Sentenze recenti Tribunale Como

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  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di COMO SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Porrini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 797/2023 promossa da: (...) con il patrocinio Avv Lu., domiciliato presso Avv Lu. in Como Via (...) ATTORE/I contro (...), con il patrocinio dell'avv. RO.TI. e dell'avv. (...), elettivamente domiciliato in VIA (...) 22100 COMO presso il difensore avv. RO.TI. CONVENUTO/I CONCLUSIONI Parte attrice ha concluso come da comparsa; parte convenuta come da foglio esibito. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione datato 14 febbraio 2023 il Dott. (...) conveniva in giudizio il (...) (...) al fine di dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della delibera assunta dal (...) in data 10.10.2022 per quanto attiene ai punti 1, 2, 6, 7. L'impugnazione si fondava sui seguenti motivi: punti 1) e 2) della delibera approvazione consuntivo 2021/2022 ed approvazione riparto: errato addebito delle spese personali al Dr (...) punto 6) della delibera: approvazione installazione impianto ascensore che per l'attore costituirebbe innovazione in violazione dell'articolo 1102 cc; punto 7) della delibera: rilascio di autorizzazione ad un condomino per l'installazione dei pannelli solari. Si costituiva il (...) che contestava gli assunti attorei e chiedeva il rigetto della domanda. Depositate le memorie di rito, espletato l'interpello ed escussi i testimoni la causa veniva chiamata per precisazioni delle conclusioni e discussione all'udienza del 9 settembre 2024. A tale udienza i procuratori delle parti discutevano oralmente la causa e si riportavano alle già precisate conclusioni. All'esito il Giudice emanava la presente sentenza. Parte attrice ha chiesto sia la nullità che l'annullabilità della delibera. La domanda di nullità viene rigettata ai sensi dell'insegnamento delle Sezioni Unite con sentenza del 14.04.2021 n 9839 Con la pronuncia richiamata, la Suprema Corte ha modificato e meglio precisato la pronuncia del 2005 stabilendo il seguente principio: In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art 1137 cc, come modificato dall'art 15 legge n 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione del tutto residuale. Secondo la Corte vi è nullità delle delibere in relazione a quei vizi talmente radicati da privare la deliberazione di cittadinanza nel mondo giuridico. La recente riforma del condominio ha poi accentuato il disfavore per le figure di nullità delle deliberazioni assembleari. L'articolo 1137 cc nel testo introdotto dalla legge 2012 n 220 art 15 configura ora espressamente l'impugnazione delle delibere condominiali come un'azione di "annullamento" (il testo originario dell'art 1137 cc non parlava espressamente di azione di annullamento) da proporre contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento. Il tenore amplissimo della disposizione non lascia dubbi al legislatore di ricondurre ogni forma di invalidità delle deliberazioni assembleari, senza distinzioni, alla figura dell'annullabilità e di porre così a carico del singolo condomino l'onere, esigibile sul piano della diligenza, di verificare, una volta ricevuta comunicazione di una delibera assembleare, la sussistenza di eventuali vizi della stessa e, in caso positivo, di impugnarla, chiedendone l'annullamento. Il tenore dell'art 1137 cc non consente di ritenere che la categoria della nullità sia interamente espunta dalla materia delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini. In particolare, la nullità si rinviene, secondo la Suprema Corte, nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali (volontà della maggioranza, oggetto, causa, forma) tale da determinare la deficienza strutturale della deliberazione: è il caso della deliberazione adottata senza la votazione dell'assemblea, o della deliberazione priva di oggetto, ossia mancante di un reale decisum ovvero con un oggetto non determinato né determinabile, (sul punto l'assemblea può occuparsi solo della gestione dei beni e servizi comuni, non può occuparsi di beni appartenenti a proprietà esclusive) o della deliberazione priva di causa, carente cioè di una ragione pratica giustificativa della stessa che sia meritevole di tutela giuridica, o della deliberazione non risultante dal verbale di assemblea, sprovvista perciò della necessaria forma scritta. Sono nulle poi quelle deliberazioni con contenuto illecito, contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume e quelle che abbiano un contenuto contrario a norme imperative. cioè quelle norme non derogabili dalla volontà dei privati. Nella fattispecie non si ravvede neppure un motivo che potrebbe determinare la nullità della delibera. In ogni caso il Giudice pronuncia cessazione della materia del contendere sul primo punto - errato addebito di (...) quanto l'assemblea successivamente all'introduzione del giudizio, in data 28 marzo 2023 ha deliberato di accollarsi l'importo di euro 224,00. Su questo punto, non è possibile compensare le spese legali, tenuto conto che dall'istruttoria espletata (testi (...) e (...) è emerso che le infiltrazioni derivavano dalla proprietà dell'attore. La pec 3.08.2022 inviata dall'attore all'amministratore del Condominio conforta le risultanze istruttorie. La delibera, pur valida, non costituisce riconoscimento di responsabilità. Anche per quanto riguarda l'installazione dell'impianto ascensore si deve pronunciare la cessazione della materia del contendere con soccombenza relativamente alle spese da parte attorea per il principio della soccombenza virtuale. La soccombenza deriva da quanto segue: 1) l'assemblea non ha assunto alcuna delibera in merito all'installazione dell'ascensore, La delibera contiene solamente la manifestazione di interesse all'installazione. 2) in ogni caso, il diritto di installazione dell'impianto elevatore deve essere inquadrato nell'ambito della disposizione dell'articolo 1102 cc, che contempla anche le innovazioni, essendo stata la spesa relativa affermata come da assumere solo dagli attori. Va infatti ritenuto che l'installazione di un ascensore può avvenire non solo per iniziativa assembleare con imputazione dell'opera all'intera collettività, anche con riferimento all'imputazione dei costi ed in tal caso si applica l'articolo 1120 cc ma anche di gruppi di condomini ovvero di un solo condomino, in questo caso con imputazione dell'opera e dei costi ai soli promotori e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 cc quanto all'utilizzo di parti comuni per la realizzazione dei manufatti (Cass 24006(2004 e Cass 31462 de/2018). Nella fattispecie è accertato il diritto degli attori all'installazione di un impianto elevatore per la sua conformità alle condizioni prescritte dall'articolo 1102 primo comma, secondo periodo, cioè alla qualificazione dell'ascensore come modificazione necessaria al miglior godimento della cosa. Il concorso dei diritti al miglior godimento ed uso della cosa comune viene risolto con il criterio di contemperamento dei contrapposti interessi e quindi sotto il profilo della comparazione fra i vantaggi e gli svantaggi che la realizzabilità dell'opera avrebbe potuto determinare nonché con il criterio di solidarietà condominiale (Cass 18334/2012). E' ormai diffusa l'esigenza di potersi avvalere dei moderni prodotti dell'evoluzione tecnologica per consentire l'accesso più facile alle proprietà esclusive, donde la prevalenza del diritto di chi se ne avvale per un uso più intenso volto al miglior godimento dell'abitazione, rispetto a quello di coloro che intendano, invece, preservare i luoghi da un suo, appunto, uso più intenso. In sintesi, nel contemperamento necessario degli interessi, deve trovare primaria tutela il diritto di numerosi condomini che, dall'installazione dell'ascensore, possono trarre un apprezzabile beneficio in particolare con riguardo agli anziani o alle persone con problemi di salute come documentalmente provato nella fattispecie, dimoranti ai piani più alti. Diritto che deve essere privilegiato a fronte delle contrapposte esigenze di altri partecipanti di avere ad esempio un androne più ampio o scale più larghe laddove la tecnologia, come nel caso in esame, riduca al minimo i sacrifici di questi ultimi. Nella fattispecie, l'attore non ha dedotto prove sulla lesione al diritto del pari uso o una limitazione della proprietà degli altri condomini. Una novità importante sull'installazione dell'ascensore in condominio arriva da un recente pronunciamento della Corte di Cassazione che ne semplifica notevolmente l'iter. E' con l'ordinanza numero 19087 del 14 giugno 2022 che la Suprema Corte ha stabilito che i condomini possono installare a proprie spese l'ascensore in un edificio che ne è sprovvisto senza avere l'autorizzazione dell'assemblea condominiale e possono farlo anche se ne deriva un disagio nell'utilizzo delle scale e se non si rispettano le prescrizioni tecniche previste dalla legge per il superamento delle barriere architettoniche. La Corte, dopo aver comparato i vantaggi e gli svantaggi derivanti dall'installazione dell'ascensore nelle parti comuni dell'edificio, ha ritenuto legittima l'installazione dell'impianto ascensoristico ritenendo la riduzione della larghezza delle scale il sacrificio minore. Infatti, secondo la cassazione l'installazione dell'ascensore è funzionale quantomeno ad agevolare l'accesso alle proprie abitazioni (bene primario) da parte dei condomini die piani alti, evitandogli le scale. E ciò in linea con il principio di solidarietà condominiale che legittima l'installazione dell'ascensore quando è idonea ad eliminare o a ridurre sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell'abitazione da parte delle persone che per vari motivi hanno difficoltà ad affrontare le scale. Da ultimo va precisato che, laddove i condomini contrari, intendessero utilizzare l'ascensore, potranno farlo ma saranno tenuti a rifondere agli altri condomini una quota delle spese sostenute divenendo così comproprietari dell'impianto. Il motivo principale del rigetto dell'impugnazione è la mancanza di delibera. Si rigetta il terzo motivo di impugnazione relativo all'installazione dei pannelli solari in quanto l'installazione dei pannelli solari, per costante giurisprudenza, non richiede alcun passaggio assembleare se non risulta la necessità di modificare parti comuni. Così ha statuito la Cassazione con sentenza 1337/2023 da ritenersi quivi integralmente riportata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i criteri di cui al DM 147/2022 con i seguenti parametri: valore indeterminabile, complessità bassa, fascia media. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: Dichiara cessata la materia del contendere per il punto 1,2 e 6 della delibera impugnata. Rigetta l'impugnazione per quanto riguarda il punto 7 della delibera impugnata. Condanna l'attore a corrispondere al (...) in persona dell'amministratore, a titolo di compensi legali, euro 7616,00 oltre iva, ca e spese generali Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale. Como, 9 settembre 2024.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 560/2022 promossa da: (...), con il patrocinio dell'Avv. Pa.Gu., elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via (...) - parte attrice - nei confronti di (...), con il patrocinio dell'Avv. An.Pa., elettivamente domiciliato presso il suo studio in Costa Masnaga, Via (...), con il patrocinio dell'Avv. Ma.Mo., elettivamente domiciliata presso il suo studio in Costa Masnaga, Via (...) - parti convenute - (...), con il patrocinio dell'Avv. Pa.Gu., elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via (...) - parte intervenuta - Conclusioni di (...) Per i motivi esposti in narrativa: Voglia l'Ecc.mo Tribunale, premessi gli opportuni accertamenti e declaratorie, ogni contraria eccezione, deduzione e difesa disattese, così giudicare: Nel merito in via principale: accertare e dichiarare la simulazione e conseguentemente la nullità e/o inefficacia: dell'atto in data 19.12.2018, a rogito del notaio (...) (rep. n. 43770 - racc. n. 15650), con cui il sig. (...) ha venduto alla signora (...), sua moglie, la propria quota di un mezzo dell'immobile sito nel comune di Erba SEZIONE INCINO, al corso (...), nel fabbricato denominato "(...), costituito dall'appartamento posto al piano terzo con annessa cantina al piano interrato e da un vano di autorimessa esso pure al piano interrato così accatastato: sezione INC - foglio (...) - mappale (...)/56 - via (...), p. 3-S2 - A/2 - cl. 3 - v. 5,5 (superficie catastale totale mq. 134 totale escluse aree scoperte mq. 125) - euro 752,74 (mappale tremilaquattrocentosessanta subalterno cinquantasei); L'autorimessa è rappresentata nella scheda planimetrica unita alla denuncia di variazione registrata all'Ufficio Tecnico Erariale di Como in data 24 novembre 1994 protocollo 172 ed è censita nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Erba, censuario di Incino con i seguenti dati: sezione INC - foglio (...)- mappale (...)/33 - corso (...), p. S2 - C/6 - cl. 2 - mq. 42 (superficie catastale totale mq. 45) - euro 203,90; il tutto per il prezzo di euro 47.068,56 (quarantasettemilasessantotto virgola cinquantasei). Importo, questo, che l'acquirente (la moglie del sig. (...) ha pagato accollandosi il mutuo stipulato da entrambi i coniugi con BANCO (...) SPA (cfr. doc.10 all'atto di citazione); Con ogni conseguente statuizione ed in particolare dichiarare che tali immobili non sono mai usciti dal patrimonio del sig. (...) riconoscendo pertanto il diritto di (...) e per essa di (...) a promuovere, per il soddisfacimento del proprio credito, azioni esecutive nei confronti dello stesso sig. (...) sulle quote di sua esclusiva proprietà oggetto degli atti di compravendita impugnati. Nel merito in via subordinata: revocare e dichiarare inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di dell'attrice i suddetti atti di compravendita; In via istruttoria: ci si oppone alle richieste istruttorie ex adverso proposte e si contestano i documenti prodotti in quanto inopponibili al convenuto. Si contestano integralmente i documenti ex adverso prodotti in quanto irrilevanti ai fini del decidere, di provenienza unilaterale, in mera copia fotostatica. Si insiste per l'ammissione di prova per interrogatorio formale dei convenuti sig. (...) e sig.ra (...) sulle circostanze di seguito elencate: 1) Vero che in data 19.12.2018, il sig. (...) con atto a rogito del notaio (...) (...) (rep. n. 43770 - racc. n. 15650), ha venduto alla signora (...), sua moglie, la propria quota di un mezzo dell'immobile sito nel comune di Erba SEZIONE INCINO, al corso (...), nel fabbricato denominato "(...)", costituito dall'appartamento posto al piano terzo con annessa cantina al piano interrato e da un vano di autorimessa esso pure al piano interrato; 2) Vero che l'acquirente (sig.ra (...), moglie del sig. (...) ha pagato la quota di (...) del suddetto appartamento accollandosi il mutuo stipulato da entrambi i coniugi con BANCO (...) SPA; 3) Vero che i Signori (...) e (...) sono ancora sposati; 4) Vero che nonostante i signori (...) e (...) siano sposati, vivono in due case separate dal 01.11.2020 come da contratto di comodato gratuito prodotto sub doc. 2 allegato con la comparsa della sig.ra (...); 5) Vero che la sig.ra (...) si è accollata il suddetto mutuo ed ha concesso a titolo gratuito la predetta abitazione al sig. (...) pur non conoscendo le difficoltà economiche di quest'ultimo; 6) Vero che entrambi gli odierni convenuti, sono domiciliati per il presente giudizio al medesimo indirizzo di Via (...) di Costa Masnaga (LC) presso il medesimo studio legale. Si chiede l'interrogatorio formale dei convenuti sui precedenti capitoli, da disporsi anche ai sensi dell'art. 292 c.p.c., con espressa richiesta sin da ora che, se non si presenteranno o non risponderanno, il Giudice ritenga come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, ai sensi dell'art. 232 c.p.c.. In ogni caso: con vittoria di spese, IVA e CPA. Conclusioni di (...) In via pregiudiziale: dichiarare improcedibile il presente giudizio per non esser stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione ex D.Lgs. 28/2010 rientrando la materia del presente giudizio (diritto reale) tra quelle per le quali lo stesso risulta previsto ex art. 5 c. 1 bis del citato decreto; Nel merito: respingere in ogni caso le domande ex adverso proposte sia in via principale che in via subordinata in quanto infondate in fatto e diritto in ragione di tutto quanto esposto, dedotto e prodotto nei propri atti dalla difesa del rag. (...). In via istruttoria Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori prodotti, si chiede il rigetto, in ogni caso, delle istanze istruttorie ripresentatae in sede di precisazione delle conclusioni e già proposte dalla difesa di (...) con la propria memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. per i motivi di cui alla memoria di questa difesa ex art. 183 c.6 n. 3 c.p.c. del 29.3.2023 da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta. In punto spese In ogni caso con vittoria di spese, iva e cpa. Conclusioni di (...) Nel merito: respingere in ogni caso le domande attoree - tutte, indistintamente -sia in via principale che in via subordinata in quanto infondate in fatto e diritto, in ragione di quanto innanzi esposto in narrativa. In punto spese condannare controparte alla rifusione delle spese di lite con eventuali oneri di legge ad essi afferenti e cassa previdenziale; In via istruttoria: Si ritiene il presente Giudizio di importante natura documentale e scritta, a tal punto da poterla considerare pronta e matura per una decisione favorevole alla parte opponente; ragione per cui è stata acclusa, a più riprese e depositi, produzione e allegazione di cui si domanda ammissione, in ogni caso si insiste: - ammettersi tutte le produzioni offerte e depositate, ammettersi le prove non ammesse, seppure tempestivamente formulate, dedotte e articolate dalla scrivente difesa in qualsiasi fase processuale; - enunciasi altresì espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre, ai sensi di legge, di per sé, ma anche in funzione del comportamento processuale della controparte, nonché di indicare il nome di altri testimoni ex lege; - ci si oppone altresì a qualsiasi domanda, deduzione, argomentazione, intervento, nuovi, sui quali non si accetta un contraddittorio intempestivamente ed irritualmente instaurato. Motivi della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, (...) ha convenuto in giudizio (...) deducendo che: - in data in data 09.10.2017 e in data 09.02.2018 Banca (...) (oggi (...) aveva concesso a (...) due finanziamenti, rispettivamente di Euro 90.000,00 ed Euro 60.000,00; - in data 09.10.2017 e 09.02.2018 (...) (insieme ad altri) aveva prestato fideiussione a garanzia di quanto dovuto da (...) a Banca (...) S.p.A. per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio, in forza dei due finanziamenti di cui si è detto; - (...) era rimasta inadempiente agli obblighi assunti con i due contratti di finanziamento e, pertanto, (...) era debitore di (...) in qualità di fideiussore, di Euro.82.434,71 a garanzia delle obbligazioni trovanti titolo nel primo finanziamento, e di Euro 58.120,88, a garanzia delle obbligazioni trovanti titolo nel secondo finanziamento; - in data 11.07.2019 e poi 23.09.2020, (...) aveva inviato intimazione di pagamento a (...) e a (...) ma nessuno aveva provveduto al pagamento; - dalle ricerche eseguite dalla creditrice, era emerso che, con atto pubblico in data 19.12.2018 (a rogito del notaio (...) rep. n. 43770 - racc. n. 15650), il convenuto aveva venduto a (...), sua moglie, la propria quota di un mezzo di un immobile sito nel comune di Erba, denominato "(...)", costituito da un appartamento con annessa cantina e vano autorimessa; - il prezzo della vendita, pattuito in Euro 47.068,56, era stato pagato da (...) mediante accollo del mutuo stipulato da entrambi i coniugi con Banco (...) S.p.a.; - con il predetto atto, il convenuto si era spogliato dell'unico bene del quale era proprietario, costituito dalla casa familiare, nella quale tutt'ora vive, vendendo la propria metà alla moglie; - il contratto di vendita tra (...) ed (...) sarebbe simulato o, in subordine, dovrebbe essere dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c., sussistendo tutti i presupposti di legge. Ha quindi chiesto di accertare e dichiarare la simulazione e conseguentemente la nullità e/o inefficacia dell'atto del 19.12.2018 di cui si è detto e, in subordine, di dichiarare l'atto inefficace nei confronti dell'attrice ex art. 2901 c.c.. Si è costituito in giudizio (...) eccependo e deducendo: - l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, considerato che, tenuto conto degli effetti dell'accoglimento delle domande attoree, la causa dovrebbe ritenersi avere ad oggetto la materia dei diritti reali; - la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di (...), quale litisconsorte necessaria in relazione ad entrambe le domande attoree; - l'infondatezza delle domande attoree, in quanto: a) il convenuto e la moglie erano sempre stati in regime di separazione dei beni; b) la convivenza dei coniugi non sarebbe sufficiente a dar prova delle allegazioni attoree quanto alla natura simulata dell'atto e, comunque, i coniugi, in ragione di problemi nel rapporto coniugale, non vivrebbero più insieme, abitando il convenuto in un appartamento, nello stesso palazzo ove si trova l'immobile oggetto dell'atto impugnato, concessogli dalla moglie in comodato gratuito con contratto in data 01.11.2020; c) la ragione della vendita dell'immobile dal convenuto alla moglie sarebbe da ricercarsi, oltre che nei già riferiti problemi coniugali, nel fatto che l'originario prezzo d'acquisto dell'immobile sarebbe stato sostenuto, pressoché integralmente, dalla stessa (...); d) (...) nulla poteva sapere circa la sottoscrizione da parte del marito delle fideiussioni costituenti titolo del credito attoreo. Ha quindi chiesto, nel merito, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità della domanda e, comunque, di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di (...) e, nel merito, il rigetto delle domande attoree. Con ordinanza in data 08.06.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza in pari data, ritenuta non fondata l'eccezione di improcedibilità della domanda, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio, ex art. 102 c.p.c., nei confronti di (...) e fissata nuova prima udienza. In data 22.09.2022 si è costituita in giudizio (...) dichiarandosi titolare del credito vantato da (...) nei confronti del convenuto e ceduto all'intervenuta nell'ambito di una cessione in blocco e, quindi, ha dichiarato "di sostituirsi (...) sensi dell'art. 111 c.p.c. nella causa in epigrafe contro il signor (...) e proseguire la causa con contestuale estromissione di quest'ultima, facendo propria ogni ragione, domanda eccezione ed istanza dalla stessa formulata". Si è inoltre costituita in giudizio (...), contestando nel merito la fondatezza delle domande attoree, in quanto: - la convivenza tra i coniugi sarebbe di per sé irrilevante al fine di fornire prova di una volontà diversa dei contraenti rispetto a quella dichiarata nell'atto impugnato; - i due coniugi non vivrebbero più da tempo insieme nella casa familiare, abitando (...) nell'appartamento concessogli in comodato dalla moglie con contratto del 01.11.2020; - (...) nulla avrebbe saputo, al momento della stipula della compravendita, delle due fideiussioni prestate dal marito, risalenti peraltro ad alcuni mesi prima dell'atto; - a far data dalla stipula dell'atto di compravendita, tutte le imposte dominicali ed i costi per le relative spese condominiali dell'immobile graverebbero sulla convenuta, sicché sarebbe da escludere che le parti avessero inteso stipulare un contratto simulato; - il motivo del trasferimento del bene sarebbe da ricercarsi nei difficili rapporti tra coniugi che avevano indotto la convenuta a ad acquistare formalmente la piena proprietà dell'immobile dove viveva e che aveva acquistato con risorse proprie. Ha quindi chiesto il rigetto di tutte le domande attoree. All'udienza del 10.01.2023 sono stati concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.. Depositate dalle parti le memorie istruttorie, la causa è stata istruita solo documentalmente e da ultimo rinviata all'udienza del 17.05.2024, all'esito della quale, precisate le conclusioni dalle parti, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. (...) ha agito in giudizio per sentir accertare la simulazione o, in subordine, l'inefficacia nei propri confronti, ex art. 2901 c.c., del contratto con il quale, in data 19.12.2018, (...) debitore dell'attrice in forza di due fideiussioni prestate in data 09.10.2017 e 09.02.2018, aveva venduto alla moglie la propria quota di un mezzo della piena proprietà dell'appartamento, con annessi box e cantina, nel quale i coniugi convivevano. Deve innanzitutto osservarsi che l'intervento di (...) in qualità di cessionaria dei crediti vantati dall'attrice nei confronti del convenuto, seppur ammissibile (cfr., Cass. n. 25424/2023), non ha comportato alcuna automatica estromissione dell'originaria attrice dal processo, né alcuna "sostituzione" dell'intervenuta nella posizione processuale dell'attrice, dovendo trovare applicazione il disposto di cui all'art. 111 c.p.c. per cui, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie, fermo restando che la sentenza pronunciata contro queste ultime spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare. Posto che, pertanto, - a dispetto delle dichiarazioni contenute nella comparsa di costituzione della parte intervenuta - nel corso del processo non è avvenuta alcuna estromissione dell'originaria attrice, ogni pronuncia dovrà essere rivolta esclusivamente nei confronti delle originarie parti del processo. Ciò chiarito, in via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità delle domande attoree per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, in adesione all'orientamento giurisprudenziale per cui "l'azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità "inter partes" dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010" (cfr., Cass. n. 25855/2021). Analogo ragionamento va condotto con riguardo alla domanda di accertamento della simulazione che non incide sull'attribuzione di diritti reali, essendo, al contrario, diretta all'accertamento della mancata produzione di effetti giuridici del contratto simulato. Venendo al merito, deve quindi essere innanzitutto esaminata la domanda di simulazione del negozio litigioso proposta dall'attrice in via principale. Deve premettersi che sussiste l'interesse dell'attrice ad agire per far accertare la simulazione del contratto impugnato, in quanto pacificamente (trattandosi di circostanza incontestata), al momento della stipula, la banca risultava creditrice di (...) della complessiva somma di Euro 140.555,59, dovuta in forza delle fideiussioni prestate dal convenuto a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contratte da (...) in relazione a due finanziamenti concessi a quest'ultima dalla stessa (...) (già Banca (...) S.P.A.). Ciò chiarito, deve ricordarsi che la simulazione si realizza quando le parti fanno apparire ai terzi che hanno concluso un dato accordo ma, tra di esse, stabiliscono che questo non produce in realtà alcun effetto. Pertanto: "in considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla" (cfr., Cass. n. 25490/2008; Cass. n. 13345/2015). Nel caso in esame, risulta documentalmente che, in data 19.12.2018 (...) vendette a (...) la quota di un mezzo della proprietà dell'immobile sito nel comune di Erba, Sezione Incino, (...), nel fabbricato denominato "(...), costituito dall'appartamento posto al piano terzo con annessa cantina al piano interrato e da un vano di autorimessa esso pure al piano interrato, accatastati come meglio descritto in atto di citazione, per il prezzo di Euro 47.068,56, che (...) aveva delegato (...) a pagare, mediante accollo, a Banco (...) S.p.a. ad estinzione del mutuo contratto da entrambi i coniugi e la cui metà residua corrispondeva per l'appunto al prezzo di vendita (cfr., doc. n. 10 attrice). A sostegno della domanda di accertamento della simulazione dell'atto, parte attrice si è, in sostanza, limitata ad allegare che la vendita era avvenuta tra marito e moglie e che il primo aveva continuato a vivere nell'immobile ceduto, sicché l'atto, in quanto posto in essere dopo la stipula dei contratti di fideiussione, non poteva essere stato posto in essere per altra ragione se non per frodare i creditori. Ritiene tuttavia il Tribunale che le circostanze valorizzate dall'attrice non siano sufficienti a ritenere provata la sussistenza, tra le parti convenute, di un accordo simulatorio avente ad oggetto la vendita dell'immobile. In primo luogo, infatti, come già sottolineato, il fatto, anche ove provato, che il debitore abbia alienato l'immobile per frodare i creditori non sarebbe sufficiente di per sé a dimostrare la natura simulata dell'atto, ossia che né l'alienante intendesse dismettere la titolarità del diritto, né l'acquirente intendesse acquisirlo. In secondo luogo, il fatto che il negozio sia avvenuto tra marito e moglie e che l'alienante abbia continuato a vivere nell'immobile anche dopo la vendita non costituisce indizio preciso e, cioè, inequivoco, dell'esistenza di un accordo simulatorio, potendo l'alienazione risultare compatibile con l'effettiva volontà di trasferimento del bene nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi e, comunque, non appare incoerente con l'avvenuta alienazione della quota della casa familiare il fatto che il convenuto continuò a vivere nell'immobile, circostanza, anzi, pienamente giustificata dal fatto che l'acquirente della quota era il coniuge e l'immobile era già adibito a casa familiare. In terzo luogo, deve osservarsi che la vendita era avvenuta dietro corrispettivo da pagarsi mediante accollo del mutuo contratto da entrambi i coniugi, né è mai stato contestato dalla banca che tale pattuizione ebbe esecuzione, sicché non vi è motivo di ritenere che, a fronte dell'effettivo ed eseguito accollo del mutuo, le parti non si fossero accordate per trasferire effettivamente la proprietà della quota dell'immobile di titolarità del convenuto. La domanda di simulazione, pertanto, deve essere rigettata, siccome infondata, non potendo ritenersi, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del giudizio, che gli effetti dell'atto non fossero effettivamente voluti dalle parti. Al contrario, deve essere accolta, siccome fondata, la domanda attorea subordinata di revocatoria dell'atto del 19.12.2018. In primo luogo, l'attrice ha dimostrato, come già visto, essendo rimasta incontestata la relativa allegazione, la propria qualità di creditrice del convenuto (...) e, quindi, la sua legittimazione alla proposizione dell'azione revocatoria. In secondo luogo, l'attrice ha dimostrato il requisito dell'eventus damni che sussiste non soltanto qualora il debitore abbia reso impossibile la soddisfazione della pretesa creditoria, ma anche ove l'atto dispositivo abbia reso più incerta o difficoltosa la realizzazione del credito, ad esempio anche solo modificando la composizione qualitativa del patrimonio del debitore. Nel caso in esame, la cessione della quota di proprietà dell'unico cespite immobiliare del debitore, peraltro, a fronte di un prezzo il cui pagamento è avvenuto con modalità peculiari - accollo di mutuo pregresso - e che non hanno consentito quindi un effettivo ingresso di nuova liquidità nel patrimonio del convenuto, realizza senza dubbio il pericolo di danno per i creditori, che costituisce presupposto per la revocabilità dell'atto. A fronte di quanto sopra, il convenuto non ha né dedotto, né dimostrato, come sarebbe stato suo specifico onere (cfr., Cass. n. 7767/2007) che, variata la consistenza del patrimonio a seguito dell'atto impugnato, l'entità e consistenza del patrimonio residuo sarebbe rimasta tale da consentire di soddisfare le ragioni dei creditori senza difficoltà. Infine, premesso che l'atto impugnato è stato compiuto dopo il sorgere dei crediti tutelati, essendo il contratto stato stipulato il 19.12.2018 e, quindi, dopo l'assunzione dell'obbligazione fideiussoria del convenuto a garanzia di debiti già contratti dalla debitrice principale con i due finanziamenti del 09.10.2017 e 09.02.2018, l'attrice ha provato anche la sussistenza degli ultimi due requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per la revocabilità dell'atto e, cioè, la scientia damni in capo sia al debitore che al terzo. Quanto alla consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato ai creditori, la stessa deve ritenersi provata in via presuntiva, alla luce dell'oggetto dell'atto di dismissione del patrimonio compiuto dal convenuto, avente ad oggetto l'unico bene immobile (per la relativa quota in comproprietà), alle già evidenziate modalità anomale di pagamento del prezzo, nonché alla contiguità temporale tra l'assunzione del debito più recente e la vendita (circa dieci mesi), sicché è da escludersi che il debitore non potesse prevedere il pregiudizio che i creditori avrebbero patito in conseguenza dell'atto. A tal proposito, difatti, deve osservarsi che, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, non è necessario per il creditore dimostrare la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie (cfr., Cass. n. 5812/2023). Pertanto, il fatto che l'atto fosse stato eventualmente compiuto dal debitore con finalità diverse da quella di sottrarre il bene alla garanzia generica del credito (quali quelle dedotte di "sistemare" i rapporti tra i coniugi relativi all'immobile in un momento di crisi coniugale) è di per sé irrilevante, ove il pregiudizio per i creditori si sia verificato e di tale pregiudizio il debitore potesse essere consapevole, ancorché come mero effetto "collaterale" del negozio compiuto per altre finalità. Quanto, invece, alla consapevolezza del pregiudizio da parte dell'acquirente (...), deve osservarsi che è pacifico che, al tempo dei fatti di causa e, quindi, sia al momento dell'assunzione della garanzia fideiussoria da parte di (...) sia al momento del compimento dell'atto impugnato, i convenuti fossero sposati e convivessero. Difatti, le stesse parti convenute hanno allegato (senza, peraltro, provarlo) che (...) vivrebbe da solo in altro appartamento nello stesso palazzo di (...), da questa concessogli in comodato gratuito solo nel mese di novembre 2020 e, quindi, oltre tre anni dopo il rilascio della prima fideiussione e quasi un anno dopo la stipula dell'atto impugnato. Orbene, è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la vicinanza determinata dalla convivenza e dal rapporto familiare tra il disponente e l'acquirente sia elemento "ex se" sufficiente a fondare la prova presuntiva finanche della "participatio fraudis", laddove "tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente" (cfr. Cass. n. 5359/2009; n. 1286/2019; n. 161/2021). Nel caso in esame, appare, difatti, estremamente inverosimile che (...), moglie e convivente di (...) non fosse stata a conoscenza dell'avvenuta assunzione delle garanzie fideiussorie per cui è causa da parte del marito, appartenendo all'id quodplerumque accidit l'esperienza, trovante il proprio fondamento nella comunione di vita tra gli sposi, della condivisione tra coniugi di informazioni circa le proprie iniziative, anche economiche, e le modalità di utilizzo delle proprie sostanze, anche nell'ottica di determinazione delle risorse disponibili per far fronte alle spese della vita familiare. Del resto, i convenuti non hanno dedotto né provato quando tali normali comunicazioni tra coniugi sarebbero cessate, né quando l'allegata crisi coniugale sarebbe iniziata, né, per il vero, che la stessa sia in effetti avvenuta, posto che gli stessi non risultano separati legalmente, né hanno provato in alcun modo di essere separati di fatto, ciò non potendosi desumere dalla mera produzione in giudizio di un contratto di comodato di immobile. Alla luce di quanto sopra, poiché con l'atto del 19.12.2018 (...) ha venduto a (...) la propria quota dell'unico bene immobile di sua proprietà, la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni di credito da parte anche di quest'ultima deve ritenersi presunta, non potendo la convenuta non sapere che tale disposizione patrimoniale avrebbe potuto rendere più difficoltoso il soddisfacimento delle ragioni creditorie dell'attrice. In definitiva, in accoglimento della domanda attorea deve essere dichiarata l'inefficacia, nei confronti dell'attrice, del contratto a rogito del notaio (...) (rep. n. 43770 -racc. n. 15650) con il quale (...) ha venduto a (...) la quota indivisa in ragione di un mezzo in piena proprietà dell'immobile sito nel comune di Erba SEZIONE INCINO, al corso (...), nel fabbricato denominato "(...)", costituito dall'appartamento posto al piano terzo con annessa cantina al piano interrato e da un vano di autorimessa esso pure al piano interrato. In particolare, l'appartamento è così accatastato: - sezione INC - foglio (...) - mappale (...)/56 - via (...), p. 3-S2 - A/2 - cl. 3 - v. 5,5 (superficie catastale totale mq. 134 totale escluse aree scoperte mq. 125) - euro 752,74 (mappale tremilaquattrocentosessanta subalterno cinquantasei), mentre l'autorimessa è rappresentata nella scheda planimetrica unita alla denuncia di variazione registrata all'Ufficio Tecnico Erariale di Como in data 24 novembre 1994 protocollo 172 e censita nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Erba, censuario di Incino con i seguenti dati: - sezione INC - foglio (...)- mappale (...)/33 - corso (...), p. S2 - C/6 - cl. 2 - mq. 42 (superficie catastale totale mq. 45) - euro 203,90. Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto (...) e (...) devono essere condannati, in solido fra loro, a rifondere a (...) e all'intervenuta (...) le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta -in complessivi Euro 3.543,00 per compensi (per le fasi di studio e introduttiva), Euro 786,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, in favore di (...) ed Euro 5.448,00 per compensi (per le fasi istruttoria e decisoria), oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, in favore di (...) P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: 1) in accoglimento della domanda svolta da (...) dichiarata l'inefficacia, nei confronti dell'attrice, del contratto a rogito del notaio (...) (rep. n. 43770 - racc. n. 15650) con il quale (...) ha venduto a (...) la quota indivisa in ragione di un mezzo in piena proprietà degli immobili descritti nello stesso atto e in motivazione; 2) condanna (...) e (...), in solido fra loro, a rifondere a (...) le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 3.543,00 per compensi, Euro 786,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge; 3) condanna (...) e (...), in solido fra loro, a rifondere a (...) CP_3 le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 5.448,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge; 4) ordina la trascrizione della presente sentenza. 9 settembre 2024

