualificato, ossia astrattamente efficiente alla produzione del danno. Ricade viceversa sulla struttura, che intenda liberarsi dall'obbligazione risarcitoria, l'onere di provare di aver correttamente adempiuto o che quegli esiti siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria. Deve ritenersi irrilevante che il sanitario abbia operato nella struttura sanitaria convenuta nell'ambito di un autonomo rapporto contrattuale, quale libero professionista (cfr Cass. Sez. 3, sentenza n. 13953 del 14.6.2007). Sulla scorta della richiamata giurisprudenza pur quando manchi un rapporto di subordinazione o di collaborazione tra clinica e chirurgo, sussiste comunque un collegamento tra i due contratti stipulati, l'uno, tra il medico ed il paziente, e, l'altro, tra il paziente e la struttura. Ciò premesso, deve ritenersi che la struttura risponda non solo ai sensi art. 1218 c.c. per le obbligazioni su di essa incombenti, ma anche ai sensi dell'art. 1228 c.c. per l'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale ausiliario inserito nell'organizzazione aziendale, ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso. 7. All'esito dell'istruttoria, che ha visto espletarsi due distinte consulenze tecniche d'ufficio, entrambe in composizione collegiale con il medico legale e con lo specialista nella materia di interesse della controversia, deve ritenersi l'infondatezza della domanda risarcitoria, non sussistendo errore medico nel trattamento del paziente. Dall'esame dei documenti acquisiti al processo emerge che alle ore 13,24 del 26.02.2005 (...) si è recato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Civitavecchia per "dolori addominali dopo l'esecuzione di uno sforzo fisico". Gli esami ematochimici e strumentali (elettrocardiogramma) non hanno evidenziato alcuna anomalia. Dall'esame obiettivo addominale è risultato "addome piano trattabile diffusamente dolente". Alle ore 15,53 dello stesso giorno è stato dimesso "per rifiuto ricovero" con la diagnosi di " sosp. colica addominale", prescrizione di "tornare in PS in caso di mancato rapido miglioramento o di peggioramento dei sintomi, controllo dal medico curante dopo 24 ore e prognostico di giorni 4 s.c.". Il 28.02.2005 il medico curante dott. (...) ha certificato "orchite acuta destra" con prognosi di giorni 6 s.c. di riposo e cure. Il giorno 1.03.2005 è stato visitato dal dott. (...), (...), che ha certificato "All'esame obiettivo emiborsa scrotale tumefatta dove non è possibile apprezzare i singoli componenti endo-scrotali (didimo ed epididimo), non dolente nè dolorabile. Il complesso testicolare di destra è di consistenza duro lignea fortemente retratto all'anello inguinale esterno omolaterale ,la prova della transilluminazione scrotale non permette di visualizzare le strutture endoscrotali e quindi di escludere falda di idrocele. Il funicolo spermatico risulta di diametro aumentato non dolente né dolorabile. La diagnosi clinica è orientata per la torsione completa del testicolo che ormai è irreversibilmente danneggiato". Il 14.03.2005 è stato ricoverato presso la (...) ed il successivo 15 marzo è stato sottoposto ad intervento di "orchi-funicolectomia inguinale destra". Dal referto dell'atto operatorio si ricava "Incisione inguinale destra. Apertura della fascia del m. obliquo esterno per 3 cm. Isolamento del funicolo e lussazione del complesso didimo - epididimo. Clampaggio del funicolo?.testicolo appare nerastro e di consistenza duro-lignea. Dopo aver delimitato il campo con pezze si apre il testicolo e si reperta tessuto necroticoemorragico. Orchifunicolectomia". L'esame istologico deponeva per testicolo di cm 6x4,5x3, al taglio di aspetto emorragico. Diagnosi istopatologica 1) angioma cavernoso del testicolo, con estese aree emorragiche, 2) funicolo spermatico esente da patologie. Quindi, l'intervento subito dal periziando presso la clinica Siligato di Orchifunicolectomia inguinale destra, portava alla diagnosi principale di Angioma cavernoso del testicolo destro, con necessità di asportazione del testicolo. Per quanto concerne l'impotentia coeundi e generandi si è presentata solo successivamente, quando nel 2010 si è sottoposto ad accertamenti spermatici e, di poi, ad intervento chirurgico a sinistra con posizionamento di protesi testicolare a destra. La prima consulenza ha evidenziato la circostanza che (...) ha riferito, in sede di visita presso il PS dell'Ospedale di Civitavecchia, di avvertire dolori addominali in luogo del dolore scrotale, così, infatti, risulta anche dal referto di Pronto Soccorso, e tale dato è tra l'altro avvalorato anche dal successivo riscontro obiettivo di "addome piano, trattabile diffusamente dolente", riportato dal medico di guardia sulla certificazione della prestazione di pronto soccorso. Dunque, rilevano i consulenti che "esclusivamente nell'ipotesi in cui il (...) avesse denunciato in sede di P. S., la sintomatologia dolorosa scrotale, in luogo del riferito dolore addominale, che ha inevitabilmente e correttamente indirizzato il successivo esame obiettivo e sospetto diagnostico. In conclusione delle presenti note, è fondatamente possibile escludere elementi di censura a carico dei Sanitari che erogano assistenza e cure al sig. (...) nel corso dell'accesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Civitavecchia in data 26.02.2005", concludendo ancora che "In rapporto alle cognizioni medico-chirurgiche acquisite all'epoca dell'intervento ed alle linee guida comunemente accettate nel settore medicochirurgico connesso alle prestazioni sanitarie oggetto di causa, lo scrivente collegio ritiene che fosse tecnicamente corretto procedere con le modalità in concreto adottate per l'esecuzione della prestazione sanitaria. In particolare, quanto sin qui riferito al riguardo delle modalità diagnostiche del caso de quo, non consente di evidenziare alcun rilievo di censura in capo ai Sanitari curanti". Ritiene il giudicante che le valutazioni dei consulenti possono essere condivise, non potendo il dichiarato dolore addominale diffuso indirizzare l'esame del medico verso la zona scrotale. La stessa seconda consulenza collegiale ha, a tal proposito, chiarito che in caso di una condizione di sofferenza acuta a carico del testicolo, oltre ad esso appaiono anche altri sintomi locali, percepiti dal soggetto, come il calore, la percezione di una sensazione di peso, la retrazione dell'organo, attratto verso l'anello inguinale, nella specie invece assenti. Dal grafico contenuto nella seconda consulenza collegiale, si evince che le zone di localizzazione del dolore in ipotesi di patologia scrotale sono diverse da quelle rappresentate dal paziente nella zona addominale (così riportano i consulenti "Pertanto, come è possibile evidenziare, una sintomatologia dolorosa addominale ha trasmissione metamerica distribuita da T8 a L1, mentre la sintomatologia della torsione testicolare segue le vie sensitive di S2-S3"). Nel verbale di Pronto Soccorso del 26.02.2005 il paziente ha riferito dolore addominale generalizzato. Non è, quindi, possibile estrapolare il dato relativo ad una localizzazione del dolore al basso ventre. La capacità discriminatoria del dolore aumenta con l'età: in età prepuberale è difficile riferire correttamente una localizzazione del dolore rispetto all'epoca post-puberale, considerata fino ai 17anni. Invece, all'epoca dell'evento il (...) aveva 20 anni, per cui il riferito dal (...) in sede di P.S. come dolore generalizzato addominale è del tutto attendibile, oltremodo lo è ancor di più in assenza di altre evidenze quali il dolore scrotale o l'irradiazione all'inguine. Ne consegue che l'assistenza sanitaria espletata sul paziente in sede di P. S., in data 26.02.2005, è stata idonea al caso concreto: dolore addominale senza menzione di dolore scrotale o irradiazione all'inguine che avrebbe potuto indirizzare i sanitari verso altro percorso diagnostico; esame obiettivo addominale che era sovrapponibile a quanto riferito dal paziente; assenza di elementi ematochimici che potessero indicare un qualche interessamento specifico. Deve anche evidenziarsi il rifiuto frapposto dal paziente alla proposta di ricovero del medico: ricovero che avrebbe consentito, se il dolore fosse passato a livello inguinale, di intervenire più precocemente. La contestazione relativa alla apposizione della firma della madre dell'attore (...) accanto alla dichiarazione di rifiuto del ricovero è rimasta, prima del maturare delle preclusioni assertive, ad un livello di doglianza meramente formale e non di tipo sostanziale (circa, ad esempio, ad una diversa e contraria volontà del figlio in merito al rifiuto del ricovero rispetto a fronte della diagnosi formulata dai sanitari dell'Ospedale), dovendosi, semmai, presumere, in ragione dello stretto rapporto di parentela tra il paziente e l'autrice della sottoscrizione del rifiuto, che la proposta dei sanitari di permanenza in ricovero del giovane ragazzo, come anche il rifiuto reso dalla madre (...), fosse conosciuto e anche condiviso dall'attore. In definitiva, la seconda ctu collegiale ha confermato l'assenza di profili di colpa del personale medico dell'Ospedale di Civitavecchia posto che "Nel caso per cui è processo, lo ribadiamo, il paziente non presentava alcun sintomo specifico che potesse far lontanamente pensare a una torsione testicolare, come di poi è stato ampiamente dimostrato dall'intervento eseguito. Ove il paziente fosse rimasto in ambiente ospedaliero, verosimilmente, al bisogno e in presenza di altri successivi sintomi, i sanitari avrebbero potuto approntare un più approfondito esame del caso". 8. In conclusione, deve escludersi la responsabilità delle convenute e la domanda va rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore questione in virtù del principio della ragione più liquida. Le domande di manleva rimangono anch'esse assorbite. 9. Stante la complessità e peculiarità della controversia e delle questioni trattate che hanno comportato due consulenze collegiali, nonché la presenza di un parere medico legale di parte favorevole e l'inevitabile margine di opinabilità delle valutazioni tecniche, devono ritenersi sussistenti le gravi ragioni per la compensazione delle spese di lite tra l'attore e tutte le parti. Fatta eccezione per le spese di ctu che devono essere poste a carico integrale della parte attrice. P.Q.M. il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: - RIGETTA la domanda attorea; - COMPENSA le spese di lite; - PONE definitivamente a carico della parte attrice le spese di entrambe le ctu svolte, con obbligo dell'attore di restituzione alle altre parti quanto da queste eventualmente già corrisposto a tale titolo ai consulenti. Si comunichi. Così deciso in Civitavecchia il 3 gennaio 2023. Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2023.