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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 648/2024 del 18-09-2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. (...) ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. (...)/2022 promossa da: (...) S.R.L., con sede (...) via (...) n. 1 (codice fiscale (...)), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, (...) nato a (...) il (...) (codice fiscale (...)), rappresentato e difeso dall'Avv. (...) pec (...) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in (...) n. 6, - attrice/opponente - e "(...) & C SAS" in persona del suo legale rappresentante pro tempore, (...) società con sede in (...) del (...) nella via (...) n. 6/8, (P. IVA (...)), rappresentata e difesa dall'Avv. (...) ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in (...) del (...) nella (...) n. 113, - convenuta opposta - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo; contratto di somministrazione_ (...) Attrice opponente: come da note di trattazione scritta; -convenuta opposta come da note di trattazione scritta RAGIONI in (...) e in (...) della DECISIONE (art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) il Giudice - osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale "svolgimento del processo", essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione"; - ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del D.Lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati; - osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata; - che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante; - richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 D.Lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella (...) possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, (...) 1) Si controverte in merito all'opposizione al decreto ingiuntivo n. (...)/2022 reso nella procedura monitoria iscritta al n. (...)/2022 R.G. e con cui il Tribunale di Marsala, in accoglimento delle istanze della società convenuta, ingiungeva all'opponente attrice (...) di pagare in favore dell'opposta (...) & C. (...) la somma di Euro 27.686,23, oltre gli interessi nella misura prevista dal D.Lg. 231/2002 dalle scadenze delle fatture indicate in ricorso sino all'effettivo pagamento ed oltre le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 1.305,00 per compensi di avvocato ed Euro 286,00 per spese vive, oltre spese generali, oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta. In tal senso, eccepiva l'opponente ingiunta (...) S.r.l. di non avere mai ricevuto le forniture di prodotti ittici di cui alle fatture della società ricorrente, prive di alcun valore probatorio nei confronti della medesima ingiunta e disconosciute, nonché di avere sempre corrisposto nel tempo i pagamenti per la merce consegnata e regolarmente fatturata e che, invece, nel tempo i rapporti con la società ingiungente si sono interrotti; di non avere alcun debito nei confronti dell'ingiungente, oggi opposta, deducendo comunque l'infondatezza della pretesa monitoria azionata, e che le prestazioni di fornitura di prodotti ittici, risalivano a ben tre anni prima e non erano supportate da alcuna prova documentale, quali ad esempio documenti di trasporto o copia degli ordini eseguiti dalla stessa (...) S.r.l.- Eccependo, ancora, l'illegittimità della fatturazione ad oggetto dell'ingiunzione poiché in violazione delle regole prescrizionali, e che le fatture oggetto del decreto ingiuntivo non erano in ogni caso idonee a dimostrare la fondatezza della pretesa azionata, ed altresì che dall'esame delle fatture in atti, risultava chiaro che le stesse non erano corrispondenti ai normali prezzi di mercato e risultando, quindi, del tutto sproporzionate rispetto ai beni descritti. Concludeva chiedendo: 1) - in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Marsala, in favore del Tribunale di (...) per le ragioni esposte ...; 2) - in subordine, accertare e rilevare la mancata proposizione del procedimento di mediazione, per come dedotto in narrativa, con ogni conseguente provvedimento del caso; 3) - accertare e dichiarare la non dovutezza delle somme portate dalle fatture emesse dalla società (...) & C. s.a.s., oggetto di ingiunzione, in quanto somme prescritte, non dovute ed errone; 4) - in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto, poiché attinente a servizi mai resi dalla società ingiungente e per merce di cui non v'è prova alcuna di consegna; 5) - in tutti i casi, annullare e privare di efficacia il decreto ingiuntivo opposto; 6) - in via di estremo subordine, in caso di rigetto di tutte le superiori eccezioni e ragioni, ridurre gli importi di cui in fatture al giusto ed al dovuto secondo rigorosi criteri probatorio che verranno assunti in corso di causa, nell'articolazione dei mezzi istruttori che sin d'ora si domandano; 7) - con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge. 2) Si costituiva l'ingiungente/convenuta - opposta contestando l'eccezione di incompetenza per territorio, chiedendo la concessione della provvisoria esecutività ex art. 648, I co., c.p.c. del decreto ingiuntivo impugnato, poiché l'opposizione non era fondata su prova scritta, rappresentando che nell'ambito dell'attività espletata di commercializzazione di prodotti ittici tra i clienti destinatari delle forniture figurava anche l'opponente che aveva effettuato diversi ordinativi, e nel 2017 in particolare, l'opponente aveva effettuato diversi acquisti di prodotti ittici, tra cui quelli di cui alle fatture nn. 251/14 del 20.07.2017; 265/14 del 26.07.2017; 271/14 del 28.07.17; 228/14 dell'11.07.2017 e 1622 del 10.10.2017 e così per un credito complessivo di euro 27.686,23. Inoltre, che a fronte delle forniture azionate in monitorio, l'opponente aveva onorato il proprio debito mediante l'emissione e consegna n. 4 assegni bancari (...), per un ammontare complessivo di euro 26.000,00, e che pur non essendo stati posti all'incasso, andavano considerati come "promesse di pagamento" comportando secondo la disciplina dell'art. 1988 c.c. una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante. Allegava inoltre uno screenshot del messaggio inviato mediante l'applicativo "WhatsApp" dove, rivolgendosi al (...) il (...) si impegnava a "risolvere la questione" pur rappresentando problemi di salute e difficoltà dovute a pignoramenti di altri creditori sui conti bancari della (...) srl, nonché verbale negativo della procedura mediazione espletata in data (...) su istanza della convenuta (...) in assenza dell'opponente (...). Concludeva chiedendo: - in via preliminare e pregiudiziale, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale poiché infondata per come meglio argomentato in narrativa; - accertare e dichiarare l'avvenuto espletamento del tentativo di mediazione ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità; - in via preliminare, disporre ex art. 648 c.p.c., l'esecutività del d.i. n. (...)/2022 D.I. Tribunale di Marsala, poiché la spiegata opposizione non è fondata su prova scritta; - nel merito, ritenere e dichiarare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. (...)/2022 D.I. -. emesso dal Tribunale Civile di (...) infondata in fatto ed in diritto, per le motivazioni indicate in narrativa e, per l'effetto, rigettarla; - conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. (...)/2022 D.I. del Tribunale Civile di (...) - condannare, ai sensi e per l'effetto dell'art. 96 c.p.c., l'opponente al risarcimento degli ulteriori danni patiti dalla (...) & C. sas, il tutto nella misura che il Tribunale vorrà equitativamente determinare; Con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali del 15%, oltre IVA e c.p.a. 3) Concessa all'udienza del 22.2.2023 la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e ritenuta la fondatezza del rilievo sollevato da parte convenuta opposta in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale e per cui ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del forum destinatae solutionis, la designazione contrattuale del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili presso l'acquirente, alla consegna della cosa, opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale del luogo di pagamento ex art. 1498 c.c., e, conseguentemente, detto luogo coincide con quello del domicilio del venditore creditore, per cui ai sensi dell'art. 1498 c.c., il pagamento del prezzo della vendita, in mancanza di pattuizioni od usi diversi, deve avvenire contestualmente all'atto della consegna; ne consegue che, ove il pagamento non avvenga in tale momento, lo stesso va effettuato al domicilio del creditore. Pertanto, nel caso in cui, il pagamento sia previsto successivamente alla consegna della merce e il venditore abbia agito in via giudiziale per ottenere l'adempimento all'obbligazione di pagamento, la competenza secondo il criterio del forum destinatae solutionis va individuata seguendo il criterio dell'art. 1498 c.c., comma 3, ossia nel domicilio del venditore, Cassazione civile, sez. VI, 23 Settembre 2020, n. 19894, e considerato l'avvenuto espletamento (con esito negativo) del tentativo di mediazione, promosso da parte convenuta opposta, venivano concessi i termini ex art. 183 co. 6° c.p.c. La causa era poi istruita in via documentatale e mediante le audizioni testimoniali ammesse (dovendosi dare atto della mancata comparizione dell'interrogando legale rapp.te della società opponente all'udienza del 28 giugno 2023) e veniva in seguito avviata alla fase decisoria. Con ordinanza datata 9.8.2023 veniva formulata una proposta conciliativa del giudice. 4) Tanto premesso, e delineato nei punti essenziali, e come sopra, l'ambito del dibattito processuale, ritiene il (...) che la spiegata opposizione si riveli infondata e vada quindi respinta, per i motivi che si vengono ad esporre. 4.1) Dovendosi reiterare quanto già precisato in merito alla dedotta incompetenza territoriale, opportunamente precisando che tale aspetto riguarda la natura dell'obbligazione de qua. Inoltre, nel caso che ci occupa, la documentazione invocata dal creditore a fondamento della pretesa azionata (le fatture, in uno con le copie degli assegni per complessivi euro 26.000,00, estratto registro fatture di vendita munito di certificazione notarile, valutabili come prova della pretesa) è idonea a qualificare come liquido il credito ivi indicato, trattandosi di documenti che complessivamente considerati assumono - prima facie - efficacia probatoria assoluta e che correlati tra loro consentono di determinare l'ammontare del pagamento dovuto e i criteri necessari per la sua quantificazione in base ad un semplice calcolo matematico: l'importo complessivo delle fatture la cui esistenza è incontestabile è infatti pari a Euro 27.686,23. Ne discende che l'obbligazione dedotta in giudizio, prospettata come certa e determinata, e corredata dei documenti previsti dall'art. 634 cpc per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo ai sensi della detta disposizione, è una obbligazione portable ai sensi degli artt. 1219 e 1182 cc, onde è applicabile l'art. 1182 co. 3 c.c. e l'obbligazione di pagamento si paga al domicilio del creditore. Nessun dubbio, quindi, quanto alla competenza per territorio del Tribunale di (...) a conoscere la pretesa creditoria proposta dalla convenuta opposta ingiungente nei confronti della attrice opponente ingiunta, con conseguente rigetto dell'eccezione di detta parte opponente. 4.2) Dovendosi poi premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11). Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria, non è peregrino osservare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009). Va ancora considerato che nella controversia vertente sulla sussistenza ed entità di un'obbligazione i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore, ovvero dal creditore e, pertanto, anche in tale situazione, sono a carico del creditore le eventuali conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi delle sue pretese, mentre rimane a carico del debitore la mancata dimostrazione dei dedotti fatti estintivi dell'obbligazione medesima. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533). Difatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13550 del 21/12/1992 (Rv. 480077); Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5163 del 09/03/2005 (Rv. 581372) dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, esteso non solo all'esame delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma pure alla fondatezza nel merito della domanda introdotta con il ricorso monitorio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5055 del 25/05/1999 (Rv. 526626); Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19595 del 2013). - E' rinvenibile in atti, alla stregua della compulsazione delle carte processuali, la documentazione a sostegno della pretesa creditoria, in parte già allegata in sede monitoria. Parte opponente ha delineato l'eccezione circa l'inidoneità delle fatture prodotte nella fase monitoria a costituire quella "prova scritta" che, ai sensi degli artt. 633 e 634 c.c., è richiesta ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo. Condividendo sul punto autorevole giurisprudenza di merito, si rileva che la censura sostenuta da parte opponente è non soltanto infondata, ma anche sostanzialmente priva di rilevanza nell'ambito del presente giudizio di opposizione. È infondata posto che - secondo consolidata giurisprudenza di legittimità - "costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli art. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore, ma anche da un terzo, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, anche se privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale), fermo restando che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto" (Cass. civ. n. 9685/2000; in tal senso, cfr. anche Cass. civ. n. 6879/1994, n. 3090/1979 e n. 3261/1979). Inoltre, la censura in argomento è pure ininfluente in questa sede, ove si consideri che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e 1657/2004), sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. 419/2006). Oggetto della presente causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo n. (...)/2022 sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria dall'odierna opposta. Ciò posto, va evidenziato che - in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ. sez. un., n. 13533/2001) - al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che - come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e 11417/1997) - si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Quanto alla documentazione posta a fondamento della chiesta ingiunzione, richiamando la giurisprudenza di merito, vd. Corte d'Appello Milano Sez. III, Sent., 12-03-2019, va rilevato che per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente che le fatture riguardanti imprenditori commerciali concernenti somministrazioni di merci o prestazioni di servizi risultino emesse in conformità con le attestazioni risultanti dalle scritture contabili regolarmente tenute (secondo le prescrizioni dell'art.634 c.c.), come nel caso di specie appare evincibile alla stregua della produzione di parte convenuta opposta (vd. copia fatture ed estratto registro fatture di vendita, muniti di attestazione di conformità notarile del 14 luglio 2022). Va ancora premesso che nella controversia vertente sulla sussistenza ed entità di un'obbligazione i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore, con azione di accertamento negativo, ovvero dal creditore (come nella fattispecie) e, pertanto, anche in tale situazione, sono a carico del creditore le eventuali conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi delle sue pretese, mentre rimane a carico del debitore la mancata dimostrazione dei dedotti fatti estintivi dell'obbligazione medesima. E' infatti il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, da un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (cfr. Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533). Dunque, è onere del creditore quello di provare il titolo su cui il credito si fonda (e non anche l'inesistenza delle cause di invalidità o inefficacia della pretesa). Per quanto attiene la fattura commerciale, va invero precisato che quando il rapporto sia contestato tra le parti, la fattura non può assurgere a prova del negozio, ma ne costituisce un mero indizio, sicché contro il contenuto della stessa è ammessa prova contraria anche testimoniale. Ed invero, ove il rapporto giuridico non sia contestato, l'efficacia probatoria della fattura è comunque limitata, ai sensi dell'art.2702 c.c., alla provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha emessa, ma non si estende alla veridicità delle stesse (Cass.n.3188/2003, n.9685/2000, n.5573/1997). E tuttavia, quando le fatture siano regolarmente registrate nelle scritture contabili, esse, in base al principio sancito dall'art.2710 c.c. - pur non assurgendo (come le scritture stesse) a valore di prova legale e restando soggette (come ogni altra prova) al libero apprezzamento del giudice costituiscono prove ordinarie quando si tratti di rapporti tra imprenditori e colui contro il quale sono dirette non sollevi contestazioni specifiche riguardo alle relative appostazioni ivi specificamente indicate. Il suddetto e consolidato principio giurisprudenziale, desumibile dai princìpi ricavabile dall'art.167 comma 1 c.p.c., risulta ancor più rafforzato dalla riforma apportata all'art. 115 c.p.c.dall'art.45, comma 14, L. 18 giugno 2009, n. 69, in base alla quale il giudice "deve" porre a fondamento della decisione, oltre alle prove fornite dalle parti, anche "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita". Nella fattispecie in esame, nelle fatture poste alla base dell'azione promossa dalla ingiungente opposta, appaiono compiutamente descritte le forniture, le quantità e gli importi, mentre la contestazione della parte debitrice (...) investe la sussistenza del rapporto, o l'originario obbligo di pagamento della fornitura. Non potendosi poi fare a meno di rilevare che ogni eventuale disconoscimento della fattura (che non pretende l'utilizzo di formule particolari) prodotta dalla convenuta opposta, dev'essere effettuato in modo inequivoco, preciso e circostanziato, non essendo sufficienti dichiarazioni di stile e generiche (Cass. 3 aprile 2014 n. 7775, Cass. 30 dicembre 2012 n. 28096, Cass. 11 luglio 2003n. 10912, App. Roma 19 luglio 2007). Ed in effetti, proprio il disconoscimento di cui trattasi appare generico e non circostanziato (non essendo specificatamente indicati gli importi e le prestazioni disconosciuti). 4.4) Fatte queste necessarie premesse, passando adesso all'esame delle risultanze istruttorie acquisite in giudizio e, in particolare, delle prove orali, che, in quanto precise e puntuali non impongono ulteriori approfondimenti. Così, all'udienza del 5 luglio 2023, il teste (...) confermando di avere lavorato alle dipendenze della (...) & C. sas con le mansioni di autista, addetto alla consegna dei prodotti ittici venduti, ha riferito di avere sottoscritto i documenti di trasporto e la documentazione fiscale, e di avere effettuato nell'anno 2017 per conto della (...) & C. sas alla (...) srl le consegne relative alle forniture di prodotti ittici di cui alle fatture nn. 251/14 del 20.07.2017; 265/14 del 26.07.2017; 271/14 del 28.07.17; 228/14 dell'11.07.2017 e 1622 del 10.10.2017, come da documenti esibitigli e di cui il teste ha riconosciuto le sottoscrizioni. Ed ancora il teste (...) ha dichiarato di ricordare il totale delle fatture (come importi fatturati) e che dopo numerosi solleciti la (...) in persona del titolare (...) aveva consegnato al (...) gli assegni esibiti in copia, che furono poi portati in ufficio presso la sede della azienda; e che alcuni giorni prima dei ogni singola scadenza il titolare della (...) chiamava chiedendo di non metterli all'incasso in quanto non erano coperti, e dicendo che avrebbe fatto il pagamento tramite bonifico, aggiungendo che i bonifici non furono mai fatti". Il teste ha poi dichiarato di avere più volte sollecitato la (...) srl a provvedere al saldo del proprio debito, anche attraverso chat su (...) che lo stesso ha riconosciuto. 4.5) Le anzidette risultanze probatorie conseguite attestano la sussistenza della pretesa creditoria, trovando piena conferma e dunque supporto probatorio nella documentazione in atti. Devono, in definitiva, ritenersi non comprovati e infondati i motivi di opposizione e dunque esigibile il corrispettivo pattuito e richiesto dalla convenuta opposta per i prodotti oggetto della fornitura, ritenendosi che l'ingiungente abbia fornito la prova del proprio credito e, comunque, della sua entità e, di conseguenza, si deve confermare il decreto ingiuntivo, con il rigetto della presente opposizione, atteso che, a fronte del credito processualmente emerso nessuna valida eccezione appare opponibile. Il Giudice, pertanto, non può far altro che rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo per cui è causa, che merita conferma. Conseguono dunque le statuizioni come in dispositivo. 5) La soccombenza dell'opponente regola le spese di lite: condanna la parte opponente a rifondere, in favore della controparte convenuta opposta, le spese di lite che liquida in Euro 5.261,00 per compensi di procuratore, quantificati ex DM n.55/2014 e DM n. 147/2022 (scaglione da Euro 26.001,00 a Euro 52.000,00, valori medi per le fasi introduttiva e studio e minimi per le altre fasi considerato l'effettivo svolgimento del giudizio e la natura delle questioni trattate), oltre spese generali al 15%, iva e cpa. P.Q.M. il Tribunale di Marsala in composizione monocratica, nella causa n. (...)/2022 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: -rigetta l'opposizione proposta dall'attrice opponente (...) S.R.L.; -conferma, conseguentemente, in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. (...)/2022 D.I. emesso dal Tribunale di (...) in data 3-9.8.2022 nel proc. n. (...)/2022 R.G. e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto; condanna la parte attrice opponente (...) S.R.L. in persona del legale rapp.te pro tempore, a rifondere, in favore della convenuta opposta "(...) & C SAS" in persona del suo legale rappresentante pro tempore le spese di lite che liquida in Euro 5.261,00 per compensi di procuratore, quantificati ex DM n.55/2014, oltre spese generali al 15%, iva e cpa. Così deciso in (...) il 7 settembre 2024. Il Giudice dott. (...) presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal (...) in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del (...) della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA Sezione Civile Nella persona della dott.ssa Francesca Bellafiore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2534 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 TRA Parte_l C.F./P.I. P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv. (...) (con il seguente indirizzo p.e.c.: (...) ATTRICE E Controparte_l, C.F. C.F._1, rappresentato e difeso dall'avv. (...) (con il seguente indirizzo di p.e.c.: Email_2 CONVENUTO Avente ad oggetto: Responsabilità professionale MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La società Parte_l ha evocato in giudizio l'ing. Controparte_1 (...) e, premesso l'incarico per l'espletamento di ogni attività funzionale alla realizzazione di un impianto eolico che la stessa attrice aveva intenzione di attuare nell'anno 2016, con il pagamento, dunque, di una serie di acconti al professionista incaricato (in relazione, fra l'altro, al frazionamento del sito, progettazione, accatastamento) e la progressiva stipula con soggetti terzi di contratti (preliminare di acquisto di ramo di azienda, mutuo fondiario, preliminare di acquisto dell'autorizzazione, acquisto di intera azienda) funzionali alla realizzazione dell'investimento e con il conferimento, altresì, al CP_1 di un mandato con rappresentanza per l'espletamento degli adempimenti necessari alla gestione della pratica connessa all'attivazione dell'impianto tramite portale telematico Parte,_2, ha imputato al professionista convenuto omissioni nella cura delle comunicazioni di rito, nonché "disinteresse" nella gestione del progetto e, in definitiva, la mancata realizzazione di quanto concordato, tanto da avere la medesima ricorrente proceduto, prima ancora dell'instaurazione del processo, alla formale revoca dell'incarico in data 21.3.2021. Dolendosi, quindi, del mancato conseguimento del risultato utile a causa dell'inadempimento dell'avversario ed attribuendo a quest'ultimo la mancata realizzazione dell'impianto, con conseguenti danni di natura patrimoniale e morale, oltre alla perdita della chance pari a 1/3 dei guadagni prospettati, ha in conclusione domandato: ritenere e dichiarare il convenuto responsabile di doloso inadempimento contrattuale e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore della società attrice delle seguenti somme: Euro 308.169,32 per danno emergente o la maggior o minore somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria; Euro 117.572,62 per lucro cessante o la maggior o minore somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria; Euro 90.000,00 per danno morale o la maggior o minore somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria. 2. Si è costituito Controparte_1, preliminarmente eccependo la "improcedibilità" della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione contrattualmente concordata, nonché la "incompetenza" del Giudice adito per esistenza di clausola arbitrale, stante la previsione nel contratto del 17.10.2016, altresì prodotto dalla controparte, della clausola n. 8 secondo cui "Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta alla procedura di mediazione da parte dell'organismo di mediazione, scelto di comune accordo tra le parti . In caso di mancato accordo tale compito sarà devoluto al Presidente dell (...) Controparte_2 Le parti si impegnano a ricorrere alla procedura di mediazione dell'organismo preposto prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. Nel caso di insuccesso del tentativo di mediazione, è facoltà delle parti richiedere allo stesso organismo di mediazione la risoluzione della controversia con un arbitro irrituale procedendo a nominare un arbitro in conformità al citato regolamento". Ha poi eccepito la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 c.p.c. per genericità della domanda e, inoltre, l'inefficacia della mediazione in concreto esperita - peraltro con una richiesta di risarcimento di Euro 260.000,00 inferiore a quella oggi azionata - asserendo, nel merito, di avere puntualmente adempiuto all'incarico di cui al contratto del 17.10.2016 di direzione dei lavori per la realizzazione dell'impianto eolico, frazionamento e accatastamento, nonché al mandato dell'1.8.2017 di rappresentare la Parte_l per la gestione della domanda di connessione alla rete elettrica. Ha infine azionato in via riconvenzionale il residuo credito asseritamente vantato per l'attività professionale espletata, per complessivi Euro. 22.000,00. Ha domandato, in conclusione: preliminarmente, dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione contrattualmente definita; dichiarare l'incompetenza del Giudice adito per esistenza di clausola arbitrale; in subordine, ritenere e dichiarare l'inefficacia del tentativo obbligatorio di mediazione esperito; ritenere e dichiarare che nell'atto di citazione l'importo chiesto a titolo di risarcimento è superiore a quello formulato in sede di mediazione e per gli effetti dichiarare l'improcedibilità della domanda così come formulata; ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio; nel merito, respingere le istanze tutte formulate dalla società attrice e per gli effetti condannare la stessa al pagamento delle somme ancora dovute per l'attività svolta quantificate nella misura di Euro 22.000,00, ovvero nella misura del giusto e del provato, ovvero nella misura ritenuta equa e di giustizia. 3. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., solo l'attrice ha depositato la relativa prima memoria ivi contrastando le preliminari eccezioni di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione e di inefficacia del tentativo di mediazione esperito, oltre che le avversarie eccezioni di nullità e genericità della domanda. Le parti hanno depositato le relative memorie istruttorie. 4. La causa, riassegnata alla scrivente, è stata istruita in via documentale e, quindi, posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. 5. L'eccezione di arbitrato contenuta nella comparsa responsiva del convenuto ritualmente depositata è fondata nei termini e per le ragioni che di seguito si espongono. Entrambe le parti hanno prodotto in giudizio un documento, recante la data del 17.10.2016, denominato "CONTRATTO DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO DA 59,90 kWe UBICATO IN CONTRADA TRIGLIA SCALETTA-MAZARA DEL VALLO (TP) E FRAZIONAMENTO ED ACCATASTAMENTO DELLO STESSO IMPIANTO OLTRE A CABINA MICROBOX" (v. all. 1 nel fascicolo di parte attrice e all. 1 nel fascicolo di parte convenuta) costituente, anche in base alle complessive prospettazioni attoree, la fonte delle obbligazioni che l'ing. cp_1 avrebbe assunto nei confronti della Parte_l e, a dire di quest'ultima, rimaste inadempiute. Tale documento, al punto 8, prevede non solo l'esperimento della procedura di "mediazione" per "ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni" ma anche che "Nel caso di insuccesso del tentativo di mediazione, è facoltà delle parti richiedere allo stesso organismo di mediazione la risoluzione della controversia con un arbitro irrituale procedendo a nominare un arbitro in conformità al citato regolamento". Si tratta di una clausola che combina la mediazione finalizzata alla conciliazione e l'arbitrato, pur restando distinti i relativi ambiti di applicazione: mentre l'attività di mediazione è finalizzata ad assistere le parti nella ricerca di un accordo per la composizione di una controversia prima dell'introduzione del processo, con eventuale incidenza della previsione sulla procedibilità della domanda giudiziale (sulla eccezione di improcedibilità v. comunque l'ordinanza adottata 1'8.4.2022), l'arbitrato è strumento di risoluzione della controversia che sostituisce la statuizione arbitrale alla volontà delle parti. Il tenore letterale della clausola suddetta rivela con chiarezza e univocità, per le espressioni utilizzate, la natura irrituale dell'arbitrato ivi indicato (anche arg. ex Cass. 21576/2019). Peraltro, sulla concreta qualificazione e operatività della clausola, già indicata dall'eccipiente nei termini di una clausola compromissoria per "arbitrato irrituale" (v. pag. 3 della comparsa responsiva del CP_1), non risulta alcuna specifica contestazione da parte dell'attrice, la quale con riferimento alla precipua eccezione di compromesso nessuna argomentazione ha puntualmente opposto (v. anche il tenore della prima memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. della Parte_l) Ora, l'arbitrato irrituale costituisce uno strumento di risoluzione contrattuale delle contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole, conciliante o transattiva, e poiché le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà, il lodo irrituale ha natura negoziale ed è impugnabile ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. (cfr. Cass 14986/2021). Deve, quindi, ravvisarsi un arbitrato irrituale in tutti i casi in cui le parti hanno inteso considerare la decisione degli arbitri non come una sentenza ma come un negozio risolutivo della controversia, concluso indirettamente per il tramite degli arbitri, incaricati quali mandatari ad negotia. La natura sostanziale dell'arbitrato irrituale è affermata dalla tradizionale giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 2784/1963) che qualificatale arbitrato come un istituto riconducibile nello schema negoziale del mandato, il cui contenuto specifico consiste nell'incarico, conferito a comuni mandatari, di regolare la controversia in via di composizione amichevole e transattiva (cfr. Cass. n. 941/1961. Più recentemente v. anche, tra le altre, Cass. n. 11357/1994, Cass. 8788/2000, Cass. 15353/2004; Cass. 24059/2006; Cass. 21585/2009). Il patto compromissorio libero non demanda agli arbitri l'esercizio di una funzione giurisdizionale, ma conferisce loro un mandato per l'espletamento di una attività negoziale (cfr. Cass. n. 5105/2012; Cass. n. 6830/2014), tanto che, essendo l'arbitrato irrituale frutto di volontà contrattuale e non alternativo alla giurisdizione, si esclude, in caso di arbitrato irrituale, l'ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione (cfr. Cass. S.U., n. 6423/2008) e del regolamento di competenza (cfr. Cass. n. 21869/2012) in quanto la pattuizione di arbitrato irrituale determina l'inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l'art. 819 ter c.p.c. (cfr. Cass. n. 10300/2014 e Cass. 1158/2013; in senso conforme tra le più recenti Cass. 19060/2017 e Cass. 33149/2022). Trattandosi di un contratto con effetti sostanziali, dalla previsione dell'arbitrato irrituale discende un'eccezione di natura non già processuale, bensì di merito, di improponibilità della domanda (cfr. tra le altre Cass. n. 7525/2007 e Cass. 5265/2011). Si è in particolare affermato che, ancorché formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria (cfr. tra le più recenti Cass. 21177/2019 e Cass. 26690/2020). Per ciò che attiene alla forma della clausola contenente la previsione di arbitrato irrituale, si ritiene tradizionalmente che la forma scritta è richiesta ai fini della prova e non ai fini della validità della clausola (cfr. Cass. 21139/2004, ma v. anche Cass. 18534/2018), inducendo a siffatta conclusione, pure nell'attuale formulazione dell'art. 808 ter c.p.c., la mancata comminatoria di una espressa sanzione di nullità. Ciò posto, e ritenuta la validità ed efficacia tra le parti della citata clausola compromissoria contenuta nel documento prodotto da entrambi contraddittori - atteso che, peraltro, la produzione in giudizio, ad opera della parte che non l'aveva sottoscritta, di una scrittura privata, costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e perciò perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto (cfr. 1525/2018) e ricavandosi, altresì, il consenso all'accordo della Parte_1, oltre che dai riferiti acconti versati al professionista successivamente al contratto (e in esecuzione dello stesso), dal pacifico richiamo al menzionato documento nella revoca dell'incarico trasmessa dall'attrice al cp_1 il 21.3.2021 (v. ali. 34 nel fascicolo dell'attrice e all. 39 nel fascicolo del convenuto) - deve concludersi - non potendosi comunque arbitrariamente scindere il contenuto del contratto valido per ogni tipo di clausola sostanziale (v. peraltro sulla non applicabilità all'arbitrato irrituale del principio di autonomia della clausola compromissoria essendo, viceversa, essa volta a porre in essere un negozio di secondo grado, traente origine da quello nel cui contesto è inserita, Cass. 5105/2012), nel senso della improponibilità delle domande attoree che, essendo all'evidenza collegate alla fase esecutiva del rapporto e ai presunti danni cagionati dal comportamento asseritamente inadempiente della controparte, vanno fatte rientrare nel campo di applicazione della citata previsione negoziale. E appena il caso di rilevare che non vale a superare l'eccezione preliminare di arbitrato sollevata dal convenuto la proposizione, da parte dello stesso cp_1, della domanda riconvenzionale finalizzata alla condanna della società attrice al pagamento del preteso saldo del compenso asseritamente maturato. Invero, in tema di arbitrato, nel caso di contestuale proposizione dell'eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della domanda riconvenzionale (cfr. Cass. 20139/2018 nonché Cass. 19823/2020). Deve essere, in definitiva, dichiarata l'improponibilità delle domande attoree con assorbimento della riconvenzionale dispiegata dal convenuto. 6. Per ciò che attiene alle spese di lite, visti gli esiti complessivi del giudizio e non essendosi la controversia estesa al merito, appaio sussistenti i presupposti per disporre (v. anche C. Cost. sent. 77/2018) la compensazione parziale per 1/3 delle spese processuali, con condanna dell'attrice soccombente a rifondere al convenuto la frazione residua che si liquida come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati con d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della lite e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata. P.Q.M. Il Tribunale, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2534 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, tra le parti in epigrafe indicate, così provvede: dichiara l'improponibilità delle domande proposte dall'attrice; compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna l'attrice a rifondere al convenuto la frazione residua delle indicate spese che liquida in complessivi Euro. 8.000,00 oltre iva e epa come per legge e oltre il rimborso spese forfetarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione. Così deciso in data 6 maggio 2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1127/2021 R.G. vertente tra (...) (c.f. (...)), presente in Marsala alla (...), in persona dell'amministratore p.t. (c.f. (...)), elett.te domiciliato in Marsala nella (...), presso lo studio dell'avv. Pi.Sa. del foro di Marsala pec: (...) che lo rappresenta e difende - attore - e (...), (CF: (...), nata (...), rapp.ta e difesa dall'avv. To.Pi. pec: (...) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Marsala nella (...) - convenuta - avente ad oggetto: occupazione di spazi comuni condominiali/azione diretta dell'amministratore condominiale e/o atti conservativi ex art. 1130 c.c. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE (art. 118 disp. att. c.p.c. rif. L. 69/2009) Richiamando l'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009; - ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art. 16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati; - osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata; - che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante; - richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, si osserva 1) Con ricorso introduttivo ex art. 702 - bis c.p.c. il (...) in persona dell'amm.re pro tempore esponeva che (...) è proprietaria di una unità immobiliare posta al piano terreno dell'edifico condominiale presente in Marsala alla (...), riportata nel catasto fabbricati nel foglio (...), part. (...), sub , adibita a studio professionale; che detta unità immobiliare confina da un lato con uno spazio condominiale (zona verde della planimetria allegata), che viene occupato, senza titolo, dalla (...) che lo ha adibito in parte a sala di aspetto del proprio studio professionale per i propri clienti e ne detiene esclusivamente la chiave dell'ingresso impedendo agli altri condomini di usufruirne; che l'invito dell'8/9/2020 inviato alla resistente/convenuta (...) di lasciare libero e sgombero di cose di sua proprietà lo spazio condominiale era rimasto infruttuoso seppur lo stesso condomino ne riconosceva l'occupazione a mezzo del proprio difensore con pec del 15/10/2020; che in data 16/4/2021 era stato esperito il tentativo di mediazione per una definizione bonaria con esito negativo per mancata partecipazione della resistente convenuta; che è interesse e diritto del (...) riappropriarsi dello spazio condominiale occupato illegittimamente dalla Sig.ra (...) . Concludeva come riportato in epigrafe. 2) Si costituiva la convenuta/resistente (...) contestando il contenuto del ricorso e in particolare eccependo il difetto di legittimazione attiva in capo al (...) e per esso in capo all'Amministratrice, poiché la rag. (...) aveva incoato il presente giudizio in assenza di una valida e regolare delibera assembleare dei condomini interessati, avendo agito oltre i limiti delle attribuzioni stabilite dall'Art. 1130 c.c., nonché dei poteri conferiti dal regolamento di (...) e/o dell'Assemblea dei condomini, che già in sede di riscontro della lettera di diffida pervenuta alla odierna convenuta (...) in data 08.09.2020, il veniva lamentata la regolarità del mandato conferito in quanto nessun verbale di assemblea era stato sottoposto alla firma della segretaria (...) che con atto di compravendita stipulato il 28.10.2016, aveva acquistato da (...) e (...) e (...), la piena proprietà dell'immobile adibito ad ufficio, sito al piano terra e facente parte dell'edificio condominiale di (...), che detto immobile veniva ceduto dai venditori nello stato di fatto in cui si trova attualmente e, precisamente, con annessa e connessa l'area condominiale per la quale oggi viene richiesto il rilascio, che nessun abuso edilizio, nessuna modifica strutturale e nessuna occupazione sine titolo dell'area condominiale è stata mai realizzata e/o posta in essere dalla convenuta (...) limitandosi a continuare ad usufruire della suddetta area condominiale, che di fatto si trova annessa all'immobile di sua proprietà sin dalla costruzione dell'intero edificio. Proprio sul punto obiettava che con scrittura privata del 22 aprile 1992, intercorsa tra (...) e (...) era stato concesso l'uso esclusivo dell'area condominiale in questione, dietro il pagamento della somma pattuita di Lire 2.000.000, sicché appariva del tutto infondata ed inammissibile la domanda proposta dal Condominio di liberazione dell'area condominiale che per oltre 30 anni era stata (ed è tutt'ora) annessa e connessa all'immobile acquistato dalla convenuta nel 2016. Chiedeva il mutamento del rito in quanto la controversia non poteva essere definita nelle forme del rito sommario e concludeva come innanzi riportato. 3) Così instaurato il contraddittorio, e delineato nei punti essenziali, e come sopra, l'ambito del dibattito processuale, all'udienza dell'8 luglio 2021 il Giudice antcessore indicava ex art. 185 bis c.p.c. la possibilità di un accordo transattivo basato sull'attribuzione a parte resistente di un maggiore onere di contribuzione alle spese comuni in termini di quote millesimali al fine di compensare il vantaggio di cui di fatto la resistente usufruisce attraverso l'uso dello spazio condominiale contestato. Parte attrice rappresentava poi che l'assemblea del (...) alla seduta del 30/7/2021 aveva deliberato di non accettare la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. Con successiva ordinanza riservata il Giudice, ritenuto che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria della causa, fissava nuova udienza secondo il rito ordinario ex art. 183 c.p.c.. 4) La causa è stata in seguito istruita da questo giudicante mediante i documenti prodotti dalle parti e le audizioni testimoniali ammesse per essere in seguito avviata alla fase decisoria. La causa veniva così assunta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti. Con successiva ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, era rilevata la sussistenza di aspetti da verificare e/o da chiarire tenuto conto delle questioni dedotte e dei princìpi applicabili in materia, rilevato altresì che l'art. 257 c.p.c. al comma 2 prevede che il Giudice possa disporre che siano nuovamente esaminati testimoni già interrogati, allo scopo di chiarire la loro deposizione: chiarimento che nel caso in esame si rendeva necessario, alla stregua della complessiva narrazione dei fatti di cui alle prove orali assunte, e segnatamente per ciò che concerne: la qualità dei testi escussi, il pregresso ripristino o liberazione dell'area (...) anni fa, la fruizione dell'area in questione, il riferimento a una veranda condominiale, le successive circostanze storico-fattuali oggetto dei capitolati di prova. Escussi nuovamente i testi (...) e (...) all'udienza del 15.11.2023, le parti venivano (nuovamente) invitate a valutare in via preliminare una soluzione compositiva a tal fine provvedendo allo scambio di apposite reciproche proposte conciliative da inviare alla controparte entro il termine di giorni trenta, e così assegnando termine di giorni trenta per indicare una specifica e succinta proposta di definizione conciliativa della lite, da sottoporre all'esame della controparte. Proprio sul punto, veniva poi rappresentato, per parte attrice, che non era stata formulata alcuna proposta conciliativa poiché era mancato il numero legale in ordine alla convocazione dell'assemblea, così come non era stato possibile deliberare sulla proposta avanzata dalla controparte per le stesse ragioni; mentre, per parte convenuta, veniva dedotto che era stata avanzata/inviata una proposta senza tuttavia ottenere alcun riscontro come da allegazioni depositate in atti. Indi a che, la causa è stata trattenuta in decisione. Nel merito, ritiene il Decidente che le domande di parte attrice appaiono fondate e debbano quindi essere accolte per i motivi che si vengono ad esporre. Va sinteticamente rilevato che la domanda attorea ha per oggetto immediato la restituzione di una porzione di immobile detenuto sine titulo dalla convenuta. 4.1) Dovendosi, intanto, incentrare l'attenzione e occuparsi dell'eccezione preliminare in ordine al sollevato difetto di legittimazione attiva in capo al (...) e per esso in capo all'Amministratrice occorre rilevare l'infondatezza della stessa. Il tema è quello della legittimazione dell'amministratore nel caso di abusiva occupazione di spazi comuni da parte del costruttore. Premettendo che, ai sensi dell'art. 1117 c.c. si intendono spazi comuni condominiali "tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondamenta, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i ballatoi, i portoni di ingresso, i portici, i cortili, le facciate, le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune". E che mente dell'art. 1102 c.c. "ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso". Ciò comporta, in pratica, che utilizzare un bene condominiale in comune vuol dire: non apportare modifiche alla destinazione d'uso della parte comune; permettere e rispettare il pari godimento degli altri inquilini. Aderendo poi a consolidata giurisprudenza va ribadito che nelle controversie giudiziali promosse da un (...) che si dolga per l'occupazione sine titulo da parte di un condomino di una porzione di area in uso al condominio sussiste la legittimazione dell'amministratore di condominio ad agire giudizialmente ai sensi degli artt. 1130, n. 4 e 1131 c.c. con azione per il ripristino dei luoghi: la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 7327 del 22 marzo 2013 ha affermato che il potere rappresentativo che compete all'amministratore del condominio ex artt. 1130 e 1131 c.c. e che, sul piano processuale, si riflette nella facoltà di agire in giudizio per la tutela dei diritti sulle parti comuni dell'edificio, comprende tutte le azioni volte a realizzare tale tutela, con esclusione soltanto di quelle azioni che incidono sulla condizione giuridica dei beni cui si riferiscono, esulando, pertanto, dall'ambito degli atti conservativi. Resta esclusa, di conseguenza, la possibilità di esperimento di azioni reali, contro i singoli condomini o contro terzi, dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità o al contenuto di diritti su cose e parti dell'edificio. Dunque, una simile azione, essendo diretta al mantenimento dell'integrità materiale dell'area condominiale, rientra nel novero degli atti conservativi di cui al menzionato art. 1130 c.c. La Corte si conforma a quella consolidata giurisprudenza, secondo cui il potere rappresentativo che compete all'amministratore del condominio ex artt. 1130 e 1131 c.c. e che, sul piano processuale, si riflette nella facoltà di agire in giudizio per la tutela dei diritti sulle parti comuni dell'edificio, comprende tutte le azioni volte a realizzare tale tutela, con esclusione soltanto di quelle azioni che incidono sulla condizione giuridica dei beni cui si riferiscono, esulando, pertanto, dall'ambito degli atti conservativi (tra le tante v. Cass. 25-7-2011 n. 16230; Cass. 30-10-2009 n. 23065; Cass. 24-11-2005 n. 24764). Resta esclusa, di conseguenza, la possibilità di esperimento di azioni reali, contro i singoli condomini o contro terzi, dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità o al contenuto di diritti su cose e parti dell'edificio (Cass. 6-2-2009 n. 3044; Cass. 24-11-2005 n. 24764). In caso di abusiva occupazione di una parte comune l'amministratore può agire per il "ripristino dei luoghi". Ed invero, ai sensi dell'art. 1130, n. 4, c.c., l'amministratore deve compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio. Il successivo art. 1131 c.c. disciplina poi i poteri di rappresentanza sia sostanziale che processuale dell'amministratore di condominio, conferiti nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c. e dei maggiori poteri previsti dal regolamento di condominio o da specifiche deliberazioni assembleari, individuando i casi in cui lo stesso amministratore può agire in giudizio di propria iniziativa e quelli in cui, al contrario, è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea dei condomini. Avuto specifico riguardo agli atti di cui all'art. 1130, n. 4, c.c., in sede giurisprudenziale si è affermata un'interpretazione estensiva secondo cui la norma pone a carico dell'amministratore come dovere proprio del suo ufficio quello di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, "potere-dovere da intendersi non limitato agli atti cautelativi ed urgenti ma esteso a tutti gli atti miranti a mantenere l'esistenza e la pienezza o integrità di detti diritti" (Cass. civ., 6 novembre 1986, n. 6494). In armonia ad autorevole quanto maggioritario orientamento, che si ritiene di richiamare, va precisato per effetto del combinato disposto degli artt. 1130, n. 4, e 1131 c.c., l'amministratore del condominio è dunque legittimato, senza necessità di una specifica autorizzazione assembleare, ad agire in giudizio, nei confronti dei diritti dei singoli condomini e dei terzi, per compiere tutti gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni di un edificio (vd. a titolo esemplificativo: l'azione di reintegrazione avverso la sottrazione, ad opera di taluno dei condomini, di una parte comune dell'edificio al compossesso di tutti i condomini (Cass. civ., 3 maggio 2001, n. 6190), l'azione di danno temuto, la demolizione della sopraelevazione dell'ultimo piano dell'edificio, l'azione avverso l'escavazione del sottosuolo (bene comune, anche per la funzione di sostegno dell'edificio, in mancanza di titolo attributivo della proprietà esclusiva), l'azione di cui all'art. 1669 cod. civ. intesa a rimuovere i gravi difetti di costruzione. Per quanto detto, l'amministratore di condominio è certamente legittimato a porre in essere le azioni di accertamento e di tutela dei diritti condominiali; per agire in giudizio non occorre uno specifico mandato da parte di tutti i condomini, potendo l'amministratore agire autonomamente ai sensi degli articoli 1130 e 1131 c.c. Ciò, ovviamente, quando siano in gioco questioni che rientrino nelle sue specifiche competenze istituzionali, diversamente occorre sempre il benestare (preventivo o successivo, tramite ratifica) dell'assemblea, Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 20816/15; depositata il 15 ottobre. In ordine all'eccezione di improponibilità dell'atto introduttivo per mancata autorizzazione da parte dell'assemblea ed alla conseguente carenza di legittimazione attiva, rileva il Giudice che l'azione proposta dall'attore, al di là delle espressioni utilizzate, non può essere qualificata come azione di rivendica ex art 948 c.c. o comunque come azione reale, che presuppone l'accertamento del diritto di proprietà (qui non contestato) sulla porzione di area condominiale per cui è causa (nel qual caso potrebbe essere richiesto addirittura il mandato all'unanimità dei singoli condomini), ma come un'azione volta alla conservazione dei beni comuni, per la quale non è prevista alcuna autorizzazione assembleare: in sostanza di una azione svolta al ripristino dello stato originario dei luoghi, a tutela del bene comune, per la quale non necessita autorizzazione da parte dell'assemblea in quanto le azioni svolte a tutela dei beni comuni rientrano nei poteri dell'amministratore ex art 1130 c.c. Alla stregua delle superiori considerazioni l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta va disattesa e rigettata. 