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di COMO SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Porrini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4322/2023 promossa da: (...) (...) con il patrocinio dell'AVV. LI.ZA. nel cui studio in Como Via (...) hanno eletto domicilio ATTORE contro (...), con il patrocinio degli Avv. FO.MA.CR. e FO.MA., elettivamente domiciliato in VIA (...) COMO presso i difensori CONVENUTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli inviati telematicamente. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione datato 21 dicembre 2023 i signori (...) e (...) convenivano in giudizio il (...) per annullare il punto 1 della delibera assunta in data 5.10.2023 in ordine al criterio di ripartizione delle spese del tetto. L'assemblea aveva deliberato di ripartire le spese di manutenzione straordinaria del tetto secondo i criteri stabiliti dall'articolo 8 del regolamento del Condominio primo comma e cioè secondo i millesimi di proprietà e le spese relative ai lastrici solari secondo il dettato dell'articolo 8 comma 3 del regolamento e cioè per 2/3 a carico dei proprietari e per 1/3 a carico delle proprietà sottostanti. Gli attori rilevavano che la struttura del condominio era particolare e che lo stesso era composto da due edifici a torre sviluppati su 7 piani fuori terra e due interrati collegati tra loro da un corpo centrale e che la proprietà (...) rimaneva posizionata nella parte centrale e che solo due cantine rimanevano collocate sotto la torre verso Vias Milano; e che le altre due proprietà attoree avevano la maggior parte delle loro superfici collocate nella parte centrale. Sosteneva inoltre che l'articolo 8 richiamava le parti comuni dell'edificio e non espressamente il tetto e ipotizzava una fattispecie di condominio parziale. Si costituiva il (...) eccependo la carenza di legittimazione passiva in capo all'amministratore, la carenza di legittimazione ad agire degli attori, l'omissione attorea della reale configurazione del complesso. Depositate le note di rito, alla prima udienza del 12 giugno 2024 i legali di entrambe le parti davano atto che il regolamento adottato dal (...) ha natura contrattuale. In assenza della presenza degli attori, l'amministratrice dichiarava che uno dei due tetti copriva la centrale termica a servizio dell'intero condominio nonché i garage attorei e le due uniche entrate per accedere al Condominio. Inoltre riferiva che all'appartamento dell'attrice (...) si accede solamente dalle scale comuni poste sotto uno dei due tetti. Tale dichiarazione non è stata smentita dal legale attoreo e comunque risulta dalle planimetrie allegate dall'attore come doc 6. All'esito dell'udienza il Giudice si riservava sulla richiesta CTU da parte attorea. Con ordinanza del 12 giugno 2024 ritenuta la causa matura, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale al primo luglio 2024. La domanda di annullamento della delibera viene rigettata per carenza di interesse ad agire degli attori nell'interpretazione costantemente adottata dalla giurisprudenza: Sul punto parte attrice è carente di interesse ad agire in quanto l'assemblea non ha approvato alcuno stato di ripartizione delle spese di rifacimento del tetto e dei lastrici ma ha semplicemente deliberato di applicare le regole contenute nel regolamento contrattuale. Ne consegue che parte attrice non ha né dedotto né dimostrato il pregiudizio patrimoniale che le avrebbe procurato il criterio adottato dall'assemblea. L'interesse ad agire è perciò' un interesse processuale secondario e strumentale rispetto all'interesse sostanziale primario, rimasto leso dal comportamento della controparte. In tal senso l'interesse ad agire è condizione necessaria e fondamentale per intentare l'azione ed è configurabile per l'attore un'utilità dipendente dall'accertamento della nullità o annullabilità dell'atto impugnato. Vi è difetto di interesse di agire in capo agli attori in quanto la delibera impugnata non ha generato alcun concreto pregiudizio ai suoi diritti tale da legittimare la pretesa ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare (Cass 17.01.2023 n 1337 nonché costante giurisprudenza del Tribunale di Como 1403/2018- confermata da Corte Appello Milano 314/2020;) o, come in tale fattispecie non vi è stata alcuna violazione di legge o regolamento come richiesto dall'articolo 1137 cc ai fini dell'impugnativa. Leggasi Trib Como 1261/2023 secondo cui" La delibera non si ritiene affetta da nullità per carenza di interesse ad agire. Anche nell'azione di nullità chi impugna deve allegare e dimostrare un interesse concreto e attuale alla declaratoria di nullità in quanto esso è la fonte della sua legittimazione. Non è pertanto sufficiente un interesse al rispetto della mera legalità ma è necessaria l'allegazione di un'incidenza negativa nella sfera giuridica del soggetto agente delle irregolarità denunciate riguardo al risultato economico della gestione sociale. L'interesse ad agire, in quanto condizione dell'azione ex art 100 cpc, la cui carenza è rilevabile ex ufficio, implica a carico dell'attore l'onere di dimostrare l'attualità della lesione del proprio diritto ed il conseguente pregiudizio derivante dalla decisione impugnata alla cui eliminazione è diretto il provvedimento giurisdizionale richiesto". Leggasi ancora Trib. Como 24/2024; 155/2024; 327/2024. Legittimato all'impugnativa è il titolare di un interesse concreto ed attuale all'impugnativa interesse che è carente nella fattispecie in assenza di approvazione dello stato di ripartizione, sia perché non è stato né dedotto né dimostrato dall'attore il pregiudizio subito, attuale e concreto. Solo con il verbale del 22.04.2024 l'assemblea ha autorizzato l'amministratore a richiedere un primo acconto pari all'importo del 30% dell'importo del preventivo suddiviso in base alle quote millesimali". Tale verbale non è stato impugnato ed è la conferma della carenza di interesse ad agire degli attori nell'aver impugnato la delibera del 5.10.2023 quando ancora alcuna spesa era stata ripartita e la decisione assunta è stata solamente quella di adottare il criterio di suddivisione spese stabilito dal regolamento contrattuale. Ad abundantiam si vuole ricordare che ai sensi dell'articolo 1137 cc una delibera è annullabile se è contraria a legge o regolamento e che nella fattispecie trattasi di regolamento contrattuale. Si rigetta la domanda di nullità formulata in sede di precisazione delle conclusioni di nullità della delibera in quanto carente dei presupposti per la declaratoria di nullità. La domanda di nullità viene rigettata ai sensi dell'insegnamento delle Sezioni Unite con sentenza del 14.04.2021 n. 9839. Con la pronuncia richiamata, LA Suprema Corte ha modificato e meglio precisato la pronuncia del 2005 stabilendo il seguente principio: In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 cc, come modificato dall'art. 15 legge n 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione del tutto residuale. Secondo la Corte vi è nullità delle delibere in relazione a quei vizi talmente radicati da privare la deliberazione di cittadinanza nel mondo giuridico. La recente riforma del condominio ha poi accentuato il disfavore per le figure di nullità delle deliberazioni assembleari. L'articolo 1137 cc nel testo introdotto dalla legge 2012 n 220 art 15 configura ora espressamente l'impugnazione delle delibere condominiali come un'azione di "annullamento" (il testo originario dell'art 1137 cc non parlava espressamente di azione di annullamento) da proporre contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento. Il tenore amplissimo della disposizione non lascia dubbi al legislatore di ricondurre ogni forma di invalidità delle deliberazioni assembleari, senza distinzioni, alla figura dell'annullabilità e di porre così a carico del singolo condomino l'onere, esigibile sul piano della diligenza, di verificare, una volta ricevuta comunicazione di una delibera assembleare, la sussistenza di eventuali vizi della stessa e, in caso positivo, di impugnarla, chiedendone l'annullamento. Il tenore dell'art 1137 cc non consente di ritenere che la categoria della nullità sia interamente espunta dalla materia delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini. In particolare, la nullità si rinviene, secondo la Suprema Corte, nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali (volontà della maggioranza, oggetto, causa, forma) tale da determinare la deficienza strutturale della deliberazione: è il caso della deliberazione adottata senza la votazione dell'assemblea, o della deliberazione priva di oggetto, ossia mancante di un reale decisum ovvero con un oggetto non determinato né determinabile, (sul punto l'assemblea può occuparsi solo della gestione dei beni e servizi comuni, non può occuparsi di beni appartenenti a proprietà esclusive) o della deliberazione priva di causa, carente cioè di una ragione pratica giustificativa della stessa che sia meritevole di tutela giuridica, o della deliberazione non risultante dal verbale di assemblea, sprovvista perciò della necessaria forma scritta. Sono nulle poi quelle deliberazioni con contenuto illecito, contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume e quelle che abbiano un contenuto contrario a norme imperative. cioè quelle norme non derogabili dalla volontà dei privati. La giurisprudenza di questo Tribunale si è pronunciata sempre in conformità di questo principio. Nella fattispecie non si ravvede neppure un motivo che potrebbe determinare la nullità della delibera. La CTU non è stata ammessa in quanto esplorativa ed irrilevante ai fini del decidere in quanto finalizzata ad un rifacimento dei millesimi oggi applicati come si evince da quanto scritto dal consulente di parte a pagina 10 della propria relazione laddove scrive "Rimane inteso che di ogni piano dovrà essere valutata in modo preciso la consistenza dei vari piani". Le spese di lite seguono la soccombenza. Non può essere applicata la maggiorazione richiesta da parte convenuta i legali dei convenuti non hanno assistito ad una pluralità di parti. Nella fattispecie, come da costante giurisprudenza, anche se i legali del (...) sono due, nella liquidazione a carico del soccombente devono essere computati i compensi di un solo avvocato. Le spese di lite vengono liquidate tenuto conto del DM 147/2022 valore indeterminabile-complessità bassa, fascia media P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: Rigetta le domande attoree. Condanna gli attori, in solido fra loro a corrispondere al (...) in persona del legale rappresentante pro tempore le spese di lite che liquida in euro 7616,00 oltre iva, ca e spese generali oltre esborsi per euro 518,00 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale. Como, 1 luglio 2024.

  • Svolgimento del processo e motivi della decisione La (omissis) cessionaria pro-soluto da A. A. di tutti i crediti di (omissis) (...) derivanti da contratti di finanziamento, compreso quello di mutuo ipotecario concesso dal (omissis) poi incorporata in A. A., a B. B. e C. C., poi deceduta il (omissis), deduceva che sui beni immobili già di proprietà di quest'ultima, per la quota del 50% in comunione con il coniuge, risultava trascritta l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario in favore della minore B. B. nata a (omissis) il (omissis), a cui non erano seguite ulteriori trascrizioni né depositato l'inventario, con la conseguente decadenza dal beneficio e acquisizione della condizione di erede puro e semplice seppur al compimento di un anno dal raggiungimento della maggiore età, ex art. 489 c.c. Invece il padre B. B., doveva considerarsi erede puro e semplice, seppur in mancanza di trascrizione dell'accettazione espressa, essendo rimasto nel possesso dei beni ereditari, senza aver mai redatto e depositato alcun inventario, né dichiarato l'accettazione con beneficio d'inventario, né rinunciato all'eredità. Chiedeva pertanto, di accertare che B.B. aveva accettato tacitamente l'eredità relitta dal proprio coniuge C.C., e che conseguentemente, risultava proprietario, dell'ulteriore quota del 25%, in comunione indivisa con la figlia minore B. B. proprietaria della restante quota del 25% caduta in successione, dell'immobile sito in (omissis), ordinando all'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di (omissis), Servizio di Pubblicità Immobiliare la trascrizione della sentenza, con esonero dello stesso da ogni responsabilità. In via subordinata, chiedeva di dichiarare che la figlia minore B.B. era proprietaria, per effetto dell'istituto della rappresentazione, in comunione indivisa con il padre B.B., della quota del 50% dell'immobile sito in (omissis). La domanda principale appare fondata e dev'essere conseguentemente accolta. Non è contestato, essendo B.B. rimasto contumace, che lo stesso, come peraltro documentato anche dal certificato storico di residenza, abbia abitato nell'immobile caduto in successione sito in (omissis), unitamente alla figlia B.B., dal (omissis) al (omissis). Di conseguenza ha vissuto nell'immobile caduto in successione per la quota del 50% diversi anni dopo la morte della moglie, avvenuta il (omissis). Secondo la giurisprudenza, la prosecuzione, dopo il decesso del coniuge, dell'abitazione della casa coniugale da parte dell'altro coniuge "configura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 cod. civ., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, essendo sufficiente a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi; ne consegue, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, l'accettazione "ex lege" dell'eredità" (Cass. 11018/2008). Poiché B. B. è rimasto nel possesso dei beni ereditari ben più dei tre mesi previsti dell'art. 485 cc, senza accettare l'eredità con beneficio d'inventario né tantomeno predisporlo, deve considerarsi erede pure e semplice della metà quota del 50% dell'immobile di (omissis), di cui era proprietaria in vita, la moglie C. C.. P.Q.M. dichiara che B. B., nato a (omissis) il (omissis), ha accettato tacitamente l'eredità relitta dal proprio coniuge C. C., deceduta a Como il (omissis), e conseguentemente lo dichiara proprietario, dell'ulteriore quota del 25%, in comunione indivisa con la figlia minore B. B. proprietaria della restante quota del 25% caduta in successione, dell'immobile sito in (omissis), costituito da appartamento composto da tre locali, servizi e area di pertinenza a piano terra, sottostante taverna, servizio e cantina, collegati da scala (omissis), mappale (omissis) R.C. Euro 666,23, mappale (omissis) sub. (omissis) p. (omissis) categoria (omissis); ordina all'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di (omissis), Servizio di Pubblicità Immobiliare la trascrizione della sentenza, con esonero da ogni responsabilità; condanna B. B. al pagamento delle spese d giudizio, che liquida in Euro 518,00 per spese ed Euro 4.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50% per spese generali.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di COMO SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Porrini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1216/2023 promossa da: (...) ATTORE contro (...) con il patrocinio dell'avv. (...) e dell'avv. (...), elettivamente domiciliato in VIA (...) presso il difensore avv. (...) (...), con il patrocinio dell'avv. (...) e dell'avv. (...), elettivamente domiciliato in VIA (...) presso il difensore avv. (...) CONVENUTI CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli inviati telematicamente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione datato 08.03.2023 (...) impugnava la delibera assunta dal (...) in data 30.06.2021 chiedendo in via principale di dichiararla "nulla e conseguentemente annullarla" e, nel merito, di dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima la delibera al punto 2 dell'ODG. Sostiene l'attore di aver acquistato in data 28.09.2021 due box e, all'atto di acquisto, di aver accettato il regolamento condominiale che permette ai proprietari dei box di utilizzare gli spazi comuni al pari dei residenti, contrariamente a quanto deliberato con la decisione impugnata che esclude i proprietari dei box, posti auto e cantine dall'utilizzo degli spazi comuni quali piscina, campo da tennis ecc. nonostante che, in base a regolamento contrattuale, tutti i condomini siano obbligati a sostenere le spese sia ordinarie che straordinarie dei suddetti impianti ed abbiano diritto di utilizzarli. Deduceva inoltre l'attore che il punto 2 dell'ODG indicava che oggetto di discussione e deliberazione avrebbe dovuto essere solamente l'uso della piscina condominiale ed invece la delibera è andata oltre deliberando e limitando l'uso di tutti i servizi (parco, campo da tennis). Si costituivano con comparsa il (...) ed il (...) che eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancata partecipazione personale al primo incontro di mediazione, la decadenza dall'impugnazione essendo scaduti i termini di cui all'articolo 1137 cc; nel merito, osservava che: 1) sia la delibera impugnata che quella del 2012 erano coerenti con il regolamento laddove all'art 9 richiamava l'articolo 9 lettera b che prevedeva che "è facoltà dell'assemblea, ai fini del miglior esito della gestione, adottare una diversa disciplina di utenza e, per giusta causa, la sospensione dell'uso in via provvisoria o definitiva"; 2) non vi era alcun rapporto di pertinenzialità fra il box e gli impianti sportivi e che le rimesse attoree costituivano pertinenza dell'abitazione attorea di altro complesso come risultante dal doc 2 attoreo; 3) il regolamento non era efficace in quanto costituitosi dopo l'atto pilota del 3.04.2008 e pertanto non poteva derogare ai criteri legali; Tutte le difese di entrambe le parti venivano elaborate nelle memorie depositate ex articolo 171 ter cpc. Con ordinanza 13.09.2023 il Giudice rilevava come il procedimento di mediazione fosse stato validamente instaurato e portato a termine come da doc 4 attoreo e che la riforma Cartabia valorizza la partecipazione delle parti con conseguenze negative sul piano processuale. Tale ordinanza in cui si scriveva:" la mancata partecipazione personale al procedimento è sanzionata dall'articolo 12 bis del D.Lvo 4 marzo 2010 n 28 inserito dall'art 7 comma 1 lettera p del D.Lvo 10 ottobre 2022 n 149 secondo cui il Giudice può' desumere dalla mancata partecipazione della parte argomenti di prova; inoltre tale condotta viene sanzionata dal Giudice con la condanna al pagamento di una somma corrispondente a quella del contributo unificato dovuto per il processo, se la parte non ha partecipato nello specifico al primo incontro senza una valida ragione o come dice la norma "senza giustificato motivo".......Inoltre non viene espressamente prevista l'improcedibilità in caso di mancata partecipazione al procedimento e quindi non può operare in difetto di mancata previsione legislativa" (Cass 20975/2017)". Con la medesima ordinanza ammetteva l'interpello e testi attorei sui capitoli 13.23 e 24. Superfluo sarebbe un ulteriore indagine istruttoria. Espletato l'interpello ed escussi i testi la causa veniva chiamata per discussione orale al 26 marzo 2024. Le parti si riportavano alle già precisate conclusioni e discutevano oralmente la causa. All'esito il Giudice depositava la presente sentenza di cui dava lettura. E' fuori dubbio che parte attrice può richiedere solamente la dichiarazione di nullità dell'atto impugnato e non l'annullabilità in quanto decaduta per decorrenza dei termini ex art 1137 cc. Parte attrice nelle proprie conclusioni ha solamente richiesto la pronuncia di nullità anche se impropriamente ha utilizzato il termine di annullamento come conseguenza della pronuncia di nullità. Ne consegue che, la richiesta di nullità per il fatto che il punto 2 dell'odg era incompleto e non conteneva i punti deliberati, deve essere rigettata. Infatti l'articolo 66 delle disp att. cc stabilisce che l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale deve contenere la specifica indicazione dei punti all'ordine del giorno. Se vi è omessa, tardiva o incompleta convocazione la delibera sarà annullabile ex articolo 1137 cc su istanza dei dissenzienti nei trenta giorni dalla delibera e degli assenti nei trenta giorni dalla comunicazione della delibera. Del pari, cioè annullabile, è il motivo di impugnazione per mancanza di quorum deliberativo. Non essendoci i presupposti per dichiarare la nullità di tutta la delibera come sembrerebbe richiedere parte attrice nella conclusione sub a), si accoglie la conclusione sub b) laddove richiede la declaratoria di nullità del punto 2 dell'ordine del giorno. I motivi dell'accoglimento sono i seguenti: 1) Il regolamento in uso ed allegato in atti e richiamato nel contratto di acquisto dell'acquirente è senza dubbio di natura contrattuale essendo stato predisposto dall'originario costruttore-venditore e perché, anche se al momento del primo atto pilota, il regolamento ancora non era in essere, i primi acquirenti hanno conferito espresso mandato "irrevocabile" al venditore di redigerlo senza aver mai sollevato nel tempo alcuna obiezione e quindi lo hanno accettato in ogni sua parte. Il medesimo mandato era stato conferito anche per la redazione delle tabelle millesimali. Nell'atto pilota, in riferimento al mandato irrevocabile per la predisposizione del regolamento e delle tabelle millesimali veniva espressamente scritto "il tutto con promessa di rato, valido ed approvato sotto gli obblighi di legge". La stessa parte convenuta ritiene contrattuale il regolamento come espressamente verbalizzato al punto 2 dell'ordine del giorno impugnato. 2) Nel regolamento all'articolo 7 è espressamente previsto che tutte le infrastrutture del complesso costituiscono beni comuni. Ha errato l'assemblea quando al punto 2 della delibera ha giustificato il proprio assunto, cioè quello di escludere i proprietari dei box dall'utilizzo della piscina e del campo da tennis, perché ritenuto "previsto dall'articolo 9 A" in quanto detto articolo prevede espressamente che le "le infrastrutture citate (piscina e campo da tennis) essendo strettamente correlate al complesso residenziale, sono da considerarsi beni comuni a tutti i condomini...in ragione della quota millesimale espressa con la tabella A millesimi di proprietà". Come emerge inequivocabilmente dall'articolo 18 del regolamento nella tabella A sono attribuiti millesimi anche ai proprietari dei soli box. La "diversa disciplina di utenza" che l'assemblea può' adottare riguarda esclusivamente la modalità di utilizzo di tali beni; infatti tale punto viene riportato a seguito del paragrafo "divieti" quali ad esempio, portare con se' animali, accedere fuori dall'orario stabilito ecc.........L'articolo 9 del regolamento, citato da parte convenuta a sostegno delle proprie difese, afferma che l'assemblea, ai fini del miglior esito della gestione, può' adottare una diversa disciplina di utenza ma non afferma che l'assemblea può escludere il diritto di un condomino alla titolarità della quota del bene ed al suo utilizzo. Ai fini della sospensione dell'uso è prevista dal regolamento l'esistenza di una giusta causa che non è stata dedotta né lamentata da parte convenuta. 3) E' fatto non contestato dai convenuti e comunque circostanza provata per interpello che l'attore ha sempre contribuito, in proporzione ai suoi millesimi, al pagamento degli oneri ordinari e straordinari relativi agli impianti sportivi, alla piscina, al tennis. La Rag (...) durante l'interrogatorio formale del 15 gennaio 2024 ha confermato il capitolo 13 della seconda memoria di parte attrice che recitava: "vero che i proprietari dei box pagano il mantenimento dei beni comuni e le spese ordinarie e straordinarie relative agli stessi". La Rag (...) ha risposto "si è vero". Ha anche confermato che altro condomino, proprietario solo del box ugualmente paga sia le spese ordinarie che straordinarie relative agli impianti. Anche il teste Avv (...) ha confermato che i proprietari dei box corrispondono gli oneri ma solo limitatamente al complesso (...) cioè al Supercondominio. Tale complesso, ha specificato il teste, è costituito da parco e infrastrutture comprensive della piscina, dei box, come da regolamento articolo da 3.1 a 3.6. "questo è il Supercondominio mentre il Condominio è quello di (...) che riguarda la gestione delle parti comuni del fabbricato principale". Tale distinzione è fondamentale per contraddire la tesi della pertinenzialità del bene box all'unità abitativa; infatti, come emerge dal regolamento (art 4.2 e seguenti) sono costituite, per utilizzare le parole del regolamento, due entità condominiali separate, una che è il (...) che è costituito "da tutti i proprietari del (...) (...) da tutti i proprietari dei fabbricati satelliti, da tutti i proprietari del complesso box, cantine, parcheggi esterni scoperti e l'altra dal (...) che è costituito da tutti i proprietari delle unità immobiliari del fabbricato principale. E quindi non corretto parlare di rapporto di pertinenzialità fra bene box e unità immoibliari abitative. Dopo tale distinzione, la pagina 10 del regolamento così conclude" i proprietari di complessi box, cantine, parcheggi esterni scoperti, fabbricati satelliti (e quindi tutti i partecipanti del Supercondominio fra cui l'attore, parteciperanno alla gestione di tutte le parti comuni del complesso, secondo quanto disciplinato nei regolamenti dei due enti condominiali sopra citati e nelle disposizioni particolari. Ebbene, come sopra è stato evidenziato i proprietari dei box sono condomini e in quanto tali hanno diritto di utilizzare i beni comuni. 4) Ad abundantiam, indipendentemente dal regolamento, l'attore, in quanto proprietario di box, oltretutto facente parte del Supercondominio, assume la qualità di condomino e, in base all'articolo 1138 cc il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni è proporzionale al valore dell'unità che gli appartiene, salvo che il titolo stabilisca diversamente. Nella fattispecie non vi è la presenza di alcun titolo che stabilisca in modo diverso o che ponga limiti e cioè non vi è alcun titolo che limiti il diritto attoreo sulle parti comuni. In quanto beni comuni ed in relazione all'art 1123 primo comma cc, risulta quindi corretta la conclusione secondo la quale le spese per la manutenzione dei beni comuni in esame siano ripartiti fra tutti i condomini in rapporto al valore proporzionale di ognuno e comunque come stabilito dal regolamento. 5) La natura condominiale della piscina, e degli impianti sportivi in genere trova titolo nel regolamento di natura contrattuale e nell'obbligazione propter rema carico degli acquirenti dei soli box tra cui l'attore. Trova altresì titolo nelle disposizioni del codice come sopra citate. La presunzione legale di condominialità della piscina e degli altri impianti deriva dall'attitudine oggettiva del bene al godimento comune e dalla concreta e manifestata volontà del proprietario originario di includerli fra i beni condominiali. Non può' essere rilevante il rapporto di pertinenzialità in quanto l'attore ha acquistato un box facente parte del (...) così come fanno parte del (...) gli impianti sportivi. Gli impianti sportivi in condominio, come la piscina, il campo da tennis possono considerarsi beni comuni se non risulta diversamente dal titolo; essi infatti rientrano nelle "opere, installazioni e manufatti" di cui all' articolo 1117 cc. A maggior ragione ci rientrano in questo caso data la peculiarità del complesso. 6) Non si condivide l'assunto di parte convenuta quando afferma che trattasi di un condominio parziale in quanto il condominio parziale si ha solo quando una parte di beni comuni sia destinata all'utilizzazione di una sola parte dei condomini. La Corte di Cassazione, rifacendosi al proprio consolidato orientamento, ha ribadito che la figura del condominio parziale ricorre ex lege tutte le volte in cui un bene (esempio scale) risulti, in ragione delle sue obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio in modo esclusivo di una parte soltanto dell'edificio in condominio. Nella fattispecie gli impianti sportivi sono di proprietà di tutti i condomini in quanto beni comuni. Non si ritengono pertinenti alla fattispecie le sentenze allegate da parte convenuta. Per tutto quanto sopra esposto si conclude che il punto 2 della delibera impugnata è nulla in quanto emessa al di fuori delle proprie competenze. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidati secondo il DM 55/2014; valore indeterminabile complessità media, fascia compenso media, ma, la liquidazione viene ridotta di 2/5 in quanto viene rigettata la domanda avanzata sub a di nullità dell'intera delibera mentre viene accolta la domanda di nullità limitatamente al punto 2 della delibera. Inoltre alcuni dei motivi di impugnazione erano propri di una pronuncia di annullamento in relazione alla quale l'attore è decaduto come sopra meglio illustrato. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la nullità del punto 2 della delibera impugnata del 30 giugno 2021. Condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento all'attore di euro 3047,00 oltre iva, ca e spese generali per compensi legali oltre esborsi per euro 311,00. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale. Como, 26 marzo 2024