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al Rgac n. 1156/2019 TRA (...), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sa.Si., sito in Tarquinia via (...), che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti; ATTORE CONTRO (...) SPA e, per essa, J. SPA, quale mandataria, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gi.Gr. sito in Roma via (...), che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti; CONVENUTA-ATTRICE IN RICONVENZIONALE E (...) SPA e, per essa, (...) SPA quale mandataria, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gi.Gr. sito in Roma via (...), che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti; INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (...) conveniva in giudizio (...) SPA chiedendo disporsi l'immediata cancellazione del nominativo di (...) dalla banca dati (...), nonché condannarsi la banca al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale pari ad Euro 1.000.000,00. Deduceva, in particolare che l'attore era socio e legale rappresentante pro tempore della società (...) Srl; che la società (...) srl aveva intrattenuto rapporti bancari con l'istituto bancario "(...)"; che nel giugno 2017 (...) aveva scoperto di essere stato iscritto presso il CRIF come "cattivo pagatore", proprio a causa di una segnalazione giunta dalla banca, con conseguenti difficoltà ad ottenere ulteriori finanziamenti per se stesso e per la società (...) srl, ugualmente iscritta nel CRIF; che aveva, inoltre, ricevuto dalla banca nel luglio 2017 la comunicazione ai presunti fideiussori solidali il pagamento di quanto richiesto al debitore principale (...) Srl con raccomandata del febbraio 2017 in forza di paventate garanzie fideiussorie. Contestava, tuttavia, che alcuna fideiussione era stata mai rilasciata dall'attore e che la banca non aveva provveduto alla trasmissione del relativo documento; che, ancora, la segnalazione al CRIF non poteva mai essere il frutto di un mero ritardo, ma solo di conclamata insolvenza, ossia cronica incapacità del soggetto di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, nella specie insussistente; che non vi era stato nemmeno il preavviso della segnalazione come prescritto dal codice di deontologia e buona condotta dei sistemi finanziari all'art. 4, comma 7. Deduceva che l'iscrizione nella centrale rischi stava causando (...) un grave danno di immagine, morale e materiale, in progressivo peggioramento essendo esso un noto e rinomato imprenditore e che stava impedendo la partecipazione con la società (...) srl a diversi appalti, con conseguente venir meno anche di tale possibile entrata con conseguente danno patrimoniale quantificato in Euro 1.000.000,00. 2. Si costituiva in giudizio (...) SPA e, per essa, J. SPA, quale mandataria, contestando l'infondatezza della domanda deducendo che in realtà l'odierno attore aveva sottoscritto nei locali dell'Agenzia di Civitavecchia della (...)-(...) in data 30.11.2001 un atto di fideiussione a favore della società allora denominata (...) S.p.A. con sede in R., (oggi denominata "(...) S.r.l. di cui era socio), fino alla concorrenza dell'importo di (originarie) Lire 2.025.000.000 assieme ai signori (...) e (...), così elevando l'originario importo di cui alla fideiussione del 4.6.2001; che successivamente, in data 22.4.2002, i predetti soggetti avevano rilasciato un ulteriore atto di fideiussione per Euro 1.800.000,00 ed infine, in data 18.12.2002, avevano elevato l'importo garantito a Euro 1.890.000,00 rilasciando un ulteriore atto di fideiussione; che tali garanzie si riferivano al conto corrente n. (....) acceso dalla detta società (...) S.p.A. presso detta filiale il 25.5.2001 che aveva generato nel corso degli anni un rilevantissimo saldo debitore, al punto che la (...) - che in precedenza con atto del Notaio (...) del 22.12.2008 rep. (...) racc. (...) aveva incorporato la società (...) S.p.A. - in data 2.2.2017 aveva revocato i fidi in essere ed in data 17.07.2017 intimato il pagamento del complessivo importo di Euro 592.295,98; che, peraltro, l'attore non poteva ignorare l'esistenza dei rapporti bancari, laddove con diverse comunicazioni inviate alla Filiale di (...) della (...) e sottoscritte dal sig. (...), legale rappresentante della società debitrice principale (...) S.r.l., riconoscendo il proprio debito, venivano proposti dei piani di rientro, tutti poi puntualmente disattesi (vedi lettere 21.3.2014, 25.7.2014, 8.8.2014, 23.10.2014, 6.11.2015 e 29.8.2016). Deduceva, quindi, che la segnalazione alla centrale rischi era stata corretta e che la società (...) spa e i suoi garanti (...), (...) e A.G. erano debitori della banca per l'importo di Euro 592.295,98 di cui: - Euro 48,39: saldo debitore del rapporto infruttifero n. (...) al 22.6.2017; - Euro 33.753,03: saldo debitore del c/c n. (...) al 11.5.2017; - Euro 558.512,56: saldo debitore del c/c n. (...) al 11.5.2017, svolgendo per tali importi domanda riconvenzionale per ottenere la condanna dell'attore al pagamento. 3. Alla prima udienza del 14.02.2020, il giudice assegnava termine per l'introduzione della mediazione obbligatoria. Alla successiva udienza dell'11.12.2020 veniva eccepita l'improcedibilità della domanda riconvenzionale, per non essere la banca, attrice in riconvenzionale, comparsa personalmente dinanzi al mediatore ed essendo presente solo il difensore, sfornito però di procura speciale. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la banca con la prima memoria contestava la nullità della fideiussione in quanto conforme allo schema (...) del 2003 sanzionato dalla (...) con Provv. n. 55 del 2005 in quanto integrante gli estremi di un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2 comma 2 della L. antitrust n. 287 del 1990. Interveniva, poi, (...) SPA ex art. 111 quale cessionaria del credito in forza di atto di scissione parziale della (...) spa. Con la prima memoria inoltre la Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 4. Deve, preliminarmente, dichiararsi la domanda riconvenzionale improcedibile, essendo pacifico che dinanzi al mediatore è comparso il solo difensore della banca in forza della sola procura alle liti ed in difetto di apposita procura speciale. Ciò premesso, l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale; la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata alla termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre; la mancanza della parte e della procura speciale rilasciata in favore del difensore comporta l'improcedibilità della domanda riconvenzionale per la quale la banca era onerata in veste di attrice (Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 06/02/2019) 27-03-2019, n. 8473; Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 09/05/2019) 05-07-2019, n. 18068; Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 09/02/2022) 26-04-2022, n. 13029). 5.In ogni caso, l'intervento di (...) spa va dichiarato, invece, ammissibile essendovi la prova della cessione del credito della domanda della banca in forza di scissione parziale dalla (...) spa. Sul punto la giurisprudenza di legittimità (tra le plurime pronunce cfr Cass. Civ., ord. n. 5617/2020) ha sancito che la disposizione di cui all'articolo 58, comma 4, T.U.B. e, quindi, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, non attesta la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco; invero, come dimostra il tenore letterale della suddetta norma, la pubblicazione opera - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2, valendo cioè unicamente ad impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente, cessione, però, che deve pur sempre esistere tra parte cedente e cessionaria e che, come tale, va provata in giudizio. A tal fine è sufficiente l'avviso in Gazzetta Ufficiale qualora il contenuto pubblicato indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione (cfr. Cass. Civ., n. 15884/2019). In altri termini in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cfr. Cass. civ. n. 31188/17, n. 15884/19 e n. 5617/20 in motivazione; Corte d Appello Roma Sez. I, Sent., 20/05/2021). Inoltre, la prova della cessione può essere fornita anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, mediante produzione nel corso del giudizio (cfr Cass. civ. Sez. III Ord., 16/04/2021, n. 10200). Nel caso qui specificamente in esame, il contenuto informativo dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale relativo al rapporto tra (...) e (...) srl risulta sufficiente ad annettere il credito in esame tra quelli ceduti con la scissione parziale essendovi l'indicazione del trasferimento in capo alla cessionaria dei crediti dichiarati in sofferenza, come è appunto pacificamente quello di specie e come documentalmente risulta dalle risultanze della Centrale Rischi della (...). 6. Dichiarata improcedibile la domanda riconvenzionale della banca, occorre muovere alla domanda principale svolta dall'attore rivolta alla cancellazione della segnalazione nella centrale rischi e alla condanna dell'Istituto di Credito al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, sull'assunto che la fideiussione era inesistente, che, comunque, era nulla per essere frutto di una intesa anticoncorrenziale, che, infine, la segnalazione non era stata preceduta da alcun preavviso e difettava del requisito dell'insolvenza in capo al debitore. 7. In ordine al primo profilo di contestazione, la banca ha provato la sussistenza della garanzia in capo all'attore per il debito di (...) i documenti sottoscritti dall'attore e contenenti la fideiussione omnibus. Il disconoscimento dei documenti prodotti in copia è risultato generico ed inefficace, dovendosi richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui in tema disconoscimento del documento prodotto in copia rispetto all'originale deve osservarsi che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire, come nella specie, con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. civ. Sez. II Sent., 30/10/2018, n. 27633; Cass. civ. Sez. V Sent., 20/06/2019, n. 16557): aspetti di divergenza della copia rispetto all'originale che nel caso di specie non sono stati indicati. Provata, dunque, la fideiussione in capo all'attore per i debiti di E., è rimasta priva di contestazione l'effettiva esistenza dei rapporti bancari da cui scaturisce l'esposizione debitoria in capo al debitore principale. Non vi è stata neppure deduzione che l'esposizione debitoria ammonti ad un importo minore di quello riportato nella centrale rischi per effetto di clausole nulle oppure inesistenti all'interno dei contratti oppure che i contratti non siano stati sottoscritti dalla società debitrice principale oppure ancora che gli addebiti della banca fossero superiori al contenuto e tenore delle clausole contrattuali. Del resto, in relazione alla domanda principale, non essendovi deduzione circa la radicale inesistenza dei contratti del rapporto principale, era onere dell'attore produrlo in giudizio al fine di contestare la nullità o l'inesistenza di talune clausole oppure la erronea applicazione delle condizioni economiche. Esposizione debitoria in capo alla società debitrice per la quale si rinvengono in atti plurimi piani di rientro sottoscritti da (...) quale rappresentante legale della società debitrice principale. 8.In ordine alla nullità della fideiussione in quanto conforme allo schema (...) del 2003 sanzionato dalla (...) con Provv. n. 55 del 2005 in quanto integrante gli estremi di un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2 comma 2 della L. antitrust n. 287 del 1990- appare assorbente il rilievo relativo al mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante sull'attore, di documentare la censura producendo il provvedimento della (...) ed il modello (...) conforme alla fideiussione, posto che la natura amministrativa dei provvedimenti citati rende inoperante il principio iura novit curia. La questione, sebbene è sempre soggetta al potere-dovere di rilievo officioso, presuppone in ogni caso la necessità di una valutazione, sulla scorta dei documenti ritualmente acquisiti al giudizio. Orbene, a tal proposito, non può non rilevarsi come non sia stato prodotto né il modello Abi 2003, nè il provvedimento della (...) di accertamento dell'infrazione (n. 55 del 2005), né il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al quale il provvedimento prestava adesione, quest'ultimi atti amministrativi per i quali non opera il principio iura novit curia (in tal senso anche Cass. Civ. n. 9679/2020). 