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  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di MARSALA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa (...) ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1577/2021 RG OGGETTO: accertamento negativo del credito in materia bancaria Verterne tra (...) rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato all'atto introduttivo, dall'avv. (...), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, - attore - E (...) S.p.A., (...) nella qualità di Responsabile di Struttura di Terzo Livello con Funzione Legale della Banca (livello di procura D5) e, come tale, legale rappresentante della medesima Banca come da delibera del CDA del 27.5.2021 ai sensi del vigente (...) convenuto OMISSIS MOTIVI DELLA DECISIONE Oggetto del presente giudizio è il contratto di finanziamento stipulato in data 07.06.2007 dall'odierno attore (...) con la società (...) (ora BANCA (...)). Il contratto, distinto con il n. (...) prevedeva un importo complessivo di finanziamento pari ad Euro 32374,44, da rimborsare in 120 rate mensili, dall'importo costante di Euro 449,10. L'attore afferma la nullità delle condizioni contrattuali in punto di interessi per l'errata indicazione del TAEG e, dunque, violazione dell'art. 124 TUB pro tempore vigente; la discrasia tra il TAEG pubblicizzato e quello effettivo deriverebbe dalla mancata valutazione nel relativo calcolo di tutte le spese connesse al finanziamento, in modo particolare quelle relative all'assicurazione. Tale illegittimità comporterebbe il ricalcolo delle posizioni di dare/avere, sostituendo al tasso di interesse previsto in contratto quello minimo BOT. Ulteriore doglianza avanzata riguarda poi la violazione dell'art. 117 TUB per omessa indicazione del tasso effettivo praticato e del regime di capitalizzazione composta del piano di ammortamento adottato dall'istituto di credito. Secondo l'attore, la banca, in violazione degli art. 1283 c.c. e 1346 c.c., avrebbe erroneamente calcolato gli interessi includendo, nel piano di ammortamento, alla voce capitale finanziato, anche gli ulteriori interessi del preammortamento. Tale condotta avrebbe comportato l'applicazione degli interessi sugli interessi di preammortamento. Infine, la rateizzatone avrebbe altresì comportato una difformità tra TAN e TAE, in alcun modo pubblicizzata, anzi del tutto omessa. Per tali motivi ha chiesto l'accertamento di quanto lamentato, con rideterminazione delle rispettive posizioni di dare/avere e condanna anche al risarcimento del danno. L'istituto di credito convenuto, contestati tutti gli assunti avversari, ha ribadito la correttezza e legittimità delle clausole contrattuali, rilevando in particolare l'erroneità dei calcoli eseguiti dall'attore ai fini della verifica del TAEG poiché in tale voce non andrebbero computati i costi di assicuratone, peraltro facoltative e non obbligatorie ai fini della conclusione del contratto. Ha poi aggiunto che, l'eventuale difformità potrebbe incidere sulle condizioni di trasparenza, tenuto conto che il TAEG svolge soltanto una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella possibilità di conoscere il suo costo totale effettivo e non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 117 T.U.B.. Infine contestata la pattuizione del preammortamento ha evidenziato che la prima rata del finanziamento conterrebbe la maggiorazione di importo pari all'imposta di bollo del contratto. Per tali motivi ha chiesto il rigetto dell'azione. Il procedimento, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., è stato istruito attraversò la documentazione riversata in atti e la ctu econometrica. Chiusa la fase istruttoria, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione. L'azione promossa da (...) è fondata e merita di essere accolta. Sull'errata indicazione del TAEG e sulle sue conseguenze. Il TAEG è un indice che esprime il costo complessivo dell'operazione di credito e sono in esso inclusi anche i costi che non rilevano ai fini del calcolo del TEG. Nel caso di credito al consumo l'art. 125 bis T.U.B. prevede espressamente la nullità della clausola relativa agli interessi e la sostituzione con quelli di legge, qualora sia stato omesso o sia stato indicato in modo errato il TAEG: il comma 6 del suddetto articolo prevede intatti che "Sono nulle le clausole del Contratto relative a costi a carico del Consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della chiusola non comporta di nullità del contratto". Per come già ampiamente disquisito dalla giurisprudenza di merito, in base alle norme sulla trasparenza bancaria gli intermediari finanziari devono indicare ai clienti, consumatori o no, il costo complessivo del finanziamento, attraverso l'inserimento nei contratti di un indicatore di costi, espresso con l'acronimo l'ISC o TAEG. Laddove il TAEG indicato risulti scorretto ciò determina la nullità rispetto alla singola clausola e la rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall'art. 117 e 125-bis del TUB. Dunque, durante la fase istruttoria è stato demandato al ctu l'incarico di verificare proprio la conformità ò meno del TAEG effettivo a quello pubblicizzato. Il nominato ctu, esaminati i documenti contrattuali, non per ultimo il piano di ammortamento, ha concluso accertando proprio la difformità di tale indicatore effettivamente risultante dall'applicazione delle clausole a quanto pubblicizzato. La doglianza avanzata dall'attore è dunque risultata fondata. Conseguentemente, secondo le istruzioni impartitegli in sede di conferimento di incarico, il nominato ctu ha provveduto a rielaborare le posizioni di dare/avere, sostituendo il tasso contrattualmente previsto con quello previsto dall'art. 117 T.U.B.. Il ricalcolo ha evidenziato un importo illegittimamente richiesto pari ad G 20.924,81 che, in accoglimento della domanda avanzata, dovrà essere restituito all'attore. Per completezza si accenna infine, in considerazione dell'ormai univoco orientamento giurisprudenziale, alla correttezza della metodologia di calcolo che prevede l'inclusione anche delle spese e costi per la stipula di contratti assicurativi: nel caso specifico, peraltro, la polizza risulta espressamente stipulata a protezione del credito, con una copertura assicurativa di durata corrispondente a quella del finanziamento, stipulata contestualmente al finanziamento ed il cui benéficiario viene individuato nell'istituto di credito. È perciò incontrovertibile che, anche tale voce vada computata ai fini del calcolo del TAEG. Infine, è risultata altrettanto fondata l'eccepita inclusione degli interessi di preammortamento nel piano di ammortamento, unitamente alla voce di capitale erogato: siffatta modalità di calcolo ha comportato l'applicazione degli interessi contrattualmente pattuiti anche agli interessi relativi al preammortamento, comportando, di fatto, la violazione dell'art. 1283 c.c., con un illegittimo maggior esborso a carico del cliente pari ad Euro 191,91. Concludendo, le domande avanzate dall'attore meritano di essere accolte, con condanna dell'istituto convenuto al rimborso della complessiva somma di Euro 21.116,72. Su tale somma andranno poi riconosciuti gli interessi al saggio legale dall'estinzione del rapporto sino all'effettivo soddisfo. Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento danni in mancanza di qualsivoglia istruttoria sul punto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. Le spese di ctu vengono definiti v amen te poste a carico di parte convenuta soccombente. P.Q.M. Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1577/2021 RG, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: accoglie la presente azione e, per l'effetto, dichiara la violazione dell'art. 125 bis TUB per l'errata pubblicizzazione del Taeg rispetto a quello effettivamente applicato; condannare la banca convenuta alla ripetizione delle somme versate in eccedenza, per un imporro di Euro 20.924,81, oltre ad Euro 191,91, a titolo ili interessi illegittimi, per come meglio indicalo in parte moriva, oltre interessi legali dall'estinzione del rapporto all'effettivo rimborso; condanna la convenuta a rifondere a parte attrice le spese di Lire, liquidare pari ad Euro 264,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il rutto distratto in favore del procuratore antistatario; pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu. Così deciso in Marsala il 27 settembre 2022. Depositata in Cancelleria il 27 settembre 2022.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Marsala SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Marsala, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 225/2019 R.G. tra (...) SRL (C.F. (...)), assistita e difesa dall'Avv. (...) ATTRICE e (...) (C.F. (...)), assistita e difesa dall'Avv. (...) CONVENUTA CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte attrice: con riferimento al preliminare di permuta del 1.10.2017 - accertare e dichiarare l'inadempimento di parte convenuta rispetto alle obbligazioni assunte con il sopradetto preliminare per le ragioni esposte in narrativa; - conseguentemente accertare e dichiarare il diritto di parte attrice ad ottenere il trasferimento di proprietà degli immobili ivi indicati e, conseguentemente, pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 cod. civ., una sentenza d'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di permuta, che tenga luogo dell'inadempimento della Sig.ra (...) e che produca gli effetti del contratto non concluso, trasferendo così a parte attrice la proprietà degli immobili indicati nel preliminare del 1.10.2017, unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze - accertare e dichiarare inoltre il diritto di parte attrice ad ottenere, a causa della mancata stipula del contratto definitivo, il diritto al risarcimento dei danni per le ragioni e nell'ammontare spiegato in narrativa; - per l'effetto condannare parte convenuta al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata disponibilità degli immobili stessi che, commisurato all'ammontare dei canoni medi per locazione di immobili della medesima tipologia nella medesima zona fino alla effettiva consegna dell'immobile che, come da certificazione, ammonta, alla data del 31.12.2018, ad un totale di euro 21.600,00 (iva esclusa); - condannare parte convenuta al pagamento delle spese giudiziarie oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, come per legge; con riferimento al preliminare di vendita del 19.10.2017 - accertare e dichiarare l'inadempimento di parte convenuta rispetto alle obbligazioni assunte con il sopradetto preliminare per le ragioni esposte in narrativa; - conseguentemente accertare e dichiarare il diritto di parte attrice ad ottenere il trasferimento di proprietà dell'immobile ivi indicato e, conseguentemente, pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 cod. civ., una sentenza d'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di vendita, che tenga luogo dell'inadempimento della Sig.ra (...) e che produca gli effetti del contratto non concluso, trasferendo così a parte attrice la proprietà dell'immobile indicato nel preliminare del 19.10.2017, unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze; - condannare parte convenuta al pagamento delle spese giudiziarie oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, come per legge; per parte convenuta: in via principale, rigettare integralmente le domande attoree, in quanto infondate in fatto e diritto; accertare e dichiarare la nullità del contratto preliminare di permuta dell'1/10/2017 e del 19/10/2017 nonché della scrittura privata del 21/12/2017, del contratto avente ad oggetto la Ferrari del 19/09/2017 e del contratto relativo all'Audi A5 in quanto la firma non è stata posta in essere dalla sig.ra (...) e non in ogni caso dalla rappresentante legale della società (...).srl; Accertare e dichiarare in ogni caso la risoluzione del contratto preliminare ex art 1453 c.c. sottoscritto in data 01/10/2019 e del contratto sottoscritto in data 19/10/2017 per inadempimento contrattuale della società; con vittoria di spese ed onorari di causa. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 22.1.2019, la (...) s.r.l. ha convenuto in giudizio (...) domandando l'esecuzione in forma specifica, a norma dell'art. 2932 c.c., di due contratti preliminari stipulati rispettivamente in data 1.10.2017 e 19.10.2017. Nello specifico ha rappresentato che, in data 1.10.2017, le parti avevano concluso un contratto preliminare di permuta con il quale avevano pattuito che, a fronte della promessa di trasferimento della proprietà di due autovetture ad opera della società attrice (un'Audi A5, telaio (...), tg. (...) e una Ferrari F430, telaio (...), tg. (...)), la sig.ra (...) prometteva di trasferire la proprietà di due unità immobiliari site in Marsala, in c/da (...) (un locale commerciale, identificato al catasto fabbricati al foglio (...), particella (...) sub (...) (ex (...) sub (...)) piano I cat. C/1, e un laboratorio artigianale, identificato al catasto fabbricati al foglio (...), particella (...) sub (...) (ex (...) sub (...)) piano I cat. C/3), obbligandosi reciprocamente ad addivenire alla stipula del contratto definitivo entro il 31.12.2017. Ha esposto che la predetta stipulazione era intervenuta all'esito di una serie di accordi novativi pattuiti in relazione all'originario contratto dd. 8.8.2017 - con il quale la società attrice aveva venduto l'autovettura Mercedes S350 targata (...), per il prezzo concordato di euro 20.000,00, alla convenuta che, di contro, aveva trasferito alla controparte la proprietà di due autovetture (Fiat Panda e Opel Antara, per la concorde stima di euro 7.500,00) con la promessa di pagamento del saldo di 12.500,00 tramite assegno bancario - al quale era seguita la concorde sostituzione dell'autovettura Mercedes con la Audi A5 oggetto del preliminare anzidetto, sicché, a fronte della valutazione di tale ultima vettura per euro 27.000,00, la sig.ra (...) si era obbligata al pagamento di ulteriori euro 7.500,00 tramite assegno bancario. Ancora, con altro contratto dd. 19.9.2017, le medesime parti avevano convenuto il trasferimento della proprietà della summenzionata autovettura Ferrari ad opera dell'attrice, per la valutazione di euro 163.000,00, contro il trasferimento di "due locali siti in c/da (...) di mq 200 - particella (...) foglio (...) e particella (...) sub (...)". A seguito dei mancati pagamenti tramite assegno bancario da parte della odierna convenuta, le parti addivenivano alla stipula del preliminare dd. 1.10.2017, contratto che tuttavia, secondo la ricostruzione offerta dalla società attrice, sarebbe stato adempiuto soltanto dalla (...) s.r.l., come risulterebbe dimostrato dalla documentazione prodotta in allegato all'atto di citazione. In data 19.10.2017 le medesime parti avevano stipulato, invece, un contratto preliminare di compravendita, con il quale l'odierna convenuta prometteva di vendere, in forza di procura rilasciata dalla madre (...), un appartamento sito in Marsala, in viale (...) verso il corrispettivo di euro 50.000,00, con la contestuale consegna da parte dell'odierna attrice, a titolo di acconto, di un assegno circolare dell'importo di euro 5.000,00 e la pattuizione dell'obbligo reciproco di addivenire alla stipula del definitivo entro il mese di gennaio 2018. A seguito di ulteriori pagamenti in acconto effettuati dall'attrice (due assegni bancari dell'importo complessivo di euro 10.000,00 e un pagamento di euro 1.000,00 in contanti), e in considerazione di asserite difficoltà economiche della sig.ra (...), le parti avevano ulteriormente convenuto, in data 21.12.2017, che la (...) s.r.l. avrebbe corrisposto la residua somma in parte tramite accollo, per l'importo di euro 26.000,00, del debito della controparte nei confronti della Banca (...) derivante dal contratto di mutuo stipulato in relazione alle unità immobiliari oggetto del contratto di permuta dd. 1.10.2017 e, per la restante parte di euro 9.790,00, mediante compensazione con una serie di spese sostenute dall'odierna attrice - relative nello specifico al passaggio di proprietà delle autovetture Audi A5 e Ferrari F430 e di due ulteriori vetture acquistate dalla stessa (...) in precedenza, nonché al noleggio imprecisato di autovetture "anche intestate a terzi" - e con il risarcimento dei danni arrecati alle predette autovetture. Tutto ciò premesso, e sui rilievi dell'avvenuta esecuzione delle proprie prestazioni e dell'inadempimento della controparte, la società attrice ha introdotto la presente controversia al fine di ottenere una sentenza che produca gli effetti dei contratti preliminari non conclusi a norma dell'art. 2932 c.c., oltre al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata stipula del contratto dd. 1.10.2017. Con comparsa di risposta depositata in data 4.5.2019 si è costituita in giudizio la sig.ra (...), eccependo in via preliminare l'improcedibilità delle domande di parte attrice in ragione del mancato esperimento della mediazione obbligazione, trattandosi dell'esecuzione in forma specifica di contratti preliminari aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili, conseguentemente rientrante nella materia dei diritti reali espressamente contemplata all'art. 5, co. 1-bis, d.lgs. n. 28/2010. Nel merito ha confermato la stipula del contratto di permuta dd. 1.10.2017, affermando altresì che, contestualmente, le medesime parti avevano stipulato un ulteriore contratto, con il quale ella si era impegnata a trasferire la proprietà di un locale commerciale sito in Marsala nella via (...), identificato al catasto fabbricati al foglio (...) particella (...) sub (...), verso il corrispettivo costituito dalla permuta di un'autovettura Alfa Romeo 4C Spider e da un conguaglio di euro 40.000,00 a carico della società odierna attrice, con l'impegno a stipulare il contratto definitivo in data 31.12.2017. Successivamente, secondo la ricostruzione della convenuta, con atto dd. 30.10.2017 costei aveva trasferito la proprietà della medesima unità immobiliare alla società "(...)" di (...) s.n.c., con l'espressa e congiunta dichiarazione secondo cui il prezzo convenuto di euro 190.000,00 era già stato pagato dalla società acquirente alla venditrice mediante un assegno bancario dell'importo pari al prezzo convenuto e intestato alla società (...). Ciò premesso, la convenuta ha evidenziato che, in relazione al primo contratto di permuta, la società venditrice non risultava proprietaria o, comunque, intestataria dell'automobile Audi A5, quantomeno alla data di stipula del preliminare; circostanza che le sarebbe stata dolosamente nascosta al momento della sottoscrizione del preliminare. Ha disconosciuto, inoltre, la scrittura dd. 8.8.2017, rilevando a tal riguardo la sovrapponibilità della firma autografa ivi apposta ad altra firma rinvenibile in un assegno allegato alla comparsa. Allo stesso modo, la convenuta ha contestato e disconosciuto la firma autografa apposta in calce al contratto di vendita dell'autovettura Ferrari dd. 19.9.2017; sicché ha chiesto che venga dichiarata la nullità tanto del contratto preliminare di permuta dd. 1.10.2017 oggetto delle domande attoree, quanto del contratto di vendita dd. 19.9.2017, contestando altresì il certificato, allegato da parte attrice, di trascrizione di tale ultimo atto di vendita, in quanto contraddistinto da cancellazioni in relazione alla data di sottoscrizione, con la conseguente incertezza della data in cui sarebbe stato posto in essere. E ancora, ha sottolineato come nel caso di specie non sarebbe stata rispettata la normativa vigente in tema di passaggio di proprietà di auto usate, con particolare riferimento alla dichiarazione di vendita del proprietario, alla successiva annotazione sul certificato di proprietà, alla registrazione al PRA ai fini dell'emissione di un nuovo certificato di proprietà e alla comunicazione alla Motorizzazione civile ai fini della carta di circolazione. Pertanto, ha sostenuto che il passaggio di proprietà non sarebbe mai realmente avvenuto, con il conseguente inadempimento della controparte. Parte convenuta ha contestato e disconosciuto, altresì, la scrittura privata dd. 19.10.2017 recante il secondo contratto preliminare di permuta oggetto delle domande attoree, così come la scrittura dd. 21.12.2017, con la conseguente nullità tanto del primo contratto, quanto del successivo accordo con il quale le parti, secondo la ricostruzione della società attrice, avrebbero convenuto una modifica delle pattuizioni relative alla controprestazione a carico della (...) (accollo di un mutuo e compensazione di varie spese in luogo del pagamento del saldo del corrispettivo originariamente pattuito, al netto degli acconti già pagati). Ha contestato le domande di parte avversa in punto di spese di noleggio delle vetture Ferrari e Alfa Romeo, sostenendo di non essere mai stata proprietaria delle stesse, per quanto ampiamente esposto. Ha affermato, ancora, che la dicitura "acconto su appartamento via (...) II piano in Marsala n. (...)", inserita in calce alla copia di un assegno circolare emesso in favore della convenuta, sarebbe stata aggiunta successivamente alla sottoscrizione che la medesima avrebbe, di contro, apposto a quietanza del saldo di euro 40.000,00 dovuto in forza del contratto di vendita dd. 1.10.2017 avente ad oggetto gli immobili di via (...). In conclusione, ha chiesto, in via preliminare, che venga dichiarata l'improcedibilità delle domande avverse in ragione del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione; nonché, in principalità, il rigetto delle domande, in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre all'accertamento e alla declaratoria della nullità dei contratti, nei termini sopra descritti; e, in subordine, la risoluzione per inadempimento dei contratti preliminari dd. 1.10.2017 e 19.10.2017. La causa è stata istruita con l'assunzione di testi, a prova diretta e contraria, l'interrogatorio formale della convenuta, l'assunzione di CTU grafologica e con l'ordine di esibizione nei confronti della società attrice in ordine agli originali dei contratti oggetto del disconoscimento della controparte. Va rigettata, preliminarmente, l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta sul rilievo del mancato esperimento del procedimento di mediazione, giacché l'azione diretta all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c., ancorché volta al trasferimento di diritti reali, non ha natura reale ma personale, riferendosi a un diritto di obbligazione nascente dal contratto, laddove il diritto reale non costituisce la causa petendi della domanda, con la conseguenza di dover escludere che nella specie si verta in "materia di diritti reali". Venendo, dunque, al merito della domanda di parte attrice relativa all'esecuzione in forma specifica del preliminare dd. 1.10.2017, si osserva quanto segue. Non coglie nel segno, in primo luogo, l'eccezione di parte attrice relativa alla tardività della costituzione in giudizio per ciò che concerne le questioni di nullità sollevate dalla convenuta, come tali rilevabili d'ufficio e, dunque, non soggette a decadenza a norma dell'art. 167 c.p.c. Esaminando, pertanto, il merito della pretesa attorea, occorre innanzitutto circoscrivere le contestazioni di controparte sotto il profilo della dedotta nullità. Nello specifico, infatti, la convenuta non ha contestato, né tantomeno disconosciuto, la sottoscrizione del contratto dd. 1.10.2017; sottoscrizione, del resto, confermato dalla stessa in sede di interrogatorio formale. Le contestazioni in merito sono state, di contro, riferite alle scritture sottoscritte rispettivamente in data 8.8.2017 e 21.12.2017, sicché su tali contratti è stata disposto l'approfondimento peritale all'esito del quale, tuttavia, il CTU nominato ha confermato l'autenticità delle sottoscrizioni riferibili alla sig.ra (...), odierna convenuta; ciò di cui, alla luce dei dettagliati rilievi della consulenza - del resto non contestati specificamente dalla convenuta - non v'è ragione di dubitare ulteriormente, sicché le predette scritture devono ritenersi positivamente verificate. Nell'ambito della medesima eccezione di nullità pare collocarsi altresì quanto dedotto dalla convenuta in merito alla circostanza che la società odierna attrice non fosse proprietaria dell'autovettura Audi A5 al momento della sottoscrizione del preliminare dd. 1.10.2017. A tal riguardo, peraltro, basti rilevare il tradizionale insegnamento secondo cui "in tema di contratto preliminare di vendita, il promittente venditore di una cosa che non gli appartiene, anche nel caso di buona fede dell'altra parte, può adempiere la propria obbligazione procurando l'acquisto del promissario direttamente dall'effettivo proprietario. Pertanto, il promissario acquirente, il quale ignori che il bene, all'atto della stipula del preliminare, appartenga in tutto od in parte ad altri, non può agire per la risoluzione prima della scadenza del termine per la conclusione del contratto definitivo, in quanto il promittente venditore, fino a tale momento, può adempiere all'obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene, acquistandola egli stesso dal terzo proprietario o inducendo quest'ultimo a trasferirgliela" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4164 del 02/03/2015, Rv. 634464 - 01); con la conseguente irrilevanza della dedotta circostanza, tanto sotto il profilo della validità del contratto, quanto in relazione al supposto inadempimento della società attrice, la quale, peraltro, a seguito della predetta stipulazione, e prima dello spirare del termine convenuto per la stipula del definitivo, era divenuta proprietaria del bene promesso in vendita. Accertata la validità del contratto preliminare di permuta dd. 1.10.2017, a questo punto viene in rilievo l'eccezione di parte attrice relativa alla tardività della costituzione della convenuta, giacché, se la tardività non rileva con riguardo alle questioni rilevabili d'ufficio, essa assume rilevanza con riferimento all'eccezione di inadempimento, sollevata dalla controparte nell'ottica della risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., in quanto eccezione in senso stretto come tale non rilevabile d'ufficio. Ed invero, va rilevato come nel caso di specie la convenuta, citata a comparire all'udienza del 24.5.2019, si sia costituita soltanto nella giornata di sabato 4.5.2019, oltre il termine di 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, non rilevando a tal fine lo spostamento dell'udienza operato a norma dell'art. 168-bis, co. 4, c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2299 del 30/01/2017, Rv. 642490 - 01, nonché, quanto alla scadenza del termine a ritroso nella giornata del sabato, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14767 del 30/06/2014, Rv. 631570 - 01), laddove il principio di diritto della Suprema Corte invocato dalla medesima a sostegno della ritenuta tempestività delle eccezioni in senso stretto sollevate in comparsa (si tratta, nello specifico, della massima di cui alla sentenza n. 17121 del 13/08/2020, Rv. 658958 - 01) si riferisce, all'evidenza, al testo dell'art. 180 c.p.c. previgente alla novella introdotta dall'art. 2, co. 3, lett. c bis), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, in vigore dal 1° marzo 2006. Ne consegue la decadenza della convenuta, a norma dell'art. 167, co. 2, c.p.c., dalla facoltà di sollevare la predetta eccezione di inadempimento, che pertanto si rivela inammissibile. Tutto ciò considerato, non può che trovare accoglimento la domanda di parte attrice, risultando di fatto pacifico l'inadempimento della convenuta in ordine alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare di permuta dd. 1.10.2017; sicché va disposto il trasferimento in favore della società attrice dei beni indicati nel predetto preliminare come meglio indicati in dispositivo. All'accoglimento della domanda consegue, inoltre, la fondatezza della domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice in relazione all'inadempimento della convenuta. Ed invero, in base all'in quod plerumque accidit, deve ritenersi che la società attrice, qualora avesse avuto la disponibilità delle unità immobiliari oggetto del preliminare di permuta, trattandosi di locali a destinazione d'uso commerciale già concessi in affitto, tali immobili le avrebbero garantito le utilità che, di fatto, sono andate a vantaggio della convenuta inadempiente; la quale, di contro, in comparsa di risposta, ha omesso di contestare i danni lamentati dalla controparte sia nell'an, sia nel quantum. Conseguentemente, dovendosi ritenere provati i danni sotto questo profilo subiti dalla società attrice, nell'ammontare indicato in atto di citazione, la convenuta va condannata a risarcire alla società attrice la richiesta somma di euro 21.600,00, oltre interessi legali - dalla data del 31.12.2018 al saldo -calcolati su tale somma rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. Di converso, non può trovare accoglimento la domanda di parte attrice avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica dei preliminare dd. 19.10.2017, per le ragioni di seguito esposte. La sottoscrizione di tale contratto, invero, è stata tempestivamente disconosciuta dalla convenuta - irrilevante sul punto la tardiva costituzione in giudizio, giacché sulla scorta del disposto dell'art. 215, co. 1, n. 2) c.p.c., deve ritenersi che la decadenza dal potere di disconoscere una scrittura è connessa al dato temporale della produzione della scrittura disconosciuta, e non al tempo della costituzione in giudizio (cfr. App. Napoli, sentenza n. 3007 del 28 luglio 2021) - sicché, disposta CTU grafologica a seguito dell'istanza di verificazione proposta da parte attrice, è emerso all'esito che la firma apposta sul contratto manoscritto del 19.10.2017 è frutto di un fotomontaggio meccanico, laddove la formula dubitativa adottata dal Consulente ("è possibile che (...) sia frutto di fotomontaggio meccanico") risulta correlata alla circostanza che non è stato prodotto in giudizio l'originale della scrittura in questione. Nel merito della comparazione compiuta, infatti, è stata constatata "l'assoluta identità" delle sottoscrizioni esaminate; circostanza che induce a ritenere provata la falsità della scrittura dd. 19.10.2017, anche alla luce del fatto che l'istante, a seguito di tale constatazione, si è limitato a sottolineare la summenzionata formula dubitativa adottata dal CTU, senza fornire elemento alcuno che possa giustificare la plausibilità di spiegazioni alternative in merito alla congruenza rilevata. Del resto, la prospettazione di parte attrice non può ritenersi corroborata dalla produzione documentale di cui all'allegato n. 8 di parte attrice, recante copia di un assegno circolare emesso in favore della convenuta; giacché, oltre ad apparire plausibile la circostanza dedotta della convenuta, secondo cui la dicitura "acconto su appartamento via (...) II piano in Marsala n. (...)" sarebbe stata aggiunta successivamente alla sottoscrizione, deve evidenziarsi come la successiva allegazione, in base alla quale l'assegno in questione sarebbe stato corrisposto a quietanza del saldo di euro 40.000,00 dovuto in forza del contratto di vendita dd. 1.10.2017 - avente ad oggetto altri immobili siti via (...) - non sia stata specificamente contestata dall'attrice, né all'udienza del 28.5.2019, né tantomeno nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., sicché deve ritenersi provata a norma dell'art. 115 c.p.c. Alla falsità della sottoscrizione consegue all'evidenza la nullità del contratto dd. 19.10.2017. Nondimeno, non può trovare accoglimento la domanda subordinata di ripetizione dell'indebito avanzata dall'attrice in relazione alla predetta declaratoria di nullità, in quanto proposta soltanto in sede di comparsa conclusionale, risultando pertanto preclusa a norma dell'art. 183, co. 4, c.p.c. In ragione della soccombenza reciproca, va disposta la compensazione delle spese di lite, mentre, attesi l'esito della causa e l'accertata falsità posta in essere, vanno definitivamente poste a carico di parte attrice le spese di CTU. P.Q.M. Il Tribunale di Marsala, Sezione civile, in persona del Giudice Gianpaolo Bellofiore, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda o eccezione, così provvede: - accerta e dichiara l'inadempimento della convenuta (...) in ordine al contratto preliminare di permuta stipulato in data 1.10.2017 con la società (...) s.r.l., con il conseguente il diritto di parte attrice di ottenere il trasferimento della proprietà degli immobili ivi indicati; per l'effetto, dispone a norma dell'art. 2932 c.c. il trasferimento da (...) ad (...) s.r.l., nello stato di fatto e di diritto in cui si trovato e con le formalità pregiudizievoli eventualmente iscritte e trascritte presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari: a) della piena proprietà dell'unità immobiliare sita in Marsala, in c/da (...), identificata al catasto fabbricati al foglio (...), particella (...) sub (...) (ex (...) sub (...)) piano I cat. C/1; b) della piena proprietà dell'unità immobiliare sita in Marsala, in c/da (...), identificata al catasto fabbricati al foglio (...), particella (...) sub (...) (ex (...) sub (...)) piano I cat. C/3) - ordina al conservatore dei registri immobiliari competente di provvedere alla trascrizione della presente sentenza a favore della parte attrice e contro la convenuta, con esonero all'uopo da ogni responsabilità; - condanna (...) al risarcimento dei danni subiti da (...) s.r.l. in relazione all'inadempimento del contratto preliminare di permuta stipulato tra le parti in data 1.10.2017, determinati in euro 21.600,00, oltre interessi legali - dalla data del 31.12.2018 al saldo - calcolati su tale somma rivalutata annualmente secondo gli indici Istat; - rigetta la domanda di parte attrice relativa al contratto preliminare dd. 19.10.2017; - dichiara la nullità del contratto preliminare di permuta dd. 19.10.2017, asseritamente stipulato tra (...) s.r.l. e (...), di cui all'allegato n. 6 dell'atto di citazione; - compensa le spese del giudizio; - pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU. Così deciso in Marsala il 29 ottobre 2021. Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2021.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Pizzo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause civili iscritte ai nn. 2476/2018 e 420/19 R.G., riunite con provvedimento in data 18/6/19; tra (domanda iscritta a ruolo col n. 2476/18 RG) (...) (C.F.: (...)) e (...) (C.F.: (...)) rappresentati e difesi dall'Avv. Gioacchino (...), giusta procura allegata all'atto introduttivo; (domanda iscritta a ruolo col n. 420/19 RG) (...) (C.F.: (...)) (...) (C.F.: (...)) (...) (C.F.: (...))), (...) (C.F.: (...)) (...) (C.F.: (...)) rappresentati e difesi dall'Avv. An.Ma., giusta procura allegata all'atto introduttivo; - ATTORI - contro (...) ASS.NI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. St.Pa., giusta procurata allegata alla comparsa di costituzione; e (...) (C.F.: (...)) e (...) (C.F.: (...) rappresentati e difesi dall'Avv. An.Lo. giusta procura allegata alla comparsa di costituzione; - CONVENUTI - MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Domande delle parti. 1.1) Con atto di citazione notificato il 07/11/2018, (...) e (...) premesso che il 16/03/2017, alle ore 10:15, lungo la SP 51 con direzione di marcia Campobello di Mazara - (...) nei pressi della (...), in territorio di Campobello di Mazara, perdeva la vita il proprio fratello, (...), a bordo di un (...) tg. (...) travolto da un'autovettura (...) tg. (...) (polizza (...) Ass.ni S.p.A. n. (...)) condotta da (...), di proprietà del figlio (...), chiedevano di "ritenere e dichiarare i convenuti (...) ed (...) responsabili - per le motivazione di cui infra - della morte del Sig. (...) in dipendenza del sinistro avvenuto il 16 marzo 2017 e conseguentemente, condannandoli, in solido con la (...) ass.ni S.p.A. che copre i rischi per la R.C.A dell'autovettura (...) tg. (...) al pagamento in favore degli attori della complessiva somma Euro 168.000,00 (Euro 84.000,00 cadauno) o quella maggiore o minore somma, che sarà per risultare nel corso del giudizio dall'effettuanda istruttoria o che sarà determinata anche in via equitativa, da Questo Tribunale; In Subordine, qualora dovesse ravvisarsiun concorso di colpa del de cuius nella causazione dell'evento dannoso, statuire sull'eventuale grado di responsabilità del defunto Sig. (...), con conseguente proporzionale diminuzione del danno posto a carico dei convenuti; Il tutto, trattandosi di debiti di valore, oltre rivalutazione monetaria ed interessi da mancato godimento e/o comunque interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno dal momento del sinistro al soddisfo; Con riserva di ogni e qualsiasi messo istruttorio che sarà richiesto nei termini e con le modalità di cui all'art. 183, co. 6, cpc; Vinte le spese di lite, che si chiede vengano distratte in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e non riscossi gli onorari". 1.2) Si costituiva, in data 26/02/2019, la convenuta (...) Ass.ni S.p.a., contestando la ricostruzione proposta da parte attrice e, pertanto, chiedendo: "Ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa prevalente del signor (...) Antonino; - Ritenere e dichiarare che, alla luce del concorso di colpa attribuito nel confronti del signor (...) l'offerta di Euro 6.000,00 inviata in favore di ciascuno degli attori è congrua e sadisfattiva del loro diritto risarcitorio conseguente al sinistro per cui è causa. - Conseguentemente rigettare ogni ulteriore richiesta risarcitoria avanzata nell'atto introduttivo. - In subordine, contenere il diritto risarcitorio degli attori, in un importo rigorosamente provato in punto di responsabilità e danni effettivamente patiti; - Con la soccombenza, la regolamentazione di spese, diritti e onorari di causa". 1.3) Si costituivano, in data 04/03/2019, i convenuti (...) e (...) contestando la ricostruzione allegata da parte attrice e, pertanto, chiedendo: "1. Preliminarmente ritenere e dichiarare che il sinistro occorso in Campobello di Mazara in data 16.03.2017 tra il sig. (...) conducente della (...) targata (...) ed il sig. (...) conducente deceduto del veicolo Ape Piaggio targato (...) sia addebitabile alla condotta di guida negligente ed in violazione delle norme del C.d.s. azionata da quest'ultimo nelle modalità indicate in comparsa. 2. Indi escludere la responsabilità degli odierni convenuti al risarcimento del danno richiesto in citazione; 3. In subordine, qualora dovessero ravvisarsi profili di responsabilità ed un concorso di colpa a carico degli odierni convenuti, statuire sul grado di responsabilità tenendo conto delle infrazioni del codice della strada addebitate dai Vigili Urbani del comune di Campobello di Mazara al conducente della Piaggio Ape ai sensi degli art. 154 commi 1, 3 e 8 del C.d.s, dell'art. 80 comma 14, e dell'art. 126 comma 11 C.d.s. con ogni effetto di legge. 4. In ulteriore subordine ritenere congrua l'offerta già formulata da (...) Assicurazioni S.p.A. a totale soddisfo di tutti i danni patiti dagli odierni attori nella qualità di germani del de Cuius (...) a causa del sinistro occorso in Campobello di Mazara in data 16.03.2017. 5. Ritenere e dichiarare il sig. (...) esente da qualsiasi responsabilità solidale al risarcimento del danno per le motivazioni espresse al punto 4; 6. Con (...) di spese e competenze ed onorari di causa.". 1.4) Con atto di citazione, notificato il 18/02/2019, (...), (...), (...), (...) e (...), convenivano (...), (...) e la (...) Ass.ni S.p.A. in giudizio per ivi sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni dagli stessi subiti, iure proprio e iure hereditatis, in conseguenza della morte del loro padre (...), per effetto del sinistro stradale di cui sopra. 1.5) Si costituivano in giudizio tutti i convenuti chiedendo, in via preliminare, la riunione del procedimento a quello precedentemente iscritto a ruolo dai Sig. (...) e (...) portante il n. R.G. 2476/2018 e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda attorea o il riconoscimento di un concorso di colpa, alla stregua di quanto dedotto già nei confronti dei primi attori. 1.6) Con provvedimento del 07/03/2019, il presidente del Tribunale disponeva la riunione del procedimento R.G. 420/2019 al procedimento R.G. 2476/2018. 1.7) Con memoria del 05/03/2020 l'avv. (...) rappresentava l'intervenuta definizione in via stragiudiziale con la (...) Ass.ni S.p.A. della posizione risarcitoria di (...) e (...) con conseguente formale rinuncia alla domanda attorea. 1.8) La causa, istruita mediante assunzione di prova testimoniale e conferimento di incarico CTU, all'udienza del 02/03/2021 veniva tratta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali. 2) Cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda proposta da (...) e (...). Con la propria comparsa conclusionale la convenuta (...) Assicurazioni ha chiesto pronunciarsi declaratoria di cessata materia del contendere con riguardo all'azione incoata da (...) e (...), stante l'intervenuta definizione stragiudiziale della controversia, in parte qua. I convenuti (...) non hanno formulato alcuna conclusione al riguardo. Ad ogni modo, con atto del 5/3/20 gli attori (...) e (...), per il mezzo del proprio difensore, hanno dichiarato di rinunciare alla propria domanda risarcitoria, omettendo di formulare le proprie conclusioni all'udienza all'uopo fissata. Pertanto, rammentato che "la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione" (Cass. Civ. sez. III, 19/12/2019, n. 33761), non resta che pronunciare la cessazione della materia del contendere, stante il chiaro sopravvenuto difetto di interesse ad una decisione nel merito in capo ai suddetti attori, con integrale compensazione delle spese di lite, stante la completa assenza di conclusioni delle parti sul punto. 3) Responsabilità del sinistro stradale 3.1) Secondo la ricostruzione di parte attrice, poco prima del sinistro, (...) Antonino percorreva, a bordo della propria Ape Piaggio 50, la SP 51 con direzione di marcia Campobello di Mazara - (...) in territorio di Campobello di Mazara. II mezzo agricolo che lo precedeva, svoltava a sinistra per immettersi nella stradella ove intendeva immettersi anche il de cuius il quale, a tal fine, si era spostato verso la linea di mezzeria quando, improvvisamente, in fase di manovra, il suo veicolo veniva travolto dall'autovettura (...) di proprietà di (...) e condotta dal padre (...) (assicurata con la (...) Ass.ni S.p.a.), il quale, non prevedendo che il (...) potesse effettuare la stessa manovra di svolta a sinistra del mezzo agricolo che lo precedeva, si spostava a sinistra per effettuare il sorpasso e piuttosto che frenare per evitare l'impatto, procedeva ad accelerare, superando i limiti di velocità, per tentare di portare a compimento la predetta manovra di sorpasso, impattando violentemente con il veicolo condotto dal (...), di tal guisa trascinandolo per diversi metri. 3.2) Le parti convenute ricostruiscono in modo parzialmente diverso l'accaduto ascrivendo la responsabilità del sinistro alla condotta almeno concorrente del (...) che, fermo sul margine destro della strada nello stesso senso di marcia del (...), ripartiva attraversando trasversalmente la carreggiata per svoltare a sinistra, senza segnalazione e non garantendo la dovuta precedenza al veicolo condotto dal (...) che, sopraggiunto, non poteva che sterzare verso sinistra per tentare di evitare la collisione, ormai inevitabile. 3.3) Con ordinanza istruttoria del 17/12/19 veniva ammessa CTU per accertare, sulla scorta degli atti di indagine compiuti ed acquisiti agli atti del processo, quale sia stata la dinamica del sinistro, individuando le responsabilità eventualmente gravanti sui soggetti in esso coinvolti, nonché veniva disposta CTU medica sul convenuto (...) che, a seguito di specifici accertamenti successivi al sinistro, risultava positivo alle anfetamine per accertare, anche a seguito di eventuali esami clinici di laboratorio, se lo stesso risulti assuntore di sostanze stupefacenti nonché, ove risulti confermata, da parte sua, l'abituale assunzione del farmaco (...), per accertare quali effetti lo stesso provochi sul paziente e se, in particolare, possa determinare "falsi positivi" all'assunzione di stupefacenti e se ancora lo stesso determini un affievolimento delle capacità reattive. 3.4) In data 07/01/21 il nominato CTU, Dott. (...) (la cui opera è stata svolta mediante esame dei documenti medici allegati al fascicolo di causa, anamnesi familiare, anamnesi fisiologica, anamnesi patologica remota, esame obiettivo generale e loco regionale ed esami di laboratorio), provvedeva a depositare apposita relazione, nella quale ha rassegnato la seguente conclusione: "risulta chiaro ed incontrovertibile che il Sig. (...), nato lo 09/08/1935 a Monreale e residente a Campobello Di Mazara nella Via (...) n. 23, non sia assuntore di quelle sostanze da abuso che sono risultate più volte assenti nei vari campioni di urine esaminati, anche in laboratori di analisi diversi. Per quanto riguarda, invece, la presenza nelle urine, anch'essa più volte accertata, nei vari campioni esaminati, di amfetamina/metamfetamina, sembra molto verosimile che ciò sia legato alla terapia farmacologica, prescritta da Specialisti Neurologici già a partire dal 2016 e, tutt'ora assunta dal Sig. (...), per come dallo stesso dichiarato, per la cura del parkinsonismo vascolare di cui risulta affetto. Per quanto riguarda, infine, la possibilità che la (...) possa determinare un affievolimento delle capacità reattive, visti i possibili effetti collaterali, precedentemente riportati, legati, appunto, all'assunzione della (...), si può escludere che tale farmaco, quando assunto isolatamente nel trattamento delle sindromi extrapiramidali, possa determinare affievolimento delle capacità reattive". Dunque, in assenza di contestazioni rispetto alle conclusioni adottate dal consulente, deve escludersi un'incidenza causale della terapia farmacologica seguita dal (...) nella determinazione del sinistro per cui è causa. 3.5) In data 23/10/20 il nominato CTU, (...) (la cui opera è stata svolta mediante analisi e comparazione tra i rilievi effettuati dalla polizia municipale e i luoghi del sinistro, esame fotografico dei veicoli coinvolti e delle tracce rilevate sui luoghi), provvedeva a depositare apposita relazione. La CTU ha evidenziato la seguente dinamica "l'evento, per come accertato, ebbe a verificarsi il giorno 16/03/2017, alle ore 10:30 circa, lungo la SP.51 nel tratto che collega Campobello di Mazara con (...), all'altezza della (...). Risulta che il sig. (...), conducente l'autovettura (...) targata (...) di proprietà (...) e con a bordo i trasportati (...), (...) e (...), stava percorrendo detta SP.51 con direzione di marcia da Campobello di Mazara verso (...). Dopo aver affrontato una curva sinistrorsa, entrando così in un lungo rettilineo, dopo circa ml.150 la stessa (...) è entrata in contatto cinetodinamico con il ciclomotore Piaggio Ape che, in quel frangente, era in fase di svolta a sinistra per immettersi su una strada privata posta sulla sinistra. L'urto è avvenuto fra la parte anteriore destra dell'autovettura e la fiancata sinistra del Piaggio Ape in prossimità di detta strada privata e nella corsia sinistra della carreggiata; conseguentemente a tale contatto i due veicoli si trascinavano per altri 30 metri prima di arrestare la propria corsa. Tutta la scena dell'evento ha avuto inizio e fine interamente nella corsia di sinistra, ovvero la corsia opposta al senso di marcia dei due veicoli". 3.6) Ai fini della stima della velocità sostenuta dall'autovettura nel momento antecedente l'impatto con il motociclo diverse sono le formule fisiche utilizzate. In particolare, viene utilizzata la tecnica che tiene conto "della diminuzione della velocità stessa durante il percorso frenato e sino alla posizione statica finale' da cui si perviene ad un risultato di circa 71 km/h, nonché quella del "lavoro speso nell'evento" che considera ulteriori fattori necessari quali "1) il lavoro compiuto dalla (...) non si è limitato alla semplice frenata; 2) una parte dell'energia posseduta dalla (...) venne spesa in lavoro di deformazione tanto delle proprie lamiere quanto del ciclomotore Piaggio Ape; 3) parte dell'energia venne spesa anche nello spostamento del ciclomotore dal punto d'urto al punto di quiete finale". Tale ultima tecnica richiamata sancisce una velocità di circa 80 km/h. Benché i calcoli risultino essere approssimativi, considerando l'inserimento di elementi presuntivi e la sussistenza di infinite sconosciute variabili che potrebbero giustificare un risultato diverso (e minore) circa la velocità sostenuta dall'autovettura, essa non potrebbe in ogni caso rientrare entro i limiti consentiti, infatti lo stesso CTU chiarisce che "i superiori calcoli approntati hanno valore di stima e pertanto possono essere ammesse oscillazioni medie del 5% che, comunque, non stravolgerebbero quanto indicato". Inoltre, il consulente ha proceduto ad individuare il punto di percezione/reazione del conducente dell'autovettura posizionandolo, approssimativamente a mt.22 rispetto all'inizio della traccia di frenata. Tale stima ha permesso di concludere che se anche il (...) avesse rispettato il limite di 50 km/h ivi vigente, questo non sarebbe stato in grado di evitare l'impatto, infatti "Alla velocità di 50 Km/h (13,88 m/s) l'autovettura (...), dalla zona di percezione/reazione, si sarebbe arrestata in uno spazio globale di mt. 28 ivi compreso lo spazio percorso durante l'intervallo psicotecnico", tuttavia "gli effetti conseguenti sarebbero stati sensibilmente minori". Per quanto riguarda la scena del sinistro, la stessa si sviluppa, a parere del CTU, interamente nella corsia di marcia opposta, stante che "la frenata e i segni di scarrocciamento iniziano e finiscono sulla corsia opposta così come è possibile rilevare dalla foto agli atti ritratta dai Verbalizzanti e tale posizione delle tracce di frenata e scarrocciamento rilevano ai fini della traiettoria che aveva la (...) poco prima dell'impatto, ovvero sulla corsia opposta". Dalle risultanze delle predette considerazioni, dunque, chiaro risultava l'intento del (...) di voler effettuare il sorpasso dell'(...) che lo precedeva. Meno chiara, invece, appare la posizione del motociclo visto che "non è dimostrabile se era interamente a destra o meno stante gli elementi oggettivi", non trovando fondamento la tesi sostenuta dalle parti convenute. 3.7) Dalle sopra esposte risultanze diverse sono le violazioni ascrivibili al (...). Innanzitutto, il - peraltro non contestato - eccesso di velocità stante che, dai calcoli effettuati dal CTU essa si aggirava attorno ai 70/80 km/h, quindi bel al di sopra del limite di 50 km/h consentito. In ogni caso, le comuni regole della circolazione stradale impongono particolare prudenza alla guida, richiedendo di tenere una velocità al di sotto dei limiti consentiti laddove ciò risulti necessario a garantire la sicurezza della circolazione in relazione alle circostanze del caso concreto. Infatti, ai sensi dell'art. 141 C.d.S. "è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici". Dunque, in ogni caso, è ascrivibile un comportamento negligente in capo a (...), conducente dell'autovettura, che non ha provveduto a regolare la propria velocità sia in relazione al luogo di circolazione, sia in considerazione del tempo necessario a prendere decisioni sulle manovre da effettuare per garantire la sicurezza a sé e agli altri. A tal proposito, ascrivibile al conducente dell'autovettura è anche il mancato rispetto della distanza di sicurezza che, ai sensi dell'art. 149 c.d.s., impone ai veicoli di tenere "(...) rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono". Infatti il (...), trovandosi approssimativamente a 22 mt. dal motociclo che lo precedeva, non manteneva una distanza neppure lontanamente sufficiente a garantire la sicurezza nella circolazione, tanto più che gli pneumatici risultavano essere usurati (come da verbale della Polizia Municipale n. C00000662) e il veicolo piuttosto carico in considerazione degli altri tre passeggeri trasportati. Infine, la mancanza di prudenza è ascrivibile al (...) anche laddove, accertato il suo intento di effettuare la manovra di sorpasso del motociclo che lo precedeva, ha violato il divieto di sorpasso oltre il margine della striscia continua che separava le due carreggiate (ex art. 40 e 146 c.d.S.) e, in ogni caso, non ha provveduto al rispetto del dettato dell'art. 148 c.d.s., il quale prescrive che la predetta manovra debba essere effettuata "senza costituire pericolo o intralcio". La dinamica fin qui ricostruita risulta essere, oltretutto, confermata dal Teste Leone che si trovava in uno dei campi circostanti la strada luogo del sinistro al momento dello stesso, circostanza confermata dal fatto che egli stesso provvedeva a chiamare i soccorsi. Il teste riferisce, infatti "(...) ho visto sopraggiungere dalla direzione Campobello, verso (...), un "APE Tre ruote" che era in procinto di girare a sinistra, per una stradella che attraversa un tratto di terreno incolto; era già tutto sul lato sinistro della carreggiata, che aveva dunque quasi interamente attraversato quando è stata travolta da una (...) che sopraggiungeva dal medesimo senso di marcia; l'APE è stata letteralmente sbalzata da terra (...)". 3.8) Il C.d.S., tuttavia, impone un comportamento diligente a chi intende eseguire delle manovre di svolta, infatti ai sensi dell'art. 154 c.d.S. "I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi; b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione". E' ascrivibile al (...), dunque, una condotta negligente giacché questi ha, con elevato grado di probabilità, effettuato la manovra di svolta a sinistra senza premurarsi di garantire la sicurezza a sé e agli altri. Inoltre, il conducente del motociclo, non dotato della necessaria patente di guida che risultava scaduta, poteva presumibilmente non essere dotato di quelle abilità e riflessi richiesti nella circolazione stradale laddove l'assenza, circostanza che non ci è data sapere, fosse dovuta ad un rinnego di rinnovo in considerazione, anche, dell'età avanzata (83 anni). 