Sentenze recenti Tribunale Locri

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  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1581/2021 R.G.A.C. vertente tra (...) nata a S. (R.) il (...) (c.f. (...)) elettivamente domiciliata in Monasterace, alla via (...), n. 137 presso lo Studio Legale (...), con difesa tecnica dell'avv. Ba.Gi., che la rappresenta e difende, giusta procura in atti; - Appellante - contro (...) S.p.A. in persona del procuratore speciale p.t., (C.F. (...)) elettivamente domiciliata in Bovalino, alla Via (...) presso lo studio dell'Avv. Gi.Po. che la rappresenta e difende giusta procura in atti; - Appellata - nonché (...), nato a C. (R.) il (...), ivi residente in Via F. n. 2, (C. F. (...)), elettivamente domiciliato in Monasterace (RC), alla Via (...), presso lo studio dell'Avv. Fr.DE., che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; - Appellato - Oggetto: risarcimento danni materiali da incidente stradale - appello avverso la sentenza n. 718/2021 emessa il 26-27 settembre 2021 dal Giudice di Pace di Locri. Fatto e diritto I. - Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 L. n. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della (L. 4 luglio 2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit. il gravame è infondato e, pertanto, va confermata la impugnata sentenza nei termini che seguono. I.1- (...) ha domandato la riforma della sentenza n. 718/2021 emessa il 26-27 settembre 2021 dal Giudice di Pace di Locri nella parte in cui è stata rigettata la domanda originariamente proposta nei confronti di (...) e dell'(...) S.p.a. - sostituita quale mandataria dalla (...) S.p.a. - avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni materiali subiti al veicolo di sua proprietà - Fiat Fiorino, tg. (...) - condotto da (...) in occasione del sinistro verificatosi il 26.11.2012 sulla SS106, in agro del comune di Stilo, alle ore 18.00 circa, con il veicolo Nissan Navara, tg. (...), di proprietà e condotto da (...). In particolare, ha censurato la sentenza citata lamentando la carenza, insufficienza, illogicità della motivazione con riferimento alla assunta erronea valutazione delle risultanze istruttorie e, in specie, della sentenza n. 1048/2017 (a suo dire, passata in giudicato) che aveva definito il giudizio di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal conducente del veicolo di proprietà della odierna appellante, della CTU espletata in quella sede, a firma del p.i. Carpentieri e della CTU espletata in primo grado a firma del p.i. (...) nonché della documentazione in atti (foto dello stato dei luoghi); la violazione di legge in ordine agli artt. 112 c.p.c. e 2054 c.c. chiedendo che fosse accertato il concorso di colpa del (...) nella misura del 50% nella causazione del sinistro nonché in ordine agli artt. 91 e 92, II comma, c.p.c. in punto di regolamentazione delle spese di lite. E' appena il caso di precisare che la impugnata sentenza ha concluso per il rigetto della domanda attorea sull'assunto della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà della (...) nella causazione del sinistro con condanna dell'odierno appellante al pagamento delle spese di lite nella misura di 2/3; va, infine, dato atto che l'appellante ha rinunciato in questa sede alla richiesta di risarcimento del danno da cd. fermo tecnico. I.2- Si sono costituiti in giudizio la (...) e (...) chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese di lite per le ragioni meglio precisate nelle rispettive comparse di costituzione cui si rinvia. I.4 - Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata riservata in decisione senza termini alla udienza del 30.6.2022 svoltasi mediante trattazione scritta. II. - L'appello spiegato da (...) risulta infondato per le ragioni di seguito esposte e, pertanto, la sentenza gravata va confermata avendo il Giudice di prime cure fatto buon governo delle regole che disciplinano la materia. Giova a tal proposito rammentare che il principio della disponibilità delle prove va inteso come vincolo del giudice nell'accertamento dei fatti all'iniziativa delle parti, nel senso che, nel caso in cui non deducano queste le prove dirette a tale accertamento, egli non può provvedervi d'ufficio, oltre i limiti disposti dall'ordinamento, sostituendo la propria iniziativa a quella mancata degli interessati (sul punto cfr. Cass. n.7873/1990 e numerose altre conformi). Nell'ambito del materiale probatorio fornito dalle parti e delle relative risultanze, è poi devoluta al giudice di merito la scelta di quello ritenuto idoneo ad accertare i fatti oggetto della controversia, nonché la valutazione delle prove ed il controllo della loro rilevanza, attendibilità e concludenza (Cass. n. 9121/2007); in tale contesto, il Giudice ha pure la facoltà di escludere, anche mediante un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, non essendo egli tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante. Ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, 115 e 116 c.p.c., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite (cfr. Cass. n. 5241/11). Orbene, per la disamina dei motivi di gravame occorre muovere dal consolidato orientamento - correttamente richiamato dalla sentenza impugnata - secondo cui il danneggiato deve assolvere all'onere probatorio su di lui gravante al fine di ottenere la tutela risarcitoria per i danni asseritamente subiti in conseguenza di un sinistro stradale. In linea generale, è del tutto pacifico che colui che promuova l'azione di risarcimento deve provare le specifiche modalità del sinistro e che, quindi, lo stesso si è verificato a cagione della condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo coinvolto nel fatto. Invero, il disposto di cui all'art. 2697, comma primo, C.C. impone all'attore di provare tutti i fatti che costituiscono il fondamento del diritto da lui fatto valere (fatti costitutivi), con la conseguenza implicita che, se tale prova lo stesso non fornisce, la sua domanda viene rigettata. A sua volta, tra i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno è compreso anche il nesso di causalità tra il danno che l'attore lamenta di avere subito ed il comportamento che si assume causativo dello stesso danno. La mancata dimostrazione di tale rapporto di causalità non può che comportare il rigetto della domanda attorea (cfr., in questo senso, Cass., sez. III, sent. n. 7026 del 23/05/2001, in motivazione). Occorre inoltre precisare l'appellante ha denunciato la violazione del giudicato esterno relativo al giudizio azionato dal (...) per il risarcimento delle lesioni patite nel sinistro in oggetto nel quale si sarebbe accertato il concorso di colpa al 50% tra i conducenti delle due autovetture, citando giurisprudenza sul punto. Per comodità espositiva si esaminano congiuntamente i primi due motivi di gravame. In primo luogo, in relazione alla rilevanza del giudicato esterno tra parti diverse si veda Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 8101 del 23/04/2020, Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 15599 del 11/06/2019 che, in tema di giudicato riflesso, ha statuito che "l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti, né è vincolante, nei confronti dei terzi, ma, quale affermazione obiettiva di verità, è idoneo a spiegare efficacia riflessa verso soggetti estranei al rapporto processuale, allorquando il terzo sia titolare di una situazione giuridica dipendente o comunque subordinata, sempreché il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento della sua pretesa" (Cassazione civile sez. VI, 27/01/2022, n.2501). In parte qua il motivo di gravame, dunque, si dimostra inammissibile anche perché non svolge alcuna idonea considerazione in proposito. Peraltro, non soltanto non è stata rinvenuta in atti la sentenza ma nemmeno nel giudizio svoltosi innanzi al Giudice di prime cure è risultato provato il passaggio in giudicato della detta pronuncia in spregio del più recente orientamento della giurisprudenza secondo cui "La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza" (Cassazione civile sez. I, 02/03/2022, n.6868). Tali principi sono stati correttamente applicati alla fattispecie de qua dal primo giudice che ha valutato complessivamente tutti gli elementi acquisiti al processo riconoscendo alla sentenza allegata che ha definito il giudizio introdotto dal conducente del veicolo di proprietà dell'odierna appellante per le lesioni e alla consulenza resa in quel giudizio meri elementi di prova sicuramente utilizzabili dal giudice per formare il proprio convincimento. Tuttavia, il Giudicante con motivazione logica e ben argomentata non ha condiviso gli esiti delle risultanze peritali relative al giudizio aderendo alla ricostruzione del CTP della Compagnia che muove dai dati certi - desumibili dalle riproduzioni fotografiche in atti e dalla relazione dei CC intervenuti sul posto - rappresentati: a) dalla presenza della striscia continua sulla carreggiata che impedisce ai veicoli di immettersi dalla strada secondaria direttamente sulla strada principale, violazione contestata al conducente del Fiat Fiorino; b) dalla esecuzione di una manovra di immissione sulla carreggiata cd. "a U" eseguita dal conducente del veicolo di proprietà di parte attrice; c) dalla previsione di un limite massimo di velocità per i veicoli che percorrono la SS 106 pari a 90 km/h cui si è conformato il conducente del veicolo antagonista. Peraltro, il CTU non ha risposto, se non in modo evasivo e generico, alle osservazioni del CTP di parte convenuta. Sulla scorta di tali elementi il Giudice di prime cure condivisibilmente ha concluso per la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat Fiorino in quanto non soltanto ha eseguito una manovra non consentita ed in ogni caso, azzardata e pericolosa per immettersi nella carreggiata delimitata dalla striscia continua ma soprattutto ha omesso di dare precedenza al veicolo condotto dal (...) che procedeva sulla strada principale nel rispetto del limite di velocità e che è stato sorpreso dalla invasione di corsia; diversamente, il conducente del veicolo Fiat ben avrebbe potuto verificare con maggiore attenzione se vi fossero altri mezzi in transito. Peraltro, la condotta di guida del conducente del veicolo Fiat Fiorino è stata sanzionata (ai sensi dell'art. 40 C.d.S.) per il mancato rispetto della linea orizzontale continua che impedisce di attraversare la carreggiata. Ciò non toglie, tuttavia, che, a norma dell'art.154 co.1 del medesimo Codice della Strada, "i conducenti che intendono ", per l'appunto, " eseguire una manovra ... per invertire il senso di marcia " ovvero " per voltare a destra o a sinistra ... devono ", in ogni caso, non solo "assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi " (vedi la lettera a), n.d.r.), ma anche "segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione " (vedi la lettera b), n.d.r.): " segnalazioni " che " devono essere ", a loro volta, "effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione " (cfr. l'art. 154 co. 2 del C.d.S., n.d.r.). D'altro canto "l'obbligo di dare la precedenza, che incombe al conducente di veicolo che intenda invertire la marcia, importa che, quando una qualsiasi delle due mezzerie non sia libera da veicoli sopraggiungenti, la manovra d'inversione non può essere iniziata ", ragion per cui "l'osservanza di tale comportamento non può essere esclusa dal fatto che il conducente abbia segnalato con anticipo l'intenzione di effettuare l'inversione di marcia" (così Cass. civ., sez. III, 29.1.1971, n.226). Da qui l'equa determinazione del primo Giudice che ha concluso per la esclusiva responsabilità in capo al L. del sinistro per cui è causa, implicitamente rilevando la assenza di responsabilità in capo al (...). E' ben vero, infatti, che l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro conducente, stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., essendo a tal fine necessario che l'altro conducente fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme della circolazione e a quelle della comune prudenza (cfr., cass. civ., 10.10.2004, n. 15434). In altri termini, quando dalla valutazione delle prove emerga il comportamento colposo di uno dei conducenti, per attribuire a lui la causa determinante ed esclusiva dell'incidente, è necessario che l'altro conducente provi di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento, uniformandosi alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza; in difetto di tale prova liberatoria, anche in capo a tale conducente deve essere riconosciuto un concorso di colpa nella causazione dell'incidente in misura tale da tenere conto delle specifiche circostanze di fatto (cfr., cass. civ., n. 1161 del 1992; cass. civ., n. 16759 del 23.07.2014). Nel caso di specie, non soltanto è stato dimostrato (e non specificamente contestato) che il conducente del veicolo Nissan procedeva ad andatura moderata e, comunque, nel rispetto dei limiti stabiliti ma i punti d'urto e la posizione dei veicoli dopo l'impatto inducono a ritenere che questi abbia tentato di evitare lo scontro. I rilievi eseguiti dai CC hanno consentito di accertare che lo scontro è avvenuto all'interno della carreggiata percorsa dal veicolo Nissan in prossimità della linea di mezzeria in conseguenza della manovra di emergenza posta in essere dal conducente del detto mezzo per evitare l'impatto che si è verificato tra sua la parte anteriore-dx e la parte anteriore-sin del mezzo antagonista; diversamente, ossia non avesse posto in essere detta manovra di emergenza, l'impatto avrebbe interessato la fiancata laterale del veicolo Fiat con conseguenze ben più gravi. Peraltro, la ricostruzione della dinamica che precede tiene conto anche delle dichiarazioni rese dal (...) in sede di interrogatorio formale. II.2- Il rigetto del primo motivo di gravame rende superfluo esaminare il profilo della quantificazione del danno sebbene, incidentalmente deve rilevarsi che manca la prova del danno che presuppone l'acquisizione di adeguati riscontri sia in ordine alla lesione sia in ordine alla sua entità. Ne consegue che, ove la parte alleghi un guasto al mezzo e ne chieda il risarcimento, deve provare in primo luogo la esistenza del medesimo e, in secondo luogo il pregiudizio economico che ne è conseguito. I due profili di valutazione del danno, del resto, trovano conferma proprio nell'art. 1226 c.c. che, secondo la interpretazione costante della giurisprudenza, consente di superare attraverso il ricorso alla valutazione equitativa solo la mancanza di prova in ordine al preciso ammontare del pregiudizio subito, ma non la mancanza di prova in ordine alla stessa esistenza del danno. La Suprema Corte ha più volte ribadito che la liquidazione ai sensi dell'art. 1226 c.c. "è un potere discrezionale conferito ai giudici e l'esercizio di tale potere dà luogo a un giudizio di diritto caratterizzato dalla c.d. equità giudiziale correttiva od integrativa, che presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili, nonché che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare. Non è possibile in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza" (Cass. civ., Sez. II, 18 giugno 2015, n. 17752; Cass. civ., sez. II, 08 settembre 2015, n. 17752). Orbene, si osserva che la difesa di parte appellante non ha prodotto riproduzioni fotografiche del mezzo incidentato (ma solo successive alla riparazione) e fatture non quietanzate, notoriamente inidonee ai fini della prova del danno patrimoniale; sicché rispetto ai danni non suscettibili di una immediata percezione attraverso le fotografie in atti (quali quelle allegate alla relazione dei CC intervenuti e non molto chiare), non si pone solo la questione della loro quantificazione, bensì della stessa loro esistenza e consistenza. III. - E' infondato anche la censura in punto di liquidazione delle spese operata dal primo giudice. Invero il Giudice di Pace ha compensato nella misura di 1/3 le spese di lite motivando sul punto in considerazione della difficoltà di ricostruzione del sinistro mentre ha condannato l'odierno appellante al pagamento per la restante parte di Euro 1.327,00 per compensi professionali. Detta somma appare congrua in ragione del valore della controversia come dichiarato dalla odierna parte appellante e non contestato nonché di poco inferiore a quanto previsto applicando i minimi tariffari di cui al D.M. n. 55 del 2014 (e successive modifiche) per tutte e quattro le fasi; sicché alcun fondato motivo di doglianza può essere sollevato dalla difesa dell'odierna appellante tenuto conto che, come detto, è stata condannata al pagamento di una somma inferiore ai minimi sulla frazione dei 2/3. Le spese di lite della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano in favore degli appellati come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 (artt. 4-5 e tab. A allegata), tenuto conto del valore dichiarato in domanda e si procede in misura inferiore ai medi tariffari stante il tenore delle difese meramente ripetitive della argomentazioni già esplicate in primo grado, limitatamente alle fasi studio ed introduttiva stante il mancato deposito delle note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni. Va ritenuta infine l'immediata applicabilità agli appelli proposti, come quello in esame, dal 31.1.2013 (anche se relativi a giudizi iniziati in epoca anteriore), della norma di cui al comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002 (introdotta dalla legge di stabilità 24.12.2012 n. 228), che obbliga la parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M. Il Tribunale di Locri, Sezione civile in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello - avverso la sentenza n. 718/2021 emessa il 26-27 settembre 2021 dal Giudice di Pace di Locri - proposto da (...) nei confronti di (...) e della (...) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato in data 22.12.2021, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: 1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza; 2. CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida per ciascuna delle parti appellate in complessivi Euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge; 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co. 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17 L. n. 228 del 2012. Così deciso in Locri il 5 luglio 2022. Depositata in Cancelleria il 5 luglio 2022.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in persona del giudice unico dott. Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1125/2018 R.G. promossa DA (...) nata a B. (R.) il (...) (c.f. (...) ) rappresentata e difesa dall'avv. Lo.Ni., giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Caulonia Marina, alla via (...) presso lo studio dell'avv. Ca.Mi.; - ATTRICE - CONTRO (...) nato a B. (R.) il (...) (c.f. (...) ) residente in C. (B.) alla via B., n. 10; - CONVENUTO CONTUMACE- E (...), nata a M.P.S. (R.) il (...) (c.f.: (...)) e (...), nata a B.Z. (R.) il (...) (c.f.: (...)) e elettivamente domiciliate in Messina, al viale (...) presso lo studio dell'avv. Ma.Pu. che le rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; - CONVENUTE - Oggetto: azione di regolamento di confini. FATTO E DIRITTO I.- Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, n. 69. I.1- Ai fini della puntuale individuazione del thema decidendum (e conseguentemente del thema probandum) giova dare atto che con atto di citazione regolarmente notificato nei confronti di (...), (...) e (...), l'odierna parte attrice, (...), premettendo di essere titolare, in forza di successione della propria madre, (...), di un complesso immobiliare sito in Brancaleone, ad angolo tra la via (...) e la via (...), costituito da una costruzione su tre piani e da un terreno - ha domandato all'adito Tribunale di accertare e statuire l'esatto confine tra il proprio fondo e quello di proprietà del (...), avuto riguardo ai titoli provenienza nonché di dichiarare che i convenuti hanno solo un diritto di passaggio pedonale sull'area di sua proprietà con contestuale individuazione di un percorso che i convenuti potranno utilizzare per raggiungere la pubblica via e con esclusione di ogni e qualsiasi altra servitù con statuizione dell'obbligo di astenersi da azioni od omissioni che siano di impedimento all'utilizzo del bene da parte dell'attrice; infine, condannare il (...) al risarcimento dei danni per illegittima occupazione del suolo nel tempo nella misura che sarà quantificata in corso di causa facendo ricorso anche al criterio dell'equità e, comunque, nella misura massima di euro 10.000,00, vinte le spese. In particolare, ha esposto che l'immobile confina: a) con il cortile interno della abitazione di proprietà (...) delimitato, per quanto di interesse, su due lati dal muro esterno della casa della deducente e, al termine di detta costruzione, da un muro di cinta della lunghezza di 4,50 mt con al centro un cancello attraverso il quale viene esercitato il passaggio per raggiungere la via (...); b) con l'immobile di proprietà delle convenute, (...) e (...) con annesso piccolo spazio e con diritto di accesso sulla via (...); c) con proprietà (...), con la via (...), con la via R. (...) e con l'abitazione eredi (...); che le odierne convenute avevano sempre riconosciuto il diritto di proprietà della (...) sul terreno annesso all'immobile e all'uopo sottoscritto un atto che le autorizzava a parcheggiare l'auto in forza di un comodato gratuito precario mentre il (...), dal momento in cui era stato immesso nel possesso del terreno, aveva - a suo dire - cercato di attrarne parte nella propria esclusiva disponibilità; che il Tribunale di Locri, nell'ambito del procedimento possessorio n. 1772/2005 r.g. prima con ordinanza del 30.5.2005 (confermata in sede di reclamo) e poi con sentenza n. 370/2008 del 02.10.2008 resa all'esito del giudizio di merito ha riconosciuto il possesso dell'area in capo alla (...) con esclusione di diritti possessori in favore del (...) al quale è stato imposto di astenersi dall'utilizzo dello spazio privato per fini non consentiti; che, ciononostante, a suo dire, il (...) avrebbe continuato ad utilizzare lo spazio in questione per parcheggiare, oltre che la propria autovettura anche quella dei propri congiunti; che, a suo dire, si rendeva opportuno definire i confini del terreno annesso alla casa pur sottolineando che era pacifico e definito il confine con la proprietà delle convenute sulla base dei rogiti notarili - dell'estensione di originari mq 30 poi in parte costruiti - nei quali era attribuito agli acquirenti una "stradella" per raggiungere la pubblica via (ossia la via D.); che invece, il (...), era assegnatario di una superficie di 81 mq. I.2 - Si sono costituite in giudizio (...) e (...), quest'ultima comproprietaria dell'immobile confinante per successione del padre, contestando l'infondatezza dell'azione in fatto ed in diritto evidenziando che non vi fosse incertezza né contestazione circa il proprio diritto di proprietà che ha ad oggetto la "zona di suolo adiacente alla casa come innanzi venduta ... estesa a metri quadrati venticinque che confina con detta casa ... tale zona di suolo era rimasta di proprietà della sig.ra (...) in quanto esclusa dalla vendita effettuata dalla stessa della casa di cui innanzi a favore del signor (...) ? come dichiarano i venditori detta piccola zona di suolo è compresa nella consistenza catastale della casa come innanzi venduta". I.3- Nonostante la ritualità della notifica nessuno è comparso per (...) di cui è stata dichiarata la contumacia. I.4- Oltre alla documentazione rispettivamente allegata agli atti introduttivi delle parti, l a causa è stata istruita con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio finalizzata all'identificazione dell'esatta linea di confine tra i fondi delle parti. All'udienza del 28.10.2021, la causa è stata riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche. II.- La domanda è solo parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione. I.O. preliminarmente qualificare la domanda proposta. Nell'esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito, che non è in ciò condizionato dalla formula o dalla prospettazione in diritto adottata dalla parte, ha il potere/ dovere d'accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale risulta desumibile dal tenore letterale degli atti, dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché di tenere conto del provvedimento richiesto in concreto, con il limite di rispettare il principio della corris pondenza della pronuncia alla richiesta. Orbene, va qualificata come regolamento di confini la controversia tra proprietari confinanti in cui si dibatta, esclusivamente, sulla estensione dei rispettivi fondi il cui accertamento viene rimesso al giudice, prescindendo da ogni contestazione circa il diritto di proprietà risultante dai titoli. L'azione di regolamento di confini, presuppone l'assenza di demarcazione visibile (incertezza obiettiva) tra i fondi o la sua inidoneità a separarli in modo certo e definitivo (incertezza soggettiva). In altri termini, "si ha azione di regolamento di confini quando, pur essendovi un confine apparente, se ne deduca l'incertezza per essere avvenuta un'usurpazione e si chieda, quindi, l'accertamento giudiziale dell'esatta linea di confine e della esatta determinazione della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà. In tale ipotesi é irrilevante che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di terreno controverso comporti l'effetto recuperatorio della proprietà stessa risolvendosi in una vindicatio duplex incertae partis, giacché l'accertamento della proprietà é meramente consequenziale all'esperimento dell'azione di regolamento di confini, la quale tende soltanto a eliminare l'incertezza e la contestazione della linea divisoria" (Cass. Civ. 7.7.1986 n. 4427). In applicazione degli esposti principi, non vi è dubbio che la presente controversia debba qualificarsi come azione di regolamento di confini in quanto le part i controvertono, unicamente, in ordine alla linea di demarcazione tra fondi limitrofi, mentre l'azione di rivendica postula la contestazione fra i rispettivi titoli di proprietà. Ne consegue che l'onere della prova grava nei confronti di entrambe le parti del giudizio, con l'effetto che, se esso non è compiutamente assolto, il giudice è comunque tenuto a provvedere nel merito, indicando il confine come delineato nelle mappe catastali (ex multis, Cass. n. 12891/06). Si deve ancora rilevare che, sempre come precisato dai Giudici di legittimità, "quando l'attore, pur mancando la promiscuità del possesso, contesta che il confine apparente corrisponda a quello reale e denuncia l'avvenuta usurpazione a suo danno di una determinata superficie di terreno posseduta dal vicino, si ha azione di rivendicazione se quest'ultimo contesti lo stesso titolo su cui l'attore fonda la sua istanza, opponendo un titolo diverso, anche non negoziale, a suo favore; si ha, invece, azione di regolamento di confini se il vicino non contesti il titolo di proprietà posto dall'attore a base della domanda, ma deduca che, in forza dello stesso e del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, il confine è diverso, a nulla rilevando l'effetto recuperatorio di detta domanda che consegua soltanto all'eliminazione del preesistente stato di incertezza sui confini, inidoneo, come tale, a determinare la trasformazione dell'azione ex art. 950 c.c. in quella di rivendicazione" (cfr. Cass. 28.1.1983, n. 801; Cass. 11.6.2013, n. 14660). Le posizioni dell'attore e del convenuto, inoltre, nel giudizio di regolamento di confini restano sostanzialmente uguali - incombendo su ciascuno di essi l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione della esatta linea di confine - anche qualora venga avanzata richiesta di rilascio di una zona di terreno compresa tra i due fondi contigui (cfr. Cass. nn. 3082/06; 11200/04; 9926/04). II.2- Tanto precisato in diritto sull'azione reale spiegata e sugli oneri probatori incombenti sulle parti, all'esito dell'istruttoria può concludersi che la domanda attorea è parzialmente fondata nei termini che seguono. Reputa il Tribunale che, nel caso di specie, il confine tra le rispettive proprietà (...) debba essere individuato facendo riferimento a quanto delineato, con metodo congruamente motivato ed esente da vizi logici, dal CTU. A quest'ultimo proposito, più nello specifico, si rinvia all'esito dell'accertamento tecnico, così come compiutamente ed analiticamente descritto nel relativo elaborato scritto in atti. In particolare, il CTU ha verificato che la porzione di terreno per cui è causa involge parte della p.lla (...) dell'estensione complessiva di 250 mq di cui 94 mq occupati dalla via (...) e su cui insiste una porzione di fabbricato di proprietà (...) (estraneo al presente giudizio). Come si evince dalla fotografia estrapolata da pag. 7 della relazione peritale, per migliore comprensione dello stato dei luoghi, a sinistra vi è la proprietà attrice, nella parte frontale si intravede il cancello di proprietà (...) mentre sulla destra il vano scala di proprietà (...) che consente l'accesso al primo piano. Omissis Per definire i limiti il CTU, muovendo dalla ricostruzione storica della p.lla (...) utilizzando gli atti notarili e quelli testamentari allegati dalle parti, ha evidenziato che in origine le p.lle (...), (...), (...) e (...) appartenevano ad un unico proprietario, (...), il quale con testamento olografo del 03.10.1930 (pubblicato il 22.1.1931) aveva disposto dei suoi beni in favore di (...) e (...): in favore del primo aveva lasciato "la casa in Brancaleone marino ove ora abito con l'attiguo magazzinetto forno ed orto e di questi tranne quella sezione divisa da uno steccato e che sotto e di fronte al magazzino grande" mentre in favore della seconda aveva disposto come segue: "lascio la casa ove è ora la pretura con l'orto sottoposto al muro lungo e di fronte al magazzino grande col diritto di tenere le aperture così come oggi si trovano con inferriate e col divieto di non buttare immondizie. La porta che dà sul forno sarà chiusa con inferriata ed invetriata fissa". Ad avviso del CTU, se è ben vero che all'epoca del testamento le proprietà venivano indicate in modo descrittivo perché non esistevano ancora gli identificativi catastali, la descrizione è chiara da poter correlare quanto descritto alle particelle attuali: la porzione assegnata a (...) è oggi identificabile con la particella (...) subalterni (...)-(...)-(...) e porzione della particella (...) mentre quella assegnata a (...) è oggi identificabile con la particella (...) sub (...) e porzione della particella (...). Successivamente ha evidenziato che in sede di accatastamento della proprietà da parte di (...) è stata allegata in atti una planimetria che riporta una nota di accettazione della correzione dei limiti segnati con linee marcate che coinciderebbero con l'esatta rappresentazione di quanto disposto dal (...) nel senso che la linea di divisione serve a staccare dalla proprietà di (...) la parte di orto definita come 'di fronte al magazzino grande' che, erroneamente era riportata in planimetria come di proprietà di (...) anziché di (...). Nella rappresentazione grafica che segue - tratta da pag. 10 della relazione - in blu sono tracciati i confini della mappa catastale, in verde la planimetria agli atti del catasto ed in rosso le linee che sono state annotate sulla planimetria catastale per accettazione delle correzioni e dei confini. Si osserva come una porzione della particella (...) sia parte dell'orto appartenuto a (...) delimitato nel punto in cui oggi è presente un muro con cancello. Un'altra porzione della particella (...), la parte di orto che fronteggia il magazzino grande della particella (...) risulta assegnato a (...) in modo conforme a quanto riportato nel testamento e di conseguenza nella planimetria catastale. Omissis Al fine di ricostruire i passaggi successivi di proprietà si riporta per linearità e completezza uno stralcio della relazione peritale. "Negli anni successivi (...) vende l'immobile oggi contraddistinto al foglio di mappa (...) particella (...) subalterni (...)-(...) a (...) con la compravendita del 13 novembre 1952; l'immobile veniva così descritto: quattro vani della sua casa di abitazione nonché il retrostante locale nonché l'ingresso prospiciente la detta via (...) con il relativo corridoio. L'atto notarile, oltre alla descrizione della costruzione, riporta i confini; ed il confine con (...) viene identificato come una linea la quale vuole richiamare la linea riportata nella planimetria castale. Lo stesso (...) con atto del 7 febbraio 1953 vende a (...) l'immobile oggi identificato al foglio (...) particella (...) subalterno (...), nell'atto notarile veniva venduta l'abitazione sita nell'abitato di (...), al corso (...), composta di tre vani di cui due e cucina a piano terreno ed uno a primo piano, con piccolo orto annesso della superficie di circa trenta metri quadrati. Le parti chiariscono che tra la limitrofa casa di (...) e l'orto annesso alla casa venduta vi è una stradella attraverso la quale hanno diritto di passaggio sia la compratrice (...) e sia il limitrofo (...). Con rogito del (...) (...) vendeva a (...) la casa di quattro vani e cucina tenendo per se il piccolo tratto di terreno libero adiacente alla casa venduta di circa venticinque metri quadrati. Nel rogito viene precisato che l'immobile venduto limita con una stradella in comune con (...), in catasto non riportata. Con successivo rogito del (...) (...) e i coniugi (...) e (...) acquistavano l'intero immobile che oggi è di proprietà delle signore (...) e (...). Con divisione del 23 ottobre 2003 (...) acquisiva il possesso del subalterno (...) della particella (...); mentre (...) acquisiva il possesso del subalterno (...) della particella (...). (...) entrava in possesso della particella (...) subalterni (...) e (...) con testamento di (...) il 28 luglio 1972" (cfr. pagg. 12-13 della relazione peritale). All'esito il ctu ha verificato, mediante strumentazione (...) e rilievi topografici accuratamente descritti, i confini indicando le proprietà con un tratteggio di colore diverso precisando che i fabbricati non coincidono con le forme che hanno sulla mappa catastale. Ne consegue che: Omissis - tratteggiata in celeste è la proprietà (...) il cui fabbricato indicato alla p.lla (...) insiste per 15 mq sulla p.lla (...); - tratteggiata in giallo è la proprietà (...) proprietaria di una porzione di 30 mq sulla p.lla (...) - identificata nel vano scala e in un interspazio tra la scale e il fabbricato (...) - con diritto di attraversamento pedonale sulla p.lla (...); - tratteggiata in magenta è la proprietà (...) coincidente con una porzione di 18 mq della p.lla (...) materializzata sul posto con un muretto dotato di cancello con diritto di attraversamento pedonale; - tratteggiata in verde è la proprietà (...) proprietaria di una porzione di 93 mq della p.lla (...). Deve rilevarsi che l'accertamento operato dal consulente tecnico d'ufficio risulta ampiamente attendibile, stante la precisione e la completezza dell'indagine tecnica compiuta, i cui passaggi argomentativi, come minuziosamente descritti nell'elaborato scritto, risultano pienamente supportati da criteri di logica e razionalità nonché si rivelano del tutto coerenti rispetto alle diverse premesse di fatto da cui prendono spunto. II.3- Quanto alla individuazione del percorso pedonale per l'esercizio della servitù prediale, è appena il caso di dare atto che, sia con riferimento alla proprietà (...) che a quella (...), trattasi di una servitù volontariamente costituita, opponibile all'avente causa dell'originario proprietario del fondo servente in quanto menzionata nell'atto di trasferimento anche se non specificamente delimitata (cfr. Cass. 31.8.2018, n. 21501, secondo cui la servitù, deve essere stata trascritta o espressamente menzionata nell'atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo, rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti; Cass. 28.1.1999, n. 757, secondo cui al terzo acquirente di un fondo servente la servitù prediale è opponibile soltanto se il titolo costitutivo di essa è trascritto, ovvero se è menzionata nell'atto di trasferimento, ancorchè indirettamente attraverso il richiamo alla situazione dei luoghi, ma inequivocabilmente, e non con clausole generiche o di mero stile). Orbene, il CTU - coerentemente con le risultanze documentali di cui si è dato atto che contengono il riferimento ad una stradella pedonale non individuata in mappa - ha provveduto alla delimitazione del percorso come da rappresentazione grafica riportata a pag. 16 dell'elaborato peritale; invero, ha tracciato una stradella pedonale della larghezza di 1,20 mt che dalla via (...) collega in modo rettilineo la proprietà (...) e con una diramazione a 90 anche la proprietà (...). Tuttavia, si ritiene di preferire la soluzione proposta dal CTP della (...) nelle sue controdeduzioni nella misura in cui determina un minore pregiudizio per il fondo servente che altrimenti opinando - ossia seguendo la prospettazione del CTU - verrebbe diviso in due porzioni di cui una, quella più vicina alla proprietà (...) del tutto inservibile per la odierna attrice. Invero, in tema di servitù prediali, la nozione di utilitas del fondo dominante va commisurata alla limitazione del diritto di proprietà del fondo servente, quale esso risulta dal titolo (Cass. n. 10370 del 1997; Cass. n. 499 del 1970). Essa, pertanto, non coincide con qualsiasi vantaggio, anche di fatto, che possa trarne il titolare, ma solo con quello corrispondente al contenuto della servitù e che risulta funzionale alla limitazione del diritto sul fondo servente. Tale conclusione discende dalla stessa nozione di servitù accolta dal codice, che all'art. 1027, nel solco della tradizione romanistica, precisa che "la servitù consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario", stabilendo così una correlazione tra il peso, vale a dire la limitazione del diritto di proprietà del fondo servente, e l'utilitas del fondo dominante. Sicché, anche in disparte la circostanza che sia in corso la realizzazione di un box auto sulla proprietà A., la soluzione proposta dal CTP, arch. P.R., è più funzionale all'esigenze della proprietà del fondo servente che altrimenti verrebbe inutilmente frammentato con perdita di valore oltre che di utilità a discapito di un percorso a piedi di poco più lungo. Concludendo, la servitù di passaggio pedonale dovrà essere esercitata conformemente al percorso indicato in rosso nella "Figura 2" riportata a pag. 3 dell'allegato 2 alla relazione peritale - intitolato "Osservazioni e risposte" e segnatamente nelle osservazioni del CTP di parte attrice con una larghezza di 1,20 mt. II.4- Per come già esposto, l'actio finium regundorum può avere anche la connotazione di un'azione reale recuperatoria, da cui deriva, oltre la demarcazione del confine tra due fondi, anche il rilascio di aree occupate dal vicino che non ne è proprietario, essendo il rilascio di tali porzioni possedute dal confinante conseguenza dell'istanza principale di esatta determinazione del confine. Tuttavia, sul punto deve darsi atto che è stata rimessa alle Sezioni unite della Suprema Corte con ordinanza della Sezione Terza del 17/01/2022, n.1162 la decisione in ordine alla dibattuta questione circa la possibilità di qualificare, in subiecta materia, il danno da occupazione sine titulo come in re ipsa. Difatti, all'orientamento più rigoroso che ripudia tale concetto di danno in re ipsa risarcibile essendo solo il danno-conseguenza (in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 14268 del 25/05/2021), si contrappone con riferimento all'ipotesi in esame di danno da occupazione illegittima di un immobile un indirizzo che aderisce alla ricostruzione del danno come in re ipsa e si basa sull'assunto secondo cui "il diritto di proprietà ha insite le facoltà di godimento e disponibilità del bene che ne forma oggetto: sicché, una volta soppresse tali facoltà per effetto dell'occupazione illegittima, l'esistenza d'un danno risarcibile può ritenersi sussistente sulla base di una praesumptio hominis, superabile solo con la dimostrazione concreta che il proprietario, anche se non fosse stato spogliato, si sarebbe comunque disinteressato del suo immobile e non l'avrebbe in alcun modo utilizzato. Per quanto attiene, poi, alla concreta stima del danno, l'orientamento in esame ritiene che questa possa avvenire anche facendo riferimento al cosiddetto danno "figurativo" (così si esprime, da ultimo e con maggiore incisività, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 39 del 07/01/2021); in particolare, tale approccio implica un alleggerimento dell'onere probatorio in capo al proprietario nella misura in cui, muovendo dal presupposto della normale fruttuosità di un bene immobile, conclude nel senso della possibilità di presumere, secondo l'id quoad plerumque accidit nel senso della sussistenza di un danno secondo una presunzione relativa e che, dunque ammette la prova contraria. Con maggiore impegno esplicativo, si legge nella ordinanza n. 39/2021 riportata in sede di rimessione della questione alle Sezioni unite che "la nozione di danno in re ipsa può trovare riconoscimento nel nostro ordinamento, atteso che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, e implica un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura che, tuttavia, non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, concretandosi nell'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto. Talché nel caso specifico ha ritenuto corretta l'affermazionedel giudice secondo cui la parte danneggiata non ha mai provato, né adeguatamente allegato le circostanze idonee a fondare alcun danno derivante dall'occupazione sine titulo dell'immobile da parte delle sue controparti, ma ha semplicemente "riportato in maniera del tutto indicativa il valore del canone di locazione", senza mai dimostrare di aver perso occasioni favorevoli per locare l'immobile, ovvero di aver sofferto altri pregiudizi patrimoniali, lasciando così la sua pretesa sfornita di allegazione e prova, che correttamente i giudici di merito hanno provveduto a respingere". Ebbene, ad avviso del Giudicante, le argomentazioni sopra esposte possono trovare applicazione anche nel caso di specie atteso che, assumendo provato il fatto della occupazione della corte da parte del (...) ( sebbene il CTU ha accertato al momento del sopralluogo vi erano parcheggiate della macchine non di proprietà delle parti convenute e che la presenza di erba sotto il cancello era tale da escludere almeno un recente utilizzo da parte del M.), e anche aderendo all'orientamento più favorevole per il proprietario che qualifica il danno da occupazione sine titulo come in re ipsa nel caso di specie la difesa della attrice non ha documentato né tanto meno allegato il pregiudizio subito dalla occupazione della proprietà peraltro in via temporanea. In particolare, in considerazione della peculiarità dello stato dei luoghi - per come sopra descritto - nonché dell'occupazione temporanea - essendosi estrinsecata, secondo l'impostazione di parte attrice, mediante il parcheggio dei veicoli di proprietà del (...) o di terzi da quest'ultimo autorizzati, nulla è stato dedotto in ordine all'utilizzo normale a cui sarebbe stato deputato il fondo né all'impossibilità ovvero all'utilizzo limitato della proprietà da parte della difesa della A.. Per tali ragioni in parte qua la domanda va respinta. III.- Infine, in considerazione del parziale accoglimento delle domande di parte attrice le spese di lite sono compensate rispetto al (...) nonché rispetto alle convenute costituite stante la assenza di contestazione per quanto concerne i limiti ovvero le modalità di esercizio della servitù di passaggio; le spese di CTU, come liquidate con separato decreto emesso in pari data, sono poste in via definitiva a carico delle parti in pari misura ciascuno in applicazione del principio secondo cui il giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte (anche totalmente) vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti (Cassazione civile sez. VI, 07/09/2016, n.17739). P.Q.M. Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Mariagrazia Galati, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede: - accerta e dichiara che il confine tra la proprietà di (...), sita nel Comune di Brancaleone tra la via D. (...) e la via R. (...) coincide con la parte indicata graficamente nella planimetria di cui a pag. 8 di parte motiva come tratteggiata in verde; le proprietà confinanti invece coincidono graficamente con la parte tratteggiata in magenta di cui alla medesima planimetria per (...) mentre la proprietà (...) coincide con la parte tratteggiata in giallo; - dichiara che la servitù di passaggio pedonale costituita in favore dei convenuti sulla p.lla (...) nella parte di proprietà della (...) dovrà seguire il percorso indicato dal CTP di parte attrice rappresentato in rosso nella "Figura 2" riportata a pag. 3 dell'allegato 2 alla relazione peritale con una larghezza di 1,20 mt; - rigetta ogni altra domanda; - compensa tra le parti le spese di lite; - pone in via definitiva a carico di tutte le parti, in pari misura, le spese di CTU come liquidate con separato decreto emesso in pari data. Così deciso in Locri il 4 maggio 2022. Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2022.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Mariagrazia Galati, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1220/2013 R.G. promossa da: CURATELA DEL FALLIMENTO della (...) s.r.l. in persona della Curatrice, Dott.ssa (...) (P.I. (...)), autorizzata giusta provvedimento reso dal Tribunale di Locri in persona del G.D., Dott.ssa V. in data 09.04.2018, rappresentata e difesa dall'avv. Ma.Pa. giusta procura in atti; (attrice) contro (...) s.c. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. (...)), quale mandataria in nome e per conto della (...) S.p.A. (C.F. (...)), rappresentata e difesa dall'Avv. Se.Gi. giusta procura in calce al ricorso in riassunzione depositato in data 18.5.2018; (convenuta) nonché (...) nato a S. il (...) (C.F. (...)) rappresentato e difeso dall'avv. Ma.Pa. giusta procura in atti; (terzo chiamato in causa) FATTO E DIRITTO I. - Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono sinteticamente riassumersi come segue. I.1 - Con atto di citazione notificato il 20.9.2013 la (...) conveniva in giudizio la (...) S.p.a. esponendo di aver intrattenuto il rapporto di conto corrente con apertura di credito n. (...) presso la filiale di (...) al quale erano affiancati i contratti di anticipazione effetti e fatture nn. (...), (...), (...), (...) e (...) nonché di aver stipulato con il medesimo istituto di credito tre contratti di finanziamento erogati rispettivamente in data 25 maggio 2009 per Euro 300.000,00, in data 3 novembre 2009 per Euro 250.000,00 e in data 13 gennaio 2011 per Euro 100.000,00. Rispetto ai predetti rapporti di conto corrente la società attrice deduceva l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi in quanto avrebbe comportato il maturare di interessi anatocistici; la applicazione di un tasso ultralegale di interessi assolutamente indeterminato in spregio all'art. 1284 c.c., l'addebito trimestrale di spese, commissioni di massimo scoperto e valute nulle per mancanza di causa o comunque mai pattuite né accettate. Quanto ai contratti di finanziamento deduceva in ordine alla indebita ed illegittima applicazione di un tasso effettivo ben più oneroso rispetto a quello contrattualmente pattuito con conseguente nullità della convenzione per indeterminatezza dell'oggetto. Per l'effetto domandava l'adito Tribunale di in relazione ai rapporti di conto corrente di: "rideterminare, per il tramite di consulenza tecnica d'ufficio, i rapporti di dare avere intercorsi tra le parti nell'ambito dei rapporti bancari sopra richiamati ricalcolando gli interessi debitori al tasso legale senza capitalizzazione, neanche annuale, depurando il saldo delle somme addebitate dalla banca a titolo di commissioni di massimo scoperto e spese e computando le operazioni di accredito effettivo delle valute dal giorno in cui la banca ha acquisito perduto la disponibilità dei correlativi importi; condannare (...) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della (...) srl di tutte le somme illegittimamente addebitate dalla convenuta sui conti correnti oggetto di lite per le causale di cui in premessa oltre interessi da capitalizzarsi ai sensi dell'art. 1283 c.c., rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo". Con riferimento ai contratti di finanziamento concludeva nel senso di: "accertare dichiarare la loro nullità per violazione degli artt. 1283, 1284, 1194, 1344, e 1346 c.c. e, per l'effetto, rideterminare i rapporti di dare avere tra le parti mediante applicazione del tasso legale semplice sul capitale effettivamente erogato all'attrice e disponendo la restituzione, con interessi e rivalutazione, di quanto corrisposto da questi ultima in eccesso; disporre consulenza tecnica d'ufficio a volte a verificare la diversità tra il tasso nominale indicato nei contratti di finanziamento e quello effettivo praticato della banca in violazione della normativa testé richiamata verificando, in ogni caso, la determinata o determinabilità del tasso debitore in rapporto ai criteri annoverati insieme a ciascuno schema negoziale condannando la convenuta alla restituzione delle somme corrisposte in eccedenza". Chiedeva, infine, la condanna dell'Istituto di credito convenuto al risarcimento di tutti gli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle dalla (...) a causa della illegittima e vessatoria condotta posta in essere dalla convenuta, da quantificarsi in ragione delle emergende risultanze istruttorie ovvero da liquidarsi in via equitativa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1226 e ss. c.c., vinte le spese. I.2- Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.1.2014 si costituiva in giudizio la (...) S.P.A., eccependo preliminarmente la inammissibilità ed improcedibilità della domanda di condanna formulata dalla società attrice in relazione ai rapporti di conto corrente (ordinario ed anticipo ed ai finanziamenti concessi su detti conti) in quanto non risultavano chiusi alla data del 31.12.2013. Contestava le avverse deduzioni in fatto ed in diritto precisando, quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, che le parti avevano pattuito il regime della reciprocità e che il tasso di interesse applicato era coincidente con quello contrattuale mentre, quanto ai finanziamenti, evidenziava che alcuna illegittimità conseguiva dall'applicazione del metodo di ammortamento alla francese, liberamente scelto dalla attrice. Deduceva, infine, in ordine alla genericità della domanda di risarcimento dei danni. Chiedeva, in via preliminare di autorizzare la chiamata in causa di (...), nella sua qualità di fideiussore; di accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda di condanna formulata dalla (...) in relazione ai contratti di conto corrente; nel merito, concludeva per il rigetto delle avverse domande, previa dichiarazione di validità dei contratti. In via riconvenzionale, chiedeva di condannare, in solido tra loro, la società attrice e (...), quest'ultimo entro i limiti della fideiussione (Euro 975.000,00) al pagamento della complessiva somma di Euro 317.066,58 (di cui Euro 265.970,04 a titolo di saldo debitore del conto corrente ordinario n. (...) ed Euro 51.096,54 per anticipo su fatture e ri.ba resi impagati e radiati), oltre interessi convenzionali al tasso ridotto del 4,20% sul saldo debitore di c/c n. (...) dall'01 gennaio 2014 al soddisfo ed al tasso legale sulla somma di Euro 51.096,54 anticipata, non pagata e radiata dalle singole scadenze al soddisfo ed oltre commissioni e spese pattuite nei contratti con decorrenza in pari data oppure al pagamento della diversa e minore somma che dovesse risultare attraverso l'indagine volta a verificare ed accertare l'effettivo saldo dare - avere, oltre ovviamente agli interessi convenzionali e legali, spese e commissioni dal dovuto sino al soddisfo. I.3- Con decreto del 25.2.2014 veniva autorizzato lo spostamento della udienza per la citazione in causa del terzo che si costituiva in giudizio formulando conclusioni in adesione a quelle della società attrice. I.4- Veniva disposta una prima consulenza tecnica contabile con incarico al dott. (...) con ordinanza del 05.1.2015 e successiva integrazione dell'elaborato alla udienza del 28.1.2016. Alla udienza del 22.9.2016, all'esito del deposito della relazione peritale, entrambi i procuratori delle parti ne contestavano le risultanze chiedendo congiuntamente la nomina di un nuovo ausiliario. Alla udienza del 13.7.2018 veniva conferito nuovo incarico peritale al dott. Fabio Laganà e alla udienza successiva del 22.2.2018 la causa veniva dichiarata interrotta per intervenuto fallimento della società attrice dichiarato con sentenza n. 1/2018 del Tribunale di Locri. Il giudizio veniva riassunto dalla Curatela del Fallimento e all'udienza del 28.06.2018 veniva revocato l'incarico peritale al nominato CTU, dott. Laganà, il quale - nonostante la nomina risalente - non aveva ancora provveduto alla fissazione dell'inizio delle operazioni peritali e, per l'effetto nominato il dott. (...) al quale veniva conferito formale incarico alla udienza del 31.10.2018. All'esito del deposito della consulenza peritale, le parti davano avvio a trattative per il bonario componimento della controversia che sortivano effetto negativo e, pertanto, alla udienza del 19.11.2020 la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche. II.- Così ricostruite le posizioni delle parti, si passa ad esaminare le questioni sollevate secondo l'ordine logico-giuridico delle medesime. II.1- In primo luogo non può che darsi atto che le domande formulate in via riconvenzionale dalla Banca nei confronti della (...) srl - per effetto della sopravvenuta pronuncia di fallimento - sono improcedibili in quanto, essendo suscettibili di incidere sul patrimonio del fallito, operano le disposizioni di cui alla legge fallimentare, e segnatamente quelle di cui alla L. Fall., artt. 52,93 e 95. Trattasi di improcedibilità rilevabile anche d'ufficio, in quanto involgente le stesse condizioni dell'azione giudiziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23077 del 2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1893 del 09/03/1996). Dalle stesse deriva, infatti, il principio di diritto secondo cui tutti i crediti avanzati da terzi nei confronti del fallito debbono essere accertati nel contraddittorio dei creditori nell'ambito della procedura concorsuale, di talché funzionalmente competente a decidere in ordine alle suddette posizioni non può che essere il giudice fallimentare. Ad imporlo è chiaramente il principio della par condicio creditorum a mente del quale tutti i creditori hanno egual diritto di soddisfarsi sui beni del debitore, salvo le cause legittime di prelazione. Quanto osservato è peraltro in linea all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, oltretutto recentissimamente confermato dai Giudici di legittimità con la sentenza Cass. sez. Civ. 23363/2020 del 07 febbraio 2020, secondo cui "Qualora, nel giudizio promosso da un soggetto "in bonis" per il recupero di un credito e proseguito dal curatore, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all'accertamento del proprio credito nei confronti del fallimento, detta riconvenzionale, in quanto soggetta al rito speciale previsto dalla L. Fall., art. 93, e s.s. per l'accertamento del passivo, deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile nel giudizio di cognizione ordinaria; al contrario, la domanda proseguita dal curatore resta davanti al giudice adito, non operando per la stessa la "vis actractiva" del tribunale fallimentare, né in forza dell'art. 36 c.p.c., né della L. Fall., art. 24, - in quanto l'applicazione della L. Fall. art. 52 comma 2 non pone una questione di competenza, ma di rito - e neppure in virtù del principio del "simultaneus processus", il quale, non costituendo un principio di carattere assoluto, incontra un limite nella previsione di un rito speciale ancorato ad una competenza esclusiva applicabile ad una delle cause connesse". Dalla lineare applicazione dei superiori principi al caso di specie deve allora affermarsi (d'ufficio) l'improcedibilità della azione coltivata dalla Banca in via riconvenzionale verso la società poi fallita in corso del giudizio. III.