9.In ordine al mancato preavviso della segnalazione nella centrale rischi, deve osservarsi che il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all'onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo. Pertanto, al rapporto oggetto di causa non può essere applicato l'art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e buona condotta, invocato dall'attrice, né tanto meno l'art. 125 T.u.b. (Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/11/2021) 13-12-2021, n. 39769). Ne consegue che il mancato preavviso previsto dalla citata disciplina non è di per sé idoneo a rendere illegittima la segnalazione alla centrale di informazione creditizia, in quanto il suddetto preavviso non rappresenta condizione di validità della segnalazione. Inoltre, l'attore ha lamentato l'illegittimità della segnalazione soltanto sotto un profilo formale, denunciando l'omesso preavviso, non ha dedotto né tanto meno provato che, se avesse avuto preventiva notizia della imminente segnalazione, avrebbe potuto sanare la propria esposizione debitoria ed evitare la segnalazione stessa. Al contrario, la documentazione relativa ai piani di rientro sottoscritti da (...) a far data dall'anno 2014 evidenzia una esposizione debitoria da molto tempo rimasta inevasa sia dalla società debitrice principale sia dai loro garanti. Sotto tale profilo, deve, in ultimo, richiamarsi il principio della Suprema Corte secondo cui il prolungato inadempimento all'obbligo di rientrare dall'esposizione debitoria, legittima la banca alla segnalazione alla Centrale Rischi del suo credito come "in sofferenza", atteso che, ai fini di tale segnalazione, la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria" ovvero come di "grave difficoltà economica", senza alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità. (Cass. Civ. n. 31921 del 06/12/2019 secondo la quale in particolare "in tema di apertura di credito in conto corrente, il prolungato inadempimento del correntista all'obbligo di rientrare dall'esposizione debitoria, legittima la banca alla segnalazione alla C.R. del suo credito come "in sofferenza""; Cass. civ. Sez. III Sent., 16/12/2014, n. 26361). Grave difficoltà economica che si evince dalla ricostruzione patrimoniale fortemente deficitaria della società debitrice contenuta nei piani di rientro depositati dalla banca, oltre che dalla presenza di ulteriore e rilevante esposizione debitoria (verso la (...)) a carico della società e dei tre garanti risultante nella Centrale Rischi, nonché dal prolungato e pluriannuale mancato pagamento dell'esposizione debitoria da parte della società e dei suoi garanti e dall'assenza di ulteriori elementi favorevoli forniti dall'attore in ordine all'insussistenza della grave difficoltà economica. Non poteva, quindi, ritenersi che la segnalazione del credito della società e dei suoi garanti, come credito a sofferenza, avesse scopi diversi da quelli propri della segnalazione stessa, ossia lo scambio delle informazioni così come disposto dalla legge. 10. Le considerazioni che precedono, rendono superflua l'attività istruttoria richiesta dall'attore, tanto a mezzo di ordine di esibizione degli originali delle fideiussioni - essendo il disconoscimento delle copie generico-, tanto a mezzo delle ctu contabili, essendo provata la invalidità della fideiussione e l'illegittimità della segnalazione. 11. In conclusione, la domanda dell'attore va dichiarata infondata e quella della banca improcedibile. 12. Le spese vanno compensate per la soccombenza reciproca. P.Q.M. il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: - RIGETTA la domanda di (...) e DICHIARA improcedibile la domanda riconvenzionale della banca; - COMPENSA le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Civitavecchia il 3 gennaio 2023. Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2023.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al Rgac n. 3722/2017 TRA (...), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ma.Mi., sito in Civitavecchia Corso (...), che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti; ATTRICE CONTRO COMUNE DI CIVITAVECCHIA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fe.Co. e dell'avv. Fi.Co. sito in Roma via (...), che lo rappresentano e lo difendono in virtù di procura in atti; CONVENUTO E (...), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ge.Ma. sito in Roma via (...), che lo rappresentano e lo difendono in virtù di procura in atti; RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione (...) conveniva in giudizio il COMUNE DI CIVITAVECCHIA e l'(...) al fine sentirli condannare al risarcimento del danno patito in conseguenza del sinistro occorso in data 22.08.2017, allorquando all'interno dell'alloggio a lei assegnato, ma di proprietà del Comune e gestito dall'(...), veniva colpita da materiale derivante dal crollo del controsoffitto dell'appartamento. Deduceva che le lesioni fisiche erano state rilevanti e chiedeva il risarcimento del danno ai convenuti invocando la responsabilità ai sensi dell'art. 2053 c.c.. 2. Si costituiva in giudizio il COMUNE DI CIVITAVECCHIA contestando la propria carenza di legittimazione passiva per essere responsabile (...). Chiedeva, in ogni caso, il rigetto della domanda per essere la colpa imputabile all'attrice e, in subordine, in ipotesi di condanna del Comune ordinare ad (...) il rimborso in proprio favore delle medesime somme. 3. Si costituiva in giudizio l'(...) sostenendo che la domanda era infondata essendo la responsabilità dell'attrice e comunque era obbligato il Comune al risarcimento del danno. 4. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., veniva svolta l'istruttoria a mezzo di ctu medico legale, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 5. La domanda va accolta nei limiti che seguono. Non vi è contestazione sul fatto storico relativo alle lesioni riportate dall'assegnataria dell'alloggio di proprietà comunale a causa di materiali caduti per via del crollo di una porzione del controsoffitto dell'appartamento. In tema di responsabilità del proprietario per danni derivanti, ex art. 2053 c.c., da rovina dell'edificio, per tale deve intendersi ogni disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati; responsabilità dalla quale il proprietario dell'edificio può andare esente solo fornendo la prova che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. La disposizione risulta operante nel caso di specie, laddove, infatti, risulta che i danni lamentati dall'attrice sono connessi al crollo di una porzione del controsoffitto. Deve, inoltre, ritenersi che il crollo del materiale sia connesso alla vetustà del controsoffitto del quale è stata omessa qualsiasi dovuta manutenzione. 6. Si tratta di manutenzione straordinaria, prevedendo l'art. 1576 c.c. che "l locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore" e l'art. 1609 c.c. che "Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell'articolo 1576 devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito". Dunque, essendo la riparazione connessa a deterioramento prodotto dalla vetustà e non dall'uso non rientra nella categoria di manutenzione ordinaria. Inoltre, l'attività di riparazione necessaria per la manutenzione del controsoffitto non può nemmeno considerarsi attività di piccola riparazione. In senso avverso, infatti, lo stesso (...) ha prodotto una perizia giurata attestante lavori necessari ed urgenti per Euro 5.891,15 oltre iva, diretti alla completa sostituzione del controsoffitto. Nel contratto di locazione vengono poste a carico dell'assegnatario solo le opere di manutenzione ordinaria e nemmeno ricorre l'ipotesi dell'art. 9 lettera d) "riparazione dei tratti di intonaco rotto", posto che il computo metrico descrive non opere di mera riparazione di intonaco rotto, ma di sostituzione del controsoffitto. Dunque, alcuna responsabilità può imputarsi all'attrice, mentre ricorre l'invocata responsabilità del Comune quale proprietario ex art. 2053 c.c.. La ctu medico legale ha riferito l'insussistenza di esiti permanenti, mentre ha quantificato l'inabilità temporanea in giorni 8 per ITA ed in giorni 20 per ITP al 50%, per un totale di Euro 1.782,00 (ossia Euro 792,00 + Euro 990,00). Sugli importi indicati spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. 7. Nel contratto di servizio tra Comune ed (...) del 22.07.2016 l'art. 7 prevede che "tutti i lavori di manutenzione straordinaria saranno eseguibili solamente previa autorizzazione del Comune proprietario". A chiarire il senso della disposizione soccorre anche il recente contratto di servizio rinnovato in data 30.09.2022 laddove le parti hanno chiarito nell'art. 6 e 8 ("le parti, nel solco delle previsioni dei precedenti contratti di servizio, intendono concordemente ribadire") che la manutenzione straordinaria viene svolta previa segnalazione da parte del Comune, essendo gravante solo sul proprietario il dovere di vigilanza dello stato manutentivo del patrimonio immobiliare. Nella specie alcuna richiesta e segnalazione risulta pervenuta dal Comune in favore dell'(...) relativamente alle opere di riparazione e sostituzione del controsoffitto dell'alloggio dell'attrice, onde la domanda di regresso del Comune va respinta. 8.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della somma riconosciuta all'attrice. Le spese di lite tra l'attrice e l'(...) vanno compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della difficoltà per l'attrice di conoscere i rapporti intercorrenti tra i due enti in ordine alla gestione dell'immobile, mentre l'(...) ha diritto di ottenere il pagamento delle spese di lite da parte del Comune di Civitavecchia in ordine alla domanda di regresso risultata infondata. Le spese della ctu vanno poste definitivamente non solo a carico del Comune di Civitavecchia, ma anche a carico della parte attrice, in ragione della esclusione del danno biologico permanente infondatamente affermato nell'atto di citazione. P.Q.M. Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: -ACCOGLIE la domanda, DICHIARA la responsabilità, per le causali di cui in motivazione, del COMUNE DI CIVITAVECCHIA per il sinistro oggetto di causa, CONDANNANDOLO al risarcimento del danno complessivo patito da (...), con pagamento dell'importo di Euro 1.782,00 oltre su detto importo, a titolo di danno da ritardo, gli interessi secondo i criteri di calcolo di cui in motivazione al punto sub (...)); sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo; -CONDANNA il COMUNE DI CIVITAVECCHIA al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite del presente giudizio che liquida nell'importo complessivo di Euro 1.400,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'Erario; -RIGETTA la domanda attorea nei confronti di (...); -RIGETTA la domanda di regresso del COMUNE DI CIVITAVECCHIA nei confronti dell'(...); -COMPENSA le spese di lite tra (...) e l'(...). -CONDANNA il COMUNE DI CIVITAVECCHIA al pagamento in favore dell'(...) delle spese di lite del presente giudizio che liquida nell'importo complessivo di Euro 1.400,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge; -PONE le spese di ctu definitivamente a carico dell'attrice e del COMUNE DI CIVITAVECCHIA. Si comunichi. Così deciso in Civitavecchia il 3 gennaio 2023. Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2023.