4.2) Venendo al merito della controversia, parte convenuta non contesta specificamente l'occupazione dell'area condominiale di cui si discute deducendo invece che nessun abuso edilizio, nessuna modifica strutturale e nessuna occupazione senza titolo dell'area condominiale è stata mai realizzata e/o posta in essere, di essersi limitata a continuare ad usufruire della suddetta area condominiale, che di fatto si trova annessa all'immobile di sua proprietà sin dalla costruzione dell'intero edificio, e che ancora con scrittura privata del 22 aprile 1992, intercorsa tra (...) e (...) era stato concesso l'uso esclusivo dell'area condominiale in questione, dietro il pagamento della somma pattuita di Lire 2.000.000. Intanto, propria l'avvenuta stipulazione di tale pattuizione (comodato) - peraltro mancante degli estremi necessari relativi all'esatta indicazione dell'area, indicata come "veranda", e del periodo temporale, della scadenza, della possibilità di rinnovo, o altro - allegata in atti dalla convenuta costituisce chiara evidenza della sussistenza di un rapporto del tutto precario (senza determinazione di durata ex art. 1810 c.c.). E in ogni caso, dalla lettura dell'atto notarile del 28.10.2016 con cui la (...) acquistò l'immobile non si evince che l'area in questione fosse contemplata nell'oggetto della compravendita. La stessa pec del 15.10.2020 inviata per conto della (...) nel corso delle interlocuzioni tra gli avvocati delle odierne parti in causa evidenzia la disponibilità della stessa alla rimozione (e dunque allo sgombero delle cose) chiedendo nel contempo di compulsare l'amministratore di intraprendere le opportune azioni nei confronti di altri condomini che occupano abusivamente aree di proprietà condominiale e dunque va valutata come chiara ammissione dell'occupazione di cui si discute presente giudizio. L'audizione resa dalla teste (...) all'udienza del 23 novembre 2022 nel corso dell'istruzione probatoria conferma pienamente la circostanza in questione (sussistenza di un'area condominiale occupata dalla (...) in cui "non possono accedere i condomini". Ancor più esplicitamente la teste ha aggiunto che: "l'area in questione prima era libera ma questo circa 15/20 anni orsono, ma siccome i signori (...) unirono due uffici mi chiesero di autorizzare detto passaggio mettendo questo portoncino e non si poteva entrare in quest'area, ma eravamo rimasti che quando non sarebbe più servita ai signori (...) (quest'aerea) detta area doveva tornare per "come era prima" per essere utilizzata da tutti i condomini. Poi invece rimase così, la signora (...) comprò l'appartamento in questo stato e con quest'area chiusa. La signora (...) è l'unica a detenere le chiavi di detta area e rappresento che la signora (...) può accedere nella sua proprietà - ossia un ufficio - passando da detta area dove c'è il salottino e dove quindi c'è un'altra porta proprio per entrare nella sua proprietà. Parimenti, il teste (...) ha dichiarato alla successiva udienza del 7 dicembre 2022 di avere fatto parte dei venditori dell'immobile alienato alla sig.ra (...) e di non avere garantito l'utilizzo esclusivo dell'area condominiale, non avendo neanche conosciuto la convenuta perché non presente al momento della stipula dell'atto notarile in quanto rappresentato con procura dal fratello (...). Tali essendo gli elementi scaturiti appare evidente la privazione della possibilità della regolare fruizione di una parte dell'area condominiale ad opera di un (...) che in effetti dispone di essa senza alcun titolo e ciò al di là del fatto dell'eventuale subentro in detta situazione o condizione; e da qui la fondatezza della domanda del (...) . Restando a questo punto superfluo l'esame delle altre questioni relative alla validità o meno dell'assemblea condominiale o di un regolare verbale di assemblea straordinaria sottoscritto dai condomini. Quanto agli altri profili sollevati, si impongono alcune considerazioni in ragione della qualità già rivestita dai testi coincidente (sia pur antecedentemente) con quella di (altri) condomini del medesimo ente di gestione e dunque considerate le peculiarità che il caso comporta. Va intanto, serenamente, considerato che all'udienza del 15.11.2023, nel corso dell'audizione dei testi (...) e (...) disposta proprio al fine di chiarire le precedenti loro deposizioni, gli stessi hanno rispettivamente riferito: la (...) di essere stata proprietaria di un appartamento presso il condominio (...) fino al 2022 trasferito al figlio (...) che lo abita, di non abitare nel (...) ma di partecipare alle riunioni condominiali in vece del congiunto ove delegata, confermando che l'area (salottino) occupata dalla sig.ra (...) è condominiale, "che per entrare nell'area condominiale dove c'è il salottino della signora (...) si accede da un portoncino le cui chiavi sono detenute dalla signora (...) mentre c'è un ulteriore pozzo luce che però è sempre condominiale ma in cui non si può accedere da nessuna porta e ci sono soltanto finestre per fare passare l'aria. In questa ulteriore area pozzo luce non può entrare nessuno, ci sono soltanto le finestre della proprietà (...) al piano terra. Si potrebbe entrare all'interno di questa ulteriore area solo se ci fosse la possibilità di transitare dal primo portoncino", e che "quest'area dove c'è il salottino della signora (...) era libera sino a circa quindici/venti anni fa e fu occupata dal sig. (...) e dal sig. (...) che dovevano unire i due appartamenti complanari", nonché che "Non fu mai liberata quest'area condominiale. I condomini non fruivano di quest'area"; il Pace di avere venduto l'ultimo immobile (facente parte del condominio attore) circa tre anni fa (rispetto al 2023), e che l'area non venne più fruita dagli altri condomini dopo l'apposizione di un portoncino e l'occupazione compiuta dallo stesso, e che "...questa area rimase sempre chiusa perché c'era il portoncino". Proprio tale ultima dichiarazione a chiarimento di quanto in precedenza affermato collima con le affermazioni della (...) sulla circostanza. La teste ha inoltre chiaramente ribadito la posizione circa la liberazione dell'area (.abbiamo chiesto che 'ritorni' ai condomini, ud. 23.11.2022; l'area dovrebbe essere liberata per farla fruire ai condomini, ud. 15.11.2023). Quanto al contrasto tra le dichiarazioni della teste (...) e quelle rese dal Lgt. (...), e a prescindere dalla effettiva rilevanza ai fini della decisione sulla controversia della questione, considerato lo specifico riferimento all'assemblea condominiale, e volendo dare un senso e un significato alle cose, appare ipotizzabile lo svolgimento di diverse fasi di essa e dunque di diverse possibili prospettazioni e ipotesi (anche accennate) di soluzione sulle questioni esaminate e dibattute, da ogni singolo partecipante in contraddittorio con gli altri, ed in seguito possibilmente neanche analiticamente cristallizzate in un verbale di assemblea in considerazione delle forti ragioni di dissenso e in un contesto di disaccordo. E peraltro, proprio gli stessi (...) e (...) erano direttamente interessati alla vicenda quali sottoscrittori della scrittura privata del 22 aprile 1992, con cui era stato concesso l'uso esclusivo dell'area condominiale in questione, al sig. (...) dietro il pagamento della somma pattuita di Lire 2.000.000, ed altresì gli stessi al momento dell'assemblea/riunione condominiale del 31.7.2020 erano verosimilmente ancora proprietari e condomini (la teste (...) all'udienza del 23.11.2022 ha affermato di avere partecipato alla riunione condominiale nella qualità di condomina). Senza la necessità ulteriore di addentrarsi in considerazioni e rilievi analiticamente prospettabili, nell'esame delle singole dichiarazioni assunte dal giudice e rese nelle deposizioni dei testi, sui fatti e le circostanze specificamente narrate, e comunque nella specifica indicazione delle singole dichiarazioni contrastanti nel caso in esame, e al di là delle fonti di prova da cui il giudice ha tratto elementi per la conoscenza della verità, parrebbe, quindi, immediatamente evincibile un interesse diretto nella vicenda: in difetto del requisito dell'attualità dell'interesse, nella fattispecie, in ragione degli stretti rapporti familiari tra il (...) la (...) e i loro congiunti ancora proprietari-condomini nel (...) (come parrebbe evincersi, per quanto riguarda il (...) , in considerazione del medesimo cognome dei condomini (...) e (...) di cui al verbale del 31.7.2020), appare certamente prospettabile da un lato una legittimazione non finalizzata a dedurre in giudizio una situazione sostanziale propria, bensì per influire sulla decisione difendendo la posizione di una delle parti (intervento adesivo) dall'altro per sostenere la propria posizione quali sottoscrittori della scrittura privata del 22 aprile 1992 (sulla base della quale avvenne l'occupazione di cui si discute). Quand'anche dovesse farsi questione in ordine alle testimonianze assunte, va altresì considerato che in tali ipotesi (testimonianza, in ipotesi, affetta da nullità) la nullità non sarebbe rilevabile d'ufficio dal giudice, essendo necessaria l'eccezione proveniente dalla parte contro la quale la prova è diretta (in sede di assunzione) oppure nella prima istanza o difesa a questa successiva (se la parte non sia stata presente all'assunzione). La testimonianza resa dal teste incapace determina un'ipotesi di nullità relativa, come tale disciplinata dal secondo comma dell'art. 157 del c.p.c., sanabile se non viene fatta valere dal soggetto interessato nel momento immediatamente successivo all'assunzione della prova costituenda; si tratta di nullità relativa, in quanto stabilita dalla legge a tutela degli interessi delle parti e non per motivi di ordine pubblico. Secondo la giurisprudenza la sanatoria della nullità, riconosciuta per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 246 e 157 comma 2 c.p.c., la quale si realizza nel momento in cui la parte decade dalla facoltà di eccepire l'incapacità del teste, risponde ad un principio di ordine pubblico, ossia quello di soddisfare le esigenze di celerità del processo, non potendo gli atti essere passibili di caducazione per un periodo di tempo illimitato. Conseguono le statuizioni come in dispositivo, assorbita ogni altra questione. Con riguardo alle regolamentazione delle spese processuali, considerato l'esito del giudizio, vanno compensate per 1/3 in ragione dell'avvenuta adesione di parte convenuta alla proposta conciliativa formulata all'udienza dell'8.7.2021 (non accettata dal (...) attore), e pertanto condanna la convenuta a rifondere, in favore dell'ente, le spese di lite anzidette che liquida in complessivi Euro 1.560,00 per compensi di procuratore, quantificati ex DM n. 55/2014 e DM n. 147/2022 (scaglione sino a Euro 5.200,00, valori medi per le fasi studio, istruzione/trattazione e decisionale, e minimo per quella introduttiva, considerato l'effettivo svolgimento del giudizio e la natura delle questioni trattate), oltre spese generali al 15%, iva e cpa. La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege. P.Q.M. il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1127/2021 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: - accerta e dichiara che la convenuta (...) occupa senza titolo l'area condominiale di piano terra dell'immobile ubicato in Marsala nella (...) attigua all'unità immobiliare di proprietà della medesima convenuta riportata nel catasto fabbricati nel foglio (...), part. (...), sub (...), adibita a studio professionale, nonché attigua a veranda condominiale e confinante con altra proprietà complanare; - per l'effetto condanna parte convenuta (...) allo sgombero di beni e cose di sua proprietà dallo spazio condominiale occupato, a proprie cure e spese, ed alla consegna della chiave di ingresso all'amministratore p.t. del Condominio attore, autorizzando in mancanza quest'ultimo a procedere direttamente alla sostituzione delle chiavi e sgombero; -condanna parte convenuta a rifondere, in favore del (...) attore, in persona dell'amministratore pro tempore, le spese di lite compensate nella misura di 1/3 che liquida in Euro 1.560,00 per compensi di procuratore, quantificati ex DM n.55/2014, oltre spese generali al 15%, iva e cpa. Così deciso in Marsala il 2 maggio 2024. Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2024.
Tribunale Ordinario di Marsala Rg. 1076/2023 IL GIUDICE La dott. ssa Francescamaria Piruzza, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D.Lgs. 149/2022, la seguente SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 decies c.p.c. iscritto al n. 1076 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra (...), rappresentato e difeso dall'avv. (...) giusta mandato in calce al ricorso depositato telematicamente (PEC: Email (...) RICORRENTE - E (...) (...) rappresentata e difesa dagli avv.ti "(...) (pec:, Email (...) e (...) (pec: Email (...) giusta procura allegata alla comparsa di costituzione depositata telematicamente; RESISTENTE - Oggetto: RICORSO EX ARTT. 281 DECIES E CP_3 CPC FATTO Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. parte ricorrente, quale titolare di un fondo identificato in catasto al foglio di mappa particella sito nel Comune di Salemi, come da atto di compravendita del 24 luglio 2018, nell'evocare la illegittima occupazione di una porzione di detto terreno, stante l'allocazione di quattro tralicci, ha adito il Tribunale di Marsala chiedendo la condanna della società distributrice alla rimozione dei cennati sostegni e delle relative condutture elettriche e la condanna della resistente al pagamento ex art. 614 bis c.p.c. della somma di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, nonché alla corresponsione dell'importo di Euro 4.416,00 a titolo di indennità per l'asserita illegittima occupazione e la limitazione della facoltà di godimento del diritto dominicale. A fondamento delle proprie istanze il ricorrente ha dedotto che la resistente "e -distribuzione" avrebbe installato illegittimamente sul fondo di pertinenza detti sostegni con coeva compressione del diritto dominicale. Alla luce dei fatti rappresentati il ricorrente chiedeva: di accertare, ritenere e dichiarare la illegittimità della apposizione del traliccio e delle condutture aeree elettriche e per tale motivo ordinarne la rimozione assegnando un termine superato il quale la resistente dovrà corrispondere euro 100,00 per ogni giorno di ritardo ex art. 614 bis c.p.c.; condannare la resistente al pagamento a titolo di indennità come sopra determinata alla complessiva somma di euro 4.416,00. (...) ritualmente convenuta, mediante il deposito di comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale, ha chiesto preliminarmente dichiararsi l'improcedibilità della domanda avanzata da parte ricorrente per mancato esperimento del procedimento di mediazione, perché vertendo in tema di diritti reali la normativa prevede espressamente che l'azione giudiziale sia preceduta dall'esperimento del procedimento di mediazione e non già della procedura di negoziazione assistita, unica effettuata dalla controparte. Ha dedotto di aver acquisito per usucapione il diritto di servitù di elettrodotto e di passaggio sul fondo di pertinenza di parte ricorrente poiché i sostegni che alimentano le utenze in bassa tensione del comprensorio, nonché i pali di telecomunicazione di pertinenza di altra società, sono sempre stati visibilmente allocati sul fondo e la relativa servitù è stata pacificamente esercitata dalla società convenuta. Ha dedotto altresì che, a far data dalla messa in esercizio della linea con annessa posa dei relativi sostegni (1976), il gestore della rete ha esercitato sul predetto fondo un possesso continuo, non interrotto, pubblico e pacifico avente ad oggetto una servitù chiaramente visibile e, quindi, apparente, sicché ha affermato la sussistenza del suo diritto a mantenere sul fondo di controparte gli impianti anche avuto riguardo alla rilevanza del carico di energia gestito dalla linea in contesa e all'impossibilità di ribaltare detto carico su altre cabine. Ha contestato sia la richiesta di condanna di corresponsione dell'indennità quantificata nella misura di Euro 4.416,00 in quanto palesemente infondata, oltre ad essere sproporzionata rispetto al valore venale del bene oggetto di lite ed arbitrariamente determinata, che la richiesta di corresponsione di una somma ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c per ogni giorno di ritardo, non ricorrendone i presupposti di legge. Ha chiesto "In via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità dell'azione proposta da parte ricorrente per mancato esperimento del procedimento di mediazione; nel merito, in via principale, di accogliere la formulata domanda riconvenzionale e, per l'effetto, ritenere e dichiarare, per quanto esposto nella narrativa del presente atto responsivo, l'acquisto per intervenuta usucapione in capo ad (...) (...) del diritto di servitù di elettrodotto in relazione al tratto di linea di bassa tensione che insiste sul terreno di proprietà di parte ricorrente e, per l'effetto - di disporre che la competente conservatoria proceda alla trascrizione in favore di (...) del relativo titolo; in linea subordinata: - di ritenere e dichiarare, acquisito per intervenuta usucapione in capo ad (...) il diritto di passaggio che insiste sul terreno dell'attore; - di ritenere e dichiarare infondate in fatto ed in diritto le domande tutte formulate da parte ricorrente e con qualsivoglia statuizione rigettarle; - Vinte le spese". Alla prima udienza di comparizione il Giudice, verificato il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ha assegnato al ricorrente il termine di 15 giorni per l'esperimento della stessa ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 28/2011. All'udienza del 25/03/2024, parte resistente ha reiterato l'eccezione di improcedibilità della domanda sul presupposto del mancato esperimento della mediazione da parte del ricorrente, con condanna alle spese. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte convenuta è fondata e va, conseguentemente, accolta. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2011, 1 comma, è disposto che "Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo ". Al secondo comma si legge che "Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale ". Nel caso in esame, nonostante l'assegnazione giudiziale del termine di quindici giorni al fine di consentire al ricorrente di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria, venendo in rilievo una controversia in materia di diritti reali per come eccepito dalla convenuta, trattandosi di un mero refuso il riferimento nel verbale di udienza al contratto di somministrazione, all'udienza fissata per la verifica della procedibilità della domanda, è emerso che detta procedura non è stata avviata dalla parte ricorrente che non è comparsa in udienza, manifestando sostanziale disinteresse rispetto allo stesso processo da essa incoato. Deve infatti precisarsi che all'udienza fissata per la prima comparizione, con decreto regolarmente comunicato alla parte resistente, su ricorso della stessa parte ricorrente quest'ultima non è comparsa alla prima udienza e, pertanto, sarebbe stato suo onere esaminare il contenuto del verbale di udienza che le imponeva di procedere alla mediazione obbligatoria. Deve evidenziarsi che nel caso di specie la controversia, vertendo in tema di diritti reali, è soggetta alla mediazione obbligatoria. Sul punto la Corte di Appello di Napoli (sentenza n. 732 del 28 febbraio 2023) ha precisato che nelle materie in cui è prevista la mediazione obbligatoria, le parti possono scegliere di avvalersi della negoziazione assistita con la precisazione che, in tal caso, laddove la tentata negoziazione fallisse, le parti sarebbero comunque costrette a esperire il previo tentativo (obbligatorio) di mediazione prima di poter procedere in sede giudiziaria, dal momento che non potrà altrimenti dirsi avverata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1 bis, del DLgs n. 28/2010. Parimenti il Tribunale di Roma con sentenza del 20 marzo 2023 n. 932 ha confermato l'autonomia del procedimento di mediazione rispetto a quello di negoziazione assistita. Non sussistendo la prova dell'avvio del procedimento di mediazione nel termine assegnato, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda avanzata in ricorso. 2. Deve adesso esaminarsi la domanda avanzata dalla parte convenuta diretta ad ottenere l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di elettrodotto. Deve preliminarmente precisarsi, pur in difetto di eccezione sul punto sollevata dalla controparte, che l'obbligo di mediazione non si estende alla domanda riconvenzionale proposta (così Sezioni Unite Civili n. 3452 del 2024) essendo un requisito preliminare solo per l'atto iniziale del giudizio. Parte convenuta nella sua memoria di costituzione ha evidenziato che la conduttura elettrica sostenuta dai pali di sostegno per cui è causa è stata installata pacificamente dal 1976 e che da allora è sempre rimasta nella medesima sede. Si legge in comparsa: " invero la cennata cabina identificata al n. 2 - 576127 denominata "Ippolito" è in esercizio dal 1976, ciò come risulta dagli archivi informatici della odierna deducente, ovvero dalla data di attivazione (28.02.1976) di una delle forniture ubicate nel cennato comprensorio (vds doc. 3 -schermata attivazione fornitura estratta dagli archivi informatici del gestore della rete). A fronte di tale specifica deduzione, l'attore non ha mosso specifiche contestazioni, sicché il fatto deve ritenersi provato ai sensi dell'art. 115, 1° comma, cpc. Non vi è, poi, alcun dubbio circa la natura di servitù prediale dell'imposizione del passaggio di un elettrodotto su di un fondo, come puntualizzato dalla Suprema Corte: "fondo dominante deve essere ritenuto lo stabilimento di produzione e distribuzione, anche nel caso di condutture destinate alla fornitura di energia elettrica a utenti privati (Cass. n. 537/1951; n. 2084/1968; n. 2078/1974)". Inoltre, dalla stessa descrizione dell'attore dell'elettrodotto che attraversa il suo fondo e dalle foto allegate all'atto introduttivo si ricava con certezza la qualificazione della predetta servitù come "apparente" ex art. 1061 c.c. per la presenza di opere visibili e permanenti (la conduttura sorretta da due imponenti pali di ferro), obiettivamente destinate all'esercizio della servitù, che rivelano inequivocabilmente il peso gravante sul fondo dell'attore, in linea con la giurisprudenza in materia. Né sono stati dedotti o documentati atti interruttivi della prescrizione. Alla vetustà dell'elettrodotto quale causa giustificatrice del mancato rinvenimento di documentazione contrattuale fa riferimento la stessa parte resistente nella sua risposta fornita all'attore nella corrispondenza via pec allegata al ricorso. Quanto alla possibilità che venga la servitù costituita per usucapione, va rilevato che con la sentenza n. 28271/2019 la Corte di Cassazione, sezione IV ha affermato che latra i modi di acquisto della servitù di elettrodotto può rientrare l'usucapione, dando luogo ad una servitù volontaria, pur in presenza dei presupposti per l'imposizione coattiva del vincolo, in quanto estranea all'attuazione di un potere autoritativo o di un dovere legalmente imposto a servitù, essendo nata non secondo il volere coatto o contro il volere del soggetto passivo, ma indipendentemente da esso, in forza della conversione di una situazione di fatto in una situazione di diritto. Pertanto, deve essere dichiarato l'acquisto per usucapione della descritta servitù di elettrodotto in favore di parte convenuta in ragione dell'incontestato possesso ultraventannale - pacifico, pubblico, continuativo ed ininterrotto - della medesima servitù apparente. 3. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito del presente giudizio, l'attore va condannato a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte resistente, liquidate come in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al DM 55/2014 per le sole fasi introduttiva, di studio e decisoria e tenuto conto dell'attività difensiva espletata. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa, così provvede: dichiara improcedibile la domanda proposta dalla parte ricorrente; dichiara acquisito per intervenuta usucapione in capo ad (...) il diritto di servitù di elettrodotto descritto in comparsa di risposta in relazione al tratto di linea di bassa tensione che insiste sul terreno di proprietà di parte ricorrente sito in (...) condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presepe " giudizio in favore della parte resistente che liquida nella somma complessiva di euro 1.750,00, di cui Euro 1.701,00 per competenze ed Euro 49,00 a titolo di spes , oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% cc ne per legge; ordina alla Conservatoria dei registri immobirari competente di trascrivere la presente sentenza. Marsala, così deciso in data 23 aprile 2024.
Tribunale di Marsala, Sentenza n. 105/2024 del 05-02-2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale ordinario di Marsala Sezione civile Il Tribunale Ordinario di Marsala, (...) civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa (...) ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. (...) del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente tra: (...) S.r.l.s., P. Iva (...), in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (...) nella via ..., n. 127/A, presso lo studio dell'avv. (...) che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione parte attrice e (...) nato a (...) (...) il (...), elettivamente domiciliato in (...) nella via (...) D'(...) n. 11, presso lo studio dell'abogado (...) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti parte convenuta e (...) nato a (...) (...) l'(...), elettivamente domiciliat (...), presso lo studio dell'avv. (...) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti parte convenuta e nei confronti di (...) S.p.A. (Cod.fisc. (...)), elettivamente domiciliata in (...) nella piazza (...) n. 8, presso lo studio dell'avv. (...) che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione terza chiamata in causa (...) risarcimento danni da responsabilità professionale. Conclusioni: all'udienza del 12.10.2023 le parti hanno concluso come da verbale redatto in pari data al quale si rinvia. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1) I fatti controversi e lo svolgimento del processo 1.1) Con atto di citazione ritualmente notificato, la (...) S.r.l.s., premessa la propria qualità di cessionaria del credito risarcitorio asseritamente vantato dalla (...) S.r.l. nei confronti dei convenuti (...) e (...) chiedeva all'intestato Tribunale di: "Disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa. - Accertare e dichiarare che la responsabilità dei lamentati danni è da imputare ai tecnici convenuti (...) (...) e (...) (...) a causa delle negligenze, imperizie ed omissioni commesse nell'espletamento dell'incarico conferitogli dalla (...) S.r.l.; - Liquidare l'ammontare dei superiori danni nella misura che sarà determinata in corso di causa; - (...) per l'effetto, i ripetuti convenuti al ristoro in via solidale dei danni tutti in favore della (...) S.r.l.s.; - (...) i medesimi convenuti a rimborsare le spese di causa". A sostegno della spiegata domanda risarcitoria, la società attrice deduceva: ? che nel 2013 la società (...) s.r.l., a seguito della proposta di investimento formulata dai convenuti (...) e (...) si era determinata a realizzare due impianti di mini-eolico di potenza pari a 49,9 KWp in due lotti di terreno siti nel Comune di (...) e nello specifico uno in contrada (...) contraddistinto in catasto al foglio di mappa n. 94, particella n. 184, e l'altro in contrada (...) contraddistinto al foglio di mappa n. 94, particella n. 211; ? che a tal fine la società (...) s.r.l. aveva conferito apposito incarico, dapprima oralmente e successivamente con disciplinare datato 20.02.2014, ai convenuti; ? che il (...) e il (...) avevano, quindi, provveduto ad inoltrare ad (...) S.p.A. due distinte domande volte ad ottenere dei preventivi per la connessione dei predetti impianti di minieolico alla rete elettrica nazionale; ? che la (...) s.r.l., a seguito dell'inoltro dei richiesti preventivi, aveva provveduto al pagamento in favore della società di distribuzione del 30% del corrispettivo di connessione; ? che, con nota del 26.09.2013, l'Aeronautica Militare aveva espresso parere favorevole in ordine alla realizzazione degli impianti di mini-eolico; ? che i convenuti, già dai primi mesi del gennaio 2014, avevano rassicurato la (...) s.r.l. in ordine alla fattibilità dei progetti; ? che in data (...), dopo la redazione del disciplinare di incarico professionale del 20.02.2014, i convenuti avevano depositato le P.A.S. presso il Comune; ? che il Comune, con le note prot. n. 7031 e 7040 del 04.06.2014, aveva diffidato la società (...) s.r.l. a non iniziare i lavori poiché la documentazione prodotta in allegato alle istanze per l'avvio delle P.A.S. era incompleta; ? che tra i documenti mancanti vi erano i pareri di cui all'art. 111 D.P.R. n. 1775/33; ? che i convenuti provvedevano a inviare al Comune, in data (...), parte della documentazione non trasmessa inizialmente (nello specifico, osservazioni tecniche sull'attivazione della procedura di (...) di (...) planimetria generale con indicazione della distanza dalle zone vincolate; copia dell'avvenuto deposito dei calcoli strutturali presso il Genio Civile di (...) documentazione fotografica del sito prescelto e del contesto ad esso circostante con indicazione dei punti di presa; planimetria quotata di rilievo con indicazione degli elementi naturali e di antropizzazione; sezioni longitudinali e trasversali del sito estese alle aree limitrofe; planimetria generale di progetto in scala idonea a rappresentare l'entità e le dimensioni dell'intervento; planimetria generale con rappresentazione della rete interrata con indicazione del punto di consegna (...) simulazione grafica di inserimento dell'impianto nel paesaggio circostante; dichiarazioni della committenza), senza tuttavia richiedere i pareri di cui all'art. 111 del D.P.R. n. 1775/33; ? che i convenuti avevano depositato, in data (...), richiesta di parere di esclusione alla procedura della V.I.A. per gli impianti oggetto di realizzazione e avevano inoltrato al Comune, il (...), comunicazione di inizio dei lavori con riferimento al progetto relativo alla contrada (...) ? che il Comune, con delibera n. 32 del 25.06.2014, aveva approvato il regolamento comunale per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, definendo alcune aree, ivi inclusa quella nella quale si trovavano le contrade (...) e (...) non idonee alla installazione di turbine minieoliche; ? che, in particolare, tale regolamento prevedeva che all'interno delle aree definite come "zone omogenee ricadenti fuori della perimetrazione del centro abitato" i generatori mini eolici fino a 60 kW potevano essere installati esclusivamente a nord dalla strada statale 115 ad una distanza misurata dal ciglio stradale di almeno metri 500; che ai fini della sicurezza stradale gli impianti minieolici potevano essere realizzati ad una distanza minima dalle strade comunali pari alla doppia altezza dell'impianto fuori terra (palo + raggio rotore); che la fascia di rispetto dalle zone SIC "(...) di Marsala" ITA (...) era ridotta a 0,00 mt e la distanza minima dal confine con altre ditte non poteva essere inferiore a 15,00 metri. ? che tale regolamento, approvato dalla (...) con D.D.G. N. 260/DRU del 4.9.2015, aveva pregiudicato la possibilità della (...) s.r.l. di realizzare gli impianti di mini-eolico atteso che questi ultimi ricadevano nella fascia dei 500 mt. a nord della S.S.115; ? che il Comune di (...) con nota prot. n. 8461 del 02.07.2014, diffidava la (...) s.r.l. a non iniziare i lavori atteso che il contenuto della P.A.S. presentata contrastava con il regolamento comunale del 25.06.2014; ? che il ricorso per ATP proposto dalla (...) s.r.l. nel 2019 nei confronti dei convenuti erano stato dichiarato inammissibile. Dedotta quindi la negligente ed imperita condotta dei convenuti, i quali avevano omesso di depositare tutta la documentazione necessaria, sia al momento della presentazione delle istanze per l'avvio delle P.A.S. sia in sede di integrazione, e di richiedere i pareri ex art. 111 del D.P.R. n. 1775/33 e avevano inviato una illegittima comunicazione di inizio lavori al Comune, la società attrice chiedeva la loro condanna al risarcimento dei danni patiti (sub specie di danno emergente e di lucro cessante). 1.2) Instaurato il contraddittorio, si costituiva tardivamente il convenuto (...) il quale, preliminarmente, eccepiva la nullità del disciplinare di incarico professionale ai sensi degli artt. 1421 e 1419 c.c. e, nel merito, invocava, in ogni caso, il c.d. factum principis a motivo dell'inadempimento contrattuale allegato da controparte. Contestava comunque le deduzioni avversarie nonché l'an e il quantum debeatur e, quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: "Voglia l'(...)mo Tribunale di (...) adito, contrariis reiectis, In via (...) 1. Accertare e dichiarare la nullità del disciplinare d'incarico per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, rigettare le richieste risarcitorie di parte attrice. Nel merito 2. Accertare e dichiarare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile all'(...) (...) e, per l'effetto, rigettare le richieste risarcitorie di parte attrice. In subordine 3. Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una responsabilità dell'(...) (...) ridurre proporzionalmente il risarcimento dei danni sulla base di quanto dedotto nel punto c del presente atto e, se del caso, liquidandolo in tutto o in parte secondo equità, sotto il vincolo della solidarietà, o nella diversa misura ad accertarsi in corso di causa, con l'(...) (...) 4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio". 1.3) Si costituiva in giudizio il convenuto (...) il quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva della società attrice e la nullità del disciplinare di incarico professionale del 20.02.2014 ai sensi degli artt. 1421 e 1419 c.c., e, nel merito, invocava, in ogni caso, il c.d. factum principis a motivo dell'inadempimento contrattuale - inadempimento che, a suo dire, ove sussistente avrebbe dovuto essere ricondotto alla condotta del solo (...) quale parte tenuta ad occuparsi della presentazione delle istanze per l'avvio dei P.A.S. e della relativa documentazione. Contestava comunque ogni deduzione avversaria nonché l'an e il quantum debeatur e, quindi, chiesta l'autorizzazione a chiamare in causa la propria assicurazione, rassegnava le seguenti conclusioni: "voglia il tribunale adito in via pregiudiziale - (...) la chiamata in causa della società (...) con sede (...)(...) nella via (...) n.10 e, a tal fine (...) ai sensi dell'art. 269 c.p.c., lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione della stessa nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; In via preliminare: RITENERE E (...) il difetto di legittimazione attiva della (...) s.r.l.s. per mancanza di prova in ordine all'avvenuta cessione del credito; RITENERE E (...) la nullità del disciplinare di incarico professionale stipulato in data (...) tra l'(...) s.r.l. e gli odierni convenuti; Nel merito (...) E (...) infondata la domanda attorea per le ragioni indicate in premessa e, per l'effetto rigettarla. Con vittoria di spese, competenze ed onorari". 1.4) Autorizzata la chiamata, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data (...) si costituiva in giudizio, sia pure tardivamente, la terza chiamata (...) S.p.A., la quale, contestata la sottoscrizione apposta dal legale rappresentante della società (...) s.r.l. al contratto di cessione del credito risarcitorio oggetto del presente giudizio, invocava il c.d. factum principis a motivo dell'inadempimento dei convenuti allegato dalla società attrice. Contestava comunque le deduzioni avversarie, esponendo che, in ogni caso, eventuali profili di responsabilità poteva essere individuati unicamente in capo al convenuto (...) ed eccepiva l'inoperatività della polizza assicurativa sottoscritta da (...) il (...) per assenza del rischio assicurato, poiché il (...) soggetto peraltro qualificato, era già a conoscenza dell'imminente approvazione del regolamento comunale e alla data della stipula del contratto di assicurazione i presupposti causali del danno si erano già inverati. Contestava infine l'an e il quantum debeatur, chiedendo all'intestato Tribunale di: "disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1. in via principale nel merito rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto; 2. nel caso in cui il Giudice dovesse ritenere fondata la domanda attorea dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa per i motivi articolati in comparsa di costituzione e risposta; 3. in ogni caso, diminuire proporzionalmente la richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice; 4. con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge". 1.5) Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, l'interrogatorio formale dei convenuti e l'escussione dei testi di parte attrice. All'udienza del 12.10.2023 la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. 2) Questioni preliminari 2.1) (...) di difetto di legittimazione o titolarità attiva della società attrice spiegata dal convenuto (...) è l'eccezione di difetto di legittimazione o titolarità attiva della società (...) s.r.l.s. spiegata dal convenuto (...) in sede di comparsa di costituzione e risposta, avendo parte attrice prodotto in giudizio il contratto di cessione del credito risarcitorio azionato in giudizio concluso con la società (...) s.r.l. Osserva altresì il Tribunale che non vi sono elementi per ritenere non autentica la menzionata scrittura privata, contrariamente a quanto dedotto dalla terza chiamata (...) S.p.A. 2.2) (...) di nullità del disciplinare di incarico professionale del 20.02.2014 (...) è parimenti l'eccezione di nullità del disciplinare di incarico professionale stipulato dalla (...) s.r.l. con gli odierni convenuti - che hanno assunto in proprio le obbligazioni gravanti sullo studio associato (...) -, poiché, anche laddove si considerasse nulla la clausola in forza della quale le parti hanno pattuito di rinunziare all'azione di nullità del contratto, in ogni caso l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale rappresenta una eccezione i cui fatti costitutivi devono essere provati dalla parte interessata all'estensione (cfr. Cass. n. 10050/1996; Cass. n. 27732/2005). Nel caso di specie, i convenuti non hanno provato né chiesto di provare che non avrebbero concluso il contratto se non stata in esso inserita la clausola di cui trattasi. Né rileva, sotto il profilo della eccepita nullità, il dedotto squilibrio economico tra le prestazioni contrattuali che avrebbe, al più, legittimato il ricorso a differenti rimedi contrattuali. 3) Il merito della controversia La domanda risarcitoria proposta dalla società attrice è infondata e deve essere quindi rigettata. 3.1) In via preliminare, si impongono alcune considerazioni in ordine alle eccezioni di incapacità a testimoniare, sollevate dai convenuti e dalla terza chiamata (...) S.p.A. ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dei testi di parte attrice (...) in quanto socio della società attrice, e di (...) poiché coniuge del legale rappresentante della cedente (...) s.r.l. nonché figlio della proprietaria dei terreni sui quali avrebbero dovuto essere realizzati gli impianti di mini-eolico e soggetto che aveva intrattenuto rapporti con gli odierni convenuti ai fini della realizzazione del progetto. Costituisce principio pacifico della giurisprudenza di legittimità che l'interesse previsto dall'art. 246 c.p.c. quale causa di incapacità a testimoniare deve consistere in un interesse personale, concreto ed attuale, e non di mero fatto, tale da legittimare il soggetto chiamato a testimoniare a partecipare, in qualità di parte, nel relativo giudizio, cioè a richiedere il riconoscimento di un proprio diritto o a contrastare l'esistenza di quello altrui (cfr. Cass. n. 26044/2023; n. (...)/2023; Cass. n. 9353/2012; Cass. n. 11034/2006). Ebbene, nel caso di specie, non può ritenersi incapace a testimoniare il teste (...) portatore, al più, di un mero interesse di fatto all'esito della causa, non potendo egli vantare in relazione all'oggetto della presente controversia alcun diritto proprio ed autonomo nei confronti degli odierni convenuti (né tantomeno costoro potrebbero vantare alcuna pretesa nei suoi confronti). Parimenti, deve escludersi l'incapacità a testimoniare del teste (...) in ragione della sua qualità di socio della società attrice. La titolarità di una distinta ed autonoma personalità giuridica in capo a quest'ultima, infatti, esclude di poter ravvisare qualsiasi sovrapponibilità o concorso tra le iniziative giudiziarie che possono essere intraprese dalla società a tutela dei propri diritti e quelle del socio, che non può sostituirsi alla prima nemmeno in via surrogatoria, in caso di sua inerzia, e che, in relazione all'attività contrattuale della società, non può alcun diritto proprio o autonomo, ma soltanto un interesse di mero fatto. Sulla scorta delle pregresse considerazioni, deve, quindi, ritenersi che i testi (...) e (...) sono privi della legittimazione sostanziale a partecipare al presente giudizio. Osserva ancora il Tribunale che, anche laddove fossero state fondate le eccezioni di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., in ogni caso la nullità delle deposizioni dei testi (...) e (...) avrebbe dovuto ritenersi sanata ex art. 157 c.p.c., non avendo i convenuti e la terza chiamata eccepito tale vizio successivamente alla loro assunzione (cfr. Cass. SS.UU. sentenza n. 9456 del 06.04.2023). 3.2) Ciò posto, la presente controversia ha ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni spiegata dalla società (...) s.r.l.s. sul presupposto dell'inesatto adempimento dei convenuti che, secondo quanto assunto dalla parte attrice, hanno presentato due istanze per l'avvio delle P.A.S. incomplete, ossia mancanti della documentazione necessaria ai fini del perfezionamento del titolo edilizio abilitativo - condotta, questa, a cui, sempre secondo la prospettazione attorea, non è stato posto rimedio neanche a seguito della richiesta di integrazione documentale avanzata dal Comune - nonché sull'ulteriore presupposto che il tempestivo e completo inoltro di tale documentazione avrebbe consentito l'inizio dei lavori prima della approvazione del regolamento comunale del 25.06.2014 e, dunque, la realizzazione degli impianti commissionati nonostante la modifica apportata dal comune alla disciplina regolamentare. Pacifica l'esistenza del rapporto contrattuale tra la (...) s.r.l. e i convenuti e dimostrata l'avvenuta cessione del credito risarcitorio, dalla prima asseritamente vantato, alla GS (...) s.r.l.s., a fronte della contestazione avanzata dalla società attrice, i convenuti hanno eccepito l'insussistenza di propria responsabilità, allegando un factum principis, consistente nella approvazione ad opera del Comune di (...) in data (...) - e, dunque, poco più di un mese dopo la presentazione delle istanze per l'avvio delle P.A.S., avvenuta il (...) - di un emendamento al "(...) per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili", in forza del quale le aree dove avrebbero dovuto essere realizzati gli impianti di minieolico per cui è causa sono state incluse tra quelle non idonee alla installazione di turbine minieoliche e in particolare in aree ove gli impianti avrebbero potuto essere realizzati nel rispetto di distanze minime dal ciglio stradale e dai terreni confinanti appositamente stabilite (circostanza pure questa pacifica). Tanto premesso in punto di fatto, giova rammentare che, come noto, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per una causa non imputabile al debitore determina, ai sensi dell'art.1256 c.c., l'estinzione dell'obbligazione. Ai sensi del binomio normativo degli artt. 1218 e 1256 c.c., il debitore è responsabile per l'inadempimento dell'obbligazione fino al limite estremo della possibilità della prestazione, presumendosi, fino a prova contraria, che l'impossibilità sopravvenuta, temporanea o definitiva, della prestazione stessa gli sia imputabile per colpa. (...) il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, "al fine di esonerarsi dalle conseguenze dell'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, il debitore deve provare che l'inadempimento è stato determinato da causa a sé non imputabile (art. 1218 cod. civ.), la quale è costituita non già da ogni fattore a lui estraneo che lo abbia posto nell'impossibilità di adempiere in modo esatto e tempestivo, bensì solamente da quei fattori che, da un canto, non siano riconducibili a difetto della diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di poter adempiere, e, d'altro canto, siano tali che alle relative conseguenze il debitore non possa con eguale diligenza porre riparo (cfr. Cass. civ., Sez. III, 8 novembre 2002, n. 15712). La Corte di Cassazione ha esaminato molteplici casi di atti dell'autorità legislativa, amministrativa o giudiziaria, che incidendo negativamente sull'attuazione del rapporto obbligatorio, siano stati invocati dal debitore per giustificare l'inadempimento o il ritardo nell'esecuzione della prestazione, affermando che nell'ipotesi di cd. factum principis, quale atto della pubblica autorità costituente impedimento della prestazione contrattuale nella misura in cui viene ad incidere su un momento strumentale o finale della relativa esecuzione, deve ritenersi sussistente la responsabilità del debitore laddove il medesimo vi abbia colposamente dato causa (v. cfr. Cass. n. 21973/07). Ciò in quanto il factum principis non basta, di per sé solo, a giustificare l'inadempimento e a liberare l'obbligato inadempiente da ogni responsabilità. Perché tale effetto estintivo si produca è necessario che l'ordine o il divieto dell'autorità sia configurabile come un fatto totalmente estraneo alla volontà dell'obbligato e ad ogni suo obbligo di ordinaria diligenza, non essendo a quest'ultimo imputabile, neanche in via remota, l'evento impeditivo. Ed ancora, secondo principio più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, la liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della sua prestazione può verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 c.c., solo se ed in quanto concorrano l'elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione. Pertanto, nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare la predetta impossibilità con riferimento ad un ordine o divieto dell'autorità amministrativa (factum principis) sopravvenuto, e che fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all'atto della assunzione della obbligazione (cfr. Cass. civ. n. (...)/2022). Orbene, venendo all'esame della fattispecie concreta, risulta provato che gli odierni convenuti, in data (...), hanno presentato due istanze per l'avvio delle P.A.S. incomplete, come si desume dalla richiesta di integrazione documentale avanzata dal Comune in data (...) e come allegato, in parte, dagli stessi convenuti. Ed invero, nella comparsa di costituzione di (...) si legge che "...quanto al primo punto, vale rilevare, da una parte, che con riferimento all'impianto eolico di c/da (...) l'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione da parte del Genio Civile, ai sensi del più volte citato (...) 1775/33, non si rendeva necessaria, in quanto non richiesta dalla specifica tecnica dell'(...) d'altra parte che, in ogni caso, nelle lettere di diffida inviate al Committente dal Comune di (...) (prot. n.7031 e prot. n.7040 del 4.6.2014), relative alle rispettive PAS presentate, non si faceva alcun riferimento alla mancanza dei sopra citati pareri ai sensi dell'art. 111 dello stesso (...) 1775/33. Con riferimento, poi, alla procedura di V.I.A., anche in tale caso la stessa non si rendeva necessaria, atteso che le zone oggetto della progettazione non erano sottoposte a vincoli paesaggistici, architettonici o comunque tali da rendere necessaria la citata procedura, configurandosi le medesime zone come verde agricolo e, come tali, non sottoposte a (...) di (...) Ambientale". Analogamente il convenuto (...) ha esposto nella propria comparsa di costituzione e risposta che "...nella sua comunicazione di riscontro, infatti, il Comune di (...) richiede l'attivazione della procedura di (...) di (...) quando la medesima non era prevista per tipologia di impianti e terreni su cui dovevano realizzarsi gli impianti eolici. Si precisa all'uopo che il D.Lgs. N. 152/2006 e s.m.i. prevede sempre la (...) di (...) per impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW; per contro per impianti inferiori a 60 KW (tali gli impianti dell'(...) S.R.L.) la VIA è subordinata alla presenza nelle aree interessate di vincoli ambientali e/o paesaggistici. Tali non erano i terreni interessati. Per altro verso, l'Ente Comune non ha inserito tra i documenti richiesti i pareri di cui all'art. 111 del (...) 17775/1933. (...) che, peraltro, non andava comunque certamente applicato relativamente al progetto eolico dell'impianto di (...) ma solo per l'impianto di (...) Piccola". Sono, quindi, gli stessi convenuti a dedurre di avere proceduto al deposito delle istanze per l'avvio delle P.A.S. mancanti di alcuni documenti, alcuni dei quali prodotti in sede di integrazione documentale ed altri mai prodotti, quali il parere di cui all'art. 111 d.p.r. n. 1775/33, sicché a parere di questo giudice possono individuarsi profili di negligenza nella condotta dai medesimi tenuta. Invero, costoro, anche in virtù degli obblighi contrattualmente assunti, avrebbero dovuto attivarsi preventivamente al fine di individuare la documentazione da produrre a corredo delle istanze per l'avvio delle procedure abilitative semplificate, essendo la loro opera estesa anche alle attività preparatorie alla realizzazione del progetto e ciò a prescindere dalla mancata previsione contrattuale di un termine per l'adempimento dell'incarico conferito. Né a diverse conclusioni conduce la deduzione secondo la quale il Comune di (...) in sede di richiesta di integrazione documentale, ha omesso di includere tra i documenti necessari il parere di cui all'art. 111 d.p.r. n. 1775/33, atteso che, come già rilevato, era onere dei convenuti informarsi preventivamente in ordine alla tipologia, alla natura e alla necessarietà della documentazione da allegare alle istanze di P.A.S. Ed ancora, indimostrata è rimasta la dedotta non necessarietà della V.I.A., richiesta dal comune, in ragione delle allegate caratteristiche della zona oggetto di intervento. Ciò nonostante, ritiene il Tribunale che la causa che ha reso impossibile la realizzazione dei progetti commissionati ai convenuti non sia ascrivibile alla loro negligente condotta bensì alla presentazione e contestuale approvazione, nel corso della seduta consiliare del 25.06.2014, dell'emendamento che ha modificato il regolamento per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, qualificando le aree dove dovevano essere realizzati gli impianti come inidonee, in assenza del rispetto delle distanze pure previste, alla installazione di turbine mini-eoliche (come si desume dal confronto tra il testo originario del regolamento e quello successivo alla modifica). Emendamento la cui presentazione e approvazione, in assenza di elementi di segno contrario e alla luce dell'esito negativo della prova per interpello, non era ragionevolmente prevedibile dagli odierni convenuti nel momento in cui hanno assunto l'incarico di realizzare in favore della società (...) s.r.l. i due impianti di mini-eolico. In altri termini, ostative alla realizzazione dei progetti per cui è causa sono state le caratteristiche della zona in cui gli impianti avrebbero dovuto essere costruiti, così come previste nel regolamento comunale a seguito dell'emendamento approvato e sulle quali i convenuti non avevano alcuna potestà modificativa. Tali circostanze trovano, peraltro, conferma nel D.D.G. della (...) del 2015 con il quale è stato approvato il regolamento per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili del Comune di (...) Ed infatti, dalla lettura di tale decreto si desume che la richiesta di modifica dell'art. 10 del regolamento comunale, relativo alla contestualizzazione e localizzazione degli impianti, avanzata dalla società (...) s.r.l. a seguito della pubblicazione del regolamento, così come modificato all'esito della adozione della delibera comunale del 25.06.2014, è stata respinta alla luce delle caratteristiche della zona in cui la società avrebbe dovuto costruire gli impianti (v. documento n. 2 allegato alla comparsa della terza chiamata). Non condivisibile è, poi, l'assunto attoreo secondo il quale se i convenuti "fossero stati solerti e puntuali nel dare corso alle pratiche, le procedure autorizzative sarebbero andate a buon fine, posto che ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.P.R. n. 380/01 e dell'art. 78, ultimo comma, della L.R. n. 61/85, il permesso di costruire decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche solo qualora i lavori non siano già iniziati e il completamento dell'opera non sia effettuato entro 3 anni dalla data di inizio", così da ricondurre all'inesatto adempimento del (...) e del (...) la mancata realizzazione degli impianti. (...). 