- Si procede invece ad esaminare congiuntamente - per comodità espositiva - le domande formulate in via principale dalla Curatela e quelle avanzate in via riconvenzionale dalla Banca nei confronti del terzo chiamato, (...), quale fideiussore. Giova in via preliminare dare atto della complessità della ricostruzione dei rapporti in considerazione delle molteplici transazioni anche tra il conto corrente principale n. (...) e gli altri rapporti (conti n (...), n. (...), n. (...), n. (...) e n. (...)) da intendersi quali "forme tecniche di utilizzo" per anticipi ed operazioni finanziarie simili ai finanziamenti - per come evidenziato dal CTU, dott. (...), nelle premesse dell'elaborato alle cui conclusioni si dichiara sin da ora si dichiara di aderire in considerazione del rigore scientifico nella ricostruzione dei movimenti e nell'analisi delle singole pattuizioni. Peraltro, si osserva che le conclusioni cui è pervenuto il predetto ausiliario, non si discostano di molto e in alcuni casi sono conformi alle risultanze cui è pervenuto il primo ctu, dott. (...). III.1- E' superfluo in questa sede precisare che è del tutto destituita di fondamento l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree come sollevata dalla parte convenuta per essere il conto corrente dedotto in causa ancora aperto al momento dell'instaurazione del presente giudizio. Sul punto è sufficiente osservare come, nell'ambito di un rapporto contrattuale di conto corrente bancario ancora in essere, vi sia comunque un apprezzabile interesse ad agire del cliente ex art. 100 c.p.c. volto ad ottenere un accertamento definitivo in ordine all'esattezza o meno di un determinato saldo ad una certa data, e ciò al fine di definire con certezza i reciproci rapporti dare/avere in un dato momento temporale. È noto poi l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui l'annotazione in conto di una posta di interessi addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca. Di conseguenza il correntista non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (cfr. Cassazione civile sez. III, 15/01/2013, n.798). Va tuttavia osservato che la chiusura del conto corrente costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito ma non anche della (pregiudiziale) azione di nullità proposta dal correntista o di accertamento negativo del debito sotto il profilo di una pronunzia che accerti il saldo del conto corrente ad una determinata data. Resta da verificare se vi sia spazio per una pronuncia di condanna della banca alla rettifica del saldo di c.c.. Ritiene questo Tribunale che nei casi in cui, quale quello in esame, venga proposta, relativamente ad un conto corrente ancora attivo, una domanda di ripetizione dell'indebito, relativamente a versamenti in conto corrente illegittimamente appostati negativamente dalla Banca per aver illegittimamente determinato il saldo, in virtù di condizioni contrattuali illegittime, possa ritenersi insita, in una tale domanda, altresì una domanda di rideterminazione del saldo di conto corrente, sicché il giudice nel pronunciare la condanna della banca alla rideterminazione del saldo non incorre nel vizio di ultrapetizione (cfr. Corte appello Napoli sez. III, 24/01/2018, ud. 08/01/2018, dep. 24/01/2018, n. 375). Sorregge l'affermazione che precede la considerazione dell'identità di causa petendi nonché il fatto che la domanda di restituzione contenga in sé la domanda del previo accertamento e, dunque, abbia un petitum sostanziale più ampio nel quale è ricompreso l'accertamento. Invero la causa petendi, sia della domanda di ripetizione dell'indebito versamento in conto corrente che della rideterminazione del saldo di conto corrente, è rappresentata dall'assenza di una valida causa debendi delle appostazioni negative effettuate dalla Banca. Quanto al petitum, il bene della vita perseguito dal correntista è quello di ottenere la reintegrazione del proprio patrimonio intesa sia in termini di riduzione dell'eventuale debito che di aumento dell'eventuale credito che egli possa avere sul proprio conto corrente, previo accertamento della reale situazione. A tal riguardo si richiama - anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 118 delle disp. att. al c.p.c. - il pronunciamento della Corte Suprema di Cassazione la quale ha affermato che, in tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (v. Cass. n. 21646/2018). Tale precisazione si rende opportuna in ragione in particolare delle osservazio ni mosse dal CTP della Banca convenuta alla relazione peritale a firma del dott. (...) il quale ha correttamente evidenziato che l'accertamento peritale è finalizzato al ricalcolo del saldo dei conti correnti alla data del 16.9.2013 (ossia alla data di notifica dell'atto di citazione) pur essendo ancora in essere e, dunque, a cristallizzare la situazione economica tra le parti alla predetta data (cfr. pag. 162 della relazione). III.2- Ciò posto, prima di passare alla trattazione del merito della vicenda, è opportuno anteporre alcune considerazioni di ordine generale in tema di ripartizione dell'onere probatorio, distinguendo l'ipotesi in cui ad agire in giudizio sia la banca (proponendo un'azione di recupero credito) dall'ipotesi in cui ad agire giudizialmente sia il correntista (proponendo un'azione di ripetizione di indebito/accertamento negativo del debito). Con particolare riferimento al caso di specie, ai fini della domanda riconvenzionale della banca finalizzata ad ottenere il pagamento delle somme che le sono dovute (sebbene, per quanto detto sopra, limitatamente nei confronti del fideiussore), l'onere di dimostrare la fondatezza delle proprie pretese, tramite la produzione tanto del contratto quanto dell'integralità degli estratti conto, grava sull'istituto di credito, mentre a soluzione opposta si deve pervenire rispetto alla domanda principale formulata dal correntista per ottenere l'accertamento delle somme indebitamente riscosse dalla banca. Aderendo all'orientamento maggioritario e più recente seguito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (ex multis, Tribunale Bari sez. IV, 04/03/2021, n.917), nell'esperire l'azione di ripetizione d'indebito, il correntista assume su di sé l'onere di fornire prova documentale delle proprie asserzioni in quanto "nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione" (Cass. n. 30822/2018). Pertanto, il correntista attore è tenuto a produrre in giudizio, unitamente agli estratti conto dall'inizio alla chiusura del rapporto, anche il contratto di c/c di cui sono contestate le pattuizioni. Nel caso in cui ad agire in giudizio sia invece la Banca, attrice in riconvenzionale, sulla stessa incomberà l'onere di provare il proprio diritto di credito, senza eccezione alcuna. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che "nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore" (Cass. n. 1842 del 2011). Alla luce di quanto detto, l'onere di produrre la completa documentazione del rapporto di conto corrente e di produrre in giudizio tutti gli estratti conto a partire dall'apertura del c/c, non grava sempre e solo sulla banca, ma su colui che agisce in giudizio sulla base del principio dell'onus probandi, ai sensi dell'art. 2697 c.c. La ripartizione dell'onere probatorio non subisce, infatti, alcuna deroga anche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (vedi Cass. 9 giugno 2008, n. 15162). Pertanto, nel caso di indebito oggettivo, poiché l'inesistenza della causa debendi è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda ex art. 2033 c.c., la relativa prova incombe pur sempre sull'attore. Di recente, la giurisprudenza di legittimità è intervenuta nuovamente sul problema del riparto dell'onere probatorio, affermando che "nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione" (Cass. ordinanza n. 33009/2019). III.2- Conto corrente n. (...) Prima di procedere ad esaminare singolarmente le specifiche questioni prospettate dalla società attrice in ordine alle cause di illegittimità del contratto di conto corrente contestate nell'atto di citazione occorre precisare che il rapporto de quo è regolamentato da contratto del 09.4.2009 (allegato in atti) che prevede - per quanto qui rileva - le seguenti pattuizioni: a) tasso d'interesse a credito 0,012%; b) tasso debitore entro il fido di 250 euro è del 12,90% e la CMS 0,98% e allo stesso modo oltre il fido di 250 euro è del 12,90% e la CSM 0,98 % trimestre; c) in caso di andamento anomalo - ossia di superamento del fido per 15 gg. consecutivi - vi è una maggiorazione del 2% del tasso annuo debitore. In data 22.5.2009 viene sottoscritto un contratto di affidamento per un importo complessivo di Euro 1.250.000,00 e sul conto poggerà un affidamento di Euro 250.000,00 con la conseguenza che il tasso entro il fido (che passa da Euro 250,00 ad Euro 250.000,00) sale al 4,20%. Quanto alle modalità di ricalcolo deve darsi atto che il CTU ha proceduto alla ricostruzione del rapporto per il periodo dal 09.4.2009 al 16.9.2013 - data di proposizione della istanza - espungendo dal c/c n. (...) le competenze giro contate dagli altri conti (pari a complessivi 118.497,07); ne consegue che il saldo effettivo alla data del 16.9.2013 - detratte le predette competenze relative agli altri conti - è pari ed Euro 131.433,05 (ossia il saldo del conto alla detta data pari ad Euro 249.930,12 - Euro 118.497,07). Va osservato che il CTU ha ritenuto possibile la ricostruzione del rapporto contabile pur in mancanza di una soluzione di continuità tra gli estratti conto. III.2.1- Sulle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali Sempre in ordine alle modalità di ricalcolo, il CTU ha rilevato che nel corso del rapporto (dal 2009 al 2013) la Banca ha modificato più volte unilateralmente le condizioni (per complessive 220 variazioni). Incidentalmente si evidenzia che tale circostanza è stata riscontrata anche negli altri rapporti, per co me verrà ribadito nel prosieguo. Giova premettere che l'art. 118 del T.U.B. (modifica unilaterale delle condizioni contrattuali) accorda alla Banca, qualora espressamente previsto in contratto, la possibilità di variare unilateralmente ed anche in senso sfavorevole per i clienti le condizioni concordate, purchè tali modifiche siano opportunamente comunicate agli interessati. Invero, trattandosi di rapporti di durata, la legge consente, nei contratti a tempo indeterminato e a certe condizioni di natura sia sostanziale che formale, la possibilità di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. Trattasi di una prassi invalsa degli Istituti di credito che determina spesso variazioni peggiorative per il cliente con il limite che tali modifiche devono interessare condizioni già contemplate in contratto nel senso che non possono comportare l'introduzione di clausole ex novo. Con maggiore impegno esplicativo, deve darsi atto che il nuovo art. 118 TUB (a far data dalla modifica introdotta dall'articolo 10 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248) condiziona l'esercizio dello ius variandi all'indicazione di un giustificato motivo e all'assolvimento di oneri procedurali. Il comma 4 disciplina una speciale categoria di variazioni unilaterali, riguardanti modifiche ai tassi di interesse che conseguono a decisioni di politica monetaria. La Circolare del Ministero dello Sviluppo economico del 21/02/2007 ha chiarito che per "decisioni di politica monetaria" devono intendersi "le decisioni formali adottate dall'autorità monetaria relativa alla divisa in cui è denominato il rapporto (per i rapporti denominati in Euro, occorre fare riferimento alle decisioni con le quali la B.C.E. varia il tasso minimo di offerta sulle operazioni di rifinanziamento principale o i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale). Le modifiche sono apportate contestualmente ai tassi attivi e passivi e con modalità che non arrechino pregiudizio al cliente (.....) Dalla precisazione che la modifica debba avvenire con modalità che non arrechino pregiudizio al cliente ne deriva che l'obiettivo della disposizione è il preservare un equilibrio nell'ambito della relazione con il cliente nell'ambito di rapporti contrattuali ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 118". Quanto al contenuto minimo della nozione di "giustificato motivo", la Circolare ministeriale ha chiarito che "questa deve intendersi nel senso di ricomprendere gli eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario. Tali eventi possono essere sia quelli che afferiscono alla sfera del cliente (ad esempio, il mutamento del grado di affidabilità dello stesso in termini di rischio di credito) sia quelli che consistono in variazioni di condizioni economiche generali che possono riflettersi in un aumento dei costi operativi degli intermediari (ad esempio, tassi di interesse, inflazione ecc.) Peraltro, il cliente deve essere informato circa il giustificato motivo alla base della modifica unilaterale, in maniera sufficientemente precisa e tale da consentire una valutazione circa la congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base". Tanto premesso si ritiene che tale profilo non possa formare oggetto di vaglio in questa sede tenuto conto del tenore della contestazione della Curatela la quale in parte qua appare, ad avviso del Giudicante, oltremodo generica e vaga in ordine all'esercizio dello ius variandi da parte della Banca. Invero, l'attrice, ben lungi dal censurare una o più delle modifiche in concreto disposte in asserita violazione dell'art. 118 TUB, si è limitata a svolgere considerazioni di ordine generale ed astratto, avulse dalla specificità della fattispecie concreta posto che non sono state mai indicate le modifiche effettuate e soprattutto quelle asseritamente sfavorevoli al cliente posto che solo dette ultime devono considerarsi inefficaci. Ciò risulta in contrasto con il principio per cui - ai sensi dell'art. 2697 c.c. e per come sopra meglio evidenziato -, è il correntista gravato dall'onere di allegare e provare - in modo specifico - le contestazioni sollevate nel senso che non può limitarsi ad allegazioni generiche quali quelle per cui la banca avrebbe illegittimamente esercitato lo ius variandi atteso che ciò finirebbe "con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità" (cfr. Trib. Roma, 26 febbraio 2013, n. 4233). Con particolare riferimento al mancato rispetto dell'art. 118 T.U.B. vale la pena osservare che il lamentarne la violazione, genericamente, per mancata comunicazione nelle forme prescritte si traduce in una deduzione del tutto priva di contenuto mentre la stessa giurisprudenza di legittimità, rispetto alla violazione di cui all'art. 118 T.U.B. ritiene necessaria l'allegazione da parte del correntista: a) dell'entità delle variazioni più gravose applicate; b) delle modalità stabilite dal CICR per la comunicazione di tali variazioni (cfr. dal ultimo Cassazione civile, sez. I, 19/10/2017, n. 24811) rilevando costantemente la mancata esposizione dei profili di rilevanza delle censure nei casi in cui il correntista non alleghi l'applicazione concreta delle variazioni dei tassi di interesse sfavorevoli alla stessa, tenuto conto del principio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8548 del 2012), secondo cui "l'obbligo della banca di comunicare al cliente le variazioni unilaterali delle condizioni di contratto, previsto dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 118 sussiste solo se tali variazioni siano state decise dalla banca stessa ed in senso sfavorevole alla controparte. Tale obbligo non sussiste, invece, quando la variazione del saggio di interesse o di altre condizioni sia stata concordemente subordinata dalle parti alle corrispondenti variazioni di elementi obiettivi ed esterni (quali, ad esempio, il tasso di cambio di una valuta), trattandosi, in tal caso, di modifica non unilaterale del contratto, della quale il cliente ha assunto preventivamente il rischio". Ne consegue che, stante il segnalato difetto di allegazione da parte dell'attrice, non avrebbe potuto surrogarsi con il ricorso alle indagini (altrimenti esplorative) della CTU contabile. Si richiama espressamente il principio -costantemente affermato dalla S.C.- per cui la CTU non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal Giudice qualora la parte tenda con esso- come nella specie- a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati; cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 30218 del 2017; Cass. n. 3130 del 2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3343 del 07/03/2001. Per completezza si osserva che lo ius variandi è previsto dall'art. 13 delle condizioni generali di contratto e la relativa clausola è specificamente sottoscritta dalla controparte contrattuale che non è un consumatore. Ad ogni buon conto si osserva che non è stato specificamente eccepito nemmeno un difetto di informazione da parte della società attrice con la conseguenza che non appare rilevante la presenza in atti di sole 15 comunicazioni successive alle variazioni laddove siano state comunicate con gli estratti conto e comunque il cliente ne abbia avuto conoscenza. III.2.2- Illegittima capitalizzazione degli interessi Sul tema, è noto che per i rapporti sorti successivamente all'anno 2000, l'art. 25 comma 2 D.Lgs. n. 342 del 1999 (non censurato dalla pronuncia di incostituzionalità che ha riguardato il comma successivo) ha consentito al Cicr di stabilire autonomamente, in deroga al divieto ex art. 1283 c.c., "modalità di produzione degli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria". La successiva Del.CICR del 9 febbraio 2000 ha perciò consentito agli istituti di credito di applicare la capitalizzazione con frequenza inferiore ai sei mesi, purché con pari periodicità tra gli interessi debitori e creditori. Il caso di specie attiene a rapporto risalente al 2009, per il quale dunque è consentita la capitalizzazione degli interessi trimestrale e reciproca; come del resto risulta espressamente pattuito nel contratto impugnato, a mezzo di clausola specificamente sottoscritta. Resta poi irrilevante, in punto anatocismo, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della Curatela, la rilevata disparità tra il tasso di interesse (semplice) creditore e debitore, frutto della libera volontà contrattuale delle parti, non soggetta ad alcun vincolo imposto dalla legge a pena di nullità, tenuto altresì conto che non si tratta di rapporti concernenti il consumatore. III.2.3- Sulla commissione di massimo scoperto Quanto alla doglianza circa la asserita mancanza di causa della commissione di massimo scoperto, va detto che, contrariamente a tale assunto (e, invece, come ritenuto da una condivisibile impostazione in giurisprudenza), tale pattuizione non può dirsi nulla per mancanza di causa, considerato che si tratta di remunerazione accordata dalla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (cfr. Trib. Milano Sez. VI, 04/08/2014, in Nuova Giur. Civ., 2015, 4, 289; cfr. anche, tra le altre, Trib. Roma Sez. IX, 13/01/2016, in Pluris/Cedam, 2020; Trib. Pisa, 11/01/2016, id. 2020; Trib. Chieti, 25/10/2013, in www.ilcaso.it.). Anche la Corte di Cassazione si è pronunciata sostenendo come tale onere, anche alla luce di quanto previsto dall'art.2, co.2 bis, del D.L. 2008, n. 185, conv. in L. n. 2 del 2009, sia sottratto alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa (cfr. Cass. civ. Sez. I, 22-06-2016, n. 12965). Ovviamente, solo in assenza di valida pattuizione (ma non è il caso di specie) tali commissioni dovranno considerarsi oggetto di indebita applicazione da parte della Banca convenuta, non essendo state concordate dalle parti (cfr. Trib. Vicenza Sez. II, 29/01/2016, in Pluris/Cedam, 2020; Trib. Genova Sez. VI, 21/01/2016, id., 2020; Trib. Teramo, 20/06/2011, id., 2020). Ciò posto, il CTU ha evidenziato che, pur essendo il contratto successivo alla data del 12.2.2009, contiene la previsione della CMS nelle pattuizioni del conto e dell'affidamento e, solo in data 28.9.2009 viene sostituita con una Commissione disposizione Fondi allo 0,35% come da adeguamento ex lege all'art. 2 bis D.L. n. 185 del 2008, con la precisazione che non sono state mai addebitate somme per tale disposizione. Per completezza di indagine, si evidenzia, in tema di introduzione dei nuovi schemi commissionali di cui alla L. n. 2 del 2009 e di esercizio di jus variandi, come l'introduzione delle commissioni di messa a disposizione fondi in sostituzione delle precedenti commissioni di massimo scoperto sia espressamente riconosciuta dal legislatore, in quanto l'art. 2-bis, c. 3, L. n. 2 del 2009, ha stabilito l'obbligo per gli intermediari di procedere all'adeguamento (in tal senso, Cass., Sez. I, 14.6.2012, n. 9772 che ha rilevato che è la stessa disposizione di legge a costituire presupposto legittimante per l'esercizio dello ius variandi). Tuttavia, in adesione alle conclusioni del CTU dott. (...) si ritiene di fare riferimento nel ricalcolo alla commissione disposizione i fondi allo 0,35% così come indicata all'atto di adeguamento alla disposizione normativa da ultimo citata atteso che le variazioni successive sono avvenute senza preavviso (cfr. pag. 37 della relazione). III.2.4 - Spese e competenze Il CTU, in ossequio allo specifico quesito, ha provveduto alla espunzione dal saldo contabile delle spese e competenze addebitate dalla Banca che non trovino espressa previsione contrattuale e non risultino pattuite quale remunerazione di uno specifico servizio reso in favore del correntista. Quanto alle valute, il ctu ha, anche in questo caso correttamente, proceduto ad effettuare i conteggi mantenendo le valute applicate dalla banca nel corso del rapporto, essendo state pattuite nel documento contrattuale. Al riguardo va invero detto che la materia della decorrenza delle valute, parzialmente disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. n. 385 del 1993, è rimessa alla libera determinazione delle parti, ragion per cui le annotazioni in conto effettuate in conformità agli accordi negoziali non possono considerarsi illegittime (cfr. Trib. Vicenza Sez. I, 14-02-2017, in Pluris/Cedam, 2020; Trib. Monza, Sez. I, 07-07-2016, id., 2020; Trib. Milano, 29.10.2015, in www.ichinobrugnatelli.it). Quindi, solo in assenza (diversamente dal caso di specie) di specifica pattuizione scritta, l'istituto di credito non può differire la decorrenza della valuta ad un giorno diverso da quello dell'effettivo accreditamento della somma sul conto e, quindi, solo in tal caso occorrerà procedere alla ricostruzione del rapporto a partire dalla data di valuta di ciascuna operazione, essendo quello il giorno effettivo di disponibilità della somma (cfr. Trib. Pavia Sez. III, 04/05/2015, in www.ilcaso.it). III.2.5- Ricalcolo c/c n. (...) Alla luce delle considerazioni sopra svolte, questo Tribunale ritiene di fare proprie le conclusioni cui è giunto il c.t.u. nel prospetto di calcolo indicato come allegato 3 sicché alla data della istanza del 16.9.2013 di rideterminazione del debito - per effetto del ricalcolo operato - si riscontra un indebito annotato per la ditta (...) di Euro 148.169,04 (atteso che il saldo a debito della società attrice viene calcolato dal CTU in Euro 101.761,08 anziché nella misura determinata dalla Banca di Euro 249.930,12). III.3- Quanto ai conti anticipi al n. (...) e n. (...). Per come si evince dalla documentazione in atti entrambi i contratti sono stati stipulati in pari data rispetto al precedente conto (il 09.4.2009) e le parti hanno previsto: a) il tasso creditore nella misura dello 0,012%; b) un tasso debitore (sia entro che oltre il fido di Euro 250,00) pari all'8,45% mentre la CMS pari allo 0,98%. In seguito in data 22.5.2009 viene pattuito per entrambi i rapporti un contratto di affidamento per un importo complessivo di Euro 1.250.000,00 e il fido passa da Euro 250,00 ad un affidamento di Euro 500.000,00 sicché il tasso entro il fido scende al 3,20% (CMS pari allo 0%) mentre fuori fido resta pari all'8,45% e la CMS pari al 0,98%. Entrambi i rapporti sono interessati da una successiva variazione in data 21.1.2011 sicché il tasso entro il fido passa per il c/c n. (...) al 3,70% mentre per il c/c n. (...) al 4,050%. Per quanto concerne il tasso oltre il fido passa per entrambi i conti al 7,90% mentre viene introdotta la Commissione disposizione fondi pari alla 0,50%. Richiamando le sopra esposte argomentazioni per quanto concerne le modifiche unilaterali del contratto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi e la CMS, quanto alla doglianza circa il superamento dei tassi soglia in violazione dell'art. 644 c.p. e della L. n. 108 del 1996, il ctu, anche in questo caso con valutazioni immuni da vizi logici e giuridici, adottando calcoli matematici disciplinati in buona parte dalle istruzioni dell'Autorità di controllo e, dunque, della (...) (cfr. Cass. civ. Sez. I, 04-12-2019, n. 31653), ha verificato che i tassi pattuiti (anche in occasione delle modifiche contrattuali ex art. 118 TUB) non hanno superato i tassi soglia ex L. n. 108 del 1996. Né è possibile, come sostenuto dalla difesa della Curatela (e del terzo chiamato), eseguire la verifica dell'usura per l'intero rapporto bancario, con riferimento in particolare ad ogni singolo trimestre nel corso del quale si è dipanato il rapporto contrattuale in quanto ciò imporre di verificare la c.d. usura sopravvenuta e, come affermato dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, allorchè il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipul ata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 19/10/2017, n. 24675; cfr. anche Cass. civ. Sez. I, 26-06-2019, n. 17110). E tale principio deve ritenersi applicabile anche al contratto di conto corrente, posto che l'art. 1815 c.c., comma 2, c.c., si riferisce non solo ai rapporti di mutuo, ma anche a tutte le fattispecie negoziali che possano contener e la pattuizione di interessi usurari (cfr. Cass. civ. Sez. VI, 12-05-2017, n. 11933), ossia a tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro remunerazione (cfr. Cass. civ. Sez. I, 22/06/2016, n. 12965). Ragion per cui l'eventuale usura rilevante, ai fini civilistici sarebbe stata solo quella c.d. originaria (e non anche quella sopravvenuta), esclusa in base ai puntuali accertamenti del ctu. Orbene, il CTU ha verificato che anche in seguito alla pattuizione del 22.5.2009 il TAN e la CMS sono inferiori al tasso soglia e che anche in occasione delle modifiche contrattuali ex art. 118 TUB non hanno superato i tassi soglia ex L. n. 108 del 1996. Soltanto con la pattuizione del 21.1.2011 per la categoria ("Anticipi, sconti commercia e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche classe di importo oltre 10.000 euro) il tasso oltre il fido è pari - come detto - al 7,90% e, pertanto, superiore alla soglia mentre sia il TAN entro il fido che la CDF non superano la soglia di legge. Tuttavia, tale circostanza - ossia il superamento della soglia del tasso extra fido - non si è verificata in concreto in quanto nel ricalcolo i saldi non superano il fido concesso. Dal ricalcolo è emerso che alla data del 16.9.2013 - essendo i conti ancora in essere al momento della instaurazione del presente giudizio- risulta un debito della (...) srl non annotato dalla Banca pari ad Euro 8.657,36 per il conto n. (...) (con saldo iniziale pari a 0) e pari ad Euro 63.918,22 per il conto n. 906530 (tenuto conto che alla data della istanza l'estratto conto presentava un saldo a debito per la (...) pari ad Euro 4.573,48). III.3.1- Conto corrente n. (...) Il conto corrente in esame risulta aperto in forza di scambio di accettazione e proposta del 21.5.2009 e con lettera di approvazione in pari data. Il rapporto prevede: i) un interesse creditore pari allo 0,012%; ii) un tasso anno debitore entro il fido di Euro 250 pari all'8,450% e la CMS pari allo 0,98%. In seguito, in forza di pattuizione di un contratto di affidamento per l'importo complessivo di Euro 1.250.000,00 il fido del conto passa da Euro 250 a una frazione di Euro 500.000,00 sicché il tasso entro il fido viene fissato nel 3,20% - CMS 0% e il tasso oltre il fido resta 8,450% e la CMS 0,98% (di fatto mai applicata). Con la variazione del 21.1.2011 il tasso entro il fido passa al 4,050% e il tasso oltre il fido al 7,90% e viene introdotta la CDF pari allo 0,50%. Per come evidenziato dal CTU e risultante dal testo contrattuale il fido accordato sul predetto conto può essere utilizzato promiscuamente con il conto n. (...). Richiamate le argomentazioni precedenti in ordine al metodo di calcolo (in quanto le competenze erano addebitate sul conto n. (...) da cui sono state espunte e ricalcolate in questo conto) e rinviando all'elaborato peritale per quanto concerne la verifica circa il superamento del tasso soglia, si osserva che - anche in questo caso - il TAN oltre il fido a seguito della sottoscrizione dell'affidamento del 21.1.2011 è superiore al tasso soglia (ossia 7,90% mentre il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari in relazione alla categoria di riferimento - Anticipi e sconti classe di importo oltre 100.000,00 euro è 5,805%). Dal ricalcolo effettuato - partendo da un saldo iniziale pari a 8.414,93 ed un saldo alla data del 16.9.2013 pari a 0 - si rinviene un debito della società attrice non annotato dalla Banca pari a Euro 18.670,84. III.3.2- Conto corrente n. (...) Il conto de quo viene aperto in forza di scambio di proposta ed accettazione in data 07.12.2010 con lettera di approvazione da parte della Banca in pari data. Le condizioni iniziali stabiliscono un tasso creditore pari allo 0,001% e un tasso annuo debitore entro il fido e oltre il fido del 7,90% con CDF 0%. In data 21.1.2011 viene pattuito un contratto di affidamento per un importo di Euro 1.150.000,00 e conseguentemente il tasso entro il fido passa al 3,60% mentre il tasso oltre il fido al 5,0% - CDF 0%. Si evince che il fido accordato sul conto è di Euro 150.000,00 con una decurtazione mensile di Euro 12.500,00 dal 03.3.2011 al 03.2.2012. Preme evidenziare che rispetto al predetto contratto il terzo chiamato si è costituito fideiussore (con contratto di fideiussione specifica n. (...) concluso in data 21.1.2011) fino all'importo di Euro 195.000,00. Richiamate le argomentazioni di cui sopra in punto di metodo di calcolo nonché di capitalizzazione trimestrale degli interessi e modifica unilaterale dei contratti e rilevato che la CDF è lo 0% e che, per come accertato dal CTU, il TAN sia entro che oltre il fido è sempre inferiore al tasso soglia avuto riguardo alla categoria di riferimento - e, dunque, anche dopo la pattuizione del 21.1.2011 - emerge dal un debito della società attrice non annotato dalla Banca pari ad Euro 10.830,90 (tenuto conto che alla data della istanza del 16.9.2013 presentava un saldo pari a 0). III.3.3 - Conto corrente n. (...) Il conto de quo viene aperto in forza di scambio di proposta ed accettazione in data 07.12.2010 con lettera di approvazione da parte della Banca in pari data. Il CTU in primo luogo ha evidenziato con riferimento a tale rapporto che non è transitata alcuna rimessa da parte della società attrice mentre le uni che rimesse sono quelle addebitate dalla Banca per competenze. Le condizioni iniziali stabiliscono un tasso creditore pari allo 0,001% e un tasso annuo debitore entro il fido e oltre il fido del 7,90% con CDF 0%. In data 21.1.2011 viene pattuito un contratto di affidamento per un importo di Euro 1.150.000,00 e tuttavia il tasso - sia entro che oltre - il fido resta invariato al 7,90% - CDF 0%. Richiamate le argomentazioni di cui sopra in punto di capitalizzazione trimestrale degli interessi e modifica unilaterale dei contratti e rilevato che vi è la CDF è lo 0% e che, per come accertato dal CTU, il TAN sia entro che oltre il fido non supera il tasso soglia avuto riguardo alla categoria di riferimento - e, dunque, anche dopo la pattuizione del 21.1.2011 - emerge dal un debito della società attrice non annotato dalla Banca pari ad Euro 247,18 (tenuto conto che alla data della istanza del 16.9.2013 presentava un saldo pari a 0). III.3.4- Contratto di finanziamento del 22.5.2009 e del 03.11.2009 Per entrambi i rapporti il CTU ha riscontrato la totale carenza di documentazione sicché - come correttamente - evidenziato non si può procedere alla loro analisi. Invero, rispetto al primo rapporto di finanziamento per l'importo di Euro 300.000,00 sorto in data 22.5.2009 ed estinto il 31.5.2010 l'unica documentazione in atti è stata prodotta dalla Banca (cfr. doc. n. 8) ma non appare utile per la ricostruzione del rapporto atteso che non si evincono operazioni nell'intervallo di tempo intercorrente tra la data inizi ale e la estinzione mentre la parte attrice non ha allegato le ricevute di pagamento. Quanto al secondo rapporto il CTU si è limitato ad affermare che - pur essendo stato qualificato dalle parti come 'finanziamento' - presenta un meccanismo identico a quello previsto per il c/c n. (...) con la differenza che viene prevista una decurtazione dell'importo di Euro 62.500,00 ogni tre mesi dal 16.1.2010 al 16.10.2010. Richiamate le considerazioni di cui sopra in ordine al riparto di prova, ne consegue che in parte qua le reciproche domande - di accertamento negativo del credito e di adempimento - non possano trovare accoglimento stante la carenza di elementi utili ai fini della ricostruzione del rapporto. III.3.5- Contratto di mutuo n. (...) del 13.01.2011 Alle medesime conclusioni si perviene con riferimento al contratto de quo è stato stipulato in data 13.1.2011 per l'importo di Euro 100.000,00 (per il vero è stato erogato l'importo di Euro 99.000,00 al netto delle spese di istruttoria). Preme evidenziare che rispetto al predetto contratto il terzo chiamato si è costituito fideiussore (con contratto di fideiussione specifica n. (...) concluso in pari data) fino all'importo di Euro 130.000,00. Per completezza, si osserva che nel contratto di mutuo, il cosiddetto "ammortamento alla francese" non comporta alcuna forma di capitalizzazione degli interessi che vengono calcolati solamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti e unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata medesima si riferisce. Tale sistema di computazione degli interessi esclude, dunque, qualsivoglia discrepanza tra il tasso concordato per iscritto e quello effettivo. (Trib. Roma 1510/2020; Trib. Trani 880/2020). Alcun margine può poi trovare la possibilità di sommare interessi moratori ed interessi corrispettivi. Ciò alla luce della più recente giurisprudenza della Cassazione (Cassazione n. 17447/2019), la quale ha affermato che gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori'. La Corte ha pertanto concluso che al momento della stipula del contratto la sommatoria è da escludere in quanto i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in regola con i pagamenti deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta. Sul punto, si è affermato dalla più recente giurisprudenza (Trib. Roma sent. n. 3145/2020) che debba condividersi l'orientamento che si sta affermando come prevalente nella giurisprudenza di merito, secondo il quale - fermo il principio reiteratamente sancito dalla Corte di Cassazione, per cui debba operarsi la verifica del rispetto della soglia usuraria anche con riferimento agli interessi moratori e non solo ai corrispettivi - tale verifica debba essere operata distintamente per ciascuna categoria di interessi, data la diversa natura e funzione degli stessi, riferiti a basi di calcolo differenti (il tasso corrispettivo si applica, infatti, al capitale residuo al fine di determinare la quota di interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata, nel caso in cui questa non sia pagata alla scadenza) ed in ragione del fatto che in ipotesi di applicazione degli interessi moratori questi ultimi si sostituiscono e non si sommano ai primi. Nel caso di specie poi il CTU ha precisato che non vi è stata applicazione del tasso di mora pattuito che è in ogni caso inferiore alla soglia al pari del TAN e del TAEG; ha concluso pertanto nel senso che non vi sono rimborsi da effettuare in favore della società attrice. III.4- Conclusioni. All'esito della ricostruzione dei rapporti debito-credito in relazione al conto corrente n. (...) e agli altri conti anticipi, la domanda della Curatela va accolta per quanto di ragione. Invero, essendo emerso un saldo debitore per la società attrice, la domanda di ripetizione di indebito va accolta nei limiti della rideterminazione del saldo finale e della condanna della Banca convenuta alla rettifica del saldo finale alla data del 16.9.2013 del conto corrente n. (...) - stipulato dalla società (...) s.r.l. con la (...) S.p.A. (già (...) S.p.A.) ed acceso presso la filiale di (...) - in Euro 208.659,06 a debito della correntista in luogo del saldo di Euro 254.503,60 sempre a debito della correntista esposto dalle scritture contabili della Banca; ne consegue pertanto una indebita annotazione effettuata dalla Banca in danno della società attrice per l'importo di Euro 45.844,54. IV.- Sulla domanda riconvenzionale proposta nei confronti di (...). La domanda riconvenzionale spiegata dalla Banca nei confronti del terzo chiamato, quale garante, va accolta nei termini che seguono. In primo luogo questi è vincolato al pagamento in forza di fidejussione omnibus sottoscritta in data 21.1.2011 con la quale si è obbligato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte, nei confronti della predetta Banca e sino alla concorrenza di Euro 975.000,00. Ciò posto, è necessario, preliminarmente, qualificare il contratto dallo stesso sottoscritto posto che spetta al Tribunale l'interpretazione del contratto al di là del nomen iuris utilizzato dalle parti. A tal fine, occorre soffermarsi sugli artt. 6 ("I diritti della Banca, derivanti dalla presente fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che la stessa sia tenuta ad escutere il debitore o il/i fideiussore/fideiussori o qualsiasi altro obbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato"), 7 ("Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ...") ed 8 ("Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin da ora estesa all'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate") del predetto contratto. Il contratto in esame prevede la clausola "a semplice richiesta", il cui inserimento consente, invero, di ritenere derogato il disposto di cui all'art. 1945 c.c. (sul punto, in termini, Cass. n. 11890/2008, ma anche Cass. n. 5044/2009); in presenza di una tale clausola, è, cioè, preclusa all'obbligato la possibilità di proporre al creditore le eccezioni che competevano al debitore principale, derivanti dal rapporto sottostante. Al riguardo, si osserva che le Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3947 del 18/2/2010, si sono pronunciate, proprio, sulla questione della idoneità o sufficienza della clausola di pagamento a prima o semplice richiesta (o senza eccezioni) a trasformare un contratto di fideiussione (pur atipico e, comunque, denominato) in un contratto autonomo di garanzia e la hanno risolta affermativamente, ritenendo di dover "restringere le maglie di aleatori spazi ermeneutici sovente forieri di poco comprensibili disparità di decisioni a parità di situazioni esaminate". La suddetta sentenza, quindi, ha stabilito che l'inserimento in un contratto di "fideiussione" di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale, di per sé, a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia ritenendolo incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale. Dalla suesposta qualificazione discende l'impossibilità per il garante escusso di rifiutare l'adempimento, il che trasforma la prestazione di quest'ultimo in un'obbligazione incondizionata di pagare a fronte della semplice richiesta del beneficiario, che non è tenuto a provare la fondatezza del proprio diritto (cfr. ex plurimis Cass. n.29215/2008; Cass. Sez. Un. N.8592/96; Cass. Sez. Un. n.3519/94). Come noto, infatti, il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). La causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no. Al contrario, con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. "Ne deriva che, mentre il fideiussore è un vicario del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore" (cfr. S.U. cit.). "Posta tale funzione, il contratto autonomo di garanzia, dunque, si caratterizza rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo" (cfr. in questi termini, Cass. n. 12152 del 2016; cfr. tra le altre, Cass., n. 16213 del 2015). Una volta qualificato il negozio come contratto autonomo di garanzia, sulla base dell'interpretazione congiunta delle clausole contrattuali, il regime "autonomo" del contratto trova un limite quando: - le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia ovvero al rapporto garante/beneficiario; - il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito; - la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta; - sia proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis, perché risulta evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causa (nel senso che il garante non è autorizzato ad effettuare pagamenti arbitrariamente intimatigli, a pena di perdita del regresso nei confronti del debitore principale). In applicazione dei principi appena richiamati, nel caso di specie, come detto, emerge che la comune volontà delle parti è stata quella di rendere la garanzia prestata del tutto autonoma dal contratto base sicché è inibito al terzo chiamato sollevare le eccezioni formulate in sede di atto di costituzione atteso che non ricorrono le ipotesi da ultimo riportate non ravvisandosi la nullità totale o parziale del rapporto di conto corrente, come pure eccepito e non potendosi far rientrare le contestazioni proposte nell'ambito di applicazione dell'exceptio doli, trattandosi di questioni che, stante l'autonomia causale del contratto di garanzia a prima richiesta, non possono avere rilevanza al fine di paralizzare l'escussione della garanzia. Tali considerazioni portano, quindi, ad escludere la portata abusiva dell'escussione, sicché il terzo chiamato è tenuto al pagamento immediato dell'importo di Euro 19.900,00, oltre interessi al saggio legale dalla scadenza sino al soddisfo per fatture insolute. Anche rispetto a tale tema di indagine si condividono le conclusioni del CTU, dott. (...), il quale - per il vero conformemente a quanto già accertato dall'ausiliario precedentemente nominato - ha verificato l'esistenza del debito nei limiti predetti. Peraltro, è appena il caso di osservare che la maggior somma richiesta - pari ad Euro 51.096,54 - per come risultante dalla attestazione della Banca è stata oggetto di contestazione da parte delle avverse difese. Quanto al conto corrente n. (...) si confermano le conclusioni di cui al III.4-. V.- Va invece rigettata la domanda risarcitoria proposta dagli attori in assenza di qualsivoglia supporto assertivo e probatorio. La Curatela, infatti, non ha assolto all'onere probatorio di cui all'art. 2697,1º comma c.c., non avendo provato in giudizio i fatti costitutivi della pretesa, stante la domanda estremamente generica non essendo stato allegato l'inadempimento della Banca, né il danno - evento, né il danno - conseguenza in quanto non vi è prova del pregiudizio economico sofferto; per ciò solo la domanda deve essere rigettata, alla luce del noto principio evidenziato dalla costante giurisprudenza: "il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (Cass. S.U. n. 13533 / 2001 più di recente anche Cass. n. 8901/2013; Cass. n. 826/2015). VI.- Spese di lite Sussistono gravi ed eccezionali ragioni di compensazione integrale delle spese tra tutte le parti costituite stante la reciproca soccombenza nonché in considerazione delle molteplici oscillazioni giurisprudenziali su diverse questioni decisive di cui si è dato atto nella presente motivazione (cfr., ex plurimis, Cass. sentenza n. 20457 del 2011) e del sopravvenuto fallimento della società attrice che reso nel corso del giudizio improcedibile la originaria domanda avanzata nei confronti di quest'ultima. Le spese di ctu liquidate come da separato decreto emesso in pari data sono poste a carico delle parti in solido. P.Q.M. Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda spiegata dalla Curatela del Fallimento (...) srl, in persona del Curatore p.t., nei confronti della (...) S.p.a (già (...)) con atto di citazione notificato il 16.9.2013 nonché sulla domanda riconvenzionale spiegata da quest'ultima nei confronti della Curatela e del terzo chiamato, (...), così provvede: 1) DICHIARA improcedibile la domanda riconvenzionale della Banca convenuta nei confronti della Curatela; 2) ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda della Curatela e, per l'effetto, ridetermina il saldo finale alla data del 16.9.2013 del conto corrente n. (...) - nella minore somma di Euro 208.659,06 a debito della correntista in luogo del saldo di Euro 254.503,60 sempre a debito della correntista esposto dalle scritture contabili della Banca; 3) RIGETTA la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla Curatela; 4) CONDANNA (...) al pagamento in favore della Banca della somma di Euro 19.900,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi al saggio legale sino al soddisfo; 5) COMPENSA integralmente le spese di lite; 6) PONE definitivamente le spese di C.T.U. come liquidate in pari data con separati decreti a carico di tutte le parti in pari misura. Così deciso in Locri il 6 novembre 2021. Depositata in Cancelleria l'8 novembre 2021.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI Il Giudice Designato Antonella LUPIS ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.1705 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, posta in deliberazione all'udienza del 22 febbraio 2021 e vertente TRA (...) c.f. (...), nata a (...) L. il (...) e (...), c.f. (...), nato a (...) L. il (...), elettivamente domiciliati a Siderno via (...) presso lo studio dell'Avv. An.Fe. che li rappresenta e difende in sostituzione dell'avv. An.Pe., per delega a margine dell'atto di costituzione; ATTORI E (...) SPA, c.f. (...), in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata a Locri via (...) presso lo studio dell'avv. Da.Ma., rappresentati e difesi congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti Ug.Ni. e Fr.Na.; (...) SPA, c.f. (...), in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato a Locri C.so (...) presso lo studio dell'avv. Ga.Mo. che la rappresenta e difende congiuntamente e/o disgiuntamente all'avv. Gi.Ro., giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; CONVENUTI Nonché (...) spa, C.F. (...), in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato a Portigliola c.da (...) presso lo studio dell'avv. Fr.Po., che la rappresenta e difende in sostituzione dell'avv. St.Aq., giusta procura in calce alla comparsa conclusionale; (...) spa Unipersonale, già (...) srl, in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato a Locri via (...) presso lo studio dell'avv. Re.Sa., rappresentata e difesa dall'avv. Ma.Co., in sostituzione dell'avv. Lu.Si., giusta procura in atti; (...) spa, c.f. (...), in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato a Reggio Calabria via (...) presso lo studio dell'avv. Mi.Me. che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; (...) LIMITED, già (...) S.A. TERZI CHIAMATI OGGETTO: domanda di risarcimento danni. IN FATTO E IN DIRITTO La motivazione della sentenza è redatta in forma concisa, senza l'indicazione dello svolgimento del processo, in base a quanto previsto dagli artt.132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c., come modificati dalla L. n. 69 del 2009 (applicabili anche ai giudizi in corso in primo grado alla data del 4.7.2009 - art. 58, comma 2 legge cit.). Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori convenivano in giudizio la (...) spa e la (...) spa per sentirli condannare al pagamento a titolo di indennità definitiva di asservimento e risarcimento danni per l'importo complessivo di Euro.108.708, 61 o in quella maggiore o minore accertanda, oltre il 50% previsto per le servitù costituite volontariamente e l'importo di Euro 3.335, 05, per spese CTP. Premettevano di essere proprietari di un fondo agricolo sito a (...) e catastalmente identificato al fol. (...), p.lle (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) e (...) e che detto fondo è attraversato da un metanodotto costruito da (...) a seguito di una procedura di asservimento avviata nel 2011 con la redazione di un verbale di consistenza redatto in contraddittorio il 3-5.03.2011 e per evitare l'occupazione d'urgenza, i proprietari costituivano in favore della (...) una servitù volontaria permanente e non modificabile con atto notarile del 15.6.2011. Ad ultimazione lavori, venivano riscontrati dai proprietari danni alle colture, ad un fabbricato rurale presente, all'impianto d'irrigazione, ivi compreso il pozzo artesiano compromesso dalle continue sollecitazioni dei mezzi pesanti. I danni venivano formalmente denunciati alla (...) in più circostanze e seguivano più sopralluoghi condotti in contraddittorio che si concludevano con l'accertamento di alcuni danni e relativa quantificazione a cui però non seguiva alcuna offerta né pagamento. A seguito di richiesta di accesso agli atti, nel 2014 veniva effettuato un nuovo sopralluogo ove verbalmente la (...) avrebbe proposto la somma di Euro.27.000,00 non accettata dai proprietari. Nel 2014 la (...) invitava i proprietari a formulare in via transattiva una proposta. Seguivano altre missive senza che le parti formulassero alcuna offerta fino alla missiva del 2014 con cui gli attori intimavano le odierne società convenute al risarcimento dei danni nella misura indicata in domanda. Resistono alla domanda le società convenute costituendosi ed eccependo: 1) la (...) l'infondatezza della domanda essendo gli attori, per ciò che riguarda l'indennità di asservimento, stati soddisfatti. Quanto al risarcimento, ne contestavano l'importo e comunque la responsabilità che, in subordine, sarebbe dovuta ricadere sull'impresa esecutrice nei cui confronti formulavano domanda di chiamata in causa. 2) la T. spa eccepiva preliminarmente la nullità della domanda per genericità dell'indicazione della parte convenuta e la carenza di legittimazione passiva per non aver indicato la condotta addebitabile alla società nella sua qualità di direttore dei lavori e chiedeva la sua estromissione dal giudizio, nel merito contestava l'infondatezza della domanda. Il giudice autorizzava la chiamata in causa dell'(...) che nel costituirsi, chiedeva a sua volta l'autorizzazione a chiamare in causa la (...) e l'(...) Ass.ni spa in manleva. La (...) si costituiva eccependo la propria estraneità all'indennità di asservimento rilevando la non opponibilità della denuncia degli attori, visto che non ha partecipato al contraddittorio e comunque faceva presente che nel 2012 vi era stata già da parte di (...) la risoluzione del contratto di appalto. L'(...) nel costituirsi, eccepiva preliminarmente la scopertura assicurativa e nel merito contestava la domanda. Veniva autorizzata anche la chiamata in garanzia dell'(...) Limited che però non si costituiva. Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c., venivano rigettate le richieste istruttorie formulate dagli attori e disposta CTU a seguito della quale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 22.02.2021 la causa veniva trattenuta per la decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata preliminarmente la contumacia della società (...) Limited, regolarmente citata e non costituita. Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta T. spa. L'eccezione è fondata. Dal contenuto della domanda attorea nessun riferimento specifico risulta inerente alla condotta connessa alla direzione dei lavori. E' bene ricordare, diversamente da quanto asserito dagli attori, che la responsabilità della direzione lavori non può ammettersi per tabulas dovendo nello specifico indicare gli addebiti riconducibili alla direzione dei lavori specie nei casi in cui, come quello in esame, l'oggetto della domanda implica una valutazione di responsabilità per danni a terzi. Come più volte precisato anche dai giudice di merito: "Il direttore dei lavori assume la specifica funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori avvenga conformemente a quanto stabilito nel capitolato di appalto. Da ciò, tuttavia, non può derivare a suo carico né una responsabilità per cattiva esecuzione dei lavori imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, né un obbligo continuo di vigilanza" .Tribunale Genova sez. II, 12/03/2019, n.688. Ciò induce a considerare che la responsabilità della direzione dei lavori non sia presunta specialmente nel caso in cui la fattispecie non riguarda la difformità dell'opera dal progetto o vizi intrinseci all'opera ma soltanto la sussistenza di danni causati in corso di esecuzione dell'opera. Gli attori avrebbero pertanto dovuto specificare le specifiche condotte ascrivibili alla direzione dei lavori e causa dei paventati danni. Va ulteriormente evidenziato che il contenuto della domanda attorea non riguarda la difformità dell'opera dal progetto originario, ma semmai i danni recati al fondo a seguito della realizzazione dell'opera, per i quali la responsabilità della direzione lavori va adeguatamente provata e non può essere presunta sulla base solo dell'obbligo di controllo. Peraltro, dall'analisi del contratto di appalto prodotto, le funzioni della direzione dei lavori sono specificate nella sua funzione primaria di controllare, nell'esclusivo interesse del committente, il perfetto e regolare adempimento da parte dell'appaltatore di tutte le prescrizioni contrattuali (punto 4.1.3.). Il dato contrattuale conferma che verso i terzi la direzione lavori può assumere responsabilità solo nel caso in cui venga dimostrata la negligenza nella condotta e che questa sia causa dei danni lamentati. Venendo al merito della fattispecie si ritiene di valutare in primo luogo la sussistenza dei danni lamentati e, conseguentemente la sussistenza in capo agli attori del diritto al risarcimento del danno e all'indennità di servitù nella misura richiesta, per poi valutare i profili di responsabilità in capo alle parti convenute e chiamate in causa. Sotto il primo profilo, va esclusa la pretesa di un'ulteriore indennità di asservimento, in quanto gli attori, nel sottoscrivere l'atto di costituzione di servitù volontaria hanno accettato le conseguenze connesse all'asservimento. L'indennità di servitù ha proprio la finalità diretta alla riparazione in termini economici degli effetti dell'asservimento sotto il profilo del deprezzamento del valore del terreno asservito e del disagio arrecato al fondo servente in seguito alla costituzione di un gravame. Tuttavia, l'accettazione dell'entità di indennizzo pattuito comporta il soddisfacimento degli effetti pregiudizievoli della servitù così intesi, né tampoco può essere applicata in via analogica la norma valevole in tema di cessione volontaria nell'espropriazione per pubblica utilità, considerato che le finalità di una costituzione di servitù da elettrodotto (o metanodotto) è cosa diversa rispetto all'espropriazione del terreno. Il CTU, nel rispondere al quesito formulato dal giudice sulla corrispondenza tra quanto descritto nei verbali di consistenza e quanto accertato in sede di sopralluogo, pur verificando la non esatta corrispondenza, ha escluso qualsiasi quantificazione di danni in quanto la tubazione comunque ricade nelle particelle indicate e non sconfina su altre. Tuttavia nella integrazione lo stesso CTU, nel rispondere alle osservazioni del CTP di parte attrice, effettua in linea di principio un calcolo d'indennità sulla base dei metri lineari pari ad Euro.4.425,00, anche se precisa che tale osservazione sarebbe condivisibile se la (...) non avesse provveduto al pagamento dell'indennità di servitù, ma il pagamento della stessa per come comprovato dagli atti di costituzione di servitù volontaria prodotti dagli attori, supera le ulteriori richieste formulate in tal senso. In ordine invece ai danni subiti dagli odierni attori a seguito della realizzazione del metanodotto, il diritto al risarcimento è già riconosciuto da (...) al punto 3.2) della clausola prevista negli atti di costituzione, resta da verificare però l'entità. A tal proposito, la CTU espletata e integrata, ha accertato che il danno complessivo, consistente sia nel lucro cessante (ripristino dei danni arrecati all'impianto di irrigazione, al muro in pietra, al rifacimento della pavimentazione, ai danni al fabbricato e alla rimozione delle ceppaie), sia nel danno emergente (mancati redditi e ripristino piantagioni) ammontano ad Euro. 15.156,53, somma definitiva determinata, a seguito delle osservazioni condivise dal CTU e formulate dal CTP della (...) spa. Tale stima appare condivisibile e non si ravvisano ragioni per discostarsi da tale valutazione. Sul punto le doglianze formulate dagli attori tramite il loro CTP non appaiono condivisibili perché in parte non riscontrate in senso oggettivo dal CTU con il sopralluogo effettuato, per ciò che riguarda in particolare le colture danneggiate. A tal proposito va anche posto in giusto rilievo che nel verbale di sopralluogo redatto in contraddittorio il 22.5.2013, parte attrice, ad eccezione del fabbricato, non contesta i danni per come accertati, ma soltanto il quantum valutato dalla (...). Se pertanto non si rinvengono ragioni obiettivamente valide per discostarsi dall'importo accertato dal CTU e conseguentemente non sussistono valide ragioni per accogliere la reiterata richiesta di rinnovo della CTU su cui insistono gli attori, occorre verificare quale delle parti convenute dovrà rispondere per i danni arrecati al fondo servente. Prima di affrontare quest'ultimo aspetto, è bene confermare l'ordinanza istruttoria con cui si è ritenuta, dopo l'espletata CTU, adeguatamente istruita la causa con implicito rigetto delle ulteriori richieste istruttorie formulate dagli attori e ciò non solo perché l'oggetto del giudizio imponeva il prevalere della prova documentale, ma anche perché le prove orali capitolate in modo alquanto articolato dagli attori erano in gran parte inconducenti e comunque superate dalla prova documentale in atti. Venendo quindi alla individuazione dei soggetti responsabili, si osserva che in linea di principio generale, i giudici di legittimità hanno più volte ribadito che risponde per i danni subiti in corso di esecuzione dell'opera, l'impresa appaltatrice allorquando i danni arrecati a terzi non rientrino fra quelli connessi all'opus realizzato e voluto dal committente. Di recente la Suprema Corte è ritornata sull'argomento chiarendo in un'accurata pronuncia, che sussiste comunque una responsabilità concorrente e di diversa natura tra committente e appaltatore per i danni arrecati ai terzi. Più precisamente, il committente sarebbe responsabile ex art.2051 c.c. se i danni derivano direttamente dalla cosa realizzata, mentre l'appaltatore manterrebbe la responsabilità sotto il profilo dell'art.2043 c.c. se i danni sono causati dalla condotta dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'opera. Così: " Condividendo in parte, dunque, quanto rilevato da Cass. sez. 3, 28 settembre 2018 n. 23442, si deve pertanto affermare, come principio di diritto, che nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere, effettuate in forza di contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì trova limite esclusivamente nel caso fortuito; il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c. del committente e/o dell'appaltatore." Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 11 novembre 2020 - 17 marzo 2021, n. 7553. Nello specifico, si osserva che la (...) spa negli atti di costituzione di servitù volontaria si è assunta comunque la responsabilità in caso di danni inserendo apposita clausola con cui è previsto il risarcimento dei danni nella misura che verrà accertata, indipendentemente dalla distinzione appena delineata. Non solo, ma nel contratto di appalto accettato dalle società appaltatrici e prodotto dalla (...), si può notare come i criteri di esecuzione dell'opera devono avvenire secondo i dettami prestabiliti dalla committente e comunque con la stessa concordate. Questo aspetto, comune agli appalti pubblici, comporta sicuramente la configurazione di una responsabilità concorrente tra committente e appaltatore. Restano tuttavia da valutare gli effetti degli atti di risoluzione del contratto di appalto operato dalla (...) e prodotto dalla (...) spa. A ben vedere e analizzando tali atti di risoluzione si può osservare che la committente trattiene a sé sull'importo da liquidare alle società appaltatrici una somma contrassegnata come quote di garanzia per un importo complessivo di Euro.1.363.766,59, senza null'altro specificare. In tal caso, stante il silenzio delle clausole contrattuali sul punto, dovrebbe intendersi sotto questa denominazione la garanzia per i vizi e le difformità dell'opera realizzata secondo i dettami di cui agli artt.1667 e 1668 c.c., senza alcuna estensione ai danni verso terzi e pertanto, a tal fine la risoluzione con la previsione della quota di garanzia non sarebbe opponibile ai terzi danneggiati. Ciò precisato, resta però da discernere la posizione della (...) spa quale mandante delle altre società riunite. Come a più riprese ha sottolineato la Suprema Corte di Cassazione (cfr ex plurimis Cass. Sent. 25.11.2015 n.24063) il raggruppamento temporaneo d'imprese previsto dalla L. n. 109 del 1994 in materia di esecuzione di opere pubbliche, si ispira alle c.d. joint ventures di stampo anglosassone. Nel nostro sistema la giurisprudenza di legittimità ha definito l'associazione temporanea di imprese come un contratto innominato diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela giuridica., ammettendo il contratto associativo come forma atipica diversa dal contratto sociale, con il quale le parti contraenti mantengono un vincolo di solidarietà interna che non comporta la costituzione di un autonomo soggetto giuridico. In particolare si richiama testualmente quanto affermato dalla Suprema Corte: "la legge quadro in materia di lavori pubblici, L. n. 109 del 1994, prevede espressamente, tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, le associazioni temporanee di concorrenti identificabili in società, commerciali o cooperative, imprese cooperative, imprese individuali, consorzi e società consortili che abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 10 L. n. 109 del 1994). A riprova della neutralità della disciplina approntata dal legislatore in materia di ATI, la disposizione citata si limita a richiedere l'esistenza di un mandato tra l'associazione costituita e una delle imprese partecipanti al fine di regolamentare i rapporti tra la stazione appaltante e il gruppo, astenendosi però dal disciplinare gli aspetti interni allo stesso. La stessa normativa speciale in esame, poi, chiarisce che il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali (art. 95 D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici)....... L'ATI è caratterizzata dall'occasionalità, temporaneità e limitatezza del raggruppamento che non consentono alla stessa, è bene ribadire, di creare un nuovo soggetto giuridico, né una nuova associazione. Così configurato, il raggruppamento di imprese previsto in materia di appalti pubblici, si sostanzierebbe quindi in un rapporto contrattuale basato su un mandato con rappresentanza gratuito ed irrevocabile, conferito da una o più imprese, collettivamente, ad altra impresa "capogruppo" legittimata a compiere, nei rapporti con l'amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'appalto e produttiva di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti sino all'estinzione del rapporto, salva restando l'autonomia negoziale delle imprese riunite per quanto riguarda la gestione dei lavori ad esse affidati (in tali sensi, vedi Cass. Civ. 11-5-1998 n. 4728). 2.4 In tal senso, questa Corte ha altresì precisato (vedi Cass. 29-12-2011 n. 29737) che in tema di ATI, il potere di rappresentanza, anche processuale, spetta all'impresa mandataria o "capogruppo" esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, per le operazioni e gli atti dipendenti dall'appalto, e non si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto, atteso che la presenza di tale mandato collettivo non determina un centro autonomo di imputazione giuridica, essendo esso finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici. Detti principi appaiono consolidati nella giurisprudenza di questa Corte che ha in più occasioni ribadito (vedi Cass.20-05-2010 n. 12422, ed in motivazione Cass. 17-09-2005 n. 18441) come l'associazione temporanea di due o più imprese nell'aggiudicazione ed esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche sia fondata su di un rapporto di mandato con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, conferito da una o più imprese, collettivamente, ad altra impresa "capogruppo" legittimata a compiere, nei rapporti con l'amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'appalto e produttiva di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti sino all'estinzione del rapporto. Come si evince dal chiaro dettato della disposizione di legge di cui all'art. 23, comma 9, del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, il mandato con rappresentanza in questione concerne solo il rapporto della società capogruppo con la P.A., non i rapporti con i terzi." Quanto appena riportato, chiaramente evidenzia che la società capogruppo risulta mandataria solo nei confronti della stazione appaltante, ma non ha legittimazione nei confronti dei terzi. Nel caso di specie, l'(...) era l'impresa capogruppo della RTI e in virtù di quanto appena riportato, la sua responsabilità non si estende oltre i limiti del mandato conferitole dalla stazione appaltante, per cui nessuna responsabilità nei confronti dei terzi può esserle imputata. Ciò è confermato dal contenuto della scrittura privata sottoscritto dalle società appaltatrici e chiaramente espresso alle clausole 3.3 e 3.5. Va quindi riconosciuta nei limiti appena indicati la responsabilità della società committente e della società (...) che ha eseguito i lavori sui fondi di proprietà degli attori, mentre va esclusa quella dell'impresa capogruppo della RTI. Resta da valutare se per essa debba rispondere la società assicuratrice (...) spa la quale costituendosi, ha sin da subito eccepito la inoperatività della polizza stipulata con la RTI, valevole, secondo l'art.1 delle Condizioni Addizionali, per i sinistri verificatisi tra il 31.3.2011 e il 31.5.2012, mentre quello in esame sarebbe successivo e non solo, ma denunciato comunque dopo tre anni dalla scadenza della copertura e non entro i sei mesi contrattualmente previsti. Val la pena richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di natura giuridica dell'eccezione di scopertura assicurativa sollevata dall'assicuratore. E' stato osservato che essa non è un'eccezione in senso proprio ma una difesa che pertanto può essere riproposta anche in appello (cfr. Cass., sent. N. 18742 del 12.7.2019). Ciò comporta un'ulteriore conseguenza, ovvero che l'onere di dimostrare che non risponda al vero quanto eccepito dall'assicuratore, spetta all'assicurato che, nel caso di specie, non ha dato prova del contrario. Pertanto, va accolta la difesa dell'(...) spa. Le spese del giudizio, dovranno essere regolamentate in relazione all'esito dello stesso, tenendo conto però del principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (per ultimo ex plurimis cfr. Cass. 26.4.2021 n.10984) secondo cui nelle cause avente ad oggetto obbligazioni pecuniarie, anche a titolo di danno, al principio generale di liquidazione delle spese sulla base della domanda, soccorre il principio sancito dall'art. 5 D.M. n. 140 del 2012 terzo comma, avendosi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata (decisum e non disputatum); ciò specialmente per le cause di valore indeterminato o indeterminabile o in quelle in cui la parte si rimette comunque alla valutazione del giudice, previo accertamento. Per le altre parti costituite anche a seguito di chiamata in causa, si ritiene di dover compensare le spese in ragione della complessità delle questioni affrontate. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (...) e (...), nei confronti di: (...) SPA, (...) SPA e per essi, (...) SPA, (...) SPA, (...) LTD e (...) SPA., con atto ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) Dichiara la contumacia dell'(...) Limited; b) Dichiara la carenza di legittimazione passiva della (...) spa e dell'(...) spa per le ragioni espresse in parte motiva; c) dichiara (...) spa e (...) spa, responsabili dei danni occorsi a seguito dell'esecuzione del metanodotto sui fondi di proprietà degli attori nei limiti di cui in parte motiva; d) condanna per l'effetto i convenuti (...) spa e (...) spa in solido fra loro a pagare agli attori a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma complessiva di Euro. 15.156,53 quale danno accertato, oltre agli interessi dalla data di ultimazione dei lavori ( novembre 2012) al soddisfo; e) rigetta ogni ulteriore domanda; f) condanna la (...) spa e la (...) spa in solido fra loro al pagamento delle spese del giudizio in favore del procuratore degli attori, quale distrattario che ne ha fatto richiesta, che liquida in complessivi Euro 5.621,00, di cui Euro 786,00 per esborsi, Euro 4.835,00 per compensi, come da tariffa forense vigente, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge; g) compensa le spese nei confronti delle altre parti del giudizio; h) pone a carico della (...) spa e della (...) spa in solido, le spese di CTU, per come liquidate con separato decreto. Così deciso in Locri il 2 settembre 2021. Depositata in Cancelleria il 4 settembre 2021.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LOCRI SEZIONE UNICA CIVILE Il giudice dott.ssa Enrica de Sire nel procedimento r.g.n. 986/2012 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo ha pronunziato la seguente SENTENZA TRA ME.GI. (c.f.: (...)) E ME.DO. (c.f.: (...)), quest'ultimo in proprio e nella qualità di legale rappresentante di FR., di Me.Do. S.n.c. (p iva: (...)), nonché in qualità di Presidente di CO. S.p.a. (p.iva: (...)), rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Fr.Me., presso il cui studio sito in Bianco, in via Mediterraneo elettivamente domiciliano; - OPPONENTI - E CO.FR. e Co. S.a.s. (p.iva: (...)), in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore Co.Fr., nonché CO.FR. in qualità di socio accomandatario, rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. An.Al., presso il cui studio sito in Locri, in via (...), n. 7 elettivamente domiciliano; - OPPONENTI - Nonché PR. S.r.l., (p.iva: (...)), in persona del legale rappresentante pro tempore e PA. S.r.l., in liquidazione, già Pa. s.r.l., (p.iva: (...)), in persona del liquidatore pro tempore, rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti An.Gi. e Fr.Tr. presso il cui studio in Ardore, in via (...) elettivamente domiciliano; - OPPONENTI - E NEI CONFRONTI DI IN. S.p.a., (p.iva: (...)), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Ro.Fr., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vibo Valentia, in Piazza (...); - OPPOSTA - MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 23.10.2012, depositato in cancelleria il 26.10.2012 Me.Gi. e Me.Do., quest'ultimo in proprio e nella qualità di legale rappresentante delle società Fr. di Me.Do. S.n.c. e nella qualità di Presidente di Co. S.p.A. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1 09/201 2 emesso dal Tribunale di Locri, in data imprecisata, e notificato agli opponenti il 4.9.2012, con il quale veniva ingiunto alla società Co. S.p.a., quale debitrice principale, di pagare la somma di Euro 7.227.412,03, oltre interessi e spese di procedimento in favore di In. S.p.a., limitando l'ingiunzione nei confronti dei fideiussori, odierni opponenti, alla minor somma di Euro 3.387.096,78, oltre interessi decorrenti dal 21.12.2011 sino all'effettivo soddisfo, in forza del contratto di finanziamento n. 2426932 stipulato in data 22.6.2007 ritenendo infondata, in fatto ed in diritto, la pretesa creditoria ingiunta. A fondamento dell'opposizione adducevano le seguenti doglianze: a) violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 28/2010; b) nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova della liquidità e certezza del debito; c) nullità del decreto ingiuntivo per mancata notificazione e accettazione della cessione del credito; d) nullità del decreto ingiuntivo per assenza della data della relativa emissione, oltre che per inesistenza dell'estratto conto; e) inefficacia del decreto ingiuntivo per decorrenza dei termini tra la pronuncia e la notificazione di cui all'art. 644 C.p.c. In forza delle predette doglianze parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale di Locri, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale accoglimento della presente opposizione, revocare, dichiarare nullo e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 109/12 emesso dal Tribunale di Locri in data imprecisata, per i motivi sopra descritti. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. Con vittoria nelle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a norma dell'art. 93 c.p.c., a favore dell'avv. Fr.Me., quale procuratore antistatario". Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio In. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale, in primo luogo, precisava che in forza del contratto stipulato in data 25 febbraio 2012, Me. S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario In., aveva ceduto pro soluto, a favore di "In. S.p.a." - mediante una cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legislativo del primo settembre 1993, n. 385, (giusto avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale parte II n. 35 del 22.03.2012) - tutti i crediti vantati dalla predetta cedente. Tra i crediti oggetto di cessione vi era anche quello vantato nei confronti della Società "CO. S.p.A." azionato con successivo decreto ingiuntivo n. 1 09/201 2 emesso dal Tribunale civile di Locri, oggetto della presente opposizione. In secondo luogo, nel contrastare l'avverso dedotto, evidenziava come l'odierna opposta avesse regolarmente acquistato il credito da Me., nei confronti della società Co. S.p.a. e dei fideiussori, in forza di un atto di cessione dei crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale a norma dell'art. 58 TUB, dalla cui data gli stessi risultavano opponibili al debitore ceduto. Respingeva l'eccezione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto per difetto informativo ex art. 4 D.lgs. 28/2010 dalla cui violazione giammai poteva derivare la nullità del decreto ingiuntivo. Quanto al profilo probatorio la Banca, confermava l'assolvimento del proprio onere in ordine alla certezza ed effettività dell'esistenza del credito ingiunto in virtù della puntuale allegazione delle scritture contabili, del conteggio analitico, oltre che delle pattuizioni delle condizioni contrattuali afferenti il finanziamento, per come documentalmente provate ed in atti. Contestava poi l'eccezione di indeterminatezza del tasso di interesse applicato al rapporto negoziale, in quanto contrattualmente pattuito, oltre che determinato nell'ammontare, evidenziando come, al contrario, tutte le pattuizioni del contratto di mutuo contenessero una espressa e formale indicazione del costo del credito a carico dell'Impresa. Anche l'I.S.C. risultava convenzionalmente determinato nel suo preciso ammontare. Negava, poi, la natura usuraria degli interessi praticati dalla Banca, peraltro, meramente dedotta ed in alcun modo provata. Quanto al sollevato vizio di inefficacia del decreto ingiuntivo la Banca precisava che il termine perentorio per la relativa notifica decorresse dalla data di deposito dello stesso; dunque, trattandosi di un termine processuale era soggetto alla sospensione feriale. Controparte, a contrario, nel tentativo di eludere il pagamento della debitoria, aveva escluso dal computo dei termini ex art. 644 c.p.c. il periodo della sospensione feriale. Con precipuo riferimento alla qualificazione giuridica del contratto di finanziamento, a prescindere dalla configurabilità dello stesso come contratto autonomo di garanzia, piuttosto che di contratto di fideiussione, (in ragione della presenza in contratto della "clausola di sopravvivenza" e di quella a "semplice richiesta") gli odierni opponenti, dovevano in ogni caso ritenersi obbligati al pagamento dell'importo garantito. Tanto evidenziato, la Banca chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo sussistendo i relativi presupposti di legge; nel merito, ed in via principale, dichiarare inammissibile, improponibile ed infondata la spiegata opposizione e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo in forza dell'accertata validità ed efficacia del contratto intercorso tra le parti; in subordine chiedeva di condannare gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle somme richieste ed ingiunte, ovvero al pagamento della diversa somma per come accertata all'esito del giudizio di cognizione, il tutto oltre interessi, spese e competenze del giudizio. Celebratasi la prima udienza il 12.7.2013, in ragione dell'astensione proclamata dall'OUA la causa veniva rinviata all'udienza del 14.11.2013. Quindi, il precedente giudicante, stante la richiesta formulata da parte opponente, disponeva la riunione del presente procedimento a quello successivamente incardinato, recante n. r.g. 1020/2012, per ragioni di connessione oggettiva. Conseguentemente, con atto riunito di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato tramite Cancelleria nei confronti della Banca In. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituivano, altresì, la società Pr. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Pa. S.r.l., in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore le quali, in primo luogo, evidenziavano che la società Co. S.p.A., a garanzia della somma mutuata, aveva concesso alla mutuante una garanzia ipotecaria di primo grado, per un importo pari a Euro 12.250.000,00, su un immobile di proprietà sito in Bovalino (R.C.) - iscritta il 29.06.2007 presso l'Ufficio Provinciale di Reggio Calabria, Servizio di Pubblicità immobiliare dell'Agenzia del Territorio (reg. gen. n. 15346, reg. part. 4664); in secondo luogo contestavano la regolarità dell'operazione di cessione del credito in ragione del fatto che l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non riportava né la cessione, per come richiamata da "Banca Intesa", né gli estremi del contratto di cessione medesima. Inoltre, dalla documentazione esibita, oltre che dai documenti allegati al fascicolo monitorio non emergeva alcuna titolarità di credito in capo alla Banca, né vi era prova della conoscenza da parte del debitore ceduto della predetta cessione, con la conseguenza che non avendo Banca Intesa alcuna legittimazione a richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo, lo stesso andava revocato. Evidenziavano, inoltre, come il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in assenza dei requisiti richiesti per legge in quanto il documento "stampa conteggio informativo" allegato non aveva alcuna pertinenza con il contratto di cessione; peraltro, il medesimo conteggio era stato emesso su carta intesta di "Me." e, nondimeno, sottoscritto da "In. S.c.p.a." che, a propria volta, ne aveva attestato la conformità rispetto alle scritture contabili della Me. S.p.A. Posto che la legge prevede che la dichiarazione di conformità debba essere rilasciata da uno dei dirigenti della Banca interessata, nel caso di specie, la dichiarazione era stata rilasciata da un soggetto diverso dalla medesima, quale presunta titolare del credito. Sotto altro profilo gli opponenti deducevano l'incertezza del credito ingiunto in ragione del fatto che nel contratto di finanziamento non era stato indicato né l'ammontare degli interessi richiesti, né il metodo utilizzato per il relativo calcolo. Pertanto, anche sotto tale ulteriore aspetto il decreto ingiuntivo andava revocato, con l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Nel merito - Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di In. S.p.A. e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto; - In ogni caso accertata l'inesistenza dei requisiti ex Art.lo 633 e 634 c.p.c. disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto. - Con condanna altresì al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore degli Avvocati An.Gi. e Fr.Tr. che si dichiarano antistatari". Si costituiva nel procedimento successivamente riunito In. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale rassegnava le proprie conclusioni per come già formalizzate nell'ambito del procedimento principale di cui al n. r.g. 986/2012. All'udienza del 16.1.2014 nell'ambito del procedimento r.g. 986/2012, alla presenza delle parti opponenti (società Pr. s.r.l., Pa. s.r.l. in liquidazione, Me.Gi., Me.Do. in proprio e nella qualità di Fr. di Me.Do. s.n.c., oltre che nella qualità di Presidente di Co. s.p.a.), nonché della opposta In. S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, il precedente giudicante, stante la pendenza di un ulteriore procedimento recante n. r.g. 1019/2012 avente ad oggetto il medesimo decreto ingiuntivo opposto, rimetteva gli atti al Presidente di Sezione il quale, con provvedimento del 22.1.2014 disponeva la chiamata del procedimento principale e di quello recante n. r.g. 1019/2012 alla successiva udienza del 4.2.2014. Fissata la chiamata di entrambi i procedimenti per l'udienza del 20.3.2014, (successivamente rinviata alla data del 12.6.2014 in forza della proclamata astensione da parte dell'OUA), il giudicante disponeva la riunione del procedimento r.g. n. 1019/2012 a quello principale già riunito. Si costituivano, dunque, nell'ambito dei procedimenti riuniti, e con proprio atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1 09/201 2, (notificato in data 25 ottobre 2012 al procuratore della Banca In. presso la Cancelleria civile del Tribunale di Locri) anche Co.Fr. e co. S.a.s., in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, unitamente a Co.Fr., i quali rilevavano in atti la presenza di un mero saldaconto, in luogo dell'estratto conto, in forza del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo, da considerarsi, in ogni caso, illegittimo, oltre che privo dei requisiti di certezza ed esigibilità. Evidenziavano, inoltre, gli opponenti l'assenza di un piano di ammortamento relativo al contratto di finanziamento dal quale si sarebbe potuto evincere l'ammontare del capitale intimato e gli interessi conteggiati via via maturati. Lamentavano, ancora, che la Banca ingiungente aveva fatto loro sottoscrivere un contratto di interest rate swap da considerarsi nullo per difetto di causa, oltre che stipulato in violazione degli obblighi informativi prescritti per legge a tutela degli investitori, con la conseguente configurabilità di un inadempimento contrattuale fonte di danno risarcibile. Tanto rilevato, e per le ragioni meglio descritte in citazione, chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. Da canto proprio, la Banca ingiungente non formalizzava alcuna difesa. Precisava, infatti, che solo all'esito di un controllo sul ruolo degli affari contenziosi del Tribunale di Locri, In. S.p.a. apprendeva della pendenza della lite e, pertanto, procedeva a formalizzare la propria costituzione in giudizio con atto di comparsa del medesimo tenore di quella depositata nell'ambito dei procedimenti riuniti. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., il precedente giudicante, con ordinanza di scioglimento di riserva del 12.11.2015 conferiva incarico tecnico peritale alla dott.ssa Ma.Ch. e rinviava la causa all'udienza del 21.1.2016. Alla predetta udienza il Got stante l'intervenuta dichiarazione di fallimento della opponente Pa. S.r.l., in liquidazione, dichiarava interrotto il processo. Riassunto il giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 303 c.p.c., da parte della società Pr. s.r.l., la causa, su concorde richiesta delle parti, veniva rinviata per il prosieguo dell'attività istruttoria. All'esito del giuramento del nominato c.t.u. e del successivo deposito dell'elaborato finale peritale, completo delle risposte alle osservazioni di parte, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Quindi, all'udienza del 18.2.2021, tenutasi in modalità di trattazione scritta in ragione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid - 1 9, la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.. Tutto ciò premesso, la domanda formulata da parte opponente è parzialmente fondata nei limiti e per le ragioni che seguono. In via preliminare, e con riferimento all'eccezione di nullità del d.i. per violazione dell'art. 4 D.Lgs. 28/2010 la stessa è infondata e va, pertanto, rigettata. Sul punto occorre osservare che l'obbligo prescritto dalla citata normativa pertiene al rapporto professionale, meramente interno, intercorrente tra l'avvocato ed il proprio cliente in forza del quale il predetto, "è tenuto ad informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione (...) l'avvocato informa altre si l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale". Dunque, l'eventuale violazione dell'art. 4 cit., non dà luogo ad alcun vizio del d.i. esplicando i propri effetti sul piano meramente interno, nell'ambito del solo rapporto di mandato professionale. Quanto al vizio di nullità del decreto ingiuntivo per violazione della procedura di notificazione della cessione del credito, e, conseguentemente, del difetto di legittimazione attiva della Banca, odierna opposta, occorre dare atto di un primo orientamento giurisprudenziale secondo il quale "La pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione "in blocco" dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti, che dispensa la banca dall'onere di procedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti; tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti. Laddove ci si intenda avvalere delle formalità pubblicitarie di cui all'art. 58 TUB sarà sufficiente dare conto della pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti in Gazzetta ufficiale, non essendo necessaria la produzione della stessa. La suddetta pubblicazione può essere validamente surrogata dagli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Corte di Cassazione, I sez. civ., 29.09.2020, n. 20495). Altro e più rigoroso orientamento ermeneutico, sostiene, invece, che in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs. n. 3 85 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Corte di Cassazione n. 24798/2020). Orbene, nel caso di specie, la Banca, odierna opposta, ha dato prova documentale (vedasi contratto di cessione dei crediti, estratto Gazzetta Ufficiale relativo alla pubblicazione della cessione dei crediti in blocco contenuti nella produzione della Banca) della inclusione, tra i crediti indicati nella cessione in blocco, anche del credito ingiunto nei confronti della odierna opponente, con la conseguenza che anche tale eccezione va respinta per assolvimento dell'onere probatorio da parte della creditrice. Con riferimento al vizio relativo all'invalidità del decreto ingiuntivo per omessa indicazione della data della sua emissione lo stesso è privo di pregio in quanto, in ossequio al principio di raggiungimento dello scopo, a far data dal deposito del decreto ingiuntivo presso la Cancelleria (il 27.6.2012), ed all'esito della sua notifica nei confronti degli opponenti, questi ultimi sono stati posti nella condizione di avere piena e legale conoscenza del relativo contenuto. Invero, a far data dalla notifica del decreto ingiuntivo, gli opponenti, nell'ambito di autonomi giudizi successivamente riuniti, hanno azionato un ordinario giudizio di cognizione di opposizione a cui è seguita formale costituzione da parte opposta, mediante deposito di plurimi atti di comparsa di costituzione e risposta. Sempre in forza del principio di raggiungimento dello scopo si ritiene validamente eseguita la notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, da parte di alcuni degli odierni opponenti, presso la Cancelleria civile del Tribunale ove risultava essere domiciliato ex lege il procuratore della Banca, odierna opposta. Del pari, va respinta la doglianza di inefficacia del decreto ingiuntivo per decorrenza dei termini ex art. 644 c.p.c.. Sul punto, per come documentalmente provato, in atti, il decreto ingiuntivo è stato depositato in Cancelleria il 27.6.2012 e notificato agli odierni opponenti in data 24.8.2012, 27.8.2012 e 4.9.2012, dunque, entro il termine legale di efficacia, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo emesso, e successivamente opposto, è pienamente valido ed efficace tra le parti. Va in ogni caso evidenziato, per come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sent. n. 951/2013), che l'astratta declaratoria di inefficacia del provvedimento non incide sulla qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale. Ove, infatti, su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (cfr. Cass. nn. 5055/1999, 11915/1990, 7234/1987). Tanto chiarito, con riguardo all'ulteriore profilo di nullità del decreto ingiuntivo emesso sulla scorta di un mero conteggio informativo, (sottoscritto peraltro, da un soggetto non abilitato, né all'uopo delegato ), lo stesso va, ulteriormente respinto, in quanto infondato. In primo luogo va evidenziato che l'oggetto della presente opposizione concerne non già un rapporto bancario di conto corrente - per il quale rileva, ai fini della validità del decreto ingiunto, l'allegazione di scritture contabili certificate ex art. 50 TUB - quanto, piuttosto, ed al contrario, un contratto di mutuo, la cui prova della relativa validità ed efficacia, è data dalla effettiva erogazione delle somme mutuate. Dalle verifiche effettuate in sede peritale risulta, infatti, che la somma finanziata veniva erogata alla Co. S.p.A. mediante tre erogazioni parziali; ne consegue, pertanto, che la documentazione prodotta dalla Banca, unitamente alla prova dell'avvenuta consegna della somma mutuata, consente di ritenere provato il credito azionato in sede monitoria. In secondo luogo, e sotto diverso angolo prospettico, parte opponente non ha formalizzato una contestazione specifica documentale e di segno contrario, rispetto alla produzione offerta dalla Banca, volta a sconfessare l'esistenza di una legittimazione da parte di In. S.c.p.a. alla sottoscrizione del conteggio informativo, con la conseguenza che anche tali doglianze vanno respinte per difetto di prova. Tanto evidenziato, con precipuo riferimento alle contestazioni fatte valere da parte opponente rispetto alle condizioni contrattuali applicate dalla Banca occorre preliminarmente dare conto della natura giuridica del rapporto negoziale oggetto di causa. A ben osservare ci si trova innanzi ad un contratto di mutuo del 22.6.2007 acceso da Ba.In. S.p.a. in favore della parte finanziata per la somma di Euro 7.000.000,00, assistito da una iscrizione ipotecaria per la somma complessiva di Euro 12.250.000,00. A garanzia della restituzione del capitale finanziato le garanti, odierne opponenti, hanno prestato fideiussione per la minor somma pari ad Euro 3.387.096,78. La durata del contratto è stabilita in 16 anni con la previsione di un piano di ammortamento costituito da 32 rate mensili di rimborso con quota di capitale costante ed interessi variabili secondo lo schema di ammortamento italiano. Ciò posto, devesi ulteriormente evidenziare che nell'ambito della fideiussione la formalizzazione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" costituisce un indice necessario, ma non autonomamente sufficiente a configurare la fattispecie come contratto autonomo di garanzia in quanto, ai fini della configurabilità del contratto autonomo occorre la sussistenza di ulteriori indici sintomatici quali, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, l'infungibilità della prestazione principale rispetto a quella garantita ed il contesto complessivo nel quale è inserita l'operazione garantita. In particolare, con riferimento all'infungibilità delle prestazioni è opportuno osservare come la giurisprudenza abbia in più di un'occasione affermato che, in tanto può parlarsi di astrazione tra la garanzia e l'obbligazione primaria, onde configurare un contratto autonomo di garanzia, in quanto vi sia diversità tra la prestazione oggetto di garanzia e quella di cui all'obbligazione principale. Quest'ultima deve, in fatti, materializzarsi, generalmente, in una obbligazione di facere, mentre l'obbligazione facente capo al garante deve sostanziarsi in una somma indennitaria pecuniaria. Laddove, invece, l'obbligazione garantita sia fungibile, (ossia si sostanzi in un'obbligazione pecuniaria), non v'è dubbio che l'interscambiabilità dell'oggetto delle prestazioni, principale e garantita, indicizza in favore della configurabilità di un rapporto di più stretta accessorietà e, quindi, della sussistenza di una fideiussione. Orbene, stanti tali superiori premesse, nell'odierna fattispecie, valorizzando la causa in concreto del contratto oggetto di causa, si ritiene configurabile un contratto di fideiussione agganciato ad un contratto di mutuo, visto e considerato che ricorre una perfetta identità tra l'obbligazione principale pecuniaria garantita e quella facente capo al fideiussore; inoltre, nell'ambito dell'economia generale del contratto la prestazione richiesta agli odierni opponenti risulta essere accessoria rispetto a quella principale dal momento che esisteva una iscrizione ipoteca posta a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione principale. Non solo; l'assenza di clausole che escludano il carattere accessorio tipico della fideiussione (ad esempio la rinuncia alle garanzie di cui agli artt. 1955 e 1957 c.c.), depongono per la tipizzazione della garanzia sub specie di fideiussione piuttosto che di un contratto autonomo di garanzia. Tanto precisato, per quanto concerne la verifica dell'usurarietà degli interessi corrispettivi, il c.t.u. nell'ambito dello svolgimento del proprio incarico peritale ha individuato un tasso soglia alla data del 22.6.2007 pari al 7,965%; il TAEG del mutuo è di 6,02%; pertanto, tenuto conto del valore del tasso soglia di rilevazione dell'usura al tempo della sottoscrizione del contratto il c.t.u. non ha rilevato alcuno sforamento. Con riferimento all'ISC - il quale, come noto, rappresenta l'indice del costo complessivo di un finanziamento il cui calcolo equivale, in sostanza, a quello del Taeg e comprende al suo interno non solo il tasso effettivo di interesse sul prestito, ma anche tutte le spese accessorie - si dà atto che il c.t.u. ha accertato un indice inferiore al tasso soglia. Quanto alla previsione della clausola di risoluzione anticipata il c.t.u., nel proprio elaborato peritale, ha evidenziato che la stessa è stata contrattualmente pattuita nella misura del 2% dell'importo residuo del finanziamento, anche se, in base all'esame del contenuto del prospetto riepilogativo delle somme a debito della Società, la Banca, in concreto, ha applicato la clausola medesima nella misura dell'1% sull'importo residuo di finanziamento. Orbene, sul punto occorre evidenziare che il costante orientamento giurisprudenziale - formatosi per lo più in relazione alle ipotesi delle clausole da estinzione anticipata del rapporto - ritiene che tale costo non vada computato ai fini del calcolo del Taeg, posto che la predetta clausola rientra tra gli oneri meramente eventuali, e, dunque, non rileva sull'operazione di finanziamento Nondimeno, tale principio varrà sempr e e fintanto che non si versi nell'ipotesi di applicazione in concreto della clausola, nel qual caso, potendola valorizzare, di essa si dovrà tenere conto ai fini del l'eventuale superamento del tasso soglia. Ebbene, nel caso di specie, la Banca con comunicazione del 21.12.2011 informava la mutuataria dell'avvenuta decadenza dal beneficio del termine non avendo la Co. S.p.a. provveduto a pagare le rate scadute del finanziamento dal 30 giugno 2010 al 30 giugno 2011. Conseguentemente, e per come si evince dal prospetto allegato al ricorso monitorio, l'odierna opposta applicava la penale da risoluzione anticipata nella misura dell'1%, richiedendo alla mutuataria il pagamento, per tale causale, della somma di Euro 63.225,81 dei complessivi Euro 7.227.412,04. Ne discende che, avendo il c.t.u. verificato il superamento del tasso soglia del Taegm con l'applicazione della clausola contrattualmente stabilita al 2% l'importo in questione - valorizzato in Euro 63.225,81 dei totali 7.227.412,04 (in quanto applicato in concreto l'1% in luogo del pattuito 2%) - non può essere ritenuto legittimo in quanto, diversamente opinando, si facoltizzerebbe la remunerazione di un costo superiore ai limiti di soglia, a nulla rilevando che la Banca abbia, in concreto, applicato la predetta commissione all'1%. Per quanto concerne, invece, la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia in relazione agli interessi moratori occorre evidenziare quanto appresso. L'orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito e legittimità cui questo giudicante ritiene di uniformarsi, prevede che vada sempre effettuata la verifica del rispetto della soglia usuraria tanto degli interessi corrispettivi, quanto degli interessi moratori (cfr., tra tutte, Cass. 350/2013 e da ultimo Cass. S.U. Sentenza 18 settembre 2020, n. 19597). Tale verifica deve essere operata distintamente per ciascuna categoria di interessi, data la diversa natura e funzione degli stessi. Orbene, all'esito dell'accertamento operato dal c.t.u. è intervenuto, per i soli interessi moratori, e non anche per quelli corrispettivi, il superamento del tasso soglia con conseguente necessità di escludere la somma conteggiata per il predetto importo (Euro 26.506,91) dal totale dovuto in favore della Banca (Euro 7.227.412,04) per come azionato in sede monitoria. In definitiva, all'esito del ricalcolo operato dal c.t.u., tenuto conto della non debenza della somma calcolata per la commissione da risoluzione anticipata per inadempimento, la somma ancora dovuta dagli odierni opponenti in favore della Banca è pari ad Euro 7.137.679,32 così calcolata: dal totale di Euro 7.227.412,04 richiesto dalla Banca vanno detratti Euro 63.225,81 a titolo di penale da risoluzione anticipata, nonché Euro 26.506,91 a titolo di interessi moratori. In limine litis, quanto alle doglianze fatte valere da parte opponente sia in riferimento al vizio di nullità del contratto di swap per mancanza di causa, sia per quanto concerne la violazione degli obblighi informativi, fonte di responsabilità precontrattuale, le stesse vanno respinte per difetto di prova. A ben osservare, dalla documentazione versata in atti risulta che Co. S.p.a., ha sottoscritto il contratto di interest rate swap, in qualità di soggetto non consumatore, accettando tutti i termini e le condizioni contrattuali fatte valere dalla Banca. Non solo; è documentalmente provato che la Co. S.p.a. sia stata effettivamente edotta, mediante sottoscrizione del 29.10.2007, del contenuto delle informazioni fornite dalla Banca ai sensi della delibera Consob n. 11522 del 1 luglio 1998, specie per quanto concerne il profilo relativo alla conoscenza, da parte dell'investitore, dell'esistenza e del funzionamento degli strumenti finanziari derivati di copertura per la gestione del rischio del tasso o del cambio. Ne consegue, pertanto, il rigetto delle su esposte doglianze. Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita dalla presente pronuncia. Quanto al governo delle spese processuali le stesse, in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo si intendono compensate nella misura di 1 /3 mentre, per i restanti 2/3 seguono il regime della soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 37/2018, ai valori medi, tenuto conto dello scaglione di riferimento (fino ad Euro 8.000.000,00) e per tutte le fasi del giudizio. Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico delle parti opponenti con vincolo di solidarietà tra le medesime nel rapporto esterno con il consulente tecnico d'ufficio. P.Q.M. Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n. 1 420/201 6 come innanzi proposta, così provvede: - accoglie l'opposizione nei limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto; - condanna gli opponenti, in solido tra loro, ed in favore della Banca opposta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento della somma di Euro 7.137.679,32 quale debito residuo ricalcolato dovuto dagli stessi alla Banca in riferimento al contratto di mutuo azionato in giudizio, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo; - condanna gli opponenti, in solido tra loro, ed in favore della Banca opposta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento della spese di giudizio che vengono liquidate nella misura di 2/3 per come indicato in parte motiva in complessivi Euro 40.723,33, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge; - pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti opponenti con vincolo di solidarietà tra le stesse nel rapporto esterno con il consulente d'ufficio; - resta assorbita ogni ulteriore questione. Così deciso in Locri il 10 giugno 2021. Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2021.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LOCRI Il giudice monocratico, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente: SENTENZA ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nella causa iscritta al n. 991/2015 r.g.a.c. TRA (...) (C.F.: (...)) (...) (C.F.: (...)) (...) (C.F.: (...)) (...) (C.F.: (...)) rappresentati e difesi dall'avv. Vi.Ma., giusta procura a margine dell'atto di citazione, presso il cui studio sito in Locri, alla via (...) elettivamente domiciliano; - ATTORI E (...) S.C.P.A. (iscritta al Registro delle Imprese n. (...) - R.R.A. n. (...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avv. Vi.So., giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio sito in Caulonia, alla via (...) elettivamente domicilia; - CONVENUTA NONCHÉ COMUNE DI GROTTERIA (P IVA: (...)), in persona del Commissario Straordinario pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ro.Fe., giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito in Marina di Gioiosa Jonica alla via (...), elettivamente domicilia; - TERZO CHIAMATO IN CAUSA E DI (...) S.p.A. (P. Iva: (...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vi.Qu., giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito in Crotone, alla via (...) elettivamente domicilia; TERZA CHIAMATA IN CAUSA E NEI CONFRONTI DI (...) S.p.A. (C.F. P.I.: (...)) già (...) S.p.a. ed (...) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. An.Ta., giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito in Marina di Gioiosa Jonica, alla Via (...) elettivamente domicilia; - TERZA CHIAMATA IN GARANZIA (...) PUBLIC LIMITED COMPANY, (C.F. PI. (...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. An.Ta., giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito in Marina di Gioiosa Jonica, alla Via Pontida, n. 10 elettivamente domicilia; - TERZA CHIAMATA IN GARANZIA OGGETTO: responsabilità extracontrattuale. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori (...) - (...) convenivano in giudizio la (...) S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore innanzi al Tribunale di Locri al fine di vederla condannare al risarcimento dei danni subiti dagli immobili di esclusiva proprietà, e, precisamente, di una abitazione (riportata in catasto al foglio 42 particella 337) e di un garage (censito al foglio 42 particella 414) siti in agro Grotteria, a seguito della costruzione, tra il 2010 ed il 2013, di una galleria denominata "(...)" interessante il tratto della Strada Statale n. 106. In particolare, a causa dei predetti lavori gli immobili subivano ingenti danni strutturali con la conseguenza che il Sindaco del Comune di Grotteria, vista la situazione di imminente pericolo, emanava ordinanza di sgombro n. 11 del 2011. Ciò premesso, parte attrice, al fine di meglio comprendere le ragioni causative del danno azionava un procedimento di a.t.p. innanzi al medesimo intestato Tribunale (R.G. n. 212/2012), nei confronti del Comune di Grotteria, con successiva chiamata in causa delle compagnie assicuratrici, il quale si concludeva con una consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'ing. Patti accertativa del danno patrimoniale quantificato nella somma di 160,000,00 Euro, oltre iva, per un ammontare complessivo di 195.200,00 Euro, cui riconoscere, in via equitativa, l'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale di Euro 50.00,00. Alla luce, dunque, delle risultanze della c.t.u. e dell'esito infruttuoso delle proposte di definizione bonaria della vertenza, ritenuta la responsabilità ex art. 2043 c.c. di (...) S.C.P.A. parte attrice ne chiedeva, previo accertamento della responsabilità in capo a quest'ultima in ordine alla verificazione dei danni subiti dagli immobili di esclusiva proprietà, la condanna al pagamento della somma di complessivi Euro 245.200,00, di cui Euro 50.000,00 da corrispondere a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione, spese, diritti ed onorari di difesa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva (...) S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale nel contestare le avverse pretese, in via pregiudiziale, eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito, in favore del G.A., essendo l'attività posta in essere dall'odierna convenuta, nella qualità di (...) dei lavori di costruzione della nuova SS 106, esplicata nell'ambito di una procedura espropriativa per pubblica utilità, con la conseguenza che il procedimento di a.t.p. ex art. 696 c.p.c. celebratosi innanzi al Tribunale di Locri, recante numero di R.G. 212/2012, andava dichiarato nullo. Nel merito, contestava la richiesta risarcitoria formulata dagli attori per i danni subiti alla loro proprietà in quanto i presunti danneggiamenti erano da ricondursi ad un fenomeno di frana quiescente, preesistente alla costruzione della galleria, originatosi a causa di movimenti profondi e discontinui del terreno del tutto indipendenti dai lavori di realizzazione della galleria, indi per cui alcuna correlazione fattuale poteva ritenersi sussistere tra il fenomeno franoso e lo scavo prodromico alla realizzazione della galleria. A ben evidenziare, l'evoluzione del fenomeno franoso era da ascriversi sia all'andamento della piovosità, che al malfunzionamento della rete di distribuzione idrica del Comune di Grotteria; pertanto, alcuna responsabilità poteva configurarsi in capo ad (...) S.c.p.a. la quale, da canto proprio, aveva eseguito con professionalità il progetto esecutivo, osservando le prescrizioni del Capitolato Speciale ed operando sotto il controllo di (...) S.p.a., nella sua funzione di Alta Sorveglianza. Tanto evidenziato, chiedeva di chiamare in garanzia il Comune di Grotteria, proprietario della condotta idrica, in qualità di soggetto responsabile dei movimenti complessi causativi dei danneggiamenti subiti dagli immobili di proprietà attorea. Dava atto, in ogni caso, di aver stipulato in data 14.4.2005 con (...) S.p.A. (per la quota del 50%), in coassicurazione con (...), già (...) S.p.a., (per il 20%) e (...) S.p.a. (per il restante 30%) la polizza "Tutti i rischi della costruzione di opere civili" nei confronti delle quali riteneva opportuno disporre la chiamata in garanzia, al fine della corretta integrazione del contraddittorio. Tutto ciò premesso chiedeva, in via preliminare, dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della giurisdizione esclusiva del Tar Calabria - Sezione di Reggio Calabria; sempre in via preliminare chiedeva di autorizzare la chiamata in causa di (...) S.p.A. del Comune di Grotteria di (...) S.p.a., di (...) Ass.ni S.p.a. e di (...) S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore; nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea, infondata in fatto ed in diritto; in subordine, ed in caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di essere tenuta indenne da (...) S.p.a. e dalle altre parti, da chiamare in garanzia, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio. Disposto il differimento della prima udienza, onde consentire alla convenuta (...) S.c.p.a. di chiamare in giudizio le altre parti individuate in comparsa, alla prima udienza differita il precedente giudicante concedeva termine per rinotifica dell'atto introduttivo nei confronti della terza chiamata in garanzia (...) S.p.A. Si costituivano, quindi, le terze chiamate in causa. Con propria comparsa di costituzione si costituiva, dunque, (...) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore la quale, nel contestare quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto evidenziava, in particolare, l'infondatezza della domanda formulata da (...) S.c.p.a. nei propri confronti, in ragione del fatto che la chiamante in causa, quale (...) in forza delle norme generali di cui al Capitolato speciale di affidamento fosse, in fatto, l'unico soggetto esposto nei confronti di terzi a rispondere di eventuali danni che si sarebbero potuti verificare dall'esecuzione dei lavori appaltati, per come fra l'altro, espressamente previsto dall'art. 14 del contratto di affidamento stipulato in data 14.6.2005 il quale prevede come unico soggetto responsabile verso terzi il (...), con conseguente esonero da ogni responsabilità della committente (...). In ogni caso un'eventuale responsabilità del "sorvegliante" avrebbe potuto rilevare solo nell'ipotesi dell'integrazione di una colpa specifica, derivante, appunto, dalla violazione di leggi o regolamenti in materia. Rilevava, altresì, l'inopponibilità delle conclusioni esitate dal procedimento di a.t.p. per essere (...) rimasta estranea al relativo giudizio. Evidenziava, infine, come parte attrice non avesse fornito la prova del fatto storico, del nesso eziologico, oltre che dei danni lamentati; pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: "A) Preliminarmente accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda avanzata da (...) s.c.p.a nei confronti di (...), per tutti i motivi esposti al precedente capo 1, da intendersi come di seguito integralmente riportato e trascritto; con conseguente condanna della chiamante Ar.Gi. s.c.p.a. alla rifusione delle spese. B) In subordine e nel merito, rigettare la domanda attorea perché non provata nei confronti di (...), a cui nulla è imputabile e a cui non sono opponibili le conclusioni dell'Accertamento Tecnico Preventivo portante il numero di ruolo 212/2012, al cui procedimento l'ente non ha preso parte, per come meglio esposto al precedente capo 2, da intendersi come di seguito integralmente riportato e trascritto; con conseguente condanna di parte attrice e della chiamante Ar.Gi. alla condanna delle spese. C) Nella neppure paventata ipotesi in cui Ar.Gi. dovesse fare emergere una qualche responsabilità dell'(...) (che potrebbe eventualmente derivare solo da una colpa specifica, da dimostrare), riconoscere comunque all'(...) il diritto ad agire in rivalsa nei confronti di Ar.Gi. - in virtù del patto di esonero di responsabilità incluso nel contratto di affidamento dei lavori - per il recupero delle somme che in base a sentenza fosse costretta a sborsare direttamente in favore degli attori (sebbene essi abbiano in realtà agito solo nei confronti di Ar.Gi s.c.p.a.), i quali attori dovranno comunque fornire le prove di essere i proprietari dei beni danneggiati nonché quelle sull'an e sul quantum debeatur. D) In tale ultimo caso disporre la compensazione totale o almeno parziale delle spese". Si costituiva in giudizio il Comune di Grotteria, in persona del Commissario Straordinario pro tempore il quale, nel contestare il contenuto della comparsa di costituzione con chiamata in garanzia formulata da (...) S.c.p.a., in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva evidenziando come prima dell'inizio dei lavori da parte di (...) la rete idrica comunale non fosse stata interessata da alcun fenomeno di ruscellamento; al contrario, proprio a causa delle lavorazioni eseguite dalla convenuta il Comune subiva la lesione di alcune tubature, prontamente riparate dall'Ente comunale. Dunque, alcun nesso eziologico poteva riscontrarsi tra le perdite idriche ed i danni subiti dagli immobili degli attori. Ex adverso, per come, peraltro, esitato a seguito dell'instaurato procedimento di accertamento tecnico preventivo unica responsabile dei danni subiti dagli attori fosse (...). Tanto rilevato, il Comune di Grotteria, in via preliminare, chiedeva: il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, infondata in fatto ed in diritto; l'accertamento del difetto di qualsivoglia responsabilità a proprio carico con conseguente accertamento della stessa in capo ad (...) S.c.p.a., il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio. Si costituivano, infine, con autonome comparse di costituzione, del medesimo tenore difensivo, le compagnie assicuratrici (...) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore e la (...) Public Limited Company, in persona del legale rappresentante pro tempore le quali, nel riportarsi al contenuto delle difese articolate dalla convenuta (...) s.c.p.a. nella propria comparsa di costituzione e risposta e nel contestare, per converso, le difese di parte attrice, infondate in fatto ed in diritto, evidenziavano, in particolare, come la domanda attrice, si come la stessa relazione del c.t.u. nella fase di a.t.p. facesse riferimento allo stato degli immobili risultante dopo l'inizio dei lavori pubblici; al contrario, non vi era alcun dato oggettivo sullo stato dei fabbricati ante lavori e, pertanto, concludevano per il rigetto della domanda. Evidenziavano, ancora, la debolezza dell'elaborato peritale redatto in fase di a.t.p. in ragione del fatto che gli esiti della perizia avrebbero necessitato di ulteriori e maggiori approfondimenti. Concludevano, pertanto, come di seguito: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto; in subordine, qualora il danno sia ritenuto provato riconoscere l'indennizzo nel rispetto del contratto sottoscritto; con vittoria di spese e competenze del giudizio". Instauratosi il contraddittorio, il precedente giudicante, con riguardo all'eccezione del difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta assegnava alle parti termine per il deposito di note illustrative; quindi, con ordinanza di scioglimento della riserva del 10.4.2017, ritenuto correttamente incardinato il presente giudizio innanzi al G.O., concedeva i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. Con successiva ordinanza di scioglimento di riserva veniva dapprima acquisito il fascicolo di a.t.p., contenente la c.t.u. redatta dall'ing. (...), poi, veniva conferito ulteriore incarico peritale, nell'ambito del presente giudizio, al nominato c.t.u., ing. (...). Conclusasi l'attività istruttoria, mediante deposito della relazione peritale finale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. giusto verbale di udienza del 27.1.2021 svoltasi secondo la modalità della trattazione scritta in ragione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19. MOTIVI DELLA DECISIONE Tanto richiamato, in via preliminare, e con riferimento alla sollevata eccezione del difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale, la stessa è infondata e va, dunque, respinta alla luce delle motivazioni rese con ordinanza del 10.4.2017, cui si rinvia, e della quale se ne condivide l'iter argomentativo. Invero, l'oggetto del presente giudizio pertiene ad una richiesta di risarcimento del danno patrimoniale subito dagli immobili in titolarità agli odierni attori nell'ambito dell'esercizio di un'attività privatistica di esecuzione di lavori da parte di una società consortile la quale ha portato alla realizzazione di un'opera, di pubblica utilità, nell'alveo di un rapporto assoggettato al regime privatistico, e, dunque, sotto il profilo giurisdizionale, al sindacato del giudice ordinario. Tanto precisato, ai fini del corretto inquadramento giuridico della fattispecie de qua, occorre premettere che nella materia edilizia, non è infrequente che dall'esecuzione di un'opera materiale (edificazione di un immobile ovvero realizzazione di infrastrutture) possono derivare danni a terzi, anche privati, causalmente riconducibili all'attività posta in essere dall'appaltatore, ovvero alla res oggetto di appalto, con eventuale ed ulteriore coinvolgimento della responsabilità concorrente del committente. Più nel dettaglio, la responsabilità derivante dall'esecuzione di un'opera edilizia è imputabile all'impresa esecutrice ex art. 2043 c.c. a seguito della dimostrazione, da parte del danneggiato, della verificazione di un fatto che abbia cagionato un danno ingiusto in capo ad esso e che sia causalmente riconducibile al predetto fatto secondo i canoni vigenti in materia di responsabilità aquiliana. Ciò posto, nell'ambito dell'accertamento della responsabilità per i danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto di lavori edili, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, di regola, dei danni cagionati ai terzi derivanti dall'esecuzione di un appalto, risponde, ex art. 2043 c.c., l'appaltatore atteso che l'attività che egli pone in essere in forza del contratto di appalto - con propria ed autonoma organizzazione ed a proprio rischio - può arrecare, appunto, danni a cose di terzi rispetto alle quali non potrà che esserne chiamato a rispondere in forza del principio del neminem laedere. Accanto a tale responsabilità può, nondimeno, coesistere quella del committente, vuoi in termini di compartecipazione causale al medesimo danno occorso, vuoi in qualità di custode ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c.. Nel primo caso ci si riferisce alle ipotesi di violazione, da parte del committente, delle generali regole di cautela nascenti dall'art. 2043 c.c., ovvero ai casi di riferibilità dell'evento dannoso al committente per culpa in eligendo, per essere stata l'opera affidata ad un'impresa assolutamente inidonea a svolgere i lavori affidati, ovvero, per l'ipotesi in cui l'appaltatore, in base alle pattuizioni contrattuali, sia stato un semplice esecutore materiale degli ordini impartiti dal committente, dunque, un nudus minister privato della sua autonomia gestionale o, infine, quando il committente si sia, di fatto, ingerito con singole e specifiche direttive nella esecuzione del contratto o abbia concordato con l'appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell'appalto. Nel secondo caso, invece, la responsabilità del committente può venire in rilievo nei confronti dei terzi danneggiati sulla base del rapporto di proprietà/custodia della cosa oggetto di appalto pubblico di lavori o della cosa sulla quale vengono eseguiti lavori pubblici. Orbene, stanti tali premesse in punto di diritto, in fatto, e sotto il profilo meramente oggettivo, dall'esame della documentazione versata in atti, nonché dagli accertamenti tecnici effettuati in corso di causa, alcun dubbio sussiste in ordine al fatto che i lavori di realizzazione della galleria (...), commissionati dalla committente (...) S.p.a. ed eseguiti da (...) S.c.p.a., abbiano determinato l'evento dannoso fonte di danno risarcibile agli immobili di proprietà attorea. La sussistenza del nesso causalistico condizionalistico tra i lavori effettuati da (...) S.c.p.a. per la realizzazione della galleria e le lesioni e fessurazioni apertesi nell'immobile di proprietà attorea è elemento costitutivo della responsabilità ex art. 2043 c.c. riconosciuta ed evidenziata dallo stesso c.t.u., per come, peraltro, corroborato dal geologo, dott. (...), mediante relazione geologica in atti. Invero, il c.t.u., ing. (...), (vedasi sul punto le controdeduzioni alle osservazioni delle parti convenute dell'8.12.2019) afferma che "I lavori di realizzazione della variante (...) alla SS 106 sono stati complessi ed invasivi sul corpo del terreno di interesse dei ricorrenti (...). L'esecuzione di tali lavori ha avuto dirette conseguenze, più o meno prevedibili, certamente dipendenti dalla direzione di scavo, dalle modalità di esecuzione, dalle proprietà meccaniche del terreno e dalla sua natura. Questo complesso di caratteri in genere viene preso in considerazione e "attenzionato" in fase di progettazione al fine di "scongiurare" possibili conseguenze derivanti dallo stato di deformazione del terreno, causato verosimilmente dalle opere". b) I cedimenti e gli spostamenti orizzontali in superficie causati dallo scavo di una galleria sono inevitabili. Essi sono in parte dovuti alle deformazioni volumetriche del terreno circostante lo scavo e in misura maggiore al volume perso, ovvero, alla differenza fra il volume di terreno scavato e quello occupato dalla galleria. Cedimenti che si sviluppano al di sopra della galleria, lateralmente ad essa e anche in avanzamento al fronte di scavo. La realizzazione di una galleria sotterranea presenta diverse problematiche. L'effetto si risente a livello del piano di campagna in modo tanto più sensibile quanto più superficiali sono le gallerie stesse; lo scavo e le modalità con cui queste vengono effettuate producono lo sviluppo di cedimenti che si propagano anche a grandi distanze. c) A parere dello scrivente i danni agli immobili dei coniugi (...) - (...) sono riconducibili ai lavori di realizzazione della galleria "(...)" che hanno provocato un abbassamento del terreno in superficie. Oltre ai movimenti locali e immediati, dovuti alla rottura dell'equilibrio naturale con l'apertura di superfici di discontinuità presenti nelle formazioni rocciose, esistono movimenti generali legati alle caratteristiche dei terreni e all'interazione tra il suolo ed il rivestimento". Ulteriormente, dalla relazione geologica elaborata dal dott. (...), si evince come la realizzazione dello sbancamento al piede del versante su cui insiste il centro abitato di (...) - oltre che il fabbricato di proprietà degli odierni attori - in assenza di un preventiva realizzazione di un'opera a monte dello stesso volta a contenere eventuali cedimenti "è una modalità di esecuzione molto rischiosa adottabile in contesti geologici molto stabili" ovvero in contesti in cui il terreno possieda proprietà geo-meccaniche tali da non comportare il rischio di franamento. "L'area d'intervento, invece, appare molto fragile da un punto di vista geologico - stratigrafico, geomorfologico e idrogeologico". Dunque, e sotto il profilo della sussistenza del nesso causale, le lesioni riscontrate nell'immobile, oltre che nel piazzale esterno di proprietà degli attori, non lasciano margini di dubbio sul tipo di causa che le abbia generate. Si ha ragione di credere, infatti, che le lesioni investigate ed accertate siano diretta ed immediata conseguenza di un'alterazione dello stato tensionale del terreno verosimilmente congruente con le sollecitazioni derivanti dai lavori prodromici alla realizzazione della galleria. Ed invero, l'area d'intervento teatro dei lavori di realizzazione dell'opera pubblica, proprio in ragione della sua peculiare morfologia, avrebbe dovuto essere attenzionata e presa in considerazione, attraverso la predisposizione di adeguati strumenti di prevenzione, sin dalla fase di progettazione del lavoro realizzato. Ne consegue, dunque, alla luce dei riscontri peritali effettuati dal c.t.u., che del tutto infondate risultano essere le argomentazioni difensive sostenute, a propria discolpa, dalla convenuta (...) S.c.p.a. a mente delle quali: 1) i movimenti complessi che hanno dato luogo ai presunti danneggiamenti agli edifici di proprietà degli attori sono stati causati da un fenomeno di frana quiescente preesistente alla costruzione della galleria, del tutto indipendenti ed autonomi rispetto alla realizzazione degli scavi prodromici alla realizzazione della galleria; 2) l'origine ed evoluzione dei danneggiamenti degli edifici potrebbe risiedere nell'inadeguatezza delle fondazioni degli edifici stessi; 3) l'origine del fenomeno franoso è stato condizionato da fattori esterni quali l'andamento della piovosità degli ultimi anni, unitamente alle immissioni incontrollate, nel terreno di fondazione, di notevoli quantitativi d'acqua ("intenso ruscellamento") per effetto degli accertati malfunzionamenti della rete di distribuzione idrica del Comune di Grotteria, proprietario della condotta idrica. In proposito, occorre evidenziare che il c.t.u. nel proprio elaborato peritale ha escluso la presenza, nella fattispecie de qua, di fattori esterni concausali (quali, nello specifico, le particolari condizioni dell'immobile danneggiato, i fenomeni piovosi, ovvero la rottura delle tubature idriche ascrivibile ad una presunta responsabilità omissiva del Comune di Grotteria), che abbiano potuto contribuire in via concorrente alla verificazione del danno patito agli immobili di proprietà attorea. Orbene, e con precipuo riferimento alle condizioni dell'immobile danneggiato, il c.t.u. nelle "Controdeduzioni alle osservazioni delle parti convenute' del 20.8.2019 ha relazionato in merito alle verifiche effettuate sulla regolarità edilizia dell'immobile all'esito di riscontri avvenuti presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di Grotteria. Sul punto, il c.t.u. evidenzia quanto appresso: "l'affermazione del Perito di parte che "le modeste caratteristiche costruttive dell'immobile costituiscono la causa principale delle fessurazioni" non trova alcun ragionevole fondamento in considerazione della regolare edificazione degli immobili di che trattasi, con caratteristiche costruttive in linea con l'epoca di realizzazione degli stessi". Le condizioni attuali del cespite rivelano, infatti, che il fabbricato, ancorché di remota costruzione, è stato fortemente compromesso dai danni arrecati dai lavori di realizzazione della galleria "(...)". "In riscontro alle indagini approfondite, il sottoscritto ritiene che le cause che hanno prodotto i danni agli immobili dei coniugi (...)-(...) sono da attribuire, esclusivamente, ai lavori di realizzazione della galleria medesima". Ciò posto, con riguardo all'ulteriore incidenza concausale ascrivibile ai fenomeni idrogeologici il c.t.u. sul punto afferma che "(...) la zona interessata (...) non è stata interessata da condizioni climatiche particolarmente critiche; le evidenze riscontrate non possono che essere state causate da "squilibri" di profondità. =" I lavori di realizzazione della variante (...) alla SS 106 sono stati complessi ed invasivi sul corpo del terreno di interesse dei ricorrenti: sbancamenti, rilevati, piattaforma stradale, realizzazione della galleria in località (...) del Comune di Grotteria. L'esecuzione di tali lavori ha avuto dirette conseguenze, più o meno prevedibili, certamente dipendenti dalla direzione di scavo, dalle modalità di esecuzione, dalle proprietà meccaniche del terreno e dalla sua natura.". Quanto, invece, alle perdite idrauliche comunali registratesi all'epoca della realizzazione dei fatti di causa, il consulente d'ufficio, nel dare riscontro alle osservazioni del c.t.p. di parte convenuta, sostiene che "il fenomeno, ammesso che si sia verificato, non ha tempo né prevedibilità, né assume carattere di causa/effetto in questa circostanza. Certamente, senza che ci sia prova diretta, gli stessi movimenti del terreno, così come sollecitano i corpi di fabbrica in superficie, possono sollecitare le condotte idriche provocando rotture: in qualche occasione il Comune, su segnalazione (...), ha ripristinato la condotta comunale. Va pure osservato che i piezometri installati dalla stessa (...) non hanno segnalato particolari variazioni significative di presenza di acqua nel terreno. Tuttavia eventuali perdite alla condotta comunale o di altra natura non sono riconducibili, né sarebbero concausa, ai danneggiamenti osservati. Va osservato che, al di là dell'assenza superficiale di tali episodi, risulta possibile che lo scavo della galleria abbia intercettato un sistema idrico sotterraneo "rompendo" un equilibrio idraulico consolidato all'interno delle masse direttamente o indirettamente prospicienti il fabbricato ". Ne discende, pertanto, che alcuna responsabilità concausale può essere riconosciuta in capo al Comune di Grotteria, se solo si pone mente ad un ulteriore aspetto in base al quale, nell'ordinanza di sgombro del primo giugno 2011 (vedasi allegato n. 2 del fascicolo di parte ricorrente del procedimento di a.t.p.), si dà atto che a seguito dei lavori di costruzione della galleria (...) erano stati registrati non solo cedimenti delle case sovrastanti la frazione (...) del Comune di Grotteria, ma anche il cedimento di numerosi canali di scolo d'acqua realizzati con canaloni in cemento armato, nonché il cedimento della condotta centrale idrica di adduzione alla frazione (...). E', ulteriormente, oltre che documentalmente, provato che il Comune di Grotteria (tempestivamente avvisato da (...) all'esito delle attività di sopralluogo), avesse provveduto a riparare la perdita alla condotta idrica comunale (sul punto, vedasi le raccomandate inoltrate da (...) S.c.p.a., di cui agli allegati 4 e 5 della produzione di parte attrice relativa al procedimento di a.t.p, nonché, ed ulteriormente, il prot. n. 337 del 23.1.2012, di cui allegato n. 27, in cui il Comune di Grotteria dà atto dell'avvenuta riparazione della perdita idrica in data 10.1.2012). Tutto quanto sopra evidenziato, per quel che concerne il versante dell'imputazione più propriamente soggettiva della responsabilità ex art. 2043 c.c., la convenuta (...) S.c.p.a., nei propri scritti difensivi, ha sostenuto: di aver dato esecuzione al progetto esecutivo di realizzazione della galleria osservando le prescrizioni del Capitolato Speciale, nella qualità di (...); che l'organo di collaudo, con verbale del 21 novembre 2013, certificava la sussistenza delle condizioni per la presa in consegna anticipata dell'opera senza inconvenienti per (...); che quindi, con successivo verbale di presa in consegna anticipata del 30.11.2013 il Contraente Generale veniva sollevato da qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose che avrebbero potuto verificarsi per il non corretto utilizzo della tratta in questione, nonché dagli obblighi di manutenzione. Orbene, le argomentazioni difensive sostenute dalla convenuta, all'esito degli accertamenti compiuti in fase peritale e nel corso dell'istruttoria, non esimono l'appaltatore dalla responsabilità per danni arrecati ai terzi ove, come nel caso di specie, è provato che esiste un nesso eziologico immediato e diretto tra "opera eseguita" e danno arrecato alla proprietà dei terzi. Ne discende, quindi, che nel caso de quo sussiste la responsabilità di (...) S.c.p.a. nella causazione dei danni patiti dall'immobile di proprietà degli attori, per aver la predetta, nell'esercizio dell'attività di costruzione dell'opera, omesso di predisporre le necessarie ed indispensabili misure di prevenzione che avrebbero dovuto essere messe in atto ancor prima di quando venivano registrati i primi movimenti franosi del terreno, pur noti alla convenuta medesima. Difatti, il c.t.u. è chiaro nell'affermare che "la Ditta (...) S.c.p.a. era a conoscenza del movimento franoso ed ha proseguito comunque all'esecuzione dei lavori della galleria "(...)" (...) se i lavori si fossero fermati appena riscontrato il movimento franoso i danni agli immobili soprastanti sarebbero stati sicuramente evitati". Dunque, dalle relazioni tecniche e geologiche, nonché dai sopralluoghi effettuati all'epoca dei fatti occorsi, considerate le ben note caratteristiche geomorfologiche dei luoghi di causa, discende l'assoluta prevedibilità della verificazione del fenomeno franoso in esito all'esecuzione dei lavori di realizzazione della galleria, nondimeno colposamente trascurato da parte della società appaltatrice. Né alcuna efficacia escludente la responsabilità della convenuta (...) può avere, ai fini del presente giudizio, il verbale di consegna anticipata dell'opera del 21.11.2013 in ragione del fatto che la presa in consegna anticipata della galleria da parte dell'(...) S.p.a. è stata giustificata dall'accertamento di un adeguato livello di sicurezza, all'interno della galleria, per come riscontrato all'esito del collaudo statico. Dunque, la certificazione da parte della Commissione di collaudo in ordine alla presa in consegna anticipata dell'opera realizzata non esclude, in sé e per sé considerata, ulteriori ed eventuali profili di responsabilità da parte del Contraente Generale per i danni cagionati a terzi. Dunque, in base agi esiti dell'articolata attività istruttoria espletata nell'ambito del presente giudizio, si ritiene che la realizzazione dello scavo effettuato per la realizzazione della galleria, abbia costituito l'antecedente della catena eziologico causale tra l'evento e le conseguenze dannose (pregiudizio agli immobili), in alcun modo recisa né dagli eventi metereologici occorsi (la cui entità e frequenza sono stati di valore trascurabile), né dalla rottura della rete idrica comunale la quale, al contrario, ha costituito un effetto non già una causa dei danni lamentati dagli attori. Le conclusioni sopra delineate sono conformi a quelle raggiunte dal c.t.u. il quale, nel rispondere al quesito n. 7) contenuto nell'ordinanza di conferimento incarico, conclude come di seguito: "Le indagini di campo eseguite in occasione di ripetuti sopralluoghi e l'ampia documentazione esaminata e prodotta escludono, a parere del sottoscritto, la presenza di altra causa (oltre quella dei lavori stradali) che sia intervenuta a condizionare pesantemente la stabilità degli immobili dei ricorrenti. Difatti i lavori per la costruzione della galleria "(...)" sono stati causa/ motivo determinante del grave dissesto fessurativo, unico prodotto dell'azione causale". Ciò posto, e con precipuo riferimento alla posizione assunta da (...) S.p.A. nell'ambito del presente giudizio, fermo restando la responsabilità dell'appaltatore di opere di pubblica utilità per le argomentazioni sopra richiamate, occorre puntualizzare quanto di seguito. Sia nell'appalto di opere private che in quello di opere pubbliche, si è andato nel tempo delineando un progressivo orientamento giurisprudenziale che ha lavorato sull'autonomia dell'appaltatore e sulle sue concrete e graduate conformazioni valorizzando anche la posizione giuridica del committente. L'approdo ermeneutico finale è sintetizzato dalla pronuncia della Cass. sez. III, del 28 settembre 2018 n. 23442, secondo la quale, posto che i danni derivanti dai lavori dell'appaltatore producono responsabilità di quest'ultimo esclusivamente ai sensi dell'art. 2043 c.c. (salvi i casi di ingerenza totale del committente o di violazione di specifici obblighi di vigilanza, che renderebbero il committente responsabile ex art. 2049 c.c.), in relazione ai danni derivanti da una cosa oggetto dei lavori appaltati, il committente resta nel possesso, ed anche nella giuridica detenzione, del bene oggetto dell'appalto di cui abbia comunque la disponibilità materiale, tanto da poterlo consegnare all'appaltatore per l'esecuzione dell'appalto e ne può disporre, sia giuridicamente che materialmente, conservando sempre il potere di impartire direttive all'appaltatore in merito alle opere da eseguire ed alle modificazioni da apportare. L'autonomia dell'appaltatore nello svolgimento della sua attività, in forza della quale si è esclusa in certi casi la posizione di custode del committente, in realtà riguarda l'attività da porre in essere per l'esecuzione dell'appalto, non già la disponibilità e/o la custodia della cosa oggetto dei lavori. Il committente, invero, anche durante lo svolgimento dell'appalto, può sempre disporre della cosa anche e, soprattutto, attraverso l'affidamento di lavori in appalto; dunque, l'appalto non esclude affatto la custodia, ma è, al contrario, un modo di esercizio della stessa. Non è, pertanto, consentito al custode di liberarsi della sua posizione di "garanzia" semplicemente trasferendo contrattualmente tale posizione in capo ad un terzo, di cui invece, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il "custode" è sgravato soltanto se sussiste il caso fortuito, ove sia provato dal custode stesso. La prova, peraltro, ben può consistere nella dimostrazione che il danno è causalmente riconducibile esclusivamente al fatto dell'appaltatore, il quale abbia eseguito i lavori ad esso affidati in modo non conforme al contratto ed alle norme, anche tecniche, disciplinanti la sua esecuzione. In definitiva, l'appalto di opere non comporta la perdita della custodia per il committente con ogni ovvia conseguenza del caso. Pertanto, anche laddove nel contratto di appalto esista una clausola di esonero con cui si preveda che tutti i danni che i terzi dovessero subire dall'esecuzione delle opere siano a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore, rimanendone indenne il committente - (cfr. art. 14 del Contratto di affidamento che prevede che il Contraente Generale assume su di sé la responsabilità per eventuali danni a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori ed art. 16 del Capitolato Speciale d'Affidamento che prevede che debba essere sempre il Contraente Generale ad adottare gli opportuni provvedimenti e cautele necessari per evitare danni ai beni pubblici e privati) - la predetta clausola di esonero non può essere invocata dall'appaltatore quale ragione di esenzione dalla propria responsabilità risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato, proprio perché "tale clausola, operando esclusivamente nei rapporti fra i contraenti, alla stregua dei principi generali sull'efficacia del contratto fissati dall'art. 1372 c.c., non può vincolare il terzo a dirigere verso l'una, anziché verso l'altra parte, la pretesa nascente dal fatto illecito o cagionato dall'esecuzione del contratto" (così Cass. sez. 2, 17 febbraio 2012 n. 2363). L'autonomia dell'appaltatore rimane, dunque, un profilo meramente endocontrattuale. Va, dunque, affermato il principio di diritto secondo cui nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere, effettuate in forza di contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore, ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, trovando il limite di operatività esclusivamente nelle ipotesi di caso fortuito (cfr., da ultimo Cass. civ., sez. III, sent n. 7553/ 2021). Tanto precisato, alla luce delle argomentazioni di cui sopra, la terza chiamata (...) S.p.A. risulta anch'essa responsabile nei confronti di parte attrice dei danni cagionati al fabbricato di proprietà (...)-(...) ai sensi dell'art. 2051 c.c., con diritto, tuttavia, alla manleva sul piano interno nei confronti dell'appaltatrice (...) S.c.p.a. di quanto essa (...) debba, in concreto, esborsare a favore degli odierni attori all'esito della presente pronuncia, considerato, in ogni caso, che parte attrice solo in sede conclusionale ha esplicitato la propria volontà di estendere la richiesta risarcitoria anche nei confronti delle parti chiamate in causa. Sul punto, infatti, può ritenersi condiviso il principio di diritto per il quale "nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio" (Corte d'Appello di Napoli, 14 febbraio 2019). Tanto chiarito, per quanto concerne il profilo della copertura assicurativa del rischio occorso l'(...) S.c.p.a. ha stipulato con la (...) Ass.ni S.p.a. e con la (...) S.p.a., (oggi (...) S.p.a.), in coassicurazione con la (...) Public Limited Company S.p.a., una polizza al fine di essere manlevata nel caso di accertamento della responsabilità a proprio carico per danni derivati a terzi. Orbene, le società terze chiamate in garanzia, nelle rispettive comparse di costituzione, dopo aver chiesto in via principale il rigetto della domanda attorea, per le ragioni già evidenziate dalla convenuta, hanno chiesto, in caso di accoglimento della domanda attorea, di escutere la garanzia nei limiti delle quote delle rispettive polizze separate nel rispetto delle specifiche clausole contrattuali e delle pattuizioni concordate tra i contraenti. Da ultimo, e con riferimento al profilo relativo alla quantificazione dei danni occorsi al fabbricato occorrono doverose puntualizzazioni. L'ing. (...) conferma e ribadisce nel proprio elaborato che l'immobile degli attori è stato reso inagibile dopo la realizzazione della galleria e che, ai fini della quantificazione del danno patrimoniale "di certo assumono poca importanza i caratteri costruttivi del fabbricato sul nesso causa/effetto; né appare pertinente la determinazione del valore del fabbricato in sè"(...); "il livello di compromissione delle strutture esaminate è molto alto per avvalorare, senza i molti dubbi del caso, l'ipotesi di un possibile recupero edilizio". Orbene, il c.tu. si è avvalso del Prezzario LLPP della Regione Calabria del 2013 utilizzando il parametro del metro cubo, economicamente più conveniente rispetto al parametro del metro quadrato". Pertanto, sommando il valore dei costi di demolizione e ricostruzione dell'immobile e del garage oltre le spese e competenze tecniche di progettazione, esecuzione lavori, relazione geologica e direzione esecutiva dei lavori, il nominato c.t.u. quantifica il danno patrimoniale subito dall'immobile di proprietà attorea nella somma complessiva di Euro 280.413,10. Orbene, considerato che gli attori con il proprio atto introduttivo hanno chiesto il risarcimento del danno patrimoniale per la somma di Euro 195.200,00, (importo che, in sede di precisazione delle conclusioni, è stato rideterminato per la maggior somma di Euro 280.413,10 alla luce della quantificazione operata dal c.t.u. in sede peritale); tenuto conto che nelle pronunce giudiziali opera il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ne consegue che, nel caso di specie, va riconosciuta agli attori la somma richiesta in citazione, pari ad Euro 195.200,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale. Come noto, infatti, la finalità sottesa alla fase della precisazione delle conclusioni è quella di giungere a fissare, in modo definitivo, le richieste che le parti intendono sottoporre al giudice, tenendo conto di quelli che sono gli elementi emersi nel corso della trattazione e dell'eventuale istruzione probatoria, in ogni caso, entro i limiti delle richieste formulate negli atti introduttivi ovvero a norma dell'art. 183 c.p.c., in modo tale da porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle sole richieste (istruttorie e di merito) definitivamente proposte. Orbene, posto che nelle conclusioni rassegnate in citazione parte attrice non ha chiesto il risarcimento del danno per quella somma da accertarsi in corso di giudizio all'esito dell'espletanda attività istruttoria, ma, al contrario, l'ha quantificata per un importo determinato nel quantum, deve ritenersi che la richiesta risarcitoria liquidabile, (rimodulata in aumento in sede di precisazione delle conclusioni), vada contenuta nei limiti della minor somma richiesta nel proprio atto introduttivo. Ciò a maggior ragione ed in considerazione del fatto che in sede di precisazione delle conclusioni, in assenza di ulteriori danni verificatisi successivamente all'instaurazione del giudizio, non possa essere chiesto il riconoscimento di un maggior danno, per un maggior importo, già quantificato in citazione. Ne discende, in definitiva, e conformemente al principio della necessaria corrispondenza fra chiesto e pronunciato, che agli attori, va riconosciuta la somma di Euro 195.200,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti dall'immobile, per come accertati dal consulente tecnico d'ufficio, ed espressamente richiesti in citazione. Per quanto concerne, invece, l'ulteriore domanda di riconoscimento del risarcimento del pregiudizio non patrimoniale la stessa va respinta per difetto di prova. Invero, gli attori, nel lasso temporale in cui hanno continuato ad abitare l'immobile danneggiato, non hanno documentato né di aver subìto un drastico cambiamento delle proprie abitudini di vita, né un pregiudizio morale medicalmente accertato. Invero, i pregiudizi non patrimoniali, suscettibili di una tutela costituzionale indiretta mediante la clausola aperta di cui all'art. 2 Cost., non sono risarcibili in re ipsa, ma devono essere allegati e provati, in termini di danno conseguenza da colui il quale ne domandi il risarcimento. Alla luce delle motivazioni sin qui delineate (...) S.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, va condannata, in solido con (...) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno subito dalla proprietà degli attori per la somma di Euro 195.200,00, oltre interessi legali decorrenti dalla presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo. Sul piano dei rapporti interni tra la convenuta (...) S.c.p.a. e le chiamate in giudizio, alla luce delle argomentazioni di diritto di cui sopra, valgano le seguenti statuizioni: (...) S.p.A. avrà diritto di rivalsa nei confronti della (...) S.c.p.a. per quanto la stessa dovesse esborsare in favore della parte attrice all'esito della presente pronuncia in forza delle clausole contrattuali richiamate nella superiore parte motiva; (...) S.c.p.a., a propria volta, avrà diritto di manleva nei confronti delle chiamate in causa (...) S.pa. e (...) S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in coassicurazione tra loro, e a vedersi corrisposto, nei limiti delle quote di polizza sottoscritte, quanto la stessa andrà a corrispondere alla parte attrice in forza della presente pronuncia. Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita dalla presente pronuncia. Le spese di lite esse seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. 55/14, aggiornato al D.M. 37/2018, ai valori medi, avuto riguardo allo scaglione di riferimento (fino ad Euro 260.000,00), tenuto conto del valore della controversia determinato in base alla richiesta risarcitoria formulata in citazione. Le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico delle parti convenute, dichiarate soccombenti nel presente giudizio, con vincolo di solidarietà nei rapporti esterni con il consulente d'ufficio. P.Q.M. Il Tribunale di Locri definitivamente pronunziandosi nella presente controversia di cui al n. R.g. 991/2015 così provvede: - in via preliminare, dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di Grotteria, in persona del Commissario Straordinario pro tempore e, per l'effetto, condanna, (...). S.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di esso Comune di Grotteria, delle spese del giudizio quantificate nella somma di Euro 13.430,00 oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge; - nel merito, accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna (...) S.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con (...) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di Euro 195.200,00, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, per come giudizialmente accertato, in riferimento alle lesioni subite dal fabbricato di proprietà degli odierni attori; - condanna, altresì, (...) S.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con (...) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice delle spese del giudizio, quantificate nella somma di Euro 13.430,00 oltre rimborso del contributo unificato, delle spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Vi.Ma., dichiaratosi antistatario nell'atto introduttivo del giudizio; - condanna, inoltre, (...) S.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne (...) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, di quanto quest'ultima società dovesse versare, in forza della presente pronuncia ed in favore degli attori, in ragione del rapporto di garanzia interno e per le ragioni di cui in parte motiva; - condanna, infine, (...) S.p.a. e (...) S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in coassicurazione tra loro, e nei limiti delle rispettive quote di polizza e di massimale sottoscritto, al pagamento in favore di (...) S.c.p.a. di quanto quest'ultima andrà a pagare in favore di parte attrice e/o di (...) S.p.a. in forza della presente pronuncia; - le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di (...) S.c.p.a. e di (...) S.p.a,, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, essendo state dichiarate soccombenti nel presente giudizio. Così deciso in Locri il 19 maggio 2021. Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2021.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LOCRI SEZIONE CIVILE Il giudice dott.ssa Enrica de Sire nel procedimento R.G.N.1297/2013 avente ad oggetto: responsabilità medica ha pronunziato la seguente SENTENZA TRA NA.LU. E CO.PA., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Na.Fr., rappresentati e difesi, in virtù di procura in ca lce all'atto di citazione, dall'avv. Ro.Au., elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito in Bovalino, alla via (...); ATTORI E NA.FR., in proprio, nelle more del giudizio divenuto maggiorenne, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di intervento volontario, dall'avv. Ro.Au., elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Bovalino, alla via (...); INTERVENTORE NEI CONFRONTI DI A.S.P. - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore; CONVENUTA CONTUMACE CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale di udienza del 15.10.2020. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con atto di citazione del 21.08.2013 gli attori, ut supra generalizzati, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Fr. (nelle more del giudizio divenuto maggiorenne) convenivano in giudizio l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria (A.S.P.), in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di vederla condannare al risarcimento di tutti i danni, dai medesimi subìti, in proprio e nella qualità, quantificati in complessivi Euro 2.000.000,00 o nella diversa somma da accertarsi in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze di giudizio, in conseguenza dell'accertamento della responsabilità in capo ai sanitari dell'Azienda Sanitaria n. 9 di Locri (oggi A.S.P. di Reggio Calabria), i quali, per effetto dell'omessa diagnosi di malformazione fetale, avevano pregiudicato il diritto di ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza, oltre al diritto alla salute del bambino. Alla prima udienza, verificata la regolarità della notifica, il giudice dichiarava la contumacia dell'A.S.P. e, al contempo, concedeva i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.. Articolati i mezzi istruttori, esperite tre consulenze tecniche d'ufficio medico - legali (con i consulenti dott. Cl.Co., Fr.Ia. e Sa.Mo. i quali, a seguito di precedenti rinunce da parte di altri professionisti, hanno accettato il relativo incarico), oltre che la prova testimoniale (Ci.Ma., Fa.Ro. e Ie.De.), con proprio atto di intervento del 20.2.2020, si costituiva Na.Fr., neo maggiorenne, il quale, facendo proprie tutte le argomentazioni e deduzioni anche istruttorie formulate dai genitori nel suo interesse, chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Piaccia all'On.le Tribunale adito, previo accertamento della responsabilità per la mancata diagnosi della malformazione fetale dei sanitari dell'A.S. n. 9 di LOCRI - Presidio Ospedaliero di LOCRI (ora A.S.P. di REGGIO CALABRIA), con conseguente lesione del suo diritto alla salute, in quanto nato malformato, condannare la convenuta ASP - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - di REGGIO CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ex artt. 1218, 1223,1226 e 1228, 2043 e 2059 c.c., al pagamento a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti in proprio, della complessiva somma di Euro 1.400.000,00, o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze di giudizio. Disposti alcuni rinvii del presente procedimento, motivati sia in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sia da esigenze di ruolo, all'udienza del 15.10.2020, la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. (60 giorni), volti al deposito della sola comparsa conclusionale, stante la mancata costituzione della convenuta Azienda Sanitaria Provinciale, dichiarata contumace. Tanto richiamato, in via preliminare, va dichiarata la contumacia della odierna convenuta regolarmente citata e non comparsa. Quanto al merito, la domanda formulata dagli odierni attori Na.Lu. e Co.Pa. in proprio è fondata e va accolta, per quanto di ragione, nei limiti e con le precisazioni che seguono. In primo luogo, occorre premettere che il diritto del quale gli odierni attori chiedono tutela è il diritto al risarcimento dal danno da privazione della facoltà del genitore, conseguente alla omessa informazione sulla esistenza di malformazioni del feto, di esercitare una scelta consapevole di aborto terapeutico. Viene, dunque, innanzitutto in rilievo la questione relativa alla delibazione in ordine alla esercitabilità da parte della donna del diritto di aborto, e quindi, la verifica della sussistenza dei relativi presupposti di legge. Sul punto, ed in riferimento al giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno cosiddetto da nascita indesiderata, è onere della parte attrice allegare e dimostrare - con riguardo alla sua concreta situazione - la sussistenza delle condizioni legittimanti l'interruzione della gravidanza contemplate dalla L. 22 maggio 1978, n. 194, art. 6, lett. b), ovvero che la conoscibilità, da parte della stessa, dell'esistenza di rilevanti anomalie o malformazioni del feto avrebbe generato uno stato patologico tale da mettere in pericolo la sua salute fisica o psichica (cfr. Cass. n. 27528/ 2013 e Cass. n. 7269/2013). Ciò posto, ed in primo luogo, occorre evidenziare che idonee a determinare un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna sono solamente rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro. In secondo luogo, e sotto diverso angolo prospettico, non può non richiamarsi il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite di questa Corte (S.U. 25767/ 2015, poi ripreso da Cass. civ. n. 19151 del 2018), secondo cui, "in tema di responsabilità medica da nascita indesiderata, il genitore che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare che la madre avrebbe esercitato la facoltà d'interrompere la gravidanza, ricorrendone le condizioni di legge - ove fosse stata tempestivamente informata dell'anomalia fetale; quest'onere può essere assolto tramite presunzioni, in base a inferenze desumibili dagli elementi di prova, quali il ricorso al consulto medico per conoscere lo stato di salute del nascituro, le precarie condizioni psicofisiche della gestante o le sue pregresse manifestazioni di pensiero propense all'opzione abortiva, gravando sul medico la prova contraria, che la donna non si sarebbe, anche se adeguatamente informata, determinata all'aborto per propria scelta personale" (da ultima, Cass. civ. sez. III, 06/07/2020, n. 13881). Dunque, ai fini del risarcimento del danno, va dimostrata la volontà abortiva della gestante che può essere indagata sia ex post, verificando la realtà effettiva fattuale, sia ex ante, secondo un giudizio di prognosi postuma e a prescindere da quanto in seguito strettamente realizzatosi. Tuttavia, in tali evenienze, stante la difficoltà di una simile dimostrazione, la giurisprudenza ha ritenuto che in tali casi debba farsi ricorso alla prova presuntiva, di cui all'art. 2729 c.c., e, quindi, ricercare quelle circostanze che possono considerarsi idonee a dimostrare il convincimento della madre, secondo la regolare del "più probabile che non", tra le quali, ad esempio, la scelta di ricorrere ad esami aventi lo scopo di accertare eventuali anomalie del concepito, condizioni psicologiche particolari, nonché pregresse manifestazioni di pensiero della gestante sintomatiche di una propensione all'opzione abortiva. Se dall'insieme di questi elementi si evince un'inequivoca volontà d'interrompere la gravidanza in caso di malattia del figlio, la rilevanza eziologica dell'inadempimento integrato dai sanitari rispetto alla nascita del bambino disabile è presunta iuris et de iure. Ciò che, infatti rileva, e che, dunque deve essere accertato anche mediante presunzioni, è che il deficit informativo colposo del sanitario abbia eliso il diritto all'autodeterminazione della gestante. Come, infatti, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con sentenza del 28 febbraio 2017, n. 5004, "la violazione del diritto ad una piena e corretta informazione sulla salute del nascituro può incidere negativamente, ed essere apprezzabile sotto il profilo del risarcimento per equivalente, non solo quando si provi che, se adeguatamente informata, la madre avrebbe scelto di abortire, ma anche quando questa prova manchi, laddove i genitori siano stati privati della possibilità di prepararsi ad accogliere un bambino che presenti problemi di salute particolari e della possibilità di seguirlo con particolare attenzione, intervenendo tempestivamente laddove questi problemi si verifichino". Invero, la madre ha sempre diritto ad essere informata circa le condizioni di salute del nascituro, e dunque di eventuali malformazioni del feto, anche solo per prepararsi psicologicamente o materialmente; ne consegue, pertanto, che in caso di inadempimento, è indubbia la responsabilità del medico ed il diritto al risarcimento del danno. Fatte tali doverose premesse generali, occorre verificare, nel caso di specie, nell'ambito dell'instaurato rapporto sociale qualificato medico - paziente se ricorra una responsabilità omissiva da parte dei sanitari dell'odierna A.S.P. di Reggio Calabria, sub specie di difetto informativo colposo, al fine di procedere, in caso affermativo, alla qualificazione e quantificazione dei pregiudizi consequenziali. Appare necessario, all'uopo, ripercorrere le tappe fondamentali del percorso clinico seguito dalla gestante. Il 14 febbraio 2000 Co.Pa. effettuava ecografia ostetrica presso l'USL 9 di Locri all'ottava settimana di gravidanza: la datazione ecografica era corrispondente all'epoca di amenorrea, non veniva rilevata alcuna anomalia; l'attività cardiaca fetale era presente. Il 31 maggio veniva effettuata ecografia alla ventitreesima settimana di gestazione la cui biometria risultava corrispondente all'epoca di amenorrea; il 24 agosto 2000, effettuata l'ecografia presso l'USL 9 di Locri al terzo trimestre di gravidanza, il ritmo cardiaco fetale era regolare, venivano visualizzati lo stomaco, i reni regolari, visualizzata la vescica. L'accrescimento fetale era regolare. Il 2 settembre 2000 l'attrice effettuava una cardiotocografia nella norma; il 15 settembre 2000 veniva ricoverata presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia per gravidanza al nono mese, per gli accertamenti del caso. L'ecografia fetale rilevava l'esistenza del feto di trentanove settimane, in posizione podalica, con dilatazione ventricolare cerebrale bilaterale. Nella stessa giornata la paziente veniva in degenza ordinaria con la seguente diagnosi: "presentazione podalica. Idrocefalia fetale con sospetto M. negativo". Il giorno seguente veniva sottoposta ad intervento di parto cesareo. Al momento della nascita il neonato si presentava affetto da plurime malformazioni: testa e collo idrocefalo; mielomeningocele alla colonna vertebrale, arti inferiori ed anche spatici, piede torto bilaterale. Seguivano immediati ricoveri e plurimi interventi chirurgici del neonato. Come dettagliatamente descritto dal c.t.u. medico - legale dott. Fr.Ia. il periziato risulta affetto dalle seguenti malformazioni: "mielomeningocele, idrocefalo tipo Arnold - Chiari, tipo II, grave piede torto congenito bilaterale con displasia congenita alle anche, incontinenza urinaria per vescica depleta con cateterismo permanente, incontinenza fecale". Tali anomalie congenite, per come evidenziato nella perizia, sono diagnosticabili già durante la gravidanza mediante l'ecografia morfologica. Nondimeno, per come accertato dal precedente c.t.u. dott. Cl.Co. "l'esame di screening del secondo trimestre è incompleto non essendo molte strutture anatomiche analizzate nel dettaglio così come previsto dalle linee guida dell'epoca. Vi è una sola immagine ecografica sulla quale, sia per distretto anatomico raffigurato, sia per scarsa qualità dell'immagine stessa, non è possibile esperire alcun giudizio sulle patologie di cui il feto era affetto". Ed ancora, "il momento in cui sarebbe stato determinante diagnosticare le patologie fetali è precedente al giorno in cui la paziente ha eseguito l'esame di screening del 2 trimeste "; "esiste una negligenza in quanto tale esame andava fatto prima, ovvero in una data in cui era ancora agevolmente possibile entro i termini della legge 194/1978 l'interruzione terapeutica della gravidanza. L'epoca gestazionale in cui l'esame di screening del secondo trimestre è stato fatto non è corretta". Rileva, ancora il consulente: "Il curante, vista l'incompletezza del referto ecografico di screening del secondo trimestre, avrebbe potuto prescrivere un secondo esame ecografico in centro di livello superiore al fine di ottenere, ove possibile, un esame di screening soddisfacente e completo fermo restando che l'epoca gestazionale tardiva avrebbe comunque rappresentato un limite all'interruzione terapeutica della gravidanza. L'esame comunque si presenta, come più volte detto, carente ed incompleto. Manca fra le altre cose una misurazione del diametro cerebellare trasverso che avrebbe perlomeno sollevato il sospetto di una anomalia a carico della Colonna; "(ecografia standard per il secondo trimestre di gravidanza il 31 maggio 2000 ed ecografia standard per il terzo trimestre di gravidanza il 24 agosto 2000) potevano evidenziare l'idrocefalia fetale e la spina bifida, scarsa possibilità di diagnosi aveva invece il piede torto congenito bilaterale". In definitiva, "L'esame ecografico in allegato 9 (ecografia standard per il secondo trimestre di gravidanza) è incompleto e carente nella forma e nella sostanza. Non sono specificati i motivi che hanno reso tale esame incompleto. I difetti congeniti maggiori di cui il feto era affetto potevano essere visti anche a quest'epoca in una buona percentuale dei casi". Orbene, dagli accertamenti medico - legali effettuati dai periti emerge e risulta evidente un'omissione colposa integrata dai sanitari locresi che ebbero in cura la paziente per non aver, appunto, tempestivamente diagnosticato, durante il periodo gestazionale, le gravi malformazioni congenite da cui era affetto il feto, compromettendo in tal guisa, irrimediabilmente, il diritto della gestante all'autodeterminazione, nella scelta cosciente e consapevole, di proseguire la gravidanza. Risulta, pertanto, accertato il nesso causale tra deficit informativo, in relazione alle gravi malformazioni da cui è risultato affetto il nato - fonte di grave pericolo per la salute psichica della donna, per come medicalmente accertato ex post dal c.t.u, psicoterapeuta, dott.ssa Sa.Mo. - e la definitiva compromissione del diritto all'autodeterminazione della gestante nella scelta abortiva. Occorre, a questo punto, indagare in ordine alla sussistenza della volontà in capo alla gestante di ricorrere all'interruzione della gravidanza ove il figlio fosse nato malformato. Come precedentemente evidenziato, la giurisprudenza sul punto ha chiarito che grava sul genitore dimostrare che la madre avrebbe esercitato la facoltà d'interrompere la gravidanza - ricorrendone le condizioni di legge - ove fosse stata tempestivamente informata dell'anomalia fetale; quest'onere può essere assolto, anche mediante il ricorso alle presunzioni. Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti, pur non risultando l'esistenza di esami specialistici effettuati dalla gestante volti a scongiurare eventuali anomalie genetiche (quale indice dell'astratta volontà abortiva della medesima), dalla disamina del tenore delle dichiarazioni testimoniali rese nel corso della fase istruttoria emerge, in maniera univoca e concorde, in alcun modo confutata o altrimenti contraddetta, la volontà della Co. di voler ricorrere all'I.V.G. ove fosse stata edotta di una eventuale malformazione fetale. Dunque, essendo state diagnosticate le gravi patologie del nascituro per la prima volta al termine della gravidanza e nelle imminenze del parto, (fonte di grave pericolo per la salute psichica della donna) è indubbio che sussista la responsabilità colposa in riferimento al deficit informativo integrato dai sanitari, i quali, con la loro condotta imperita, hanno impedito alla madre di autodeterminarsi nella scelta abortiva. Ne discende, quindi, che l'Azienda sanitaria, è responsabile dei pregiudizi non patrimoniali subiti dagli odierni attori, causalmente riconducibili e consequenziali alla mancata diagnosi delle malformazioni fetali, la cui gravità ha inciso sull'integrità psichica della madre, sub specie di danno biologico non patrimoniale ("stress cronico") per come medicalmente accertato dal c.t.u. psicoterapeuta, dott.ssa Sa.Mo., nella propria perizia. Orbene, con particolare riferimento alla qualificazione e quantificazione dei pregiudizi causalmente riconducibili all'omissione colposa, occorre evidenziare che gli attori, nella propria comparsa conclusionale, hanno precisato l'originaria domanda risarcitoria in riferimento a "tutti i danni subiti quantificati in Euro 130.000,00 per Na.Lu., Euro 134.000,00 per Co.Pa.". Orbene, dall'elaborato peritale redatto dalla psicoterapeuta, dott.ssa Sa.Mo., è emerso che entrambi i genitori presentano sintomi di tipo ansioso, problematiche di tipo umorale, legate ad una forma di stress cronico. La nascita del primogenito Fr. ha inciso sulla vita relazionale della coppia, caratterizzata da un brusco cambiamento in senso peggiorativo, pregiudicando i loro tempi, i loro spazi coniugali, le loro abitudini relazionali e lavorative. Nonostante emergono dei leggeri movimenti verso l'esterno, gli stessi appaiono in ogni caso "forzati", in quanto inevitabilmente condizionati ai bisogni del ragazzo. Gli attori riportano la difficoltà a dormire per il bisogno di monitorare il ragazzo (il quale ha dormito in stanza con loro fino a pochi anni fa). Gli altri tre figli, nati successivamente, a distanza di anni dal primogenito, vengono vissuti come riempimento delle loro esistenze ma il rapporto con loro non sembra assente di ansie. Detto complessivo quadro soggettivo - relazionale, alla luce delle Tabelle di cui al Decreto Legislativo del 2005 e delle Linee guida per la stima del danno psichico, inducono a concludere, ad avviso della psicoterapeuta, per la sussistenza in capo a ciascuno dei genitori di un danno biologico, psichico, determinato nella misura del 15% cadauno, per come specificato all'esito delle successive integrazioni peritali del 18.09.2016. Il consulente, infine, conclude il proprio elaborato peritale affermando la sussistenza anche di un danno esistenziale, la cui stima è rimessa alle determinazioni del Giudicante. Orbene, alla luce delle considerazioni medico - legali ut supra riportate, occorre ricordare che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve valutare, sul piano della prova, ed al fine della quantificazione del danno risarcibile, tanto l'aspetto interiore del danno, quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale, atteso che oggetto dell'accertamento, alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare, in concreto, di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati, caso per caso, con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 901 del 17/01/2018). Ne discende, allora, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità medicalmente accertata (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali). Invero, in presenza di un danno permanente alla salute, anche psichica, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile), può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari; al contrario, le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili, secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire), non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. (Cass. civ. sez. III, 04/11/2020, n. 2447). Non costituisce, invece, duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma riconosciuta a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente. Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (vedasi Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018). Orbene, tanto delineato, nel caso specifico, ben può valere la considerazione relativa alla configurazione della struttura a cerchi concentrici del danno psichico diagnosticato in termini di danno biologico, nella quale, dunque, la menomazione concretatasi in una patologia bio-psichica permanente, e specificamente diagnosticata come forma di alterazione del normale equilibrio biologico e mentale, è idonea a comprendere al suo interno le forme più blande del danno esistenziale (v. Cass. 23778/2014). Ne consegue, pertanto, che alla luce delle conclusioni raggiunte dal c.t.u, dott.ssa Mo., le quali si ritengono condivisibili, in quanto coerenti ed immuni da vizi metodologici, va ritenuta la sussistenza, nel caso di specie, di un danno biologico non patrimoniale di natura psichica in capo a ciascuno degli odierni attori idoneo ad assorbire e ricomprendere, al suo interno, anche la componente esistenziale causalmente riconducibile all'omessa tempestiva diagnosi della malformazione fetale, imputabile ai sanitari dell'Azienda sanitaria, odierna contumace. Nessuna ulteriore voce autonoma di pregiudizio non patrimoniale può essere, altresì, riconosciuta, in favore degli attori, (sub specie di sofferenza soggettiva interiore), in difetto di precise e specifiche allegazioni della difesa di parte attrice, dunque, non provata. In limine, va precisato che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale anche in favore del padre del nascituro. Invero, "qualora il medico ometta erroneamente di diagnosticare la patologia affettante il feto, si da impedire alla madre di interrompere volontariamente la gravidanza, il risarcimento del pregiudizio da nascita indesiderata può essere preteso anche dal padre, trattandosi di uno dei soggetti beneficiari delle norme a tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile" (Cass. civ. sez. III, 05/02/2018, n. 2675). Il padre, infatti, benché terzo rispetto al contratto/contatto sociale qualificato di assistenza sanitaria intercorrente tra la gestante ed il sanitario, è, nondimeno, pienamente tutelato dal rapporto qualificato il quale è idoneo a produrre effetti protettivi diretti in favore di terzi (Cass. 14 luglio 2006 n. 16123; Cass. 20 ottobre 2005 n. 21287). Ne discende, pertanto, il riconoscimento anche in capo a Na.Lu., in proprio, del ristoro economico dei pregiudizi biologici non patrimoniali dal medesimo sofferti e medicalmente accertati. Quanto al profilo relativo alla quantificazione economica del pregiudizio non patrimoniale sofferto dagli attori, nei termini ut supra evidenziati, alla luce delle tabelle di Milano vigenti in materia di lesioni macropermanenti va riconosciuta, in favore di Co.Pa., a titolo di risarcimento del danno biologico psichico accertato nella misura del 15% di invalidità, la somma di Euro 61,969,69, già comprensiva della componente dinamico - relazionale del danno, così determinata: l'importo base di Euro 46.861,00, individuato in base alla percentuale di invalidità ed all'età della gestante al momento dell'evento dannoso, viene devalutato (euro 35.154,54) e successivamente rivalutato nell'ammontare di cui sopra. Quanto, invece, a Na.Lu., al medesimo va riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno biologico psichico accertato nella medesima misura del 15% di invalidità, la somma di Euro 59.490,18 già comprensiva della componente dinamico - relazionale del danno, così determinata: l'importo base di Euro 44.986,00, individuato in base alla percentuale di invalidità ed all'età del padre al momento dell'evento dannoso, viene devalutato (euro 33.747,94) e successivamente rivalutato nell'ammontare di cui sopra. Sulle predette somme decorrono, altresì, gli interessi al tasso legale dal giorno della sentenza sino all'effettivo soddisfo. Con riguardo, invece, all'autonoma domanda risarcitoria formulata dal figlio Na.Fr., neo maggiorenne, la stessa va rigettata per le seguenti ragioni. Premesso che i soggetti coinvolti nella fattispecie de qua sono i genitori ed il figlio nato affetto da disabilità se la legittimazione processuale alla richiesta risarcitoria è di inconfutabile evidenza per la madre ed il padre, quella del nascituro, ex se, non è unanimemente riconosciuta in giurisprudenza. A ben osservare, la questione non riguarda la carenza di capacità giuridica del nascituro disabile, né l'esigenza, eventualmente, di individuare, ad hoc, un'attenuata soggettività giuridica - poiché il concepito potrebbe anche semplicemente considerarsi "oggetto di diritto" e ciò basterebbe ai fini della riparazione del pregiudizio subìto, non compromettendo affatto la tutela che gli spetta, anche risarcitoria - quanto, piuttosto, le conseguenze della condotta colposa la quale, per dare origine ad un obbligo risarcitorio, deve aver costretto la vittima, autonomamente considerata, ad unpeius che giustifichi anche il solo tentativo di un ripristino, seppur fittizio in termini esclusivamente monetari, dello status quo ante. Da canto proprio, il figlio nato malformato dovrebbe assolvere tale onere probatorio qualificando la nascita come eventus damni. Orbene, la vita non può rappresentare né un minus, né un peius rispetto alla non-vita, laddove il neonato, nell'ipotesi in cui fosse stata tempestivamente diagnosticata la malformazione genetica, mai sarebbe venuto alla luce. Non si può, infatti, ristorare, neanche in termini monetari, un danno commisurato all'aver fatto nascere un soggetto affetto da patologie genetiche, come tali non emendabili pur se tempestivamente diagnosticate. Non è possibile, infatti, riconoscere alla persona gravemente disabile il pregiudizio connesso alla nascita con malformazioni genetiche, in quanto, le stesse, ove immediatamente riscontrate dal ginecologo, avrebbero avuto come unica conseguenza l'esercizio da parte della madre, tempestivamente edotta, dell'interruzione volontaria della gravidanza, non già la prevenzione o la cura delle anomalie genetiche, alcune delle quali trattabili, in parte, (come nel caso di specie), solo dopo la nascita. Ne consegue, pertanto, che non può essere risarcito un diritto ad una "non vita se non sano" o ad una esistenza segnata dalla sofferenza della disabilità. Le Sezioni Unite con sentenza del 22 dicembre 2015, n. 25727, componendo il contrasto sul punto, hanno, infatti, precisato che non esiste nel nostro ordinamento un diritto "a non nascere" o a "non nascere se non sani" poiché si tratterebbe di un diritto adespota, in quanto verrebbe meno contestualmente alla nascita, ossia nel momento in cui lo stesso, ai sensi dell'art. 1 c.c., potrebbe essere validamente esercitato con l'acquisto della capacità giuridica. Dunque, il medico non è certo responsabile né della vita, perché questa non può costituire un pregiudizio, né dell'handicap, (sub specie di danno non patrimoniale alla salute del nato malformato), poiché quest'ultimo rappresenta conseguenza di un'anomalia genetica sviluppatasi nella fase intrauterina, in alcun modo riconducibile, sotto il profilo eziologico causale al deficit informativo integrato dai sanitari che ebbero in cura la gestante, in quanto laddove assolto, non avrebbe determinato l'elisione della disabilità. Ed ancora, sotto diverso angolo prospettico, alla luce dell'insegnamento fornito dalle Sezioni Unite, (Cass. Sez. Un., 22/12/2015, n. 25767) non può essere riconosciuto il diritto al ristoro economico di quei pregiudizi che, in sostanza, si rivelano caratterizzati da un mero mimetismo verbale del c.d. "diritto a non nascere se non sani", irrisarcibile, non essendo, peraltro, possibile stabilire un "nesso causale" tra la condotta colposa del medico e le sofferenze psicofisiche cui il figlio è destinato nel corso della sua vita. In definitiva, quindi - e venendo all'esame del caso concreto sottoposto all'attenzione del giudicante - non può che rigettarsi la domanda formulata dall'interventore avuto riguardo alla circostanza che allo stesso non può essere riconosciuto alcun ristoro economico dei pregiudizi dal medesimo lamentati, alla luce delle motivazioni di cui sopra, considerata la natura delle anomalie generiche, tardivamente diagnosticate, atteso che le stesse, ove tempestivamente riscontrate, non avrebbero consentito al minore di nascere sano o con patologie di minor entità, quanto, piuttosto, ed al contrario, avrebbero facultato la madre all'esercizio del diritto di interrompere volontariamente la gravidanza. Infine, per quanto concerne il governo delle spese processuali, le stesse, sono liquidate come in dispositivo ai valori medi, tenuto conto dello scaglione di riferimento (fino ad Euro 260.000,00) individuato in base al valore accertato in concreto della controversia, e per tutte le fasi del giudizio con la precisazione che le stesse sono decurtate della metà ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002 in ragione dell'ammissione provvisoria degli attori al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Nulla per le spese processuali dovute dall'interventore Na.Fr., soccombente, nei confronti dell'ASP di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore la quale, essendo rimasta contumace non ha sostenuto alcuna spesa processuale che possa essere ristorata. Le spese relative alla c.t.u. redatta dal dott. Cl.Co., già provvisoriamente liquidate con decreto di correzione di errore materiale del 26.10.2016, sono poste definitivamente a carico dell'A.s.p. di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiarata soccombente nell'odierno giudizio. Le spese relative alle c.t.u. redatte dai dottori Fr.Ia. e Sa.Mo. sono liquidate con separato decreto e sono poste anch'esse a carico della medesima convenuta contumace soccombente. P.Q.M. Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - dichiara la contumacia dell'A.S.P. di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore regolarmente citata e non comparsa; - accoglie la domanda formulata dagli attori e, per l'effetto, condanna l'A.S.P. di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere in favore di Co.Pa., a titolo di risarcimento del danno biologico non patrimoniale derivante da nascita indesiderata, la somma di Euro 61.969,69 già comprensiva degli interessi e della rivalutazione monetaria, oltre interessi al tasso legale dal giorno della sentenza sino all'effettivo soddisfo; - condanna l'A.S.P. di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere in favore di Na.Lu., a titolo di risarcimento del danno biologico non patrimoniale derivante da nascita indesiderata, la somma di Euro 59.490,18 già comprensiva degli interessi e della rivalutazione monetaria, oltre interessi al tasso legale dal giorno della sentenza sino all'effettivo soddisfo; - condanna l'A.S.P. di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese legali in favore dello Stato che liquida per la somma di Euro 6.715,00 somma già decurtata della metà ai sensi dell'art. 130 D.M. 115/2002, (13. 430,00 al 50%), oltre contributo unificato, IVA, CPA e spese generali del 15% come per legge, essendo stati gli attori ammessi provvisoriamente al gratuito patrocinio a spese dello Stato; - rigetta la domanda formulata dall'interventore Na.Fr. per le ragioni indicate in parte motiva; - nulla per le spese processuali dovute da Na.Fr. nei confronti della convenuta Azienda Sanitaria Provinciale, rimasta contumace; - le spese relative alla c.t.u. redatta dal dott. Claudio Coco, già provvisoriamente liquidate con decreto del 26.10.2016, sono poste definitivamente a carico dell'A.S.P. di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiarata soccombente nell'odierno giudizio; - le spese relative alle c.t.u. redatte, rispettivamente dai dottori Fr.Ia. e Sa.Mo., sono liquidate con separato decreto, allegato al presente provvedimento, e sono poste anch'esse a carico della soccombente A.S.P. di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore. Così deciso in Locri l'8 gennaio 2021. Depositata in Cancelleria l'8 gennaio 2021.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Mariagrazia Galati, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 328/2019 R.G. promossa da: (...) (c.f. e P.IVA (...)) nonché (...) (c.f. e P. iva (...)) in persona degli Amministratori Giudiziari e comunque legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliate in (...) alla Via (...) presso lo studio dell'avv. Da.Cu. giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione; (opponenti) contro (...), società unipersonale a responsabilità limitata, in persona Nel legale rappresentante p.t., (C.F.: (...)) giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. (...) ed elettivamente domiciliata in dell'Avv. (...) (opposta) Oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 13/2019 - R.G. n. 1812/2018 emesso dal Tribunale di Locri in data 15.1.2019 e notificato in data 17.1.2019. Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge n. 69 del 2009. FATTO E DIRITTO I. - L'opposizione proposta da (...), S.r.l. nonché da (...) srl unipersonale nei confronti del (...) - ora (...) - avverso il decreto ingiuntivo n. 13/2019 emesso dal Tribunale di Locri in data 15.1.2019 è fondata con conseguente revoca dell'opposto monitorio. E' opportuno premettere che il decreto ingiuntivo in esame ha ad oggetto la richiesta di pagamento dell'importo di Euro 127.532,17 a titolo di sorte capitale oltre interessi di mora al tasso convenzionale dal 01.01.2018 al soddisfo rinveniente dal contratto di finanziamento chirografario n. (...) del 27.06.2008, stipulato con (...), quale società debitrice principale, nonché con la (...) nella qualità di fideiussore presso la filiale di (...) del (...) di originari Euro 500.000,00, della durata di 60 mesi, con tasso di interesse variabile. In punto di fatto deve darsi atto che alla udienza del 05.12.2019 il giudizio è stato interrotto per intervenuta declaratoria di fallimento della (...) e riassunto con ricorso depositato il 28.2.2020 dalla (...) srl e dalla (...) srl, in persona degli amministratori e legali rappresentanti p.t.. A seguito di tale evento, la difesa della opposta ha eccepito il difetto di legittimazione processuale della società fallita e, per l'effetto, concluso per l'estinzione del giudizio per decorso dei termini per la valida riassunzione di esso; in subordine, ha insistito per il rigetto delle sollevate eccezioni di incompetenza territoriale e funzionale; nel merito, ha eccepito la prescrizione del diritto alla ripetizione e/o compensazione di somme e concluso in ogni caso per il rigetto delle domande di parte opponente, perché infondate in fatto ed in diritto, per l'irripetibilità dei pagamenti effettuati, confermando, di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto. II. - Ciò posto, occorre premettere alcune considerazioni in diritto in ordine all'assunto difetto di legittimazione processuale in capo alla società fallita a seguito della declaratoria di fallimento. II.1 - Con maggiore impegno esplicativo, per quanto concerne la posizione della (...) giova richiamare l'art. 43 L.F. comma 1, secondo cui il fallito perde per effetto della dichiarazione di fallimento la legittimazione processuale in tutte le controversie non aventi natura personale, sia il successivo comma 3 della legge cit., secondo cui l'apertura del fallimento determina automaticamente l'interruzione dei processi (di merito) in corso. La dichiarazione di fallimento produce, dunque, l'effetto di privare il fallito della legittimazione processuale attiva e passiva con riferimento ai rapporti patrimoniali il cui esercizio è demandato esclusivamente al curatore, pur conservandone il fallito la titolarità. Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione civile, sez. VI, 06/07/2016 n. 13814; conf. Cass. Sez. 1, sentenza n. 2626 del 02/02/2018) Tse, però, l'amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia Sicché, la legittimazione processuale "sostitutiva" del fallito non ricorre nel caso in cui l'amministrazione fallimentare si sia interessata del rapporto dedotto in lite manifestando in merito alla relativa controversia una valutazione negativa di convenienza e ciò al fine di evitare che iniziative personali del fallito possano sovrapporsi alle decisioni degli organi fallimentari. In tal senso, si è espressa - da ultimo - la Sezione II della Corte di Cassazione, con sentenza n. 31313 del 4.12.2018, che ha affermato che alla regola della legittimazione processuale esclusiva spettante al curatore a seguito della dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 43 R.D. 267/1942, "fanno eccezione soltanto l'ipotesi in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio". E' stato, inoltre precisato che "l'assoluto disinteresse della Curatela (Sez. 1, Sentenza n. 11727 del 1990), come condizione negativa perché possa riconoscersi al fallito la legittimazione supplementare ed eccezionale, esige una rigorosa e specifica allegazione ed un accertamento preliminare, altrimenti generandosi una incontrollabile serie di giudizi a catena e una confusione di ruoli (o peggio l'uso strumentale di tale possibilità, per finalità estranee al corretto ed imparziale svolgimento della procedura), il cui onere di allegazione specifico, sostenuto con rigore probatorio, spetta a colui che affermi i fatti di disinteresse e chieda di surrogarsi alla curatela, " (Cass. sez. I, 02/02/2018 n. 2626). Orbene sulla scorta delle allegazioni delle parti e delle emergenze processuali, non soltanto non vi è stata la costituzione in giudizio della Curatela sicché non si pone questione di sovrapposizione di ruoli fra fallimento e fallito ma soprattutto il dalla documentazione allegata al ricorso in riassunzione - può ritenersi accertata la dedotta inerzia della curatela. Invero, il Curatore, con comunicazione p.e.c. del 13.02.2020, ha espressamente dichiarato che "la Curatela non ha interesse alla prosecuzione di giudizi passivi in quanto l'eventuale accertamento dei crediti verso la società fallita non può che avvenire in sede di verifica del passivo e non essendo i titoli giudiziali formatisi successivamente al fallimento opponibili alla curatela" precisando di voler rimettere "agli amministratori, giudiziari e sociale, ogni iniziativa ritenuta necessaria e opportuna" (cfr. doc. D allegato al ricorso in riassunzione). Pertanto, evincendosi dal tenore letterale della predetta comunicazione il disinteresse del curatore (giustificato anche in ragione della prossima chiusura del fallimento per come si legge nel nella succitata missiva), deve ritenersi sussistente l'interesse in capo al fallito alla prosecuzione del giudizio. III. - Tanto premesso, merita accoglimento l'eccezione preliminare sollevata dalle odierne opponenti di improcedibilità della domanda monitoria per violazione degli artt. 52 e ss. D.Lgs. n. 159/201 1 in quanto appare rilevante ai fini della decisione la circostanza dedotta dalle opponenti e non contestata dalla stessa opposta, relativa alla sottoposizione a sequestro preventivo del 100% del capitale di entrambe le società. Giova dare atto che l'art. 52, libro I, titolo IV ("La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali ), capo I, del "Codice antimafia", rubricato "Diritti dei terzi", dispone che; "La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che l'escussione del restante patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati; b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità; (omissis)". Il secondo comma dispone che "i crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59". Tale giudizio di accertamento deve essere promosso dal terzo al fine di poter essere ammesso alla procedura di liquidazione e al riparto dell'attivo dell'amministrazione giudiziaria, a seguito della confisca (cfr. con i medesimi argomenti Trib. Milano, 1 febbraio 2019, n. 1079), previa verifica del mancato collegamento tra l'attività illecita e il credito vantato, nonché della buona fede del creditore. La suddetta procedura, da svolgersi innanzi al Giudice delegato nel procedimento in sede penale, è analiticamente disciplinata dal Capo II del libro I del Codice, artt. 57, 58 e 59. Pertanto, "il credito vantato nei confronti di società sottoposta a sequestro/confisca in base alla normativa antimafia, potrà essere fatto valere solo secondo le modalità indicate dal Codice Antimafia e non secondo le ordinarie procedure. Si è considerato prevalente l'interesse pubblico perseguito dalla normativa antimafia, ovvero la tutela della collettività che, sebbene pregiudizievole per il soggetto terzo titolare del diritto, va necessariamente soddisfatto. La stessa Suprema Corte è da sempre ferma nel ritenere che "nel bilanciamento dei contrapposti interessi un margine di abbassamento della tutela dei crediti del soggetto sospettato di appartenenza ad associazioni mafiose costituisce il prezzo ragionevole dell'obiettivo di avanzamento della tutela della collettività contro il fenomeno della delinquenza mafiosa perseguito dalla legge" (Cass. Civile 3 luglio 1997 n. 5988)" (Trib. Reggio Calabria, I Sez. civ., 19/09/2016, n. 1465/2016). Occorre ancora precisare che le disposizioni normative innanzi richiamate trovano applicazione solo per le misure di prevenzione disposte successivamente all'entrata in vigore del Codice Antimafia (13 ottobre 2011); pertanto, anche alla fattispecie in esame, essendo il sequestro preventivo disposto con provvedimento n. (...) del (...) relativo al proc. n. (...) R.G.P.M. presso il Tribunale di Reggio Calabria; sicché è pacifico e non contestato che entrambe le società odierne opponenti al momento della notifica dell'atto di opposizione fossero sottoposte a misura di prevenzione ex D.Lgs. n. 159/11 la rappresentanza nel presente giudizio essendo in capo agli amministratori giudiziari; né nel corso del giudizio sono state addotte nuove circostanze in fatto. L'adozione di un provvedimento di sequestro di tal genere preclude ogni ulteriore indagine in merito alle ragioni di credito che la opposta pretende di vantare nei confronti delle opponenti atteso che, stante quanto disposto dagli artt. 552 e segg. d.lgs.159/11, ogni attività in tal senso è riservata al Giudice della prevenzione che dovrà procedervi nel rispetto dei criteri dettati dal codice antimafia (v., in tal senso, Trib. Trapani sentenza n. 553/12). L'accoglimento della eccezione preliminare rende superflua la trattazione delle altre questioni da intendersi assorbite. Dunque, stante l'incompetenza funzionale del Giudice adito, il ricorso dovrà essere dichiarato improcedibile ed il decreto ingiuntivo opposto nullo. La particolarità della questione trattata giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (...) S.r.l. unipersonale e (...) srl, in persona degli amministratori giudiziari e legali rappresentanti p.t., (...) srl, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede: - accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 13/2019 emesso il 15.1.2019 dal Tribunale di Locri; - compensa integralmente le spese di giudizio. Così deciso in Locri il 5 gennaio 2021. Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2021.

  • TRIBUNALE DI LOCRI SEZIONE PENALE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei giudici: dott.ssa Amelia Monteleone Presidente dott.ssa Annalisa Natale Giudice rel. dott. Mario La Rosa Giudice alla pubblica udienza del 19 ottobre 2015 celebrata con l'intervento del P.M., dott. Fr.Te., Sostituto Procuratore DDA Reggio Calabria, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nei confronti di: Ba.Fr., nato (...), libero, assente, difeso di fiducia dall'Avv. (...); Ca.Fr., nato (...), libero, assente, difeso di fiducia dagli Avv.ti; Co.An., nato (...), libero, presente, difeso di fiducia dall'Avv.; Co.Fr., nato (...), libero, assente, difeso di fiducia dagli Avv.ti; Co.Gi., nato (...), detenuto AA.DD., assente, difeso di fiducia dall'Avv.; Ma.Do., nato (...), detenuto per altro, presente, difeso di fiducia ...; Ma.St., nato (...), detenuto AA.DD. per altro, assente, difeso di fiducia dall'Avv. Ni.An., nato (...), detenuto, presente, difeso di fiducia dagli Avv.; Ni.Se., nato (...), detenuto, presente, difeso di fiducia dall'Avv.; St.Sa., nato (...), libero, assente, difeso di fiducia dall'Avv. IMPUTATI Ni.Se. cl. 57 - Ni.An. cl. 56 - MA.DO. (unitamente a St.Fr. cl. 49 nei cui confronti si procede separatamente in rito abbreviato) A) Del reato di cui all'art. 416 bis commi 1,2, 3, 4, 5 e 6 c.p., per aver fatto parte, con altre persone allo stato non ancora individuate, nonché con Pe.Gi., Pe.Do. cl. 75, Ma.Fr. cl. 49, Fi.Gi., Mo.Ro. cl. 60, La.An., Pe.Vi., Pe.An., Pe.Fr., Op.Do., Co.Gi. cl. 47, Ro.Ni. ed altri (nei cui confronti si procede separatamente nell'ambito delle operazioni "(...)", "(...)", "(...)", "(...)" e altre) dell'associazione mafiosa denominata (...), operante sul territorio della (...) di Reggio Calabria, del territorio nazionale ed estero costituita da molte decine di locali, articolate in tre mandamenti e con organo di vertice denominato "(...)", associazione che si avvale della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, allo scopo di: - commettere delitti in materia di armi, esplosivi e munizionamento, contro il patrimonio, la vita e l'incolumità individuale, in particolare commercio di sostanze stupefacenti, estorsioni, usure, furti, abusivo esercizio di attività finanziaria, riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche, corruzioni, favoreggiamento latitanti, corruzione e coercizione elettorale, intestazione fittizia di beni, ricettazione, omicidi; acquisire direttamente e indirettamente la gestione e/o controllo di attività economiche, in particolare nei settore edilizio, Mo.Te., ristorazione; - acquisire appalti pubblici e privati; - ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri voti in occasione di competizioni elettorali, convogliando in tal modo le preferenze su candidati a loro vicini in cambio di future utilità; - conseguire per sé e per altri vantaggi ingiusti. - Con l'aggravante per essere l'associazione armata, - Con l'aggravante che le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, il profitto di delitti; Con la precisazione che si tratta di reato transnazionale ex art. 3 lett. B) e C) L. n. 146/2006 in quanto commesso in Italia, in Australia, Canada, Germania e Svizzera, da gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato. Ed in particolare: facevano parte della "(...)" e segnatamente della "locale" di (...), con lo scopo di assicurare il controllo mafioso del territorio di tale Comune e di raggiungere gli scopi sopra elencati avvalendosi della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, riconoscendo le gerarchie e le regole interne al sodalizio, ponendo in essere atti intimidatori, acquisendo in modo diretto (mediante la stipula di vari contratti di subappalto) ed indiretto (mediante accordi collusivi, violazioni in materia di subappalti, violazione ai contratti di nolo "a freddo", accaparramento delle forniture e guardiania abusiva), la gestione o comunque il controllo di concessioni, di autorizzazioni, appalti pubblici (accaparramento totale o comunque in regime di monopolio delle varie gare d'appalto bandite dal Comune di (...) per lavori d'opera). Commesso in (...), nella (...) di Reggio Calabria, in altre parti del territorio nazionale ed estero fino alla data odierna. Ni.Se. cl. 57 - Ni.An. cl. 56 - Co.An. cl. 47 - Co.Gi. cl. 77 - Co.Fr. cl. 59 - St.Sa. cl. 60 - Ba.Fr. cl. 58 - Ca.Fr. cl. 42 (unitamente a St.Fr. cl. 49-Ma.Fr. cl. 49 - Pe.Do. cl. 75 - Co.An. cl. 74 - Co.Do. cl. 61 - Co.Do. cl. 73 - nei cui confronti si procede separatamente in rito abbreviato) B) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. - 110 - 513 bis co I e II c.p. e 7 I. n. 203/91, perché in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, Ni.Se. cl. 57 quale titolare della omonima impresa edile individuale, St.Fr. cl. 49 quale (...) dominus della impresa edile individuale "St.An.", Ma.Fr. quale (...) dominus della impresa edile individuale "Ma.St.", Ni.An. cl. 56 quale, titolare della omonima impresa edile individuale e quale (...) dominus della "Ed. s.r.l.", Pe.Do. cl. 75 quale (...) dominus della "Sa. s.r.l." anche nel periodo in cui era sottoposta a sequestro giudiziario, gli altri quali soci, titolari e/o amministratori di fatto delle imprese edili riconducibili alla famiglia Co. (Co.An. e C. s.a.s; Re. di Co.Gi. e C. s.a.s.; impresa individuale Mo.Te. Co.Do.), St.Sa. quale vice-sindaco del Comune di (...) nell'anno 2006, Ba.Fr. quale responsabile dell'area tecnica del Comune di (...), Ca.Fr. quale membro della Direzione Lavori in diversi appalti banditi dal Comune di (...) (tra questi: appalto per la sistemazione e riqualificazione della strada (...); appalto per la sistemazione e riqualificazione della strada bivio (...) - bivio (...) - bivio (...) - innesto strada (...)), ponevano in essere atti di illecita concorrenza sleale volti al controllo o comunque al condizionamento della aggiudicazione e della esecuzione dei più rilevanti e remunerativi appalti pubblici banditi dal Comune di (...); in particolare, stringevano un accordo collusivo mirante, attraverso la fraudolenta predisposizione di offerte e/o attraverso rapporti di sub-appalto (lecito o illecito) dei lavori, alla imposizione esterna della scelta delle ditte destinate ad aggiudicarsi gli appalti o comunque ad eseguire di fatto i lavori sulla base di una logica spartitoria dettata dagli equilibri mafiosi esistenti nel territorio di (...); attività illecita resa possibile dall'intervento intimidatorio e dallo spessore mafioso di Ni.Se., appartenente alla famiglia dei Ni. detti "Sc.", di St.Fr., appartenente alla famiglia dei Ro. detti "St.", di Ma.Fr., appartenente alla famiglia dei Ma. detti "(...)" - soggetto di primo piano nel panorama mafioso di (...), in grado di svolgere un ruolo di mediazione in occasione della faida tra i Pe. - Vo. ed i Ni. - St. - e di Pe.Do., appartenente alla famiglia dei Pe. detti "Ga.", famiglia al vertice dell'organizzazione criminale di stampo mafioso denominata (...), e dagli appoggi goduti, da parte di tali soggetti, presso l'amministrazione comunale di (...) (ed, in particolare, presso St.Sa., Ba.Fr., Ca.Fr., che, nelle qualità sopra descritte, intervenivano in favore dei concorrenti per la risoluzione delle problematiche relative ai singoli appalti). Con l'aggravante di avere commesso il fatto per attività finanziata in tutto o in parte dallo Stato. Con l'aggravante d'aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p.; in particolare avvalendosi della capacità intimidatoria derivante dalla appartenenza dei soggetti sopra indicati alla (...) di (...), nonché al fine di agevolare la medesima associazione. In (...) (RC) in data antecedente e prossima all'anno 2005, condotta in atto. Ni.Se. cl. 57 - Ma.St. cl. 86 - Co.An. cl. 47 - Co.Gi. cl. 77 - Ni.An. cl. 56 (unitamente a St.Fr. cl. 49 - St.An. cl. 83 - Co.Do. cl. 61 - Ma.Fr. cl. 49 - Ni.Fr. cl. 84 nei cui confronti si procede separatamente in rito abbreviato) D) delitto p.p. dagli artt. 110 - 81 - 624 - 625 n. 7, 632 - 639 bis c.p. - 7 L. n. 203/91, perché, in concorso tra loro ed allo scopo di trarne profitto, si impossessavano, in più occasioni, di una quantità non precisata di materiale inerte, asportandolo dalla fiumara "(...)" sita in (...), così causando il mutamento dell'originario corso delle acque con deturpamento del paesaggio. Con le aggravanti di aver commesso il fatto su un corso d'acqua e su un fondo pubblici, destinati ad uso pubblico ed esposti per destinazione alla pubblica fede. Con l'aggravante d'aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p.; in particolare avvalendosi della capacità intimidatoria derivante dalla loro appartenenza alla (...) di (...), nonché al fine di agevolare la medesima associazione. In (...) nel maggio 2005 Ni.Se. cl. 57 - Co.Fr. cl. 59 (unitamente a St.An. cl. 83 - St.Fr. cl. 49 - Co.Do. cl. 61 - nei cui confronti si procede separatamente in rito abbreviato) E) del delitto p. e p. dagli artt. 81 c. 2, 110, 640 c. 2 n. 1, 61 n. 7 e 9 C.P. e art. 7 L. n. 203/91, perché, in concorso tra loro, con più azioni ed omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi, in violazione della stessa e di diverse disposizioni di legge, nell'esercizio delle rispettive funzioni e qualità (Ni.Se. e St.An. quali titolari delle omonime imprese edili individuali costituite nell'A.T.I. formale aggiudicataria dell'appalto pubblico di seguito indicato, St.Fr. quale (...) dominus della impresa individuale St.An., Co.Do. e Co.Fr. quali fornitori di materiale inerte), ponevano in essere, nell'esecuzione del contratto d'appalto concluso tra il Comune di (...) e l'A.T.I. Ni.Se. - St.An., avente ad oggetto "INTERVENTI IN MATERIA DEL SUOLO-CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DEL TERRITORIO IN LOCALITA' MACRI' - CALVARIO", gli artifici e raggiri di seguito indicati: - frode nelle pubbliche forniture (di cui al seguente capo F) in modo tale che sembrassero regolarmente effettuate da parte della nell'A.T.I. formale aggiudicataria dell'appalto le prestazioni contrattuali previste; così inducevano il Comune di (...) a procedere alla liquidazione delle spettanze della predetta A.T.I. per prestazioni in realtà effettuate in maniera difforme a quanto previsto da progetto, e si procuravano un ingiusto ed ingente profitto (ammontante ad Euro 963.479,51 importo complessivo dei lavori come da aggiudicazione) con grave danno a carico dell'erario dello Stato. Con l'aggravante d'aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p.; in particolare avvalendosi della capacità intimidatoria derivante dalla loro appartenenza alla '(...) di (...), nonché al fine di agevolare la medesima associazione. In (...) sino al 05.05.2005 Ni.Se. cl. 57 - Co.Fr. cl. 59 (unitamente a St.An. cl. 83 - St.Fr. cl. 49 - Co.Do. cl. 61 nei cui confronti si procede separatamente in rito abbreviato) F) del delitto p. e p. dagli artt. 81 c. 2, 110, 356 c. 2 in relazione al 355 c. 2 n. 1, 61 n. 2 e 9 C.P. e art. 7 L. n. 203/91, perché, in concorso tra loro e nelle qualità indicate nel capo E), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi, in violazione della stessa e di diverse disposizioni di legge, per eseguire il reato di cui al capo E), commettevano frode nell'esecuzione del contratto d'appalto concluso tra il Comune di (...) e l'A.T.I. Ni.Se.-St.An., avente ad oggetto "INTERVENTI IN MATERIA DEL SUOLO-CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DEL TERRITORIO IN LOCALITA' MACRI' - CALVARIO" - non adempiendo agli obblighi derivanti dal predetto negozio giuridico ed in particolare: - impiegando nei lavori relativi all'appalto di cui sopra il materiale inerte oggetto di furto di cui al capo D), di provenienza delittuosa e del tipo ghiaia di fiumara, espressamente escluso dal capitolato speciale d'appalto per i lavori di consolidamento del costone. Con l'aggravante d'aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p.; in particolare avvalendosi della capacità intimidatoria derivante dalla loro appartenenza alla (...) di (...), nonché al fine di agevolare la medesima associazione. In (...) sino al 05.05.2005 Procedimento riunito n. 729/14 R.G. Trib. CAPO L) NI.AN. delitto di intestazione fittizia di beni, previsto e punito dagli artt. 12 - quinquies L. 356/1992, art. 7 L. 203/1991 perché, già destinatario della misura dell'avviso orale di Pubblica Sicurezza, attribuiva fittiziamente ai figli la titolarità della ditta ED. e ciò al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'articolazione della '(...) denominata 'ndrina Ni. alias Terribili. In San Luca accertato nel novembre del 2009 nell'ambito del procedimento indicato in epigrafe, in cui risulta costituita parte civile: - Regione Calabria, rappresentata e difesa dall'Avv. Ma.Ma. CONCLUSIONI DELLE PARTI P.M.: per Ba.Fr. assoluzione perché non c'è prova che ha commesso il fatto; Ca.Fr. condanna alla pena di anni 4 e mesi 3 di reclusione; Co.An. condanna per tutti i capi di imputazione ad anni 5 e mesi 6 di reclusione; Co.Fr. assoluzione per i capi E) ed F), condanna per il capo B) ad anni 5 e mesi 3 di reclusione; Co.Gi. condanna per tutti i capi ad anni 5 e mesi 6 di reclusione; Ma.Do. condanna per il capo A, co. 1,3,4, escluse le altre aggravanti, ad anni 9 di reclusione; Ma.St. assoluzione perché non c'è prova che ha commesso il fatto; Ni.An. condanna per il capo A co. 1,3,4, escluse le altre aggravanti e per i capi B, D, L, riconosciuta la continuazione, ad anni 13 di reclusione; Ni.Se. assoluzione per i capi D,E,F, perché non c'è prova che ha commesso il fatto, condanna per i capi B, A co. 1,3,4, escluse le ulteriori aggravanti, ad anni 11 di reclusione; St.Sa. assoluzione perché non c'è prova che ha commesso il fatto. Difesa: per Ba.Fr. assoluzione con la formula ritenuta dal Tribunale; Ca.Fr. assoluzione perché il fatto non sussiste o con altra formula ritenuta dal Tribunale, in subordine, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991, applicarsi minimo della pena e benefici di legge; Co.An. assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste; Co.Fr. assoluzione; Co.Gi. assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste; Ma.Do. assoluzione; Ma.St. assoluzione; Ni.An. per i reati di cui ai capi A) e B) assoluzione perché il fatto non sussiste, per il capo D) assoluzione per non aver commesso il fatto, per il capo L) assoluzione; in subordine, esclusione dell'aggravante dell'art. 7 L. 203/1991; Ni.Se. assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, in subordine minimo della pena ed attenuanti generiche, tenuto conto del comportamento processuale dell'imputato. St.Sa. assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, in subordine, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991, minimo della pena e benefici di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto che dispone il giudizio del 28.04.14, gli imputati venivano chiamati a rispondere dei reati in epigrafe indicati. All'udienza del 09.10.2014, verificata la regolare costituzione delle parti, si procedeva in assenza degli imputati Ca.Fr. e St.Sa.. Successivamente, la difesa di Ni.An. avanzava richiesta di riunione con il procedimento n. 729/14 R.G. Trib. ed il Tribunale trasmetteva gli atti al Presidente di Sezione per le valutazioni sulla ricorrenza dei presupposti. All'udienza del 23.10.14, si dava atto della riunione del presente procedimento con quello recante il n. 729/14 R.G. Trib. (procedimento (...) a carico di Ca.Ro. + 1) e, superata la fase preliminare, si dichiarava aperto il dibattimento e si ammettevano i mezzi di prova richiesti dalle parti. In seguito, veniva conferito l'incarico al perito Va.Gi. per la trascrizione delle conversazioni di cui all'elenco depositato dal P.M. All'udienza del 12.03.15, mutata la composizione del Collegio e disposta la rinnovazione del dibattimento ai sensi dell'art. 190 bis, si procedeva all'audizione dei testi Fa.Wa., Fi.Mi. ed all'acquisizione della documentazione prodotta dalle difese. Successivamente, venivano sentiti i testi Me.Lu. ed altri, e, previa richiesta del P.M., veniva revocata l'ordinanza ammissiva di prova in relazione al teste Pe.Le.. All'udienza del 14.05.15, si procedeva con l'audizione dei testi Pa.Ma., Le.Le. e, stante la rinuncia del P.M., veniva revocata l'ordinanza ammissiva di prova in relazione ai testi Ma.Pi., Mu. e Na. All'udienza del 25.06.2015, venivano sentiti i testi Sc.Sa. ed altri, che come prossimo congiunto dell'imputato Ma.St. si avvaleva della facoltà di non rispondere, e veniva disposta ex art. 512 c.p.p. l'acquisizione delle sit rese da Si.An. in data 08.02.2006. All'udienza del 09.07.15, stante la rinuncia della difesa, veniva revocata l'ordinanza ammissiva di prova in relazione ai testi Fe.Ni. ed altri, si procedeva all'esame dell'imputato Ni.Se. e venivano acquisiti i verbali di interrogatorio di Ca.Fr., Co.Gi., Ni.An. Successivamente, stante la richiesta del P.M., si conferiva nuovo incarico al perito Varacalli per la trascrizione di tre conversazioni intercettate nel procedimento num. 4818/06 RGNR DDA, denominato "(...)". All'udienza del 18.09.2015, la difesa rinunciava all'audizione di Al.Do. ed il Tribunale revocava l'ordinanza ammissiva di prova in relazione al teste. Si proseguiva con l'escussione del teste Ca.Fi. ed all'acquisizione della documentazione prodotta dal P.M. e dalla difesa dell'imputato Ni.Se., salvo per quanto riguarda quest'ultima, il verbale di un altro procedimento penale e l'informativa redatta dai Carabinieri in relazione al medesimo procedimento. Veniva altresì rigettata, la richiesta ex art. 507 c.p.p. formulata dalla difesa dell'imputato Ni.Se. in merito all'audizione di tutti i commissari prefettizi che si erano succeduti al Comune di San Luca dal 2001 al 2003. All'udienza del 24.09.2015, si procedeva all'esame del perito Va.Gi., nonché all'audizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.p., dell'imputato Ba. che si avvaleva della facoltà di non rispondere ed all'acquisizione di ulteriore documentazione prodotta dal P.M e dalla difesa di Ni.Se., Ni.An., Ma.Do.. Il P.M. procedeva inoltre alla correzione dell'errore materiale contenuto nel capo F) nel senso che dov'era indicato "capo AS)" doveva intendersi "capo E)". Infine, acquisita ulteriore documentazione prodotta dal P.M., si dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale e si invitavano le parti a discutere. Rassegnate le conclusioni di cui in epigrafe, all'esito della camera di consiglio, veniva data lettura del dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Le indagini e l'ipotesi investigativa. La vicenda posta all'attenzione del Collegio è il risultato di un'intensa attività investigativa, c.d. operazione "(...)", condotta dalla D.D.A. di Reggio Calabria e dai Carabinieri di San Luca dal febbraio 2005 all'anno 2007. Le indagini si basavano inizialmente sul monitoraggio degli appalti pubblici banditi dal Comune di San Luca per poi estendersi anche a gare bandite da enti diversi per lavori da eseguirsi nello stesso territorio. Nel 2000 il Comune di San Luca era stato sciolto per infiltrazioni mafiose connesse al controllo ed alla gestione degli appalti pubblici. In merito a tale vicenda, era emerso che ad aggiudicarsi gli appalti erano quasi sempre ditte riconducibili a Ni.Se., appartenente alla famiglia dei Ni. detti "Sc.", Ni.An. alias "(...)" e St.Fr. cl. 49 della famiglia dei Ro. detti "St.". Per gli inquirenti, la spartizione degli appalti tra le imprese menzionate garantiva un equilibrio tra le famiglie mafiose esistenti in (...). Alla realizzazione dei lavori ed alla divisione dei capitali partecipavano anche ditte riconducibili ai Pe. alias "Ga." (Sa. srl), agli St. alias "Ia." (ditte Co.Do. poi trasformata in Co.An. C. sas e Re. di Co.Gi. Co. sas) ed ai Ma. detti "(...)" (ditta Ma.St.). Le risultanze dell'attività investigativa collegate a quelle delle operazioni "(...)", "(...)", "(...)", "(...)", rilevavano modalità tipiche dell'agire mafioso che in un determinato territorio acquisisce il controllo delle attività economiche più importanti. L'accaparramento delle opere pubbliche da parte delle ditte facenti capo agli imputati si basava principalmente sulla stipula di numerosi contratti di "nolo a freddo" trasformati sistematicamente in "noli a caldo" in modo da celare facilmente subappalti non autorizzati. La strategia usata appariva sintomatica di una reiterata e sistematica spartizione dei lavori pubblici tra le imprese facenti parte del cartello. In tale contesto, per gli inquirenti appariva significativa la vicenda della Ed., impresa aggiudicataria di un appalto bandito dal Comune di San Luca quando era commissionato. La ditta in questione, che non aveva concesso subappalti o stipulato contratti di nolo a freddo con le imprese su menzionate, era vittima di un'intimidazione, nello specifico, l'esplosione di dieci colpi di arma da fuoco all'indirizzo di un furgone utilizzato dall'impresa per il trasporto degli operai. Dopo l'attentato i lavori venivano sospesi per alcuni mesi e quando l'attività riprendeva, per gli inquirenti, veniva gestita di fatto dall'imputato Ni.An. 2. I controlli sugli appalti nel Comune di San Luca. Dal febbraio del 2005 venivano monitorati nove appalti pubblici relativi a lavori effettuati nel Comune di (...). Le imprese esecutrici dei lavori risultavano le stesse implicate nella vicenda dello scioglimento dell'ente nel 2000. Le indagini venivano espletate attraverso l'acquisizione di documentazione relativa agli appalti monitorati, controlli sul territorio, intercettazioni telefoniche ed ambientali. L'attività captativa iniziava il 30.01.06 e veniva protratta fino all'anno 2007. Nei dialoghi captati l'uso di nomi, cognomi, diminutivi, nonché l'intestazione dell'utenza ed il riconoscimento vocale hanno consentito alla polizia giudiziaria d'individuare con certezza i conversanti. Nel corso dell'istruttoria le conversazioni intercettate sono state oggetto di trascrizione e l'identificazione degli interlocutori operata dai Militari non è stata contestata dalle parti. 2.1 Appalto lavori di collegamento viario tra via (...) e via (...) completamento tratti rete fognante a San Luca. L'appalto in questione veniva bandito dal Comune di San Luca. L'importo del finanziamento era di Euro 100.000,00 e la durata dei lavori era prevista dal 04.02.2005 al 04.05.2005. Le imprese partecipanti alla gara erano la Co.Bi., la Gn., la Ni.Se. impresa edile di San Luca e la St.An. impresa edile di San Luca. L'impresa aggiudicataria era la Gn. di Ni.Gi. che dichiarava di non subappaltare lavori. Nel corso dell'esecuzione dell'opera, i Carabinieri effettuavano una serie di controlli sul cantiere. In data 14.03.2005, gli operanti notavano la presenza dell'autoveicolo (...), tg. (...) di proprietà dell'imputato Ni.An., titolare dell'omonima impresa individuale e la presenza di St.Sa. cl. 57, dipendente della ditta Ed. srl, intestata ai figli di Ni.An., alla guida di un bobcat di cui non veniva verificata la proprietà. In base ad accertamenti espletati presso il Centro per l'impiego, lo St. in precedenza risultava assunto dalla ditta di Ni.An.. Sul posto, veniva riscontrata anche la presenza di Ni.Gi., titolare dell'impresa aggiudicataria ed operai dipendenti della stessa. Nella data del 24.05.2005, nel corso di un altro controllo sul cantiere, veniva constatata solo la presenza di operai della Gn. Durante le indagini, Ni.Gi. forniva ai Carabinieri documentazione relativa ai lavori oggetto dell'appalto: - un contratto di nolo a freddo di automezzi stipulato con la ditta Mo.Te. Co.Do.; - fatture per forniture e trasporto di materiale emesse nei confronti delle imprese di Ni.Se., St.Fr. cl. 49 (padre di St.An. che aveva partecipato alla gara d'appalto) Sa. s.r.l. (riconducibile a Pe.Do. alias "Ga."). In base alle fatture acquisite risultava che in data 28.02.2005, la Gn. aveva acquistato calcestruzzo per l'importo di Euro 3.451,30 da Ni.Se., per Euro 1.178,83 da St.Fr. e per Euro 1.266,80 da Pe.Do. In data 31.03.2005, aveva acquistato lo stesso materiale per l'importo di Euro 1.551,73 da Ni.Se., per Euro 287,52 da St.Fr. e per Euro 241,30 da Pe.Do. All'esito degli accertamenti effettuati, per gli inquirenti risultavano anomale la presenza sul cantiere di St.Sa.Do., dipendente Ed. dei figli di Ni.An. ed assunto per un periodo anche dall'impresa di quest'ultimo, nonché, la presenza dell'autocarro (...) di proprietà di Ni.An. Risultavano altresì anomale le forniture di quantità non elevate di calcestruzzo dai tre silos presenti nel territorio di San Luca di proprietà di Ni.Se., St.Fr. e Pe.Do. All'udienza del 25.06.15, il teste St.Sa.Do. ha dichiarato che all'epoca del controllo lavorava per la Ed. di Ni.Fr. e che non ricordava se in tale occasione era stato mandato sul cantiere da Ni.Fr. o dal padre Ni.An.. A tal punto, il P.M. gli ha contestato che in sede di sit aveva riferito di essere stato mandato da Ni.An.. A fronte di tale contestazione, il teste ha dichiarato che se lo aveva mandato Ni.An. o Fr. per lui era la stessa cosa perché erano tutti una famiglia. Nel corso del controesame del Mar. Fi. la difesa dell'imputato Ni.An. ha posto in visione al teste la visura storica dell'impresa Ni.An.. Dopo aver visionato il documento, il Fi. ha precisato che nell'ipotesi in cui un'impresa effettui l'autotrasporto per conto terzi non è necessaria la stipula di contratti di nolo. Il teste ha precisato inoltre che il titolare della GN., Ni.Gi., nato (...), non era il figlio di Ni.An. 2.2 Appalto relativo ai "lavori nella vallata della fiumara (...) del Comune di San Luca". L'appalto in questione veniva bandito dalla Regione Calabria. L'importo del finanziamento era di Euro 516.456,90, la durata dei lavori era prevista per 180 giorni con consegna in data 14.02.05. Si aggiudicava l'appalto la Ci. S.p.A. di Reggio Calabria. I lavori consistevano nell'innalzamento del muro d'argine sinistro della fiumara (...) e nella scolmatura dell'alveo. Il materiale litoide prelevato dal greto del fiume doveva essere riposto a difesa del suddetto muro d'argine. L'opera riguardava un tratto della fiumara ricadente in prossimità dei silos di Ni.Se. e St.Fr. e di un'area adibita a deposito momentaneo di materiale inerte dei fratelli Co.An. cl. 47, Co.Fr. cl. 59, Co.Do. cl. 61. In corso d'opera i Carabinieri effettuavano una serie di controlli sul cantiere riscontrando quanto segue. In data 05.05.05, veniva constatata la presenza dell'imputato Co.An., cl. 47, alla guida dell'autocarro (...), tg. (...) 237344, con il cassone vuoto. Veniva controllato, ancora, l'autocarro (...), tg. (...) guidato da Fe.Vi. cl. 83, che risultava assunto dalla Ci. dal 12.04.2005 al 29.04.2005, pieno di materiale prelevato dalla fiumara. Dalla documentazione acquisita nel corso delle indagini risultava che per tale ultimo automezzo, Ma.St., titolare dell'omonima ditta individuale, aveva stipulato un contratto di nolo a freddo con l'impresa aggiudicataria. In base a quanto riferito dal teste Fi., la ditta in questione, per come accertato nel procedimento (...), era gestita di fatto da Ma.Fr. cl. 49. Durante le indagini gli inquirenti rilevavano che vari mezzi per i quali Ma.St. aveva stipulato contratti di nolo a freddo con le ditte aggiudicatarie degli appalti gli erano stati ceduti in comodato d'uso da Ma.Fr. Nel corso dello stesso controllo, veniva notato l'autocarro (...), tg. (...) condotto da Co.Do. cl. 61, all'epoca dipendente dell'Af. Regione Calabria, carico di materiale prelevato dal fiume. In relazione a tale mezzo non veniva rinvenuto alcun contratto di nolo. Successivamente, veniva controllato un (...), tg. (...) di proprietà di St.Fr. cl. 49, per il quale era stato stipulato un contratto di nolo a freddo con l'impresa aggiudicataria. Il mezzo era condotto da Fa.Gi. cl. 64, che risultava assunto dallo St. dal 07.07.2004. Nel corso del controllo, St.Fr. veniva notato anche alla guida di un escavatore caterpillar (...), che risultava di proprietà del figlio St.An. cl. 83, titolare dell'omonima impresa. Per il mezzo in questione, St.An. aveva stipulato con la Ci. un contratto di nolo a freddo. Veniva riscontrata ancora la presenza dell'escavatore 320, matricola (...), condotto da Co.Do. cl. 73, mentre prelevava materiale litoide dalla fiumara. Per il mezzo in questione, la Ci. aveva stipulato un contratto di nolo a freddo con la ditta Mo.Te. di Co.Do.. Nei pressi del mezzo veniva notata la presenza di St.An. cl. 74 e Ve.Fr. cl. 69, dipendenti della Ci. Gli operai in questione, unitamente all'imputato Ma.Do. cl. 62, risultavano costantemente assunti negli appalti monitorati banditi dalla (...) e dalla Regione. Per gli inquirenti, i tre operai, durante l'esecuzione di lavori relativi ad appalti non affidati direttamente alle imprese riconducibili agli imputati, svolgevano la funzione di guardiania abusiva. Nella stessa giornata, i controlli si estendevano ai silos di Ni.Se. e St.Fr. ubicati nei pressi della fiumara (...). Nella via (...) che porta alla fiumara, veniva controllato l'autocarro, tg. (...) condotto da Fu.Sa. cl. 61, di proprietà di Ni.An. che aveva stipulato un contratto di trasporto in opera con l'impresa aggiudicataria Ci.. Il Fu. risultava assunto da Ni.An. a far data dal 04.05.05 e precedentemente dalla ditta dei figli di quest'ultimo, la Ed. Il contratto di trasporto in opera menzionato prevedeva l'uso di un autocarro (...), tg. (...) ed un mezzo (...), tg. (...) Nel corso del controllo, nell'area della fiumara - località (...), veniva controllato il menzionato veicolo, tg. (...) di proprietà di Ni.An., pieno di materiale inerte prelevato dal letto della fiumara. Il mezzo, condotto da Sc.Gi. cl. 56, che risultava assunto presso la ditta Ni.An. dal 11.11.2003 al 14.03.2005, si dirigeva all'interno del silos di St.Fr. ed ivi riversava il materiale inerte. A fianco dello Sc. veniva constatata la presenza di Zi.Fr. cl. 77. Durante il controllo, i Militari si recavano presso il silos di St. dove rilevavano la presenza degli operai Me.Fr. cl. 63 e Pa.Vi. cl. 57. Ulteriori controlli venivano espletati presso la sede della ditta Co., sita in località Randaci di San Luca, dove veniva constatata la presenza dell'imputato Ma.Do. cl. 62. Sul posto era presente anche Me.An. cl. 86, nipote di Ma.Do., dipendente della ditta di St.Fr.. In data 30.07.2005 la ditta Ci. esibiva ai Carabinieri i contratti su menzionati: - contratto di nolo a freddo stipulato con l'impresa St.An., datato 12.04.2005, relativo al nolo dell'escavatore caterpillar (...) n. di serie (...); - contratto di nolo a freddo stipulato con l'impresa St.Fr., datato 12.04.2005, relativo all'autocarro (...) tg. (...) - contratto di nolo a freddo stipulato con l'impresa Ma.St., datato 11.04.2005, per l'autocarro (...), tg. (...) - contratto di nolo a freddo stipulato con l'impresa Mo.Te. di Co.Do., datato 11.04.2005, in relazione all'escavatore cingolato caterpillar 320 matr. (...) ed una pala caterpillar 955 matr. (...); - contratto di nolo a freddo stipulato con l'impresa Co.An. e C. s.a.s., datato 11.04.2005, in relazione all'escavatore cingolato (...) 200.3 avente telaio 1260; - contratto di nolo a freddo stipulato con l'impresa Re. di Co.Gi. e C. s.a.s., datato 11.04.2005, relativo all'autocarro (...) magirus 330, tg. (...) - contratto di nolo a freddo stipulato con l'impresa Re. di Co.Gi. e C. s.a.s., datato 28.04.2005, in relazione alla Pa. (...) con telaio n. 113287; - contratto di trasporto in opera stipulato con l'impresa Ni.An., in data 20.04.2005, relativo all'autocarro, tg. (...) l'autocarro (...), tg. (...) e l'autocarro, (...), tg. (...) All'esito degli accertamenti espletati, gli inquirenti ritenevano che i contratti di nolo a freddo stipulati dall'impresa aggiudicataria con le ditte riconducibili agli imputati erano divenuti di fatto dei noli a caldo. Per gli inquirenti inoltre, il materiale litoide prelevato dall'alveo della fiumara (...) invece di essere accantonato agli argini era stato sottratto abusivamente e portato nei silos di St.Fr., Ni.Se. e presso il deposito momentaneo dei fratelli Co.. All'udienza del 25.06.15 sono stati escussi gli operai controllati sul cantiere dai Carabinieri di San Luca. Fu.Sa. ha dichiarato che in data 05.05.05 al momento del controllo dei Carabinieri, prelevava materiale inerte dalla fiumara (...) per poi accantonarlo agli argini. A tal punto, il P.M. ha contestato al teste le dichiarazioni rese in sede di sit dove aveva riferito di trasportare il materiale inerte dalla Fiumara (...) al silos di St.Fr.. A fronte della contestazione, il Fu. ha risposto che non veniva mandato sempre nello stesso posto e che aveva fatto qualche viaggio verso il silos di St. Il teste ha riferito inoltre, che all'epoca lavorava per la Ed. di Ni.Fr. e che in passato aveva lavorato anche per la ditta del padre, Ni.An. Quando lavorava per la Ed. riceveva indicazioni da Ni.Fr. e quando lavorava per Ni.An. da quest'ultimo. Sc.Gi. ha riferito che in data 05.05.05, durante il controllo dei Carabinieri, era alle dipendenze della ditta di Ni.An. che lo aveva chiamato a lavorare sul cantiere per uno - due giorni e per spiegare a tale Zi.Fr. le modalità di funzionamento di un autocarro. L'attività lavorativa consisteva nel prelevare il materiale inerte dalla fiumara per scaricarlo nel vicino impianto di St.Fr. Il teste ha riferito inoltre di ricordare la presenza di altri veicoli che prelevavano il materiale, ma di non sapere se tali mezzi fossero di Ni.An.. Zi.Fr. ha dichiarato che nel corso del controllo effettuato dai Carabinieri in data 05.05.2005, si trovava sul cantiere con Sc.Gi. per apprendere le modalità di funzionamento di un automezzo. Stava svolgendo infatti un periodo di pratica presso la ditta di Ni.An. dal quale veniva successivamente assunto per altri lavori. L'attività espletata con lo Sc. consisteva nel prelevare del materiale al centro della fiumara e riporlo ai margini della stessa. Il teste ha riferito in un primo momento di non ricordare se il materiale venisse depositato nel silos di St., ma dopo la contestazione mossagli dal P.M., ha confermato quanto dichiarato in sede di sit e che il materiale prelevato dalla fiumara veniva depositato presso l'impianto calcestruzzi. In seguito ad un'ulteriore contestazione del P.M., ha confermato di aver visto lo stesso St.Fr. riempire un autocarro della propria ditta con materiale litoide. Me.Fr. ha dichiarato che al momento del controllo del 5 maggio 2005 si trovava presso l'impianto di calcestruzzo di St.Fr. dove lavorava come autista di betoniera. Il teste ha riferito di non ricordare se stava arrivando materiale proveniente dalla fiumara. Ha aggiunto che al silos lavoravano il materiale inerte, ma che lui caricava quello già trattato. St.An. ha dichiarato che nel 2005 era stato assunto dall'impresa Ci., dalla Ca. - Ni. con sede in Sant'Ilario sullo Jonio e dalla Ic. per vari lavori da eseguirsi nel Comune di San Luca. Per l'attività prestata alle dipendenze della Ci., ai fini dell'assunzione si era recato direttamente presso la ditta, ma non ricordava con chi avesse parlato. Anche per l'attività espletata alle dipendenze dell'impresa Ca., si era recato direttamente presso la ditta. Su tale ultimo punto il P.M. ha mosso una contestazione, a fronte della quale il teste ha dichiarato che per l'assunzione si era rivolto a Ca.Fr. Anche per il lavoro svolto alle dipendenze dell'Ic., lo St. ha dichiarato di essere stato assunto tramite il Ca., ma retribuito dai titolari della ditta. Il teste ha precisato che il lavoro svolto nella fiumara (...) riguardava l'innalzamento di un argine, quello alle dipendenze della ditta Ca. si era svolto in montagna e per l'Ic. aveva effettuato lavori di sbancamento con il camion. Ve.Fr. ha riferito che nel 2005 lavorava presso la ditta Ci. di cui non conosceva i titolari. All'epoca, si era recato sul cantiere, aveva parlato con un dipendente ed era stato assunto. L'attività lavorativa svolta, consisteva nel prelevare il materiale litoide dal letto della fiumara (...) e riporlo agli argini. Ha dichiarato inoltre che nel 2005 aveva lavorato anche per la ditta Ca. per dei lavori di sbancamento fatti in montagna, ma non ricordava com'era stato assunto. Aveva lavorato ancora presso la ditta Ic., di cui non conosceva il titolare. L'assunzione presso tale ultima ditta era avvenuta tramite il geometra Ca., ma era stato pagato dai titolari dell'impresa. 