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al Rgac n. 1155/2019 TRA (...), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sa.Si., sito in Tarquinia via (...), che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti; ATTORE CONTRO (...) SPA e, per essa, (...) SPA, quale mandataria, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gi.Gr. sito in Roma via (...), che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti; CONVENUTA-ATTRICE IN RICONVENZIONALE E (...) SPA e, per essa, (...) SPA quale mandataria, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gi.Gr. sito in Roma via (...), che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti; INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (...) conveniva in giudizio BANCA (...) SPA chiedendo disporsi l'immediata cancellazione del nominativo di (...) dalla banca dati (...), nonché condannarsi la banca al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale pari ad Euro 1.000.000,00. Deduceva, in particolare che l'attore era socio e legale rappresentante pro tempore della società (...) Srl; che la società (...) srl aveva intrattenuto rapporti bancari con l'istituto bancario "(...)"; che nel giugno 2017 (...) aveva scoperto di essere stato iscritto presso il (...) come "cattivo pagatore", proprio a causa di una segnalazione giunta dalla banca, con conseguenti difficoltà ad ottenere ulteriori finanziamenti per se stesso e per la società (...) srl, ugualmente iscritta nel (...); che aveva, inoltre, ricevuto dalla banca nel luglio 2017 la comunicazione ai presunti fideiussori solidali il pagamento di quanto richiesto al debitore principale (...) Srl con raccomandata del febbraio 2017 in forza di paventate garanzie fideiussorie. Contestava, tuttavia, che alcuna fideiussione era stata mai rilasciata dall'attore e che la banca non aveva provveduto alla trasmissione del relativo documento; che, ancora, la segnalazione al (...) non poteva mai essere il frutto di un mero ritardo, ma solo di conclamata insolvenza, ossia cronica incapacità del soggetto di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, nella specie insussistente; che non vi era stato nemmeno il preavviso della segnalazione come prescritto dal codice di deontologia e buona condotta dei sistemi finanziari all'art. 4, comma 7. Deduceva che l'iscrizione nella (...) stava causando (...) un grave danno di immagine, morale e materiale, in progressivo peggioramento essendo esso un noto e rinomato imprenditore e che stava impedendo la partecipazione con la società (...) srl a diversi appalti, con conseguente venir meno anche di tale possibile entrata con conseguente danno patrimoniale quantificato in Euro 1.000.000,00. 2. Si costituiva in giudizio (...) SPA e, per essa, (...) SPA, quale mandataria, contestando l'infondatezza della domanda deducendo che in realtà l'odierno attore aveva sottoscritto nei locali dell'Agenzia di Civitavecchia della (...) in data 30.11.2001 un atto di fideiussione a favore della società allora denominata (...) S.p.A. con sede in R., (oggi denominata "(...) S.r.l. di cui era socio), fino alla concorrenza dell'importo di (originarie) Lire 2.025.000.000 assieme ai signori (...) e (...), così elevando l'originario importo di cui alla fideiussione del 4.6.2001; che successivamente, in data 22.4.2002, i predetti soggetti avevano rilasciato un ulteriore atto di fideiussione per Euro 1.800.000,00 ed infine, in data 18.12.2002, avevano elevato l'importo garantito a Euro 1.890.000,00 rilasciando un ulteriore atto di fideiussione; che tali garanzie si riferivano al conto corrente n. (...) acceso dalla detta società (...) S.p.A. presso detta filiale il 25.5.2001 che aveva generato nel corso degli anni un rilevantissimo saldo debitore, al punto che la Banca (...) - che in precedenza con atto del Notaio (...) di (...) del (...) rep. (...) racc. (...) aveva incorporato la società (...) S.p.A. - in data 2.2.2017 aveva revocato i fidi in essere ed in data 17.07.2017 intimato il pagamento del complessivo importo di Euro 592.295,98; che, peraltro, l'attore non poteva ignorare l'esistenza dei rapporti bancari, laddove con diverse comunicazioni inviate alla Filiale di (...) della Banca (...) e sottoscritte dal sig. (...), legale rappresentante della società debitrice principale (...) S.r.l., riconoscendo il proprio debito, venivano proposti dei piani di rientro, tutti poi puntualmente disattesi (vedi lettere 21.3.2014, 25.7.2014, 8.8.2014, 23.10.2014, 6.11.2015 e 29.8.2016). Deduceva, quindi, che la segnalazione alla (...) era stata corretta e che la società (...) spa e i suoi garanti (...), (...) e (...) erano debitori della banca per l'importo di Euro 592.295,98 di cui: - Euro 48,39: saldo debitore del rapporto infruttifero n. (...) al 22.6.2017; - Euro 33.753,03: saldo debitore del c/c n. (...) al 11.5.2017; - Euro 558.512,56: saldo debitore del c/c n. (...) al 11.5.2017, svolgendo per tali importi domanda riconvenzionale per ottenere la condanna dell'attore al pagamento. 3. Alla prima udienza del 14.02.2020, il giudice assegnava termine per l'introduzione della mediazione obbligatoria. Alla successiva udienza dell'11.12.2020 veniva eccepita l'improcedibilità della domanda riconvenzionale, per non essere la banca, attrice in riconvenzionale, comparsa personalmente dinanzi al mediatore ed essendo presente solo il difensore, sfornito però di procura speciale. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la banca con la prima memoria contestava la nullità della fideiussione in quanto conforme allo schema ABI del 2003 sanzionato dalla (...) con provvedimento del 2005 in quanto integrante gli estremi di un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2 comma 2 della L. antitrust n. 287 del 1990. Interveniva, poi, (...) SPA ex art. 111 quale cessionaria del credito in forza di atto di scissione parziale della (...) di (...) spa. Con la prima memoria inoltre la Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 4. Deve, preliminarmente, dichiararsi la domanda riconvenzionale improcedibile, essendo pacifico che dinanzi al mediatore è comparso il solo difensore della banca in forza della sola procura alle liti ed in difetto di apposita procura speciale. Ciò premesso, l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale; la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata alla termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre; la mancanza della parte e della procura speciale rilasciata in favore del difensore comporta l'improcedibilità della domanda riconvenzionale per la quale la banca era onerata in veste di attrice (Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 06/02/2019) 27 - 03-2019, n. 8473; Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 09/05/2019) 05-07-2019, n. 18068; Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 09/02/2022) 26-04-2022, n. 13029). 5.In ogni caso, l'intervento di (...) Company spa va dichiarato, invece, ammissibile essendovi la prova della cessione del credito della domanda della banca in forza di scissione parziale dalla (...) di (...) spa. Sul punto la giurisprudenza di legittimità (tra le plurime pronunce cfr Cass. Civ., ord. n. 5617/2020) ha sancito che la disposizione di cui all'articolo 58, comma 4, T.U.B. e, quindi, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, non attesta la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco; invero, come dimostra il tenore letterale della suddetta norma, la pubblicazione opera - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2, valendo cioè unicamente ad impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente, cessione, però, che deve pur sempre esistere tra parte cedente e cessionaria e che, come tale, va provata in giudizio. A tal fine è sufficiente l'avviso in Gazzetta Ufficiale qualora il contenuto pubblicato indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione (cfr. Cass. Civ., n. 15884/2019). In altri termini in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cfr. Cass. civ. n. 31188/17, n. 15884/19 e n. 5617/20 in motivazione; Corte d Appello Roma Sez. I, Sent., 20/05/2021). Inoltre, la prova della cessione può essere fornita anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, mediante produzione nel corso del giudizio (cfr Cass. civ. Sez. III Ord., 16/04/2021, n. 10200). Nel caso qui specificamente in esame, il contenuto informativo dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale relativo al rapporto tra F. e (...) srl risulta sufficiente ad annettere il credito in esame tra quelli ceduti con la scissione parziale essendovi l'indicazione del trasferimento in capo alla cessionaria dei crediti dichiarati in sofferenza, come è appunto pacificamente quello di specie e come documentalmente risulta dalle risultanze della (...) della (...). 6. Dichiarata improcedibile la domanda riconvenzionale della banca, occorre muovere alla domanda principale svolta dall'attore rivolta alla cancellazione della segnalazione nella (...) e alla condanna dell'Istituto di Credito al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, sull'assunto che la fideiussione era inesistente, che, comunque, era nulla per essere frutto di una intesa anticoncorrenziale, che, infine, la segnalazione non era stata preceduta da alcun preavviso e difettava del requisito dell'insolvenza in capo al debitore. 7. In ordine al primo profilo di contestazione, la banca ha provato la sussistenza della garanzia in capo all'attore per il debito di (...) producendo i documenti sottoscritti dall'attore e contenenti la fideiussione omnibus. Il disconoscimento dei documenti prodotti in copia è risultato generico ed inefficace, dovendosi richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui in tema disconoscimento del documento prodotto in copia rispetto all'originale deve osservarsi che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire, come nella specie, con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. civ. Sez. II Sent., 30/10/2018, n. 27633; Cass. civ. Sez. V Sent., 20/06/2019, n. 16557): aspetti di divergenza della copia rispetto all'originale che nel caso di specie non sono stati indicati. Provata, dunque, la fideiussione in capo all'attore per i debiti di E., è rimasta priva di contestazione l'effettiva esistenza dei rapporti bancari da cui scaturisce l'esposizione debitoria in capo al debitore principale. Non vi è stata neppure deduzione che l'esposizione debitoria ammonti ad un importo minore di quello riportato nella (...) per effetto di clausole nulle oppure inesistenti all'interno dei contratti oppure che i contratti non siano stati sottoscritti dalla società debitrice principale oppure ancora che gli addebiti della banca fossero superiori al contenuto e tenore delle clausole contrattuali. Del resto, in relazione alla domanda principale, non essendovi deduzione circa la radicale inesistenza dei contratti del rapporto principale, era onere dell'attore produrlo in giudizio al fine di contestare la nullità o l'inesistenza di talune clausole oppure la erronea applicazione delle condizioni economiche. Esposizione debitoria in capo alla società debitrice per la quale si rinvengono in atti plurimi piani di rientro sottoscritti da (...) quale rappresentante legale della società debitrice principale. 