15 del d.p.r. n. 380/2001 infatti non solo non trova applicazione alla P.A.S.1 (istituto avente diversa natura giuridica), ostandovi il chiaro dato testuale della norma richiamata, ma prevede che solo il completamento dell'opera nel termine di legge impedisce il venir meno del permesso di costruire nel caso di entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche. In ordine all'eventuale termine entro cui gli impianti sarebbero stati realizzati laddove il regolamento comunale non fosse stato modificato tuttavia nulla è stato allegato. Deve, poi, rilevarsi che anche ove fosse decorso il termine di 30 gg per il perfezionarsi del silenzio - assenso conseguente alla presentazione della P.A.S, il Comune, ravvisando profili di difformità rispetto al regolamento urbanistico adottato, avrebbe potuto comunque agire in autotutela, inibendo la realizzazione degli impianti. (...) della causa che ha reso impossibile la realizzazione degli impianti di mini-eolico nella sopravvenuta modifica del regolamento comunale, oltre a privare di rilevanza la denuncia di sinistro indirizzata dal convenuto (...) alla propria assicurazione e prodotta dalla società attrice (nella quale peraltro il (...) riferisce della avvenuta modifica del regolamento comunale e della conseguente impossibilità ad eseguire la prestazione che ne è derivata), induce altresì a ritenere che nessun rimprovero possa essere mosso ai convenuti per avere, già all'inizio dell'anno 2014, rassicurato la società (...) s.r.l. sulla fattibilità dei progetti, come riferito dai testi escussi, poiché all'epoca tale modifica non era, come già rilevato, ragionevolmente prevedibile e, di conseguenza, appare verosimile che il (...) e il (...) fossero convinti del buon esito della pratica edilizia e della piena realizzabilità dei progetti predisposti. Irrilevanti ai fini del decidere sono infine le deposizioni dei testi escussi laddove riferiscono che il (...) e il (...) hanno comunicato, tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014, al teste (...) di avere ottenuto le chieste autorizzazioni e che i progetti erano cantierabili, involgendo tali circostanze valutazioni su profili di responsabilità dolosa in capo ai convenuti non tempestivamente dedotti dalla società attrice. Tardiva, infine, è la deduzione svolta dal convenuto (...) per la prima volta nella comparsa conclusionale in ordine alla illegittimità del regolamento comunale adottato dal Comune di (...) - illegittimità che, sulla base delle considerazioni svolte, involgerebbe al più eventuali profili di responsabilità del Comune nei confronti della società attrice. La ritenuta riconducibilità della causa che ha reso impossibile la prestazione dei convenuti alla sopravvenuta modifica del regolamento comunale conduce al rigetto della richiesta di CTU formulata dalla società attrice. Sulla scorta delle pregresse considerazioni, la domanda attorea va dunque rigettata. In ragione del rigetto della domanda spiegata dalla società attrice, deve ritenersi assorbita la domanda di manleva proposta dal convenuto (...) (per il caso di soccombenza anche parziale) nei confronti della chiamata in causa (...) s.p.a. 4) Le spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, e nello specifico del disposto di cui all'art. 6, per il giudizio di primo grado, in base allo scaglione di riferimento (da Euro 1.000.001 a 2.000.000), individuato sulla base del danno lamentato dalla società attrice e quantificato in Euro 1.097.720,00, secondo i valori compresi tra minimi e medi, tenuto conto dell'attività difensiva svolta. La società attrice deve essere altresì condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla terza chiamata (...) S.p.A., atteso che "in tema di liquidazione delle spese di giudizio, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite; e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio (v. Cass. civ. 2492/2016; Cass. civ. 23552/2011; Cass. civ. 7674/2008). P.Q.M. Il Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede: 1) rigetta la domanda attorea; 2) condanna la società attrice alla rifusine delle spese di lite in favore dei convenuti (...) e (...) che si liquidano in complessivi Euro 16.500,00 ciascuno per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; 3) condanna la società attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della (...) S.p.A., che si liquidano in complessivi Euro 16.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di MARSALA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa (...) ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1577/2021 RG OGGETTO: accertamento negativo del credito in materia bancaria Verterne tra (...) rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato all'atto introduttivo, dall'avv. (...), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, - attore - E (...) S.p.A., (...) nella qualità di Responsabile di Struttura di Terzo Livello con Funzione Legale della Banca (livello di procura D5) e, come tale, legale rappresentante della medesima Banca come da delibera del CDA del 27.5.2021 ai sensi del vigente (...) convenuto OMISSIS MOTIVI DELLA DECISIONE Oggetto del presente giudizio è il contratto di finanziamento stipulato in data 07.06.2007 dall'odierno attore (...) con la società (...) (ora BANCA (...)). Il contratto, distinto con il n. (...) prevedeva un importo complessivo di finanziamento pari ad Euro 32374,44, da rimborsare in 120 rate mensili, dall'importo costante di Euro 449,10. L'attore afferma la nullità delle condizioni contrattuali in punto di interessi per l'errata indicazione del TAEG e, dunque, violazione dell'art. 124 TUB pro tempore vigente; la discrasia tra il TAEG pubblicizzato e quello effettivo deriverebbe dalla mancata valutazione nel relativo calcolo di tutte le spese connesse al finanziamento, in modo particolare quelle relative all'assicurazione. Tale illegittimità comporterebbe il ricalcolo delle posizioni di dare/avere, sostituendo al tasso di interesse previsto in contratto quello minimo BOT. Ulteriore doglianza avanzata riguarda poi la violazione dell'art. 117 TUB per omessa indicazione del tasso effettivo praticato e del regime di capitalizzazione composta del piano di ammortamento adottato dall'istituto di credito. Secondo l'attore, la banca, in violazione degli art. 1283 c.c. e 1346 c.c., avrebbe erroneamente calcolato gli interessi includendo, nel piano di ammortamento, alla voce capitale finanziato, anche gli ulteriori interessi del preammortamento. Tale condotta avrebbe comportato l'applicazione degli interessi sugli interessi di preammortamento. Infine, la rateizzatone avrebbe altresì comportato una difformità tra TAN e TAE, in alcun modo pubblicizzata, anzi del tutto omessa. Per tali motivi ha chiesto l'accertamento di quanto lamentato, con rideterminazione delle rispettive posizioni di dare/avere e condanna anche al risarcimento del danno. L'istituto di credito convenuto, contestati tutti gli assunti avversari, ha ribadito la correttezza e legittimità delle clausole contrattuali, rilevando in particolare l'erroneità dei calcoli eseguiti dall'attore ai fini della verifica del TAEG poiché in tale voce non andrebbero computati i costi di assicuratone, peraltro facoltative e non obbligatorie ai fini della conclusione del contratto. Ha poi aggiunto che, l'eventuale difformità potrebbe incidere sulle condizioni di trasparenza, tenuto conto che il TAEG svolge soltanto una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella possibilità di conoscere il suo costo totale effettivo e non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 117 T.U.B.. Infine contestata la pattuizione del preammortamento ha evidenziato che la prima rata del finanziamento conterrebbe la maggiorazione di importo pari all'imposta di bollo del contratto. Per tali motivi ha chiesto il rigetto dell'azione. Il procedimento, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., è stato istruito attraversò la documentazione riversata in atti e la ctu econometrica. Chiusa la fase istruttoria, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione. L'azione promossa da (...) è fondata e merita di essere accolta. Sull'errata indicazione del TAEG e sulle sue conseguenze. Il TAEG è un indice che esprime il costo complessivo dell'operazione di credito e sono in esso inclusi anche i costi che non rilevano ai fini del calcolo del TEG. Nel caso di credito al consumo l'art. 125 bis T.U.B. prevede espressamente la nullità della clausola relativa agli interessi e la sostituzione con quelli di legge, qualora sia stato omesso o sia stato indicato in modo errato il TAEG: il comma 6 del suddetto articolo prevede intatti che "Sono nulle le clausole del Contratto relative a costi a carico del Consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della chiusola non comporta di nullità del contratto". Per come già ampiamente disquisito dalla giurisprudenza di merito, in base alle norme sulla trasparenza bancaria gli intermediari finanziari devono indicare ai clienti, consumatori o no, il costo complessivo del finanziamento, attraverso l'inserimento nei contratti di un indicatore di costi, espresso con l'acronimo l'ISC o TAEG. Laddove il TAEG indicato risulti scorretto ciò determina la nullità rispetto alla singola clausola e la rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall'art. 117 e 125-bis del TUB. Dunque, durante la fase istruttoria è stato demandato al ctu l'incarico di verificare proprio la conformità ò meno del TAEG effettivo a quello pubblicizzato. Il nominato ctu, esaminati i documenti contrattuali, non per ultimo il piano di ammortamento, ha concluso accertando proprio la difformità di tale indicatore effettivamente risultante dall'applicazione delle clausole a quanto pubblicizzato. La doglianza avanzata dall'attore è dunque risultata fondata. Conseguentemente, secondo le istruzioni impartitegli in sede di conferimento di incarico, il nominato ctu ha provveduto a rielaborare le posizioni di dare/avere, sostituendo il tasso contrattualmente previsto con quello previsto dall'art. 117 T.U.B.. Il ricalcolo ha evidenziato un importo illegittimamente richiesto pari ad G 20.924,81 che, in accoglimento della domanda avanzata, dovrà essere restituito all'attore. Per completezza si accenna infine, in considerazione dell'ormai univoco orientamento giurisprudenziale, alla correttezza della metodologia di calcolo che prevede l'inclusione anche delle spese e costi per la stipula di contratti assicurativi: nel caso specifico, peraltro, la polizza risulta espressamente stipulata a protezione del credito, con una copertura assicurativa di durata corrispondente a quella del finanziamento, stipulata contestualmente al finanziamento ed il cui benéficiario viene individuato nell'istituto di credito. È perciò incontrovertibile che, anche tale voce vada computata ai fini del calcolo del TAEG. Infine, è risultata altrettanto fondata l'eccepita inclusione degli interessi di preammortamento nel piano di ammortamento, unitamente alla voce di capitale erogato: siffatta modalità di calcolo ha comportato l'applicazione degli interessi contrattualmente pattuiti anche agli interessi relativi al preammortamento, comportando, di fatto, la violazione dell'art. 1283 c.c., con un illegittimo maggior esborso a carico del cliente pari ad Euro 191,91. Concludendo, le domande avanzate dall'attore meritano di essere accolte, con condanna dell'istituto convenuto al rimborso della complessiva somma di Euro 21.116,72. Su tale somma andranno poi riconosciuti gli interessi al saggio legale dall'estinzione del rapporto sino all'effettivo soddisfo. Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento danni in mancanza di qualsivoglia istruttoria sul punto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. Le spese di ctu vengono definiti v amen te poste a carico di parte convenuta soccombente. P.Q.M. Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1577/2021 RG, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: accoglie la presente azione e, per l'effetto, dichiara la violazione dell'art. 125 bis TUB per l'errata pubblicizzazione del Taeg rispetto a quello effettivamente applicato; condannare la banca convenuta alla ripetizione delle somme versate in eccedenza, per un imporro di Euro 20.924,81, oltre ad Euro 191,91, a titolo ili interessi illegittimi, per come meglio indicalo in parte moriva, oltre interessi legali dall'estinzione del rapporto all'effettivo rimborso; condanna la convenuta a rifondere a parte attrice le spese di Lire, liquidare pari ad Euro 264,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il rutto distratto in favore del procuratore antistatario; pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu. Così deciso in Marsala il 27 settembre 2022. Depositata in Cancelleria il 27 settembre 2022.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Marsala SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Marsala, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 225/2019 R.G. tra (...) SRL (C.F. (...)), assistita e difesa dall'Avv. (...) ATTRICE e (...) (C.F. (...)), assistita e difesa dall'Avv. (...) CONVENUTA CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte attrice: con riferimento al preliminare di permuta del 1.10.2017 - accertare e dichiarare l'inadempimento di parte convenuta rispetto alle obbligazioni assunte con il sopradetto preliminare per le ragioni esposte in narrativa; - conseguentemente accertare e dichiarare il diritto di parte attrice ad ottenere il trasferimento di proprietà degli immobili ivi indicati e, conseguentemente, pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 cod. civ., una sentenza d'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di permuta, che tenga luogo dell'inadempimento della Sig.ra (...) e che produca gli effetti del contratto non concluso, trasferendo così a parte attrice la proprietà degli immobili indicati nel preliminare del 1.10.2017, unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze - accertare e dichiarare inoltre il diritto di parte attrice ad ottenere, a causa della mancata stipula del contratto definitivo, il diritto al risarcimento dei danni per le ragioni e nell'ammontare spiegato in narrativa; - per l'effetto condannare parte convenuta al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata disponibilità degli immobili stessi che, commisurato all'ammontare dei canoni medi per locazione di immobili della medesima tipologia nella medesima zona fino alla effettiva consegna dell'immobile che, come da certificazione, ammonta, alla data del 31.12.2018, ad un totale di euro 21.600,00 (iva esclusa); - condannare parte convenuta al pagamento delle spese giudiziarie oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, come per legge; con riferimento al preliminare di vendita del 19.10.2017 - accertare e dichiarare l'inadempimento di parte convenuta rispetto alle obbligazioni assunte con il sopradetto preliminare per le ragioni esposte in narrativa; - conseguentemente accertare e dichiarare il diritto di parte attrice ad ottenere il trasferimento di proprietà dell'immobile ivi indicato e, conseguentemente, pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 cod. civ., una sentenza d'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di vendita, che tenga luogo dell'inadempimento della Sig.ra (...) e che produca gli effetti del contratto non concluso, trasferendo così a parte attrice la proprietà dell'immobile indicato nel preliminare del 19.10.2017, unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze; - condannare parte convenuta al pagamento delle spese giudiziarie oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, come per legge; per parte convenuta: in via principale, rigettare integralmente le domande attoree, in quanto infondate in fatto e diritto; accertare e dichiarare la nullità del contratto preliminare di permuta dell'1/10/2017 e del 19/10/2017 nonché della scrittura privata del 21/12/2017, del contratto avente ad oggetto la Ferrari del 19/09/2017 e del contratto relativo all'Audi A5 in quanto la firma non è stata posta in essere dalla sig.ra (...) e non in ogni caso dalla rappresentante legale della società (...).srl; Accertare e dichiarare in ogni caso la risoluzione del contratto preliminare ex art 1453 c.c. sottoscritto in data 01/10/2019 e del contratto sottoscritto in data 19/10/2017 per inadempimento contrattuale della società; con vittoria di spese ed onorari di causa. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 22.1.2019, la (...) s.r.l. ha convenuto in giudizio (...) domandando l'esecuzione in forma specifica, a norma dell'art. 2932 c.c., di due contratti preliminari stipulati rispettivamente in data 1.10.2017 e 19.10.2017. Nello specifico ha rappresentato che, in data 1.10.2017, le parti avevano concluso un contratto preliminare di permuta con il quale avevano pattuito che, a fronte della promessa di trasferimento della proprietà di due autovetture ad opera della società attrice (un'Audi A5, telaio (...), tg. (...) e una Ferrari F430, telaio (...), tg. (...)), la sig.ra (...) prometteva di trasferire la proprietà di due unità immobiliari site in Marsala, in c/da (...) (un locale commerciale, identificato al catasto fabbricati al foglio (...), particella (...) sub (...) (ex (...) sub (...)) piano I cat. C/1, e un laboratorio artigianale, identificato al catasto fabbricati al foglio (...), particella (...) sub (...) (ex (...) sub (...)) piano I cat. C/3), obbligandosi reciprocamente ad addivenire alla stipula del contratto definitivo entro il 31.12.2017. Ha esposto che la predetta stipulazione era intervenuta all'esito di una serie di accordi novativi pattuiti in relazione all'originario contratto dd. 8.8.2017 - con il quale la società attrice aveva venduto l'autovettura Mercedes S350 targata (...), per il prezzo concordato di euro 20.000,00, alla convenuta che, di contro, aveva trasferito alla controparte la proprietà di due autovetture (Fiat Panda e Opel Antara, per la concorde stima di euro 7.500,00) con la promessa di pagamento del saldo di 12.500,00 tramite assegno bancario - al quale era seguita la concorde sostituzione dell'autovettura Mercedes con la Audi A5 oggetto del preliminare anzidetto, sicché, a fronte della valutazione di tale ultima vettura per euro 27.000,00, la sig.ra (...) si era obbligata al pagamento di ulteriori euro 7.500,00 tramite assegno bancario. Ancora, con altro contratto dd. 19.9.2017, le medesime parti avevano convenuto il trasferimento della proprietà della summenzionata autovettura Ferrari ad opera dell'attrice, per la valutazione di euro 163.000,00, contro il trasferimento di "due locali siti in c/da (...) di mq 200 - particella (...) foglio (...) e particella (...) sub (...)". A seguito dei mancati pagamenti tramite assegno bancario da parte della odierna convenuta, le parti addivenivano alla stipula del preliminare dd. 1.10.2017, contratto che tuttavia, secondo la ricostruzione offerta dalla società attrice, sarebbe stato adempiuto soltanto dalla (...) s.r.l., come risulterebbe dimostrato dalla documentazione prodotta in allegato all'atto di citazione. In data 19.10.2017 le medesime parti avevano stipulato, invece, un contratto preliminare di compravendita, con il quale l'odierna convenuta prometteva di vendere, in forza di procura rilasciata dalla madre (...), un appartamento sito in Marsala, in viale (...) verso il corrispettivo di euro 50.000,00, con la contestuale consegna da parte dell'odierna attrice, a titolo di acconto, di un assegno circolare dell'importo di euro 5.000,00 e la pattuizione dell'obbligo reciproco di addivenire alla stipula del definitivo entro il mese di gennaio 2018. A seguito di ulteriori pagamenti in acconto effettuati dall'attrice (due assegni bancari dell'importo complessivo di euro 10.000,00 e un pagamento di euro 1.000,00 in contanti), e in considerazione di asserite difficoltà economiche della sig.ra (...), le parti avevano ulteriormente convenuto, in data 21.12.2017, che la (...) s.r.l. avrebbe corrisposto la residua somma in parte tramite accollo, per l'importo di euro 26.000,00, del debito della controparte nei confronti della Banca (...) derivante dal contratto di mutuo stipulato in relazione alle unità immobiliari oggetto del contratto di permuta dd. 1.10.2017 e, per la restante parte di euro 9.790,00, mediante compensazione con una serie di spese sostenute dall'odierna attrice - relative nello specifico al passaggio di proprietà delle autovetture Audi A5 e Ferrari F430 e di due ulteriori vetture acquistate dalla stessa (...) in precedenza, nonché al noleggio imprecisato di autovetture "anche intestate a terzi" - e con il risarcimento dei danni arrecati alle predette autovetture. Tutto ciò premesso, e sui rilievi dell'avvenuta esecuzione delle proprie prestazioni e dell'inadempimento della controparte, la società attrice ha introdotto la presente controversia al fine di ottenere una sentenza che produca gli effetti dei contratti preliminari non conclusi a norma dell'art. 2932 c.c., oltre al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata stipula del contratto dd. 1.10.2017. Con comparsa di risposta depositata in data 4.5.2019 si è costituita in giudizio la sig.ra (...), eccependo in via preliminare l'improcedibilità delle domande di parte attrice in ragione del mancato esperimento della mediazione obbligazione, trattandosi dell'esecuzione in forma specifica di contratti preliminari aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili, conseguentemente rientrante nella materia dei diritti reali espressamente contemplata all'art. 5, co. 1-bis, d.lgs. n. 28/2010. Nel merito ha confermato la stipula del contratto di permuta dd. 1.10.2017, affermando altresì che, contestualmente, le medesime parti avevano stipulato un ulteriore contratto, con il quale ella si era impegnata a trasferire la proprietà di un locale commerciale sito in Marsala nella via (...), identificato al catasto fabbricati al foglio (...) particella (...) sub (...), verso il corrispettivo costituito dalla permuta di un'autovettura Alfa Romeo 4C Spider e da un conguaglio di euro 40.000,00 a carico della società odierna attrice, con l'impegno a stipulare il contratto definitivo in data 31.12.2017. Successivamente, secondo la ricostruzione della convenuta, con atto dd. 30.10.2017 costei aveva trasferito la proprietà della medesima unità immobiliare alla società "(...)" di (...) s.n.c., con l'espressa e congiunta dichiarazione secondo cui il prezzo convenuto di euro 190.000,00 era già stato pagato dalla società acquirente alla venditrice mediante un assegno bancario dell'importo pari al prezzo convenuto e intestato alla società (...). Ciò premesso, la convenuta ha evidenziato che, in relazione al primo contratto di permuta, la società venditrice non risultava proprietaria o, comunque, intestataria dell'automobile Audi A5, quantomeno alla data di stipula del preliminare; circostanza che le sarebbe stata dolosamente nascosta al momento della sottoscrizione del preliminare. Ha disconosciuto, inoltre, la scrittura dd. 8.8.2017, rilevando a tal riguardo la sovrapponibilità della firma autografa ivi apposta ad altra firma rinvenibile in un assegno allegato alla comparsa. Allo stesso modo, la convenuta ha contestato e disconosciuto la firma autografa apposta in calce al contratto di vendita dell'autovettura Ferrari dd. 19.9.2017; sicché ha chiesto che venga dichiarata la nullità tanto del contratto preliminare di permuta dd. 1.10.2017 oggetto delle domande attoree, quanto del contratto di vendita dd. 19.9.2017, contestando altresì il certificato, allegato da parte attrice, di trascrizione di tale ultimo atto di vendita, in quanto contraddistinto da cancellazioni in relazione alla data di sottoscrizione, con la conseguente incertezza della data in cui sarebbe stato posto in essere. E ancora, ha sottolineato come nel caso di specie non sarebbe stata rispettata la normativa vigente in tema di passaggio di proprietà di auto usate, con particolare riferimento alla dichiarazione di vendita del proprietario, alla successiva annotazione sul certificato di proprietà, alla registrazione al PRA ai fini dell'emissione di un nuovo certificato di proprietà e alla comunicazione alla Motorizzazione civile ai fini della carta di circolazione. Pertanto, ha sostenuto che il passaggio di proprietà non sarebbe mai realmente avvenuto, con il conseguente inadempimento della controparte. Parte convenuta ha contestato e disconosciuto, altresì, la scrittura privata dd. 19.10.2017 recante il secondo contratto preliminare di permuta oggetto delle domande attoree, così come la scrittura dd. 21.12.2017, con la conseguente nullità tanto del primo contratto, quanto del successivo accordo con il quale le parti, secondo la ricostruzione della società attrice, avrebbero convenuto una modifica delle pattuizioni relative alla controprestazione a carico della (...) (accollo di un mutuo e compensazione di varie spese in luogo del pagamento del saldo del corrispettivo originariamente pattuito, al netto degli acconti già pagati). Ha contestato le domande di parte avversa in punto di spese di noleggio delle vetture Ferrari e Alfa Romeo, sostenendo di non essere mai stata proprietaria delle stesse, per quanto ampiamente esposto. Ha affermato, ancora, che la dicitura "acconto su appartamento via (...) II piano in Marsala n. (...)", inserita in calce alla copia di un assegno circolare emesso in favore della convenuta, sarebbe stata aggiunta successivamente alla sottoscrizione che la medesima avrebbe, di contro, apposto a quietanza del saldo di euro 40.000,00 dovuto in forza del contratto di vendita dd. 1.10.2017 avente ad oggetto gli immobili di via (...). In conclusione, ha chiesto, in via preliminare, che venga dichiarata l'improcedibilità delle domande avverse in ragione del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione; nonché, in principalità, il rigetto delle domande, in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre all'accertamento e alla declaratoria della nullità dei contratti, nei termini sopra descritti; e, in subordine, la risoluzione per inadempimento dei contratti preliminari dd. 1.10.2017 e 19.10.2017. La causa è stata istruita con l'assunzione di testi, a prova diretta e contraria, l'interrogatorio formale della convenuta, l'assunzione di CTU grafologica e con l'ordine di esibizione nei confronti della società attrice in ordine agli originali dei contratti oggetto del disconoscimento della controparte. Va rigettata, preliminarmente, l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta sul rilievo del mancato esperimento del procedimento di mediazione, giacché l'azione diretta all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c., ancorché volta al trasferimento di diritti reali, non ha natura reale ma personale, riferendosi a un diritto di obbligazione nascente dal contratto, laddove il diritto reale non costituisce la causa petendi della domanda, con la conseguenza di dover escludere che nella specie si verta in "materia di diritti reali". Venendo, dunque, al merito della domanda di parte attrice relativa all'esecuzione in forma specifica del preliminare dd. 1.10.2017, si osserva quanto segue. Non coglie nel segno, in primo luogo, l'eccezione di parte attrice relativa alla tardività della costituzione in giudizio per ciò che concerne le questioni di nullità sollevate dalla convenuta, come tali rilevabili d'ufficio e, dunque, non soggette a decadenza a norma dell'art. 167 c.p.c. Esaminando, pertanto, il merito della pretesa attorea, occorre innanzitutto circoscrivere le contestazioni di controparte sotto il profilo della dedotta nullità. Nello specifico, infatti, la convenuta non ha contestato, né tantomeno disconosciuto, la sottoscrizione del contratto dd. 1.10.2017; sottoscrizione, del resto, confermato dalla stessa in sede di interrogatorio formale. Le contestazioni in merito sono state, di contro, riferite alle scritture sottoscritte rispettivamente in data 8.8.2017 e 21.12.2017, sicché su tali contratti è stata disposto l'approfondimento peritale all'esito del quale, tuttavia, il CTU nominato ha confermato l'autenticità delle sottoscrizioni riferibili alla sig.ra (...), odierna convenuta; ciò di cui, alla luce dei dettagliati rilievi della consulenza - del resto non contestati specificamente dalla convenuta - non v'è ragione di dubitare ulteriormente, sicché le predette scritture devono ritenersi positivamente verificate. Nell'ambito della medesima eccezione di nullità pare collocarsi altresì quanto dedotto dalla convenuta in merito alla circostanza che la società odierna attrice non fosse proprietaria dell'autovettura Audi A5 al momento della sottoscrizione del preliminare dd. 1.10.2017. A tal riguardo, peraltro, basti rilevare il tradizionale insegnamento secondo cui "in tema di contratto preliminare di vendita, il promittente venditore di una cosa che non gli appartiene, anche nel caso di buona fede dell'altra parte, può adempiere la propria obbligazione procurando l'acquisto del promissario direttamente dall'effettivo proprietario. Pertanto, il promissario acquirente, il quale ignori che il bene, all'atto della stipula del preliminare, appartenga in tutto od in parte ad altri, non può agire per la risoluzione prima della scadenza del termine per la conclusione del contratto definitivo, in quanto il promittente venditore, fino a tale momento, può adempiere all'obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene, acquistandola egli stesso dal terzo proprietario o inducendo quest'ultimo a trasferirgliela" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4164 del 02/03/2015, Rv. 634464 - 01); con la conseguente irrilevanza della dedotta circostanza, tanto sotto il profilo della validità del contratto, quanto in relazione al supposto inadempimento della società attrice, la quale, peraltro, a seguito della predetta stipulazione, e prima dello spirare del termine convenuto per la stipula del definitivo, era divenuta proprietaria del bene promesso in vendita. Accertata la validità del contratto preliminare di permuta dd. 1.10.2017, a questo punto viene in rilievo l'eccezione di parte attrice relativa alla tardività della costituzione della convenuta, giacché, se la tardività non rileva con riguardo alle questioni rilevabili d'ufficio, essa assume rilevanza con riferimento all'eccezione di inadempimento, sollevata dalla controparte nell'ottica della risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., in quanto eccezione in senso stretto come tale non rilevabile d'ufficio. Ed invero, va rilevato come nel caso di specie la convenuta, citata a comparire all'udienza del 24.5.2019, si sia costituita soltanto nella giornata di sabato 4.5.2019, oltre il termine di 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, non rilevando a tal fine lo spostamento dell'udienza operato a norma dell'art. 168-bis, co. 4, c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2299 del 30/01/2017, Rv. 642490 - 01, nonché, quanto alla scadenza del termine a ritroso nella giornata del sabato, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14767 del 30/06/2014, Rv. 631570 - 01), laddove il principio di diritto della Suprema Corte invocato dalla medesima a sostegno della ritenuta tempestività delle eccezioni in senso stretto sollevate in comparsa (si tratta, nello specifico, della massima di cui alla sentenza n. 17121 del 13/08/2020, Rv. 658958 - 01) si riferisce, all'evidenza, al testo dell'art. 180 c.p.c. previgente alla novella introdotta dall'art. 2, co. 3, lett. c bis), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, in vigore dal 1° marzo 2006. Ne consegue la decadenza della convenuta, a norma dell'art. 167, co. 2, c.p.c., dalla facoltà di sollevare la predetta eccezione di inadempimento, che pertanto si rivela inammissibile. Tutto ciò considerato, non può che trovare accoglimento la domanda di parte attrice, risultando di fatto pacifico l'inadempimento della convenuta in ordine alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare di permuta dd. 1.10.2017; sicché va disposto il trasferimento in favore della società attrice dei beni indicati nel predetto preliminare come meglio indicati in dispositivo. All'accoglimento della domanda consegue, inoltre, la fondatezza della domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice in relazione all'inadempimento della convenuta. Ed invero, in base all'in quod plerumque accidit, deve ritenersi che la società attrice, qualora avesse avuto la disponibilità delle unità immobiliari oggetto del preliminare di permuta, trattandosi di locali a destinazione d'uso commerciale già concessi in affitto, tali immobili le avrebbero garantito le utilità che, di fatto, sono andate a vantaggio della convenuta inadempiente; la quale, di contro, in comparsa di risposta, ha omesso di contestare i danni lamentati dalla controparte sia nell'an, sia nel quantum. Conseguentemente, dovendosi ritenere provati i danni sotto questo profilo subiti dalla società attrice, nell'ammontare indicato in atto di citazione, la convenuta va condannata a risarcire alla società attrice la richiesta somma di euro 21.600,00, oltre interessi legali - dalla data del 31.12.2018 al saldo -calcolati su tale somma rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. Di converso, non può trovare accoglimento la domanda di parte attrice avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica dei preliminare dd. 19.10.2017, per le ragioni di seguito esposte. La sottoscrizione di tale contratto, invero, è stata tempestivamente disconosciuta dalla convenuta - irrilevante sul punto la tardiva costituzione in giudizio, giacché sulla scorta del disposto dell'art. 215, co. 1, n. 2) c.p.c., deve ritenersi che la decadenza dal potere di disconoscere una scrittura è connessa al dato temporale della produzione della scrittura disconosciuta, e non al tempo della costituzione in giudizio (cfr. App. Napoli, sentenza n. 3007 del 28 luglio 2021) - sicché, disposta CTU grafologica a seguito dell'istanza di verificazione proposta da parte attrice, è emerso all'esito che la firma apposta sul contratto manoscritto del 19.10.2017 è frutto di un fotomontaggio meccanico, laddove la formula dubitativa adottata dal Consulente ("è possibile che (...) sia frutto di fotomontaggio meccanico") risulta correlata alla circostanza che non è stato prodotto in giudizio l'originale della scrittura in questione. Nel merito della comparazione compiuta, infatti, è stata constatata "l'assoluta identità" delle sottoscrizioni esaminate; circostanza che induce a ritenere provata la falsità della scrittura dd. 19.10.2017, anche alla luce del fatto che l'istante, a seguito di tale constatazione, si è limitato a sottolineare la summenzionata formula dubitativa adottata dal CTU, senza fornire elemento alcuno che possa giustificare la plausibilità di spiegazioni alternative in merito alla congruenza rilevata. Del resto, la prospettazione di parte attrice non può ritenersi corroborata dalla produzione documentale di cui all'allegato n. 8 di parte attrice, recante copia di un assegno circolare emesso in favore della convenuta; giacché, oltre ad apparire plausibile la circostanza dedotta della convenuta, secondo cui la dicitura "acconto su appartamento via (...) II piano in Marsala n. (...)" sarebbe stata aggiunta successivamente alla sottoscrizione, deve evidenziarsi come la successiva allegazione, in base alla quale l'assegno in questione sarebbe stato corrisposto a quietanza del saldo di euro 40.000,00 dovuto in forza del contratto di vendita dd. 1.10.2017 - avente ad oggetto altri immobili siti via (...) - non sia stata specificamente contestata dall'attrice, né all'udienza del 28.5.2019, né tantomeno nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., sicché deve ritenersi provata a norma dell'art. 115 c.p.c. Alla falsità della sottoscrizione consegue all'evidenza la nullità del contratto dd. 19.10.2017. Nondimeno, non può trovare accoglimento la domanda subordinata di ripetizione dell'indebito avanzata dall'attrice in relazione alla predetta declaratoria di nullità, in quanto proposta soltanto in sede di comparsa conclusionale, risultando pertanto preclusa a norma dell'art. 183, co. 4, c.p.c. In ragione della soccombenza reciproca, va disposta la compensazione delle spese di lite, mentre, attesi l'esito della causa e l'accertata falsità posta in essere, vanno definitivamente poste a carico di parte attrice le spese di CTU. P.Q.M. Il Tribunale di Marsala, Sezione civile, in persona del Giudice Gianpaolo Bellofiore, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda o eccezione, così provvede: - accerta e dichiara l'inadempimento della convenuta (...) in ordine al contratto preliminare di permuta stipulato in data 1.10.2017 con la società (...) s.r.l., con il conseguente il diritto di parte attrice di ottenere il trasferimento della proprietà degli immobili ivi indicati; per l'effetto, dispone a norma dell'art. 2932 c.c. il trasferimento da (...) ad (...) s.r.l., nello stato di fatto e di diritto in cui si trovato e con le formalità pregiudizievoli eventualmente iscritte e trascritte presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari: a) della piena proprietà dell'unità immobiliare sita in Marsala, in c/da (...), identificata al catasto fabbricati al foglio (...), particella (...) sub (...) (ex (...) sub (...)) piano I cat. C/1; b) della piena proprietà dell'unità immobiliare sita in Marsala, in c/da (...), identificata al catasto fabbricati al foglio (...), particella (...) sub (...) (ex (...) sub (...)) piano I cat. C/3) - ordina al conservatore dei registri immobiliari competente di provvedere alla trascrizione della presente sentenza a favore della parte attrice e contro la convenuta, con esonero all'uopo da ogni responsabilità; - condanna (...) al risarcimento dei danni subiti da (...) s.r.l. in relazione all'inadempimento del contratto preliminare di permuta stipulato tra le parti in data 1.10.2017, determinati in euro 21.600,00, oltre interessi legali - dalla data del 31.12.2018 al saldo - calcolati su tale somma rivalutata annualmente secondo gli indici Istat; - rigetta la domanda di parte attrice relativa al contratto preliminare dd. 19.10.2017; - dichiara la nullità del contratto preliminare di permuta dd. 19.10.2017, asseritamente stipulato tra (...) s.r.l. e (...), di cui all'allegato n. 6 dell'atto di citazione; - compensa le spese del giudizio; - pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU. Così deciso in Marsala il 29 ottobre 2021. Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2021.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Pizzo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause civili iscritte ai nn. 2476/2018 e 420/19 R.G., riunite con provvedimento in data 18/6/19; tra (domanda iscritta a ruolo col n. 2476/18 RG) (...) (C.F.: (...)) e (...) (C.F.: (...)) rappresentati e difesi dall'Avv. Gioacchino (...), giusta procura allegata all'atto introduttivo; (domanda iscritta a ruolo col n. 420/19 RG) (...) (C.F.: (...)) (...) (C.F.: (...)) (...) (C.F.: (...))), (...) (C.F.: (...)) (...) (C.F.: (...)) rappresentati e difesi dall'Avv. An.Ma., giusta procura allegata all'atto introduttivo; - ATTORI - contro (...) ASS.NI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. St.Pa., giusta procurata allegata alla comparsa di costituzione; e (...) (C.F.: (...)) e (...) (C.F.: (...) rappresentati e difesi dall'Avv. An.Lo. giusta procura allegata alla comparsa di costituzione; - CONVENUTI - MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Domande delle parti. 1.1) Con atto di citazione notificato il 07/11/2018, (...) e (...) premesso che il 16/03/2017, alle ore 10:15, lungo la SP 51 con direzione di marcia Campobello di Mazara - (...) nei pressi della (...), in territorio di Campobello di Mazara, perdeva la vita il proprio fratello, (...), a bordo di un (...) tg. (...) travolto da un'autovettura (...) tg. (...) (polizza (...) Ass.ni S.p.A. n. (...)) condotta da (...), di proprietà del figlio (...), chiedevano di "ritenere e dichiarare i convenuti (...) ed (...) responsabili - per le motivazione di cui infra - della morte del Sig. (...) in dipendenza del sinistro avvenuto il 16 marzo 2017 e conseguentemente, condannandoli, in solido con la (...) ass.ni S.p.A. che copre i rischi per la R.C.A dell'autovettura (...) tg. (...) al pagamento in favore degli attori della complessiva somma Euro 168.000,00 (Euro 84.000,00 cadauno) o quella maggiore o minore somma, che sarà per risultare nel corso del giudizio dall'effettuanda istruttoria o che sarà determinata anche in via equitativa, da Questo Tribunale; In Subordine, qualora dovesse ravvisarsiun concorso di colpa del de cuius nella causazione dell'evento dannoso, statuire sull'eventuale grado di responsabilità del defunto Sig. (...), con conseguente proporzionale diminuzione del danno posto a carico dei convenuti; Il tutto, trattandosi di debiti di valore, oltre rivalutazione monetaria ed interessi da mancato godimento e/o comunque interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno dal momento del sinistro al soddisfo; Con riserva di ogni e qualsiasi messo istruttorio che sarà richiesto nei termini e con le modalità di cui all'art. 183, co. 6, cpc; Vinte le spese di lite, che si chiede vengano distratte in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e non riscossi gli onorari". 1.2) Si costituiva, in data 26/02/2019, la convenuta (...) Ass.ni S.p.a., contestando la ricostruzione proposta da parte attrice e, pertanto, chiedendo: "Ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa prevalente del signor (...) Antonino; - Ritenere e dichiarare che, alla luce del concorso di colpa attribuito nel confronti del signor (...) l'offerta di Euro 6.000,00 inviata in favore di ciascuno degli attori è congrua e sadisfattiva del loro diritto risarcitorio conseguente al sinistro per cui è causa. - Conseguentemente rigettare ogni ulteriore richiesta risarcitoria avanzata nell'atto introduttivo. - In subordine, contenere il diritto risarcitorio degli attori, in un importo rigorosamente provato in punto di responsabilità e danni effettivamente patiti; - Con la soccombenza, la regolamentazione di spese, diritti e onorari di causa". 1.3) Si costituivano, in data 04/03/2019, i convenuti (...) e (...) contestando la ricostruzione allegata da parte attrice e, pertanto, chiedendo: "1. Preliminarmente ritenere e dichiarare che il sinistro occorso in Campobello di Mazara in data 16.03.2017 tra il sig. (...) conducente della (...) targata (...) ed il sig. (...) conducente deceduto del veicolo Ape Piaggio targato (...) sia addebitabile alla condotta di guida negligente ed in violazione delle norme del C.d.s. azionata da quest'ultimo nelle modalità indicate in comparsa. 2. Indi escludere la responsabilità degli odierni convenuti al risarcimento del danno richiesto in citazione; 3. In subordine, qualora dovessero ravvisarsi profili di responsabilità ed un concorso di colpa a carico degli odierni convenuti, statuire sul grado di responsabilità tenendo conto delle infrazioni del codice della strada addebitate dai Vigili Urbani del comune di Campobello di Mazara al conducente della Piaggio Ape ai sensi degli art. 154 commi 1, 3 e 8 del C.d.s, dell'art. 80 comma 14, e dell'art. 126 comma 11 C.d.s. con ogni effetto di legge. 4. In ulteriore subordine ritenere congrua l'offerta già formulata da (...) Assicurazioni S.p.A. a totale soddisfo di tutti i danni patiti dagli odierni attori nella qualità di germani del de Cuius (...) a causa del sinistro occorso in Campobello di Mazara in data 16.03.2017. 5. Ritenere e dichiarare il sig. (...) esente da qualsiasi responsabilità solidale al risarcimento del danno per le motivazioni espresse al punto 4; 6. Con (...) di spese e competenze ed onorari di causa.". 1.4) Con atto di citazione, notificato il 18/02/2019, (...), (...), (...), (...) e (...), convenivano (...), (...) e la (...) Ass.ni S.p.A. in giudizio per ivi sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni dagli stessi subiti, iure proprio e iure hereditatis, in conseguenza della morte del loro padre (...), per effetto del sinistro stradale di cui sopra. 1.5) Si costituivano in giudizio tutti i convenuti chiedendo, in via preliminare, la riunione del procedimento a quello precedentemente iscritto a ruolo dai Sig. (...) e (...) portante il n. R.G. 2476/2018 e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda attorea o il riconoscimento di un concorso di colpa, alla stregua di quanto dedotto già nei confronti dei primi attori. 1.6) Con provvedimento del 07/03/2019, il presidente del Tribunale disponeva la riunione del procedimento R.G. 420/2019 al procedimento R.G. 2476/2018. 1.7) Con memoria del 05/03/2020 l'avv. (...) rappresentava l'intervenuta definizione in via stragiudiziale con la (...) Ass.ni S.p.A. della posizione risarcitoria di (...) e (...) con conseguente formale rinuncia alla domanda attorea. 1.8) La causa, istruita mediante assunzione di prova testimoniale e conferimento di incarico CTU, all'udienza del 02/03/2021 veniva tratta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali. 2) Cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda proposta da (...) e (...). Con la propria comparsa conclusionale la convenuta (...) Assicurazioni ha chiesto pronunciarsi declaratoria di cessata materia del contendere con riguardo all'azione incoata da (...) e (...), stante l'intervenuta definizione stragiudiziale della controversia, in parte qua. I convenuti (...) non hanno formulato alcuna conclusione al riguardo. Ad ogni modo, con atto del 5/3/20 gli attori (...) e (...), per il mezzo del proprio difensore, hanno dichiarato di rinunciare alla propria domanda risarcitoria, omettendo di formulare le proprie conclusioni all'udienza all'uopo fissata. Pertanto, rammentato che "la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione" (Cass. Civ. sez. III, 19/12/2019, n. 33761), non resta che pronunciare la cessazione della materia del contendere, stante il chiaro sopravvenuto difetto di interesse ad una decisione nel merito in capo ai suddetti attori, con integrale compensazione delle spese di lite, stante la completa assenza di conclusioni delle parti sul punto. 3) Responsabilità del sinistro stradale 3.1) Secondo la ricostruzione di parte attrice, poco prima del sinistro, (...) Antonino percorreva, a bordo della propria Ape Piaggio 50, la SP 51 con direzione di marcia Campobello di Mazara - (...) in territorio di Campobello di Mazara. II mezzo agricolo che lo precedeva, svoltava a sinistra per immettersi nella stradella ove intendeva immettersi anche il de cuius il quale, a tal fine, si era spostato verso la linea di mezzeria quando, improvvisamente, in fase di manovra, il suo veicolo veniva travolto dall'autovettura (...) di proprietà di (...) e condotta dal padre (...) (assicurata con la (...) Ass.ni S.p.a.), il quale, non prevedendo che il (...) potesse effettuare la stessa manovra di svolta a sinistra del mezzo agricolo che lo precedeva, si spostava a sinistra per effettuare il sorpasso e piuttosto che frenare per evitare l'impatto, procedeva ad accelerare, superando i limiti di velocità, per tentare di portare a compimento la predetta manovra di sorpasso, impattando violentemente con il veicolo condotto dal (...), di tal guisa trascinandolo per diversi metri. 3.2) Le parti convenute ricostruiscono in modo parzialmente diverso l'accaduto ascrivendo la responsabilità del sinistro alla condotta almeno concorrente del (...) che, fermo sul margine destro della strada nello stesso senso di marcia del (...), ripartiva attraversando trasversalmente la carreggiata per svoltare a sinistra, senza segnalazione e non garantendo la dovuta precedenza al veicolo condotto dal (...) che, sopraggiunto, non poteva che sterzare verso sinistra per tentare di evitare la collisione, ormai inevitabile. 3.3) Con ordinanza istruttoria del 17/12/19 veniva ammessa CTU per accertare, sulla scorta degli atti di indagine compiuti ed acquisiti agli atti del processo, quale sia stata la dinamica del sinistro, individuando le responsabilità eventualmente gravanti sui soggetti in esso coinvolti, nonché veniva disposta CTU medica sul convenuto (...) che, a seguito di specifici accertamenti successivi al sinistro, risultava positivo alle anfetamine per accertare, anche a seguito di eventuali esami clinici di laboratorio, se lo stesso risulti assuntore di sostanze stupefacenti nonché, ove risulti confermata, da parte sua, l'abituale assunzione del farmaco (...), per accertare quali effetti lo stesso provochi sul paziente e se, in particolare, possa determinare "falsi positivi" all'assunzione di stupefacenti e se ancora lo stesso determini un affievolimento delle capacità reattive. 3.4) In data 07/01/21 il nominato CTU, Dott. (...) (la cui opera è stata svolta mediante esame dei documenti medici allegati al fascicolo di causa, anamnesi familiare, anamnesi fisiologica, anamnesi patologica remota, esame obiettivo generale e loco regionale ed esami di laboratorio), provvedeva a depositare apposita relazione, nella quale ha rassegnato la seguente conclusione: "risulta chiaro ed incontrovertibile che il Sig. (...), nato lo 09/08/1935 a Monreale e residente a Campobello Di Mazara nella Via (...) n. 23, non sia assuntore di quelle sostanze da abuso che sono risultate più volte assenti nei vari campioni di urine esaminati, anche in laboratori di analisi diversi. Per quanto riguarda, invece, la presenza nelle urine, anch'essa più volte accertata, nei vari campioni esaminati, di amfetamina/metamfetamina, sembra molto verosimile che ciò sia legato alla terapia farmacologica, prescritta da Specialisti Neurologici già a partire dal 2016 e, tutt'ora assunta dal Sig. (...), per come dallo stesso dichiarato, per la cura del parkinsonismo vascolare di cui risulta affetto. Per quanto riguarda, infine, la possibilità che la (...) possa determinare un affievolimento delle capacità reattive, visti i possibili effetti collaterali, precedentemente riportati, legati, appunto, all'assunzione della (...), si può escludere che tale farmaco, quando assunto isolatamente nel trattamento delle sindromi extrapiramidali, possa determinare affievolimento delle capacità reattive". Dunque, in assenza di contestazioni rispetto alle conclusioni adottate dal consulente, deve escludersi un'incidenza causale della terapia farmacologica seguita dal (...) nella determinazione del sinistro per cui è causa. 3.5) In data 23/10/20 il nominato CTU, (...) (la cui opera è stata svolta mediante analisi e comparazione tra i rilievi effettuati dalla polizia municipale e i luoghi del sinistro, esame fotografico dei veicoli coinvolti e delle tracce rilevate sui luoghi), provvedeva a depositare apposita relazione. La CTU ha evidenziato la seguente dinamica "l'evento, per come accertato, ebbe a verificarsi il giorno 16/03/2017, alle ore 10:30 circa, lungo la SP.51 nel tratto che collega Campobello di Mazara con (...), all'altezza della (...). Risulta che il sig. (...), conducente l'autovettura (...) targata (...) di proprietà (...) e con a bordo i trasportati (...), (...) e (...), stava percorrendo detta SP.51 con direzione di marcia da Campobello di Mazara verso (...). Dopo aver affrontato una curva sinistrorsa, entrando così in un lungo rettilineo, dopo circa ml.150 la stessa (...) è entrata in contatto cinetodinamico con il ciclomotore Piaggio Ape che, in quel frangente, era in fase di svolta a sinistra per immettersi su una strada privata posta sulla sinistra. L'urto è avvenuto fra la parte anteriore destra dell'autovettura e la fiancata sinistra del Piaggio Ape in prossimità di detta strada privata e nella corsia sinistra della carreggiata; conseguentemente a tale contatto i due veicoli si trascinavano per altri 30 metri prima di arrestare la propria corsa. Tutta la scena dell'evento ha avuto inizio e fine interamente nella corsia di sinistra, ovvero la corsia opposta al senso di marcia dei due veicoli". 