2.3 Appalto relativo a lavori interventi in materia del suolo - consolidamento e recupero del territorio in località (...) di San Luca. L'appalto in questione veniva bandito dal Comune di San Luca ed il finanziamento previsto era di Euro 1.549.370,69. Unica impresa partecipante alla gara era l'A.T.I. di Ni.Se. e St.An. cl. 83, figlio di St.Fr. cl. 49, che si aggiudicava l'appalto dichiarando di non subappaltare i lavori. L'opera da realizzare consisteva nella costruzione di una strada che doveva congiungere Piazza (...) Alighieri di (...) con la via che portava al cimitero vecchio del paese. I Carabinieri di San Luca effettuavano una serie di controlli sul cantiere e rilevavano quanto segue. In data 31.05.2005, alle ore 10:30 circa, all'interno dell'area cantieristica ubicata in piazza (...) venivano controllati gli operai Lo.Gi. cl. 69, Vo.Do. cl. 42, Gu.Gi. cl. 57, Al.Se. cl. 61, che, ad eccezione di quest'ultimo, risultavano tutti assunti da Ni.Se. Sul posto veniva notata anche la presenza di Ni.Se. e di St.Fr. cl. 49 che sovrintendevano i lavori. In data 03.06.05, ore 10.15, nell'area cantieristica veniva controllato Al.Se. cl. 61, alla guida di un autocarro (...), targato (...) di proprietà di Ni.Se.. Gli operanti dopo il controllo notavano il soggetto fermato accedere all'interno di una zona poco distante dalla piazza (...) caricava del materiale inerte. In data 08.06.05, ore 13.20, in piazza (...) veniva controllato un autocarro pieno di materiale inerte, targato (...) di proprietà di St.Fr. cl. 49, condotto da un suo dipendente, Fa.Gi. cl. 64, proveniente dal corso (...) di San Luca. Dopo il controllo, l'operaio si introduceva all'interno del cantiere dove scaricava il materiale trasportato, poi scendeva dal mezzo ed aiutava sul posto. In data 14.06.2005, ore 09.40, veniva notato un autocarro targato (...) di proprietà di Ni.An., condotto da Fu.Sa. cl. 61, con il cassone carico di materiale inerte che veniva depositato nell'area cantieristica. Alle ore 09.45, nei pressi del cantiere veniva notato Al.Se. cl. 61 alla guida dell'autocarro, targato (...) di proprietà di Ni.Se.. Alle successive ore 11.30, gli operanti notavano nuovamente l'autocarro, targato (...) di Ni.An., condotto da Fu.Sa., con cassone carico di materiale inerte che veniva depositato nel cantiere. Alle successive ore 12.00, lo stesso automezzo scaricava altro materiale nel cantiere. Nella giornata veniva notato anche l'autocarro targato (...) di proprietà di St.Fr., che entrava all'interno dell'area cantieristica per scaricarvi del materiale inerte. In data 15.06.2005, veniva notato il veicolo targato (...) di proprietà di Ni.An., condotto da Fu.Sa. cl. 61, che depositava materiale inerte in piazza (...) Alle ore 11.30, lo stesso mezzo con cassone pieno entrava nell'area cantieristica ed ivi depositava il materiale inerte. Alle successive ore 12.00, il medesimo veicolo veniva notato transitare nei pressi del cantiere con il cassone carico. Nella stessa giornata, anche il camion targato (...) di proprietà di St.Fr., veniva notato dirigersi all'interno dell'area cantieristica ed effettuare lo scarico del materiale che portava nel cassone. In data 21.06.2005, ore 14.00, veniva notato all'interno di piazza (...) l'automezzo (...), targato (...) di St.Fr. cl. 49, che depositava materiale inerte. Alle ore 14:20 circa, veniva constatata la presenza dell'autocarro, targato (...) in locazione all'impresa Co.Do. che usciva dall'area cantieristica dopo che era stato depositato il suo carico di inerti. In seguito, veniva notato nuovamente il suddetto mezzo di proprietà di St.Fr. cl. 49, condotto all'interno dell'area cantieristica per lo scarico di materiale inerte. In data 22.06.2005, ore 09:30, gli operanti notavano che all'interno della fiumara (...), in un'area ubicata alle spalle del silos di Ni.Se., vi era una pala meccanica che stava riempendo di materiale inerte il cassone dell'autocarro (...), tg. (...), di proprietà di Ni.Se. e condotto nell'occasione da Al.Se. cl. 61. Poco dopo, sempre all'interno della fiumara, veniva controllato Fa.Gi. cl. 64, che a bordo di una pala meccanica caricava materiale inerte nel cassone dell'autocarro (...), tg. (...) di proprietà di St.Fr. cl. 49. Per gli inquirenti, il materiale inerte scaricato in piazza (...) era stato prelevato abusivamente dalla fiumara (...). All'epoca i lavori presso la fiumara (paragrafo 2.2) non erano ancora terminati ed il materiale litoide anziché essere accantonato veniva portato nei silos di St., di Ni. e nel deposito dei fratelli Co.. Il materiale in questione veniva poi utilizzato per i lavori in piazza (...) in violazione di quanto stabilito nel capitolato d'appalto che ne vietava l'uso. Nella stessa data veniva notato anche l'autocarro, tg. (...) di proprietà della Ditta Sa., che scaricava materiale inerte all'interno dell'area cantieristica di piazza (...) Per gli inquirenti, tale ultima ditta, all'epoca sottoposta ad amministrazione giudiziaria, era gestita di fatto da Pe.Do. cl. 75 - che in quel periodo era gravato dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno - tramite il geometra Ie.Fr. In data 24.06.2005, ore 11.40, in piazza (...) veniva controllato l'imputato Co.Fr. alla guida dell'autocarro targato (...) di proprietà della Ditta Co.Do., che depositava materiale inerte. Anche in data 26.06.2005, ore 10:40 circa, all'interno dell'area cantieristica veniva notato lo stesso mezzo intestato all'impresa Co.Do., con cassone carico di inerti. In data 29.06.2005, ore 15.40, in piazza (...) veniva notato l'autocarro, tg. (...) di proprietà di Ni.Se. con cassone carico, che scaricava materiale inerte. Alle successive ore 16.00, veniva notato il veicolo, tg. (...) di proprietà di St.Fr., che scaricava materiale inerte all'interno dell'area cantieristica. In data 30 giugno 2005, veniva notato nuovamente il camion, tg. (...) di proprietà del Ni.Se., con il cassone pieno di materiale litoide che effettuava uno scarico all'interno della piazza (...) Poco dopo, nello stesso cantiere, veniva notato un altro veicolo con cassone pieno, targato (...) intestato alla società Italtractor, ma in locazione all'impresa Co.Do. e C. che scaricava del materiale. In data 01.07.05, ore 07.35, sulla via (...)le di San Luca, veniva notato il camion targato (...) intestato a Ni.Se. con il cassone vuoto che si immetteva sulla strada che porta a Pl. e poi svoltava in una strada interpoderale. Alle ore 13.40, veniva notato il veicolo tg. (...) condotto da Fa.Gi., di proprietà di St.Fr., che usciva dall'area cantieristica con cassone vuoto e s'immetteva nella strada interpoderale in precedenza percorsa dal camion targato (...) di Ni.Se. Tale ultimo mezzo, poco dopo veniva notato in piazza (...) che scaricava del materiale inerte. Alle successive ore 15:15, veniva notato nuovamente l'autocarro, tg. (...) in locazione alla Co.Do. e C., che scaricava materiale inerte all'interno dell'area cantieristica. In data 04.07.2005, ore 8.20, veniva notato l'autocarro, tg. (...) di proprietà di St.Fr. cl. 49, condotto da Fa.Gi. cl. 64, che scaricava materiale inerte nell'area cantieristica. Alle ore 8.25 della stessa giornata, veniva constatata la presenza del veicolo, tg. (...) guidato da Co.Do. cl. 61, che entrava all'interno della piazza (...) scaricava materiale inerte. Alle successive ore 08:45, veniva notato l'autocarro, tg. (...) intestato a Ni.Se., condotto da Al.Se. cl. 57, con cassone vuoto, che s'immetteva nella suddetta strada interpoderale, dalla quale, alle successive ore 09.12, usciva con cassone carico di materiale inerte. Alle ore 09.00, all'interno dell'area cantieristica, veniva notata la presenza di St.Fr. cl. 49. Alle ore 09.15, l'autocarro, tg. (...) in locazione all'impresa Co.Do., condotto da Co.Do. cl. 61, usciva con cassone carico di materiale inerte dalla stessa strada interpoderale dalla quale era stato notato uscire l'autocarro, tg. (...) Alle ore 09.20, l'autocarro, tg. (...) di proprietà di St.Fr. cl. 49, condotto da Fa.Gi. cl. 64, s'immetteva, con cassone vuoto, all'interno della suddetta strada interpoderale. Alle ore 09.35, l'autocarro, tg. (...) sempre condotto da Co.Do. cl. 61, scaricava del materiale inerte in piazza (...) Alle ore 10:00, l'autocarro tg. (...) di proprietà di St.Fr. cl. 49, sempre condotto da Fa.Gi. cl. 64, s'immetteva all'interno dell'area interpoderale ed alle successive ore 10:45, scaricava all'interno dell'area cantieristica. Alle ore 10.20, l'autocarro tg. (...) intestato a Ni.Se. cl. 57, condotto da Al.Se. cl. 57, scaricava all'interno dell'area cantieristica. Alle ore 11:40, il menzionato autocarro, tg. (...) di proprietà di St.Fr. cl. 49, dopo essere stato caricato di materiale inerte all'interno del silos di St., scaricava nell'area cantieristica. Alle ore 14:30 lo stesso mezzo con cassone pieno di materiale inerte, scaricava nuovamente nell'area cantieristica. Alle ore 14.45, l'autocarro, tg. (...) condotto da Co.Do. cl. 61, con cassone carico di materiale inerte scaricava nell'area cantieristica di piazza (...) Alle successive ore 15:05, l'autocarro, tg. (...) di proprietà di St.Fr. cl. 49, condotto sempre da Fa.Gi. cl. 64, con cassone vuoto, s'immetteva nella strada interpoderale di cui sopra. Alle ore 15:15, l'autocarro, tg. (...) condotto da Co.Do. cl. 61, con cassone vuoto, s'immetteva nella suddetta strada interpoderale. Per gli inquirenti i mezzi controllati che s'immettevano nella strada interpoderale si recavano in un terreno agricolo di Ni.Se. dove prelevavano materiale inerte. In data 06.07.2005, ore 07:25, all'interno dell'area cantieristica veniva notato St.Fr. cl. 49, in compagnia di Ni.Se. che controllava l'andamento dei lavori. Alle ore 07.30, l'autocarro, tg. (...) di proprietà di St.Fr. cl. 49, condotto da Fa.Gi. cl. 64, con cassone carico di materiale inerte, scaricava nell'area cantieristica. Alle ore 09.00, lo stesso autocarro s'immetteva con cassone vuoto, nella strada interpoderale. Alle ore 9.10, l'autocarro, tg. (...) in locazione all'impresa Co.Do. e C, condotto da Fu.Sa., scaricava nel cantiere e poi tornava sulla strada interpoderale. Alle ore 9.30, l'autocarro, tg. (...) di proprietà della Ditta Sa., condotto da Ag.Pa., scaricava materiale inerte all'interno dell'area cantieristica e poi s'immetteva con cassone vuoto nella stradina interpoderale. Al momento del controllo il veicolo era privo di documenti di circolazione e pertanto gli operanti si recavano alla sede della Sa. dove trovavano Pe.Do. cl. 75, che forniva loro una denuncia di smarrimento della carta di circolazione del veicolo. Alle ore 9.48, l'autocarro, tg. (...) di proprietà di St.Fr. cl. 49, condotto da Fa.Gi. cl. 64, s'immetteva, con cassone vuoto, all'interno del silos di St.Fr. per poi dirigersi, con cassone carico di materiale inerte, all'interno dell'area cantieristica. Alle ore 9.57, l'autocarro, tg. (...) in locazione all'impresa Co.Do., condotto da Fu.Sa. cl. 61, usciva dall'area interpoderale ed entrava nell'area cantieristica dove scaricava materiale inerte. Alle 10.05, l'autocarro targato (...) condotto da Fa.Gi., scaricava materiale inerte all'interno dell'area cantieristica. Sul posto, alle ore 10.30, venivano notati Ni.Se. e St.Fr. che osservavano i lavori. Alle ore 11.10, l'autocarro targato (...) condotto dal Fa., veniva notato entrare all'interno del silos di St. dove caricava materiale inerte che alle successive ore 11.40 veniva scaricato all'interno dell'area cantieristica. Contemporaneamente, il veicolo, tg. (...) condotto dal Fu., con cassone pieno di materiale inerte scaricava all'interno del cantiere. In data 07.07.2005, alle ore 10.50, l'autocarro, tg. (...) in locazione all'impresa Co.Do. e C., usciva con cassone carico di materiale inerte dalla c/da (...) dove vi era una cava dei fratelli Co. e percorreva la strada (...)le in direzione San Luca. Alle ore 11.05, lo stesso mezzo scaricava del materiale inerte all'interno dell'area cantieristica di piazza (...) Alle successive ore 11.40, veniva notato uscire dalla strada interpoderale con cassone carico di materiale inerte che veniva depositato in piazza (...) In data 8 luglio 2005, ore 8.20, veniva notato il veicolo, tg. (...) di proprietà di St.Fr., che scaricava del materiale inerte all'interno dell'area cantieristica. Alle ore 11.05 l'autocarro, tg. (...) intestato a Ni.Se., condotto da Al.Se., effettuava uno scarico in piazza (...) Alle ore 11.40, l'autocarro, tg. (...), di proprietà di St.Fr., scaricava materiale inerte all'interno del cantiere. In data 15 luglio del 2005, ore 9:00, veniva notata la presenza di St.Fr. nell'area cantieristica. I lavori relativi all'appalto in questione ed i mandati di pagamento venivano sospesi per circa 6 - 7 mesi in seguito alla presentazione di una perizia di variante redatta dal geologo Ba.Te.. In data 25 luglio 2005, l'imputato Ni.Se. esibiva ai Carabinieri di San Luca documentazione afferente l'appalto in questione: - copia fotostatica del contratto di subaffidamento; - contratto per l'appalto di lavori di intervento in materia del suolo - consolidamento e recupero il località "(...)"; - contratto di nolo a freddo di macchine a rotazione idraulica per pali di grosso diametro con la ditta "Tr." di Lamezia Terme; - fattura n. 3 del 11.07.2005 di acquisto materiale dalla ditta Co.An.; - fattura n. 60, del 18.07.2005 di acquisto di materiale dalla ditta Sa. srl; - fattura n. 22 del 30.06.2005 di acquisto di materiale dalla ditta di Ni.An. In relazione all'appalto in questione, gli inquirenti ritenevano rilevanti alcune conversazioni intercettate durante le indagini, oggetto di trascrizione nel corso del dibattimento. In data 30.01.2006 Ore 15:05 (prog. num. 146, rit. 198/06) Chiamante Ni.Se. Chiamato Ba.Fr. utenza num. (...) del Comune di San Luca Ni.Se. contatta Ba.Fr. sull'utenza del Comune di San Luca. Il chiamato dice all'interlocutore che stava aspettando "quella variazione di fattura". Ni. risponde che se non gli dava gli importi non lo poteva fare. Il chiamato prosegue dicendo che non poteva cambiare il certificato di pagamento. Il Ni. insiste: "i certificati di pagamento li dovete emettere voi direttamente! Non li emette nessun altro" ed il Ba.: "i certificati di pagamento vengono emessi dal responsabile del procedimento.. e direttore dei lavori" ed il chiamante ribatte: "No! dal responsabile del procedimento!.. Il direttore dei lavori ve li deve.. solo vistare.." Il Ba. poi rassicura l'interlocutore dicendogli che avrebbero recuperato i soldi con il terzo o con l'ultimo stato di avanzamento ed il Ni.:"Non è vero niente architetto quale ultimo stato di avanzamento!.. Ma voi lasciate trentamila Euro indietro!?!..." Il chiamato prosegue dicendo al Ni. che quando arrivava il direttore dei lavori avrebbe fatto apportare la modifica sui certificati e sulla contabilità. I due si accordano per vedersi successivamente. In data 31.01.2006 Ore 13:29 (prog. num. 308, rit. 198/06) Chiamante Ba.Fr. utenza num. (...) del Comune di San Luca Chiamato St.Fr. Ba. contatta St. e gli dice che il giorno prima non avevano trovato la determina del capannone. I due parlano di conteggi. Poi il chiamante riferisce: "stamattina è venuto il vostro direttore di cantiere ... con tutte le carte insieme al collega vostro.. cioè all'altra impresa ... e abbiamo fatto tutti i conteggi" e lo St.: "con Ca. è venuto no?" ed il Ba.: " Ca. si, si! C'era Ca. e c'era il signor Ni....". I due si salutano. In data 02.03.2006 Ore 09:35 (prog. num. 224, rit. 290/06) Chiamante St.Fr. utenza num. (...) allo stesso intestata Chiamato An. (soggetto non identificato dipendente del Comune di San Luca utenza num. (...) del Comune di San Luca) St. chiede all'interlocutore se avevano inviato il mandato alla banca perché SeBa. gli aveva detto che ancora non avevano provveduto. An. risponde che era stato inviato e St. dice che lo avrebbe riferito (a Se.). In data 02.03.2006 Ore 19:06 (prog. num. 234, rit. 290/06) Chiamante Ni.Se. utenza num (...) allo stesso intestata. Chiamato St.Fr. utenza num. (...) allo stesso intestata. Ni. chiede all'interlocutore di raggiungerlo al silos che c'era anche Ci.Ca. Per gli inquirenti, le ultime tre conversazioni dimostravano che St.Fr., che non c'entrava nulla con l'appalto in piazza (...) di fatto gestiva l'attività del figlio St.An. In data 07.03.2006 Ore 11:38 (prog. num. 21, rit. 448/06) Chiamante Ni.Se. utenza num (...) allo stesso intestata. Chiamato Ba.Te. utenza num. (...) allo stesso intestata. Prima della conversazione telefonica si sente Ni.Se. che rivolgendosi a terze persone, dice "Facciamo una conferenza ora ... facciamolo venire qua ... non si può sanare più questa situazione figli miei! ... è aumentato il cemento ... è aumentato il carburante ... è aumentato il ferro ... io non capisco come si deve fare per andare avanti!" Il Ni. chiede all'interlocutore quando si potevano vedere al Comune di San Luca ed il Ba. risponde che c'era stato giovedì e non aveva trovato nessuno. Il Ni. riferisce all'interlocutore di essere in compagnia "dell'architetto". Poi il chiamante chiede notizie in merito alla Regione ed il Ba. risponde che non dipendeva dalla perizia. I due si accordano per risentirsi dopo pochi minuti. In data 07.03.2006 Ore 11:42 (prog. num. 22, rit. 448/06) Chiamante Ba.Te. (B) utenza num. (...) allo stesso intestata. Chiamato Ni.Se. (A) utenza num. (...) allo stesso intestata. Altri conversanti: St.Sa. (C), Ba.Fr. (D) A: Dottore Ba.! B: Si scusatemi che stavo parlando con un signore! A: Si, non vi preoccupate, allora! B: Allora, vi stavo dicendo questo: io sono incazzatissimo! Va bene? Perché è la terza volta che mi convocano... A: La terza volta! B: ...Mi convocano in comune e che non risolvo nulla, che vengo là. L'altra volta sono tornato apposta da Milano... ...uuu... ...l'architetto BA. lo sa! Sono venuto là... A: Eeeh, io c'e l'ho qua davanti e c'è il vice sindaco pure davanti. B: Eh... ...eh... ...infatti. A: Dice che è la terza volta che lo convocate quà e non risolvete questo problema (rivolgendosi alle persone che si trovano in sua compagnia)! Aspettate che vi passo il vice sindaco! B: Si! C: Dottore Ba., buongiorno! B: avvocato, buongiorno! C: come state bene! B: Mamma... ...e bene... ...e bene no... ...(incomprensibile)... C: Sentitemi, sentitemi voglio dirvi una cosa: voi siete il direttore dei lavori? B: Si! C: Eh! Dovete comunicare alla ditta di riprendere i lavori! B: Com'era prima il progetto? C: Certo! Perchè eeeh... ...scusatemi un poco... ...io non è che posso... ...la ditta... B: Noo... ...la ditta ha pienamente ragione! Ma come ha ragione la ditta, però avvocato, ha ragione la direzione dei lavori! Cioè, noi abbiamo fatto un progetto nuovo... ...avvocato, che non abbiamo preso una lira.... C: Mmh... ...(si sente squillare un telefono) vi devo lasciare un secondo... ...vi devo lasciare un secondo! B: Si! C: Dottore Ba.! B: Si! C: Sentitemi! B: Però avvocato, scus... ...scus... ...no ascoltatemi... C: Guardate che... ...guardate che il signor RU. ha tutto da perdere e niente da guadagnare con il comune di San Luca.... B: No ma a me non interessa.... C: Ve lo dico io!... ...Ve lo dico io!... B: ...Avvocato! Però Avvocato... ...(incomprensibile)... C: Vedete che ve lo dico io! B: pero' mi dovete sentire! C: a me, il tredici giugno del duemilatre... ...l'ing... ...l'ingegnere RI. mi ha approvato il progetto esecutivo e... ...inviando al comune di San Luca tutte le erogazioni delle somme... B: Però, scusatemi Avvocato.... C: A me, non può arrivare dopo tre, a dirmi, vedi che è sbagliato il quadro economico! Ditegli di vedere cosa deve fare il signor RU.! Di vedere cosa deve fare... ...dottor Ba....ora que ...questi discorsi non è che li devo fare a voi... ...perché voi dite a me non e che mi interessa tanto... ...tanto... ...e non tanto... B: Nooo... ...avvoc... ...avvocato mi fate... ...nooo... C: Noi intanto iniziamo i lavori dov'è possibile che la ditta va a lavorare e poi per quanto riguarda la variante... ...poi la facciamo!... B: Posso parlare io un attimo!?! C: ...Eh! Questo dobbiamo fare noi! B: Mi fate parlare un attimo! C: Noi abbiamo il lavoro che dobbiamo terminare qua sotto ed il lavoro che dobbiamo terminare a monte! B: Benissimo! C: Facciamo tutte e due i lavori, e... B: Si! C: E camminando si vede il da farsi! B: Avvocato mi fate parlare? C: Ah! B: Mi fate parlare un attimo? Posso parlare? C: Siii! B: Oh! La convenienza giusta che ha l'impresa, ce l'ha pure la direzione lavori! Perché se il progetto è bloccato, la direzione lavori non va avanti e non prende nemmeno i soldi come SAL! C: Mmh!... B: ...Vero, si o no!?! Ooh! Se io ho perso quindici giorni di tempo per andare in Regione! Io gli avevo detto che se accomodava sto quadro economico... C: No! No! No! Io non lo modifico, Dottore Ba.... B: Oh! C: Non lo modifico perché a me l'hanno approvato nel duemilatre la giunta regionale... ...il coso... B: Si! Allora dobbiamo proseguire per quel progetto? C: No... ...io per me... ...possiamo proseguire con quel progetto e camminiamo... ...perché a me non interessa! B: Va bene! E proseguiamo con quel progetto! Eee a me che mi costa, non mi costa niente! C: Intanto io con RU. non ho niente da fare e niente da dire! B: Non è che si tratta di RU.! Si tratta che la Regione è proprietaria del finanziamento! Non è quel RU.! RU. non centra niente! Chi è RU.!?! Non è' nessuno! Com'è RU. ne viene un altro! Che centra! C: Questo, ve lo posso dire che professionalmente è un buffone! B: Ma lo so! Ci sono tanti buffoni! C: E' un uomo... ...un uomo buffone! Altro niente! Sentitemi... ...eh... ...sentitemi... ...dovete venire qual Consegnate i lavori un'altra volta... ...e altro niente!... ...Noi facciamo il lavoro qui sotto... ...il lavoro a monte... ...ci resta un altro pezzo di strada ma non ci interessa a noi... ...dai... B: Però voglio dire, dobbiamo ritirarci la perizia dalla... ...Regione e andiamo avanti come stavamo andando avanti... C: Ma... ...eh... ...vedete voi cosa dovete fare... ...BA. parlate voi vedete... ...cosa dovete fare con questo lavoro...(gli passa al telefono l'architetto BA.) D: Pronto?... B: Si!... D: Ditemi tutto ing... ...dottore... B: Ma che... ...che vi devo dire Francè (Fr.) qua cambiano... ...da un giorno all'altro! Se si devono proseguire i lavori significano proseguire come erano originariamente... ...ci dobbiamo ritirare la perizia... D: Mh... ...se questo signore qua non ci da nessuna notizia della perizia non è che noi possiamo stare una vita appresso a RU.... B: Si!... ...Però io vi voglio dire questo... ...alla Regione... D: Eh!... B: Io vi ho fatto un piacere ad andare! Ma non me la devo vedere io con la Regione! Cioè, la direzione lavori con la Regione non centra niente! Io ho fatto un piacere fino ad ora ad andare in Regione... ...perché ero più vicino... D: Si... ...va bene... B: Perché ci capito spesso eccetera. Però allora a questo punto chiudetela voi con la Regione, perché siete l'Ente preposto a parlare con la Regione! Io come faccio a prendermi una responsabilità di questa!... ...Voi chiudete e noi proseguiamo i lavori come... ...come li avevamo fatti... D: Eh... ...quello... ...chiudiamo eh... B: Eh! Allora prendetevi un appuntamento voi. Io vengo pure tanto per acclarare la cosa e a me che si prosegue come prima... ...a me conviene perché se sto fermo sta ferma anche la direzione lavori non prende soldi questo vi sto dicendo... D: Va bene ci sentiamo in questi giorni d'accordo... B: Ok!... ...Ok vi saluto. D: Ok ciao. FINE CONVERSAZIONE Per gli inquirenti nella conversazione riportata appariva palese l'appoggio goduto dal Ni. tra gli amministratori del Comune di San Luca che intervenivano in suo favore per la risoluzione delle problematiche relative agli appalti. Nel corso della sua audizione il teste Ba. ha dichiarato che il "Ru." cui si faceva riferimento nella conversazione era un dipendente della Regione addetto al finanziamento per i lavori di consolidamento. In data 22.03.2006 Ore 14:59 (prog. num. 329, rit. 448/06) Chiamante Ba.Te. (B) utenza num. (...) allo stesso intestata. Chiamato Ni.Se. (A) utenza num. (...) allo stesso intestata. B: Dottore Ba., salute. A: Come state Sig. Ni.? B: Bene, voi? A: Abbastanza bene, io chiamo voi, e scusatemi... ...per sapere, per avere... B: Eh... A: Ragguagli in merito al nostro cantiere. B: Allora, io aspettavo notizie da voi per il nostro cantiere! se voi li cercate a me, sono forse l'unica persona all'oscuro di tutto. A: No, perché io sto mandando adesso... ...io vi ho chiamato proprio... B: No, io ho chiamato il mio tecnico, per mandare una comunicazione al comune perché è dal mese di Luglio che siamo fermi con i lavori. A: Benissimo, io sto mandando... B: Io non me li posso più tenere sulla pancia. A: Voi, voi avete... ...anzi vi siete fin troppo... ...come a me poi d'altronde avuto già troppa... ...voglio dire... B: Siccome vedo il sindaco che è un pò ... ...a modo suo! Una volta viene e mi dice che prende le carte e le porta al Prefetto e una volta che le porta alla Regione... ...che li porti dove cazzo vuole basta che si sbriga. A: Però guardate io non lo so! Non lo so veramente se siamo tornati indietro di trent'anni ... B: Peggio! Peggio! A: Oh! Perché se una cosa deve seguire un iter va bene! E' inutile! Tu puoi andare pure dal Presidente della Repubblica... ...se questo è l'iter è l'iter! B: Lo so! Sono fissati dottore Ba.! Sono fissati al contrario... ...vedete come... B: No, questa veramente sono io che ve la mando.. "incomprensibile"... A: Ho capito! Sig. NI. però ascoltatemi... B: Ditemi! A: Oh! Dato che abbiamo un cantiere aperto, abbiamo fatto uno scavo sotto quella strada... ...e i... B: Io lo so! Là compare una vena d'acqua che prende e fa partire tutto quel lavoro, chi cazzo se li prende poi i danni? A: Oh! Allora proprio per questo mo stò facendo una lettera che vi manderò per conoscenza ma indirizzata al comune, dove si dice che la direzione lavori, praticamente si toglie fuori da qualsiasi responsabilità se succede qualcosa là dentro. B: Ditemi! A: Ascoltatemi! Il fatto che io chiamo... ...voglio dire a Papalia o alla Regione di sapermi... ...è una cosa che io faccio per amicizia, no! Ma non perché... B: E' logico! Come lo fate voi lo posso fare io no!?!... A: Oh, ma è il comune l'Ente preposto a parlare con la Regione, né l'impresa né la direzione lavori... B: Allora... A: Ascoltatemi... B: Si! A: Io presento una perizia a Settembre no! Mettiamo che la direzione lavori stava a Milano! Mettiamo che è possibile no! Dico: vi presento questa perizia a Settembre. Mi volete far sapere che cavolo di fine ha fatto questa perizia? B: Ma questa, la Regione Calabria è evasiva pure! Perché avrebbe dovuto scrivere o positivo o negativo al comune... A: E' naturale! Ma io già l'ho detto a BA.: vedete che sono passati 60 giorni e la Regione aveva l'obbligo di rispondere... B: E non hanno risposto. A: Non hanno risposto, oh! Ho capito... B: No, assolutissimamente. A: Oh! Però voglio dire una lettera l'ha fatta il comune? B: Non hanno fatto niente! Io so che domani forse probabilmente ci sarà a Catanzaro... perché l'ho visto dai giornali... hanno tenuto, ieri una conferenza dei servizi al comune no... ...in merito a queste benedette strade... A: Eh. B: Eh... ...so che domani probabilmente giovedì so io, prenderanno l'appuntamento con Do. rettore del Sa.... il sindaco... A: Umh, uhm, uhm. B: Con l'assessore a Catanzaro, perché non andate voi e ne approfittate dato che c'è il sindaco? ...Che io vado è vengo tutti i giorni e mi sono seccato di andare in quel cazzo d'ufficio. A: Eh, non mi potevano chiamare se era una cosa di queste!?! Io non capisco! B: Io l'ho appreso oggi dal giornale. Ho parlato con il mio geometra, con Ca., lui è stato là presente a questa riunione servizi... A: Si, si. B: Eh... lui mi ha accennato. Poi ho visto sul giornale anche l'articolo del Sa.. A: Umh, umh, e va Pe. e risolve tutto. B: Ora di conseguenza io sono sicuro... ...domani verranno a Catanzaro! Domani è giovedì no!?!... A: Si! B: Eh!... ...Verranno a Catanzaro il sindaco e Do. se viene insieme a BA., però io è una palla al piede che abbiamo tutti... ...è un'incompetente completamente e mi meraviglio del comune di San Luca ancora come lo tengono lì senza nessun risultato, và! Non lo so! A: Ho capito. Però anche l'amministrazione voglio dire, anche in questo deve essere brava. B: Ma l'amministrazione, l'Ente preposto chi sono!?! I dirigenti chi sono!?! Che ne capiscono di queste cose!?! A: Umh, umh, umh... B: Uno non capisce, l'altro non vale e l'altro non serve! Che cavolo volete che vi dico Dottore BA.! Io non voglio offendere a nessuno pero è dal mese di Luglio dell'anno scorso... stà arrivando Luglio a momenti! E' un anno come cazzo giustifichiamo il fermo. A: Voi siete stato un signore per questa cosa qual Io lo sò benissimo e ve ne do atto però adesso, basta cavoli... B: Si, ma io sono andato diverse volte! Sono andato una settimana fa dal sindaco! Ho parlato di nuovo! Dice: eh... ...eh... ...eh... ...chi scivola a destra e chi scivola a sinistra! Come quando loro si credono che vanno dal Prefetto e risolvono tutte cose! Capito!?! A: Si, risolvono tutto! B: ...Si, ma non è questo! Se non preparano le carte sono inadempienti loro,... A: Oltre tutto adesso è inadempiente la Regione comunque eh... B: Si! D'accordo ma è a vicenda! Una volta uno e una volta un altro! Il più inadempiente sono io che non ho mandato una comunicazione per danni, eh! ...Ma è prossima, io non c'è bisogno in merito alla centonove... A: No! Vi stavo dicendo questo proprio, perché dato che là sotto la strada... ...sig. NI. noi abbiamo scavato, poi dovremmo rientra... ...e quella è una situazione di pericolo... B: Io lo so! Lo so! A: ...Io dico al comune guardate che l'impresa... ...voglio dire... ...la pagate e dobbiamo mettere in sicurezza il cantiere. B: Si! D'accordo! Ma loro mi possono dire: ma l'impresa ha un piano di sicurezza che è... ...le solite diciture no! Io invece gli rispondo... ...gli rispondo... ...già li chiamo... ...già li metto in mora. E' inutile scivolare perché, dopo un anno qua non si può più... A: Ma voi lo sapete quante volte mi hanno detto di andare là e poi non c'era nessuno! Pure l'ultima volta. B: Ma se ci sono andato io l'ultima volta! Scusate ... A: Si! B: E vi abbiamo chiamato di là, vi ricordate che voi avete detto se vi potevamo richiamare dopo cinque minuti... A: Eh, eh, eh. B: Ma come cazzo... ...chi se ne fotte a destra e chi se ne fotte a sinistra! Ma questi che cazzo di elementi sono di amministratori!?! Dove sono andato ad incappare!?!... A: Va bene! B: Comunque Dottore BA. sarebbe opportuno chiamare il sindaco, perché lui va a Catanzaro. Se vi volete vedere anche là per questa questione, dato che lui è con l'assessore ai lavori pubblici domani. A: Chi è l'assessore ai lavori pubblici? B: Eh? A: Chi è l'assessore ai lavori pubblici? B: A Catanzaro? Non lo so io... A: Ah, a Catanzaro! Con IN.! Con IN. è! B: Eh. A: Va bene dai! Ora me la vedo io. B: Perché se no non so cosa fare più io. A: Va bene. B: onestamente non so che dirvi. A: Va bene. B: Va bene vi saluto. A: Vi saluto. B: Buona serata. FINE CONVERSAZIONE Per gli inquirenti il pericolo di danni di cui si parlava nella conversazione era da ricollegarsi al fatto che nei lavori era stato utilizzato materiale della fiumara e pertanto vi era il rischio di crollo del costone. In data 23.03.2006 Ore 10:46 (prog. num. 367, rit. 448/06) Chiamante Ni.Se. utenza num. (...) allo stesso intestata. Chiamato St. (parroco di San Luca) utenza num. (...) allo stesso intestata. Ni. chiede all'interlocutore se in giornata andava a Catanzaro. Il chiamato risponde che stava aspettando l'architetto Ba. Il Ni. prosegue "Se vedi il sindaco fammi una cortesia, digli se può vedere per il lavoro lì in paese pure, che siamo bloccati da luglio". Lo St. risponde che il sindaco non era lì. I due si salutano. All'esito degli accertamenti espletati, per gli inquirenti risultava anomala la presenza di St.Fr. che supervisionava i lavori sul cantiere di piazza (...) nonché, la presenza di mezzi ed operai della ditta dello stesso St.Fr., di Ni.An., dei fratelli Co. e della ditta Sa.. Risultava altresì anomala, la presenza sul cantiere di soli 4 operai dell'A.T.I. per un lavoro così rilevante. Gli inquirenti ritenevano inoltre che il materiale litoide oggetto di furto durante i lavori alla fiumara (...) era stato rimpiegato nel cantiere di piazza (...) in violazione di quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto che ne escludeva l'utilizzo. Nel corso dell'istruttoria, all'udienza del 25.06.15, sono stati escussi gli operai Fu.Sa. e Ag.. Fu.Sa. ha riferito che per l'attività prestata in piazza (...) lavorava alle dipendenze di Ni.An. Il teste ha precisato di aver lavorato anche alle dipendenze del figlio Ni.Fr. e che il passaggio da una ditta ad un'altra era frequente. Nel corso dell'esame, il P.M. ha contestato al teste di aver dichiarato in sede di sit che aveva trasportato materiale inerte dal silos di St. in piazza (...) per depositarlo sul cantiere. A fronte di tale contestazione, il Fu. ha risposto di aver fatto tanti viaggi e che i trasporti in piazza (...) erano stati fatti per 1-2 giorni. Il P.M. ha contestato ancora al teste di aver riferito che sul cantiere di piazza (...) lavoravano anche la ditta Sa., la ditta di St.An., la ditta di Ni.Se.. Sul punto il Fu. ha riferito di non ricordare. Ag. ha dichiarato che nel 2005 lavorava per la ditta Sa. di Pe.Do. e Pe.Se.. Non ricordava del lavoro in piazza (...) a San Luca, poiché lo spostavano da un cantiere ad un altro, né del controllo del 06.07.05 perché lo fermavano ogni giorno. Dopo la contestazione mossa dal P.M., il teste ha riferito che al momento del controllo aveva depositato materiale da sbancamento prelevato dagli impianti della Sa., nel cantiere in piazza (...) Il P.M. ha contestato nuovamente al teste di aver riferito che per tale lavoro era stato contattato personalmente da Ni.Se. che gli aveva chiesto del materiale depositato presso la ditta per impiegarlo nel cantiere in piazza (...) A fronte di tale contestazione, il teste ha negato di aver riferito tale circostanza ed ha evidenziato che lavorando per i Pe. non poteva ricevere indicazioni da altri. Il P.M. ha contestato ancora al teste di aver dichiarato in sede di sit: "preciso che in considerazione del fatto che la mia ditta è sottoposta a confisca non abbiamo i responsabili diretti per prendere gli accordi e dunque il curatore nella persona del dott. Di.Zi. ci ha incaricato di prendere direttamente accordi con i clienti che necessitano di una nostra..." Dopo la lettura effettuata dal P.M., il teste ha negato di aver riferito una circostanza simile. All'udienza del 25.06.15 è stato escusso anche il geologo Ba.Te., all'epoca dei fatti progettista e direttore dei lavori per l'appalto in località (...) di San Luca. Il teste ha dichiarato che in relazione a tale appalto erano sorti dei problemi quando era subentrata la nuova amministrazione, poiché in base al progetto originario dei lavori, nel periodo estivo la strada che porta a (...) doveva essere chiusa. Per tali motivi aveva redatto una perizia di variante, depositata al Comune di San Luca tra luglio e agosto del 2005, che aveva ad oggetto la diversa viabilità. In seguito alla presentazione della perizia, i lavori rimanevano sospesi per circa 6-7 mesi. L'ente comunale provvedeva ad approvare la variante e ad inviare la perizia alla Regione, ma quest'ultima non si pronunciava per parecchio tempo. Per tale ragione, lui stesso aveva chiesto all'amministrazione la ripresa dell'attività per una messa in sicurezza dell'area. Il teste ha precisato che in relazione a tale richiesta non aveva subito alcuna pressione. A tal punto, il P.M. ha contestato al Ba. il contenuto della telefonata di Ni.Se. ricevuta in data 07.03.06 (progressivo num. 22) nel corso della quale St.Sa. gli riferiva: "lei è il direttore dei lavori? Sì. Dovete comunicare alla ditta di riprendere i lavori come era il progetto prima". A fronte di tale contestazione, il teste ha dichiarato di non aver dato corso a quella richiesta, anche perché, avendo redatto la perizia di variante non poteva dare ordini per procedere con il progetto originario. Il Ba. ha precisato che all'epoca aveva fatto una comunicazione al Comune dove aveva evidenziato che il cantiere non poteva rimanere chiuso perché era una zona a rischio frana - massimo livello R4. Aveva fatto anche un ordine di servizio perché le recinzioni e le spie luminose che indicavano il cantiere erano state portate via ed era necessario ripristinarle. Probabilmente il contenuto della telefonata menzionata dal P.M. era da ricollegarsi al fatto che la perizia non veniva approvata dalla Regione e gli interlocutori gli chiedevano di andare comunque avanti con i lavori. In seguito, la perizia veniva approvata dalla Regione ed i lavori proseguivano in base alla variante. Nel corso del controesame della difesa di Ni.Se., il Ba. ha riferito che il Ni. gli aveva inviato una missiva dove chiedeva una ripresa dei lavori. Ha aggiunto che il materiale utilizzato da parte dell'ATI Ni. - St. era stato certificato da un ente specializzato. Ha precisato ancora, che prima dell'accettazione di una perizia i tempi possono essere lunghi, sempre che l'amministrazione comunale o il RUP non insistano affinché venga valutata celermente. In relazione al cantiere, per quanto concerne gli ostacoli nella viabilità, c'era anche il problema dei pali della luce. L'amministrazione comunale aveva chiesto all'Enel lo spostamento dei pali perché erano sulla carreggiata stradale. L'ente gestore aveva provveduto, ma con ritardo. Nel corso del suo esame, l'imputato Ni.Se. ha dichiarato che il materiale inerte utilizzato nell'appalto in questione era stato prelevato da un deposito nella sua proprietà in c/da (...) nel Comune di Benestare e nell'impianto di St.Fr.. L'idoneità del materiale nella sua disponibilità era stata certificata da un laboratorio mobile che aveva effettuato le prove specifiche. Quando erano stati sospesi i lavori in seguito alla presentazione della variante, la sua ditta rischiava di subire dei danni. Aveva avuto dei problemi anche per la questione dei pali della luce e per tale motivo aveva messo in mora il Comune ed era andato più volte a Catanzaro alla sede della Regione. All'udienza del 09.07.15, è stata acquisita la certificazione del 17.06.05 rilasciata dal laboratorio "Te. srl" afferente le prove effettuate sul materiale da costruzione della ditta Ni.Se. e le missive aventi ad oggetto la richiesta di ripresa lavori inoltrate dall'ATI Ni. - St. al Comune di San Luca. 2.4 Appalto relativo a "lavori di sistemazione e riqualificazione della strada (...)le diga Menta - Casello Cano in località Polsi". L'appalto in questione veniva bandito dalla (...) di Reggio Calabria con un finanziamento di Euro 1.252.328,54. Al bando partecipavano varie imprese, tra cui l'ATI Ba.Ip. -Ni.Se.-St.An. che veniva esclusa per non aver sottoscritto un allegato. I lavori venivano affidati all'ATI Ca. - Ni., con sede in Sant'Ilario dello Jonio (RC). In sede di offerta l'impresa dichiarava di voler subappaltare le opere e le prestazioni relative all'esecuzione di lavorazioni ricomprese nella categoria OG3. I lavori venivano subappaltati alle imprese di Ni.Se. e St.An. nella misura del 15% ciascuno. Nel corso dell'esecuzione dell'opera, i Carabinieri effettuavano una serie di controlli sul cantiere, rilevando quanto segue. In data 08.06.2005, nei pressi del cantiere di Località Cano, sull'Aspromonte, veniva controllata la betoniera, tg. (...) di proprietà di Gi.Te. cl. 65, condotta da Ag. cl. 77, operaio della ditta Sa. di San Luca. Alle successive ore 12:00, venivano identificati: Ma.Ro. cl. 74, Co.Re. cl. 53, Mo.Gi. cl. 65, Ve.Fr. cl. 69 che risultavano assunti dalla ditta Ca. e Pe.Sa. cl. 67 che risultava disoccupato. Il Ve. era stato identificato anche sul cantiere della Ci.. Per gli inquirenti, il Ve. unitamente a St.An. cl. 74 ed all'imputato Ma.Do., negli appalti banditi dalla (...) e dalla Regione svolgeva la funzione di guardiania abusiva. Successivamente, a bordo di una pala meccanica, (...), avente matricola 1260, anno 96, di proprietà dell'impresa Co.An. e Co. s.a.s. noleggiata a freddo dall'impresa aggiudicataria, veniva identificato l'imputato Co.Fr. cl. 59, che al Centro dell'impiego risultava operaio Af. A bordo di un escavatore avente matr. (...), di proprietà dell'impresa Co.Do., noleggiato a freddo dall'impresa Ca., veniva invece identificato Co.Do. cl. 73. Lo stesso mezzo era stato noleggiato alla Ci. per i lavori nella fiumara (...). Successivamente, a bordo di una pala meccanica, matricola (...), di proprietà dell'impresa Co.Do., sempre noleggiata a freddo dall'impresa Ca., veniva identificato St.An. cl. 74 che risultava assunto presso la ditta aggiudicataria e precedentemente presso la Ci. Per gli inquirenti anche St.An. come il Ve. e Ma.Do. svolgeva la funzione di guardiano abusivo negli appalti non affidati direttamente alle imprese degli imputati. Nella stessa giornata, a bordo di una pala meccanica avente matr. (...), veniva identificato l'imputato Co.Gi. cl. 77. In data 04.07,05, sul cantiere veniva controllato Co. Luigi cl. 61 su l'autocarro, tg. (...) di proprietà St.Fr. cl. 49. In data 21.07.2005, nel cantiere ubicato in Località Cano, intenti a consumare un pasto, venivano identificati: Pe.Mi. cl. 74 e Be.Gi. cl. 87 assunti presso la ditta St.An.. Alle ore 13.00, venivano controllati Co.An. cl. 74 che risultava dipendente Af., Ve.Fr. cl. 69, St.An. cl. 74 che risultavano assunti dalla ditta Ca.. Sul posto erano presenti anche Qu.Gi. cl. 57, Vo.Do. cl. 42 che risultavano assunti presso la ditta Ni.Se., Co.Do. titolare dell'impresa omonima che aveva stipulato i noli e Co.Gi. cl. 77. Nell'area cantieristica veniva riscontrata la presenza dei seguenti automezzi: - mezzo d'opera di Co.Do. cl. 73; - escavatore dell'impresa Co.An. e Co. S.a.s.; - ruspa dell'impresa Re. di Co.Gi. Co. sas; - autoveicolo, tg (...) di proprietà di Ni.Se.. In data 25.07.2005, Ni.Se. consegnava agli inquirenti documentazione relativa all'appalto, tra cui: - fattura n. 3 del 11.07.2005 d'acquisto di materiale dalla ditta Co.An.; - fattura n. 60 del 18.07.2005 d'acquisto materiale con la ditta Sa. srl; - fattura n. 22 del 30.06.2005 con l'impresa Ni.An.; In data 30.07.2005, la ditta aggiudicataria Ca. forniva agli inquirenti la seguente documentazione: - copia contratto di subappalto con l'impresa St.An.; - copia contratto di subappalto con l'impresa Ni.Se.; - copia contratto di nolo con la ditta Mo.Te. di Co.Do.; - copia contratto di nolo con la ditta RE. di Co.Gi. cl. 77; - copia contratto di nolo con la ditta Co.An. s.a.s.; - copia contratto di nolo con la ditta Ma.St. per un mezzo concessogli in comodato d'uso da Ma.Fr. 49. L'esecuzione di questo appalto era contemporaneo a quello relativo ai lavori di sistemazione e riqualificazione della strada bivio (...) (paragrafo 2.7) aggiudicati all'impresa Ic. di Si.An. di Antonimina. In entrambi gli appalti erano coinvolti Ca.Fr. e La.Fr. Nel corso dell'attività captativa, in relazione ad alcuni dialoghi intercettati, gli inquirenti avevano difficoltà a comprendere se fossero riferibili all'uno o all'altro appalto. Si riportano di seguito i tre gruppi di conversazioni per come ordinate dalla polizia giudiziaria e comuni all'appalto trattato al paragrafo 2.7. Gruppo che riguarda rapporti con Ca.Fr. In data 14.02.2006 Ore 18:07 (prog. num. 13, rit. 290/06) Chiamante St.Fr. utenza num. (...) allo stesso intestata. Chiamato Ca.Fr. utenza num. (...). I due interlocutori menzionano importi, conteggi da fare, iva, spese, fanno riferimento a Si. titolare della ditta Ic. ed all'Ic. St. chiede all'interlocutore se doveva stampare una fattura come ditta St.An., come aveva fatto la volta precedente per il lavoro di Polsi. Poi il chiamante aggiunge: "Ma dice mio figlio che la fattura la può fare anche generica, perché tanto lui ha il contratto di sub-appalto" ed il Ca.: "e per questo, siccome l'altra volta l'abbiamo fatto, vedete voi come volete". Lo St. dice infine al chiamato che stampava il documento e glielo portava. In data 17.02.2006 Ore 11:04 (prog. num. 32, rit. 290/06) Chiamante Ca.Fr. utenza num. (...) intestata a Ca.Fa. Chiamato St.Fr. utenza num. (...) allo stesso intestata. Ca. chiede all'interlocutore se in merito all'altro lavoro aveva fatto una dichiarazione circa gli adempimenti assicurativi. Lo St. risponde affermativamente. Il Ca. aggiunge: "ogni stato di avanzamento bisogna dichiarare che avete fatto i versamenti eccetera, per evitare che lo bloccano, avete capito? Voi vi prendete lo stampato che avete fatto dell'altro lavoro sul computer.. e lo ristampate e mi date una copia". Lo St. riferisce all'interlocutore che si trovava in montagna e che avrebbe parlato con il figlio. Il Ca. fa riferimento ad un precedente lavoro e dice al chiamato che era necessario un conteggio ad hoc come avevano fatto in passato. Lo St. ribadisce che avrebbe parlato con il figlio. I due si accordano per risentirsi. In data 20.02.2006 Ore 09:12 (prog. num. 55, rit. 290/06) Chiamante St.Fr. utenza num. (...) allo stesso intestata Chiamato Ca.Fr. utenza num. (...) intestata a Ca.Fa. Lo St. chiede al Ca. se si stava recando da lui in montagna. Quest'ultimo dice che il giorno prima era stato chiamato dal suo collega per fare i conti. I due si accordano per vedersi l'indomani. In data 20.02.2006 Ore 15:03 (prog. num. 89, rit. 290/06) Chiamante St.Fr. cl. 49 utenza num. (...) allo stesso intestata. Chiamato Ca.Fr. utenza num. (...) intestata a Ca.Fa. St. chiede all'interlocutore se lo stava raggiungendo. Il Ca. dice che stava aspettando "Ba.", "il signor Ni.". In data 21.02.2006 Ore 14:24 (prog. num. 87, rit. 290/06) Chiamante Ma.Fr. cl. 49 utenza num. (...) allo stesso intestata. Chiamato St.Fr. utenza num. (...) allo stesso intestata Ma.Fr. chiede a St. se era arrivato Ca.. L'interlocutore rispondeva di no. Poi il chiamante chiede all'interlocutore se doveva costruire un muro. In data 22.02.2006 Ore 16:55 (prog. num. 104, rit. 290/06) Chiamante Ca.Fr. utenza num. (...). Chiamato St.Fr. cl. 49 utenza num. (...) allo stesso intestata. Ca. chiede all'interlocutore se aveva fatto la denuncia di inizio lavori e lo esorta ad inviarla tramite fax a qualcuno e poi di chiedere al consulente della ditta del modello Durc. Lo St. risponde che avrebbe parlato con il figlio. I due si salutano. In data 24.02.2006 Ore 10:01 (prog. num. 123, rit. 290/06) Chiamante Ca.Fr. (B) utenza num. (...). Chiamato St.Fr. cl. 49 (A) utenza num. (...) allo stesso intestata. B: (CA. parla con qualcuno vicino a lui) "del resto il progetto se lo deve fare lui, che cazzo vuole. Quali erano le misure che avevamo? Mi sembra che gliel'ho date a ST.! Gliel'ho date a ST.! Gliel'ho date a ST. io! A: Pronto? B: Do. buon giorno! CA. sono. A: CA., buon giorno. B: Sentite io non riesco a trovare quel calcoletto per quello scatolare, siccome gli devo presentare i calcoli del muro vostro... A: Eh... B: ...Che avete già fatto, per la 1.086 se no questo mi blocca il mandato. A: Umh. B: Eeh, glielo dite a De. se ha il programmino e vi fa questo calcoletto dello scatolare!?! E mi fate due copie e me le date così io le porto lunedì a Reggio? A: Va bene. B: Senza firmate. A: E noi non avevamo quelle dell'altro muro? Voglio dire! B: Come? A: E non abbiamo quelle dell'altra strada della montagna? B: I muri si, utilizzo quelli... A: Eh. B: ...Visto che voi fate lo scatolare, i muri restano, non ho problemi, c'è l'ho sul tavolo io i muri... A: Eh. B: ...Io visto che mi trovo... ...e facciamo uno scatolare, sarebbe opportuno... ...visto che lo fate voi... ...e risulta a voi, eh... ...mi facevate questo calcoletto così io glielo do... A: Va bè! B: Se lui ha il programmino, è roba di un'ora se possibile. A: E ora chiamo a De., e gli dico che vi telefona così gli spiegate meglio voi. B: Ah, va benissimo. A: glielo dico io ...Poi... fate in modo per ...i disegni per le cose... B: Senza fir... ...lui non deve... ...se... ...solo se ha il programmino, siccome io non sono ingegnere, se lui ha il programmino... A: Lo dovrebbe avere, lo ha si. B: ...Se non c'è l'ha, vado a trovare io qualcuno eh... A: No, no, c'è l'ha, c'è l'ha, c'è l'ha! B: ...Se non c'è l'ha va e se lo trova, dai. A: Ma se non c'è l'ha, c'è l'avranno altri ing... ...me la vedo io dai! B: Se era possibile, siccome io lunedì vado a Reggio a portargli i calcoli delle altre cose, io gli allego questo, così a livello di 1.086 saremmo a posto. A: Si saremmo a posto! Va bene! B: Mi può chiamare lui? A: No, va bene, ora vedo io, fra un'oretta il tempo che lo rintraccio e poi ci sentiamo. B: D'accordo vi saluto, arrivederci. A: Arrivederci. FINE CONVERSAZIONE In data 24.02.2006 Ore 11:09 (prog. num. 126, rit. 290/06) Chiamante St.Fr. cl. 49 (A) utenza num. (...) allo stesso intestata. Chiamato Ca.Fr. (D) utenza num. (...). Altro interlocutore architetto Pi.De. (B) C: Si? A: Il geometra ST. sono... B: Si, un'attimo. A: Mi passate a CA.? C: Si, si, si, subito. A: Si. D: Si. B: Carissimo... ...Pi.De. sono. D: Ciao, ciao. B: Mi diceva qui... ...per quanto riguarda il calcolo dei muri. D: Si questo calcoletto, facciamo questo calcoletto... ...senza firmato... ...io ti mando la copertina... ...è come se lo facesse direttamente all'origine il direttore dei lavori... ...capisci? B: Perfetto... ...i parametri della relazione geologica che spinta devo metterci al terreno? D: Quanto vuoi!... ...Io ho i calcoli ...I calcoli ...suoi dei muri di sostegno. B: ...il pezzo del terreno... ...non vorrei che poi torna indietro no? D: No, questo lo fa lui... ...non hai capito... io potevo fare a meno di farlo. Siccome questo ce lo siamo inventato, che lo deve fare ST. ... ...io assieme ai calcoli di stabilità che lui ha già gli inserisco per tranquillità nostra questo scatolare quindi i parametri vedi tu... ...su San Luca... ...io ti posso dare il calcolo... ...però quello ha utilizzato quello dell'altra zona di Polsi... ...quindi se li è inventati secondo me... ...però ciò non toglie che te li posso dare! B: Si, basta avere un'idea no? Il peso del terreno? L'angolo d'attrito? La coesione?... D: Se per il terreno non c'è bisogno tanto è quello... ...l'angolo d'attrito gli è puoi dare ... ...posso guardare e vedo se li ho qua oppure te li comunico dopo questi elementi... ...non lo so... ...io non so che sovracarico ci vuole... ...quale gli do le strade della seconda categoria, prima categoria?.. non lo so B: Dai che me li invento. D: E' così! La zona la sai! B: Si... ...si... ...si. D: Perché quelli che ha messo lui, ti ripeto sono i muri che abbiamo fatto nell'altra parte! Nell'altro lavoro, per cui se li è inventati pure il progettista... senno'...ti ripeto... ...io dovrei avere la relazione geologica ...ho la relazione geologica che non ho mai aperto se tu vuoi adeguarti a quelli te li posso dare. B: Se c'è li facciamo se non c'è li inventiamo! Questo è il discorso! D: Aspetta che vedo se ho qualcosa nella cartella, un attimo. B: .... in sotto voce dice che ha la relazione geologica ma non l'ha mai vista... ...se c'è li mettiamo se no... D: ecco io ho la relazione di calcolo, il calcolo c'è qua... ...ora dove cazzo vado a trovare i dati, vediamo. B: All'inizio, all'inizio. D: Si ma questi non sono fatti dal computer sono dati tipo... legge dei documenti e commenta)...ci sono formule ma numeri non vedo... ...sono convinto che qua non hanno fatto un caiser... ...aspetto che guardo tutto... ...altrimenti passa e te li prendi e te li do.. B: Dai che me li trovo io. D: Se vuoi venire a prenderteli io ho la relazione geologica... ...che posso vedere... se porta qualche cosa... ...pero' ti ripeto questo si riferisce all'altra sponda... ...ora sarà probabilmente la stessa cosa, ma se tu vuoiade...no, per adeguarci...se tu vuoi che ci adeguiamo a questi io ti mando intanto la copertina...ti mando un fax. B: eh...Mandami la copertina segnati questo numero qua...dai che poi facciamo...... (...) .. (parla al telefono con il padre)... (...) .... (...). D: Ti mando solo la copertina? B: Si la copertina...che poi i parametri me li trovo io. D: Ti dico non li guarderà nessuno perchè io devo fare solo un semplice deposito. B: Va bene. D: un deposito devo fare ...quindi io a quello...A questi calcoli...nella parte dietro... con la spillatrice ci sparo queste cose qua... capito?...io ti mando questo coso qua... ...fammele avere entro... ...io lunedì vado a Reggio a portarglieli... ...non firmati eh... ...tu mi fai la copertina per come te la do io. B: fai la copertina e non metti nient'altro... (...) .... (...) ...ce l'hai il n. D: eh? B: te lo sei scritto il n.? (...) D: si...a coso vedi che gli ho dato il tipo di ferri...ciò non toglie che tu lo puoi fare come vuoi eh?...io gli ho dato... B: no, mi attengo a questi ferri qua...visto che sono stati utilizzati questi.. D: non che sono stati utilizzati...dice che li ha fatti già... B: eh...perciò! D: oh...siccome li ha fatti già...però io ti dico...non ho problemi di...li abbiamo concordati con me per non avere (inc.le)..tu gli dai queste misure.. se riesci...ma se tu non riesci a livello di calcolo...fallo come vuoi ..non mi interessa a me... B: va bene ...non ti preoccupare D: hai capito? B: me la vedo io... D: siccome credo che sia solo un abbondante perché questo qua si riferiva ad uno scatolare 2 e 20 per 2 metri...lo ha fatto MI., Pe. ...gli ho telefonato...adesso sta partendo...che me li volevo prendere e gli davo quelli direttamente...sono sicuro che lui è partito...l'ingegnere (donna) che ha la non capisce...gli ho detto io...qua finisce che perdiamo tempo e va a finire che Lunedì... B: Ma chi MI. quello di Bi.? D: MI. ... Pe. ...si B: ah...va bene D: anzi se puoi fare una cosa...se vuoi a nome mio...lui sta partendo adesso...è partito mezzora fa... Se tu passi da la ... e manovravi nel computer e riesci a prenderli ...e noi alleghiamo quello... ...solo che però il suo è due e venti per due metri. B: Mentre questo è uno e ottanta per uno e ottanta. D: oh...ma se tu vai la con l'ingegnere...perché sei autorizzato...perché gli ho telefonato io a Pe. ...tu puoi andare pure a prenderti...puoi prendere pure quelle per fare due copie B: va bene... D: al limite eh? B: va bene.. me la vedo io dai.. D: d'accordo?... io intanto ti mando la copertina...perché mi serve la copertina a me che mi fai...che le altre cose che ci sono dentro... B: tu manda la copertina che poi la aggiustiamo dai D: va bene...vi saluto FINE CONVERSAZIONE In data 27.02.2006 Ore 09:10 (prog. num. 169, rit. 290/06) Chiamante St.Fr. cl. 49 utenza num. (...) allo stesso intestata. Chiamato Ca.Fr. utenza num. (...) intestata a Ca.Fa. St. informa il Ca. che era stato chiamato dall'architetto e che "per quel calcolo ce l'ha pronto". Ca. invita l'interlocutore a mandarglielo per farlo avere a D'A.. In data 02.03.2006 Ore 19:06 (prog. num. 234, rit. 290/06) Chiamante Ni.Se. utenza num. (...) allo stesso intestata Chiamato St.Fr. cl. 49 utenza num. (...) allo stesso intestata. Il chiamante invita l'interlocutore ad andare al silos che c'era pure Ca. In data 23.03.2006 Ore 10:00 (prog. num. 503, rit. 290/06) Chiamante Ni.Se. utenza num. (...) allo stesso intestata Chiamato St.Fr. cl. 49 utenza num. (...) allo stesso intestata. I due interlocutori si danno appuntamento al silos. In data 23.03.2006 Ore 13:56 (prog. num. 506, rit. 290/06) Chiamante St.Fr. cl. 49 utenza num. (...) allo stesso intestata. Chiamato Ni.Se. utenza num. (...) allo stesso intestata I due interlocutori si danno appuntamento al silos di Ni.Se. In data 23.03.2006 Ore 16:32 (prog. num. 508, rit. 290/06) Chiamante Ni.Se. utenza num. (...) allo stesso intestata Chiamato St.Fr. cl. 49 utenza num. (...) allo stesso intestata. Lo St. dice all'interlocutore che lo stava raggiungendo. I due si salutavano. Per gli inquirenti, le conversazioni menzionate dimostravano i rapporti tra Ni.Se., Ca.Fr. e St.Fr. Quest'ultimo, di fatto, gestiva l'impresa del figlio St.An.. Gruppo che riguarda l'esecuzione dei lavori. In data 16.02.2006 Ore 11:16 (prog. num. 28, rit. 290/06) Chiamante St.Fr. cl. 49 utenza num. (...) allo stesso intestata. Chiamato Ietto Fr. utenza num. (...) allo stesso intestata St. dice all'interlocutore che stava arrivando una betoniera e lo sollecita ad andare all'impianto. In data 17.02.2006 Ore 12:20 (prog. num. 35, rit. 290/06) Chiamante uomo non identificato utenza num. (...). Chiamato St.Fr. cl. 49 utenza num. (...) allo stesso intestata. St. riferisce all'interlocutore che era in montagna e che sarebbe sceso dopo un'ora. Anche le conversazioni, progressivi num. 101, rit. 290/06, del 22.02.06, num. 553, rit. 290/06, del 27.03.06, hanno lo stesso contenuto. In data 20.02.2006 Ore 07:11 (prog. num. 53, rit. 290/06) Chiamante uomo non identificato utenza num. (...) intestata alla ditta Ca. sas. Chiamato St.Fr. cl. 49 utenza num. (...) allo stesso intestata. Il chiamante chiede a St. se voleva mandasse qualcosa in montagna quando finiva. St. rispondeva che andava bene e chiedeva all'interlocutore se stava facendo la soletta. In data 21.02.2006 Ore 14:56 (prog. num. 88, rit. 290/06) Chiamante Ar.Do. utenza num. (...) intestata allo stesso. Chiamato St.Fr. cl. 49 utenza num. (...) allo stesso intestata. Ar. dice all'interlocutore di essere andato in montagna, ma che i pannelli erano tutti impegnati. St. risponde che quelli in montagna gli servivano perché stava costruendo dei muri. In data 24.02.2006 Ore 11:45 (prog. num. 127, rit. 290/06) Chiamante St.Fr. cl. 49 utenza num. (...) allo stesso intestata. Chiamato soggetto non identificato utenza num. (...) intestata a Fa.To. St. dice all'interlocutore che stava arrivando la (...) e lo invita a scaricare e ricaricare subito per la montagna. In data 24.03.2006 Ore 08:27 (prog. num. 512, rit. 290/06) Chiamante soggetto non identificato utenza num. (...) intestata a Mu.Do.. Chiamato St.Fr. cl. 49 utenza num. (...) allo stesso intestata. Il chiamante riferisce a St. che aveva bisogno di sacchi di cemento e se li poteva salire con la jeep altrimenti sarebbe sceso lui. St. dice all'interlocutore di scendere. In data 27.03.2006 Ore 07:41 (prog. num. 550, rit. 290/06) Chiamante Mi.Ug. utenza num. (...) allo stesso intestata. Chiamato St.Fr. cl. 49 utenza num. (...) allo stesso intestata. Il chiamante dice a St. che le maestranze avrebbero finito quella mattina e che quindi potevano fare il getto. Riferisce ancora all'interlocutore che lo vuole vedere personalmente. St. risponde che potevano vedersi nel pomeriggio perché stava andando in montagna. Per gli inquirenti tali conversazioni confermavano la presenza di St. sul cantiere e l'ingerenza nell'esecuzione di appalti senza alcuna autorizzazione. Gruppo conversazioni accordi lavori tra Ni.Se., St.Fr., Ma.Fr., Ni.An.. In data 15.02.2006 Ore 11:52 (prog. num. 20, rit. 290/06) Chiamante St.Fr. cl. 49 utenza num. (...) allo stesso intestata Chiamato Ni.An. utenza num. (...) allo stesso intestata. I due interlocutori si accordano per vedersi. In data 01.03.2006 Ore 09:29 (prog. num. 199, rit. 290/06) Chiamante St.Fr. cl. 49 utenza num. (...) allo stesso intestata Chiamato Ni.An. utenza num. (...) allo stesso intestata. St. chiede all'interlocutore se lui o Ci. potevano raggiungerlo. Ni. risponde che uno dei due sarebbe andato. Nel corso della sua audizione il teste Fi. ha dichiarato che il "Ci." a cui facevano riferimento i conversanti era probabilmente Ma.Fr. 49. Per gli inquirenti tale circostanza emergeva dalla conversazione succ. n. 4. In data 01.03.2006 Ore 09:30 (prog. num. 4, rit. 413/06) Chiamante Ni.An. utenza num. (...) allo stesso intestata. Chiamato Ma.Fr. utenza num. (...) allo stesso intestata. Ni. dice all'interlocutore di essere stato chiamato da St. perché dovevano andare da lui. Ma. riferisce all'interlocutore di essere a Polsi e che quindi non poteva andare. Ni. risponde che sarebbe andato lui. In data 01.03.2006 Ore 14:47 (prog. num. 5, rit. 413/06) Chiamante Ni.An. utenza num. (...) allo stesso intestata. Chiamato Ma.Fr. utenza num. (...) allo stesso intestata. Ma. chiede a Ni. se era andato in un posto e Ni. risponde di si. Nel corso della sua escussione il teste Fi. ha dichiarato che tale conversazione è da ricollegare alla precedente, prog. 4. In data 01.03.2006 Ore 10:05 (prog. num. 205, rit. 290/06) Chiamante St.Fr. cl. 49 utenza num. (...) allo stesso intestata Chiamato Ni.An. utenza num. (...) allo stesso intestata. Si accordano per vedersi dopo poco. In data 4.03.2006 Ore 06:48 (prog. num. 119, rit. 572/06) Chiamante Ma.Fr. utenza num. 388/1144395 allo stesso intestata Chiamato Ni.An. utenza num. (...) allo stesso intestata. Ma. dice a Ni. di mandare cemento e misto e Ni. risponde che va bene. In data 27.03.2006 Ore 08:15 (prog. num. 206, rit. 572/06) Chiamante Ni.Gi. utenza num. 328/0342465 in uso allo stesso Chiamato Ni.An. utenza num. (...) allo stesso intestata. I due interlocutori parlano di una fornitura di cemento e materiale misto. In data 22.03.2006 Ore 22:23 (prog. num. 5, rit. 572/06) Chiamante Ma.Do. (C) Chiamato Ma.Fr. (B) utenza num. (...) intestata a Ma. Maria. B: Mi. C: Oh. B: Che c'è. C: Ti ho disturbato? B: No... ancora non mi ero addormentato. C: Ah, no? B: No. C: Eh... ...senti, che dici domani salgono? B: E, glielo diciamo no? C: Eh! B: An. sale!?! C: E, perché ora ci serve sia il cemento sia il misto. B: Eh, ora glielo dico. C: Eh. B: Vedi che domani salgo con il meccanico io. C: Con il meccanico? B: Si, porta la pompa della ruspa. C: Eh. B: E gli cambiamo quella e gli mettiamo l'altra. C: Si? B: Domani mattina, si. C: Con la meccanicoteca. B: Si quella della meccanicoteca. C: Eh. B: Gli tolgo quella di giù, e la salgo sopra. C: E quella è già smontata? B: No, la deve smontare. C: Eh. B: La smonta lui. C: Ah, eh... B: E poi gli telefono e domani mattina gli dico che mi salgono sia il misto che il cemento. Basta una pedana di cemento? C: Eh... ...per domani ne possono portare una, però... una camionata di misto. B: E una camionata di breccio. Una camionata di breccio basta no? C: No, non basta una. B: No, due? C: Eh, però intanto cominciamo a portare l'altra perché domani lo sai cosa abbiamo là? B: Eh. C: Una... ...una... ...una betonierata sia di cemento sia con il misto. B: Va bene domani mattina glielo dico, dice che lo portava oggi a mezzo giorno, oggi a mezzo giorno... C: Mi dovevi chiamare tu sul telefono? B: Oggi? C: Eh! B: Non mi ricordo. C: Perché ho visto una chiamata non risposta... la che avevi tu... B: Se tu avevi il mio ti usciva il numero sul display. C: Eh... ...ma è stato talmente veloce che non ho visto il numero. Capito? B: Ah... C: Apposto. B: Va bene. C: Va bene. Ci vediamo domani mattina. B: Ci vediamo domani. C: Tu, domani mattina... B: Eh. C: Vedi se puoi salire il coso nel frattempo no? B: Si ma nafta ne hai? C: Per la betoniera si. B: Va bene. C: Si, che gli ho fatto il pieno pomeriggio. B: Va bene. C: E ancora ne ho altri sei sette litri. B: Va bene. Ora glielo dico... domani mattina glielo dico, ora che glielo dico a fare!?! C: No, no, no, glielo dici domani mattina. B: Eh. C: Se può salire di mattina. B: Se può salire di mattina. C: Ci vediamo la sopra si. B: Ok, ciao. C: Buona notte. B: Buona notte. FINE CONVERSAZIONE La conversazione prog. num. 36, rit. 572/06 del 26.03.2006 delle ore 20:57 tra Ma.Do. (C) e Ma.Fr. (B) era dello stesso tenore della precedente B: Pronto. C: Ueh. B: Dicano. C: "Ride" Dica... Senti? B: Dimmi. C: Per domani mattina... B: Eh. C: E ci vuole nafta... B: Eh. C: Cemento... B: Eh. C: E se si può fare un viaggio di misto. B: Eh... ...e... ...domani mattina gli telefono a Mi. (Do.) e glielo dico. C: Eh, gli telefoni domani mattina e glielo dici. B: a Mi. ... Ad An.!...va bene.. C: va bene? B: Eh... ...ma quel misto è finito? C: No, ci sono un paio di betonierate, eh... ...tre, quattro escono ancora. B: Ah, va bene, un'altra camionata basta? C: Eh? B: Un'altra camionata basta? C: Si penso di si. B: E un'altra pedana di cemento basta? C: Penso di si. B: Va bene. C: Eh... ...se domani non piove ce li porta e così vediamo la sera come esce. B: Si,si si. C: Eh... ...se caso mai, che tu non vuoi salire... B: Si. C: Gli dai qualche bidone di venti litri di nafta così c'è li manda. B: Va bene. C: Va bene? B: Ok. C: Ok? B: Va bene C: Buona Notte. B: Buona notte. C: Ciao. B: Ciao Mi., buona notte. FINE CONVERSAZIONE Per gli inquirenti le telefonate menzionate dimostravano i rapporti lavorativi esistenti tra Ni.Se., Ni.An., St.Fr. e Ma.Fr. All'esito degli accertamenti espletati, gli inquirenti ritenevano che l'impresa aggiudicataria e le imprese subappaltanti di Ni.Se. e St.An. avessero subappaltato senza alcuna autorizzazione i lavori in favore delle imprese Co.Do. cl. 73, Co.An. e Co. s.a.s., Re. di Co.Gi. cl. 77, Sa. srl, Ma.St., utilizzando la tecnica dei noli a freddo trasformati di fatto in noli a caldo. Nel corso dell'istruttoria, all'udienza del 25.06.15 sono stati escussi gli operai St.An., Ve.Fr., Ag., Ma.Ro. In ordine alle dichiarazioni rese da St.An. e Ve.Fr. si rimanda a quanto riportato al paragrafo 2.2. Ag. ha riferito che durante il controllo del 08.06.05, in località Cano, era alla guida di un'autobetoniera e trasportava cemento per conto di Pe.Do. e Pe.Se.. Dopo la contestazione del P.M., il teste ha confermato che per i lavori in località Cano erano stati contattati il ragioniere Ie.Fr. di Bo. o Sc.Gi. di Be., entrambi dipendenti della ditta Sa.. Il teste ha precisato che non sapeva indicare i soggetti che avevano contattato tali dipendenti. Ma.Ro. ha riferito di essere stato assunto nel mese di agosto 2005 per conto dell'impresa Ca. di Sa., di non conoscere il titolare, di aver parlato con il capo cantiere di nome Gi., mastro Pi., direttamente sul cantiere. Il P.M. ha contestato al teste di aver riferito che tale Pi. gli aveva detto di rivolgersi a Ca.Fr.. A fronte della contestazione, il teste ha dichiarato prima di non ricordare e di conoscere di vista il Ca. Poi ha aggiunto che mastro Pi. lo aveva mandato dal Ca., ma di non ricordarsi altro dell'incontro. Ha riferito ancora, di non aver mai visto il titolare della ditta, di esser stato pagato regolarmente e che la busta paga gliela dava mastro Pi. Il Ma. ha dichiarato inoltre di aver lavorato per l'Ic., di non conoscere il titolare e di essere stato assunto con le stesse modalità, nello specifico, si era recato sul cantiere per chiedere lavoro, aveva parlato con tale Giovanni di San Luca che lo aveva mandato dal Ca.. Per percepire la busta paga andava direttamente alla sede della ditta ad An. Quando era andato dal Ca., questi gli aveva chiesto i documenti per farlo assumere a lavoro. Nel corso del controesame del Mar. Fi. da parte della difesa di Ca.Fr., il teste ha riferito che il ruolo dell'imputato negli appalti banditi dalla (...) di Reggio Calabria ed affidati alle imprese Ca. - Ni. e Ic., era quello di responsabile del cantiere nominato dalle ditte assegnatarie dei lavori. Come soggetti deputati a sovrintendere la direzione dei lavori erano stati designati La.Fr. e D'A. Fr. Il teste ha dichiarato inoltre che durante le indagini non era stato acquisito il mandato conferito al Ca. dalle imprese aggiudicatarie. Nel corso del suo esame Ni.Se. ha riferito che il Ca. era stato nominato responsabile di cantiere e di avere rapporti di lavoro con lo stesso da circa trent'anni. Tali circostanze sono state confermate dal Ca. nel corso del suo interrogatorio. In tale sede, l'imputato ha precisato che l'incarico di responsabile di cantiere lo riceveva dopo la stipula dell'appalto e fino al collaudo. Esulava dai suoi compiti tutto ciò che riguardava la stipula del contratto e la consegna dei lavori, di competenza dell'amministrazione. Negli appalti assegnati alla Ca. - Ni. ed all'Ic. aveva avuto rapporti con Ni.Se. come fornitore di calcestruzzo delle ditte aggiudicatarie. 