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di COMO SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Porrini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4603/2022 promossa da: (...) ATTORE contro CONDOMINIO (...) (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. (...) e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA (...) 22100 COMO presso il difensore avv. (...) CONVENUTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli inviati telematicamente. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione datato 6 dicembre 2022 (...) e (...) convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Como il CONDOMINIO (...) per accertare la nullità o in subordine l'annullamento dei punti 1,2,3,5,11 della delibera del 05.10.2021 e dei punti 1,2,3,5,11 della delibera del 30.11.2021. Seguono i motivi di impugnazione: Delibera 5 ottobre 2021: punto 1) Approvazione bilancio consuntivo 01.01.2020-31.12.2020: A) Assenza del registro di contabilità e della nota sintetica esplicativa della gestione; B) illegittima duplicazione del bilancio; illegittimo utilizzo di conto corrente in banca svizzera, C) illegittimo impiego di valuta diversa dall'euro; D) illegittima ripartizione delle spese di riscaldamento. Punto 2) Revoca e/o conferma dell'amministratore e relativo compenso: compenso non analiticamente specificato; Punto 3) Approvazione bilancio preventivo dal 01.01.2021 al 3i.12.202i e relativo riparto: illegittima duplicità del bilancio, illegittimo uso di valuta diversa dall'euro, illegittimo criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento. Punto 5) Sistemazione buca lettere, citofoni, pavimentazione: nullità per genericità della deliberazione; campanelli non contemplati nell'ordine del giorno, oggetto impianti di proprietà privata. Punto 11) Lavori ascensori, mancanza di fondo speciale. Delibera del 30.11.2021 punto 1) Approvazione bilancio consuntivo 01.01.2020-31.12.2020: A) illegittima duplicazione del bilancio; C) illegittimo impiego di valuta diversa dall'euro; D) illegittima ripartizione delle spese di riscaldamento. Punto 2) Revoca e/o conferma dell'amministratore e relativo compenso: mancanza delle indicazioni di cui all'art 1129 cc Punto 3) Approvazione bilancio preventivo dal 01.01.2021 al 31.12.2021 e relativo riparto: illegittima duplicità del bilancio, illegittimo uso di valuta diversa dall'euro, illegittimo criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento. Punto 5) Sistemazione buca lettere, citofoni, pavimentazione: nullità per genericità della deliberazione; campanelli non contemplati nell'ordine del giorno, oggetto impianti di proprietà privata. Punto 11) Lavori ascensori, mancanza di fondo speciale. Si costituiva il convenuto che contestava la domanda attorea. Depositate le memorie di rito, espletate le prove orali, la causa veniva chiamata a precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del 7 febbraio 2024. A tale udienza i procuratori si riportavano alle già precisate conclusioni e discutevano oralmente la causa. All'esito il Giudice emanava la presente sentenza. Relativamente alla delibera del 5 ottobre 2021 va dichiarata cessata la materia del contendere. Dai verbali di assemblee risulta che le delibere assunte in data 5 ottobre 2021 sono state sostituite da quelle assunte in data 30.11.2021. Una volta sostituite, le delibere del 5 ottobre 2021 sono prive di effetto per i condomini. Se è vero da una parte che la sostituzione della delibera del 5 ottobre 2021 è intervenuta prima della notifica dell'atto di citazione è altrettanto vero che la notifica della mediazione è avvenuta in data 3.11.2021 prima della modifica e ha dato luogo al procedimento n 661-2021 con esito negativo della mediazione in data 7.11.2022. Nell'atto di citazione è stata chiesta la condanna anche di rifondere le spese di mediazione, domanda superflua in quanto dette spese rientrano nelle spese processuali. Esaminiamo la fondatezza o meno dell'impugnativa della delibera del 5 ottobre 2021 per applicare il principio della soccombenza virtuale: esaminati tutti i motivi di impugnativa, di seguito meglio analizzati nell'esame della delibera del 30.11.2021, il convenuto condominio sarebbe stato soccombente per i seguenti motivi: 1) Revoca e/o conferma dell'amministratore e relativo compenso: la Cassazione con sentenza 12927 del 22 aprile 2022 ha ritenuto necessaria l'esistenza di uno specifico compenso in quanto preciso requisito formale richiesto dalla legge espressamente a pena di nullità della nomina e questo Giudice si attiene al principio sopra richiamato. 2) Mancanza di registro di contabilità e nota sintetica esplicativa la cui assenza è causa di annullabilità della deliberazione come da costante giurisprudenza; 3) Lavori ascensori, mancanza di fondo speciale. L'assemblea ha deliberato un preventivo e non un fondo speciale di cui all'articolo 1135 comma 1 numero 4. Tutti gli altri motivi di impugnazione, alla luce di quanto di seguito motivato, sarebbero stati rigettati. Per questi motivi si ritiene di compensare le spese per la fase di mediazione. Nella fattispecie il difensore di parte convenuta è stato chiamato a partecipare alla fase di mediazione svolgendo la propria attività di studio e difensiva nell'interesse del proprio assistito. La Cassazione con ordinanza del 32306 del 2023 ha precisato che le spese di mediazione vanno assimilate a quelle del processo; la giurisprudenza di merito è concorde nel ritenere che tra le spese processuali da porre a carico della parte soccombente nel giudizio rientra anche il compenso per Fattività di assistenza prestata dal difensore della controparte nella fase d mediazione obbligatoria. Relativamente alla delibera del 30.11.2021: Sul punto 1) questo Tribunale si è già espresso, a seguito di lite che vedeva coinvolte le medesime parti e per i medesimi motivi di impugnazione con sentenza numero 1261/2023 il cui stralcio si riporta a conferma e a motivazione della presente decisione: "L'esistenza di due conti, uno in euro e l'altro in franchi non è motivo di nullità della delibera in quanto la decisione è rimessa alla volontà discrezionale dell'assemblea; il punto della delibera impugnato non è contrario a legge né a regolamento e né pertanto si può' parlare di difetto assoluto del potere di assemblea che possa comportare la nullità della delibera. Così come allo stesso modo una qualsiasi assemblea potrebbe decidere di adottare due bilanci, uno relativo alla gestione ordinaria ed uno relativo a quella straordinaria. Si ribadisce che la duplicazione dei conti e l'utilizzare due conti uno in euro ed uno in franchi è decisione rimessa alla valutazione dell'assemblea e la delibera non ha un contenuto illecito ossia contrario a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume e pertanto è delibera valida. Non è contrario ad alcuna normativa aprire e utilizzare un conto all'estero; tale possibilità è ammessa sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche. In particolare la validità dell'esistenza dei due conti è consacrata avuto riguardo alla collocazione del Condominio che ha sede in Campione d'Italia, una piccola enclave italiana in territorio svizzero dove la moneta in uso è il franco svizzero e non l'euro. La sanità è affidata, a libera scelta dei residenti, ad una cassa malata svizzera, le linee telefoniche sono della rete svizzera, i dipendenti del comune, delle scuole, i carabinieri, i pensionati sono pagati in franchi svizzeri. Il numero stesso del Comune di Campione è numero svizzero così come il suo indirizzo mail protocollo@comunecampione. che così tutti i numeri telefonici e gli indirizzi mail quelli degli uffici appartenenti al Comune, inoltre quasi tutti i tributi sono in franchi: il canone di depurazione, i rifiuti, l'acqua vengono riscossi in franchi, le tariffe ex Tosap oggi canone unico di occupazione vengono emesse in franchi e riscosse in franchi, le tariffe della TARI vengono approvate in franchi e poi riscosse in euro, solo l'IMU e la nuova imposta comunale sui consumi viene approvata e riscossa in euro...." "Dal punto di vista formale la moneta legale di Campione è l'euro ma la moneta d'uso a Campione d'Italia, in forza di una consuetudine centenaria, è il franco svizzero, dettata da ragioni essenzialmente pratiche, visto il legame strutturale ed intenso con la svizzera che fornisce al Comune anche diversi servizi pubblici fatturati in franchi. Vi sono norme di diritto italiano che fanno riferimento al franco come se questo fosse la moneta legale. Ad esempio, ai fini fiscali, un'apposita circolare dell'Agenzia delle Entrate stabilisce che i redditi in franchi conseguiti a Campione da chi è ivi residente beneficiano di uno sconto pari al 30%; oppure lo statuto del Comune e le deliberazioni dello stesso, come già sopra scritto, che dispongono che le imposte locali (tranne IMU e nuova imposta sui consumi) e gli altri pubblici contributi siano emessi e corrisposti in franchi. L'articolo 1277 cc è norma derogabile che viene derogata a Campione D'Italia da consuetudine centenaria anche da parte di organi dello Stato. Nella fattispecie il Condominio ha deliberato di corrispondere il dovuto in franchi a fornitori svizzeri, che emettono fatture in franchi, ma, anche se per assurda ipotesi, questi rifiutassero il pagamento in franchi, il debitore, a seguito della costituzione in mora ha sempre la facoltà, ex art. 1278 cc, di convertire la moneta estera in quella avente corso legale anche solamente all'atto del pagamento (Cass 19084 del 25.09.2015)". Quanto sopra scritto legittima l'adozione della delibera che pertanto non è né nulla né annullabile. In relazione al bilancio si ritiene che, avendo ritenuto legittimo l'uso del franco, non vi sia duplicazione di bilancio; vi è un unico bilancio scisso in due "sottobilanci" uno che gestisce poste in euro e un altro che gestisce altre poste in franchi. Non esistono duplicazioni di poste ossia voci di spesa. Un siffatto bilancio rende ancora più chiare e trasparenti le operazioni compite dall' amministratore nell'interesse del condominio. I requisiti di cui all'articolo 1130 bis sono stati tutti rispettati. La delibera sul punto non è né nulla né annullabile. Per quanto riguarda la spesa inerente i riscaldamenti parte attrice si duole perché il riparto delle spese consuntivo 2020 ha imputato all'unità Eredi (...) e quindi agli attori solo presunti consumi, indimostrati e contestati perché assunti in violazione dell'art 1123 cc e del disposto dell'articolo 9 comma 5 decreto 102/2014. Sul punto parte attrice è carente di interesse ad agire in quanto non ha né dedotto né dimostrato il pregiudizio patrimoniale che le avrebbe procurato il criterio adottato dall'assemblea (leggasi pagine 8 e 9 dell'atto di citazione): l'interesse ad agire è perciò un interesse processuale secondario e strumentale rispetto all'interesse sostanziale primario, rimasto leso dal comportamento della controparte. In tal senso l'interesse ad agire è condizione necessaria e fondamentale per intentare l'azione ed è configurabile per l'attore un'utilità dipendente dall'accertamento della nullità o annullabilità dell'atto impugnato. Vi è difetto di interesse di agire in capo agli attori in quanto la delibera impugnata non ha generato alcun concreto pregiudizio ai suoi diritti tale da legittimare la pretesa ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare (Cass 17.01.2023 n 1337 nonché costante giurisprudenza del Tribunale di Como 1403/2018- confermata da Corte Appello Milano 314/2020;). Leggasi Trib Como 1261/2023 secondo cui" La delibera non si ritiene affetta da nullità per carenza di interesse ad agire. Anche nell'azione di nullità chi impugna deve allegare e dimostrare un interesse concreto e attuale alla declaratoria di nullità in quanto esso è la fonte della sua legittimazione. Non è pertanto sufficiente un interesse al rispetto della mera legalità ma è necessaria l'allegazione di un'incidenza negativa nella sfera giuridica del soggetto agente delle irregolarità denunciate riguardo al risultato economico della gestione sociale. L'interesse ad agire, in quanto condizione dell'azione ex art. 100 cpc, la cui carenza è rilevabile ex ufficio, implica a carico dell'attore l'onere di dimostrare l'attualità della lesione del proprio diritto ed il conseguente pregiudizio derivante dalla decisione impugnata alla cui eliminazione è diretto il provvedimento giurisdizionale richiesto. Legittimato all'impugnativa è il titolare di un interesse concreto ed attuale all'impugnativa interesse che è carente nella fattispecie, sia perché non è stato né dedotto né dimostrato dall'attore". Anche con sentenza numero 329/2020 confermata da Corte Appello Milano 3220/2022, resa fra Wehner Luisa ed il Condominio e per i medesimi motivi il Giudice di prima istanza scriveva "se è vero che il criterio utilizzato è diverso da quello previsto dal regolamento condominiale, fondato sui millesimi di proprietà, tuttavia risulta che lo stesso (basato per il 70% sui consumi volontari e per il restante 30% sulla caratura millesimale) sia più' conveniente in termini economici per l'attrice, determinando in suo favore, un risparmio di spesa...."; " a fronte di tale considerazione l'attrice non ha in alcun modo dimostrato di avere un interesse concreto all'impugnazione della delibera assembleare relativa all'approvazione del consuntivo". Lo stesso dicasi nella presente fattispecie ove, se fossero applicati i criteri del regolamento contrattuale, gli attori sarebbero penalizzati rispetto al criterio adottato dall'assemblea essi infatti avrebbero dovuto versare 2416,10 fr anziché 1.181,14. In ogni caso alla fattispecie non sarebbe applicabile la normativa 141/2016 in quanto, in base a tale normativa è necessario che tutte le unità siano dotate di un termoregolatore e di un contabilizzatore di calore in corrispondenza dei singoli corpi radianti o scaldanti (termosifoni)ed è necessaria una diagnosi energetica; nella fattispecie invece l'unità degli attori è (...) che non è dotata di termovalvole né di contabilizzatori di calore collegati via radio con la centrale della ditta di rilevazione, l'unità infatti è l'unica ad avere un sistema di riscaldamento a pavimento; inoltre la diagnosi energetica non è stata espletata. I calcoli eseguiti nel consuntivo sono corretti anche sulla base della testimonianza resa dai testi (...). Dalle loro testimonianze è emerso che il dato di consumo degli attori è certo ed incontrovertibile in quanto sono gli unici ad avere un contatore per tutto l'appartamento. Nessuna penalizzazione è stata causata agli attori dall'aver invertito i consumi Eredi (...) e (...) in quanto l'errore è stato rettificato (vedi sub doc 5 quater di parte convenuta) e nel 2019 alcuna somma è stata richiesta agli attori. La delibera è valida e non è nulla né annullabile. Sul punto 2) questo Giudice ritiene che l'omissione dei giorni e le ore in cui l'amministratore riceve non costituisca causa di nullità della delibera in quanto non si riscontra, seguendo l'insegnamento della Suprema Corte SU 9839 del 2021, né la mancanza degli elementi costitutivi essenziali, né l'impossibilità dell'oggetto né un contenuto illecito. Si rigetta altresì la domanda di annullamento della delibera in quanto il motivo dedotto potrebbe semmai costituire eventualmente una irregolarità comportante la revoca ma non può essere dedotto come vizio in sede di impugnativa di una delibera come recentemente affermato da Cassazione 05.11.2020 numero 24761. L'articolo 1129 cc inoltre prevede in ogni caso una "previa richiesta all'amministratore", richiesta che non è mai stata inoltrata dagli attori. Sul punto 3) In relazione all'approvazione bilancio preventivo dal 01.01.2021 al 31.12.2021 e relativo riparto: illegittima duplicità del bilancio, illegittimo uso di valuta diversa dall'euro, ripartizione spese la delibera non è né nulla né annullabile per i motivi sopra trattati sub punto 1). Sul punto 5) Sistemazione buca lettere, citofoni, pavimentazione: nullità per genericità della deliberazione; non contemplati nell'ordine del giorno, oggetto impianti di proprietà privata. La delibera non è nulla secondo l'insegnamento di SU 9839/2021 né annullabile in quanto trattasi di sistemazioni di parti condominiali a cui poteva provvedere direttamente l'amministratore in quanto facoltà rientrante nelle sue attribuzioni ex articolo 1130 n 4 cc. La delibera era stata prevista nell'ordine del giorno e concerneva parti condominiali. Tale delibera può farsi rientrare nelle cd delibere programmatiche in quanto non ha assunto una decisione concretamente attuabile mancando i preventivi di spesa e la nomina di una ditta esecutrice, né è stata posta a carico dei condomini alcuna spesa (doc 5 sexies). La delibera ha posto le basi per un percorso decisorio più articolato, ponendone semplicemente i presupposti. Anche in questo caso si rileva l'interesse ad agire degli attori nel senso sopra esposto, interesse che diviene rilevante ai fini dell'impugnativa allorché incida patrimonialmente sui singoli condomini (Cass 02.05.2013 n 10235; Cass 14.10.2019 n 25839) In sede assembleare non è stato approvato alcun preventivo di spesa né tale spesa è stata inserita nel preventivo (cfr doc 5 di parte convenuta). Gli attori, presenti in assemblea, erano quindi partecipi alla discussione, non hanno votato contrario e si sono astenuti. Si ritiene pretestuoso il motivo di impugnativa per nullità e/o annullabilità della delibera. Sul punto 11) Lavori ascensori, mancanza di fondo speciale. In questa sede la delibera ha approvato l'esecuzione di una manutenzione straordinaria con costituzione di fondo speciale come prevede l'articolo 1135 cc comma 1 n 4. L'assemblea ha previsto i pagamenti in due tranches: la prima entro il 31.12.2021 e la seconda entro il 28.02.2022. L'amministratore darà impulso ai lavori una volta raccolto il denaro. Si ritiene pretestuoso il motivo di impugnazione. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il DM 55/2014 e successive modifiche DM 147/2022. Si applica valore indeterminabile complessità media; compensi fascia media. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - Dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'impugnativa della delibera del 5 ottobre 2021 con compensazione delle spese riferite alla fase di mediazione; - Respinge le domande attoree e condanna gli attori, in solido fra loro, al pagamento in favore del CONDOMINIO (...) in persona del legale rappresentante delle spese legali per euro 10.860,00 oltre iva, ca e spese generali. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale. Como, 7 febbraio 2024.

  • TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO SEZIONE SECONDA CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 terdecies -281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2876 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno (...), vertente: TRA (...) (C.F.: (...)), in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale (P.IVA: (...)), con sede legale a (...) in (...), assistito e difeso dall'avv. Avvocato (...) (c.f.: (...)) (fax (...), pec: (...)) -ricorrente- CONTRO Contro(...) (c.f.: P.IVA (...)), sito a (...) in (...), in persona del suo amministratore pro tempore dott. (...) (c.f.: (...)) -resistente contumace- Oggetto: condanna dell'amministratore di condominio ad obbligo di comunicazione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con ricorso ex art. 281 undecies cpc iscritto a ruolo il (...) (e dunque ricadente nell'ambito di applicazione di cui alla cd. Riforma Cartabia di cui al D. Lgs. (...), n. 149, come modificato dalla L. (...), n. 197), (...) , in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale ha evocato in giudizio il (...), nella persona del suo amministratore pro tempore dott. (...), chiedendo, previo accertamento del relativo diritto, la condanna della resistente a consegnare l'elenco dei condomini morosi con le generalità complete (codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza), le quote millesimali di proprietà, l'importo dovuto da ciascuno secondo la ripartizione nonché i dati catastali degli immobili di loro proprietà come iscritti nell'anagrafe condominiale; ha chiesto inoltre fissarsi, ex art. 614 bis c.p.c., una somma a carico di controparte per ogni eventuale giorno di ritardo nell'esecuzione della condanna. In data (...) il sottoscritto G.I. fissava, ai sensi degli artt. 281 undecies e ss cpc, udienza al (...), concedendo termine al ricorrente per la notificazione del ricorso e del decreto a controparte entro 40 giorni prima della data fissata per l'udienza, con onere per quest'ultima di costituzione entro 10 giorni prima dell'udienza. Alla data di prima udienza il G.I., verificata la mancata costituzione di parte resistente nonostante rituale notifica, dichiarava la contumacia del (...) , nella persona del suo amministratore e, ritenuta la causa di pronta soluzione e non richiedente istruttoria, fissava per la discussione e contestuale trattenimento in decisione ex art. 281 sexies cpc, l'udienza del (...) . Alla citata udienza, svoltasi in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc, il sottoscritto G.I., preso atto delle note di trattazione scritta di parte ricorrente del (...) , richiamato nuovo disposto dell'art. 281 sexies cpc (con la previsione di venuta meno della contestualità della decisione, da assumersi peraltro con forma di sentenza), tratteneva in decisione il fascicolo. II. Sussiste la competenza di questo Tribunale, per materia e valore, oltre che territoriale, nel circondario del Tribunale di Como. Pacifica è la legittimazione attiva dell'imprenditore ricorrente. Legittimato passivamente è correttamente il condominio, in persona dell'amministratore, essendo quest'ultimo soggetto obbligato esclusivamente in ragione della sua posizione di mandatario dell'ente di gestione. La domanda svolta non richiede condizioni di procedibilità da rispettare, non ricadendo nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010, e consistendo in un facere, dunque estraneo all'ambito di applicazione della disciplina al d.l. 132/2014 sulla negoziazione assistita. Rituale è la notifica di ricorso e decreto di fissazione udienza al condominio, nella persona del suo amministratore (...) - chiaramente specificata- perfezionatasi il (...), e pertanto tempestivamente rispetto al termine indicato dal G.I. (vds. decreto del (...)1 e verbale di udienza del (...)). Pertanto deve trovare conferma la declaratoria di contumacia del (...) evocato in giudizio. L'avvenuto perfezionamento della notifica, ed il contenuto della relata, provano inoltre la qualità del dott. (...) quale amministratore pro tempore del condominio resistente. III. La domanda è fondata, e come tale deve essere accolta. Parte ricorrente ha provato di essere creditore di parte resistente, giusta decreto ingiuntivo n. 330/2023 del (...) (R.G. n. 292/2023), non opposto e munito di formula ex art. 647 cpc il (...) (vds. doc.1) per l'importo di Euro 63.825,41 oltre interessi e spese del monitorio. Ha altresì fornito provato di aver pignorato (presso terzi) il conto condominiale (doc.2) risultato tuttavia capiente per la sola, limitata, misura di Euro 1.955,00 (giusta dichiarazione del terzo). Ha pertanto ritualmente motivato, stante l'incapienza del conto corrente condominiale, la necessità di ottenere dall'amministratore di condominio gli estremi dei condomini morosi, comprensivi dei dati anagrafici degli stessi, dell'indicazione dei millesimi di proprietà e dell'importo dovuto da ciascuno; ha infine allegato evidenze di plurimi solleciti al legale del condominio (quantomeno nelle date del (...), (...), (...): vds all. 4). Dispone l'art. 63 delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, al secondo comma, che "I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini": non avendo il ricorrente - il cui status di creditore risulta ex actis, fino a prova contraria, non fornita- contezza di quali siano i creditori morosi e quali in regola, e per quali importi, la sua domanda è pienamente fondata e secundum legem. Un diverso comportamento processuale del creditore, invece, sarebbe contra legem, esponendo lo stesso ad opposizioni all'esecuzioni. Giova sul punto richiamare alcuni recenti precedenti della Suprema Corte: - (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 22856 del (...)8 ) "l'esecuzione nei confronti di un singolo condomino, sulla base di titolo esecutivo ottenuto nei confronti del condominio, per le obbligazioni contratte dall'amministratore, può avere luogo esclusivamente nei limiti della quota millesimale dello stesso, sicché, ove il creditore ne ometta la specificazione ovvero proceda per il totale dell'importo portato dal titolo, l'esecutato può proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., deducendo di non essere affatto condomino o contestando la misura della quota allegata dal creditore"; - (Sez. 3 - , Ordinanza n. 20590 del (...)) "Il creditore che intenda promuovere un'azione esecutiva nei confronti del singolo condomino, "pro quota", sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, deve previamente notificare il titolo in forma esecutiva a tale condomino, al fine di consentirgli lo spontaneo adempimento o le opportune contestazioni circa il proprio "status" di partecipe al condominio oppure circa la sua responsabilità per quella specifica obbligazione condominiale, pena la nullità del precetto, da denunciare nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c., senza che sia necessario allegare e dimostrare alcun ulteriore pregiudizio, diverso da quello insito nel mancato rispetto della predetta formalità"; - (Sez. 2 - , Ordinanza n. 5043 del (...)) "Il condomino in regola coi pagamenti, al quale sia intimato precetto da un creditore sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, può proporre opposizione a norma dell'art. 615 c.p.c. per far valere il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi che condiziona l'obbligo sussidiario di garanzia di cui all'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., trattandosi di una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso e, quindi, del diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo". Da quanto precede consegue il positivo accertamento del diritto in capo al ricorrente ad avere l'elenco dei condomini morosi. E per l'effetto, la condanna dell'amministratore pro tempore del condominio alla consegna dell'elenco dei condomini morosi. IV. Resta da indagare l'ambito di estensione dell'obbligo informativo dell'amministratore di condominio verso il creditore richiedente. La richiamata norma si limita ad indicare, al primo comma, che "l'amministratore, (...) è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi". E' la nozione di "dato", pertanto, a dover essere declinata, secondo lo spirito della disposizione. Se la ratio è quella di assicurare al condomino non moroso il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi e l'attuazione dell'obbligo di garanzia di cui all'art. 63, comma 2, disp. att. c.c solo in via sussidiaria, allora il creditore deve necessariamente avere conoscenza (I) dell'elenco nominativo dei condomini morosi completo del codice fiscale, della data e luogo di nascita, della residenza o domicilio, (II) dell'indicazione dei millesimi di proprietà di ogni condomino e della tabella applicabile, (III) delle somme da ciascuno dovute al creditore in base ai criteri di riparto (normalmente millesimi, o diverso criterio approvato in assemblea) e tenuto conto del credito/debito complessivo. Anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili come iscritti nell'anagrafe condominiale si ritiene debba fare parte del contenuto dell'obbligo informativo, sempre in aderenza alla ratio succitata nonché in adesione alla prassi vigente presso le diverse corti di merito nazionali. I dati richiesti dal ricorrente (vds. pag.5 ricorso) sono coincidenti con quelli testè richiamati, pertanto la domanda deve trovare accoglimento anche in relazione al secondo capo. V. Da ultimo, parte ricorrente chiede la condanna di controparte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., per ogni giorno di eventuale ritardo nella comunicazione dei dati richiesti, individuando in Euro 200,00 - o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia - l'importo congruo per ogni giorno di ritardo successivo a quello decorrente dalla data di notifica dell'eventuale provvedimento di condanna. Anche tale domanda deve trovare accoglimento. L'amministratore di condominio ha il dovere, anche nell'interesse dei condomini in regola con i pagamenti, di comunicare i dati suindicati; l'adempimento di tale dovere rientra tra gli obblighi caratterizzanti il suo operato, che deve essere adempiuto con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176, comma 1, c.c.), ed in ossequio, tra le altre, alle disposizioni di cui agli artt. 1130,1131 e 1135 c.c e rispetto cui risponde, a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.. Per tali ragioni, essendo legittima la richiesta del creditore e doveroso l'adempimento dell'amministratore di un condominio debitore e moroso, risulta accoglibile la domanda di individuazione di una somma a carico dell'obbligato per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento. L'art. 614 bis cpc prevede infatti una misura coercitiva che va a rafforzare un provvedimento di condanna, quindi è irrogata in funzione della realizzazione di un rapporto obbligatorio. Si ritiene applicabile anche alle obbligazioni dell'amministratore di condominio (vds. giurisprudenza di merito, ex multis, recentemente, Tribunale Santa Maria Capua Vetere, (...)) sull'assunto dell'infungibilità della qualità soggettiva del soggetto obbligato. Essa si ritiene congrua -tenuto conto dell'assenza di parametri oggettivi in materia, ma valorizzando "il valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile" (art. 614 bis cpc) e, dunque, da una parte il valore complessivo del credito vantato e dall'altra il lasso temporale dall'inizio del comportamento inerte, non modificato neppure a seguito della notifica del ricorso introduttivo, in pregiudizio al creditore- in Euro 60,00 al giorno, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento a decorrere dal decimo giorno successivo al perfezionamento della notifica dello stesso. VI. Le spese seguono la soccombenza e come tali vengono liquidate, utilizzando i parametri i cui al D.M.147/2022, scaglione indeterminabile - complessità bassa, ai minimi tenuto conto dell'effettiva attività difensiva svolta, alla luce della tipologia di procedimento e della mancata costituzione di controparte, con riferimento alla fase di studio, introduttiva e decisionale. P.Q.M. Il Tribunale di Como - seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 281 decies cpc, proposto da (...) , titolare dell'omonima impresa individuale, nei confronti di (...) , in persona del suo amministratore pro tempore, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, letti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies, così provvede: in accoglimento della domanda di parte ricorrente: - Accerta il diritto del ricorrente, in quanto creditore del condominio resistente, ad ottenere l'elenco dei condomini morosi con le generalità complete (codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza), le quote millesimali di proprietà, l'importo dovuto da ciascuno secondo la ripartizione svolta in virtù della relativa tabella per i titoli di cui in premessa nonché i dati catastali degli immobili di loro proprietà come iscritti nell'anagrafe condominiale, per l'effetto: Condanna il (...), in persona dell'amministratore pro tempore, a fornire entro dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento al ricorrente (...), con riferimento all'attività commissionata all'impresa ricorrente il (...) ed oggetto del decreto ingiuntivo n. 330/2023 del (...) (R.G. n. 292/2023): (I) l'elenco nominativo dei condomini morosi completo del codice fiscale, della data e luogo di nascita, della residenza o domicilio, (II) l'indicazione dei millesimi di proprietà e della tabella applicabile (III) l'indicazione delle somme dovute da ciascuno secondo la ripartizione svolta in virtù della relativa tabella per i titoli di cui sopra, nonché (IV) i dati catastali degli immobili come iscritti nell'anagrafe condominiale; - visto l'articolo 614 bis c.p.c. fissa in Euro 60,00 (sessanta/00) la somma dovuta all'attore dal condominio resistente, contumace, in persona dell'amministratore pro tempore, per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento a decorrere dal decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dello stesso; - Condanna il (...), in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento in favore di (...), titolare dell'omonima impresa individuale, delle spese di lite che si liquidano in Euro 2.906,00 (duemilanovecentosei/00) per onorario, oltre rimborso forf. Spese generali, CPA e IVA (ove dovuta) come per legge, ed Euro 518,00 per C.U. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Como il 7 gennaio 2024. Depositata in Cancelleria il 8 gennaio 2024.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Porrini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2762/2021 promossa da: La.We. Um.Bi. con il patrocinio dell'Avv. AL.MA., ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Como Viale (...). ATTORI contro CONDOMINIO Le. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. IO.AN. e elettivamente domiciliato in VIA (...), 25 22100 COMO presso il difensore avv. IO.AN. CONVENUTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli inviati telematicamente. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione datato 24 giugno 2021 e ritualmente notificato La.We. conveniva in giudizio il Condominio "Le." per sentire dichiarare la nullità o in subordine l'annullabilità dei punti 1, 3, 5, 6 e7 della delibera del 4.09.2020 e la nullità del punto 1 della delibera del 29.05.2020. In particolare invocava l'invalidità della delibera del 4.09.2020 per i seguenti motivi: - per il punto 1 all'ordine del giorno "bilancio consuntivo 01,01,2019-31.12.2019 e relativo riparto": a) assenza della nota sintetica esplicativa; b) illegittima duplicità del bilancio; c) illegittimo utilizzo da parte del Condominio di conto corrente in valuta diversa dall'euro; d) illegittimità del criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento. - per il punto 3 all'ordine del giorno bilancio preventivo 01.01.2020-31/12/2020 e relativo riparto in euro e CHF": a) illegittima duplicità del bilancio (in euro e franchi svizzeri) e relativi riparti; b) illegittimo utilizzo di valuta diversa dall'euro; c) illegittimità del criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento; d) mancata costituzione del fondo speciale per opere straordinarie. - per il punto 5 all'ordine del giorno "incarico ad un tecnico per verificare una rilevazione delle parti comuni e della limitazione dei parcheggi assegnati: a) mancata indicazione dei votanti a favore; - per il punto 6 all'ordine del giorno "delibera di copertura economica, anticipata di tutti i compensi relativi agli incarichi professionali per poter portare avanti tutte le questioni condominiali in sospeso ed approvate ad oggi" a) indeterminatezza dell'oggetto. - per il punto 7 all'ordine del giorno "richiesta della possibilità di presenziare durante le assemblee stesse non solo i proprietari di questo condominio ma anche le persone di fiducia delegate, i traduttori e gli avvocati". a) violazione dell'articolo 29 del regolamento di condominio. Inoltre per i punti 1,3,5,7 parte attrice invocava l'invalidità laddove non erano riportati i nominativi dei votanti e la caratura millesimale. Parte attrice invocava l'invalidità del punto 1 dell'ordine del giorno della delibera del 29.05.2020 "esecuzione dei lavori e approvazione preventivi....relativamente all'Ordinanza comunale contingibile ed urgente in materia igienico-sanitaria; lavori che hanno formato oggetto di discussione al punto 4 dell'assemblea del 4.9.2020. a) mancata costituzione del fondo speciale. Si costituiva in giudizio il Condominio Le. che, in relazione all'impugnativa del 4.09.2020 eccepiva: per il punto 1 dell'ordine del giorno la decadenza dall'impugnazione i quanto nessuno dei vizi lamentati era stato inserito nella domanda di mediazione con conseguente improcedibilità della domanda. Nel merito, contestava ogni singolo addebito. per il punto 3 dell'ordine del giorno: decadenza dall'azione, improcedibilità della domanda, carenza di interesse ad agire. Per i punti 5 e 6 dell'ordine del giorno: improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione; carenza di interesse ad agire. Nel merito contestava l'addebito. Per il punto 7 dell'ordine del giorno eccepiva l'inderogabilità del regolamento assembleare; Relativamente alla mancata indicazione dei votanti a favore e dell'indicazione della caratura millesimale eccepiva: decadenza dall'impugnazione visto il mancato inserimento del punto nell'istanza di mediazione da cui è scaturito il procedimento n. 403/2020; improcedibilità della domanda visto il mancato tentativo di conciliazione obbligatoria, difetto di interesse ad agire. Nel merito deduceva che dal verbale era facilmente ricavabile il nominativo dei favorevoli e dei contrari. In relazione all'impugnazione del punto 1 dell'ordine del giorno dell'assemblea del 29.05.2020 eccepiva: decadenza dall'impugnazione, improcedibilità della domanda, difetto di interesse ad agire e carenza di legittimazione ad agire. All'udienza del 29 novembre 2021 il legale di parte convenuta insisteva nelle eccezioni di decadenza e di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Il legale di parte attorea rilevava che i vizi dedotti determinavano la nullità delle delibere e quindi l'infondatezza delle eccezioni, rimettendosi al Giudice in merito ali ' improcedibilità. Il Giudice, rilevato che il procedimento di mediazione non conteneva integralmente le domande di cui all'atto di citazione disponeva l'introduzione del procedimento di mediazione assegnando alle parti il termine di 15 giorni per la sua introduzione. All'udienza del 16 novembre 2022 il Giudice autorizzava il deposito delle memorie ex art 183 epe. Espletato l'interpello ed escussi i testimoni la causa veniva chiamata a precisazione delle conclusioni al 13 novembre 2023. All'udienza del 13 novembre i procuratori si riportavano alle già precisate conclusioni e discutevano oralmente la causa All'esito il Giudice emanava la presente sentenza. Sull'improcedibilità e decadenza: Parte attrice ha avviato il procedimento di mediazione n. 403/2020 prodromico all'introduzione della presente causa elencando come segue i vizi per cui riteneva invalida la delibera del 4 settembre 2020 (cfr doc 3 di parte convenuta): "1) in merito all'approvazione del bilancio consuntivo dal 01.01.2019 al 31.12.2019 e relativi riparti in euro e franchi si contesta, in relazione al rendiconto in CHF, al punto 6, manutenzioni varie, la fattura del 29.01.2018 della ditta Ca.Ma. in quanto da addebitarsi al condomino che utilizza il locale sauna; 2) in riferimento alla revoca o conferma dell'amministratore si contesta la conferma in quanto si ritiene che il comportamento dell'attuale amministratore non sia conforme ai suoi doveri di rappresentanza di tutti i condomini; 3) in riferimento al bilancio preventivo in euro si contesta l'indicazione delle spese tecniche in quanto la voce 10 autorizza spese che la stessa assemblea aveva già escluso in data 24 maggio 2019; inoltre si contesta anche la voce 11 che non è chiara, oltre al preventivo specificato solo dopo l'approvazione dell'assemblea; 4) quanto ai lavori eseguiti per la sistemazione delle condutture di acque nere, si contesta il mancato coinvolgimento dell'Amministrazione comunale di campione D'Italia come convenuto nell'assemblea precedente all'unanimità; 5) si contesta l'incarico al tecnico, in quanto, in precedenti assemblee condominiali si è chiarito che le parti comuni sono chiaramente individuate nel regolamento condominiale; 6) si reputa non necessario ed oltremodo gravosa la costituzione di un fondo per non meglio precisate spese professionali relative a tutte le questioni condominiali "in sospeso ed approvate ad oggi"; 7) si contesta la legittimità della decisione in presenza di regolamento condominiale chiarissimo e non modificabile se non all'unanimità; 8) si contesta la pulizia della facciata in quanto la scelta non considera l'opportunità dei benefici fiscali vigenti; 9) Anche la sistemazione dei balconi è generica e non identifica puntualmente gli interventi; 10) si contesta la decisione di dipingere le pareti della lavanderia in quanto dovrebbero essere oggetto di maggiore attenzione da parte di alcuni condomini, ciò' vale anche in relazione alle condizioni della lavatrice e dell'asciugatrice; 11) si contesta la necessità di sostituzione dell'ascensore della scala b), essendo sufficiente la sola manutenzione per la relativa conformità di esercizio; 12) si contesta la trattazione, nelle varie ed eventuali, di tutti gli argomenti che non sono stati indicati nell'ordine del giorno". Anche se parte attrice ha integrato la domanda di mediazione, inserendo i motivi dell'impugnazione come riportati nell'atto di citazione -per ciò che concerne l'impugnativa della delibera del 4 settembre 2020- in successivo procedimento di mediazione in ottemperanza dell'ordinanza del Giudice del 29.11.2021, la stessa è decaduta dall'impugnazione per la domanda di annullamento per tutti i punti impugnati con l'atto introduttivo in relazione alla delibera del 4 settembre 2020 Nessuna delle domande proposte in atto di citazione infatti era stata inserita nella domanda di mediazione sfociata nel procedimento n. 403/2020; ne consegue la declaratoria di improcedibilità e decadenza dalla domanda di impugnazione ex art 1137 cc. Gli attori, presenti in assemblea del 4.09.2020 avrebbero dovuto inserire le doglianze di cui all'atto di citazione nell'istanza di mediazione depositata il 29 settembre 2020. La successiva istanza di mediazione, è stata depositata in corso di causa quando erano già spirati i termini di decadenza. A questo punto, rigettate le domande di annullamento della delibera impugnata del 04.09.2020 si procede con l'esame delle domande di nullità sia della delibera del 4.09.2020 sia di quella del 29.05.2020 non essendo operante il termine di cui all'articolo 1137 cc. Punto 1 ODG delibera del 4.09.2020 la delibera non è affetta da nullità: I punti A), assenza nota sintetica esplicativa e D) (illegittimità del criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento non sono motivi di nullità della delibera bensì potrebbero costituire di annullabilità della stessa. Anche i punti B) illegittima duplicazione dei bilanci e indeterminatezza dell'oggetto della delibera in quanto, sostiene l'attore, l'assemblea ha approvato un singolo bilancio e C) illegittimo utilizzo di un conto corrente diverso dall'euro non sono affetti da nullità per i seguenti motivi: 1) parte attrice è consapevole dell' esistenza di due diversi bilanci in quanto uno dei motivi di impugnazione è la duplicazione dei bilanci, uno in euro ed uno in franchi, infatti non ha lamentato la mancata allegazione al verbale di convocazione dei due bilanci; inoltre era presente all'assemblea dal cui verbale si evince che i condomini hanno discusso su entrambi i bilanci ed approvato espressamente la ripartizione di entrambi ove è scritto "la maggioranza dei condomini approva il bilancio .......e relativo riparto in euro e in CHF". A conferma di quanto sopra cioè della discussione di entrambi i bilanci si evidenza come l'attore Bi. ha contestato la fattura in franchi emessa dal fornitore Ca.. La doglianza è pretestuosa, viene agganciata ad un errore che ben si comprende sia di natura meramente formale dove è stato inserito un singolare anziché' un plurale quando dal testo del verbale e dagli altri motivi di impugnazione (allorché gli attori impugnano l'esistenza dei due bilanci) ben si comprende che i bilanci approvati sono due. E' ovvio che, approvando lo stato di ripartizione di entrambi i bilanci, siano stati approvati entrambi. Inoltre il verbale del 4.9.2020 riporta sia all'ordine del giorno sia come oggetto di delibera il seguente punto: "Approvazione bilancio consuntivo dal 1/01/2019 al 31/12/2019 e relativo riparto in euro e in CHF" così come l'avviso di convocazione (come si evince dai doc 3 e 4 attorei). 