3.6) Ai fini della stima della velocità sostenuta dall'autovettura nel momento antecedente l'impatto con il motociclo diverse sono le formule fisiche utilizzate. In particolare, viene utilizzata la tecnica che tiene conto "della diminuzione della velocità stessa durante il percorso frenato e sino alla posizione statica finale' da cui si perviene ad un risultato di circa 71 km/h, nonché quella del "lavoro speso nell'evento" che considera ulteriori fattori necessari quali "1) il lavoro compiuto dalla (...) non si è limitato alla semplice frenata; 2) una parte dell'energia posseduta dalla (...) venne spesa in lavoro di deformazione tanto delle proprie lamiere quanto del ciclomotore Piaggio Ape; 3) parte dell'energia venne spesa anche nello spostamento del ciclomotore dal punto d'urto al punto di quiete finale". Tale ultima tecnica richiamata sancisce una velocità di circa 80 km/h. Benché i calcoli risultino essere approssimativi, considerando l'inserimento di elementi presuntivi e la sussistenza di infinite sconosciute variabili che potrebbero giustificare un risultato diverso (e minore) circa la velocità sostenuta dall'autovettura, essa non potrebbe in ogni caso rientrare entro i limiti consentiti, infatti lo stesso CTU chiarisce che "i superiori calcoli approntati hanno valore di stima e pertanto possono essere ammesse oscillazioni medie del 5% che, comunque, non stravolgerebbero quanto indicato". Inoltre, il consulente ha proceduto ad individuare il punto di percezione/reazione del conducente dell'autovettura posizionandolo, approssimativamente a mt.22 rispetto all'inizio della traccia di frenata. Tale stima ha permesso di concludere che se anche il (...) avesse rispettato il limite di 50 km/h ivi vigente, questo non sarebbe stato in grado di evitare l'impatto, infatti "Alla velocità di 50 Km/h (13,88 m/s) l'autovettura (...), dalla zona di percezione/reazione, si sarebbe arrestata in uno spazio globale di mt. 28 ivi compreso lo spazio percorso durante l'intervallo psicotecnico", tuttavia "gli effetti conseguenti sarebbero stati sensibilmente minori". Per quanto riguarda la scena del sinistro, la stessa si sviluppa, a parere del CTU, interamente nella corsia di marcia opposta, stante che "la frenata e i segni di scarrocciamento iniziano e finiscono sulla corsia opposta così come è possibile rilevare dalla foto agli atti ritratta dai Verbalizzanti e tale posizione delle tracce di frenata e scarrocciamento rilevano ai fini della traiettoria che aveva la (...) poco prima dell'impatto, ovvero sulla corsia opposta". Dalle risultanze delle predette considerazioni, dunque, chiaro risultava l'intento del (...) di voler effettuare il sorpasso dell'(...) che lo precedeva. Meno chiara, invece, appare la posizione del motociclo visto che "non è dimostrabile se era interamente a destra o meno stante gli elementi oggettivi", non trovando fondamento la tesi sostenuta dalle parti convenute. 3.7) Dalle sopra esposte risultanze diverse sono le violazioni ascrivibili al (...). Innanzitutto, il - peraltro non contestato - eccesso di velocità stante che, dai calcoli effettuati dal CTU essa si aggirava attorno ai 70/80 km/h, quindi bel al di sopra del limite di 50 km/h consentito. In ogni caso, le comuni regole della circolazione stradale impongono particolare prudenza alla guida, richiedendo di tenere una velocità al di sotto dei limiti consentiti laddove ciò risulti necessario a garantire la sicurezza della circolazione in relazione alle circostanze del caso concreto. Infatti, ai sensi dell'art. 141 C.d.S. "è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici". Dunque, in ogni caso, è ascrivibile un comportamento negligente in capo a (...), conducente dell'autovettura, che non ha provveduto a regolare la propria velocità sia in relazione al luogo di circolazione, sia in considerazione del tempo necessario a prendere decisioni sulle manovre da effettuare per garantire la sicurezza a sé e agli altri. A tal proposito, ascrivibile al conducente dell'autovettura è anche il mancato rispetto della distanza di sicurezza che, ai sensi dell'art. 149 c.d.s., impone ai veicoli di tenere "(...) rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono". Infatti il (...), trovandosi approssimativamente a 22 mt. dal motociclo che lo precedeva, non manteneva una distanza neppure lontanamente sufficiente a garantire la sicurezza nella circolazione, tanto più che gli pneumatici risultavano essere usurati (come da verbale della Polizia Municipale n. C00000662) e il veicolo piuttosto carico in considerazione degli altri tre passeggeri trasportati. Infine, la mancanza di prudenza è ascrivibile al (...) anche laddove, accertato il suo intento di effettuare la manovra di sorpasso del motociclo che lo precedeva, ha violato il divieto di sorpasso oltre il margine della striscia continua che separava le due carreggiate (ex art. 40 e 146 c.d.S.) e, in ogni caso, non ha provveduto al rispetto del dettato dell'art. 148 c.d.s., il quale prescrive che la predetta manovra debba essere effettuata "senza costituire pericolo o intralcio". La dinamica fin qui ricostruita risulta essere, oltretutto, confermata dal Teste Leone che si trovava in uno dei campi circostanti la strada luogo del sinistro al momento dello stesso, circostanza confermata dal fatto che egli stesso provvedeva a chiamare i soccorsi. Il teste riferisce, infatti "(...) ho visto sopraggiungere dalla direzione Campobello, verso (...), un "APE Tre ruote" che era in procinto di girare a sinistra, per una stradella che attraversa un tratto di terreno incolto; era già tutto sul lato sinistro della carreggiata, che aveva dunque quasi interamente attraversato quando è stata travolta da una (...) che sopraggiungeva dal medesimo senso di marcia; l'APE è stata letteralmente sbalzata da terra (...)". 3.8) Il C.d.S., tuttavia, impone un comportamento diligente a chi intende eseguire delle manovre di svolta, infatti ai sensi dell'art. 154 c.d.S. "I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi; b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione". E' ascrivibile al (...), dunque, una condotta negligente giacché questi ha, con elevato grado di probabilità, effettuato la manovra di svolta a sinistra senza premurarsi di garantire la sicurezza a sé e agli altri. Inoltre, il conducente del motociclo, non dotato della necessaria patente di guida che risultava scaduta, poteva presumibilmente non essere dotato di quelle abilità e riflessi richiesti nella circolazione stradale laddove l'assenza, circostanza che non ci è data sapere, fosse dovuta ad un rinnego di rinnovo in considerazione, anche, dell'età avanzata (83 anni). 3.9) Ciascuno dei soggetti coinvolti nel sinistro ha, dunque, fornito un contributo causale al verificarsi dell'evento dannoso: il (...) per non aver rispettato i limiti di velocità e per aver, in generale, omesso la sempre richiesta prudenza nella circolazione e il (...) per non aver effettuato la manovra di svolta a sinistra assicurandosi di evitare pericolo a sé e agli altri. Ai sensi dell'allegato A del D.P.R. 18/07/2006 n. 254 recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, qualora "due veicoli circolano nella stessa direzione e sulla medesima fila, il veicolo che urta quello antistante è responsabile al 100% del sinistro", tuttavia tale previsione è attenuata dall'apposito schema di ripartizione della responsabilità sulla base delle casistiche ricorrenti che permette di addivenire ad un concorso di responsabilità tra i due conducenti valutabile, in ogni caso, secondo le circostanze del caso concreto. Orbene, il comportamento assunto dal (...) è da considerarsi quale concausa nella produzione dell'evento ed è, dunque, necessario imputargli una responsabilità concorrente nella causazione del sinistro in ragione del 30%. Di conseguenza, il restante 70% rimane a carico del (...) per aver percorso una strada urbana ad elevata velocità, oltre i limiti consentiti e in ogni caso oltre quelli ritenuti adeguati secondo le circostanze del caso concreto, nonché per avere eseguito la manovra di sorpasso in difetto dei requisiti minimi di sicurezza. A conclusione diverse non si addiviene tramite l'esame della perizia a firma dell'ing. (...) depositata in data 19/1/21 nel giudizio penale n. 1610/17 RG Trib. a carico di (...) in relazione all'imputazione di omicidio colposo aggravato ivi formulata. Ora, "Il giudice di merito può tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale ed anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa" (Cass. Civ. sez. III, 06/05/2016, n. 9242), tuttavia, nella specie, la rilevanza probatoria della perizia in discorso è attenuata dalla mancata produzione del verbale dell'udienza in cui si è svolto l'esame del suddetto perito e, per tale via, del necessario contraddittorio in ordine alla formazione dell'approfondimento tecnico. Ad ogni modo, le conclusioni cui perviene la perizia a firma Carta non sono dissimili da quelle sopra enunciate, come evincibile dal seguente estratto: Questo tragico evento si evolveva in un tratto stradale molto ampio ed in rettilineo, con buone condizioni ambientali ed in assenza di traffico rilevante e probabilmente sono state proprio queste le ragioni che hanno fatto diminuire la soglia di attenzione che deve sempre esserci in guida. Nella ricostruzione dell'evento si ravvisano, infatti, profili di responsabilità specifica sia con riferimento alla velocità con cui veniva condotta l'autovettura (art. 142) da parte del sig. (...) sia con riferimento alla manovra posta in essere per superare il ciclomotore Ape in carenza di certezze sull'altrui comportamento (art. 148) e con una manovra che avrebbe, peraltro, comportato il superamento delle linea bianca continua di mezzeria (art. 146). Non può disconoscersi come una parte di corresponsabilità (sempre per colpa specifica) sia attribuibile anche allo sfortunato conducente (...) che avviava una manovra di svolta e quindi di modifica della sua traiettoria senza sincerarsi, come avrebbe, comunque, dovuto, ai sensi dell'art. 154, che questa manovra non interferisse con alcuno e fosse quindi possibile eseguirla in sicurezza. Ancora, il perito Carta precisava come nel comportamento del (...) si individuano le principali responsabilità ma tuttavia dal suo comportamento complessivo, come dai tempi di reazione adottati, sia ante che post urto, non si ravvisano elementi che possano essere messi in relazione con alterazioni psicofisiche alla guida. 3.10) Non è contestata la circostanza che il (...) conducesse un autoveicolo assicurato con la (...) Ass.ni S.p.a.. Dunque, è chiamata a rispondere solidalmente la predetta Compagnia Assicuratrice. 4) Sulla legittimazione passiva del proprietario del veicolo Ai sensi dell'art. 2054, terzo comma, c.c. "Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà". (...), convenuto in solido in qualità di proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro, asserisce di essere carente della necessaria legittimazione passiva a stare in giudizio in quanto ignaro della circolazione del veicolo a lui intestato. Orbene, nel caso di specie, l'onere della prova gravante sul proprietario de veicolo non si ritiene soddisfatto tanto più considerato che la giurisprudenza di legittimità, in materia, esige la dimostrazione che siano stati concretamente adottati tutti mezzi necessari ad evitare la circolazione del veicolo "Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 3, c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà", manifestatasi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatasi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate. La valutazione della diligenza del proprietario e della sufficienza dei mezzi adottati per impedire la circolazione del veicolo è insindacabilmente riservata al giudice del merito e va compiuta secondo un criterio di normalità ed in relazione al caso concreto" (Cass. civ. sent. n. 22449/2017). Conseguentemente, il proprietario risponde dei danni cagionati dalla circolazione del veicolo anche qualora essa sia avvenuta contro la propria volontà, salvo che sia in grado di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ed appropriate a prevenire l'uso del mezzo da parte di terzi (Cass. civ. ord. n. 1820/2016). Per quanto esposto si dichiara (...) tenuto al risarcimento dei danni cagionati per effetto del sinistro de quo in quanto proprietario del veicolo (...) coinvolto nel sinistro, in quanto responsabile in solido con il conducente ex art. 2054, terzo comma, c.c.. 5) Quantum risarcitorio. 5.1) Alla stregua della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, deve osservarsi che "In caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale deve essere tenuto distinto da quello biologico terminale, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'integrità della sofferenza medesima; mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo" (Cass. Civ. sez. III, 05/05/2021, n. 11719: nel caso di specie, ha osservato la Suprema corte, la Corte territoriale ha chiaramente escluso la ricorrenza del danno biologico in ragione del breve lasso di tempo in cui la vittima era sopravvissuta all'evento di danno, ma non ha preso in considerazione il danno da lucida agonia, la cui ricorrenza, come si è detto prescinde dalla durata della sopravvivenza in vita - il che supera le obiezioni formulate dalla controricorrente che lamenta il fatto che il lasso di sette ore era stato calcolato a partire dal momento dell'incidente che non poteva esserle imputato piuttosto che dal momento in cui avrebbe dovuto essere eseguita l'ecografia - ed è legata unicamente alla consapevole attesa della morte imminente e inevitabile da parte della vittima; sul punto v. anche Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23153 del 17/09/2019, Rv. 655508 - 01; nonché Sez. 3-, Sentenza n. 26727 del 23/10/2018, Rv. 650909 - 01). 5.2) Nella fattispecie, risultano ricorrenti i presupposti per il riconoscimento in capo agli odierni attori, iure hereditatis, di entrambe le voci di danno sopra precisate. 5.2.1) Ed invero, (...), a seguito del sinistro, risultava, in data 13/6/17 (v. certificazione medica a firma del primario neurologo dell'Istituto (...)) affetto da "tetraplegia, esiti di mielopatia cervicale da trauma vertebro-midollare con frattura vertebrale C5 in politrauma. Ipofonia. Insufficienza respiratoria cronica secondaria in trattamento con o2 terapia continua. Versamento pleurico bilaterale. Doppia incontinenza. Lesioni da decubito multiple". Di tale condizione, ha sofferto sino al decesso, intervenuto il 24/6/17, dunque a cento giorni di distanza dal sinistro. In tale lasso di tempo, dunque, il padre degli odierni attori (...), Elisa, Dina, Angela e Gaspare è stato interessato da danno biologico temporaneo di carattere assoluto, liquidabile, secondo le c.d. Tabelle Milanesi, assumendo quale punto base il valore di Euro 120,00, nella complessiva somma di Euro 12.000,00, quindi, detratto il 30 % imputabile alla stessa vittima ex art. 1227 c.c., Euro 8.400,00 da suddividersi in parti eguali tra gli attori, tutti eredi legittimi, in quanto figli, secondo la regola successoria ex art. 566 c.c.. 5.2.2) Al contempo, nonostante le gravissime lesioni derivategli dal sinistro, (...) Antonino, ancora in data 14/6/17 (v. certificazione sopra richiamata, allegata al n. 10 della produzione documentale degli attori), si mostrava "vigile, collaborante nel tempo e nello spazio", dunque, presumibilmente ben consapevole tanto del carattere permanente delle lesioni riportate quanto del rapido approssimarsi, per effetto delle stesse, della propria fine. Dunque, può ritenersi liquidabile anche il c.d. danno "catastrofale", così come sopra precisato, in termini di "danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare che comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo - denominato "puro" ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso - che sappia tener conto della enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza. Ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione secondo criteri di proporzionalità e di equità" (Cass. Civ. sez. III, 20/06/2019, n. 16592). Da tanto deriva che, alla stregua di criterio di liquidazione indicato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. III, 06/07/2020, n. 13870) e già adottato da altro Tribunale del Distretto (Trib. Palermo n. 5269/2018 pubbl. il 30/11/2018; al riguardo v. anche Trib. Palermo n. 2154/2017 pubbl. il 27/04/2017; entrambi in Portale dei Servizi Telematici - Archivio giurisprudenziale), in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso tra il sinistro e il decesso, nonché in ragione dei limiti di liquidazione individuati in via di prassi dalla giurisprudenza di merito (al riguardo si segnala che il Tribunale di Milano individua tale "tetto" nella complessiva somma, includente tanto il danno morale terminale quanto il danno biologico terminale, di Euro 40.000,00) il danno catastrofale può essere determinato in una misura pari al doppio danno biologico terminale liquidabile, e dunque in misura pari ad Euro 16.800,00 (già detratto il 30 % a titolo di concorso colposo nella causazione dell'evento dannoso e da suddividersi in parti eguali tra gli attori secondo la regola successoria), somma ritenuta adeguata in considerazione del lungo lasso di tempo riferito alla c.d. lucida agonia. 5.3) Ancora, nell'inquadramento giurisprudenziale del tema risarcitorio, ad un sistema tripolare, incentrato sulle figure del danno biologico (risarcibile ex artt. 2043 c.c. e 32 Cost.), del danno morale c.d. soggettivo (risarcibile ex artt. 2059 c.c. ed art. 185 c.p.) e del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c.), ha fatto seguito un inquadramento di tipo bipolare che, in modo del tutto condivisibile e maggiormente aderente all'effettiva natura dei pregiudizi da risarcire, individua unicamente le due categorie di danno, patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c. nelle due componenti del danno emergente e del lucro cessante) e non patrimoniale (risarcibile ex art. 2059 c.c. costituzionalmente reinterpretato e, quindi, senza limitazioni), comprendendo in quest'ultimo ogni pregiudizio insuscettibile di valutazione economica derivante da lesione di valori inerenti alla persona (e quindi sia il danno morale c.d. soggettivo, sia il danno biologico, sia infine il danno conseguente alla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona). Tra i pregiudizi di natura non patrimoniale risarcibili ex art. 2059 c.c., in quanto conseguenti alla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, è certamente compreso anche quello derivante dalla lesione del rapporto parentale intercorrente con il prossimo congiunto deceduto. Sul punto, la Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che l'interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di congiunto è quello all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.. Si tratta, quindi, di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043, nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad un risarcimento (o meglio: ad una riparazione), ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in tema di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato. Detto pregiudizio si distingue nettamente sia dal danno biologico che da quello morale soggettivo in quanto non consiste in una lesione dell'integrità psico-fisica della persona, né può ritenersi coincidente con la transeunte sofferenza che naturalmente consegue alla perdita del prossimo congiunto. 5.3.1) In punto di onus probandi, per accertare l'effettiva sussistenza dell'interesse medesimo e della sua lesione, è necessario fornire la prova dell'esistenza in concreto tra la persona deceduta e quella che invoca il risarcimento dei rapporti di affetto, reciproco affidamento e frequentazione che, secondo il comune sentire, costituiscono il proprium del suddetto rapporto parentale. La prova in questione può essere fornita, per consolidata giurisprudenza, anche per presunzioni, entro certi limiti. Si ritiene, infatti, che, anche nelle ipotesi in cui dall'istruttoria non risulti il concreto assetto dei rapporti intercorrenti prima della morte tra vittima e congiunto, e sempre che non emergano elementi da cui inferire la sussistenza di contrasti e dissapori tra loro, in applicazione di massime di esperienza e tenendo conto della particolare intensità degli affetti e dei rapporti esistenti tra determinati congiunti, secondo l'id quod plerumque accidit, potrà, tuttavia, riconoscersi la lesione del rapporto e, quindi, l'invocato risarcimento (riverberandosi, semmai, la carenza di allegazione e prova, sul quantum debeatur). Con l'ulteriore precisazione che "in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza" - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare" (cfr. da ultimo, Cass. n. 9231 del 17/04/2013; in termini Cass. n. 19402 del 22/08/2013). 5.3.2) In applicazione dei suddetti principi, deve, dunque, riconoscersi agli attori, famigliari di (...), di anni 83 al momento del decesso, il risarcimento del danno non patrimoniale in esame (tanto nella sua componente morale soggettiva che in quella dinamico-esistenziale), desumendosi dalla tragicità dell'evento e gravità del fatto, e, secondo l'id quod plerumque accidit, dallo stretto rapporto di parentela con la vittima, da un lato, la massima intensità della sofferenza morale transeunte patita, e dall'altro lato, l'irreversibile compromissione degli affetti e dell'equilibrio familiare, così drammaticamente colpiti. Va poi senz'altro rimarcata la circostanza che il dolore per la perdita del congiunto sia stato di natura particolarmente intensa e destabilizzante a causa dell'intensità del legame affettivo tra i componenti del nucleo familiare. La liquidazione dei danni in esame sfugge, come noto, ad una valutazione economica vera e propria, di tal ché non potrà che essere effettuata con criterio equitativo (art. 1226 c.c.), utilizzando a parametro le tabelle del Tribunale Milano sul danno non patrimoniale per morte del congiunto, aggiornate al 2021 (in adesione al dictum di Cass. 7 giugno 2011 n. 12408; cfr. da ultimo Cass. 4 febbraio 2016 n. 2167 nonché Cass. n. 9367 del 10/05/2016). Valutati, pertanto, i predetti elementi, si reputa equo riconoscere un risarcimento in favore degli attori, (...), (...), (...), (...) e (...), figli non conviventi del de cuius, desumendosi, secondo l'id quod plerumque accidit, dallo stretto rapporto di parentela con la vittima, "l'intensità degli affetti e del vincolo familiare' irreversibilmente compromessi. 5.3.4) Ciò posto, passando alla liquidazione del danno non patrimoniale in esame, in via equitativa (art. 1226 c.c.) e sulla base delle suddette tabelle di Milano (2021), occorre prendere le mosse dalla forbice all'uopo prevista per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte del congiunto "genitore", oscillante tra un minimo di Euro 168.250,00 ed un massimo di Euro 336.500,00, per poi procedere alla personalizzazione/liquidazione in concreto del danno, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso. Orbene, valutati complessivamente gli elementi probatori in atti (essenzialmente di tipo presuntivo, quali: età degli attori; età; del defunto; non convivenza e lontana residenza), nonché la sopravvivenza di altri stretti congiunti (l'ulteriore figlio (...) Giuseppe, che non ha preso parte al presente giudizio, nonché i fratelli del de cuius, che hanno separatamente raggiunto accordo stragiudiziale) e l'assenza di elementi probatori sull'atteggiarsi concreto della relazione tra i figli e il genitore (abitudini, esperienze condivise ecc.), si reputa equo riconoscere, quale danno non patrimoniale iure proprio, una somma pari ad Euro 180.000,00 ciascuno, ridotta a Euro 126.000,00 in ragione della decurtazione del 30% per responsabilità concorsuale. Alla somma di Euro 126.000,00 riconosciuta in favore di ciascuno dei figli deve aggiungersi la somma riconosciuta in favore di ciascuno di essi iure hereditatis ( Euro 25.200,00/5= Euro 5.040,00). Alla complessiva somma di Euro 131.040,00 vanno detratti Euro 42.000,00 tenuto conto degli assegni già versati a titolo di acconto dalla società assicuratrice, per un ammontare definitivo di Euro 89.040,00 ciascuno. 5.4) In conclusione, sul quantum. Dalla acclarata responsabilità concorrente della vittima, nella causazione dell'evento per cui è causa, nella misura del 30% e del convenuto (ex art. 2043 c.c.) nella misura del 70%, nonché degli assegni già versati dalla (...) Ass.ni S.p.a. a titolo di acconto, consegue la condanna di parti convenute al pagamento, per i titoli risarcitori sopra meglio precisati, della somma complessiva somma di Euro 89.040,00 ciascuno in favore di (...), (...), (...), (...), (...). 5.5) Interessi e rivalutazione Tutte le predette somme, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore (cfr. ex multis, da ultimo Cass. n. 18243 del 17/09/2015), devono ritenersi comprensive degli interessi, al saggio legale, c.d. compensativi, a titolo di ristoro del danno da lucro cessante (conseguente alla mancata disponibilità dell'equivalente monetario del danno per il periodo intercorso dalla data del fatto sino alla presente decisione), calcolati sulla sorte capitale devalutata al momento del fatto (16/3/2017) e via via rivalutata, anno per anno, mese per mese, secondo gli indici Istat, fino al deposito della presente sentenza (si veda per l'adottato metodo di liquidazione Cass. civ., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712). Sulle predette somme, poi, risultano dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della pronuncia sino all'effettivo soddisfo. 6) Sulle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14 (sulla scorta del valore del decisum), opportunamente modulati sulla scorta della concreta complessità della lite e dell'estensione dell'attività istruttoria, con applicazione della maggiorazione relativa al numero di assistiti e distrazione delle spese a favore del difensore degli attori. In considerazione del peculiare esito della lite, le spese per la CTU, separatamente liquidate, devono essere definitivamente poste a carico, nei rapporti interni, delle parti convenute nella misura del 70% e degli attori nella misura del 30%. P.Q.M. Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita: 1) ACCERTA la responsabilità di (...) (ex art. 2043 c.c.) nella verificazione del sinistro mortale per cui è causa nella misura del 70% e, con essa, quella dei convenuti in solido (...) (ex art. 2054 c.c.) e della (...) Ass.ni S.p.a. (in qualità di società assicuratrice il veicolo condotto dal (...)) riconoscendo a carico della vittima, (...), un concorso di colpa nella misura del 30%; 2) per l'effetto, in parziale accoglimento delle domanda attoree, tenuto conto delle somme già erogate dalla convenuta (...) Ass.ni S.p.a. CONDANNA i convenuti in solido al pagamento, per i titoli risarcitoti meglio precisati in motivazione, della somma di Euro 89.040,00 ciascuno in favore di (...), (...), (...), (...) Angelo e (...), oltre, per tutti, agli interessi e alla rivalutazione, secondo i criteri meglio precisati in motivazione, e agli interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo; 3) CONDANNA le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere delle spese di lite (...), (...), (...), (...) e (...) che liquida in complessivi Euro 26.000,00 (Euro 5.000,00 per la fase di studio; Euro 3.500,00 per la fase introduttiva; Euro 11.000,00 per la fase istruttoria; Euro 6.500,00 per la fase di decisione, ivi compresi gli aumenti per la difesa di più parti), oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per Legge, da distrarsi in favore dell'avv. An.Sa., procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario; 4) dichiara cessata la materia del contendere tra gli attori (...) e (...) e i convenuti; 5) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra (...), (...) e i convenuti; 6) pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU separatamente liquidate, con ripartizione, nei rapporti interni, del 70% a carico delle parti convenute in solido e del 30% a carico degli attori. Così deciso in Marsala il 2 agosto 2021. Depositata in Cancelleria il 4 agosto 2021.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 2018/2405 promossa da: (...) S.P.A., p.i. (...) con sede in (...), Via G. F., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Ro.Ru., con studio in Messina, Via (...), - attrice opponente - contro (...) S.r.l. (P. IVA (...)) con sede legale in C. (91022 - TP) nella via (...) (...) snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa dall'Avv. Ta.Bo., (...) , presso il cui studio in Castelvetrano (TP), nella via (...), è elettivamente domiciliata - convenuta opposta - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE (art. 118 disp. Att. c.p.c. rif. L. n. 69 del 2009) il Giudice - osservato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera oramai dall'esposizione del tradizionale "svolgimento del processo", essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione"; - ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del D.Lgs. n. 5 del 2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati; - osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata; - che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico - giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante; - richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 D.Lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, OSSERVA 1) Con atto di citazione regolarmente notificato la società attrice promuoveva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 645/18 R.G. n. 1803/18, emesso dal Tribunale di Marsala il 13.9.18, notificato a mezzo pec il 13.9.18, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma finale di Euro 5.368,00= oltre interessi di legge, compensi e spese, eccependo, in primo luogo, l'incompetenza territoriale di questo Tribunale. Inoltre, sostenendo che la somma ingiunta con il Provv. monitorio n. 645 del 2018, oggetto della presente opposizione, non è dovuta dalla società deducente, e che il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato, annullato e/o dichiarato inefficace, stante anche la inidoneità dei documenti su cui si fonderebbe il credito. In tal senso, deducendo che la fattura non costituisce alcuna riprova del credito vantato atteso che un documento proveniente dalla parte non può rappresentare una prova in favore della stessa, che non sussiste alcuna prova che il materiale di cui alla fattura contestata sia stato consegnato alla ditta opponente, che non aveva neppure mai ricevuto il documento di trasporto, né che il materiale consegnato sia (fosse) corrispondente per qualità e tipo a quello descritto nella fattura. Ed ancora, deducendo che le opere di fornitura, installazione ed allacciamento, delle quali si richiede il pagamento con il decreto impugnato non erano state correttamente eseguite o consegnate alla (...) e/o a personale della stessa, e risultando quindi evidente che, in mancanza di qualsiasi prova dell'asserita prestazione e del rapporto sottostante, nessuna somma è dovuta e per cui il decreto ingiuntivo dovrebbe essere revocato ed annullato. Concludeva, pertanto, chiedendo: 1) In via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza territoriale del foro di Marsala in favore del foro di Messina, per le motivazioni espresse nel corpo dell'atto. 2) Nel merito, ritenere e dichiarare che nessuna somma per nessun titolo o ragione deve essere corrisposta dalla (...) in favore della (...) srl, ed in accoglimento della proposta opposizione, dichiarare inammissibile o nullo o inefficace, o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 645/18 R.G. n. 1803/18, emesso dal Tribunale di Marsala il 13.9.18, notificato a mezzo pec il 13.9.18, per le ragioni meglio indicate in narrativa. 3) In via meramente subordinata, diminuire e ridurre gli importi intimati, anche alla luce delle motivazioni esposte in narrativa, nella misura del giusto e del provato. 2) Si costituiva la società convenuta opposta contestando quanto sostenuto dall'opponente, deducendo che erano state eseguite in favore della opponente, senza riceverne il relativo corrispettivo, opere di fornitura, installazione, allacciamento elettrico, messa in servizio e collaudo finale così come risulta dalla fattura n. (...) dell'11/12/2017 controfirmata dal destinatario. A sostegno della pretesa creditoria produceva le copie della fattura e dell'estratto giornale di contabilità generale, entrambe munite di attestazioni di conformità notarile del 13/6/2018, già allegate al fascicolo monitorio. Rappresentava, inoltre, quanto alla prova del credito, che la fattura n. (...) dell'11/12/2017 riporta in calce la firma del destinatario della merce ((...)) e del conducente che aveva effettuato il trasporto ((...)) e che nella fattura sono pure indicati la data e l'orario dell'inizio del trasporto (12/12/2017 ore 6.00) e quelli della consegna (12/12/2017 ore 09.50). Inoltre, rassegnava che (...), è il procuratore speciale della (...) SPA dal 29/6/2001 come da visura storica della società prodotta e dalla quale risulta che tra i poteri attribuiti al procuratore speciale vi sono quelli di stipulare contratti per le forniture e le manutenzioni necessarie a soddisfare le esigenze aziendali (con espressa indicazione della voce "energia elettrica") e di compiere comunque qualsiasi operazione e rappresentare la società nell'ambito dei poteri conferitigli. A conferma e prova del rapporto commerciale, inoltre, allegava alcuni documenti come di seguito riportati indicati: - nota del 30/10/2017 a firma di (...) con la quale lo stesso - nel ringraziare (...), legale rappresentante della creditrice ed odierna opposta, per la calorosa accoglienza in occasione della sua visita all'impianto della (...) Srl in Castelvetrano - confermava per conto di (...) SpA l'interesse all'acquisto di due gruppi di continuità a 220 volt, 50 Hz, potenza 5KVA del tipo senza commutazione per alimentare la rete di pc e di apparecchiature di rilevamento dei dati inerenti le emissioni in atmosfera ; Nota del 6/11/2017 a firma (...) Srl ed indirizzata a (...) con oggetto "offerta 355 del 6/11/2017", con la quale si indicavano i prezzi dei prodotti richiesti dall'odierna opponente; - Nota del 4/12/2017 .... indirizzata a (...) con la quale la (...) Srl trasmetteva: conferma d'ordine n. 127 del 4/12/2017 con l'indicazione del prezzo della fornitura ammontante in Euro 5.368,00, anagrafica cliente e privacy cliente che venivano successivamente rese in copia in data 11/12/2017, tutte controfirmate per accettazione dallo stesso (...) procuratore speciale di (...) SpA; - Ordine di acquisto n. 310 dell'11/12/2017 a firma di (...) procuratore speciale di (...); - Nota del 2/3/2018 con la quale la (...) SpA a firma del suo procuratore speciale (...) informava la (...) Srl che alla data del 31/12/2017 il suo conto presentava un saldo a carico della scrivente società di Euro 5.368,00. Deducendo, quindi, che dal compendio documentale prodotto emerge la prova incontrovertibile della esistenza del rapporto commerciale tra le parti in causa, dei rapporti tra i rappresentanti legali delle due società, della scelta della merce da parte dell'acquirente, del suo prezzo, nonché dell'avvenuto ordine d'acquisto e della successiva consegna alla quale era seguito in data 2/3/2018 il riconoscimento espresso del debito nei confronti della (...) Srl. Concludeva, dunque, chiedendo: In via preliminare, ritenuta la nota a firma del rappresentante di (...) SpA datata 2/3/2018 di riconoscimento del debito (all. n. 9), concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 645/2018 (n. 1803/2018 RG) emesso dal Tribunale di Marsala in data 13/9/2018 in favore della odierna opposta. - Nel merito, per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto dedotte in narrativa, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il Decreto Ingiuntivo n. 645/2018 (n. 1803/2018 RG) emesso dal Tribunale di Marsala in data 13/9/2018 in favore della odierna opposta. - Con vittoria di spese e condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. 3) Con ordinanza del 30 luglio 2019, è stata concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni meglio descritte nel suddetto provvedimento ed è stata altresì risolta l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale. La causa è stata poi istruita documentalmente mediante l'audizione testimoniale ammessa su richiesta della convenuta opposta, dandosi atto all'udienza del 10 luglio 2020 della mancata comparizione dell'interrogando (...). Infine, è stata avviata alla fase decisoria assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. 4) Delineato nei punti essenziali, e come sopra, l'ambito del dibattito processuale, ritiene il Giudicante che la spiegata opposizione si riveli infondata e vada integralmente rigettata, per i motivi che si vengono ad esporre. 4.1) Dovendosi reiterare quanto già precisato in merito alla dedotta incompetenza territoriale, e dovendo opportunamente precisare che tale aspetto riguarda la natura dell'obbligazione de qua; occorrendo nuovamente ricordare, che di recente il Supremo consesso della nomofilachìa a Sezioni Unite, è intervenuto a dirimere il contrasto giurisprudenziale insorto tra diverse sezioni della Corte: con la sentenza n. 17989 del 13.09.2016, le Sezioni Unite hanno disatteso l'orientamento secondo cui la liquidità dell'obbligazione ai fini della qualificazione come portable va verificata avuto riguardo alla prospettazione dell'attore, a prescindere dal merito e, privilegiando contrapposto orientamento, ha sancito che l'obbligazione di denaro è portable, cioè da adempiersi al domicilio del creditore, solo ed esclusivamente quando il quantum da pagarsi sia stabilito dalle parti nel titolo, mentre sono querable tutte le altre obbligazioni di pagamento di somma di denaro. Quindi, in conseguenza delle diverse posizioni emerse nell'ambito del dibattito giurisprudenziale e dottrinale sviluppatosi sull'argomento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, aderendo all'impostazione tradizionale, hanno ribadito che il forum destinatae solutionis può essere individuato nel domicilio del creditore ogni qual volta l'obbligazione abbia ad oggetto una somma certa, liquida ed esigibile derivante da un titolo convenzionale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura. In assenza di un credito certo, liquido ed esigibile e/o determinato, quindi, l'obbligazione pecuniaria deve ritenersi illiquida e, pertanto, sarà necessario un passaggio ulteriore, rappresentato da un ulteriore titolo, convenzionale o giudiziario, che renda l'obbligazione querable. Nel puntualizzare le motivazioni della decisione, i giudici di legittimità osservano come la nozione di obbligazione portabile: "non rileva solo ai fini dell'individuazione del forum destinatae solutionis, ma anche ai fini del prodursi della mora ex re, ai sensi dell'art. 1219, secondo comma, n. 3 c.c., che esclude la necessità della costituzione in mora quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore". In sostanza, a fondamento dell'interpretazione restrittiva, la Corte richiama esigenze di tutela del debitore che ritiene rispettate unicamente ove la liquidità del credito resti "ancorata a dati oggettivi"; laddove la liquidità, al contrario, venga fatta coincidere con la semplice indicazione della somma di denaro dedotta in giudizio dall'attore, senza che questa rivenga da un titolo, le esigenze di protezione del debitore risultano indebitamente frustrate. Come precisato dalla Corte, se si adoperasse il criterio della prospettazione: "...non il dato oggettivo della liquidità del credito radicherebbe la controversia presso il forum creditoris, bensì il mero arbitrio del creditore stesso, il quale scelga di indicare una determinata somma come oggetto della sua domanda giudiziale, con conseguente lesione anche del principio costituzionale del giudice naturale. Va dunque ribadito che rientrano nella previsione di cui all'art. 1182 co. 3 c.c. esclusivamente le obbligazioni pecuniarie liquide, il cui ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico. Occorrendo una puntualizzazione, va detto che liquidità significa che la somma dovuta risulta dal titolo e dunque non è necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale, e dovendo, inoltre, la liquidità del credito essere effettiva; sicché il principio secondo cui la competenza va determinata in base alla domanda non può essere esteso sino al punto di consentire all'attore di dare dei fatti una qualificazione giuridica diversa da quella prevista dalla legge, o di allegare fatti (ad esempio un contratto che indichi l'ammontare del credito) privi di riscontro probatorio. Resta fermo, ovviamente, che tali fatti sono accertati dal giudice, ai soli fini della competenza, allo stato degli atti secondo la regola di cui all'art. 38 uc c.p.c." (Cass. civ., SSUU, 13.09.2016 n. 17989, in motivazione). Secondo Cass. 17989/2016, in forza dell'art. 1219 c.c. risultano portabili solo le obbligazioni pecuniarie nelle quali il debitore è autonomamente in grado di sapere quanto deve pagare, disponendo già (in base al titolo negoziale) di tutti i dati necessari al calcolo del quantum del corrispettivo, senza necessità di attendere la ricezione della quantificazione da parte del creditore: solo in questo caso, come è logico, si verifica mora ex re, ai sensi dell'art. 1219 c.c., non essendo necessaria la costituzione in mora del debitore per la decorrenza degli interessi. Ove al contrario, il debitore necessiti di fare ricorso a elementi esterni per dedurre l'ammontare del corrispettivo, quali il riferimento a tariffari, listini e metodi di calcolo rientranti nella esclusiva disponibilità del creditore, allora non possono sussistere quei presupposti di liquidità tali da consentire un pagamento spontaneo al domicilio del creditore, risultando necessario un previo atto determinativo dell'ammontare del credito da parte di quest'ultimo. In conclusione, l'arresto del 2016 insegna che l'obbligazione pecuniaria liquida è caratterizzata da un ammontare del credito determinato direttamente dal contratto o facilmente determinabile in base al contratto con criteri stringenti, non essendo sufficiente per ritenerne la liquidità dell'obbligazione che il creditore abbia prospettato la debenza di una somma esattamente determinata sulla scorta di fatture unilateralmente emesse dal creditore medesimo. Come evidenziato in dottrina, l'effetto pratico di tale principio è dirompente: in assenza di un titolo negoziale (contratto) sottoscritto da entrambe le parti e nel quale sia chiaramente indicata la somma di denaro dovuta, il creditore di una somma di denaro a titolo di corrispettivo di una fornitura di beni che intende agire giudizialmente per il recupero del proprio credito non potrà rivolgersi al giudice del luogo di propria residenza ai sensi dell'art. 1182, terzo comma, c.c., ma dovrà optare per il foro del debitore oppure per il foro in cui l'obbligazione è sorta. Ciò in quanto, come noto, la fattura non può costituire un valido titolo negoziale nel senso indicato dalle Sezioni Unite, posto che trattasi di un documento di formazione unilaterale, tanto è vero che, per giurisprudenza costante, da un lato la fattura costituisce valido titolo per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma, dall'altro lato, in caso di opposizione da parte del debitore ingiunto, è onere del creditore provare l'esistenza del contratto inter partes e di aver regolarmente adempiuto la propria obbligazione. E ciò, poiché, come noto: "la fattura non può costituire un valido titolo negoziale nel senso indicato dalle Sezioni Unite, posto che trattasi di un documento di formazione unilaterale, tanto è vero che, per giurisprudenza costante, da un lato la fattura costituisce valido titolo per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma dall'altro lato, in caso di opposizione da parte del debitore ingiunto, è onere del creditore provare l'esistenza del contratto inter partes e di aver regolarmente adempiuto la propria obbligazione". Ebbene, nel caso che ci occupa, la documentazione invocata dal creditore a fondamento della pretesa azionata (le fatture, in uno con la nota (...) del 30.10.2017, nota (...) del 6.11.2017, nota (...) e conferma d'ordine del 4.12.2017, nota (...) dell'11.12.2017, nota (...) del 2.3.2018, valutabili come prova della pretesa) è idonea a qualificare come liquido il credito ivi indicato, trattandosi di documenti che complessivamente considerati assumono - allo stato - efficacia probatoria assoluta e che correlati tra loro consentono di determinare l'ammontare del pagamento dovuto e i criteri necessari per la sua quantificazione in base ad un semplice calcolo matematico: l'importo della fattura la cui esistenza è incontestabile è infatti pari a Euro 5.368,00. Ne discende che l'obbligazione dedotta in giudizio, prospettata come certa e determinata, e corredata dei documenti previsti dall'art. 634 c.p.c. per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo ai sensi della detta disposizione, è una obbligazione portable ai sensi degli artt. 1219 e 1182 c.c., onde è applicabile l'art. 1182 co. 3 c.c. e l'obbligazione di pagamento si paga al domicilio del creditore. Nessun dubbio, quindi, quanto alla competenza per territorio del Tribunale di Marsala a conoscere la pretesa creditoria proposta dalla convenuta opposta ingiungente nei confronti della attrice opponente ingiunta, con conseguente rigetto dell'eccezione di detta parte opponente. 4.2) Dovendosi poi premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11). Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria, non è peregrino osservare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009). Va ancora considerato che nella controversia vertente sulla sussistenza ed entità di un'obbligazione i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore, ovvero dal creditore e, pertanto, anche in tale situazione, sono a carico del creditore le eventuali conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi delle sue pretese, mentre rimane a carico del debitore la mancata dimostrazione dei dedotti fatti estintivi dell'obbligazione medesima. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533). Difatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13550 del 21/12/1992 (Rv. 480077); Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5163 del 09/03/2005 (Rv. 581372) dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, esteso non solo all'esame delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma pure alla fondatezza nel merito della domanda introdotta con il ricorso monitorio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5055 del 25/05/1999 (Rv. 526626); Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19595 del 2013). -4.3) E' rinvenibile in atti, alla stregua della compulsazione delle carte processuali, la documentazione a sostegno della pretesa creditoria, in parte già allegata in sede monitoria e già in precedenza menzionata. Parte opponente ha delineato l'eccezione circa l'inidoneità delle fatture prodotte nella fase monitoria a costituire quella "prova scritta" che, ai sensi degli artt. 633 e 634 c.c., è richiesta ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo. Condividendo sul punto autorevole giurisprudenza di merito, si rileva che la censura sostenuta da parte opponente è non soltanto infondata, ma anche sostanzialmente priva di rilevanza nell'ambito del presente giudizio di opposizione. È infondata posto che - secondo consolidata giurisprudenza di legittimità - "costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli artt. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore, ma anche da un terzo, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, anche se privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale), fermo restando che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto" (Cass. civ. n. 9685/2000; in tal senso, cfr. anche Cass. civ. n. 6879/1994, n. 3090/1979 e n. 3261/1979). Inoltre, la censura in argomento è pure ininfluente in questa sede, ove si consideri che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004), sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006). Oggetto della presente causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo n. 235/2017 sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria dall'odierna opposta. Ciò posto, va evidenziato che - in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) - al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che - come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) - si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Quanto alla documentazione posta a fondamento della chiesta ingiunzione, richiamando la giurisprudenza di merito, vd. Corte d'Appello Milano Sez. III, Sent., 12-03-2019 , va rilevato che per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente che le fatture riguardanti imprenditori commerciali concernenti somministrazioni di merci o prestazioni di servizi risultino emesse in conformità con le attestazioni risultanti dalle scritture contabili regolarmente tenute (secondo le prescrizioni dell'art.634 c.c.), come nel caso di specie appare evincibile alla stregua della produzione di parte convenuta opposta (vd. copia fattura ed estratto giornale di contabilità generale, muniti di attestazione di conformità notarile del 13 giugno 2018). Va ancora premesso che nella controversia vertente sulla sussistenza ed entità di un'obbligazione i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore, con azione di accertamento negativo, ovvero dal creditore (come nella fattispecie) e, pertanto, anche in tale situazione, sono a carico del creditore le eventuali conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi delle sue pretese, mentre rimane a carico del debitore la mancata dimostrazione dei dedotti fatti estintivi dell'obbligazione medesima. E' infatti il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, da un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (cfr. Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533). Dunque, è onere del creditore quello di provare il titolo su cui il credito si fonda (e non anche l'inesistenza delle cause di invalidità o inefficacia della pretesa). Per quanto attiene la fattura commerciale, va invero precisato che quando il rapporto sia contestato tra le parti, la fattura non può assurgere a prova del negozio, ma ne costituisce un mero indizio, sicché contro il contenuto della stessa è ammessa prova contraria anche testimoniale. Ed invero, ove il rapporto giuridico non sia contestato, l'efficacia probatoria della fattura è comunque limitata, ai sensi dell'art.2702 c.c., alla provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha emessa, ma non si estende alla veridicità delle stesse (Cass.n.3188/2003, n.9685/2000, n.5573/1997). E tuttavia, quando le fatture siano regolarmente registrate nelle scritture contabili, esse, in base al principio sancito dall'art.2710 c.c. - pur non assurgendo (come le scritture stesse) a valore di prova legale e restando soggette (come ogni altra prova) al libero apprezzamento del giudice- costituiscono prove ordinarie quando si tratti di rapporti tra imprenditori e colui contro il quale sono dirette non sollevi contestazioni specifiche riguardo alle relative appostazioni ivi specificamente indicate. Il suddetto e consolidato principio giurisprudenziale, desumibile dai princìpi ricavabile dall'art.167 comma 1 c.p.c., risulta ancor più rafforzato dalla riforma apportata all'art. 115 c.p.c.dall'art.45, comma 14, L. 18 giugno 2009, n. 69, in base alla quale il giudice "deve" porre a fondamento della decisione, oltre alle prove fornite dalle parti, anche "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita". Nella fattispecie in esame, nelle fatture poste alla base dell'azione promossa dalla ingiungente opposta, appaiono compiutamente descritte le forniture, le quantità e gli importi, mentre la contestazione della parte debitrice (ingiunta) investe la sussistenza del rapporto, o l'originario obbligo di pagamento della fornitura. Non potendosi poi fare a meno di rilevare che ogni eventuale disconoscimento della fattura (che non pretende l'utilizzo di formule particolari) prodotta dalla convenuta opposta, dev'essere effettuato in modo inequivoco, preciso e circostanziato, non essendo sufficienti dichiarazioni di stile e generiche (Cass. 3 aprile 2014 n. 7775, Cass. 30 dicembre 2012 n. 28096, Cass. 11 luglio 2003n. 10912, App. Roma 19 luglio 2007). Ed in effetti, proprio il disconoscimento di cui trattasi appare generico e non circostanziato (non essendo specificatamente indicati gli importi e le prestazioni disconosciuti). 