2.5 Appalto relativo a "lavori di completamento strada con collegamento San Luca - Santuario Polsi". L'appalto in questione veniva bandito dalla Comunità Montana Aspromonte Orientale di Bovalino, con un finanziamento per l'importo di Euro 1.000.000 circa. Si aggiudicava l'appalto la SI. - di Catania che stipulava un contratto di subaffidamento con l'impresa edile St.An. Durante l'esecuzione dei lavori, i Carabinieri di San Luca procedevano ad una serie di controlli sul cantiere rilevando quando segue. In data 31.05.05, ore 12.50, veniva notato un autocarro targato (...) di proprietà di St.Fr. cl. 49, ed un quadriciclo (...), targato (...) di Gi.An. cl. 37. Il contratto di subaffidamento non prevedeva l'ingresso nell'area cantieristica di uomini e mezzi non autorizzati. In data 06.06.05, ore 13.10, sul cantiere venivano notati degli operai intenti a lavorare. Tali soggetti venivano identificati in Nota Fr. cl. 62, Mu.Do. cl. 65, Be.Gi. cl. 87, Pi.An. cl. 68 e Pe.Mi. cl. 79, tutti dipendenti della ditta St. Alle successive ore 13.15, proseguendo in direzione Santuario (...) Centro abitato di San Luca, gli operanti notavano ed identificavano Gi.Ba. cl. 76 e Si. Gi. cl. 67, dipendenti di St.An., intenti a caricare di materiale inerte il camion, (...), targato (...) di proprietà di RO.Sa. cl. 70. Nelle date del 27/30.08.05, sul cantiere venivano notati un caterpillar Mod. 320N avente telaio n. (...) ed un mezzo d'opera cingolato con pala meccanica modello caterpillar avente telaio n. 0878 di proprietà di Co.Do. cl.73. In base agli accertamenti effettuati presso il Centro per l'impiego risultavano assunti dalla ditta SI.: Ma.An. cl. 87 e Ma.Fr. cl. 73, fratelli dell'imputato Ma.St. cl. 86 e nipoti di Ma.Fr. cl. 49. All'esito degli accertamenti effettuati, per gli inquirenti risultava anomala la presenza sul cantiere di mezzi non autorizzati di proprietà di St.Fr. cl. 49 e Co.Do. cl. 73. 2.6 Appalto relativo a licitazione privata" denominata "lavori di costruzione rete fognante in località Carosello". L'appalto in questione veniva bandito dal Comune di San Luca e la scelta del contraente avveniva tramite licitazione privata. Era previsto un finanziamento per l'importo di Euro 20.000,00 per lavori da eseguirsi in pochi giorni. Le ditte invitate a partecipare alla procedura erano la Gn., la Ed. S.r.l. dei figli dell'imputato Ni.An. e poi le imprese di Ni.Se., St.An., St.Vi., Ve.Sa., Ri.Ro., che non presentavano offerta. Si aggiudicava l'appalto la Gn. La Ed. veniva esclusa perché la documentazione presentata non era valida. Nel corso dell'esecuzione dei lavori, i Carabinieri di San Luca effettuavano una serie di controlli sul cantiere rilevando quanto segue. In data 2 agosto 2005, ore 11.45, sul cantiere gli operanti notavano la presenza di St.Sa.Do. cl. 57, dipendente della ditta Ed. a bordo del caterpillar mod. 312 C, telaio n. (...), di proprietà di Ni.An., che aveva stipulato con l'impresa aggiudicataria un contratto di nolo a freddo. All'esito degli accertamenti espletati, per gli inquirenti risultava anomala la presenza di St.Sa.Do., operaio della Ed., alla guida di un automezzo per il quale Ni.An. aveva stipulato un contratto di nolo a freddo con l'impresa aggiudicataria dell'appalto. Nel corso dell'istruttoria, all'udienza del 25.06.15 è stato escusso St.Sa.Do. cl. 57. Per le dichiarazioni rese dal teste si rimanda al paragrafo 2.1. 2.7 Appalto relativo a "lavori di sistemazione e riqualificazione della strada bivio (...), innesto strada (...) - Polsi. L'appalto in questione veniva bandito dalla (...) di Reggio Calabria. L'importo per l'esecuzione dei lavori era di 2.26200,00 Euro. La consegna dei lavori avveniva in data 22.06.05 e l'impresa che si aggiudicava l'appalto era l'Ic. S.r.l. di Si.An. cl. 35 con sede in (...) (RC). Per i lavori in questione, l'Ic. inoltrava all'ente appaltante domanda di autorizzazione al subappalto in favore dell'impresa di Ni.Se., ma la (...) con nota del 26.01.06 comunicava la sospensione del procedimento. L'impresa aggiudicataria subappaltava, previa autorizzazione dell'ente appaltante, parte dei lavori all'impresa di St.An. cl. 83. Responsabile unico del procedimento era l'ingegnere Fr.La. ed il direttore di cantiere, il geometra Fr. Ca.. Durante l'esecuzione dell'opera, i Carabinieri di San Luca effettuavano una serie di controlli sul cantiere rilevando quanto segue. In data 27.08.05, ore 19.07, nell'area cantieristica venivano trovati parcheggiati la pala meccanica avente telaio 050353 della ditta Co.An. e C. sas, per la quale risultava stipulato un contratto di nolo a freddo in data 16 settembre 2005, quindi successivamente al controllo. In data 12 dicembre 2005, alle 17.30, sul cantiere c'erano svariati mezzi tra cui uno di proprietà di Co.Do. In data 08.02.05, sul cantiere venivano identificati Ma.An. cl. 83, fratello dell'imputato Ma.St. cl. 86, Ma.Ro. cl. 74, l'imputato Ma.Do. cl. 61, St.An. cl. 74, Ve.Fr. cl. 69, che risultavano assunti dalla ditta Ic. Per gli inquirenti, gli ultimi tre operai, che risultavano assunti dalle imprese aggiudicatarie degli appalti banditi dalla (...) e dalla Regione (ditte Ci., Ca. e Ic.) svolgevano la funzione di guardiania abusiva. Gli operanti accertavano inoltre che l'impresa aggiudicataria aveva stipulato dei contratti di nolo a freddo con: - la ditta Co.An. per una pala cingolata Mod. FL 14, avente telaio n. (...); - la ditta Co. sas di (...) per cinque automezzi; - la ditta Mo.Te. di Co.Do. per una pala cingolata Mod. cat. 955 avente telaio n. (...) ed un escavatore Mod. cat. 320 concessa in comodato d'uso da Ma.Do. cl. 61; - la ditta Re. di Co.Gi. e C. sas; - l'impresa Ma.St. per una pala cingolata Mod. FL 10 avente telaio (...), una pala cingolata Mod. Cat. 955 avente telaio n. (...) concesse in comodato d'uso da Ma.Fr. cl. 49; Nel corso delle indagini venivano acquisiti un contratto per la fornitura di calcestruzzo e materiale inerte stipulato dalla Ic. con la Co.Bi., fatture relative all'acquisto di calcestruzzo dalla ditta Sa. di San Luca. Per come evidenziato sopra, nel corso dell'attività captativa, in relazione ad alcune conversazioni gli operanti avevano difficoltà a comprendere se fossero ricollegabili ai lavori dell'appalto di cui al presente paragrafo o a quello trattato nel paragrafo 2.4. Pertanto, si rinvia al paragrafo 2.4 per le conversazioni ordinate nei tre gruppi e comuni ai due appalti e si riportano di seguito gli altri dialoghi intercettati ritenuti rilevanti dagli inquirenti. In data 09.03.2006 Ore 08:57 (prog. num. 63, rit. 448/06) Chiamante Ni.Se. (B) utenza num. (...) Chiamato La.Fr. (A) utenza num. (...) intestata alla (...) di Reggio Calabria-settore lavoro e politiche. A: Pronto! B: Buongiorno ingegnere LA., sono NI., sono! A: Oh! Buongiorno signor NI., ditemi! B: Volevo qualche novità in merito... ...quel subappalto! A: Niente!, ancora nulla! Nulla ancora! Ancora non mi è arrivato nulla! B: Ho capito! A: Ma io ve lo... ...ve l'avevo detto! Certe volte impiegano più tempo, alcune volte lo fanno subito, altre volte non... ...lì purtroppo... ...in Prefettura... ...è così... ...non... ...c'è gente che lo fa veloce, c'è gente che ci impiega più tempo, non... B: Ho capito! Ho capito! A: Non vi so dire perché, ma non... ...ma è così, ogni volta eeee non... ...non è sempre lo stesso periodo ecco... ...che impiegano! B: Ho capito, ma non è che sono scaduti i termini già come richiesta? A: Come? B: Sono scaduti i termini già, no? A: In che senso sca... ...sono scaduti? B: Non è che adottano il tacito consenso? A: No, no, e... ...loro no, non adottano il tacito consenso, no e no! B: no ma perché è successo in qualche caso pure, eh! A: No, ma non credo, no... ...non penso che loro abbiano questa facoltà. B: Ho capito! A: Non vi so dire. B: Siccome mi è capitato in un altro lavoro... A: Eh! B: Eh! A: Ma guardate, il tacito consenso non... ...io ho avuto sempre delle risposte... B: Ho capito! A: Da loro, non... ...un pò più tardi, un poco prima ma non... B: No, ma quello che è necessario che rispondono no, questo è... (ride) A: E, infatti, si, si, infatti, infatti... B: Giusto! A: Va bene, vediamo! Aspettiamo un altro paio di giorni, vediamo questa settimana che cosa succede... ...questa settimana, poi lunedì al limite ... ...vediamo... ...provo a chiamare la Prefettura vediamo un poco se c'è qualche problema, qualche... B: Va bene, va bene... A: Va bene! B: Ingegnere per caso c'è il vostro collega ... ...riguardo il discorso del fiume, sempre il solito problema... A: Guardate, telefonate che lui è in... ...nella stanza stamattina. B: E' nella stanza!?! Allora lo chiamo subito, vi ringrazio. A: Eh, va bene, ok... B: Vi saluto, grazie. A: Arrivederci, prego. Per gli inquirenti dal tenore della telefonata emergevano delle pressioni che il Ni. stava facendo sul La. al fine di ottenere il subappalto dell'opera. Nel corso del suo esame in merito a tale conversazione il Ni. ha riferito di aver contattato il La. per il nullaosta per procedere al subappalto e non per sollecitare il subappalto. In seguito all'ascolto della conversazione, il Tribunale non ritiene condivisibile l'interpretazione offerta dall'accusa circa le pressioni dell'imputato. In data 09.03.2006 Ore 18:07 (prog. num. 92, rit. 448/06) Chiamante Ni.Se. (B) utenza num. (...) Chiamato Ca.Fr. (A) utenza num. (...) intestata a Ca.Fa.. A: Si! B: Ci.! (Fr.) A: Ueh Ba. (Se.Ba.), ciao dimmi. B: Ti saluto Ci., ho chiamato perché volevo notizie. A: Eh, dice che tu gli hai telefonato, questa mattina. B: Eh, ma dice che tu sei andato a Reggio, che ne so se avete chiamato poi. A: Io mi sono incontrato con lui, ma però... B: Eh, ma che avete fatto? A: Mi ha detto che ti ha telefonato e che lui non ha avuto notizie, e... gli ho detto io.. visto che non è riuscito a parlare con nessuno, dice lui, secondo me non ha telefonato secondo me. B: No, a me ha detto che chiama lunedì... A: No, a me ha detto... B: No, che chiama oggi. A: No, mi aveva detto, che ieri avrebbe chiamato e oggi mi avrebbe dato la risposta. B: No, non ha chiamato, Ci.. A: E, non ha chiamato perché si vede che non ha chiamato, io... ...gli ho detto io di andare a parlare con l'ingegnere Cu. e mi da una risposta perché, non è che possiamo stare qua sei mesi, ad aspettare una risposta. Quindi o andate voi in Prefettura... ...gli ho detto io! O fate una lettera e scrivete un sollecito... B: Ma perché se no, gliel'ho detto io! C'è il tacito consenso lui deve procedere... A: Appunto, ma... B: Che non procede, lo dici tu che non procede... A: Ma lui dice che se non ce l'ha non procede perché non si assume la responsabilità. B: eh... scusami se c'è il tacito consenso, la legge che si è fatta a fare, scusami che si prende in giro lui stesso... A: No, ma io gliel'ho detto, poi io vado a parlare con l'ingegnere capo io, voi non potete lasciare una pratica sul tavolo, se la Prefettura non risponde, visto che la Prefettura... B: Ma l'ingegnere capo chi è Ci.? A: Cu.. B: Ah, Cu. è? A: Si, parla con Cu.. B: Oh, "mannaggia", "mannaggia", ho capito. A: Lui sempre da Cu. va. B: Ormai aspetto che chiama se vuole, se no che faccio, brutta figura ora, eh! A: No, eh brutta figura! B: avevo cercato di parlare con Cu. oggi, però si vede che era fuori stanza, l'ho chiamato una volta però non ha risposto, capito?... A: Eh. B: Per altri motivi. A: Eh, lo so, gli ho detto io l'avete visto, c'è pure l'articolo sulla gazzetta, di sollecito per tutte le strade verso (...). B: E all'ultimo chi sa che cazzo pensano, erano cose da pazzi qua...avete visto tutti...chi può mette raccomandazioni (cugna)..per non subire nulla... A: Io gliel'ho detto: qua stiamo spingendo per accelerare i lavori. La Prefettura me li ritarda! O mi dici si o mi dici no, ma non mi puoi trattare così, se gentilmente, fatevi parte attiva e telefonate oppure andate... ...ed era alle undici questo discorso. Gli ho detto... ...anzi non appena tornate se potete passare dalla Prefettura, passate e glielo dite! Sembra che noi... ...noi non ti diamo un sollecito. B: Ma tu non dicevi che la legge ha altri quarantacinque giorni? A: Lui ha detto che entro quarantacinque giorni... ...dopo quarantacinque giorni posso decidere io disse lui! Ma io non deciderò mai perché io non darò mai un permesso se non mi dà il via la Prefettura, ecco perché ti dico... B: ...E ammesso che la prefettura, non c'è bisogno della risposta e accetta il tacito consenso, perché se c'era qualche cosa scriveva subito. A: No, no è così la legge! La (...) in caso di mancata risposta... ...dalla Prefettura può dare il suo nulla osta, poi salvo... B: che poi qual era il motivo che dice lui non procede, chi lo dice che non procede... A: Eh dice che lui non lo so qual Là voi non potete fare come volete, voi dovete fare come dice la legge! La legge dice che se entro quarantacinque giorni... ...dite voi, io sapevo che erano trenta i giorni gli ho detto io... ...ma pure quarantacinque giorni, se entro quarantacinque giorni non vi rispondono, voi dovete procedere! Non potete lasciarmi a metà! Ditemi gli ho detto io, che cosa devo fare. Io impresa sono bloccato...perché.. Se poi mi arriva il coso della Prefettura i lavori li faccio io, l'impresa mi può chiedere i danni a me.. eh il subappaltatore.. B: E' logico. A: Eh... ...io mi sono impegnato con il sub - appaltatore con il quindici per cento... B: Ho capito. A: O mi dite si, o mi dite no! Lui ha detto che avrebbe provveduto, se gli fai uno squillo di telefono a Cu., domani... ...domani mattina lo sollecita, tu gli dici abbiamo dato l'incarico all'ingegnere eh... ...ah... B: ma guarda sarebbe potuta andare l'impresa direttamente, capisci perché, era abbreviato tutto... A: Se.Ba., ha il mandato là e non si sa dove è andato a finire, non è andato nessuno a vedere... B: E l'ha trovato? A: E niente non si muovono, e gli ho detto ma scusate che volete che vado a vedere io dov'è il mandato? Andate in ragioneria e vedete perché non è arrivato, eh, perché adesso c'è un sistema che gira attraverso...tra loro stessi. Girano attraverso posta, e quindi se uno non va là, si perde uno... ...il mandato lo incassiamo chissà quando. Gli ho telefonato io ieri e gli ho detto di andarci personalmente lui e vedere quello che c'è da farsi. B: Ho capito, ma io dico cose dell'impresa che devo fare. A: E, ognuno i fatti suoi... ...voglio dire... ...però voglio dire che facciamo con te? O ti fai una passeggiatina tu e ci vai a parlare tu con Cu. se ti trovi a Reggio... B: Ma che vado io, ci deve andare l'impresa... ...Ci.! No io! Capisci tu io come...ma ma.. A: No, tu vai in Prefettura dall'ing. Cu.... ...e va bé, tu sei parte interessata... B: ...Io all'ing. Cu. lo posso chiamare, ma Cu. che mi dice!?! Guarda che c'è l'altro eh... A: No, no, gli devi dire: abbiamo incaricato La., però ancora non ci ha dato nessuna risposta, vi sollecito ingegnere soltanto se glielo volete ricordare. Mettigliela sul piano, non lo so, giustamente tu dici non... B: Lo sai quando vado là da lui... ...quando scadono i quarantacinque giorni, Ci.... A: Mi sembra che è... ...lo hanno trasferito, mi pare o devono scadere, perché lui ti ha fatto l'interruzione dei termini, te lo ricordi? B: Eh. A: Ha fatto l'interruzione dei termini per integrazione documenti, quindi la data parte dalla seconda! Dalla seconda hai capito perché? B: E pure... ...ah, dalla seconda?... allora...incomprensibile... A: Penso di si perché lui interrompe i termini e parte dalla seconda, ma la seconda avrà un mese che l'abbiamo fatta, mi sembra. B: Si, si. A: E quindi siamo là, mi sembra che diceva, questione di giorni, però ti ripeto se lui... B: A me diceva che a volte la Prefettura che tarda a rispondere, capito? A: Eh, lo so. B: Non è che dici uno lo fa con voi, lo fa perché è procedura, che ne so! A: Eeeh... ...dimmi tu che vuoi che facciamo, io oggi glielo chiedo... B: Altro non posso fare, vado di nuovo alla camera di commercio, cerco il certificato camerale con il nulla osta e glielo sbatto nuovamente sopra il tavolo, che ti devo dire più! A: Non lo so, lui mi ha promesso... ...mi ha detto... B: D'altronde io capisco che tante volte la burocrazia, no? Ma il ced...il centro meccanografico uno è! Non è che sono 100... A: Umh. B: Eh... ...scusami, le notizie di là accedono, e ora in un bel momento se qua mi esce un nulla osta bello pulito, io non capisco questo cazzo di strapotere degli enti pubblici... A: Io oggi devo... ...voglio parlare con l'impresa, perché io gliel'ho posto il quesito. Se io non ho la risposta a me va a finire che mi scade il lavoro e non posso completarlo perché voi non mi date la risposta... B: E' logico. A: Poi gli ho spiegato come è il fatto no! Metti che il lavoro mi scade fra un mese e voi non mi rispondete, se io vado a fare i lavori, l'imp. .. ...il sub-appaltatore mi può dire: art. tu mi dic... ...abbiamo fatto il contratto di sub appalto che mi dai il quindici per cento, perché te lo sei fatto tu? E io mi trovo nei guai, gli ho detto ingegnere, quindi voi c'è l'avete la scusa... ...della... ...della scusa, avete il diritto di chiedere. B: ma comunque Ci. lasciamo che fanno l'iter suo che vuoi che ti dico, non so neanche... A: No, io adesso gli telefono all'impresa, se vuole domani che è venerdì o lunedì ci vado, sia per la questione del mandato... ...per vedere dove è andato a finire... B: Sia per l'altra. A: E sia per l'altra, voglio vedere... B: che vada l'impresa però...che non vada quel ragazzo, che lui che sà là... ...incomprensibile... A: ...incomprensibile... ...Siccome lui rientra... ...mi sembra che rientra questa sera, ora vedo... ...ora gli telefono e ti faccio sapere io Se.Ba., B: Va bene Ci., rimaniamo così. A: D'accordo? B: Ok, ciao. A: Ciao. B: Ci. ciao. FINE CONVERSAZIONE Per gli inquirenti la conversazione menzionata era da ricollegarsi alla precedente. Ni.Se. chiedeva al Ca. informazioni sul subappalto. Nel corso dell'attività captativa veniva posta sotto intercettazione l'utenza num. (...) della ditta Sa. srl, all'epoca in amministrazione giudiziaria, ma per gli inquirenti gestita da Pe.Do. cl. 75 gravato dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, per il tramite di Ie.Fr. In data 27.03.2006 Ore 10:03 (prog. num. 39, rit. 572/06) Chiamante tale Ar. operaio Ic. non identificato Chiamato Ie.Fr. utenza num. (...) intestata all'impresa Edile Sa.. Il chiamante si presenta come Ar., carpentiere di Si., e chiede all'interlocutore, che chiama "ragioniere", una fornitura di cemento. Il chiamato risponde che avrebbe mandato il materiale con una betoniera. Dello stesso tenore la conversazione (prog. num. 148, rit. 572/06) tra i due soggetti registrata in data 29.03.06 alle ore 09:13. In data 28.03.2006 Ore 08:39 (prog. num. 77, rit. 572/06) Chiamante Pe.Do. (B) utenza num. (...) intestata all'impresa Edile Sa.. Chiamato tale Eu. non identificato (A). A: Pronto. B: Oh Eu.! A: Oh dimmi Mi. (ndr Do.)! B: Hai gettato? A: Ora... ...devono cominciare a fare i canali che non arriva!... ...Hai capito!?! B: Ma di quanto cemento hanno bisogno lì Gi..? A: Eh... ...il muro è lungo qua e lo scavo non basta! B: Eh? A: Eh sono... una, due, tre, quattro, cinque... ...sei campate da quattro metri!... e hanno una ...incomprensibile...di metri ... B: Eh! A: Io dico che non basta questo! B: Quant'è!?! Quant'è!?! A: Eh... ...una, due, tre, quattro, cinque... ...sei campate da quattro metri!... ...Eh più o meno una ventina di metri! Pure di più! B: Eh! A: Io dico che non basta questo! B: E quant'è largo!?! A: Ah!?! B: Quant'è largo!?! A: Eee... non lo so! Penso una trentina di metri! Trenta! A occhio e croce penso che è trenta! B: Ah... ...va bè... ...ci vogliono circa quattordici metri cubi! A: Va bè lasciami tornare indietro! Ciao! B: Ciao, ciao! FINE CONVERSAZIONE In data 28.03.2006 Ore 11:34 (prog. num. 82, rit. 572/06) Chiamante Pe.Do. (B) utenza num. (...) intestata all'impresa Edile Sa. Chiamato Ie.Fr. (A). A: Pronto. B: Oh! A: Pronto! B: Pronto! A: Dimmi... ...sono arrivato! B: Sei arrivato!?!... ...senti a me! E' arrivato Pe.!?! Pe.Sc.! A: Là sotto c'è uno che carica con la betoniera ma... ...è Eu.!... ...Ma se carica vuol dire che c'è Pe. pure! Io non ho visto! Io sono arrivato e sono entrato qua dentro! B: Ma chiedigli se carica... ...o... ...se carica... ...oppure... A: Aspetta che guardo e ti chiamo! B: la sta lavando! Perché se la sta lavando senza che la lava che dovrà andare per cemento (a trasportare cemento)! A: Ferma... ...ferma ... (l'interlocutore A si rivolge ad un'altra persona e dice: Eu.!... ...Eu.!... (poi si odono vari fischi)... ...che stai facendo!?! vieni qual L'hai lavata!?! ...Eh... ...l'ha lavata Mi. (ndr Do.)! B: Umh... ...e allora: Digli a che... ...Pe. è arrivato!?! Pe.Sc.!?! A: A Pe. non lo vedo qua... ...non vedo a nessuno! Vedo solo ad Eu.!... ...Ora vado lì sotto... ...dimmi che devo andare a fare così gli dico! B: Eh! Sai che devi andare a fare!?! devi dirgli:...che ore sono... ...dimmi che ore sono! A: Le undici e mezza! B: Allora sai che fai! Fai caricare ad Eu. A: Eh! B: Fai caricare sei metri... ...a centottanta per portarli là sopra a... ...al lavoro dai! A: Va bene! B: Ah... ...senti per la IC. fai la bolla! A: Si, si! B: La bolla per la IC. ... ...sei metri, va bene!?! Ciao. A: Ciao, ciao. B: vai a dirlo a Pa. se non c'è Pe. che carica A: Si, si, va bene! B: E poi mi chiami e mi dici... ...ciao, ciao A: Ciao FINE CONVERSAZIONE In data 28.03.2006 Ore 12:56 (prog. num. 96, rit. 572/06) Chiamante Ie.Fr. utenza num. (...) intestata all'impresa Edile Sa.. Chiamato tale Eu. non identificato. Il chiamante chiede ad Eu. se aveva finito di scaricare perchè doveva far partire Pa. In data 28.03.2006 Ore 13:01 (prog. num. 97, rit. 572/06) Chiamante Ie.Fr. utenza num. (...) intestata all'impresa Edile Sa.. Chiamato tale Eu. non identificato. I due interlocutori fanno riferimento a del materiale che deve essere caricato. In data 28.03.2006 Ore 13:07 (prog. num. 99, rit. 572/06) Chiamante Ie.Fr. utenza num. (...) intestata all'impresa Edile Sa.. Chiamato Pe.Do. utenza num. (...) allo stesso intestata. Il chiamante dice all'interlocutore: "Ha telefonato l'impresa li sopra che vuole un'altra betonierata di cemento... e la vuole subito... Ge. (Eu.) ha telefonato e dice che li sopra vuole un'altra betonierata di cemento subito, vuoi chiamare tu sopra a Ge. (Eu.) e vedi?... o faccio partire a Pa.?..." ed il Pe. "No fai partire a Pa.". All'esito degli accertamenti espletati, gli inquirenti ritenevano anomala la stipula da parte dell'impresa aggiudicataria dei numerosi contratti di nolo a freddo con le imprese riconducibili agli imputati, l'assunzione di operai del posto, l'acquisto di materiale dagli impianti di San Luca. Ma.Fr. cl. 49, pluripregiudicato per reati di mafia, tramite l'impresa di Ma.St. cl. 86, aveva preso parte alla materiale esecuzione delle opere. Anche Pe.Do. cl. 75, sebbene sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, gestendo di fatto l'impresa Sa. S.r.l. all'epoca confiscata, prendeva parte ai lavori. Gli inquirenti ritenevano che nell'appalto in questione erano state coinvolte tutte le imprese del cartello. Nel corso dell'istruttoria, all'udienza del 25.06.15, sono stati escussi gli operai St.An., Ve.Fr., Ma.Ro.. Per le dichiarazioni rese dai testi St. e Ve. si rimanda al paragrafo 2.2, per quelle rese da Ma.Ro. al paragrafo 2.4. Alla stessa udienza, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., è stato acquisito il verbale di informazioni rese durante le indagini da Si.An. cl. 35, all'epoca titolare dell'Ic. In sede di sit, il Si. ha dichiarato che i lavori dell'appalto in questione erano stati affidati in subappalto per il 15% ad un'altra impresa, che aveva assunto operai del posto per motivi economici e di opportunità e che non aveva subito pressioni o minacce da nessuno per il subappalto o per la stipula dei contratti di nolo. Per le forniture di cemento si era rivolto agli stabilimenti di (...) per la rilevante quantità di materiale di cui aveva bisogno e per la distanza ravvicinata degli impianti all'area cantieristica. Si era servito di varie imprese per la fornitura di materiale perché un solo impianto non sarebbe stato in grado di garantire la quantità di cemento necessaria. Il Si. ha riferito infine che in relazione all'appalto il direttore dei lavori era Ca.Fr. 2.8 lavori di somma urgenza denominati "lavori d'urgenza in San Luca per il rifacimento della rete fognante tra C.so (...) e C.so (...) L'appalto in questione veniva affidato alla ditta Mo.Te. di Ni.An. per l'importo di Euro 8.359,86. Nel corso dell'esecuzione dei lavori, durati pochi giorni, i Carabinieri di San Luca procedevano ad effettuare una serie di controlli sul cantiere rilevando quanto segue. In data 21.12.2005, sul posto veniva controllato l'imputato Ni.An., il figlio, Ni.Fr. cl. 84, Fu.Sa. cl. 61 che risultava assunto dalla ditta aggiudicataria, alla guida di un bobcat, Ca.Fr. cl. 68, alla guida di una pala meccanica, St.Sa.Do. cl. 57, assunto presso la Ed. srl, Va.Ro. cl. 58, Si.Gu. cl. 56, Me.Gi. cl. 54 e Gi.Gi. cl. 56. Nel corso del controesame del Mar. Fi. da parte della difesa di Ni.An., il teste ha precisato che al momento del controllo, Si. aveva riferito di essere un operaio di Ni.An. e che Me. e Gi. avevano riferito di trovarsi lì di passaggio. Non venivano svolti accertamenti per verificare se il Si. fosse effettivamente dipendente di Ni.An. Me. e Gi. al momento del controllo non indossavano abiti da lavoro. I due abitavano poco distante dal luogo dove si svolgevano i lavori, pertanto era possibile che si trovassero sul cantiere solo per guardare i lavori. All'esito degli accertamenti, per gli inquirenti risultava rilevante la circostanza che i lavori in questione fossero stati assegnati alla ditta di Ni.An. Nel 2000 quando il Comune di San Luca era stato sciolto per infiltrazioni mafiose era stato evidenziato che le somme urgenze venivano assegnate alla ditta di Ni.An. All'udienza del 25.06.15 è stato escusso St.Sa.Do. In ordine alle dichiarazioni rese dal teste si rinvia al paragrafo 2.1. 2.9. Appalto relativo a lavori di completamento del mattatoio, ampliamento sede municipale ed arredo urbano. L'appalto in questione veniva bandito dal Comune di San Luca quando l'ente era commissionato per un importo di circa Euro 516.000,00. L'opera veniva affidata alla Ed. di Do.Pa., di Reggio Calabria che non concedeva subappalti, né stipulava contratti di nolo. In data 26 luglio 2005, i lavori venivano sospesi in seguito ad un'intimidazione subita dalla ditta aggiudicataria. L'appalto in questione riguardava anche il rifacimento della facciata del municipio ubicato nel centro del paese. La ditta aveva parcheggiato un automezzo all'interno del piazzale antistante la sede del municipio contro la quale alcune persone non identificate avevano esploso 7-8 colpi di arma da fuoco. Ar.Do. cl. 55, direttore del cantiere, sporgeva denuncia ed i lavori venivano bloccati fino al mese di febbraio del 2006. Nel corso dell'attività captativa, venivano intercettate alcune conversazioni dell'Ar. con Ni.An. e con St.Fr. In data 23.03.2006 Ore 07:21 (prog. num. 73, rit. 572/06) Chiamante Ar.Do. (B) utenza num. (...) allo stesso intestata. Chiamato Ni.An. (A) utenza num. (...) A: Pronto?... B: Compare An.! Buon giorno... A: Ah... ...buon giorno compare "Mi" (Do.)... B: Scusatemi se vi ho chiamato a quest'ora... A: No! Non ci fa niente... ...ditemi?... B: Siccome stà piovendo qui a Reggio non sono partito per niente io... A: Eh... ...figuratevi che qua più o meno una va e una viene! E' lo stesso... B: Si......appunto... ...niente restiamo per domani mattina se il tempo permette... A: Si! ...va bene... B: Va Bo... A: Si compare "Mi"... B: Grazie compare "Nt."... A: Di niente vi saluto... FINE CONVERSAZIONE In data 23.03.2006 Ore 17:10 (prog. num. 100, rit. 572/06) Chiamante Ar.Do. utenza num. (...) allo stesso intestata. Chiamato Ni.An. utenza num. (...) A: Pronto?... B: Buon giorno compare An.... A: Eh... ...compare "Mi." (Do.) mi dica!... B: Sentite... ...siccome domani voglio completare un lavoro qua a Reggio eh... ...a limite ci organizziamo per lunedì mattina lì a San Luca, che dite voi?... A: Ah... ...restiamo così allora dai... B: Così domani mi completo il lavoro qui a Reggio e ci vediamo lunedì mattina direttamente... A: Ok compare "Mi." si... B: Va bene vi ringrazio compare "An."... A: Di niente compare "Mi."... B: Vi saluto... A: Vi saluto ciao... FINE CONVERSAZIONE In data 21.02.2006 Ore 13:22 (prog. num. 85, rit. 290/06) Chiamante Ar.Do. utenza num. (...) allo stesso intestata. Chiamato St.Fr. cl. 49 utenza num. (...) allo stesso intestata. Ar. chiede all'interlocutore se può prendere i pannelli, St. risponde affermativamente. In data 21.02.2006 Ore 14:56 (prog. num. 88, rit. 290/06) Chiamante Ar.Do. utenza num. (...) allo stesso intestata. Chiamato St.Fr. cl. 49 utenza num. (...) allo stesso intestata. Ar. dice all'interlocutore di essere andato in montagna, ma che i pannelli erano tutti impegnati. St. risponde che quelli in montagna gli servivano perché stava realizzando dei muri. In data 27.02.2006 Ore 10:42 (prog. num. 173, rit. 290/06) Chiamante Ar.Do. utenza num. (...) allo stesso intestata. Chiamato St.Fr. cl. 49 utenza num. (...) allo stesso intestata. Ar. chiede all'interlocutore di mandare del cemento. Lo St. gli da il numero del silos. Per gli inquirenti risultavano anomale le conversazioni intercorse tra Ar.Do. e Ni.An. che non erano giustificate da nessun contratto di nolo o da altri rapporti che legassero le due imprese nell'esecuzione delle opere. Per gli inquirenti, i lavori dell'Ed. dopo l'atto intimidatorio subito dall'impresa aggiudicataria, venivano gestiti dal Ni.. Durante il controesame del Mar. Fi. da parte della difesa di Ni.An., il teste ha riferito che in merito all'attentato subito dalla Ed. non venivano fatti accertamenti, né si era verificato se vi fossero rapporti preesistenti tra il Ni. e la Ed.. Il Fi. ha precisato inoltre che i dialoghi intercettati avevano ad oggetto accordi tra i conversanti per incontrarsi. Dopo l'arresto di Ni.An., per i fatti di cui al presente procedimento, venivano registrate delle conversazioni in carcere tra l'imputato ed i familiari ritenute di interesse investigativo. In data 26.02.14 Conversazione ambientale registrata all'interno della sala colloqui casa circondariale di Vibo Valentia - soggetto intercettato Ni.An. Rit. 137/14 Nel corso della conversazione intrattenuta con i familiari la figlia di Ni.An., Ma. dice al padre: "eh vedi che sono andata io da Pa. la mamma di Ga. e gli ho dato il numero di Gi., l'altra sera e ha detto che chiama Gi. e se la vede con lui". Per gli inquirenti Ni. Ma. si riferiva ad Ar.Do.. In data 15.03.14 Conversazione ambientale registrata all'interno della sala colloqui casa circondariale di Vibo Valentia - soggetto intercettato Ni.An. Rit. 137/14 Si riporta il dialogo tra Ni.An. (A), il figlio Ni.Fr. (B) e la figlia Ni. Ma., nella parte ritenuta d'interesse dagli inquirenti: (omissis) B: perché la specificarono solo che dopo un intimidazione una C: c'è anche quello della ditta mi ha raccontato a me INCOMPRENSIBILE B: INCOMPRENSIBILE C: INCOMPRENSIBILE nella piazzetta del comune disse INCOMPRENSIBILE A: e allora che c'entro io? B: INCOMPRENSIBILE A: INCOMPRENSIBILE C: INCOMPRENSIBILE ce te ne fotto a te B: perché quelli dissero no dopo un intimidazione ricevuta C: si, si A: che poi B: coinvolge a te e a Ci. INCOMPRENSIBILE A: e fini tutto C: INCOMPRENSIBILE A: mi hanno rotto il vetro della motopala millesettecento Euro non gli ho valuto neanche i soldi glielo prestata motopala nuova eh! C: tu mi sembra che in prima INCOMPRENSIBILE B: dopo A: dopo, dopo B: INCOMPRENSIBILE A: INCOMPRENSIBILE non mi ha pagato B: si la ci sono le fatture (omissis) Per gli inquirenti i Ni. volevano contattare Pa. affinché deponesse relativamente ad un evento delittuoso dove qualcuno aveva sparato ad un furgone della ditta di Pa. in una piazza (...) San Luca, dove erano in corso dei lavori pubblici. Nel corso del controesame il teste Le. ha dichiarato che durante le indagini il Pa. non è stato identificato. In data 09.04.14 Conversazione ambientale registrata all'interno della sala colloqui casa circondariale di Vibo Valentia - soggetto intercettato Ni.An. Rit. 137/14 Nel corso della conversazione Ni.An. (A) ed il figlio Fr. (B) parlano del processo: (omissis) B: l'avvocato dice per il rito abbreviato A: uhm! B: la parlavano tutti di abbreviato A: se fanno tutti l'abbreviato che so io, Pe. mi dice anche abbreviato B: e con l'ordinario se tutti vanno con l'abbreviato che lo fai a fare solo tu A: che lo faccio a fare solo io B: INCOMPRENSIBILE A: e intanto non è che B: intanto tutti quelli che INCOMPRENSIBILE ora il Pa. era la quella mattina INCOMPRENSIBILE A: si B: si disse Contestabile che non gli servono INCOMPRENSIBILE A: INCOMPRENSIBILE B: subito A: bravo (omissis) A: tutto l'abbreviato B: disse che devo presentargli INCOMPRENSIBILE A: INCOMPRENSIBILE ci sono anche i contratti tutto B: INCOMPRENSIBILE quelle valgono per tutti tipo per te per lui e per tutti quanti INCOMPRENSIBILE A: cioè i più importanti noi siamo, io INCOMPRENSIBILE B: INCOMPRENSIBILE quello della montagna non te l'hanno messo perché si sono accorti che c'è qualcosa A: li hanno tolti qua prima c'erano però B: si prima A: va bene ma nelle cose di prima c'erano B: ma quelli li hanno tolti non gli risulta neanche INCOMPRENSIBILE me lo ha detto Be., e che sai che fanno A: ma noi non avevamo una copia che c'è l'ha Be.? B: ma non è valida A: ma la scritta lui scusa B: quelle che portano al processo devi valutare A: si ma me le ha scritte lui? B: ho capito, ma lui A: digli di non perderle però B: INCOMPRENSIBILE anche che le perde non le perde ma quelle sai che sono disse INCOMPRENSIBILE perché la roba INCOMPRENSIBILE fu valida INCOMPRENSIBILE queste carte non esistono più INCOMPRENSIBILE solo questo lavoro A: solo quello della fiumara e quelli B: di somma urgenza A: INCOMPRENSIBILE B: INCOMPRENSIBILE A: e le somma urgenza e le somma urgenza che ... B: le somma urgenza questi secondo me fecero INCOMPRENSIBILE io mi feci dare il coso se mi autorizzano, se me lo danno i commissari altrimenti mi faccio fare il coso dall'avvocato gli cerca l'autorizzazione me li requisisce le somma urgenza a noi ci facevano le somma urgenza di tremila Euro e lo stesso lavoro lo fece fare ad un altro dopo di noi diecimila Euro è questo cornuto di INCOMPRENSIBILE A: e lo so INCOMPRENSIBILE B: c'è la somma urgenza ... tutti nello stesso posto A: ci sono anche INCOMPRENSIBILE apposta la fecero non l'avevano fatto B: l'avevano fatto lo stesso me lo ha detto Be. A: sii? B: si è lo stesso, altre diecimila cose e che sai INCOMPRENSIBILE ora le somma urgenza prima lavoravano le cose A: opposta INCOMPRENSIBILE B: apposta arrestarono a tutti INCOMPRENSIBILE il ventotto aprile A: INCOMPRENSIBILE B: si la sotto A: il lato di sotto? B: il lato di sotto ... qua fuori viene vicino INCOMPRENSIBILE non viene lo svincolo a (...) A: si B: (...) e (...) lo fanno qua lo svincolo A: se la fottono la testa B: tutti hanno .... prendono, prendono A: a INCOMPRENSIBILE l'hai visto? B: INCOMPRENSIBILE A: va bene se lo vedi INCOMPRENSIBILE D: INCOMPRENSIBILE B: è l'appalto del fine settimana C: fa freddo A: INCOMPRENSIBILE B: glielo detto, glielo detto A: vedi che dobbiamo fare INCOMPRENSIBILE B: me ne fotto di lui, ormai non me ne fotte di nessuno più (omissis) Per gli inquirenti Ni.An. invitava il figlio ad interessarsi ad alcuni lavori ed a incontrare una persona perché stavano per arrivare più soldi rispetto alle somme urgenze. Ni.Fr. risponde al padre che si dovevano fare degli espropri, pure quello per la 106. I lavori cui si riferivano i conversanti erano sicuramente quelli del tratto stradale (...). Ni.An. insisteva perché il figlio non sottovalutasse la situazione, perché anche loro dovevano avere una parte di questo lavoro. In merito a tale ultima ambientale, all'esito della visione del video relativo alla conversazione ed all'ascolto del dialogo intrattenuto dai conversanti, il Tribunale ritiene che non vi siano elementi validi per condividere l'interpretazione offerta dall'accusa. 3 Appalti banditi dal Comune di San Luca nell'anno 2007. Nell'anno 2007 il Comune di San Luca bandiva nuovi appalti: - lavori di realizzazione loculi cimiteriali assegnati all'impresa edile Ca. Gi. di Sant'Ilario dello Jonio per l'importo di Euro 118.018,07; - lavori di intervento di adeguamento strutturale della scuola elementare "(...)" aggiudicati alla ditta Ed. S.r.l. di Benestare per l'importo di Euro 131.072,73; - lavori di restauro del portale e museo, Sa. aggiudicati all'ATI Ie. srl - impresa edile Ni.Se. per l'importo di Euro 748.288,00; - lavori costruzione di impermeabilizzazione tramite guaina solaio scuola materna comunale affidata tramite licitazione privata alla Ed. S.r.l. di Benestare per l'importo di Euro 13.386,80; - lavori di ripristino della strada comunale di San Luca-Santa Maria, messa in sicurezza depuratore Carosello assegnati con la procedura della somma urgenza alla Ed. di Benestare per l'importo di Euro 6.000,00; - lavori di ripristino strada comunale via (...), messa in sicurezza fabbricato fatiscente assegnati con la procedura della somma urgenza alla Ed. di Benestare per l'importo di Euro 4.800,00; - lavori di ripristino pavimentazione strada comunale via Lava assegnati con la procedura della somma urgenza alla Ed. di Benestare per l'importo di Euro 8.122,40. Dopo la strage di Duisburg, in San Luca venivano monitorate alcune figure istituzionali, tra cui il sindaco, Gi.Ba. eletto nell'anno 2008. Nel corso delle conversazioni intercettate sull'utenza in uso a Gi. e nella sua autovettura, si faceva riferimento a numerosi appalti ed imprenditori del posto: Ni.An. cl. 56, Ni.Se. cl. 57, St.Fr. cl. 49, Ma.Fr. cl. 49. In alcuni dialoghi captati il sindaco Gi. faceva riferimento ai lavori di adeguamento strutturale della scuola (...) di San Luca affidati alla Ed. ed ai lavori di restauro al Sa. aggiudicati all'ATI Ie. srl - impresa edile Ni.Se. 3.1 Appalto relativo lavori di intervento di adeguamento strutturale della scuola elementare "(...)". L'appalto in questione veniva aggiudicato alla ditta Ed. S.r.l. di Benestare per l'importo di Euro 131.072,73. I lavori venivano consegnati nel settembre del 2008 ed ultimati nei mesi di maggio-giugno 2009. Si riportano di seguito le conversazioni ritenute rilevanti dagli inquirenti captate nel procedimento denominato "(...)". In data 12.11.09 Ore 9:13 (prog. num. 146, rit. 2204/09) Chiamante Fe.Vi. assessore ai lavori pubblici al Comune di San Luca Chiamato Ni.An. Fe.Vi., contatta Ni.An. e gli chiede le chiavi del refettorio della scuola, anche perché nell'istituto si doveva svolgere una manifestazione. Ni. dice all'interlocutore che avrebbe consegnato le chiavi, ma che voleva la ricevuta e che se fosse stato per lui gliele avrebbe consegnate 15 giorni prima. In data 12.11.09 Ore 9:42 (prog. num. 147, rit. 2204/09) Chiamante Fe.Vi. assessore ai lavori pubblici al Comune di San Luca Chiamato utenza Comune San Luca Femia chiama l'utenza del Comune di San Luca e riferisce all'interlocutore non identificato che stava aspettando le chiavi e che aveva chiamato la ditta. Nella successiva conversazione delle ore 16:36 (prog. 156, rit. 2204/09 del 12.11.09) si comprende che Fe. era venuto in possesso delle chiavi. Nel novembre del 2009 la scuola che non era ancora stata collaudata serviva per una manifestazione pubblica. Per gli inquirenti, nelle tre conversazioni menzionate registrate nella giornata del 12.11.09, appariva evidente che Ni.An. fosse in possesso delle chiavi della struttura e che gestisse i lavori di cui all'appalto, affidati alla Ed. In data 27.11.09 Ore 10:43 (prog. num. 373, rit. 2532/09) Chiamante Gi.Ba. Chiamato Ca.An. Il sindaco Gi.Ba. chiama Ca.An., responsabile dell'area tecnica del Comune di San Luca e le chiede se in giornata potevano consegnare la scuola. L'interlocutrice risponde negativamente poiché bisognava fare il collaudo. La Ca. prosegue dicendo che avrebbe chiamato la ditta per vedere se aveva messo il tappeto. In data 27.11.09 Ore 11:09 (prog. num. 378, rit. 2532/09) Chiamante Gi.Se. Chiamato Ni.An. Gi. contatta Ni.An. e gli dice che aveva bisogno di parlare con lui o con Pe., o con Ci. L'interlocutore risponde che avrebbe fatto passare qualcuno. In data 08.02.10 Ore 20:35 (prog. num. 1027, rit. 2532/09) Conversazione ambientale registrata all'interno dell'autovettura Fiat Panda di Gi.Se. intercorsa tra quest'ultimo ed Al.Do., assessore allo sport ed allo spettacolo del Comune di San Luca. Durante la conversazione i due interlocutori parlano della consegna della palestra della scuola. Nel corso del dialogo Gi. dice: ".. Nt. (...) non deve venire a prendere in giro che lui non va a comprare il tappeto, lui deve venire a mettere il tappeto" ed Al.: "secondo te non ci ha preso in giro a noi e all'amministrazione, è dal mese di settembre che non ci mette il tappeto". Il Gi. prosegue: " a me, me ne fotte un cazzo li c'è il direttore dei lavori che mi deve dire se la palestra perché non me la sta consegnando, altrimenti gli rompo il culo a Pe.Lu. hai capito o no? ah!, perché lui mi ha scritto una lettera dove ha detto che ci consegna che la relazione è a norma e che c'è la consegna che deve...ora noi gli diciamo quando ci consegna la palestra questo coglione, mi segui? Ora che Pe. il figlio di Nt. (...) fa finta che non.. lui pensa dice passa un po' di tempo di qua di la..." In data 25.02.10 Ore 08:16 (prog. num. 1417, rit. 2532/09) Conversazione ambientale registrata all'interno dell'autovettura (...) di Gi.Se. (A) intercorsa tra quest'ultimo ed Mu.Fr. (B), assessore alle Politiche Agricole ed al Territorio. A: Nt. (...) ma si possono avere persone più "storte" di queste? ma tu ti poi permettere il lusso a San Luca con tanta persone che gridano di tenere la palestra ferma per i cazzi tuoi tu e Pe.Lu. che vi rompo il culo B: questo è una croce A: e poi vieni a rompere i coglioni a cacare il cazzo un altro poco, quando lo abbiamo chiamato per danni, poi viene e mi fa il discorso che sono offesi, ma che cazzo di ragionamenti? ma tu ti dico un esempio a chi cazzo prendi per il culo? o non è così? B: vediamo che vuole, sindaco A: che vuole? che non vuole fare il tappeto e mangiarsi i soldi come fecero sempre Ci., quello è il cazzo, quando, quando fanno il lavori o manca la finestra o manca la porta o manca la persiana o manca un cazzo, ma io me ne frego di te e di chi cazzo sei, ma chi cazzo .... B: e quello non firma il collaudo A: cioè, no il problema qual è? la ingegnera se non si consegnano il coso tipo non si può consegnare, ed io ho la palestra chiusa con gli attrezzi che ho comprato e le mamme vengono a gridare da me che non hanno la palestra aperta, cioè la preside mi metto in difetto INCOMPRENSIBILE con la preside, e io devo stare a queste regole? B: e che gli vuoi dare la minchia di questo cazzo A: cioè ora si che mi serve ..... B: quello che si può fare si fa A: e io gli go parlato diecimila volte oh An. entro una settimana scusa se te lo dico se non porti il tappeto io sciolgo il contratto ti chiamo per danni e me lo faccio mettere da un altro, almeno non possono venie a dirmi, cioè la sono venute venti mamme l'altro giorno e gridando e gridando, e il due ho la cosa nella scuola, entro il due deve andare a mettere il tappeto, o la mattina del tre oppure se mi dice che lo mette il cinque io gli devo dire nella riunione che il cinque che il sei mattina la palestra è pronta per i ragazzi che vanno a fare palestra, tu è da quando sono entrato io che mi stai tenendo dentro le cose B: ti arrestano A: di cose, queste cose non si fanno scusa se te lo dico B: noo! A: ora chi si alza la mattina qua ci da, ci da ordini, e non, non è neanche corretto sei d'accordo o no? B: no per l'amor di Dio, e poi in queste cose, in queste cose lui doveva capire che non si può scivolare, quando hai il popolo di dietro lo sai che è un istituzione INCOMPRENSIBILE A: ora il ragioniere, tu ieri ti intrometti INCOMPRENSIBILE presiedeva una riunione, ma noi abbiamo gli assessori, tu sei un assessore comunale non puoi fare il tutto e di più, perché lui se non sta la vedi e vedono a lui che deve OMISSIS In data 09.04.10 Ore 21:25 (prog. num. 1644, rit. 2532/09) Conversazione ambientale registrata all'interno dell'autovettura (...) di Gi.Se. (A) intercorsa tra quest'ultimo e Ca.Fi. (B) I due interlocutori parlano di argomenti vari, poi Gi. dice all'interlocutore: "vedi Nt. (...) vedete che qua sembra tutta una brava persona ora vennero a cercare un favore i figlioli ora ha un lavoro che non lo sta chiudendo Nt. fa che manca il tappeto ti chiami il direttore dei lavori, ti fai... gli dici che questo tappeto non c'è ... gli mostri i preventivi che hai cercato le richieste che hai fatto che non l'hai trovato, invece che cinque millimetri lo trovi di tre, giusto o no?... te lo paghi di meno, però mettimi il tappeto, perché gli dissi io vedi che hai problemi vedi che già si fuori termine e vedi che poi se viene un inchiesta non venire a dirmi a me .... è giusto?... allora vennero la e mi dissero di pagargli la fattura, di pagargli questo, di pagargli gli dissi guarda, io cioè voi mi avete mandato le fatture? si, dato che agli altri non gliele ho pagate se te le pago a te le devo pagare anche agli altri, è giusto o no?... e quindi il problema qual è? prima si pagano gli altri e poi paghiamo anche a te, allora prese, zio Pi., e mi disse a ma sai qua e la il fatto che INCOMPRENSIBILE una vecchia fattura che dovete pagarcela fecero la riunione che non gliel'abbiamo pagata, ora gli dico a Fe. di pagargliela è giusto?" In data 16.09.10 Ore 16:57 (prog. num. 5700, rit. 2532/09) Conversazione ambientale registrata all'interno dell'autovettura Fiat Panda di Gi.Se. intercorsa tra quest'ultimo ed Mu.Fr., assessore alle Politiche Agricole ed al Territorio. I due affrontano discorsi vari legati all'amministrazione, poi fanno riferimento al tappeto che non era stato messo da An. (...) e della palestra della scuola che non era usufruibile dagli alunni. Nel corso della sua deposizione il Le. ha riferito che "(...)", termine usato da Gi. durante le conversazioni menzionate, era l'appellativo della famiglia dell'imputato Ni.An.. Il teste ha dichiarato inoltre che nel capitolato d'appalto era prevista la fornitura di un tappetino in gomma per la palestra della scuola. Per gli inquirenti l'omessa posa in opera del tappetto era da ricollegarsi alla mancata erogazione della terza rata. Il collaudo della struttura veniva effettuato nel febbraio del 2012. 3.2 Appalto lavori di restauro del portale e museo, Sa. L'appalto in questione veniva affidato all'ATI Ie. srl - impresa edile Ni.Se., unica partecipante alla gara, per l'importo di Euro 748.288,00. Dalla documentazione relativa all'appalto acquisita dai Carabinieri di Locri, risultava che Li.Gi. di Cittanova, titolare dell'impresa omonima, aveva preso visione del progetto dei lavori senza partecipare al bando. Per gli inquirenti l'impresa aggiudicataria non era in regola con il DURC. Il 12.12.2008 i lavori venivano sospesi per riprendere in data 11 maggio 2009. Nel luglio 2010, il responsabile del procedimento autorizzava una variante. La perizia relativa veniva approvata dal Comune di San Luca in data 18.04.2011. In data 20.05.11 la Prefettura di Reggio Calabria inviava all'ente comunale una nota con la quale comunicava che il 16.02.11 la Ie. era stata colpita da interdittiva antimafia. In data 18.02.2013 il Comune di San Luca recedeva ai sensi dell'art. 11, co. 3 D.P.R. 252/98 dal contratto d'appalto stipulato con l'ATI Ie. srl - Ni.Se. In relazione all'appalto in questione gli inquirenti ritenevano rilevanti talune conversazioni captate nel procedimento "(...)". In data 01.02.2010 Ore 09:46 (prog. num. 6218, rit. 2532/09) Chiamante Ni.Se. utenza num. (...). Chiamato Gi.Se. utenza num. (...). Ni. dice all'interlocutore di chiamare l'ingegnera che aveva chiamato Fe.. Gi. risponde che stava andando in Tribunale. I due si danno appuntamento al Comune. Nel corso della sua deposizione il teste Le. ha specificato che "l'ingegnera" era Ca.An., responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di (...) e Fe. era Mu.Fe., responsabile dell'area finanziaria del Comune di San Luca. Per gli inquirenti l'incontro riguardava una problematica del rinnovo della convenzione. In data 23.02.2010 Ore 09:15 (prog. num. 8611, rit. 2532/09) Chiamante Ni.Se. utenza num. (...). Chiamato Gi.Se. utenza num. (...). Ni. dice all'interlocutore che doveva parlargli di una cosa importante che riguardava i lavori del Santuario. Gi. risponde che doveva andare a Locri per una cosa urgente. Il chiamante prosegue: "Ok.. perché vi scade la convenzione...se non la presentate entro fine mese adesso non ve la rinnovano più" e Gi. "domani mattina la prendiamo e gliela mandiamo a mani a Catanzaro...non ti preoccupare". Nel corso del suo esame Ni.Se. ha riferito che contattava il Gi. per una problematica relativa ad una perizia di variante inerente ai lavori che stava eseguendo la sua ditta, anche in ragione del fatto che recatosi più volte all'ufficio tecnico non aveva risolto nulla. In data 23.02.10 Ore 18:01 (prog. num. 1376, rit. 2532/09) Conversazione ambientale registrata all'interno dell'autovettura (...) di Gi.Se. (A) intercorsa tra quest'ultimo e Ni.Se. (B). B: dove vai sindaco? A: niente vado qua fuori dall'avvocato che devo dargli una carta qua B: non mi hai detto niente per là? A: e non c'era l'ingegnere oggi, quando sono arrivato io hanno detto che era uscito perché era venuto B: a Reggio cosa hai fatto senti? A: dove? B: a Reggio con Re. A: Re.? B: si A: gli ho detto se mi manda che ha quel decreto se me lo firmano e mi mandano questi quindicimila Euro B: ma se ti avevo detto di non andare a smuovere niente parola d'onore INCOMPRENSIBILE A: ma mannaia (bestemmia) aspetta B: sull'anima di mio fratello A: ma tu guarda tu B: ora ho ricevuto una telefonata A: scusa un poco ti hanno detto una cazzata mi segui? è stato Re. che mi ha chiamato e mi ha detto B: io avevo parlato INCOMPRENSIBILE A: gli hanno fatto una lettera, vedi che gli hanno fatto una lettera persone dei proprietari terreni la sopra B: ma io che devo fare allora, io non ho capito, fammi capire ti avevo detto di non andare la per lasciami un po di tempo A: scusa che tu, se non ti faccio vedere le carte, sali qua dentro B: ma che devo salire A: ma mannaia (bestemmia) le carte sono carte e non la puoi fare tu per INCOMPRENSIBILE se firmo una lettera a novembre, a novembre a novembre si oggi siamo a febbraio B: ma firmasti per dove? A: per monte a (...) quindicimila Euro per acquisto gabbioni, è scritto proprio per acquisto gabbioni, non c'è altro di niente Se.Ba., ti giuro parola d'onore è inutile che ti dicono una cosa per un altra B: io avevo preso un accordo e ora ho avuto una telefonata A: guarda SeBa. B: ti ho criticato te! A: no, no devi dirmi B: sull'anima di mio fratello ora, ora l'ho ricevuta A: vedi che B: ora, ora non ho posato neanche il telefono A: te la posso dire una parola la telefonate tra quello che ti hanno detto e quello che io ho organizzato no ora a novembre e te lo avevo più di due mesi fa che chiamavo per questi gabbioni, no, no aspetta dato che le carte sono qua mi segui che ti voglio dire? queste sono le lettere che arrivano dai cittadini, guarda qua firmate con tanto di firma non è che sono io che le faccio, cioè io ho tutto scritto qua, aspetta, questa è la relazione che hanno fatto l'anno scorso che gli abbiamo mandato alla (...) vedi B: e che devo vedere che non le so A: no aspetta che non è finito, questa è l'altra relazione, aspetta che, no, no ti dico come sono le cose io non è che ho scritto carte o sono andato a dirgli ieri fate questo, io non gli ho fatto nessuna richiesta mi segui? B: ciao, To.....