2) L'esisteva di due conti, mio in euro e l'altro in franchi non è motivo di nullità della delibera in quanto la decisione è rimessa alla volontà discrezionale dell'assemblea; il punto della delibera impugnato non è contrario a legge né a regolamento e né pertanto si può' parlare di difetto assoluto del potere di assemblea che possa comportare la nullità della delibera. Così come allo stesso modo una qualsiasi assemblea potrebbe decidere di adottare due bilanci, uno relativo alla gestione ordinaria ed uno relativo a quella straordinaria. Si ribadisce che la duplicazione dei conti e l'utilizzare due conti uno in euro ed uno in franchi è decisione rimessa alla valutazione dell'assemblea e la delibera non ha un contenuto illecito ossia contrario a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume e pertanto è delibera valida. Non è contrario ad alcuna normativa aprire e utilizzare un conto all'estero; tale possibilità è ammessa sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche. In particolare la validità dell' esistenza dei due conti è consacrata avuto riguardo alla collocazione del Condominio che ha sede in Campione d'Italia, una piccola enclave italiana in territorio svizzero dove la moneta in uso è il franco svizzero e non l'euro. La sanità è affidata, a libera scelta dei residenti, ad una cassa malata svizzera, le linee telefoniche sono della rete svizzera, i dipendenti del comune, delle scuole, i carabinieri, i pensionati sono pagati in franchi svizzeri. Il numero stesso del Comune di Campione è numero svizzero così come il suo indirizzo mail (...) e così tutti i numeri telefonici e gli indirizzi mail quelli degli uffici appartenenti al Comune, inoltre quasi tutti i tributi sono in franchi: il canone di depurazione, i rifiuti, l'acqua vengono riscossi in franchi, le tariffe ex Tosap oggi canone unico di occupazione vengono emesse in franchi e riscosse in franchi, le tariffe della TARI vengono approvate in franchi e poi riscosse in euro, solo l'IMU e la nuova imposta comunale sui consumi viene approvata e riscossa in euro. Diventa pertanto irrilevante l'acquisizione, come richiesto da parte attrice sia a verbale d'udienza del 15.05.2023 e in sede di precisazione delle conclusioni di due documenti del Comune di Campione inviati all'attrice e relative al versamento dei tributi. Dal punto di vista formale la moneta legale di Campione è l'euro ma la moneta d'uso a Campione d'Italia, in forza di una consuetudine centenaria, è il franco svizzero, dettata da ragioni essenzialmente pratiche, visto il legame strutturale ed intenso con la svizzera che fornisce al Comune anche diversi servizi pubblici fatturati in franchi. Vi sono norme di diritto italiano che fanno riferimento al franco come se questo fosse la moneta legale. Ad esempio, ai fini fiscali, un'apposita circolare dell'Agenzia delle Entrate stabilisce che i redditi in franchi conseguiti a Campione da chi è ivi residente beneficiano di uno sconto pari al 30%; oppure lo statuto del Comune e le deliberazioni dello stesso, come già sopra scritto, che dispongono che le imposte locali (tranne IMU e nuova imposta sui consumi) e gli altri pubblici contributi siano emessi e corrisposti in franchi. L'articolo 1277 cc è norma derogabile che viene derogata a Campione D'Italia da consuetudine centenaria anche da parte di organi dello Stato. Nella fattispecie il Condominio ha deliberato di corrispondere il dovuto in franchi a fornitori svizzeri, che emettono fatture in franchi, ma, anche se per assurda ipotesi, questi rifiutassero il pagamento in franchi, il debitore, a seguito della costituzione in mora ha sempre la facoltà, ex art 1278 cc, di convertire la moneta estera in quella avente corso legale anche solamente all'atto del pagamento (Cass. 19084 del 25.09.2015). La violazione della normativa fiscale non è stata dettagliata né provata. Il motivi di invalidità del punto 3) all'ordine del giorno "bilancio preventivo" 01.01.2020-31.12.2020 e relativo riparto in euro e CHF individuati come segue: a) illegittima duplicità del bilancio (in euro e franchi svizzeri) e relativi riparti; b) illegittimo utilizzo di valuta diversa dall'euro; c) illegittimità del criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento; d) mancata costituzione del fondo speciale per opere straordinarie; non determinano la nullità della delibera in quanto nella delibera non si riscontra 1) la mancanza degli elementi costitutivi essenziali; 2) l'impossibilità dell'oggetto da valutarsi in relazione alle funzioni attributive dell'assemblea; 3) il contenuto illecito.(cfr Cass. SU n. 9839 del 2021). Per i punti a) e b) - duplicazione dei conti e utilizzo di due conti uno in euro ed uno in franchi -si rimanda a quanto sopra scritto. Il punto c) - illegittimità del criterio di ripartizione spese di riscaldamento- si ritiene la delibera non affetta da nullità bensì, in ipotesi, solamente da annullabilità; Il punto d) mancata costituzione del fondo straordinario nell'approvazione del preventivo; si ritiene legittima la delibera di approvazione del preventivo laddove approva spese per euro 10 mila per rifacimento tubature per carenza di interesse degli attori all'impugnativa come meglio motivato sotto il capo di esame del motivo di nullità della delibera del 29 maggio 2020. - per il punto 5 all'ordine del giorno "incarico ad un tecnico per verificare una rilevazione delle parti comuni e della limitazione dei parcheggi assegnati parte attrice lamenta la mancata indicazione dei votanti a favore". Tale delibera non è affetta da nullità. Le delibere con mancata indicazione dei votanti potrebbero essere tutt'al più affette da annullabilità. Nell'istanza di mediazione del 29.09.2020 la mancata indicazione dei votanti non era inserita come motivo di invalidità del punto 5 della delibera. - per il punto 6 all'ordine del giorno "delibera di copertura economica, anticipata di tutti i compensi relativi agli incarichi professionali per poter portare avanti tutte le questioni condominiali in sospeso ed approvate ad oggi" parte attrice lamenta: a) indeterminatezza dell'oggetto. Tale motivo di impugnazione per nullità è fondato; la delibera non determina quali siano "tutti i compensi" né specifica quali siano "tutte le questioni condominiali in sospeso portate avanti fino ad oggi". L'oggetto della delibera assunta è estremamente generico; ne consegue la sua nullità perché carente di oggetto determinato o determinabile ossia mancante di un reale decisum. - per il punto 7 all'ordine del giorno "richiesta della possibilità di presenziare durante le assemblee stesse non solo i proprietari di questo condominio ma anche le persone di fiducia delegate, i traduttori e gli avvocati" parte attrice lamenta la violazione dell'articolo 29 del regolamento contrattuale di condominio. Si ritiene fondato questo motivo di impugnazione. Più' volte, anche in altre causa, è già stato accertato che il regolamento del condominio di cui è causa ha natura contrattuale e la norma che limita il potere di rappresentanza dei condomini ha natura contrattuale e non regolamentare in quanto incide nella sfera dei diritti ed obblighi di ciascun condomino. Ne consegue che la delibera de quo, che autorizza la delega in favore di terzi non condomini, essendo in contrasto con il regolamento contrattuale ed essendo clausola avente natura contrattuale e non essendo stata assunta all'unanimità è radicalmente nulla. Inoltre per i punti 1, 3, 5, 7 parte attrice invocava l'invalidità laddove non erano riportati i nominativi dei votanti e la caratura millesimale. Non è delibera affetta da nullità sulla base delle SU sopra richiamata ma tutt'al più' potrebbe essere considerata annullabile ma, come sopra detto, parte attrice è decaduta dal proporre l'azione di annullamento. Parte attrice invocava l'invalidità del punto 1 dell'ordine del giorno della delibera del 29.05.2020 "esecuzione dei lavori e approvazione preventivi....relativamente all'Ordinanza comunale contingibile ed urgente in materia igienico-sanitaria; lavori che hanno formato oggetto di discussione al punto 4 dell'assemblea del 4.9.2020 per mancata costituzione del fondo speciale. Si è già sopra detto che parte attrice è decaduta dal far valere l'annullabilità di tale delibera. Rimane da esaminare se tale delibera a cui gli attori hanno prestato voto favorevole, sia affetta da nullità. Si rileva come la delibera ancorché non abbia costituito un fondo speciale ha approvato all'unanimità i lavori e i preventivi forniti per i lavori come allegati al verbale e che aveva ad oggetto lavori urgenti ordinati dall'Ordinanza comunale n 1635 del 14.05.2020. La delibera non si ritiene affetta da nullità per carenza di interesse ad agire. Anche nell'azione di nullità chi impugna deve allegare e dimostrare un interesse concreto e attuale alla declaratoria di nullità in quanto esso è la fonte della sua legittimazione. Non è pertanto sufficiente un interesse al rispetto della mera legalità ma è necessaria l'allegazione di un'incidenza negativa nella sfera giuridica del soggetto agente delle irregolarità denunciate riguardo al risultato economico della gestione sociale. L'interesse ad agire, in quanto condizione dell'azione ex art 100 c.p.c., la cui carenza è rilevabile ex ufficio, implica a carico dell'attore l'onere di dimostrare l'attualità della lesione del proprio diritto ed il conseguente pregiudizio derivante dalla decisione impugnata alla cui eliminazione è diretto il provvedimento giurisdizionale richiesto. Legittimato all'impugnativa è il titolare di un interesse concreto ed attuale all'impugnativa interesse che è carente nella fattispecie, sia perché non è stato né dedotto né dimostrato dall'attore sia perché i lavori di cui alla delibera impugnata sono terminati come risulta dal verbale assembleare del 4.09.2020. Invero, è interesse di natura pubblicistica, prevalente su quello di natura privatistica finalizzato alla caducazione della delibera, mantenere in vita la delibera in quanto esecutiva di un'ordinanza contingibile ed urgente in materia igienico sanitaria emessa dal Comune in data 14.04.2020 che imponeva l'esecuzione della bonifica ed il ripristino delle condotte pubbliche entro termini stringenti - 15/30 giorni (vedi doc 13 di parte convenuta). In punto spese, visto il rigetto della domanda di annullamento della delibera del 4.09.2020, visto il rigetto della domanda di nullità della delibera del 29.05.2020, visto il parziale accoglimento dei motivi di nullità della delibera del 4.09.2020 (punti 6 e 7) ed il rigetto degli altri punti (1,3,5) si compensano per 2/3 e si condanna gli attori, al pagamento di un terzo. Spese secondo il DM 55/2014 e successive modifiche; valore indeterminabile, complessità media. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'improcedibilità e la decadenza della domanda attorca di annullamento della delibera del 4 settembre 2020; dichiara la nullità dei punti 6 e 7 della delibera condominiale del 4 settembre 2020; rigetta la domanda di nullità per tutti gli altri motivi di impugnazione della delibera del 4.09.2020 (punti 1-3 e 5); rigetta la domanda di nullità della delibera del 29.05.2020. Condanna gli attori in solido fra loro al pagamento di spese legali in favore di parte convenuta per euro 3620,00 oltre iva, ca e spese generali. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale. Così deciso in Como il 13 novembre 2023. Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2023.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Riva ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3767/2020 promossa da: Ma.Ne., con il patrocinio dell'avv. Ma.Ma., elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. Ma.Ma. ATTRICE Contro In. SPA (C.F. Ma.Ne. con il patrocinio dell'avv. Gu.Pa., elettivamente domiciliato in VIA Ma.Ne. 22100 COMO presso il difensore avv. Gu.Pa. CONVENUA CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 19 ottobre 2020 Ma.Ne. conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Como, In. spa per sentire accertato l'inadempimento contrattuale di parte convenuta con interesse ad ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento in suo favore di tutti i danni subiti e quantificati nella somma di Euro 59.787,88, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Chiedeva altresì di condannare parte convenuta al risarcimento in favore di parte attrice dell'ulteriore danno subito e conseguente all'indisponibilità sul proprio conto corrente della somma di cui alle operazioni bancarie disconosciute e che si quantifica nella somma di Euro 10.000,00, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio anche della procedura di mediazione, oltre al rimborso forfettario ex art. 2 D.M. n. 55 del 2014, rifusi iva e cpa. Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta del 21 gennaio 2021, In. spa chiedendo il rigetto delle domande attoree ovvero la limitazione della condanna nei limiti della effettiva responsabilità accertata in capo alla convenuta secondo la rispettiva partecipazione ex art. 1227 c.c.. Alla prima udienza di comparizione delle parti del 17 febbraio 2021 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., e fissava per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 16 giugno 2021. Alla successiva udienza il giudice, lette le istanze e deduzioni delle parti, invitava le stesse a precisare le conclusioni per l'udienza del 21 febbraio 2023. A tale udienza, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da fogli inviati telematicamente, ed il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e tratteneva la causa in decisione. Orbene, la domanda è in parte fondata e, come tale, deve essere parzialmente accolta per le motivazioni che seguono. Preliminarmente, in ordine alla dinamica dei fatti occorsi in data 8.10.2019, si precisa che è pacifico tra le parti perché emerge anche dalle risultanze processuali (e, in particolare, dalle memorie depositate da parte attrice, nonché dalla denuncia allegata dalla stessa e altresì dalle due relazioni tecniche depositate rispettivamente da attrice e convenuta) che i bonifici oggetto del presente procedimento sono stati disposti a nome dell'odierna attrice , e provenienti dal di lei conto , ma ciò è avvenuto per il tramite di un sistema informativo, ed informatico, differente rispetto a quello normalmente utilizzato dalla Ma.Ne. Le parti sono concordi, dunque, nel ritenere che gli accessi al conto dell'attrice effettuati il giorno 8.10.2019 non sono stati eseguiti dall'indirizzo IP o, in ogni caso, dalla postazione della cliente di Banca In. bensì da altro soggetto ignoto (così anche relazione del Consulente Tecnico di Parte ing. Ma.Ne. , p.4). Tanto premesso, preme a questo Tribunale rilevare la dinamica concreta e analizzare la giurisprudenza e la normativa specifica in materia di frode informatica bancaria. Sul punto, questa autorità giudiziaria, considerate le risultanze processuali e, in particolare, le relazioni dei consulenti di parte (rispettivamente il dott. Ma. per parte attrice e l'ing. Po. per parte convenuta), ritiene che, nel caso di specie si sia in presenza del fenomeno di truffa online denominato MINTB, ossia "Man in the browser", una minaccia informatica che permette al cybercriminale di intercettare e manipolare il traffico internet che l'utente crede privato e protetto. In particolare, il Collegio di Coordinamento dell'ABF in data 26.10.2012, con la Decisione n. 34983 ha definito questo tipo di attacco hacker così: "Nella sua massima espressione di efficienza aggressiva, il programma malevolo, una volta annidatosi in un certo numero di computer, genera quella che in gergo suole definirsi una botnet, ossia per l'appunto una rete di macchine egualmente infettate dallo stesso virus. Il malware, ... dotato di sofisticate capacità di elusione dei migliori antivirus, si annida in modo silenzioso nel computer della vittima senza creare alcun malfunzionamento o alterazione del sistema tali da attrarre l'attenzione dell'utente. Il malware resta completamente "in sonno" attivandosi solo nel momento in cui l'utente si colleghi ad un sito finanziario compreso fra quelli che il programma abbia posto nel mirino (targeted banks). In quel preciso istante il malware "si risveglia'' ed entra in azione captando il collegamento dell'utente e propinandogli una pagina-video esattamente identica a quella che l'utente è abituato a riconoscere in sede di accesso regolare al sito del proprio intermediario. L'unica differenza, obiettivamente impercettibile ad un pur scrupoloso utente, è la stringa di descrizione della pagina che, a differenza di quella originale, reca un prefisso di accesso (c.d. protocollo di trasferimento ipertestuale, Hyper Text Transfer Protocol) "http" e non già "https" (dove la "s" finale sta per secured, protetto)." In altre parole, il MITE è un software molto insidioso che, a differenza di altre fattispecie di phishing dove l'aggiramento dei sistemi di sicurezza avviene con sms, chiamate, email e altre false comunicazioni apparentemente riconducibili all'istituto di credito di fiducia, invece, in questo caso, l'appropriazione indebita dei codici di sicurezza avviene in maniera così subdola che, "ignaro dell'intervenuta sostituzione della pagina, l'utente è indotto a ritenere di trovarsi nel normale ambiente sicuro in cui normalmente egli opera" (Collegio di Coordinamento dell'ABF, Decisione n. 34983 del 26.10.2012). In ordine a ciò, occorre precisare che proprio per contrastare questi fenomeni sono stati creati dei mezzi di contrasto a tali cyber-truffe prevedendo sistemi di autenticazione forte. Sul punto, la normativa tecnica di riferimento è contenuta nel Regolamento Delegato della Commissione (UE) 2018/389 e, in particolare agli artt. 8 e seguenti. In particolare, ai fini della presente decisione, si anticipa che ai sensi dell'art. 10 co 2 D.Lgs. n. 11 del 2010: "Quando l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non è di per se' necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, ne'che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7. E' onere del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente"; in altri termini, e onere della banca tornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente. Alla luce delle varie pronunce ABF , nonché del citato quadro normativo, è opportuno ritenere che ogniqualvolta si verifichi un accesso non autorizzato al servizio online della banca, quest'ultima, al pari di un'impresa che esercita un'attività pericolosa (ex art. 2050 c.c.), incorre in una responsabilità oggettiva aggravata; la banca, per superare la presunzione di colpevolezza, deve dunque dimostrare sia di aver adottato le misure idonee ad evitare il danno derivante dal fenomeno di phishing sia l'inescusabile colpevolezza a carico dell'utente (ex multis, Cass. Civ., sez. VI, sent. n. 9158 del 12.04.2018). Detto ciò , nella giurisprudenza della Corte di Cassazione si è ormai cristallizzato il principio secondo cui in caso di truffa informatica cd. phishing (sia essa avvenuta attraverso la clonazione di carte di credito o attraverso fenomeni online come il MITB) incombe sul prestatore di servizi di pagamento, e dunque, sull'istituto di credito, il duplice onere di provare di aver adottato tutte le misure di sicurezza necessarie per la protezione del cliente e l'inadempimento doloso e/o gravemente colposo del cliente medesimo (così, di recente Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 13204 del 15.05.2023). Invero, in ordine a ciò, già con la sentenza n. 2950 del 3.2.2017 la Suprema Corte (Sez. I) aveva stabilito che: "In tema responsabilità della borica in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo". Sul punto, per altro, viene aggiunto che "anche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente." Orbene, è opportuno ora verificare se nel caso di specie l'odierna convenuta abbia soddisfatto il doppio onere che grava sulla stessa. Invero, per quanto concerne le misure di prevenzione e sicurezza utilizzate da In. spa questo Tribunale ritiene che esse fossero sufficienti e, dunque, che quanto sostenuto da parte attrice, secondo cui i sistemi adottati dalla convenuta fossero inadeguati non sia stato dimostrato né tanto meno veritiero. Resta tuttavia da sottolineare che nessun sistema ha rilevato anomalie nelle operazioni avvenute sul conto della Ma.Ne. nonostante l'indirizzo IP dal quale venivano disposte le operazioni sul conto dell'attrice non fosse quello abitualmente utilizzato dalla cliente della banca. Ancora si prende atto che, per quanto i sistemi di prevenzione e sicurezza attuati dalla convenuta non siano stati violativi di alcuna normativa italiana né internazionale posta a garanzia dei dati sensibili degli utenti di istituti di credito, tuttavia, è emerso chiaramente, anche per conoscenze diretta di questa autorità giudiziaria, che dal 2018 in poi diverse truffe informatiche hanno visto coinvolti utenti di In. per episodi similari a quella subita dall'odierna attrice. Per quanto concerne, poi, il secondo onere probatorio a carico dell'odierna convenuta, consistente nel dimostrare che vi sono stati comportamenti incauti da parte della Ma.Ne. nei fatti occorsi in data 8.10.2019, questo Tribunale ritiene che tale onere non sia stato sufficientemente assolto dalla banca In. invero, alla luce delle risultanze processuali, non solo non sono emersi comportamenti dolosi tenuti dall'attrice ma nemmeno è possibile rinvenire dei comportamenti incauti tenuti della stessa per i fatti per cui si sta procedendo. Sul punto, si precisa, infatti, che la giurisprudenza della Corte di Cassazione nella già citata sentenza n. 2950 del 3.2.2017, innanzitutto, ha sottolineato che l'istituto di credito deve dimostrare la riconducibilità delle operazioni di pagamento alla volontà del cliente, circostanza che, nel caso di specie, non è stata in alcun modo provata; al contrario, come già segnalato, l'indirizzo IP da cui è partito il collegato al sito della banca convenuta non poteva essere noto all'istituto di credito dal momento che non era mai stato utilizzato dalla cliente Ma.Ne.. A conferma del fatto che mancasse la volontà dell'attrice di effettuare i bonifici oggetto di causa , vi è anche la circostanza che, a seguito dei fatti occorsi, appena riceveva notizia dall'odierna convenuta che le disposizioni da lei richieste non potevano essere evase in quanto il conto non aveva liquidità sufficienti, l'odierna attrice, dopo aver controllato che risultavano emessi dal proprio conto dei bonifici per un valore totale di Euro 59.787,88 dalla stessa mai disposti, immediatamente denunciava il fatto presso la stazione dei Carabinieri di Erba (denuncia del 16.10.2019 presente in atti). Ancora, secondo una più recente pronuncia della Corte di Cassazione che si allinea al già citato orientamento della medesima Suprema Corte espresso con la sentenza n. 2950/2017, "la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente" (Cass. Civ., Sez. 6-3, Ordinanza n. 26916 del 26.11.2020); ne deriva che l'odierna convenuta avrebbe dovuto dimostrare la presenza di dolo o di colpa grave nei comportamenti dell'attrice per potersi liberare della presunzione di responsabilità, cosa che non ha, invece, fatto. Sul punto si precisa che, in ordine alla possibilità che fattrice abbia agito dolosamente, la controparte si è limitata ad affermare che, tra le ipotesi plausibili di quanto accaduto il giorno 8.10.2019, vi fosse anche quella secondo cui la Ma.Ne. avrebbe voluto effettuare quei bonifici agendo con dolo. Orbene, questo Tribunale ritiene che tale tesi di parte convenuta non sia stata in alcun modo suffragata da prove o elementi di prova né sono emerse dalle risultanze processuali che possano essere utilizzate a sostegno della predetta teoria della banca convenuta. Di talché questo Tribunale ritiene che non si possa ravvisare alcun atteggiamento doloso nelle condotte poste in essere dall'odierna attrice in ordine ai fatti per cui si sta procedendo. Alla stessa conclusione è possibile giungere in ordine all'asserita colpa grave della Ma.Ne. per i medesimi fatti; invero, questo Tribunale, sulla base delle corpose risultanze processuali ritiene che non vi siano elementi tali da poter ritenere che sull'attrice possa ricadere una responsabilità da colpa grave. Sul punto si richiama una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 18045 del 05.07.2019), la quale, ritenendo sempre che la responsabilità dell'istituto bancario "per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente", ha riconosciuto la colpa grave del cliente dal momento che quest'ultimo aveva atteso due anni prima di comunicare alla banca con cui aveva aperto il conto corrente, l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento. Invero, secondo la Suprema Corte del 2019 l'omessa attivazione di un sistema di controllo degli estratti conto "integra quella situazione di colpa grave alla quale fa riferimento il suddetto plesso normativo, atteso che alla conoscenza dell'uso non autorizzato dello strumento deve equipararsi la possibilità di conoscenza, allorché la sua mancanza ... si sia protratta per un arco di tempo particolarmente prolungato ed in relazione ad un conto corrente presso il quale risultava una notevole giacenza di danaro". In tal caso, è evidente che la colpa grave è rinvenibile nell'atteggiamento del cliente che non si è attivato in una qualsiasi forma di controllo degli estratti conto per un lasso di tempo considerevole; al contrario, nel caso di specie, la Ma.Ne. si è fin da subito attivata per controllare il proprio conto e, inoltre, come anticipato, preso coscienza di quanto accaduto, ha immediato sporto denuncia per i fatti oggetto del presente procedimento. Ancora, si precisa che non è possibile paragonare il caso di specie con quello su cui ha deciso di recente il Tribunale di Milano - sez. VI con la sentenza del 15.9.2022 dal momento che in quel caso sono stati ritenuti responsabili per colpa grave i correntisti truffati dal momento che la controparte aveva dimostrato che i clienti dell'istituto bancario pur inconsapevolmente avevano cooperato con i cyber-truffatori fornendo agli stessi tutti i dati (credenziali di accesso, codici OTP e OTS) utili per poter accedere ai loro conti online ed eseguire le operazioni bancarie. Orbene, differentemente, nel caso di specie non è possibile rinvenire nelle condotte della Ma.Ne. la violazione degli obblighi di diligenza, prudenza e perizia, né la convenuta ha dimostrato il contrario essendosi limitata a dire che, per ben 10 volte, la Ma.Ne. avrebbe fornito i codici necessari per la conferma delle operazioni di bonifico; quest'ultima circostanza non è mai stata allegata né provata da alcun elemento. Al contrario la Ma.Ne. ha dichiarato, sia in corso di causa sia in sede di denuncia ai carabinieri, di non aver mai ricevuto email di phishing nei giorni o mesi precedenti rispetto all'accaduto, di non aver mai comunicato a nessuno le sue credenziali e password per effettuare operazioni online sul suo conto corrente aperto con Ba.In. né di aver mai perso o ceduto a terzi il proprio telefono cellulare con il quale normalmente effettua l'accesso al conto online. Fra l'altro, non risulta alcuna prova contraria. Alla luce di tutto quanto precede questo Tribunale ritiene dunque che non si possa ritenere che l'odierna attrice abbia agito con dolo o con colpa grave; ne consegue che la responsabilità ai sensi di legge e, dunque, secondo le normative sopraccitate, ricadono in capo all'istituto bancario convenuto. Inoltre non è possibile nemmeno riscontrare un concorso di colpa dell'attrice ex 1227 c.c. dal momento che non vi sono elementi tali da poter ritenere che la stessa abbia, in effetti, cooperato o posto in essere condotte che abbiano potuto agevolare il soggetto (o i soggetti) che hanno commesso la truffa informatica di cui parte attrice è stata vittima. Infine, per quanto riguarda, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata da parte attrice, questo Tribunale ritiene che essa debba essere rigettata per mancanza di supporto probatorio venendo meno all'onere di allegazione che si ricava dall'art. 112 c.p.c., articolo in applicazione del quale la parte deve introdurre in giudizio i fatti che ne costituiscono il fondamento" pena la loro irrilevanza. In particolare, nel caso di specie, la Ma.Ne. ha quantificato tale danno nella somma pari ad Euro 10.000,00 senza tuttavia fornire elementi tali che possano giustificare tale somma. Sicché , accertato che la banca per poter superare la presunzione di colpevolezza deve provare sia che ha adottato tutte le misura di sicurezza utili ad impedire frodi informatiche, sia che il proprio cliente abbia agito con dolo o colpa grave, e che la Nespoli non ha agito né con dolo né con colpa grave, considerato anche che quest'ultima ha subito un danno per valore pari ad Euro 59.787,88, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, questo Tribunale, tenuto conto anche che non può essere accolta la domanda di parte attrice riguardante il risarcimento del danno non patrimoniale, condanna l'odierna convenuta al risarcimento della predetta somma in favore di parte attrice. Le spese seguono la soccombenza in giudizio e, dunque, cedono a carico della banca convenuta. P.Q.M. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta e disattesa, in parziale accoglimento della domanda dell'attrice Ma.Ne. così provvede: 1 - accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità civile della banca convenuta In. spa in ordine ai fatti occorsi il 8.10.2019 in danno dell'attrice; 2 - per l'effetto, condanna la convenuta banca convenuta In. spa, nella persona del suo rappresentante legale pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice Ma.Ne. della somma di Euro 59.787,88, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; 3 - rigetta la domanda dell'attrice Ma.Ne. relativa al risarcimento del danno non patrimoniale per una valore pari ad Euro 10.000,00 per mancanza di prove; 4 - condanna, altresì, la banca convenuta In. spa, nella persona del suo rappresentante legale pro tempore, alla rifusione delle spese di lite di parte attrice che si liquidano in complessivi Euro 786,00 per anticipazioni, ed Euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre rimborso al 15%, iva e cpa, come per legge. Così deciso in Como, il 24 ottobre 2023. Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2023.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Como, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Lastrucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2339/2022, avente ad oggetto: divisione beni non caduti in successione. Promossa da: (...) (C.F. (...)), rappresentata e difesa dall'avv. (...), come da procura in calce all'atto di citazione; ATTRICE contro (...) (C.F. (...)), rappresentato e difeso dall'avv. (...), come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta; CONVENUTO CONCLUSIONI All'udienza del 27.9.2023 le parti, rinunciando all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, hanno concluso congiuntamente chiedendo che sia accertata la cessazione della materia del contendere a spese integralmente compensate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, (...) ha convenuto in giudizio (...) chiedendo lo scioglimento della comunione sull'immobile, sito in Canzo via (...), del quale i due coniugi erano proprietari al 50% ciascuno e la divisione dello stesso. (...) si è costituito nel presente giudizio eccependo il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis del Dlgs n. 28/2010 e chiedendo in via principale il rigetto della domanda ed in subordine l'assegnazione a proprio favore dell'intero immobile. Alla prima udienza del 30.11.2022 è stato assegnato termine per introdurre il tentativo di mediazione obbligatoria e la causa è stata rinviata all'udienza del 5.4.2023, poi differita, su istanza congiunta delle parti, prima al 14.6.2023 ed infine al 27.9.2023. In vista di tale udienza, con nota depositata congiuntamente in data 22.9.2023, le parti hanno dato atto della definizione positiva della procedura di mediazione n. 2063 promossa davanti all'Organismo di Mediazione (...), allegando il verbale di conciliazione redatto in data 25.7.2023. Con tale accordo, (...) ha ceduto la quota di 1/2 di sua proprietà dell'immobile oggetto del presente giudizio di divisione a (...) e questo ha provveduto a versare quale corrispettivo la somma di Euro 26.221,00, determinata tenendo conto dei rapporti di debito maturati tra le parti ed analiticamente indicati nell'accordo. Tanto premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. La giurisprudenza di legittimità afferma che si ha cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che elimina la posizione di contrasto fra le parti e fa di conseguenza venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice (cfr. Cass. Civ. n. 14775/2004). In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità la transazione intervenuta in corso di giudizio, alla quale può essere assimilato il verbale di conciliazione stipulato in sede di mediazione, integra un fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, eliminando la posizione di contrasto fra le parti e facendo venire meno l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa, correlativamente determinando l'inutilità della pronuncia medesima (cfr. Cass. Civ. n. 1950/2003 e n. 3598/2015); Nel caso di specie, le parti in data 25.7.2023, dunque in epoca successiva all'instaurazione del presente giudizio, hanno raggiunto un accordo avente ad oggetto lo scioglimento della comunione tra loro esistente relativamente all'immobile sito in Canzo via (...). In conseguenza di ciò hanno rappresentato di non avere più interesse alla prosecuzione della controversia, pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere su tutte le domande formulate nel presente giudizio. In merito alle spese di lite, occorre osservare che le parti all'udienza del 27.9.2023 hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo anche a loro riguardo. Conseguentemente, non sussistendo ragione per discostarsi da quanto dalle stesse congiuntamente richiesto, le spese andranno integralmente compensate. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: - dichiara cessata la materia del contendere; - compensa integralmente le spese di lite. Como, 29 settembre 2023.