8. In ordine alla nullità della fideiussione in quanto conforme allo schema ABI del 2003 sanzionato dalla (...) con provvedimento del 2005 in quanto integrante gli estremi di un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2 comma 2 della L. antitrust n. 287 del 1990- appare assorbente il rilievo relativo al mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante sull'attore, di documentare la censura producendo il provvedimento della (...) ed il modello ABI conforme alla fideiussione, posto che la natura amministrativa dei provvedimenti citati rende inoperante il principio iura novit curia. La questione, sebbene è sempre soggetta al potere-dovere di rilievo officioso, presuppone in ogni caso la necessità di una valutazione, sulla scorta dei documenti ritualmente acquisiti al giudizio. Orbene, a tal proposito, non può non rilevarsi come non sia stato prodotto né il modello Abi 2003, nè il provvedimento della (...) di accertamento dell'infrazione (n. 55 del 2005), né il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al quale il provvedimento prestava adesione, quest'ultimi atti amministrativi per i quali non opera il principio iura novit curia (in tal senso anche Cass. Civ. n. 9679/2020). 9.In ordine al mancato preavviso della segnalazione nella (...), deve osservarsi che il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all'onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo. Pertanto, al rapporto oggetto di causa non può essere applicato l'art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e buona condotta, invocato dall'attrice, né tanto meno l'art. 125 T.u.b. (Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/11/2021) 13-12-2021, n. 39769). Ne consegue che il mancato preavviso previsto dalla citata disciplina non è di per sé idoneo a rendere illegittima la segnalazione alla centrale di informazione creditizia, in quanto il suddetto preavviso non rappresenta condizione di validità della segnalazione. Inoltre, l'attore ha lamentato l'illegittimità della segnalazione soltanto sotto un profilo formale, denunciando l'omesso preavviso, non ha dedotto né tanto meno provato che, se avesse avuto preventiva notizia della imminente segnalazione, avrebbe potuto sanare la propria esposizione debitoria ed evitare la segnalazione stessa. Al contrario, la documentazione relativa ai piani di rientro sottoscritti da (...) a far data dall'anno 2014 evidenzia una esposizione debitoria da molto tempo rimasta inevasa sia dalla società debitrice principale sia dai loro garanti. Sotto tale profilo, deve, in ultimo, richiamarsi il principio della Suprema Corte secondo cui il prolungato inadempimento all'obbligo di rientrare dall'esposizione debitoria, legittima la banca alla segnalazione alla (...) del suo credito come "in sofferenza", atteso che, ai fini di tale segnalazione, la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria" ovvero come di "grave difficoltà economica", senza alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità. (Cass. Civ. n. 31921 del 06/12/2019 secondo la quale in particolare "in tema di apertura di credito in conto corrente, il prolungato inadempimento del correntista all'obbligo di rientrare dall'esposizione debitoria, legittima la banca alla segnalazione alla (...) del suo credito come "in sofferenza""; Cass. civ. Sez. III Sent., 16/12/2014, n. 26361). Grave difficoltà economica che si evince dalla ricostruzione patrimoniale fortemente deficitaria della società debitrice contenuta nei piani di rientro depositati dalla banca, oltre che dalla presenza di ulteriore e rilevante esposizione debitoria (verso la (...)) a carico della società e dei tre garanti risultante nella (...), nonché dal prolungato e pluriannuale mancato pagamento dell'esposizione debitoria da parte della società e dei suoi garanti e dall'assenza di ulteriori elementi favorevoli forniti dall'attore in ordine all'insussistenza della grave difficoltà economica. Non poteva, quindi, ritenersi che la segnalazione del credito della società e dei suoi garanti, come credito a sofferenza, avesse scopi diversi da quelli propri della segnalazione stessa, ossia lo scambio delle informazioni così come disposto dalla legge. 10. Le considerazioni che precedono, rendono superflua l'attività istruttoria richiesta dall'attore, tanto a mezzo di ordine di esibizione degli originali delle fideiussioni - essendo il disconoscimento delle copie generico-, tanto a mezzo delle ctu contabili, essendo provata la invalidità della fideiussione e l'illegittimità della segnalazione. 11. In conclusione, la domanda dell'attore va dichiarata infondata e quella della banca improcedibile. 12. Le spese vanno compensate per la soccombenza reciproca. P.Q.M. il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: - RIGETTA la domanda di (...) e DICHIARA improcedibile la domanda riconvenzionale della banca; - COMPENSA le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Civitavecchia il 3 gennaio 2023. Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2023.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al Rgac n. 3218/2017 TRA (...), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. St.Ma., sito in Civitavecchia Largo (...), che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti; ATTRICE CONTRO COMUNE DI CIVITAVECCHIA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giorgio Carnevali sito in Roma viale (...), che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti; CONVENUTO RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione (...) convenivano in giudizio il COMUNE DI CIVITAVECCHIA al fine di sentirlo condannare al risarcimento del danno patito in conseguenza del sinistro occorso in data 14.11.2016, alle ore 17,15 circa, allorquando si trovava a scendere dalla vettura in Civitavecchia via degli (...) in prossimità del civico n. 50. Deduceva che, in fase di uscita dalla auto, era inciampata su una buca profonda coperta da foglie e ricolma di acqua; che aveva riportato lesioni rilevanti tanto da ricorrere alle immediate cure del pronto soccorso. Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto Comune quale custode della strada ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.. 2.Si costituiva in giudizio il COMUNE DI CIVITAVECCHIA contestando la prova del fatto e, comunque, deducendo che era ricorrente il caso fortuito integrato dalla condotta colpevole della danneggiata; che, in subordine, vi era un concorso di colpa della vittima. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda. 3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., veniva svolta l'istruttoria a mezzo di ctu cinematica e medico legale, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 4.La domanda va accolta nei limiti che seguono. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. 5.Tuttavia, si è anche osservato, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ. Sez. III Ord., 01/02/2018, n. 2480). 6.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve, in specie, ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra la caduta e l'alterazione del manto stradale. I testi escussi hanno riportato deposizioni di conferma della dinamica per come narrata dall'attrice. Il teste (...), marito dell'attrice, presente ai fatti, ha riferito che "confermo quanto mi si legge, mi trovavo sul posto proprio a un paio di metri di distanza e stavo aspettando l'arrivo della nipote della sigra (...), che è mia moglie (...) ho visto la sig.ra (...) che scendeva dal sedile anteriore lato passeggero e in quell'attimo è finita con il piede mi sembra destro dentro questa buca che era piena di acqua e fogliame. Nei giorni immediatamente successivi quando si è asciugato il fondo ho notato che era abbastanza profonda, non so dire esattamente quanti centimetri (...) Posso dire che frequento la zona e ho notato che tempo addietro la buca in questione era stata ricoperta con materiale terroso tipo pozzolana presumo da tecnici comunali. Purtroppo nei giorni successivi nonché lo stesso giorno del fatto ha piovuto e questo materiale deve essersi rimosso (...) Personalmente non ho assistito a cadute di altre persone in precedenza ma ho saputo da mia moglie che vi erano stati in quel punto altri incidenti simili (...) confermo che alcuni giorni dopo la caduta della sig.ra (...) l'intero tratto stradale è stato pavimentato con asfalto (...) Riconosco la buca in questione che è rappresentata nelle foto che mi vengono mostrate all.1 fasc. parte attrice (...) Al momento della caduta era quasi buio, diciamo la fase finale del tramonto ed i lampioni della luce erano spenti". Poi ancora il teste (...), nipote dell'attrice, ha raccontato che "Confermo la circostanza, io ero trasportata sul sedile posteriore lato destro della stessa autovettura condotta dal figlio della (...) (...) Confermo la circostanza, preciso che scendevo anche io dall'auto un attimo prima di mia zia che stava sul sedile anteriore e ho visto che finiva con il piede dentro una buca che era coperta di acqua e foglie (...) È vero, qualche settimana prima la buca era stata ricoperta con una specie di terra perché c'erano cadute altre persone e non potevamo immaginare che si fosse nuovamente formata (...) Il giorno che mia zia è caduta aveva piovuto forte ADR Riconosco la buca in questione dalle foto che mi si mostrano (allegato 1 documenti parte attrice) (...) Tempo dopo la caduta di mia zia hanno ricoperto la buca con asfalto (...) non c'era illuminazione e i lampioni erano spenti, tant'è che mia zia ha sul citofono una luce che illumina il cognome. Il fatto è avvenuto vicino casa". Tale compendio probatorio si ritiene adeguato a dimostrare il nesso causale tra la l'incidente e l'alterazione del manto stradale e, conseguentemente, la responsabilità del Comune di Civitavecchia in veste di custode ex art. 2051 c.c.. Tuttavia, deve ritenersi che la condotta di guida dell'attrice non sia esente da profili di colpa, posto che la conoscenza dell'alterazione del manto, benché rudimentalmente trattata dagli operatori comunali, avrebbe dovuto esigere una maggiore cautela nell'evitamento di quel tratto stradale. Tale profilo di colpa, benché inidoneo a interrompere il nesso causale (non essendo la condotta imprudente del tutto imprevedibile per il custode tale da integrare il caso fortuito, proprio perché la buca era coperta da foglie e acqua, in precedenza riempita con materiale provvisorio e vi erano condizioni di scarsa illuminazione) rende, però, congrua una riduzione del risarcimento nella misura del 50%. 7.Prima di procedere alla quantificazione in termini monetari del danno, va ribadito che ai fini della liquidazione si fa riferimento alle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, essendo nota a questo giudice la sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, secondo la quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. Come si legge nella nota esplicativa Tabelle di Milano attualmente vigenti, ossia quelle 2021 (che si differenziano da quelle 2018, sul punto in esame, solo per l'applicazione della rivalutazione e per una rivisitazione grafica), si è prescelto un sistema di liquidazione congiunta che tenga conto il "danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali" e il "danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva". Si è fatto, quindi, riferimento per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta ad una "tabella di valori monetari medi (...) (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)", per poi prevedere una "percentuale di aumento di tali valori medi da utilizzare -onde consentire una adeguata personalizzazione complessiva di tale liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità allegate e provate (anche in via presuntiva dal danneggiato", sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva. Medesimo discorso può essere svolto per il danno non patrimoniale "temporaneo" per il quale anche si è optato per una liquidazione congiunta "inclusiva delle componenti del danno biologico (ora definito danno dinamico-relazionale) e del cd danno morale temporaneo (ora definito da sofferenza soggettiva interiore)"; per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute, i valori sono i seguenti: "valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta Euro 99,00", con aumento personalizzato fino a max del 50% ossia ad Euro 148,50. 