3.9) Ciascuno dei soggetti coinvolti nel sinistro ha, dunque, fornito un contributo causale al verificarsi dell'evento dannoso: il (...) per non aver rispettato i limiti di velocità e per aver, in generale, omesso la sempre richiesta prudenza nella circolazione e il (...) per non aver effettuato la manovra di svolta a sinistra assicurandosi di evitare pericolo a sé e agli altri. Ai sensi dell'allegato A del D.P.R. 18/07/2006 n. 254 recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, qualora "due veicoli circolano nella stessa direzione e sulla medesima fila, il veicolo che urta quello antistante è responsabile al 100% del sinistro", tuttavia tale previsione è attenuata dall'apposito schema di ripartizione della responsabilità sulla base delle casistiche ricorrenti che permette di addivenire ad un concorso di responsabilità tra i due conducenti valutabile, in ogni caso, secondo le circostanze del caso concreto. Orbene, il comportamento assunto dal (...) è da considerarsi quale concausa nella produzione dell'evento ed è, dunque, necessario imputargli una responsabilità concorrente nella causazione del sinistro in ragione del 30%. Di conseguenza, il restante 70% rimane a carico del (...) per aver percorso una strada urbana ad elevata velocità, oltre i limiti consentiti e in ogni caso oltre quelli ritenuti adeguati secondo le circostanze del caso concreto, nonché per avere eseguito la manovra di sorpasso in difetto dei requisiti minimi di sicurezza. A conclusione diverse non si addiviene tramite l'esame della perizia a firma dell'ing. (...) depositata in data 19/1/21 nel giudizio penale n. 1610/17 RG Trib. a carico di (...) in relazione all'imputazione di omicidio colposo aggravato ivi formulata. Ora, "Il giudice di merito può tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale ed anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa" (Cass. Civ. sez. III, 06/05/2016, n. 9242), tuttavia, nella specie, la rilevanza probatoria della perizia in discorso è attenuata dalla mancata produzione del verbale dell'udienza in cui si è svolto l'esame del suddetto perito e, per tale via, del necessario contraddittorio in ordine alla formazione dell'approfondimento tecnico. Ad ogni modo, le conclusioni cui perviene la perizia a firma Carta non sono dissimili da quelle sopra enunciate, come evincibile dal seguente estratto: Questo tragico evento si evolveva in un tratto stradale molto ampio ed in rettilineo, con buone condizioni ambientali ed in assenza di traffico rilevante e probabilmente sono state proprio queste le ragioni che hanno fatto diminuire la soglia di attenzione che deve sempre esserci in guida. Nella ricostruzione dell'evento si ravvisano, infatti, profili di responsabilità specifica sia con riferimento alla velocità con cui veniva condotta l'autovettura (art. 142) da parte del sig. (...) sia con riferimento alla manovra posta in essere per superare il ciclomotore Ape in carenza di certezze sull'altrui comportamento (art. 148) e con una manovra che avrebbe, peraltro, comportato il superamento delle linea bianca continua di mezzeria (art. 146). Non può disconoscersi come una parte di corresponsabilità (sempre per colpa specifica) sia attribuibile anche allo sfortunato conducente (...) che avviava una manovra di svolta e quindi di modifica della sua traiettoria senza sincerarsi, come avrebbe, comunque, dovuto, ai sensi dell'art. 154, che questa manovra non interferisse con alcuno e fosse quindi possibile eseguirla in sicurezza. Ancora, il perito Carta precisava come nel comportamento del (...) si individuano le principali responsabilità ma tuttavia dal suo comportamento complessivo, come dai tempi di reazione adottati, sia ante che post urto, non si ravvisano elementi che possano essere messi in relazione con alterazioni psicofisiche alla guida. 3.10) Non è contestata la circostanza che il (...) conducesse un autoveicolo assicurato con la (...) Ass.ni S.p.a.. Dunque, è chiamata a rispondere solidalmente la predetta Compagnia Assicuratrice. 4) Sulla legittimazione passiva del proprietario del veicolo Ai sensi dell'art. 2054, terzo comma, c.c. "Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà". (...), convenuto in solido in qualità di proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro, asserisce di essere carente della necessaria legittimazione passiva a stare in giudizio in quanto ignaro della circolazione del veicolo a lui intestato. Orbene, nel caso di specie, l'onere della prova gravante sul proprietario de veicolo non si ritiene soddisfatto tanto più considerato che la giurisprudenza di legittimità, in materia, esige la dimostrazione che siano stati concretamente adottati tutti mezzi necessari ad evitare la circolazione del veicolo "Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 3, c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà", manifestatasi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatasi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate. La valutazione della diligenza del proprietario e della sufficienza dei mezzi adottati per impedire la circolazione del veicolo è insindacabilmente riservata al giudice del merito e va compiuta secondo un criterio di normalità ed in relazione al caso concreto" (Cass. civ. sent. n. 22449/2017). Conseguentemente, il proprietario risponde dei danni cagionati dalla circolazione del veicolo anche qualora essa sia avvenuta contro la propria volontà, salvo che sia in grado di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ed appropriate a prevenire l'uso del mezzo da parte di terzi (Cass. civ. ord. n. 1820/2016). Per quanto esposto si dichiara (...) tenuto al risarcimento dei danni cagionati per effetto del sinistro de quo in quanto proprietario del veicolo (...) coinvolto nel sinistro, in quanto responsabile in solido con il conducente ex art. 2054, terzo comma, c.c.. 5) Quantum risarcitorio. 5.1) Alla stregua della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, deve osservarsi che "In caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale deve essere tenuto distinto da quello biologico terminale, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'integrità della sofferenza medesima; mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo" (Cass. Civ. sez. III, 05/05/2021, n. 11719: nel caso di specie, ha osservato la Suprema corte, la Corte territoriale ha chiaramente escluso la ricorrenza del danno biologico in ragione del breve lasso di tempo in cui la vittima era sopravvissuta all'evento di danno, ma non ha preso in considerazione il danno da lucida agonia, la cui ricorrenza, come si è detto prescinde dalla durata della sopravvivenza in vita - il che supera le obiezioni formulate dalla controricorrente che lamenta il fatto che il lasso di sette ore era stato calcolato a partire dal momento dell'incidente che non poteva esserle imputato piuttosto che dal momento in cui avrebbe dovuto essere eseguita l'ecografia - ed è legata unicamente alla consapevole attesa della morte imminente e inevitabile da parte della vittima; sul punto v. anche Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23153 del 17/09/2019, Rv. 655508 - 01; nonché Sez. 3-, Sentenza n. 26727 del 23/10/2018, Rv. 650909 - 01). 5.2) Nella fattispecie, risultano ricorrenti i presupposti per il riconoscimento in capo agli odierni attori, iure hereditatis, di entrambe le voci di danno sopra precisate. 5.2.1) Ed invero, (...), a seguito del sinistro, risultava, in data 13/6/17 (v. certificazione medica a firma del primario neurologo dell'Istituto (...)) affetto da "tetraplegia, esiti di mielopatia cervicale da trauma vertebro-midollare con frattura vertebrale C5 in politrauma. Ipofonia. Insufficienza respiratoria cronica secondaria in trattamento con o2 terapia continua. Versamento pleurico bilaterale. Doppia incontinenza. Lesioni da decubito multiple". Di tale condizione, ha sofferto sino al decesso, intervenuto il 24/6/17, dunque a cento giorni di distanza dal sinistro. In tale lasso di tempo, dunque, il padre degli odierni attori (...), Elisa, Dina, Angela e Gaspare è stato interessato da danno biologico temporaneo di carattere assoluto, liquidabile, secondo le c.d. Tabelle Milanesi, assumendo quale punto base il valore di Euro 120,00, nella complessiva somma di Euro 12.000,00, quindi, detratto il 30 % imputabile alla stessa vittima ex art. 1227 c.c., Euro 8.400,00 da suddividersi in parti eguali tra gli attori, tutti eredi legittimi, in quanto figli, secondo la regola successoria ex art. 566 c.c.. 5.2.2) Al contempo, nonostante le gravissime lesioni derivategli dal sinistro, (...) Antonino, ancora in data 14/6/17 (v. certificazione sopra richiamata, allegata al n. 10 della produzione documentale degli attori), si mostrava "vigile, collaborante nel tempo e nello spazio", dunque, presumibilmente ben consapevole tanto del carattere permanente delle lesioni riportate quanto del rapido approssimarsi, per effetto delle stesse, della propria fine. Dunque, può ritenersi liquidabile anche il c.d. danno "catastrofale", così come sopra precisato, in termini di "danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare che comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo - denominato "puro" ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso - che sappia tener conto della enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza. Ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione secondo criteri di proporzionalità e di equità" (Cass. Civ. sez. III, 20/06/2019, n. 16592). Da tanto deriva che, alla stregua di criterio di liquidazione indicato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. III, 06/07/2020, n. 13870) e già adottato da altro Tribunale del Distretto (Trib. Palermo n. 5269/2018 pubbl. il 30/11/2018; al riguardo v. anche Trib. Palermo n. 2154/2017 pubbl. il 27/04/2017; entrambi in Portale dei Servizi Telematici - Archivio giurisprudenziale), in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso tra il sinistro e il decesso, nonché in ragione dei limiti di liquidazione individuati in via di prassi dalla giurisprudenza di merito (al riguardo si segnala che il Tribunale di Milano individua tale "tetto" nella complessiva somma, includente tanto il danno morale terminale quanto il danno biologico terminale, di Euro 40.000,00) il danno catastrofale può essere determinato in una misura pari al doppio danno biologico terminale liquidabile, e dunque in misura pari ad Euro 16.800,00 (già detratto il 30 % a titolo di concorso colposo nella causazione dell'evento dannoso e da suddividersi in parti eguali tra gli attori secondo la regola successoria), somma ritenuta adeguata in considerazione del lungo lasso di tempo riferito alla c.d. lucida agonia. 5.3) Ancora, nell'inquadramento giurisprudenziale del tema risarcitorio, ad un sistema tripolare, incentrato sulle figure del danno biologico (risarcibile ex artt. 2043 c.c. e 32 Cost.), del danno morale c.d. soggettivo (risarcibile ex artt. 2059 c.c. ed art. 185 c.p.) e del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c.), ha fatto seguito un inquadramento di tipo bipolare che, in modo del tutto condivisibile e maggiormente aderente all'effettiva natura dei pregiudizi da risarcire, individua unicamente le due categorie di danno, patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c. nelle due componenti del danno emergente e del lucro cessante) e non patrimoniale (risarcibile ex art. 2059 c.c. costituzionalmente reinterpretato e, quindi, senza limitazioni), comprendendo in quest'ultimo ogni pregiudizio insuscettibile di valutazione economica derivante da lesione di valori inerenti alla persona (e quindi sia il danno morale c.d. soggettivo, sia il danno biologico, sia infine il danno conseguente alla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona). Tra i pregiudizi di natura non patrimoniale risarcibili ex art. 2059 c.c., in quanto conseguenti alla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, è certamente compreso anche quello derivante dalla lesione del rapporto parentale intercorrente con il prossimo congiunto deceduto. Sul punto, la Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che l'interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di congiunto è quello all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.. Si tratta, quindi, di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043, nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad un risarcimento (o meglio: ad una riparazione), ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in tema di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato. Detto pregiudizio si distingue nettamente sia dal danno biologico che da quello morale soggettivo in quanto non consiste in una lesione dell'integrità psico-fisica della persona, né può ritenersi coincidente con la transeunte sofferenza che naturalmente consegue alla perdita del prossimo congiunto. 5.3.1) In punto di onus probandi, per accertare l'effettiva sussistenza dell'interesse medesimo e della sua lesione, è necessario fornire la prova dell'esistenza in concreto tra la persona deceduta e quella che invoca il risarcimento dei rapporti di affetto, reciproco affidamento e frequentazione che, secondo il comune sentire, costituiscono il proprium del suddetto rapporto parentale. La prova in questione può essere fornita, per consolidata giurisprudenza, anche per presunzioni, entro certi limiti. Si ritiene, infatti, che, anche nelle ipotesi in cui dall'istruttoria non risulti il concreto assetto dei rapporti intercorrenti prima della morte tra vittima e congiunto, e sempre che non emergano elementi da cui inferire la sussistenza di contrasti e dissapori tra loro, in applicazione di massime di esperienza e tenendo conto della particolare intensità degli affetti e dei rapporti esistenti tra determinati congiunti, secondo l'id quod plerumque accidit, potrà, tuttavia, riconoscersi la lesione del rapporto e, quindi, l'invocato risarcimento (riverberandosi, semmai, la carenza di allegazione e prova, sul quantum debeatur). Con l'ulteriore precisazione che "in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza" - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare" (cfr. da ultimo, Cass. n. 9231 del 17/04/2013; in termini Cass. n. 19402 del 22/08/2013). 5.3.2) In applicazione dei suddetti principi, deve, dunque, riconoscersi agli attori, famigliari di (...), di anni 83 al momento del decesso, il risarcimento del danno non patrimoniale in esame (tanto nella sua componente morale soggettiva che in quella dinamico-esistenziale), desumendosi dalla tragicità dell'evento e gravità del fatto, e, secondo l'id quod plerumque accidit, dallo stretto rapporto di parentela con la vittima, da un lato, la massima intensità della sofferenza morale transeunte patita, e dall'altro lato, l'irreversibile compromissione degli affetti e dell'equilibrio familiare, così drammaticamente colpiti. Va poi senz'altro rimarcata la circostanza che il dolore per la perdita del congiunto sia stato di natura particolarmente intensa e destabilizzante a causa dell'intensità del legame affettivo tra i componenti del nucleo familiare. La liquidazione dei danni in esame sfugge, come noto, ad una valutazione economica vera e propria, di tal ché non potrà che essere effettuata con criterio equitativo (art. 1226 c.c.), utilizzando a parametro le tabelle del Tribunale Milano sul danno non patrimoniale per morte del congiunto, aggiornate al 2021 (in adesione al dictum di Cass. 7 giugno 2011 n. 12408; cfr. da ultimo Cass. 4 febbraio 2016 n. 2167 nonché Cass. n. 9367 del 10/05/2016). Valutati, pertanto, i predetti elementi, si reputa equo riconoscere un risarcimento in favore degli attori, (...), (...), (...), (...) e (...), figli non conviventi del de cuius, desumendosi, secondo l'id quod plerumque accidit, dallo stretto rapporto di parentela con la vittima, "l'intensità degli affetti e del vincolo familiare' irreversibilmente compromessi. 5.3.4) Ciò posto, passando alla liquidazione del danno non patrimoniale in esame, in via equitativa (art. 1226 c.c.) e sulla base delle suddette tabelle di Milano (2021), occorre prendere le mosse dalla forbice all'uopo prevista per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte del congiunto "genitore", oscillante tra un minimo di Euro 168.250,00 ed un massimo di Euro 336.500,00, per poi procedere alla personalizzazione/liquidazione in concreto del danno, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso. Orbene, valutati complessivamente gli elementi probatori in atti (essenzialmente di tipo presuntivo, quali: età degli attori; età; del defunto; non convivenza e lontana residenza), nonché la sopravvivenza di altri stretti congiunti (l'ulteriore figlio (...) Giuseppe, che non ha preso parte al presente giudizio, nonché i fratelli del de cuius, che hanno separatamente raggiunto accordo stragiudiziale) e l'assenza di elementi probatori sull'atteggiarsi concreto della relazione tra i figli e il genitore (abitudini, esperienze condivise ecc.), si reputa equo riconoscere, quale danno non patrimoniale iure proprio, una somma pari ad Euro 180.000,00 ciascuno, ridotta a Euro 126.000,00 in ragione della decurtazione del 30% per responsabilità concorsuale. Alla somma di Euro 126.000,00 riconosciuta in favore di ciascuno dei figli deve aggiungersi la somma riconosciuta in favore di ciascuno di essi iure hereditatis ( Euro 25.200,00/5= Euro 5.040,00). Alla complessiva somma di Euro 131.040,00 vanno detratti Euro 42.000,00 tenuto conto degli assegni già versati a titolo di acconto dalla società assicuratrice, per un ammontare definitivo di Euro 89.040,00 ciascuno. 5.4) In conclusione, sul quantum. Dalla acclarata responsabilità concorrente della vittima, nella causazione dell'evento per cui è causa, nella misura del 30% e del convenuto (ex art. 2043 c.c.) nella misura del 70%, nonché degli assegni già versati dalla (...) Ass.ni S.p.a. a titolo di acconto, consegue la condanna di parti convenute al pagamento, per i titoli risarcitori sopra meglio precisati, della somma complessiva somma di Euro 89.040,00 ciascuno in favore di (...), (...), (...), (...), (...). 5.5) Interessi e rivalutazione Tutte le predette somme, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore (cfr. ex multis, da ultimo Cass. n. 18243 del 17/09/2015), devono ritenersi comprensive degli interessi, al saggio legale, c.d. compensativi, a titolo di ristoro del danno da lucro cessante (conseguente alla mancata disponibilità dell'equivalente monetario del danno per il periodo intercorso dalla data del fatto sino alla presente decisione), calcolati sulla sorte capitale devalutata al momento del fatto (16/3/2017) e via via rivalutata, anno per anno, mese per mese, secondo gli indici Istat, fino al deposito della presente sentenza (si veda per l'adottato metodo di liquidazione Cass. civ., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712). Sulle predette somme, poi, risultano dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della pronuncia sino all'effettivo soddisfo. 6) Sulle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14 (sulla scorta del valore del decisum), opportunamente modulati sulla scorta della concreta complessità della lite e dell'estensione dell'attività istruttoria, con applicazione della maggiorazione relativa al numero di assistiti e distrazione delle spese a favore del difensore degli attori. In considerazione del peculiare esito della lite, le spese per la CTU, separatamente liquidate, devono essere definitivamente poste a carico, nei rapporti interni, delle parti convenute nella misura del 70% e degli attori nella misura del 30%. P.Q.M. Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita: 1) ACCERTA la responsabilità di (...) (ex art. 2043 c.c.) nella verificazione del sinistro mortale per cui è causa nella misura del 70% e, con essa, quella dei convenuti in solido (...) (ex art. 2054 c.c.) e della (...) Ass.ni S.p.a. (in qualità di società assicuratrice il veicolo condotto dal (...)) riconoscendo a carico della vittima, (...), un concorso di colpa nella misura del 30%; 2) per l'effetto, in parziale accoglimento delle domanda attoree, tenuto conto delle somme già erogate dalla convenuta (...) Ass.ni S.p.a. CONDANNA i convenuti in solido al pagamento, per i titoli risarcitoti meglio precisati in motivazione, della somma di Euro 89.040,00 ciascuno in favore di (...), (...), (...), (...) Angelo e (...), oltre, per tutti, agli interessi e alla rivalutazione, secondo i criteri meglio precisati in motivazione, e agli interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo; 3) CONDANNA le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere delle spese di lite (...), (...), (...), (...) e (...) che liquida in complessivi Euro 26.000,00 (Euro 5.000,00 per la fase di studio; Euro 3.500,00 per la fase introduttiva; Euro 11.000,00 per la fase istruttoria; Euro 6.500,00 per la fase di decisione, ivi compresi gli aumenti per la difesa di più parti), oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per Legge, da distrarsi in favore dell'avv. An.Sa., procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario; 4) dichiara cessata la materia del contendere tra gli attori (...) e (...) e i convenuti; 5) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra (...), (...) e i convenuti; 6) pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU separatamente liquidate, con ripartizione, nei rapporti interni, del 70% a carico delle parti convenute in solido e del 30% a carico degli attori. Così deciso in Marsala il 2 agosto 2021. Depositata in Cancelleria il 4 agosto 2021.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 2018/2405 promossa da: (...) S.P.A., p.i. (...) con sede in (...), Via G. F., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Ro.Ru., con studio in Messina, Via (...), - attrice opponente - contro (...) S.r.l. (P. IVA (...)) con sede legale in C. (91022 - TP) nella via (...) (...) snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa dall'Avv. Ta.Bo., (...) , presso il cui studio in Castelvetrano (TP), nella via (...), è elettivamente domiciliata - convenuta opposta - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE (art. 118 disp. Att. c.p.c. rif. L. n. 69 del 2009) il Giudice - osservato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera oramai dall'esposizione del tradizionale "svolgimento del processo", essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione"; - ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del D.Lgs. n. 5 del 2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati; - osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata; - che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico - giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante; - richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 D.Lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, OSSERVA 1) Con atto di citazione regolarmente notificato la società attrice promuoveva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 645/18 R.G. n. 1803/18, emesso dal Tribunale di Marsala il 13.9.18, notificato a mezzo pec il 13.9.18, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma finale di Euro 5.368,00= oltre interessi di legge, compensi e spese, eccependo, in primo luogo, l'incompetenza territoriale di questo Tribunale. Inoltre, sostenendo che la somma ingiunta con il Provv. monitorio n. 645 del 2018, oggetto della presente opposizione, non è dovuta dalla società deducente, e che il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato, annullato e/o dichiarato inefficace, stante anche la inidoneità dei documenti su cui si fonderebbe il credito. In tal senso, deducendo che la fattura non costituisce alcuna riprova del credito vantato atteso che un documento proveniente dalla parte non può rappresentare una prova in favore della stessa, che non sussiste alcuna prova che il materiale di cui alla fattura contestata sia stato consegnato alla ditta opponente, che non aveva neppure mai ricevuto il documento di trasporto, né che il materiale consegnato sia (fosse) corrispondente per qualità e tipo a quello descritto nella fattura. Ed ancora, deducendo che le opere di fornitura, installazione ed allacciamento, delle quali si richiede il pagamento con il decreto impugnato non erano state correttamente eseguite o consegnate alla (...) e/o a personale della stessa, e risultando quindi evidente che, in mancanza di qualsiasi prova dell'asserita prestazione e del rapporto sottostante, nessuna somma è dovuta e per cui il decreto ingiuntivo dovrebbe essere revocato ed annullato. Concludeva, pertanto, chiedendo: 1) In via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza territoriale del foro di Marsala in favore del foro di Messina, per le motivazioni espresse nel corpo dell'atto. 2) Nel merito, ritenere e dichiarare che nessuna somma per nessun titolo o ragione deve essere corrisposta dalla (...) in favore della (...) srl, ed in accoglimento della proposta opposizione, dichiarare inammissibile o nullo o inefficace, o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 645/18 R.G. n. 1803/18, emesso dal Tribunale di Marsala il 13.9.18, notificato a mezzo pec il 13.9.18, per le ragioni meglio indicate in narrativa. 3) In via meramente subordinata, diminuire e ridurre gli importi intimati, anche alla luce delle motivazioni esposte in narrativa, nella misura del giusto e del provato. 2) Si costituiva la società convenuta opposta contestando quanto sostenuto dall'opponente, deducendo che erano state eseguite in favore della opponente, senza riceverne il relativo corrispettivo, opere di fornitura, installazione, allacciamento elettrico, messa in servizio e collaudo finale così come risulta dalla fattura n. (...) dell'11/12/2017 controfirmata dal destinatario. A sostegno della pretesa creditoria produceva le copie della fattura e dell'estratto giornale di contabilità generale, entrambe munite di attestazioni di conformità notarile del 13/6/2018, già allegate al fascicolo monitorio. Rappresentava, inoltre, quanto alla prova del credito, che la fattura n. (...) dell'11/12/2017 riporta in calce la firma del destinatario della merce ((...)) e del conducente che aveva effettuato il trasporto ((...)) e che nella fattura sono pure indicati la data e l'orario dell'inizio del trasporto (12/12/2017 ore 6.00) e quelli della consegna (12/12/2017 ore 09.50). Inoltre, rassegnava che (...), è il procuratore speciale della (...) SPA dal 29/6/2001 come da visura storica della società prodotta e dalla quale risulta che tra i poteri attribuiti al procuratore speciale vi sono quelli di stipulare contratti per le forniture e le manutenzioni necessarie a soddisfare le esigenze aziendali (con espressa indicazione della voce "energia elettrica") e di compiere comunque qualsiasi operazione e rappresentare la società nell'ambito dei poteri conferitigli. A conferma e prova del rapporto commerciale, inoltre, allegava alcuni documenti come di seguito riportati indicati: - nota del 30/10/2017 a firma di (...) con la quale lo stesso - nel ringraziare (...), legale rappresentante della creditrice ed odierna opposta, per la calorosa accoglienza in occasione della sua visita all'impianto della (...) Srl in Castelvetrano - confermava per conto di (...) SpA l'interesse all'acquisto di due gruppi di continuità a 220 volt, 50 Hz, potenza 5KVA del tipo senza commutazione per alimentare la rete di pc e di apparecchiature di rilevamento dei dati inerenti le emissioni in atmosfera ; Nota del 6/11/2017 a firma (...) Srl ed indirizzata a (...) con oggetto "offerta 355 del 6/11/2017", con la quale si indicavano i prezzi dei prodotti richiesti dall'odierna opponente; - Nota del 4/12/2017 .... indirizzata a (...) con la quale la (...) Srl trasmetteva: conferma d'ordine n. 127 del 4/12/2017 con l'indicazione del prezzo della fornitura ammontante in Euro 5.368,00, anagrafica cliente e privacy cliente che venivano successivamente rese in copia in data 11/12/2017, tutte controfirmate per accettazione dallo stesso (...) procuratore speciale di (...) SpA; - Ordine di acquisto n. 310 dell'11/12/2017 a firma di (...) procuratore speciale di (...); - Nota del 2/3/2018 con la quale la (...) SpA a firma del suo procuratore speciale (...) informava la (...) Srl che alla data del 31/12/2017 il suo conto presentava un saldo a carico della scrivente società di Euro 5.368,00. Deducendo, quindi, che dal compendio documentale prodotto emerge la prova incontrovertibile della esistenza del rapporto commerciale tra le parti in causa, dei rapporti tra i rappresentanti legali delle due società, della scelta della merce da parte dell'acquirente, del suo prezzo, nonché dell'avvenuto ordine d'acquisto e della successiva consegna alla quale era seguito in data 2/3/2018 il riconoscimento espresso del debito nei confronti della (...) Srl. Concludeva, dunque, chiedendo: In via preliminare, ritenuta la nota a firma del rappresentante di (...) SpA datata 2/3/2018 di riconoscimento del debito (all. n. 9), concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 645/2018 (n. 1803/2018 RG) emesso dal Tribunale di Marsala in data 13/9/2018 in favore della odierna opposta. - Nel merito, per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto dedotte in narrativa, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il Decreto Ingiuntivo n. 645/2018 (n. 1803/2018 RG) emesso dal Tribunale di Marsala in data 13/9/2018 in favore della odierna opposta. - Con vittoria di spese e condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. 3) Con ordinanza del 30 luglio 2019, è stata concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni meglio descritte nel suddetto provvedimento ed è stata altresì risolta l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale. La causa è stata poi istruita documentalmente mediante l'audizione testimoniale ammessa su richiesta della convenuta opposta, dandosi atto all'udienza del 10 luglio 2020 della mancata comparizione dell'interrogando (...). Infine, è stata avviata alla fase decisoria assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. 4) Delineato nei punti essenziali, e come sopra, l'ambito del dibattito processuale, ritiene il Giudicante che la spiegata opposizione si riveli infondata e vada integralmente rigettata, per i motivi che si vengono ad esporre. 4.1) Dovendosi reiterare quanto già precisato in merito alla dedotta incompetenza territoriale, e dovendo opportunamente precisare che tale aspetto riguarda la natura dell'obbligazione de qua; occorrendo nuovamente ricordare, che di recente il Supremo consesso della nomofilachìa a Sezioni Unite, è intervenuto a dirimere il contrasto giurisprudenziale insorto tra diverse sezioni della Corte: con la sentenza n. 17989 del 13.09.2016, le Sezioni Unite hanno disatteso l'orientamento secondo cui la liquidità dell'obbligazione ai fini della qualificazione come portable va verificata avuto riguardo alla prospettazione dell'attore, a prescindere dal merito e, privilegiando contrapposto orientamento, ha sancito che l'obbligazione di denaro è portable, cioè da adempiersi al domicilio del creditore, solo ed esclusivamente quando il quantum da pagarsi sia stabilito dalle parti nel titolo, mentre sono querable tutte le altre obbligazioni di pagamento di somma di denaro. Quindi, in conseguenza delle diverse posizioni emerse nell'ambito del dibattito giurisprudenziale e dottrinale sviluppatosi sull'argomento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, aderendo all'impostazione tradizionale, hanno ribadito che il forum destinatae solutionis può essere individuato nel domicilio del creditore ogni qual volta l'obbligazione abbia ad oggetto una somma certa, liquida ed esigibile derivante da un titolo convenzionale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura. In assenza di un credito certo, liquido ed esigibile e/o determinato, quindi, l'obbligazione pecuniaria deve ritenersi illiquida e, pertanto, sarà necessario un passaggio ulteriore, rappresentato da un ulteriore titolo, convenzionale o giudiziario, che renda l'obbligazione querable. Nel puntualizzare le motivazioni della decisione, i giudici di legittimità osservano come la nozione di obbligazione portabile: "non rileva solo ai fini dell'individuazione del forum destinatae solutionis, ma anche ai fini del prodursi della mora ex re, ai sensi dell'art. 1219, secondo comma, n. 3 c.c., che esclude la necessità della costituzione in mora quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore". In sostanza, a fondamento dell'interpretazione restrittiva, la Corte richiama esigenze di tutela del debitore che ritiene rispettate unicamente ove la liquidità del credito resti "ancorata a dati oggettivi"; laddove la liquidità, al contrario, venga fatta coincidere con la semplice indicazione della somma di denaro dedotta in giudizio dall'attore, senza che questa rivenga da un titolo, le esigenze di protezione del debitore risultano indebitamente frustrate. Come precisato dalla Corte, se si adoperasse il criterio della prospettazione: "...non il dato oggettivo della liquidità del credito radicherebbe la controversia presso il forum creditoris, bensì il mero arbitrio del creditore stesso, il quale scelga di indicare una determinata somma come oggetto della sua domanda giudiziale, con conseguente lesione anche del principio costituzionale del giudice naturale. Va dunque ribadito che rientrano nella previsione di cui all'art. 1182 co. 3 c.c. esclusivamente le obbligazioni pecuniarie liquide, il cui ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico. Occorrendo una puntualizzazione, va detto che liquidità significa che la somma dovuta risulta dal titolo e dunque non è necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale, e dovendo, inoltre, la liquidità del credito essere effettiva; sicché il principio secondo cui la competenza va determinata in base alla domanda non può essere esteso sino al punto di consentire all'attore di dare dei fatti una qualificazione giuridica diversa da quella prevista dalla legge, o di allegare fatti (ad esempio un contratto che indichi l'ammontare del credito) privi di riscontro probatorio. Resta fermo, ovviamente, che tali fatti sono accertati dal giudice, ai soli fini della competenza, allo stato degli atti secondo la regola di cui all'art. 38 uc c.p.c." (Cass. civ., SSUU, 13.09.2016 n. 17989, in motivazione). Secondo Cass. 17989/2016, in forza dell'art. 1219 c.c. risultano portabili solo le obbligazioni pecuniarie nelle quali il debitore è autonomamente in grado di sapere quanto deve pagare, disponendo già (in base al titolo negoziale) di tutti i dati necessari al calcolo del quantum del corrispettivo, senza necessità di attendere la ricezione della quantificazione da parte del creditore: solo in questo caso, come è logico, si verifica mora ex re, ai sensi dell'art. 1219 c.c., non essendo necessaria la costituzione in mora del debitore per la decorrenza degli interessi. Ove al contrario, il debitore necessiti di fare ricorso a elementi esterni per dedurre l'ammontare del corrispettivo, quali il riferimento a tariffari, listini e metodi di calcolo rientranti nella esclusiva disponibilità del creditore, allora non possono sussistere quei presupposti di liquidità tali da consentire un pagamento spontaneo al domicilio del creditore, risultando necessario un previo atto determinativo dell'ammontare del credito da parte di quest'ultimo. In conclusione, l'arresto del 2016 insegna che l'obbligazione pecuniaria liquida è caratterizzata da un ammontare del credito determinato direttamente dal contratto o facilmente determinabile in base al contratto con criteri stringenti, non essendo sufficiente per ritenerne la liquidità dell'obbligazione che il creditore abbia prospettato la debenza di una somma esattamente determinata sulla scorta di fatture unilateralmente emesse dal creditore medesimo. Come evidenziato in dottrina, l'effetto pratico di tale principio è dirompente: in assenza di un titolo negoziale (contratto) sottoscritto da entrambe le parti e nel quale sia chiaramente indicata la somma di denaro dovuta, il creditore di una somma di denaro a titolo di corrispettivo di una fornitura di beni che intende agire giudizialmente per il recupero del proprio credito non potrà rivolgersi al giudice del luogo di propria residenza ai sensi dell'art. 1182, terzo comma, c.c., ma dovrà optare per il foro del debitore oppure per il foro in cui l'obbligazione è sorta. Ciò in quanto, come noto, la fattura non può costituire un valido titolo negoziale nel senso indicato dalle Sezioni Unite, posto che trattasi di un documento di formazione unilaterale, tanto è vero che, per giurisprudenza costante, da un lato la fattura costituisce valido titolo per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma, dall'altro lato, in caso di opposizione da parte del debitore ingiunto, è onere del creditore provare l'esistenza del contratto inter partes e di aver regolarmente adempiuto la propria obbligazione. E ciò, poiché, come noto: "la fattura non può costituire un valido titolo negoziale nel senso indicato dalle Sezioni Unite, posto che trattasi di un documento di formazione unilaterale, tanto è vero che, per giurisprudenza costante, da un lato la fattura costituisce valido titolo per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma dall'altro lato, in caso di opposizione da parte del debitore ingiunto, è onere del creditore provare l'esistenza del contratto inter partes e di aver regolarmente adempiuto la propria obbligazione". Ebbene, nel caso che ci occupa, la documentazione invocata dal creditore a fondamento della pretesa azionata (le fatture, in uno con la nota (...) del 30.10.2017, nota (...) del 6.11.2017, nota (...) e conferma d'ordine del 4.12.2017, nota (...) dell'11.12.2017, nota (...) del 2.3.2018, valutabili come prova della pretesa) è idonea a qualificare come liquido il credito ivi indicato, trattandosi di documenti che complessivamente considerati assumono - allo stato - efficacia probatoria assoluta e che correlati tra loro consentono di determinare l'ammontare del pagamento dovuto e i criteri necessari per la sua quantificazione in base ad un semplice calcolo matematico: l'importo della fattura la cui esistenza è incontestabile è infatti pari a Euro 5.368,00. Ne discende che l'obbligazione dedotta in giudizio, prospettata come certa e determinata, e corredata dei documenti previsti dall'art. 634 c.p.c. per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo ai sensi della detta disposizione, è una obbligazione portable ai sensi degli artt. 1219 e 1182 c.c., onde è applicabile l'art. 1182 co. 3 c.c. e l'obbligazione di pagamento si paga al domicilio del creditore. Nessun dubbio, quindi, quanto alla competenza per territorio del Tribunale di Marsala a conoscere la pretesa creditoria proposta dalla convenuta opposta ingiungente nei confronti della attrice opponente ingiunta, con conseguente rigetto dell'eccezione di detta parte opponente. 4.2) Dovendosi poi premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11). Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria, non è peregrino osservare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009). Va ancora considerato che nella controversia vertente sulla sussistenza ed entità di un'obbligazione i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore, ovvero dal creditore e, pertanto, anche in tale situazione, sono a carico del creditore le eventuali conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi delle sue pretese, mentre rimane a carico del debitore la mancata dimostrazione dei dedotti fatti estintivi dell'obbligazione medesima. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533). Difatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13550 del 21/12/1992 (Rv. 480077); Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5163 del 09/03/2005 (Rv. 581372) dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, esteso non solo all'esame delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma pure alla fondatezza nel merito della domanda introdotta con il ricorso monitorio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5055 del 25/05/1999 (Rv. 526626); Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19595 del 2013). -4.3) E' rinvenibile in atti, alla stregua della compulsazione delle carte processuali, la documentazione a sostegno della pretesa creditoria, in parte già allegata in sede monitoria e già in precedenza menzionata. Parte opponente ha delineato l'eccezione circa l'inidoneità delle fatture prodotte nella fase monitoria a costituire quella "prova scritta" che, ai sensi degli artt. 633 e 634 c.c., è richiesta ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo. Condividendo sul punto autorevole giurisprudenza di merito, si rileva che la censura sostenuta da parte opponente è non soltanto infondata, ma anche sostanzialmente priva di rilevanza nell'ambito del presente giudizio di opposizione. È infondata posto che - secondo consolidata giurisprudenza di legittimità - "costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli artt. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore, ma anche da un terzo, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, anche se privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale), fermo restando che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto" (Cass. civ. n. 9685/2000; in tal senso, cfr. anche Cass. civ. n. 6879/1994, n. 3090/1979 e n. 3261/1979). Inoltre, la censura in argomento è pure ininfluente in questa sede, ove si consideri che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004), sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006). Oggetto della presente causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo n. 235/2017 sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria dall'odierna opposta. Ciò posto, va evidenziato che - in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) - al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che - come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) - si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Quanto alla documentazione posta a fondamento della chiesta ingiunzione, richiamando la giurisprudenza di merito, vd. Corte d'Appello Milano Sez. III, Sent., 12-03-2019 , va rilevato che per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente che le fatture riguardanti imprenditori commerciali concernenti somministrazioni di merci o prestazioni di servizi risultino emesse in conformità con le attestazioni risultanti dalle scritture contabili regolarmente tenute (secondo le prescrizioni dell'art.634 c.c.), come nel caso di specie appare evincibile alla stregua della produzione di parte convenuta opposta (vd. copia fattura ed estratto giornale di contabilità generale, muniti di attestazione di conformità notarile del 13 giugno 2018). Va ancora premesso che nella controversia vertente sulla sussistenza ed entità di un'obbligazione i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore, con azione di accertamento negativo, ovvero dal creditore (come nella fattispecie) e, pertanto, anche in tale situazione, sono a carico del creditore le eventuali conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi delle sue pretese, mentre rimane a carico del debitore la mancata dimostrazione dei dedotti fatti estintivi dell'obbligazione medesima. E' infatti il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, da un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (cfr. Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533). Dunque, è onere del creditore quello di provare il titolo su cui il credito si fonda (e non anche l'inesistenza delle cause di invalidità o inefficacia della pretesa). Per quanto attiene la fattura commerciale, va invero precisato che quando il rapporto sia contestato tra le parti, la fattura non può assurgere a prova del negozio, ma ne costituisce un mero indizio, sicché contro il contenuto della stessa è ammessa prova contraria anche testimoniale. Ed invero, ove il rapporto giuridico non sia contestato, l'efficacia probatoria della fattura è comunque limitata, ai sensi dell'art.2702 c.c., alla provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha emessa, ma non si estende alla veridicità delle stesse (Cass.n.3188/2003, n.9685/2000, n.5573/1997). E tuttavia, quando le fatture siano regolarmente registrate nelle scritture contabili, esse, in base al principio sancito dall'art.2710 c.c. - pur non assurgendo (come le scritture stesse) a valore di prova legale e restando soggette (come ogni altra prova) al libero apprezzamento del giudice- costituiscono prove ordinarie quando si tratti di rapporti tra imprenditori e colui contro il quale sono dirette non sollevi contestazioni specifiche riguardo alle relative appostazioni ivi specificamente indicate. Il suddetto e consolidato principio giurisprudenziale, desumibile dai princìpi ricavabile dall'art.167 comma 1 c.p.c., risulta ancor più rafforzato dalla riforma apportata all'art. 115 c.p.c.dall'art.45, comma 14, L. 18 giugno 2009, n. 69, in base alla quale il giudice "deve" porre a fondamento della decisione, oltre alle prove fornite dalle parti, anche "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita". Nella fattispecie in esame, nelle fatture poste alla base dell'azione promossa dalla ingiungente opposta, appaiono compiutamente descritte le forniture, le quantità e gli importi, mentre la contestazione della parte debitrice (ingiunta) investe la sussistenza del rapporto, o l'originario obbligo di pagamento della fornitura. Non potendosi poi fare a meno di rilevare che ogni eventuale disconoscimento della fattura (che non pretende l'utilizzo di formule particolari) prodotta dalla convenuta opposta, dev'essere effettuato in modo inequivoco, preciso e circostanziato, non essendo sufficienti dichiarazioni di stile e generiche (Cass. 3 aprile 2014 n. 7775, Cass. 30 dicembre 2012 n. 28096, Cass. 11 luglio 2003n. 10912, App. Roma 19 luglio 2007). Ed in effetti, proprio il disconoscimento di cui trattasi appare generico e non circostanziato (non essendo specificatamente indicati gli importi e le prestazioni disconosciuti). 4.4) Fermo quanto sopra precisato, infatti, la sussistenza della pretesa creditoria azionata dalla (...) s.r.l. ha comunque trovato riscontro probatorio nell'attività istruttoria svolta e va quindi integralmente accolta per le ragioni di cui di seguito essendo stata pienamente comprovata. -Orbene, nel presente giudizio, la convenuta, in ossequio all'onere probatorio che le incombeva quale attrice in senso sostanziale, ha posto a fondamento della sua pretesa creditoria la documentazione già prodotta nel procedimento monitorio oltre a quella in seguito allegata: fattura n. (...) dell'11/12/2017 contenente: 1. data ed orario di inizio trasporto (12/12/2017 - ore 6.00); 2. data ed orario di consegna (12/12/2017 - ore 09.50); 3. firma di (...), conducente addetto al trasporto; 4. firma di (...), destinatario della merce, nella qualità di procuratore speciale della (...) SPA (e sul punto, coglie nel segno il rilievo di parte convenuta opposta per cui dalla allegata visura storica della società si evince quali fossero i suoi poteri di stipula di contratti per le forniture e le manutenzioni necessarie a soddisfare le esigenze aziendali e di rappresentanza della società nell'ambito dei poteri conferitigli ). Ed in effetti, a sostegno dell'avvenuta definizione del rapporto commerciale la convenuta ingiungente ha inoltre prodotto all'atto della costituzione in giudizio: - nota inviata per e-mail del 30/10/2017 con la quale (...) - nel ringraziare (...), legale rappresentante della creditrice ed odierna opposta, per la calorosa accoglienza in occasione della sua visita all'impianto della (...) Srl in Castelvetrano - confermava per conto di (...) SpA l'interesse all'acquisto della merce poi riportata in fattura; - nota del 6/11/2017 della (...) Srl, indirizzata a (...) nella spiegata qualità, con oggetto "offerta 355 del 6/11/2017", con la quale si indicavano espressamente e dettagliatamente i prezzi dei prodotti richiesti dall'odierna opponente; - nota del 4/12/2017 indirizzata a S.E.I. con cui la (...) Srl trasmetteva: conferma d'ordine n. 127 del 4/12/2017 con l'indicazione del prezzo della fornitura ammontante in Euro 5.368,00, anagrafica cliente e privacy cliente che venivano in data 11/12/2017 restituite in copia, tutte controfirmate per accettazione dallo stesso (...) procuratore speciale di (...) SpA; - ordine di acquisto n. 310 dell'11/12/2017 a firma di (...) procuratore speciale di (...); - nota del 2/3/2018 con la quale la (...) SpA a firma del suo procuratore speciale (...) informava infine la (...) Srl che alla data del 31/12/2017 il suo conto presentava un saldo a carico della scrivente società di Euro 5.368. Cosa che, in effetti, impone di ritenere riconosciuto il debito nei confronti della (...) s.r.l. -4.5) Si deve poi procedere all'esame delle emergenze istruttorie orali. Ed invero, all'udienza dell'11 febbraio 2020, il teste (...), ha confermato di aver consegnato il 12/12/2017 presso la sede della (...) spa quanto indicato bella fattura accompagnatoria n. (...), riconoscendo la sua firma, e ha dichiarato che la fattura attiene alla consegna di due gruppi di continuità, ricordando che in quel giorno effettuò la consegna, e dopo una ventina di giorni tornò per fare l'installazione (nel gennaio 2018) e 'detta installazione è quella riportata in fattura'. Ha peraltro riferito che 'mi firmarono detta 'bolla' ossia il documento in questione. I gruppi di continuità di cui ho riferito furono presi in consegna da operai che mi firmarono il documento esibitomi' e che al momento della consegna non ci fu alcuna contestazione. Quanto alle considerazioni ricavabili a seguito della mancata comparizione dell'interrogando, è da ritenersi intanto che (...) non si è presentato senza giustificato motivo: in particolare per quanto concerne l'udienza del 10/7/2020, la documentazione fornita non appare per nulla idonea a giustificare l'assenza, posto che, in tal guisa, il decreto reso dal Tribunale Penale di Barcellona Pozzo di Gotto dell'8 luglio 2020 di fissazione di udienza camerale per il 10 luglio 2020 non indica la persona dell'imputato e la necessità della presenza del legale rapp.te di (...). Dunque, quanto all'efficacia probatoria, valutati tutti gli altri elementi di prova, possono ritenersi ammessi i fatti dell'interrogatorio (art. 232, c. 1 c.p.c.) di (...) e quindi il fatto di avere intrattenuto, nell'interesse della società debitrice odierna opponente, rapporti commerciali con la (...) Srl finalizzati all'acquisto di due gruppi di continuità a 220 volt, 50 Hz, potenza 5KVA del tipo senza commutazione per alimentare la rete di pc e di apparecchiature di rilevamento dei dati inerenti le emissioni in atmosfera, l'inizio di rapporti commerciali nel 2017, e per cui l'Italiano si recò personalmente presso gli stabilimenti della (...) Srl, e si sono conclusi con l'acquisto dei prodotti indicati, il riconoscimento della nota pec del 30/10/2017 con la quale era confermato l'interesse della (...) SpA per l'acquisto due gruppi di continuità a 220 volt, 50 Hz, potenza 5KVA del tipo senza commutazione per alimentare la rete di pc e di apparecchiature di rilevamento dei dati inerenti le emissioni in atmosfera, ed ancora il riconoscimento delle firme apposte sulla conferma d'ordine n. 127 del 4/12/2017 e sull'ordine di acquisto dell'11/12/2017 contenente l'indicazione dei prezzi, il fatto che la merce acquistata era stata consegnata in data 12/12/2017 , e la firma apposta sulla fattura accompagnatoria n. (...), nonché la circostanza per cui in data 2/3/2018 con nota pec, inviata il 7/3/2018 , era riconosciuto il conto della (...) Srl che presentava un saldo a debito della (...) SpA di Euro 5.368,00. -Per quanto detto, trovando le prove orali assunte e quelle documentali reciproco supporto e connessione (nel raffronto tra esse), non essendovi elementi offerti da parte opponente - men che mai in via documentale - in grado di confutare la sussistenza della pretesa creditoria. -Dovendosi trarre delle conclusioni, al lume superiori considerazioni, la pretesa creditoria appare pienamente fondata, e il Giudice, pertanto, non può far altro che rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo per cui è causa, che merita conferma e conseguono le statuizioni come in dispositivo anche in punto di definitiva esecutività del d.i. opposto. 5) Con riguardo alle regolamentazione delle spese processuali, esse vanno determinate nella misura di Euro 4.832,00 stante la soccombenza di parte attrice e poste a carico della suddetta soccombente opponente e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 (valori medi per le fasi studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale in considerazione dello svolgimento del giudizio), oltre spese forf., IVA e CPA come per legge. La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege. P.Q.M. il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, nella causa n. 2405/2018 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - rigetta l'opposizione proposta dall'attrice opponente; - conferma, conseguentemente, il decreto ingiuntivo n. 645/2018 (nell'ambito del proc. R.G. n. 1803/2018) emesso in data 13.9.2018, e notificato in data 13.9.2018 e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto; - condanna l'attrice opponente (...) s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, a rifondere, in favore della convenuta opposta (...) s.r.l. in persona del suo legale rapp.te pro tempore, le spese di lite che liquida in Euro 4.835,00 per compensi di procuratore, quantificati ex D.M. n. 55 del 2014, oltre spese generali al 15%, iva e cpa; Così deciso in Marsala l'8 giugno 2021. Depositata in Cancelleria il 9 giugno 2021.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, ha emesso la seguente SENTENZA (art. 281-quinquies c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. r.g. 1953/2020 promossa da: An.Ge. nato (...) e residente in Mazara del Vallo (TP) nella Via (...), C.F. (...), e Ru.An., nata (...) e residente in Mazara del Vallo (TP) Via (...), C.F. (...), elettivamente domiciliati in Marsala Viale (...) 19/a presso e nello studio dell'Avv. An.No. dal quale sono rappresentati e difesi pec: (...) - attrice opponente - contro IT. S.r.l. (P.Iva (...)), con sede legale in Milano, alla Piazza (...), soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KR. S.A.,, e per essa, quale procuratore, Kr. S.r.l. (P. Iva (...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (Mi) alla Piazza (...), nonché sede operativa in La Spezia (Sp) alla Via (...), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Ra.Zu. ed An.Or. con studio in La Spezia (SP) alla Via (...) posta elettronica certificata avv. (...) - convenuta opposta - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo; contratto di finanziamento. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE (art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) il Giudice - ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art. 16 del D.Lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati; - osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata; - che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante; - richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 D.Lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, richiamato il contenuto assertivo della citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo della comparsa di risposta; osserva 1) Con atto di citazione del 28 settembre 2020, ritualmente notificato, gli attori promuovevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 40/2020 D.I. del 24.01.2020 (R.G. n. 2917/2019), emesso dal Tribunale Civile di Marsala in data 23.01.2020, notificato ai medesimi opponenti in data 21.07.2020, con cui era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di Euro 18.549,38, in solido tra loro, per le causali di cui al ricorso, con gli interessi come richiesti e le spese della procedura monitoria, liquidate in complessivi Euro 745,50 di cui Euro 145,50 per esborsi ed Euro 600,00 per compensi (comprensivi del rimborso forfetario delle spese generali), oltre IVA e CAP come per legge in favore di It. s.r.l.. Premettevano che "It. S.r.l., e per essa, quale procuratore, Kr. S.r.l.", aveva posto il mancato pagamento (da parte degli odierni opponenti) delle rate di un finanziamento personale intrattenuto con De. (rapporto contrattuale n. 4597641); che la It. S.r.l. si era dichiarata titolare esclusiva, a tutti gli effetti di legge, delle ragioni di credito già vantate dalla cedente De. nei confronti degli odierni opponenti per gli importi specificati, in virtù di rituale cessione del credito. Deducevano a sostegno della spiega opposizione, l'inefficacia del d.i. opposto ex art. 644 c.p.c. in quanto non notificato nei termini di legge, posto che il decreto ingiuntivo n. 40/2020 D.I. del 24.01.2020 (R.G. n. 2917/2019) essendo stato emesso dal Tribunale Civile di Marsala in data 23.01.2020, e tenendo conto della sospensione straordinaria 2020 (c.d. emergenza coronavirus ex art. 83 D.L. n. 18/2020 ed art. 36, comma 1, D.L. n. 23/2020, che aveva sospeso tutti i termini processuali dal 09.03.2020 al 11.05.2020), avrebbe dovuto essere notificato agli ingiunti entro e non oltre il 27.05.2020 (mentre invece la notifica era avvenuta in data 21.07.2020 e, dunque, tardivamente, con conseguente inefficacia). Ed ancora, sostenevano e deducevano la nullità del d.i. per mancata comunicazione della cessione di credito al debitore ceduto, nonché il difetto di legittimazione attiva in capo alla convenuta opposta It. S.r.l.. Concludevano chiedendo, pertanto, di ritenere e dichiarare, per le ragioni meglio esposte sub. I) dei motivi di opposizione, il decreto ingiuntivo opposto inefficace ex art. 644 c.p.c.; nel merito e senza recesso dalla superiore eccezione preliminare, di revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché infondato, ingiusto ed illegittimo; con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio. 2) Si costituiva la convenuta opposta/ingiungente, che obiettava agli attori opponenti sostenendo, quanto alla legittimazione della stessa It. s.r.l. che, a seguito del contratto di cessione intercorso tra la società cedente e It. S.r.l., il credito vantato nei confronti dell'odierna controparte processuale era stato oggetto di una cessione di credito, e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Quanto alla notifica del decreto ingiuntivo, che la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 C.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento senza, tuttavia, escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; e per cui su di essa pertanto, si costituisce il rapporto processuale. Quanto alla ritualità della cessione del credito, che" la fattispecie in esame è regolamentata dall'art. 58 T.U.B., ai sensi del quale la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, producendo tale adempimento gli effetti indicati nell'art. 1264 C.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante la singola notifica o accettazione dal momento che dalla data della pubblicazione la cessione si intende comunque notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie". Sosteneva, quanto alla prova della pretesa del creditoria, che alla stregua di quanto già depositato in sede monitoria, si evince(va) il dettaglio degli importi oggi dovuti sia in relazione all'an che al quantum debeatur. Concludeva come in epigrafe riportato. 3) La prima questione (eccezione preliminare sollevata da parte attrice opponente di inefficacia del d.i. opposto in quanto notificato oltre il termine di giorni sessanta) era risolta all'udienza del 2 febbraio 2021. In tal guisa, riteneva il giudice che la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa, ma non tocca la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale: ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente, vd. sul punto Tribunale di Reggio Emilia, sentenza n. 751 del 18.05.2018, che ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità (Cass. n. 3908/2016, Cass. n. 14910/2013, Cass. n. 951/2013, Cass. n. 21050/2006) secondo cui la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di cui all'art.644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa, ma non tocca la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; e per cui, ove si sia validamente instaurato un rapporto processuale, il Giudice adito ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente. Disposta la mediazione delegata ex officio iudicis, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, prevista dall'art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28/2010, era assegnato termine di giorni quindici per l'instaurazione del procedimento di mediazione. Quindi, all'udienza successiva del 13 aprile 2021, considerato che, in via preliminare, il sollevato profilo circa l'osservanza del termine di cui si discute assume rilevanza, ferma ogni successiva valutazione da parte del giudicante; e dunque, avuto riguardo alla questione dedotta in ordine all'improcedibilità, di dover avviare la causa alla fase decisoria, sulla questione anzidetta da considerarsi pregiudiziale/preliminare rispetto ad ogni altra in ordine all'introduzione e l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria ed al rispetto del termine assegnato dal giudice, ed in ordine alla sanzione dell'improcedibilità; ritenendo altresì, che le parti, sotto diverso profilo, debbano (dovessero) parimenti compiutamente interloquire, in via preliminare, in ordine alla regolarità della convocazione presso l'organismo di mediazione/invito a partecipare all'incontro di mediazione notificato tramite PEC al procuratore/difensore costituito in giudizio, oppure direttamente e personalmente alla parte (vd. verbale negativo di mediazione dell'1 aprile 2021 depositato in atti); la causa era avviata alla fase decisoria con rinvio all'1 giugno 2021, disponendo poi che l'udienza così fissata avesse svolgimento mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte. - Entrambe le parti hanno poi ritualmente depositato note di trattazione scritta, contenenti deduzioni, conclusioni e richieste, da intendersi integralmente richiamate, trascritte ed allegate al verbale d'udienza cartolare, ritenendo così soddisfatto l'onere di partecipazione delle parti, per consentire la partecipazione figurata ex art. 83 del D.L. 18/2020 co. 7, lett. h), e giusta quanto disposto con il provvedimento di fissazione d'udienza e lo svolgimento mediante trattazione scritta. 4) Lo scrutinio nel merito della domanda attorea, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad una pretesa creditoria fondata sulla stipula di un finanziamento, deve essere dunque anticipato dalla trattazione di una questione pregiudiziale, relativa alla procedibilità della domanda, come eccepita da parte opponente. La questione in esame assume rilievo per le ragioni di cui appresso. 4.1) In particolare, appare assorbente l'aspetto della competenza territoriale dell'organismo di mediazione: il nuovo art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 28 del 2010 dispone oggi, in seguito alla riforma del 2013, che la domanda di mediazione va presentata mediante deposito di un'istanza presso un "organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia". Dall'esame del verbale dell'1/4/2021 (parte istante It. s.r.l.) redatto presso la Ca. S.r.l. di Pisa, iscritto al n. 2322/2021, risulta che il procedimento medesimo sia stato promosso un organismo non presente all'interno del circondario del Tribunale di Marsala. - Premesso, intanto, che, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere il procedimento grava sulla parte opposta con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo, giusta il principio affermato ed enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 18 settembre 2020, n. 19596. Quanto all'aspetto della competenza territoriale. E' stato segnalato, sul punto, che trattandosi di norma legate alla mera competenza territoriale, le parti, se tutte d'accordo, possono porvi deroga rivolgendosi, con domanda congiunta, ad altro organismo scelto di comune accordo. Nel caso in cui tale accordo non vi sia stato, e la domanda di mediazione sia stata presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non aveva competenza territoriale, va dichiarata l'improcedibilità della domanda. 'Anche per le mediazioni attivare su disposizione del giudice è vincolante la previsione di cui al novellato art. 1, comma 3 D.Lgs. 28/2010: la domanda di mediazione va presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. La domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale, non produce effetti', vd. Trib. Napoli Nord, 14.3.2016. Ed invero, le regole sulla competenza territoriale dell'organismo di mediazione non possono essere derogate neanche se l'incontro può avvenire un modalità telematica o se l'organismo è abilitato a operare su tutto il territorio nazionale. La domanda di mediazione, necessaria per procedere con la successiva causa in tribunale, va presentata presso un organismo di mediazione accreditato, che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente a decidere la controversia (come peraltro precisato nell'ordinanza resa dal giudice il 2 febbraio 2021). Né appare possibile optare per un organismo situato in una città differente, a pena di improcedibilità dell'azione giudiziaria, e ciò anche se l'organismo ha una sede secondaria nel luogo del giudice competente ma l'incontro viene programmato presso un'altra città, oppure l'organismo è abilitato a operare su tutto il territorio nazionale, oppure, ancora, se la partecipazione all'incontro di mediazione può avvenire mediante collegamento telematiche. Diverso è ovviamente il caso in cui le parti ritengano di derogare con un accordo a tali regole. E ritiene il giudice, pertanto, che, se l'invito è diretto a un luogo diverso, il giudizio non possa più proseguire, posto che, in tal senso la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all'organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti. Così, aderendo alla giurisprudenza di merito, vd. Tribunale di Milano prima sezione civile, 26 febbraio 2016, ritiene il giudice che debba essere dichiarata l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione in quanto: - l'art.4 del D.L.vo n. 28/2010 prevede che la domanda di mediazione sia presentata "mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice competente per la controversia." La previsione è stata introdotta dall'art. 84, comma 1, lett. a) del D.L.21 giugno 2013 n. 69 (c.d. decreto del fare), convertito con modificazioni in L. 9 agosto 2013 n. 98, in vigore a decorrere dal 21.9.2013 ed è pertanto applicabile al presente giudizio; - l'art.4 citato pone una corrispondenza tra luogo dell'organismo di mediazione e luogo del giudice competente nel senso di collegare la localizzazione dell'organismo amministrativo al foro della controversia e non viceversa. Il meccanismo legislativo postula che sia prima individuato il foro giudiziale, secondo le regole processuali sulla competenza, e quindi sia individuato l'organismo cui accedere in fase conciliativa (in questo senso cfr Cass. ord. n. 17480/2015, seppure relativa a controversia di diversa natura); - la previsione di obbligatorietà del procedimento preventivo di mediazione risponde ad una finalità deflattiva: è con essa coerente la indicazione che l'organismo di mediazione debba aver sede "nel luogo del giudice competente per la controversia", riportandosi quindi ai principi che determinano la competenza e che, sotto il profilo territoriale, individuano in via principale il luogo di residenza/domicilio/sede del convenuto, si da consentirne la sua effettiva partecipazione senza oneri eccessivi; - l'instaurazione del procedimento in luogo diverso (arbitrariamente scelto da chi intenda promuovere l'azione) anziché favorire l'incontro preventivo delle parti al fine di addivenire ad un accordo, può porsi come ostacolo, così vanificando sin dall'origine lo scopo della mediazione, sostanzialmente privando di utilità e riducendo ad una mera formalità il procedimento così introdotto; - ne consegue che il preventivo esperimento della mediazione presso la sede di un organismo in luogo diverso da quello del giudice competente per la controversia, non produce effetti e non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda; - il procedimento così introdotto non può ritenersi produttivo di alcun effetto: la condizione di procedibilità della domanda non si è pertanto verificata ed il giudizio non può proseguire; o la possibilità di partecipare al procedimento anche per via telematica (che peraltro il regolamento della procedura di mediazione esclude possa essere modalità esclusiva - art.7 comma 4 DM n. 180/2010, come modificato DM n. 145/2011), da ritenersi comunque rimessa alla volontà di chi è chiamato e non strumentalmente utilizzabile da chi introduce il procedimento per derogare al disposto dell'art. 4. Deve quindi essere dichiarata l'improcedibilità della domanda per mancato valido esperimento del procedimento di mediazione. 4.2) Sotto diverso profilo, va peraltro rilevata la non regolare convocazione della parte opponente presso l'organismo di mediazione, risultando, infatti, dall'esame del ridetto verbale dell'1/4/2021 redatto presso la Ca. S.r.l. di Pisa, che la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (OdM) aveva comunicato che la domanda di mediazione in oggetto era stata "regolarmente" notificata all'opponente Ru.An. in data "2021-03-12 00:00:00 a mezzo pec all'AVV. GE., VIA (...), 91026, MAZARA DEL VALLO (TP)". Sta di fatto, tuttavia, che, nel presente giudizio gli odierni opponenti Ge. e Rubino risultano assistiti e difesi da nuovo procuratore, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, come risulta dal verbale del 2 febbraio 2021 in cui l'avv. Norrito si riportava all'atto di costituzione quale nuovo procuratore e difensore degli attori opponenti, e giusta la comparsa di costituzione di nuovo difensore del 2.2.2021, recante l'indirizzo telematico (pec) dell'avv. An.No.. Ne consegue che la comunicazione a mezzo pec effettuata all'opponente Ru.An. presso l'avv. Ge. non risulta regolare. Conseguono dunque le statuizioni come in dispositivo. 4) Con riguardo alle regolamentazione delle spese processuali, per il principio della soccombenza, la convenuta opposta va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori opponenti nella misura come infra liquidata, facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, e avuto riguardo al valore della causa e con il compenso ( Euro 2.738,00 per compensi di procuratore) calcolato ai valori minimi per le fasi di studio e introduttiva, e minima per quelle istruttoria e decisoria, stante l'attività espletata, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. P.Q.M. Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, definitivamente pronunciando nella causa n. 1953/2020 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - dichiara improcedibile l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 40/2020 (reso nel proc. n. R.G. n. 2917/2019) emesso dal Tribunale di Marsala il 24 gennaio 2020 notificato il 21 luglio 2020; - condanna la convenuta opposta It. s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere agli attori opponenti, le spese di lite, che liquida in Euro 2.738,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, CPA ed IVA come per legge. Così deciso in Marsala il 7 giugno 2021. Depositata in Cancelleria l'8 giugno 2021.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Marsala Sezione Civile - Lavoro e Previdenza Il Giudice del Lavoro, Dott. Francesco Giardina, al termine dell'udienza del 05/05/2021, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2067/2020 R.G., promossa DA AN.CR., rappresentata e difesa dall'avv. AR.AL. ed CO.CH. elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Palermo, via (...), 12 Ricorrente CONTRO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del ministro pro-tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del Direttore pro-tempore; UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER SICILIA - AMBITO TERRITORIALE DI TRAPANI, in persona del Dirigente pro-tempoe, ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO "(...)" DI ALCAMO, in persona del Dirigente scolastico pro-tempore, ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "(...)" DI MAZARA DEL VALLO in persona del Dirigente scolastico pro-tempore, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal dott. RA.MA., funzionario ministeriale in servizio presso l'Ambito Territoriale di Trapani Resistenti e nei confronti di AN.MO., rappresentato e difeso dall'avv. PI.VI. ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio sito in Castelvetrano nella via (...) Resistente MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25.11.2020, la sig.ra Cr.An. conveniva in giudizio le amministrazioni indicate in epigrafe ed il sig. Mo.Gi., rappresentando: - di essere inserita, per la classe di concorso B026, nella II fascia delle graduatorie provinciali supplenze (GPS) gestite dall'Ambito Territoriale della Provincia di Trapani, al primo posto e con punteggio di 59,50; - di aver fatto pervenire, in data 18.09.2020, al Dirigente dell'ITET "(...)" di Alcamo (TP), delega preventiva finalizzata all'accettazione della proposta del contratto di supplenza a tempo determinato per n. 10 ore settimanali, dal 22.09.2020 al 30.06.2021, nella sede dell'I.S. "(...)" di Mazara del Vallo; - di aver firmato in data 22.09.2020 proposta di assunzione con contratto a tempo determinato e di aver svolto l'attività di insegnante per soli sei giorni; - di aver ricevuto in data 29.09.2020 la nota prot. 14158 del 29.09.2020, con la quale il Dirigente scolastico rappresentava che "(...) a seguito di pubblicazione del decreto delle proposte di assunzione a T.D. a.s. 2020/2021 - Posto comune II grado da GPS, pubblicato dalla I.S. "(...)" Alcamo con prot. n. 7658 del 28/09/2020, si evince che le 10 ore disponibili nella sede dell'I.S. "(...)" Mazara del Vallo sono state assegnate al docente Mo.Gi.. Pertanto la docente in indirizzo non ha titolo per svolgere l'incarico (...)", - di essere stata inspiegabilmente preferita al sig. An.Mo., posizionato al terzo posto e con il minor punteggio di 39,50, per la classe di concorso B026, nella II fascia delle graduatorie provinciali supplenze (GPS); - di avere appreso con nota prot. n. 9785 del 07.11.2020 che la delega per l'accettazione della proposta di contratto a tempo determinato trasmessa in data 18.09.2020 era priva del documento di riconoscimento e, pertanto, nulla; - di aver perso, conseguentemente, la possibilità di conseguire lo stipendio per n. 10 ore nella sede dell'I.S. "(...)" di Mazara del Vallo e per le n. 3 ore residue presso l'I.S. "(...)" di Castelvetrano pari a circa Euro 950,00 nonché l'occasione di incrementare il punteggio da servizio pari a 12 punti per un anno di lavoro. Ciò rappresentato, la sig.ra Cr.An. - ritenendo la condotta delle amministrazioni convenute illegittima per violazione dell'art. 12, comma 3, dell'O.M. n. 60 del 10.07.2020, dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 nonché per violazione dei principi di efficacia, di imparzialità e di trasparenza, previsti dall'art. 1 della L. 241/1990 e dall'art. 97 Cost. - chiedeva in via cautelare " - anche con provvedimento inaudita altera parte, accertare, dichiarare e statuire che la ricorrente, per come spiegato in narrativa, perché collocata, per la classe di concorso B026, al 1 posto e con punteggio di 59,50, nella II fascia delle graduatore provinciali supplenze (GPS) di Trapani, è titolare del diritto a svolgere l'incarico di supplenza a tempo determinato per n. 10 ore settimanali nella sede dell'I.S. "(...)" di Mazara del Vallo, che, indebitamente, è stato assegnato al docente An.Mo., incluso, nelle stesse GPS, al 3 posto e con il minor punteggio di 39,50, con condanna delle PPAA. resistenti a riassegnare la supplenza "de qua" alla Prof.ssa An.Cr.; - di conseguenza, disapplicare e/o dichiarare illegittimi e/o privare di efficacia giuridica: a) la nota prot. n. 14158 del 29.09.2020, emessa dal Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "(...)" di Mazara del Vallo, con cui è stato disposto che" ... a seguito di pubblicazione del decreto delle proposte di assunzione a T.D. a.s. 2020/2021 - Posto comune IIgrado da GPS, pubblicato dalla I.S. "(...)" Alcamo con prot. n. 7658 del28/09/2020, si evince che le 10 ore disponibili nella sede dell'I.S. "(...)" Mazara del Vallo sono state assegnate al docente Mo.Gi.. Pertanto la docente in indirizzo non ha titolo per svolgere l'incarico ... (?)"; b) il decreto prot. n. 7658 del 28.09.2020, contenente le proposte di assunzione a T.D. a.s. 2020/2021 - posto comune II grado da GPS, pubblicato dalla I.T.E.T. "(...)" di Alcamo; c) la nota prot. n. 9785 del 07.11.2020, emessa dal Dirigente Scolastico dell'I.T.E.T. "(...)" di Alcamo; d) ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale, anche se non conosciuto e comunque lesivo della posizione della ricorrente'" nonché nel merito ed in via principale " - accertare, dichiarare e statuire che la ricorrente, per come spiegato in narrativa, perché collocata, per la classe di concorso B026, al 1 posto e con punteggio di 59,50, nella II fascia delle graduatore provinciali supplenze (GPS) di Trapani, è titolare del diritto a svolgere l'incarico di supplenza a tempo determinato per n. 10 ore settimanali nella sede dell'I.S. "(...)" di Mazara del Vallo, che, indebitamente, è stato assegnato al docente An.Mo., incluso, nelle stesse GPS, al 3 posto e con il minor punteggio di 39,50, con condanna delle PPAA. resistenti a riassegnare la supplenza "de qua" alla Prof.ssa An.Cr.; - di conseguenza, disapplicare e/o dichiarare illegittima e/o privare di efficacia giuridica: a) la nota prot. n. 14158 del 29.09.2020, emessa dal Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore ""(...)" di Mazara del Vallo, con cui è stato disposto che" ... a seguito di pubblicazione del decreto delle proposte di assunzione a T.D. a.s. 2020/2021 - Posto comune II grado da GPS, pubblicato dalla I.S. "(...)" Alcamo con prot. n. 7658 del 28/09/2020, si evince che le 10 ore disponibili nella sede dell'I.S. "(...)" Mazara del Vallo sono state assegnate al docente Mo.Gi.. Pertanto la docente in indirizzo non ha titolo per svolgere l'incarico. (?)"; b) il decreto prot. n. 7658 del 28.09.2020, contenente le proposte di assunzione a T.D. a.s. 2020/2021 - posto comune II grado da GPS, pubblicato dall'I.T.E.T. "(...)" di Alcamo; c) la nota prot. n. 9785 del 07.11.2020, emessa dal Dirigente Scolastico dell'I.T.E.T. "(...)" di Alcamo; d) ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto e comunque lesivo della posizione della ricorrente. - condannare le PPAA. resistenti al risarcimento dei danni nella misura di Euro 20.000,00, di cui Euro 2.000,00, come arretrati di stipendio non percepiti e di cui Euro 18.000,00 come danno morale, oltre ulteriori stipendi maturandi, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, sia della fase cautelare che di merito, da distrarre nei confronti del sottoscritto difensore costituito "ex"art.. 93 c.p.c." Le amministrazioni indicate in epigrafe, costituitesi in data 20.12.2020, chiedevano il rigetto del ricorso stante l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dello stesso. In particolare, precisavano che: - la ricorrente aveva trasmesso la delega preventiva finalizzata all'accettazione priva della fotocopia del documento di identità nonostante il modulo accluso all'avviso prevedeva espressamente tale allegazione; - l'indirizzo mail della ricorrente, "[email protected]", non conteneva alcun elemento tale da consentire con certezza l'identificazione della stessa; - la ricorrente non veniva indicata tra i destinatari delle proposte di assunzione pubblicato in data 28.09.2020 e che, in ogni caso, i soggetti individuati dovevano assumere servizio presso l'istituto prescelto ed assegnato entro il 01.10.2020, previa compilazione della "proposta di assunzione con contratto a tempo determinato"; - la sig.ra Cr.An., di contro, aveva inviato la proposta di assunzione in data 22.09.2020, ossia sei giorni prima della pubblicazione dei destinatari di tali proposte. Anche il sig. Mo.Gi., costituendosi in giudizio in data 21.12.2020, contestava in fatto ed in diritto il ricorso e chiedeva di "rigettare la domanda cautelare avanzata in ricorso, per difetto assoluto del requisito della residualità ex art. 700 c.p.c. e per l'insussistenza dei requisiti prescritti dal codice di rito; rigettare il ricorso proposto dalla professoressa An.Cr. per i motivi tutti quivi dedotti, attesa l'infondatezza delle pretese sottoposte alla trattazione; dichiarare il prof. An.Mo. titolare delle 10 ore settimanali di supplenza da svolgere dal 22.09.2020 al 30.06.2021 nella sede dell'I.I.S. "(...)" di Mazara del Vallo per la classe di concorso B026: "Laboratorio di tecnologie del legno". Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio". All'udienza del 22.12.2020, le parti precisavano le istanze e le conclusioni del giudizio incidentale cautelare, conclusosi con ordinanza di rigetto per carenza di periculum in mora. La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata poi decisa all'odierna udienza. 2. Merito della controversia. La presente controversia viene alla decisione del Tribunale al fine di verificare la validità o meno della delega preventiva trasmessa telematicamente dalla ricorrente all'indirizzo mail [email protected] (cfr. "Delega prof.ssa Cr.", in atti) nonché, conseguentemente, al fine di accertare la sussistenza o meno del diritto della stessa a svolgere l'incarico di supplenza a tempo determinato per n. 10 ore settimanali nella sede dell'I.I.S. "(...)" di Mazara del Vallo. La soluzione del caso in esame presuppone una previa ricostruzione del panorama normativo esistente in materia di conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee per il personale docente e educativo. Tale ricostruzione non può che prendere le mosse - oltre che dall'art. 4 della legge n. 124/1999 anche - dall'art. 2, comma 4-ter, del D.L. n. 22/2020 e dall'art. 12 del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 60/2020. Invero, l'art. 2, comma 4-ter, del D.L. n. 22/2020 - prevedendo misure urgenti sulla regolare conclusione e sull'ordinato avvio dell'anno scolastico in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - dispone che "(...) le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 (...) con ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 alfine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti". Il D.M. n. 60/2020, poi, all'art. 12, comma 3, stabilisce che "hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l'accettazione scritta della relativa proposta gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, secondo quanto determinato dall'Ufficio competente, con modalità info-telematica, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione. Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate. Con provvedimento della competente direzione generale possono essere disciplinate convocazioni e attribuzioni in modalità telematica" (cfr. doc. n. 1, produzione resistente). Dalla lettura di tali norme si evince che coloro che sono utilmente collocati nelle G.A.E. e, in subordine, nelle G.P.S., hanno titolo a conseguire le supplenze mediante accettazione scritta della relativa proposta purché siano presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, ovvero, in alternativa, abbiano fatto pervenire con modalità telematica una delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni. Ciò premesso, va evidenziato che l'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "(...)" - in conformità al sopracitato decreto ministeriale - ha previsto "una convocazione in modalità telematica per eventuale stipula di contratto a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 per i posti di sostegno e per tutte le classi di concorso della Scuola Secondaria di I e II grado tutti gli aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE AD ESAURIMENTO e GPS della provincia di Trapani in possesso dei previsti requisiti e collocati in posizione utile" e ha precisato che "hanno titolo a conseguire supplenze mediante l'accettazione scritta della relativa proposta gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e GPS che abbiano fatto pervenire delega preventiva di accettazione al Dirigente dell'ITET "(...)" di Alcamo (TP) utilizzando il modello di delega allegato al presente AVVISO che dovrà essere inviato contestualmente alla scelta delle sedi, alla seguente e-mail: (...) entro e non oltre le ore 23:59 del 18/09/2020" (cfr. doc. 4, con avviso del 16.09.2020 recante n. prot. n. 0006984, produzione resistente). Nel modello di delega per l'accettazione della proposta di Contratto, l'amministrazione scolastica ha poi espressamente previsto l'allegazione da parte dell'aspirante delegante della fotocopia del documento di riconoscimento (cfr. doc. 5). Ciò posto, risulta pacifico tra le parti che la sig.ra Cr.An. abbia trasmesso all'indirizzo [email protected], entro le ore 23:59 del 18.09.2020, una delega per l'accettazione della proposta di contratto conforme al modello predisposto dall'istituto scolastico seppur priva di allegazione di un documento di riconoscimento. Il punctum dolens della presente controversia consiste, pertanto, nel verificare se la delega citata - priva di documento di riconoscimento - possa ritenersi valida o meno. Sul punto, non può prescindersi dal chiaro contenuto del disposto di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000: in particolare, i commi 1 e 2 sanciscono che tutte le "istanze" e le "dichiarazioni' da presentare alla pubblica amministrazione - ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni - "sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82". Tale ultima disposizione, a sua volta, prevede che "1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20; b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi; b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità; c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento e IDAS. In tale ultimo caso, di assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma 1-ter. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario". Le norme citate - nel prevedere, a pena di invalidità, specifiche modalità per l'effettuazione di istanze e di dichiarazioni dirette alla pubblica amministrazione - mirano a garantire l'imputabilità certa al soggetto istante o dichiarante di una data manifestazione di volontà. In tale ordine di idee, pertanto, l'allegazione della carta di identità e, più in generale, il rispetto delle modalità di trasmissione sopra elencate, lungi dal costituire un mero formalismo, rappresentano un fondamentale onere in capo al dichiarante, al fine di comprovare, oltre che le generalità, la sussistenza di un nesso d'imputabilità soggettiva dell'istanza o della dichiarazione allo stesso. Nel caso di specie, invero, la dichiarazione, con la quale la ricorrente ha delegato il Dirigente Scolastico a rappresentarla per l'accettazione della proposta di nomina, non risulta essere stata accompagnata dall'allegazione della copia del documento di riconoscimento né risulta essere stata trasmessa con ulteriori modalità idonee a garantire con assoluta certezza l'imputabilità della stessa dichiarazione alla ricorrente. A parere del Tribunale, tale omissione non integra una mera irregolarità della dichiarazione ma configura una carenza documentale sostanziale idonea a privare di effetti legali il contenuto della dichiarazione stessa (sul punto, cfr. T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 27.5.2019, n. 275, C.S. Sez. V, 20.8.2018, n. 4959, che conferma T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I quater, nn. 10033 e 10031 del 2017). In altri termini, l'assenza della copia fotostatica del documento di identità determina la giuridica inesistenza della dichiarazione e, conseguentemente, preclude l'attivazione da parte dell'amministrazione pubblica dell'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della legge n. 241/1990. Tale norma, invero, non può essere interpretata nel senso di consentire la produzione tardiva anche di documenti prescritti dalla legge a pena di invalidità atteso che, diversamente opinando, verrebbe violato il principio della par condicio tra i concorrenti: un uso indiscriminato del soccorso istruttorio, infatti, confliggerebbe con il generale principio di autoresponsabilità, in forza del quale ciascuno è tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione. La mancata allegazione del documento di identità non risulta neppure superata o sanata dalla successiva dichiarazione della c.d. "presa di servizio" atteso che quest'ultima è stata resa in mancanza, non solo di un preventivo atto di individuazione della sig.ra Cr.An. quale destinataria della supplenza, ma anche della previa stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato tra la stessa ed il dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente (Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "(...)"). Sul punto, invero, non può prescindersi dal contenuto dell'art. 2, commi 7 e 8, del D.M. n. 60/2020 a tenore del quale "7. L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto. 8. Il conferimento della supplenza si perfeziona con la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che produce effetti dal giorno dell'assunzione in servizio fino al seguente termine: a) per le supplenze annuali di cui al comma 4, lettera a), il 31 agosto; b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettera b), il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche; c) per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio". Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente in data 22.09.2020 ha trasmesso il modello di accettazione della proposta all'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "(...)" (cfr. doc. 9, amministrazioni resistenti) ed ha poi dichiarato di assumere servizio presso l'I.S. "(...)" (cfr. doc. 11, amministrazioni resistenti) prima ancora della pubblicazione delle proposte di assunzione a Tempo determinato, avvenuta solo in data 28.09.2020 (cfr. doc. 10 e 11, amministrazioni resistenti). In altri termini, la ricorrente - prima di conoscere l'esito delle proposte di assunzione (cfr. "Avviso ITET (...)" in ordine alle modalità di pubblicazione degli esiti, produzione attorea) - ha unilateralmente trasmesso l'accettazione della proposta al Dirigente scolastico della scuola territorialmente competente e ha poi preso servizio presso l'I.S. "(...)". Tali circostanze, a ben vedere, non hanno comportato nessun perfezionamento della supplenza ex art. 2, commi 7 e 8, del D.M. n. 60/2020. In conclusione, la ricorrente, pur avendo in astratto titolo a conseguire la supplenza in quanto collocata al primo posto per la classe di concorso B026, nella II fascia delle G.P.S., non è stata legittimamente individuata quale destinataria della proposta di assunzione poiché ha inviato la delega di cui all'art. 12, comma 3, del DM. 60/2020 priva del documento di riconoscimento, ossia di quel fondamentale requisito che rende "valida" una dichiarazione indirizzata ad una pubblica amministrazione ai sensi degli artt. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e 62 del D.lgs. n. 82/2005. Il ricorso, pertanto, va rigettato unitamente alle richieste risarcitorie ivi avanzate. 3. Conclusioni e spese di lite. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo. Con riguardo alla regolazione del carico delle spese processuali, la peculiarità della fattispecie oggetto di scrutinio e la novità delle questioni trattate, giustificano la compensazione totale tra le parti delle stesse. P.Q.M. Il Tribunale di Marsala, in persona del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando: - rigetta il ricorso; - compensa le spese tra le parti. Così deciso in Marsala il 5 maggio 2021. Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2021.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Pizzo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 712 R.G. dell'anno 2019 tra: (...) (C.F. (...)), rappresentato e difeso dall'avv. Gi.In. giusta procura allegata all'atto di citazione ATTORE - OPPONENTE e (...) SRL (C.F. (...)), rappresentata e difesa dall'avv. Ma.Av. giusta procura generale in Notaio (...) di V. del (...), rep. (...), racc.(...) allegata alla comparsa di costituzione CONVENUTA - OPPOSTA avente ad oggetto: Contratti bancari. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con atto di citazione notificato il 27/3/2019 (...) proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 127/19 emesso il 21/2/2019, recante in favore di (...) s.r.l. la somma di Euro 1.398.293,60, oltre interessi di legali, spese e compensi, in relazione a rapporti fideiussori intestati allo (...) con riguardo ai rapporti obbligatori gravanti sulla debitrice principale G. srl, società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palermo del 30/12/2014-4/2/2015, così dettagliati: a) Euro 440.714,64 quale saldo del mutuo fondiario del 10/10/2006 in notar (...) di P., oltre interessi di mora al tasso convenzionalmente pattuito, pari su base annua, al TEGM aumentato del 40%; b) Euro 159.294,96 quale saldo della frazione n. 1 del mutuo fondiario del 16/10/2007 in notar (...) di P., oltre interessi di mora al tasso convenzionalmente pattuito, pari su base annua, al tasso Euribor aumentato di 3.80 punti; c) Euro 193.067,96 quale saldo della frazione n. 5 del medesimo mutuo fondiario del 16/10/2007, oltre interessi di mora al tasso convenzionalmente pattuito, pari su base annua, al tasso Euribor aumentato di 3.80 punti; d) Euro 222.630,15 quale saldo del conto corrente n. (...), ricodificato con il n. (...), oltre interessi di mora al tasso convenzionalmente pattuito, pari, su base annua al 13.25%; e) Euro 382.585,89 quale saldo del conto corrente n. (...), oltre interessi di mora al tasso convenzionalmente pattuito, pari, su base annua al 13.25%. A fondamento dell'opposizione lo (...) deduceva: I) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Marsala, in considerazione della residenza di tutti gli intimati e del luogo di insorgenza dell'obbligazione e indicato per l'adempimento (in ogni caso Palermo); II) decadenza ex art. 1957 c.c., stante la nullità ex art. 1341 c.c. delle clausole derogatorie contenute negli atti di mutuo; III) usurarietà ab origine dei tassi di interessi pattuiti nei rapporti di mutuo; IV) nullità delle fideiussioni contenute nei contratti di mutuo e della fideiussione omnibus per effetto della violazione della normativa antitrust già sanzionata da Provv. della (...) n. 55 del 2 maggio 2005; V) omessa prova del saldo debitorio maturato sul conto corrente; VI) natura usuraria dei tassi di interesse applicati ai rapporti di conto corrente. Pertanto chiedeva l'opponente: "Preliminarmente dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito per essere competente il Tribunale di Palermo e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo con condanna alle spese. Nel merito, revocare per le ragioni esposte il decreto ingiuntivo, dichiarando non dovute le somme pretese dalla Fino1. Ritenere e dichiarare nulle e prive di effetto le fideiussioni contratte dall'opponente, previa rimessione al competente tribunale delle imprese ove occorra. Dichiarare in ogni caso decaduta la Fino 1 dal diritto di escutere i fideiussori per violazione dell'art. 1957 c.c., previa ove occorra, declaratoria di nullità della relativa rinuncia. Ritenere ed accertare, ove occorra, che i rapporti in contesa violano la normativa antiusura e per l'effetto rideterminare i saldi eventualmente attivi in favore dell'ingiungente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari". 2) Si costituiva la creditrice opposta chiedendo "Preliminarmente, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, trattandosi di opposizione palesemente infondata e, comunque, non supportata da prova scritta, né, comunque, di pronta soluzione. Con qualsiasi statuizione dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare tutte le domande formulate da parte opponente poiché infondate in fatto e diritto. Confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 127/2019 emesso dal Tribunale di Marsala in data 21.2.2019. Con vittoria di spese, competenze ed onorari". 3) Sulla competenza. A fronte del rilievo dell'opposta, riguardante l'affermazione della competenza presso l'intestato Tribunale in ragione della sede della Curatela dell'eredità giacente di uno (G.A.) dei fideiussori ingiunti con il decreto opposto, parte attrice ha rinunciato, in occasione della udienza di prima comparizione, all'eccezione di incompetenza territoriale formulata in atto introduttivo con conseguente definitivo radicamento della competenza, trattandosi di questione di competenza non rilevabile d'ufficio. Quanto all'accennata (in atto di citazione e poi abbandonata nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.) questione della competenza funzionale e inderogabile della Sezione Specializzata per le Imprese presso il Tribunale di Palermo in relazione alla dedotta nullità delle fideiussioni per effetto dell'accertato illecito anti-concorrenziale, si osserva come la domanda di accertamento della nullità, ove svolta, soggiaccia alla competenza funzionale, laddove, invece, nonostante la speciale competenza dell'apposita sezione del Tribunale ubicato presso il capoluogo del distretto, sembra preferibile ritenere che il Tribunale, in sede di opposizione, possa valutare e deliberare l'eventuale eccezione di nullità del negozio fideiussorio per contrasto con la normativa sulla concorrenza, in quanto diretta a paralizzare la pretesa creditoria (cfr. sul tema, in generale, Cass. 30.12.2016 n. 27516; Cass. 25.10.2016 n. 21472; Cass. 15.4.2010 n. 9044; Cass. 24.7.2007 n. 16314). Poiché, come precisato nella stessa memoria attorea ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., la nullità, totale o parziale, della fideiussione è stata dedotta dall'opponente in via di eccezione riconvenzionale e al fine di paralizzare la richiesta di condanna della opposta, ciò consente la trattazione della questione da parte dell'adito Tribunale, essendo in tal modo esclusa la competenza della Sezione Specializzata in materia di imprese (nella giurisprudenza di merito, da ultimo, v. Trib. Vicenza n. 37/2021 pubbl. il 12/01/2021; Trib. Sulmona n. 253/2020 pubbl. il 10/12/2020; Trib. Prato 93/2021 pubbl. il 04/02/2021; Trib. Forlì n. 151/2021 pubbl. il 08/02/2021, in Archivio giurisprudenziale del Portale dei Servizi Telematici). 4) Sulla validità delle fideiussioni. 4.1) Questo giudicante non rinviene ragioni per discostarsi dal risalente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale "Le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come "predisposte" dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione" (Cass. Civ. Sez. U, Sent. n. 193 del 10/01/1992; Cass. Civ. sez. VI, 16/07/2020, n.15253 Cass. Civ. sez. II, 20/06/2017, n.15237; Cass. Civ. Sez. 1, Sent. n. 18917 del 21/09/2004). Per ragioni omogenee deve ritenersi infondata la deduzione di nullità dei contratti di mutuo in discorso mossa sulla scorta del Provv. n. 22 del 2005 della (...), giacché deve escludersi che la stipulazione dinanzi al Notaio sia avvenuta sulla scorta di modelli standardizzati predisposti dalla Banca (in termini analoghi: Corte d'Appello di Catania n. 1601/2020 pubbl. il 29/09/2020, in Archivio giurisprudenziale consultabile sul Portale dei Servizi Telematici). Ad ogni modo si osserva come non sia riscontrabile la dedotta perfetta aderenza del testo negoziale al modello standard oggetto dell'illecita intesa anti-concorrenziale (difettando, peraltro, ogni specifica allegazioni sul punto). Del pari non pertinente, e comunque non associata a formale eccezione di difetto di legittimazione attiva, è il rilievo contenuto nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. relativo alla differenza tra il soggetto beneficiato dalla lettera fideiussoria (Banco di Sicilia) e l'odierna convenuta, giacché, trattandosi di cessione in blocco di crediti, deve farsi applicazione del terzo comma dell'art. 58 TUB che recita: "3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti". 4.2) Tanto la lettera fideiussoria omnibus del 7/7/2006 che l'ampliamento della garanzia del 3/4/2008 sottoscritte dall'opponente devono qualificarsi come fideiussioni. La natura di contratti autonomi di garanzia dedotta dalla convenuta/opposta non può essere assunta sulla scorta della mera presenza di clausola "a prima richiesta" in difetto di riferimento alla inopponibilità di eccezioni. Il difetto di accessorietà, tipico dei contratti autonomi di garanzia, poi, non può essere desunto, diversamente da quanto sostenuto dall'opposta, dalle clausole 2 e 6 del contratto, poiché le stesse, al pari della clausola n. 8, devono reputarsi nulle in quanto integralmente sovrapponibili a quelle contemplate dal noto e già citato provvedimento sanzionatorio della (...) del 2005. Sull'assoluta sovrapponibilità del testo negoziale a quello oggetto di sanzione non vi è alcuna contestazione della parte convenuta, né la stessa avrebbe potuto mai avere fondamento giacché ictu oculi verificabile mediante il raffronto tra le lettere fideiussorie prodotte dall'attore e il testo del provvedimento sanzionatorio del 2/5/2005, secondo gli stralci ormai ampiamente riportati da numerosissime pronunce giurisprudenziali di merito (art. 2, secondo cui il fideiussore è "tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo"; 6 - "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato"; 8 - "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate" v. ad esempio Trib. Roma sez. XVII, 21/10/2020, n.12619, in Banca dati DeJure, Giuffrè). Parte attrice deduce, invero, che nella fideiussione per cui è causa sono state riprodotte le tre clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. che costituiscono applicazione di intese illecite, giacché rilasciate in conformità del menzionato Schema elaborato dall'ABI nel 2003 - ritenuto dalla (...) lesivo della concorrenza, in violazione dell'art. 2, della citata L. n. 287 del 1990, con Provv. n. 55 del 2 maggio 2005 - ed illegittimamente utilizzato, a valle, dalle banche. La difesa attorea, invero, afferma che si tratta di nullità - ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 2, dell'art. 1418, del comma 1, dell'art. 1419 del c.c. - dell'intera fideiussione prestata dall'attrice o, comunque, di nullità parziale delle tre clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 del c.c. e richiama nell'atto introduttivo la nota ordinanza della Corte di Cassazione Sez. 1, n. 29810 del 12/12/2017 che ha stabilito che "in tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della L. n. 287 del 1990, la stipulazione "a valle" di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse "a monte" (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato nella specie, per quello bancario, la (...), con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della L. n. 287 del 1990(in vigore fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016) a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza". La giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che "Non è colpito da nullità nella sua interezza il contratto di fideiussione stipulato (a garanzia di un credito vantato da un istituto di credito) mediante l'impiego di clausole generali predisposte dall'(...) (cosiddette NBU - Norme bancarie uniformi) laddove siano nulle solo alcune clausole di tale contratto corrispondenti a NBU che siano frutto di intese illecite (in quanto restrittive della concorrenza nel settore bancario) ma non incidano sulla struttura e sulla causa del contratto. Va pertanto confermata la decisione impugnata che ha ritenuto valido il contratto di fideiussione dopo avere dal medesimo espunto le tre pattuizioni seguenti: la cosiddetta "clausola di reviviscenza" stabilita dall'art. 2 delle NBU, che dichiara il fideiussore tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo; la clausola di rinunzia ai termini stabilita dall'art. 6 delle NBU, in virtù della quale, in deroga all'art. 1957 c.c., i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c.; la cosiddetta "clausola di sopravvivenza" stabilita dall'art. 8 delle NBU, la quale sancisce l'insensibilità della garanzia prestata ai vizi che in ipotesi colpissero il titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate" (Cass. Civ. sez. I, 26/09/2019, n.24044: in motivazione la Corte richiama il Provv. della (...) 2 maggio 2005 n. 55, emesso, su parere conforme dell'AGCM, a norma del comma 3 dell'art. 20 L. n. 287 del 1990, in epoca anteriore alla soppressione di tale III co. stabilita dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262). Nella fattispecie, non essendo idoneamente allegata l'incidenza della nullità delle clausole sull'intero impegno fideiussorio assunto dallo (...), deve addivenirsi a pronuncia di nullità parziale delle stesse, comunque rilevante ai fini della decisione sull'odierna opposizione. Ed infatti, in particolare, la nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. e l'applicabilità della disciplina codicistica tipica della fideiussione implica la fondatezza dell'eccezione di decadenza proposta dall'opponente, giacché assumendosi come scaduta l'obbligazione principale alla data della revoca degli affidamenti comunicata da U. s.p.a. con lettera raccomandata ricevuta il 3/5/2012 (v. all. 10 della produzione di parte opposta; in termini analoghi v. Corte d'Appello di Catania n. 1601/2020, sopra cit., nonché Corte d'Appello di Firenze, n. 1518/2020 pubbl. il 04/08/2020), non risulta esperita alcuna iniziativa di carattere giudiziale entro i sei mesi successivi, non essendo all'uopo sufficiente, come da consolidato principio di diritto, la semplice istanza di carattere stragiudiziale (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016). Dunque, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, stante l'insussistenza dell'obbligazione di garanzia dello (...) con riguardo ai saldi dei conti correnti per complessivi Euro 605.216,04. 5) Sui contratti di mutuo e sulle deduzioni di usurarietà. 5.1) Ai fini della prova del credito derivante dai rapporti di mutuo dedotti in giudizio non rileva la mancata produzione dei piani di ammortamento. Non appaiono, infatti, sussistere ragioni per disattendere il principio di diritto a mente del quale "la produzione del piano di ammortamento non costituisce elemento indefettibile della prova del residuo credito da mutuo, specie ove i requisiti costitutivi delle reciproche obbligazioni, ed in particolare di quella restitutoria, risultino dalla chiara previsione contrattuale e dalla natura delle rate, dalla prevedibilità del loro importo per quota di interessi separata rispetto al capitale e si tratti di circostanze allegate al giudizio dal creditore" (Cass. Civ. VI, 08/11/2017, n.26426) Dunque, nella specie, risulta adempiuto l'onere probatorio della parte opposta mediante produzione dei contratti e degli atti di erogazione, essendo desumibili dal tessuto contrattuale le condizioni di restituzione pattuite, tanto che il perito di parte opponente è stato messo nelle condizioni di analizzarle e di procedere ad una propria rielaborazione del piano di ammortamento. 5.2) Sulla dedotta usurarietà del tasso di interesse moratorio. 5.2.1) Così formula lo (...) in atto di citazione la propria deduzione di usurarietà dei mutui intestati alla debitrice principale: "Si ritiene che i mutui azionati dalla Fino 1, considerando tutte le voci che concorrono alla determinazione del costo del danaro, ivi compreso il tasso di mora, ed il costo dell'estinzione anticipata del mutuo violino la normativa antiusura e che gli importi debbano essere interamente depurante degli interessi, tenuto conto che nessuno dei contratti di mutuo esaminati prevede clausole di limitazione del tasso entro la soglia prevista dalla legge, neppure con riguardo al tasso di mora. Agli atti è contenuta una perizia che valuta i tre mutui dedotti nel ricorso per ingiunzione e per tutte e tre le figure conclude affermando che vi è stata ab origine violazione dei tassi soglia. Che sono stati applicati interessi anatocistici vietati, pure contribuenti alla elevazione del tasso effettivo applicato al costo del danaro". Il difetto evidente di una idonea allegazione (nel testo sopra riportato, ad esempio, non è contenuto alcun riferimento a dati numerici, grave lacuna per una deduzione di usurarietà) non può essere sanato dal ricorso ai dati esposti nella perizia allegata all'atto di citazione e genericamente richiamata nell'atto introduttivo. 5.2.2) Ad ogni modo di seguito si procederà al vaglio dei rilievi posti dal perito di parte in relazione ai rapporti di mutuo, muovendo dalla stessa formulazione delle questioni adottata in perizia: "Mutuo "A" (rogito del (...)) 4.1. Tasso convenzionale Pattuito nella misura del 4,345%; 4.1.1. Tasso di mora Pattuito nella misura del 6,70%, sull'intera rata (capitale e interessi); 4.1.2. Tasso di mora effettivo dopo 29 giorni nella misura del 12,838%, sull'intera rata (capitale e interessi); 4.1.3. Tasso Soglia vigente alla stipula pari al 7,155%; 4.1.4. Tasso effettivo Globale Medio di Mercato (TEGM) vigente alla stipula pari al 4,77%; 4.1.5. Tasso di mora Pattuito superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) e al tasso soglia; 4.1.6. Tasso Mora NON limitato entro i valori del Tasso Soglia; 4.2. Penalità estinzione anticipata, presente in contratto e applicabile anche in caso di risoluzione anticipata del contratto, pari all'3,00%. 