  • TRIBUNALE ORDINARIO di COMO SEZIONE SECONDA CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4430 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente TRA (...) (C.F.: (...)), nato a Placanica (RC) il (...) e residente a Erba in Via (...), rappresentato e difeso dall'Avv. (...), con eletto domicilio ai fini del presente procedimento in Cernobbio (...)c/o l'Avv. (...); -attore- e (...), nata a Catanzaro il (...) e residente in Marina di Caulonia (RC) in Viale (...), rappresentata e difesa ai fini del presente procedimento dall'Avv. (...), con studio sito in Caulonia, (...) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. (...) con studio in Como, Via (...) -convenuta - OGGETTO: rifusione da parte dell'erede delle spese funebri anticipate e simili. CONCLUSIONI All'udienza del 12 aprile 2023 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito di note conclusionali di giorni 40, e di ulteriori giorni 20 per memorie di replica, sulle seguenti conclusioni: Per parte attrice: "IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Voglia questo Ecc.mo Tribunale, contraiis reiectis, dato atto che la convenuta (...) risulta erede del defunto padre (...) come da documentazione data in visione a firma dell'Avv. (...) del 22.10.2020, condannare la stessa a rimborsare al Sig. (...), che dichiara averle anticipate, le seguenti spese erogate a favore del defunto Sig. (...), padre della convenuta: 1- spese per il funerale tenutosi in Lecco Euro 3.854,00 2- spese per il trasporto aereo del feretro da Milano a Lamezia Terme Euro 1.000,00 3- spese per trasporto da Lamezia Terme a Placanica Euro 1.300,00 4- acquisto di un lenzuolo per avvolgere il cadavere Euro 167,00 5- spese sostenute per costituirsi in un decreto ingiuntivo esperito dalla struttura (...) e (...) di Lecco presso la quale era ricoverato il defunto Euro 5.600,00 E quindi il rimborso totale di Euro 11.921,00 o quello maggiore o minore che questo Tribunale riterrà anche di equità e giustizia per i motivi dedotti in narrativa. Il tutto con interessi dalla domanda al saldo. Spese competenze ed onorari di causa refusi. AD ISTRUTTORIA. Se del caso, rimettersi la causa sul ruolo onde procedere all'assunzione dei testi così come indicati in atto introduttivo e memoria 11.2.2020". per parte convenuta: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così pronunciarsi: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare infondata la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto accertare e dichiarare che da parte convenuta nulla è dovuto nei confronti del sig. (...). IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non dovesse accogliere in via principale quanto sopra detto, voglia accogliere le seguenti richieste istruttorie per come formulate negli atti di causa. IN VIA ISTRUTTORIA: a) DELLA RICHIESTA DI PROVA TESTIMONIALE. Si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) "vero che ad interessarsi della vendita dell'immobile sito in Dolzago di proprietà del sig. (...) (interdetto) è stato esclusivamente il tutore Avv. (...) su autorizzazione del Giudice Tutelare?". Indica a teste Avv. (...) con studio in Como, Via (...) Primo Piano. Ci si riporta, comunque a tutte le osservazioni, eccezioni e deduzioni di cui a tutti i propri scritti difensivi, da ritenersi qui integralmente riportati e trascritti, chiedendone l'integrale accoglimento. IN OGNI CASO: Con vittoria delle spese e competenze, oltre oneri così come per legge". CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE I. Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 4.10.2019 (...) conveniva in giudizio la nipote (...), nella sua veste di erede del padre (...), deceduto in una casa di ricovero in Lecco, chiedendo il rimborso delle spese di ricovero sostenute in proprio, nonché di quelle funeralizie. Precisamente, parte attrice deduceva di aver speso Euro. 472,08 per indumenti a favore del fratello, Euro. 1.300,00 per spese funeralizie Euro. 167,230 per l'acquisto di un vestito indossato dal defunto per la sepoltura, Euro. 1.400,00 quale indennizzo equitativo per aver effettuato n. 12 viaggi da Erba a Dolzago per svolgere attività di mediazione per la vendita dell'immobile di proprietà del de cuius (...); Euro. 1.500,00 per acquisto di biancheria; ed infine Euro. 5.600,00 per essere stato costretto a costituirsi in un procedimento civile avanti al Tribunale di Lecco essendo stato chiamato in causa per un atto di fideiussione firmato a favore e inerente il ricovero del fratello con una spesa a favore del legale officiato, Avv. (...). In sede di prima udienza il 15.1.2020 il Giudice, stante la rituale notifica nei riguardi di (...) e la sua mancata costituzione, ne dichiarava la contumacia, concedendo i termini ex art. 183 co.VI cpc. Successivamente allo spirare del termine della prima memoria ex art. 183 co. VI cpc si costituiva, tardivamente IL 19.2.2020, parte convenuta, chiedendo pronunciarsi il rigetto della domanda attorea sul presupposto: (I) quanto alle spese funebri, della mancata tempestiva comunicazione della morte del padre da parte dello zio, e della circostanza che all'epoca del decesso (20.10.2018) come anche alla data di costituzione, alla figlia risultava impedita l'accettazione a pieno titolo dell'eredità paterna in difetto di redazione di inventario dei beni del de cuius; inoltre contestando l'eccessiva onerosità delle spese; al più richiedendo attribuirsi le stesse pro quota in ipotesi di riscontrata non eccessiva onerosità; (II) quanto alle altre spese, della palese pretestuosità e infondatezza trattandosi di spese che avrebbero dovuto essere autorizzate dal Giudice Tutelare, stante la natura di interdetto del padre (...). Il giudizio procedeva con udienze interlocutorie volte alla verifica dell'avvenuta accettazione o meno dell'eredità da parte della convenuta (financo con concessione all'udienza del 21.10.2020 di termine a parte attrice per depositare il ricorso ex art. 481 c.c.). Con nota del 8.5.2021 parte convenuta deduceva di aver accettato puramente e semplicemente l'eredità del padre (...); pertanto il G.I. all'udienza del 17.5.2021 riteneva il fascicolo maturo per la decisione e fissava udienza di precisazione conclusioni al 13.4.2022, data nella quale tuttavia formulava proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. con cui proponeva che, a tacitazione di ogni pretesa e senza riconoscimento alcuno, parte convenuta versasse a parte attrice euro 2.000,00 con spese compensate tra le parti. La proposta veniva accettata da parte convenuta ma non anche da parte attrice, pertanto il G.I. fissava nuova udienza di precisazione conclusioni al 22 marzo 2023. All'udienza del 12.4.2023, di rinvio della precedente per legittimo impedimento del legale di parte convenuta, il sottoscritto Giudice, nel frattempo subentrato sul ruolo -dopo aver richiesto a parte convenuta di fornire evidenza dell'avvenuta accettazione espressa dell'eredità del padre (...)- tratteneva la causa in decisione con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., nel rispetto dei quali venivano depositate tempestivamente da ambo le parti tanto le comparse conclusionali quanto le memorie di replica. II. Sussiste la competenza, anche territoriale, di questo Tribunale, come anche legittimazione attiva e passiva delle parti, peraltro non oggetto di contestazione. Deve essere revocata la declaratoria di contumacia di (...), di cui all'udienza del 15.1.2020, in ragione dell'avvenuta costituzione tardiva di parte convenuta, che deve intendersi decaduta pertanto dalla possibilità di presentare domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio; nella propria comparsa e complessivamente negli atti del giudizio, del resto, (...) ha svolto unicamente mere difese. III. In sintesi, la controversia in esame verte sulla richiesta di parte attrice di riconoscimento dell'imputazione a parte convenuta, stante la sua qualità di erede, delle spese sostenute esclusivamente dall'attore, fratello del de cuius, in occasione del decesso di questi; e pertanto della refusione delle stesse in favore dello zio Giuseppe. Devesi pertanto affrontare partitamente ogni singola voce di spesa, premettendosi l'avvenuta verifica della qualità di erede da parte di (...) in virtù dell'accettazione espressa dell'eredità del padre (...), come verificato in atti. I fatti riguardano essenzialmente il periodo di degenza (di circa sei anni, fino al 2018) in una casa di ricovero in Lecco affrontati da (...) prima del suo decesso, in seguito all'aggravarsi della patologia di cui era affetto (Alzheimer), nonché il periodo successivo al decesso. In tali periodi si prese cura del de cuius il fratello (...), escluso invece ogni aiuto da parte della figlia (...) o da altro familiare diretto (moglie da cui (...) si era separato) Con particolare riferimento alle spese funerarie, (...) deduceva di aver sostenuto Euro 3.850,00 per il funerale in Lombardia (avvalendosi dell'ausilio della Ditta (...) di Lecco), successive Euro 1.000,00 più 1.300,00 per trasferire la salma in Calabria, al paese di origine di Placanica (RC), dapprima via aerea all'aeroporto di Lamezia Terme e successivamente su gomma a Placanica. Altre spese dedotte come sostenute erano relative ad acquisto di indumenti a favore del fratello (per Euro. 472,08), all'acquisto di un lenzuolo indossato dal defunto per la sepoltura (per Euro. 167,230), ed all'ulteriore acquisto, negli anni di degenza, di biancheria (per Euro 1.500,00). Ancora, veniva dall'attore stipulata fideiussione a garanzia del pagamento delle prestazioni della casa di cura di Lecco ((...) e (...)) in ipotesi di non solvibilità del fratello ospite della struttura. Il mancato pagamento tanto da parte dell'obbligato principale quanto da parte del fideiussore determinava -secondo la ricostruzione attorea- l'emissione di ingiunzione nei confronti dell'attore, con relativa accensione di ipoteca sull'immobile in Erba di sua proprietà, e vicissitudini giudiziarie rispetto alle quali (...) si difendeva in giudizio con il patrocinio dell'Avv. (...) (suo difensore anche nel giudizio in epigrafe): procedimento che si concludeva con una conciliazione stragiudiziale con la struttura e con il riconoscimento di Euro 5.600,00 da parte del (...) a favore del legale Avv. (...), di cui viene chiesta la refusione. Veniva infine richiesto un corrispettivo con funzione di refusione spese sostenute per l'attività di mediazione per la vendita dell'immobile di proprietà del de cuius (...) (...), attività che tuttavia nelle fasi finali veniva lasciata all'operato del tutore nominato dal G.T in sostituzione dello stesso attore. Tale importo, richiedente il dispendio dedotto in circa 40 ore anche avuto riguardo al tempo dei viaggi (andata e ritorno) tra la propria abitazione in Erba e Lecco, è stato quantificato in Euro 4.000,00 a titolo di rimborso, salvo l'equo apprezzamento da parte del Giudice. IV. La domanda è parzialmente fondata e come tale può essere accolta. IV.I - Le spese per l'attività di mediazione svolta per la vendita dell'immobile di proprietà del de cuius (...) (...) non possono trovare riconoscimento, non solo e non tanto poiché non sufficientemente documentate nell'an -tanto meno nel quantum-, quanto e soprattutto poiché relative ad attività rispetto cui risulta dirimente la valutazione compiuta dal Giudice Tutelare che in data 10.4.2017 ha provveduto alla sostituzione dell'attore nella tutela del fratello, ravvisando l'"inerzia" del primo e la necessità di "ripianare l'esposizione debitoria maturata". Ebbene, rispetto alla pronuncia di "Rimozione e sospensione del tutore" ex art. 384 cc, parte attrice, su cui grava l'onere della prova, non ha fornito elementi tali da superare la presunzione, quantomeno iuris tantum, di meritevolezza di riconoscimento di somme a titolo - neppure in verità inequivocamente specificato- di rimborso spese o compenso. Si osserva inoltre che tali richieste avrebbero dovuto essere dirette alla tutela, in sede giudiziale, e non a parte convenuta, per cui in relazione a tale voce la domanda difetta anche di legittimazione. IV.II - Egualmente, non possono trovare riconoscimento le spese processuali sostenute avverso le iniziative giudiziali (ricorso per decreto ingiuntivo) esperito dalla struttura (...) e (...) di Lecco presso la quale era ricoverato il defunto, e rispetto cui viene richiesta la refusione di quanto riconosciuto stragiudizialmente al proprio legale, Avv. (...) (Euro 5.600,00). A riguardo ci si può limitare ad osservare come la scelta di costituirsi in giudizio sia stato frutto di spontanee valutazioni da parte dell'attore, a sua volta a causa di contratto di fideiussione stipulato, nuovamente, sua sponte. Trattasi di scelte libere compiute da (...), seppur mosso dai più nobili intenti (assicurare la migliore condizione al fratello, in assenza di cure offerte dagli altri parenti, in primis la figlia), ma che non possono essere oggetto di rivalsa, in difetto di titolo opponibile a controparte, ed essendo state sopportate a tutela di un personale diritto di difesa in relazione a un'obbligazione contrattuale personalmente assunta. Peraltro, si rileva ad abundantiam, la determinazione concordata stragiudizialmente esula da parametri giudiziari, rispetto cui in ogni caso non è stata provata e dimostrata (o richiesta nelle memorie istruttorie) l'effettiva attività svolta, non essendo sufficiente la nota pro forma del legale depositata in atti. IV.III- Non possono essere riconosciute nemmeno le spese di complessivi Euro 472,08 di cui si è richiesta la refusione a titolo di spese sostenute per il fratello. A fronte di due scontrini, di Euro 396,00 rilasciato il 17.10.2018 in Lambrugo presso Abba e il 17.10.2018 in Erba presso Bata, non vi è alcuna evidenza che gli stessi siano riferibili a spese sostenute per il defunto, né le circostanze sono state oggetto di capitoli di prova (vds. memoria ex art. 183 co.VI del 11.2.2020), pertanto devono essere escluse poiché non provata la destinazione in favore del de cuius. IV.IV - Del tutto priva di documentazione la richiesta di riconoscimento di indennizzo forfettario nella misura di Euro 1.500 per spese di acquisto di "biancheria varia in 8 anni". V. Con riferimento alle spese funerarie, le stesse sono dovute, nei limiti che seguono. Preliminarmente si rileva come sia inconferente la difesa svolta da parte convenuta in ordine alla mancata messa a conoscenza della stessa in relazione alle spese sostenute in prossimità della morte del padre, e financo la mancata comunicazione della morte del padre; non risulta invero contemplabile che la figlia, rimasta estranea alle vicende del padre quantomeno nei suoi ultimi anni di vita -per ragioni che esula da questa sede indagare- possa far valere l'omessa comunicazione quale circostanza esimente ogni tipo di partecipazione alle spese funerarie. Ciò premesso, deve richiamarsi la disposizione di legge (art. 752 cc) in ragione della quale "I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto". Essa è sviluppata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, costante sul punto (vds. ex pluribus recente Cass Sez. 2 -, Ordinanza n. 17938 del 27/08/2020 e più risalente Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28 del 03/01/2002) secondo cui "le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto ad ottenerne il rimborso da parte di costoro, sempre che non si tratti di spese eccessive, sostenute contro la loro volontà" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1994 del 02/02/2016). Pertanto derogano al principio generale, con impossibilità di riconoscimento, tanto le spese sostenute contro la volontà degli eredi, quanto quelle che risultano eccessivamente onerose. Calando quanto precede nel caso di specie si osserva che: - essendo la successione di (...) (...) intervenuta ab intestato -circostanza pacifica tra le parti-, ed avendo (...), la figlia, prima successibile in linea retta (ex art. 566 c.c.), ed unica chiamata all'eredità, accettato l'eredità puramente e semplicemente (vds. dichiarazione del 8.5.21), la stessa deve essere ritenuta il soggetto nei cui confronti devono essere imputate le spese sostenute da (...) che dovessero essere riconosciute anticipate ma a carico dell'eredità e dunque da rifondere; - non essendosi parte convenuta interessata della condizione del padre, non ha neanche avuto modo di esprimere una volontà contraria; - dall'esame degli atti, ed utilizzando il principio dell'id quod plerumque accidit -anche funzionale ad evitare costi di ctu (peraltro non richiesta dalle parti, ed ultronea tenuto conto dei valori di causa) per stimare la congruità dei costi supportati- non è stata ravvisata la sussistenza di spese eccessivamente onerose. VI. Determinato i criteri metodologici di esame, va individuato quali spese possano trovare riconoscimento. VI.I - Sono riconoscibili quelle sostenute per Euro 167,20 per lenzuolo, trattandosi di spesa sostenuta il 18.10.20218, di cui vi è scontrino, vi è stata richiesta di prova orale con espressa capitolazione (cap.A memoria ex art. 183 co.VI) non ammessa dal G.I.: si ritiene sul punto, secondo l'utilizzo di massime di comune esperienza, ed in difetto di specifiche deduzioni a prova contraria, che la spesa sia compatibile con l'attività funeraria. VI.II - Ugualmente compatibili, e congrue, seppur non documentate con fattura, ma unicamente con preventivo di spesa, sono le spese sostenute per Euro 1.300,00 per il trasporto della salma dall'aeroporto di Lamezia a Placanica (rispetto cui vi è corrispondenza tra il teste citato, titolare (...) corr. in Roccella Ionica Via Roma, e la provenienza del preventivo): in relazione a tali spese la prova testimoniale è risultata superflua. VI.III - Con riferimento alle spese sostenute per il funerale in Lecco, inizialmente non richieste in citazione ma in sede di precisazione della domanda con memoria ex art. 183 co.VI, si osserva quanto segue. Anzitutto la parte non è decaduta dalla possibilità di modificare la domanda, con l'aggiunta di una nuova voce non contemplata in atto di citazione, pur dopo lo sbarramento dell'udienza ex art. 183 cpc e pur riguardando l'emendatio libelli tanto il petitum quanto la causa petendi, purché la domanda sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio; ciò secondo il principio svolto da recente Cass. n. 18546 del 07/09/2020 (a precisazione e nel solco di Cass. S.U. n. 22404 del 13/09/2018) secondo cui "ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c. è il carattere della teleologica "complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di "petitum" mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato". Ritenuta pertanto la nuova voce richiesta alla stregua di emendatio libelli, resta da verificare la sussistenza dei documenti in atti a dimostrare l'effettivo esborso richiesto per Euro 3.854,00 per il funerale svolto in Lecco. A riguardo ritiene il Tribunale che, pur in difetto di fattura ed in presenza di una nota informativa con valore di preventivo, nondimeno la circostanza che risulta essere stata acquistata una cassa nel luogo di decesso di (...) (...) (Lecco) -cassa necessaria anche per il successivo trasporto della salma in aereo- e che non sia stato provato da controparte alcunché in senso contrario, in uno con la ritenuta congruità rispetto ai costi ordinari di un servizio funebre - tenuto altresì conto degli addobbi, della vestizione e dei diritti di agenzia e dei costi della vita nella regione lombarda, sensibilmente inferiori a quelli nella regione di residenza di parte convenuta, che si limita genericamente a rivendicarne l'esosità - rende verosimile tanto che sia stata sostenuta una spesa prossima a quella di cui al preventivo, quanto che la stessa sia stata sostenuta da (...), soggetto nei confronti del quale è intestato il preventivo. Pertanto posso trovare riconoscimento e rifusione a carico di (...) i costi sostenuti per approntare in Lecco le attività successive alla morte di (...) (...) (rispetto cui appare ultronea l'escussione orale di testi sul capitolo sub. B della memoria ex art. 183 co.VI di parte attrice). VI.IV - In relazione alle spese relative alla trasferimento aereo l'avvenuta presenza di quietanza di pagamento da parte del sig. (...), titolare delle onoranze funebri (...), per l'importo di Euro 1.000, ma rilasciata in favore non di (...) bensì di (...), determina che nulla è stato pagato a riguardo dall'attore e che semmai, soggetto legittimato al pagamento sarebbe stato (...). Pertanto la richiesta sul punto deve essere rigettata per difetto di legittimazione attiva. A fronte di tali risultanze documentali la prova testimoniale, non ammessa, sarebbe risultata recessiva. VII. Pertanto, alla luce del criterio individuato supra (Par. V) e dell'ammontare delle spese anticipate e ritenute ad imputarsi all'eredità, per come determinate (Par. VI), deve essere condannata (...) a rifondere a (...) complessivi Euro 5.321,20 (Euro 167,20 + Euro 1.300,00 + Euro 3.854,00). Trattandosi di debito di valuta, si applica il principio nominalistico: sul punto si richiama, per analogia, Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 7954 del 13/08/1998) nell'affine ambito della comunione ereditaria: "l'obbligo di rimborso a carico di partecipanti alla comunione ereditaria ed in favore del coerede che abbia estinto obbligazioni contratte per la cosa comune costituisce debito di valuta e non di valore, posto che, fin dal momento dell'estinzione del debito solidale, sorge a favore del coerede anticipante il diritto al pagamento di una somma di denaro proporzionale all'entità delle quote degli altri coeredi, e perciò determinabile secondo un semplice calcolo aritmetico; ne consegue che il suddetto debito è soggetto a rivalutazione soltanto nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 1224 cod. civ.". VIII. Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto della soccombenza reciproca, quantitativamente sovrapponibile, avendo trovato riconoscimento in termini quantitativi il 50% circa delle somme richieste da parte attrice. Nessuna spesa per la fase successiva alla proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc deve essere addebitata a parte non aderente (attore), atteso che in sede decisionale ha riconosciuto un importo superiore (per maggiori Euro 3.321,20) rispetto a quelli che avrebbe ricevuto aderendo alla proposta del Giudice; pertanto trovano compensazione anche le spese relative alla fase decisionale. P.Q.M. Il Tribunale di Como - seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (...) con atto di citazione nei confronti di (...), ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: - Accoglie parzialmente, nei limiti indicati in parte motiva, la domanda attorea: - Dichiara pertanto le spese per le onoranze funebri sostenute da (...) per il defunto (...) (...), nella misura di Euro 5.321,20, tra i pesi gravanti sull'eredità accettata in via pura e semplice dall'erede (...); e per l'effetto: - Condanna (...) al pagamento, in favore di (...), del complessivo importo di Euro 5.321,20, oltre rivalutazione ex art. 1224 c.c.; - Compensa integralmente le spese di lite fra le parti; Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Como, il 15 luglio 2023. Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2023.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di COMO SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4527 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente TRA (...) (C.F./P.I. (...)), residente a (...) (C.), in via C. U. n. 35, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti, dall'avv. Vi.La. (C.F. (...)), con Studio in Como, viale (...)); -attrice- E (...) S.p.A. (C.F. e Partita IVA n. (...)) con sede in (...) V. (T.), Via (...) n. 14, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC (...) e in Como, Via (...), presso lo studio dell'avv. An.Or. (C.F. (...), (...), n. fax (...)) -convenuta- E (...) (C.F (...)) residente in (...) L. (C. - 22070), via (...) n. 48/A, -Convenuto contumace- (...) Srl (p. iva (...)), in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di società proprietaria del veicolo, con sede legale in B. (...) (M. - 20813), C.so (...), n. 58 -Convenuto contumace- Oggetto: responsabilità extracontrattuale derivante da circolazione di veicoli CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE I. Con atto di citazione ritualmente notificato, ed iscritto a ruolo il 1.12.2020 (...) conveniva in giudizio (...), in qualità di conducente dell'auto, (...) Srl (p. iva (...)), in qualità di società proprietaria del veicolo e (...) in qualità di compagnia assicuratrice del veicolo responsabile del sinistro, chiedendo accertarsi la responsabilità esclusiva del primo in relazione al sinistro verificatosi in data 13.3.2018 in (...) (C.) via C. 2, e chiedendo la condanna in solido dei tre evocati al risarcimento dei danni complessivamente quantificati in Euro 29.740,17 Euro, al lordo dell'importo già pagato dall'assicurazione a titolo di acconto, pari ad 12.567,83 Euro, e richiedendo pertanto la condanna alla corresponsione della differenza pari ad Euro 17.172,34. Il Giudice, in sede di prima udienza del 17.3.2021, rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio e nondimeno la mancata costituzione di alcuno dei soggetti evocati in giudizio, dichiarava la contumacia di (...) S.p.a., (...) e (...) Srl e, stante la mancanza di richiesta di termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c, provvedeva a disporre ctu medico legale per la quantificazione dei danni subiti da (...), nominando ausiliario il dott. (...), il quale alla successiva udienza cartolare del 6.10.2021 prestava giuramento. Nella medesima udienza il (...), preso atto della nel frattempo intervenuta costituzione di (...), in data 1.10.2021, revocava la dichiarazione di contumacia limitatamente ad essa. Il consulente tecnico dott. (...) nel gennaio 2022 depositava la consulenza, per l'effetto il Giudice all'udienza del 27.4.2022 riteneva il fascicolo maturo per la decisione e pertanto invitava le parti a precisare le conclusioni all'udienza del 23.3.2023. In tale data il sottoscritto Giudice, nel frattempo subentrato sul ruolo, tratteneva la causa in decisione con concessione di termini ex art. 190 c.p.c. (60 giorni per le conclusionali, 20 per le repliche) nel rispetto dei quali venivano depositate tempestivamente da ambo le parti le comparse conclusionali, e le memorie di replica da parte attrice. II. Sussiste la giurisdizione italiana, e la competenza per materia, valore, e territoriale -peraltro incontestata - del Tribunale di Como. Altrettanto incontestate sono legittimazione attiva e passiva delle parti in causa costituite. Risulta ritualmente esperita la procedura di negoziazione assistita, condizione di esperibilità del giudizio. La costituzione di (...) è tardiva, essendo avvenuta ben oltre il termine di 20 giorni prima della prima udienza previsti dall'art. 167 co. II c.p. c., con conseguente decadenza dalla possibilità di presentare domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio; nella propria comparsa e complessivamente negli atti del giudizio, del resto, (...) ha svolto unicamente mere difese. Le parti non costituite, (...) Srl e (...), sono state ritualmente evocate in giudizio, la prima con pec ritualmente inviata (con prova di avvenuta consegna) all'indirizzo pec (...) in data 27.11.2020, il secondo con raccomandata A/R presso l'indirizzo di residenza di (...) L. (C., via (...) n. 48/A) e prova di ricevimento in data 30.11.2020. Corrette pertanto risultano le declaratorie di contumacia di cui alla prima udienza, ed imputabile unicamente ai convenuti deve ritenersi la scelta processuale di non costituirsi in giudizio. III. L'oggetto della presente vertenza insiste essenzialmente sull'individuazione del quantum del danno risarcibile in conseguenza del sinistro verificatosi ai danni dell'attore (...): tanto la dinamica dell'evento, quanto l'imputazione della responsabilità, risultano infatti pacifici dagli atti di causa, rispetto cui (...) non ha formulato alcuna contestazione e le altre parti, non costituendosi, non hanno fornito prova contraria. Come risultante anche dal rapporto di incidente stradale (doc. 1 attoreo) stilato dalla polizia locale intervenuta sul posto, infatti, il giorno 13.3.2018 in (...) (C.) via C. 2 P.M., intento ad attraversare la carreggiata in prossimità di passaggio pedonale, veniva investito dal veicolo Fiat Doblò, targato (...), condotto da (...), di proprietà della (...) S.r.l. ed assicurato con (...) S.p.A. A seguito dell'impatto, che determinava -come da dichiarazioni dello stesso (...) rilasciate alla polizia locale (vds. doc.1 pag.4), dall'inequivoco valore confessorio e non oggetto di successiva smentita in giudizio-una caduta del (...), dapprima sul cofano e successivamente per terra, l'attore veniva medicato in loco dal personale della Croce Rossa di Lipomo, e successivamente trasportato al Pronto Soccorso presso l'Ospedale di Cantù per accertamenti, con diagnosi dapprima, tramite RX, di "trauma distorsivo ginocchio destro da incidente della strada" e il giorno successivo, dopo TAC, di "... Frattura composta della spina tibiale intercondiloidea. Distacco osseo metatraumatico in corrispondenza del condilo femorale mediale". Seguiva trattamento con tutore prima e ginocchiera articolata poi. La quantificazione dei danni compiuta da parte attrice, sulla base della consulenza tecnica di parte a firma dott. (...) (doc. 7 attoreo) si compone di: (I) danno non patrimoniale da invalidità temporanea richiesto in Euro 8.728,13 sulla scorta del riconoscimento di riconoscimento di 45 giorni di inabilità temporanea parziale, al tasso medio del 75%; ulteriori 45 giorni di inabilità temporanea parziale, al 50%, ed altri 60 giorni al tasso medio del 25%; (II) danno non patrimoniale biologico da invalidità permanente quantificato in Euro 20.601,00 tenuto conto dell'avvenuto accertamento di invalidità permanente nella misura del 9% ed avendo quale parametro di riferimento le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano quale base di calcolo cui applicare una personalizzazione del 50%; (III) danno patrimoniale per Euro 411,04, dato da spese mediche sostenute essenzialmente per sedute di riabilitazione e visite di controllo. IV. Le contestazioni operate da (...) non attengono l'an -incontestata la responsabilità del conducente (...) nonchè della società assicurata proprietaria del veicolo- ma il quantum, di cui è contestata essenzialmente: a. la quantificazione dei postumi da invalidità temporanea, secondo il perito di (...) (che ha sottoposto a visita M.) individuabili in 28 gg. (anziché 45) di ITP al 75%, 34 gg.