4.4) Fermo quanto sopra precisato, infatti, la sussistenza della pretesa creditoria azionata dalla (...) s.r.l. ha comunque trovato riscontro probatorio nell'attività istruttoria svolta e va quindi integralmente accolta per le ragioni di cui di seguito essendo stata pienamente comprovata. -Orbene, nel presente giudizio, la convenuta, in ossequio all'onere probatorio che le incombeva quale attrice in senso sostanziale, ha posto a fondamento della sua pretesa creditoria la documentazione già prodotta nel procedimento monitorio oltre a quella in seguito allegata: fattura n. (...) dell'11/12/2017 contenente: 1. data ed orario di inizio trasporto (12/12/2017 - ore 6.00); 2. data ed orario di consegna (12/12/2017 - ore 09.50); 3. firma di (...), conducente addetto al trasporto; 4. firma di (...), destinatario della merce, nella qualità di procuratore speciale della (...) SPA (e sul punto, coglie nel segno il rilievo di parte convenuta opposta per cui dalla allegata visura storica della società si evince quali fossero i suoi poteri di stipula di contratti per le forniture e le manutenzioni necessarie a soddisfare le esigenze aziendali e di rappresentanza della società nell'ambito dei poteri conferitigli ). Ed in effetti, a sostegno dell'avvenuta definizione del rapporto commerciale la convenuta ingiungente ha inoltre prodotto all'atto della costituzione in giudizio: - nota inviata per e-mail del 30/10/2017 con la quale (...) - nel ringraziare (...), legale rappresentante della creditrice ed odierna opposta, per la calorosa accoglienza in occasione della sua visita all'impianto della (...) Srl in Castelvetrano - confermava per conto di (...) SpA l'interesse all'acquisto della merce poi riportata in fattura; - nota del 6/11/2017 della (...) Srl, indirizzata a (...) nella spiegata qualità, con oggetto "offerta 355 del 6/11/2017", con la quale si indicavano espressamente e dettagliatamente i prezzi dei prodotti richiesti dall'odierna opponente; - nota del 4/12/2017 indirizzata a S.E.I. con cui la (...) Srl trasmetteva: conferma d'ordine n. 127 del 4/12/2017 con l'indicazione del prezzo della fornitura ammontante in Euro 5.368,00, anagrafica cliente e privacy cliente che venivano in data 11/12/2017 restituite in copia, tutte controfirmate per accettazione dallo stesso (...) procuratore speciale di (...) SpA; - ordine di acquisto n. 310 dell'11/12/2017 a firma di (...) procuratore speciale di (...); - nota del 2/3/2018 con la quale la (...) SpA a firma del suo procuratore speciale (...) informava infine la (...) Srl che alla data del 31/12/2017 il suo conto presentava un saldo a carico della scrivente società di Euro 5.368. Cosa che, in effetti, impone di ritenere riconosciuto il debito nei confronti della (...) s.r.l. -4.5) Si deve poi procedere all'esame delle emergenze istruttorie orali. Ed invero, all'udienza dell'11 febbraio 2020, il teste (...), ha confermato di aver consegnato il 12/12/2017 presso la sede della (...) spa quanto indicato bella fattura accompagnatoria n. (...), riconoscendo la sua firma, e ha dichiarato che la fattura attiene alla consegna di due gruppi di continuità, ricordando che in quel giorno effettuò la consegna, e dopo una ventina di giorni tornò per fare l'installazione (nel gennaio 2018) e 'detta installazione è quella riportata in fattura'. Ha peraltro riferito che 'mi firmarono detta 'bolla' ossia il documento in questione. I gruppi di continuità di cui ho riferito furono presi in consegna da operai che mi firmarono il documento esibitomi' e che al momento della consegna non ci fu alcuna contestazione. Quanto alle considerazioni ricavabili a seguito della mancata comparizione dell'interrogando, è da ritenersi intanto che (...) non si è presentato senza giustificato motivo: in particolare per quanto concerne l'udienza del 10/7/2020, la documentazione fornita non appare per nulla idonea a giustificare l'assenza, posto che, in tal guisa, il decreto reso dal Tribunale Penale di Barcellona Pozzo di Gotto dell'8 luglio 2020 di fissazione di udienza camerale per il 10 luglio 2020 non indica la persona dell'imputato e la necessità della presenza del legale rapp.te di (...). Dunque, quanto all'efficacia probatoria, valutati tutti gli altri elementi di prova, possono ritenersi ammessi i fatti dell'interrogatorio (art. 232, c. 1 c.p.c.) di (...) e quindi il fatto di avere intrattenuto, nell'interesse della società debitrice odierna opponente, rapporti commerciali con la (...) Srl finalizzati all'acquisto di due gruppi di continuità a 220 volt, 50 Hz, potenza 5KVA del tipo senza commutazione per alimentare la rete di pc e di apparecchiature di rilevamento dei dati inerenti le emissioni in atmosfera, l'inizio di rapporti commerciali nel 2017, e per cui l'Italiano si recò personalmente presso gli stabilimenti della (...) Srl, e si sono conclusi con l'acquisto dei prodotti indicati, il riconoscimento della nota pec del 30/10/2017 con la quale era confermato l'interesse della (...) SpA per l'acquisto due gruppi di continuità a 220 volt, 50 Hz, potenza 5KVA del tipo senza commutazione per alimentare la rete di pc e di apparecchiature di rilevamento dei dati inerenti le emissioni in atmosfera, ed ancora il riconoscimento delle firme apposte sulla conferma d'ordine n. 127 del 4/12/2017 e sull'ordine di acquisto dell'11/12/2017 contenente l'indicazione dei prezzi, il fatto che la merce acquistata era stata consegnata in data 12/12/2017 , e la firma apposta sulla fattura accompagnatoria n. (...), nonché la circostanza per cui in data 2/3/2018 con nota pec, inviata il 7/3/2018 , era riconosciuto il conto della (...) Srl che presentava un saldo a debito della (...) SpA di Euro 5.368,00. -Per quanto detto, trovando le prove orali assunte e quelle documentali reciproco supporto e connessione (nel raffronto tra esse), non essendovi elementi offerti da parte opponente - men che mai in via documentale - in grado di confutare la sussistenza della pretesa creditoria. -Dovendosi trarre delle conclusioni, al lume superiori considerazioni, la pretesa creditoria appare pienamente fondata, e il Giudice, pertanto, non può far altro che rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo per cui è causa, che merita conferma e conseguono le statuizioni come in dispositivo anche in punto di definitiva esecutività del d.i. opposto. 5) Con riguardo alle regolamentazione delle spese processuali, esse vanno determinate nella misura di Euro 4.832,00 stante la soccombenza di parte attrice e poste a carico della suddetta soccombente opponente e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 (valori medi per le fasi studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale in considerazione dello svolgimento del giudizio), oltre spese forf., IVA e CPA come per legge. La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege. P.Q.M. il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, nella causa n. 2405/2018 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - rigetta l'opposizione proposta dall'attrice opponente; - conferma, conseguentemente, il decreto ingiuntivo n. 645/2018 (nell'ambito del proc. R.G. n. 1803/2018) emesso in data 13.9.2018, e notificato in data 13.9.2018 e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto; - condanna l'attrice opponente (...) s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, a rifondere, in favore della convenuta opposta (...) s.r.l. in persona del suo legale rapp.te pro tempore, le spese di lite che liquida in Euro 4.835,00 per compensi di procuratore, quantificati ex D.M. n. 55 del 2014, oltre spese generali al 15%, iva e cpa; Così deciso in Marsala l'8 giugno 2021. Depositata in Cancelleria il 9 giugno 2021.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, ha emesso la seguente SENTENZA (art. 281-quinquies c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. r.g. 1953/2020 promossa da: An.Ge. nato (...) e residente in Mazara del Vallo (TP) nella Via (...), C.F. (...), e Ru.An., nata (...) e residente in Mazara del Vallo (TP) Via (...), C.F. (...), elettivamente domiciliati in Marsala Viale (...) 19/a presso e nello studio dell'Avv. An.No. dal quale sono rappresentati e difesi pec: (...) - attrice opponente - contro IT. S.r.l. (P.Iva (...)), con sede legale in Milano, alla Piazza (...), soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KR. S.A.,, e per essa, quale procuratore, Kr. S.r.l. (P. Iva (...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (Mi) alla Piazza (...), nonché sede operativa in La Spezia (Sp) alla Via (...), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Ra.Zu. ed An.Or. con studio in La Spezia (SP) alla Via (...) posta elettronica certificata avv. (...) - convenuta opposta - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo; contratto di finanziamento. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE (art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) il Giudice - ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art. 16 del D.Lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati; - osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata; - che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante; - richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 D.Lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, richiamato il contenuto assertivo della citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo della comparsa di risposta; osserva 1) Con atto di citazione del 28 settembre 2020, ritualmente notificato, gli attori promuovevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 40/2020 D.I. del 24.01.2020 (R.G. n. 2917/2019), emesso dal Tribunale Civile di Marsala in data 23.01.2020, notificato ai medesimi opponenti in data 21.07.2020, con cui era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di Euro 18.549,38, in solido tra loro, per le causali di cui al ricorso, con gli interessi come richiesti e le spese della procedura monitoria, liquidate in complessivi Euro 745,50 di cui Euro 145,50 per esborsi ed Euro 600,00 per compensi (comprensivi del rimborso forfetario delle spese generali), oltre IVA e CAP come per legge in favore di It. s.r.l.. Premettevano che "It. S.r.l., e per essa, quale procuratore, Kr. S.r.l.", aveva posto il mancato pagamento (da parte degli odierni opponenti) delle rate di un finanziamento personale intrattenuto con De. (rapporto contrattuale n. 4597641); che la It. S.r.l. si era dichiarata titolare esclusiva, a tutti gli effetti di legge, delle ragioni di credito già vantate dalla cedente De. nei confronti degli odierni opponenti per gli importi specificati, in virtù di rituale cessione del credito. Deducevano a sostegno della spiega opposizione, l'inefficacia del d.i. opposto ex art. 644 c.p.c. in quanto non notificato nei termini di legge, posto che il decreto ingiuntivo n. 40/2020 D.I. del 24.01.2020 (R.G. n. 2917/2019) essendo stato emesso dal Tribunale Civile di Marsala in data 23.01.2020, e tenendo conto della sospensione straordinaria 2020 (c.d. emergenza coronavirus ex art. 83 D.L. n. 18/2020 ed art. 36, comma 1, D.L. n. 23/2020, che aveva sospeso tutti i termini processuali dal 09.03.2020 al 11.05.2020), avrebbe dovuto essere notificato agli ingiunti entro e non oltre il 27.05.2020 (mentre invece la notifica era avvenuta in data 21.07.2020 e, dunque, tardivamente, con conseguente inefficacia). Ed ancora, sostenevano e deducevano la nullità del d.i. per mancata comunicazione della cessione di credito al debitore ceduto, nonché il difetto di legittimazione attiva in capo alla convenuta opposta It. S.r.l.. Concludevano chiedendo, pertanto, di ritenere e dichiarare, per le ragioni meglio esposte sub. I) dei motivi di opposizione, il decreto ingiuntivo opposto inefficace ex art. 644 c.p.c.; nel merito e senza recesso dalla superiore eccezione preliminare, di revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché infondato, ingiusto ed illegittimo; con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio. 2) Si costituiva la convenuta opposta/ingiungente, che obiettava agli attori opponenti sostenendo, quanto alla legittimazione della stessa It. s.r.l. che, a seguito del contratto di cessione intercorso tra la società cedente e It. S.r.l., il credito vantato nei confronti dell'odierna controparte processuale era stato oggetto di una cessione di credito, e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Quanto alla notifica del decreto ingiuntivo, che la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 C.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento senza, tuttavia, escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; e per cui su di essa pertanto, si costituisce il rapporto processuale. Quanto alla ritualità della cessione del credito, che" la fattispecie in esame è regolamentata dall'art. 58 T.U.B., ai sensi del quale la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, producendo tale adempimento gli effetti indicati nell'art. 1264 C.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante la singola notifica o accettazione dal momento che dalla data della pubblicazione la cessione si intende comunque notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie". Sosteneva, quanto alla prova della pretesa del creditoria, che alla stregua di quanto già depositato in sede monitoria, si evince(va) il dettaglio degli importi oggi dovuti sia in relazione all'an che al quantum debeatur. Concludeva come in epigrafe riportato. 3) La prima questione (eccezione preliminare sollevata da parte attrice opponente di inefficacia del d.i. opposto in quanto notificato oltre il termine di giorni sessanta) era risolta all'udienza del 2 febbraio 2021. In tal guisa, riteneva il giudice che la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa, ma non tocca la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale: ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente, vd. sul punto Tribunale di Reggio Emilia, sentenza n. 751 del 18.05.2018, che ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità (Cass. n. 3908/2016, Cass. n. 14910/2013, Cass. n. 951/2013, Cass. n. 21050/2006) secondo cui la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di cui all'art.644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa, ma non tocca la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; e per cui, ove si sia validamente instaurato un rapporto processuale, il Giudice adito ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente. Disposta la mediazione delegata ex officio iudicis, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, prevista dall'art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28/2010, era assegnato termine di giorni quindici per l'instaurazione del procedimento di mediazione. Quindi, all'udienza successiva del 13 aprile 2021, considerato che, in via preliminare, il sollevato profilo circa l'osservanza del termine di cui si discute assume rilevanza, ferma ogni successiva valutazione da parte del giudicante; e dunque, avuto riguardo alla questione dedotta in ordine all'improcedibilità, di dover avviare la causa alla fase decisoria, sulla questione anzidetta da considerarsi pregiudiziale/preliminare rispetto ad ogni altra in ordine all'introduzione e l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria ed al rispetto del termine assegnato dal giudice, ed in ordine alla sanzione dell'improcedibilità; ritenendo altresì, che le parti, sotto diverso profilo, debbano (dovessero) parimenti compiutamente interloquire, in via preliminare, in ordine alla regolarità della convocazione presso l'organismo di mediazione/invito a partecipare all'incontro di mediazione notificato tramite PEC al procuratore/difensore costituito in giudizio, oppure direttamente e personalmente alla parte (vd. verbale negativo di mediazione dell'1 aprile 2021 depositato in atti); la causa era avviata alla fase decisoria con rinvio all'1 giugno 2021, disponendo poi che l'udienza così fissata avesse svolgimento mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte. - Entrambe le parti hanno poi ritualmente depositato note di trattazione scritta, contenenti deduzioni, conclusioni e richieste, da intendersi integralmente richiamate, trascritte ed allegate al verbale d'udienza cartolare, ritenendo così soddisfatto l'onere di partecipazione delle parti, per consentire la partecipazione figurata ex art. 83 del D.L. 18/2020 co. 7, lett. h), e giusta quanto disposto con il provvedimento di fissazione d'udienza e lo svolgimento mediante trattazione scritta. 4) Lo scrutinio nel merito della domanda attorea, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad una pretesa creditoria fondata sulla stipula di un finanziamento, deve essere dunque anticipato dalla trattazione di una questione pregiudiziale, relativa alla procedibilità della domanda, come eccepita da parte opponente. La questione in esame assume rilievo per le ragioni di cui appresso. 4.1) In particolare, appare assorbente l'aspetto della competenza territoriale dell'organismo di mediazione: il nuovo art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 28 del 2010 dispone oggi, in seguito alla riforma del 2013, che la domanda di mediazione va presentata mediante deposito di un'istanza presso un "organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia". Dall'esame del verbale dell'1/4/2021 (parte istante It. s.r.l.) redatto presso la Ca. S.r.l. di Pisa, iscritto al n. 2322/2021, risulta che il procedimento medesimo sia stato promosso un organismo non presente all'interno del circondario del Tribunale di Marsala. - Premesso, intanto, che, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere il procedimento grava sulla parte opposta con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo, giusta il principio affermato ed enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 18 settembre 2020, n. 19596. Quanto all'aspetto della competenza territoriale. E' stato segnalato, sul punto, che trattandosi di norma legate alla mera competenza territoriale, le parti, se tutte d'accordo, possono porvi deroga rivolgendosi, con domanda congiunta, ad altro organismo scelto di comune accordo. Nel caso in cui tale accordo non vi sia stato, e la domanda di mediazione sia stata presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non aveva competenza territoriale, va dichiarata l'improcedibilità della domanda. 'Anche per le mediazioni attivare su disposizione del giudice è vincolante la previsione di cui al novellato art. 1, comma 3 D.Lgs. 28/2010: la domanda di mediazione va presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. La domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale, non produce effetti', vd. Trib. Napoli Nord, 14.3.2016. Ed invero, le regole sulla competenza territoriale dell'organismo di mediazione non possono essere derogate neanche se l'incontro può avvenire un modalità telematica o se l'organismo è abilitato a operare su tutto il territorio nazionale. La domanda di mediazione, necessaria per procedere con la successiva causa in tribunale, va presentata presso un organismo di mediazione accreditato, che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente a decidere la controversia (come peraltro precisato nell'ordinanza resa dal giudice il 2 febbraio 2021). Né appare possibile optare per un organismo situato in una città differente, a pena di improcedibilità dell'azione giudiziaria, e ciò anche se l'organismo ha una sede secondaria nel luogo del giudice competente ma l'incontro viene programmato presso un'altra città, oppure l'organismo è abilitato a operare su tutto il territorio nazionale, oppure, ancora, se la partecipazione all'incontro di mediazione può avvenire mediante collegamento telematiche. Diverso è ovviamente il caso in cui le parti ritengano di derogare con un accordo a tali regole. E ritiene il giudice, pertanto, che, se l'invito è diretto a un luogo diverso, il giudizio non possa più proseguire, posto che, in tal senso la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all'organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti. Così, aderendo alla giurisprudenza di merito, vd. Tribunale di Milano prima sezione civile, 26 febbraio 2016, ritiene il giudice che debba essere dichiarata l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione in quanto: - l'art.4 del D.L.vo n. 28/2010 prevede che la domanda di mediazione sia presentata "mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice competente per la controversia." La previsione è stata introdotta dall'art. 84, comma 1, lett. a) del D.L.21 giugno 2013 n. 69 (c.d. decreto del fare), convertito con modificazioni in L. 9 agosto 2013 n. 98, in vigore a decorrere dal 21.9.2013 ed è pertanto applicabile al presente giudizio; - l'art.4 citato pone una corrispondenza tra luogo dell'organismo di mediazione e luogo del giudice competente nel senso di collegare la localizzazione dell'organismo amministrativo al foro della controversia e non viceversa. Il meccanismo legislativo postula che sia prima individuato il foro giudiziale, secondo le regole processuali sulla competenza, e quindi sia individuato l'organismo cui accedere in fase conciliativa (in questo senso cfr Cass. ord. n. 17480/2015, seppure relativa a controversia di diversa natura); - la previsione di obbligatorietà del procedimento preventivo di mediazione risponde ad una finalità deflattiva: è con essa coerente la indicazione che l'organismo di mediazione debba aver sede "nel luogo del giudice competente per la controversia", riportandosi quindi ai principi che determinano la competenza e che, sotto il profilo territoriale, individuano in via principale il luogo di residenza/domicilio/sede del convenuto, si da consentirne la sua effettiva partecipazione senza oneri eccessivi; - l'instaurazione del procedimento in luogo diverso (arbitrariamente scelto da chi intenda promuovere l'azione) anziché favorire l'incontro preventivo delle parti al fine di addivenire ad un accordo, può porsi come ostacolo, così vanificando sin dall'origine lo scopo della mediazione, sostanzialmente privando di utilità e riducendo ad una mera formalità il procedimento così introdotto; - ne consegue che il preventivo esperimento della mediazione presso la sede di un organismo in luogo diverso da quello del giudice competente per la controversia, non produce effetti e non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda; - il procedimento così introdotto non può ritenersi produttivo di alcun effetto: la condizione di procedibilità della domanda non si è pertanto verificata ed il giudizio non può proseguire; o la possibilità di partecipare al procedimento anche per via telematica (che peraltro il regolamento della procedura di mediazione esclude possa essere modalità esclusiva - art.7 comma 4 DM n. 180/2010, come modificato DM n. 145/2011), da ritenersi comunque rimessa alla volontà di chi è chiamato e non strumentalmente utilizzabile da chi introduce il procedimento per derogare al disposto dell'art. 4. Deve quindi essere dichiarata l'improcedibilità della domanda per mancato valido esperimento del procedimento di mediazione. 4.2) Sotto diverso profilo, va peraltro rilevata la non regolare convocazione della parte opponente presso l'organismo di mediazione, risultando, infatti, dall'esame del ridetto verbale dell'1/4/2021 redatto presso la Ca. S.r.l. di Pisa, che la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (OdM) aveva comunicato che la domanda di mediazione in oggetto era stata "regolarmente" notificata all'opponente Ru.An. in data "2021-03-12 00:00:00 a mezzo pec all'AVV. GE., VIA (...), 91026, MAZARA DEL VALLO (TP)". Sta di fatto, tuttavia, che, nel presente giudizio gli odierni opponenti Ge. e Rubino risultano assistiti e difesi da nuovo procuratore, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, come risulta dal verbale del 2 febbraio 2021 in cui l'avv. Norrito si riportava all'atto di costituzione quale nuovo procuratore e difensore degli attori opponenti, e giusta la comparsa di costituzione di nuovo difensore del 2.2.2021, recante l'indirizzo telematico (pec) dell'avv. An.No.. Ne consegue che la comunicazione a mezzo pec effettuata all'opponente Ru.An. presso l'avv. Ge. non risulta regolare. Conseguono dunque le statuizioni come in dispositivo. 4) Con riguardo alle regolamentazione delle spese processuali, per il principio della soccombenza, la convenuta opposta va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori opponenti nella misura come infra liquidata, facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, e avuto riguardo al valore della causa e con il compenso ( Euro 2.738,00 per compensi di procuratore) calcolato ai valori minimi per le fasi di studio e introduttiva, e minima per quelle istruttoria e decisoria, stante l'attività espletata, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. P.Q.M. Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, definitivamente pronunciando nella causa n. 1953/2020 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - dichiara improcedibile l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 40/2020 (reso nel proc. n. R.G. n. 2917/2019) emesso dal Tribunale di Marsala il 24 gennaio 2020 notificato il 21 luglio 2020; - condanna la convenuta opposta It. s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere agli attori opponenti, le spese di lite, che liquida in Euro 2.738,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, CPA ed IVA come per legge. Così deciso in Marsala il 7 giugno 2021. Depositata in Cancelleria l'8 giugno 2021.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Marsala Sezione Civile - Lavoro e Previdenza Il Giudice del Lavoro, Dott. Francesco Giardina, al termine dell'udienza del 05/05/2021, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2067/2020 R.G., promossa DA AN.CR., rappresentata e difesa dall'avv. AR.AL. ed CO.CH. elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Palermo, via (...), 12 Ricorrente CONTRO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del ministro pro-tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del Direttore pro-tempore; UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER SICILIA - AMBITO TERRITORIALE DI TRAPANI, in persona del Dirigente pro-tempoe, ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO "(...)" DI ALCAMO, in persona del Dirigente scolastico pro-tempore, ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "(...)" DI MAZARA DEL VALLO in persona del Dirigente scolastico pro-tempore, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal dott. RA.MA., funzionario ministeriale in servizio presso l'Ambito Territoriale di Trapani Resistenti e nei confronti di AN.MO., rappresentato e difeso dall'avv. PI.VI. ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio sito in Castelvetrano nella via (...) Resistente MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25.11.2020, la sig.ra Cr.An. conveniva in giudizio le amministrazioni indicate in epigrafe ed il sig. Mo.Gi., rappresentando: - di essere inserita, per la classe di concorso B026, nella II fascia delle graduatorie provinciali supplenze (GPS) gestite dall'Ambito Territoriale della Provincia di Trapani, al primo posto e con punteggio di 59,50; - di aver fatto pervenire, in data 18.09.2020, al Dirigente dell'ITET "(...)" di Alcamo (TP), delega preventiva finalizzata all'accettazione della proposta del contratto di supplenza a tempo determinato per n. 10 ore settimanali, dal 22.09.2020 al 30.06.2021, nella sede dell'I.S. "(...)" di Mazara del Vallo; - di aver firmato in data 22.09.2020 proposta di assunzione con contratto a tempo determinato e di aver svolto l'attività di insegnante per soli sei giorni; - di aver ricevuto in data 29.09.2020 la nota prot. 14158 del 29.09.2020, con la quale il Dirigente scolastico rappresentava che "(...) a seguito di pubblicazione del decreto delle proposte di assunzione a T.D. a.s. 2020/2021 - Posto comune II grado da GPS, pubblicato dalla I.S. "(...)" Alcamo con prot. n. 7658 del 28/09/2020, si evince che le 10 ore disponibili nella sede dell'I.S. "(...)" Mazara del Vallo sono state assegnate al docente Mo.Gi.. Pertanto la docente in indirizzo non ha titolo per svolgere l'incarico (...)", - di essere stata inspiegabilmente preferita al sig. An.Mo., posizionato al terzo posto e con il minor punteggio di 39,50, per la classe di concorso B026, nella II fascia delle graduatorie provinciali supplenze (GPS); - di avere appreso con nota prot. n. 9785 del 07.11.2020 che la delega per l'accettazione della proposta di contratto a tempo determinato trasmessa in data 18.09.2020 era priva del documento di riconoscimento e, pertanto, nulla; - di aver perso, conseguentemente, la possibilità di conseguire lo stipendio per n. 10 ore nella sede dell'I.S. "(...)" di Mazara del Vallo e per le n. 3 ore residue presso l'I.S. "(...)" di Castelvetrano pari a circa Euro 950,00 nonché l'occasione di incrementare il punteggio da servizio pari a 12 punti per un anno di lavoro. Ciò rappresentato, la sig.ra Cr.An. - ritenendo la condotta delle amministrazioni convenute illegittima per violazione dell'art. 12, comma 3, dell'O.M. n. 60 del 10.07.2020, dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 nonché per violazione dei principi di efficacia, di imparzialità e di trasparenza, previsti dall'art. 1 della L. 241/1990 e dall'art. 97 Cost. - chiedeva in via cautelare " - anche con provvedimento inaudita altera parte, accertare, dichiarare e statuire che la ricorrente, per come spiegato in narrativa, perché collocata, per la classe di concorso B026, al 1 posto e con punteggio di 59,50, nella II fascia delle graduatore provinciali supplenze (GPS) di Trapani, è titolare del diritto a svolgere l'incarico di supplenza a tempo determinato per n. 10 ore settimanali nella sede dell'I.S. "(...)" di Mazara del Vallo, che, indebitamente, è stato assegnato al docente An.Mo., incluso, nelle stesse GPS, al 3 posto e con il minor punteggio di 39,50, con condanna delle PPAA. resistenti a riassegnare la supplenza "de qua" alla Prof.ssa An.Cr.; - di conseguenza, disapplicare e/o dichiarare illegittimi e/o privare di efficacia giuridica: a) la nota prot. n. 14158 del 29.09.2020, emessa dal Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "(...)" di Mazara del Vallo, con cui è stato disposto che" ... a seguito di pubblicazione del decreto delle proposte di assunzione a T.D. a.s. 2020/2021 - Posto comune IIgrado da GPS, pubblicato dalla I.S. "(...)" Alcamo con prot. n. 7658 del28/09/2020, si evince che le 10 ore disponibili nella sede dell'I.S. "(...)" Mazara del Vallo sono state assegnate al docente Mo.Gi.. Pertanto la docente in indirizzo non ha titolo per svolgere l'incarico ... (?)"; b) il decreto prot. n. 7658 del 28.09.2020, contenente le proposte di assunzione a T.D. a.s. 2020/2021 - posto comune II grado da GPS, pubblicato dalla I.T.E.T. "(...)" di Alcamo; c) la nota prot. n. 9785 del 07.11.2020, emessa dal Dirigente Scolastico dell'I.T.E.T. "(...)" di Alcamo; d) ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale, anche se non conosciuto e comunque lesivo della posizione della ricorrente'" nonché nel merito ed in via principale " - accertare, dichiarare e statuire che la ricorrente, per come spiegato in narrativa, perché collocata, per la classe di concorso B026, al 1 posto e con punteggio di 59,50, nella II fascia delle graduatore provinciali supplenze (GPS) di Trapani, è titolare del diritto a svolgere l'incarico di supplenza a tempo determinato per n. 10 ore settimanali nella sede dell'I.S. "(...)" di Mazara del Vallo, che, indebitamente, è stato assegnato al docente An.Mo., incluso, nelle stesse GPS, al 3 posto e con il minor punteggio di 39,50, con condanna delle PPAA. resistenti a riassegnare la supplenza "de qua" alla Prof.ssa An.Cr.; - di conseguenza, disapplicare e/o dichiarare illegittima e/o privare di efficacia giuridica: a) la nota prot. n. 14158 del 29.09.2020, emessa dal Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore ""(...)" di Mazara del Vallo, con cui è stato disposto che" ... a seguito di pubblicazione del decreto delle proposte di assunzione a T.D. a.s. 2020/2021 - Posto comune II grado da GPS, pubblicato dalla I.S. "(...)" Alcamo con prot. n. 7658 del 28/09/2020, si evince che le 10 ore disponibili nella sede dell'I.S. "(...)" Mazara del Vallo sono state assegnate al docente Mo.Gi.. Pertanto la docente in indirizzo non ha titolo per svolgere l'incarico. (?)"; b) il decreto prot. n. 7658 del 28.09.2020, contenente le proposte di assunzione a T.D. a.s. 2020/2021 - posto comune II grado da GPS, pubblicato dall'I.T.E.T. "(...)" di Alcamo; c) la nota prot. n. 9785 del 07.11.2020, emessa dal Dirigente Scolastico dell'I.T.E.T. "(...)" di Alcamo; d) ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto e comunque lesivo della posizione della ricorrente. - condannare le PPAA. resistenti al risarcimento dei danni nella misura di Euro 20.000,00, di cui Euro 2.000,00, come arretrati di stipendio non percepiti e di cui Euro 18.000,00 come danno morale, oltre ulteriori stipendi maturandi, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, sia della fase cautelare che di merito, da distrarre nei confronti del sottoscritto difensore costituito "ex"art.. 93 c.p.c." Le amministrazioni indicate in epigrafe, costituitesi in data 20.12.2020, chiedevano il rigetto del ricorso stante l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dello stesso. In particolare, precisavano che: - la ricorrente aveva trasmesso la delega preventiva finalizzata all'accettazione priva della fotocopia del documento di identità nonostante il modulo accluso all'avviso prevedeva espressamente tale allegazione; - l'indirizzo mail della ricorrente, "[email protected]", non conteneva alcun elemento tale da consentire con certezza l'identificazione della stessa; - la ricorrente non veniva indicata tra i destinatari delle proposte di assunzione pubblicato in data 28.09.2020 e che, in ogni caso, i soggetti individuati dovevano assumere servizio presso l'istituto prescelto ed assegnato entro il 01.10.2020, previa compilazione della "proposta di assunzione con contratto a tempo determinato"; - la sig.ra Cr.An., di contro, aveva inviato la proposta di assunzione in data 22.09.2020, ossia sei giorni prima della pubblicazione dei destinatari di tali proposte. Anche il sig. Mo.Gi., costituendosi in giudizio in data 21.12.2020, contestava in fatto ed in diritto il ricorso e chiedeva di "rigettare la domanda cautelare avanzata in ricorso, per difetto assoluto del requisito della residualità ex art. 700 c.p.c. e per l'insussistenza dei requisiti prescritti dal codice di rito; rigettare il ricorso proposto dalla professoressa An.Cr. per i motivi tutti quivi dedotti, attesa l'infondatezza delle pretese sottoposte alla trattazione; dichiarare il prof. An.Mo. titolare delle 10 ore settimanali di supplenza da svolgere dal 22.09.2020 al 30.06.2021 nella sede dell'I.I.S. "(...)" di Mazara del Vallo per la classe di concorso B026: "Laboratorio di tecnologie del legno". Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio". All'udienza del 22.12.2020, le parti precisavano le istanze e le conclusioni del giudizio incidentale cautelare, conclusosi con ordinanza di rigetto per carenza di periculum in mora. La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata poi decisa all'odierna udienza. 2. Merito della controversia. La presente controversia viene alla decisione del Tribunale al fine di verificare la validità o meno della delega preventiva trasmessa telematicamente dalla ricorrente all'indirizzo mail [email protected] (cfr. "Delega prof.ssa Cr.", in atti) nonché, conseguentemente, al fine di accertare la sussistenza o meno del diritto della stessa a svolgere l'incarico di supplenza a tempo determinato per n. 10 ore settimanali nella sede dell'I.I.S. "(...)" di Mazara del Vallo. La soluzione del caso in esame presuppone una previa ricostruzione del panorama normativo esistente in materia di conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee per il personale docente e educativo. Tale ricostruzione non può che prendere le mosse - oltre che dall'art. 4 della legge n. 124/1999 anche - dall'art. 2, comma 4-ter, del D.L. n. 22/2020 e dall'art. 12 del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 60/2020. Invero, l'art. 2, comma 4-ter, del D.L. n. 22/2020 - prevedendo misure urgenti sulla regolare conclusione e sull'ordinato avvio dell'anno scolastico in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - dispone che "(...) le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 (...) con ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 alfine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti". Il D.M. n. 60/2020, poi, all'art. 12, comma 3, stabilisce che "hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l'accettazione scritta della relativa proposta gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, secondo quanto determinato dall'Ufficio competente, con modalità info-telematica, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione. Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate. Con provvedimento della competente direzione generale possono essere disciplinate convocazioni e attribuzioni in modalità telematica" (cfr. doc. n. 1, produzione resistente). Dalla lettura di tali norme si evince che coloro che sono utilmente collocati nelle G.A.E. e, in subordine, nelle G.P.S., hanno titolo a conseguire le supplenze mediante accettazione scritta della relativa proposta purché siano presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, ovvero, in alternativa, abbiano fatto pervenire con modalità telematica una delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni. Ciò premesso, va evidenziato che l'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "(...)" - in conformità al sopracitato decreto ministeriale - ha previsto "una convocazione in modalità telematica per eventuale stipula di contratto a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 per i posti di sostegno e per tutte le classi di concorso della Scuola Secondaria di I e II grado tutti gli aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE AD ESAURIMENTO e GPS della provincia di Trapani in possesso dei previsti requisiti e collocati in posizione utile" e ha precisato che "hanno titolo a conseguire supplenze mediante l'accettazione scritta della relativa proposta gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e GPS che abbiano fatto pervenire delega preventiva di accettazione al Dirigente dell'ITET "(...)" di Alcamo (TP) utilizzando il modello di delega allegato al presente AVVISO che dovrà essere inviato contestualmente alla scelta delle sedi, alla seguente e-mail: (...) entro e non oltre le ore 23:59 del 18/09/2020" (cfr. doc. 4, con avviso del 16.09.2020 recante n. prot. n. 0006984, produzione resistente). Nel modello di delega per l'accettazione della proposta di Contratto, l'amministrazione scolastica ha poi espressamente previsto l'allegazione da parte dell'aspirante delegante della fotocopia del documento di riconoscimento (cfr. doc. 5). Ciò posto, risulta pacifico tra le parti che la sig.ra Cr.An. abbia trasmesso all'indirizzo [email protected], entro le ore 23:59 del 18.09.2020, una delega per l'accettazione della proposta di contratto conforme al modello predisposto dall'istituto scolastico seppur priva di allegazione di un documento di riconoscimento. Il punctum dolens della presente controversia consiste, pertanto, nel verificare se la delega citata - priva di documento di riconoscimento - possa ritenersi valida o meno. Sul punto, non può prescindersi dal chiaro contenuto del disposto di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000: in particolare, i commi 1 e 2 sanciscono che tutte le "istanze" e le "dichiarazioni' da presentare alla pubblica amministrazione - ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni - "sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82". Tale ultima disposizione, a sua volta, prevede che "1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20; b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi; b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità; c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento e IDAS. In tale ultimo caso, di assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma 1-ter. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario". Le norme citate - nel prevedere, a pena di invalidità, specifiche modalità per l'effettuazione di istanze e di dichiarazioni dirette alla pubblica amministrazione - mirano a garantire l'imputabilità certa al soggetto istante o dichiarante di una data manifestazione di volontà. In tale ordine di idee, pertanto, l'allegazione della carta di identità e, più in generale, il rispetto delle modalità di trasmissione sopra elencate, lungi dal costituire un mero formalismo, rappresentano un fondamentale onere in capo al dichiarante, al fine di comprovare, oltre che le generalità, la sussistenza di un nesso d'imputabilità soggettiva dell'istanza o della dichiarazione allo stesso. Nel caso di specie, invero, la dichiarazione, con la quale la ricorrente ha delegato il Dirigente Scolastico a rappresentarla per l'accettazione della proposta di nomina, non risulta essere stata accompagnata dall'allegazione della copia del documento di riconoscimento né risulta essere stata trasmessa con ulteriori modalità idonee a garantire con assoluta certezza l'imputabilità della stessa dichiarazione alla ricorrente. A parere del Tribunale, tale omissione non integra una mera irregolarità della dichiarazione ma configura una carenza documentale sostanziale idonea a privare di effetti legali il contenuto della dichiarazione stessa (sul punto, cfr. T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 27.5.2019, n. 275, C.S. Sez. V, 20.8.2018, n. 4959, che conferma T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I quater, nn. 10033 e 10031 del 2017). In altri termini, l'assenza della copia fotostatica del documento di identità determina la giuridica inesistenza della dichiarazione e, conseguentemente, preclude l'attivazione da parte dell'amministrazione pubblica dell'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della legge n. 241/1990. Tale norma, invero, non può essere interpretata nel senso di consentire la produzione tardiva anche di documenti prescritti dalla legge a pena di invalidità atteso che, diversamente opinando, verrebbe violato il principio della par condicio tra i concorrenti: un uso indiscriminato del soccorso istruttorio, infatti, confliggerebbe con il generale principio di autoresponsabilità, in forza del quale ciascuno è tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione. La mancata allegazione del documento di identità non risulta neppure superata o sanata dalla successiva dichiarazione della c.d. "presa di servizio" atteso che quest'ultima è stata resa in mancanza, non solo di un preventivo atto di individuazione della sig.ra Cr.An. quale destinataria della supplenza, ma anche della previa stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato tra la stessa ed il dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente (Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "(...)"). Sul punto, invero, non può prescindersi dal contenuto dell'art. 2, commi 7 e 8, del D.M. n. 60/2020 a tenore del quale "7. L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto. 8. Il conferimento della supplenza si perfeziona con la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che produce effetti dal giorno dell'assunzione in servizio fino al seguente termine: a) per le supplenze annuali di cui al comma 4, lettera a), il 31 agosto; b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettera b), il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche; c) per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio". Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente in data 22.09.2020 ha trasmesso il modello di accettazione della proposta all'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "(...)" (cfr. doc. 9, amministrazioni resistenti) ed ha poi dichiarato di assumere servizio presso l'I.S. "(...)" (cfr. doc. 11, amministrazioni resistenti) prima ancora della pubblicazione delle proposte di assunzione a Tempo determinato, avvenuta solo in data 28.09.2020 (cfr. doc. 10 e 11, amministrazioni resistenti). In altri termini, la ricorrente - prima di conoscere l'esito delle proposte di assunzione (cfr. "Avviso ITET (...)" in ordine alle modalità di pubblicazione degli esiti, produzione attorea) - ha unilateralmente trasmesso l'accettazione della proposta al Dirigente scolastico della scuola territorialmente competente e ha poi preso servizio presso l'I.S. "(...)". Tali circostanze, a ben vedere, non hanno comportato nessun perfezionamento della supplenza ex art. 2, commi 7 e 8, del D.M. n. 60/2020. In conclusione, la ricorrente, pur avendo in astratto titolo a conseguire la supplenza in quanto collocata al primo posto per la classe di concorso B026, nella II fascia delle G.P.S., non è stata legittimamente individuata quale destinataria della proposta di assunzione poiché ha inviato la delega di cui all'art. 12, comma 3, del DM. 60/2020 priva del documento di riconoscimento, ossia di quel fondamentale requisito che rende "valida" una dichiarazione indirizzata ad una pubblica amministrazione ai sensi degli artt. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e 62 del D.lgs. n. 82/2005. Il ricorso, pertanto, va rigettato unitamente alle richieste risarcitorie ivi avanzate. 3. Conclusioni e spese di lite. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo. Con riguardo alla regolazione del carico delle spese processuali, la peculiarità della fattispecie oggetto di scrutinio e la novità delle questioni trattate, giustificano la compensazione totale tra le parti delle stesse. P.Q.M. Il Tribunale di Marsala, in persona del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando: - rigetta il ricorso; - compensa le spese tra le parti. Così deciso in Marsala il 5 maggio 2021. Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2021.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Pizzo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 712 R.G. dell'anno 2019 tra: (...) (C.F. (...)), rappresentato e difeso dall'avv. Gi.In. giusta procura allegata all'atto di citazione ATTORE - OPPONENTE e (...) SRL (C.F. (...)), rappresentata e difesa dall'avv. Ma.Av. giusta procura generale in Notaio (...) di V. del (...), rep. (...), racc.(...) allegata alla comparsa di costituzione CONVENUTA - OPPOSTA avente ad oggetto: Contratti bancari. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con atto di citazione notificato il 27/3/2019 (...) proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 127/19 emesso il 21/2/2019, recante in favore di (...) s.r.l. la somma di Euro 1.398.293,60, oltre interessi di legali, spese e compensi, in relazione a rapporti fideiussori intestati allo (...) con riguardo ai rapporti obbligatori gravanti sulla debitrice principale G. srl, società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palermo del 30/12/2014-4/2/2015, così dettagliati: a) Euro 440.714,64 quale saldo del mutuo fondiario del 10/10/2006 in notar (...) di P., oltre interessi di mora al tasso convenzionalmente pattuito, pari su base annua, al TEGM aumentato del 40%; b) Euro 159.294,96 quale saldo della frazione n. 1 del mutuo fondiario del 16/10/2007 in notar (...) di P., oltre interessi di mora al tasso convenzionalmente pattuito, pari su base annua, al tasso Euribor aumentato di 3.80 punti; c) Euro 193.067,96 quale saldo della frazione n. 5 del medesimo mutuo fondiario del 16/10/2007, oltre interessi di mora al tasso convenzionalmente pattuito, pari su base annua, al tasso Euribor aumentato di 3.80 punti; d) Euro 222.630,15 quale saldo del conto corrente n. (...), ricodificato con il n. (...), oltre interessi di mora al tasso convenzionalmente pattuito, pari, su base annua al 13.25%; e) Euro 382.585,89 quale saldo del conto corrente n. (...), oltre interessi di mora al tasso convenzionalmente pattuito, pari, su base annua al 13.25%. A fondamento dell'opposizione lo (...) deduceva: I) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Marsala, in considerazione della residenza di tutti gli intimati e del luogo di insorgenza dell'obbligazione e indicato per l'adempimento (in ogni caso Palermo); II) decadenza ex art. 1957 c.c., stante la nullità ex art. 1341 c.c. delle clausole derogatorie contenute negli atti di mutuo; III) usurarietà ab origine dei tassi di interessi pattuiti nei rapporti di mutuo; IV) nullità delle fideiussioni contenute nei contratti di mutuo e della fideiussione omnibus per effetto della violazione della normativa antitrust già sanzionata da Provv. della (...) n. 55 del 2 maggio 2005; V) omessa prova del saldo debitorio maturato sul conto corrente; VI) natura usuraria dei tassi di interesse applicati ai rapporti di conto corrente. Pertanto chiedeva l'opponente: "Preliminarmente dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito per essere competente il Tribunale di Palermo e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo con condanna alle spese. Nel merito, revocare per le ragioni esposte il decreto ingiuntivo, dichiarando non dovute le somme pretese dalla Fino1. Ritenere e dichiarare nulle e prive di effetto le fideiussioni contratte dall'opponente, previa rimessione al competente tribunale delle imprese ove occorra. Dichiarare in ogni caso decaduta la Fino 1 dal diritto di escutere i fideiussori per violazione dell'art. 1957 c.c., previa ove occorra, declaratoria di nullità della relativa rinuncia. Ritenere ed accertare, ove occorra, che i rapporti in contesa violano la normativa antiusura e per l'effetto rideterminare i saldi eventualmente attivi in favore dell'ingiungente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari". 2) Si costituiva la creditrice opposta chiedendo "Preliminarmente, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, trattandosi di opposizione palesemente infondata e, comunque, non supportata da prova scritta, né, comunque, di pronta soluzione. Con qualsiasi statuizione dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare tutte le domande formulate da parte opponente poiché infondate in fatto e diritto. Confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 127/2019 emesso dal Tribunale di Marsala in data 21.2.2019. Con vittoria di spese, competenze ed onorari". 3) Sulla competenza. A fronte del rilievo dell'opposta, riguardante l'affermazione della competenza presso l'intestato Tribunale in ragione della sede della Curatela dell'eredità giacente di uno (G.A.) dei fideiussori ingiunti con il decreto opposto, parte attrice ha rinunciato, in occasione della udienza di prima comparizione, all'eccezione di incompetenza territoriale formulata in atto introduttivo con conseguente definitivo radicamento della competenza, trattandosi di questione di competenza non rilevabile d'ufficio. Quanto all'accennata (in atto di citazione e poi abbandonata nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.) questione della competenza funzionale e inderogabile della Sezione Specializzata per le Imprese presso il Tribunale di Palermo in relazione alla dedotta nullità delle fideiussioni per effetto dell'accertato illecito anti-concorrenziale, si osserva come la domanda di accertamento della nullità, ove svolta, soggiaccia alla competenza funzionale, laddove, invece, nonostante la speciale competenza dell'apposita sezione del Tribunale ubicato presso il capoluogo del distretto, sembra preferibile ritenere che il Tribunale, in sede di opposizione, possa valutare e deliberare l'eventuale eccezione di nullità del negozio fideiussorio per contrasto con la normativa sulla concorrenza, in quanto diretta a paralizzare la pretesa creditoria (cfr. sul tema, in generale, Cass. 30.12.2016 n. 27516; Cass. 25.10.2016 n. 21472; Cass. 15.4.2010 n. 9044; Cass. 24.7.2007 n. 16314). Poiché, come precisato nella stessa memoria attorea ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., la nullità, totale o parziale, della fideiussione è stata dedotta dall'opponente in via di eccezione riconvenzionale e al fine di paralizzare la richiesta di condanna della opposta, ciò consente la trattazione della questione da parte dell'adito Tribunale, essendo in tal modo esclusa la competenza della Sezione Specializzata in materia di imprese (nella giurisprudenza di merito, da ultimo, v. Trib. Vicenza n. 37/2021 pubbl. il 12/01/2021; Trib. Sulmona n. 253/2020 pubbl. il 10/12/2020; Trib. Prato 93/2021 pubbl. il 04/02/2021; Trib. Forlì n. 151/2021 pubbl. il 08/02/2021, in Archivio giurisprudenziale del Portale dei Servizi Telematici). 4) Sulla validità delle fideiussioni. 4.1) Questo giudicante non rinviene ragioni per discostarsi dal risalente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale "Le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come "predisposte" dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione" (Cass. Civ. Sez. U, Sent. n. 193 del 10/01/1992; Cass. Civ. sez. VI, 16/07/2020, n.15253 Cass. Civ. sez. II, 20/06/2017, n.15237; Cass. Civ. Sez. 1, Sent. n. 18917 del 21/09/2004). Per ragioni omogenee deve ritenersi infondata la deduzione di nullità dei contratti di mutuo in discorso mossa sulla scorta del Provv. n. 22 del 2005 della (...), giacché deve escludersi che la stipulazione dinanzi al Notaio sia avvenuta sulla scorta di modelli standardizzati predisposti dalla Banca (in termini analoghi: Corte d'Appello di Catania n. 1601/2020 pubbl. il 29/09/2020, in Archivio giurisprudenziale consultabile sul Portale dei Servizi Telematici). Ad ogni modo si osserva come non sia riscontrabile la dedotta perfetta aderenza del testo negoziale al modello standard oggetto dell'illecita intesa anti-concorrenziale (difettando, peraltro, ogni specifica allegazioni sul punto). Del pari non pertinente, e comunque non associata a formale eccezione di difetto di legittimazione attiva, è il rilievo contenuto nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. relativo alla differenza tra il soggetto beneficiato dalla lettera fideiussoria (Banco di Sicilia) e l'odierna convenuta, giacché, trattandosi di cessione in blocco di crediti, deve farsi applicazione del terzo comma dell'art. 58 TUB che recita: "3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti". 