8.La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale deve tenere conto, in primo luogo, dei postumi permanenti riportati da (...) ("lesioni consistenti in trauma distorsivo del ginocchio dx associato a frattura dell'emipiatto tibiale mediale" con esiti descritti nelle considerazioni medico legali nei seguenti termini "dopo l'evento traumatico del 14/11/16 la sintomatologia al ginocchio dx si è notevolmente aggravata con dolore a riposo che peggiora alla stazione eretta prolungata e alladeambulazione. Lamenta inoltre impotenza funzionale con limitazione della motilità articolare che si manifesta con deficit deambulatorio e zoppia. In corso di visita medica si è accertato che la signora (...) presenta al ginocchio tumefazione e dolenzia alla digitopressione, assente l'iperestensione con riduzione dell' estensione fisiologica ai gradi estremi, limitazione della flessione di circa 1/3. Si evidenzia ballottamento rotuleo debolmente positivo. Negativa la manovra del cassetto anteriore e posteriore. Riferita algia alla movimentazione passiva"), all'epoca dei fatti di 59 anni, quantificabili in esito alla CTU nella misura di 9 punti percentuali. Nel caso di specie, però, va riconosciuto -nella liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica- il danno morale essendo tale tipologia di pregiudizio risultante, sulla scorta della ctu, quale conseguenza connessa agli esiti permanenti riportati da (...). Quanto alla personalizzazione, inoltre, non sono emerse circostanze tali da integrare quelle peculiarità eccezionali idonee ad apportare un ulteriore incremento dell'ammontare del risarcimento. Pertanto, a titolo di danno biologico permanente va liquidata la somma di Euro 16.756,00. Con riferimento alla invalidità temporanea muovendo dal valore giornaliero di Euro 99,00, spettano a titolo di ITA 20 giorni pari ad Euro 1.980,00 e a titolo di ITP al 50% 60 giorni pari ad Euro 2.970,00 per un totale di Euro 4.950,00. Vanno, poi, aggiunte le spese mediche ritenute congrue dalla ctu pari ad Euro 552,00. 9.In conclusione, il Comune di Civitavecchia va condannato al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dal sinistro oggetto di causa, da liquidarsi in favore di (...) nella somma complessiva di Euro 22.258,00, da ridursi del 50%, per un importo dovuto conclusivo di Euro 11.129,00. Sugli importi indicati spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. 10.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della somma riconosciuta all'attrice. Le spese della ctu vanno poste definitivamente a carico del Comune di Civitavecchia con obbligo di quest'ultimo di restituire quanto dall'attrice pagato al consulente a tale titolo. P.Q.M. Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: - ACCOGLIE la domanda, DICHIARA la responsabilità, per le causali di cui in motivazione, del COMUNE DI CIVITAVECCHIA per il sinistro oggetto di causa, CONDANNANDOLO al risarcimento del danno complessivo patito da (...), con pagamento dell'importo di Euro 11.129,00 oltre su detto importo, a titolo di danno da ritardo, gli interessi secondo i criteri di calcolo di cui in motivazione al punto sub (...)); sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo; - CONDANNA il COMUNE DI CIVITAVECCHIA al pagamento in favore di (...) delle spese di lite del presente giudizio che liquida nell'importo complessivo di Euro 4.275,00 di cui Euro 275,00 per spese vive ed Euro 4.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge; - PONE le spese di ctu definitivamente a carico del COMUNE DI CIVITAVECCHIA con obbligo di quest'ultimo di restituire quanto dall'attrice pagato al consulente a tale titolo. Si comunichi. Così deciso in Civitavecchia il 3 gennaio 2023. Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2023.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al Rgac n. 1154/2019 TRA (...), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. (...), sito in Tarquinia via (...), che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti; ATTORE CONTRO (...) SPA e, per essa, (...) SPA, quale mandataria, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. (...) sito in Roma via (...), che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti; CONVENUTA-ATTRICE IN RICONVENZIONALE E (...) SPA e, per essa, (...) SPA quale mandataria, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. (...) sito in Roma via (...), che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti; INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, (...) conveniva in giudizio BANCA (...) SPA chiedendo disporsi l'immediata cancellazione del nominativo di (...) dalla banca dati Crif, nonché condannarsi la banca al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale pari ad euro 1.000.000,00. Deduceva, in particolare che l'attore era socio e legale rappresentante pro tempore della società (...) Srl; che la società (...) srl aveva intrattenuto rapporti bancari con l'istituto bancario "(...)"; che nel giugno 2017 (...) aveva scoperto di essere stato iscritto presso il CRIF come "cattivo pagatore", proprio a causa di una segnalazione giunta dalla banca, con conseguenti difficoltà ad ottenere ulteriori finanziamenti per se stesso e per la società (...) srl, ugualmente iscritta nel CRIF; che aveva, inoltre, ricevuto dalla banca nel luglio 2017 la comunicazione ai presunti fideiussori solidali il pagamento di quanto richiesto al debitore principale (...) Srl con raccomandata del febbraio 2017 in forza di paventate garanzie fideiussorie. Contestava, tuttavia, che alcuna fideiussione era stata mai rilasciata dall'attore e che la banca non aveva provveduto alla trasmissione del relativo documento; che, ancora, la segnalazione al CRIF non poteva mai essere il frutto di un mero ritardo, ma solo di conclamata insolvenza, ossia cronica incapacità del soggetto di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, nella specie insussistente; che non vi era stato nemmeno il preavviso della segnalazione come prescritto dal codice di deontologia e buona condotta dei sistemi finanziari all'art. 4, comma 7. Deduceva che l'iscrizione nella centrale rischi stava causando (...) un grave danno di immagine, morale e materiale, in progressivo peggioramento essendo esso un noto e rinomato imprenditore e che stava impedendo la partecipazione con la società (...) srl a diversi appalti, con conseguente venir meno anche di tale possibile entrata con conseguente danno patrimoniale quantificato in euro 1.000.000,00. 2.Si costituiva in giudizio (...) SPA e, per essa, (...) SPA, quale mandataria, contestando l'infondatezza della domanda deducendo che in realtà l'odierno attore aveva sottoscritto nei locali dell'Agenzia di Civitavecchia della (...) in data 30.11.2001 un atto di fideiussione a favore della società allora denominata (...) S.p.A. con sede in Roma, (oggi denominata "(...) S.r.l. di cui era socio), fino alla concorrenza dell'importo di (originarie) Lire 2.025.000.000 assieme ai signori (...), così elevando l'originario importo di cui alla fideiussione del 4.6.2001; che successivamente, in data 22.4.2002, i predetti soggetti avevano rilasciato un ulteriore atto di fideiussione per Euro 1.800.000,00 ed infine, in data 18.12.2002, avevano elevato l'importo garantito a Euro 1.890.000,00 rilasciando un ulteriore atto di fideiussione; che tali garanzie si riferivano al conto corrente n. 1358 acceso dalla detta società (...) S.p.A. presso detta filiale il 25.5.2001 che aveva generato nel corso degli anni un rilevantissimo saldo debitore, al punto che la (...) - che in precedenza con atto del Notaio (...) di Siena del 22.12.2008 rep. 27255 racc. 11860 aveva incorporato la società (...) S.p.A. - in data 2.2.2017 aveva revocato i fidi in essere ed in data 17.07.2017 intimato il pagamento del complessivo importo di Euro 592.295,98; che, peraltro, l'attore non poteva ignorare l'esistenza dei rapporti bancari, laddove con diverse comunicazioni inviate alla Filiale di Viterbo della (...) e sottoscritte dal sig. (...), legale rappresentante della società debitrice principale (...) S.r.l., riconoscendo il proprio debito, venivano proposti dei piani di rientro, tutti poi puntualmente disattesi (vedi lettere 21.3.2014, 25.7.2014, 8.8.2014, 23.10.2014, 6.11.2015 e 29.8.2016). Deduceva, quindi, che la segnalazione alla centrale rischi era stata corretta e che la società (...) spa e i suoi garanti (...), (...) e (...) erano debitori della banca per l'importo di euro 592.295,98 di cui: - euro 48,39: saldo debitore del rapporto infruttifero n. 15407 al 22.6.2017; - euro 33.753,03: saldo debitore del c/c n. 9030/631964.43 al 11.5.2017; - euro 558.512,56: saldo debitore del c/c n. 8334/15405.21 al 11.5.2017, svolgendo per tali importi domanda riconvenzionale per ottenere la condanna dell'attore al pagamento. 3.Alla prima udienza del 14.02.2020, il giudice assegnava termine per l'introduzione della mediazione obbligatoria. Alla successiva udienza dell'11.12.2020 veniva eccepita l'improcedibilità della domanda riconvenzionale, per non essere la banca, attrice in riconvenzionale, comparsa personalmente dinanzi al mediatore ed essendo presente solo il difensore, sfornito però di procura speciale. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la banca con la prima memoria contestava la nullità della fideiussione in quanto conforme allo schema ABI del 2003 sanzionato dalla Banca di Italia con provvedimento del 2005 in quanto integrante gli estremi di un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2 comma 2 della L. antitrust n. 287 del 1990. Interveniva, poi, (...) SPA ex art. 111 quale cessionaria del credito in forza di atto di scissione parziale della (...) spa. Con la prima memoria inoltre la ... Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 4.Deve, preliminarmente, dichiararsi la domanda riconvenzionale improcedibile, essendo pacifico che dinanzi al mediatore è comparso il solo difensore della banca in forza della sola procura alle liti ed in difetto di apposita procura speciale. Ciò premesso, l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale; la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata alla termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre; la mancanza della parte e della procura speciale rilasciata in favore del difensore comporta l'improcedibilità della domanda riconvenzionale per la qual e la banca era onerata in veste di attrice (Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 06/02/2019) 2703-2019, n. 8473; Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 09/05/2019) 05-07-2019, n. 18068; Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 09/02/2022) 26-04-2022, n. 13029). 