(anziché 45) ITP al 50% e 30 gg. (anziché 60) di ITP al 25%; b. la quantificazione dei postumi da invalidità permanente, quantificata al 7,5% (anziché 9% individuata da parte attrice); c. il criterio di quantificazione del danno biologico, calcolato sulla base delle Tabelle di Milano, in luogo dell'utilizzo, invece corretto, di quelle elaborate sulla scorta dell'art. 139 D.Lgs. n. 209 del 2005, specifiche per le ipotesi di danno biologico di lieve entità conseguenza di lesione provocata dalla circolazione di veicoli a motore; d. la personalizzazione del danno biologico da invalidità permanente, nella misura del 50%, che invece secondo (...) non deve essere riconosciuta nel caso di specie in difetto di adeguata prova delle peculiarità della fattispecie concreta, e che in ogni caso ex art. 139, comma 3, D.Lgs. n. 209 del 2005 non può essere riconosciuto in misura superiore ad un quinto. Pertanto secondo (...) la somma che deve essere riconosciuta a controparte corrisponde a quella già liquidata ante causam nella misura di Euro 12.567,83, con totale rigetto della pretesa attorea, richiedente un importo superiore. V. La domanda attorea, per come supra sintetizzato, si articola in una duplice richiesta: la prima accertativa della responsabilità nella causazione del sinistro da cui sono generate le lesioni subite dall'attore, e di cui viene chiesta l'imputazione esclusiva in capo al conduttore del veicolo, (...); la seconda relativa alla quantificazione del danno. La prima richiesta è fondata, e pertanto deve trovare accoglimento: la responsabilità di (...), conduttore del veicolo Fiat Doblò targato (...), di proprietà della (...) S.r.l è pacifica ed incontrovertibile: come anticipato, la dinamica è stata oggetto di confessione di (...) in sede di dichiarazione rilasciate dallo stesso nelle immediatezze dell'evento, sovrapponibili con quelle fornite da (...) e non oggetto di prove, allegazioni, o presunzioni contrarie in sede giudiziale. VI. La domanda avente ad oggetto la corretta determinazione del quantum non è invece fondata e come tale va rigettata. Va anzitutto premesso che il nesso causale tra dinamica del sinistro e causazione dei danni risarcibili non è contestato, oltre ad essere comprovato dal ctu dott. (...) che (pag. 5 ctu) riconosce "le lesioni come conseguenti e in nesso di causa con l'evento dichiarato". Concentrandosi sulla quantificazione del danno risarcibile, giova trattare partitamente ciascuno dei quattro motivi su cui verte la domanda attorea, per come supra ricostruiti (punti a,b,c,d di cui al IV). In ordine ai primi due profili il Giudice intende fare proprie le valutazioni tecniche compiute dal ctu, che appaiono puntuali ed esenti da censure. Né, si rileva, sono state oggetto di osservazioni nei termini processuali previsti, per come rappresentato dal ctu in calce alla sua consulenza (pag.7). Pertanto deve individuarsi (a) un'invalidità permanente nella misura del 7,5% -coincidente con la stima compiuta dal consulente di (...) e rispetto alla quale è stata operata, in parte qua, la liquidazione della somma di Euro 12.567,83; (b) un'invalidità temporanea in giorni 28 (ventotto) al 75% -come da stima di parte convenuta-, in giorni 45 (quarantacinque) al 50% -come da stima attorea- e in giorni 60 (sessanta) al 25% -come da stima attorea. VII. Sui valori di invalidità come sopra determinati dal consulente tecnico d'ufficio, non contestati, e fatti propri dal Giudice, devono operare le seguenti conclusioni in punto (c) parametri di riferimento per la determinazione del danno biologico e (d) an e quantum della cd. personalizzazione. Ed è su entrambi questi aspetti che la domanda di parte attrice non è fondata e non può trovare accoglimento. VIII. Con riferimento al primo profilo, il calcolo della quantificazione del danno deve essere compiuto sulla base delle Tabelle richiamate dall'art. 139 Cod. Ass., per come vigenti nell'anno 2018, avuto riguardo all'età di (...), del 1935, e dunque all'epoca 83enne, ed alla percentuale riconosciuta del 7,5%: tenendo in considerazione il valore di punto base pari ad Euro 807,01 deve essere individuata in Euro 7.712,39 l'invalidità permanente risarcibile. L'applicabilità delle tabelle richiamate dall'art. 139 Cod. Ass. discende dalla chiara posizione assunta dalla giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, financo nella pronuncia della Suprema Corte evocata da parte attrice in senso contrario a sostegno della sua tesi (Cass.12408/2011), nonché dalla non condivisibilità della tesi attorea che vede nella condizione di pedone dell'attore una circostanza escludente l'applicazione degli orientamenti in materia di danno derivante dalla circolazione stradale. La giurisprudenza della Cassazione è infatti puntuale nell'operare una dicotomia tra regola generale, con applicazione -"in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti)" (vds. pag. 30 sentenza n. 12408/2011)- di parametri di valutazione uniformi quali quelli rappresentati dalle Tabelle meneghine, e ipotesi in deroga laddove, essendovi la previsione normativa, essa deve essere il parametro di riferimento. Esplicitamente, afferma la Suprema Corte (ibidem, pag. 23) che "per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione varranno dunque i criteri di cui al paragrafo successivo tabelle Milano, indipendentemente dalla gravità dei postumi (inferiori o superiori al 9%), e non quelli posti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni. Quanto ai postumi di lieve entità derivanti invece da lesioni verificatesi per sinistri stradali, il citato art. 139 va applicato in linea con i principi enunciati dalle Sezioni Unite del 2008" ... ed ancora "quante volte, dunque, la lesione derivi dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto ala salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività produttive (ex art. 139 co. V), salvo l'aumento da parte del giudice, "in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato (art. 139 co. III)". Tali conclusioni trovano riscontro anche nella giurisprudenza successiva. Si richiami in proposito il principio di diritto di cui a Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14402 del 30/06/2011 (principio confermato da conforme Cass. 24473/2014): "Le "tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica" predisposte dal Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o, per le lesioni di lievi entità conseguenti alla circolazione, in diminuzione, con la conseguenza che risulta incongrua la motivazione della sentenza di merito che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che,avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui si giungerebbe mediante l'applicazione dei parametri recati dall'anzidette "tabelle" milanesi". da cui chiaramente si desume l'applicabilità delle tabelle di Milano in materia di lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione solo ove peggiorative rispetto a quelle di cui all'art. 139 cod. ass., altrimenti valevoli come regola generale. I principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sono fatti propri anche dalle pronunce della Corte d'Appello del Distretto (ex pluribus Corte Appello Milano - Sez. II civ. - n. 1034 - 15 marzo 2016) secondo cui la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona, in materia di lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione, deve avvenire ai sensi delle tabelle di cui all'art. 139 cod. ass; ciò che è oggetto di discussione -e di presa di posizione restrittiva della Corte meneghina così come della Suprema Corte- è l'applicazione analogica di una norma specificamente prevista per i danni da circolazione stradale (e successivamente conseguenti all'attività dell'esercente di una professione sanitaria) al di fuori di queste specifiche ipotesi legislativamente previste. Tale interpretazione delle pronunce di merito e legittimità è inequivoca e inequivocabile alla luce del dato testuale. Del resto risulta interpretazione compatibile avendo riguardo alle ragioni per le quali il legislatore ha introdotto la previsione di un minore indennizzo, a parità di condizioni, per i soggetti danneggiati che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 139 citato, ritenendo la stessa compensata da una ragionevole sicurezza di soddisfazione della loro pretesa, garantita dalla prescrizione di un'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile. Tale misura di risarcimento, traslata nei diversi campi di lesioni derivanti da altri fatti illeciti, risulterebbe pertanto iniqua. Tali ragioni giustificano un doppio binario di riconoscimento del quantum del danno risarcibile, maggiormente generoso avendo a riferimento le tabelle milanesi, ma inapplicabile in materia di lesioni da circolazione stradale. IX. Resta da verificare se possa trovare fondamento la tesi attorea secondo cui, risultando coinvolto un pedone, il sinistro di cui è causa non sarebbe riconducibile alla categoria delle lesioni verificatesi per sinistri stradali, ciò che renderebbe inapplicabile a monte i criteri di calcolo di cui all'art. 139 cod. ass. La tesi risulta inconferente in quanto smentita dalle pronunce della Cassazione e dal linguaggio da essa utilizzato, tanto nella pronuncia n. 12408/2011 richiamata a proprio suffragio dall'attore, quanto in altre pronunce. E così, quanto alla citata sentenza n. 12408/2011, si richiamano i passaggi in cui viene trattata unitariamente la condizione delle "lesioni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore" (pag. 24), ovvero "lesioni verificatesi per sinistri stradali" (pag. 23) ovvero "postumi connessi alla circolazione": con tali perifrasi il Giudice di legittimità parifica le lesioni comunque subite a causa della circolazione di veicoli, essendo sufficiente il rapporto di connessione o di derivazione causale. Con riferimento ad altre pronunce, giova citare in via esemplificativa Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4551 del 22/02/2017 e Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2241 del 28/01/2019 nelle quali univocamente viene indicatala casistica coinvolgente un pedone, ed avente a riguardo il suo investimento, nell'ambito della "materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale". Deve escludersi pertanto che i danni patiti da un pedone quali conseguenza di un sinistro coinvolgente veicoli (o anche solo un veicolo) circolante su strada possa non ricadere nella nozione di sinistri derivanti dalla circolazione stradale e dunque non sottostare ai principi suesposti. X. La riconducibilità del caso di specie all'interno della fattispecie di cui all'art. 139 cod. ass. determina da un lato (punto c) l'utilizzo delle tabelle richiamate dalla medesima norma, e dall'altro (punto d) la riconoscibilità della personalizzazione nella misura massima del 20%, e non del 50% richiesto. XI. Ad ogni modo, nel caso di specie, non deve riconoscersi alcuna personalizzazione nel rispetto del principio dell'onere della prova: la personalizzazione può essere riconosciuta solo allorché il richiedente dimostri, allegando, che il caso concreto presenti peculiarità che giustifichino il riconoscimento; ciò che nel caso di specie non è avvenuto, non avendo l'attore dedotto, né allegato con nessun documento, nemmeno nella ctp (all. 7) - sul punto del tutto silente in ciascuna delle sue tre pagine- alcun elemento dal quale poter desumere uno stato particolareggiato meritevole di personalizzazione. Né a tali carenze può supplire la ctu (che peraltro si limita sul punto a riferire che il periziando "lamenta fastidio/dolore al ginocchio destro durante cambiamenti climatici e alla deambulazione con stazione eretta prolungata. Riferisce di non riuscire più ad eseguire passeggiate all'aperto come faceva in precedenza all'evento traumatico"). Peraltro l'attore non ha per nulla dimostrato le ragioni per le quali tali affermazioni -si ribadisce, del ctu, e non di provenienza di parte, cui spetta l'onere della prova- siano caratterizzazioni del sinistro e non, ad esempio, acciacchi fisici dovuti all'età di soggetto ultraottantenne. Per le ragioni che precedono non deve essere riconosciuta alcuna personalizzazione. XII. Il calcolo del danno non patrimoniale pertanto, alla luce delle tabelle di cui all'art. 139 cod. ass., è il seguente. Il danno biologico non patrimoniale di lieve entità per invalidità permanente al 7,5% trova riconoscimento, in soggetto all'epoca dei fatti 83enne (punto base danno permanente di Euro 807,01), per Euro 7.712,39. Il danno biologico da invalidità temporanea trova riconoscimento per complessivi Euro 2.778,46 (28 gg. di Invalidità temporanea parziale al 75% ad Euro 997,36, 45 gg. di invalidità temporanea parziale al 50% ad Euro 1.068,75, 60 gg. di invalidità temporanea parziale al 25% ad Euro 712,35). Deve infatti richiamarsi la lettera b del secondo comma del citato articolo che dispone "a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 46,88 Euro per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno", e l'avvenuta integrazione con decreto 9 gennaio 2019 (in G.U. 04/02/2019, n. 29) secondo cui - art. 1, comma 1- "A decorrere dal mese di aprile 2018, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il D.M. 17 luglio 2017, sono aggiornati nelle seguenti misure: ... quarantasette Euro e zerosette centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b)". XIII. La somma delle due voci di danno delineata dà il valore di Euro 10.490,85, importo inferiore a quello riconosciuto in via stragiudiziale da (...) di Euro 12.567,83. Si rileva incidentalmente, e ad abundantiam, che anche ove si fosse ritenuta riconoscibile la personalizzazione nella misura di legge massima del 20% -indimostrata, si ribadisce, nel caso di specie-, nondimeno la stessa non avrebbe potuto essere superiore ad Euro 3.148,02 (20% del totale) e pertanto, in quel caso, di soli Euro 1.000 superiore al riconosciuto. La mancanza di domanda riconvenzionale -ed in ogni caso l'intervenuta decadenza per costituzione tardiva- da parte di (...) in ordine alla restituzione dell'importo differenziale tra quanto riconosciuto stragiudizialmente e quanto in questa sede accertato, determina non doversi pronunciare sul punto. XIV. Quanto alle spese mediche, le stesse di ritengono congrue nella misura accertata dal ctu, nei limiti della domanda (Euro 411.04), irrilevante ogni diversa valutazione alla luce del rispetto del principio della domanda. XV. Complessivamente l'importo dovuto a parte attrice a titolo di risarcimento del danno è pari ad Euro 10.901,89. Per tali ragioni l'importo corrisposto stragiudizialmente da (...) risulta pienamente satisfattivo e nulla deve essere riconosciuto in via di ulteriore corresponsione. XVI. Le spese di lite possono trovare compensazione, nella misura della metà, in ragione della soccombenza reciproca parziale, nel rapporto tra i due capi della domanda, an e quantum (seppur è vero che (...) non contesta in punto an la responsabilità dell'assicurato); per la residua metà deve essere condannata parte attrice, soccombente in relazione al capo relativo al quantum, essendo risultato il risarcimento dovuto inferiore non solo a quello preteso e domandato ma persino a quello versato in via stragiudiziale. Le stesse si quantificano avuto riguardo allo scaglione del decisum e non del disputatum, tra i minimi e i medi (tenuto conto dell'effettività dell'attività difensiva di parte convenuta) e con esclusione della fase istruttoria (mancato deposito memorie ex art. 183 co. VI c.p.c.). Spese irripetibili nei rapporti con i convenuti contumaci. Non dovute spese per la procedura di negoziazione assistita in ragione dell'esito della vertenza. Imputazione in parti uguali tra i soggetti costituiti invece devono avere le spese di ctu, in quanto dei 4 parametri su cui il consulente dott. (...) è stato chiamato a pronunciarsi, in relazione a due ha svolto valutazioni sovrapponibili alla tesi attorea (invalidità temporanea al 25% ed al 50%) e su altre due alla ricostruzione nel quantum offerta da parte convenuta (invalidità temporanea al 75% e invalidità permanente). Pertanto la liquidazione del consulente tecnico svolta in data 16.2.22, con imputazione in via provvisoria a carico delle parti in via solidale può confermarsi in via definitiva, intendendo ciascuna delle due parti gravata, in via solidale, in parti uguali (50%). P.Q.M. Il Tribunale di Como - seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (...), ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: in accoglimento della domanda attorea in punto an: Accerta l'esclusiva responsabilità di (...) in relazione al sinistro di causa, occorso in data 13.03.2018 in Montorfano (CO). In rigetto della domanda attorea in punto quantum: Quantifica in Euro 10.901,89 l'importo complessivamente dovuto, in solido, dai convenuti all'attore a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da questi subiti. Per l'effetto, attesa la dazione in via stragiudiziale da parte di (...) di Euro 12.567,83: dichiara nulla essere più dovuto dai convenuti all'attore per i fatti di causa, più che satisfattivo essendo l'importo già corrisposto. Compensa le spese di lite tra le parti costituite nella misura della metà. Condanna, in relazione alla residua metà, parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta (...) SpA, nella persona del l.r.p.t., delle spese di lite che liquida in Euro 1.200,00 (milleduecento/00) oltre 15% spese generali, C.P.A. e IVA. come per legge. Dichiara irripetibili le spese nei rapporti tra le altre parti. Imputa in via definitiva le spese di ctu in parti uguali tra le parti costituite, come già in via provvisoria con decreto del 16/02/2022. Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite. Così deciso in Como l'11 luglio 2023. Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2023.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale di Como, sezione prima civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5727 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente TRA (...) (C.F. (...)), rappresentata e difesa dall'Avv. Il.To., ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Como (CO) - Via (...) -attrice- CONTRO (...) S.R.L. (C.F. e P.IVA (...)), in persona dei legali rappresentanti pro tempore Sig. (...) e (...) S.r.l. (C.F. e P.IVA (...)), in persona della Sig.ra (...), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ma.Gh. ed Al.Lo., ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via (...) - convenuta- E CONTRO DOTT. (...) (C.F. (...)), rappresentato e difeso dagli Avv. Mi.Pi., elettivamente domiciliato in Como, via (...) presso lo studio dell'Avv. Al.Gr. - terzo chiamato- DOTT. (...) (C.F. (...)), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ma.Re. e Lu.Ga., ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi n Varese, via (...) - terzo chiamato- DOTT. (...) (C.F. (...)), rappresentato e difeso dall'Avv. Pa.Na., ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Varese, via (...) - terzo chiamato- (...) S.P.A., (P. IVA (...)) in persona del legale procuratore dott. (...), rappresentata e difesa dall'Avv. Ma.Fu., ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Como, p.za (...) DOTT. ((...)) -terzo chiamato- OGGETTO: risarcimento danno da responsabilità medica SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE (Sulle vicende processuali) Con atto di citazione (...) conveniva in giudizio (...) s.r.l. per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 49.000,00= a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati -oltre alle spese di ATP- a seguito di trattamenti odonto-protesici ricevuti presso la lo studio odontoiatrico (...), sito in (...), via M., e asseritamente realizzati non a regola d'arte. Si costituiva parte convenuta (...) s.r.l. che, oltre a chiedere il rigetto della domanda avversaria per infondatezza della stessa, domandava ex art. 106 e 269 c.p.c. l'autorizzazione alla chiamata in causa del Dott. (...) affinché, in ipotesi di accoglimento delle richieste attoree, manlevasse la società in quanto medico responsabile delle terapie protesiche contestate dalla paziente. Questi a sua volta, richiedeva la chiamata dei dottori (...), (...) e (...) ai fini del riconoscimento della loro responsabilità, in propria manleva, nell'ipotesi di accoglimento della domanda principale di parte attrice e di quella di manleva di parte convenuta. Seguivano le costituzione dei dottori (...) e (...), ritualmente notiziati, non anche del dott. (...) a sua volta chiamava in giudizio, a propria manleva, compagnia assicurativa (...) S.p.A.. In prima udienza il Giudice, in considerazione delle richieste presentate dalle parti con note scritte, concedeva i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. All'esito dell'esame delle memorie depositate dalle parti, all'udienza del 22.09.2021, veniva formulata proposta transattiva, -contemplante riconoscimento a parte attrice di Euro 10.000 da parte di (...) srl e di Euro 8.000,00 da parte di (...) - che non veniva accettata unicamente da parte attrice, a fronte della disponibilità emersa da parte della convenuta e dei terzi chiamati. Il Giudice, pertanto, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 12 ottobre 2022 nella quale, ritenuta la causa matura per la decisione, tratteneva la stessa in decisione, concedendo termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori 20 giorni per memorie di replica. (sulle difese delle parti) Parte attrice sostiene di essersi rivolta, nel 2015, allo studio odontoiatrico, (...) s.r.l. per la realizzazione di quattro impianti, due nell'arcata superiore e due nell'arcata inferiore, e tuttavia, immediatamente dopo l' installazione della protesi, di aver riscontrato varie problematiche (tra cui difficoltà a chiudere la bocca, mobilità della protesi, tensioni muscolari, difficoltà nel l'eloquio, bruciore nella parte posteriore del palato e diminuzione dell'udito), e conseguente necessità di rifacimento delle protesi. A sostegno della domanda allega il fascicolo del procedimento per accertamento tecnico preventivo, incardinato dalla stessa presso il Tribunale di Como (RG 4562/2017) al fine di determinare le cause, la valutazione e la quantificazione dei danni subiti, e conclusosi con deposito di elaborato peritale da cui emergeva un errore ascrivibile ad imperizia nell'esecuzione della prestazione, causa dei danni occorsi all'attrice. Giova fin d'ora premettere che, in merito ai rimedi esperibili per l'eliminazione delle conseguenze dannose, l'elaborato peritale aveva individuato come necessario il rifacimento completo dell'impianto protesico nell'arcata superiore in normo occlusione ed il rifacimento dell'impianto protesico inferiore, per il recupero della perdita dell'elemento n. 33, quantificandone i costi in Euro.14.400,00, e aveva accertato altresì un danno biologico temporaneo pari al 10% di invalidità per 12 mesi. L'attrice, tuttavia, contestando in parte le conclusioni cui erano pervenuti i CTU incaricati, afferma che i costi necessari per l'esecuzione degli interventi indicati in perizia debbano essere quantificati in Euro 23.665,00, come da preventivo redatto da professionista terzo, cui si è rivolta privatamente, allegato in atti (doc. 5 citazione). Sostiene inoltre di aver subito danni biologici temporanei, oltre a danni permanenti, e danni morali. Complessivamente individua in Euro.49.000,00 l'ammontare dovuto a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti. La difesa di (...) s.r.l. fonda invece in primo luogo sull'asserita contraddittorietà dell'elaborato peritale che, pur affermando l'inidoneità della solo protesi nell'arcata superiore applicata alla sig.ra N., conclude affermando la necessità di rifacimento della protesi anche nell'arcata inferiore. Inoltre, questa volta in consonanza con la ctu in sede di atp, insiste per la riconducibilità di eventuali responsabilità esclusivamente al dott. (...), medico esercente la propria professione in piena autonomia e indipendenza essendo legato alla (...) srl da contratto di collaborazione professionale, in forza del quale quest'ultima si limitava unicamente a fornire i locali ed i materiali necessari per l'esecuzione delle cure, e con il quale il medico si era espressamente impegnato ad esonerare la società da qualsivoglia conseguenza, civile e/o penale per le proprie prestazioni qualora non eseguite a regola d'arte. Infine, la difesa eccepisce il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attrice, in merito alla quantificazione dei danni, basata esclusivamente su un preventivo relativo ai costi necessari per il rifacimento degli impianti protesici ritenuto privo di alcun valore di prova, vieppiù a fronte della quantificazione fattane dai CTU, nel procedimento ex art. 696 c.p.c., in Euro 14.400,00 La difesa di (...) eccepisce, ai sensi della legge Gelli Bianco, la preclusione per la struttura odontoiatrica di poter agire in rivalsa contro l'odontoiatra, attesa l'assenza di dolo o colpa grave in capo a quest'ultimo. Rileva inoltre che la responsabilità per i danni occorsi a parte attrice, ove sussistente e provata, sia al più da ripartirsi in parti uguali tra (...) s.r.l. e il medico. Nega altresì il proprio obbligo di tenere indenne e/o manlevare la (...) s.r.l., atteso che le clausole di esonero di responsabilità della struttura (...) s.r.l., contenute nell'accordo di collaborazione, sarebbero nulle ex art. 1229 c.c., per contrarietà all'ordine pubblico. In estremo subordine, richiama la concorrente responsabilità degli altri odontoiatri intervenuti negli interventi di impiantistica effettuati su parte attrice: dottori (...), (...) e (...). Contesta inoltre la quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali per come effettuata da parte attrice, poiché non supportata da alcun elemento probatorio nonchè divergente rispetto all'elaborato peritale svolto nel procedimento RG 4562/2017, rispetto al quale in ogni caso, richiede la rinnovazione, attesa la propria mancata partecipazione. Le difese del dott. (...) e del dott. (...), sovrapponibili, si concentrano (I) sull'evidenza della mancata responsabilità ascrivibile nei loro confronti - il primo avendo eseguito una sola visita, in data 12/11/2015, ed essendosi limitato a predisporre il piano di intervento, nonché ad applicare due protesi provvisorie ed una resina, il secondo avendo provveduto anch'esso a compiere una sola visita, aver avvitato una vite di guarigione sull'impianto allentato, comunque in data anteriore rispetto alla realizzazione della protesi definitiva-, (II) sull'infondatezza e carenza probatoria della quantificazione dei danni patrimoniali operata da parte attrice, (III) nonché sulla genericità ed infondatezza della richiesta dei danni non patrimoniali richiesti. (...) S.p.A., chiamata in manleva da (...), eccepisce la carenza di legittimazione passiva degli odontoiatri chiamati in causa, in particolare del proprio assicurato, ai sensi dell'art. 9 della Legge Gelli Bianco, secondo cui la struttura odontoiatrica avrebbe potuto agire in rivalsa contro il personale sanitario solo dopo l'avvenuto pagamento del risarcimento del danno. Inoltre, tale azione di rivalsa avrebbe potuto essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave, difettanti nel caso di specie. Contesta inoltre la quantificazione dei danni come dedotti da parte attrice, in quanto sfornita di qualsivoglia allegazione probatoria; ed eccepisce l'esclusione dalla copertura di polizza degli interventi effettuati dal dott. (...), e l'esclusione del proprio obbligo di manlevare e/o tenere indenne il dott. (...) dal pagamento delle spese legali, atteso che lo stesso si era rivolto ad un legale non designato dalla (...), come invece previsto dalle condizioni di polizza. Il dott. (...) non risulta costituito, come peraltro in sede di ATP. A riguardo deve osservarsi come la contumacia dello stesso non sia stata dichiarata alla prima udienza utile e non risulti in atto prova del rituale compimento della notifica dell'atto di chiamata di terzo nei suoi confronti da parte del chiamante dott. (...): nonostante con nota del 26.3.2021 la difesa di quest'ultimo affermi di depositare in allegato "stralcio delle notifiche eseguite ai terzi chiamati dopo autorizzazione del giudice" non risulta nessun atto in allegato. Nondimeno si ritiene opportuno non rimettere la causa sul ruolo, in considerazione del rigetto nel merito delle domande svolte nei confronti del terzo chiamato, e dunque senza pregiudizio alcuno dato dalla sua eventuale mancata vocatio in ius nè nei suoi confronti né di quelli della parte che risulterà soccombente, per come verrà acclarata infra. (sulla procedibilità della domanda) Occorre preliminarmente rilevare come la presente causa, avente ad oggetto il risarcimento del danno da responsabilità medica, sia stata introdotta con atto di citazione iscritto a ruolo il 11 dicembre 2019 e quindi notificato antecedentemente a tale data, con la conseguente necessaria applicazione delle norme di carattere processuale introdotte dalla legge Gelli - Bianco. L'art. 8 della L. 8 marzo 2017, n. 24 ha introdotto, quale condizione di procedibilità per la richiesta di risarcimento del danno da responsabilità medica, il preventivo ricorso ex art. 696 bis c.p.c., ovvero in alternativa il procedimento di mediazione di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010. Il ricorso per accertamento tecnico preventivo promosso dall'attrice, RG 4562/2017, il cui fascicolo telematico è stato allegato all'atto di citazione (cfr. doc. 1 parte attrice), deve ricondursi all'ipotesi di ricorso ex art. 696 c.p.c. piuttosto che all'art. 696 bis c.p.c., in quanto volto esclusivamente ad accertare le cause ed i danni cagionati alla sig.ra N., senza alcuna richiesta di tentativo di conciliazione. Il predetto procedimento, altresì, si è concluso con il mero deposito della relazione dei CTU incaricati, senza che questi abbiano tentato alcuna conciliazione. L'attrice dà atto, nel proprio atto introduttivo, di aver esperito il tentativo di mediazione, conclusosi negativamente, senza però produrre alcuna documentazione a prova del deposito di domanda di mediazione, né alcun verbale. Tuttavia, non risulta contestato l'assolvimento di tale onere in capo all'attrice. Inoltre, l'improcedibilità della domanda non è stata sollevata dalle parti, né è stata rilevata dal Giudice entro il termine della prima udienza, pertanto deve essere affermata la procedibilità della domanda giudiziale. La domanda dell'attrice deve trovare accoglimento, seppur in misura inferiore rispetto al richiesto. (sugli oneri probatori nei rapporti con il danneggiato - sulla responsabilità esterna della struttura) Dagli atti di causa, ed in particolare dalle risultanze peritali in sede di atp -valutate complete e immuni da vizi logici- emerge anzitutto la sussistenza di un danno patito da parte attrice, adeguatamente provato e frutto di responsabilità altrui, a prescindere da che essa venga qualificata quale responsabilità contrattuale della struttura sanitaria o quale responsabilità professionale da contatto sociale del medico. D'altra parte risulta indubitabile che il danno si sia verificato a seguito degli interventi odontoiatrici operati sull'attrice presso lo studio (...) - Società (...) s.r.l. Risulta infatti pacifica la conclusione di un contratto, tra l'attrice e lo studio odontoiatrico (...) - Società (...) s.r.l., avente ad oggetto l'applicazione di 4 impianti protesici, di cui 2 nell'arcata superiore e 2 nell'arcata inferiore. Tale circostanza risulta confermata dalla convenuta, (...), e dal diario clinico prodotto dalla stessa (cfr. doc. 2), allegato alla relazione peritale depositata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo RG 4562/2017, ed acquisita nel presente procedimento. Tralasciando per il momento l'indagine sulla responsabilità dei sanitari, occorre richiamare i principi di diritto in materia. E' noto che, in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali, è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito, ovvero il contratto o negozio giuridico, il nesso di causalità tra la condotta del debitore- professionista e il danno lamentato, mentre spetta al debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, provando quindi che l'inesatto adempimento sia stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo (Cass. Civ. 10050, 29.03.2022). Con specifico riferimento alla responsabilità in materia sanitaria e agli oneri allegatori, si richiamano i seguenti principi (richiamati recentemente dalla Suprema Corte, sez.3, Sentenza n. 5128 del 2020): - "ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile" (Cass. 26 luglio 2017, n. 18392; Cass. 16 gennaio 2009, n. 975; 9 ottobre 2012, n. 17143; 20 ottobre 2015, n. 21177). Più specificamente, nel campo - "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o 'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. ... l'inadempimento rilevante è quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno ... astrattamente efficiente alla produzione del danno" (Cass. Sez. Un. 577/2008); - "Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata" ( Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 27606 del 29/10/2019; Cass.Sez. 3 -, Sentenza n. 3704 del 15/02/2018); Orbene, il procedimento per accertamento tecnico preventivo incardinato da (...) al fine di determinare le cause, la valutazione e la quantificazione dei danni subiti a seguito degli interventi odontoiatrici eseguiti presso (...) s.r.l., si è concluso con il deposito di elaborato peritale che ha accertato un errore contestabile ai sanitari operanti presso la struttura, e consistito nell'aver applicato una protesi in arcata superiore non in normo occlusione per errata registrazione occlusale, errore ascrivibile ad imperizia nell'esecuzione della prestazione, e determinante successivi interventi errati, causa della riscontrata difficoltà masticatoria della sig.ra (...). Né in fatto sono state allegate ricostruzioni alternative volte a ricondurre ad altri eventi la causa dei danni lamentati dall'attrice; né (...) s.r.l., è stata in grado di dimostrare la derivazione dell'inadempimento da causa a sé non imputabile. Deve pertanto individuarsi, nell'ambito della prestazione fornita a (...), un inadempimento rilevante, costituente causa efficiente del danno; e di conseguenza provato -secondo il principio di causalità adeguata- il nesso causale tra i danni subiti dall'attrice e l'inadempimento, addebitato da (...) alla convenuta. Solo incidentalmente giova osservare come a tali conclusioni debba giungersi indipendentemente dalla qualificazione della natura dell'obbligazione sanitaria (del dentista), essendone in giurisprudenza discussa la riconducibilità ad obbligazione di mezzi (Cass. Civ. 10742/2002) ovvero di risultato (Sez. II Civile, sent. n. 2932 del 18/10/1998): in ogni caso, nell'ipotesi in esame, risulta indubitabilmente accertato l'inadempimento. Qualora si ritenesse di qualificare l'obbligazione come di mezzi è sufficiente richiamare la perizia depositata nel prodromico procedimento per accertamento tecnico preventivo, che ha accertato l'imperizia dei sanitari della (...) s.r.l., e quindi l'inadempimento all'obbligazione assunta, secondo i dettami dell'art. 1176 c.c.. Qualora si propendesse per la riconducibilità nell'alveo dell'obbligazione di risultato, risulta bastevole il richiamo alla relazione medica del 01.08.2017, redatta dalla (...), a firma del dott. (...), dalla quale emerge la continua decementazione del lavoro superiore su impianti, nonché una frattura della ceramica, dovuta alla posizione degli abutement ad altezza non adeguata al lavoro protesico, con conseguente necessità di rifacimento del lavoro. Rifacimento di fatto mai eseguito dalla convenuta. Di tal che non risulta conseguito il risultato prefissato. Quanto alla responsabilità in capo alla struttura, essa deriva dal rapporto contrattuale stipulato con la cliente, alla quale veniva offerta una specifica prestazione, supra descritta (cfr. doc. 2 citazione), ed in ogni caso, per consolidato orientamento della Suprema Corte (vds. Sez. 3, Sentenza n. 7768 del 20/04/2016) secondo cui "anche la struttura presso la quale il paziente risulti ricoverato risponde della condotta colposa dei sanitari, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa, atteso che la diretta gestione della struttura sanitaria identifica il soggetto titolare del rapporto con il paziente". Per le ragioni che precedono deve imputarsi a (...) srl la responsabilità per i danni patiti da (...), per come infra verranno determinati. (sugli oneri probatori nei rapporti interni tra struttura e sanitario - sull'ammissibilità del regresso) Quanto precede non esclude l'operatività dell'invocata -da parte convenuta- manleva in ragione delle effettive responsabilità sanitarie accertate. La domanda della convenuta di essere tenuta indenne dal dott. (...) in relazione alla condanna alla condanna di pagamento delle somme dovute alla sig.ra (...), merita anzi accoglimento. Principiando, in diritto, dall'ammissibilità della domanda svolta da parte convenuta, deve ritenersi logicamente compatibile la responsabilità esterna della struttura, ex art. 1228 c.c., prevista a miglior tutela dei terzi danneggiati, con l'ammissibilità, nei rapporti interni, del regresso anche per l'intera somma che il responsabile ex art. 1228 c.c. sia stato condannato a pagare, a condizione che venga accertato che il danno fosse riconducibile unicamente alla condotta colposa di un altro obbligato. La regola probatoria individuata sul punto dalla Suprema Corte è che "grava sulla struttura sanitaria la quale agisca nei confronti del chirurgo in regresso e in garanzia impropria per essere tenuta indenne dalle conseguenze della eventuale condanna, l'onere di provare che la causazione del danno sia ascrivibile, in via esclusiva, alla imperizia dell'operatore medico" (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24167 del 27/09/2019). Ciò premesso in diritto, nel caso di specie risulta acclarata la responsabilità integrale