4.2.1. Incidenza garanzie 7,3 volte del valore effettivamente erogato (Euro 4.328.500,00 / Euro 615.596,20); 4.2.2. Incidenza costi su percentuale annua dei costi alla stipula 0,55% del valore effettivamente erogato (Euro 3.403,80 / Euro 619.000,00)". Il successivo richiamo al testo del contratto rende un po' più esplicito il rilievo sopra enunciato: "L'articolo 5 dell'atto di mutuo recita: L'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata, sia di ammortamento sia di preammortamento, e non pagato produce interessi di mora, nella misura indicata al successivo comma, dal giorno della scadenza e fino al giorno del pagamento a carico della parte finanziata ed a favore della banca. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. La parte finanziata approva specificatamente il diritto del Banco di computare gli interessi di mora sull'intero importo della rata di ammortamento o di preammortamento scaduta e non pagata". 5.2.3) Dunque, le doglianze dell'opponente si appuntano sulla pattuizione degli interessi di mora e - così come più specificamente allegato nella stessa memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. - sulla pretesa di inglobare la commissione di estinzione anticipata nell'ammontare dei costi del credito rilevanti nel confronto con il tasso soglia. Ebbene, iniziando da detta ultima pretesa, si osserva che la clausola di estinzione anticipata in realtà è collegata all'esercizio di un diritto potestativo da parte dell'utilizzatore che manifesta la volontà di sciogliersi dal vincolo contrattuale in epoca anteriore alla sua naturale scadenza e che, pertanto, gli oneri collegati all'esercizio di tale pattuizione sono solo eventuali e non possono ricomprendersi tra i costi di erogazione del credito. Si osserva, al riguardo, che l'irrilevanza della penale contrattuale ai fini della valutazione dell'usura cd. oggettiva è stata rilevata nelle Istruzioni della (...), laddove si è messo in evidenza che le penali poste a carico del cliente e previste in caso di estinzione anticipata del rapporto sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica ai fini della valutazione del superamento della soglia usura (cfr. Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura 2009, Sezione I C4 "Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica"). Si ritiene, quindi, che il carattere meramente eventuale della corresponsione di tali importi esclude di poterli considerare quali spese connesse all'erogazione del credito, rilevanti ai fini della valutazione di conformità al tasso soglia (Trib. Milano, n. 166/2021 e n. 3008/2020; Trib. Torino n. 3239/2020 pubbl. il 23/09/2020; Corte d'Appello di Palermo n. 890/2020; Trib. Palermo n. 1286/2020; Trib. Siena n. 590/2020 pubbl. il 31/08/2020; tutte pronunce consultabili nell'Archivio giurisprudenziale del Porta dei Servizi Telematici). 5.2.4) Del pari infondata appare la contestazione in ordine alla pretesa illiceità della maturazione di interessi sulle rate insolute. Ed infatti, nei casi in cui non si discorra di usurarietà del tasso di interesse moratorio (qui esclusa per le ragioni sopra esposte), le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute per intero, con gli interessi corrispettivi in esse già inglobati ed effetto anatocistico, secondo la normativa tempo per tempo vigente (D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 120, comma 2; e, in dettaglio, cfr. D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 2, come trasfuso nell'art. 120, comma 2 cit. e art. 2 Del.CICR 9 febbraio 2000; L. 27 dicembre 2013, n. 147, cd. legge di stabilità per il 2014; D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, art. 17-bis convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016, n. 49 e art. 3, comma 1 Del.CICR 3 agosto 2016, n. 343: Cass. Civ. SS.UU. 19597/20 cit.). Tale consentito effetto anatocistico non può essere confuso con la produzione di interessi a tasso superiore a quello usurario. Ed infatti, la disposizione contrattuale non prevede la contemporanea produzione di interessi corrispettivi (sul capitale dovuto al momento del verificarsi della mora) e di interessi moratori sull'intero ammontare della rata (capitale e interessi), ma soltanto, come è evidente dalla lettera della pattuizione, la produzione di interessi moratori sulla rata scaduta, il che non significa affatto che contestualmente saranno dovuti a decorrere dalla decadenza dal beneficio del termine sia il tasso di interesse corrispettivo che quello moratorio. È pur vero che nel caso di specie le parti hanno convenuto nel contratto il pagamento degli interessi di mora sull'ammontare complessivo della rata di ammortamento non pagata alla scadenza e quindi anche sulla quota interessi di tale rata. Ma ciò non comporta affatto l'applicazione di un tasso pari alla "sommatoria" della percentuale dell'interesse corrispettivo con la percentuale degli interessi di mora, perché tali percentuali, come supra evidenziato, si applicano a grandezze diverse. 5.2.5) Del resto, l'infondatezza tecnico-giuridica del criterio che sintetizza in termini di matematica finanziaria il rilievo sopra esposto (adottato dalla perizia di parte per la verifica di usurarietà della pattuizione in discorso) e indicato con l'acronimo T.E.MO è stata già dichiarata dalla costante giurisprudenza di merito (da ultimo: Trib. Roma n. 1840/2021 pubbl. il 02/02/2021; Trib. Siena n. 590/2020 pubbl. il 31/08/2020, ove si osserva, condivisibilmente, che "non può farsi riferimento neanche al c.d. tasso di mora effettivo (T.E.MO.), che viene ottenuto a partire dal TAEG, in quanto si tratta di un concetto che non è in alcun modo previsto dalla legge e che non tiene conto dell'ontologica diversità tra tasso corrispettivo e tasso moratorio, cioè del fatto che l'interesse corrispettivo costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività del denaro stesso, mentre l'interesse moratorio rappresenta il danno conseguente all'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria ai sensi dell'art. 1224 c.c.; da tale differenza deriva che, nella fase patologica del rapporto, quando risulta dovuto il tasso moratorio, tale tasso debba essere determinato senza tenere conto di tutti gli elementi ulteriori che si aggiungono al tasso d'interesse corrispettivo e valgono a caratterizzare il TAEG nella fase fisiologica del rapporto, allorquando si deve calcolare il costo dell'operazione per il mutuatario"). 5.2.6) Non può trarre in inganno, peraltro, la perentoria affermazione della perizia di parte secondo cui "SI SPECIFICA CHE IL T.E.MO. NON E' LA SOMMATORIA DEI TASSI" (in maiuscolo nell'originale). Ed infatti, la quasi contestuale enunciazione della necessità - smentita dalle considerazione in diritto sopra riportate - di "calcolare il tasso effettivo, applicato sul credito erogato, che in questo caso è rappresentato dalla sola quota capitale ritardata" tradisce il vero scopo del T.E.MO, cioè quello di invertire la prospettiva vagliata dalla copiosa giurisprudenza di merito sopra richiamata mediante raffronto tra l'ammontare della quantità degli interessi moratori pretesi dalla Banca e il solo ammontare del capitale scaduto, operazione che ovviamente porta - con artificiosa ricostruzione ex post e al di fuori dei criteri indicati dalle Istruzioni della (...) - alla lievitazione del tasso applicato ben sopra la soglia di usura. Le considerazioni sopra svolte, valide per tutti i rapporti di mutuo dedotti in giudizio stante il carattere analogo delle pattuizioni e dei rilievi posti dal perito, conducono al rigetto delle eccezioni di usurarietà dei rapporti di mutuo formulate da parte attrice. 5.3) Appare, poi del tutto infondato il "rilievo", neppure formalmente posto sotto la forma di eccezione vera e propria, della sospensione ex art. 20 della L. n. 44 del 1999, giacché normativamente riguardante la fase esecutiva. 6) Eccezione di parziale estinzione del credito. Con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. parte opponente, ferme le restanti deduzioni sopra esaminate, eccepiva la parziale estinzione del credito vantato da parte opposta allegando prova dell'intervenuta vendita all'asta del ipotecato a garanzia del credito di Euro 159.294,96 in dipendenza della frazione n. 1 (di Euro 165.000,00) relativa al contratto di mutuo fondiario del 16.10.2007 in Notaio Franco (...) di P., rep. (...), racc. (...) e successivo atto di eroga-zione del 15.10.2009 in Notaio Franco (...) di P., rep. (...), racc. (...). Rispetto a tale eccezione la parte opposta ha dedotto, con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. che "seppure il bene acquisito al predetto fallimento sia stato venduto nell'ambito della procedura fallimentare n. 22/2015, ad oggi, l'odierna esponente non ha ancora percepito alcuna somma ricavata dalla relativa vendita dal momento che non è stata ancora disposto il relativo riparto in sede di fallimento. Ne discende, pertanto, che, contrariamente a quanto asserito da controparte, nel caso di specie, non si potrà procedere ad alcuna rideterminazione del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto fin quando non intervenga un effettivo incasso delle somme da parte del creditore nell'ambito della relativa procedura fallimentare". In presenza di detta specifica contestazione e in difetto di ulteriori deduzioni di parte opponente, deve reputarsi infondata l'eccezione di parziale estinzione in discorso. 7) Rilievo ex art. 89 c.p.c. Parte attrice, con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. ha osservato: "Di una ventina di sentenze invocate dalla controparte per sostenere il principio che gli interessi moratori non si cumulano con quelli compensativi, essa ha preferito utilizzare l'unica contenente espressioni manifestamente offensive. È avviso di chi scrive che se un magistrato impiega espressioni inappropriate, chi se ne serve è ancor meno elegante, perché lo fa sotto l'apparente scudo dell'uso di un virgolettato. Si chiede pertanto che dette espressioni vengano cancellate ai sensi dell'art. 89 c.p.c.". Benché priva dell'oggetto, la domanda di cui sopra deve ritenersi pacificamente riferita al seguente inciso contenuto in comparsa di risposta: "Peraltro, con ordinanza del 17 febbraio 2015, il Tribunale di Padova - nel precisare che, con sentenza n. 350/2013, la Cassazione non ha mai affermato che il tasso convenzionale debba essere sommato a quello moratorio - arriva finanche a ritenere che "sostenere il contrario è indice di dolo o colpa grave nell'agire in giudizio art. 96 comma 3 c.p.c." (nello stesso senso, si è espresso il Tribunale Torino con sentenza n. 5984 del 17.9.2014)". L'utilizzo esplicito di statuizioni giurisprudenziali esclude il carattere sconveniente ed offensivo delle proposizioni in discorso, del resto perfettamente pertinenti rispetto al tema del giudizio stante il richiamo alla responsabilità grave ex art. 96, terzo comma, c.p.c. 8) In conclusione, l'opposizione deve esser accolta limitatamente alla porzione di credito derivante dai saldi dei conti correnti, con conseguente condanna di parte opponente al pagamento del credito legato ai rapporti di mutuo, pari ad Euro 793.077,56 oltre ad interessi al tasso indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo qui opposto. 9) Le spese di lite. L'esito della lite induce alla parziale compensazione delle spese nella misura di 2/5, con residuo a carico della parte opponente, liquidato in dispositivo secondo i valori medi di cui al D.M. n. 55 del 2014 (individuati, sulla scorta del valore concreto della controversia, assumendo un aumento complessivo del 15 % dei valori relativi allo scaglione Euro 250.000,00 - Euro 520.000,00 ed un ulteriore aumento del 15 % sul valore così ottenuto ai sensi dell'art. 6 del D.M. citato), con opportuno aumento del 20 % dei valori relativi alla fase introduttiva e di decisione in ragione del numero e della complessità delle questioni dedotte da parte opponente, e così (per i valori interi prima della detta compensazione): Euro 3.375,00 per la fase di studio; Euro 2.672,40 fase introduttiva; Euro 9.915,00 fase istruttoria; Euro 7.044,00 fase di decisione; Euro 26.457,00 a seguito del primo aumento del 15%; Euro 30.425,96 a seguito del secondo aumento del 15%; quindi, limitatamente al residuo posto a carico dell'opponente (3/5), per un totale di Euro 18.255,57. P.Q.M. Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita: 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 127/2019 qui opposto; 2) condanna (...) a pagare in favore di (...) s.r.l., per i titoli meglio specificati in motivazione, la somma di Euro 793.077,56, oltre interessi al tasso indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo; 3) rigetta la domanda di cancellazione proposta dall'opponente ai sensi dell'art. 89 c.p.c.; 4) condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite che, già compensate nella misura di 2/5, liquida in complessivi Euro 18.255,58, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per Legge. Così deciso in Marsala il 10 febbraio 2021. Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2021.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE Nella persona della dott.ssa Francesca Bellafiore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 382 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 TRA (...), C.F. (...), (...) C.F. (...), (...) C.F. (...), (...), C.F. (...), (...), C.F. (...), (...), C.F. (...), (...), C.F. (...) eredi di (...), rappresentati e difesi dall'avv. PI.AN. nonché congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. LA.GI. ed elettivamente domiciliati presso lo studio del detto ultimo professionista, in Palermo, via (...) ATTORI E (...) S.P.A., C.F./P.I. (...), nella qualità di impresa designata ad operare per conto del Fondo di G. per le vittime della strada, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ES.GI. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. La.Ga. in Marsala, via (...) CONVENUTO E (...), C.F. (...), rappresentato e difeso dall'avv. GI.SA. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto professionista, in Mazara del Vallo c.so (...) CONVENUTO E (...), C.F. (...), rappresentato e difeso dall'avv. PE.VI. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto professionista, in Mazara del Vallo, via (...) CONVENUTO Avente ad oggetto: Morte MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'atto di citazione introduttivo del processo, (...), (...), (...), (...), (...), (...) e (...), tutti quali fratelli ed eredi di (...), premettendo essere rimasto quest'ultimo coinvolto in un sinistro (mortale) occorso in data 10.5.2015, alle ore 6,15 circa in M. del V., L. M. all'altezza del civico 5 - quando il predetto S., percorrendo la strada a bordo del proprio velocipede mantenendo la destra (lato mare), veniva investito dalla vettura (...) tg. (...), scoperta di valida assicurazione, di proprietà di (...) e condotta da (...), minorenne e sprovvisto di patente, il quale provenendo a forte velocità dallo stesso senso e direzione di marcia del (...), poneva in essere una frenata di 32 mt, perdendo il controllo del mezzo, intraversava verso destra e colpiva dapprima il ciclista nella parte posteriore e poi, ribaltandosi, finiva la sua corsa contro un albero e due panchine, così causando il sinistro de quo, mentre il corpo del (...) veniva sbalzato a diversi metri di distanza terminando la proiezione sullo stesso tronco dell'albero abbattuto - hanno esposto essere intervenuti sul luogo del sinistro i Carabinieri ed essere stato, inoltre, il (...) rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Palermo (proc. RG 819/2015) per i detti fatti. Hanno quindi affermato di avere patito in conseguenza del decesso del congiunto un "danno tanatologico iure proprio" in connessione con il vincolo familiare e, dunque, con gli indirizzi interpretativi in tema di danno esistenziale da perdita del rapporto familiare e danno morale patito dai prossimi congiunti della vittima primaria. Soffermandosi, inoltre, sulla giurisprudenza che esclude essere l'assenza di coabitazione elemento decisivo per negare la configurabilità in capo ai parenti superstiti di una situazione giuridicamente tutelata, hanno inoltre affermato di avere sostenuto a seguito del sinistro esborsi di Euro. 2.402,00 a titolo di spese funerarie, ed Euro. 1.414,00 per servizi funebri, nonché di avere diritto all'ulteriore importo di Euro. 3.000,00 come da fattura per l'assistenza infortunistico - assicurativa prestata dalla (...) s.r.l. che pure aveva provveduto ad avanzare la richiesta di risarcimento alla Consap GVS, (...) s.p.a. (...). Richiamando, quindi, le Tabelle del Tribunale di Milano ai fini della quantificazione del risarcimento richiesto, hanno in conclusione domandato, previa concessione di una provvisionale, nel merito: accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità di (...) nella causazione del sinistro, ritenere fondata la domanda e per l'effetto condannare i convenuti in solido, al risarcimento di tutti i danni morali, esistenziali, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli attori a seguito dell'occorso o alla somma che risulterà provata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore avv. (...) antistatario ex art. 93 c.p.c. Si è costituita in giudizio la (...) preliminarmente affermando la necessità di sospendere ai sensi dell'art. 295 c.p.c. il presente procedimento in attesa della definizione del procedimento penale n. 819/2015 r.g.n.r pendente dinanzi il Tribunale per i minorenni di Palermo a carico del (...). Ha poi asserito che in mancanza di prova certa circa la scopertura assicurativa dell'autovettura targata (...), deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di essa convenuta (...) quale impresa designata dal (...) e, quindi, osservando avere valore probatorio pieno circa l'assenza della detta copertura il rapporto della P.A., ha rilevato non emergere nella specie una contravvenzione nei confronti del (...), proprietario della vettura coinvolta nel sinistro. Ha poi sostenuto, nel merito, essere gli attori onerati non solo di provare l'effettivo accadimento del sinistro con le modalità riferite ma anche la condotta di guida tenuta dallo sfortunato ciclista, sì da non incorrere nella presunzione di colpa di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., reputando, per converso, plausibile che le gravi lesioni riportate dal (...), tali da causarne il decesso, possano essere ricondotte in maniera concorsuale al comportamento illegittimo dallo stesso tenuto, in base alle regole di cui agli artt. 182 C.d.S. - che impone ai velocipedi di circolare il più possibile vicino al margine destro della carreggiata - e 337 del Regolamento C.d.S., che impone ai ciclisti di evitare improvvisi scarti ovvero movimenti a "zig zag". Quanto poi al profilo del risarcimento richiesto dagli attori, pur ammettendo la risarcibilità del danno morale da reato iure proprio patito dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 2059 c.c. in relazione all' art. 185 c. p., ha escluso la spettanza di qualunque ulteriore posta risarcitoria "a titolo di danno biologico iure ereditario, né tantomeno ... un danno psichico" in assenza di prova circa la "sofferenza esistenziale" patita dal de cuius "della lucida attesa dell'estinzione della propria vita", essendo peraltro il (...) deceduto nella immediatezza del fatto. Negando quindi la risarcibilità del "danno tanatologico" da perdita del diritto alla vita, stante l'impossibilità di configurare l'acquisizione di un diritto risarcitorio derivante dalla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del titolare e da questo fruibile solo in natura, ed escludendo, infine, la riparazione dei danni di natura patrimoniale pure pretesi dai ricorrenti, onerati di provare l'effettivo esborso delle somme, ha domandato: in via preliminare e pregiudiziale, sospendere il presente procedimento civile in attesa che venga definito il procedimento penale pendente dinanzi il Tribunale dei minori di Palermo n. 819/2015 r.g.n.r. che vede imputato (...); nel merito, rigettare la domanda attrice siccome infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese ed onorari; in subordine, liquidare agli attori nella qualità loro propria il risarcimento in effetti spettante al netto del 50% ex art. 2054 comma 2 c.c. Si è costituito (...), negando, innanzi tutto, la sussistenza di ogni propria responsabilità in ordine all'accaduto, per avere esso convenuto, anni prima del sinistro (probabilmente nel 2011), "regalato" il veicolo coinvolto nell'occorso alla nipote Calandrino Brigida e al marito (...), genitori del (...), senza tuttavia avere formalizzato il relativo passaggio di proprietà, sebbene la vettura fosse stata materialmente affidata ai medesimi che la utilizzavano, pur sfuggendo la stessa alla relativa custodia, il giorno del sinistro e messa in circolazione contro la volontà di esso (...), per avere il (...), sottratto le chiavi ai relativi genitori. Ha poi affermato essere stato comunque il sinistro causato, parimenti, dalla condotta di (...), avendo quest'ultimo, cambiando improvvisamente direzione di marcia, mandato in confusione il (...), già di per sé insicuro nella conduzione del mezzo. Contestando, quindi, tutte le pretese risarcitorie ex adverso avanzate, ha in conclusione domandato: rigettare, perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, tutte le domande attoree svolte nei confronti di (...); nella denegata ipotesi che le domande svolte dai (...) trovino un qualche ingresso, ricondurre e limitare la quantificazione del danno per singolo attore in relazione a quanto sarà provato in corso di causa, e riconoscere il diritto del convenuto, (...), a essere manlevato da ogni refluenza passiva e contraria dalla (...) spa, che copre i rischi in caso di vettura scoperta di idonea garanzia assicurativa, e dallo stesso (...). Con salvezza di spese e compensi nei confronti degli attori. Si è pure costituito nel processo (...) affermando essere certo che egli stesso privo di patente perché minorenne e tenendo una velocità non adeguata al luogo, abbia investito il velocipede condotto dal (...), ma ha sostenuto avere costituito, nella specie, la condotta del (...) "concausa" dell'evento, per l'improvviso cambio di direzione del velocipede tale da avere mandato in tilt esso (...), già di per se insicuro nella conduzione del mezzo. Asserendo, comunque, di avere acquisito le chiavi dell'auto di nascosto da casa dei genitori, ha in conclusione domandato: respingere perché infondate in fatto e diritto tutte le domande svolte dai (...), incidentalmente accertando che l'incidente stradale è avvenuto per cause imprevedibili e/o per caso fortuito ed eventualmente per il concorso del comportamento anomalo tenuto dal (...); nella denegata ipotesi che le domande svolte dai (...) trovino un qualche ingresso ricondurre e limitare la quantificazione del danno per singolo attore in relazione a quanto sarà provato in corso di causa. Con salvezza di spese e compensi nei confronti degli attori. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., gli attori, nella relativa prima memoria hanno contestato le avversarie deduzioni negando comunque ogni concorso di colpa della vittima e ribadendo sia la responsabilità del (...) - che procedeva ad una velocità elevata e non consona allo stato dei luoghi, il tutto aggravato dalla inesperienza del conducente (minorenne e senza patente) - sia il diritto al risarcimento dei danni richiesti, per avere i parenti sofferto molto per la perdita del proprio caro e, inoltre, in ragione dei rapporti quotidiani mantenuti e delle frequentazioni ricorrenti, con conseguente sconvolgimento della serenità familiare e profondo turbamento dell'animo di tutti gli eredi per la scomparsa del congiunto. Hanno inoltre reiterato la responsabilità del (...), per non essere stato comunque il cambio di proprietà mai formalizzato nei pubblici registri automobilistici e permanendo, dunque, in capo allo stesso convenuto l'obbligazione solidale di risarcimento, atteso che il medesimo non avrebbe dovuto consegnare il veicolo, nemmeno a titolo gratuito, se non nel momento in cui fosse stato certo della messa in circolazione del mezzo con valida assicurazione. Hanno quindi ribadito le originarie conclusioni rassegnate. Alcuna memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. hanno depositato i convenuti. La causa è stata istruita in via documentale, con l'escussione di testi e con l'espletamento di una ctu medico-legale. 1. In via preliminare. Va preliminarmente rilevato che le parti tutte hanno depositato le rispettive comparse conclusionali nel termine originariamente assegnato (cfr. il verbale di udienza del 7.1.2020), risultando altresì integralmente decorso, alla data della presente decisione, anche il termine per le successive memorie di replica (depositate, invero, unicamente dall'attore in data 13.3.2020), pur tenendosi conto del regime di sospensione dei termini processuali ex D.L. n. 11 del 2020 e D.L. n. 18 del 2020 e s.m.i. Sempre in via preliminare, devono essere ora ribadite le considerazioni già svolte nella ordinanza del 31.7.2018 - cui si rinvia - in ordine alla procedibilità della domanda attorea e sulla non necessità della sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del procedimento penale dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Palermo instaurato nei confronti del (...), come invece eccepito e richiesto da parte convenuta. 2. L'oggetto della lite. Nel merito, va rilevato che pacifico il fatto storico del sinistro mortale indicato nell'atto introduttivo, avvenuto in data 17.5.2015 in Mazara del Vallo sul lungomare (...) - con il coinvolgimento, da una parte, di (...) alla guida dell'autovettura (...) tg (...) e, dall'altra parte, (...), a bordo del velocipede (...), deceduto subito dopo il sinistro (cfr. anche l'informativa di reato del 18.5.2018 redatta dai Carabinieri di Mazara del Vallo allegata alla Consulenza Tecnica disposta dal P.M. nel proc. n. 819/15 RNR Tribunale per i Minorenni di Palermo, all. 2 nel fascicolo dei ricorrenti) - le parti discutono nell'odierno processo, innanzi tutto, della effettiva ricorrenza di una responsabilità risarcitoria in capo, per un verso, alla (...) n.q. di impresa designata dal (...) - contestando la detta convenuta l'assenza di prova circa l'inesistenza della copertura assicurativa - e, per altro verso, in capo al (...), il quale asserisce di avere invero "regalato" il mezzo presunto responsabile ai genitori del (...). Controversa è inoltre la esclusiva riferibilità dell'occorso al (...) e, sotto un ulteriore (ma connesso) profilo, la risarcibilità dei danni pretesi dagli istanti. 3. La legittimazione passiva di (...) n.q. di impresa designata dal (...) e la posizione di (...). Orbene, quanto alla posizione dei convenuti (...) e (...) - che hanno, come detto, contestato la pretesa attorea anche in punto di riferibilità a ciascuno di essi di una qualche responsabilità e/o obbligazione risarcitoria - non sembra, invero, potersi dubitare, in primo luogo, della legittimazione passiva della società convenuta n.q. di impresa designata dal (...) rispetto alla domanda risarcitoria, tenuto conto delle allegazioni operate dagli istanti ed emergendo dagli atti e, precisamente, dall'informativa di reato del 18.5.2018 relativa all'incidente redatta dai Carabinieri intervenuti (cfr. in allegato alla Consulenza Tecnica disposta dal P.M. nel proc. n. 819/15 RNR Tribunale per i Minorenni di Palermo, all. 2 all'atto di citazione), nonché dalla stessa nota della Consap dell'8.9.2015 in esito alla richiesta di informazioni per l'identificazione dell'assicuratore del veicolo (cfr. all. 11 all'atto di citazione), essere il veicolo (...) tg. (...) condotto dal (...) in occasione del sinistro sprovvisto di copertura assicurativa (nell'informativa di reato è indicato che il detto mezzo è "non coperto da alcuna polizza assicurativa" e, in senso analogo, nella citata nota della Consap si legge: "copertura non trovata per il veicolo interrogato"), con conseguente riconducibilità della fattispecie, stante il valore probatorio della citata documentazione, nell'alveo dell'art. 283 lett. b) D.Lgs. n. 209 del 2005. Quanto poi alla posizione del (...), deve osservarsi quanto segue. Il (...) va qualificato come titolare del veicolo asseritamente responsabile, essendo il predetto indicato quale proprietario del mezzo nei diversi verbali redatti dalla P.G. anche in sede di sequestro probatorio (v. sempre in allegato alla Consulenza Tecnica disposta dal P.M. nel proc. n. 819/15 RNR Tribunale per i Minorenni di Palermo, all. 2 all'atto di citazione) e, dunque, in ragione del valore presuntivo circa la titolarità del bene mobile registrato in capo al soggetto che tale risulta dai Pubblici Registri (v. anche recentemente Cass. ord. 6385/2020), trattandosi di presunzione non superata, nella specie, dalla tesi della disposizione donativa del veicolo che il (...), per come dalle stesso sostenuto, avrebbe operato in favore dei genitori del (...). Non decisive si rivelano, infatti, le prove orali espletate sullo specifico aspetto, stante il legame di parentela dei testimoni escussi, Calandrino V. e (...) M., con lo stesso (...) ("zio" della Calandrino, per come dalla medesima testimone precisato) e con il (...) (essendo i citati testi genitori del convenuto (...), per come dagli stessi indicato) - legame altresì influente sull'attendibilità dei medesimi testi - e in assenza di ulteriori dati di riscontro in ordine alla presunta donazione del veicolo condotto dal (...), già affermata dal (...) senza una precisa collocazione temporale dell'atto che, comunque, sarebbe soggetto alle formalità prescritte dall'art. 782 c.c., nulla emergendo, d'altro canto, né risultano specifiche allegazioni ad opera dell'interessato, circa la concreta ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 783 c.c. Non appare ricorrere, poi, nella specie la "esimente" ex art. 2054 comma 3 c.c. in ordine alla circolazione del veicolo contro la volontà del titolare, la quale richiede, invero, l'allegazione e la dimostrazione del concreto e idoneo comportamento ostativo, secondo l'ordinaria diligenza, specificamente inteso a vietare e impedire la circolazione del veicolo, mentre non è all'uopo sufficiente che la circolazione avvenga senza il consenso del proprietario (cfr. tra le tante Cass. 15521/2006). Nel caso in esame lo stesso (...) afferma di avere, invero, "affidato" il veicolo ai (...), nonostante la mancanza del formale passaggio di proprietà e, comunque, senza specifici impedimenti all'uso, non dedotti né allegati dal convenuto (v. peraltro Cass. 12255/1998 secondo cui non sarebbe sufficiente il mero divieto opposto al momento dell'affidamento in custodia a un terzo quale, ad esempio, il divieto di consegnare ad altri le chiavi del mezzo, non costituendo esso un impedimento frapposto con atti idonei). Non è chiaro, infine, in quale luogo, inaccessibile a terzi, sono state riposte le chiavi del mezzo e quali cautele siano state in concreto adottate, anche dagli affidatari del veicoli, onde impedire l'uso improprio del mezzo. 4. La responsabilità in ordine alla verificazione del sinistro. Venendo ora ai profili di responsabilità in ordine alla causazione dell'incidente, rilevanti (anche) ai fini di cui all'art. 283 lett. b C.A.P. - quale norma che, presupponente essere stato il sinistro causato dal veicolo non assicurato in base alla disciplina di cui all'art. 2054 c.c., sarebbe atta a fondare la responsabilità del (...), pure nella specie evocato in giudizio, in persona della relativa Impresa designata - occorre innanzi tutto ricostruire la dinamica dell'accadimento. Nel caso in esame, pur dovendosi escludere la rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese nel corso del processo dai testi escussi (che nulla sono stati in grado di riferire sulle modalità del sinistro), rilevanti indicazioni si desumono, tuttavia, e in ogni caso, dai numerosi dati raccolti nell'ambito del procedimento penale nei confronti del (...), imputato in relazione ai fatti per cui è processo dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Palermo per il reato, tra gli altri, p. e p. dall'art. 589 commi 1, 2 e n. 3 c.p. (cfr. anche all. 5 nel fascicolo degli attori). Vengono a tal fine in rilievo le indagini tecniche espletate dal perito del P.M. (cfr. all. 2 all'atto di citazione), il quale, dopo avere proceduto alla ricognizione del teatro del sinistro, con rilievi fotografici e metrici ed esaminato gli ulteriori reperti nonché le deformazioni subite dai mezzi coinvolti, dando conto altresì delle sommarie informazioni acquisite, ha ricostruito la dinamica dell'impatto, nei seguenti termini: "il conducente dell'autovettura, subito dopo una curva ad ampio raggio di curvatura volgente a dx, si avvedeva della presenza del velocipede condotto da (...) che lo precedeva nella marcia (fase 1)" e lo stesso "conducente dell'autovettura, così come possibile osservare dalle immagini della telecamera del bar Mucho-Gusto (Allegato 6.1.02), avvedendosi della presenza del velocipede sulla sede stradale, azionava energicamente il sistema frenante convergendo verso dx (fase 1)" indi "In tale fase di scarrocciamento tamponava violentemente il velocipede perdendo il controllo del mezzo ... L'impatto si realizzava tra il fianco sx della vettura con la ruota post. Dx del velocipede, provocando un'evidente deformazione del cerchione post. E della forcella post. Venendo proiettato più oltre". Osserva il perito, inoltre, che "Il conducente dell'autovettura, al momento in cui si è avveduto del pericolo procedeva ad una velocità non inferiore a 90 km/h" mentre "il velocipede ... procedeva ad una velocità di 15 km/h ...". Nel rilevare che la ricostruzione della dinamica e delle velocità di crociera dei mezzi "sono stati ulteriormente verificate" dal consulente "con l'ausilio del software di calcolo ad elementi finiti Eirtual Crash ver. 2.2." (v,. pagg. 37 e ss. della Relazione del ctu), va ora considerato che, in base a tutti dati raccolti e analizzati, il perito ha concluso nel senso che "il sinistro in cui ha perso la vita (...), conducente del velocipede (...), è stato determinato dalla condotta poco attenta e imprudente adottata da (...), conducente della (...) targata (...). Il conducente del velocipede veniva tamponato mentre procedeva regolarmente accostato sulla propria dx, coerentemente alla presenza di alcune vetture regolarmente parcate sul margine dx della carreggiata". Ribadisce, inoltre, il ctu che "Il conducente dell'autovettura procedeva in un circuito cittadino ad una velocità di 90 Km/h, superiore al limite di velocità imposto di 50/kmh. Il conducente del velocipede procedeva ad una velocità pari a 15 km/h", osservando, infine, che "In relazione agli spazi di avvistamento di cui godeva il conducente dell'autovettura, se avesse prestato attenzione alla guida, sarebbe stato in grado di arrestare in tempo il proprio mezzo evitando il tamponamento del velocipede". Orbene, ritenuto di dovere condividere le conclusioni raggiunte dall'ausiliare, fondandosi il relativo elaborato su un attento esame di tutti i dati obiettivi raccolti ed emersi nel corso delle indagini condotte dalla P.G. (v. anche i numerosi allegati alla Relazione del ctu) e rivelandosi la ricostruzione offerta dal perito, anche alle luce dei sistemi di verifica dal medesimo adoperati, assolutamente coerente e priva di elementi di illogicità, non può che ritenersi l'incidente de quo in via esclusiva riconducibile alla condotta di guida imperita e imprudente, oltre che evidentemente contraria ai limiti di cui all'art. 142 C.d.S., del giovane (...). Alcun dato emerge, d'altro canto, su eventuali profili di colpa della vittima (...), la cui condotta si rivela, invero, del tutto regolare, anche alla luce delle prescrizioni imposte dall'art. 182 C.d.S., trovandosi lo stesso, nella fase immediatamente antecedente all'impatto, sul margine destro della relativa carreggiata, vale a dire in posizione corretta rispetto all'ordinario traffico veicolare e tenendo, ancora, il detto ciclista una velocità del tutto compatibile con i limiti vigenti nel tratto di strada in questione oltre che con le caratteristiche del mezzo condotto. Va peraltro osservato che, in caso - come nella specie - di tamponamento, tenuto conto della regola di cui all'art. 149 C.d.S. - che impone al conducente di garantire in ogni momento l'arresto del mezzo onde evitare collisioni col veicolo che precede - l'avvenuta collisione pone a carico del conducente che segue una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con conseguente non applicabilità della presunzione di pari colpa ex art. 2054 comma 2 c.c. - invocata invece nel caso in esame dai convenuti - spettando, invero, a colui che urta fornire la prova liberatoria e, dunque, dimostrare che il mancato tempestivo arresto del proprio veicolo con la conseguente collisione sono stati determinati da cause, in tutto o in parte, a lui non imputabili (cfr. Cass. 12108/2006. La giurisprudenza maggioritaria ritiene, in particolare, che nel caso di collisione di veicoli da tergo, la presunzione legale di colpa a carico del conducente è superata dalla presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza e, quindi, dalla colpa esclusiva a carico del veicolo che segue, salva la prova liberatoria a carico di tale ultimo conducente, come sopra indicato. V. tra le tante, Cass. 1144471998, Cass. 3282/2006, Cass. 19493/2007, Cass. 16376/2010, Cass. 13703/2017). Ciò posto, nella fattispecie concreta, non si ravvisa alcun elemento che induca a reputare superata la indicata presunzione di colpa esclusiva del veicolo tamponante, non risultando, peraltro a fronte della elevatissima velocità di crociera tenuta dal (...) e degli spazi di avvistamento di cui lo stesso conducente godeva, la verificazione di un qualche anomalo, improvviso e imprevedibile ostacolo, tale non potendosi qualificare, comunque, la presenza del velocipede, altresì correttamente marciante, come detto, sul margine destro della carreggiata. Non risultano, per altro verso, sulla base dei superiori dati raccolti, condotte anomale del ciclista e/o eventuali scarti improvvisi o movimenti a "zig zag" in base alla regola richiamata dalla Compagnia convenuta, ovvero eccezionali e repentini cambi di direzione imprevedibili dal conducente antagonista. Va infatti ribadito che emerge, viceversa, dagli accertamenti eseguiti in sede penale, un comportamento del (...) del tutto regolare e compatibile con le regole di condotta imposte e/o esigibili in base alle circostanze del caso. In definitiva, dunque, la responsabilità in ordine alla causazione dell'incidente deve essere esclusivamente ascritta al (...) che con la sua condotta imprudente e imperita, nei termini sin qui precisati, ha determinato il sinistro. 5. I danni risarcibili. Premessa. Deve ora trattarsi il profilo dei danni risarcibili. Sembra innanzi tutto opportuno premettere, a fronte delle molteplici e variegate qualificazioni offerte dalle parti in causa circa i pregiudizi suscettibili di riparazione, che l'illecito civile può, in termini generali, causare danni non soltanto al soggetto direttamente leso che perde la vita (o che ne rimane gravemente leso) ma anche nei confronti di altri soggetti, assumendo l'illecito in questione valenza plurioffensiva. Trattasi, in particolare, delle vittime cc.dd. secondarie dell'illecito, in genere costituite dai prossimi congiunti della persona offesa ovvero da persone comunque legate alla vittima primaria da un rapporto significativo, le quali possono far valere gli indicati pregiudizi: a) iure proprio, qualora l'evento abbia prodotto direttamente nel patrimonio dei medesimi pregiudizi suscettibili di risarcimento; b) ovvero iure successionis, con riguardo ai danni immediatamente patiti dalla vittima primaria dell'illecito, entrati a far parte del patrimonio del defunto e trasmessi, dunque, agli eredi. Tralasciando, per il momento, il profilo dei pregiudizi patiti dai superstiti iure proprio, con riguardo alla trasmissibilità agli eredi del diritto al risarcimento del danno maturato in capo alla vittima primaria, esso attiene, innanzi tutto, al danno biologico, il cui acquisto in capo al de cuius è ipotizzabile non nel caso di morte immediata della persona lesa, bensì là dove la morte sopraggiunga dopo un certo periodo di tempo, subendo, in tal caso, la vittima una effettiva lesione della salute, giuridicamente rilevante, nell'arco di tempo che va dall'infortunio alla morte, sì che il conseguente diritto al risarcimento del danno viene acquisito dalla vittima e trasmesso agli eredi, poiché questo caso il leso è ben in grado di avvertire la "perdita" (cfr. tra le altre Cass. 6754/2011). Precisato che verrebbe in rilievo in tale ipotesi il c.d. "danno biologico terminale", da tenersi distinto dal c.d. "danno catastrofale" o "danno morale terminale" consistente nella "sofferenza provata dalla vittima" (cfr. per tale distinzione, tra le altre, Cass. 23183/2014 e recentemente Cass. 26727/2018), va ora rilevato che, ulteriormente differente dai detti danni - patiti dalla vittima primaria e, dunque, trasmissibili iure successionis ai relativi eredi - è il c.d. "danno tanatologico", vale a dire il danno da perdita della vita in sé e per sé considerata. Sul tema, come noto, il contrasto interpretativo insorto nella Terza Sezione civile della Cassazione tra l'indirizzo tradizionale contrario alla configurabilità di un danno da perdita della vita trasferibile agli eredi (cfr., ex multis, Cass. 5136/1998, Cass. 1633/2000, Cass. 7632/2003 e Cass. 12253/2007) e il differente principio indicato da Cass. 1361/2014 - che ha ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della vita autonomo, in ragione della diversità del bene tutelato, dal danno alla salute, nella sua duplice configurazione di danno "biologico terminale" e di danno "catastrofale" e suscettibile di ristoro anche in caso di morte cosiddetta "immediata" o "istantanea" - è stato superato dalle Sezioni Unite che, in sintonia con l'orientamento tradizionale, hanno affermato il seguente principio di diritto: "In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo" (Cass. S.U. 15350/2015). 5.1. Il danno tanatologico. Ciò chiarito in termini generali, va ora rilevato che gli odierni attori, i quali altresì si proclamano "eredi del sig. (...)", allegano invero - sia pure con i limiti di cui si dirà nel prosieguo - una serie di danni che ad essi spetterebbero non tanto iure successionis, bensì siccome dai medesimi immediatamente patiti (iure proprio) in conseguenza della perdita del congiunto derivata dal sinistro. L'unico pregiudizio tra quelli indicati nell'atto di citazione che, per quanto sopra esposto, potrebbe essere fatto valere dagli eredi del de cuius, è il c.d. "danno tanatologico", sebbene il richiamo al detto pregiudizio risulti operato nell'atto introduttivo dell'odierno processo con l'uso dell'espressione "iure proprio" e, inoltre, in connessione con il "vincolo familiare tra la vittima dell'illecito e il soggetto che subisce il pregiudizio di rimbalzo" (v. pag. 4 dell'atto di citazione), che però, come si dirà, attiene al differente danno non patrimoniale c.d. parentale. Orbene, con riguardo al richiamato danno tanatologico, anche a volere riconoscere l'astratta ipotizzabilità di un siffatto pregiudizio da perdita della vita - da riferirsi, pur sempre, alla persona del de cuius e da quest'ultimo, quindi, trasmissibile ai relativi eredi - osta, comunque, nel caso in esame, al riconoscimento della indicata posta risarcitoria la circostanza che il decesso del (...) risulta essersi verificato nella sostanziale immediatezza dell'evento (cfr. anche nella informativa di reato relativa all'incidente stradale del 18.5.2018, più volte citata). Va infatti ribadito che il pregiudizio da perdita della vita non è risarcibile (iure hereditatis) qualora il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, mancando in tali casi il soggetto cui la perdita del bene sia collegabile e nel cui patrimonio il relativo diritto possa ritenersi essere acquisito (cfr. Cass. S.U. 15350/2015 cit. V. anche più recentemente Cass. 28989/2019). 5.2. Il danno da perdita del rapporto parentale. Passando, quindi, al profilo dei danni risarcibili ai congiunti iure proprio, vengono in rilievo, in primo luogo, i danni non patrimoniali da morte della persona cara di norma connessi al dolore provato ed alle eventuali conseguenze sulle abitudini di vita nonché, se del caso, all'insorgere di una malattia (una sindrome depressiva, per esempio). Non può, sul punto, non richiamarsi il noto principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 26972/2008), secondo cui il danno non patrimoniale ex art. art. 2059 c.c. ha natura omnicomprensiva e anche quando l'illecito non integri gli estremi di un reato, il danno non patrimoniale è sempre risarcibile nel caso di offesa a diritti della persona di rilievo costituzionale, la cui tutela minima è quella risarcitoria. In disparte ogni considerazione sulla configurabilità di un danno biologico sofferto iure proprio da perdita del congiunto, non riconoscibile nel caso di specie alla luce degli esiti della ctu medico-legale espletata nel corso del processo (il consulente, eseguito l'esame della documentazione in atti e raccolte le notizie anamnestiche, ha affermato che "A seguito dell'evento luttuoso datato 15.05.15, in cui decedeva il sig. (...), le signore (...), (...), (...) e (...), sorelle del de cuius, non hanno riportato postumi permanenti configuranti danno biologico" e "Quanto alla sig.ra (...), al sig. (...) e al sig. (...), fratelli del de cuius, pur non essendosi presentati alla convocazione e pertanto non aver potuto effettuare un colloquio clinico, è possibile affermare che l'assenza di documentazione medica permette di giungere alle medesime conclusioni e di non riconoscere alcun danno biologico") - trattandosi, peraltro, di conclusioni non sottoposte a revisione critica ad opera delle parti ed avendo, in ultimo, gli stessi istanti mostrato di condividere l'esclusione de qua, dichiarando espressamente di rinunciare alla pretesa a titolo di danni di natura psichico-biologica (cfr. la comparsa conclusionale dei ricorrenti) - va ora rilevato che la perdita della persona cara assume comunque specifico rilievo, in quanto si concreta in una lesione dell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, oltre che all'inviolabilità della libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, trattandosi di diritti che trovano riconoscimento e tutela nelle norme di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost. e che, peraltro, si differenziano, sotto il profilo logico, sia dall'interesse alla salute (tutelato attraverso il risarcimento del danno biologico, dall'art. 32 Cost.) sia dall'interesse all'integrità morale (ai sensi dell'art. 2 Cost. cui si riferisce il danno morale soggettivo). Di tali pregiudizi si deve tenere conto nella liquidazione secondo quanto allegato e provato dalla parte, purché l'offesa sia comunque "grave" ed il danno "serio" (non bagatellare) e con il duplice limite di non trascurare alcun danno e di non operare duplicazioni di pregiudizi assimilabili. Determinerebbe, infatti, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente, ma unitariamente ristorato (Cass. 25351/2015 v. in precedenza Cass. S.U. 26972/2008). Il pregiudizio derivante dalla lesione di interessi della persona costituzionalmente protetti assume, infatti, di norma, una doppia dimensione fenomenologica, quella di tipo dinamico-relazionale e quella di natura interiore, vale a dire la sofferenza morale intesa in senso stretto, sì che, e trattandosi, in ogni caso, di un danno conseguenza, per la valutazione e liquidazione di siffatto pregiudizio deve tenersi conto non dell'evento in sé considerato, bensì delle conseguenze pregiudizievoli dell'evento stesso (cfr. anche Cass. 6701/2018). Il danno non patrimoniale da morte del un congiunto, in altri termini, non è un danno in re ipsa, dovendo lo stesso essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, sebbene, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, sia consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base, tuttavia e pur sempre, di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire (Cass. civ., n. 907/2018). Tale danno si concreta non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (cfr. Cass. 16992/2015), sì che deve tenersi conto, ai fini della riconoscibilità della indicata posta e della conseguente liquidazione, della durata e intensità del vissuto, della composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, dell'età della vittima e quella dei familiari danneggiati, della personalità individuale di costoro, della loro capacità di reazione e sopportazione del trauma (cfr. Cass. 14655/2017). Si è in particolare affermato che "spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita). È in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza, il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale" rimanendo "in ogni caso, fermi i principi che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, sì che, ad esempio, nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso e ulteriore rispetto alla sofferenza morale (rigorosamente comprovata) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare; tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 21060 del 19/10/2016, Rv. 642934 - 02; Sez. 3, Sentenza n. 16992 del 20/08/2015, Rv. 636308 - 01)" (così Cass. 28989/2019). Ne deriva che, pur potendosi far rientrare nel notorio la circostanza che il decesso di un prossimo congiunto è idoneo a procurare ai superstiti una intensa sofferenza morale, il patema d'animo da recisione di legami inter-familiari non può automaticamente tradursi in un danno da lesione del rapporto parentale nella sua ampia accezione indicata, incombendo sull'attore, al fine di consentire un'adeguata personalizzazione del danno, ricostruire, in maniera specifica, gli elementi circostanziali espressivi di una sofferenza soggettiva peculiare e straordinariamente differente e irriducibile a quella ordinariamente connessa a un evento simile (cfr. Cass. 913/2018). Ciò posto, e venendo, dunque, alla fattispecie concreta, va osservato che, al di là dell'assenza di ogni convivenza tra i superstiti e la vittima primaria dell'illecito non evincibile dagli atti di causa e risultando, al contrario, dai dati anagrafici offerti la diversità degli indirizzi di residenza di ciascuno degli attori e del de cuius (v. all. 6 all'atto di citazione) - sebbene l'elemento della convivenza debba ritenersi, per quanto sopra detto, non decisivo in ragione della prossimità formale del rapporto parentale nella specie esistente tra la vittima primaria e i ricorrenti (fratelli) - le uniche allegazioni specifiche operate dagli istanti circa la concreta rilevanza, intensità e permanenza del legame attengono invero alla sola posizione di (...), sorella del de cuius, per cui la parte attrice ha pure formulato esplicite richiesta di prova orale. Con riferimento alla predetta (...), le dichiarazioni rese dai testi escussi consentono, invero, di delineare con sufficiente determinazione la persistenza ed entità delle frequentazioni mantenute tra la stessa e il de cuius, quanto meno sino all'anno 2011 (cfr. quanto riferito dalla teste (...) - la quale ha confermato l'aiuto "quotidiano" nelle "faccende domestiche" prestato dalla detta attrice al fratello e lo "accudimento" reso dalla stessa (...), soprattutto "in primavera. Dal 2008 sino al 2011 ..." - e (...), che ha dichiarato di "vedere" il (...) quando quando quest'ultimo andava a trovare la sorella (...)). Viceversa, alcun dato concreto circa la sussistenza ed effettiva consistenza delle frequentazioni tra il de cuius e gli altri ricorrenti e, dunque, sulla portata delle (eventuali) modificazioni impresse sulla vita quotidiana di questi ultimi in conseguenza della perdita del congiunto, risulta specificamente offerto relativamente alla posizione dei detti ulteriori attori. È appena il caso di rilevare che dalla ctu espletata nel corso del processo e, in particolare, dalle notizie anamnestiche raccolte dallo stesso ausiliare emergerebbero, invero, rapporti familiari col (...) che, a parte la posizione, come detto, di (...), si rivelano tuttavia, rispetto agli altri fratelli, meno intensi se non, in certi casi, sostanzialmente diradati. In particolare, (...) ha riferito all'ausiliare che "negli ultimi tempi a causa di dissapori familiari non avevano contatti" (v. pag. 9 della Relazione del ctu), mentre (...), (...) e (...) nemmeno si sono presentati alla visita fissata dal ctu, "in quanto come riferito dalle sorelle, sono residenti fuori dalla Sicilia" (v. pag. 9 della Relazione del ctu). Quanto poi alle restanti sorelle (...) e (...), pur dando conto la prima dei "momenti di sconforto e crisi di pianto" sofferti per la perdita del fratello e la seconda dell'asserita frequentazione quotidiana col de cuius (rimasta, però, detta frequentazione non aliunde dimostrata), non appare comunque privo di rilievo il riferimento dalle medesime attrici operato alla perdita di altro fratello occorsa nell'anno 2017, convivente, in particolare, con (...) per come da quest'ultima indicato al ctu (cfr. pagg. 5 e 7 della Relazione del ctu), così come significativo appare quanto riferito da (...) sui vissuti di agitazione, collegati però dalla medesima a differenti problematiche familiari. Così essendo, mentre con riguardo a (...) deve ritenersi configurato il danno da perdita del rapporto parentale nell'ampia accezione sopra delineata e, pertanto, incidente sia sul piano morale soggettivo della sofferenza patita - e ciò anche sulla base di un sistema probatorio di tipo presuntivo che consente di inferire dal fatto noto del rapporto "nominato" di parentela (cfr. anche il certificato di stato di famiglia del (...), all. 6 all'atto di citazione) l'esistenza di tale componente di danno non patrimoniale, rientrando, peraltro, nel notorio l'idoneità del decesso di un prossimo congiunto a procurare ai superstiti una intensa sofferenza morale - sia sul piano dinamico-relazionale della vita quotidiana attiva del soggetto - in ragione della vicinanza e assidua frequentazione dalla stessa (...) mantenuta col de cuius, quanto meno sino all'anno 2011, in base a quanto emerso all'esito dell'istruttoria svolta - altro è a dirsi con riguardo alla posizione degli ulteriori ricorrenti, (...), (...), (...), (...), (...) e (...), per i quali, pur potendosi ritenere ragionevolmente configurato il profilo della sofferenza morale in senso stretto - trattandosi di conseguenza che, anche in ragione della prossimità formale del legame parentale in concreto sussistente (cfr. all. 6 all'atto di citazione), solitamente si accompagna alla morte del congiunto (fratello), peraltro, inaspettata e violenta, come nella specie avvenuta - è l'assenza di ogni più specifica allegazione circa la concreta rilevanza, intensità e permanenza del rapporto familiare e, dunque, circa gli eventuali risvolti del decesso del congiunto sullo svolgimento della vita quotidiana di ciascuno dei predetti istanti, ad impedire il riconoscimento ai menzionati (...), (...), (...) (...), (...) e (...) di un danno non patrimoniale diverso e ulteriore dal patimento interiore, non essendo a ciò sufficiente, come sopra esposto, il generico riferimento alla perdita delle abitudini quotidiane e/o allo sconvolgimento esistenziale cagionato dalla morte del congiunto, astrattamente e ipoteticamente enunciato. Venendo, ora, alla liquidazione degli indicati pregiudizi, può farsi riferimento, in difetto di criteri stabiliti dalla legge, ai parametri di cui alle Tabelle elaborate dall'Osservatorio del Tribunale di Milano (per l'anno 2018), cui la Suprema Corte riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. 