5.In ogni caso, l'intervento di (...) spa va dichiarato, invece, ammissibile essendovi la prova della cessione del credito della domanda della banca in forza di scissione parziale dalla (...) spa. Sul punto la giurisprudenza di legittimità (tra le plurime pronunce cfr Cass. Civ., ord. n. 5617/2020) ha sancito che la disposizione di cui all'articolo 58, comma 4, T.U.B. e, quindi, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, non attesta la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco; invero, come dimostra il tenore letterale della suddetta norma, la pubblicazione opera - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2, valendo cioè unicamente ad impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente, cessione, però, che deve pur sempre esistere tra parte cedente e cessionaria e che, come tale, va provata in giudizio. A tal fine è sufficiente l'avviso in Gazzetta Ufficiale qualora il contenuto pubblicato indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione (cfr. Cass. Civ., n. 15884/2019). In altri termini in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cfr Cass. civ. n. 31188/17, n. 15884/19 e n. 5617/20 in motivazione; Corte d'appello Roma Sez. I, Sent., 20/05/2021). Inoltre, la prova della cessione può essere fornita anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, mediante produzione nel corso del giudizio (cfr Cass. civ. Sez. III Ord., 16/04/2021, n. 10200). Nel caso qui specificamente in esame, il contenuto informativo dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale relativo al rapporto tra (...) e (...) srl risulta sufficiente ad annettere il credito in esame tra quelli ceduti con la scissione parziale essendovi l'indicazione del trasferimento in capo alla cessionaria dei crediti dichiarati in sofferenza, come è appunto pacificamente quello di specie e come documentalmente risulta dalle risultanze della Centrale Rischi della Banca d'Italia. 6.Dichiarata improcedibile la domanda riconvenzionale della banca, occorre muovere alla domanda principale svolta dall'attore rivolta alla cancellazione della segnalazione nella centrale rischi e alla condanna dell'Istituto di Credito al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, sull'assunto che la fideiussione era inesistente, che, comunque, era nulla per essere frutto di una intesa anticoncorrenziale, che, infine, la segnalazione non era stata preceduta da alcun preavviso e difettava del requisito dell'insolvenza in capo al debitore. 7.In ordine al primo profilo di contestazione, la banca ha provato la sussistenza della garanzia in capo all'attore per il debito di (...) producendo i documenti sottoscritti dall'attore e contenenti la fideiussione omnibus. Il disconoscimento dei documenti prodotti in copia è risultato generico ed inefficace, dovendosi richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui in tema disconoscimento del documento prodotto in copia rispetto all'originale deve osservarsi che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire, come nella specie, con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. civ. Sez. II Sent., 30/10/2018, n. 27633; Cass. civ. Sez. V Sent., 20/06/2019, n. 16557): aspetti di divergenza della copia rispetto all'originale che nel caso di specie non sono stati indicati. Provata, dunque, la fideiussione in capo all'attore per i debiti di (...), è rimasta priva di contestazione l'effettiva esistenza dei rapporti bancari da cui scaturisce l'esposizione debitoria in capo al debitore principale. Non vi è stata neppure deduzione che l'esposizione debitoria ammonti ad un importo minore di quello riportato nella centrale rischi per effetto di clausole nulle oppure inesistenti all'interno dei contratti oppure che i contratti non siano stati sottoscritti dalla società debitrice principale oppure ancora che gli addebiti della banca fossero superiori al contenuto e tenore delle clausole contrattuali. Del resto, in relazione alla domanda principale, non essendovi deduzione circa la radicale inesistenza dei contratti del rapporto principale, era onere dell'attore produrlo in giudizio al fine di contestare la nullità o l'inesistenza di talune clausole oppure la erronea applicazione delle condizioni economiche. Esposizione debitoria in capo alla società debitrice per la quale si rinvengono in atti plurimi piani di rientro sottoscritti da (...) quale rappresentante legale della società debitrice principale. 8.In ordine alla nullità della fideiussione in quanto conforme allo schema ABI del 2003 sanzionato dalla Banca di Italia con provvedimento del 2005 in quanto integrante gli estremi di un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2 comma 2 della L. antitrust n. 287 del 1990- appare assorbente il rilievo relativo al mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante sull'attore, di documentare la censura producendo il provvedimento della B.I. ed il modello ABI conforme alla fideiussione, posto che la natura amministrativa dei provvedimenti citati rende inoperante il principio iura novit curia. La questione, sebbene è sempre soggetta al potere-dovere di rilievo officioso, presuppone in ogni caso la necessità di una valutazione, sulla scorta dei documenti ritualmente acquisiti al giudizio. Orbene, a tal proposito, non può non rilevarsi come non sia stato prodotto né il modello Abi 2003, nè il provvedimento della B.I. di accertamento dell'infrazione (n. 55 del 2005), né il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al quale il provvedimento prestava adesione, quest'ultimi atti amministrativi per i quali non opera il principio iura novit curia (in tal senso anche Cass. Civ. n. 9679/2020). 9.In ordine al mancato preavviso della segnalazione nella centrale rischi, deve osservarsi che il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all'onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo. Pertanto, al rapporto oggetto di causa non può essere applicato l'art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e buona condotta, invocato dall'attrice, né tanto meno l'art. 125 T.u.b. (Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/11/2021) 13-12-2021, n. 39769). Ne consegue che il mancato preavviso previsto dalla citata disciplina non è di per sé idoneo a rendere illegittima la segnalazione alla centrale di informazione creditizia, in quanto il suddetto preavviso non rappresenta condizione di validità della segnalazione. Inoltre, l'attore ha lamentato l'illegittimità della segnalazione soltanto sotto un profilo formale, denunciando l'omesso preavviso, non ha dedotto né tanto meno provato che, se avesse avuto preventiva notizia della imminente segnalazione, avrebbe potuto sanare la propria esposizione debitoria ed evitare la segnalazione stessa. Al contrario, la documentazione relativa ai piani di rientro sottoscritti da (...) a far data dall'anno 2014 evidenzia una esposizione debitoria da molto tempo rimasta inevasa sia dalla società debitrice principale sia dai loro garanti. Sotto tale profilo, deve, in ultimo, richiamarsi il principio della Suprema Corte secondo cui il prolungato inadempimento all'obbligo di rientrare dall'esposizione debitoria, legittima la banca alla segnalazione alla Centrale Rischi del suo credito come "in sofferenza", atteso che, ai fini di tale segnalazione, la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria" ovvero come di "grave difficoltà economica", senza alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità. (Cass. Civ. n. 31921 del 06/12/2019 secondo la quale in particolare "in tema di apertura di credito in conto corrente, il prolungato inadempimento del correntista all'obbligo di rientrare dall'esposizione debitoria, legittima la banca alla segnalazione alla C.R. del suo credito come "in sofferenza""; Cass. civ. Sez. III Sent., 16/12/2014, n. 26361). Grave difficoltà economica che si evince dalla ricostruzione patrimoniale fortemente deficitaria della società debitrice contenuta nei piani di rientro depositati dalla banca, oltre che dalla presenza di ulteriore e rilevante esposizione debitoria (verso la BCC di Roma) a carico della società e dei tre garanti risultante nella Centrale Rischi, nonché dal prolungato e pluriannuale mancato pagamento dell'esposizione debitoria da parte della società e dei suoi garanti e dall'assenza di ulteriori elementi favorevoli forniti dall'attore in ordine all'insussistenza della grave difficoltà economica. Non poteva, quindi, ritenersi che la segnalazione del credito della società e dei suoi garanti, come credito a sofferenza, avesse scopi diversi da quelli propri della segnalazione stessa, ossia lo scambio delle informazioni così come disposto dalla legge. 10.Le considerazioni che precedono, rendono superflua l'attività istruttoria richiesta dall'attore, tanto a mezzo di ordine di esibizione degli originali delle fideiussioni - essendo il disconoscimento delle copie generico -, tanto a mezzo delle ctu contabili, essendo provata la invalidità della fideiussione e l'illegittimità della segnalazione. 11.In conclusione, la domanda dell'attore va dichiarata infondata e quella della banca improcedibile. 12.Le spese vanno compensate per la soccombenza reciproca. P.Q.M. il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: - RIGETTA la domanda di (...) e DICHIARA improcedibile la domanda riconvenzionale della banca; - COMPENSA le spese di lite. Si comunichi. Civitavecchia 3 gennaio 2023. Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2023.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al Rgac n. 1990/2018 TRA (...) e (...), in proprio e nella qualità di genitori esercenti la patria potestà su (...), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. St.Ma., sito in Civitavecchia Largo (...), che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti; ATTORI CONTRO (...); CONVENUTA CONTUMACE E (...) SPA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cl.Ar., sito in Civitavecchia via (...), che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti; CONVENUTA RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, (...) e (...), in proprio e nella qualità di genitori esercenti la patria potestà su (...) convenivano in giudizio (...) e (...) SPA al fine di sentirli condannare al risarcimento del danno patito da (...) in conseguenza del sinistro occorso il giorno 21.12.2016, verso le ore 16,00, allorquando l'allora minore (...) stava percorrendo a bordo del proprio velocipede via dei (...) in C. con direzione mare-monte. Deducevano che dalla corsia opposta di via dei (...) era sopraggiunta la vettura Citroen Tg (...), condotta da (...) e di proprietà di (...), con direzione monte-mare, che giunto all'incrocio con via delle (...) aveva svoltato a sinistra tagliando la strada al giovane ragazzo che era caduto a terra riportando rilevanti lesioni. I genitori del ragazzo vittima del sinistro chiedevano il risarcimento del danno morale subito iure proprio per le lesioni personali riportate dal figlio. 2.Si costituiva in giudizio (...) SPA rappresentando che vi era la colpa esclusiva di (...) oppure, in subordine, un concorso di colpa; che alcuna prova del danno vi era stata per i congiunti; che il quantum era, in ogni caso, eccessivo e sproporzionato. Concludeva che per il rigetto della domanda o la riduzione degli importi richiesti. 3.Non si costituiva in giudizio (...) rimanendo contumace. 4.