del dott. (...). Risulta infatti dagli atti di causa tanto l'integrale responsabilità del sanitario quanto l'assenza di co-responsabilità della struttura. In relazione a quest'ultimo profilo, si sottolinea come né dalla documentazione versata in atti dalle parti, né dai risultati cui è giunto la ctu in sede di atp, siano emerse responsabilità dell'accaduto imputabili a mancanze tecnico-organizzative della struttura. Di converso, la sussistenza di colpa, sotto forma di imperizia, del sanitario nella condotta professionale concernente l'attività compiuta nei confronti dell'attrice, per come acclarata dai consulenti, si rivela con evidenza. Né, d'altra parte, a conclusioni diverse può portare l'esame della documentazione contrattuale, in termini di inquadramento professionale del professionista sanitario. Risulta infatti dagli atti di causa che il dott. (...), con contratto di collaborazione sottoscritto in data 23.05.2015, si sia impegnato ad esercitare l'attività di medico- odontoiatra presso la società (...) s.r.l. come libero professionista e sotto la sua piena responsabilità, con esonero della società da qualsivoglia responsabilità civile o penale. Risulta altresì che il professionista non fosse dipendente, e che non fosse sottoposto a direttive, da parte della struttura, in merito alle modalità di svolgimento della prestazione (cfr. doc. 3 convenuta). Le parti, dunque, hanno concluso un contratto, inserendo tale patto o clausola di manleva, in virtù del quale (...) si è obbligato a tenere indenne la (...) s.r.l. da eventuali pretese patrimoniali avanzate nei confronti di quest'ultima e derivanti da responsabilità civile o penale dello stesso sanitario professionista. Non merita accoglimento, a riguardo, l'eccezione di nullità della predetta clausola sollevata dal terzo chiamato, per paventata contrarietà all'ordine pubblico ex art. 1229 c.c. , Nel contratto stipulato tra il dott. (...) e la (...) s.r.l., non vi è infatti alcun esonero di responsabilità in favore di quest'ultima in merito a propri fatti dolosi o colposi, bensì, diversamente, l'assunzione di obbligo di manleva da parte dell'odontoiatra in ipotesi di condotte dolose o colpose poste in essere dallo stesso. In proposito, occorre precisare che, secondo la maggior parte della dottrina e della giurisprudenza l'art. 1229 c.c. non è applicabile al patto di manleva, con la conseguenza che quest'ultimo sarebbe valido anche nel caso in cui il mallevadore si fosse obbligato a risarcire il mallevato dalle conseguenze patrimoniali conseguenti al comportamento colposo del mallevato stesso (Cfr. Cass. Civ. Sez. III, 17.12.2001). Dal contratto di collaborazione emerge l'impegno del dott. (...) a tenere indenne la struttura dalle conseguenze civile e penali dovute alle proprie condotte dolose o colpose, e la stessa deve pertanto ritenersi pienamente valida. Non risulta dirimente nemmeno l'eccezione di inopponibilità delle risultanze peritali a (...) per mancata partecipazione dello stesso alle operazioni peritali in sede di atp. In proposito, la giurisprudenza, pur non univoca, ha affermato che il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto, anche prove raccolte in diversi giudizi fra le stesse, o anche altre parti, come qualsiasi produzione delle parti stesse, anche la fine di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per la Consulenza Tecnica espletata in altre sedi civili o penali (Cass. Civ. 8585/1999; Cass. civ. 28855/2008). Ma anche la giurisprudenza che aderisce al contrario orientamento, il quale esclude l'opponibilità delle risultanze probatorie nei confronti di chi non abbia partecipato al procedimento (Cass. civ., 24981 del 09.11.2020), conferisce a tali risultanze il valore di prova atipica, e può essere valutata dal giudice, quale argomento di prova. Peraltro, occorre rilevare che nei propri atti difensivi, il dott. (...) non ha dedotto né allegato argomenti e prove volte ad escludere la propria responsabilità, limitandosi a dedurre la corresponsabilità della convenuta e dei terzi chiamati. Ne consegue la condanna di (...) a tenere indenne la convenuta (...) s.r.l. dalla condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento in favore della sig.ra (...). Risulta ovviamente estranea all'ambito di operatività della manleva l'ambito della refusione delle spese di lite, per come si preciserà infra, attesa l'accertata responsabilità contrattuale di (...) s.r.l. nei confronti di (...). (sull'assenza di co-responsabilità in capo ad altri sanitari) Non meritano, invece, accoglimento, le domande svolte da (...) nei confronti dei terzi chiamati, dott. (...), dott. (...) e dott. (...). A riguardo anzitutto difetta l' emersione dagli atti di causa di prove idonee a dimostrare la responsabilità concorsuale di questi; ed inoltre si è in presenza, a contrario, di elementi che logicamente e cronologicamente inducono a collocare indubitabilmente la condotta, decisiva, dell'installazione della protesi definitiva a cura del dott. (...) in data successiva alle visite e agli interventi, limitati, posti in essere dagli altri sanitari (12/11/2015 quanto a (...), 26/07/2016 e 16/08/2016 quanto a (...)): circostanze, si osservi, non confutate da alcuna delle parti, e rispetto alle quali non si rinviene nella documentazione in atti prova contraria. Vieppiù, anche l'attività in concreto compiuta dai due professionisti (quanto a (...): predisposizione piano di intervento, e applicazione di due protesi provvisorie ed una resina; quanto a (...): costruzione di un "porta impronte individuale", avvitamento di una "vite di guarigione" sull'impianto 23 che si era allentato) appare scarsamente impattante in senso modificativo sulla registrazione occlusale e modificazione della stessa, e dunque del tutto scevra dall'essere foriera delle conseguente patite dall'attrice. In merito alla posizione del dott. (...) neppure emergono, dalle risultanze peritali o dalla documentazione versata in atti, elementi potenzialmente esorbitanti rispetto alle conclusioni riportate per i due precedenti sanitari. Per tali motivi si esclude la sussistenza di ipotesi di responsabilità anche in capo al dott. (...) (senza dichiararne espressamente la contumacia pur in difetto di costituzione per le ragioni di cui si è fatto cenno supra). Non devono essere disattese le conclusioni svolte dai periti, nella redazione dell'elaborato peritale depositato in sede di ATP, con le quali hanno escluso la responsabilità degli altri medici odontoiatri intervenuti sulla paziente, atteso il lungo lasso temporale in cui gli interventi sono stati svolti (dal 2015 al 2017), e sulla scorta della presunzione che un normale controllo avrebbe permesso di evidenziare l'errore nella registrazione occlusale. A fronte dell'evidenza di interventi dei predetti medici-odontoiatri in data antecedente all'installazione dell'impianto definitivo, non ve ne è alcuna che accerti il compimento di un controllo, anche solo routinario, successivo. Né può rinvenirsi in capo agli stessi una responsabilità omissiva per non aver effettuato tali controlli, non emergendo dalle risultanze di causa l'assunzione da parte degli altri odontoiatri della struttura di alcuna obbligazione di controllo dei lavori eseguiti da altro professionista o di turnazione completa e massima su ogni paziente. Pertanto, le domande proposte dal dott. (...) nei confronti del dott. (...), del dott. (...) e del dott. (...) devono essere in toto rigettate e, per quanto concerne la posizione di (...), con conseguente assorbimento, nei rapporti con (...) dell'eccezione da questa formulata di inoperatività della polizza di assicurazione n. (...) sottoscritta dal professionista con la compagnia assicurativa. (sull'individuazione delle tipologie di danno risarcibile) In merito alla quantificazione dei danni subiti dall'attrice, la predetta perizia ha identificato gli interventi necessari per l'eliminazione delle conseguenze dannose, ed i relativi costi, determinati in Euro.14.400, ed ha altresì accertato un danno biologico temporaneo pari al 10% di invalidità per 12 mesi. Deve disattendersi l'eccezione di parte convenuta, secondo cui l'elaborato peritale, pur rilevando l'inidoneità del solo impianto protesico inferiore, abbia indicato quale intervento necessario anche il rifacimento della protesi superiore. A riguardo occorre precisare che la consulenza abbia rilevato come gli errori commessi dagli odontoiatri abbiano cagionato anche la perdita del dente n. 33, nel lato superiore, con conseguente necessità di impianto anche relativamente a tale arcata. Inoltre, appare cognizione non di esclusiva competenza dei depositari della scienza medica quella per cui un'errata registrazione concernente una delle due arcate generi scompensi, potenzialmente generatori di malocclusione, anche con riferimento all'altra. Per le ragioni che precedono l'eccezione di parte convenuta risulta inconferente. (sulla quantificazione del danno patrimoniale) In ordine al quantum, deve osservarsi come non risulti provato un danno patrimoniale superiore a quello determinato nell'elaborato peritale, come invece asserito da parte attrice. La stessa, infatti, pur deducendo maggiori costi rispetto a quelli quantificati in sede di accertamento tecnico preventivo, per la realizzazione degli interventi indicati, non ha prodotto prove idonee a dimostrare gli stessi. Non può a riguardo essere considerata prova sufficiente il preventivo allegato da parte attrice, rilasciato da diverso specialista (vds. all. 5 citazione) in quanto estremamente sintetico e privo di adeguata motivazione in ordine al percorso clinico suggerito (id est: spiegazione delle voci indicate), redatto da persona terza ed estranea al processo, e soprattutto non corroborato dal altri elementi, quali, ad esempio, i preventivi redatti da altri professionisti che avrebbero potuto costituire elementi indiziari concordanti. Il riconoscimento del danno patrimoniale, pertanto, trova riscontro nei limiti della quantificazione compiuta in sede di atp (Euro 14.400). In merito alla liquidazione dei danni patrimoniali, occorre precisare che, poiché il risarcimento del danno costituisce, pacificamente, debito di valore, la rivalutazione monetaria e gli interessi ne costituiscono una componente e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio pur se non specificamente richiesti, atteso che devono ritenersi compresi nell'originario petitum della domanda (Cass. 16.12.2014 n. 26374). Ne consegue il diritto dell'attrice al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in Euro.16.603,20=, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo. A tale somma, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, non dovrà essere aggiunta alcuna altra somma a titolo di IVA, posto che la professione dentistica, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 633 del 1972, è esente da tale imposta: principio ribadito recentemente per le società in ambito odontoiatrico da Cass. 30975 del 2.11.2021. (sulla quantificazione del danno non patrimoniale) Con riferimento al danno non patrimoniale, il danno biologico conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle Assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. In base alle predette tabelle, pertanto, il danno biologico temporaneo accertato -tenuto conto dell'età di parte attrice al momento dell'evento, della percentuale di invalidità temporanea parziale (10%) deve essere liquidato in Euro 1853,84. A tali conclusioni devesi giungere osservando che, sebbene le norme sostanziali contenute nella legge Gelli-Bianco non abbiano portata retroattiva, e non possano applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, diversamente, quelle che -richiamano gli artt. 138 e 139 del D.Lgs. n. 209 del 2005 in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi (Cass. Civ. 28990/2019): "in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno") (sull'assenza di ulteriori voci di danno risarcibile) Non risulta invece dimostrato il danno morale asseritamente subito dalla signora (...). In proposito, l'art. 138 del codice delle Assicurazioni stabilisce che, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, possa essere aumentato sino al 30% dal Giudice. La Corte di Cassazione, in merito alla prova del danno morale, precisa che la stessa può essere fornita anche solo attraverso presunzioni, quale unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato "allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)" (Cass. Civ. 25164/2020). L'attrice, tuttavia, non ha provveduto né ad allegare né a descrivere le sofferenze morali patite, di talché la domanda in proposito formulata deve essere sul punto disattesa. (sulle spese di lite) Le spese di lite -da liquidarsi ex D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 ai medi in ragione dell'effettiva attività difensiva svolta, (anche quella di trattazione -vds. Cass. 28325/2022- ma ai minimi tenuto conto della mancanza di istruttoria)- seguono la soccombenza, e pertanto dovranno essere dovute da (...) srl a parte attrice e da (...) a (...) srl (al netto di quelle relative alla fase decisionale, per le ragioni che seguono). Inoltre sono dovute, ma ai minimi, da (...) nei riguardi dei sanitari che, ritualmente da lui citati, si sono costituiti ((...) e (...)). Trovano invece equa compensazione nei rapporti tra (...) e (...), essendo la chiamata della seconda derivata dal primo, non soccombente, né potendosi imputare a carico di parte soccombente (...) la difesa processuale di parte non chiamata dallo stesso. Nei rapporti tra (...) e (...) srl l'accoglimento parziale della domanda attorea -mancato riconoscimento del danno morale, ammontare del danno complessivamente riconosciuto pari a meno della metà del richiesto- consente di reputare congrua la compensazione nella misura della metà. In punto spese ex art. 91 co. I secondo periodo c.p.c., deve essere valorizzata la mancata adesione di parte attrice alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata in data 22.9.2021. Calcolando infatti la sommatoria tra risarcimento proposto ex art. 185 bis c.p.c. (Euro 18.000) e quello oggetto dell'odierna decisione, ma con rivalutazione fino alla data dell'udienza ex art. 186 bis (dunque rivalutato al 22.9.21, con rivalutazione pari a Euro 431,71 e pertanto per complessivi Euro 16.684,00) deve concludersi che la domanda è stata accolta in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa; pertanto il riconoscimento a parte attrice di un importo -seppur di poco- inferiore a quello indicato nella proposta ex art. 185 bis c.p.c., rifiutata determina la condanna di parte attrice alle spese della fase decisoria, liquidabili ai minimi dello scaglione di riferimento (Euro 851,00). (sulla liquidazione e imputazione delle spese in fase di atp) Il medesimo richiamato criterio della compensazione parziale deve trovare applicazione per l'imputazione in via definitiva delle spese di ctu in sede di atp, provvisoriamente poste a carico di parte attrice (per complessivi Euro 2.440,00 iva inclusa: Euro 1.220 dott. (...), Euro 1.220 dott. (...)), nonché quelle relative al compenso professionale di parte attrice per la fase di ATP (in base al D.M. n. 55 del 2014: congrue come da domanda, ma riconoscibili pertanto per 1/2). P.Q.M. Il Tribunale di Como - prima sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (...), ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: I. Accoglie parzialmente la domanda attorea, nei limiti suindicati, e, preliminarmente accertato l'inadempimento di (...) s.r.l., per l'effetto: II. Condanna la convenuta (...) s.r.l. al risarcimento del danno patrimoniale, e quindi al pagamento della somma di Euro 16.603,20 (sedicimilaseicentotre/20) oltre agli interessi dal dì del dovuto al saldo. III. Condanna la convenuta (...) s.r.l. al risarcimento del danno biologico, e quindi al pagamento della somma di Euro 1.853,84 (milleottocentocinquantatre/84), oltre agli interessi dal dì del dovuto al saldo, in favore di (...); IV. Rigetta le restanti voci di danno richieste da parte attrice. V. Accoglie la domanda di regresso formulata da (...) s.r.l. nei confronti del dott. (...) con riferimento al pagamento delle somme dovute dalla convenuta a parte attrice di cui ai punti II e III, e per l'effetto: VI. Condanna il dott. (...) al pagamento, in favore della (...) s.r.l. della somma di Euro.18.457,04 (diciottomilaquattrocentocinquantasette/04)-sommatoria di cui ai punti II e III -, oltre agli interessi dal dì del dovuto al saldo. VII. Compensa nella misura di 1/2 le spese di lite tra parte attrice (...) e parte convenuta (...) srl. VIII. Condanna - per la residua metà- parte convenuta (...) srl al pagamento in favore di (...) delle spese di lite che liquida in Euro 1.694,00 (milleseicentonovantaquattro/00) oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge (già operata compensazione con Euro 425,50 pari a 1/2 fase decisionale dovute da (...)) IX. Condanna (...) al pagamento: - in favore di (...) s.r.l delle spese di lite che liquida in Euro 2.536,00 (duemilacinquecentrotrentasei/00) oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge; - in favore di (...) delle spese di lite che liquida in Euro 1.689,00 (milleseicentottantanove/00) oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge; - in favore di (...) delle spese di lite che liquida in Euro 1.689,00 (milleseicentottantanove/00)oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge; X. Compensa le spese di lite nei rapporti tra (...) e (...). XI. Condanna ex art. 91 co. I secondo periodo c.p.c. (...) al pagamento: - in favore di (...) delle spese di lite (fase decisionale) che liquida in Euro 851,00 (ottocentocinquantuno/00) oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge; - in favore di (...) delle spese di lite (fase decisionale) che liquida in Euro 851,00 (ottocentocinquantuno/00) oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge; - in favore di (...) delle spese di lite che liquida in Euro 851,00 (ottocentocinquantuno/00) oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge; - in favore di (...) in personale del l.r.p.t delle spese di lite (fase decisionale) che liquida in Euro 851,00 (ottocentocinquantuno/00) oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge; XII. Pone in via definitiva le spese dei consulenti in sede di ATP dott. Io. e dott. Ru. in capo, in solido, a parte attrice nella misura di 1/4 e a parte convenuta nella misura di 3/4: pertanto parte convenuta dovrà rifondere Euro 1.830,00 (milleottocentotrenta/00) a parte attrice, anticipataria. XIII. Condanna parte convenuta (...) s.r.l. al pagamento in favore di (...) a titolo di spese di lite per ATP Euro 919,00 (novecentodiciannove/00) per compensi ed Euro 80,98 per spese, oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge. Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite e gli adempimenti di competenza. Così deciso in Como il 31 gennaio 2023. Depositata in Cancelleria il 1 febbraio 2023.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale di Como, sezione prima civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4879 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente TRA (...) (C.F. (...)), e (...) (C.F. (...)), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Cl.Be. e Si.Fr., ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi ultimi in Como (CO) - Via (...) -attori- CONTRO (...) (C.F. (...)), e (...) (C.F. (...)) rappresentati e difesi dagli Avv. Ca.Pi., ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Casnate con Bernate (CO), via (...) -convenuti- E CONTRO (...) (C.F. (...)), e (...) (C.F. (...)) rappresentati e difesi dall'Avv. Ol.Pu., ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Como, via (...) -terzi chiamati- OGGETTO: responsabilità extracontrattuale - risarcimento danno ex 2051c.c. - 2058 c.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE I - Con atto di citazione (...) e (...) convenivano in giudizio (...) e (...), per sentire accertare la presenza di infiltrazioni nella loro proprietà, provenienti dall'appartamento dei convenuti, accertarne le cause e conseguentemente condannarli ad eseguire le opere necessarie per eliminare tali infiltrazioni, nonché condannarli al risarcimento del danno occorso, previa quantificazione dei costi per le predette opere. I convenuti si costituivano tempestivamente e, alla prima udienza, domandavano l'estensione del contraddittorio nei confronti degli acquirenti dell'appartamento già di proprietà (...): il Giudice disponeva ai sensi degli artt. 107 e 111 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti di (...) e (...), oltre a concedere termine per l'instaurazione del procedimento di negoziazione assistita, rilevata l'improcedibilità della domanda ex art. 3 d.lgs 2014. Alla concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c. seguiva la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti, e la disposizione di CTU volta ad accertare "lo stato dei luoghi, la presenza di infiltrazioni come dedotte nell'atto di citazione e la loro natura, causa ed entità, ed in particolare se derivino dalle parti comuni o dalla proprietà soprastante degli intervenuti, quali siano gli interventi necessari per l'eliminazione delle infiltrazioni ed i loro costi". Il consulente tecnico nominato (geom. (...)) provvedeva al deposito del proprio elaborato peritale; tuttavia, verificato, a seguito di convocazione su richiesta di parte convenuta, l'avvenuto utilizzo di materiale fotografico consegnatogli da una delle parti e non depositato unitamente all'elaborato peritale, con ordinanza del 05.05.2021 veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, con sostituzione del consulente e nomina del Geom. (...). A seguito del deposito di nuova perizia da parte del CTU, e del'esame della stessa nel contraddittorio tra le parti, veniva fissata udienza per tentare la conciliazione, fallita la quale il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 12.10.2022; in tale data la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nei quali le parti depositavano tempestivamente tanto le comparse conclusionali, quanto le memorie di replica. II - Oggetto della vertenza sono le infiltrazioni verificatesi nell'appartamento (...), sito in (...) (C.), via D. (...) n. 22-24, al piano terreno, e lamentate in prossimità dei sottobalconi e nella camera da letto, punti rispetto ai quali al piano di sopra è collocato l'appartamento di proprietà dei coniugi (...) fino al 14 dicembre 2018 e, successivamente e fino all'attualità, dei coniugi (...) - (...). Premettevano gli attori che fenomeni infiltrativi erano stati già oggetto di precedente procedimento davanti a questo Tribunale (RG 4322/2012) -rispetto al quale, in difetto di citazione, non erano stati parte- con cui l'Autorità Giudicante aveva accertato in accoglimento della domanda di (...) la presenza di infiltrazioni provenienti dalla proprietà C.- (...), dovute a difetti costruttivi e di impermeabilizzazione dei balconi, ed aveva condannato l'impresa costruttrice, il venditore, l'impresa posatrice delle ceramiche, e il direttore dei lavori al risarcimento del danno in favore di C.. A seguito di tale provvedimento erano stati compiuti nel 2017, ad opera dei proprietari del piano superiore ((...)), gli interventi ritenuti idonei all'eliminazione delle infiltrazioni, successivamente ai quali -sempre dalla ricostruzione atttorea- nel luglio 2017 e nel novembre 2017, si verificarono altre infiltrazioni, e più precisamente, nella camera da letto, sul balcone esterno latto EST sul balcone esterno lato OVEST. Ancora, rappresentavano gli attori di aver incardinato per tali ragioni ricorso ex art. 700 c.p.c. (R.G.5659/2017), rigettato per la carenza del periculum, ma non del fumus, avendo il Giudice (vds. decreto del 28.2.2018) riconosciuto la presenza di infiltrazioni d'acqua, i danni cagionati dalle stesse la verosimiglianza di un nesso causale tra le prime ed i secondi. III - Parte attrice nella propria domanda, in verità non del tutto puntualmente formulata, chiede con atto di citazione al Tribunale di "accertare le condizioni dell'immobile ..., individuare le cause delle infiltrazioni - passate e presenti - ed i rimedi necessari per eliminarle" e condannare i sigg.ri (...) e (...) "ad eseguire le opere necessarie per eliminare e infiltrazioni", ancora "quantificare i costi necessari per ripristinare lo stato di proprietà dei coniugi (...) e condanni i sigg.ri (...) e (...) al conseguente risarcimento del danno". A prescindere dalla formulazione lessicale della domanda, farraginosa e priva di qualificazione normativa - peraltro modificata in sede di precisazione delle conclusioni, con evidente inammissibilità in parte qua- la stessa deve essere riqualificata dal Tribunale come ipotesi di responsabilità extra-contrattuale ex art. 2051 c.c. con richiesta di risarcimento del danno, anche sotto forma di reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 c.c. Dal contenuto degli atti attorei traspare infatti una duplice richiesta, da un lato volta al ripristino dello status quo ante, con eliminazione della causa delle infiltrazioni attraverso opere da compiersi nell'appartamento sovrastante, dall'altro volta al risarcimento per i danni subiti nella propria abitazione. IV - La domanda attorea è parzialmente fondata e come tale va accolta, nei limiti appresso indicati. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, non contestata e già peraltro accertata nei giudizi richiamati. La competenza per valore pure sussiste, alla luce della domanda, fatte salve le considerazioni che seguiranno. Non sussistono profili di improcedibilità -esperita la procedura di negoziazione assistita- né di inammissibilità della stessa. Alla domanda attorea i convenuti (...) - (...) contrappongono plurime eccezioni. Esse in sintesi attengono: - alla prescrizione del diritto azionato dagli attori, sul presupposto che la domanda proposta fosse una richiesta di risarcimento dei danni in forma specifica ex art. 2058 c.c., soggetta al termine quinquennale di prescrizione ex art. 2947 c.c., e che il dies a quo fosse il 2011, data delle prime infiltrazioni; - alla propria carenza di legittimazione passiva, in quanto in ipotesi di effettivo accertamento delle infiltrazioni lamentate, esse sarebbero state riconducibili alle parti comuni del condominio, e dunque l'eziologia comunque riconducibile a vizi strutturali cui i convenuti sarebbero estranei vieppiù avendo eseguito lavori volti ad eliminare le infiltrazioni e le relative conseguenze dannose; - alla propria carenza di legittimazione passiva avendo trasferito la proprietà dell'immobile ai sig.ri (...) e (...), con atto di compravendita, stipulato in data 14.12.2018; - all'inammissibilità della domanda per modifica della stessa tra quella formulata con atto di citazione e quella in sede di prima memoria ex art. 183 co. VI n.1 c.p.c.. Anche i terzi chiamati, (...) e (...), deducevano in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, per aver acquistato l'immobile in epoca successiva al verificarsi degli eventi dannosi lamentati dagli attori, di tal che nessuna responsabilità poteva essere loro addebitata. Sostenevano inoltre che la previsione di una parziale trasmissione a carico del proprietario degli obblighi già sorti in capo all'alienante concerne , ex art. 63 disp. Att. c.c., solo le spese condominiali, e non sarebbe pertanto applicabile al caso de quo. Da ultimo hanno dedotto ed allegato di aver stipulato, in sede di atto di compravendita, contratto di manleva, in forza del quale veniva costituito deposito fiduciario di Euro.10.000,00=, da parte dei signori (...) e (...), presso il Notaio (...). Alla richiesta di rigetto delle domande attoree, svolta in principalità, seguiva pertanto in via subordinata la richiesta di manleva da (...) e (...) da qualsivoglia loro obbligo venga dichiarato nei confronti degli attori V - Le eccezioni formulate dai convenuti (...) e (...) risultano infondate. V. I - Tale è l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto degli attori al risarcimento del danno. Il dies a quo del termine prescrizionale non può infatti essere ricondotto al 2011, come sostenuto da parte convenuta, bensì deve essere individuato nel 2017, e precisamente nei mesi di luglio e novembre 2017, date di insorgenza delle infiltrazioni. Risulta irrilevante se le stesse si siano verificate a seguito di un evento del tutto indipendente dai pregressi lavori nell'appartamento all'epoca di proprietà di C., o se siano da ricondurre proprio a tali opere, effettuate nel 2017, in seguito alla sentenza emessa dal Tribunale di Como in data 04.04.2016, RG 4322/2013: in ogni caso sono comparse, o ricomparse ,nel 2017, come peraltro accertato anche nel procedimento n. R.G. 5659/2017 che nel giudizio de quo costituisce documento probatorio da cui il Giudice può acquisire argomento di prova. L'avvenuta esecuzione dei lavori nell'appartamento (...) nel 2017 in data antecedente al mese di luglio è dato pacifico, non essendo stato oggetto di contestazione dai convenuti. Quanto precede consente di ritenere non prescritto il diritto rivendicato da parte attrice. In ogni caso si osserva che, come statuito dalla giurisprudenza, (Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 28-07-2020, n. 16001) , "si configura un illecito permanente in tutti i casi in cui la durata dell'offesa è correlata - sul piano eziologico - al contestuale permanere della condotta colpevole dell'agente". In questi casi la prescrizione decorre dalla cessazione della condotta illecita dell'agente. Risulta evidente che il verificarsi, o comunque il permanere, delle infiltrazioni dedotte dagli attori, anche in epoca successiva alla sentenza del Tribunale di Como del 04.04.2016 -nella quale erano stati indicati gli interventi necessari per l'eliminazione- sia elemento probatorio idoneo ad ascriverne la responsabilità alla condotta permanente dei convenuti, omissiva degli interventi opportuni per l'eliminazione delle stesse. V.II - Anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dei convenuti, attesa la responsabilità per i fatti di causa asseritamente ascrivibile esclusivamente al condominio, non può trovare accoglimento. Parte convenuta sostiene che gli attori avrebbero dovuto evocare in giudizio il condominio, e non il condomino, in quanto "il proprietario dell'appartamento sovrastante a quello danneggiato dalle infiltrazioni può essere evocato in giudizio a titolo personale solo ove frapponga impedimenti all'esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino". Tuttavia la giurisprudenza citata dai convenuti (pag. 5 comparsa di costituzione, cfr., Cass., 15 luglio 2002 n. 10233 e Cass. 11 settembre 1998, n. 9009) risulta inconferente poiché relativa all'ipotesi di danni provenienti da lastrico solare, pacificamente di proprietà condominiale; è noto, al contrario, che i balconi di un edificio non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell'articolo 1117 del Cc, non essendo necessari per l'esistenza del fabbricato, né essendo destinati all'uso o al servizio di esso. Anche l'ulteriore giurisprudenza richiamata dai convenuti attiene ad ipotesi concernenti danni pacificamente riconducibili alle parti comuni, quali il tetto o la gronda o i pluviali, laddove nel caso di specie, al contrario, le infiltrazioni derivano dai balconi della proprietà sovrastante quella degli attori. Tale circostanza risulta accertata nella relazione peritale dal CTU, geom. (...), che afferma la provenienza delle infiltrazioni dai balconi della proprietà (...) - (...), ora proprietà (...)- (...). V. III - Non risulta inoltre che gli attori con memoria ex art. 183 comma VI n. 1, abbiano mutato la domanda, a pena di inammissibilità. Con essa infatti gli attori hanno specificato la richiesta di risarcimento danni ex art. 2051 c.c./2053 c.c., chiedendo la condanna dei convenuti e poi dei terzi chiamati ad eseguire le opere necessarie ad eliminare la causa delle infiltrazioni, ed a pagare loro la somma di denaro necessaria a ripristinare la loro proprietà. Risulta evidente non essere intervenuta alcuna mutatio libelli. Si richiamano in proposito le precisazioni operate dalla giurisprudenza: "Si ha "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo" si ha, invece, semplice "emendatio" quando si incida sulla "causa petendi", sicché risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere. (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.7524 del 12/04/2005). In ogni caso parte attrice ha in giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro già nell'atto introduttivo situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, perché compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata dagli articoli di cui alla prima memoria ex art. 183 co. VI (vds principio indicato da Cass. N. 14732 del 10/05/2022 per ritenere non nuova la domanda introdotta in appello ex artt. 2050 o 2051 c.c. dopo aver invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c). V. IV - Da ultimo deve dedursi l'inconferenza dell'eccezione per cui l'intervenuto nelle more trasferimento di proprietà abbia determinato la carenza di legittimazione passiva. Sul punto, oltre alle pertinenti argomentazioni dei terzi (...)-(...) in ordine al principio di cui all'art. 63 disp. Att. c.c. in materia di oneri in capo all'acquirente in caso di trasferimento, e pertanto dell'inoperatività di un'applicazione estensiva della norma ad altre ipotesi non espressamente disciplinate, risulta tranciante il principio espresso dalla Suprema Corte (vds Cass Sez. 2, Sentenza n. 18855 del 07/08/2013), pienamente attagliabile al caso in esame, per cui "l'obbligazione di risarcire il danno immobiliare da infiltrazione, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., non è un'obbligazione "propter rem", che si trasferisce dal venditore al compratore insieme alla proprietà dell'immobile da cui il danno stesso proviene, trattandosi, invece, di un'obbligazione connessa alla qualità di custode dell'immobile nel momento in cui esso ha cagionato il danno". VI - Nessuna responsabilità pertanto può essere imputata ai terzi (...)