12498/2011 nonché, più recentemente, Cass. 20895/2015 e, tra le altre, Cass. 11754/2018). Le citate Tabelle prevedono, in particolare, in favore del fratello per la morte di un fratello una somma che si colloca in una forbice che va da Euro. 24.020,00 a Euro. 144.130,00. Precisato che i valori indicati in tabella sono quelli medi, che la prassi giurisprudenziale ha ritenuto congruo ristoro compensativo nei rispettivi casi di decesso e relazioni parentali ivi previste, ritiene chi giudica che, nel caso in esame, quanto alla posizione di (...) - alla quale va riconosciuto, per quanto sin qui esposto, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale nelle due dimensioni indicate, l'una, per così dire, "statica" e/o interiore (morale) e l'altra "dinamica" e/o esteriore (relazionale) - deve essere liquidato un risarcimento complessivo che, in ragione degli elementi su descritti, appare equo stimare in Euro. 38.000,00, tenuto conto, oltre che della natura del legame familiare invocato, dell'età della vittima primaria (64 anni) e del congiunto superstite alla data dell'evento, delle modalità improvvise della perdita del rapporto parentale, nonché della intensità del legame affettivo mantenuto dalla predetta (...) e della frequentazione con il de cuius sino all'anno 2011 e, ancora, della considerazione che da un certo punto in poi della vita la prospettiva da parte di un fratello del venir meno di altro fratello inizia a concretizzarsi. Quanto, poi, alla posizione degli altri congiunti del de cuius, (...), (...), (...) (...), (...) e (...), la liquidazione del danno non patrimoniale dai medesimi patito in conseguenza della perdita del familiare - da riferirsi esclusivamente, come detto, all'aspetto interiore della sofferenza patita, ragionevolmente conseguente alla improvvisa e violenta scomparsa del fratello - può essere anch'essa operata con riferimento ai valori medi di cui alle citate tabelle del Tribunale di Milano, ma applicando una riduzione del citato valore tabellare, atteso che detto valore individua un importo onnicomprensivo del danno non patrimoniale da perdita del congiunto, includente entrambe le componenti/dimensioni fenomenologiche (morale-interiore e dinamico-relazionale) del pregiudizio, laddove l'unica voce riconoscibile ai predetti attori è quella relativa al danno morale. In particolare, tenuto conto, oltre che della natura del legame familiare invocato, dell'età della vittima primaria e di ciascun congiunto superstite, delle modalità improvvise della perdita e, altresì, della lontananza di alcuni dei fratelli dal luogo di vita del de cuius (precipuamente L., (...) e V., residenti fuori della Sicilia) - lontananza che appare tale da avere presumibilmente attenuato la sofferenza - nonché dell'assenza di coabitazione da parecchio tempo (per come pure desumibile dal certificato storico di famiglia in atti) e, ancora, del comportamento tenuto anche nel corso delle operazioni di consulenza tecnica - che si rivela indicativo di un certo "distacco" rispetto alla vicenda (in particolare, per i fratelli (...), (...) e (...), ma v. anche l'assenza di recenti contatti con il de cuius riferita al ctu da (...)) - nonché, quanto alla posizione delle sorelle (...) e (...), dell'apparente incidenza sui profili di patimento dell'ulteriore lutto subito subito per la perdita di altro fratello successivamente alla scomparsa di (...) e della influenza sullo stato emotivo complessivo di differenti vicende familiari, unitamente all'assenza di ogni allegazione specifica circa l'eventuale refluenza del lutto sulla vita quotidiana, appare congruo individuare il danno morale patito dai predetti restanti fratelli, (...), (...), (...), (...), (...) e (...) in complessivi Euro. 16.000,00 per ciascuno. Gli indicati importi sono liquidati all'attualità e quindi già comprensivi della rivalutazione monetaria. Inoltre, e ritenuto che la sola rivalutazione monetaria non valga a reintegrare pienamente il danneggiato, essa andrà maggiorata degli interessi annualmente maturati al tasso legale, dalla data dell'evento dannoso fino alla data della presente decisione, prendendo come base di calcolo la somma liquidata, devalutata fino alla data dell'evento dannoso e poi, anno per anno, rivalutata fino alla data della presente sentenza, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT (cfr. Cass. S.U. 8521/2007). 5.3. Danni di natura patrimoniale. Passando, ora, ai pregiudizi di carattere patrimoniale che gli attori pure assumono di avere patito iure proprio per la morte del congiunto conseguente al sinistro, devono senza dubbio reputarsi suscettibili di risarcimento le spese funerarie, imprescindibilmente successive alla morte del de cuius e, pertanto, richiedibili dagli eredi iure proprio (e non iure successionis. Cfr. anche Cass. 11601/2005 e, più recentemente, Cass. 11684/2014). Gli istanti hanno prodotto (cfr. all. 10 all'atto di citazione) sia la fattura n. (...) per onoranze funebri - pari ad Euro. 2.402,00 - sia le distinte di versamento in favore del Comune di Mazara del Vallo attinenti ai "proventi per servizi cimiteriali" e "servizi diversi" - pari a complessivi Euro. 3.414,00 - documentando, dunque, l'esborso sostenuto, sia pure ed esclusivamente da (...), che risulta unica intestataria della menzionata fattura n. (...) e quale soggetto che ha eseguito i menzionati versamenti al Comune. Trattandosi, come detto, di spese evidentemente conseguenti al decesso del congiunto, il cui rimborso spetta al superstite iure proprio e non iure hereditatis, va riconosciuto, sebbene in favore della sola (...) che ha sopportato gli indicati esborsi in base a quanto evincibile dagli atti, il risarcimento domandato, nella misura di Euro. 5.816,00, così liquidato all'attualità, oltre interessi legali da calcolarsi come sopra precisato. Non vi è spazio per il riconoscimento di ulteriori poste risarcitorie a titolo di danno patrimoniale. Il riferimento è in particolare alle somme pari ad Euro. 3.000,00 altresì pretese dai ricorrenti per la assistenza infortunistico-assicurativa prestata dalla (...) s.r.l., società operante a marchio Taddia divisione Mortali, nella fase antecedente all'instaurazione del processo, come da mandato in atti. Va sul punto richiamato l'indirizzo interpretativo secondo cui, ove il danneggiato abbia dato incarico ad uno studio di assistenza infortunistica di svolgere attività stragiudiziale volta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto, la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante o sulla sua Compagnia di assicurazione quando sia stata superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (cfr. Cass. 6701/2018 ed ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali, tra cui qui si ricordano Cass. 9548/2017 e Cass. S.U. 16990/2017). Precisato che anche il riconoscimento e la liquidazione di tali esborsi presuppone adempiuto l'onere di allegazione e prova a carico del richiedente - che deve non solo dimostrare l'esborso ma anche dell'attività in concreto espletata dall'agenzia infortunistica e la sua utilità rispetto agli scopi suindicati - sembra a chi giudica che osta, nel caso in esame, all'attribuzione di ulteriori somme al detto titolo l'assenza di adeguata prova circa l'attività effettivamente prestata dalla menzionata società, fatta eccezione per la sola richiesta di informazioni alla Consap per l'individuazione dell'assicuratore del veicolo antagonista (cfr. all. 11 all'atto di citazione) - mentre è riconducibile al legale (e non alla società di infortunistica) l'invito alla negoziazione assistita (cfr. all. 12 all'atto di citazione) - così come indimostrata, in base ai dati offerti, si rivela l'utilità dell'assistenza prestata dalla menzionata società ad evitare il giudizio ovvero ad assicurare una tutela più celere nel senso sopra precisato, non essendo idonei a tal fine né il mandato prodotto dai ricorrenti (cfr. all. 8 all'atto di citazione) né la fattura dell'agenzia (all. alla memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c.) da cui non emerge la consistenza delle prestazioni concretamente rese. 6. Soggetti tenuti all'obbligazione risarcitoria ed eventuale "manleva". Passando, quindi, all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento degli indicati importi, va rilevato che, nel caso in esame, l'azione risarcitoria risulta promossa sia nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili in base alla disciplina in tema di illecito aquiliano, sia nei confronti dell'impresa designata dal (...), chiamata ad eseguire l'obbligazione risarcitoria in base alla speciale disciplina, come anticipato, di cui all'art. 283 lett. b). Ora, una volta acclarata, la responsabilità civile, peraltro in via esclusiva, in ordine alla causazione del sinistro siccome in via esclusiva ascrivibile al (...) conducente del predetto veicolo tg (...), intestato a (...) e sprovvisto di copertura assicurativa, l'integrale ristoro dei danni patiti dagli attori in conseguenza della perdita del congiunto derivata dal su descritto incidente, non potrà che essere posto a carico dell'Impresa designata dal (...), quale soggetto tenuto per legge ad adempiere all'obbligazione del danneggiante ex art. 283 CAP. È appena il caso di rilevare, sotto tale ultimo profilo, ed in connessione anche con l'istanza di "manleva" pure proposta nel processo dal (...) nei confronti dell'Impresa designata, che la natura dell'obbligazione del Fondo (risarcitoria e non indennitaria) rende l'intervento del Fondo stesso - pur sempre ricollegato alla responsabilità del conducente (ignoto o) non assicurato (ovvero assicurato con compagnie in istato di liquidazione coatta) e, altresì, sussistente nel caso di veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario (cfr. l'art. 283 lett. d C.A.P.) - come un intervento di tipo essenzialmente sostitutivo, essendo il Fondo incaricato dalla legge di adempiere all'obbligazione del danneggiante nei limiti dalla legge stessa stabiliti (cfr. 12036/1990 e più recentemente anche Cass. 2347/2011). Ne deriva che, in forza della citata "sostituzione" normativamente prevista, soltanto il Fondo può essere condannato al pagamento del risarcimento riconosciuto in favore degli attori, salvo il diritto di regresso del Fondo stesso, che abbia adempiuto la prestazione risarcitoria, nei confronti dei responsabili. Non può invece configurarsi un diritto di "manleva" azionabile dal responsabile a carico del Fondo, come nel caso di specie invocato dal (...), operando piuttosto il Fondo come una sorta di adiectus solutionis causa (cfr. anche Cass. 2963/2002). L'obbligo dell'Impresa designata sorge, infatti, allorquando siano acclarate, come nella specie per quanto sin qui esposto, l'autenticità del sinistro, l'imputabilità del fatto ad un automobilista nonché la mancanza della copertura assicurativa, e la Compagnia convenuta è per legge la impresa designata dal (...) per garantire il ristoro ai danneggiati da soggetti non coperti per qualsiasi titolo o ragione da assicurazione obbligatoria rc auto, dovendosi, per altro verso, escludere la riconducibilità del rapporto tra il responsabile del sinistro e la detta Impresa nell'alveo rapporto negoziale assicurativo, seppur obbligatorio. Trattasi, inoltre, di un rapporto che, come pure rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, non dà luogo ad una responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. (cfr. Cass. 18401/2009, secondo cui nel sistema della legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli, non si costituisce un rapporto di solidarietà passiva tra il Fondo di G. per le vittime della strada ed il soggetto responsabile del danno, perché l'obbligazione del Fondo ha natura risarcitoria e non indennitaria, ed è sostitutiva di quella del responsabile), fermo restando il diritto dell'Impresa medesima che ha risarcito il danno nei casi previsti dall'art. 283 lett. a, b, c d, d bis, d ter di agire, come anticipato, in via di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese (cfr. l'art,. 292 C.A.P.); diritto, questo, che è rimasto comunque nel caso in esame non specificamente azionato da (...) n.q. 7. Conclusioni e regolamentazione delle spese di lite. Alla luce delle su esposte considerazioni, deve in definitiva accogliersi la domanda attorea nei limiti sin qui descritti e, pertanto, va dichiarata l'esclusiva responsabilità di (...) conducente del veicolo tg. (...) intestato a (...) e sprovvisto di copertura assicurativa, con conseguente condanna della (...) s.p.a. nella qualità di Impresa designata dal (...): a) a corrispondere a titolo risarcitorio all'attrice (...) la somma complessiva di Euro. 38.000,00 oltre interessi al tasso legale da calcolarsi come sopra precisato; b) a corrispondere a titolo risarcitorio all'attrice (...) l'ulteriore importo di Euro. 5.816,00 oltre interessi al tasso legale da calcolarsi come sopra precisato; c) a corrispondere a titolo risarcitorio agli attori (...), (...), (...), (...), (...) e (...), l'importo di Euro. 16.000,00 per ciascuno, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi come sopra precisato. Deve essere invece respinta la domanda di manleva spiegata da (...) nei confronti di (...). Per ciò che attiene alle spese di lite, nei rapporti processuali tra la parte attrice e i convenuti, stante l'accoglimento della domanda nei termini indicati, i convenuti tutti, sostanzialmente soccombenti, vanno condannati a rifondere alla parte ricorrente le citate spese che si liquidano come in dispositivo, applicando una riduzione del 35% sui valori medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della lite (da rapportarsi al decisum) e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata. Vanno invece integralmente compensate le spese di lite nei rapporti processuali tra il (...) e la (...), destinataria, quest'ultima, della domanda di manleva dal primo proposta, tenuto conto delle ragioni dell'odierna decisione e del contegno complessivamente serbato dalle dette parti in ordine alla menzionata istanza. Le spese della ctu vanno definitivamente poste a carico dei convenuti in solido tra loro. P.Q.M. Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 382 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018, tra le parti in epigrafe indicate, così provvede: in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di (...) conducente del veicolo tg. (...) intestato a (...) e sprovvisto di copertura assicurativa, in ordine alla causazione del sinistro per cui è causa; conseguentemente, condanna la (...) s.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t., nella qualità di Impresa designata dal (...): a) a corrispondere a titolo risarcitorio all'attrice (...) la somma complessiva di Euro. 38.000,00 oltre interessi al tasso legale da calcolarsi come indicato in parte motiva; b) a corrispondere a titolo risarcitorio all'attrice (...) l'ulteriore importo di Euro 5.816,00 oltre interessi al tasso legale da calcolarsi come indicato in parte motiva; c) a corrispondere a titolo risarcitorio agli attori (...), (...), (...), (...), (...) e (...), l'importo di Euro 16.000,00 per ciascuno, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi come indicato in parte motiva; respinge la domanda di manleva spiegata da (...) nei confronti di (...) s.p.a.; condanna i convenuti tutti, in solido tra loro, a rifondere alla parte attrice le spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 9.329,5 (di cui Euro 8.729,5 per compenso di avvocato ed Euro 600,00 per spese), oltre iva e cpa come per legge e oltre il rimborso spese forfetarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione; compensa, nei rapporti processuali tra (...) e la (...) s.p.a., le spese di lite; pone definitivamente a carico dei convenuti tutti in solido tra loro le spese della ctu. Così deciso in Marsala il 13 luglio 2020. Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2020.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE In composizione monocratica e in persona della dott.ssa Caterina Greco ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1576 /2019 R.G. Oggetto: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..) vertente tra (...), (...), (...), (...) e (...), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti An.Ma. e Fr.Sa. per mandato in atti appellanti e (...) COMPANY LIMITED (C.F. (...)), rappresentata e difesa dall'Avv. D'A.GE. per mandato in atti appellata ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 26 agosto 2016 gli odierni appellanti convenivano in giudizio la (...) Company Limited dinanzi al Giudice di Pace di Marsala, chiedendone la condanna al pagamento delle seguenti somme: Euro 220,80 a titolo di rimborso del prezzo del biglietto aereo (...) non utilizzato, in quanto cancellato; Euro 250,00 ciascuno a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 del Reg. CE n. 261/2004; Euro 1.037,60 a titolo di risarcimento per spese supplementari sostenute; Euro 400 ciascuno a titolo di risarcimento di danni non patrimoniali asseritamente subiti, a seguito della cancellazione del volo (...) da Palermo a Milano Malpensa del 12 febbraio 2016. Costituitasi in giudizio, la (...) Company Limited contestava la domanda attrice, allegando che la cancellazione del volo era dipesa dalle condizioni metereologiche eccezionalmente avverse che si erano presentate il 12.2.2016 presso l'aeroporto di Palermo e che avevano già costretto la stessa compagnia a dirottare sull'aeroporto di Catania il volo immediatamente precedente a quello oggetto di causa (volo EZY2811 proveniente da Milano Malpensa nel pomeriggio del 12 febbraio 2016), stante l'impossibilità di effettuare un atterraggio in sicurezza presso l'aeroporto di Palermo a causa di forti raffiche di vento. Con sentenza n. 35/19 del 10.1.2019 il Giudice di Pace di Marsala rigettava la domanda attrice ritenendo non contestate sia la circostanza che la "cancellazione del volo fosse dovuta ad eccezionale evento climatico, fortuito ed imprevedibile, che interessò l'aeroporto di Palermo il giorno della prevista partenza del 12.02.2016", sia che la compagnia aerea avesse offerto agli attori, ex art. 6 Reg. n. 261/04, alternativamente, la ricollocazione in altro volo del giorno seguente delle ore 15,15, ovvero il rimborso del prezzo del biglietto, offerte entrambe rifiutate dagli attori, che avevano invece scelto di partire la mattina seguente, a proprie spese, con il volo delle 09,25. Con l'atto di appello in esame gli appellanti hanno impugnato la citata sentenza lamentando che il primo giudice avrebbe errato nel considerare non contestate le sopra ricordate circostanze; in particolare, quanto alle cause dell'annullamento del volo, essi avevano infatti "dettagliatamente" contestato l'efficacia probatoria della documentazione prodotta dalla compagnia aerea, evidenziando che si trattava di "schermate estratte dal software gestionale Aims", proveniente dai sistemi interni e redatto dalla stessa E., facilmente alterabile e non verificabile dalle altre parti, pertanto non idoneo a formare una valida prova nel giudizio; che, inoltre, dal bollettino meteorologico prodotto dalla convenuta non era dato ricavare quella situazione di eccezionale evento climatico che avrebbe giustificato la cancellazione del volo. Quanto al rifiuto dell'offerta del volo sostitutivo per il giorno seguente con partenza alle ore 15,15, gli appellanti, pur non contestando il fatto storico in sé considerato, hanno tuttavia lamentato che il primo giudice avrebbe omesso di valutare che il rifiuto dell'offerta della compagnia aerea era stato indotto dalla necessità, per gli attori, di prendere, dall'aeroporto di Malpensa, la coincidenza del volo del 13.02.2016 per Cayo Largo (Cuba), con check-in previsto per le ore 13.55; ciò che aveva reso indispensabile acquistare nuovi biglietti per il volo delle 9,25 della stessa compagnia aerea, volo per il quale, nonostante la disponibilità di posti, quest'ultima non aveva loro, inspiegabilmente, consentito l'accesso gratuito. La E., costituitasi in giudizio, ha contestato l'appello chiedendo la conferma della sentenza impugnata. La causa, senza il compimento di ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 19.2.2020 è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. L'appello è in parte fondato. L'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che le circostanze di fatto dedotte a propria difesa dalla compagnia aerea (sussistenza di avverse condizioni meteo impeditive della partenza del volo e offerta ex art. 7 reg. 261/2004 da parte della compagnia aerea) non fossero state contestate dagli attori è, invero, non del tutto esatta. Infatti, la sussistenza di condizioni meteo di tale gravità ed eccezionalità da giustificare la cancellazione del volo del 12.2.2016 è stata espressamente contestata dagli attori con la memoria ex art. 320 c.p.c., depositata il 21.3.2017; ivi essi hanno specificamente eccepito, innanzitutto, l'inefficacia probatoria dei documenti prodotti dalla compagnia aerea, consistenti in "schermate estratte dal software gestionale Aims", dunque documenti provenienti dalla stessa parte che intendeva avvalersene in giudizio, come tali inidonei a fornire la prova dei fatti dedotti; inoltre essi hanno contestato nel merito la dedotta circostanza, facendo leva sul contenuto del Bollettino meteorologico della Protezione Civile, prodotto dalla convenuta, dal quale non sarebbe stato possibile evincere una situazione di maltempo di eccezionale rilevanza, bensì una situazione di "criticità gialla" caratterizzata da piogge isolate e sparse, del tutto inidonee a giustificare la cancellazione del volo. Orbene, sotto il primo profilo (inidoneità probatoria dei documenti prodotti dall'appellata, segnatamente la schermata del software gestionale della E.: doc. 3 produzione convenuta), la censura coglie parzialmente nel segno, limitatamente all'individuazione delle cause che avevano provocato il dirottamento di altro volo, proveniente su Palermo da Milano lo stesso giorno del volo degli attori, verso l'aeroporto di Catania, per asserite avverse condizioni meteo caratterizzate da forti venti ("strong winds in PMO"); essa non può, invece, accogliersi quanto al fatto storico dell'avvenuto dirottamento, in quanto fatto, questo soltanto, non espressamente contestato dagli attori e, dunque, da ritenersi ammesso ex art. 115 c.p.c... Deve tuttavia osservarsi che la prova delle avverse condizioni meteo è stata altresì affidata dall'appellata alla produzione del bollettino meteorologico della Protezione Civile (doc. 5 produzione appellata) dal quale è emerso che, per la giornata del 12.2.2016, era prevista la seguente situazione metereologica: "Precipitazioni:... - da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su..... Sicilia occidentale, Calabria tirrenica, Sardegna settentrionale ed occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;.... Venti: dal pomeriggio, tendenti a forti con rinforzi di burrasca: dai quadranti occidentali su Sardegna e settori costieri di Toscana e Lazio, dai quadranti settentrionali su Liguria e Golfo di Trieste; dalla sera localmente forti sul resto del Centro Sud". A tale situazione era stata attribuito dalla stessa Protezione Civile il codice di allerta giallo che, secondo il linguaggio convenzionale adottato da tale ente, indica "condizioni di ordinaria criticità per rischio temporali, per rischio idrogeologico e per rischio idraulico. A tali condizioni meteo è associato il pericolo di localizzati danni ad infrastrutture, edifici e attività antropiche interessati da frane, da colate rapide o dallo scorrimento superficiale delle acque; localizzati allagamenti di locali interrati. Localizzati danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di tegole a causa di forti raffiche di vento o possibili trombe d'aria" (v. sito internet della stessa protezione civile). Tra tutte le criticità proprie di tale livello di allerta, sopra ricordate, l'unica che, in concreto, poteva rivelarsi pregiudizievole alle condizioni di sicurezza del volo era rappresentata dalle forti raffiche di vento, come del resto annotato dalla stessa compagnia, nel proprio programma gestionale, quale causa del dirottamento del volo proveniente da Milano del pomeriggio del 12.2.2016. Tali previsioni sono state tuttavia sconfessate dalla registrazione delle condizioni meteorologiche di fatto verificatesi il 12.2.2016 presso l'aeroporto di Palermo (v. registrazione tratta dall'archivio di Palermo de "(...)", prodotta dagli attori unitamente alla memoria ex art. 320 c.p.c.); in concreto, infatti, le condizioni meteo di quella giornata registrarono venti con una velocità massima di 43 km/h, con assenza di raffiche; secondo la scala Beaufort del vento, deve dunque escludersi la presenza non solo di raffiche ma anche dei temuti venti forti, classificati come tali solo a partire da una velocità di oltre 50 km/h. A fronte di tali condizioni meteo, di per sé ictu oculi non particolarmente gravi ed eccezionali, era onere della convenuta dimostrare che, in concreto, esse erano tuttavia tali da impedire una navigazione aerea in sicurezza; prova, questa, che l'appellata non ha fornito adeguatamente, non potendo essa desumersi, neppure in via presuntiva, dalla mera circostanza del dirottamento sull'aeroporto di Catania di un altro volo della stessa compagnia, il cui arrivo a Palermo era previsto qualche ora prima della partenza di quello cancellato, avendo potuto tale scelta essere stata determinata, a dispetto di quanto annotato sul software gestionale (come detto, privo di efficacia probatoria) da qualsivoglia motivo. In difetto di prova della ricorrenza di condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse (in particolare delle dedotte intense raffiche di vento), e tenuto conto del fatto che la cancellazione del volo non venne decisa con congruo anticipo rispetto al loro verificarsi (v. messaggio di comunicazione della cancellazione del volo, delle ore 00,01 del 13.2.2016), sì da giustificare un'errata valutazione indotta dalle inesatte previsioni metereologiche, non appare configurata nel caso in esame la circostanza esimente indicata dal regolamento (Ce) n. 261/2004 che, al considerando 14, fornisce un elenco esemplificativo di circostanze eccezionali escludenti la responsabilità del vettore, tra le quali "le condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo". Deve trattarsi, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza nazionale ed europea, di eventi atmosferici di eccezionale gravità tali da integrare quelle circostanze eccezionali che, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3, del Reg. 261/2004, fanno venir meno la responsabilità del vettore, esimendo lo stesso dall'obbligo di risarcire ai passeggeri i danni causati da cancellazioni e/o ritardi dei voli; la prova di tali eventi incombe sul vettore (ex multis, v. Cass. Sez. 3 - n. 1584 del 23/01/2018: "In tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004"). In difetto di siffatta prova che, come detto, non si trae dalla documentazione versata in atti dalla convenuta, consegue l'obbligo del vettore di adempiere a tutte le obbligazioni compensative previste dal regolamento CE, pacificamente qui applicabile. A tal proposito occorre evidenziare (e tale circostanza non è stata oggetto di contestazione da parte appellante) che la E. offrì tempestivamente il ricollocamento dei passeggeri del volo cancellato su altro volo della stessa compagnia in partenza da Palermo il giorno dopo alle ore 15,15. Con tale offerta la compagnia non ha tuttavia assolto agli obblighi sulla stessa gravanti a norma del reg. n. 261/2004, consistenti: 1) nell'assistenza a norma dell'articolo 8, ossia nel consentire la scelta tra: a) il rimborso entro sette giorni del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato; b) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile o c) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di gradimento del passeggero, a seconda delle disponibilità di posti; 2) nell'assistenza a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), (pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa) e dell'articolo 9, paragrafo 2, (due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica a titolo gratuito) nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), ossia la sistemazione in albergo qualora siano necessari uno o più pernottamenti, nonché il trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro). 3) spetta, inoltre, la compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7 che, nel caso di specie, trattandosi di una tratta di lunghezza non superiore a 1.500 chilometri, era pari a Euro 250 per passeggero. Nei casi in cui il passeggero è informato della cancellazione del volo e delle scelte disponibili, non appena il passeggero abbia scelto una delle tre opzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), b) o c), il vettore aereo non ha più alcun obbligo collegato alle altre due opzioni. Resta, invece, l'obbligo di compensazione pecuniaria in conformità all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 7. Ora, nel caso in esame la compagnia aerea ha offerto un volo alternativo per le ore 15,15 del 13.2.2016, mentre vi erano posti disponibili anche nel volo delle 9,25, come dimostrato dal fatto che gli attori ebbero la possibilità di acquistare i biglietti per tale volo, più confacente alle loro esigenze di prendere una successiva coincidenza per un volo internazionale il giorno stesso all'aeroporto di Milano Malpensa. Si ritiene che, così operando, la compagnia aerea non abbia assolto pienamente ai propri obblighi di assistenza. A norma dell'art. 8 lett. b) del reg. n. 261/2004, la compagnia deve offrire la possibilità di imbarcarsi su un altro volo "in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile", precisando altresì la necessità di individuare, ove possibile, un volo successivo "di gradimento del passeggero"; ciò non codifica, invero, l'obbligo di predisporre l'imbarco necessariamente per il primo volo in partenza, potendo comprensibili ragioni organizzative indurre il vettore a trasferire tutti i passeggeri di un volo verso un altro, appositamente individuato; nondimeno, esigenze particolari che richiedano un imbarco su un altro volo possono essere tempestivamente rappresentate dai passeggeri interessati, in modo tale da consentire alla compagnia di valutare, nella sussistenza di posti disponibili e in difetto di altre ragioni ostative, la possibilità di soluzioni alternative. Nel caso in esame l'appellata non ha contestato la circostanza che gli attori abbiano tempestivamente richiesto al personale di servizio a terra della stessa compagnia la ri-collocazione sul volo delle ore 9,25, rappresentando specifiche circostanze che giustificavano tale richiesta (ciò supera l'inadeguatezza della prova per testi sul punto, avendo il teste risposto al relativo capitolo di prova - n. 7 dell'atto di citazione - solo de relato, riferendo circostanze apprese dagli attori). Il rifiuto della compagnia di imbarcare gli attori su tale volo non è stato pertanto in alcun modo giustificato, non avendo l'appellata rappresentato o dedotto alcuna ragione ostativa all'accoglimento della richiesta. Conseguentemente deve ritenersi che l'offerta dalla stessa avanzata di nuovo imbarco su un volo successivo, in assenza di ragioni giustificative del rifiuto di imbarco sul volo delle 9,25, non abbia assolto pienamente all'onere di assistenza sulla stessa gravante. Ne consegue che, a norma del regolamento CE n. 261/2004 l'appellata deve corrispondere agli attori: Euro 250,00 ciascuno a titolo di compensazione pecuniaria (per complessivi Euro 1.250,00); Euro 911,78 a titolo di rimborso del biglietto da costoro acquistato ex novo, che avrebbero, invece, avuto diritto ad acquisire gratuitamente. Al contrario, nessun rimborso è dovuto per il biglietto già acquistato, venendo loro riconosciuto il rimborso del nuovo titolo di viaggio, sostitutivo del primo, né per le spese relative al soggiorno alberghiero che essi avevano prenotato a Milano e che avrebbero dovuto comunque sostenere nel caso in cui fossero partiti puntualmente, non avendo dimostrato di aver sostenuto altra spesa al medesimo titolo, per il pernottamento a Palermo. Né è dovuto alcun risarcimento per danni morali: lo svolgimento della vicenda, infatti, non evidenzia alcuna circostanza in grado di provocare un apprezzabile perturbamento psichico o una qualche sofferenza ulteriore a quella del comprensibile, ma inevitabile, disagio dovuto alla imprevista cancellazione del volo, superata, peraltro, con l'acquisto di un biglietto aereo in grado di consentire, senza difficoltà, l'ulteriore imbarco degli attori sul volo internazionale precedentemente prenotato. L'appello va pertanto accolto nei limiti appena precisati, dovendosi condannare la compagnia appellata a corrispondere agli attori la complessiva somma di Euro 2.161,78, oltre interessi legali dalla data della prima diffida (23.3.2016) sulla sorte capitale rivalutata di anno in anno, trattandosi di debito di valore. La parziale soccombenza giustifica una parziale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che vanno, per il resto, poste a carico della compagnia appellata. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 35/2019 emessa dal Giudice di Pace di Marsala in data 10.1.2019, condanna la (...), in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere agli attori, in solido tra loro, la complessiva somma di Euro 2.161,78, oltre interessi legali dal 23.3.2016 sulla sorte capitale rivalutata di anno in anno. Condanna la stessa a rifondere agli attori, in solido tra loro, la metà delle spese di lite che liquida, per il primo grado, in complessivi Euro 800,00 per compensi e, per il grado di appello, in Euro 1.100,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari, e dichiarandole per il resto compensate tra le parti. Così deciso in Marsala il 3 giugno 2020. Depositata in Cancelleria il 3 giugno 2020.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE In composizione monocratica e in persona del la dott.ssa Caterina Greco ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1810 /2019 R.G. Oggetto: altri rapporti condominiali vertente tra (...) (C.F. (...)), rappresentato e difeso dall'Avv. Bi.Pa. per mandato in calce alla comparsa di Cost. del 19 gennaio 2017 appellante e CONDOMINIO (...) (C.F. (...)), rappresentato e difeso dall'Avv. An.Fr. per mandato a margine della comparsa di costituzione in appello appellato ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Il Giudice di pace di Marsala, provvedendo con sentenza del 9.5.2019, rigettava l'opposizione proposta da (...) avverso il decreto ingiuntivo n. 314 emesso nei suoi confronti dal Giudice di Pace di Marsala il 28.5.2015 con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore del Condominio (...) della somma di Euro 3.962,11, oltre interessi e spese, a titolo di oneri condominiali relativi al periodo gennaio-maggio 2015 e per il saldo dell'esercizio 2014; rilevava il primo giudice che il credito del condominio traeva fonte nel fatto che l'immobile di proprietà dell'opponente era strutturalmente inserito nell'edificio del condominio opposto e che fruiva altresì degli impianti idrico e fognario del condominio predetto; l'opponente pertanto aveva l'obbligo di partecipare all'onere delle relative spese condominiali, in merito alla cui quantificazione non poteva essere avanzata alcuna obiezione, trattandosi di importi approvati da delibere assembleari mai impugnate dall'opponente, al pari della Delib. del 13 giugno 2013 di approvazione delle tabelle millesimali. Contro questa decisione ha proposto appello (...) per due motivi: il primo, consistente nell'aver il primo giudice errato nel considerare non contestato l'ammontare del credito azionato, in effetti specificamente contestato con la memoria ex art. 320 c.p.c., con la quale il (...) aveva eccepito che gli oneri indicati nel consuntivo dell'anno 2014 sotto la voce "Riporto anno prec." non si riferivano, con evidenza a quell'anno, ma ad esercizi precedenti e che di tali spese non era stata pertanto fornita alcuna prova; con il secondo motivo contestava la decisione di primo grado, in quanto avrebbe erroneamente attribuito rilevanza alla mancata impugnazione della delibera di approvazione del consuntivo 2014 e di quella del 13.6.2013 di approvazione delle tabelle millesimali, assumendo l'inconferenza di tale circostanza, atteso che la somma riportata sotto la citata voce "riporto anni prec.", contestata in giudizio, non era stata oggetto di tali delibere. Costituitosi in giudizio, il Condominio (...), ha contestato l'appello, chiedendone il rigetto con conseguente conferma della sentenza di primo grado. La causa, senza il compimento di alcuna attività istruttoria, è passata in decisione all'udienza del 19.2.2020 con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. L'appello è infondato. Con il primo motivo l'appellante si duole che il giudice di pace non abbia valutato l'eccezione dallo stesso formulata, nel giudizio di primo grado, nella memoria ex art. 320 c.p.c., relativa alla non pertinenza dell'importo di Euro 2.944,08, riportata a consuntivo del 2014, all'anno medesimo, bensì ad esercizi precedenti. La doglianza è inammissibile siccome tardivamente proposta già nel giudizio di primo grado. L'opponente, infatti, ha l'onere di indicare nell'atto di opposizione tutti le ragioni di fatto e di diritto per cui ritenga infondata la pretesa creditoria azionata in monitorio ed accolta con il decreto ingiuntivo opposto, potendo, nella successiva memoria ex art. 320 c.p. controdedurre unicamente in relazione ai motivi esposti dal creditore nella propria comparsa di costituzione, senza la possibilità di aggiungere nuovi fatti o questioni. Sul punto la Suprema Corte ha, infatti, precisato che "La prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'art. 183 cod. proc. civ., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8989 del 05/06/2012). Inoltre, come pure ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, "nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti all'udienza di cui all'art. 320 cod. proc. civ. possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza; il rito è tuttavia caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina; ne consegue che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni e allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi; né tale preclusione è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, e parimenti l'omissione da parte del giudice del predetto formale invito non impedisce la verificazione della preclusione" (v. tra le tante, Cass., n. 12454 del 16/05/2008; Cass. n. 3339 del 07/03/2001; Cass. Ordinanza n. 164 del 11/01/2012 e, più di recente, Cass. Ordinanza n. 20840 del 06/09/2017). Nel nostro caso la questione della riferibilità di parte del debito portato a consuntivo dell'anno 2014 all'anno medesimo - riferendosi esso, invece, a somme riportate da esercizi precedenti -, venne posta per la prima volta nella memoria ex art. 320 c.p.c. mentre nell'atto di opposizione il debito era stato contestato unicamente sotto altro profilo, afferente al difetto di titolarità del (...) di qualsivoglia diritto di proprietà inerente a parti dell'edificio condominiale; con tale memoria, peraltro depositata alla seconda udienza, l'opponente non si era limitato, come avrebbe dovuto, a prendere posizione nei confronti delle argomentazioni contenute nella comparsa di costituzione avversaria, introducendo invece un nuovo tema di indagine sul quale, invero, l'avversario non accettò il contraddittorio e che, sebbene non ne sia stata espressamente dichiarata l'inammissibilità, correttamente non venne fatto oggetto di esame in sede di decisione della causa. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata in quanto avrebbe erroneamente considerato risolutiva, ai fini del decidere, l'omessa impugnazione da parte del (...), della delibera assembleare del 7.5.2015, con cui era stato approvato il bilancio consuntivo del 2014, né di quella del 13.6.2013, di approvazione delle tabelle millesimali, ciò in quanto la voce di spesa contestata, relativa al "riporto anni precedenti" non era stata oggetto di tali delibere in quanto relativa a spese non effettuate nel 2014. Anche tale motivo è infondato. È del tutto incontestato, oltre che documentato in atti, che in sede di approvazione del bilancio consuntivo del 2014 vennero espressamente indicate tutte le spese relative all'esercizio in corso e riportate a nuovo i debiti relativi agli anni precedenti che, per il (...) ammontavano a Euro 2.944,08. Non corrisponde al vero, dunque, che tali somme non siano state oggetto della delibera indicata. È altresì pacifico, e documentato, che il (...), regolarmente convocato per tale assemblea, non vi partecipò né impugnò tempestivamente la delibera di approvazione di tale bilancio che, dunque, è divenuta incontestabile. Va peraltro senz'altro prestata adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "Nessuna norma codicistica detta, in tema di approvazione dei bilanci consuntivi del condominio, il principio dell'osservanza di una rigorosa sequenza temporale nell'esame dei vari rendiconti presentati dall'amministratore e relativi ai singoli periodi di esercizio in essi considerati, con la conseguenza che va ritenuta legittima la delibera assembleare che (in assenza di un esplicito divieto pattiziamente convenuto al momento della formazione del regolamento contrattuale) approvi il bilancio consuntivo senza prendere in esame la situazione finanziaria relativa al periodo precedente, atteso che i criteri di semplicità e snellezza che presiedono alle vicende dell'amministrazione condominiale consentono, senza concreti pregiudizi per la collettività dei comproprietari, finanche la possibilità di regolarizzazione successiva delle eventuali omissioni nell'approvazione dei rendiconti. (Cass. n. 8521 del 31/03/2017, n. 11526 del 13.10.2999; n. 13100 del 30.12.1997). Conseguentemente il debito indicato nei prospetti allegati al bilancio del 2014, sebbene riferito a debiti precedenti, si è definitivamente cristallizzato per effetto della mancata impugnazione della delibera da parte dell'odierno appellante; esso, inoltre, risulta adeguatamente provato proprio mediante produzione di detta delibera che, in quanto non impugnata, vincola anche i condomini assenti o dissenzienti. La sentenza impugnata va quindi confermata. Segue al rigetto dell'appello la condanna dell'appellante al pagamento in favore del condominio appellato delle spese di questo grado del giudizio che si liquidano in Euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA. P.Q.M. Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, conferma la sentenza del Giudice di Pace di Marsala del 09.05.2019 e condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado del giudizio, liquidate in Euro 1.700,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali ,IVA e CPA in favore del Condominio (...). Dichiara che sussistono, a carico dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, primo periodo, D.P.R. n. 115 del 2002. Così deciso in Marsala il 3 giugno 2020. Depositata in Cancelleria il 3 giugno 2020.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Pizzo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1371 R.G. dell'anno 2017 tra: (...) SRL (C.F. (...)), (...) SRL (C.F. (...)), (...) nato a M. (R.) il (...), (...) nato a M. (R.) l'(...), (...) nata nella Provincia di M. (R.) il (...), (...), nato nella provincia di M. il (...), in proprio e n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore (...) nata nella provincia di M. (R.) il (...), rappresentati e difesi dagli avv.ti Da.Va., Gi.Ma., Ma.Po., En.So., in virtù di distinte procure alle liti allegate all'atto di citazione ATTORI e (...) S.A. con sede legale in (...), (...), Avenue E. P. 40, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ro.Ba., Fa.Pi. e Re.Ca., in virtù di mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 17/11/2017; CONVENUTA (...) (C.F. (...)) CONVENUTO - CONTUMACE avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con atto di citazione portato alla notifica il 2/5/2017, (...) s.r.l., (...) s.r.l., (...), (...), (...), (...), gli ultimi due anche nella qualità di eredi di (...) e quest'ultimo anche nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore (...), premessa la responsabilità di (...), comandante della (...), armata dalla (...) Company (d'ora innanzi anche semplicemente (...)), nella causazione, in data 3/8/2007, del naufragio della motonave (...) impegnata in ricerche marine a poche miglia marine dalla costa di Mazara del Vallo, così come accertata in sede penale dalla sentenza n. 419/13 del Tribunale di Marsala, sul punto confermata dalla sentenza della Corte d'Appello n. 2040/15, a sua volta irrevocabile a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione del 27/6/2016, deducevano, in considerazione dell'accaduto, rievocata la responsabilità del Comandante e dell'armatore ai sensi dell'art. 274 cod. nav., i seguenti danni: - danni patrimoniali (anche futuri) e danno non patrimoniale (biologico e morale) per gli attori (...) e (...), rimasti per lungo tempo in mare a seguito del naufragio e, pertanto, duramente colpiti anche sotto il profilo psicologico; - danni patrimoniali per le due società attrici in considerazione della "perdita di importantissimi strumenti di ricerca (moti dei quali prototipi unici), dei dati e del materiale scientifico raccolto e impiegato nella ricerca, delle conoscenze scientifiche individuali e degli appunti per futuri brevetti", nonché in ragione dell'incidenza del naufragio sulle "concrete possibilità di sviluppo" e sui tempi dello "sfruttamento commerciale dei prodotti e/o servizi direttamente connessi ai risultati della campagna oceanografica" in corso a bordo del (...); - danno da perdita parentale e danni iure hereditatis (c.d. "catastrofale"; biologico-terminale; patrimoniale per spese funerarie, per diminuzione dell'apporto reddituale, nonché per mancato guadagno da perdita di chance "diretta" e "indiretta"). Quindi, ammesso il già intervenuto pagamento di Euro 750.000,0 in favore degli eredi (...), di Euro 33.746,20 in favore del (...) e di Euro 61.352,15 in favore del (...), chiedeva parte attrice: "condannare il comandante (...) e la (...) Company ((...)) Spa, a risarcire - in solido tra di loro - a ciascuno degli odierni attori tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, da questi ultimi subiti a seguito del sinistro navale (e del conseguente affondamento della motonave oceanografica (...)) avvenuto - in data 3.8.2007 - nelle acque antistanti il Porto di Mazara del Vallo e, segnatamente, a corrispondere: a) al Sig. (...) un importo complessivo (già detratto l'importo di Euro 61.352,15 ricevuto in acconto) non inferiore ad Euro 2.047.772,85, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero e comunque quell'importo maggiore e minore che dovesse essere ritenuto dovuto all'esito dell'istruttoria, sempre oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; b) al Sig. (...) un importo complessivo (già detratto l'importo di Euro 33.746,20 ricevuto in acconto) non inferiore ad Euro 1.777.718,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero e comunque quell'importo maggiore e minore che dovesse essere ritenuto dovuto all'esito dell'istruttoria, sempre oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; c) alla Sig.ra (...) un importo complessivo (già detratto l'acconto di Euro 325.000,00) non inferiore ad Euro 3.434.018,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero e comunque quell'importo maggiore e minore che dovesse essere ritenuto dovuto all'esito dell'istruttoria, sempre oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; d) al Sig. (...), in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore (...), un importo complessivo (già detratto l'acconto di Euro 425.000,00) non inferiore a Euro 4.834.018,50 (dei quali Euro 1.400.00,00 relativi ai danni iure proprio subiti dalla figlia (...)), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero e comunque quell'importo maggiore e minore che dovesse essere ritenuto dovuto all'esito dell'istruttoria, sempre oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; e) alla (...) s.r.l. un importo complessivo non inferiore ad Euro 10.891.80,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero e comunque quell'importo maggiore e minore che dovesse essere ritenuto dovuto all'esito dell'istruttoria, sempre oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; f) alla (...). S.r.l. un importo complessivo non inferiore ad Euro 16.033.204,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero e comunque quell'importo maggiore e minore che dovesse essere ritenuto dovuto all'esito dell'istruttoria, sempre oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; il tutto con salvezza delle spese di lite". 2) Con comparsa depositata il 17/11/2017, (...) SA, contestava la domanda attorea, in particolare deducendo: a) inoperatività delle due società attrici al momento del disastro; b) nessuna incidenza del sinistro sugli utili prodotti dalla (...); c) difetto di allegazione attorea rispetto alla natura dei rapporti contrattuali correnti tra i soggetti imbarcati sulla (...) al momento dell'affondamento e le società attrici; d) difetto di legittimazione attiva delle società attrici rispetto alle pretese risarcitorie riguardanti "mancata brevettazione o royalties"; e) infondatezza del danno biologico e del danno patrimoniale allegato dagli attori (...) e (...); f) mancata prova del decesso di (...) e della qualità di eredi della (...) e del (...); g) difetto di autorizzazione del giudice tutelare in ordine all'azione promossa dal (...) nella spiegata qualità di genitore; h) prescrizione del diritto ad agire per il risarcimento dei danni iure hereditatis vantati dagli eredi (...); i) assenza di prova della c.d. "lucida agonia" in relazione al preteso danno catastrofale; l) la natura integralmente satisfattiva dei pagamenti già effettuati in favore degli eredi (...) a titolo di danno da perdita parentale; m) il carattere infondato e, in ogni caso, sproporzionato del quantum risarcitorio preteso dagli attori; n) la detraibilità dalla posta risarcitoria degli emolumenti spettanti ai familiari (quale, ad esempio, la pensione di reversibilità) in dipendenza della morte del (...); o) non risarcibilità dei danni evitabili mediante l'adozione di elementari precauzioni (quale il costante salvataggio dei dati informatici). Pertanto, la parte convenuta (...) chiedeva: "senza farsi luogo ad alcuna ulteriore istruttoria, dichiarata prescritta la domanda di risarcimento iure hereditatis proposta dai congiunti del defunto (...) per la prima volta con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio civile, rigettare tutte le domande attoree siccome infondate in fatto e diritto dando atto, quanto agli attori persone-fisiche, che le somme già corrisposte loro da (...) SA nell'Aprile 2010 esauriscono il risarcimento dovuto loro per i danni provati. In subordine, qualora il Tribunale ritenesse di dover licenziare CTU medico-legale, si chiede la nomina di collegio peritale formato da medico-legale e specialista psichiatra e la sottoposizione degli attori persone fisiche a esami obbiettivi e test psico-diagnostici alla presenza dei nominandi CC.TT.PP. valorizzando quale riscontro obbiettivo a detti esami e test quanto dichiarato confessoriamente dagli attoriperiziandi (...) e (...) in sede di deposizione testimoniale nel pregresso processo penale. Con specifico riguardo alle voci di danno aventi ad oggetto la mancata brevettazione, dichiarare in via preliminare e assorbente il difetto di legittimazione attiva degli attori persone giuridiche, nel merito la loro radicale infondatezza e, in estremo subordine, nella sola denegata ipotesi che l'esistenza di siffatte voci dovesse essere in tutto o in parte accertata, l'irrisarcibilità integrale ex art. 1227, secondo comma, c.c. o in stretto subordine, parziale ex art. 1227, primo comma, c.c.". 3) Nella contumacia del convenuto E., le parti non depositavano alcuna memoria in occasione della scadenza del primo termine ex art. 183, sesto comma, c.p.c., mentre la parte attrice sfruttava il secondo termine per ulteriore produzione documentale e controdeduzioni in ordine ai rilievi formulati in comparsa da parte convenuta. 4) Domande degli attori (...) e (...) - Cessazione della materia del contendere - Spese. In sede di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti costituite hanno dato atto della cessata materia del contendere in ordine alle richieste risarcitorie degli attori (...) e (...). Si impone dichiarare, pertanto, la "cessazione della materia del contendere" contendere", ovvero dare corpo a declaratoria che, come insegnato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, deve essere emessa, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. Cass. 1 giugno 2004, n. 10478; Cass. 10 luglio 2001, n. 9332; Cass. 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. 