4.2) Tanto la lettera fideiussoria omnibus del 7/7/2006 che l'ampliamento della garanzia del 3/4/2008 sottoscritte dall'opponente devono qualificarsi come fideiussioni. La natura di contratti autonomi di garanzia dedotta dalla convenuta/opposta non può essere assunta sulla scorta della mera presenza di clausola "a prima richiesta" in difetto di riferimento alla inopponibilità di eccezioni. Il difetto di accessorietà, tipico dei contratti autonomi di garanzia, poi, non può essere desunto, diversamente da quanto sostenuto dall'opposta, dalle clausole 2 e 6 del contratto, poiché le stesse, al pari della clausola n. 8, devono reputarsi nulle in quanto integralmente sovrapponibili a quelle contemplate dal noto e già citato provvedimento sanzionatorio della (...) del 2005. Sull'assoluta sovrapponibilità del testo negoziale a quello oggetto di sanzione non vi è alcuna contestazione della parte convenuta, né la stessa avrebbe potuto mai avere fondamento giacché ictu oculi verificabile mediante il raffronto tra le lettere fideiussorie prodotte dall'attore e il testo del provvedimento sanzionatorio del 2/5/2005, secondo gli stralci ormai ampiamente riportati da numerosissime pronunce giurisprudenziali di merito (art. 2, secondo cui il fideiussore è "tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo"; 6 - "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato"; 8 - "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate" v. ad esempio Trib. Roma sez. XVII, 21/10/2020, n.12619, in Banca dati DeJure, Giuffrè). Parte attrice deduce, invero, che nella fideiussione per cui è causa sono state riprodotte le tre clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. che costituiscono applicazione di intese illecite, giacché rilasciate in conformità del menzionato Schema elaborato dall'ABI nel 2003 - ritenuto dalla (...) lesivo della concorrenza, in violazione dell'art. 2, della citata L. n. 287 del 1990, con Provv. n. 55 del 2 maggio 2005 - ed illegittimamente utilizzato, a valle, dalle banche. La difesa attorea, invero, afferma che si tratta di nullità - ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 2, dell'art. 1418, del comma 1, dell'art. 1419 del c.c. - dell'intera fideiussione prestata dall'attrice o, comunque, di nullità parziale delle tre clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 del c.c. e richiama nell'atto introduttivo la nota ordinanza della Corte di Cassazione Sez. 1, n. 29810 del 12/12/2017 che ha stabilito che "in tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della L. n. 287 del 1990, la stipulazione "a valle" di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse "a monte" (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato nella specie, per quello bancario, la (...), con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della L. n. 287 del 1990(in vigore fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016) a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza". La giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che "Non è colpito da nullità nella sua interezza il contratto di fideiussione stipulato (a garanzia di un credito vantato da un istituto di credito) mediante l'impiego di clausole generali predisposte dall'(...) (cosiddette NBU - Norme bancarie uniformi) laddove siano nulle solo alcune clausole di tale contratto corrispondenti a NBU che siano frutto di intese illecite (in quanto restrittive della concorrenza nel settore bancario) ma non incidano sulla struttura e sulla causa del contratto. Va pertanto confermata la decisione impugnata che ha ritenuto valido il contratto di fideiussione dopo avere dal medesimo espunto le tre pattuizioni seguenti: la cosiddetta "clausola di reviviscenza" stabilita dall'art. 2 delle NBU, che dichiara il fideiussore tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo; la clausola di rinunzia ai termini stabilita dall'art. 6 delle NBU, in virtù della quale, in deroga all'art. 1957 c.c., i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c.; la cosiddetta "clausola di sopravvivenza" stabilita dall'art. 8 delle NBU, la quale sancisce l'insensibilità della garanzia prestata ai vizi che in ipotesi colpissero il titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate" (Cass. Civ. sez. I, 26/09/2019, n.24044: in motivazione la Corte richiama il Provv. della (...) 2 maggio 2005 n. 55, emesso, su parere conforme dell'AGCM, a norma del comma 3 dell'art. 20 L. n. 287 del 1990, in epoca anteriore alla soppressione di tale III co. stabilita dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262). Nella fattispecie, non essendo idoneamente allegata l'incidenza della nullità delle clausole sull'intero impegno fideiussorio assunto dallo (...), deve addivenirsi a pronuncia di nullità parziale delle stesse, comunque rilevante ai fini della decisione sull'odierna opposizione. Ed infatti, in particolare, la nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. e l'applicabilità della disciplina codicistica tipica della fideiussione implica la fondatezza dell'eccezione di decadenza proposta dall'opponente, giacché assumendosi come scaduta l'obbligazione principale alla data della revoca degli affidamenti comunicata da U. s.p.a. con lettera raccomandata ricevuta il 3/5/2012 (v. all. 10 della produzione di parte opposta; in termini analoghi v. Corte d'Appello di Catania n. 1601/2020, sopra cit., nonché Corte d'Appello di Firenze, n. 1518/2020 pubbl. il 04/08/2020), non risulta esperita alcuna iniziativa di carattere giudiziale entro i sei mesi successivi, non essendo all'uopo sufficiente, come da consolidato principio di diritto, la semplice istanza di carattere stragiudiziale (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016). Dunque, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, stante l'insussistenza dell'obbligazione di garanzia dello (...) con riguardo ai saldi dei conti correnti per complessivi Euro 605.216,04. 5) Sui contratti di mutuo e sulle deduzioni di usurarietà. 5.1) Ai fini della prova del credito derivante dai rapporti di mutuo dedotti in giudizio non rileva la mancata produzione dei piani di ammortamento. Non appaiono, infatti, sussistere ragioni per disattendere il principio di diritto a mente del quale "la produzione del piano di ammortamento non costituisce elemento indefettibile della prova del residuo credito da mutuo, specie ove i requisiti costitutivi delle reciproche obbligazioni, ed in particolare di quella restitutoria, risultino dalla chiara previsione contrattuale e dalla natura delle rate, dalla prevedibilità del loro importo per quota di interessi separata rispetto al capitale e si tratti di circostanze allegate al giudizio dal creditore" (Cass. Civ. VI, 08/11/2017, n.26426) Dunque, nella specie, risulta adempiuto l'onere probatorio della parte opposta mediante produzione dei contratti e degli atti di erogazione, essendo desumibili dal tessuto contrattuale le condizioni di restituzione pattuite, tanto che il perito di parte opponente è stato messo nelle condizioni di analizzarle e di procedere ad una propria rielaborazione del piano di ammortamento. 5.2) Sulla dedotta usurarietà del tasso di interesse moratorio. 5.2.1) Così formula lo (...) in atto di citazione la propria deduzione di usurarietà dei mutui intestati alla debitrice principale: "Si ritiene che i mutui azionati dalla Fino 1, considerando tutte le voci che concorrono alla determinazione del costo del danaro, ivi compreso il tasso di mora, ed il costo dell'estinzione anticipata del mutuo violino la normativa antiusura e che gli importi debbano essere interamente depurante degli interessi, tenuto conto che nessuno dei contratti di mutuo esaminati prevede clausole di limitazione del tasso entro la soglia prevista dalla legge, neppure con riguardo al tasso di mora. Agli atti è contenuta una perizia che valuta i tre mutui dedotti nel ricorso per ingiunzione e per tutte e tre le figure conclude affermando che vi è stata ab origine violazione dei tassi soglia. Che sono stati applicati interessi anatocistici vietati, pure contribuenti alla elevazione del tasso effettivo applicato al costo del danaro". Il difetto evidente di una idonea allegazione (nel testo sopra riportato, ad esempio, non è contenuto alcun riferimento a dati numerici, grave lacuna per una deduzione di usurarietà) non può essere sanato dal ricorso ai dati esposti nella perizia allegata all'atto di citazione e genericamente richiamata nell'atto introduttivo. 5.2.2) Ad ogni modo di seguito si procederà al vaglio dei rilievi posti dal perito di parte in relazione ai rapporti di mutuo, muovendo dalla stessa formulazione delle questioni adottata in perizia: "Mutuo "A" (rogito del (...)) 4.1. Tasso convenzionale Pattuito nella misura del 4,345%; 4.1.1. Tasso di mora Pattuito nella misura del 6,70%, sull'intera rata (capitale e interessi); 4.1.2. Tasso di mora effettivo dopo 29 giorni nella misura del 12,838%, sull'intera rata (capitale e interessi); 4.1.3. Tasso Soglia vigente alla stipula pari al 7,155%; 4.1.4. Tasso effettivo Globale Medio di Mercato (TEGM) vigente alla stipula pari al 4,77%; 4.1.5. Tasso di mora Pattuito superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) e al tasso soglia; 4.1.6. Tasso Mora NON limitato entro i valori del Tasso Soglia; 4.2. Penalità estinzione anticipata, presente in contratto e applicabile anche in caso di risoluzione anticipata del contratto, pari all'3,00%. 4.2.1. Incidenza garanzie 7,3 volte del valore effettivamente erogato (Euro 4.328.500,00 / Euro 615.596,20); 4.2.2. Incidenza costi su percentuale annua dei costi alla stipula 0,55% del valore effettivamente erogato (Euro 3.403,80 / Euro 619.000,00)". Il successivo richiamo al testo del contratto rende un po' più esplicito il rilievo sopra enunciato: "L'articolo 5 dell'atto di mutuo recita: L'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata, sia di ammortamento sia di preammortamento, e non pagato produce interessi di mora, nella misura indicata al successivo comma, dal giorno della scadenza e fino al giorno del pagamento a carico della parte finanziata ed a favore della banca. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. La parte finanziata approva specificatamente il diritto del Banco di computare gli interessi di mora sull'intero importo della rata di ammortamento o di preammortamento scaduta e non pagata". 5.2.3) Dunque, le doglianze dell'opponente si appuntano sulla pattuizione degli interessi di mora e - così come più specificamente allegato nella stessa memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. - sulla pretesa di inglobare la commissione di estinzione anticipata nell'ammontare dei costi del credito rilevanti nel confronto con il tasso soglia. Ebbene, iniziando da detta ultima pretesa, si osserva che la clausola di estinzione anticipata in realtà è collegata all'esercizio di un diritto potestativo da parte dell'utilizzatore che manifesta la volontà di sciogliersi dal vincolo contrattuale in epoca anteriore alla sua naturale scadenza e che, pertanto, gli oneri collegati all'esercizio di tale pattuizione sono solo eventuali e non possono ricomprendersi tra i costi di erogazione del credito. Si osserva, al riguardo, che l'irrilevanza della penale contrattuale ai fini della valutazione dell'usura cd. oggettiva è stata rilevata nelle Istruzioni della (...), laddove si è messo in evidenza che le penali poste a carico del cliente e previste in caso di estinzione anticipata del rapporto sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica ai fini della valutazione del superamento della soglia usura (cfr. Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura 2009, Sezione I C4 "Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica"). Si ritiene, quindi, che il carattere meramente eventuale della corresponsione di tali importi esclude di poterli considerare quali spese connesse all'erogazione del credito, rilevanti ai fini della valutazione di conformità al tasso soglia (Trib. Milano, n. 166/2021 e n. 3008/2020; Trib. Torino n. 3239/2020 pubbl. il 23/09/2020; Corte d'Appello di Palermo n. 890/2020; Trib. Palermo n. 1286/2020; Trib. Siena n. 590/2020 pubbl. il 31/08/2020; tutte pronunce consultabili nell'Archivio giurisprudenziale del Porta dei Servizi Telematici). 5.2.4) Del pari infondata appare la contestazione in ordine alla pretesa illiceità della maturazione di interessi sulle rate insolute. Ed infatti, nei casi in cui non si discorra di usurarietà del tasso di interesse moratorio (qui esclusa per le ragioni sopra esposte), le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute per intero, con gli interessi corrispettivi in esse già inglobati ed effetto anatocistico, secondo la normativa tempo per tempo vigente (D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 120, comma 2; e, in dettaglio, cfr. D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 2, come trasfuso nell'art. 120, comma 2 cit. e art. 2 Del.CICR 9 febbraio 2000; L. 27 dicembre 2013, n. 147, cd. legge di stabilità per il 2014; D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, art. 17-bis convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016, n. 49 e art. 3, comma 1 Del.CICR 3 agosto 2016, n. 343: Cass. Civ. SS.UU. 19597/20 cit.). Tale consentito effetto anatocistico non può essere confuso con la produzione di interessi a tasso superiore a quello usurario. Ed infatti, la disposizione contrattuale non prevede la contemporanea produzione di interessi corrispettivi (sul capitale dovuto al momento del verificarsi della mora) e di interessi moratori sull'intero ammontare della rata (capitale e interessi), ma soltanto, come è evidente dalla lettera della pattuizione, la produzione di interessi moratori sulla rata scaduta, il che non significa affatto che contestualmente saranno dovuti a decorrere dalla decadenza dal beneficio del termine sia il tasso di interesse corrispettivo che quello moratorio. È pur vero che nel caso di specie le parti hanno convenuto nel contratto il pagamento degli interessi di mora sull'ammontare complessivo della rata di ammortamento non pagata alla scadenza e quindi anche sulla quota interessi di tale rata. Ma ciò non comporta affatto l'applicazione di un tasso pari alla "sommatoria" della percentuale dell'interesse corrispettivo con la percentuale degli interessi di mora, perché tali percentuali, come supra evidenziato, si applicano a grandezze diverse. 5.2.5) Del resto, l'infondatezza tecnico-giuridica del criterio che sintetizza in termini di matematica finanziaria il rilievo sopra esposto (adottato dalla perizia di parte per la verifica di usurarietà della pattuizione in discorso) e indicato con l'acronimo T.E.MO è stata già dichiarata dalla costante giurisprudenza di merito (da ultimo: Trib. Roma n. 1840/2021 pubbl. il 02/02/2021; Trib. Siena n. 590/2020 pubbl. il 31/08/2020, ove si osserva, condivisibilmente, che "non può farsi riferimento neanche al c.d. tasso di mora effettivo (T.E.MO.), che viene ottenuto a partire dal TAEG, in quanto si tratta di un concetto che non è in alcun modo previsto dalla legge e che non tiene conto dell'ontologica diversità tra tasso corrispettivo e tasso moratorio, cioè del fatto che l'interesse corrispettivo costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività del denaro stesso, mentre l'interesse moratorio rappresenta il danno conseguente all'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria ai sensi dell'art. 1224 c.c.; da tale differenza deriva che, nella fase patologica del rapporto, quando risulta dovuto il tasso moratorio, tale tasso debba essere determinato senza tenere conto di tutti gli elementi ulteriori che si aggiungono al tasso d'interesse corrispettivo e valgono a caratterizzare il TAEG nella fase fisiologica del rapporto, allorquando si deve calcolare il costo dell'operazione per il mutuatario"). 5.2.6) Non può trarre in inganno, peraltro, la perentoria affermazione della perizia di parte secondo cui "SI SPECIFICA CHE IL T.E.MO. NON E' LA SOMMATORIA DEI TASSI" (in maiuscolo nell'originale). Ed infatti, la quasi contestuale enunciazione della necessità - smentita dalle considerazione in diritto sopra riportate - di "calcolare il tasso effettivo, applicato sul credito erogato, che in questo caso è rappresentato dalla sola quota capitale ritardata" tradisce il vero scopo del T.E.MO, cioè quello di invertire la prospettiva vagliata dalla copiosa giurisprudenza di merito sopra richiamata mediante raffronto tra l'ammontare della quantità degli interessi moratori pretesi dalla Banca e il solo ammontare del capitale scaduto, operazione che ovviamente porta - con artificiosa ricostruzione ex post e al di fuori dei criteri indicati dalle Istruzioni della (...) - alla lievitazione del tasso applicato ben sopra la soglia di usura. Le considerazioni sopra svolte, valide per tutti i rapporti di mutuo dedotti in giudizio stante il carattere analogo delle pattuizioni e dei rilievi posti dal perito, conducono al rigetto delle eccezioni di usurarietà dei rapporti di mutuo formulate da parte attrice. 5.3) Appare, poi del tutto infondato il "rilievo", neppure formalmente posto sotto la forma di eccezione vera e propria, della sospensione ex art. 20 della L. n. 44 del 1999, giacché normativamente riguardante la fase esecutiva. 6) Eccezione di parziale estinzione del credito. Con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. parte opponente, ferme le restanti deduzioni sopra esaminate, eccepiva la parziale estinzione del credito vantato da parte opposta allegando prova dell'intervenuta vendita all'asta del ipotecato a garanzia del credito di Euro 159.294,96 in dipendenza della frazione n. 1 (di Euro 165.000,00) relativa al contratto di mutuo fondiario del 16.10.2007 in Notaio Franco (...) di P., rep. (...), racc. (...) e successivo atto di eroga-zione del 15.10.2009 in Notaio Franco (...) di P., rep. (...), racc. (...). Rispetto a tale eccezione la parte opposta ha dedotto, con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. che "seppure il bene acquisito al predetto fallimento sia stato venduto nell'ambito della procedura fallimentare n. 22/2015, ad oggi, l'odierna esponente non ha ancora percepito alcuna somma ricavata dalla relativa vendita dal momento che non è stata ancora disposto il relativo riparto in sede di fallimento. Ne discende, pertanto, che, contrariamente a quanto asserito da controparte, nel caso di specie, non si potrà procedere ad alcuna rideterminazione del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto fin quando non intervenga un effettivo incasso delle somme da parte del creditore nell'ambito della relativa procedura fallimentare". In presenza di detta specifica contestazione e in difetto di ulteriori deduzioni di parte opponente, deve reputarsi infondata l'eccezione di parziale estinzione in discorso. 7) Rilievo ex art. 89 c.p.c. Parte attrice, con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. ha osservato: "Di una ventina di sentenze invocate dalla controparte per sostenere il principio che gli interessi moratori non si cumulano con quelli compensativi, essa ha preferito utilizzare l'unica contenente espressioni manifestamente offensive. È avviso di chi scrive che se un magistrato impiega espressioni inappropriate, chi se ne serve è ancor meno elegante, perché lo fa sotto l'apparente scudo dell'uso di un virgolettato. Si chiede pertanto che dette espressioni vengano cancellate ai sensi dell'art. 89 c.p.c.". Benché priva dell'oggetto, la domanda di cui sopra deve ritenersi pacificamente riferita al seguente inciso contenuto in comparsa di risposta: "Peraltro, con ordinanza del 17 febbraio 2015, il Tribunale di Padova - nel precisare che, con sentenza n. 350/2013, la Cassazione non ha mai affermato che il tasso convenzionale debba essere sommato a quello moratorio - arriva finanche a ritenere che "sostenere il contrario è indice di dolo o colpa grave nell'agire in giudizio art. 96 comma 3 c.p.c." (nello stesso senso, si è espresso il Tribunale Torino con sentenza n. 5984 del 17.9.2014)". L'utilizzo esplicito di statuizioni giurisprudenziali esclude il carattere sconveniente ed offensivo delle proposizioni in discorso, del resto perfettamente pertinenti rispetto al tema del giudizio stante il richiamo alla responsabilità grave ex art. 96, terzo comma, c.p.c. 8) In conclusione, l'opposizione deve esser accolta limitatamente alla porzione di credito derivante dai saldi dei conti correnti, con conseguente condanna di parte opponente al pagamento del credito legato ai rapporti di mutuo, pari ad Euro 793.077,56 oltre ad interessi al tasso indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo qui opposto. 9) Le spese di lite. L'esito della lite induce alla parziale compensazione delle spese nella misura di 2/5, con residuo a carico della parte opponente, liquidato in dispositivo secondo i valori medi di cui al D.M. n. 55 del 2014 (individuati, sulla scorta del valore concreto della controversia, assumendo un aumento complessivo del 15 % dei valori relativi allo scaglione Euro 250.000,00 - Euro 520.000,00 ed un ulteriore aumento del 15 % sul valore così ottenuto ai sensi dell'art. 6 del D.M. citato), con opportuno aumento del 20 % dei valori relativi alla fase introduttiva e di decisione in ragione del numero e della complessità delle questioni dedotte da parte opponente, e così (per i valori interi prima della detta compensazione): Euro 3.375,00 per la fase di studio; Euro 2.672,40 fase introduttiva; Euro 9.915,00 fase istruttoria; Euro 7.044,00 fase di decisione; Euro 26.457,00 a seguito del primo aumento del 15%; Euro 30.425,96 a seguito del secondo aumento del 15%; quindi, limitatamente al residuo posto a carico dell'opponente (3/5), per un totale di Euro 18.255,57. P.Q.M. Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita: 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 127/2019 qui opposto; 2) condanna (...) a pagare in favore di (...) s.r.l., per i titoli meglio specificati in motivazione, la somma di Euro 793.077,56, oltre interessi al tasso indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo; 3) rigetta la domanda di cancellazione proposta dall'opponente ai sensi dell'art. 89 c.p.c.; 4) condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite che, già compensate nella misura di 2/5, liquida in complessivi Euro 18.255,58, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per Legge. Così deciso in Marsala il 10 febbraio 2021. Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2021.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE Nella persona della dott.ssa Francesca Bellafiore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 382 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 TRA (...), C.F. (...), (...) C.F. (...), (...) C.F. (...), (...), C.F. (...), (...), C.F. (...), (...), C.F. (...), (...), C.F. (...) eredi di (...), rappresentati e difesi dall'avv. PI.AN. nonché congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. LA.GI. ed elettivamente domiciliati presso lo studio del detto ultimo professionista, in Palermo, via (...) ATTORI E (...) S.P.A., C.F./P.I. (...), nella qualità di impresa designata ad operare per conto del Fondo di G. per le vittime della strada, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ES.GI. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. La.Ga. in Marsala, via (...) CONVENUTO E (...), C.F. (...), rappresentato e difeso dall'avv. GI.SA. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto professionista, in Mazara del Vallo c.so (...) CONVENUTO E (...), C.F. (...), rappresentato e difeso dall'avv. PE.VI. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto professionista, in Mazara del Vallo, via (...) CONVENUTO Avente ad oggetto: Morte MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'atto di citazione introduttivo del processo, (...), (...), (...), (...), (...), (...) e (...), tutti quali fratelli ed eredi di (...), premettendo essere rimasto quest'ultimo coinvolto in un sinistro (mortale) occorso in data 10.5.2015, alle ore 6,15 circa in M. del V., L. M. all'altezza del civico 5 - quando il predetto S., percorrendo la strada a bordo del proprio velocipede mantenendo la destra (lato mare), veniva investito dalla vettura (...) tg. (...), scoperta di valida assicurazione, di proprietà di (...) e condotta da (...), minorenne e sprovvisto di patente, il quale provenendo a forte velocità dallo stesso senso e direzione di marcia del (...), poneva in essere una frenata di 32 mt, perdendo il controllo del mezzo, intraversava verso destra e colpiva dapprima il ciclista nella parte posteriore e poi, ribaltandosi, finiva la sua corsa contro un albero e due panchine, così causando il sinistro de quo, mentre il corpo del (...) veniva sbalzato a diversi metri di distanza terminando la proiezione sullo stesso tronco dell'albero abbattuto - hanno esposto essere intervenuti sul luogo del sinistro i Carabinieri ed essere stato, inoltre, il (...) rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Palermo (proc. RG 819/2015) per i detti fatti. Hanno quindi affermato di avere patito in conseguenza del decesso del congiunto un "danno tanatologico iure proprio" in connessione con il vincolo familiare e, dunque, con gli indirizzi interpretativi in tema di danno esistenziale da perdita del rapporto familiare e danno morale patito dai prossimi congiunti della vittima primaria. Soffermandosi, inoltre, sulla giurisprudenza che esclude essere l'assenza di coabitazione elemento decisivo per negare la configurabilità in capo ai parenti superstiti di una situazione giuridicamente tutelata, hanno inoltre affermato di avere sostenuto a seguito del sinistro esborsi di Euro. 2.402,00 a titolo di spese funerarie, ed Euro. 1.414,00 per servizi funebri, nonché di avere diritto all'ulteriore importo di Euro. 3.000,00 come da fattura per l'assistenza infortunistico - assicurativa prestata dalla (...) s.r.l. che pure aveva provveduto ad avanzare la richiesta di risarcimento alla Consap GVS, (...) s.p.a. (...). Richiamando, quindi, le Tabelle del Tribunale di Milano ai fini della quantificazione del risarcimento richiesto, hanno in conclusione domandato, previa concessione di una provvisionale, nel merito: accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità di (...) nella causazione del sinistro, ritenere fondata la domanda e per l'effetto condannare i convenuti in solido, al risarcimento di tutti i danni morali, esistenziali, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli attori a seguito dell'occorso o alla somma che risulterà provata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore avv. (...) antistatario ex art. 93 c.p.c. Si è costituita in giudizio la (...) preliminarmente affermando la necessità di sospendere ai sensi dell'art. 295 c.p.c. il presente procedimento in attesa della definizione del procedimento penale n. 819/2015 r.g.n.r pendente dinanzi il Tribunale per i minorenni di Palermo a carico del (...). Ha poi asserito che in mancanza di prova certa circa la scopertura assicurativa dell'autovettura targata (...), deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di essa convenuta (...) quale impresa designata dal (...) e, quindi, osservando avere valore probatorio pieno circa l'assenza della detta copertura il rapporto della P.A., ha rilevato non emergere nella specie una contravvenzione nei confronti del (...), proprietario della vettura coinvolta nel sinistro. Ha poi sostenuto, nel merito, essere gli attori onerati non solo di provare l'effettivo accadimento del sinistro con le modalità riferite ma anche la condotta di guida tenuta dallo sfortunato ciclista, sì da non incorrere nella presunzione di colpa di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., reputando, per converso, plausibile che le gravi lesioni riportate dal (...), tali da causarne il decesso, possano essere ricondotte in maniera concorsuale al comportamento illegittimo dallo stesso tenuto, in base alle regole di cui agli artt. 182 C.d.S. - che impone ai velocipedi di circolare il più possibile vicino al margine destro della carreggiata - e 337 del Regolamento C.d.S., che impone ai ciclisti di evitare improvvisi scarti ovvero movimenti a "zig zag". Quanto poi al profilo del risarcimento richiesto dagli attori, pur ammettendo la risarcibilità del danno morale da reato iure proprio patito dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 2059 c.c. in relazione all' art. 185 c. p., ha escluso la spettanza di qualunque ulteriore posta risarcitoria "a titolo di danno biologico iure ereditario, né tantomeno ... un danno psichico" in assenza di prova circa la "sofferenza esistenziale" patita dal de cuius "della lucida attesa dell'estinzione della propria vita", essendo peraltro il (...) deceduto nella immediatezza del fatto. Negando quindi la risarcibilità del "danno tanatologico" da perdita del diritto alla vita, stante l'impossibilità di configurare l'acquisizione di un diritto risarcitorio derivante dalla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del titolare e da questo fruibile solo in natura, ed escludendo, infine, la riparazione dei danni di natura patrimoniale pure pretesi dai ricorrenti, onerati di provare l'effettivo esborso delle somme, ha domandato: in via preliminare e pregiudiziale, sospendere il presente procedimento civile in attesa che venga definito il procedimento penale pendente dinanzi il Tribunale dei minori di Palermo n. 819/2015 r.g.n.r. che vede imputato (...); nel merito, rigettare la domanda attrice siccome infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese ed onorari; in subordine, liquidare agli attori nella qualità loro propria il risarcimento in effetti spettante al netto del 50% ex art. 2054 comma 2 c.c. Si è costituito (...), negando, innanzi tutto, la sussistenza di ogni propria responsabilità in ordine all'accaduto, per avere esso convenuto, anni prima del sinistro (probabilmente nel 2011), "regalato" il veicolo coinvolto nell'occorso alla nipote Calandrino Brigida e al marito (...), genitori del (...), senza tuttavia avere formalizzato il relativo passaggio di proprietà, sebbene la vettura fosse stata materialmente affidata ai medesimi che la utilizzavano, pur sfuggendo la stessa alla relativa custodia, il giorno del sinistro e messa in circolazione contro la volontà di esso (...), per avere il (...), sottratto le chiavi ai relativi genitori. Ha poi affermato essere stato comunque il sinistro causato, parimenti, dalla condotta di (...), avendo quest'ultimo, cambiando improvvisamente direzione di marcia, mandato in confusione il (...), già di per sé insicuro nella conduzione del mezzo. Contestando, quindi, tutte le pretese risarcitorie ex adverso avanzate, ha in conclusione domandato: rigettare, perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, tutte le domande attoree svolte nei confronti di (...); nella denegata ipotesi che le domande svolte dai (...) trovino un qualche ingresso, ricondurre e limitare la quantificazione del danno per singolo attore in relazione a quanto sarà provato in corso di causa, e riconoscere il diritto del convenuto, (...), a essere manlevato da ogni refluenza passiva e contraria dalla (...) spa, che copre i rischi in caso di vettura scoperta di idonea garanzia assicurativa, e dallo stesso (...). Con salvezza di spese e compensi nei confronti degli attori. Si è pure costituito nel processo (...) affermando essere certo che egli stesso privo di patente perché minorenne e tenendo una velocità non adeguata al luogo, abbia investito il velocipede condotto dal (...), ma ha sostenuto avere costituito, nella specie, la condotta del (...) "concausa" dell'evento, per l'improvviso cambio di direzione del velocipede tale da avere mandato in tilt esso (...), già di per se insicuro nella conduzione del mezzo. Asserendo, comunque, di avere acquisito le chiavi dell'auto di nascosto da casa dei genitori, ha in conclusione domandato: respingere perché infondate in fatto e diritto tutte le domande svolte dai (...), incidentalmente accertando che l'incidente stradale è avvenuto per cause imprevedibili e/o per caso fortuito ed eventualmente per il concorso del comportamento anomalo tenuto dal (...); nella denegata ipotesi che le domande svolte dai (...) trovino un qualche ingresso ricondurre e limitare la quantificazione del danno per singolo attore in relazione a quanto sarà provato in corso di causa. Con salvezza di spese e compensi nei confronti degli attori. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., gli attori, nella relativa prima memoria hanno contestato le avversarie deduzioni negando comunque ogni concorso di colpa della vittima e ribadendo sia la responsabilità del (...) - che procedeva ad una velocità elevata e non consona allo stato dei luoghi, il tutto aggravato dalla inesperienza del conducente (minorenne e senza patente) - sia il diritto al risarcimento dei danni richiesti, per avere i parenti sofferto molto per la perdita del proprio caro e, inoltre, in ragione dei rapporti quotidiani mantenuti e delle frequentazioni ricorrenti, con conseguente sconvolgimento della serenità familiare e profondo turbamento dell'animo di tutti gli eredi per la scomparsa del congiunto. Hanno inoltre reiterato la responsabilità del (...), per non essere stato comunque il cambio di proprietà mai formalizzato nei pubblici registri automobilistici e permanendo, dunque, in capo allo stesso convenuto l'obbligazione solidale di risarcimento, atteso che il medesimo non avrebbe dovuto consegnare il veicolo, nemmeno a titolo gratuito, se non nel momento in cui fosse stato certo della messa in circolazione del mezzo con valida assicurazione. Hanno quindi ribadito le originarie conclusioni rassegnate. Alcuna memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. hanno depositato i convenuti. La causa è stata istruita in via documentale, con l'escussione di testi e con l'espletamento di una ctu medico-legale. 1. In via preliminare. Va preliminarmente rilevato che le parti tutte hanno depositato le rispettive comparse conclusionali nel termine originariamente assegnato (cfr. il verbale di udienza del 7.1.2020), risultando altresì integralmente decorso, alla data della presente decisione, anche il termine per le successive memorie di replica (depositate, invero, unicamente dall'attore in data 13.3.2020), pur tenendosi conto del regime di sospensione dei termini processuali ex D.L. n. 11 del 2020 e D.L. n. 18 del 2020 e s.m.i. Sempre in via preliminare, devono essere ora ribadite le considerazioni già svolte nella ordinanza del 31.7.2018 - cui si rinvia - in ordine alla procedibilità della domanda attorea e sulla non necessità della sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del procedimento penale dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Palermo instaurato nei confronti del (...), come invece eccepito e richiesto da parte convenuta. 2. L'oggetto della lite. Nel merito, va rilevato che pacifico il fatto storico del sinistro mortale indicato nell'atto introduttivo, avvenuto in data 17.5.2015 in Mazara del Vallo sul lungomare (...) - con il coinvolgimento, da una parte, di (...) alla guida dell'autovettura (...) tg (...) e, dall'altra parte, (...), a bordo del velocipede (...), deceduto subito dopo il sinistro (cfr. anche l'informativa di reato del 18.5.2018 redatta dai Carabinieri di Mazara del Vallo allegata alla Consulenza Tecnica disposta dal P.M. nel proc. n. 819/15 RNR Tribunale per i Minorenni di Palermo, all. 2 nel fascicolo dei ricorrenti) - le parti discutono nell'odierno processo, innanzi tutto, della effettiva ricorrenza di una responsabilità risarcitoria in capo, per un verso, alla (...) n.q. di impresa designata dal (...) - contestando la detta convenuta l'assenza di prova circa l'inesistenza della copertura assicurativa - e, per altro verso, in capo al (...), il quale asserisce di avere invero "regalato" il mezzo presunto responsabile ai genitori del (...). Controversa è inoltre la esclusiva riferibilità dell'occorso al (...) e, sotto un ulteriore (ma connesso) profilo, la risarcibilità dei danni pretesi dagli istanti. 3. La legittimazione passiva di (...) n.q. di impresa designata dal (...) e la posizione di (...). Orbene, quanto alla posizione dei convenuti (...) e (...) - che hanno, come detto, contestato la pretesa attorea anche in punto di riferibilità a ciascuno di essi di una qualche responsabilità e/o obbligazione risarcitoria - non sembra, invero, potersi dubitare, in primo luogo, della legittimazione passiva della società convenuta n.q. di impresa designata dal (...) rispetto alla domanda risarcitoria, tenuto conto delle allegazioni operate dagli istanti ed emergendo dagli atti e, precisamente, dall'informativa di reato del 18.5.2018 relativa all'incidente redatta dai Carabinieri intervenuti (cfr. in allegato alla Consulenza Tecnica disposta dal P.M. nel proc. n. 819/15 RNR Tribunale per i Minorenni di Palermo, all. 2 all'atto di citazione), nonché dalla stessa nota della Consap dell'8.9.2015 in esito alla richiesta di informazioni per l'identificazione dell'assicuratore del veicolo (cfr. all. 11 all'atto di citazione), essere il veicolo (...) tg. (...) condotto dal (...) in occasione del sinistro sprovvisto di copertura assicurativa (nell'informativa di reato è indicato che il detto mezzo è "non coperto da alcuna polizza assicurativa" e, in senso analogo, nella citata nota della Consap si legge: "copertura non trovata per il veicolo interrogato"), con conseguente riconducibilità della fattispecie, stante il valore probatorio della citata documentazione, nell'alveo dell'art. 283 lett. b) D.Lgs. n. 209 del 2005. Quanto poi alla posizione del (...), deve osservarsi quanto segue. Il (...) va qualificato come titolare del veicolo asseritamente responsabile, essendo il predetto indicato quale proprietario del mezzo nei diversi verbali redatti dalla P.G. anche in sede di sequestro probatorio (v. sempre in allegato alla Consulenza Tecnica disposta dal P.M. nel proc. n. 819/15 RNR Tribunale per i Minorenni di Palermo, all. 2 all'atto di citazione) e, dunque, in ragione del valore presuntivo circa la titolarità del bene mobile registrato in capo al soggetto che tale risulta dai Pubblici Registri (v. anche recentemente Cass. ord. 6385/2020), trattandosi di presunzione non superata, nella specie, dalla tesi della disposizione donativa del veicolo che il (...), per come dalle stesso sostenuto, avrebbe operato in favore dei genitori del (...). Non decisive si rivelano, infatti, le prove orali espletate sullo specifico aspetto, stante il legame di parentela dei testimoni escussi, Calandrino V. e (...) M., con lo stesso (...) ("zio" della Calandrino, per come dalla medesima testimone precisato) e con il (...) (essendo i citati testi genitori del convenuto (...), per come dagli stessi indicato) - legame altresì influente sull'attendibilità dei medesimi testi - e in assenza di ulteriori dati di riscontro in ordine alla presunta donazione del veicolo condotto dal (...), già affermata dal (...) senza una precisa collocazione temporale dell'atto che, comunque, sarebbe soggetto alle formalità prescritte dall'art. 782 c.c., nulla emergendo, d'altro canto, né risultano specifiche allegazioni ad opera dell'interessato, circa la concreta ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 783 c.c. Non appare ricorrere, poi, nella specie la "esimente" ex art. 2054 comma 3 c.c. in ordine alla circolazione del veicolo contro la volontà del titolare, la quale richiede, invero, l'allegazione e la dimostrazione del concreto e idoneo comportamento ostativo, secondo l'ordinaria diligenza, specificamente inteso a vietare e impedire la circolazione del veicolo, mentre non è all'uopo sufficiente che la circolazione avvenga senza il consenso del proprietario (cfr. tra le tante Cass. 15521/2006). Nel caso in esame lo stesso (...) afferma di avere, invero, "affidato" il veicolo ai (...), nonostante la mancanza del formale passaggio di proprietà e, comunque, senza specifici impedimenti all'uso, non dedotti né allegati dal convenuto (v. peraltro Cass. 12255/1998 secondo cui non sarebbe sufficiente il mero divieto opposto al momento dell'affidamento in custodia a un terzo quale, ad esempio, il divieto di consegnare ad altri le chiavi del mezzo, non costituendo esso un impedimento frapposto con atti idonei). Non è chiaro, infine, in quale luogo, inaccessibile a terzi, sono state riposte le chiavi del mezzo e quali cautele siano state in concreto adottate, anche dagli affidatari del veicoli, onde impedire l'uso improprio del mezzo. 4. La responsabilità in ordine alla verificazione del sinistro. Venendo ora ai profili di responsabilità in ordine alla causazione dell'incidente, rilevanti (anche) ai fini di cui all'art. 283 lett. b C.A.P. - quale norma che, presupponente essere stato il sinistro causato dal veicolo non assicurato in base alla disciplina di cui all'art. 2054 c.c., sarebbe atta a fondare la responsabilità del (...), pure nella specie evocato in giudizio, in persona della relativa Impresa designata - occorre innanzi tutto ricostruire la dinamica dell'accadimento. Nel caso in esame, pur dovendosi escludere la rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese nel corso del processo dai testi escussi (che nulla sono stati in grado di riferire sulle modalità del sinistro), rilevanti indicazioni si desumono, tuttavia, e in ogni caso, dai numerosi dati raccolti nell'ambito del procedimento penale nei confronti del (...), imputato in relazione ai fatti per cui è processo dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Palermo per il reato, tra gli altri, p. e p. dall'art. 589 commi 1, 2 e n. 3 c.p. (cfr. anche all. 5 nel fascicolo degli attori). Vengono a tal fine in rilievo le indagini tecniche espletate dal perito del P.M. (cfr. all. 2 all'atto di citazione), il quale, dopo avere proceduto alla ricognizione del teatro del sinistro, con rilievi fotografici e metrici ed esaminato gli ulteriori reperti nonché le deformazioni subite dai mezzi coinvolti, dando conto altresì delle sommarie informazioni acquisite, ha ricostruito la dinamica dell'impatto, nei seguenti termini: "il conducente dell'autovettura, subito dopo una curva ad ampio raggio di curvatura volgente a dx, si avvedeva della presenza del velocipede condotto da (...) che lo precedeva nella marcia (fase 1)" e lo stesso "conducente dell'autovettura, così come possibile osservare dalle immagini della telecamera del bar Mucho-Gusto (Allegato 6.1.02), avvedendosi della presenza del velocipede sulla sede stradale, azionava energicamente il sistema frenante convergendo verso dx (fase 1)" indi "In tale fase di scarrocciamento tamponava violentemente il velocipede perdendo il controllo del mezzo ... L'impatto si realizzava tra il fianco sx della vettura con la ruota post. Dx del velocipede, provocando un'evidente deformazione del cerchione post. E della forcella post. Venendo proiettato più oltre". Osserva il perito, inoltre, che "Il conducente dell'autovettura, al momento in cui si è avveduto del pericolo procedeva ad una velocità non inferiore a 90 km/h" mentre "il velocipede ... procedeva ad una velocità di 15 km/h ...". Nel rilevare che la ricostruzione della dinamica e delle velocità di crociera dei mezzi "sono stati ulteriormente verificate" dal consulente "con l'ausilio del software di calcolo ad elementi finiti Eirtual Crash ver. 2.2." (v,. pagg. 37 e ss. della Relazione del ctu), va ora considerato che, in base a tutti dati raccolti e analizzati, il perito ha concluso nel senso che "il sinistro in cui ha perso la vita (...), conducente del velocipede (...), è stato determinato dalla condotta poco attenta e imprudente adottata da (...), conducente della (...) targata (...). Il conducente del velocipede veniva tamponato mentre procedeva regolarmente accostato sulla propria dx, coerentemente alla presenza di alcune vetture regolarmente parcate sul margine dx della carreggiata". Ribadisce, inoltre, il ctu che "Il conducente dell'autovettura procedeva in un circuito cittadino ad una velocità di 90 Km/h, superiore al limite di velocità imposto di 50/kmh. Il conducente del velocipede procedeva ad una velocità pari a 15 km/h", osservando, infine, che "In relazione agli spazi di avvistamento di cui godeva il conducente dell'autovettura, se avesse prestato attenzione alla guida, sarebbe stato in grado di arrestare in tempo il proprio mezzo evitando il tamponamento del velocipede". Orbene, ritenuto di dovere condividere le conclusioni raggiunte dall'ausiliare, fondandosi il relativo elaborato su un attento esame di tutti i dati obiettivi raccolti ed emersi nel corso delle indagini condotte dalla P.G. (v. anche i numerosi allegati alla Relazione del ctu) e rivelandosi la ricostruzione offerta dal perito, anche alle luce dei sistemi di verifica dal medesimo adoperati, assolutamente coerente e priva di elementi di illogicità, non può che ritenersi l'incidente de quo in via esclusiva riconducibile alla condotta di guida imperita e imprudente, oltre che evidentemente contraria ai limiti di cui all'art. 142 C.d.S., del giovane (...). Alcun dato emerge, d'altro canto, su eventuali profili di colpa della vittima (...), la cui condotta si rivela, invero, del tutto regolare, anche alla luce delle prescrizioni imposte dall'art. 182 C.d.S., trovandosi lo stesso, nella fase immediatamente antecedente all'impatto, sul margine destro della relativa carreggiata, vale a dire in posizione corretta rispetto all'ordinario traffico veicolare e tenendo, ancora, il detto ciclista una velocità del tutto compatibile con i limiti vigenti nel tratto di strada in questione oltre che con le caratteristiche del mezzo condotto. Va peraltro osservato che, in caso - come nella specie - di tamponamento, tenuto conto della regola di cui all'art. 149 C.d.S. - che impone al conducente di garantire in ogni momento l'arresto del mezzo onde evitare collisioni col veicolo che precede - l'avvenuta collisione pone a carico del conducente che segue una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con conseguente non applicabilità della presunzione di pari colpa ex art. 2054 comma 2 c.c. - invocata invece nel caso in esame dai convenuti - spettando, invero, a colui che urta fornire la prova liberatoria e, dunque, dimostrare che il mancato tempestivo arresto del proprio veicolo con la conseguente collisione sono stati determinati da cause, in tutto o in parte, a lui non imputabili (cfr. Cass. 12108/2006. La giurisprudenza maggioritaria ritiene, in particolare, che nel caso di collisione di veicoli da tergo, la presunzione legale di colpa a carico del conducente è superata dalla presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza e, quindi, dalla colpa esclusiva a carico del veicolo che segue, salva la prova liberatoria a carico di tale ultimo conducente, come sopra indicato. V. tra le tante, Cass. 1144471998, Cass. 3282/2006, Cass. 19493/2007, Cass. 16376/2010, Cass. 13703/2017). Ciò posto, nella fattispecie concreta, non si ravvisa alcun elemento che induca a reputare superata la indicata presunzione di colpa esclusiva del veicolo tamponante, non risultando, peraltro a fronte della elevatissima velocità di crociera tenuta dal (...) e degli spazi di avvistamento di cui lo stesso conducente godeva, la verificazione di un qualche anomalo, improvviso e imprevedibile ostacolo, tale non potendosi qualificare, comunque, la presenza del velocipede, altresì correttamente marciante, come detto, sul margine destro della carreggiata. Non risultano, per altro verso, sulla base dei superiori dati raccolti, condotte anomale del ciclista e/o eventuali scarti improvvisi o movimenti a "zig zag" in base alla regola richiamata dalla Compagnia convenuta, ovvero eccezionali e repentini cambi di direzione imprevedibili dal conducente antagonista. Va infatti ribadito che emerge, viceversa, dagli accertamenti eseguiti in sede penale, un comportamento del (...) del tutto regolare e compatibile con le regole di condotta imposte e/o esigibili in base alle circostanze del caso. In definitiva, dunque, la responsabilità in ordine alla causazione dell'incidente deve essere esclusivamente ascritta al (...) che con la sua condotta imprudente e imperita, nei termini sin qui precisati, ha determinato il sinistro. 5. I danni risarcibili. Premessa. Deve ora trattarsi il profilo dei danni risarcibili. Sembra innanzi tutto opportuno premettere, a fronte delle molteplici e variegate qualificazioni offerte dalle parti in causa circa i pregiudizi suscettibili di riparazione, che l'illecito civile può, in termini generali, causare danni non soltanto al soggetto direttamente leso che perde la vita (o che ne rimane gravemente leso) ma anche nei confronti di altri soggetti, assumendo l'illecito in questione valenza plurioffensiva. Trattasi, in particolare, delle vittime cc.dd. secondarie dell'illecito, in genere costituite dai prossimi congiunti della persona offesa ovvero da persone comunque legate alla vittima primaria da un rapporto significativo, le quali possono far valere gli indicati pregiudizi: a) iure proprio, qualora l'evento abbia prodotto direttamente nel patrimonio dei medesimi pregiudizi suscettibili di risarcimento; b) ovvero iure successionis, con riguardo ai danni immediatamente patiti dalla vittima primaria dell'illecito, entrati a far parte del patrimonio del defunto e trasmessi, dunque, agli eredi. Tralasciando, per il momento, il profilo dei pregiudizi patiti dai superstiti iure proprio, con riguardo alla trasmissibilità agli eredi del diritto al risarcimento del danno maturato in capo alla vittima primaria, esso attiene, innanzi tutto, al danno biologico, il cui acquisto in capo al de cuius è ipotizzabile non nel caso di morte immediata della persona lesa, bensì là dove la morte sopraggiunga dopo un certo periodo di tempo, subendo, in tal caso, la vittima una effettiva lesione della salute, giuridicamente rilevante, nell'arco di tempo che va dall'infortunio alla morte, sì che il conseguente diritto al risarcimento del danno viene acquisito dalla vittima e trasmesso agli eredi, poiché questo caso il leso è ben in grado di avvertire la "perdita" (cfr. tra le altre Cass. 6754/2011). Precisato che verrebbe in rilievo in tale ipotesi il c.d. "danno biologico terminale", da tenersi distinto dal c.d. "danno catastrofale" o "danno morale terminale" consistente nella "sofferenza provata dalla vittima" (cfr. per tale distinzione, tra le altre, Cass. 23183/2014 e recentemente Cass. 26727/2018), va ora rilevato che, ulteriormente differente dai detti danni - patiti dalla vittima primaria e, dunque, trasmissibili iure successionis ai relativi eredi - è il c.d. "danno tanatologico", vale a dire il danno da perdita della vita in sé e per sé considerata. Sul tema, come noto, il contrasto interpretativo insorto nella Terza Sezione civile della Cassazione tra l'indirizzo tradizionale contrario alla configurabilità di un danno da perdita della vita trasferibile agli eredi (cfr., ex multis, Cass. 5136/1998, Cass. 1633/2000, Cass. 7632/2003 e Cass. 12253/2007) e il differente principio indicato da Cass. 1361/2014 - che ha ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della vita autonomo, in ragione della diversità del bene tutelato, dal danno alla salute, nella sua duplice configurazione di danno "biologico terminale" e di danno "catastrofale" e suscettibile di ristoro anche in caso di morte cosiddetta "immediata" o "istantanea" - è stato superato dalle Sezioni Unite che, in sintonia con l'orientamento tradizionale, hanno affermato il seguente principio di diritto: "In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo" (Cass. S.U. 15350/2015). 