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e svolta l'istruttoria a mezzo di prova orale e di ctu medico legale, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 5.Muovendo al merito del giudizio, la relazione del sinistro redatta dagli operanti intervenuti sul luogo dell'indicente riferisce la seguente dinamica: "(...) Sulla base delle dichiarazioni rese dalle parti coinvolte e dei danni rilevati sui veicoli protagonisti, la vicenda infortunistica può essere così ricostruita: il giorno 21.12.2016 alle ore 16,00 circa il sig. (...) alla guida del veicolo "A", autovettura Citroen C1 Targata (...) percorreva via dei (...) monte/mare e si accingeva a fare manovra di svolta a sinistra su via delle (...). Contemporaneamente il sig. (...) in sella al suo velocipede "(...)" percorreva via dei (...) in direzione mare/monte. A seguito dei comportamenti e delle manovre i due veicoli venivano a contatto tra loro il velocipede cadeva in terra sul lato sinistro (...) Osservazioni: (...) Sul posto non vi erano persone diverse dai coinvolti in grado di riferire informazioni utili alla ricostruzione del sinistro in esame". Non vi è contestazione che i due veicoli siano venuti a scontrarsi su via dei (...) in C. in corrispondenza con l'incrocio con via delle (...) mentre la vettura Citroen era in fase di svolta a sinistra. Il teste (...), indifferente rispetto alle parti, che ha riferito di avere assistito all'incidente quale passante a piedi, ha precisato che "conosco la circostanza in quanto mi trovavo a percorrere a piedi il marciapiede opposto alla direzione di marcia che teneva il giovane alla guida della propria bicicletta, il quale percorreva la via dei (...) sul lato destro direzione mare - monte. Preciso che stavo percorrendo il marciapiede direzione mare- monte (...) Confermo di aver visto la vettura Citroen che percorreva la via dei (...) direzione monte - mare e ho visto la stessa svoltare verso sinistra senza arrestarsi in prossimità dell'intersezione; non posso riferire se la vettura avesse o meno inserito l'indicatore di direzione. Ho visto la vettura urtare la bicicletta e preciso che al momento della svolta la bicicletta era ad un paio metri dall'intersezione (...) Ricordo che l'autovettura ha colpito la bicicletta all'altezza della ruota anteriore posso confermare che a seguito dell'urto il ragazzo è stato sbalzato verso il cofano della macchina non ricordo l'ulteriore urto del capo contro lo specchietto (...) preciso che l'urto è avvenuto in prossimità del lato destro della carreggiata lato maremonte (...) è vero ho già risposto circa la presenza della vettura in via dei (...) (...) come già detto l'autovettura non si è né arrestata in prossimità dell'intersezione né mi pare abbia rallentato (...) Non è vero quanto mi si legge ho già risposto sul punto preciso che l'urto tra i veicoli è avvenuto tra la ruota anteriore della bicicletta e l'angolo anteriore destro della vettura (...) Non ricordo dell'impatto del ciclista con lo specchietto confermo quanto già affermato in precedenza (...) Non è vero sul posto al momento dell'incidente ero presente io e ho assistito al sinistro". Del medesimo tenore le dichiarazioni dell'altro testimone di parte attrice, (...), il quale ha raccontato in particolare che "Nel momento in cui le autovetture effettuava la manovra di svolto, lo spazio tra i due veicoli era minimo". Le deposizioni risultano, salvo che su profili marginali della dinamica, coerenti tra di loro e riportano nel dettaglio le modalità del sinistro. Le deposizioni non si pongono nemmeno in contrasto con la relazione del sinistro degli operanti laddove ha riportato che non vi erano "persone diverse dai coinvolti ingrado di riferire informazioni utili alla ricostruzione del sinistro in esame", in quanto l'attestazione delle Forze dell'Ordine si riferisce al momento del loro intervento, tuttavia avvenuto circa 40 minuti dopo lo scontro (così si legge nella stessa relazione, laddove viene riportato l'orario del sinistro nelle ore 16,00, quello della chiamata nelle ore 16,30 e quello dell'intervento nelle ore 16,40). Dunque, era ben plausibile che i testimoni trascorsi alcuni minuti si siano allontanati senza attendere l'arrivo delle Forze dell'Ordine. Né può risultare dirimente in ordine alla inesistenza di testimoni la dichiarazione del teste (...), per essere questa all'epoca dei fatti soggetto legato da rapporto sentimentale ed affettivo al conducente Patti e per avere comunque affermato del sopraggiungere di altri avventori occupatisi dei primi soccorsi, uno di questi che allertato l'ambulanza. Del resto, che la dinamica dell'incidente possa ritenersi avvenuta nel senso narrato dai due testi sopra indicati e dagli attori trova anche conferma nelle dichiarazioni del conducente Patti rese a sit laddove si legge che "Mi accingevo a girare su via delle (...) dopo avere l'indicatore di direzione sx ho iniziato a svoltare e sul mio lato dx ho sentito un colpo improvviso a livello dello specchietto dx. Avendo il sole in faccia per il tramonto non avevo buona visibilità". Nelle dichiarazioni rese agli operanti da (...) e (...) vi è un ulteriore riscontro della versione resa dai testi degli attori, poiché alcun riferimento viene fatto dal conducente e dalla sua passeggera in ordine all'arresto della vettura prima di procedere alla svolta (così L. "giunto all'incrocio di via delle (...) il mio fidanzato ha svoltato a sx", così Patti "transitavo su via dei (...) in direzione monte mare e mi accingevo a girare su via delle (...) dopo aver azionato l'indicatore di direzione sx. Ho iniziato a svoltare e sul mio lato dx ho sentito un colpo improvviso"), anzi riferendo -in modo genuino immediatamente dopo il sinistro- una versione aderente a quella dei testi dell'attori nel senso di un'azione continua e senza interruzione prima e dopo la svolta a sx da via dei (...) verso via delle (...). Dunque, dal compendio delle dichiarazioni riportate risulta provato che il conducente della Citroen iniziava la svolta a sinistra verso via delle (...) senza dare la precedenza e senza avvedersi -per la presenza della luce solare frontale- del sopraggiungere del velocipede con provenienza dalla corsia opposta e che trovandosi a distanza ridotta non riusciva né poteva evitare l'impatto. Diversamente non ha trovato il supporto probatorio la deduzione dell'assicurazione secondo cui l'attore provenisse contromano, risultando dalle stesse dichiarazioni del conducente che l'impatto è avvenuto quando la svolta era iniziata e la Citroen si trovava nella opposta e contraria corsia di marcia, quella percorsa, quindi, regolarmente dal velocipede. Gli elementi sopradetti, in conclusione, appaiono idonei a superare la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c., anche in ragione della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale questa va applicata "soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro" (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 18/12/2017) 15-02-2018, n. 3696; Cass. civ., sez. III, ord., 4 aprile 2019, n. 9353; Cass. Civ. n. 21130/2013; Cass. Civ. n. 124/2016). 6.Ritenuto, quindi, dimostrato l'an debeatur, per essere il sinistro imputabile alla colpa del conducente della vettura Citroen, può muoversi al quantum dei danni subiti da (...). Deve tenersi conto delle lesioni riportate da (...) ("Trauma cranico con breve amnesia ed episodi di vomito. Trauma indiretto del rachide cervicale. Trauma contusivo abraso ginocchio sinistro con distrazione del LCA" con esiti consistenti in "una sindrome fisiogena post-traumatica con lieve disturbo somatoforme, una riduzione antalgica dei movimenti di cerniera del collo con contrattura evidente e palpabile del trapezio di sinistra, una limitazione funzionale alginocchio sinistro con falda liquida articolare e minima lassità mediale"), all'epoca dei fatti di 13 anni, quantificabili in esito alla CTU nella misura di 7 punti percentuali. Con riferimento alla invalidità temporanea sono stati quantificati dal ctu 10 giorni di ITA, 30 giorni di ITP al 50% e 15 giorni di ITP al 25%. Nella determinazione del risarcimento spettante a (...) in conseguenza del sinistro stradale per cui è causa si deve avere riguardo -non alle Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano- bensì a quanto stabilito per le c.d. micropermanenti dall'art. 139 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), come aggiornato, da ultimo, con il D.M. giugno 2022. Infatti, un'invalidità permanente fino al 9% è oggetto della previsione normativa suddetta (co 1), con conseguente liquidazione sulla scorta di quanto previsto dalla lett. a) di tale disposizione dell'invalidità permanente e di quanto previsto dalla lett. b) dell'invalidità temporanea assoluta e di quella temporanea. Ciò detto, a titolo di danno biologico permanente deve liquidarsi l'importo di Euro 11.410,14 e a titolo di danno biologico temporaneo la somma di Euro 1.460,21, per un totale di Euro 12.870,35. Le conclusioni del medico legale sono condivise, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e da vizi. 7.Costituisce orientamento della Suprema Corte il principio in base al quale sussiste autonomia del danno morale rispetto al danno biologico (Cass. Civ. n. 23469/2018; Cass. Civ. n. 7513/2018; Cass. Civ. n. 901/2018). Il danneggiato è onerato, però, dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Tanto premesso, il danno morale risulta evidente dalle risultanze della ctu in relazione ai postumi permanenti. Si ritiene congruo apportare sugli importi sopra indicati, quindi, un incremento del 15% a tale titolo. Devono, poi, aggiungersi Euro 840,00 a titolo di spese ritenute congrue dal ctu. Con riguardo all'ammontare dei danni alla bici la documentazione fotografica e la prova testimoniale non ha consentito di dimostrare l'effettiva verificazione dei danneggiamenti al velocipede riportati nel preventivo in atti. 8. In conclusione, ritenuta la responsabilità del conducente del veicolo Citroen, condanna (...) e (...) spa al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dal sinistro oggetto di causa, da liquidarsi in favore di (...) nella somma complessiva di Euro 15.640,90 (ossia Euro 12.870,35 + Euro 1.930,55 + Euro 840,00). Sugli importi indicati spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. 9. La domanda è invece infondata quanto alle pretese risarcitorie dei genitori (...) e (...). Quanto al danno non patrimoniale per lesione del rapporto parentale, va osservato che per la tipologia degli esiti permanenti che hanno attinto (...) ("una sindrome fisiogena post-traumatica con lieve disturbo somatoforme, una riduzione antalgica dei movimenti di cerniera del collo con contrattura evidente e palpabile del trapezio di sinistra, una limitazione funzionale al ginocchio sinistro con falda liquidaarticolare e minima lassità mediale") è mancata la prova di una conseguenziale concreta e rilevante lesione del rapporto parentale tra (...) e i genitori, questo potendosi ipotizzare, conformemente alle pronunce richiamate dagli attori, in caso di lesione di non lieve entità, qui invece ricorrendo esiti in danno del minore di natura micropermanente. 10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico di (...) spa. P.Q.M. Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando, così provvede: - ACCOGLIE la domanda svolta da (...), DICHIARA la responsabilità del conducente del veicolo Citroen nella causazione del sinistro oggetto di causa e per l'effetto CONDANNA, in solido, per le ragioni di cui in motivazione, (...) e (...) SPA al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito da (...), da liquidarsi nell'importo di Euro 15.640,90, sull'importo sono dovuti rivalutazione ed interessi legali dalla data del fatto sino alla presente sentenza secondo i criteri di cui al punto sub 8) della motivazione; sono dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva dalla presente sentenza al saldo effettivo; - CONDANNA (...) e (...) SPA al pagamento in favore di (...) delle spese di lite da liquidarsi nella somma di Euro 5.364,00 di cui Euro 264,00 per spese vive ed Euro 5.100,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge; - RIGETTA la domanda in proprio di (...) e (...); - CONDANNA (...) e (...) al pagamento in favore di (...) SPA delle spese di lite da liquidarsi nella somma di Euro 3.000,00 quale compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge; - PONE le spese di ctu definitivamente a carico di (...) SPA. Si comunichi. Così deciso in Civitavecchia il 3 gennaio 2023. Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2023.

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