(saluta qualche passante) A: dove cazzo le ho messe B: ma che devo vedere, che devo vedere A: no, no, no, no, no aspetta B: aspettava che vengono qua da INCOMPRENSIBILE A: se tu mi dici che io sono andato e ti ha guastato i discorsi no B: ma ti avevo detto aspetta un po di giorni, mi hai detto no la non passo dicesti vado però non passo di la, ti avevo detto INCOMPRENSIBILE A: mo io non passai per questo Se.Ba. B: e va bene A: se loro mi hanno dato trenta mila Euro per comprare immondizia, per comprare i bidoni dell'immondizia, dovevo passare a parlare con Re. per questa cosa porta a porta come dovevo farla, poi secondo te a San Luca i trenta mila Euro io vado a fare INCOMPRENSIBILE chi te la fa questa cosa porta a porta che ho due spazzini, cioè no, no ma se non li ho cacciati e li ho lasciati al comune c'era l'impegno della (...), aspetta perché se tu mi dici che ti ho guastato le cose qua a me queste cosa non mi piacciono allora mi conviene domani mattina mannaia (bestemmia) andiamo con te B: no domani mattina devi andare A: e ma scusa io gli ho detto solo, mi disse, mi disse Re. B: ma non mi nascondo che non voglio, è inutile a questo punto a me mi avevano dato centocinquanta mila Euro di lavoro, mi aveva dato duecento A: non c'entrano con questi B: aspetta A: SeBa. B: erano questi oh! A: ma se noi stiamo parlando di dieci mila Euro di gabbioni B: mi fai parlare, posso parlare A: acquisto gabbioni è scritto la non c'entrano lavori pubblici B: non c'entra niente ambiente, l'ambiente con Re. A: Re. che cosa ti ha detto? B: allo...., no ma io ho ricevuto la telefonata ora vedi che ci sono stati degli imprevisti di cui non abbiamo potuto fare a meno vedete che le cose non sono più come abbiamo parlato A: ma non per me, ma imprevisti per loro B: ora l'ho ricevuta la telefonata A: aspetta, aspetta e che la Regione sta riversando i soldi qua di questo piano qua che tu, tu li devi leggere le carte, di questo piano qua B: ma quanto ha c'è San Luca? non riesc..... A: settecento mila Euro B: no, no. (interruzione dell'intercettazione) FINE TRASCRIZIONE Nel corso dell'istruttoria il teste Le. ha precisato che "Re." a cui gli interlocutori facevano riferimento era il dirigente del settore delle politiche ambientali presso la (...) di Reggio Calabria. Per gli inquirenti il Ni. non voleva gli venissero assegnati subito i lavori perché aveva il DURC scaduto. Nel corso del suo esame Ni.Se. ha riferito che nella conversazione menzionata nominava il Re. perché più volte aveva chiesto un intervento della (...) per i danni che subiva la sua proprietà a causa delle esondazioni della fiumara (...). Per tali ragioni aveva citato l'Ente in giudizio ed aveva fatto un esposto presso la Procura della Repubblica. Durante l'istruttoria la difesa di Ni.Se. ha prodotto copia dei DURC dell'impresa Ni.Se. attestanti la regolarità contributiva. In data 07.04.10 Ore 15:45 (prog. num. 656, rit. 585/10) Chiamante Ni.Se. utenza num. (...). Chiamato architetto della Regione non identificato utenza n. (...) intestata alla Regione Calabria. A: pronto chi parla? B: buonasera architetto, come state? Auguri per le festività fatte, NI. sono, architetto! A: buon pomeriggio, come state, bene? B: si un poco raffreddato, diciamo che iniziamo alla montagna...però io non ho avuto notizie, sappiamo qualcosa là? A: di che cosa? ...fatemi capire che io non è che... B: al santuario, a Polsi. A: e che problema? B: abbiamo chiesto la proroga! A: e non era stata concordata, non era stata data ancora? B: eeee...siccome ci sono tutte le strade chiuse, perché ha creato un disastro qua il tempo...ci sono state frane dappertutto.. A: si.. B: e però vorremmo iniziare, organizzarci a iniziare, anche perché non vorremmo che ci trovassimo dopo male ...vorremmo finire i lavori se è possibile.. A: guardate, c'è un...c'è diciamo un...un provvedimento amministrativo che noi dobbiamo fare, dobbiamo farlo con la dichiarazione da parte dell'ufficio tecnico che i lavori sono ...sono iniziati, noi non possiamo fare proroghe con i lavori sospesi, vedete! B: eh, però non c'è accesso! Questo è il problema che se se pulivano le strade potevamo passare, perché è isolato attualmente il santuario! A: sentite, chi ce l'ha la pratica dei miei? B: eeee ce l'ha sia la signora e sia l'avvocato. A: la signora La.? B: La. si! A: o Ai.? B: no, l'altro, l'avvocato... Ai. si chiamava? A: MANDUCA. B: MANDUCA, si, si! A: e no ma...vabbè ma la pratica chi la gestisce? Vabbè ora vedo io dai! B: e che così iniziamo se possibile, a costo che vado e me la pulisco a spese mie ..ormai ci siamo abituati qua, che dobbiamo fare con questo tempo! A: però tenete presente che dal punto di vista amministrativo, serve la dichiarazione del...dell'ufficio tecnico che i lavori sono ripresi! B: ho capito! Ma loro vi hanno mandato tutto comunque eh! So che hanno mandato tutto, architetto. A: eeh...la ripresa dei lavori...vabbè sentiamoci domani, le faccio sapere che ora vado a vedere com'è la situazione... B: ve bene...vi ringrazio...architetto.. A: va bene? ...ci mancherebbe... B: statevi bene architetto... A: voi chiamatemi domani che io ora vi faccio sapere. va bene? B: va bene!.. grazie vi saluto eh...buonasera.. A: arrivederci, arrivederci.. FINE CONVERSAZIONE In data 10.06.2010 Ore 22.08, (prog. num. 3542, rit. 2352/09) Conversazione ambientale registrata all'interno dell'autovettura (...) di Gi.Se. intercorsa tra quest'ultimo e Al.Do. Nel corso della conversazione Gi. dice all'interlocutore che Ni. si era andato a lamentare per i lavori a Polsi, che stava perdendo dei soldi in quanto gli avevano ordinato più lavori rispetto a quelli previsti nel progetto. In data 29.06.2010 Ore 21.13, (prog. num. 3913, rit. 2352/09) Conversazione ambientale registrata all'interno dell'autovettura (...) di Gi.Se. intercorsa tra quest'ultimo e Gi.St. I due parlano dei lavori del Sa.. Gi. dice all'interlocutore che Ni. lo stava stressando per i lavori e che lui gli aveva detto: "Se.Ba. non ti permettere più di dire che mi hai fatto tu sindaco che tu a me non mi hai fatto". In data 26.07.2010 Ore 21.13, (prog. num. 4718, rit. 2352/09) Conversazione ambientale registrata all'interno dell'autovettura (...) di Gi.Se. intercorsa tra quest'ultimo e Ca.Fi., responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Benestare. Gi. dice all'interlocutore di essere stato chiamato da Ni.Se. sempre per i lavori e di avergli detto di non voler sapere niente. Il Gi. prosegue dicendo di averlo incontrato e di avergli detto di non chiamarlo sul telefonino, perché lui non era il direttore dei lavori. Dal contenuto delle conversazioni menzionate, per gli inquirenti emergeva che Gi. si lamentava delle pressioni del Ni.Se. relativamente al rinnovo di una convenzione e per una perizia di variante. 4 L'operazione "(...)" L'operazione "(...)" nasceva in seguito ad un atto intimidatorio subito dall'imprenditore Li.Gi. cl. 37, di Cittanova, nell'anno 2006. All'epoca l'impresa del Li. stava eseguendo i lavori di un appalto alle Terme di Antonimina. Nel corso delle indagini emergeva immediatamente la vicinanza tra il Li. e l'imprenditore Ro.Ni. considerato il capo locale di (...). Per gli inquirenti, l'intimidazione subita dal Li. era scaturita da un contrasto tra il Ro. e Ra.Gi., originario di (...). L'attività investigativa si estendeva a vicende relative ad appalti, estrazione abusiva di inerti dal letto delle fiumare, affiliazione all'(...), legami con la politica e con la massoneria e riguardava i territori di (...). Si accertava che il Romano sottraeva abusivamente materiale inerte dalla fiumara che scorre ad (...) per poi rifornire diverse ditte della Lo., in particolare la Sa. S.r.l. gestita da Pe.Do. cl. 75. In seguito al mancato pagamento di una fornitura di materiale, il Romano aveva litigato con Pe.Do. e per risolvere la questione era intervenuto il fratello di quest'ultimo, Pe.Se. Nel corso dell'attività captativa veniva intercettata una conversazione in cui Ro.Ni. e Li.Gi. facevano riferimento all'appalto per il restauro del Sa. aggiudicato all'ATI Ie. - impresa edile Ni.Se.. In data 08.12.2007 Ore 15.29, (prog. num. 5942, rit. 1897/06) Conversazione ambientale registrata all'interno dell'autovettura Se. in uso a Ro.Ni. intercorsa tra quest'ultimo e Li.Gi.. Durante la conversazione il Li. fa riferimento ad un lavoro a Polsi di Euro 700.000,00 ed aggiunge: "ah! uno solo c'è che ha la categoria il Ba. là Ni. ... che stava con questa categoria" ed il Ro.: "Tipo la c 2 non ce l'ha?" Ed il Li.: "la c 2 non ce l'ha". I due proseguono, Ro.: "no scarso ... mette gli stessi prezzi ... può darsi che arriva ad (...) ... arriva Cittannova INCOMPRENSIBILE ... mettono il trasporto ... li sopra sembra che non vale niente INCOMPRENSIBILE quello che dico pure io ... ognuno" Li.: "possiamo andare INCOMPRENSIBILE e poi si parla con Do. INCOMPRENSIBILE si parla con Do. eh! .... Lo hai visto c'è una canaglia lì no andiamo e ce la prendiamo" Ro.: "per questo è, perché vanno a san Luca e se arrivano laggiù poi ... ma che non sono lavori che possono fare sulla strada loro" Li.: "no, no, ma loro non ti sembra che non andrebbero lo stesso a ("mbrusciuniari" fare male) lavoro ... che non sono lavori che possono fare" Ro.: "questi sono lavori di responsabilità perché si vede non è che la strada, la strada non si vede il muro si vede, ci metti la catrame quella che ci metti sotto non si vede poi escono dopo ... le magagne" Li.: "sono, sono, sono presuntuosi ... sono presuntuosi che ..." Per gli inquirenti, nella conversazione riportata, emergeva che il Li. aveva previsto che l'appalto al Sa. se lo sarebbe aggiudicato Ni.Se. Nel corso del controesame dell'operante Pa.Ma. da parte della difesa di Ni.Se., il teste ha dichiarato che non era stato accertato quante ditte a San Luca o nelle zone limitrofe fossero in possesso della categoria OG2, attestazione rilasciata dalla SOA per partecipare a gare che richiedono tale qualifica. Nel corso del suo esame, Ni.Se. rispetto alla conversazione menzionata ha dichiarato che il Li. ed il Ro. avevano fatto riferimento a lui perché in possesso della categoria OG2. Durante il dibattimento il Tribunale ha acquisito l'attestazione SOA circa il possesso della categoria OG2 dell'impresa di Ni.Se. Ad avviso del Tribunale, il tenore del dialogo ed il riferimento degli interlocutori alla categoria OG2, non consentono di condividere la lettura della conversazione offerta dall'accusa. L'attività captativa coinvolgeva anche i fratelli Si.Ma. e Si.Ma. , figli di Si.An., titolari dell'Ic. ed imparentati con Ro.Ni.. Si.Ma. aveva sposato la figlia del Ro. La ditta Ic. aveva eseguito i "lavori di sistemazione e riqualificazione della strada Bivio (...) e Bivio (...), innesto strada San (...)" in San Luca. In una conversazione ambientale registrata sull'autovettura, targata (...) in uso a Si.Ma., tra quest'ultimo e Za.Ca. cl. 59, responsabile della manutenzione delle strade interne che collegano i centri abitati della Lo., gli interlocutori facevano riferimento ai Pe. della ditta Sa.. In data 29.08.2007 Ore 09:29 (prog. num. 974, rit. 1309/07) Conversazione ambientale registrata sull'autovettura targata (...) in uso a Si.Ma. cl. 72 (B) e Za.Ca. cl. 59 (A), responsabile della manutenzione delle strade interne che collegano i centri abitati della Lo. A: quando INCOMPRENSIBILE più con nessuno Ma.Tr. io neanche lo saluto ma io so che la roba del Ga. era poi per altre cose .... B: Pe. ... Pe. chi era? A: Pe., Pe. B: Mi.? A: Mi., Ba. la come agli altri ora questi sono, perché voi siete sulla strada a me mi pagano lo stesso e me ne fotto, vi dovete rendere conto voi, dovete dirglielo ad An. chi sono che con An. si sono divisi l'anno scorso B: con An. chi? A: con An. il Nero B: ah! ma qua li conosco a tutti io A: e quindi B: conosco a questo a quello A: sii! B: a Mi. a tutti quanti A: ma voi vi dovete vedere voi di non B: no ma io devo vedere che è qua questo coso con i geometra se non possiamo fare non vengo per niente A: fate INCOMPRENSIBILE (ricezione molto disturbata) B: e io ora ho finito la strada sopra la montagna qua e con tutto questo l'ho finita A: e come volevate fare venivate con la motopala vostra facevate discussione, non ne valeva la pena, se avete visto quello che ha portato lo scavatore e dopo glielo hanno bruciato dopo una settimana, come è andata a finire sono fatti suoi ora nel senso di pagare non penso che glielo ha pagato nessuno che l'aveva assicurato sicuramente ... però ... lo ha pagato qualcuno B: INCOMPRENSIBILE (ricezione molto disturbata) A: INCOMPRENSIBILE perché quello ha portato lo scavatore e lo ha lasciato là no lo poteva lasciare a casa vostra a Locri B: si A: o mi sbaglio, se vengo la vuol dire che c'è un motivo sicuro B: la più sopra dobbiamo andare? A: si là dove c'è il ponte, ... orami questi hanno deciso in questo modo il mondo è fatto così non è, uno è ... deve evitare che invece di restarvi cento Euro ve ne restano settanta B: no io in queste zone ho mandato bestemmie che non devo partecipare A: solo, solo rogne ne avete, solo rogne B: adesso ci sospendono che sabato adesso è andata in vigore un'altra legge che se ci sono persone che non sono a posto poi quando vi inserite con questi sembra che questi A: vi fotografano B: non erano a posto, avete capito qual è il discorso? A: allora lo vedete qua questo coso però qua questa gente volete che li chiamiamo? B: ma che so A: proprio qua a questo ponte B: di qua giù è? A: si B: guarda ah! A: vedi se c'è ... si ma vi fotografano gli dici ... B: vi sospendono per due anni A: si digli che io non c'entro niente con quello Al minuto 02.49 entrambi scendono dall'auto e risalgono al minuto 11.15 A: i camion ce li avete voi che avevate detto che ce li avevate? venite qua e caricate INCOMPRENSIBILE B: ci vuole l'autorizzazione che A: e chi ve la da il cazzo l'autorizzazione B: maledizione ... adesso dice che c'è la (...) ... le fiumare adesso dipendono dalla (...) A: e che dipendono dalla (...) INCOMPRENSIBILE B: e io che lo voglio, ve lo potete prendere A: sono cinque chili di gas nervino ... se glieli lascio qua? ... li il geo.... io non so il geometra pure è caramella mannaia a Bruzzese siamo scesi laggiù, allora qua siamo scesi di qua di qua fino e la sopra la fiumara è due metri più alta del buco ... se tu ecco siamo arrivati là, se tu non mi scarichi la fiumara non togli un po di terra anche se puliamo il cunettone di qua B: la strada che fecero vicino la fiumara dov'è? sotto al paese? A: questa B: noo che hanno fatto adesso l'altro anno A: questa qua la vedi qua di qua B: e quel muro dove l'hanno fatto? A: si qua dove siamo in questo rialzo ... questo era laggiù e hanno rialzato B: ah questa è? A: era qua dove é questa dove stiamo passando ora ... questa qua vicino ai muri qua B: si, si A: prima era laggiù B: mi sembrava che era più sopra A: no, no qua era B: ma è andata una ditta di Reggio A: qua continuava fino a dove sono i guard rail poi di la andava a scendere ora l'hanno rialzata e le fecero alta ecco qua B: si, si A: questi voglio dire cinquecento metri quanti sono (ricezione molto disturbata) sappiamo che questa fiumara è più alta, si ,si INCOMPRENSIBILE qua si fa un buco ma la fiumara è più alta il buco che cosa risolve il buco c'è solo che essendo più alta la fiumara l'acqua punta per dentro e li INCOMPRENSIBILE B: guardate qua che c'è guardate che c'è A: c'è bellezza di brecciolino INCOMPRENSIBILE ... per un coso di brecciolino (ricezione molto disturbata) ora all'entrata ti fai pagare B: se non ti vuoi fare pagare ... ti fai fare i lavori A: si lavora certo B: ti fai fare un pezzo di gabbione un pezzo di muro A: si B: le persone ci sono e li mandi a controllare A: che controllo? B: perché guardate la è più alta dei muri guardate A: è più alta dei muri solo B: guardate li dentro A: solo so che è più alta dei muri B: INCOMPRENSIBILE A: io mi ricordo che con Peppinetto la prendevamo fino a tre chilometri per sopra poi le hanno chiuse spiagge, fiumare che "manco li cani" (imprecazione dialettate) la concessione e poi ... e sono tre anni che è scaduta la concessione non c'è niente ... ma è la politica, io sono andato in Sicilia, e ora devo andare ora in settimana a Cefalù, vicino Cefalù sette chilometri c'è Campo Felice la queste cose ... che feci le fotografie, ma gabbioni sapete come fatti adesso come la chiamavano? una cosa impressionante le fiumare pulite almeno vicino ai ponti per un chilometro dove si avvistano tutte belle cunette in questo modo imbullonate ... ora qui a (...) e Ca., la fiumara di Ca. lì a (...) se dovesse fare un alluvione sopra quegli alberi la trascinano ferrovia, trascinano ponti, la Finanza a Vi.Ga. e a Mi. mi hanno detto che gli hanno chiesto che giù al ponte della ferrovia dal lato di là INCOMPRENSIBILE (ricezione molto disturbata) gli hanno detto che se vogliono possono andare a spese loro ad allargarla e prendersi un po di sabbia INCOMPRENSIBILE la sabbia in gloria a chi? B: mannaia la Madonna A: ora senza fare della politica ... quanto voti ci sono qua ... quando è uscito il coso ognuno si presentava con la domanda allora si vedeva con un tecnico che capisce qualche cosa, quanto vuoi? due, tre chilometri, due, tre chilometri per un anno duemila Euro per dire ... ti conviene questo ... si doveva sistemare la fiumara così entrata in questo modo in mezzo più bassa chi era, era se la sistemava si vedeva la fiumara pulita INCOMPRENSIBILE si incassavano soldi INCOMPRENSIBILE e il materiale costava anche meno, ora INCOMPRENSIBILE B: no INCOMPRENSIBILE A: INCOMPRENSIBILE un ragionamento con questi INCOMPRENSIBILE questi fanno le cose con il computer INCOMPRENSIBILE politici INCOMPRENSIBILE (ricezione molto disturbata) FINE TRASCRIZIONE Per gli inquirenti i due conversanti parlavano della situazione dei lavori in San Luca nominando alcuni soggetti della famiglia Pe., indicandoli con i loro alias "Ga.". Za. proferiva i nomi "Mi." intendendo Do.Pe., e Ba., intendendo Ba.Pe. Poi i due interlocutori facevano riferimento ai lavori che la ditta Ic. aveva svolto in San Luca sulla strada Bivio (...) e Bivio (...). Dal dialogo emergeva che per l'esecuzione dell'appalto i Si. avevano avuto diverse difficoltà, nel senso che la ditta in quella zona non aveva potuto portare i propri mezzi perché aveva dovuto far lavorare quelli degli imprenditori del posto. Sempre in relazione ai lavori eseguiti dall'Ic. in San Luca, risultava rilevante una conversazione tra Si.Ma., ed un operaio, tale Ia.Ma., che aveva contattato la ditta in cerca di un lavoro. In data 16.10.2007 Ore 18:47 (prog. num. 6211, rit. 1561/07) Chiamante Ma.Ia. operaio non identificato intestata all'impresa Edile Sa.. Chiamato Si.Ma. utenza num. (...) intestata alla Ic. srl. Il Si. chiede al chiamante come se la cavava con l'escavatore. Nel corso della conversazione Ia. dice di aver lavorato a Polsi per la ditta Co. e l'interlocutore gli riferisce che si trattava di un lavoro della sua impresa. Nel corso delle indagini, veniva monitorato anche un impianto di produzione inerti in Ardore, gestito da Pa.Br. e Va.Ro.. L'attività captativa permetteva di accertare i rapporti tra i due e Co.Do. cl. 61, Co.An. cl. 74, Co.Fr. cl. 59, Co.Gi. cl. 77, in relazione a forniture di materiale. Nei dialoghi intercettati emergeva che il materiale inerte veniva prelevato abusivamente dalla fiumara. 5 Capo B) il delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenza aggravato ai sensi dell'art. 7 L. n. 203/91. Le risultanze dibattimentali consentono di ritenere provata la responsabilità degli imputati Ni.Se., Ni.An., Co.An. cl. 47, Co.Gi. cl. 77, Co.Fr. cl. 59 in relazione ai fatti loro contestati al capo B) della rubrica. St.Sa., Ba.Fr. e Ca.Fr. vanno invece mandati assolti per non aver commesso il fatto. Il delitto di cui all'art. 513 bis c.p. è stato introdotto dalla L. n. 646/1982 - c.d. legge Rognoni - La Torre - contenente un insieme di disposizioni in tema di lotta alla criminalità organizzata, prima fra tutte, la fattispecie di associazione di stampo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p.. L'obiettivo primario perseguito dal legislatore è stato quello di reprimere le attività imprenditoriali gestite direttamente o indirettamente da associazioni per delinquere, specie di tipo mafioso, garantendo, allo stesso tempo, la tutela dell'ordine economico e, conseguentemente, la libertà di concorrenza. In un primo momento la giurisprudenza ha ritenuto che la fattispecie in questione sanzionasse quelle condotte che nell'ambito della criminalità di stampo mafioso mirano a controllare o condizionare le attività economiche. In seguito, la portata della norma è stata ampliata, ritenendosi, che il delitto di illecita concorrenza non presupponga necessariamente contesti di criminalità organizzata, né che l'autore debba far parte di un'organizzazione criminale, né che siano necessari atti di concorrenza ai sensi dell'art. 2595 c.c. Secondo l'orientamento prevalente, integra il reato di cui all'art. 513 bis, qualsiasi comportamento violento o intimidatorio che venga esercitato direttamente o indirettamente contro l'imprenditore e che sia idoneo ad impedire al concorrente di autodeterminarsi nell'esercizio della sua attività produttiva. In base ad altre pronunce più recenti della Suprema Corte, ai fini della sussistenza dell'art. 516 bis c.p., rileverebbero solo quelle condotte illecite tipicamente concorrenziali, come il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrarre, e non gli atti intimidatori che siano finalizzati a contrastare o ad ostacolare la libera concorrenza. La prima interpretazione, che si condivide, appare in sintonia con le ragioni di politica criminale che hanno ispirato il legislatore nell'introduzione della fattispecie, desumibili dai lavori preparatori, dove si è affermata l'intenzione di far fronte a "un comportamento tipico mafioso che è quello di scoraggiare con l'esplosione di ordigni, danneggiamenti o con violenza alle persone, la concorrenza". Sotto il profilo normativo, nell'assetto vigente, non esistono disposizioni o criteri per tipizzare gli atti concorrenziali. Vi è invece una norma, l'art. 2598 c.c., che contiene una clausola generale, per cui, tra gli atti di concorrenza sleale rientra l'uso di qualunque "mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda". La nozione di atto concorrenziale può ricomprendere pertanto, qualunque comportamento violento o intimidatorio di un imprenditore idoneo ad interferire sulle relazioni economiche di altro concorrente sul mercato. Quanto all'atto intimidatorio, specie in contesti in cui è nota la presenza della criminalità organizzata di stampo mafioso, come nella specie, non ha bisogno di atti di violenza o minaccia esplicita e ricomprende "l'uso del metodo mafioso". L'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, nell'accezione di uso del "metodo mafioso", è configurabile indipendentemente dall'appartenenza dell'agente ad un sodalizio delinquenziale, purché questi si avvalga di condizioni tali da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo. La Suprema Corte ha chiarito che la funzione dell'aggravante de qua è quella di reprimere il metodo mafioso, utilizzato anche dal delinquente individuale sul presupposto dell'esistenza in una data zona di associazioni mafiose. Sulla base di tali principi, il delitto di concorrenza sleale è configurabile laddove un imprenditore imponga sul mercato la propria attività in via esclusiva o prevalente avvalendosi della forza intimidatrice del sodalizio mafioso cui risulta contiguo. 5.1 Le posizioni degli imputati Ni.Se., Ni.An., Co.An. cl. 47, Co.Gi. cl. 77, Co.Fr. cl. 59. Le risultanze dibattimentali consentono di ritenere che le imprese riconducibili agli imputati, contigue all'articolazione della (...) operante in San Luca, s'imponevano rispetto ai concorrenti esterni per l'esecuzione delle opere pubbliche da realizzarsi in quel territorio. Tra le imprese in questione esisteva un "cartello" finalizzato all'accaparramento degli appalti pubblici ed alla spartizione degli ingenti capitali previsti per l'esecuzione dei lavori. L'esistenza del cartello è emersa da una serie di dati rilevati dagli inquirenti. In base ai controlli effettuati sui cantieri ed all'acquisizione della documentazione afferente gli appalti monitorati, è risultato che le ditte riconducibili a Ni.Se., Ni.An., Co.An. cl. 47, Co.Gi., Co.Fr., ed ai coimputati giudicati con rito abbreviato, Co.An. cl. 74, Co.Do., Ma.Fr., St.Fr., Pe.Do., Co.Do., partecipavano sistematicamente all'esecuzione dei lavori. Tale partecipazione avveniva anche in forma celata, in particolare, con la stipula di contratti di nolo a freddo trasformati in noli a caldo e quindi di fatto in subappalti non autorizzati. Ciò appare evidente negli appalti banditi dalla Regione o dalla (...) non affidati direttamente alle imprese facenti parte del cartello, come quelli assegnati alla Ci. S.p.A. di Reggio Calabria, (paragrafo 2.2) all'ATI Ca. - Ni. con sede in Sant'Ilario dello Jonio (RC) (paragrafo 2.4), all'Ic. con sede in Antonimina (RC) (paragrafo 2.7). In relazione a tali appalti è risultato che le imprese aggiudicatarie stipulavano contratti di nolo a freddo che divenivano di fatto dei noli a caldo, con le ditte di St.Fr., St.An., Co.Do., con la Co.An. e co. sas, con la Re. di Co.Gi. e C. sas, nonché con l'impresa di Ma.St. per mezzi concessi in comodato d'uso da Ma.Fr. cl. 49. Nel corso degli accertamenti è stato rilevato che alla guida dei mezzi noleggiati non vi erano gli operai delle imprese aggiudicatarie, bensì quelli delle ditte proprietarie dei veicoli. Durante i controlli sui cantieri è stata riscontrata inoltre, la presenza degli imputati, di operai dipendenti delle ditte degli imputati, nonché di mezzi nella titolarità di questi ultimi, senza alcun titolo. Spesso sui luoghi di lavoro sono stati notati Co.An. cl. 47, Co.Fr., Co.Gi., Co.Do., Co.An. cl. 74 e Co.Do. intenti a lavorare ed alla guida dei propri mezzi, senza alcuna legittimazione ad operare in tali contesti. Al Centro per l'impiego, Co.Fr., Co.Do. e Co.An. cl. 74, all'epoca risultavano dipendenti Af. Co.Gi. e Co.Do. erano rispettivamente titolari delle ditte Re. sas e Mo.Te. Co.Do. Sempre sui cantieri è stata constatata la presenza ingiustificata di St.Fr. cl. 49, titolare dell'omonima ditta di calcestruzzo in San Luca, che sovrintendeva i lavori o alla guida dei propri mezzi. In relazione agli appalti monitorati, sono da ritenersi anomale, le forniture di materiale eseguite sempre dalle stesse ditte di San Luca. Per l'esecuzione dei lavori relativi all'appalto di cui al paragrafo 2.1, è emerso che l'impresa aggiudicataria ha acquistato piccole quantità di calcestruzzo dai tre silos presenti in San Luca e riconducibili a Ni.Se., St.Fr., Pe.Do. Condividendo le argomentazioni del P.M., non si comprende perché la GN. Costruzioni non abbia acquistato una partita di materiale da un unico silos invece di rivolgersi ai tre diversi impianti esistenti in San Luca. Tale vicenda è sintomatica dell'accordo spartitorio tra le imprese facenti parte del cartello. Anche nell'appalto assegnato all'A.T.I. di Ni.Se. - St.An. (paragrafo 2.3) ed in quello affidato all'ATI Ca. - Ni. subappaltato a Ni.Se. e St.An. nella misura del 15% ciascuno, risulta che Ni.Se. ha acquistato partite di materiale inerte dalle ditte di Ni.An., dalla Co.An. e c. sas e dalla Sa. srl. Nell'appalto affidato all'Ic. srl, le forniture di calcestruzzo sono state effettuate dalla ditta Sa. La disamina degli appalti monitorati dagli inquirenti, consente di rilevare un'altra anomalia in merito ai lavori di somma urgenza banditi dal Comune di San Luca e assegnati sistematicamente alla ditta di Ni.An. o a quella intestata ai figli, la Ed. S.r.l. (paragrafi 2.8, 3, 3.1). Tale anomalia era emersa anche in relazione alla vicenda dello scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune di San Luca nel 2000. Circa i motivi che avevano determinato il commissariamento dell'Ente, era stato evidenziato l'accaparramento sistematico degli appalti banditi dal Comune, da parte delle ditte riconducibili a Ni.Se., Ni.An. e St.Fr. Nel procedimento (...), num. 5618/11 RGNR DDA, avente ad oggetto fatti analoghi a quelli del presente procedimento, benché successivi, gli imputati Ma.Do., Co.Fr., Co.Gi. 77, Co.An. cl. 47 e Ma.Fr. (nel presente procedimento giudicato con rito abbreviato) con sentenza non definitiva, emessa dal Tribunale di Locri in data 06.06.14, sono stati condannati per il reato di cui all'art. 513 bis aggravato dall'art. 7 L. 203/91. Le analogie evidenziate, anche con riferimento al periodo precedente e successivo rispetto ai fatti per cui si procede, non lasciano dubbi circa l'esistenza di un accordo tra le imprese riconducibili agli imputati finalizzato ad accaparrarsi i lavori pubblici da eseguirsi in San Luca. Tale accordo è da ritenersi certamente un atto anticoncorrenziale idoneo a ledere il normale svolgimento delle attività produttive. Le imprese facenti parte del cartello sono riuscite ad ingerirsi in tutti gli appalti da eseguirsi nella zona di San Luca avvalendosi dell'intimidazione derivante dalla vicinanza al sodalizio mafioso notoriamente esistente in quel territorio. Gli imputati per ragioni parentali - perché appartenenti a famiglie storiche della locale di San Luca - e di frequentazione con soggetti condannati per reati di mafia, risultano inseriti in tale contesto malavitoso. Ni.Se. è appartenente alla famiglia dei Ni. detti "Sc.", Ni.An. alias "(...)" e Ma.Fr. cl. 49 appartengono alla famiglia Ma. detti "(...)", Co.An. cl. 47, Co.Gi. cl. 77, Co.Fr. cl. 59, Co.An. cl. 74, Co.Do. cl. 61 appartengono alla famiglia degli St. alias "Ia.", St.Fr. cl. 49 appartiene alla famiglia dei Ro. detti "St.", Pe.Do. cl. 75 alla famiglia "Ga.". Il coimputato Ma.Fr. cl. 49 è stato destinatario della sorveglianza speciale di P.S., ha svolto un ruolo di mediatore dopo i noti fatti di sangue del Natale (...) in (...) e nell'ambito del citato procedimento (...) è stato condannato in primo grado anche per il delitto di cui all'art. 416 bis, perché ritenuto affiliato, con ruolo di vertice, alla locale di San Luca. In relazione al presente procedimento, è emerso un suo coinvolgimento negli appalti monitorati. Dalle conversazioni intercettate e dalla documentazione acquisita è risultato in tutta evidenza che il Ma. ha partecipato all'esecuzione dei lavori prestando la propria attività senza alcun titolo o per il tramite della tecnica dei noli. La ditta di Ma.St. ha stipulato con le imprese aggiudicatarie contratti di nolo aventi ad oggetto mezzi ceduti in comodato d'uso dallo zio Ma.Fr. Il coimputato Pe.Do. cl. 75 è stato destinatario della sorveglianza speciale di P.S.. Per come emerso in particolare dall'attività captativa, il Pe. gestiva di fatto l'impresa Sa. S.r.l. benché all'epoca sottoposta ad amministrazione giudiziaria. Il Tribunale di Reggio Calabria - Sez. Misure di Prevenzione, nell'anno 2004 ha disposto il sequestro e la confisca delle quote sociali e del patrimonio aziendale dell'impresa ritenuta riconducibile al patrimonio della famiglia mafiosa denominata "Ga.". La ditta in questione è stata coinvolta negli appalti monitorati, in particolare per le forniture di calcestruzzo. L'impresa Ie. S.r.l. di Ar.Ma. che in ATI con la ditta di Ni.Se. si era aggiudicata l'appalto dei lavori di restauro del portale e museo, Sa. (paragrafo 3.2), in data 16.02.11 è stata colpita da interdittiva antimafia. L'intimidazione posta in essere dalle imprese riconducibili al cartello mafioso non aveva bisogno di atti di violenza o minaccia esplicita. Nel corso delle indagini, non sono stati registrati atti dirompenti, se non in momenti di particolare crisi del cartello. Pensiamo alla vicenda dell'appalto affidato all'Ed. di Do. Pa. di Reggio Calabria quando il Comune di San Luca era commissionato. In data 26.07.05, la ditta era vittima di un attentato. Nella specie, soggetti non identificati esplodevano 7-8 colpi di arma da fuoco all'indirizzo di un furgone utilizzato dall'impresa per il trasporto degli operai. Pur non ritenendo emersa la prova della riconducibilità di tale atto intimidatorio all'imputato Ni.An., si considera la vicenda significativa, al fine di comprendere il clima esistente in San Luca nell'ambito degli appalti pubblici. La Ed. era stata vittima dell'attentato descritto perché non aveva concesso subappalti, né stipulato contratti di nolo con le ditte degli imputati. Gli esiti degli accertamenti compiuti sugli appalti aggiudicati alla Ci., all'ATI Ca. - Ni. ed all'Ic. (di cui ai paragrafi 2.2, 2.4, 2.7) hanno dimostrato come le ditte estranee al cartello per operare in San Luca dovevano far lavorare le imprese locali. Quando le ditte degli imputati non erano dirette affidatarie degli appalti, comunque partecipavano ai lavori tramite la tecnica dei noli, le forniture di materiale, la concessione di subappalti. Di contro, gli imprenditori estranei al cartello non potevano scegliere i loro fornitori, dovevano far lavorare i mezzi e gli operai delle imprese locali nonché concedere alle stesse i lavori in subappalto. Il clima intimidatorio che si respirava a San Luca era noto ai concorrenti del cartello: "Orami questi hanno deciso in questo modo il mondo è fatto così non è, uno è ... deve evitare che invece di restarvi cento Euro ve ne restano settanta" diceva Za.Ca. a Si.Ma. titolare dell'Ic., in riferimento all'appalto di lavori che la ditta aveva eseguito in San Luca sulla strada (...) e Bivio (...) (paragrafo 2.7). La frase evidenziata esprime in modo chiaro ed inequivocabile l'assoggettamento delle imprese esterne alle regole del gruppo dominate in San Luca. Nella conversazione menzionata (prog. num. 974, rit. 1309/07 del 29.08.2007) emerge che per l'esecuzione dell'appalto i Si. avevano avuto diverse difficoltà, nel senso che la ditta in quella zona non aveva potuto portare i propri mezzi perché aveva dovuto far lavorare quelli degli imprenditori del posto - Si.: "e io ora ho finito la strada sopra la montagna qua e con tutto questo l'ho finita"; Za.: "e come volevate fare venivate con la motopala vostra facevate discussione, non ne valeva la pena, se avete visto quello che ha portato lo scavatore e dopo glielo hanno bruciato dopo una settimana, come è andata a finire sono fatti suoi ora nel senso di pagare non penso che glielo ha pagato nessuno che l'aveva assicurato sicuramente ... però ... lo ha pagato qualcuno" ...orami questi hanno deciso in questo modo il mondo è fatto così non è, uno è ... deve evitare che invece di restarvi cento Euro ve ne restano settanta"; Si.: "no io in queste zone ho mandato bestemmie che non devo partecipare"; Za.: "solo, solo rogne ne avete, solo rogne". Le considerazioni svolte consentono di ritenere sussistenti tutti gli elementi costitutivi del delitto di illecita concorrenza ascritto agli imputati aggravato ai sensi dell'art. 7 L. n. 203/91. L'aggravante in questione si configura solo come uso del metodo mafioso e non come agevolazione ad un'associazione mafiosa. In base a quanto argomentato, gli imputati titolari delle imprese appartenenti al cartello hanno imposto sul mercato la propria attività in via esclusiva o prevalente avvalendosi della forza intimidatrice del sodalizio mafioso cui risultavano contigui. Non si ravvisano elementi per ritenere che il conseguente accaparramento degli appalti pubblici sia andato a beneficio oltre che delle imprese anche della locale di San Luca. 5.2 Le posizioni di St.Sa., Ba.Fr. e Ca.Fr. In base all'ipotesi accusatoria, St.Sa., nella veste di vice - sindaco di San Luca, Ba.Fr. quale responsabile dell'area tecnica del Comune e Ca.Fr. come membro della Direzione lavori in diversi appalti banditi dall'ente, in concorso con i coimputati, ponevano in essere gli atti di illecita concorrenza descritti al capo B). Per gli inquirenti, gli imputati nelle qualità sopra descritte, intervenivano in favore dei concorrenti per la risoluzione delle problematiche relative agli appalti. Nel corso dell'istruttoria sono emerse alcune conversazioni telefoniche che coinvolgono gli imputati. Con riferimento a St.Sa. e Ba.Fr., sono state intercettate alcune telefonate in relazione all'appalto di lavori in località Macrì - Calvario di San Luca, bandito dall'ente comunale ed assegnato all'A.T.I. Ni.Se. - St.An. Quanto a St.Sa. è stato captato soltanto un dialogo intervenuto in data 07.03.2006 con il geologo Ba.Te., alla presenza di Ni.Se. e del Ba. Per come descritto al paragrafo 2.3, cui si rimanda, in seguito alla presentazione di una perizia di variante da parte del Ba., i lavori dell'appalto in questione venivano sospesi per circa 6 - 7 mesi. L'ente comunale provvedeva ad approvare la variante e ad inviare la perizia alla Regione, ma quest'ultima non si pronunciava per parecchio tempo. Nel corso della telefonata menzionata, St.Sa. sollecitava il Ba. a riprendere i lavori: "lei è il direttore dei lavori? Sì. Dovete comunicare alla ditta di riprendere i lavori come era il progetto prima". Anche il Ba. parlava al telefono con il Ba. rappresentando a quest'ultimo la necessità della ripresa dei lavori. Durante il suo esame il Ba. ha dichiarato di aver chiesto all'amministrazione di far riprendere l'attività lavorativa per una messa in sicurezza della zona. Il teste ha precisato che tale richiesta non era stata frutto di alcuna pressione e che i lavori successivamente erano ripresi in base alla variante. L'imputato Ba., è stato intercettato anche in altre due telefonate, l'una con Ni.Se. e l'altra con St.Fr., dove gli interlocutori parlavano di fatture e conteggi. Per quanto attiene Ca.Fr., con riferimento all'appalto assegnato all'ATI Ca. - Ni. (paragrafo 2.4 cui si rimanda) ed all'appalto affidato all'Ic. (paragrafo 2.7 cui si rimanda), sono state captate delle conversazioni trattenute con St.Fr. e Ni.Se. In quelle intercorse con lo St., i due facevano riferimento a conti, fatture e calcoli. Nella telefonata intercettata con Ni.Se., quest'ultimo chiedeva all'interlocutore notizie in merito ad un subappalto. Nel corso dell'istruttoria i testi St.An. e Ve.Fr., Ma.Ro., hanno dichiarato di aver prestato la propria attività lavorativa durante l'esecuzione degli ultimi due appalti menzionati, alle dipendenze delle ditte aggiudicatarie e di essere stati assunti per il tramite del Ca. Sotto il profilo giuridico, si rileva che il delitto di cui all'art. 513 bis c.p., pur avendo natura di reato proprio è configurabile a titolo di concorso a carico dell'"extraneus" che contribuisce con la sua condotta alla commissione del fatto e che ha la conoscenza della qualità di "intraneus" del soggetto agente. Per quanto riguarda gli imputati St. e Ba., l'interlocuzione con il Ba. nella telefonata menzionata non è di per sé sufficiente a ritenere che gli imputati abbiano fornito un contribuito ai concorrenti ai fini della commissione del delitto di cui al capo B). Per gli inquirenti la conversazione in questione dimostrava il potere intimidatorio del Ni. che si avvaleva di soggetti dell'amministrazione comunale in merito a problematiche relative agli appalti. Sul punto, si rileva che ai fini della sussistenza del delitto di illecita concorrenza è necessario che la violenza o minaccia siano indirizzate nei confronti dell'imprenditore concorrente o di soggetti terzi, legati al primo da rapporti economici o professionali, come clienti o collaboratori. Nella specie, la condotta posta in essere dagli imputati ritenuta dagli inquirenti intimidatoria è stata rivolta al Ba. che svolgeva il ruolo di direttore dei lavori. In merito alla posizione del Ca., non è condivisibile l'ipotesi accusatoria circa il ruolo svolto dallo stesso nell'ambito della vicenda. L'imputato non era un soggetto appartenente all'amministrazione comunale di San Luca, né è mai stato nominato direttore dei lavori in appalti banditi dall'ente. Il Ca. negli appalti citati assegnati alle ditte ATI Ca. - Ni. ed all'Ic. banditi dalla (...) di Reggio Calabria, ha svolto l'incarico di direttore tecnico di cantiere nominato dalle imprese aggiudicatarie. Nei due appalti, l'esecuzione dell'opera, in parte, è stata subappaltata alla ditta di St.An.. In base alla documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, l'incarico conferito all'imputato prevedeva, tra l'altro, la redazione del programma dei lavori da affidare ai lavoratori, l'organizzazione tecnico - logistica del cantiere ed il controllo sull'esecuzione dei lavori. Pertanto, alcuna anomalia è ravvisabile in merito ai rapporti intrattenuti dal Ca. con le ditte subappaltatrici dei lavori o con gli operai che venivano assunti. Gli elementi probatori emersi nel corso dell'istruttoria non consentono inoltre di ritenere che il Ca. fosse consapevole dell'esistenza del cartello mafioso tra le imprese riconducibili agli imputati. Per quanto attiene la telefonata intercorsa con Ni.Se., durante il dibattimento i due imputati hanno confermato di avere avuto rapporti lavorativi per più di vent'anni. Le considerazioni svolte inducono a mandare assolti gli imputati per non aver commesso il fatto. 6 Capo D) Imputati Ni.Se., Ma.St., Co.An. cl. 47, Co.Gi. cl. 77, Ni.An.. In base all'ipotesi accusatoria, nel corso dei lavori relativi all'appalto assegnato alla Ci. S.p.A. di Reggio Calabria (per cui si rimanda al paragrafo 2.2), eseguiti presso la fiumara (...), il materiale litoide prelevato dal greto del fiume, anziché essere riposto ai margini, veniva trasportato presso i silos di Ni.Se. e St.Fr. e presso un'area adibita a deposito momentaneo di materiale inerte dei fratelli Co.An. cl. 47, Co.Fr. cl. 59, Co.Do. cl. 61. Nel corso dei controlli effettuati dagli operanti sul cantiere in data 05.05.05, è emerso che parte del materiale prelevato dalla fiumara veniva trasportato nel silos di St.Fr. I testi Fu.Sa., Sc.Gi. e Zi.Fr., che all'epoca operavano alle dipendenze di Ni.An., hanno dichiarato che in data 05.05.05, durante il controllo dei Carabinieri, avevano prelevato materiale inerte dalla fiumara (...) e lo avevano trasportato al silos di St. Al momento del controllo Fu.Sa., Sc.Gi. e Zi.Fr. si trovavano a bordo di due autocarri di proprietà di Ni.An., che in relazione a tali mezzi aveva stipulato un contratto di trasporto in opera con l'impresa aggiudicataria Ci.. Durante il controllo sul cantiere era stata constatata inoltre, la presenza dell'imputato Co.An., cl. 47, alla guida di un autocarro con il cassone vuoto e veniva controllato l'autocarro (...), tg. (...) guidato da Fe.Vi. cl. 83, che risultava assunto dalla Ci. dal 12.04.2005 al 29.04.2005, pieno di materiale prelevato dalla fiumara. Dalla documentazione acquisita nel corso delle indagini risulta che per tale ultimo automezzo, Ma.St., titolare dell'omonima ditta individuale, aveva stipulato un contratto di nolo a freddo con l'impresa aggiudicataria. Tra la documentazione acquisita dai Carabinieri relativa all'appalto, vi sono, tra l'altro, due contratti di nolo a freddo stipulati dalla Ci. con l'impresa Re. di Co.Gi. e C. S.a.s., in relazione a due autoveicoli. Le risultanze dibattimentali non consentono di ritenere provata la responsabilità degli imputati Ni.Se., Ma.St., Co.An. cl. 47 e Co.Gi. cl. 77, che vanno mandati assolti per non aver commesso il fatto. Dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni rese dagli operai che avevano prestato la propria attività sul cantiere, non è risultato alcun elemento che possa far ritenere che il materiale venisse trasportato al silos di Ni.Se. ed al deposito dei Co. La mera presenza sul cantiere di Co.An. cl. 47 a bordo dell'autocarro con cassone vuoto, o la stipula dei contratti di nolo a freddo con l'impresa aggiudicataria da parte di Ma.St. e Co.Gi. non risultano elementi sufficienti per ritenere provata la responsabilità degli imputati in ordine ai fatti delineati al capo D). Per quanto attiene Ni.An., le emergenze processuali inducono a ritenere che l'imputato, che aveva stipulato il menzionato contratto di trasporto in opera con la ditta aggiudicataria, non poteva non essere a conoscenza del prelievo abusivo del materiale litoide dalla fiumara (...) effettuato con i suoi mezzi e dai suoi dipendenti. Si ritiene pertanto acclarata la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 7 c.p. La Suprema Corte ha chiarito che in materia di furto è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 c.p., nell'ipotesi in cui sia asportato materiale inerte dall'alveo di un fiume, in quanto, sebbene la sabbia e la ghiaia prelevata perda, nel momento in cui viene "mobilizzata", la natura demaniale del greto del fiume nel suo insieme, tale attività è idonea a pregiudicare lo stato del letto del fiume e quindi di un bene immobile destinato a pubblica utilità. In capo all'imputato si configura altresì la fattispecie di cui all'art. 632-639 bis c.p. per come contestatagli in rubrica. Non vi sono dubbi, che la sottrazione del materiale inerte dal letto della fiumara abbia alterato lo stato dei luoghi imprimendo agli stessi una forma diversa da quella che presentavano originariamente. Non si ritiene configurabile invece, la contestata aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91. Il furto del materiale litoide e la conseguente immutazione dei luoghi, benché occasionata nell'esecuzione di un appalto gestito dal cartello mafioso, non possono dirsi realizzati avvalendosi dell'intimidazione mafiosa o per agevolare il sodalizio operante nel territorio. Non vi sono elementi per ritenere che i reati perpetrati siano avvenuti avvalendosi dell'intimidazione mafiosa contro il soggetto passivo del reato, né si può ritenere che l'attività espletata sia andata a beneficio oltre che delle imprese anche della locale di San Luca. Esclusa l'aggravante in questione, essendo i fatti risalenti al maggio 2005, nei confronti dell'imputato Ni.An., deve dichiararsi non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione. 7 Capi E) ed F) Imputati Ni.Se. e Co.Fr. In base all'ipotesi accusatoria, il materiale prelevato abusivamente dalla fiumara (...) e trasportato ai silos di Ni.Se., St.Fr. ed al deposito dei fratelli Co. era stato utilizzato nell'esecuzione dell'appalto relativo ai lavori in località (...) di San Luca, assegnati all'A.T.I di Ni.Se. e St.An.. L'uso di tale materiale, era vietato dal capitolato speciale dell'appalto in questione. In base alle argomentazioni di cui al paragrafo precedente, è emersa la prova che il materiale indebitamente sottratto dalla fiumara sia stato trasportato solo al silos di St.Fr.. Nel corso dei controlli effettuati dagli operanti (per cui si rimanda al paragrafo 2.3) è emerso che il materiale inerte utilizzato nel cantiere in piazza (...) di San Luca veniva prelevato dal silos di St.Fr. e da un deposito che Ni.Se. aveva nel Comune di Benestare. Ebbene, la "verosimile corrispondenza" riscontrata dagli operanti tra il materiale trasportato sul cantiere e gli inerti prelevati abusivamente nella fiumara, non consente di ritenere che si sia trattato dello stesso materiale. Nel corso dell'istruttoria il teste Ba. ha riferito che l'idoneità del materiale da costruzione della ditta di Ni.Se. era stata certificata da un laboratorio mobile. All'udienza del 09.07.15, è stata acquisita la certificazione del 17.06.05, rilasciata dal laboratorio "Te. srl", afferente le prove effettuate sul materiale da costruzione della ditta Ni.Se. Le risultanze dibattimentali non consentono di ritenere provata la responsabilità degli imputati in ordine alla fattispecie loro ascritta al capo F). L'assoluzione in ordine a tale delitto comporta automaticamente il proscioglimento in merito alla truffa di cui al capo E). E ciò in quanto, gli artifici ed i raggiri delineati in tale ultima fattispecie, consistono nella frode nelle pubbliche forniture di cui al capo F). 8. Capo L) L'intestazione fittizia di beni. Imputato: Ni.An.. In base all'ipotesi accusatoria Ni.An., destinatario dell'avviso orale di Pubblica Sicurezza, attribuiva fittiziamente ai figli la titolarità della Ed. S.r.l. al fine di eludere le leggi in materia di misure di prevenzione patrimoniale. Nel corso dell'istruttoria è emerso che Ni.An. era titolare della omonima impresa edile, con sede in San Luca, la cui attività era iniziata in data 09.01.1980. La Ed. S.r.l. con sede in Benestare, era stata costituita in data 14.01.04. Dalla visura ordinaria, acquisita all'udienza del 09.07.15, risultavano titolari della ditta i figli di Ni.An., Ni.Fr. e Ni. Ma. e la moglie dell'imputato, Ve.An.. In data 09.05.2008, la quota di Ni.Fr. era stata ceduta al fratello Ni.Gi. Dalle dichiarazioni rese durante il dibattimento dai testi Fi. e Le. è emerso che nell'anno 2009 il Ni. era stato destinatario dell'avviso orale, senza che venisse applicata in seguito alcuna misura di prevenzione. Riassunte le circostanze emerse nel corso dell'istruttoria, le stesse non consentono di ritenere configurabile la fattispecie di intestazione fittizia ascritta all'imputato al capo L). Con l'introduzione dell'art. 12 - quinquies L. n. 356/92, il legislatore ha inteso sanzionare la fittizia attribuzione a terzi di denaro, beni o altre utilità, effettuata al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti previsti dagli artt. 648, 648 - bis e 648 - ter. La sussistenza del delitto richiede una vicenda negoziale con effetti traslativi che soltanto all'apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità del bene, in realtà, rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente cedente. La Suprema Corte, in più di un'occasione, ha chiarito che l'intestazione fittizia può configurarsi non solo quando su un soggetto sia già in atto la procedura di prevenzione, che comporterebbe automaticamente l'indisponibilità dei beni, ma anche prima che detta procedura sia intrapresa, quando l'interessato possa fondatamente presumerne l'inizio. Ni.An. è stato destinatario dell'avviso orale nel 2009, mentre la Ed. è stata costituita anni prima, nel 2004. Non vi sono elementi pertanto per ritenere che nell'anno 2004, l'imputato potesse presumere l'inizio di una procedura di prevenzione a suo carico. Inoltre, anche dopo la costituzione della Ed. che risulta dichiarata fallita in data 28.11.13, la ditta individuale Ni.An. ha continuato a svolgere regolarmente la propria attività. Alla luce delle considerazioni svolte l'imputato va mandato assolto dal reato di cui al capo L) perché il fatto non sussiste. 9. Capo A) Partecipazione alla "locale" di San Luca di Ni.Se., Ni.An., Ma.Do.. Per gli inquirenti Ni.Se., Ni.An. e Ma.Do., unitamente a St.Fr. nei confronti del quale si è proceduto con rito abbreviato, erano affiliati alla locale di (...) presente nel territorio di San Luca. In base all'ipotesi accusatoria, Ma.Do., nei confronti del quale non è stata contestata la fattispecie di illecita concorrenza di cui al capo B), unitamente a Ve.Fr. cl. 69 e St.An. cl. 74, negli appalti assegnati alla Ci., alla Ca. - Ni. ed all'Ic., svolgeva la funzione di guardiania abusiva. In base agli accertamenti effettuati presso il Centro per l'impiego, il Ma. risultava assunto presso la Ci. dal 12.04.05 al 13.05.05, presso la ditta Ca. Gi. dal 27.05.05 al 31.08.05 e presso l'Ic. dal 05.09.05 ed ancora dipendente al momento del controllo. Nel corso degli accertamenti effettuati dai Carabinieri sui cantieri, la presenza del Ma. è stata riscontrata solo in data 08.02.05 in relazione all'appalto affidato all'Ic. In merito a tale appalto, tra la documentazione acquisita dagli operanti, è stato rinvenuto un contratto di nolo stipulato con la ditta Mo.Te. di Co.Do. per una pala cingolata che risultava concessa in comodato d'uso da parte del Ma. In data 05.05.05, nel corso dei controlli sull'appalto relativo ai lavori nella fiumara (...), gli operanti hanno constatato la presenza dell'imputato presso la sede della ditta Co., sita in località Randaci di San Luca. Nel corso dell'istruttoria sono emerse due conversazioni telefoniche tra l'imputato e lo zio Ma.Fr. cl. 49. Nei dialoghi captati, gli interlocutori facevano riferimento a delle forniture di cemento e materiale misto. Gli elementi probatori emersi con riferimento a Ma.Do., non consentono di ritenere valide le argomentazioni accusatorie circa il ruolo di guardiano abusivo svolto dall'imputato negli appalti non assegnati direttamente alle imprese facenti parte del cartello. Il mero dato dell'assunzione del Ma. da parte della Ci., della Ca. - Ni. e dell'Ic. durante l'esecuzione degli appalti assegnati a tali ditte e le due conversazioni registrate con lo zio Ma.Fr. non sono di per sé sufficienti a condividere l'ipotesi accusatoria. Per quanto attiene Ni.Se. e Ni.An., per come argomentato in precedenza, gli imputati facevano parte di un cartello mafioso finalizzato ad imporre in via esclusiva o prevalente la partecipazione delle imprese che avevano preso parte all'accordo ai lavori pubblici da effettuarsi in San Luca. Le ditte facenti parte del cartello s'ingerivano in tutti gli appalti da eseguirsi in quel territorio avvalendosi dell'intimidazione derivante dalla vicinanza al sodalizio mafioso notoriamente esistente in San Luca. Gli imputati, titolari delle imprese che avevano partecipato all'accordo, per ragioni parentali e di frequentazione con soggetti condannati per reati di mafia, risultavano inseriti in tale contesto malavitoso. In base ai principi richiamati al paragrafo 5, l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, nell'accezione di uso del "metodo mafioso", è configurabile indipendentemente dall'appartenenza dell'agente ad un sodalizio delinquenziale, purché questi si avvalga di condizioni tali da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo. In tema di associazione di tipo mafioso, la mera contiguità ad un sodalizio mafioso, non è un elemento sufficiente ad integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che la vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria. Nella specie, a carico degli imputati, legati da ragioni di parentela a soggetti mafiosi, non sono emersi elementi che inducono a ritenere l'esistenza di un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da determinare quel ruolo dinamico e funzionale necessario per "prendere parte" all'associazione al fine del perseguimento dei comuni fini criminosi. Alla luce delle considerazioni svolte gli imputati vanno assolti dal delitto loro ascritto al capo A) per non aver commesso il fatto. 10. Domanda risarcitoria, conclusioni e trattamento sanzionatorio. All'udienza del 23.10.14 è stata disposta la riunione con il procedimento num. 729/14 relativo al capo L) ascritto all'imputato Ni.An., dove la Regione Calabria era costituita parte civile. Ad avviso del Tribunale, la costituzione di parte civile è rimasta incardinata solo nel processo nella quale è stata ammessa e non si è estesa al processo riunito. Pertanto, posto che, in relazione al capo L), Ni.An. è stato assolto perché il fatto non sussiste, alcuna pretesa risarcitoria può vantare la Regione in relazione alle altre fattispecie di cui in rubrica. Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda di risarcimento avanzata dalla costituita parte civile nei confronti di tutti gli imputati va rigettata. In conclusione, in relazione al capo D) della rubrica, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, deve dichiararsi non doversi procedere nei confronti di Ni.An. poiché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. L'imputato va altresì assolto dal reato lui ascritto al capo A) per non aver commesso il fatto nonché dal reato di cui al capo L) perché il fatto non sussiste. Ni.Se. va assolto dai reati lui ascritti ai capi A) e D) della rubrica, per non aver commesso il fatto nonché dai reati di cui ai capi E) ed F) perché il fatto non sussiste. Ma.Do. va assolto dal reato lui ascritto al capo A) della rubrica per non aver commesso il fatto. Ba.Fr., St.Sa. e Ca.Fr. vanno assolti dal reato loro ascritto al capo B) della rubrica per non aver commesso il fatto. Ma.St., Co.An., Co.Gi. vanno assolti dal reato loro ascritto al capo D) per non aver commesso il fatto. Co.Fr. va assolto dai reati lui ascritti ai capi E) e F) perché il fatto non sussiste. In merito al delitto di cui al capo B), accertata la responsabilità degli imputati Ni.Se., Ni.An., Co.An., Co.Gi., Co.Fr., quanto al trattamento sanzionatorio, ritenute le condotte unificate dal vincolo della continuazione - tenuto conto, dell'unitarietà del contesto e dell'identità della spinta a delinquere - applicati i parametri di cui all'art. 133 c.p., si ritiene equa la condanna alla pena di anni 5 di reclusione (pena base anni 3 di reclusione, aumentata per l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 ad anni 4 e mesi 6, aumentata per la continuazione ad anni 5) oltre al pagamento delle spese processuali e, ciascuno per quanto di spettanza, al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare. Le modalità della condotta posta in essere dagli imputati, la gravità del danno cagionato, inducono a non accordare le invocate attenuanti generiche. L'entità della pena comminata non consente la concessione dei benefici di legge richiesti. La condanna inflitta comporta per gli imputati l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale per la durata della pena. Ai sensi dell'art. 300 co. 1 c.p.p., si dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare in atto disposta per i reati di cui ai capi A), D), E), F), L) della rubrica. Atteso il carico di lavoro, il deposito della motivazione della sentenza viene riservato in giorni 90, periodo durante il quale i termini di durata di custodia cautelare rimarranno sospesi ai sensi dell'art. 304, co.1, lett. c, c.p.p. P.Q.M. Visti gli artt. 533, 535 c.p.p., dichiara Ni.Se., Ni.An., Co.An., Co.Gi., Co.Fr. responsabili del reato loro ascritto al capo B) della rubrica e, per l'effetto, li condanna alla pena di anni cinque di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e, ciascuno per quanto di spettanza, al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare. Visti gli artt. 29 e 32 c.p. dichiara i predetti imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale per la durata della pena. Visto l'art. 531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di Ni.An. in ordine al reato a lui ascritto al capo D) della rubrica, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, in quanto estinto per intervenuta prescrizione. Visto l'art. 530 c.p.p., assolve Ni.Se. dai reati a lui ascritti ai capi A) e D) della rubrica per non aver commesso il fatto nonché dai reati a lui ascritti ai capi E) ed F) perché il fatto non sussiste; Ni.An. dal reato a lui ascritto al capo A) della rubrica per non aver commesso il fatto nonché dal reato a lui ascritto al capo L) perché il fatto non sussiste; Ma.Do. dal reato a lui ascritto al capo A) della rubrica per non aver commesso il fatto; Ba.Fr., St.Sa. e Ca.Fr. dal reato loro ascritto al capo B) della rubrica per non aver commesso il fatto; Ma.St., Co.An., Co.Gi. dal reato loro ascritto al capo D) della rubrica per non aver commesso il fatto; Co.Fr. dai reati a lui ascritti ai capi E) e F) della rubrica perché il fatto non sussiste. Visto l'art. 300 co. 1 c.p.p. Dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare in atto disposta per i reati di cui ai capi A), D), E), F), L) della rubrica. Visto l'art. 544 c.p.p., Indica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione. Visto l'art. 304, comma primo, lett. c) c.p.p. Sospende i termini di durata di custodia cautelare nei confronti degli imputati in atto sottoposti a misura durante il termine indicato per il deposito della motivazione. Così deciso in Locri il 19 ottobre 2015. Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2016.

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