13 marzo 1999, n. 2268; Cass. 7 marzo 1998, n. 2572; Cass. 15 maggio 1997, n. 4283; Cass. 28 gennaio 1995, n. 1047; Cass. 5 luglio 1991 n. 7413; Cass. 19 marzo 1990 n. 2267; Cass. 28 ottobre 1988 n. 5859). Tuttavia, se per un verso risultano superate le deduzioni della (...) sopra riportate sub e), d'altra parte, sin d'ora, è d'uopo precisare che occorrerà entrare nel merito di dette pretese poiché non abbandonate nei confronti del contumace E.. Inoltre, poiché le parti costituite non hanno richiesto di compensare le spese di lite in relazione allo specifico segmento di lite dichiarato cessato, né hanno in altro modo dichiarato di rinunciare alle stesse, occorre regolare il regime delle spese secondo il c.d. principio della soccombenza virtuale. Tuttavia, in considerazione delle specifiche, tragiche circostanze in cui è maturata la controversia risarcitoria per cui è giudizio e dell'esito transattivo della stessa, appaiono sussistere valide ragioni per la integrale compensazione delle spese di lite. 5) La legittimazione processuale della parte (...). Parte convenuta ha contestato (sopra sub g) la legittimazione processuale di (...) nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore (...). La rappresentanza processuale della minore in relazione alla domanda risarcitoria qui dedotta è stata, tuttavia, definitivamente cristallizzata dalle pronunce civili in sede penale, ove - pacificamente - (...) aveva spiegato costituzione agendo anche nell'interesse della figlia ex art. 74 e ss. c.p.p. Ed infatti, "la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati" (Cass. Civ. sez. III, 09/03/2018, n. 5660). Ebbene, rammentato che la legittimazione attiene alla coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti astrattamente titolari del rapporto giuridico controverso, dovendosi limitare questo giudizio civile - in presenza di condanna generica (irrevocabile) - ad una verifica in concreto dell'esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli, non vi è luogo in questa sede per una nuova delibazione sulla questione astratta della legittimazione processuale, dovendosi, invece, riservare al merito la questione della titolarità in concreto in capo alla minore (sì come qui rappresentata) del diritto ad ottenere ristoro per gli eventuali danni provocati dalla condotta penalmente rilevante posta in essere dall'E.. 6) La legittimazione ad agire degli attori (...) e (...) nella qualità di eredi di (...). Come ammesso dalla stessa parte convenuta (...) nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c., la produzione documentale effettuata da parte attrice in occasione del deposito della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. consente di ritenere superata l'eccezione di cui al punto f) dell'elenco sopra riportato. 7) Rigetto dell'eccezione di prescrizione. Come condivsibilmente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, "La condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'"an" - in concreto - ed al "quantum" del danno da risarcire. Entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio "dictum"" (cfr. da ultimo Cass. n. 4318/2019). Non può accogliersi l'osservazione formulata in memoria di replica dalla parte convenuta in ordine alla differente imputabilità soggettiva del danno iure hereditatis, così come già contestata in sede penale. Ed infatti, nell'originaria richiesta di risarcimento formulata con la costituzione di parte civile nel procedimento penale definito con le sentenze richiamate in premessa può individuarsi in nuce la pretesa risarcitoria ("tutti i danni patrimoniali ed extrapatrimoniali accusati dalle costituende parti civili in conseguenza degli illeciti sopra menzionati") oggi formulata dagli attori, comprensiva anche dei diritti risarcitori caduti in successione per effetto della morte del (...), come meglio specificati già nella comparsa conclusionale del giudizio penale di primo grado. Conseguentemente, applicandosi alla presente fattispecie il termine prescrizionale decennale ex art. 2953 c.c. (Cass. Civ. sez. III, 18/06/2019, n.162899) quale conseguenza della pronuncia di condanna generica in sede penale, il tempo della irrevocabilità di quest'ultima (2016) rende vana l'eccezione (di cui al superiore punto h) di parte convenuta. 8) Il giudicato penale. Discende da quanto sopra osservato come faccia stato tra le parti il giudicato penale, trattandosi di accertamento svolto a seguito di costituzione ex artt. 74 e ss. degli odierni attori. Il punto appare pacifico in relazione alla posizione della convenuta (...), come, peraltro, dalla stessa ammesso sia nella comparsa di costituzione che in sede conclusionale. Non diversamente deve opinarsi in relazione al convenuto contumace E.: in modo netto le pronunce penali in discorso (versate in atti dagli attori) hanno individuato proprio quest'ultimo come unico responsabile, nella qualità di comandante della (...), armata da (...), dell'affondamento del (...), con il conseguente decesso per annegamento del ricercatore russo (...). 9) Le domande risarcitorie relative al mancato guadagno. 9.1) Appare logicamente prioritario affrontare il tema del danno patrimoniale derivato dall'affondamento della (...), poiché fondante analoghe domande proposte da tutti gli attori. 9.2) Vi è subito da osservare che nella parte narrativa dell'atto di citazione non si fa cenno alcuno alle ragioni giuridiche (e fattuali) del coinvolgimento delle due società attrici nell'attività svolta a bordo dell'imbarcazione affondata al momento del sinistro. Alla quarta pagina dell'atto introduttivo, infatti, si ha modo di leggere come i ricercatori a bordo facessero capo rispettivamente al CNR (ente di ricerca italiano) e al (...) (ente di ricerca russo). A pag. 18 si allega che i tre ricercatori del (...), (...), (...) e (...), risultavano imbarcati "a seguito di un rapporto di collaborazione scientifica con il gruppo interdisciplinare di Oceanografia (GIO) del CNR di Mazara del Vallo". A pag. 21 si legge che "per quanto attiene le due società (ognuna delle quali era titolare e responsabile di un apposito progetto di ricerca nell'ambito della campagna DOLASER 07: vedi meglio infra), è appena il caso di sottolineare come la sopra descritta perdita dei prodotti industriali unici e dei dati scientifici che erano stati fino a quel momento raccolti abbia senza dubbio gravemente inciso sulle loro concrete possibilità di sviluppo ed abbia, altresì, comportato un sicuro rinvio dello sfruttamento commerciale dei prodotti e/o servizi direttamente connessi ai risultati della campagna oceanografica che era in corso". Alle pp. 35-43 l'atto di citazione passa in rassegna le conclusioni cui sono pervenuti i propri periti (dott. (...) e dott. (...)) in ordine a: - ruolo all'interno della campagna (...) dei singoli odierni attori ((...)); - quantificazione del "concreto danno subito ... per le persone fisiche è stato calcolato in termini di riduzione della capacità lavorativa specifica e di mancato guadagno/perdita di chance" ((...)); - quantificazione del danno subito dalle società "in ragione delle perdite dei risultati scientifici conseguiti, dei ritardi nell'immissione nel mercato dei prodotti commerciali, dei costi per lo sviluppo di nuovi sistemi e della perdita di attrezzature" ((...)); - quantificazione dei "beni immateriali" andati perduti in occasione dell'affondamento secondo il criterio del "valore equo" ((...), con specifico riguardo a conoscenze scientifiche acquisite, risultati di prove, relazioni interpersonali, studi di fattibilità, addestramento di personale, riprese audio e video); - quantificazione del danno emergente secondo il criterio delle royalties ("unicamente a quei progetti che sarebbero sfociati nella costituzione di società di spin-off di società cooperative finalizzate allo sfruttamento commerciale dei risultati delle ricerche per i quali è stato possibile calcolare delle previsioni di vendita in base ai business plan forniti dal CNR"). Appare evidente - ictu oculi - come, nonostante lo specifico richiamo di alcuni progetti non meglio identificati quanto ai soggetti coinvolti e al tempo di redazione e di esecuzione ("(...)"; piano di "whale watching", "dispositivo Pinger", "Laser Trap"), in nessun punto dell'atto di citazione si ritrovi una spiegazione della natura dei rapporti intercorrenti tra CNR, (...), (...), (...) e le persone imbarcate per la ricerca. Colpisce, poi, l'estesa lacuna in ordine alle esatte qualifiche dei tre "ricercatori" russi e al loro ruolo nella complessiva organizzazione dell'attività di ricerca. Nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., nonostante le nette contestazioni della parte convenuta costituita (sopra elencate in sintesi), non si rinvengono migliori specificazioni, eccetto la seguente: "come la (...) s.r.l., la (...) s.r.l., i Sigg.ri (...) e (...), il compianto ricercatore (...) e gli altri ricercatori italiani partecipavano ad importantissimi progetti di ricerca che vedevano coinvolti sia l'Istituto di ricerche sulle risorse Marine e l'ambiente del CNR che il (...) (si vedano, ex multis, i docc. nn. 13, 14, 15, 16, 17, 38 e 47). Orbene, a tacer d'altro, i progetti che erano in corso di svolgimento nel periodo in cui è avvenuto il naufragio - come già evidenziato dai consulenti tecnici di parte (alle cui relazioni di consulenza, lo si ripete, integralmente si rinvia) - avevano già ricevuto finanziamenti (da parte di soggetti pubblici e importanti Istituzioni previo loro vaglio ed attenta disamina) per oltre Euro 6.000.000,00 (v., al riguardo, tra gli altri, anche i docc. dal n. 18 al n. 27), ciò che di per sé è in grado di far comprendere l'enorme interesse (e la straordinaria redditività) che ruotava intorno ai programmi di ricerca scientifica condotti, a vario titolo, dagli odierni attori. Grazie agli accordi sopra menzionati, invero, era stato creato uno straordinario gruppo di lavoro che univa insieme le migliori professionalità dell'Istituto di ricerca sull'ambiente marino del Cnr ed il (...), nonché le due società di spin off (che vedevano tra i loro soci anche alcuni ricercatori come (...), (...) e (...): v. docc. nn. 28 e 29) che avrebbero dovuto sfruttare economicamente i risultati della ricerca scientifica in corso". Ancora una volta parte attrice omette del tutto di indicare la natura dei rapporti tra i vari soggetti, rinviando per l'integrazione dei propri oneri assertivi alle perizie di parte allegate all'atto introduttivo. Una siffatta impostazione appare inidonea sotto il profilo dell'onere di specifica allegazione. Ed invero, se la perizia di parte (documento sostanzialmente corrispondente alla formulazione di una opinione: Cass. Civ. sez. III, 22/05/2014, n.11349) può contribuire ad integrare il contenuto delle difese della parte sotto il profilo della specificazione o più vasta esposizione delle ragioni della domanda, non altrettanta rilevanza può assumere con riferimento alla specifica individuazione delle situazioni giuridiche in concreto corrispondenti agli elementi costitutivi della domanda. Al cospetto delle dettagliate contestazioni di parte convenuta tale rilievo assume valenza decisiva, oltre ad apparire più netto. Tanto, soprattutto in considerazione dell'esclusione dal presente giudizio di altri soggetti di diritto con un ruolo preminente nelle iniziative di ricerca (CNR e (...) per l'appunto, oltre alla società armatrice della (...)), le lacune assertive di parte attrice diventano insanabili: la mancata distinzione dei ruoli, degli apporti e della compartecipazione agli utili di società e persone fisiche, infatti, rischia di determinare duplicazioni risarcitorie ed è, comunque, intollerabilmente contrario ad una corretta instaurazione del contraddittorio con le altre parti processuali. 9.3) Ad ogni modo, la perizia (...) descrive la società (...) come società di "spin-off accademico", titolare del progetto "(...) - Sviluppo di un dispositivo acustico per la riduzione dell'interazione tra attività di pesca e mammiferi marini" finanziato dal fondo per le Agevolazioni alla ricerca, legata al CNR, nell'ambito della campagna (...), da convenzione scritta. Detta convenzione, datata 21/11/2016, tuttavia, ha ad oggetto la consulenza che il CNR avrebbe dovuto fornire per la durata di dodici mesi alla (...) e, dunque, non contribuisce in alcun modo a chiarire le ragioni della presenza a bordo della (...) di due soci della società attrice ((...) e (...)). Altrettanto (o forse più) lacunosa appare la descrizione peritale con riguardo all'altro ambito di ricerca richiamato (v. p. 9 (...)), vale a dire lo "sviluppo di un prototipo di hardware e software per la gestione e l'analisi dei dati provenienti dal sistema (...) impiantato nel new shuttle", essendo del tutto priva di indicazione degli accordi (scritti o meno) relativi allo sfruttamento futuro delle ricerche condotte dalle tre persone giuridiche citate. Rispetto a tale ambito di ricerca, richiamato "nell'ambito del citato accordo con (...) e CNR", nel prosieguo della relazione (...) viene descritto il sistema (...) come misuratore laser dello zooplancton (per l'effettuazione di misure con altro grado di precisione e in tempo reale) con base di partenza costituita dal "brevetto russo RF n. 2112955" intestato al "VINRO dal 1996". Il fallimento del progetto viene correlato al decesso del (...) (determinante nello sviluppo dell'apparecchio oceanografico), nonché alla perdita del prototipo TRAP-8 e del "complesso delle apparecchiature da inserire nel laboratorio navale". Ebbene, tutte le suddette circostanze, date per presupposte anche dalla perizia (...) ai fini del computo delle prospettive di mercato dei frutti delle ricerche condotte, non sono state provate nel corso dell'odierno giudizio. La premessa maggiore del ragionamento dei consulenti (qualsivoglia nozione tecnica relativa ai due ambiti di ricerca è andata perduta nel naufragio) è rimasta estranea agli sforzi probatori della parte attrice, tanto da non risultare provato né l'esatto equipaggiamento strumentale della ricerca, né l'esistenza di un solo prototipo. Di più: l'asserzione, perentorio in ogni atto difensivo degli attori, non può darsi nemmeno per verosimile, o comunque presuntivamente accertata, giacché non appare ragionevole accettare che non vi fossero - alla base di una iniziativa di ricerca denotata da rilievo internazionale - piani esecutivi e tavole di progetto conservati quantomeno presso le sedi dei tre enti coinvolti, tanto più che gli stessi, come da premessa formulata nella stessa relazione (...) (p. 53) derivavano direttamente da precedente brevetto intestato al (...) e, dunque, prontamente recuperabile. Indiretta conferma di tale conclusione promana anche dalla lettura dell'allegato n. 37 (documento in russo tradotto in italiano) della memori ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. di parte attrice. Trattasi di testo elaborato dal (...) contenente una descrizione del processo di realizzazione del prototipo nei termini che seguono: "sono stati progettati e realizzati fondamentalmente nuovi nodi e blocchi elettronici della sonda Trap-8. Per ridurre le spese di finanziamento per eseguire il collaudo e l'ulteriore perfezionamento essi sono stati montati sulla base meccanica della sonda TRAP-7A serie n. 08 sviluppato in (...) su richiesta dell'Istituto italiano della ricerca marina (Sicilia). Questa sonda è stata progettata per essere integrata nel nuovo modello del complesso STD "miniPack" col veicolo rimorchiato "NuShuttle" della società (...) Ltd (Gran Bretagna)". La traduzione in italiano del documento in lingua russa è oggetto di contestazione da parte della convenuta (...), dacché, l'ordine giudiziale di produzione di perizia di traduzione asseverata è rimasto senza esito. Ad ogni modo, assumendo la stessa produzione come allegazione di parte attrice, se ne osserva l'incoerenza con quanto affermato in termini di irriproducibilità del modello industriale. Appare irragionevole, altresì, ritenere che i dati delle precedenti rilevazioni sul funzionamento del prototipo (il cui numero non risulta nemmeno indicato) siano stati irreparabilmente spazzati via dal sinistro, poiché tanto presuppone, per l'appunto, la completa assenza di report periodici nei confronti delle strutture di appartenenza dei ricercatori. Dunque, non può dirsi accertata l'esistenza del prototipo, o, quantomeno, lo stadio del suo sviluppo, né, tantomeno, la sua completa irriproducibilità così come la irripetibilità dei campionamenti. Tali lacune non consentono nemmeno di stimare un eventuale danno da ritardo nella commercializzazione (sempre ammesso - in assenza di prova - che questa fosse la finalizzazione della ricerca) dei dispositivi (pinger; laser) asseritamente testati a bordo del Thesis. Una prova indiretta dell'eventuale danno emergente o da lucro cessante non può desumersi nemmeno dalla lettura dei bilanci d'esercizio della (...), poiché in quello chiuso al 31/12/2016 non si dà atto di alcun investimento anche solo per approssimazione equiparabile alle prospettive di guadagno illustrate nella relazione (...) ("immobilizzazioni immateriali" pari ad Euro 1.280,00, corrispondenti a "costi di impianto ed ampliamento" derivanti "dagli oneri riguardanti le fasi di avvio e di sviluppo delle attività svolte"; immobilizzazioni materiali pari a "0"), mentre nel bilancio chiuso al 31/12/2007 si legge di un modesto utile d'esercizio, mentre, invariato il valore delle immobilizzazioni immateriali, quello delle immobilizzazioni materiali assume un valore (Euro 4.800,00) del tutto incoerente con le vicende narrate negli atti difensivi, così come non vi è traccia delle conseguenze del naufragio - assunte come esiziali per la vita della società nelle relazioni peritali di parte - nell'assemblea che ha proceduto all'approvazione del bilancio suddetto. Si osserva, peraltro, che rispetto alle analitiche allegazioni di parte convenuta sul punto (tempestiva dovendosi considerare la contestazione contenuta in memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. rispetto alla produzione documentale di parte attrice allegata alla seconda memoria), nessuna replica né correlata produzione documentale è stata operata dalla parte attrice in merito ai concreti investimenti operati (il che, unitamente all'assenza di fatture d'acquisto et similia, preclude in radice il riconoscimento del c.d. "danno emergente) e alle modalità di compartecipazione ai risultati utili della ricerca. La domanda della (...), dunque, deve essere integralmente rigettata. 9.4) Analoghe valutazioni devono essere svolte in relazione alle pretese avanzate dall'attrice (...). In atto introduttivo si rinvengono due soli rapidi riferimenti all'attività della (...), vale a dire a pag. 37, ove si accenna alla quantificazione del danno "conseguente al ritardo di due anni nell'avvio del servizio di Dophin-Watching - utile dei primi due anni a regime" pari ad Euro 548.000,00 ed un danno da "perdite di attrezzature" pari ad Euro 60.140,00 per un totale complessivo di Euro 600.410,00i", nonché a pag 42, ove si piega che il progetto (...)-dolphin era finalizzato allo "sviluppo di un piano di Whale Taching" osservazione dei cetacei nel loro ambiente), che avrebbe dovuto concretizzarsi nel settore del servizio turistico ambientale attraverso l'offerta ai turisti di un pacchetto giornaliero di Euro 50,00 a persona per una singola uscita in mare e di un pacchetto settimanale di Euro 400,00 a persona comprensivo di un corso formativo - divulgativo sui metodi di studio dell'ecologia dei cetacei e sulla raccolta e l'analisi dei dati". Dunque, anche con riguardo alla (...) nelle difese di parte attrice nulla si rinviene in ordine alle modalità giuridiche del coinvolgimento della società nelle operazioni di ricerca, sulla finalizzazione commerciale delle ricerche e sulla misura della compartecipazione ai risultati utili della stessa. Non si raggiunge un migliore livello di analisi nella perizia (...), dove, a pag 10, premessa genericamente la partecipazione della società alla campagna (...), si osserva in modo assiomatico: "le attività previste nella campagna risultavano fondamentali per l'industrializzazione dei risultati ottenuti nel corso del progetto di ricerca industriale finanziato nell'ambito del POR Sicilia 200-2006 "S.D. - Studio delle popolazioni di Cetacei presenti nella parte nord-occidentale del Canale di Sicilia finalizzato allo sviluppo di una attività di dolphin-wathcing" completato nel mese di maggio 2007". Nel prosieguo della trattazione (pp. 46-48), illustrato l'ambito di operatività della società, si afferma, altrettanto assiomaticamente, che "(...). partecipava alla campagna oceanografica allo scopo di industrializzare i risultati del progetto di ricerca "(...)" finanziato nell'ambito del POR Sicilia 2000-2006 dalla Regione Siciliana e avente la finalità di studiare l popolazioni stanziali di cetacei nella parte nord-occidentale del canale di Sicilia per lo sviluppo di un servizio di dolphin watching". Ebbene, non vi è traccia documentale di accordi con il CNR e il (...) per il coinvolgimento della (...) nelle attività svolte a bordo della (...), né si comprende il nesso causale tra il naufragio di quest'ultima e l'interruzione del piano per la realizzazione del servizio di dolphin-watching. Ancora, nella relazione (...) si rinviene, sotto il versante del danno emergente, anche un prospetto analitico della strumentazione perduta in occasione dell'affondamento. Tuttavia, a fronte della contestazione di parte convenuta e in ragione della mancata prova dell'acquisto e dell'inserimento delle correlate voci di spesa nella contabilità societaria, non possono dirsi provate tali perdite. Anche in questo caso le predette conclusioni collimano con quanto osservato dalla convenuta con riguardo ai bilanci d'esercizio: l'ultimo bilancio depositato dalla (...) risale al 2001 e, dunque, anche per tale via può dirsi data dimostrazione dell'estrema incertezza sull'effettività degli investimenti dedotti dall'attrice, la quale, peraltro, sul punto non ha replicato alcunché. A quanto sopra si aggiunga che l'ulteriore relazione peritale in atti, sottoscritta dal dott. (...), non appare corroborare le richieste della parte attrice. In sostanza, la relazione (...) ha stimato per ciascun soggetto il valore immateriale sotteso alle ricerche effettuate sino all'affondamento, quale costo dell'acquisizione delle conoscenze pregresse (nel verbale dell'udienza penale il (...) si esprime nei seguenti termini rispetto ai singoli soggetti coinvolti "ha partecipato a congressi, ha dovuto sviluppare delle idee e per fare questo è un costo") (p. 55 ud. 14/6/2002; v. prod. documentale allegata alla comparsa di risposta (...)). Dunque, la valutazione in discorso non è una stima del lucro cessante, né del danno emergente, bensì la stima dei costi per ripristinare lo status quo ante delle conoscenze acquisite dai soggetti coinvolti; stima, tuttavia, viziata in origine poiché in realtà non vi è prova che con l'affondamento vi sia stata una perdita (totale o parziale) dei dati acquisiti (l'unica, sfortunata, vittima non era infatti un lavoratore dipendente né della (...) né della (...)), stante, peraltro, l'assenza di allegazione specifica sui modi di acquisizione dei dati e sulle modalità di loro conservazione. La domanda della (...), dunque, deve essere integralmente rigettata. 9.5) Il lucro cessante del (...). Con riguardo al mancato guadagno del ricercatore (...) l'atto introduttivo espone soltanto che il perito di parte (...) ha stimato una perdita di chance "diretta" pari ad Euro 1.340.008,00 e una "indiretta" pari ad Euro 2.708.037,00. Illustrato l'ambito di ricerca dello sfortunato ricercatore, la relazione precisa che "nell'ambito della campagna oceanografica (...) ha lavorato attivamente sviluppando personalmente l'hardware ed una parte del software del LASERTRAP-8. Inoltre, ha lavorato attivamente alle attività per la creazione del laboratorio Italo-Russo denominato (...) ed in particolare allo studio del miglioramento di metodiche elettromagnetiche per la stima di biomassa pelagica di piccole dimensioni. Ha coordinato e lavorato attivamente alla calibrazione del LASERTRAP e si è occupato del campionamento e analisi di dati raccolti nel Canale di Sicilia". Il perito stima la chance diretta come correlata al "mancato reddito da calcolare in base alla posizione nel VNRIO, ai redditi aggiuntivi legati alla partecipazione alle campagne oceanografiche e all'opportunità di permanenza del ricercatore in Italia con contratto del CNR". Tuttavia non si ha prova né del rapporto contrattuale con il (...) né di documentazione che faccia da supporto alla stima dei "redditi aggiuntivi legati alla partecipazione alle campagne oceanografiche". Quanto al rapporto con il CNR, lo stesso era regolato - al momento del disastro - da contratto di prestazione autonoma occasionale (all. n. 45 alla memoria istruttoria n. 2 di parte attrice), contemplante un corrispettivo di Euro 8.000,00, rispetto al quale non si allega alcuna mancata corresponsione da parte dell'Ente committente. Ancora, la voce "perdita di chance indiretta" appare una mera duplicazione di quella riguardante la (non provata) perdita di chance diretta, in quanto riguardante i riflessi ereditari di quest'ultima. La lettura del contratto concluso con il CNR (allegato n. 45) consente, poi, di escludere la pretesa fondata sulle "royalties" calcolate dalla relazione a firma (...). Invero, il contratto in questione, all'art. 7 prevedeva: "Proprietà, riservatezza dei risultati. Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del CNR. Pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del CNR ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del CNR. Tutti i dati e le informazioni del carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati". Il primo periodo esclude, dunque, una forma di compartecipazione del ricercatore allo sfruttamento economico della ricerca (presupposto del computo delle royalties), mentre il secondo periodo rafforza quanto sopra argomentato rispetto alla mancata incidenza del decesso del (...) rispetto alle - non chiare - aspettative economico di soggetto, quale la (...), del tutto estraneo ai rapporti convenzionali tra il CNR e il (...). Dunque, anche le domande degli eredi (...) in ordine al danno da perdita di chance devono essere rigettate. 10) Le ulteriori domande risarcitorie degli eredi (...). 10.1) Occorre, innanzitutto, precisare che, all'udienza del 4/12/2018, a seguito di proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice, il procuratore di parte convenuta (...) illustrava offerta transattiva "a stralcio della posizione delle persone fisiche costituite", pure depositata in copia cartacea agli atti del giudizio, con allegata la copia degli assegni oggi offerti a parte attrice. Il procuratore di parte attrice prendeva atto della proposta di parte convenuta sottolineando "che la proposta di parte convenuta appare carente sotto il profilo delle pur dedotte voci di danno patrimoniale" e contestando "la ricostruzione analitica fatta da parte convenuta"; quindi, dichiarava "di acquisire i titoli oggi offerti da parte convenuta in conto di maggiore avere, salva interlocuzione con i propri assistiti". Pertanto, il procuratore di parte convenuta consegnava a quello degli attori "gli assegni di Euro 146.197,94 e di Euro 250.000,00, pure prodotti in copia in uno con la proposta transattiva", i quali venivano "ricevuti dal procuratore di parte attrice a titolo di acconto". Dunque, ancorché il procuratore di parte attrice abbia in prima battuta denunciato la carenza della proposta soltanto sotto il profilo del danno patrimoniale, la successiva contestazione "analitica" offerta dalla parte convenuta (s'intende, nella proposta transattiva allegata) e, soprattutto, la ricezione degli assegni "a titolo di acconto" manifestano - diversamente da quanto sostenuto in comparsa conclusionale dalla parte convenuta - l'incompatibilità della condotta processuale degli attori con qualsivoglia rinuncia alla domanda o altra ragione di cessazione della materia del contendere. Al contempo, contrariamente a quanto asserito da parte attrice in comparsa conclusionale, poiché nessuna transazione è stata raggiunta, non possono ritenersi consolidati i titoli dei versamenti effettuati dalla parte convenuta, quasi come detto versamento, effettuato senza recesso dalle rispettive difese, fosse un riconoscimento del credito. La domanda, quindi, anche in relazione ai danni non patrimoniali, dovrà integralmente essere esaminata nel merito. 10.2) Ebbene, i figli e la nipote di (...), ricercatore russo unica vittima del naufragio, anche nella qualità di eredi (in misura paritaria) della madre (...), chiedono risarcirsi i danni non patrimoniali e patrimoniali, iure proprio e iure hereditario discendenti dall'infausto evento. 10.2.1) Viene in rilievo, innanzitutto, iure proprio, il danno da perdita del rapporto parentale. Ebbene, si consideri che "il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai parenti della vittima di un fatto illecito non richiede una prova specifica della sussistenza di tale danno, ove la sofferenza patita dai parenti possa essere accertata, in via presuntiva, sulla base di circostanze quali lo stretto vincolo familiare, di coabitazione e di frequentazione, idonee a dimostrare l'esistenza di un legame affettivo di particolare intensità" (Cass., sez. III, 7/7/2010, n. 16018). Più di recente si è condivisibilmente statuito che "In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto" (Cass. Civ. sez. III, 08/04/2020, n.7743; Cass. Civ. sez. III, 07/12/2017, n.29332 proprio in relazione al rapporto nonno-nipote). Nella specie, nell'atto introduttivo si menziona il danno da perdita del legame parentale sia alle pagine 22 e 23 sia alla pagina 26, ma in entrambi i casi si fa esclusivo riferimento ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, senza alcun riferimento concreto a parametri cui agganciare la valutazione equitativa richiesta, salva la semplice affermazione (pure documentata) del rapporto di coniugio e di parentela. Analogamente, nulla di più concreto viene allegato nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. Da tanto discende che, mentre la liquidazione da operare in favore dei figli (anche nella spiegata qualità di eredi della moglie della vittima, a sua volta deceduta il 27/2/2012) risulta effettuabile sulla presunzione di comune intensità del legame padre-figli (e marito-moglie), la liquidazione in favore della nipote minorenne (...) dovrà tenere conto della mancanza di prova dell'intensità del legame. Venendo alla quantificazione, si osserva come la giurisprudenza di legittimità abbia anche di recente statuito che "Nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale - diversamente da quanto statuito per il pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica - le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale; tuttavia, qualora il giudice scelga di applicare i predetti parametri tabellari, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra il minimo e il massimo, che giustifichi la decurtazione" (Cass. Civ. sez. III, 14/11/2019, n.29495). Pertanto, facendo riferimento alle tabelle milanesi vigenti (anno 2018), riportando di tal guisa a valore attuale l'ammontare della liquidazione, in considerazione dell'età della vittima al momento del sinistro (anni 53) e di quella della moglie (anni 52), dei figli (rispettivamente 27 la figlia e 25 il figlio) e della nipote (due anni) e, per tale via, in ragione della presumibile estensione temporale del legame reciso (poco più della metà di quello stimabile come medio in quaranta anni, sulla scorta dell'aspettativa di vita media), nonché osservato il numero di familiari superstiti legati dal medesimo grado di parentela al de cuius, si reputano congrui i seguenti valori: per la moglie Euro 280.000,00 (min. 165.960,00 max. 331.000,00); per i figli Euro 245.000,00 (min. Euro 165.960,00 max Euro 331.000,00); per la nipote Euro 95.000,00 (min. Euro 24.000,00 max Euro 144.000,00). A tali somme non ne vanno addizionate ulteriori a titolo di danno morale "soggettivo" (pure richiesto), voce in esse già ricompresa (Cass. Civ. sez. III, 11/11/2019, n.28989). 10.2.2) Ancora, gli eredi (...) allegano iure proprio danno biologico discendente da "alterazione psicofisica" (pag. 26 atto di citazione). Anche in relazione a detta voce di danno nulla di concreto viene allegato da parte attrice. Qui, tuttavia, non è possibile fare ricorso ad alcun tipo di presunzione e un'eventuale CTU avrebbe avuto mero valore inammissibilmente esplorativo. La domanda, dunque, in parte qua deve essere rigettata. 10.2.3) Gli attori chiedono, poi, risarcirsi il danno patrimoniale di natura "emergente", legato alle spese sostenute a cagione del decesso, deducendo in concreto le sole spese funerarie, tuttavia nulla provando al riguardo. La domanda, pertanto, sul punto non può trovare accoglimento. 10.2.4) Quanto al danno iure hereditatis, gli attori, innanzitutto, deducono il c.d. danno biologico terminale, il quale può definirsi come "pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità" e "sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo" (Cass. Civ. sez. III, 13/02/2020, n.3557; Cass. Civ. sez. III, 11/11/2019, n.28989). Ora, dalla sentenza penale di primo grado (pag. 7) si apprende che il cadavere del (...) fu recuperato il 6/8/2007 all'interno del locale cucina della (...). Da tanto si desume che, travolto dal flusso d'acqua marina, come testimoniato dalla (...) (v. più avanti), il ricercatore russo rimase intrappolato all'interno dell'imbarcazione affondata in pochi minuti, così che deve ritenersi che anche la sua morte sopravvenne nel breve ed atroce volgere di qualche minuto. Dunque, non può individuarsi nella fattispecie la sussistenza di un lasso di tempo apprezzabile in ordine al quale riconoscere il preteso danno biologico totale temporaneo. 10.2.5) Infine, sempre iure hereditatis, gli attori chiedono risarcirsi il danno c.d. catastrofale (o danno morale terminale), vale a dire a quel danno maturato in capo al defunto negli ultimi istanti di vita a causa della sofferenza psichica derivante dalla percezione del sicuro esito letale del sinistro, trasferitosi agli eredi con il decesso. Al riguardo si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha ricostruito siffatta voce di danno come "stato di sofferenza spirituale od intima (paura o paterna d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine", precisando che la sua liquidazione "presuppone la prova della coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine" (Cass. Civ. sez. VI, 17/09/2019, n.23153). Nella specie risulta provato che (...), dopo avere vissuto il catastrofico speronamento del (...) (ad opera della E., nave mercantile di lunghezza pari a quasi trecento metri) ed avere assistito al naufragio dell'imbarcazione, ha vissuto gli ultimi minuti di vita - con elevatissima probabilità e secondo l'id plerumque accidit -assistendo al progressivo rapido affievolirsi delle proprie capacità di resistenza sino alla fine per annegamento. Le sensazioni di lucida percezione dell'avvicinarsi della fine possono -sia pure ovviamente solo in parte - qui dirsi accertate per il tramite del racconto fatto nel corso del procedimento penale dinanzi al Tribunale di Marsala (n. 316/10) dalla teste (...) Valeria, all'udienza del 13/6/2011 (v. produzione allegata alla comparsa di risposta della (...)). La (...) ha riferito di essersi trovata con il (...) all'interno del laboratorio c.d. "bagnato" della (...) nel momento del naufragio, intenta alla conservazione di campion di plancton appena prelevati in mare: "mi trovavo in laboratorio bagnato, era proprio...un istante sarà stato, perché non so quantificare certamente il tempo, però mi trovavo...avevo calato il retino con (...), collaboravamo insieme ... il tempo che entro nel laboratorio e tutto ad un tratto ho sentito solamente delle urla, quindi io ero rivolta verso il lavandino che stavo sistemando questa cosa. Tutto ad un tratto sento delle urla mi alzo gli occhi all'oblò, poi avevo Peter accanto che mi....che lui a quanto pare se n'era pure accorto e mi fa. "oh, my God, oh my god" e mi spingeva forte ... mi sono alzata gli occhi all'oblò e ho visto che una punta nera enorme mi venuta incontro ... una punta nera enorme, in mezzo a tutta quella nebbia insomma mi è venuta incontro. Da lì ho sentito subito...Insomma ci si è mosso tutto, è caduto tutto per terra, entrava acqua a pressione ... Cerchiamo di uscire fuori da quella stanzetta, diciamo, dalla stanza del laboratorio ma entrava acqua a pressione e quindi era impossibile ... quando ci siamo recati fuori la porta, sia io che Peter, io davanti Peter dietro di me, quando cerchiamo di uscire fuori dalla porta poi io mi sono trovata fra i verricelli e le scale per poter uscire, ma lì è finito tutto non so più ... io me lo ricordo vivo che lui usciva con me. Però poi la nave ci trascinava ... quando sono arrivata alle scale, mi sono vista dietro di me un muro enorme nero, quanto pare era la nave, e poi l'acqua che mi ha coperta tutta. Quindi mi sono staccata le mani dove ero poggiata io e i piedi da terra e da lì ho iniziato a bere, a bere, a bere, a bere e non ho più né respirato e neanche pensato, quindi non so più niente. Poi mi sono trovata in mezzo al mare insieme ai ragazzi". Orbene, passando alla liquidazione di detta voce di danno, sempre nella più recente giurisprudenza di legittimità si rinvengono le statuizioni più approfondite in ordine alle modalità di quantificazione, in particolare ove si afferma: "il danno catastrofale è comprensivo sia di un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) sia di una componente di sofferenza interiore psichica di massimo livello (danno catastrofale), correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita, che deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità che tengano conto della sua particolare rilevanza ed entità. Pertanto, mentre nel primo caso la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo caso risulta integrato un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare che comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo - denominato "puro" ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso - che sappia tener conto della enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza. Ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione secondo criteri di proporzionalità e di equità" (Cass. Civ. sez. III, 20/06/2019, n. 16592). Appare, dunque, liquidabile la componente del danno catastrofale corrispondente alla sofferenza interiore psichica, pur dovendosi tenere conto, anche in questo, caso del breve lasso di tempo trascorso. Da tanto deriva che, alla stregua di criterio di liquidazione già adottato da altro Tribunale del Distretto (Trib. Palermo n. 5269/2018 pubbl. il 30/11/2018; al riguardo v. anche Trib. Palermo n. 2154/2017 pubbl. il 27/04/2017; entrambi in Portale dei Servizi Telematici - Archivio giurisprudenziale) il danno catastrofale può essere determinato in una misura pari ad una frazione (1/2) del danno biologico terminale liquidabile, e dunque ad Euro 14.000,00 (da suddividersi in parti eguali tra gli attori secondo la regola successoria), somma ritenuta adeguata in considerazione del breve lasso di tempo presumibilmente riferito alla c.d. lucida agonia. 10.3) Complessivamente, dunque, agli eredi (...) devono riconoscersi: (...) (deceduto, importo ripartito tra i due figli), Euro 280.000,00; (...), Euro 245.000,00 per danno da perdita del rapporto parentale, Euro 7.000,00 per danno catastrofale; (...), Euro 245.000,00 per danno da perdita del rapporto parentale, Euro 7.000,00 per danno catastrofale; (...), Euro 95.000 per danno da perdita del rapporto parentale. 10.3.1) Ebbene, (...), ancora in vita, aveva ottenuto nell'aprile del 2010 dalla convenuta (...) Euro 250.000,00, dunque ad essa competevano ulteriori Euro 30.000,00, oltre agli interessi da computare al tasso legale sulla somma dapprima devalutata quindi tempo per tempo rivalutata sino all'aprile del 2010 per la somma di Euro 250.000,00, sino al tempo della presente pronuncia per il residuo importo. Sulla quota (da ripartire agli eredi) di spettanza della moglie del ricercatore russo i convenuti devono interessi secondo il seguente prospetto (e secondo il consolidato criterio di calcolo dettato da Cass. Civ. sez. un., 17/02/1995, n.1712): primo importo (versato nell'aprile del 2010) devalutato all'agosto del 2007 pari ad Euro 237.868,70 Indice alla Decorrenza: 130,4 Indice alla Scadenza: 137 Raccordo Indici: 1 Coefficiente di Rivalutazione: 1,051 Totale Rivalutazione: Euro 12.131,27 Capitale Rivalutato: Euro 249.999,27 Totale Colonna Giorni: 1001 Totale Interessi: Euro 18.259,55 Secondo importo (dovuto sulla base della presente sentenza) devalutato alla data del sinistro pari ad Euro 25.951,56 Indice alla Decorrenza: 130,4 Indice alla Scadenza: 102,5 Raccordo Indici: 1,471 Coefficiente di Rivalutazione: 1,156 Totale Rivalutazione: Euro 4.048,44 Capitale Rivalutato: Euro 30.000,00 Totale Colonna Giorni: 4654 Totale Interessi: Euro 4.943,38 Dunque, in relazione alla posizione della vedova del (...) risultano dovuti, oltre alla residua somma di Euro 30.000,00, anche interessi per complessivi Euro 23.202,93. 10.3.2) (...) ha ricevuto nell'aprile del 2010 Euro 200.000,00, nonché ulteriori Euro 103.990,51 (oltre Euro 2.500,00 a titolo di spese legali) in occasione dell'udienza del 4/12/2018. Orbene, in occasione della prima dazione di danaro competevano al figlio dell'unica vittima del naufragio i seguenti interessi: somma corrisposta come primo versamento devalutata alla data del sinistro pari ad Euro 190.294,96 Indice alla Decorrenza: 130,4 Indice alla Scadenza: 137 Raccordo Indici: 1 Coefficiente di Rivalutazione: 1,051 Totale Rivalutazione: Euro 9.705,04 Capitale Rivalutato: Euro 200.000,00 Totale Colonna Giorni: 1001 Totale Interessi: Euro 14.607,66 Alla data della seconda dazione di danaro, 4/12/2018, secondo la liquidazione riconosciuta con l'odierna sentenza, risultavano ancora dovuti in relazione alla specifica posizione risarcitoria, dunque, Euro 14.607,66 di interessi ed Euro 52.000,00 in linea capitale e, su tale ultima somma (devalutata al 3/8/2007 pari ad Euro 49.476,69) erano, dunque, dovuti i seguenti interessi: indice alla Decorrenza: 130,4 Indice alla Scadenza: 102,5 Raccordo Indici: 1,471 Coefficiente di Rivalutazione: 1,156 Totale Rivalutazione: Euro 6.882,35 Capitale Rivalutato: Euro 51.000,00 Totale Colonna Giorni: 4654 Totale Interessi: Euro 9.424,57 Dunque, poiché alla data del 4/12/2018 il figlio del (...) vantava un credito pari ad Euro 76.032,23 (Euro 52.000,00 + Euro 14.60766 + Euro 9.424,57), oltre ad Euro 26.601,46 quale quota ereditaria dovutagli per successione dalla madre, la corresponsione da parte della convenuta di ulteriori Euro 103.990,51, nella presente sede di valutazione equitativa del danno, risulta pienamente satisfattiva. Analoghe considerazioni valgano per la (...), figlia del (...). 10.3.5) Alla nipote (...), già nell'aprile del 2010 è stato corrisposto un importo integralmente satisfattivo delle pretese avanzate. Ed infatti, assunta la somma dovuta (Euro 95.000,00) come devalutata alla data del sinistro pari ad Euro 90.390,10 Indice alla Decorrenza: 130,4 Indice alla Scadenza: 137 Raccordo Indici: 1 Coefficiente di Rivalutazione: 1,051 Totale Rivalutazione: Euro 4.609,90 Capitale Rivalutato: Euro 95.000,00 Totale Colonna Giorni: 972 Totale Interessi: Euro 6.863,16 Capitale Rivalutato + Interessi: Euro 101.863,16. Il minimo scarto tra quanto già versato e la somma dovuta sulla base del suddetto calcolo risulta assorbita dalla natura equitativa della liquidazione. 11) I versamenti effettuati dalla (...) in favore dei ricercatori (...) e (...) risultano pienamente satisfattivi delle pretese di costoro così che non residua spazio per la domanda di condanna nei confronti dell'E., come visto mai abbandonata nel corso del giudizio. Il (...) allega in atto introduttivo di avere subito, in conseguenza del naufragio, "invalidità temporanea assoluta di giorni 60 Euro 3.360,00; invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 60 Euro 1.680,00; Danno Biologico 30% Euro 103.522,00; Danno morale Euro 51.761,00; Danno esistenziale Euro 51.761,00". Analogamente il (...) allega: "invalidità temporanea assoluta di giorni 90 Euro 5.040,00; invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 90 Euro 2.520,00; Danno Biologico 40% Euro 144.176,00; Danno morale Euro 72.088,00; Danno esistenziale Euro 72.088,00". Nessuna di tali voci, ad eccezione del danno morale (rappresentando quello esistenziale una mera duplicazione), risulta confermata nel corso del presente giudizio, stante la richiesta di parte attrice di revoca dell'ordinanza istruttoria del 4/2/2019 che disponeva il conferimento di incarico CTU medio legale e psicologica avente ad oggetto, per l'appunto, le lesioni e i disturbi allegati. Analogamente è a dirsi delle deduzioni riguardanti la riduzione della capacità lavorativa specifica, mentre le restanti voci di danno riguardanti il lucro cessante appaiono infondate alla luce delle medesime considerazioni espresse a tale riguardo con riferimento alla posizione del ricercatore (...) (e a fortiori, stante l'esito non letale del sinistro per i due odierni attori). Dunque, le somme complessivamente versate dalla (...) in favore dei due attori di cui si discute (Euro 172.715,49 in favore del (...) ed Euro 114.599,25 in favore del (...)) risultano -si ribadisce, secondo valutazione resa necessaria dal mancato abbandono della domanda rivolta all'(...) - soddisfare pienamente le pretese avanzate in atto di citazione, sì come accertate nel corso del presente giudizio. 12) In considerazione delle tragiche circostanze in cui è maturata la presente lite, nonché in ragione della complessiva evoluzione della vicenda processuale (carattere sproporzionato delle domande; versamento a saldo eseguito dalla convenuta (...) soltanto dopo l'introduzione della domanda giudiziaria; versamento da parte della (...) della somma di Euro 5.000,00 a titolo di spese legali in favore degli eredi (...); v. sopra per gli attori (...) e (...)) appaiono sussistere valide ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le persone fisiche attrici e la convenuta (...). Al contrario, stante il mancato coinvolgimento dell'E. negli accordi transattivi stragiudiziali con gli attori (...) e (...), nonché in difetto di prova di pagamenti effettuati dal responsabile del sinistro in favore di questi ultimi e degli eredi (...), appare necessario condannare il convenuto a rifondere le spese di lite sostenute dagli attori almeno sino alla data del 4/12/2008 (data corrispondente, secondo la presente pronuncia, all'integrale soddisfacimento delle rispettive pretese creditorie), secondo liquidazione che terrà conto del quantum non ancora versato al momento dell'introduzione del presente giudizio. Parimenti, i rapporti tra le due società attrici e la convenuta andranno regolate secondo il criterio della soccombenza, con liquidazione formulata in dispositivo secondo i valori medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, adeguatamente modulati sulla scorta del numero delle questioni dedotte, della estensione dell'attività istruttoria (di natura prettamente documentale) e del carattere omogeneo delle due posizioni delle attrici. P.Q.M. Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita: 1) dichiara che i versamenti effettuati dalla convenuta (...) s.a., così come meglio precisati in motivazione, hanno natura integralmente satisfattiva delle domande risarcitorie formulate dagli attori (...), (...) e (...); 2) rigetta le domande proposte da (...) s.r.l. e (...) s.r.l.; 3) dichiara cessata la materia del contendere tra gli attori (...) e (...) e la convenuta (...) s.a.; 4) condanna (...) a rifondere gli attori (...), (...), (...), (...) e (...) delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 1.713,00 per esborsi ed Euro 20.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per Legge; 5) dichiara compensate le spese di lite tra gli attori (...), (...), (...), (...), (...) e la convenuta (...) s.a.; 6) condanna (...) s.r.l. e (...) s.r.l. a rifondere la convenuta (...) s.a. delle spese di lite che liquida, a titolo di compensi professionali, in complessivi Euro 30.000,00 a carico di (...) s.r.l. ed Euro 37.000,00 a carico di (...) s.r.l., oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15% IVA e CPA come per Legge. Così deciso in Marsala il 21 maggio 2020. Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2020.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Pizzo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 528 R.G. dell'anno 2018 tra: MO.MO. (C.F. (...)), SA.CH. (C.F. (...)), MO.AL. (C.F. (...)), MO.OM. (nato (...), MO.SA. (C.F. (...)), MO.HA. (C.F. (...)), MO.HA. (C.F. (...)), MO.ZA. (nata (...)), MO.NA. (C.F. (...)), MO.SO. (C.F. (...)), MO.HA. (C.F. (...)), MO.BE. (C.F. (...)), MO.FA. (C.F. (...)), rappresentati e difesi dall'avv. To.Pi. giusta procura allegata al ricorso introduttivo ATTORI e CA.MO. S.r.l. (C.F. (...)), rappresentata e difesa dall'avv. Vi.Bu. e dall'avv. Ca.Fe. in virtù di mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione CONVENUTA nonché ZU. PLC (C.F. (...)), rappresentata e difesa dall'avv. Sa.Sp. giusta procura allegata alla comparsa di costituzione; TERZA CHIAMATA Avente ad oggetto: Risarcimento del danno extracontrattuale MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con ricorso depositato presso il Giudice del Lavoro il 5/8/2017, gli attori riportati in epigrafe, premessa la morte del proprio congiunto Mo.Yo. mentre si trovava sul posto di lavoro, impegnato in particolare presso ambiente saturo di esalazioni nocive (poi rivelatesi corrispondenti ad idrogeno solforato) presso la sede della Ca.Mo. s.r.l., in data 22/7/2012, invocata la responsabilità del datore di lavoro per avere omesso di vigilare sull'attività del dipendente e per non averlo munito dei più elementari dispositivi di sicurezza, chiedevano disporsi in loro favore il risarcimento del danno patrimoniale (per perdita delle capacità reddituali connesse al lavoro del deceduto) e non patrimoniale (per perdita del rapporto parentale), dunque, in particolare: "ritenere e dichiarare che il sig. Yo.Mo. ha svolto attività lavorativa subordinata, in favore della Ca.Mo. srl, dal 2010 e sino al 20.07.2012 (giorno del decesso), senza regolare assunzione per tutto il periodo in questione. Ritenere e dichiarare che la morte del Sig. Yo.Mo. è avvenuta in conseguenza dell'espletamento delle direttive datoriali. Ritenere e dichiarare che la Ca.Mo. s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, è unica responsabile della morte sul luogo di lavoro del giovane Yo.Mo.. Conseguentemente, condannare la società Ca.Mo. srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento di tutti i danni patrimoniali, anche da lucro cessante, pari ad Euro 100.000,00 ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Condannare, altresì, la società Ca.Mo. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento di tutti i danni non patrimoniali, morali, diretti ed indiretti, consequenziali alle sopra descritte condotte illecite, con la dovuta personalizzazione e senza svolgere eventuali duplicazioni di voci di danno, pari ad Euro 1.140.00,00 (come sopra meglio descritta), ovvero nella misura ritenuta congrua o comunque di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al completo ed effettivo soddisfo. Con ogni altra pronuncia di ragione e di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali". Dinanzi al Giudice del Lavoro si costituiva Ca.Mo. s.r.l. opponendosi alla domanda dei ricorrenti per le seguenti ragioni: - in via preliminare, l'incompetenza per materia del Giudice del Lavoro in ragione della natura occasionale del rapporto lavorativo; - l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 1124/1965 e D.Lgs. n. 38/2000 stante la mancata attivazione della preventiva procedura amministrativa per il riconoscimento e la liquidazione, a cura dell'INAIL, del chiesto danno biologico; - la copertura assicurativa della Zu. S.p.A. per effetto della polizza (...); - il difetto di responsabilità in ordine al decesso del Mo. in considerazione della natura occasionale della prestazione lavorativa offerta da quest'ultimo e della conseguente assenza di poteri direttivi in capo al Datore di lavoro; - il difetto di responsabilità in ordine al sinistro, a cagione del comportamento abnorme del lavoratore, il quale, benché ingaggiato soltanto al fine di sgomberare gli inerti presenti sul piazzale della Ca.Mo., si spingeva sino alla vasca di stoccaggio interrata ove ha trovato la morte; - difetto di prova del rapporto di parentela tra i ricorrenti e il deceduto; - carattere sproporzionato del quantum risarcitorio. Chiedeva, dunque, la convenuta dichiararsi l'incompetenza del Giudice del Lavoro e l'inammissibilità del ricorso ex art. 10 D. Lgs 38/2000, quindi nel merito: "ritenere e dichiarare che le mansioni espletate da Yo.Mo. erano di semplice pulizia di ambienti aperti, pitturazione e giardinaggio; ritenere e dichiarare che Yo.Mo., senza avere avuto alcuna direttiva da chicchessia ed in assenza di Bo.Fr., si portava spontaneamente all'interno della vasca, ove poi avrebbe trovato la morte; ritenere e dichiarare abnorme ed irresponsabile il comportamento di Yo.Mo.; per gli effetti, ritenere e dichiarare la società resistente esente da alcuna responsabilità e, conseguentemente, rigettare la domanda di parte ricorrente. IN via subordinata e nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità a carico di parte resistente ritenere e dichiarare non dimostrato né provato lo stato giuridico tra ricorrenti e Yo.Mo. e, per l'effetto, rigettare integralmente o limitatamente ai rapporti provati la domanda introduttiva del presente giudizio; in via ulteriormente subordinata, ritenere e dichiarare il concorso di responsabilità e di colpa tra la società Ca.Mo. s.r.l. e Yo.Mo., addebitandola a costui nella misura non inferiore al 50% e ponendo, altresì, l'eventuale e dovuto risarcimento del danno a carico della Zu. S.p.A. quale società assicuratrice della società Ca.Mo. s.r.l. per gli infortuni coperti da detta polizza assicurativa; in estremo subordine, condannare la Zu. S.p.A. al pagamento integrale delle somme richieste a titolo risarcitorio in qualunque ulteriore caso di condanna delle Ca.Mo. s.r.l., come da polizza assicurativa sottoscritta da Ca.Mo. s.r.l. e la Zu. S.p.A. ivi compresi i compensi e le spese legali. Con vittoria in ogni caso delle spese e dei compensi professionali". 