5.1. Il danno tanatologico. Ciò chiarito in termini generali, va ora rilevato che gli odierni attori, i quali altresì si proclamano "eredi del sig. (...)", allegano invero - sia pure con i limiti di cui si dirà nel prosieguo - una serie di danni che ad essi spetterebbero non tanto iure successionis, bensì siccome dai medesimi immediatamente patiti (iure proprio) in conseguenza della perdita del congiunto derivata dal sinistro. L'unico pregiudizio tra quelli indicati nell'atto di citazione che, per quanto sopra esposto, potrebbe essere fatto valere dagli eredi del de cuius, è il c.d. "danno tanatologico", sebbene il richiamo al detto pregiudizio risulti operato nell'atto introduttivo dell'odierno processo con l'uso dell'espressione "iure proprio" e, inoltre, in connessione con il "vincolo familiare tra la vittima dell'illecito e il soggetto che subisce il pregiudizio di rimbalzo" (v. pag. 4 dell'atto di citazione), che però, come si dirà, attiene al differente danno non patrimoniale c.d. parentale. Orbene, con riguardo al richiamato danno tanatologico, anche a volere riconoscere l'astratta ipotizzabilità di un siffatto pregiudizio da perdita della vita - da riferirsi, pur sempre, alla persona del de cuius e da quest'ultimo, quindi, trasmissibile ai relativi eredi - osta, comunque, nel caso in esame, al riconoscimento della indicata posta risarcitoria la circostanza che il decesso del (...) risulta essersi verificato nella sostanziale immediatezza dell'evento (cfr. anche nella informativa di reato relativa all'incidente stradale del 18.5.2018, più volte citata). Va infatti ribadito che il pregiudizio da perdita della vita non è risarcibile (iure hereditatis) qualora il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, mancando in tali casi il soggetto cui la perdita del bene sia collegabile e nel cui patrimonio il relativo diritto possa ritenersi essere acquisito (cfr. Cass. S.U. 15350/2015 cit. V. anche più recentemente Cass. 28989/2019). 5.2. Il danno da perdita del rapporto parentale. Passando, quindi, al profilo dei danni risarcibili ai congiunti iure proprio, vengono in rilievo, in primo luogo, i danni non patrimoniali da morte della persona cara di norma connessi al dolore provato ed alle eventuali conseguenze sulle abitudini di vita nonché, se del caso, all'insorgere di una malattia (una sindrome depressiva, per esempio). Non può, sul punto, non richiamarsi il noto principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 26972/2008), secondo cui il danno non patrimoniale ex art. art. 2059 c.c. ha natura omnicomprensiva e anche quando l'illecito non integri gli estremi di un reato, il danno non patrimoniale è sempre risarcibile nel caso di offesa a diritti della persona di rilievo costituzionale, la cui tutela minima è quella risarcitoria. In disparte ogni considerazione sulla configurabilità di un danno biologico sofferto iure proprio da perdita del congiunto, non riconoscibile nel caso di specie alla luce degli esiti della ctu medico-legale espletata nel corso del processo (il consulente, eseguito l'esame della documentazione in atti e raccolte le notizie anamnestiche, ha affermato che "A seguito dell'evento luttuoso datato 15.05.15, in cui decedeva il sig. (...), le signore (...), (...), (...) e (...), sorelle del de cuius, non hanno riportato postumi permanenti configuranti danno biologico" e "Quanto alla sig.ra (...), al sig. (...) e al sig. (...), fratelli del de cuius, pur non essendosi presentati alla convocazione e pertanto non aver potuto effettuare un colloquio clinico, è possibile affermare che l'assenza di documentazione medica permette di giungere alle medesime conclusioni e di non riconoscere alcun danno biologico") - trattandosi, peraltro, di conclusioni non sottoposte a revisione critica ad opera delle parti ed avendo, in ultimo, gli stessi istanti mostrato di condividere l'esclusione de qua, dichiarando espressamente di rinunciare alla pretesa a titolo di danni di natura psichico-biologica (cfr. la comparsa conclusionale dei ricorrenti) - va ora rilevato che la perdita della persona cara assume comunque specifico rilievo, in quanto si concreta in una lesione dell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, oltre che all'inviolabilità della libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, trattandosi di diritti che trovano riconoscimento e tutela nelle norme di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost. e che, peraltro, si differenziano, sotto il profilo logico, sia dall'interesse alla salute (tutelato attraverso il risarcimento del danno biologico, dall'art. 32 Cost.) sia dall'interesse all'integrità morale (ai sensi dell'art. 2 Cost. cui si riferisce il danno morale soggettivo). Di tali pregiudizi si deve tenere conto nella liquidazione secondo quanto allegato e provato dalla parte, purché l'offesa sia comunque "grave" ed il danno "serio" (non bagatellare) e con il duplice limite di non trascurare alcun danno e di non operare duplicazioni di pregiudizi assimilabili. Determinerebbe, infatti, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente, ma unitariamente ristorato (Cass. 25351/2015 v. in precedenza Cass. S.U. 26972/2008). Il pregiudizio derivante dalla lesione di interessi della persona costituzionalmente protetti assume, infatti, di norma, una doppia dimensione fenomenologica, quella di tipo dinamico-relazionale e quella di natura interiore, vale a dire la sofferenza morale intesa in senso stretto, sì che, e trattandosi, in ogni caso, di un danno conseguenza, per la valutazione e liquidazione di siffatto pregiudizio deve tenersi conto non dell'evento in sé considerato, bensì delle conseguenze pregiudizievoli dell'evento stesso (cfr. anche Cass. 6701/2018). Il danno non patrimoniale da morte del un congiunto, in altri termini, non è un danno in re ipsa, dovendo lo stesso essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, sebbene, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, sia consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base, tuttavia e pur sempre, di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire (Cass. civ., n. 907/2018). Tale danno si concreta non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (cfr. Cass. 16992/2015), sì che deve tenersi conto, ai fini della riconoscibilità della indicata posta e della conseguente liquidazione, della durata e intensità del vissuto, della composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, dell'età della vittima e quella dei familiari danneggiati, della personalità individuale di costoro, della loro capacità di reazione e sopportazione del trauma (cfr. Cass. 14655/2017). Si è in particolare affermato che "spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita). È in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza, il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale" rimanendo "in ogni caso, fermi i principi che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, sì che, ad esempio, nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso e ulteriore rispetto alla sofferenza morale (rigorosamente comprovata) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare; tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 21060 del 19/10/2016, Rv. 642934 - 02; Sez. 3, Sentenza n. 16992 del 20/08/2015, Rv. 636308 - 01)" (così Cass. 28989/2019). Ne deriva che, pur potendosi far rientrare nel notorio la circostanza che il decesso di un prossimo congiunto è idoneo a procurare ai superstiti una intensa sofferenza morale, il patema d'animo da recisione di legami inter-familiari non può automaticamente tradursi in un danno da lesione del rapporto parentale nella sua ampia accezione indicata, incombendo sull'attore, al fine di consentire un'adeguata personalizzazione del danno, ricostruire, in maniera specifica, gli elementi circostanziali espressivi di una sofferenza soggettiva peculiare e straordinariamente differente e irriducibile a quella ordinariamente connessa a un evento simile (cfr. Cass. 913/2018). Ciò posto, e venendo, dunque, alla fattispecie concreta, va osservato che, al di là dell'assenza di ogni convivenza tra i superstiti e la vittima primaria dell'illecito non evincibile dagli atti di causa e risultando, al contrario, dai dati anagrafici offerti la diversità degli indirizzi di residenza di ciascuno degli attori e del de cuius (v. all. 6 all'atto di citazione) - sebbene l'elemento della convivenza debba ritenersi, per quanto sopra detto, non decisivo in ragione della prossimità formale del rapporto parentale nella specie esistente tra la vittima primaria e i ricorrenti (fratelli) - le uniche allegazioni specifiche operate dagli istanti circa la concreta rilevanza, intensità e permanenza del legame attengono invero alla sola posizione di (...), sorella del de cuius, per cui la parte attrice ha pure formulato esplicite richiesta di prova orale. Con riferimento alla predetta (...), le dichiarazioni rese dai testi escussi consentono, invero, di delineare con sufficiente determinazione la persistenza ed entità delle frequentazioni mantenute tra la stessa e il de cuius, quanto meno sino all'anno 2011 (cfr. quanto riferito dalla teste (...) - la quale ha confermato l'aiuto "quotidiano" nelle "faccende domestiche" prestato dalla detta attrice al fratello e lo "accudimento" reso dalla stessa (...), soprattutto "in primavera. Dal 2008 sino al 2011 ..." - e (...), che ha dichiarato di "vedere" il (...) quando quando quest'ultimo andava a trovare la sorella (...)). Viceversa, alcun dato concreto circa la sussistenza ed effettiva consistenza delle frequentazioni tra il de cuius e gli altri ricorrenti e, dunque, sulla portata delle (eventuali) modificazioni impresse sulla vita quotidiana di questi ultimi in conseguenza della perdita del congiunto, risulta specificamente offerto relativamente alla posizione dei detti ulteriori attori. È appena il caso di rilevare che dalla ctu espletata nel corso del processo e, in particolare, dalle notizie anamnestiche raccolte dallo stesso ausiliare emergerebbero, invero, rapporti familiari col (...) che, a parte la posizione, come detto, di (...), si rivelano tuttavia, rispetto agli altri fratelli, meno intensi se non, in certi casi, sostanzialmente diradati. In particolare, (...) ha riferito all'ausiliare che "negli ultimi tempi a causa di dissapori familiari non avevano contatti" (v. pag. 9 della Relazione del ctu), mentre (...), (...) e (...) nemmeno si sono presentati alla visita fissata dal ctu, "in quanto come riferito dalle sorelle, sono residenti fuori dalla Sicilia" (v. pag. 9 della Relazione del ctu). Quanto poi alle restanti sorelle (...) e (...), pur dando conto la prima dei "momenti di sconforto e crisi di pianto" sofferti per la perdita del fratello e la seconda dell'asserita frequentazione quotidiana col de cuius (rimasta, però, detta frequentazione non aliunde dimostrata), non appare comunque privo di rilievo il riferimento dalle medesime attrici operato alla perdita di altro fratello occorsa nell'anno 2017, convivente, in particolare, con (...) per come da quest'ultima indicato al ctu (cfr. pagg. 5 e 7 della Relazione del ctu), così come significativo appare quanto riferito da (...) sui vissuti di agitazione, collegati però dalla medesima a differenti problematiche familiari. Così essendo, mentre con riguardo a (...) deve ritenersi configurato il danno da perdita del rapporto parentale nell'ampia accezione sopra delineata e, pertanto, incidente sia sul piano morale soggettivo della sofferenza patita - e ciò anche sulla base di un sistema probatorio di tipo presuntivo che consente di inferire dal fatto noto del rapporto "nominato" di parentela (cfr. anche il certificato di stato di famiglia del (...), all. 6 all'atto di citazione) l'esistenza di tale componente di danno non patrimoniale, rientrando, peraltro, nel notorio l'idoneità del decesso di un prossimo congiunto a procurare ai superstiti una intensa sofferenza morale - sia sul piano dinamico-relazionale della vita quotidiana attiva del soggetto - in ragione della vicinanza e assidua frequentazione dalla stessa (...) mantenuta col de cuius, quanto meno sino all'anno 2011, in base a quanto emerso all'esito dell'istruttoria svolta - altro è a dirsi con riguardo alla posizione degli ulteriori ricorrenti, (...), (...), (...), (...), (...) e (...), per i quali, pur potendosi ritenere ragionevolmente configurato il profilo della sofferenza morale in senso stretto - trattandosi di conseguenza che, anche in ragione della prossimità formale del legame parentale in concreto sussistente (cfr. all. 6 all'atto di citazione), solitamente si accompagna alla morte del congiunto (fratello), peraltro, inaspettata e violenta, come nella specie avvenuta - è l'assenza di ogni più specifica allegazione circa la concreta rilevanza, intensità e permanenza del rapporto familiare e, dunque, circa gli eventuali risvolti del decesso del congiunto sullo svolgimento della vita quotidiana di ciascuno dei predetti istanti, ad impedire il riconoscimento ai menzionati (...), (...), (...) (...), (...) e (...) di un danno non patrimoniale diverso e ulteriore dal patimento interiore, non essendo a ciò sufficiente, come sopra esposto, il generico riferimento alla perdita delle abitudini quotidiane e/o allo sconvolgimento esistenziale cagionato dalla morte del congiunto, astrattamente e ipoteticamente enunciato. Venendo, ora, alla liquidazione degli indicati pregiudizi, può farsi riferimento, in difetto di criteri stabiliti dalla legge, ai parametri di cui alle Tabelle elaborate dall'Osservatorio del Tribunale di Milano (per l'anno 2018), cui la Suprema Corte riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. 12498/2011 nonché, più recentemente, Cass. 20895/2015 e, tra le altre, Cass. 11754/2018). Le citate Tabelle prevedono, in particolare, in favore del fratello per la morte di un fratello una somma che si colloca in una forbice che va da Euro. 24.020,00 a Euro. 144.130,00. Precisato che i valori indicati in tabella sono quelli medi, che la prassi giurisprudenziale ha ritenuto congruo ristoro compensativo nei rispettivi casi di decesso e relazioni parentali ivi previste, ritiene chi giudica che, nel caso in esame, quanto alla posizione di (...) - alla quale va riconosciuto, per quanto sin qui esposto, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale nelle due dimensioni indicate, l'una, per così dire, "statica" e/o interiore (morale) e l'altra "dinamica" e/o esteriore (relazionale) - deve essere liquidato un risarcimento complessivo che, in ragione degli elementi su descritti, appare equo stimare in Euro. 38.000,00, tenuto conto, oltre che della natura del legame familiare invocato, dell'età della vittima primaria (64 anni) e del congiunto superstite alla data dell'evento, delle modalità improvvise della perdita del rapporto parentale, nonché della intensità del legame affettivo mantenuto dalla predetta (...) e della frequentazione con il de cuius sino all'anno 2011 e, ancora, della considerazione che da un certo punto in poi della vita la prospettiva da parte di un fratello del venir meno di altro fratello inizia a concretizzarsi. Quanto, poi, alla posizione degli altri congiunti del de cuius, (...), (...), (...) (...), (...) e (...), la liquidazione del danno non patrimoniale dai medesimi patito in conseguenza della perdita del familiare - da riferirsi esclusivamente, come detto, all'aspetto interiore della sofferenza patita, ragionevolmente conseguente alla improvvisa e violenta scomparsa del fratello - può essere anch'essa operata con riferimento ai valori medi di cui alle citate tabelle del Tribunale di Milano, ma applicando una riduzione del citato valore tabellare, atteso che detto valore individua un importo onnicomprensivo del danno non patrimoniale da perdita del congiunto, includente entrambe le componenti/dimensioni fenomenologiche (morale-interiore e dinamico-relazionale) del pregiudizio, laddove l'unica voce riconoscibile ai predetti attori è quella relativa al danno morale. In particolare, tenuto conto, oltre che della natura del legame familiare invocato, dell'età della vittima primaria e di ciascun congiunto superstite, delle modalità improvvise della perdita e, altresì, della lontananza di alcuni dei fratelli dal luogo di vita del de cuius (precipuamente L., (...) e V., residenti fuori della Sicilia) - lontananza che appare tale da avere presumibilmente attenuato la sofferenza - nonché dell'assenza di coabitazione da parecchio tempo (per come pure desumibile dal certificato storico di famiglia in atti) e, ancora, del comportamento tenuto anche nel corso delle operazioni di consulenza tecnica - che si rivela indicativo di un certo "distacco" rispetto alla vicenda (in particolare, per i fratelli (...), (...) e (...), ma v. anche l'assenza di recenti contatti con il de cuius riferita al ctu da (...)) - nonché, quanto alla posizione delle sorelle (...) e (...), dell'apparente incidenza sui profili di patimento dell'ulteriore lutto subito subito per la perdita di altro fratello successivamente alla scomparsa di (...) e della influenza sullo stato emotivo complessivo di differenti vicende familiari, unitamente all'assenza di ogni allegazione specifica circa l'eventuale refluenza del lutto sulla vita quotidiana, appare congruo individuare il danno morale patito dai predetti restanti fratelli, (...), (...), (...), (...), (...) e (...) in complessivi Euro. 16.000,00 per ciascuno. Gli indicati importi sono liquidati all'attualità e quindi già comprensivi della rivalutazione monetaria. Inoltre, e ritenuto che la sola rivalutazione monetaria non valga a reintegrare pienamente il danneggiato, essa andrà maggiorata degli interessi annualmente maturati al tasso legale, dalla data dell'evento dannoso fino alla data della presente decisione, prendendo come base di calcolo la somma liquidata, devalutata fino alla data dell'evento dannoso e poi, anno per anno, rivalutata fino alla data della presente sentenza, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT (cfr. Cass. S.U. 8521/2007). 5.3. Danni di natura patrimoniale. Passando, ora, ai pregiudizi di carattere patrimoniale che gli attori pure assumono di avere patito iure proprio per la morte del congiunto conseguente al sinistro, devono senza dubbio reputarsi suscettibili di risarcimento le spese funerarie, imprescindibilmente successive alla morte del de cuius e, pertanto, richiedibili dagli eredi iure proprio (e non iure successionis. Cfr. anche Cass. 11601/2005 e, più recentemente, Cass. 11684/2014). Gli istanti hanno prodotto (cfr. all. 10 all'atto di citazione) sia la fattura n. (...) per onoranze funebri - pari ad Euro. 2.402,00 - sia le distinte di versamento in favore del Comune di Mazara del Vallo attinenti ai "proventi per servizi cimiteriali" e "servizi diversi" - pari a complessivi Euro. 3.414,00 - documentando, dunque, l'esborso sostenuto, sia pure ed esclusivamente da (...), che risulta unica intestataria della menzionata fattura n. (...) e quale soggetto che ha eseguito i menzionati versamenti al Comune. Trattandosi, come detto, di spese evidentemente conseguenti al decesso del congiunto, il cui rimborso spetta al superstite iure proprio e non iure hereditatis, va riconosciuto, sebbene in favore della sola (...) che ha sopportato gli indicati esborsi in base a quanto evincibile dagli atti, il risarcimento domandato, nella misura di Euro. 5.816,00, così liquidato all'attualità, oltre interessi legali da calcolarsi come sopra precisato. Non vi è spazio per il riconoscimento di ulteriori poste risarcitorie a titolo di danno patrimoniale. Il riferimento è in particolare alle somme pari ad Euro. 3.000,00 altresì pretese dai ricorrenti per la assistenza infortunistico-assicurativa prestata dalla (...) s.r.l., società operante a marchio Taddia divisione Mortali, nella fase antecedente all'instaurazione del processo, come da mandato in atti. Va sul punto richiamato l'indirizzo interpretativo secondo cui, ove il danneggiato abbia dato incarico ad uno studio di assistenza infortunistica di svolgere attività stragiudiziale volta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto, la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante o sulla sua Compagnia di assicurazione quando sia stata superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (cfr. Cass. 6701/2018 ed ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali, tra cui qui si ricordano Cass. 9548/2017 e Cass. S.U. 16990/2017). Precisato che anche il riconoscimento e la liquidazione di tali esborsi presuppone adempiuto l'onere di allegazione e prova a carico del richiedente - che deve non solo dimostrare l'esborso ma anche dell'attività in concreto espletata dall'agenzia infortunistica e la sua utilità rispetto agli scopi suindicati - sembra a chi giudica che osta, nel caso in esame, all'attribuzione di ulteriori somme al detto titolo l'assenza di adeguata prova circa l'attività effettivamente prestata dalla menzionata società, fatta eccezione per la sola richiesta di informazioni alla Consap per l'individuazione dell'assicuratore del veicolo antagonista (cfr. all. 11 all'atto di citazione) - mentre è riconducibile al legale (e non alla società di infortunistica) l'invito alla negoziazione assistita (cfr. all. 12 all'atto di citazione) - così come indimostrata, in base ai dati offerti, si rivela l'utilità dell'assistenza prestata dalla menzionata società ad evitare il giudizio ovvero ad assicurare una tutela più celere nel senso sopra precisato, non essendo idonei a tal fine né il mandato prodotto dai ricorrenti (cfr. all. 8 all'atto di citazione) né la fattura dell'agenzia (all. alla memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c.) da cui non emerge la consistenza delle prestazioni concretamente rese. 6. Soggetti tenuti all'obbligazione risarcitoria ed eventuale "manleva". Passando, quindi, all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento degli indicati importi, va rilevato che, nel caso in esame, l'azione risarcitoria risulta promossa sia nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili in base alla disciplina in tema di illecito aquiliano, sia nei confronti dell'impresa designata dal (...), chiamata ad eseguire l'obbligazione risarcitoria in base alla speciale disciplina, come anticipato, di cui all'art. 283 lett. b). Ora, una volta acclarata, la responsabilità civile, peraltro in via esclusiva, in ordine alla causazione del sinistro siccome in via esclusiva ascrivibile al (...) conducente del predetto veicolo tg (...), intestato a (...) e sprovvisto di copertura assicurativa, l'integrale ristoro dei danni patiti dagli attori in conseguenza della perdita del congiunto derivata dal su descritto incidente, non potrà che essere posto a carico dell'Impresa designata dal (...), quale soggetto tenuto per legge ad adempiere all'obbligazione del danneggiante ex art. 283 CAP. È appena il caso di rilevare, sotto tale ultimo profilo, ed in connessione anche con l'istanza di "manleva" pure proposta nel processo dal (...) nei confronti dell'Impresa designata, che la natura dell'obbligazione del Fondo (risarcitoria e non indennitaria) rende l'intervento del Fondo stesso - pur sempre ricollegato alla responsabilità del conducente (ignoto o) non assicurato (ovvero assicurato con compagnie in istato di liquidazione coatta) e, altresì, sussistente nel caso di veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario (cfr. l'art. 283 lett. d C.A.P.) - come un intervento di tipo essenzialmente sostitutivo, essendo il Fondo incaricato dalla legge di adempiere all'obbligazione del danneggiante nei limiti dalla legge stessa stabiliti (cfr. 12036/1990 e più recentemente anche Cass. 2347/2011). Ne deriva che, in forza della citata "sostituzione" normativamente prevista, soltanto il Fondo può essere condannato al pagamento del risarcimento riconosciuto in favore degli attori, salvo il diritto di regresso del Fondo stesso, che abbia adempiuto la prestazione risarcitoria, nei confronti dei responsabili. Non può invece configurarsi un diritto di "manleva" azionabile dal responsabile a carico del Fondo, come nel caso di specie invocato dal (...), operando piuttosto il Fondo come una sorta di adiectus solutionis causa (cfr. anche Cass. 2963/2002). L'obbligo dell'Impresa designata sorge, infatti, allorquando siano acclarate, come nella specie per quanto sin qui esposto, l'autenticità del sinistro, l'imputabilità del fatto ad un automobilista nonché la mancanza della copertura assicurativa, e la Compagnia convenuta è per legge la impresa designata dal (...) per garantire il ristoro ai danneggiati da soggetti non coperti per qualsiasi titolo o ragione da assicurazione obbligatoria rc auto, dovendosi, per altro verso, escludere la riconducibilità del rapporto tra il responsabile del sinistro e la detta Impresa nell'alveo rapporto negoziale assicurativo, seppur obbligatorio. Trattasi, inoltre, di un rapporto che, come pure rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, non dà luogo ad una responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. (cfr. Cass. 18401/2009, secondo cui nel sistema della legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli, non si costituisce un rapporto di solidarietà passiva tra il Fondo di G. per le vittime della strada ed il soggetto responsabile del danno, perché l'obbligazione del Fondo ha natura risarcitoria e non indennitaria, ed è sostitutiva di quella del responsabile), fermo restando il diritto dell'Impresa medesima che ha risarcito il danno nei casi previsti dall'art. 283 lett. a, b, c d, d bis, d ter di agire, come anticipato, in via di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese (cfr. l'art,. 292 C.A.P.); diritto, questo, che è rimasto comunque nel caso in esame non specificamente azionato da (...) n.q. 7. Conclusioni e regolamentazione delle spese di lite. Alla luce delle su esposte considerazioni, deve in definitiva accogliersi la domanda attorea nei limiti sin qui descritti e, pertanto, va dichiarata l'esclusiva responsabilità di (...) conducente del veicolo tg. (...) intestato a (...) e sprovvisto di copertura assicurativa, con conseguente condanna della (...) s.p.a. nella qualità di Impresa designata dal (...): a) a corrispondere a titolo risarcitorio all'attrice (...) la somma complessiva di Euro. 38.000,00 oltre interessi al tasso legale da calcolarsi come sopra precisato; b) a corrispondere a titolo risarcitorio all'attrice (...) l'ulteriore importo di Euro. 5.816,00 oltre interessi al tasso legale da calcolarsi come sopra precisato; c) a corrispondere a titolo risarcitorio agli attori (...), (...), (...), (...), (...) e (...), l'importo di Euro. 16.000,00 per ciascuno, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi come sopra precisato. Deve essere invece respinta la domanda di manleva spiegata da (...) nei confronti di (...). Per ciò che attiene alle spese di lite, nei rapporti processuali tra la parte attrice e i convenuti, stante l'accoglimento della domanda nei termini indicati, i convenuti tutti, sostanzialmente soccombenti, vanno condannati a rifondere alla parte ricorrente le citate spese che si liquidano come in dispositivo, applicando una riduzione del 35% sui valori medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della lite (da rapportarsi al decisum) e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata. Vanno invece integralmente compensate le spese di lite nei rapporti processuali tra il (...) e la (...), destinataria, quest'ultima, della domanda di manleva dal primo proposta, tenuto conto delle ragioni dell'odierna decisione e del contegno complessivamente serbato dalle dette parti in ordine alla menzionata istanza. Le spese della ctu vanno definitivamente poste a carico dei convenuti in solido tra loro. P.Q.M. Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 382 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018, tra le parti in epigrafe indicate, così provvede: in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di (...) conducente del veicolo tg. (...) intestato a (...) e sprovvisto di copertura assicurativa, in ordine alla causazione del sinistro per cui è causa; conseguentemente, condanna la (...) s.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t., nella qualità di Impresa designata dal (...): a) a corrispondere a titolo risarcitorio all'attrice (...) la somma complessiva di Euro. 38.000,00 oltre interessi al tasso legale da calcolarsi come indicato in parte motiva; b) a corrispondere a titolo risarcitorio all'attrice (...) l'ulteriore importo di Euro 5.816,00 oltre interessi al tasso legale da calcolarsi come indicato in parte motiva; c) a corrispondere a titolo risarcitorio agli attori (...), (...), (...), (...), (...) e (...), l'importo di Euro 16.000,00 per ciascuno, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi come indicato in parte motiva; respinge la domanda di manleva spiegata da (...) nei confronti di (...) s.p.a.; condanna i convenuti tutti, in solido tra loro, a rifondere alla parte attrice le spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 9.329,5 (di cui Euro 8.729,5 per compenso di avvocato ed Euro 600,00 per spese), oltre iva e cpa come per legge e oltre il rimborso spese forfetarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione; compensa, nei rapporti processuali tra (...) e la (...) s.p.a., le spese di lite; pone definitivamente a carico dei convenuti tutti in solido tra loro le spese della ctu. Così deciso in Marsala il 13 luglio 2020. Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2020.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE In composizione monocratica e in persona della dott.ssa Caterina Greco ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1576 /2019 R.G. Oggetto: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..) vertente tra (...), (...), (...), (...) e (...), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti An.Ma. e Fr.Sa. per mandato in atti appellanti e (...) COMPANY LIMITED (C.F. (...)), rappresentata e difesa dall'Avv. D'A.GE. per mandato in atti appellata ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 26 agosto 2016 gli odierni appellanti convenivano in giudizio la (...) Company Limited dinanzi al Giudice di Pace di Marsala, chiedendone la condanna al pagamento delle seguenti somme: Euro 220,80 a titolo di rimborso del prezzo del biglietto aereo (...) non utilizzato, in quanto cancellato; Euro 250,00 ciascuno a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 del Reg. CE n. 261/2004; Euro 1.037,60 a titolo di risarcimento per spese supplementari sostenute; Euro 400 ciascuno a titolo di risarcimento di danni non patrimoniali asseritamente subiti, a seguito della cancellazione del volo (...) da Palermo a Milano Malpensa del 12 febbraio 2016. Costituitasi in giudizio, la (...) Company Limited contestava la domanda attrice, allegando che la cancellazione del volo era dipesa dalle condizioni metereologiche eccezionalmente avverse che si erano presentate il 12.2.2016 presso l'aeroporto di Palermo e che avevano già costretto la stessa compagnia a dirottare sull'aeroporto di Catania il volo immediatamente precedente a quello oggetto di causa (volo EZY2811 proveniente da Milano Malpensa nel pomeriggio del 12 febbraio 2016), stante l'impossibilità di effettuare un atterraggio in sicurezza presso l'aeroporto di Palermo a causa di forti raffiche di vento. Con sentenza n. 35/19 del 10.1.2019 il Giudice di Pace di Marsala rigettava la domanda attrice ritenendo non contestate sia la circostanza che la "cancellazione del volo fosse dovuta ad eccezionale evento climatico, fortuito ed imprevedibile, che interessò l'aeroporto di Palermo il giorno della prevista partenza del 12.02.2016", sia che la compagnia aerea avesse offerto agli attori, ex art. 6 Reg. n. 261/04, alternativamente, la ricollocazione in altro volo del giorno seguente delle ore 15,15, ovvero il rimborso del prezzo del biglietto, offerte entrambe rifiutate dagli attori, che avevano invece scelto di partire la mattina seguente, a proprie spese, con il volo delle 09,25. Con l'atto di appello in esame gli appellanti hanno impugnato la citata sentenza lamentando che il primo giudice avrebbe errato nel considerare non contestate le sopra ricordate circostanze; in particolare, quanto alle cause dell'annullamento del volo, essi avevano infatti "dettagliatamente" contestato l'efficacia probatoria della documentazione prodotta dalla compagnia aerea, evidenziando che si trattava di "schermate estratte dal software gestionale Aims", proveniente dai sistemi interni e redatto dalla stessa E., facilmente alterabile e non verificabile dalle altre parti, pertanto non idoneo a formare una valida prova nel giudizio; che, inoltre, dal bollettino meteorologico prodotto dalla convenuta non era dato ricavare quella situazione di eccezionale evento climatico che avrebbe giustificato la cancellazione del volo. Quanto al rifiuto dell'offerta del volo sostitutivo per il giorno seguente con partenza alle ore 15,15, gli appellanti, pur non contestando il fatto storico in sé considerato, hanno tuttavia lamentato che il primo giudice avrebbe omesso di valutare che il rifiuto dell'offerta della compagnia aerea era stato indotto dalla necessità, per gli attori, di prendere, dall'aeroporto di Malpensa, la coincidenza del volo del 13.02.2016 per Cayo Largo (Cuba), con check-in previsto per le ore 13.55; ciò che aveva reso indispensabile acquistare nuovi biglietti per il volo delle 9,25 della stessa compagnia aerea, volo per il quale, nonostante la disponibilità di posti, quest'ultima non aveva loro, inspiegabilmente, consentito l'accesso gratuito. La E., costituitasi in giudizio, ha contestato l'appello chiedendo la conferma della sentenza impugnata. La causa, senza il compimento di ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 19.2.2020 è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. L'appello è in parte fondato. L'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che le circostanze di fatto dedotte a propria difesa dalla compagnia aerea (sussistenza di avverse condizioni meteo impeditive della partenza del volo e offerta ex art. 7 reg. 261/2004 da parte della compagnia aerea) non fossero state contestate dagli attori è, invero, non del tutto esatta. Infatti, la sussistenza di condizioni meteo di tale gravità ed eccezionalità da giustificare la cancellazione del volo del 12.2.2016 è stata espressamente contestata dagli attori con la memoria ex art. 320 c.p.c., depositata il 21.3.2017; ivi essi hanno specificamente eccepito, innanzitutto, l'inefficacia probatoria dei documenti prodotti dalla compagnia aerea, consistenti in "schermate estratte dal software gestionale Aims", dunque documenti provenienti dalla stessa parte che intendeva avvalersene in giudizio, come tali inidonei a fornire la prova dei fatti dedotti; inoltre essi hanno contestato nel merito la dedotta circostanza, facendo leva sul contenuto del Bollettino meteorologico della Protezione Civile, prodotto dalla convenuta, dal quale non sarebbe stato possibile evincere una situazione di maltempo di eccezionale rilevanza, bensì una situazione di "criticità gialla" caratterizzata da piogge isolate e sparse, del tutto inidonee a giustificare la cancellazione del volo. Orbene, sotto il primo profilo (inidoneità probatoria dei documenti prodotti dall'appellata, segnatamente la schermata del software gestionale della E.: doc. 3 produzione convenuta), la censura coglie parzialmente nel segno, limitatamente all'individuazione delle cause che avevano provocato il dirottamento di altro volo, proveniente su Palermo da Milano lo stesso giorno del volo degli attori, verso l'aeroporto di Catania, per asserite avverse condizioni meteo caratterizzate da forti venti ("strong winds in PMO"); essa non può, invece, accogliersi quanto al fatto storico dell'avvenuto dirottamento, in quanto fatto, questo soltanto, non espressamente contestato dagli attori e, dunque, da ritenersi ammesso ex art. 115 c.p.c... Deve tuttavia osservarsi che la prova delle avverse condizioni meteo è stata altresì affidata dall'appellata alla produzione del bollettino meteorologico della Protezione Civile (doc. 5 produzione appellata) dal quale è emerso che, per la giornata del 12.2.2016, era prevista la seguente situazione metereologica: "Precipitazioni:... - da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su..... Sicilia occidentale, Calabria tirrenica, Sardegna settentrionale ed occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;.... Venti: dal pomeriggio, tendenti a forti con rinforzi di burrasca: dai quadranti occidentali su Sardegna e settori costieri di Toscana e Lazio, dai quadranti settentrionali su Liguria e Golfo di Trieste; dalla sera localmente forti sul resto del Centro Sud". A tale situazione era stata attribuito dalla stessa Protezione Civile il codice di allerta giallo che, secondo il linguaggio convenzionale adottato da tale ente, indica "condizioni di ordinaria criticità per rischio temporali, per rischio idrogeologico e per rischio idraulico. A tali condizioni meteo è associato il pericolo di localizzati danni ad infrastrutture, edifici e attività antropiche interessati da frane, da colate rapide o dallo scorrimento superficiale delle acque; localizzati allagamenti di locali interrati. Localizzati danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di tegole a causa di forti raffiche di vento o possibili trombe d'aria" (v. sito internet della stessa protezione civile). Tra tutte le criticità proprie di tale livello di allerta, sopra ricordate, l'unica che, in concreto, poteva rivelarsi pregiudizievole alle condizioni di sicurezza del volo era rappresentata dalle forti raffiche di vento, come del resto annotato dalla stessa compagnia, nel proprio programma gestionale, quale causa del dirottamento del volo proveniente da Milano del pomeriggio del 12.2.2016. Tali previsioni sono state tuttavia sconfessate dalla registrazione delle condizioni meteorologiche di fatto verificatesi il 12.2.2016 presso l'aeroporto di Palermo (v. registrazione tratta dall'archivio di Palermo de "(...)", prodotta dagli attori unitamente alla memoria ex art. 320 c.p.c.); in concreto, infatti, le condizioni meteo di quella giornata registrarono venti con una velocità massima di 43 km/h, con assenza di raffiche; secondo la scala Beaufort del vento, deve dunque escludersi la presenza non solo di raffiche ma anche dei temuti venti forti, classificati come tali solo a partire da una velocità di oltre 50 km/h. A fronte di tali condizioni meteo, di per sé ictu oculi non particolarmente gravi ed eccezionali, era onere della convenuta dimostrare che, in concreto, esse erano tuttavia tali da impedire una navigazione aerea in sicurezza; prova, questa, che l'appellata non ha fornito adeguatamente, non potendo essa desumersi, neppure in via presuntiva, dalla mera circostanza del dirottamento sull'aeroporto di Catania di un altro volo della stessa compagnia, il cui arrivo a Palermo era previsto qualche ora prima della partenza di quello cancellato, avendo potuto tale scelta essere stata determinata, a dispetto di quanto annotato sul software gestionale (come detto, privo di efficacia probatoria) da qualsivoglia motivo. In difetto di prova della ricorrenza di condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse (in particolare delle dedotte intense raffiche di vento), e tenuto conto del fatto che la cancellazione del volo non venne decisa con congruo anticipo rispetto al loro verificarsi (v. messaggio di comunicazione della cancellazione del volo, delle ore 00,01 del 13.2.2016), sì da giustificare un'errata valutazione indotta dalle inesatte previsioni metereologiche, non appare configurata nel caso in esame la circostanza esimente indicata dal regolamento (Ce) n. 261/2004 che, al considerando 14, fornisce un elenco esemplificativo di circostanze eccezionali escludenti la responsabilità del vettore, tra le quali "le condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo". Deve trattarsi, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza nazionale ed europea, di eventi atmosferici di eccezionale gravità tali da integrare quelle circostanze eccezionali che, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3, del Reg. 261/2004, fanno venir meno la responsabilità del vettore, esimendo lo stesso dall'obbligo di risarcire ai passeggeri i danni causati da cancellazioni e/o ritardi dei voli; la prova di tali eventi incombe sul vettore (ex multis, v. Cass. Sez. 3 - n. 1584 del 23/01/2018: "In tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004"). In difetto di siffatta prova che, come detto, non si trae dalla documentazione versata in atti dalla convenuta, consegue l'obbligo del vettore di adempiere a tutte le obbligazioni compensative previste dal regolamento CE, pacificamente qui applicabile. A tal proposito occorre evidenziare (e tale circostanza non è stata oggetto di contestazione da parte appellante) che la E. offrì tempestivamente il ricollocamento dei passeggeri del volo cancellato su altro volo della stessa compagnia in partenza da Palermo il giorno dopo alle ore 15,15. Con tale offerta la compagnia non ha tuttavia assolto agli obblighi sulla stessa gravanti a norma del reg. n. 261/2004, consistenti: 1) nell'assistenza a norma dell'articolo 8, ossia nel consentire la scelta tra: a) il rimborso entro sette giorni del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato; b) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile o c) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di gradimento del passeggero, a seconda delle disponibilità di posti; 2) nell'assistenza a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), (pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa) e dell'articolo 9, paragrafo 2, (due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica a titolo gratuito) nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), ossia la sistemazione in albergo qualora siano necessari uno o più pernottamenti, nonché il trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro). 3) spetta, inoltre, la compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7 che, nel caso di specie, trattandosi di una tratta di lunghezza non superiore a 1.500 chilometri, era pari a Euro 250 per passeggero. Nei casi in cui il passeggero è informato della cancellazione del volo e delle scelte disponibili, non appena il passeggero abbia scelto una delle tre opzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), b) o c), il vettore aereo non ha più alcun obbligo collegato alle altre due opzioni. Resta, invece, l'obbligo di compensazione pecuniaria in conformità all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 7. Ora, nel caso in esame la compagnia aerea ha offerto un volo alternativo per le ore 15,15 del 13.2.2016, mentre vi erano posti disponibili anche nel volo delle 9,25, come dimostrato dal fatto che gli attori ebbero la possibilità di acquistare i biglietti per tale volo, più confacente alle loro esigenze di prendere una successiva coincidenza per un volo internazionale il giorno stesso all'aeroporto di Milano Malpensa. Si ritiene che, così operando, la compagnia aerea non abbia assolto pienamente ai propri obblighi di assistenza. A norma dell'art. 8 lett. b) del reg. n. 261/2004, la compagnia deve offrire la possibilità di imbarcarsi su un altro volo "in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile", precisando altresì la necessità di individuare, ove possibile, un volo successivo "di gradimento del passeggero"; ciò non codifica, invero, l'obbligo di predisporre l'imbarco necessariamente per il primo volo in partenza, potendo comprensibili ragioni organizzative indurre il vettore a trasferire tutti i passeggeri di un volo verso un altro, appositamente individuato; nondimeno, esigenze particolari che richiedano un imbarco su un altro volo possono essere tempestivamente rappresentate dai passeggeri interessati, in modo tale da consentire alla compagnia di valutare, nella sussistenza di posti disponibili e in difetto di altre ragioni ostative, la possibilità di soluzioni alternative. Nel caso in esame l'appellata non ha contestato la circostanza che gli attori abbiano tempestivamente richiesto al personale di servizio a terra della stessa compagnia la ri-collocazione sul volo delle ore 9,25, rappresentando specifiche circostanze che giustificavano tale richiesta (ciò supera l'inadeguatezza della prova per testi sul punto, avendo il teste risposto al relativo capitolo di prova - n. 7 dell'atto di citazione - solo de relato, riferendo circostanze apprese dagli attori). Il rifiuto della compagnia di imbarcare gli attori su tale volo non è stato pertanto in alcun modo giustificato, non avendo l'appellata rappresentato o dedotto alcuna ragione ostativa all'accoglimento della richiesta. Conseguentemente deve ritenersi che l'offerta dalla stessa avanzata di nuovo imbarco su un volo successivo, in assenza di ragioni giustificative del rifiuto di imbarco sul volo delle 9,25, non abbia assolto pienamente all'onere di assistenza sulla stessa gravante. Ne consegue che, a norma del regolamento CE n. 261/2004 l'appellata deve corrispondere agli attori: Euro 250,00 ciascuno a titolo di compensazione pecuniaria (per complessivi Euro 1.250,00); Euro 911,78 a titolo di rimborso del biglietto da costoro acquistato ex novo, che avrebbero, invece, avuto diritto ad acquisire gratuitamente. Al contrario, nessun rimborso è dovuto per il biglietto già acquistato, venendo loro riconosciuto il rimborso del nuovo titolo di viaggio, sostitutivo del primo, né per le spese relative al soggiorno alberghiero che essi avevano prenotato a Milano e che avrebbero dovuto comunque sostenere nel caso in cui fossero partiti puntualmente, non avendo dimostrato di aver sostenuto altra spesa al medesimo titolo, per il pernottamento a Palermo. Né è dovuto alcun risarcimento per danni morali: lo svolgimento della vicenda, infatti, non evidenzia alcuna circostanza in grado di provocare un apprezzabile perturbamento psichico o una qualche sofferenza ulteriore a quella del comprensibile, ma inevitabile, disagio dovuto alla imprevista cancellazione del volo, superata, peraltro, con l'acquisto di un biglietto aereo in grado di consentire, senza difficoltà, l'ulteriore imbarco degli attori sul volo internazionale precedentemente prenotato. L'appello va pertanto accolto nei limiti appena precisati, dovendosi condannare la compagnia appellata a corrispondere agli attori la complessiva somma di Euro 2.161,78, oltre interessi legali dalla data della prima diffida (23.3.2016) sulla sorte capitale rivalutata di anno in anno, trattandosi di debito di valore. La parziale soccombenza giustifica una parziale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che vanno, per il resto, poste a carico della compagnia appellata. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 35/2019 emessa dal Giudice di Pace di Marsala in data 10.1.2019, condanna la (...), in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere agli attori, in solido tra loro, la complessiva somma di Euro 2.161,78, oltre interessi legali dal 23.3.2016 sulla sorte capitale rivalutata di anno in anno. Condanna la stessa a rifondere agli attori, in solido tra loro, la metà delle spese di lite che liquida, per il primo grado, in complessivi Euro 800,00 per compensi e, per il grado di appello, in Euro 1.100,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari, e dichiarandole per il resto compensate tra le parti. Così deciso in Marsala il 3 giugno 2020. Depositata in Cancelleria il 3 giugno 2020.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Pizzo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1371 R.G. dell'anno 2017 tra: (...) SRL (C.F. (...)), (...) SRL (C.F. (...)), (...) nato a M. (R.) il (...), (...) nato a M. (R.) l'(...), (...) nata nella Provincia di M. (R.) il (...), (...), nato nella provincia di M. il (...), in proprio e n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore (...) nata nella provincia di M. (R.) il (...), rappresentati e difesi dagli avv.ti Da.Va., Gi.Ma., Ma.Po., En.So., in virtù di distinte procure alle liti allegate all'atto di citazione ATTORI e (...) S.A. con sede legale in (...), (...), Avenue E. P. 40, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ro.Ba., Fa.Pi. e Re.Ca., in virtù di mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 17/11/2017; CONVENUTA (...) (C.F. (...)) CONVENUTO - CONTUMACE avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con atto di citazione portato alla notifica il 2/5/2017, (...) s.r.l., (...) s.r.l., (...), (...), (...), (...), gli ultimi due anche nella qualità di eredi di (...) e quest'ultimo anche nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore (...), premessa la responsabilità di (...), comandante della (...), armata dalla (...) Company (d'ora innanzi anche semplicemente (...)), nella causazione, in data 3/8/2007, del naufragio della motonave (...) impegnata in ricerche marine a poche miglia marine dalla costa di Mazara del Vallo, così come accertata in sede penale dalla sentenza n. 419/13 del Tribunale di Marsala, sul punto confermata dalla sentenza della Corte d'Appello n. 2040/15, a sua volta irrevocabile a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione del 27/6/2016, deducevano, in considerazione dell'accaduto, rievocata la responsabilità del Comandante e dell'armatore ai sensi dell'art. 274 cod. nav., i seguenti danni: - danni patrimoniali (anche futuri) e danno non patrimoniale (biologico e morale) per gli attori (...) e (...), rimasti per lungo tempo in mare a seguito del naufragio e, pertanto, duramente colpiti anche sotto il profilo psicologico; - danni patrimoniali per le due società attrici in considerazione della "perdita di importantissimi strumenti di ricerca (moti dei quali prototipi unici), dei dati e del materiale scientifico raccolto e impiegato nella ricerca, delle conoscenze scientifiche individuali e degli appunti per futuri brevetti", nonché in ragione dell'incidenza del naufragio sulle "concrete possibilità di sviluppo" e sui tempi dello "sfruttamento commerciale dei prodotti e/o servizi direttamente connessi ai risultati della campagna oceanografica" in corso a bordo del (...); - danno da perdita parentale e danni iure hereditatis (c.d. "catastrofale"; biologico-terminale; patrimoniale per spese funerarie, per diminuzione dell'apporto reddituale, nonché per mancato guadagno da perdita di chance "diretta" e "indiretta"). Quindi, ammesso il già intervenuto pagamento di Euro 750.000,0 in favore degli eredi (...), di Euro 33.746,20 in favore del (...) e di Euro 61.352,15 in favore del (...), chiedeva parte attrice: "condannare il comandante (...) e la (...) Company ((...)) Spa, a risarcire - in solido tra di loro - a ciascuno degli odierni attori tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, da questi ultimi subiti a seguito del sinistro navale (e del conseguente affondamento della motonave oceanografica (...)) avvenuto - in data 3.8.2007 - nelle acque antistanti il Porto di Mazara del Vallo e, segnatamente, a corrispondere: a) al Sig. (...) un importo complessivo (già detratto l'importo di Euro 61.352,15 ricevuto in acconto) non inferiore ad Euro 2.047.772,85, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero e comunque quell'importo maggiore e minore che dovesse essere ritenuto dovuto all'esito dell'istruttoria, sempre oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; b) al Sig. (...) un importo complessivo (già detratto l'importo di Euro 33.746,20 ricevuto in acconto) non inferiore ad Euro 1.777.718,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero e comunque quell'importo maggiore e minore che dovesse essere ritenuto dovuto all'esito dell'istruttoria, sempre oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; c) alla Sig.ra (...) un importo complessivo (già detratto l'acconto di Euro 325.000,00) non inferiore ad Euro 3.434.018,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero e comunque quell'importo maggiore e minore che dovesse essere ritenuto dovuto all'esito dell'istruttoria, sempre oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; d) al Sig. (...), in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore (...), un importo complessivo (già detratto l'acconto di Euro 425.000,00) non inferiore a Euro 4.834.018,50 (dei quali Euro 1.400.00,00 relativi ai danni iure proprio subiti dalla figlia (...)), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero e comunque quell'importo maggiore e minore che dovesse essere ritenuto dovuto all'esito dell'istruttoria, sempre oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; e) alla (...) s.r.l. un importo complessivo non inferiore ad Euro 10.891.80,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero e comunque quell'importo maggiore e minore che dovesse essere ritenuto dovuto all'esito dell'istruttoria, sempre oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; f) alla (...). S.r.l. un importo complessivo non inferiore ad Euro 16.033.204,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero e comunque quell'importo maggiore e minore che dovesse essere ritenuto dovuto all'esito dell'istruttoria, sempre oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; il tutto con salvezza delle spese di lite". 