-(...), pacificamente ed incontestatamente subentrati nella titolarità -oltre che possesso, e dunque custodia- dell'appartamento successivamente alla verificazione del danno, e che dunque all'epoca della verificazione dell'evento dannoso non avevano alcun rapporto di custodia con lo stesso. E' noto infatti che, perché possa affermarsi la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo ad un soggetto per i danni cagionati dalle cose in custodia, sia necessario un potere di fatto esercitato dal custode sulla res che abbia cagionato i danni, non presente nel caso di specie. Tali conclusioni risultano corroborate anche dall'accertata esclusione di peggioramento delle condizioni successivamente al trasferimento della proprietà: il ctu Geom. (...) (pag. 9 relazione) ha espressamente constatato che "i fenomeni di percolazione non sono aumentati nonostante i copiosi eventi piovosi avvenuti nel luglio 2021, il più piovoso negli ultimi 32 anni"; da ciò deve dedursi il mancato aggravamento delle condizioni neppure nei tre anni antecedenti. In ogni caso non risultano essere versate in atti prove evidenti, o quantomeno indici probatori, in senso contrario. VII - La fattispecie concreta -danno da infiltrazioni- deve essere sussunta all'interno della disciplina di cui all'art. 2051 c.c., e non (anche) in quella di cui all'art. 2053 c.c., che "integra un'ipotesi particolare di danno da cose in custodia, che impedisce l'applicazione dell'art. 2051 cod. civ., per il principio di specialità" (Cass. n. 19975 del 14/10/2005), non ravvisandosi i presupposti specifici previsti dalla disposizione speciale. In ogni caso la Suprema Corte, a Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 9449 del 10/05/2016), ha precisato come "la responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà o di uso esclusivo va attratta all'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ.". Giova osservare, d'altro canto, come la sussunzione all'interno dell'una o dell'altra normativa non ne muta la disciplina in ordine all'accertamento della responsabilità in quanto in entrambi i casi il proprietario dell'edificio può andare esente solo fornendo la prova che il danno cagionato da ciò che ha in custodia sia dovuto a caso fortuito (e, nel caso dell'art. 2053 c.c., non sia dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione). Vanno a riguardo richiamati i principi enucleati dalla Suprema Corte, secondo cui: - "per la sussistenza di una simile responsabilità è sufficiente la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, mentre non assume rilievo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, né implica, uno specifico obbligo di custodia analogo a quello previsto per il depositario, responsabilità a chi, di fatto, si trova nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa" (Sez. U, Sentenza n. 9449 del 10/05/2016) - "Ai fini dell'art. 2051 c.c., rileva esclusivamente la sussistenza del nesso causale tra le dinamiche proprie della cosa custodita e il danno, ed eventualmente l'incidenza di un caso fortuito idoneo in via esclusiva a determinarlo" (Cass. Sez. 6 - 3, Ord. n. 17252 del 2022); La tipologia di responsabilità delineata è pertanto un'ipotesi di "responsabilità oggettiva" (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12027 del 16/05/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno; il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 4476 del 24/02/2011, VIII - Di conseguenza, in punto oneri probatori, il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato (Cass. Sez. 6 - 3, Ord.n. 17252 del 2022). Il nesso causale sussiste: la riconducibilità dei danni alle infiltrazioni provenienti dal sottobalcone dell'appartamento posto al primo piano è storicamente accertata: - non solo dalla sentenza pronunciata all'esito del giudizio n. 4322/2013, che pur non facendo stato nei riguardi degli attori non essendo state parti di esso, può nondimeno essere liberamente valutata dal Giudice quale argomento di prova (Cass. civ., 24981 del 09.11.2020), risultando pacifico che la stessa sia regolarmente introdotta nel presente procedimento (sull'utilizzabilità, in mancanza di qualsiasi divieto, anche di prove raccolte in diversi giudizi fra le stesse, o anche altre parti, inclusa anche per la Consulenza Tecnica espletata in altre sedi civili o penali vds Cass. Civ. 8585/1999; Cass. civ. 28855/2008); - non solo dal successivo giudizio ex art. 700 c.p.c. -seppur in costanza di cognizione sommaria; - ma anche e soprattutto dagli elaborati peritali in atti. A riguardo, la circostanza è acclarata infatti anzitutto dalla ctu a firma geom. (...), laddove si evidenzia (pag.9) la "presenza di infiltrazioni provenienti dalla pavimentazione dei balconi di proprietà dei Sig.ri (...) - (...) (ex proprietà Sig.ri (...))" pur utilizzando la non felice aggettivazione di "presunte." Ed in ogni caso l'accertamento in ordine alla riconducibilità delle infiltrazioni ai lavori compiuti nell'appartamento superiore era stato già compiuto dal precedente consulente, geom. (...), che ha espressamente fatto riferimento all'esecuzione delle lavorazioni, indicate dal CTU nel procedimento RG 4322/2013 qualificate come "non congrue con quelle definite ,accertati e liquidati" in quella sede (vds. pag. 7). In relazione all'utilizzabilità della ctu a firma del geom. (...) preme precisare come con ordinanza del 5.5.2021 la stessa sia stata oggetto di rinnovazione, e non di declaratoria di nullità: per tali motivi non deve essere considerata tamquam non esset, bensì, seppur in inidonea a fondare da sola il convincimento del Giudice, può essere validamente utilizzata ad integrazione della relazione peritale del geom. (...). A fronte di tali circostanze i convenuti non hanno fornito prova contraria, volta cioè a dimostrare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, comprensivo, oltre al fatto naturale, anche di quello dello stesso danneggiato o di quello del terzo. Deve considerarsi a quest'ultimo riguardo insufficiente la tentata qualificazione di responsabilità in capo al condominio, vuoi per pregressi difetti strutturali, vuoi per la rilevata dal ctu (vds. pag.13 relazione geom. (...)) "difformità termiche nell'intradosso della soletta balcone in prossimità del passaggio di un pluviale", che non consente di concludere per la riconducibilità dell'infiltrazione al pluviale condominiale, rivelandosi sul punto la difesa di parte convenuta carente della prova del fatto impeditivo/estintivo ex art. 2697 c.c. Né infine costituisce circostanza esimente la responsabilità dei convenuti (quanto piuttosto rafforzativa, in ragione dell'intervenuta modifica dei luoghi) il fatto che siano stati compiuti lavori volti a porre rimedio a precedenti infiltrazioni. Sul punto la suprema Corte osserva come "tanto una tubazione idrica, quanto l'acqua in essa contenute, sono "cose" per i fini di cui all'articolo 2051 c.c., ed a tali fini nulla rileva se abbiano arrecato un danno perché guaste per vetustà o perché guastate dall'uomo. Nell'uno, come nell'altro caso, infatti, grava pur sempre sul custode l'onere di vigilare affinché la propria cosa non arrechi danno a terzi" (cit. n. 17252 del 2022), concludendo "in applicazione di questi principi, per l'invocabilità dell'art. 2051 c.c. nei confronti del custode d'un immobile che abbia arrecato danni a terzi in conseguenza dei lavori di restauro su esso eseguiti" (così Sez. 3, Sentenza n. 723 del 27/01/1988). IX - Riscontrata la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, e l'assenza di prova contraria rispetto all'imputabilità dei danni in capo ai proprietari dell'appartamento del primo piano all'epoca dei fatti (2017), deve ora individuarsi lo spettro di estensione delle infiltrazioni, e corrispondentemente dei danni lamentati dagli attori, ai fini della determinazione del quantum. Dalla documentazione in atti, precipuamente dalla relazione del Geom. (...), risultano accertate infiltrazioni circoscritte unicamente in prossimità dei porticati del lato Est e del lato Ovest del complesso immobiliare, peraltro "localizzate in punti specifici". Non sono state riscontrate, invece, infiltrazioni in camera da letto. X - Al circoscritto accertamento in prossimità dei balconi del lato Est e del lato Ovest deve corrispondere la condanna tanto alla reintegrazione in forma specifica, quanto al risarcimento del danno, con esclusivo riferimento a tali due aree, e non anche, come invece richiesto da parte attrice, alla camera da letto "sul soffitto, in corrispondenza dell'armadio" (vds. pag.4 atto di citazione). X. I - La condanna alla reintegrazione in forma specifica consiste nell'onere di facere -in capo agli attuali proprietari dell'appartamento di cui al primo piano, ma a spese e sotto la responsabilità dei precedenti proprietari (...) - e precisamente di compiere gli interventi necessari per eliminare le infiltrazioni. Sul punto, le aree di intervento -adeguatamente specificate- devono intendersi quelle circostanziate dal ctu per rinvio operato (vds. pag. 16, lett. B delle "risposte alle osservazioni del ctp di parte attrice") all'allegato 11, relazione tecnica dell'impresa (...): pertanto i lavori dovranno essere limitati alle aree indicate con cerchi e frecce di pag. 2-3 di tale ultima relazione nonché alle frecce di pagg. 4,5,6 nonché alle aree che, in sede di lavorazione, dovessero emergere come parimenti lesionate, anche parzialmente.. I costi per tali interventi vengono quantificati, dal geom. (...), utilizzando il prezzario informativo dell'edilizia redatto dal Genio Civile, con aggiornamento all' Aprile 2020 e dai prezzi medi di mercato, in Euro. 1840,00= A tali prezzi si ritiene congruo applicare una maggiorazione del 20% (Euro 368,00) in considerazione dell'aumento dei prezzi verificatosi nell'ultimo triennio, e detrarre i costi per l'imbiancatura (quantificati dal ctu in Euro 700, vds. infra), che vengono contestualmente liquidati a titolo di risarcimento del danno. Pertanto, i costi per i predetti interventi vengono determinati in Euro 1.508,00 (millecinquecentotto/00), iva esclusa, con conseguente condanna dei convenuti a provvedere al pagamento degli stessi, o di quelli, inferiori o eventualmente superiori, che dovessero rendersi necessari in sede esecutiva, purchP espressamente riferiti alle aree indicate nel richiamato all.14 e non esorbitanti da esse. I terzi chiamati (...) provvederanno per parte loro a consentire -entro mesi cinque dalla comunicazione del presente provvedimento- la realizzazione di tali interventi nell'immobile di loro proprietà all'impresa che verrà scelta da (...), a spese e sotto la propria responsabilità di questi ultimi. In ogni caso saranno manlevati da eventuali spese tenuto conto dell'accordo giusta scrittura privata del 14.12.2018 (doc.2 comparsa dei terzi). X. II - La condanna alla reintegrazione in forma specifica -con eliminazione delle cause delle infiltrazioni causa dei lamentati danni- non esclude la possibilità di risarcimento del danno direttamente subito da parte attrice. Sul punto tuttavia, stante l'assenza di elementi forniti da parte attrice, i danni patrimoniali accertati vanno ricondotti esclusivamente nei costi necessari per provvedere all'imbiancatura dei balconi, e quantificati in complessivi Euro 1.080,00, IVA esclusa - come da elaborato peritale del geom. (...) (sommatoria tra punto 6 tabella balcone EST pag.14 e punto 16 tabella balcone OVEST pag. 16, oltre a punti 1, 8, 7, 17 - rispettivamente cantiere e pulizia/smaltimento- somma anch'essa rivalutata del 20% in considerazione dell'aumento dei prezzi.: Euro 350 +350 + 100 + 100 + 180). XI - Quanto alle spese di lite, quelle nei rapporti con i terzi chiamati (...)-(...) devono essere poste a carico della parte che ne ha sollecitato impropriamente la chiamata-trattandosi di parte che avrebbe dovuto essere con evidenza tenuta estranea al procedimento, tanto per le esposte ragioni giuridiche quanto fattuali-, e pertanto devono essere poste a carico di parte attrice. Nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta, invece, plurime ragioni (soccombenza parziale, imprecisioni nella domanda, erronea individuazione del valore della causa -che avrebbe determinato la sottoposizione davanti al Giudice di Pace) depongono per la compensazione nella misura di 2/3, con condanna nei confronti di parte prevalentemente soccombente (convenuti) per il residuo terzo. Esse vengono liquidate ai medi, ex D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, con applicazione dello scaglione tra Euro 1.101,00 e Euro 5.200, individuato il valore della causa nei limiti dell'importo riconosciuto, rispetto al richiesto scaglione superiore, alla luce del criterio (ribadito da ultimo da Cass. civ. Sez. II, Sent., del 30-10-2019, n. 27789) della proporzionalità ed adeguatezza degli onorari all'attività professionale svolta, tenuto conto anche dell'effettiva decisione del giudice che fissa la dimensione reale della lite stessa (cfr. Cass. Sez. Un. 11 settembre 2007 n. 19014). Non risultano invece sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 91 c.p.c., pure invocata da parte convenuta XII - Deve provvedersi poi alla imputazione in via definitiva dei compensi liquidati ai due ctu, posto con riferimento al Geom. (...) "a carico solidale delle parti", in relazione al geom. (...) "a carico solidale di entrambe le parti". Per le ragioni che precedono i terzi (...) - (...) devono essere tenuti indenni dalle spese, che pertanto vengono posti in via definitiva, in entrambi i casi, a carico solidale di parte attrice (...)-(...) e di parte convenuta (...). P.Q.M. Il Tribunale di Como - prima sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (...) e (...), ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: A. Accoglie parzialmente la domanda, con riferimento alle infiltrazioni verificatesi sul balcone lato Est e sul balcone lato Ovest dell'immobile sito al piano terra in C., - località (...) in Via don (...) n. 22-24, di proprietà degli attori, e per l'effetto: I. Accerta la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo ai convenuti (...) e (...) (precedenti proprietari dell'appartamento sito al piano primo) per i danni cagionati dalle infiltrazioni verificatesi in corrispondenza del balcone lato Est e del balcone lato Ovest. II. Accerta l'assenza di responsabilità alcuna, in ordine alle infiltrazioni di cui è causa, in capo a (...) e (...), odierni proprietari dell'appartamento sito al piano primo; III. Condanna i terzi chiamati (...) e (...) a porre in essere, entro mesi cinque dalla comunicazione del presente provvedimento, il compimento delle opere necessarie per l'eliminazione delle infiltrazioni per come individuate nella relazione del ctu ed in particolare con riferimento ai punti indicati nell'allegato 11 della relazione peritale redatta dal Geom. (...), per come precisati in parte motiva, a spese e sotto la responsabilità integrale di (...) e (...); e per l'effetto: III.1 Condanna i convenuti (...) e (...) a sostenere i costi dei predetti interventi, quantificati in Euro 1.508,00 (millecinquecentotto/00) o di quelli, inferiori o eventualmente superiori, che dovessero rendersi necessari in sede esecutiva, per come circoscritti in parte motiva; III.2 Dispone che i terzi chiamati (...) e (...) consentano l'esecuzione dei lavori di cui al punto III sui balconi dell'appartamento di loro proprietà, mandandoli indenni da qualsiasi spesa relativa, che sarà sostenuta dai convenuti (...) e (...). IV. Condanna i convenuti (...) e (...) al risarcimento, in favore degli attori (...) e (...), del danno quantificato nella misura di Euro 1.080,00 (milleottanta/00) IVA esclusa, in relazione alle infiltrazioni accertate al punto I. B. Rigetta la domanda attorea in relazione alle ulteriori e diverse infiltrazioni oggetto della domanda. C. Compensa nella misura di 2/3 le spese di lite tra gli attori, (...)-(...), e i convenuti (...) ; D. Condanna, per il residuo terzo, (...) e (...) al pagamento, in solido, delle spese di lite che determina (in relazione al terzo indicato) in Euro 851,00 (ottocentocinquantuno) oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA. E. Condanna (...) e (...) al pagamento, in solido, delle spese di lite in favore dei terzi chiamati (...) e (...), che liquida in Euro 2.552,00 (duemilacinquecentocinquantadue/00). F. Pone in via definitiva le spese delle consulenze tecniche d'ufficio -quantificate in Euro 619,79 oltre accessori di legge, per il consulente geom. (...), ed Euro 3.232,33 omnia (di cui Euro 1.382,52 quali spese ed anticipazioni) per il geom. (...)- in via solidale tra le parti attrici, (...) e (...) e le parti convenute, (...) e (...). Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite nonché ai professionisti Geom. (...) e Geom. (...). Così deciso in Como il 30 gennaio 2023. Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2023.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COMO SEZIONE I CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao - Presidente rel. dott.ssa Nicoletta Sommazzi - Giudice dott.ssa Chiara Lastrucci - Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1643/2018 R.G. promossa da: (...) (C.F. (...) ) nato in (...) (C.) il (...), con il patrocinio dell'avv. PI.CA., con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore; RICORRENTE contro (...) (C.F. (...) ) nato a (...) (C.) il (...), con il patrocinio dell'avv. RA.VA., con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore; RESISTENTE e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como (Visto agli atti) - INTERVENUTO- Oggetto: separazione giudiziale Data della decisione: 15.7.2022 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso in fatto che: 1. (...) e (...) hanno contratto matrimonio concordatario in ALBESE CON CASSANO (CO) l'11.9.1989; 2. dal matrimonio sono nati i figli (...) (il (...)) e (...) (il (...)); 3. all'udienza presidenziale del 2.10.2018 il Presidente delegato, dopo aver sentito personalmente e parti, con provvedimento in pari data autorizzava i coniugi a vivere separati e determinava in Euro 800,00 mensili l'assegno di mantenimento a carico del marito, da incrementarsi a 1.500 Euro mensili, rivalutabili annualmente, qualora la resistente avesse rilasciato la casa familiare; 4. con sentenza parziale n. 560/2019 del 9.5.2019 il Tribunale di Como pronunciava la separazione personale dei coniugi; 5. assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria ritenuta necessaria, la causa veniva trattenuta una prima volta in decisione all'udienza del 14.12.2021, ma veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del 30.05.2022 per acquisire l'ordinanza presidenziale emessa nelle more in sede di divorzio, con successiva precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.7.2022 con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e conseguente rimessione al Collegio per la decisione. Ritenuto che: 6. SULLE ISTANZE ISTRUTTORIE Dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. In particolare, non appaiono rilevanti ai fini della decisione le richieste istruttorie reiterate anche con le conclusioni in via definitiva dalle parti, risultando i documenti acquisiti in atti e l'istruttoria già espletata elementi sufficientemente idonei a fondare un'adeguata decisione su tutti gli aspetti della controversia. 7. SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI (...) e (...), figli delle parti, sono entrambi maggiorenni; la prima, ormai ventisettenne, è autosufficiente e ha un proprio nucleo familiare col quale convive. (...), pur essendo venticinquenne, non risulta economicamente autosufficiente, convive col padre il quale lo mantiene integralmente. Sotto questo profilo le conclusioni delle parti convergono cosicché dovrà essere confermato che il padre provvederà all'integrale mantenimento di (...) fino alla sua autosufficienza economica. 8. Sulla asserita fondatezza della "domanda di addebito". Alla pagina due della comparsa conclusionale della (...) si legge circa la fondatezza della domanda di addebito che però non risulta essere mai stata formulata negli atti di causa, neppure nella memoria di costituzione innanzi all'istruttore, tanto che la stessa non è neppure mai menzionata nelle conclusioni rassegnate. Se ne deve dedurre che il riferimento all'addebito e alla relativa fondatezza sia un mero errore contenuto nella conclusionale, avulso dalle domande oggetto di causa e sul quale non ci si dovrà pertanto pronunciare. 9. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA MOGLIE Quanto al mantenimento del coniuge con le conclusioni rassegnate in via definitiva il ricorrente ha chiesto che sia accertato che nulla è dovuto alla moglie quale contributo al mantenimento o, in via subordinata, che lo stesso debba essere contenuto in Euro 200,00 mensili. Il (...) ha in particolare insistito sulla sussistenza di una convivenza tra la resistente e il signor (...) ciò che, sulla base della recente giurisprudenza di legittimità, consentirebbe di escludere ogni contribuzione del coniuge. La moglie ha chiesto, invece, l'assegnazione della casa coniugale e un contributo al mantenimento determinato in Euro 2.000,00. Deve intanto rilevarsi che la prova testimoniale esperita, proprio con esclusivo riferimento alla relazione sentimentale tra la (...) e il (...), non ha dimostrato la convivenza tra i due, ma la mera esistenza di un rapporto affettivo dal 2015 al 2017, con successiva interruzione e una recente ripresa. Non si può dunque sostenere che siano emersi dagli atti degli elementi idonei a dimostrare l'esistenza di una progettualità di vita in comune della coppia né indizi in tal senso possono trarsi dal fatto che gli stessi abbiano trascorso insieme un mese estivo in Croazia (presumibilmente con spese a carico del (...) posto che il (...) è inadempiente da lungo tempo al pagamento del contributo al mantenimento). Escluso dunque che la domanda della (...) possa essere respinta sotto tale profilo si osserva quanto segue. La (...) ha un diploma di estetista che avrebbe utilizzato solo nella fase antecedente al matrimonio e, comunque, alla nascita dei figli, la prima delle quali risalente al 1995. Ha attualmente 56 anni. Avrebbe quindi sostenuto l'impossibilità di entrare nel mondo del lavoro in considerazione della propria età e del lungo tempo di inattività trascorso. Ha insistito durante tutto il giudizio nell'inattendibilità della situazione economica prospettata dalla controparte che era perfettamente in grado di versarle quanto richiesto e, comunque, quanto stabilito dall'A.G. Nella propria ultima autodichiarazione la resistente ha affermato di percepire 500 Euro di reddito di cittadinanza e di continuare ad occupare la casa coniugale, immobile di 250 mq del valore di circa 350.000 Euro, di esclusiva proprietà del (...). Quest'ultimo, socio unico e amministratore della (...) s.r.l., non ha depositato la richiesta autodichiarazione in vista dell'udienza di p.c. Le ultime dichiarazioni dei redditi da questi depositate, relative agli anni 2019, 2020 e 2021, attestano importi risibili (rispettivamente pari a Euro 2922, Euro 1348 ed Euro 1269), del tutto inattendibili (già nella dichiarazione del 2018, anno di introduzione del giudizio di separazione, si registrava un reddito imponibile dell'importo più comprensibile di Euro 37.366. Dall'indagine della G.di F. emergono poi redditi lordi ben più consistenti per gli anni precedenti: Euro 54.625 per il 2014; Euro 75.817 per il 2015; Euro 78297 per il 2016; Euro 38373 per il 2017). Il (...) ha invero acquistato un'altra abitazione (rispetto a quella coniugale) su cui gravano 1200 Euro di mutuo mensili e appare poco credibile, oltre che non provato, che sia quell'importo che ogni ulteriore spesa sia sostenuta dall'attuale compagna, titolare di una stireria (come risultante dalle dichiarazioni rese innanzi al Presidente in sede divorzile). Non è poi comprensibile come la banca, a fronte di una situazione economica così disastrata, avrebbe comunque concesso un mutuo. Anche le indagini richieste alla G. di F. non hanno sortito risultati sensibilmente diversi da quelli ricavabili dall'esame dei documenti acquisiti. Sembrerebbe che sia il (...) personalmente che la società da lui amministrata (che si occupa del commercio di tessuti) abbiano subito negli anni (peculiarmente coincidenti con l'inizio della presente vertenza) una drastica contrazione economica, tanto che sin dall'udienza presidenziale in sede di divorzio del 13.2.2020 il ricorrente ne pronosticava il fallimento. Detto evento non solo non si è prodotto ma dall'ordinanza successivamente emessa in sede presidenziale nel divorzio, e dagli elementi in quella sede acquisiti, pare di intuire che il (...) stia cercando di liberarsi dei propri averi con intestazioni all'attuale compagna e alla figlia. Nell'O.P. del 28 aprile 2021, resa in sede divorzile, si legge infatti: "... considerato, quanto al marito, che lo stesso, all'udienza del 16.2.2021, incalzato dal difensore di controparte che ha versato in atti articoli di stampa in tal senso, ha riferito che la compagna - che di fatto lo starebbe sostanzialmente mantenendo - ha costituito con la figlia e un dipendente una società a responsabilità limitata, dedita a nuovo business, che occupa parte del capannone e delle attrezzature della società (...) srl del ricorrente, che quest'ultimo all'udienza del febbraio 2020 aveva dichiarato prossima al fallimento, mentre a febbraio 2021 ha riferito essere protetta da uno sorta di "scudo" da parte di (...); rilevato che le dichiarazioni del marito, ottenute a seguito di sollecitazione del difensore della moglie, e le notizie di stampa acquisite inducono a temere che l'attività economica sia trasferita alla nuova società, in cui il sig. (...) formalmente non compare, ma in cui appare difficile credere che egli non metta a disposizione la propria competenza e professionalità, tenuto conto che la compagna opera in altro settore e lo starebbe comunque aiutando economicamente, per cui una condivisione di esperienze e proventi sarebbe del tutto naturale; osservato, inoltre, che le drammatiche condizioni economiche riferite dal marito appaiono non coerenti con l'intenzione dello stesso di svendere la casa coniugale alla figlia a 200.000,00 Euro, nel dichiarato intento di aiutarla - lasciando la moglie senza un tetto e senza risorse- nel momento in cui parte ricorrente all'udienza del 16.2.2021 aveva riferito che la casa coniugale "è stata stimata di valore tra 340.000,00 e 360.000,00 Euro, libera da occupazione e sistemata" e all'ultima udienza del 27.4.21 ha precisato che, a seguito di sopralluogo del geom. (...), sono stati calcolati costi di sanatoria di 9.000,00 Euro e di sistemazione per Euro 15.000,00; rilevato che la prospettata vendita della casa coniugale alla figlia e al di lei compagno comporterebbe una perdita di circa 100.000,00 Euro per favorire la figlia, circostanza che, se da un lato appare poco compatibile con la riferita compromessa situazione economica del ricorrente, dall'altro appare chiaramente funzionale a danneggiare la moglie, tenuto conto che la figlia in ricorso è indicata come economicamente autonoma e ha un compagno (e forse è anche socia della nuova società occupante parte degli spazi e delle attrezzature della società del padre), mentre, come detto, la moglie è priva di casa e di redditi e, viste le ripetute inadempienze del marito al pagamento dell'assegno di mantenimento, con la vendita alla figlia della casa coniugale, ossia dell'unico immobile libero rimasto in capo al marito, perderebbe non solo l'abitazione, ma anche ogni garanzia per il pagamento futuro del proprio mantenimento; considerato, infine, sempre in punto condizioni economiche del marito, che la signora (...), all'udienza del 13.2.2020, ha riferito fatti specifici sul tenore di vita del coniuge, che non sono stati specificamente contestati nelle udienze successive ..." Fatte quelle premesse il Presidente delegato, oltre a determinare il contributo al mantenimento della (...), provvedeva anche a concedere il richiesto sequestro ex art. 156 c.c. sull'immobile prima adibito a casa coniugale fino all'importo di Euro 200.000 atteso l'inadempimento del (...). Sempre dalle risultanze della relazione della G. di F. (cui si rimanda) e dai documenti in atti, il ricorrente risulta essere comproprietario di ulteriori mobili e immobili, in misura di 1/6, provenienti dall'eredità paterna e sulla divisione dei quali pende giudizio intentato da una delle sorelle che, a quanto risulta, è ancora in corso. Si ritiene pertanto congruo, allo stato, valutate comparativamente le situazioni economiche complessive ed abitative dei coniugi, ed in particolare l'inattendibilità delle più recenti dichiarazioni dei redditi del ricorrente, confermare nella sostanza le statuizioni adottate in sede di O.P. del 2 ottobre 2018, in parte mitigate dall'ordinanza presidenziale emessa in sede divorzile a fronte dell'attuale percezione del reddito di cittadinanza da parte della (...). Il contributo al mantenimento da porsi a carico del (...) per il mantenimento della moglie sarà dunque di 800 Euro mensili fino alla percezione del reddito di cittadinanza da parte di quest'ultima, data a decorrere dalla quale diventerà di Euro 380 mensili. Le statuizioni riguarderanno peraltro la sola ipotesi di permanenza della (...) nella casa coniugale giacché la stessa vi è rimasta ininterrottamente fino all'udienza presidenziale del 28.4.2021 (in sede divorzile) e le disposizioni della presente pronuncia varranno temporalmente solo fino a tale data. Invero, anche la più recente giurisprudenza conferma che i "redditi adeguati", cui va rapportato ai sensi dell'art. 156 c.c. l'assegno di mantenimento del coniuge "..in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e coabitazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio"(vedi Cass., sez. I, ord. 6.7.2022, n. 21392). Preme comunque sottolineare come ancor oggi, dopo quattro anni di causa, le parti non abbiano in alcun modo preso in considerazione la suggerita possibilità di vendita della casa coniugale e di reperimento per la resistente di una situazione abitativa più consona alla attuale situazione economica e personale descritta (la (...) occupa da sola un'abitazione di oltre 200 metri quadri, risulta essere un'accumulatrice seriale, non pare avere un'occupazione e il (...) è inadempiente al versamento del contributo), ciò che consentirebbe anche di sanare da parte del ricorrente l'ingente debito ormai maturato nei confronti della moglie per assegni pregressi non onorati. 10. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE La (...), anche con le conclusioni rassegnate in via definitiva, ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale. Come già ampiamente segnalato fin dall'udienza presidenziale il presupposto dell'assegnazione della casa coniugale è la presenza di figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Ed invero, l'art. 337 sexies c.c. - peraltro collocato nel capo relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale - sancisce che il godimento della casa coniugale è attribuito tenendo preliminarmente conto dell'interesse della prole. Chiara e consolidata risulta sul punto la giurisprudenza di legittimità, che ha più volte sottolineato come l'interesse tutelato dall'ordinamento avuto riguardo all'assegnazione dell'abitazione familiare è quello dei figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, e pertanto non può essere disposta per sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, a garanzia delle quali è unicamente destinato l'assegno di divorzio: "sia in sede di separazione che di divorzio - gli artt. 155 quater c.c. (applicabile alla fattispecie concreta ratione temporis) e 6, co. 6, della L. n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 11 della L. n. 74 del 1987, consentono al giudice di assegnare l'abitazione al coniuge non titolare di un diritto di godimento (reale o personale) sull'immobile, solo se a lui risultino affidati figli minori, ovvero con lui risultino conviventi figli maggiorenni non autosufficienti. Tale 'ratio' protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile, invece, in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso i quali non sussiste, invero, proprio in ragione della loro acquisita autonomia ed indipendenza economica, esigenza alcuna di spedale protezione (cfr., ex plurimis, Cass. 5857/2002; 25010/2007; 21334/2013). Devesi - per il vero - considerare, in proposito, che l'assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario risponde all'esigenza di tutela degli interessi dei figli, con particolare riferimento alla conservazione del loro 'habitat' domestico inteso come centro della vita e degli affetti dei medesimi, con la conseguenza che detta assegnazione non ha più ragion d'essere soltanto se, per vicende sopravvenute, la casa non sia più idonea a svolgere tale essenziale funzione. (Cass. 6706/2000). (...) Ne discende che, se è vero che la concessione del beneficio ha anche riflessi economici, particolarmente valorizzati dall'art. 6, co. 6, della legge sul divorzio, nondimeno l'assegnazione in questione non può essere disposta al fine di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, a garanzia delle quali è unicamente destinato l'assegno di divorzio (Cass. 13736/2003; 10994/2007; 18440/2013)" (Da ultimo, Cass. Sez. 1 civile 22 luglio 2015, n.15367). La richiesta di assegnazione della casa coniugale deve pertanto essere respinta. 6. SPESE PROCESSUALI Le spese processuali devono essere integralmente compensate in considerazione della reciproca soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce: 1. PONE a carico di (...) l'obbligo di corrispondere a (...), a titolo di contributo al mantenimento, l'importo di Euro 800 mensili fino alla percezione da parte di quest'ultima del reddito di cittadinanza pari a Euro 500 mensili, data a decorrere dalla quale diventerà di Euro 380,00 mensili; 2. pone integralmente a carico del ricorrente il mantenimento del figlio (...), con lo stesso convivente, in quanto maggiorenne ma non autosufficiente; 3. rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale per le ragioni indicate in parte motiva; 4. Compensa le spese di lite. Così deciso in data 15 luglio 2022 nella Camera di Consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE ORDINARIO di Como, tenutasi in videoconferenza, tramite l'applicativo Teams, così come previsto dall'art. 23, comma 9, d.l. 137/2020. Depositata in Cancelleria il 13 settembre 2022.

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