3) Autorizzata la chiamata di Zu. plc, quest'ultima si costituiva con memoria per mezzo della quale si associava alle preliminari eccezioni di incompetenza, di difetto di legittimazione attiva e di inammissibilità ex art. 10 D.P.R. 1124/65 formulate da parte convenuta, quindi, a sua volta, eccepiva l'inoperatività della copertura assicurativa in relazione alla peculiare fattispecie lavorativa dedotta da Ca.Mo. s.r.l.. In ogni caso, la terza chiamata eccepiva il limite del massimale, pari ad Euro 1.000.000,00 ed Euro 750.000,00 per il caso di prestatori di lavoro, nonché, nel merito, il carattere sproporzionato dei danni dedotti dai ricorrenti. Pertanto, Zu. plc chiedeva: "preliminarmente in rito, ritenere e qualificare il rapporto di lavoro intercorso tra Yo.Mo. e le Ca.Mo. s.r.l. quale "collaborazione occasionale" e, per l'effetto, dichiarare ai sensi degli artt. 409 e 427 c.p.c. la propria incompetenza per materia; - ancora in via preliminare, nell'ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione sopra formulata, dichiarare l'inammissibilità della domanda ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 1124/1965 e D.Lgs. 38/2000 per omesso esperimento della procedura preventiva di competenza dell'INAIL - sempre in via preliminare, subordinatamente, dichiararsi il difetto di legittimazione attiva degli odierni ricorrenti per omessa prova del vincolo parentale; - nel merito rigettare la domanda di manleva formulata dalle Ca.Mo. s.r.l. nei confronti della Zu. plc per tutti i motivi sopra esposti; - comunque, dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'atto introduttivo del presente giudizio; - in estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva formulata dalle Ca.Mo. s.r.l., contenere l'onere risarcitorio eventualmente gravante sulla Zu. plc entro il limite del massimale di polizza e degli altri sottolimiti ivi previsti; - in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio"" 4) Con ordinanza del 28/2/2018 il Giudice del Lavoro, accolto il rilievo di incompetenza di parte convenuta, disponeva il mutamento del rito, disponendo la trasmissione degli atti al Presidente della Sezione Civile per l'assegnazione ad altro Giudice della sezione tabellarmente competente. Così radicatosi il rito ordinario, la causa veniva istruita mediante assegnazione di termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., in occasione dei quali le parti non mutavano le proprie domande, acquisizioni documentali e assunzione di prova testimoniale. 5) Questioni preliminari. 5.1) Infondatezza dell'eccezione di inammissibilità ex art. 10 TU 1124/65. Quanto all'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno biologico in relazione alla previsione del suo indennizzo nell'ambito della copertura assicurativa pubblica ex articolo 13 del decreto legislativo 38 del 2000, essa risulta infondata. Invero, anche a prescindere dal rilievo secondo cui l'indennizzo del danno biologico previsto dalla disciplina dell'assicurazione obbligatoria non copre alcune voci di danno alla persona, qualificate, a tale stregua, anche quale c.d. "danno complementare", risulta dirimente il rilievo per cui, poiché l'indennità Inail, in considerazione della sua natura assistenziale, non copre esattamente l'intero danno alla salute, anche dopo la novella di cui al decreto legislativo 38/2000 il lavoratore ha diritto, ricorrendo i presupposti dell'articolo 10 del TU 1124/1965, ad agire contro il datore di lavoro per il ristoro del danno biologico c.d. differenziale, ovverosia di quella parte di danno biologico che, in termini meramente quantitativi, non sia coperta dall'assicurazione obbligatoria (in tal senso, di recente Cass. 18469/2012; Cass. 13222/2015). In altri termini, anche successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 38/2000, a norma degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro), la responsabilità civile del datore di lavoro, nonostante la copertura assicurativa garantita al lavoratore infortunato dall'Inail, permane (con la conseguente esperibilità dell'azione risarcitoria dell'infortunato per il cosiddetto danno differenziale) quando l'infortunio sia stato cagionato dalla violazione delle norme di protezione contro gli infortuni, allorché il fatto si configuri come reato procedibile d'ufficio, valutazione effettuabile incidenter tantum anche dal giudice (Trib. Trieste n. 26/2019 pubbl. il 25/02/2019, Trib. Taranto n. 317/2018 pubbl. il 30/01/2018, Trib. Napoli n. 6181/2017 pubbl. il 21/09/2017 in archivio giurisprudenziale di merito, Portale dei Servizi Telematici). L'obbligo risarcitorio del datore di lavoro (o committente, v. infra) nei confronti del lavoratore infortunato, previsto dall'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è subordinato e limitato all'eventuale eccedenza dell'ammontare complessivo del risarcimento determinato secondo i criteri civilistici, rispetto alle "indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti" del T.U. dell'assicurazione obbligatoria. Ebbene, nel caso di specie, nel ricorso sono stati allegati i presupposti della domanda di risarcimento del danno relativa al c.d. danno differenziale/complementare. Invero, da un lato, sono stati allegati tutti gli elementi costitutivi della affermata responsabilità della convenuta in ordine ad una condotta suscettibile di configurarsi astrattamente quale reato (omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione di infortuni e malattie professionali), essendo stata allegata la sua condotta omissiva (nocività dell'ambiente di lavoro ed omissione dell'adozione di misure di prevenzione: v. ricorso, pagg. 5 ss.), il nesso di causalità tra condotta omissiva ed evento (decesso da inalazione di idrogeno solforato), l'affermato elemento soggettivo della colpa. Dall'altro lato, parte ricorrente ha allegato il danno in relazione alle diverse voci di cui chiede il risarcimento, quantificandolo secondo i criteri civilistici. 5.2) Titolarità della posizione attiva. L'eccezione formulata dalla convenuta con riguardo alla legittimazione attiva, in realtà deve essere ritenuta come tesa ad evidenziare il difetto di titolarità in capo agli attori di quelle qualità di stato che renderebbero idoneamente supportata la legittimazione attiva così come prospettata in atto introduttivo. I ricorrenti dichiarano in epigrafe di agire nella qualità di eredi legittimi di Mo.Yo., ma in realtà il diritto di credito dedotto viene vantato iure proprio, attenendo esso alla lesione del danno parentale e alla deminutio patrimoniale per perdita di fonte di reddito. Dunque, non è necessaria la prova della qualità di eredi, mentre sin d'ora si può dire infondata la domanda riguardante la perdita di fonte reddituale poiché in nessun modo i ricorrenti hanno allegato - nemmeno a seguito di preciso rilievo delle parti avversarie - con quali modalità specifiche il deceduto provvedesse alla canalizzazione verso di essi ricorrenti (residenti in Marocco) dei propri guadagni in Italia, così come nulla è stato provato al riguardo della quantità netta di tali emolumenti (viepiù in considerazione del fatto che per tale fattispecie di danno la prova non può considerarsi in re ipsa: Cass. Civ. sez. III, 14/03/2017, n. 6477). Quanto al danno parentale, i danni non patrimoniali non risarcibili non si identificano con l'evento integrante il fatto illecito, ma rappresentano conseguenze dello stesso che devono essere adeguatamente provate. Ebbene, la prova della sussistenza di danni siffatti può essere presuntivamente desunta in capo a soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela con la vittima primaria dell'illecito, vincolo la cui estinzione (salvo che la controparte non dimostri situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare) lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare (Cass. 16/3/2012, n. 4253; 17/4/2013, n. 9231). Pertanto, innanzitutto i ricorrenti devono provare il rapporto di parentela, quindi, la continuità del rapporto familiare. Ora, se con riguardo alla figura dei genitori, del coniuge e dei figli la continuità parentale può ritenersi sussistente - in via di presunzione - anche nel caso di materiale allontanamento del deceduto dal luogo di residenza dei prossimi congiunti, non altrettanto può dirsi in ordine ai fratelli non conviventi. Ed invero, "Il danno non patrimoniale subito dai congiunti della vittima primaria dell'illecito, in conseguenza della grave invalidità riportata da quest'ultima, non può dirsi sussistente "in re ipsa", e pertanto deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva negato qualsivoglia risarcimento ai fratelli della vittima di un incidente stradale, rimasta invalida all'85%, in mancanza della prova dell'intensità della relazione affettiva con la stessa(Cass. Civ. sez. III, 28/02/2019, n. 5807). Alla stregua di tale condivisibile principio di diritto, in assenza di allegazioni e prove specifiche sulla natura dei rapporti interpersonali, può già dirsi insussistente il diritto al risarcimento dei ricorrenti tutti ad eccezione di Mo.Mo., identificato come fratello di Mo.Yo. negli atti del procedimento penale (v. verbale di sommarie informazioni redatto dai Carabinieri di Marsala, in atti) e negli estratti dello stato civile marocchino prodotti da parte attrice, ove si evince che i due sono figli dello stesso padre, Mo.Ma., nato nel 1932 e deceduto in Du.Hi. l'(...). Sempre dagli atti del procedimento penale emerge come i due fratelli avessero dei contatti abbastanza frequenti in territorio marsalese, così da potersi dire che la relazione parentale tra i due, sebbene non stretta come quella di fratelli conviventi, fosse comunque significativa. Sulla rilevanza di tali osservazioni ai fini della liquidazione del danno si tornerà più avanti. Deve rigettarsi anche la domanda risarcitoria di Sa.Ch., indicata quale madre in atto introduttivo. Al cospetto delle contestazioni di parte convenuta e della terza chiamata deve osservarsi come nemmeno il "libretto di famiglia" intestato a Mo.Ma. prodotto dalla parte attrice sia idoneo a provarne detta qualità. In effetti, in esso, accanto al nominativo di Mo.Yo. è possibile leggere quello della madre, generalizzata come "Sa. di Id. (...) data di nascita della madre (...) 1941". Dunque, in detto estratto non solo non è possibile individuare con certezza il cognome della madre, ma risulta anche una data di nascita diversa da quella indicata in atto introduttivo (1951). Dunque, la delibazione in ordine alla pretesa risarcitoria qui dedotta si svolgerà dappresso con riguardo alla sola posizione di Mo.Mo.. 6) Il rapporto lavorativo di Mo.Yo. e la dinamica del sinistro. 6.1) All'esito dell'attività istruttoria può affermarsi che lo sfortunato Mo. prestasse lavoro occasionale e privo di rapporto di subordinazione nei confronti della Ca.Mo. s.r.l. Ferma l'assenza di ogni traccia formale del Mo. nei registri della società convenuta, decisive, sotto il versante fattuale, appaiono le deposizioni testimoniale di Gi.An. e Kh.Ab.. Il Gi., già dipendente della società convenuta, ha dichiarato: "Ho lavorato presso la Ca.Mo. per circa dieci anni prima di andare in pensione. Sono andato in pensione nell'anno 2012, un mese prima dell'incidente in cui è rimasto vittima il Mo.. Io in Cantina mi occupavo della pulizia delle vasche e dei pavimenti. Pulivo le vasche in occasione del travaso del vino da una vasca all'altra. All'interno della cantina io ero il solo operaio. Non ricordo altri dipendenti della Cantina. Io pulivo le vasche in compagnia di Bo.Fr. o in compagnia del figlio Bo.Ro.. Per pulire le vasche bisogna essere in due. Io entravo dentro la vasca e il titolare, o il figlio, mi porgeva la pompa dell'acqua (...) Io ero stato assunto a tempo indeterminato con regolare contratto (...) Non ho mai visto Yo.Mo.. Nessuno mi ha mai raccontato della sua presenza all'interno della Cantina. Nel mio reparto di lavoro faceva ingresso solo l'enologo. Non so dire chi si occupasse dei lavori di pulizia all'esterno e di quelli di giardinaggio (. ) Quando sono andato in pensione è rimasto ad effettuare le operazioni di pulizia delle vasche il titolare Bo.Fr.. Bo.Fr. era sempre presente alle operazioni di pulizia delle vasche. Io non sono mai entrato da solo all'interno delle cisterne. Per vasche io intendo le strutture in acciaio in cui viene conservato il mosto e il vino. All'interno della cantina sono pure presenti delle vasche di cemento che però non venivano in alcun modo utilizzate (...) All'interno della cantina sono presenti almeno una ventina di vasche di acciaio. Io lavoravo otto ore al giorno dal lunedì al venerdì. Uscivo dalla cantina sempre alle cinque. Preciso che all'interno della cantina lavoravano oltre a me Bo.Fr. e i figli Bo.Ro. e Bo.An., nonché la figlia Bo.El., addetta al punto di vendita della Cantina". Sino ad un mese prima dell'incidente mortale, dunque, il Gi., unico lavoratore della cantina estraneo al nucleo familiare dei Bonomo che compone la compagine societaria della convenuta, non aveva mai visto il Mo.. Il teste Kh.Ab., amico dello zio di Yo., Mo.Mo., ha dichiarato: "Mo.Yo. ha lavorato presso Ca.Mo. s.r.l.. Io ho lavorato per Ca.Mo. s.r.l. a partire dal 2015. Preciso che non conoscevo Mo.Yo.. Conoscevo Mo.Mo., che oggi si trova in Marocco. Io ho visto Mo.Yo. con lo zio Mo.Mo. a casa di quest'ultimo. Non mi ricordo in quale anno l'ho visto. Io so che Mo.Yo. è morto. Io so che è morto cadendo in un pozzo della Ca.Mo.. Me lo ha detto Ci.Bo. (... ) So che Mo.Yo. lavorava presso la Ca.Mo. s.r.l. per rimuovere il tartaro dalle vasche. Non mi ricordo quando è morto Yo.. Io ho cominciato a lavorare presso la Ca.Mo. s.r.l. Forse Yo. è morto otto anni fa. Preciso che io frequento la Ca.Mo. s.r.l. almeno da quindici anni. Faccio saldature. Quando qualcosa è rotto chiamano me e io vado a saldare. Non ricordo se nel 2010 e nel 2011 ho fatto accesso presso la Ca.Mo. s.r.l. Yo. trascorreva all'interno della Cantina poco tempo. Andava quando lo chiamavano. Io ho saputo che Yo. puliva le vasche perché me lo ha detto Ci.Bo.. Io non ho mai visto Yo. fare questo genere di operazioni. Quando io ho visto Yo. in cantina l'ho visto compiere delle operazioni pulizia fuori dalle vasche (alla domanda: "vero è che in alcuni periodi dell'anno il sig. Mo. espletava l'attività lavorativa anche ogni giorno" rispondeva) Non posso dirlo, lo vedevo di tanto in tanto (. ) Ho visto Yo. effettuare anche operazioni di pitturazione e giardinaggio. Tali operazioni le compiva dappertutto all'interno della Cantina (. ) Non so dire quante ore al giorno lavorasse Yo. all'interno della cantina (. ) Non so dire quanto guadagnasse Yo. per tali lavori (. )Io venivo pagato solo per le giornate lavorative effettive che svolgevano quando mi chiamavano. Dopo la morte di Yo. venivo pagato mensilmente (. ) Per i lavori che svolgevo prima che Yo. morisse venivo pagato dieci/quindici Euro per due ore di lavoro". Ora, le due narrazioni appaiono compatibili. 6.2) Poiché Mo.Yo. lavorava molto saltuariamente presso la Ca.Mo. s.r.l. e, per di più, operava in settori dell'azienda diversi da quelli ove si trovava normalmente a lavorare il Gi., non è improbabile che i due non si siano incrociati. Lo stesso Ab., teste molto vicino al Mo. ha negato che vi fosse della regolarità nelle cadenze lavorative della povera vittima nell'ambito dell'organizzazione aziendale della convenuta. 6.3) Dunque, sia pure ai fini della domanda risarcitoria qui proposta, deve concludersi alla stregua di quanto accertato dal Giudice del Lavoro di Trapani in sede di opposizione avverso avviso di addebito I.N.P.S. concernete l'omesso versamento di contributi previdenziali (Trib. Trapani sentenza n. 120/17, passata in giudicato come da attestazione di cancelleria in atti): non vi era alcun rapporto di dipendenza, ma sia il Mo. che l'Ab. "svolgevano attività lavorativa (...) erano collaboratori occasionali che venivano chiamati dalla odierna ricorrente solo in caso di necessità senza alcun obbligo di risposta, senza alcuna direttiva di lavoro, senza alcun obbligo di esclusiva, senza dover rispettare orari di lavoro precisi ovvero di giustificare l'assenza e senza percezione di compenso fisso". 6.4) Questo Giudice ritiene che, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta, il Mo. fosse stato adibito - sia pure in modo occasionale - al lavaggio delle vasche del tipo di quella ove lo stesso ha trovato la morte (secondo le indiscutibili risultanze della perizia medico-legale elaborata nel corso delle indagini preliminari). Detta conclusione discende da tre elementi acquisiti del corso della fase istruttoria: a) la testimonianza de relato dell'Ab., il quale ha riferito di avere saputo direttamente dall'amministratore della Ca.Mo. s.r.l. dell'attività di pulizia vasche realizzata dal Mo.; b) la relazione elaborata dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Trapani, ove si precisa che il corpo è stato rinvenuto all'interno di vasca interrata adibita al contenimento di prodotti vinari, in prossimità della quale è stata riscontrata la presenza di "una fune (foto n. 7) un tubo di gomma di colore giallo (foto nn. 8-9) collegato all'impianto idrico (foto n. 10), regolarmente funzionante e n. 2 secchi di cui uno contenenti una spugna e un contenitore trasparente (foto nn. 11-12)" (tutti oggetti, pure ritratti in foto, chiaramente utilizzati al momento del sinistro); c) la deposizione testimoniale del Gi. che attesta come sino ad un mese prima fosse quest'ultimo ad occuparsi della pulizia delle vasche, il che rende altamente verosimile - in difetto di assunzione di ulteriori lavoratori ed essendo i soci lavoratori dislocati presso altri comparti dell'azienda - che proprio il Mo., sia pure saltuariamente e senza alcun rapporto di dipendenza già instaurato al momento del sinistro, fosse stato richiesto dalla direzione della convenuta di prestare la propria opera lavorativa non specializzata al fine di ovviare alla transitoria assenza di un dipendente che si occupasse delle mansioni sino a poco prima curate da Gi.An.. 6.5) Al riguardo occorre rammentare che: "In materia di infortuni sul lavoro, il committente ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati" (Cass. Civ. sez. III, 26/04/2016, n. 35185). Nella specie nessuna verifica è stata fatta ed anzi è acclarato che il Mo. si fosse sino a poco tempo prima occupato esclusivamente di attività artigianali a basso contenuto di rischio per la salute propria e degli altri (giardinaggio e pitturazione di pareti), al contrario di quanto può sicuramente dirsi in relazione all'attività di pulizia delle vasche presenti all'interno della cantina (sul punto v. l'elevata natura del rischio plasticamente descritta nella relazione ARPA Sicilia - Struttura Territoriale di Trapani, parimenti allegata al ricorso introduttivo: "all'interno della cisterna ove è avvenuto il decesso di Mo.Yo. si è riscontrata una quantità di ossigeno assolutamente insufficiente per la vita dell'uomo. La carenza di ossigeno è stata provocata a seguito dei processi fermentativi innescatisi nel liquido presente con la conseguente formazione di anidride carbonica. La CO2 essendo più pesante dell'aria ha riempito l'ambiente confinato della cisterna sostituendosi per buona parte ad essa"". 6.6) Risulta altamente irragionevole ritenere che il Mo. abbia scelto arbitrariamente di introdursi nella vasca. A tale riguardo si osserva come il luogo in questione non rivestisse alcun interesse lecito o anche illecito particolare per chicchessia, né può pensarsi con ragionevolezza che un lavoratore occasionale, non legato da rapporto di dipendenza abbia scelto, fuori da quanto commissionatogli, di armarsi di secchi e tubo di gomma per realizzare lavori di pulizia non richiestigli. Appare chiarificatrice, al riguardo, la descrizione del cadavere del Mo. fatta in sede di sommarie informazioni (liberamente apprezzabili dal Giudice civile: Cass. Civ. sez. II, 04/07/2019, n. 18025) da Khamlich Aziz, il ragazzo sedicenne che per primo si è calato all'interno della vasca: "Ho visto che Yo. teneva in mano un tubo di colore giallo che non correva molto, in quanto una delle mani di Yo. teneva il tubo nella sinistra come a bloccare la fuoriuscita dell'acqua, mentre l'altra mano l'aveva sotto il corpo. Dopo essere sceso, ho legato una cinta dal torace di Yo.. Dopo non ricordo più nulla, come se io avessi perso i sensi, tanto la puzza che c'era lì sotto". Il Mo., dunque, stava utilizzando un tubo per pulire la vasca, segno eloquente che nessuna intenzione ulteriore o diversa da quella prettamente lavorativa aveva animato le sue azioni. Il racconto del Kh. illumina anche la particolare negligenza ed imprudenza del committente del Mo.: l'operazione di recupero del cadavere in ambiente della cui pericolosità ormai tutti era tragicamente stati messi a conoscenza è stata affidata ad un minorenne alla presenza del "padrone" della Cantina, Bo.Fr., all'epoca amministratore unico della Società convenuta. 6.7) Dunque, non avendo il committente verificato l'idoneità tecnica del prestatore d'opera rispetto al lavoro commissionatogli ed avendo comunque omesso di verificare la completezza e l'idoneità dei dispositivi di sicurezza dallo stesso utilizzati, lo stesso committente può dirsi responsabile del decesso occorso nello svolgimento del lavoro. 7) La liquidazione del danno. Come visto, unico tra i ricorrenti ad essere titolare del diritto risarcitorio qui vantato è Mo.Mo., fratello consanguineo del defunto, identificato dai Carabinieri della Stazione di Marsala nelle prime indagini successive al sinistro. Ora, lo stesso Mo. nel corso delle sommarie informazioni attesta un rapporto di fratellanza ancora vivo e, tuttavia, fatto di incontri sporadici ("L'ho visto circa una settimana fa. Abbiamo discusso del suo matrimonio che egli avrebbe voluto contrarre in Marocco il prossimo Dicembre (...) Non abbiamo discusso di lavoro ma sapevo, per averlo da lui direttamente saputo che egli guadagnava al giorno circa trenta Euro quando veniva chiamato a svolgere attività lavorativa". Ora, assumendo quali parametri di riferimento per la liquidazione del danno da lesione del legame parentale le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, considerata l'età della vittima (32 anni), l'età del congiunto (43 anni) e l'esistenza di altri familiari non conviventi, si ottiene un valore di liquidazione oscillante tra Euro 83.356,95 e Euro 166.713,90. Stante il difetto di allegazioni ulteriori sulla natura del rapporto parentale e sulla estensione e la qualità dei momenti di comunanza di vita, il valore di liquidazione può essere contenuto nella misura - prossima al minimo - di Euro 85.000,00. Ancora, sulla somma dovuta, liquidata ai valori monetari attuali (e, dunque, già rivalutata), competono all'attore gli interessi compensativi sulla somma devalutata alla data del fatto (22/7/2012), via via rivalutata, anno per anno, mese per mese, secondo gli indici Istat, fino alla data della presente sentenza (cfr. sul punto Cass. Civ. Sez.Un. 17/02/95 n. 1712). 8) Inoperatività della polizza assicurativa. E' fondata l'eccezione di inoperatività del rapporto assicurativo dedotto da parte convenuta a fondamento della chiamata del terzo. Ed infatti, la polizza in discorso, nel riquadro "Garanzie Aggiuntive" non contempla "responsabilità civile verso prestatori di lavoro", poiché non risulta segnata la relativa casella. Inconducente si rivela l'eccezione di non conformità all'originale, giacché proveniente dalla parte (l'assicurata) onerata della prova del rapporto assicurativo e della sua estensione. Dunque, in relazione alla peculiare posizione lavorativa della vittima al momento del sinistro, si come accertata nel presente giudizio (e quale, peraltro, dedotta dalla stessa convenuta nella sua prima difesa), può dirsi infondata la domanda di manleva avanzata nei confronti di Zu.. Rientrando, infatti, la fattispecie in discorso nell'ambito assicurativo dell'art. 2 della sezione III della polizza ("Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro"), una volta accertata l'omessa pattuizione al riguardo, il rischio qui verificatosi non può farsi rientrare nell'ambito applicativo della diversa assicurazione Responsabilità Civile verso terzi, a tutto concedere riguardante i sinistri occorsi a prestatori di lavoro in favore di ditte terze. 9) Le spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta del valore del decisum e con riguardo ai valori medi di cui al D.M. 55/14, opportunamente modulati sulla scorta dell'effettiva estensione dell'attività istruttoria e della complessità delle questioni dedotte a fondamento delle rispettive difese. In relazione alla posizione dei ricorrenti soccombenti si dovrà tenere conto della sostanziale identità delle posizioni processuali. P.Q.M. Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita: 1) condanna Ca.Mo. s.r.l. a pagare in favore di Mo.Mo., per i titoli risarcitori specificati in motivazione, la somma di Euro 85.000,00, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto (22/7/2012), via via rivalutata, anno per anno, mese per mese, secondo gli indici Istat, fino alla data della presente sentenza; 2) rigetta le ulteriori domande attoree; 3) rigetta la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata; 4) condanna Ca.Mo. s.r.l. a rifondere Mo.Mo. delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 1.686,00 per esborsi ed Euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per Legge; 5) condanna i restanti attori a rifondere la convenuta delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 22.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per Legge; 6) condanna Ca.Mo. s.r.l. a rifondere Zu. delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 23.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per Legge. Così deciso in Marsala il 14 aprile 2020. Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2020.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Pizzo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2198 R.G. dell'anno 2016 tra: RU.MA. (C.F. (...)), rappresentato e difeso dall'avv. An.Pi., in virtù di mandato alle liti posto in calce al ricorso introduttivo RICORRENTE e AL.NI. (C.F. (...)), rappresentato e difeso dall'avv. Sa.Ri., giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO Avente ad oggetto: Locazione di nave. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. iscritto a ruolo il 10/10/2016, Ru.Ma., premesso di avere concesso in locazione il Motopeschereccio denominato "(...)" con contratto concluso il 16/2/2015 ad Al.Ni. per il canone annuo di Euro 32.400,00 e per la durata di un anno tacitamente rinnovabile, deduceva di avere notificato alla controparte contrattuale in data 5/11/2015 dichiarazione di disdetta al fine di evitare il rinnovo tacito del contratto e di non avere, ciò nonostante, ottenuto la materiale riconsegna del "(...)" alla scadenza. Ancora, esponeva il ricorrente di avere appreso che il proprio Mo., a causa dell'imperizia della parte locataria, subiva un parziale affondamento con conseguente allagamento della sala macchine, con conseguenti danni allo scafo, al motore, nonché alle strumentazioni e macchinari di bordo. Quindi, ulteriormente dedotto il provvedimento di sequestro giudiziario ottenuto in data 11/8/2016 ed eseguito il 9/9/2016 presso il Cantiere Navale ME. ove frattanto il locatario aveva provveduto alle operazioni di alaggio, il ricorrente esponeva di avere accertato mediante perizia di parte danni a carico dell'imbarcazione per Euro 154.000,00 ( Euro 18.900.00 per ritardata restituzione; Euro 35.000,00 per mancato uso e godimento; Euro 100.500.00 per danni conseguiti all'allagamento e all'omessa manutenzione). Pertanto, chiedeva parte ricorrente: "Ritenere e dichiarare che il contratto di locazione di Motopeschereccio con firma autenticata dal Notaio Anna Giubilato, stipulato in data 16.02.2015, a seguito della rituale e legittima disdetta contrattuale formulata con Racc. A/r del 05.11.2015, si è risolto con la consequenziale cessazione di tutti gli effetti e, conseguentemente condannare la Ditta Al.Ni. alla restituzione definitiva del M/p "(...)" in favore del proprietario Ru.Ma., titolare dell'omonima ditta individuale, unitamente a tutti i documenti per la navigazione, le dotazioni di bordo e le pertinenze previste dal codice della navigazione ed i seguenti strumenti e dotazioni di bordo: n. 1) AIS, n. 1 Tablet, n. 2 GPS, n. 1 VHF DSC, n. 1 HF DSC, n. 1 RADAR 36 m.n., n. 1 Ecoscandaglio, n. 1 Video Plotter Fish 12, consegnati al conduttore unitamente al Mo.; - Condannare la Ditta Al.Ni. al risarcimento dei danni, per le causali indicate nella parte motiva, in favore del sig. Ru.Ma., titolare dell'omonima ditta individuale, nella misura di Euro 154.400,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo ovvero quell'altra maggiore o minor somma che sarà accertata nel giudizio (occorrendo anche a mezzo CTU) e che parrà comunque rispondente e conforme a giustizia; - Condannare il resistente al pagamento delle spese e compensi professionali di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore". 2) Con memoria cartacea depositata il 13/1/2017 si costituiva Al.Ni., opponendosi alla domanda di parte ricorrente, in particolare nel merito deducendo: a) di avere perduto "il possesso del M/p "(...) " addirittura prima della scadenza del contratto di locazione, allorché in data 04.01.2016 il motopeschereccio è stato sottoposto ad atto di pignoramento navale b) di non avere più la disponibilità della documentazione richiesta e delle strumentazioni e dotazioni di bordo a seguito del sequestro ad opera della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Mazara del Vallo in data 24/10/2016; c) insussistenza del danno da ritardata restituzione, stante l'inerzia manifestata dal proprietario pignorato nell'attivarsi presso i soggetti nominati custodi in sede di pignoramento; d) insussistenza del danno da mancato godimento, in ragione della non imputabilità al Ru. del ritardo nella restituzione; e) mancata prova e non imputabilità al locatario del parziale affondamento comunque collocato dal ricorrente in data successiva al pignoramento. In via riconvenzionale, poi, l'Al. deduceva "l'inadempimento, al momento dell'inizio della locazione, da parte della Ditta ricorrente, dell'obbligazione di consegna della nave, con le relative pertinenze, in stato di navigabilità e in buono stato di manutenzione gravante sul locatore in forza di quanto previsto dall'art. 379 cod. nav. e dalle clausole del contratto oggetto della presente controversia". In relazione al suddetto inadempimento, l'Al. allegava le seguenti spese di manutenzione, per l'ammontare di Euro 32.400,00, autorizzate dal locatore: I) riparazione dei macchinari e degli strumenti di bordo presso l'Officina As.Al.; II) sostituzione dell'impianto elettrico, delle batterie, delle illuminazioni, di essenziali componenti motoristiche; III) zincatura; IV) sistemazione attrezzatura da pesca; V) sostituzione, nel maggio e nell'agosto del 2015 di un "elemento in gomma vulastik-l 24 denti, un invertitore e un kit di guarnizioni", presso l'officina Na.. Ancora, parte convenuta deduceva i danni da inattività connessi ai tempi necessari per la suddetta manutenzione nonché ai vincoli conseguenti ai pignoramenti eseguiti ex art. 650 cod. nav. il 17/1/2015, il 29/4/2015 e il 4/1/2016 su iniziativa di tali No.Ka. e Fe.Al., così che avanzava richiesta di riduzione del canone e di pagamento del mancato guadagno, corrispondente all'utile atteso. Inoltre, l'Al. deduceva la sussistenza di contratto preliminare di compravendita del peschereccio, oggetto di accordo verbale "concluso presso lo studio professionale dei dott.ri commercialisti Ca.Ma. e Ca.Gi.", per il prezzo complessivo di Euro 290.000,00, precisando che l'accordo prevedeva l'accollo da parte di esso promissario acquirente delle spese di manutenzione e di altri debiti (per complessivi Euro 48.834,59) a deconto del prezzo complessivo. A tali voci di danno, infine, il convenuto aggiungeva la domanda di restituzione di una macchina per la produzione del ghiaccio rimasta a bordo in occasione del pignoramento, nonché il rimborso della dotazione di carburate dell'imbarcazione. Dunque, l'Al. chiedeva, in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità del ricorso per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'art. 5 D. lgs 28/10 e nel merito: "Dichiarare l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della domanda di condanna alla restituzione del M/p "(...) " in favore del ricorrente, giacché lo scafo si trova nella disponibilità del proprietario da ben prima della scadenza contrattuale del 15.02.2016; Dichiarare l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della domanda di condanna alla restituzione dei documenti per la navigazione, degli strumenti, delle dotazioni e delle pertinenze di bordo in favore del ricorrente, poiché non si trovano nella disponibilità del sig. Al.Ni. e comunque perché il mancato acquisto di tali beni da parte del sig. Ru.Ma. non è in alcun modo imputabile al sig. Al.Ni.; Dichiarare l'inammissibilità o comunque l'infondatezza delle domande di condanna al risarcimento degli asseriti danni rivendicati dal sig. Ru., poiché non riconducibili alla responsabilità del sig. Al.Ni. per tutte le argomentazioni di cui in narrativa ed in ogni caso per il mancato assolvimento dell'onere della prova posto in capo al ricorrente; In via riconvenzionale - Accertare il danno da inadempimento, da parte di Ru.Ma. al momento dell'inizio della locazione, dell'obbligazione di consegna della nave, con le relative pertinenze, in stato di navigabilità e in buono stato di manutenzione, nonché dell'obbligazione di assicurare il pacifico godimento; rideterminare il canone del contratto di locazione del M/p "(...) " sia riducendolo con riferimento all'impossibilità di utilizzo del bene per 8 mesi, che con specifico riferimento al minor valore dell'imbarcazione all'atto della stipula del contratto, e, conseguentemente, condannare Ru.Ma. al risarcimento dei danni derivanti dal mancato guadagno, in favore del sig. Al.Ni., non quantificabili allo stato attuale, e quindi da determinare ad opera del Giudice facendo ricorso all'equità, utilizzando, quale riferimento per il calcolo di tali danni, la perdita economica del sig. Al. evincibile dal bilancio allegato; accertare, altresì, il danno da omessa manutenzione della cosa locata, da parte del sig. Ru.Ma., secondo quanto previsto dal contratto di locazione e dalla normativa di riferimento, e per l'effetto determinare l'ammontare dei danni, in favore del sig. Al.Ni., titolare dell'omonima ditta individuale, con riferimento alle spese di manutenzione affrontate dal sig. Al.Ni. per conto ed in luogo del sig. Ru.Ma., nella misura di Euro 40.084,18, oltre rivalutazione monetaria e interessi, al netto delle quattro mensilità; accertare e dichiarare il diritto del sig. Al.Ni. (...) alla ripetizione delle somme indebitamente pagate per conto del ricorrente, relativamente ai debiti di quest'ultimo, oltre che del valore del carburante presente nel serbatoio del natante di cui il sig. Ru.Ma. si è appropriato per i motivi in narrativa dedotti, determinandoli in Euro 51.629,59; (...) condannare Ru.Ma. al pagamento in favore del sig. Al.Ni. delle somme di Euro 40.084,18, oltre rivalutazione monetaria e interessi, a cui aggiungere Euro 51.629,59, con rivalutazione monetaria e interessi, per i due precedenti punti, nonché dell'ulteriore somma equitativamente determinata per la prima delle domande riconvenzionali, quindi al pagamento della complessiva somma non quantificabile allo stato attuale, da determinare equitativamente, facendo riferimento al predetto danno da inutilizzabilità del bene e mancato guadagno conseguente, nonché ai determinati danni da omessa manutenzione e da ripetizione dell'indebito, sulla scorta di quanto adeguatamente aromentato in causa petendi nei punti 4, 5, 6 e 7. Condannare Il sig. Ru.Ma. (...) alla restituzione in forma specifica del macchinario per la produzione del ghiaccio presente sul M/p "(...) " o, in subordine, condannare il sig. Ru.Ma. (...) al pagamento dell'equivalente monetario, pari ad Euro 3.000,00, con rivalutazione monetaria ed interessi legali. - In via del tutto subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento di tutte le superiori domande e senza recesso dalle superiori osservazioni, accertare e dichiarare che il M/p "(...) " sia stato rilasciato dal sig. Al.Ni. in data 04.01.2016 in uno stato di manutenzione migliore a quello che lo stesso natante presentava al momento della stipula del contratto e della successiva consegna e che, pertanto, nulla è dovuto dal sig. Al.Ni. ovvero accertare che alla data di acquisto del possesso da parte di Al.Ni. le condizioni del natante non erano migliori rispetto a quelle che questo presentava al momento della riconsegna. - In via di estremo subordine, ritenere che nulla è dovuto al sig. Ru.Ma. anche nella remota e non ammessa ipotesi in cui dovessero riconoscersi in favore di quest'ultimo ulteriori mensilità aggiuntive, dovendosi compensare l'eventuale somma spettante al ricorrente con il maggior credito vantato dal sig. Al.. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari, spese generali oltre IVA e CPA come per legge, da quantificare ai sensi del D.M. 55/14". 3) Vanamente esperito, su ordine del Giudice il tentativo di mediazione, si disponeva, su richiesta di entrambe le parti, il mutamento del rito; quindi con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., Ru.Ma. deduceva: 3.1) l'inopponibilità del pignoramento al diritto di godimento vantato dall'Al. e, dunque, l'assenza di ostacoli al libero utilizzo dell'imbarcazione; 3.2) l'imputabilità del pignoramento all'Al. a cagione del mancato pagamento di assegno versato a No.Ka. a seguito di accollo; 3.3) l'ottenimento della restituzione del "(...)" solo a seguito di sequestro giudiziario; 3.4) l'adeguato stato di navigabilità dell'imbarcazione al momento della consegna "pronto alla boa", comunque idoneo a consentire l'immediato avvio delle battute di pesca da parte dell'Al.; 3.5) l'assenza di contestazioni del conduttore all'atto della consegna dell'imbarcazione; 3.6) la natura ordinaria della manutenzione allegata dal convenuto e l'insussistenza di formali contestazioni e di correlate autorizzazioni concesse dal proprietario all'esecuzione di lavori di qualsivoglia natura sul "(...)". 4) Parte convenuta, omesso il deposito di memorie ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., in occasione del secondo termine istruttorio, rispetto alle nuove allegazioni di parte ricorrente ulteriormente replicava: 4.1) il puntuale soddisfacimento di tutti i debiti del Ru. sino al momento del pignoramento del No.; 4.2) di avere omesso il pagamento in favore di No.Ka. a seguito del recesso esercitato dal Ru. e, dunque, della sua manifestazione di disinteresse per la prosecuzione del rapporto e la definizione del trasferimento definitivo del natante; 4.3) la cessazione della detenzione e del godimento dell'imbarcazione per effetto del pignoramento, a seguito del quale viene individuato quale custode proprio il proprietario pignorato, oltre che il Comandante della Capitaneria di Porto, con conseguente non imputabilità della mancata riconsegna alla data di risoluzione del rapporto; 4.4) pronta dimostrazione di disponibilità alla restituzione della documentazione relativa al (...), inopinatamente fatta oggetto di repentino sequestro penale a seguito di querela del Ru.; 4.5) la natura occulta dei vizi del natante che hanno costretto esso convenuto alle opere di manutenzione straordinaria. 5) Parziale fondatezza della domanda del Ru.. 5.1) A seguito della disdetta contrattuale notificata in data 9/11/2015 il contratto di locazione concluso tra il Ru. e l'Al. deve considerarsi definitivamente risolto a decorrere dal 16/2/2015. Poiché con la disdetta si intimava la riconsegna del "(...)", era obbligo del conduttore provvedere alla riconsegna, ai sensi dell'art. 1590 c.c., presso lo stesso luogo nel quale la cosa era stata consegnata (come del resto precisato nella stessa diffida inoltrata all'Al. dal Ru.). Poiché la riconsegna è obbligo precipuo del conduttore, su quest'ultimo incombe l'onere di provarla come correttamente eseguita. Ebbene, in atti non si rinviene prova della tempestiva riconsegna. 5.2) Ai fini della delibazione della correttezza dell'adempimento del conduttore e della correlata domanda risarcitoria posta dal ricorrente) è necessario verificare, innanzitutto, se alla data della scadenza del contratto, vale a dire il 16/2/2015 a seguito della disdetta operata dal locatore, l'imbarcazione fosse o meno oggetto della detenzione del conduttore. L'Al. eccepisce che, a seguito del pignoramento notificato il 4/1/2016, egli ha cessato di avere la disponibilità dell'imbarcazione, così che, alla suddetta data di scadenza, egli non aveva alcun obbligo di adoperarsi per la restituzione. Il Ru. replica che il conduttore avrebbe potuto immediatamente eccepire l'opponibilità del contratto di locazione, registrato il 17/2/2015 e, dunque, avente data certa antecedente all'iniziativa esecutiva di No.Ka.. 5.3) Ebbene, è irrilevante la questione della opponibilità della locazione al creditore pignorante sollevata dal Ru.. Invero, benché le parti abbiano omesso di fare qualsivoglia cenno alle norme sottese alle rispettive deduzioni sul punto, l'opponibilità richiamata dal ricorrente attiene chiaramente al conflitto tra l'eventuale esito della vendita forzata e il diritto al godimento del bene vantato dal titolare di contratto di locazione avente data certa, così come disciplinato dall'art. 2923 c.c., nonché al conflitto tra le obbligazioni assunte dal debitore e le pretese dei creditori esecutanti ex art. 2914 c.c.. La questione posta in realtà riguarda il rapporto tra la concreta gestione del bene pignorato e il contratto di locazione, avente data certa anteriore poiché registrato. Ora, il combinato disposto degli artt. 650 e 652 del Codice della Navigazione induce a ritenere che, notificato il pignoramento sul mezzo navale, nessun uso di navigazione possa essere fatto dello stesso, salva la possibilità per l'interessato - vale a dire normalmente il proprietario - di richiedere l'amministrazione della nave e l'autorizzazione al compimento di uno o più viaggi. Tuttavia, né tale circostanza, né la costituzione del debitore come custode, né l'intimazione a quest'ultimo rivolta di astenersi dal sottrarre il bene alla garanzia del credito inducono ad attribuire al pignoramento navale funzioni ad essa estranee. Ed infatti, fermo il vincolo di inefficacia relativa (rispetto al creditore pignorante) di eventuali atti di disposizione e, nel caso specifico del pignoramento delle navi, il vincolo imposto mediante intimazione al Comandante della Capitaneria di Porto di vietare l'allontanamento dell'imbarcazione, l'azione del creditore non esclude, ipso facto, la disponibilità materiale del bene. 5.4) Il vincolo pignoratizio ha certamente rilievo nel rapporto di locazione (ad esempio sotto il profilo della riduzione del canone di locazione di seguito esaminato), ma non lo risolvono automaticamente, né incidono sulla sua validità, come da principio generale statuito anche in materia di beni immobili, e ciò perché "il pignoramento non incide sulla capacità del debitore esecutato e non provoca alcun mutamento della condizione giuridica del bene pignorato" (Cass. Civ. 25/10/1972, n. 3255; più di recente, in termini analoghi e proprio in materia di locazione, Cass. Civ. sez. III, 14/11/2019, n. 29491). Ancora, "il locatore è legittimato a ricevere i canoni di locazione in ragione del fatto che egli è custode del bene, subentratogli il custode, il pagamento dei canoni può essere legittimamente ricevuto solo da quest'ultimo'" (Cass. Civ. 29491/19, sopra cit.). Del resto è indubbio, nella specie, che al momento del pignoramento eseguito dal No. l'imbarcazione si trovava nella sfera di disponibilità materiale dell'Al. (v. dichiarazione di "evento straordinario" dell'8/1/2016, all. 1 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. di parte ricorrente) e che né la norma (art. 650 cod. nav.) né il tenore stesso dell'intimazione individuano la figura di un custode, vale a dire di soggetto responsabile dell'amministrazione e della conservazione del bene. Tanto è ciò vero che solo su istanza dei soggetti interessati (ivi compreso, s'intende, anche il debitore), ai sensi dell'art. 652 cod. nav., si addiviene ad atti di amministrazione della nave pignorata, previa autorizzazione giudiziale al compimento di viaggi. Dunque, con il pignoramento navale, fermo il vincolo di indisponibilità relativa e il divieto di allontanamento dal porto in cui si trova l'imbarcazione, il contratto di locazione non cessa la sua efficacia e l'obbligo di riconsegna alla scadenza rimane vigente. 5.5) Del resto, portando a conclusione le ragioni sostenute dalla parte convenuta, si legittimerebbe l'abbandono del bene senza che, di fatto, alcuno dei soggetti comunque interessati ne assuma la custodia: conseguenza, l'anzidetta, del tutto irragionevole sotto il profilo sistematico, poiché contraria sia all'interesse dei creditori che a quello del debitore. Dunque, sussisteva, alla data della scadenza, l'obbligo di riconsegna dell'Al., come sussisteva, anche dopo il pignoramento del 4/1/2016, il suo obbligo di servirsi della cosa secondo la diligenza del buon padre di famiglia e la sua responsabilità per il deterioramento. Tanto chiarito, occorre vagliare le singole voci risarcitone proposte dal ricorrente. 5.6) Danno da ritardata restituzione. E' accertato che la restituzione dell'imbarcazione in favore del locatore è avvenuta soltanto in data 9/9/2016, in sede di esecuzione del sequestro giudiziario autorizzato dal Tribunale di Marsala. Dunque, ai sensi dell'art. 1591 c.c. l'Al. è tenuto a corrispondere al Ru. Euro 18.900,00, pari al corrispettivo dovuto per sette mensilità successive alla scadenza. 5.7) Danno da mancato uso e godimento del natante. Ai sensi dell'art. 1591 c.c., oltre al corrispettivo pattuito per il periodo di vigenza del rapporto locatizio, il locatore può pretendere il pagamento del maggior danno per il ritardo nella restituzione. Dunque, il Ru. è chiamato a provare che dall'utilizzo del bene avrebbe potuto trarre un utile mensile superiore ad e 2.700,00 (valore del canone). L'allegazione sul punto della parte ricorrente è estremamente generica. In ogni caso, la CTU ha restituito un valore di ricavi mensili, sulla scorta delle sole fatture depositate dalla parte attrice, inferiore ad Euro 2.000,00 mensili. Non vi è, dunque, prova del maggior danno e la domanda attorea, sul punto, deve essere rigettata. 5.8) Danni conseguenti al parziale affondamento. 5.8.1) E' provato per tabulas il sinistro occorso al "(...)" il 7/1/2016 (tre giorni dopo il pignoramento). In atti si rinviene, infatti, dichiarazione di "evento straordinario" sottoscritta dal conduttore/armatore Al. ove si legge: "il giorno 07/01/2016 alle ore 12:15 mi recavo al porto nuovo per andare a controllare il peschereccio, a prima vista ho notato che il peschereccio era su un lato, il lato destro, subito sono salito sul peschereccio ed ho aperto la sala macchine, aprendo ho visto che la sala macchine era piena d'acqua, quasi a coprire il motore Immediatamente ho chiamato i vigili del fuoco, comunicando l'emergenza, dopo 5 minuti circa sono arrivati i pompieri, hanno montato due motopompe ed hanno proceduto ad estrarre tutta l'acqua entrata all'interno, nello stesso tempo ho chiamato la ditta Ec. S.a.s. che provvedeva a montare pannelli anti inquinamento, ed attivare tutte le procedure di sicurezza che si usano in questi casi. Alle ore 14:00 circa il peschereccio era stato messo in sicurezza, nelle ore successive siamo rimasti sul peschereccio per cercare di capire da dove fosse entrata l'acqua, ma non siamo riusciti a trovare fori nello scafo o altro che potesse evincere la causa dell'evento, nello stesso tempo abbiamo nominato una persona di fiducia per trascorrere tutte le notte e la mattinata seguente per vigilare sulla barca, e in caso di emergenza comunicarlo alle autorità di competenza. Il giorno seguente ci siamo recati sul peschereccio e abbiamo attestato che la barca non imbarca acqua". 5.8.2) Ora, pacificamente, "l'art. 1588 c.c., in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'evento, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico" (Cass. Civ. sez. III, 26/09/2018, n. 22823). In assenza di allegazione e prova dell'effettiva causa del sinistro, la presunzione non risulta superata e, pertanto, all'Al. devono essere addebitati i danni procurati dall'allagamento dello scafo. 5.8.3) Come visto, soltanto nel settembre del 2016 la parte ricorrente riotteneva la disponibilità dell'imbarcazione e procedeva ad una ricognizione del suo stato. Questo il resoconto da parte del teste Gi.Ni., ingegnere incaricato del primo sopralluogo: "Il 12/9/2016 mi è stato conferito da parte di Ru.Ma., tramite altro studio tecnico denominato Na., avente ad oggetto la stima dei danni di un semiaffondamento subito dal m/p nel Porto di Mazara del Vallo. Il M/p era in sosta presso MECANAV (...) Il m/p presentava danni allo scafo per ossidazione generalizzata e mancanza di protezione catodica, la fasciatura del ponte era distaccata e priva di sigillatura in varie parti; l'apparato motore era stato allagato, in particolare, al momento del mio accesso, era visibile il segno del limite raggiunto dall'acqua nel corso del semiaffondamento; i danni da allagamento erano visibili sul carter del motore e sulle pompe, sull'invertitore e l'impianto elettrico; al momento in cui ho effettuato i rilievi il natante era tirato in secco presso il predetto cantiere navale (...)". Inoltre, il Gi. riferiva che lo scafo e le sovrastrutture si presentavano arrugginite con estese zone di distacco delle pitture antivegetativa di protezione, che le tavole del fasciame del ponte di coperta si presentavano ritirate ed i filetti in gomma distaccati e che era presente un solo anodo installato antirollio. Il teste ha anche attestato il generico non funzionamento dell'impianto anti-incendio, elettrico, idrico, di sentina e frigorifero. 5.8.4) Poiché all'atto del sequestro (10/9/2016) non è stata elaborata alcuna descrizione dello stato manutentivo dell'imbarcazione e il sopralluogo fondante la relazione peritale di parte è datato soltanto venti giorni più tardi (30/9/2016), può qui ritenersi provata l'esistenza dei soli danni strettamente derivanti dall'allagamento imputabile al conduttore, vale a dire quelli riguardanti il motore, l'invertitore e l'impianto elettrico, pure attestati dal teste Si. e dalle fatture correlate a detti interventi versate in atti e vagliate dal CTU. Il teste Si., in particolare, ha dichiarato di avere lavorato per il Ru. e di essere rimasto imbarcato alle sue dipendenze sul "(...)" nell'anno 2017, quindi ha riferito: "Ru. nel settembre del 2016 mi ha chiamato per smontare il motore del (...). Io sono direttore di macchina. Il motore andava smontato perché era pieno di acqua. Io ho smontato il motore con l'assistenza del Ru.. Mi sono occupato solo del motore. L'impianto elettrico aveva subito pure dei danni a causa dell'acqua, ma non di particolare importanza. Mentre ero impegnato alle riparazioni del motore è venuto un tecnico elettricista per le riparazioni all'impianto elettrico. Non so riferire sulle generalità di detto tecnico. Io non conoscevo l'imbarcazione (...), l'avevo vista in porto, ma non ero mai salito a bordo di essa. Era la prima volta che salivo a bordo e visionavo gli impianti. Non so dire chi lavorasse come macchinista a bordo del (...) prima di me. Non so chi fosse il precedente armatore dell'imbarcazione. Non so riferire sulle altre attrezzature dell'imbarcazione. L'elettricista ha lavorato mezza giornata (...) Nessuno mi spiegò per quale ragione il motore si trovasse pieno d'acqua. Il carter era pieno d'acqua e vi erano altri dieci centimetri di acqua oltre il carter. Si trattava di acqua salata. Non abbiamo montato un altro motore ma sistemato quello che già c'era (...) L'acqua si trovava anche all'interno dell'invertitore. Abbiamo scaricato l'acqua, abbiamo effettuato un lavaggio del motore con la nafta e poi abbiamo messo l'olio normale. Anche nel riduttore si trovava dell'acqua di mare. Nel periodo in cantiere abbiamo solo fatto pulizia del motore. Abbiamo sostituito due turbine del motore. Le turbine da inserire in sostituzione sono state portate in cantiere dal Ru.. Preciso che il Ru. in un primo momento portò via le turbine che si trovavano installate nel motore. Qualche giorno dopo si presentò con le turbine da installare. Non so precisare se si trattasse delle stesse turbine precedentemente smontate. Anche le turbine erano piene d'acqua salata (...) Ricordo di avere sostituito il motore di avviamento, danneggiato dall'acqua salata. Ho installato un motore di avviamento fornitomi dal Ru." (ud. 29/1/2019). Al riguardo, ad ogni modo, si osserva che in atti si rinviene un solo preventivo (della Na.Vi. di Mazara del Vallo), riguardante tali riparazioni, ammontante ad Euro 25.740,00, stimato congruo dal consulente tecnico. Rispetto agli altri impianti si osserva che, nonostante sia rimasto accertato che l'imbarcazione nelle more del giudizio è tornata a navigare, nessun ulteriore preventivo o fattura è stato prodotto in atti, così che le necessità di riparazione addotte dal ricorrente risultano quantomeno inattendibili. Può, invece, liquidarsi il danno riguardante le riparazioni dei danni all'impianto motore, la cui stretta connessione con il semi-affondamento emerge dalla stessa descrizione del fatto rassegnata dall'Al. nella comunicazione di evento straordinaria sopra riportata. 5.8.5) Correttamente, poi, l'Al. chiede escludersi la voce di danno riguardante la strumentazione oggetto di sequestro presso esso convenuto ("impianto VHF/DSC, impianto HF/DSC, radar 36 m/n, impianto AIS, Tablet, Video plotter fish 12, Ecoscandaglio ed, inoltre, del depuratore gasolio, del motorino elettrico a corredo della macchina del ghiaccio, dell'autoclave impianto acqua dolce, di tre salvagente anulari e di 9 giubbotti salvagente"), giacché per tale via - unitamente alla documentazione di bordo - riacquistati alla disponibilità del ricorrente. 5.8.6) Dunque, complessivamente l'Al. deve essere condannato a pagare in favore del Ru. la somma di Euro 44.640,00. 6) Parziale fondatezza della domanda riconvenzionale del convenuto. 6.1) Stato del "(...) alla consegna" e spese di manutenzione straordinaria. 6.1.1.) Parte convenuta lamenta di avere ricevuto il Mo. in stato non idoneo alla navigabilità e, più in generale, in cattivo stato di manutenzione. Al riguardo si osserva che nel contratto si stabilisce che "il Mo. verrà consegnato alla data del 16 febbraio 2015 nel porto di Mazara del Vallo alla impresa conduttrice, pronto alla boa, con tutte le dotazioni di bordo e le pertinenze previste dal codice della navigazione, in stato di navigabilità e munito dei documenti per la navigazione". Ebbene, in occasione della consegna non è stato redatto alcun verbale, pertanto può farsi applicazione della regola di cui all'art. 1590, secondo comma, c.c. a mente della quale, in mancanza di descrizione del bene locato, lo stesso si presume consegnato in buono stato locativo, con la precisazione che detta presunzione può essere vinta solo mediante prova rigorosa, con esclusione del mero ricorso ad elementi indiziari (Cass. Civ. sez. III, 26/07/2016, n. 15361). 