2) Con comparsa depositata il 17/11/2017, (...) SA, contestava la domanda attorea, in particolare deducendo: a) inoperatività delle due società attrici al momento del disastro; b) nessuna incidenza del sinistro sugli utili prodotti dalla (...); c) difetto di allegazione attorea rispetto alla natura dei rapporti contrattuali correnti tra i soggetti imbarcati sulla (...) al momento dell'affondamento e le società attrici; d) difetto di legittimazione attiva delle società attrici rispetto alle pretese risarcitorie riguardanti "mancata brevettazione o royalties"; e) infondatezza del danno biologico e del danno patrimoniale allegato dagli attori (...) e (...); f) mancata prova del decesso di (...) e della qualità di eredi della (...) e del (...); g) difetto di autorizzazione del giudice tutelare in ordine all'azione promossa dal (...) nella spiegata qualità di genitore; h) prescrizione del diritto ad agire per il risarcimento dei danni iure hereditatis vantati dagli eredi (...); i) assenza di prova della c.d. "lucida agonia" in relazione al preteso danno catastrofale; l) la natura integralmente satisfattiva dei pagamenti già effettuati in favore degli eredi (...) a titolo di danno da perdita parentale; m) il carattere infondato e, in ogni caso, sproporzionato del quantum risarcitorio preteso dagli attori; n) la detraibilità dalla posta risarcitoria degli emolumenti spettanti ai familiari (quale, ad esempio, la pensione di reversibilità) in dipendenza della morte del (...); o) non risarcibilità dei danni evitabili mediante l'adozione di elementari precauzioni (quale il costante salvataggio dei dati informatici). Pertanto, la parte convenuta (...) chiedeva: "senza farsi luogo ad alcuna ulteriore istruttoria, dichiarata prescritta la domanda di risarcimento iure hereditatis proposta dai congiunti del defunto (...) per la prima volta con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio civile, rigettare tutte le domande attoree siccome infondate in fatto e diritto dando atto, quanto agli attori persone-fisiche, che le somme già corrisposte loro da (...) SA nell'Aprile 2010 esauriscono il risarcimento dovuto loro per i danni provati. In subordine, qualora il Tribunale ritenesse di dover licenziare CTU medico-legale, si chiede la nomina di collegio peritale formato da medico-legale e specialista psichiatra e la sottoposizione degli attori persone fisiche a esami obbiettivi e test psico-diagnostici alla presenza dei nominandi CC.TT.PP. valorizzando quale riscontro obbiettivo a detti esami e test quanto dichiarato confessoriamente dagli attoriperiziandi (...) e (...) in sede di deposizione testimoniale nel pregresso processo penale. Con specifico riguardo alle voci di danno aventi ad oggetto la mancata brevettazione, dichiarare in via preliminare e assorbente il difetto di legittimazione attiva degli attori persone giuridiche, nel merito la loro radicale infondatezza e, in estremo subordine, nella sola denegata ipotesi che l'esistenza di siffatte voci dovesse essere in tutto o in parte accertata, l'irrisarcibilità integrale ex art. 1227, secondo comma, c.c. o in stretto subordine, parziale ex art. 1227, primo comma, c.c.". 3) Nella contumacia del convenuto E., le parti non depositavano alcuna memoria in occasione della scadenza del primo termine ex art. 183, sesto comma, c.p.c., mentre la parte attrice sfruttava il secondo termine per ulteriore produzione documentale e controdeduzioni in ordine ai rilievi formulati in comparsa da parte convenuta. 4) Domande degli attori (...) e (...) - Cessazione della materia del contendere - Spese. In sede di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti costituite hanno dato atto della cessata materia del contendere in ordine alle richieste risarcitorie degli attori (...) e (...). Si impone dichiarare, pertanto, la "cessazione della materia del contendere" contendere", ovvero dare corpo a declaratoria che, come insegnato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, deve essere emessa, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. Cass. 1 giugno 2004, n. 10478; Cass. 10 luglio 2001, n. 9332; Cass. 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. 13 marzo 1999, n. 2268; Cass. 7 marzo 1998, n. 2572; Cass. 15 maggio 1997, n. 4283; Cass. 28 gennaio 1995, n. 1047; Cass. 5 luglio 1991 n. 7413; Cass. 19 marzo 1990 n. 2267; Cass. 28 ottobre 1988 n. 5859). Tuttavia, se per un verso risultano superate le deduzioni della (...) sopra riportate sub e), d'altra parte, sin d'ora, è d'uopo precisare che occorrerà entrare nel merito di dette pretese poiché non abbandonate nei confronti del contumace E.. Inoltre, poiché le parti costituite non hanno richiesto di compensare le spese di lite in relazione allo specifico segmento di lite dichiarato cessato, né hanno in altro modo dichiarato di rinunciare alle stesse, occorre regolare il regime delle spese secondo il c.d. principio della soccombenza virtuale. Tuttavia, in considerazione delle specifiche, tragiche circostanze in cui è maturata la controversia risarcitoria per cui è giudizio e dell'esito transattivo della stessa, appaiono sussistere valide ragioni per la integrale compensazione delle spese di lite. 5) La legittimazione processuale della parte (...). Parte convenuta ha contestato (sopra sub g) la legittimazione processuale di (...) nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore (...). La rappresentanza processuale della minore in relazione alla domanda risarcitoria qui dedotta è stata, tuttavia, definitivamente cristallizzata dalle pronunce civili in sede penale, ove - pacificamente - (...) aveva spiegato costituzione agendo anche nell'interesse della figlia ex art. 74 e ss. c.p.p. Ed infatti, "la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati" (Cass. Civ. sez. III, 09/03/2018, n. 5660). Ebbene, rammentato che la legittimazione attiene alla coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti astrattamente titolari del rapporto giuridico controverso, dovendosi limitare questo giudizio civile - in presenza di condanna generica (irrevocabile) - ad una verifica in concreto dell'esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli, non vi è luogo in questa sede per una nuova delibazione sulla questione astratta della legittimazione processuale, dovendosi, invece, riservare al merito la questione della titolarità in concreto in capo alla minore (sì come qui rappresentata) del diritto ad ottenere ristoro per gli eventuali danni provocati dalla condotta penalmente rilevante posta in essere dall'E.. 6) La legittimazione ad agire degli attori (...) e (...) nella qualità di eredi di (...). Come ammesso dalla stessa parte convenuta (...) nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c., la produzione documentale effettuata da parte attrice in occasione del deposito della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. consente di ritenere superata l'eccezione di cui al punto f) dell'elenco sopra riportato. 7) Rigetto dell'eccezione di prescrizione. Come condivsibilmente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, "La condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'"an" - in concreto - ed al "quantum" del danno da risarcire. Entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio "dictum"" (cfr. da ultimo Cass. n. 4318/2019). Non può accogliersi l'osservazione formulata in memoria di replica dalla parte convenuta in ordine alla differente imputabilità soggettiva del danno iure hereditatis, così come già contestata in sede penale. Ed infatti, nell'originaria richiesta di risarcimento formulata con la costituzione di parte civile nel procedimento penale definito con le sentenze richiamate in premessa può individuarsi in nuce la pretesa risarcitoria ("tutti i danni patrimoniali ed extrapatrimoniali accusati dalle costituende parti civili in conseguenza degli illeciti sopra menzionati") oggi formulata dagli attori, comprensiva anche dei diritti risarcitori caduti in successione per effetto della morte del (...), come meglio specificati già nella comparsa conclusionale del giudizio penale di primo grado. Conseguentemente, applicandosi alla presente fattispecie il termine prescrizionale decennale ex art. 2953 c.c. (Cass. Civ. sez. III, 18/06/2019, n.162899) quale conseguenza della pronuncia di condanna generica in sede penale, il tempo della irrevocabilità di quest'ultima (2016) rende vana l'eccezione (di cui al superiore punto h) di parte convenuta. 8) Il giudicato penale. Discende da quanto sopra osservato come faccia stato tra le parti il giudicato penale, trattandosi di accertamento svolto a seguito di costituzione ex artt. 74 e ss. degli odierni attori. Il punto appare pacifico in relazione alla posizione della convenuta (...), come, peraltro, dalla stessa ammesso sia nella comparsa di costituzione che in sede conclusionale. Non diversamente deve opinarsi in relazione al convenuto contumace E.: in modo netto le pronunce penali in discorso (versate in atti dagli attori) hanno individuato proprio quest'ultimo come unico responsabile, nella qualità di comandante della (...), armata da (...), dell'affondamento del (...), con il conseguente decesso per annegamento del ricercatore russo (...). 9) Le domande risarcitorie relative al mancato guadagno. 9.1) Appare logicamente prioritario affrontare il tema del danno patrimoniale derivato dall'affondamento della (...), poiché fondante analoghe domande proposte da tutti gli attori. 9.2) Vi è subito da osservare che nella parte narrativa dell'atto di citazione non si fa cenno alcuno alle ragioni giuridiche (e fattuali) del coinvolgimento delle due società attrici nell'attività svolta a bordo dell'imbarcazione affondata al momento del sinistro. Alla quarta pagina dell'atto introduttivo, infatti, si ha modo di leggere come i ricercatori a bordo facessero capo rispettivamente al CNR (ente di ricerca italiano) e al (...) (ente di ricerca russo). A pag. 18 si allega che i tre ricercatori del (...), (...), (...) e (...), risultavano imbarcati "a seguito di un rapporto di collaborazione scientifica con il gruppo interdisciplinare di Oceanografia (GIO) del CNR di Mazara del Vallo". A pag. 21 si legge che "per quanto attiene le due società (ognuna delle quali era titolare e responsabile di un apposito progetto di ricerca nell'ambito della campagna DOLASER 07: vedi meglio infra), è appena il caso di sottolineare come la sopra descritta perdita dei prodotti industriali unici e dei dati scientifici che erano stati fino a quel momento raccolti abbia senza dubbio gravemente inciso sulle loro concrete possibilità di sviluppo ed abbia, altresì, comportato un sicuro rinvio dello sfruttamento commerciale dei prodotti e/o servizi direttamente connessi ai risultati della campagna oceanografica che era in corso". Alle pp. 35-43 l'atto di citazione passa in rassegna le conclusioni cui sono pervenuti i propri periti (dott. (...) e dott. (...)) in ordine a: - ruolo all'interno della campagna (...) dei singoli odierni attori ((...)); - quantificazione del "concreto danno subito ... per le persone fisiche è stato calcolato in termini di riduzione della capacità lavorativa specifica e di mancato guadagno/perdita di chance" ((...)); - quantificazione del danno subito dalle società "in ragione delle perdite dei risultati scientifici conseguiti, dei ritardi nell'immissione nel mercato dei prodotti commerciali, dei costi per lo sviluppo di nuovi sistemi e della perdita di attrezzature" ((...)); - quantificazione dei "beni immateriali" andati perduti in occasione dell'affondamento secondo il criterio del "valore equo" ((...), con specifico riguardo a conoscenze scientifiche acquisite, risultati di prove, relazioni interpersonali, studi di fattibilità, addestramento di personale, riprese audio e video); - quantificazione del danno emergente secondo il criterio delle royalties ("unicamente a quei progetti che sarebbero sfociati nella costituzione di società di spin-off di società cooperative finalizzate allo sfruttamento commerciale dei risultati delle ricerche per i quali è stato possibile calcolare delle previsioni di vendita in base ai business plan forniti dal CNR"). Appare evidente - ictu oculi - come, nonostante lo specifico richiamo di alcuni progetti non meglio identificati quanto ai soggetti coinvolti e al tempo di redazione e di esecuzione ("(...)"; piano di "whale watching", "dispositivo Pinger", "Laser Trap"), in nessun punto dell'atto di citazione si ritrovi una spiegazione della natura dei rapporti intercorrenti tra CNR, (...), (...), (...) e le persone imbarcate per la ricerca. Colpisce, poi, l'estesa lacuna in ordine alle esatte qualifiche dei tre "ricercatori" russi e al loro ruolo nella complessiva organizzazione dell'attività di ricerca. Nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., nonostante le nette contestazioni della parte convenuta costituita (sopra elencate in sintesi), non si rinvengono migliori specificazioni, eccetto la seguente: "come la (...) s.r.l., la (...) s.r.l., i Sigg.ri (...) e (...), il compianto ricercatore (...) e gli altri ricercatori italiani partecipavano ad importantissimi progetti di ricerca che vedevano coinvolti sia l'Istituto di ricerche sulle risorse Marine e l'ambiente del CNR che il (...) (si vedano, ex multis, i docc. nn. 13, 14, 15, 16, 17, 38 e 47). Orbene, a tacer d'altro, i progetti che erano in corso di svolgimento nel periodo in cui è avvenuto il naufragio - come già evidenziato dai consulenti tecnici di parte (alle cui relazioni di consulenza, lo si ripete, integralmente si rinvia) - avevano già ricevuto finanziamenti (da parte di soggetti pubblici e importanti Istituzioni previo loro vaglio ed attenta disamina) per oltre Euro 6.000.000,00 (v., al riguardo, tra gli altri, anche i docc. dal n. 18 al n. 27), ciò che di per sé è in grado di far comprendere l'enorme interesse (e la straordinaria redditività) che ruotava intorno ai programmi di ricerca scientifica condotti, a vario titolo, dagli odierni attori. Grazie agli accordi sopra menzionati, invero, era stato creato uno straordinario gruppo di lavoro che univa insieme le migliori professionalità dell'Istituto di ricerca sull'ambiente marino del Cnr ed il (...), nonché le due società di spin off (che vedevano tra i loro soci anche alcuni ricercatori come (...), (...) e (...): v. docc. nn. 28 e 29) che avrebbero dovuto sfruttare economicamente i risultati della ricerca scientifica in corso". Ancora una volta parte attrice omette del tutto di indicare la natura dei rapporti tra i vari soggetti, rinviando per l'integrazione dei propri oneri assertivi alle perizie di parte allegate all'atto introduttivo. Una siffatta impostazione appare inidonea sotto il profilo dell'onere di specifica allegazione. Ed invero, se la perizia di parte (documento sostanzialmente corrispondente alla formulazione di una opinione: Cass. Civ. sez. III, 22/05/2014, n.11349) può contribuire ad integrare il contenuto delle difese della parte sotto il profilo della specificazione o più vasta esposizione delle ragioni della domanda, non altrettanta rilevanza può assumere con riferimento alla specifica individuazione delle situazioni giuridiche in concreto corrispondenti agli elementi costitutivi della domanda. Al cospetto delle dettagliate contestazioni di parte convenuta tale rilievo assume valenza decisiva, oltre ad apparire più netto. Tanto, soprattutto in considerazione dell'esclusione dal presente giudizio di altri soggetti di diritto con un ruolo preminente nelle iniziative di ricerca (CNR e (...) per l'appunto, oltre alla società armatrice della (...)), le lacune assertive di parte attrice diventano insanabili: la mancata distinzione dei ruoli, degli apporti e della compartecipazione agli utili di società e persone fisiche, infatti, rischia di determinare duplicazioni risarcitorie ed è, comunque, intollerabilmente contrario ad una corretta instaurazione del contraddittorio con le altre parti processuali. 9.3) Ad ogni modo, la perizia (...) descrive la società (...) come società di "spin-off accademico", titolare del progetto "(...) - Sviluppo di un dispositivo acustico per la riduzione dell'interazione tra attività di pesca e mammiferi marini" finanziato dal fondo per le Agevolazioni alla ricerca, legata al CNR, nell'ambito della campagna (...), da convenzione scritta. Detta convenzione, datata 21/11/2016, tuttavia, ha ad oggetto la consulenza che il CNR avrebbe dovuto fornire per la durata di dodici mesi alla (...) e, dunque, non contribuisce in alcun modo a chiarire le ragioni della presenza a bordo della (...) di due soci della società attrice ((...) e (...)). Altrettanto (o forse più) lacunosa appare la descrizione peritale con riguardo all'altro ambito di ricerca richiamato (v. p. 9 (...)), vale a dire lo "sviluppo di un prototipo di hardware e software per la gestione e l'analisi dei dati provenienti dal sistema (...) impiantato nel new shuttle", essendo del tutto priva di indicazione degli accordi (scritti o meno) relativi allo sfruttamento futuro delle ricerche condotte dalle tre persone giuridiche citate. Rispetto a tale ambito di ricerca, richiamato "nell'ambito del citato accordo con (...) e CNR", nel prosieguo della relazione (...) viene descritto il sistema (...) come misuratore laser dello zooplancton (per l'effettuazione di misure con altro grado di precisione e in tempo reale) con base di partenza costituita dal "brevetto russo RF n. 2112955" intestato al "VINRO dal 1996". Il fallimento del progetto viene correlato al decesso del (...) (determinante nello sviluppo dell'apparecchio oceanografico), nonché alla perdita del prototipo TRAP-8 e del "complesso delle apparecchiature da inserire nel laboratorio navale". Ebbene, tutte le suddette circostanze, date per presupposte anche dalla perizia (...) ai fini del computo delle prospettive di mercato dei frutti delle ricerche condotte, non sono state provate nel corso dell'odierno giudizio. La premessa maggiore del ragionamento dei consulenti (qualsivoglia nozione tecnica relativa ai due ambiti di ricerca è andata perduta nel naufragio) è rimasta estranea agli sforzi probatori della parte attrice, tanto da non risultare provato né l'esatto equipaggiamento strumentale della ricerca, né l'esistenza di un solo prototipo. Di più: l'asserzione, perentorio in ogni atto difensivo degli attori, non può darsi nemmeno per verosimile, o comunque presuntivamente accertata, giacché non appare ragionevole accettare che non vi fossero - alla base di una iniziativa di ricerca denotata da rilievo internazionale - piani esecutivi e tavole di progetto conservati quantomeno presso le sedi dei tre enti coinvolti, tanto più che gli stessi, come da premessa formulata nella stessa relazione (...) (p. 53) derivavano direttamente da precedente brevetto intestato al (...) e, dunque, prontamente recuperabile. Indiretta conferma di tale conclusione promana anche dalla lettura dell'allegato n. 37 (documento in russo tradotto in italiano) della memori ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. di parte attrice. Trattasi di testo elaborato dal (...) contenente una descrizione del processo di realizzazione del prototipo nei termini che seguono: "sono stati progettati e realizzati fondamentalmente nuovi nodi e blocchi elettronici della sonda Trap-8. Per ridurre le spese di finanziamento per eseguire il collaudo e l'ulteriore perfezionamento essi sono stati montati sulla base meccanica della sonda TRAP-7A serie n. 08 sviluppato in (...) su richiesta dell'Istituto italiano della ricerca marina (Sicilia). Questa sonda è stata progettata per essere integrata nel nuovo modello del complesso STD "miniPack" col veicolo rimorchiato "NuShuttle" della società (...) Ltd (Gran Bretagna)". La traduzione in italiano del documento in lingua russa è oggetto di contestazione da parte della convenuta (...), dacché, l'ordine giudiziale di produzione di perizia di traduzione asseverata è rimasto senza esito. Ad ogni modo, assumendo la stessa produzione come allegazione di parte attrice, se ne osserva l'incoerenza con quanto affermato in termini di irriproducibilità del modello industriale. Appare irragionevole, altresì, ritenere che i dati delle precedenti rilevazioni sul funzionamento del prototipo (il cui numero non risulta nemmeno indicato) siano stati irreparabilmente spazzati via dal sinistro, poiché tanto presuppone, per l'appunto, la completa assenza di report periodici nei confronti delle strutture di appartenenza dei ricercatori. Dunque, non può dirsi accertata l'esistenza del prototipo, o, quantomeno, lo stadio del suo sviluppo, né, tantomeno, la sua completa irriproducibilità così come la irripetibilità dei campionamenti. Tali lacune non consentono nemmeno di stimare un eventuale danno da ritardo nella commercializzazione (sempre ammesso - in assenza di prova - che questa fosse la finalizzazione della ricerca) dei dispositivi (pinger; laser) asseritamente testati a bordo del Thesis. Una prova indiretta dell'eventuale danno emergente o da lucro cessante non può desumersi nemmeno dalla lettura dei bilanci d'esercizio della (...), poiché in quello chiuso al 31/12/2016 non si dà atto di alcun investimento anche solo per approssimazione equiparabile alle prospettive di guadagno illustrate nella relazione (...) ("immobilizzazioni immateriali" pari ad Euro 1.280,00, corrispondenti a "costi di impianto ed ampliamento" derivanti "dagli oneri riguardanti le fasi di avvio e di sviluppo delle attività svolte"; immobilizzazioni materiali pari a "0"), mentre nel bilancio chiuso al 31/12/2007 si legge di un modesto utile d'esercizio, mentre, invariato il valore delle immobilizzazioni immateriali, quello delle immobilizzazioni materiali assume un valore (Euro 4.800,00) del tutto incoerente con le vicende narrate negli atti difensivi, così come non vi è traccia delle conseguenze del naufragio - assunte come esiziali per la vita della società nelle relazioni peritali di parte - nell'assemblea che ha proceduto all'approvazione del bilancio suddetto. Si osserva, peraltro, che rispetto alle analitiche allegazioni di parte convenuta sul punto (tempestiva dovendosi considerare la contestazione contenuta in memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. rispetto alla produzione documentale di parte attrice allegata alla seconda memoria), nessuna replica né correlata produzione documentale è stata operata dalla parte attrice in merito ai concreti investimenti operati (il che, unitamente all'assenza di fatture d'acquisto et similia, preclude in radice il riconoscimento del c.d. "danno emergente) e alle modalità di compartecipazione ai risultati utili della ricerca. La domanda della (...), dunque, deve essere integralmente rigettata. 9.4) Analoghe valutazioni devono essere svolte in relazione alle pretese avanzate dall'attrice (...). In atto introduttivo si rinvengono due soli rapidi riferimenti all'attività della (...), vale a dire a pag. 37, ove si accenna alla quantificazione del danno "conseguente al ritardo di due anni nell'avvio del servizio di Dophin-Watching - utile dei primi due anni a regime" pari ad Euro 548.000,00 ed un danno da "perdite di attrezzature" pari ad Euro 60.140,00 per un totale complessivo di Euro 600.410,00i", nonché a pag 42, ove si piega che il progetto (...)-dolphin era finalizzato allo "sviluppo di un piano di Whale Taching" osservazione dei cetacei nel loro ambiente), che avrebbe dovuto concretizzarsi nel settore del servizio turistico ambientale attraverso l'offerta ai turisti di un pacchetto giornaliero di Euro 50,00 a persona per una singola uscita in mare e di un pacchetto settimanale di Euro 400,00 a persona comprensivo di un corso formativo - divulgativo sui metodi di studio dell'ecologia dei cetacei e sulla raccolta e l'analisi dei dati". Dunque, anche con riguardo alla (...) nelle difese di parte attrice nulla si rinviene in ordine alle modalità giuridiche del coinvolgimento della società nelle operazioni di ricerca, sulla finalizzazione commerciale delle ricerche e sulla misura della compartecipazione ai risultati utili della stessa. Non si raggiunge un migliore livello di analisi nella perizia (...), dove, a pag 10, premessa genericamente la partecipazione della società alla campagna (...), si osserva in modo assiomatico: "le attività previste nella campagna risultavano fondamentali per l'industrializzazione dei risultati ottenuti nel corso del progetto di ricerca industriale finanziato nell'ambito del POR Sicilia 200-2006 "S.D. - Studio delle popolazioni di Cetacei presenti nella parte nord-occidentale del Canale di Sicilia finalizzato allo sviluppo di una attività di dolphin-wathcing" completato nel mese di maggio 2007". Nel prosieguo della trattazione (pp. 46-48), illustrato l'ambito di operatività della società, si afferma, altrettanto assiomaticamente, che "(...). partecipava alla campagna oceanografica allo scopo di industrializzare i risultati del progetto di ricerca "(...)" finanziato nell'ambito del POR Sicilia 2000-2006 dalla Regione Siciliana e avente la finalità di studiare l popolazioni stanziali di cetacei nella parte nord-occidentale del canale di Sicilia per lo sviluppo di un servizio di dolphin watching". Ebbene, non vi è traccia documentale di accordi con il CNR e il (...) per il coinvolgimento della (...) nelle attività svolte a bordo della (...), né si comprende il nesso causale tra il naufragio di quest'ultima e l'interruzione del piano per la realizzazione del servizio di dolphin-watching. Ancora, nella relazione (...) si rinviene, sotto il versante del danno emergente, anche un prospetto analitico della strumentazione perduta in occasione dell'affondamento. Tuttavia, a fronte della contestazione di parte convenuta e in ragione della mancata prova dell'acquisto e dell'inserimento delle correlate voci di spesa nella contabilità societaria, non possono dirsi provate tali perdite. Anche in questo caso le predette conclusioni collimano con quanto osservato dalla convenuta con riguardo ai bilanci d'esercizio: l'ultimo bilancio depositato dalla (...) risale al 2001 e, dunque, anche per tale via può dirsi data dimostrazione dell'estrema incertezza sull'effettività degli investimenti dedotti dall'attrice, la quale, peraltro, sul punto non ha replicato alcunché. A quanto sopra si aggiunga che l'ulteriore relazione peritale in atti, sottoscritta dal dott. (...), non appare corroborare le richieste della parte attrice. In sostanza, la relazione (...) ha stimato per ciascun soggetto il valore immateriale sotteso alle ricerche effettuate sino all'affondamento, quale costo dell'acquisizione delle conoscenze pregresse (nel verbale dell'udienza penale il (...) si esprime nei seguenti termini rispetto ai singoli soggetti coinvolti "ha partecipato a congressi, ha dovuto sviluppare delle idee e per fare questo è un costo") (p. 55 ud. 14/6/2002; v. prod. documentale allegata alla comparsa di risposta (...)). Dunque, la valutazione in discorso non è una stima del lucro cessante, né del danno emergente, bensì la stima dei costi per ripristinare lo status quo ante delle conoscenze acquisite dai soggetti coinvolti; stima, tuttavia, viziata in origine poiché in realtà non vi è prova che con l'affondamento vi sia stata una perdita (totale o parziale) dei dati acquisiti (l'unica, sfortunata, vittima non era infatti un lavoratore dipendente né della (...) né della (...)), stante, peraltro, l'assenza di allegazione specifica sui modi di acquisizione dei dati e sulle modalità di loro conservazione. La domanda della (...), dunque, deve essere integralmente rigettata. 9.5) Il lucro cessante del (...). Con riguardo al mancato guadagno del ricercatore (...) l'atto introduttivo espone soltanto che il perito di parte (...) ha stimato una perdita di chance "diretta" pari ad Euro 1.340.008,00 e una "indiretta" pari ad Euro 2.708.037,00. Illustrato l'ambito di ricerca dello sfortunato ricercatore, la relazione precisa che "nell'ambito della campagna oceanografica (...) ha lavorato attivamente sviluppando personalmente l'hardware ed una parte del software del LASERTRAP-8. Inoltre, ha lavorato attivamente alle attività per la creazione del laboratorio Italo-Russo denominato (...) ed in particolare allo studio del miglioramento di metodiche elettromagnetiche per la stima di biomassa pelagica di piccole dimensioni. Ha coordinato e lavorato attivamente alla calibrazione del LASERTRAP e si è occupato del campionamento e analisi di dati raccolti nel Canale di Sicilia". Il perito stima la chance diretta come correlata al "mancato reddito da calcolare in base alla posizione nel VNRIO, ai redditi aggiuntivi legati alla partecipazione alle campagne oceanografiche e all'opportunità di permanenza del ricercatore in Italia con contratto del CNR". Tuttavia non si ha prova né del rapporto contrattuale con il (...) né di documentazione che faccia da supporto alla stima dei "redditi aggiuntivi legati alla partecipazione alle campagne oceanografiche". Quanto al rapporto con il CNR, lo stesso era regolato - al momento del disastro - da contratto di prestazione autonoma occasionale (all. n. 45 alla memoria istruttoria n. 2 di parte attrice), contemplante un corrispettivo di Euro 8.000,00, rispetto al quale non si allega alcuna mancata corresponsione da parte dell'Ente committente. Ancora, la voce "perdita di chance indiretta" appare una mera duplicazione di quella riguardante la (non provata) perdita di chance diretta, in quanto riguardante i riflessi ereditari di quest'ultima. La lettura del contratto concluso con il CNR (allegato n. 45) consente, poi, di escludere la pretesa fondata sulle "royalties" calcolate dalla relazione a firma (...). Invero, il contratto in questione, all'art. 7 prevedeva: "Proprietà, riservatezza dei risultati. Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del CNR. Pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del CNR ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del CNR. Tutti i dati e le informazioni del carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati". Il primo periodo esclude, dunque, una forma di compartecipazione del ricercatore allo sfruttamento economico della ricerca (presupposto del computo delle royalties), mentre il secondo periodo rafforza quanto sopra argomentato rispetto alla mancata incidenza del decesso del (...) rispetto alle - non chiare - aspettative economico di soggetto, quale la (...), del tutto estraneo ai rapporti convenzionali tra il CNR e il (...). Dunque, anche le domande degli eredi (...) in ordine al danno da perdita di chance devono essere rigettate. 10) Le ulteriori domande risarcitorie degli eredi (...). 10.1) Occorre, innanzitutto, precisare che, all'udienza del 4/12/2018, a seguito di proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice, il procuratore di parte convenuta (...) illustrava offerta transattiva "a stralcio della posizione delle persone fisiche costituite", pure depositata in copia cartacea agli atti del giudizio, con allegata la copia degli assegni oggi offerti a parte attrice. Il procuratore di parte attrice prendeva atto della proposta di parte convenuta sottolineando "che la proposta di parte convenuta appare carente sotto il profilo delle pur dedotte voci di danno patrimoniale" e contestando "la ricostruzione analitica fatta da parte convenuta"; quindi, dichiarava "di acquisire i titoli oggi offerti da parte convenuta in conto di maggiore avere, salva interlocuzione con i propri assistiti". Pertanto, il procuratore di parte convenuta consegnava a quello degli attori "gli assegni di Euro 146.197,94 e di Euro 250.000,00, pure prodotti in copia in uno con la proposta transattiva", i quali venivano "ricevuti dal procuratore di parte attrice a titolo di acconto". Dunque, ancorché il procuratore di parte attrice abbia in prima battuta denunciato la carenza della proposta soltanto sotto il profilo del danno patrimoniale, la successiva contestazione "analitica" offerta dalla parte convenuta (s'intende, nella proposta transattiva allegata) e, soprattutto, la ricezione degli assegni "a titolo di acconto" manifestano - diversamente da quanto sostenuto in comparsa conclusionale dalla parte convenuta - l'incompatibilità della condotta processuale degli attori con qualsivoglia rinuncia alla domanda o altra ragione di cessazione della materia del contendere. Al contempo, contrariamente a quanto asserito da parte attrice in comparsa conclusionale, poiché nessuna transazione è stata raggiunta, non possono ritenersi consolidati i titoli dei versamenti effettuati dalla parte convenuta, quasi come detto versamento, effettuato senza recesso dalle rispettive difese, fosse un riconoscimento del credito. La domanda, quindi, anche in relazione ai danni non patrimoniali, dovrà integralmente essere esaminata nel merito. 10.2) Ebbene, i figli e la nipote di (...), ricercatore russo unica vittima del naufragio, anche nella qualità di eredi (in misura paritaria) della madre (...), chiedono risarcirsi i danni non patrimoniali e patrimoniali, iure proprio e iure hereditario discendenti dall'infausto evento. 10.2.1) Viene in rilievo, innanzitutto, iure proprio, il danno da perdita del rapporto parentale. Ebbene, si consideri che "il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai parenti della vittima di un fatto illecito non richiede una prova specifica della sussistenza di tale danno, ove la sofferenza patita dai parenti possa essere accertata, in via presuntiva, sulla base di circostanze quali lo stretto vincolo familiare, di coabitazione e di frequentazione, idonee a dimostrare l'esistenza di un legame affettivo di particolare intensità" (Cass., sez. III, 7/7/2010, n. 16018). Più di recente si è condivisibilmente statuito che "In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto" (Cass. Civ. sez. III, 08/04/2020, n.7743; Cass. Civ. sez. III, 07/12/2017, n.29332 proprio in relazione al rapporto nonno-nipote). Nella specie, nell'atto introduttivo si menziona il danno da perdita del legame parentale sia alle pagine 22 e 23 sia alla pagina 26, ma in entrambi i casi si fa esclusivo riferimento ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, senza alcun riferimento concreto a parametri cui agganciare la valutazione equitativa richiesta, salva la semplice affermazione (pure documentata) del rapporto di coniugio e di parentela. Analogamente, nulla di più concreto viene allegato nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. Da tanto discende che, mentre la liquidazione da operare in favore dei figli (anche nella spiegata qualità di eredi della moglie della vittima, a sua volta deceduta il 27/2/2012) risulta effettuabile sulla presunzione di comune intensità del legame padre-figli (e marito-moglie), la liquidazione in favore della nipote minorenne (...) dovrà tenere conto della mancanza di prova dell'intensità del legame. Venendo alla quantificazione, si osserva come la giurisprudenza di legittimità abbia anche di recente statuito che "Nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale - diversamente da quanto statuito per il pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica - le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale; tuttavia, qualora il giudice scelga di applicare i predetti parametri tabellari, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra il minimo e il massimo, che giustifichi la decurtazione" (Cass. Civ. sez. III, 14/11/2019, n.29495). Pertanto, facendo riferimento alle tabelle milanesi vigenti (anno 2018), riportando di tal guisa a valore attuale l'ammontare della liquidazione, in considerazione dell'età della vittima al momento del sinistro (anni 53) e di quella della moglie (anni 52), dei figli (rispettivamente 27 la figlia e 25 il figlio) e della nipote (due anni) e, per tale via, in ragione della presumibile estensione temporale del legame reciso (poco più della metà di quello stimabile come medio in quaranta anni, sulla scorta dell'aspettativa di vita media), nonché osservato il numero di familiari superstiti legati dal medesimo grado di parentela al de cuius, si reputano congrui i seguenti valori: per la moglie Euro 280.000,00 (min. 165.960,00 max. 331.000,00); per i figli Euro 245.000,00 (min. Euro 165.960,00 max Euro 331.000,00); per la nipote Euro 95.000,00 (min. Euro 24.000,00 max Euro 144.000,00). A tali somme non ne vanno addizionate ulteriori a titolo di danno morale "soggettivo" (pure richiesto), voce in esse già ricompresa (Cass. Civ. sez. III, 11/11/2019, n.28989). 10.2.2) Ancora, gli eredi (...) allegano iure proprio danno biologico discendente da "alterazione psicofisica" (pag. 26 atto di citazione). Anche in relazione a detta voce di danno nulla di concreto viene allegato da parte attrice. Qui, tuttavia, non è possibile fare ricorso ad alcun tipo di presunzione e un'eventuale CTU avrebbe avuto mero valore inammissibilmente esplorativo. La domanda, dunque, in parte qua deve essere rigettata. 10.2.3) Gli attori chiedono, poi, risarcirsi il danno patrimoniale di natura "emergente", legato alle spese sostenute a cagione del decesso, deducendo in concreto le sole spese funerarie, tuttavia nulla provando al riguardo. La domanda, pertanto, sul punto non può trovare accoglimento. 10.2.4) Quanto al danno iure hereditatis, gli attori, innanzitutto, deducono il c.d. danno biologico terminale, il quale può definirsi come "pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità" e "sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo" (Cass. Civ. sez. III, 13/02/2020, n.3557; Cass. Civ. sez. III, 11/11/2019, n.28989). Ora, dalla sentenza penale di primo grado (pag. 7) si apprende che il cadavere del (...) fu recuperato il 6/8/2007 all'interno del locale cucina della (...). Da tanto si desume che, travolto dal flusso d'acqua marina, come testimoniato dalla (...) (v. più avanti), il ricercatore russo rimase intrappolato all'interno dell'imbarcazione affondata in pochi minuti, così che deve ritenersi che anche la sua morte sopravvenne nel breve ed atroce volgere di qualche minuto. Dunque, non può individuarsi nella fattispecie la sussistenza di un lasso di tempo apprezzabile in ordine al quale riconoscere il preteso danno biologico totale temporaneo. 10.2.5) Infine, sempre iure hereditatis, gli attori chiedono risarcirsi il danno c.d. catastrofale (o danno morale terminale), vale a dire a quel danno maturato in capo al defunto negli ultimi istanti di vita a causa della sofferenza psichica derivante dalla percezione del sicuro esito letale del sinistro, trasferitosi agli eredi con il decesso. Al riguardo si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha ricostruito siffatta voce di danno come "stato di sofferenza spirituale od intima (paura o paterna d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine", precisando che la sua liquidazione "presuppone la prova della coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine" (Cass. Civ. sez. VI, 17/09/2019, n.23153). Nella specie risulta provato che (...), dopo avere vissuto il catastrofico speronamento del (...) (ad opera della E., nave mercantile di lunghezza pari a quasi trecento metri) ed avere assistito al naufragio dell'imbarcazione, ha vissuto gli ultimi minuti di vita - con elevatissima probabilità e secondo l'id plerumque accidit -assistendo al progressivo rapido affievolirsi delle proprie capacità di resistenza sino alla fine per annegamento. Le sensazioni di lucida percezione dell'avvicinarsi della fine possono -sia pure ovviamente solo in parte - qui dirsi accertate per il tramite del racconto fatto nel corso del procedimento penale dinanzi al Tribunale di Marsala (n. 316/10) dalla teste (...) Valeria, all'udienza del 13/6/2011 (v. produzione allegata alla comparsa di risposta della (...)). La (...) ha riferito di essersi trovata con il (...) all'interno del laboratorio c.d. "bagnato" della (...) nel momento del naufragio, intenta alla conservazione di campion di plancton appena prelevati in mare: "mi trovavo in laboratorio bagnato, era proprio...un istante sarà stato, perché non so quantificare certamente il tempo, però mi trovavo...avevo calato il retino con (...), collaboravamo insieme ... il tempo che entro nel laboratorio e tutto ad un tratto ho sentito solamente delle urla, quindi io ero rivolta verso il lavandino che stavo sistemando questa cosa. Tutto ad un tratto sento delle urla mi alzo gli occhi all'oblò, poi avevo Peter accanto che mi....che lui a quanto pare se n'era pure accorto e mi fa. "oh, my God, oh my god" e mi spingeva forte ... mi sono alzata gli occhi all'oblò e ho visto che una punta nera enorme mi venuta incontro ... una punta nera enorme, in mezzo a tutta quella nebbia insomma mi è venuta incontro. Da lì ho sentito subito...Insomma ci si è mosso tutto, è caduto tutto per terra, entrava acqua a pressione ... Cerchiamo di uscire fuori da quella stanzetta, diciamo, dalla stanza del laboratorio ma entrava acqua a pressione e quindi era impossibile ... quando ci siamo recati fuori la porta, sia io che Peter, io davanti Peter dietro di me, quando cerchiamo di uscire fuori dalla porta poi io mi sono trovata fra i verricelli e le scale per poter uscire, ma lì è finito tutto non so più ... io me lo ricordo vivo che lui usciva con me. Però poi la nave ci trascinava ... quando sono arrivata alle scale, mi sono vista dietro di me un muro enorme nero, quanto pare era la nave, e poi l'acqua che mi ha coperta tutta. Quindi mi sono staccata le mani dove ero poggiata io e i piedi da terra e da lì ho iniziato a bere, a bere, a bere, a bere e non ho più né respirato e neanche pensato, quindi non so più niente. Poi mi sono trovata in mezzo al mare insieme ai ragazzi". Orbene, passando alla liquidazione di detta voce di danno, sempre nella più recente giurisprudenza di legittimità si rinvengono le statuizioni più approfondite in ordine alle modalità di quantificazione, in particolare ove si afferma: "il danno catastrofale è comprensivo sia di un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) sia di una componente di sofferenza interiore psichica di massimo livello (danno catastrofale), correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita, che deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità che tengano conto della sua particolare rilevanza ed entità. Pertanto, mentre nel primo caso la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo caso risulta integrato un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare che comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo - denominato "puro" ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso - che sappia tener conto della enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza. Ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione secondo criteri di proporzionalità e di equità" (Cass. Civ. sez. III, 20/06/2019, n. 16592). Appare, dunque, liquidabile la componente del danno catastrofale corrispondente alla sofferenza interiore psichica, pur dovendosi tenere conto, anche in questo, caso del breve lasso di tempo trascorso. Da tanto deriva che, alla stregua di criterio di liquidazione già adottato da altro Tribunale del Distretto (Trib. Palermo n. 5269/2018 pubbl. il 30/11/2018; al riguardo v. anche Trib. Palermo n. 2154/2017 pubbl. il 27/04/2017; entrambi in Portale dei Servizi Telematici - Archivio giurisprudenziale) il danno catastrofale può essere determinato in una misura pari ad una frazione (1/2) del danno biologico terminale liquidabile, e dunque ad Euro 14.000,00 (da suddividersi in parti eguali tra gli attori secondo la regola successoria), somma ritenuta adeguata in considerazione del breve lasso di tempo presumibilmente riferito alla c.d. lucida agonia. 10.3) Complessivamente, dunque, agli eredi (...) devono riconoscersi: (...) (deceduto, importo ripartito tra i due figli), Euro 280.000,00; (...), Euro 245.000,00 per danno da perdita del rapporto parentale, Euro 7.000,00 per danno catastrofale; (...), Euro 245.000,00 per danno da perdita del rapporto parentale, Euro 7.000,00 per danno catastrofale; (...), Euro 95.000 per danno da perdita del rapporto parentale. 10.3.1) Ebbene, (...), ancora in vita, aveva ottenuto nell'aprile del 2010 dalla convenuta (...) Euro 250.000,00, dunque ad essa competevano ulteriori Euro 30.000,00, oltre agli interessi da computare al tasso legale sulla somma dapprima devalutata quindi tempo per tempo rivalutata sino all'aprile del 2010 per la somma di Euro 250.000,00, sino al tempo della presente pronuncia per il residuo importo. Sulla quota (da ripartire agli eredi) di spettanza della moglie del ricercatore russo i convenuti devono interessi secondo il seguente prospetto (e secondo il consolidato criterio di calcolo dettato da Cass. Civ. sez. un., 17/02/1995, n.1712): primo importo (versato nell'aprile del 2010) devalutato all'agosto del 2007 pari ad Euro 237.868,70 Indice alla Decorrenza: 130,4 Indice alla Scadenza: 137 Raccordo Indici: 1 Coefficiente di Rivalutazione: 1,051 Totale Rivalutazione: Euro 12.131,27 Capitale Rivalutato: Euro 249.999,27 Totale Colonna Giorni: 1001 Totale Interessi: Euro 18.259,55 Secondo importo (dovuto sulla base della presente sentenza) devalutato alla data del sinistro pari ad Euro 25.951,56 Indice alla Decorrenza: 130,4 Indice alla Scadenza: 102,5 Raccordo Indici: 1,471 Coefficiente di Rivalutazione: 1,156 Totale Rivalutazione: Euro 4.048,44 Capitale Rivalutato: Euro 30.000,00 Totale Colonna Giorni: 4654 Totale Interessi: Euro 4.943,38 Dunque, in relazione alla posizione della vedova del (...) risultano dovuti, oltre alla residua somma di Euro 30.000,00, anche interessi per complessivi Euro 23.202,93. 10.3.2) (...) ha ricevuto nell'aprile del 2010 Euro 200.000,00, nonché ulteriori Euro 103.990,51 (oltre Euro 2.500,00 a titolo di spese legali) in occasione dell'udienza del 4/12/2018. Orbene, in occasione della prima dazione di danaro competevano al figlio dell'unica vittima del naufragio i seguenti interessi: somma corrisposta come primo versamento devalutata alla data del sinistro pari ad Euro 190.294,96 Indice alla Decorrenza: 130,4 Indice alla Scadenza: 137 Raccordo Indici: 1 Coefficiente di Rivalutazione: 1,051 Totale Rivalutazione: Euro 9.705,04 Capitale Rivalutato: Euro 200.000,00 Totale Colonna Giorni: 1001 Totale Interessi: Euro 14.607,66 Alla data della seconda dazione di danaro, 4/12/2018, secondo la liquidazione riconosciuta con l'odierna sentenza, risultavano ancora dovuti in relazione alla specifica posizione risarcitoria, dunque, Euro 14.607,66 di interessi ed Euro 52.000,00 in linea capitale e, su tale ultima somma (devalutata al 3/8/2007 pari ad Euro 49.476,69) erano, dunque, dovuti i seguenti interessi: indice alla Decorrenza: 130,4 Indice alla Scadenza: 102,5 Raccordo Indici: 1,471 Coefficiente di Rivalutazione: 1,156 Totale Rivalutazione: Euro 6.882,35 Capitale Rivalutato: Euro 51.000,00 Totale Colonna Giorni: 4654 Totale Interessi: Euro 9.424,57 Dunque, poiché alla data del 4/12/2018 il figlio del (...) vantava un credito pari ad Euro 76.032,23 (Euro 52.000,00 + Euro 14.60766 + Euro 9.424,57), oltre ad Euro 26.601,46 quale quota ereditaria dovutagli per successione dalla madre, la corresponsione da parte della convenuta di ulteriori Euro 103.990,51, nella presente sede di valutazione equitativa del danno, risulta pienamente satisfattiva. Analoghe considerazioni valgano per la (...), figlia del (...). 10.3.5) Alla nipote (...), già nell'aprile del 2010 è stato corrisposto un importo integralmente satisfattivo delle pretese avanzate. Ed infatti, assunta la somma dovuta (Euro 95.000,00) come devalutata alla data del sinistro pari ad Euro 90.390,10 Indice alla Decorrenza: 130,4 Indice alla Scadenza: 137 Raccordo Indici: 1 Coefficiente di Rivalutazione: 1,051 Totale Rivalutazione: Euro 4.609,90 Capitale Rivalutato: Euro 95.000,00 Totale Colonna Giorni: 972 Totale Interessi: Euro 6.863,16 Capitale Rivalutato + Interessi: Euro 101.863,16. Il minimo scarto tra quanto già versato e la somma dovuta sulla base del suddetto calcolo risulta assorbita dalla natura equitativa della liquidazione. 11) I versamenti effettuati dalla (...) in favore dei ricercatori (...) e (...) risultano pienamente satisfattivi delle pretese di costoro così che non residua spazio per la domanda di condanna nei confronti dell'E., come visto mai abbandonata nel corso del giudizio. Il (...) allega in atto introduttivo di avere subito, in conseguenza del naufragio, "invalidità temporanea assoluta di giorni 60 Euro 3.360,00; invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 60 Euro 1.680,00; Danno Biologico 30% Euro 103.522,00; Danno morale Euro 51.761,00; Danno esistenziale Euro 51.761,00". Analogamente il (...) allega: "invalidità temporanea assoluta di giorni 90 Euro 5.040,00; invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 90 Euro 2.520,00; Danno Biologico 40% Euro 144.176,00; Danno morale Euro 72.088,00; Danno esistenziale Euro 72.088,00". Nessuna di tali voci, ad eccezione del danno morale (rappresentando quello esistenziale una mera duplicazione), risulta confermata nel corso del presente giudizio, stante la richiesta di parte attrice di revoca dell'ordinanza istruttoria del 4/2/2019 che disponeva il conferimento di incarico CTU medio legale e psicologica avente ad oggetto, per l'appunto, le lesioni e i disturbi allegati. Analogamente è a dirsi delle deduzioni riguardanti la riduzione della capacità lavorativa specifica, mentre le restanti voci di danno riguardanti il lucro cessante appaiono infondate alla luce delle medesime considerazioni espresse a tale riguardo con riferimento alla posizione del ricercatore (...) (e a fortiori, stante l'esito non letale del sinistro per i due odierni attori). Dunque, le somme complessivamente versate dalla (...) in favore dei due attori di cui si discute (Euro 172.715,49 in favore del (...) ed Euro 114.599,25 in favore del (...)) risultano -si ribadisce, secondo valutazione resa necessaria dal mancato abbandono della domanda rivolta all'(...) - soddisfare pienamente le pretese avanzate in atto di citazione, sì come accertate nel corso del presente giudizio. 12) In considerazione delle tragiche circostanze in cui è maturata la presente lite, nonché in ragione della complessiva evoluzione della vicenda processuale (carattere sproporzionato delle domande; versamento a saldo eseguito dalla convenuta (...) soltanto dopo l'introduzione della domanda giudiziaria; versamento da parte della (...) della somma di Euro 5.000,00 a titolo di spese legali in favore degli eredi (...); v. sopra per gli attori (...) e (...)) appaiono sussistere valide ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le persone fisiche attrici e la convenuta (...). Al contrario, stante il mancato coinvolgimento dell'E. negli accordi transattivi stragiudiziali con gli attori (...) e (...), nonché in difetto di prova di pagamenti effettuati dal responsabile del sinistro in favore di questi ultimi e degli eredi (...), appare necessario condannare il convenuto a rifondere le spese di lite sostenute dagli attori almeno sino alla data del 4/12/2008 (data corrispondente, secondo la presente pronuncia, all'integrale soddisfacimento delle rispettive pretese creditorie), secondo liquidazione che terrà conto del quantum non ancora versato al momento dell'introduzione del presente giudizio. Parimenti, i rapporti tra le due società attrici e la convenuta andranno regolate secondo il criterio della soccombenza, con liquidazione formulata in dispositivo secondo i valori medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, adeguatamente modulati sulla scorta del numero delle questioni dedotte, della estensione dell'attività istruttoria (di natura prettamente documentale) e del carattere omogeneo delle due posizioni delle attrici. P.Q.M. Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita: 1) dichiara che i versamenti effettuati dalla convenuta (...) s.a., così come meglio precisati in motivazione, hanno natura integralmente satisfattiva delle domande risarcitorie formulate dagli attori (...), (...) e (...); 2) rigetta le domande proposte da (...) s.r.l. e (...) s.r.l.; 3) dichiara cessata la materia del contendere tra gli attori (...) e (...) e la convenuta (...) s.a.; 4) condanna (...) a rifondere gli attori (...), (...), (...), (...) e (...) delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 1.713,00 per esborsi ed Euro 20.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per Legge; 5) dichiara compensate le spese di lite tra gli attori (...), (...), (...), (...), (...) e la convenuta (...) s.a.; 6) condanna (...) s.r.l. e (...) s.r.l. a rifondere la convenuta (...) s.a. delle spese di lite che liquida, a titolo di compensi professionali, in complessivi Euro 30.000,00 a carico di (...) s.r.l. ed Euro 37.000,00 a carico di (...) s.r.l., oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15% IVA e CPA come per Legge. Così deciso in Marsala il 21 maggio 2020. Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2020.
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