6.1.2) Al riguardo non può dirsi rilevante la prova con il teste Di Lorenzo, il quale ha dichiarato di avere visionato il "(...)" in una data non meglio precisata, comunque successiva alla consegna in favore dell'Al., ed ha, in ogni caso, fornito una descrizione molto generica dello stato dell'imbarcazione, comunque non utile a fondare un giudizio di "non navigabilità" ("ricordo che il padre del sig. Al.Ni. mi raccontò che il figlio si era affittato la barca Nuova Euripide e, in quell'occasione mi chiese di aiutarlo a controllare i documenti di bordo. Io ero un marittimo, oggi sono in pensione. Non ricordo con precisione la data ma all'incirca è stato nel periodo indicato in articolato. Il motopeschereccio è stato consegnato nel porto di Mazara del Vallo ove si trovava fermo da almeno un mese. Ho controllato i documenti ed erano prossimi alla scadenza. Sono salito a bordo e ricordo che all'interno della cabina mancavano degli strumenti ma non ho prestato attenzione anche perché non di mia competenza. Considerato che i documenti erano prossimi a scadere la barca non poteva uscire per una battuta di pesca; inoltre in cabina mancavano strumenti di bordo. Non ricordo lo stato della zincatura, posso dire che l'impianto di congelamento aveva un compressore piccolino e non congelava tanto bene e le batterie erano da sostituire; la barca era senza reti, nonostante nelle due occasioni in cui sono salito a bordo, le abbiamo cercate. Null'altro so"; ud. 20/11/2018). Sullo stato dell'imbarcazione ha poi riferito il teste Qu.Vi. in questi termini: "Ero imbarcato nel 2015 come direttore di macchina sull'imbarcazione "(...)" per conto dell'armatore Al.Ni.. Il rapporto di lavoro durò circa sette/otto mesi, con inizio nel febbraio del 2015, se non ricordo male. Il proprietario del (...) era Ru.Ma.. Non ho mai lavorato per il Ru.. Io ero presente al momento della consegna dell'imbarcazione, avvenuta al porto di Mazara del Vallo. Erano presenti alla consegna Al.Ni. e Ru.Ma.. Appena sceso in sala macchine ho osservato che non vi era nulla a posto. Si trattava di una barca abbandonata. Non era idonea per la navigazione. Gli estintori erano scaduti. Tutti i dispositivi anti-incendio erano scaduti. Tutto il sistema elettrico era fuori uso. Le turbine erano sboccolate, vale a dire che mancavano i cuscinetti e facevano molto rumore. Gli iniettori erano manomessi e riversavano gasolio nel carter facendo mescolare l'olio con la nafta; questo abbassava la pressione del motore. Gli invertitori difettavano del cuscinetto e abbiamo dovuto provvedere alla sostituzione. Ru. ci diceva che era tutto a posto. Al momento della consegna abbiamo immediatamente rilevato e contestato al Ru. il difetto dell'impianto elettrico. Il Ru. ci disse di riparare i dispositivi non in regola e non funzionanti, precisando che avrebbe chiarito la cosa con l'Al.. Sempre in occasione della consegna abbiamo provato ad accendere il motore dinanzi al Ru.. Abbiamo contestato immediatamente il problema al carter. Il Ru. ci disse di provare ad uscire in mare ed eventualmente provvedere alle riparazioni al rientro. Io ho insistito, dicendo che non mi sarei assunto, nella qualità di direttore di macchina, la responsabilità di una battuta di pesca in quelle condizioni. Il Ru. replicò che ne avrebbe parlato con l'Al.. Al.Ni. disse che era necessario provvedere alle immediate riparazioni. Ru. disse che Al. doveva occuparsi delle riparazioni e che il relativo costo sarebbe stato defalcato dal costo della locazione. Il serbatoio era vuoto al momento della consegna. La barca vicina alla nostra ci ha prestato un po' di gasolio. Non ricordo di chi fosse detta ultima imbarcazione. Fu il motorista di tale imbarcazione a prestarci il gasolio. Non ricordo il nome di tale motorista. Dopo tutte le riparazioni necessarie in relazione ai dispositivi di cui ho già parlato, si verificò un problema all'elica che ci indusse a tirare in secco l'imbarcazione. In quell'occasione si manifestò anche l'esigenza di provvedere alla zincatura dello scafo. L'imbarcazione fu tirata in secco a Sciacca presso un cantiere di cui non ricordo il nome. Ricordo che eravamo pronti per la battuta di pesca. Abbiamo fatto una prova. Appena uscito dal porto di Mazara del Vallo ho avvertito uno strano rumore all'elica. Siamo tornati al porto di Mazara, quindi, su accordo intervenuto con l'Al. e con il Ru., abbiamo portato l'imbarcazione via mare al porto di Sciacca. Io ho anche rappresentato che il trasporto verso Sciacca era rischioso, ma, a causa della mancanza di posti all'interno dei cantieri di Mazara del Vallo, sia il Ru. che l'Al. hanno insistito per il ricovero dell'imbarcazione presso il suddetto cantiere di Sciacca" (ud. 18/12/2018). Analogamente il teste Ri.Di. ha riferito di condizioni pessime del natante nel periodo immediatamente successivo alla "consegna alla boa" da parte del Ru.: "Conosco entrambi le parti del presente giudizio. Io faccio il pescatore. Io ho lavorato per Al.Ni. per circa un mese, un mese e mezzo, non ricordo con precisione. Ho lavorato per Al. sul peschereccio in ferro. Si trattava di un moto/pesca piccolo, con autonomia inferiore alle quaranta miglia, se non ricordo male. Si chiamava Euripide, anzi (...).Su tale peschereccio ho solo effettuato dei lavori. Non ho mai fatto battute di pesca su tale peschereccio. Sul peschereccio in questione, essendo io nostromo, ho effettuato lavori di messa in efficienza per le future battute di pesca. In particolare mi sono occupato dei cavi di rimorchio bianchi, dei cavi d'acciaio e dei dirigenti, o anche portoni nel gergo marinaresco. IO mi sono occupato del peschereccio nel periodo febbraio marzo del 2015, non ricordo con esattezza il mese. Quando sono salito a bordo funzionava soltanto una lampadina. La verifica dell'impianto elettrico, tuttavia, non è di mia competenza, quindi non ho proceduto a dei test sull'impianto. Le attrezzature di pesca sono state interamente sostituite. Non ricordo dove sono state acquistate le nuove attrezzature. Non mi occupo né del motore né degli altri impianti" (ud. 30/10/2018). Può, dunque, ritenersi superata, sulla scorta delle nette dichiarazioni testimoniali da ultimo riportate, la presunzione stabilita dalla disposizione codicistica e, quindi, provato il cattivo stato di manutenzione dell'imbarcazione al momento della consegna. 6.1.3) Il teste As.Al. ha dichiarato di avere provveduto nel febbraio del 2015 alle riparazioni descritte nelle fatture prodotte dall'Al. contrassegnate con i nn. 52, 120 e 135 del 2015, precisando: "si è vero, ho eseguito tutti i lavori indicati nelle fatture esibitemi. Confermo che l'incarico relativo a tali lavori mi era stato conferito dal sig. Al.Ni. il quale, poi, provvide a pagare le fatture, seppur parzialmente, tutt'oggi vanto un piccolo credito nei confronti del sig. Al.. Nulla so invece sugli eventuali accordi tra il sig. Al. ed il sig. Ru., posso solo presumere che quest'ultimo fosse a conoscenza dei lavori perché mi ha visto a bordo del M/p mentre lavoravo (...) si trattava di lavori di manutenzione straordinaria poiché avvenuti su parti che difficilmente si rompono (alternatore, cavi ecc..), inoltre erano lavori necessari poiché il peschereccio non era in condizioni di poter lavorare ed andare per mare" (ud. 20/11/2018). 6.1.4) Con valutazione non contestata dalle parti, il CTU ha ritenuto gli interventi operati dall'As. sull'imbarcazione "necessari", così che, in considerazione della loro natura sostitutiva possono considerarsi rientranti nella nozione di manutenzione straordinaria, (collocazione di n. 6 batterie Fiamm 6V 640 Ah; - n. 8 plafoniere 2x18W-24V; - n. 50 tubi neon 18W lumilux; - n. 1 regolatore di tensione CELP 24V; - n. 1 motore G.R. 24 V 0,55 kW; - morsettiera per alternatore; - alternatore 8 kW Celp; - amperometro 0/150/0 60 Mv; - regolatore di tensione 24 V; - interruttore automatico 3x50 A 10 Ka; - cavo butilico 1x50 mm; - cavo butilico 2x2,50 mm; - tubo guaina da 16; - capicorda da 100 mm; - sostituzione diodi, pulizia e sostituzione cuscinetti alternatore 3kW; inverter 24/220V 600W; - contattore FT. 24V; - kit bobina GH 24V dc"), viepiù perché eseguiti a poco tempo di distanza dall'avvio del rapporto di locazione. Ancora, risultano accertati i lavori eseguiti gli interventi effettuati da Bo. s.a.s. in Cesenatico (fattura n. 600/15: Elemento in gomma VULASTIK-L 2612 24 denti 2x2612A004), ME. s.r.l. con sede in Palermo (fattura n. 50/15: Controllo spessimetrico ad ultrasuoni sulle lamiere che costituiscono la struttura dello scafo), GE. s.c.r.l. (fattura n. GS 26/5/2015: Pratica GS UM 2015/24, rinnovo navigabilità/A.S., visita assi portaelica, visita carena), Bo. (fattura n. 1063 del 3.08.2015: invertitore ZF 650 Rid. 5:1, usato - smontato a pezzi e senza garanzia completo di Kit guarnizioni). 6.1.5) Dette fatturazioni sono connesse agli interventi riferiti in particolare dai testi Qu. ("Dopo tutte le riparazioni necessarie in relazione ai dispositivi di cui ho già parlato, si verificò un problema all'elica che ci indusse a tirare in secco l'imbarcazione. In quell'occasione si manifestò anche l'esigenza di provvedere alla zincatura dello scafo. L'imbarcazione fu tirata in secco a Sciacca presso un cantiere di cui non ricordo il nome"), Rifiorito ("Quando ho lavorato sul (...) abbiamo portato la barca in cantiere a Sciacca per la sistemazione della zincatura e la pitturazione della barca") e, soprattutto Ca. ("Ho conosciuto Ru. e Al. a Sciacca due o tre anni fa. Era estate. Sono venuti con il peschereccio perché si era rotto l'invertitore. Io sono il titolare dell'officina Navalmeccanica di Ca. Giuseppe. Io ho provveduto alla riparazione previo reperimento dei ricambi, ordinati presso Bo.. Tutta l'operazione è durata circa dieci giorni. In tutto questo periodo il peschereccio è rimasto ormeggiato presso il porto di Sciacca. I ricambi sono costati circa dodicimila o tredicimila Euro, mentre la manodopera circa milleduecento/millecinquecento Euro. Riconosco le fatture allegate nn. 14 e 25 emesse dalla Bo.. La fattura n. 14 si riferisce alla sistemazione di un giunto elastico risalente a due/tre mesi prima della riparazione dell'invertitore. Anche la riparazione del giunto elastico mi è stata commissionata da entrambi, Ru. ed Al.. (...) Sia la riparazione del giunto che la riparazione dell'invertitore sono state saldate da Al.Ni. a mezzo di assegni. I pezzi di ricambi sono stati pagati direttamente a Bo.. In entrambi i casi ho avuto modo di parlare con il Ru. del guasto e delle riparazioni. L'autorizzazione ad effettuare le riparazioni mi è stata data dall'Al., ma il Ru. era informato della necessità della riparazione (...) Per tali riparazioni ho emesso fattura intestata ad Al.Ni. (...) Ru., prima della riparazione, verificò se vi fossero pezzi di ricambio nella sua disponibilità. Fu il Ru. a rappresentare, dinanzi a me, al primo incontro avvenuto presso il porto di Sciacca, la possibilità di reperire pezzi di ricambio presso il proprio magazzino. Successivamente l'Al., dopo un paio di giorni, mi comunicò l'assenza di pezzi di ricambio e la necessità di ordinarli. Da quel momento in poi ho avuto a che fare solo con l'Al.". Ora, anche siffatte riparazioni hanno natura straordinaria, poiché, come le prime, aventi natura sostitutiva di interi blocchi meccanici della nave e intervenute dopo un breve intervallo di tempo dall'inizio della locazione. 6.1.6) Nel contratto di locazione il rapporto tra le parti in merito alla manutenzione era così disciplinato: "6. Il conduttore si obbliga ad effettuare la manutenzione ordinaria del Mo., al fine di riconsegnare lo stesso nello stato in cui gli sarà consegnato; quanto alla manutenzione straordinaria, sarà cura del conduttore chiedere la preventiva approvazione da parte del locatore e quindi contrattare con esso la ripartizione delle spese occorrenti". Ora, negli interventi compiuti dall'As. e dal Ca., con correlate, fatturazioni appare evidente l'intervento del proprietario (Ru.), pienamente consapevole sia della necessità dell'intervento sia della sua natura straordinaria. Dunque, le relative spese, così come approvate (senza contestazione delle parti) dal CTU ing. Napoli possono reputarsi imputabili al Ru. nella seguente misura (secondo l'elencazione fatta nella relazione di consulenza): a) fattura n. 52 del 17.03.2015 - El. - Euro 4.700,00; d) fattura n. 600 del 14.05.2015 - ditta Bo. s.a.s. - Euro 2.400,00; e) fattura n. 50 del 15.05.2015 - ditta ME. s.r.l. - Euro 800,00; f) fattura n. GS 26/5/2015 - ditta GE. s.c.r.l. - Euro 625,00; h) fattura n. 120 dell'8.06.2015 - ditta El. - Euro 3.602,00; m) fattura n. 135 del 30.06.2015 - ditta - Euro 192,00; p) fattura n. 1063 del 3.08.2015 - BO. - Euro 9.000,00; per complessivi Euro 21.319,00. 6.1.7) Il rimborso dovuto dal Ru. deve essere limitato a detta cifra, poiché le restanti fatture non risultano connesse a specifiche allegazioni della parte convenuta (soprattutto sul decisivo versante della natura straordinaria degli interventi), mentre le prestazioni di Ca.Gi., come precisato dallo stesso, non risultano nemmeno fatturate né pagate. 6.2) Riduzione del canone di locazione. 6.2.1) La domanda di riduzione del canone di locazione, in difetto di prova dei pagamenti dei canoni, deve intendersi limitata alla richiesta di accertamento negativo della debenza del corrispettivo per la locazione. Ebbene, la riduzione invocata da parte convenuta è disciplinata dall'art. 1578 c.c., ove si precisa che, in presenza di vizi della cosa locata che ne riducono o escludono l'idoneità all'uso convenuto, il conduttore ha diritto a richiedere la risoluzione o la riduzione del corrispettivo. Ebbene, nella specie l'Al. ha richiesto la riduzione del canone dovuto sulla base del "valore effettivo che il natante aveva al momento della stipula del contratto, da determinarsi in via equitativa in base alle risultanze probatorie". 6.2.1) Appare, invece, più aderente al dato normativo effettuare la riduzione richiesta - certamente dovuta in ragione delle sospensioni del normale utilizzo dell'imbarcazione per gli interventi di riparazione e per il blocco imposto dai pignoramenti - sulla scorta dei periodi effettivi di interruzione dell'attività di pesca. Questi possono ritenersi individuati e provati con riferimento agli interventi effettuati nel febbraio del 2015 da As.Al., a quelli eseguiti dal Ca. in Sciacca nel mese di maggio 2015, nonché con riferimento al pignoramento effettuato da Fe.Al. e No.Ka. il 17/4/2015, la cui durata, non precisata, può ritenersi estesa per giorni quindici in considerazione delle quietanze di pagamento prodotte dallo stesso convenuto (v. allegati 8-12 alla comparsa di risposta), e al pignoramento del 4/1/2016, esteso - come visto - sino alla data di scadenza del contratto (17/2/2016). 6.2.3) Sono, dunque, complessivamente tre i mesi di mancato utilizzo dell'imbarcazione provati dalla parte convenuta. Dunque, deve pronunciarsi la riduzione del canone dovuto dall'Al. per complessivi Euro 8.100,00. 6.3) Danno da mancato guadano. In relazione ai periodi di mancato utilizzo dell'imbarcazione deve, inoltre, riconoscersi al conduttore il danno da mancato guadagno. Il conduttore non ha prodotto i propri libri contabili, né quelli riguardanti il pescato. Al riguardo risulta privo di rilevanza probatoria il "conto economico della Ditta individuale Al.Ni. per l'esercizio 2015", documento non sottoscritto da alcuno e privo di qualsiasi resoconto analitico delle macro-voci riportate (costi del personale, costi generali, merci conto acquisti, compensi a terzi). Tuttavia, il computo dell'utile atteso appare effettuabile sulla scorta delle valutazioni svolte dal CTU Fi. in ordine alla fatturazione comprovata dal Ru. e pari ad Euro 56,00 al giorno, per complessivi Euro 5.040,00 per 90 giorni. 6.4) Ripetizione dell'indebito. 6.4.1) L'Al. ha dedotto di essersi accollato i debiti contratti dal Ru. nell'esercizio da armatore del "(...)" nell'ambito di un contratto preliminare di vendita di detta imbarcazione. Il contratto non risulta stipulato per iscritto, dunque è nullo, giacché ai sensi dell'art. 249 cod. nav., gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi a propulsione meccanica di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate - quale, nella specie, il "(...)" - così come i relativi contratti preliminari (art. 1351 c.c.), devono essere fatti per iscritto a pena di nullità; Al contempo, il Ru. ha dedotto analogo patto di accollo in capo all'Al. in funzione di deconto dei canoni di locazione. Anche in questo caso il patto, aggiunto a contratto in forma scritta, non risulta idoneamente provato. 6.4.2) E', tuttavia, incontestato che l'Al. abbia operato dei pagamenti in favore di creditori del Ru., determinando uno spostamento patrimoniale in vantaggio di quest'ultimo, così che può accogliersi la domanda di ripetizione di indebito nei termini di seguito esposti. Il conduttore allega di avere pagato in favore della GP. di Castellamare del Golfo, per l'ammontare di Euro 19.700,00. A fronte di tale precisa allegazione e della produzione (all. 5 della comparsa di risposta) della scrittura privata contemplante l'accollo del debito, con la sottoscrizione dell'Al., del Pe. e dello stesso Ru., quest'ultimo si è limitato nella propria memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. ad affermare che il debito non è stato "integralmente" pagato. Ebbene, l'atto di accollo accenna all'intervenuto pagamento della somma di Euro 8.000,00 e alla consegna della restante somma in assegni. A fronte della contestazione del ricorrente, l'Al. avrebbe potuto dimostrare l'intervenuto pagamento mediante la produzione della contabile bancaria relativa alla negoziazione dei titoli. Tuttavia il conduttore ha omesso qualsivoglia produzione documentale in tal senso, ripiegando sulla richiesta di prova testimoniale, inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 2721-2726 c.c., in considerazione dell'entità del pagamento, della natura di impresa commerciale di tutti e tre i soggetti coinvolti, nonché in considerazione della già intervenuta emissione di assegni bancari. Dunque, l'unico pagamento provato in favore del Pe. è quello quietanzato pari ad Euro 8.000,00. 6.4.3) Ancora, l'Al. allega di avere pagato l'importo di Euro 9.000,00 in favore di No.Ka., dei quali Euro 1.000,00 in contanti ed Euro 8.000,00 mediante assegno bancario. Il Ru., nella propria memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., nega il pagamento dell'assegno. La circostanza è provata per tabulas. Infatti, nella quietanza sottoscritta dal difensore del No., avv. Vi.Pe., si attesta la consegna della somma di Euro 1.000,00 in contati e del restante assegno dell'importo di Euro 8.000,00, con la precisazione che il mancato incasso dell'assegno comporterà la "reviviscenza della precedente (...) portata della Sentenza di lavoro a favore di No.Ka. e contro Ma. snc". Il riferimento inequivoco è alla sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di marsala posta successivamente a base del pignoramento del 4/1/2015. Dunque, l'assegno è rimasto impagato, né si hanno specifiche allegazioni in ordine ad ulteriori iniziative dell'Al.. Ad ogni modo, anche per tale fattispecie estintiva valgono le considerazioni sopra spiegate a proposito del pagamento in favore del creditore Pe.. 6.4.4) E', invece, pienamente provato, mediante produzione di idonea quietanza, il pagamento della somma di Euro 3.979,59 in favore del creditore Fe.Al. (sempre a beneficio della posizione del debitore Ru.). Risultano per tabulas (docc. 33 e 34 della produzione allegata alla comparsa di risposta) provati i pagamenti pari ad Euro 7.383,00 in favore dell'Associazione armatori e produttori della pesca soc. coop. e di Euro 4.072,00, in favore di Gi.Gi., rispetto ai quali il ricorrente si è semplicemente limitato a dedurre il carattere parziale rispetto al complessivo ammontare della posizione debitoria. Nulla di specifico è stato allegato con riguardo all'estinzione del debito di tale Al.Sa., né con riguardo alla sua causale, né in relazione al tempo e alle modalità del pagamento. 6.4.5) Dunque, a titolo di ripetizione dell'indebito, il Ru. deve all'Al. la complessiva somma di Euro 24.434,59. 6.4.6) Nessuna prova ha allegato l'Al. della dotazione di carburante al momento del sequestro, così come non ha analiticamente allegato le caratteristiche tecniche della macchina per la produzione del ghiaccio e della sua presenza a bordo del (...) del suo stato dopo il semi-affondamento del 7/1/2016, di talché non possono riconoscersi le correlate domande restitutorie e risarcitone. 7) Compensazione e statuizioni finali. Poiché all'esito del giudizio, per le voci meglio precisate nel corso della motivazione, il Ru. è creditore nei confronti dell'Al. della somma di Euro 44.640,00, mentre l'Al., sempre in relazione al medesimo rapporto contrattuale, risulta creditore nei riguardi del Ru. per complessivi Euro 50.793,59, previo accoglimento della richiesta di compensazione avanzata in estremo subordine dal convenuto, occorre pronunciare sentenza di condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'Al. della somma di Euro 6.153,59, oltre interessi al tasso legale dalla data della pronuncia della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo. 8) Le spese legali. In considerazione della reciproca soccombenza, occorre disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di 3/4, con residuo a carico della parte ricorrente liquidato come in dispositivo, sulla scorta del valore della lite e dell'effettiva complessità delle questioni dedotte e della estensione dell'attività istruttoria. In considerazione del rispettivo esito delle operazioni peritali, occorre, invece, disporre la pari ripartizione nei rapporti interni delle spese di CTU già separatamente liquidate. P.Q.M. Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita: 1) dichiara risolto il contratto di locazione del Motopeschereccio "(...)" concluso tra le parti con firma autenticata dal Notaio An.Gi.; 2) condanna Ru.Ma. a pagare in favore di Al.Ni., per i titoli risarcitori enunciati in motivazione, la complessiva somma di Euro 6.153,59, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo; 3) dispone la riduzione per il complessivo ammontare di Euro 8.100,00 del canone di locazione dovuto dall'Al. in favore del Ru. sulla base del contratto suddetto; 4) condanna Ru.Ma. a rifondere Al.Ni. delle spese di lite che, previa compensazione nella misura di 3/4, liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per Legge; 5) pone a carico di entrambe le parti in solido e con pari ripartizione nei rapporti interni le spese di CTU già separatamente liquidate. Così deciso in Marsala l'1 aprile 2020. Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2020.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice o.t. dott. Matteo Torre, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 735/2018 R.G. vertente tra AM.SO., nata (...), ivi residente nella via (...), (CF: (...)), rappresentata e difesa dall'Avv. Sa.Fr. con studio in Marsala, nella Via (...), pec: (...) che la rappresenta e difende - attrice - contro AL.GI., nato (...), AL.MA., nato (...), PA.AN., nata (...), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Sa.Pi. presso il cui Studio in Catania, Via (...), sono elettivamente domiciliati, pec (...) - convenuti - Avente ad oggetto: declaratoria di inefficacia di offerta di acquisto di immobile. RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE (art. 118 disp. att. c.p.c. rif. L. 69/2009) il Giudice - osservato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera oramai dall'esposizione del tradizionale "svolgimento del processo", essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione"; - ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art. 16 del D.Lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati; - osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata; - che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante; - richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 D.Lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, osserva 1) Con atto di citazione datato 12.3.2018, Am.So. esponeva che in data 10.12.2015 aveva sottoscritto presso l'Agenzia "Mq." una proposta d'acquisto con la quale si impegnava ad acquistare un'unità immobiliare sita nel comune di Marsala, nella C/da (...), di proprietà dei sig.ri Pa.Ma., Al.Gi. ed Al.Ma., al prezzo di Euro 340.000,00 (trecentoquarantamila euro), di avere versato, quindi, la somma di Euro 20.000,00 (ventimila euro) a mezzo di assegno bancario n. (...) in favore degli odierni convenuti "a titolo di caparra confirmatoria", che al punto 2b della suddetta proposta di acquisto si prevedeva che la residua somma di Euro 330.000,00 sarebbe stata versata a mezzo di mutuo ipotecario, al momento della stipula del rogito notarile, ossia entro il 30/06/2015, che al punto 7, con apposita clausola, veniva stabilito che: "L'efficacia del presente accordo è subordinata sino al 30/04/2016 all'ottenimento del benestare per l'erogazione di un mutuo ipotecario per un importo minimo di Euro 250.000,00 che l'acquirente richiederà al suo Istituto di Credito di fiducia. Il mancato verificarsi della condizione dovrà essere comunicato dall'acquirente entro il suddetto termine. In assenza di comunicazione la condizione sarà data per avverata ed il contratto perfettamente efficace", e che tale proposta di acquisto veniva accettata dai proprietari in data 19/12/2015 mediante sottoscrizione della stessa, determinando così, la conclusione di un contratto preliminare di vendita condizionato. - Deduceva che, in data 15/02/2016, la medesima esponente, precedentemente rivoltasi alla Ba.Vi. per ottenere l'erogazione di un mutuo ipotecario per un importo complessivo di Euro 250.000,00 finalizzato all'acquisto dell'unità immobiliare sopra indicata, riceveva da parte dell'Istituto di Credito comunicazione di rifiuto della concessione di detto mutuo e che, dunque, in ossequio a quanto stabilito nella citata proposta di acquisto, con lettera raccomandata del 24.02.2016 l'odierna attrice comunicava alla "Mq. di Ni.Ar." la mancata concessione del mutuo. - Sosteneva che nessun esito avevano sortito i molteplici solleciti inoltrati al fine di ottenere la restituzione della somma di Euro 20.000,00 versata "a titolo di caparra confirmatoria", anche con lettera raccomandata del 14/09/2016; così come nessun effetto aveva sortito il procedimento di mediazione attivato avanti l'Organismo di mediazione "AC. di Marsala" conclusosi con esito negativo. - Pertanto, rappresentava che il contratto intervenuto tra le parti non aveva mai acquistato efficacia per non essersi mai realizzata la condizione sospensiva cui era subordinato, e chiedeva la condanna dei convenuti sig.ri Pa.An., Al.Gi. e Al.Ma. a restituire la somma di Euro 20.000,00 depositata "a titolo di caparra confirmatoria, posto che, dal tenore letterale della clausola di cui al punto 7 della citata proposta di acquisto, si evince chiaramente ed inequivocabilmente che le parti avevano, in tal modo, inteso subordinare l'efficacia dell'intero contratto all'ottenimento del mutuo da parte della sig.ra Am.So., stipulando in tal modo un "contratto condizionale" e, precisamente, un contratto sottoposto alla "condizione sospensiva" di quell'avvenimento futuro ed incerto che, nel caso di specie, era l'ottenimento del mutuo. E che, trattandosi di "condizione sospensiva", il contratto in questione, pur essendosi perfezionato tra le parti, avrebbe prodotto i propri effetti unicamente all'eventuale verificarsi dell'evento dedotto, ossia all'effettivo ottenimento del mutuo da parte della sig.ra Am.So.. E pertanto, non essendo mai stato erogato il mutuo la suddetta condizione sospensiva non si era mai verificata. - Deduceva, inoltre, di non essere incorsa in alcun inadempimento delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto preliminare in questione e in particolare che il mutuo non era stato ottenuto per fatti a lei non imputabili, essendosi la predetta concretamente adoperata per l'ottenimento del mutuo stesso. - Allegava a sostegno di quanto dedotto proposta unilaterale di acquisto sottoscritta il 10/12/2015 ed accettata il 19/12/2015, copia dell'assegno bancario versato, comunicazione di rifiuto Ba.Nu. del 15/02/2016, comunicazione a Mq. del 24/02/2016, lettera di diffida del 14/09/2016 oltre al verbale negativo mediazione del 21/03/2017 e concludeva come in epigrafe riportato. 2) Si costituivano gli odierni convenuti, eccependo in via preliminare l'inadempimento dell'attrice Am. agli obblighi assunti con la stipula del contratto preliminare avendo la promissaria acquirente violato l'obbligo di buona fede contrattuale, omettendo di attivarsi idoneamente al fine di ottenere il mutuo necessario al pagamento del corrispettivo pattuito, e cioè di contribuire alla realizzazione dell'evento dedotto in condizione. - Esponevano che la clausola negoziale in esame nella presente controversia integra una condizione potestativa mista, tale essendo quella la cui realizzazione è rimessa in parte alla volontà di uno dei contraenti ed in parte ad un apporto causale esterno (sia esso il mero caso o la volontà di terzi), e che la condizione dedotta in contratto si deve considerare avverata, essendo mancata per causa imputabile alla medesima promissaria acquirente, e che la produzione della lettera datata 15/2/2016 proveniente da Ba.Nu. non fornisce appagante riscontro probatorio circa il presupposto dell'azione esperita, risultando carente sotto diverso ordine di profili e nemmeno assevera un rifiuto definitivo da parte dell'Istituto di credito interessato dalla sig.ra Am. e che quest'ultima aveva omesso sia di cooperare con la Banca cui si era rivolta, sia di compulsare altri istituti. - Inoltre, facevano presente che in data 28/9/2016, con atto di compravendita a rogito del Notaio Ca., l'attrice si era resa acquirente da potere di Fa.Te. di un immobile, sempre sito in Marsala, il cui prezzo era stato corrisposto quanto ad Euro 280.000,00 mediante il netto erogato in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato in pari data a rogito del medesimo Notaio Ca. con la De. Spa. - Deducevano ancora che l'attrice pur intrattenendo rapporti con le banche Cr. e Cr.Em., non aveva ritenuto di chiedere il mutuo necessario a dare seguito al preliminare stipulato con gli odierni deducenti anche a tali Istituti, aveva coltivato con soggetti terzi trattative per l'acquisto di altro immobile, e soprattutto aveva compiuto gli atti prodromici alla concessione in suo favore di un mutuo per una somma pressoché corrispondente a quella necessaria a coprire il prezzo pattuito nel preliminare per cui è causa, e poi aveva in concreto stipulato mutuo e compravendita con tale terzo. Avendo dunque intavolato accordi con altro venditore e, sottacendolo con grava mala fede agli odierni convenuti, si era rivolta ad altro Istituto di credito, col quale attuava ben altra cooperazione, ottenendo l'erogazione di un mutuo che aveva destinato ad altra compravendita. - Deducevano infine il carattere meramente strumentale e speculativo dell'intrapresa azione giudiziale, la prova del carattere mendace delle affermazioni dell'attrice circa la mancata concessione del mutuo dedotto in condizione e, dall'altro, la gravissima e colpevole violazione degli elementari canoni di correttezza e buona fede, tanto nelle trattative precontrattuali che nell'esecuzione del contratto preliminare poi perfezionato, nonché il definitivo inadempimento agli obblighi ivi assunti allorché la Am. aveva comunicato di non volere addivenire alla stipula del definitivo ed, altresì, aveva incoato il presente giudizio, non avendo più interesse all'esecuzione del contratto preliminare concluso con i deducenti convenuti, preferendo acquistare altro immobile, avendo artatamente dichiarato d'essere nell'impossibilità di accedere al credito bancario, in guisa da determinare il mancato avveramento della condizione e sottrarsi all'obbligo di acquisto; e che, altresì, la condotta dell'attrice aveva cagionato rilevanti danni ai convenuti medesimi, i quali avevano nelle more perduto l'occasione di vendere a terzi l'immobile compromesso, che tutt'oggi a causa dell'aggravarsi della crisi del mercato è invenduto. Ritenevano tale circostanza idonea a giustificare la ritenzione della caparra confirmatoria anche a tal titolo. Producevano la copia contratto di compravendita 28/9/2016 rogito del notaio Ca. e del contratto di mutuo 28/9/2016 stipulato in pari data e concludevano come innanzi riportato. 3) La causa è stata istruita mediante le audizioni testimoniali ammesse e in via documentale ed è stata assunta in decisione sulle conclusioni delineate dalle parti. - Delineato nei punti essenziali, e doverosamente come sopra, l'ambito del dibattito processuale, quanto al merito, le domande principali sono fondate e devono essere accolte per quanto di ragione. Passando al merito della questione, aderendo alla recente giurisprudenza di merito, Sentenza n. 771/2017 pubbl. il 19/09/2017, Tribunale di Trapani, va precisato che, la condizione sospensiva è elemento accidentale del negozio giuridico in forza della quale le parti concordemente accettano di subordinarne l'efficacia ad un avvenimento futuro ed incerto. La condizione può ritenersi apposta nell'interesse di una sola parte in presenza di una espressa previsione contrattuale, ovvero quando vi siano una serie di elementi che nel loro complesso inducano a ritenere che si tratti di condizione alla quale l'altra parte non abbia alcun interesse, non potendo desumersi l'unilateralità dal semplice fatto che una sola delle parti possa essere interessata al verificarsi o meno dell'evento dedotto in condizione (Cass. n. 19146 del 23.09.2004; Cass. n. 5692 del 10.4.2012). - Nel caso di specie, l'attore deduce la sussistenza di una condizione sospensiva degli effetti del preliminare dal tenore letterale dell'inciso "l'efficacia del presente accordo (...) è subordinata sino al 30/04/2016 all'ottenimento del benestare per l'erogazione di un mutuo ipotecario per un importo minimo di Euro 250.000,00 che l'acquirente richiederà al suo Istituto di Credito di fiducia. Il mancato verificarsi della condizione dovrà essere comunicato dall'acquirente entro il suddetto termine. In assenza di comunicazione la condizione sarà data per avverata ed il contratto perfettamente efficace". Ora, l'art. 1362 del codice civile, stabilisce, che nell'interpretare il contratto occorre indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, senza limitarsi ad un esame del senso letterale delle parole, e valutando altresì il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto. Ebbene, alla luce di tali parametri, tenuto conto dei documenti offerti in produzione dalle parti, e delle testimonianze assunte, deve ritenersi che la concessione del mutuo avesse effettivamente natura di condizione sospensiva. E ciò, a ben vedere, anzitutto su un piano letterale essendo effettivamente chiara la clausola (n. 7. Finanziamento) nell'evidenziare l'esistenza di una volontà di subordinare un fatto (l'efficacia dell'accordo) ad un altro (la concessione del mutuo), ed inoltre poiché dal punto di vista logico è difficile attribuire all'inciso un significato diverso da quello indicato nell'atto introduttivo del giudizio. La subordinazione impone di considerare che la concessione del mutuo costituiva elemento condizionante l'efficacia del contratto preliminare. Peraltro, deve rilevarsi come tale interpretazione sia la più ragionevole anche alla luce del parametro dell'id quod plerumque accidit. Difatti, guardando a questa tipologia di contratti, la necessità che il promissario acquirente ottenga la disponibilità di una consistente somma di denaro mediante accesso al credito bancario, costituisce ipotesi sovente al fine di garantire l'interesse del promissario acquirente ad ottenere le somme necessarie all'adempimento. Come bene precisato dalla giurisprudenza, in definitiva, sulla base di tale clausola si può ritenere che la volontà delle parti non fosse quella di impegnarsi reciprocamente al trasferimento dell'immobile, ma di subordinare la permanenza dell'obbligo al trasferimento all'ottenimento da parte dell'acquirente dei fondi necessari da un istituto di credito mutuante. La stipulazione del mutuo in questo caso non si può considerare come un evento relegato alla sola sfera giuridica del promissario acquirente, tale per cui le conseguenze del suo mancato verificarsi sarebbero rimaste estranee all'efficacia del contratto, ma appare piuttosto essere stato esplicitato dalle parti come evento condizionante l'efficacia del negozio, considerando che il pagamento del prezzo sarebbe dovuto avvenire solo mediante l'erogazione del mutuo (vd. clausola n. 1 lett. b., Prezzo offerto,...a mezzo di mutuo ipotecario ed eventuale conguaglio, all'atto della stipula del rogito notarile...). Va ulteriormente precisato che l'ottenimento del mutuo da parte della promissaria acquirente deve qualificarsi come una condizione potestativa "mista". La giurisprudenza di legittimità in casi simili ha fatto riferimento alla c.d. condizione potestativa mista, per descrivere l'ipotesi in cui l'evento futuro ed incerto che costituisce la condizione dipende in parte dalla volontà della promissaria acquirente, che deve richiedere il mutuo e prospettare correttamente la propria condizione economica o reddituale, ed in parte dall'istituto di credito al quale la stessa acquirente si rivolge. In tal modo l'efficacia del contratto dipende da un evento futuro ed incerto solo parzialmente riconducibile alla volontà di una delle parti del contratto (sul punto Corte di Cassazione sez. II sent. n. 10074 del 1996; Corte di Cassazione sez. III sent. n. 23824/2004). - Occorre a questo punto interrogarsi sulle conseguenze giuridiche dell'inserimento di tale condizione. Anzitutto la condizione in esame può definirsi come condizione mista; infatti: "nel caso in cui le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo per poter pagare in tutto o in parte il prezzo stabilito - patto di cui non è contestabile la validità, poiché i negozi ai quali non è consentito apporre condizioni sono indicati tassativamente dalla legge -la relativa condizione è qualificabile come "mista", dipendendo la concessione del mutuo anche dal comportamento del promissario acquirente nell'approntare la relativa pratica" (Cass. n. 10074 del 18/11/1996). - Ora, non v'è dubbio in pendenza di una condizione, quale essa sia, gli effetti del contratto rimangano sospesi. Ossia, nell'ambito del contratto preliminare, qualora la promessa di vendita sia sottoposta a condizione sospensiva, finché l'evento dedotto in condizione non si verifica l'obbligazione di trasferire la proprietà del bene rimane sospesa. Ed ancora, occorre chiedersi quali siano le conseguenze del comportamento delle parti in pendenza di una condizione (nella specie mista), allorché sia stata convenuta una caparra confirmatoria. Ebbene, i principi generali in tema di esecuzione del contratto secondo buona fede, obbligano in pendenza della condizione, entrambe le parti ad un comportamento corretto e conforme ai canoni di buona fede. E ciò anche nel caso in cui la condizione non sia meramente casuale ma mista. Ed invero la più condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito come l'obbligo di comportamento secondo buona fede non riguardi esclusivamente il promittente venditore (in base all'articolo 1358 c.c.), ma anche la condotta del promissario acquirente, in relazione al "segmento" non casuale della condizione mista: "ciò in quanto, gli obblighi di correttezza e buona fede, che hanno la funzione di salvaguardare l'interesse della controparte alla prestazione dovuta e all'utilità che la stessa assicura, impongono una serie di "comportamenti di contenuto atipico", che assumono la consistenza di "standard" integrativi di tali principi generali, e sono individuabili mediante un giudizio applicativo di norme elastiche e soggetto al controllo di legittimità al pari di ogni altro giudizio fondatosu norme di legge."(così Cass. n. 14198del28/07/2004). "A ragionare diversamente, un contratto sottoposto a condizione mista potrebbe legittimamente rimanere sospeso sine die senza alcuna conseguenza sul piano del diritto. Tanto chiarito, per valutare la legittimità delle pretese delle parti in relazione alle diverse opzioni contemplate dall'articolo 1385 c.c. - rispettivamente ad ottenere il doppio della caparra versata, ovvero a ritenere la stessa - occorre prendere in esame il comportamento di entrambe, in sede di attuazione del rapporto obbligatorio. Ed infatti, l'esercizio del diritto (ad ottenere la prestazione ovvero il risarcimento) e l'adempimento dell'obbligo sono momenti correlativi, subordinati ad un unico criterio di valutazione che è quello del comportamento secondo buona fede (1175 c.c.). Il principio di buona fede cioè, assume il significato non tanto di clausola idonea a determinare il "contenuto del rapporto" (e cioè della prestazione), quanto di elemento utile a "valutare" l'attività esplicata dalle parti ai fini della realizzazione delle rispettive posizioni", Sentenza n. 771/2017 pubbl. il 19/09/2017, Tribunale di Trapani. - Nel caso di specie, parrebbe che l'attrice abbia dato prova di essersi comportata correttamente dopo la stipula del contratto. Invero, un condivisibile orientamento pone il luce il fatto che il proponente promissario acquirente abbia l'obbligo di attivarsi, concretamente, per la ricerca del finanziamento, dovendo anche provare tale circostanza nel caso in cui non ottenga il finanziamento. E questo impedisce qualsiasi comportamento non corretto, come un ripensamento immotivato da parte dell'acquirente o da circostanze non gravi. Ciò in quanto le obbligazioni assunte hanno comunque "bloccato" potenziali alternative di vendita al promittente venditore. - Occorre, quindi, che il promissario acquirente provi anche in via documentale che il soggetto non è "mutuabile" ovvero che sia proprio non erogabile. Vale altresì considerare che il diniego alla concessione del mutuo costituisca circostanza che fuoriesce dalla sfera di controllo di parte promissaria acquirente. In altri termini, per quella parte della condizione contrattuale riconducibile alla volontà della promissaria acquirente quest'ultima aveva effettivamente fatto quanto rientrava nelle sue possibilità, mentre la banca ha comunque ritenuto di non concedere il mutuo. Va comunque precisato che quand'anche la mancata concessione del mutuo fosse imputabile alla stessa parte acquirente, questa non potrebbe considerarsi inadempiente al contratto, stante il principio ribadito sancito dalla Corte Cassazione per cui quando l'efficacia di un contratto sia subordinata alla verificazione di un evento futuro e incerto ancorché dipendente in parte dalla volontà di uno dei contraenti (condizione mista: come nella fattispecie, dipendente la concessione del mutuo anche dal comportamento del promissario acquirente di approntare la necessaria pratica), la mancata verificazione di tale evento comporta le conseguenze dal contratto previste, senza che sia applicabile l'art. 1359 c.c., perché l'omissione di un'attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e farsi assurgere a fronte di responsabilità in quanto l'attività omissiva costituisca oggetto di obbligo giuridico, il che deve escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo nella condizione mista, Cass. Civ. sez. II, 28 luglio 1983, n. 5213. 4) Vagliate le risultanze istruttorie, emerge che l'attrice Am.So. ricevette la comunicazione di rifiuto da parte di Ba.Nu. datata 15.2.2016 alla luce della valutazione del merito creditizio che si basa su informazioni conferite dallo stesso richiedente, da banche dati pertinenti (sistemi di informazione creditizia) nonché da punteggi basati su sistemi di "credit scoring" (sistema usato dalle banche e dagli intermediari finanziari per valutare la solvibilità del consumatore. Il sistema combina tra loro una serie di informazioni al fine di pervenire ad un punteggio di accettazione (da parte del soggetto finanziatore) circa il rischio di credito del richiedente in un determinato arco di tempo. In funzione del punteggio, l'intermediario trae elementi utili per accettare o rifiutare il finanziamento, per determinare l'entità del finanziamento e il tasso di interesse applicato). - Il teste Pa.Me., direttore della filiale di Ba.Nu., all'epoca dei fatti, ha poi confermato il contenuto della comunicazione surrichiamata e le ragioni del rifiuto: "non c'era assolutamente il merito creditizio in quella pratica perché i redditi che percepiva la signora derivavano da un'azienda start up e quindi assolutamente non valutabili e dunque insufficienti ai fini della rata da determinare e il reddito che la signora Am. percepiva". Inoltre, è emerso che la Am. ebbe modo di contestare il diniego ritenendo che la sua azienda meritasse la concessione del mutuo, che i parametri utilizzati erano gli stessi utilizzati da altre banche, che se il problema atteneva al reddito non cambiava nulla il periodo in cui la richiesta di concessione di mutuo veniva avanzata, che l'erogazione di mutuo può diventare un'altra pratica nel caso "in cui viene costituito un pegno o una garanzia reale", e per cui "soltanto con un pegno con deposito di somme l'istruttoria avrebbe potuto avere un esito diverso". Tali circostanze comprovano inconfutabilmente che la Am. si fosse attivata per ottenere il mutuo senza ottenerlo per cause alla medesima non imputabili (valutazione del merito creditizio da parte della banca) e che, soprattutto, il diniego di Ba.Nu. non si basava sull'avere la Am. richiesto e ottenuto un secondo mutuo: dunque il diniego del 15.2.2016 (concernente il 'primo' mutuo con Ba.Nu.) è precedente al rilascio del (secondo) mutuo (ottenuto con De., come da contratto stipulato il 28.9.2016). E' certo poi che la Am. comunicò immediatamente (24.2.2016) ed entro il termine convenuto del 30.4.2016 l'avvenuto diniego e dunque la volontà di recedere con la richiesta di restituzione della caparra e ciò come stabilito nella richiamata clausola 7) della proposta di acquisto del 10.12.2015. Quello che allora appare rilevante è il fatto che la promissaria acquirente non abbia alterato le condizioni per la concessione del mutuo (il primo) posto che il secondo mutuo venne stipulato in periodo di tempo del tutto successivo (28.9.2016, contestualmente alla stipula di altra compravendita) e comunque dopo avere puntualmente inviato la suddetta comunicazione alla Mq.. A nulla vale insomma obiettare come contrariamente sostenuto dai convenuti che la Am. avesse smarrito l'interesse all'avveramento della condizione perché proiettata all'acquisto di altro immobile e ponendo in essere una successiva condotta costituente elemento modificativo dell'iter attuativo dell'efficacia del contratto, non solo perché non vi è alcuna prova in ordine al fatto che l'odierna attrice nel febbraio 2016 si fosse orientata a detto secondo acquisto, ma soprattutto perché detta seconda compravendita avvenne in un periodo effettivamente successivo e dopo che la Am. aveva formalizzato (con rituale comunicazione) l'impossibilità di addivenire alla definizione della compravendita con gli odierni convenuti ritenendosi (stante l'inefficacia del preliminare per ragioni alla medesima non imputabili) chiaramente libera dal vincolo di cui alla proposta d'acquisto immobiliare. - In definitiva, essendo l'erogazione con Ba.Nu. condizione di efficacia del contratto, si deve ritenere che l'obbligo di stipulare il definitivo fosse venuto meno per la mancata concessione del mutuo da parte dell'ente creditizio. Non si è configurato quindi un inadempimento da parte dell'attrice promissaria acquirente, come sostenuto dalla parte convenuta, ma la sopravvenuta inefficacia del contratto per il mancato avveramento della condizione alla quale era subordinata la stipulazione del definitivo di compravendita. In base a tale motivo pertanto la domanda di restituzione della caparra versata deve essere accolta. Il diritto di trattenere la caparra confirmatoria in base all'art. 1385 c.c. sorge infatti solamente in caso di inadempimento della parte che ha dato la caparra (mentre nel caso di specie l'inadempimento dell'attrice, per le ragioni esaminate, non si può ravvisare). Nel diverso caso della inefficacia sopravvenuta del contratto per mancato avveramento della condizione il versamento della caparra diviene privo di giustificazione, sorgendo di conseguenza l'obbligo di restituzione. Richiamandosi a condivisibili precedenti dalla giurisprudenza di merito, il mancato avveramento della condizione sospensiva priva il contratto preliminare immobiliare di efficacia fin dal momento della sua stipulazione, con la conseguenza che all'acquirente va restituito ogni acconto o caparra già eventualmente versati, che rimangono prestazioni prive di titolo secondo il quale quando in un contratto è prevista una condizione sospensiva e al contempo è inserita una caparra confirmatoria, se si attiva il meccanismo condizionale, ossia se viene definitivamente acclarato che l'evento dedotto in condizione non si può più verificare, il contratto perde efficacia automaticamente facendo venir meno anche l'operatività della caparra la quale non è in grado di produrre effetti. Non è, quindi, riscontrabile alcun inadempimento imputabile al promittente acquirente. Il mancato avveramento della condizione sospensiva di cui alla proposta, per fatto non imputabile al proponente, determina che il contratto preliminare deve considerarsi non perfezionato ab origine., posto che gli effetti retroagiscono, in mancanza di diverso accordo delle parti, alla data della sua accettazione (art. 1360 cod. civ.). Ne deriva che parte convenuta non ha titolo per trattenere la caparra di Euro 20.000,00 versata dalla Am.. L'accoglimento della domanda di restituzione di Euro 20.000 versati a titolo della caparra importa anche il riconoscimento degli interessi legali, che vanno fatti decorrere dal momento in cui la Am. ha formalmente chiesto, a mezzo del proprio difensore, la restituzione della somma di 20.000 Euro versata, per l'impossibilità di dar corso alla sottoscrizione del definitivo a causa della mancata erogazione del mutuo. Non può invece accogliersi la richiesta di rivalutazione monetaria, avendo la domanda ad oggetto un debito di valuta, ossia la restituzione di una somma predeterminata fin dall'origine, che in quanto tale soggiace al principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c.. Dall'accoglimento della domanda di parte attrice deriva quale logica conseguenza il rigetto della domanda riconvenzionale di accertamento del diritto della parte convenuta a trattenere la caparra confirmatoria per inadempimento del contatto da parte dell'attrice. 5) La soccombenza regola le spese di lite: condanna i convenuti a rifondere, in favore della controparte, le spese di lite che liquida in Euro 4.835,00 per compensi di procuratore, quantificati ex DM n°55/2014 (scaglione da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00), e considerato lo svolgimento del processo, e l'attività espletata, oltre spese generali al 15%, iva e cpa. P.Q.M. il Tribunale di Marsala, sezione civile, in persona del Giudice Unico dott. Matteo Torre, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 735/2018 R.G., - in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara l'inefficacia della proposta di acquisto stipulata in data 10.12.2015 tra le parti del giudizio e, in dipendenza, accerta e dichiara il diritto di parte attrice Am.So. a ripetere quanto versato a titolo di caparra confirmatoria in favore dei convenuti Al.Gi., Al.Ma. e Pa.An., e pertanto dichiara tenuti e condanna i medesimi convenuti, in solido tra loro, a restituire alla medesima attrice la somma di Euro 20.000,00 oltre interessi legali dalla richiesta al soddisfo; - rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti; - condanna i convenuti in solido a rifondere in favore dell'attrice le spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 4.835,00 per compensi, Euro 264,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Così deciso in Marsala il 13 marzo 2020. Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2020.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2918/2016 riunita alla causa n. 1898/2017 R.G. promossa da: GA.MA. C.F. (...) - P.I. (...) nata (...) ed ivi residente nella via (...) titolare della omonima ditta individuale Ga.Ma. con marchio "Ma." con sede in Alcamo nella via (...) - P.I. (...), rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti An.Gr. e Ro.Pa. pec: (...) e (...) - attrice - contro NI. S.r.l. a unico socio corrente in Castelvetrano nella via (...) CF/PI (...), in persone di SA.DA. nata (...) e residente in Castelvetrano C.F. (...), nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Ma.Ma. del Foro di Marsala Pec (...) e dall'Avv. Gi.Ro. del Foro di Perugia p.e.c. (...) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ma. in Marsala nella via (...), - convenuta - Avente ad oggetto: azione di riduzione del corrispettivo ex art. 1578 c.c. e sfratto per morosità. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE (art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) il Giudice - osservato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera oramai dall'esposizione del tradizionale "svolgimento del processo", essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione"; - ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del D.Lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati; - osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata; - che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante; - richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 D.Lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, e per cui, facendosi espresso rinvio agli atti di causa ed ai verbali di udienza, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti, ai fatti di causa ed allo svolgimento del processo, per quanto qui di seguito non esposto, OSSERVA 1) Al fine di un opportuno inquadramento dell'oggetto del presente giudizio è necessario premettere che, con atto di citazione l'attrice sig.ra Ga.Ma., allegando apposita consulenza tecnica di parte, promuoveva "azione di natura costitutiva volta a determinare una modificazione del regolamento contrattuale - per far giudizialmente, accertare e così dichiarare l'inadempimento contrattuale cui è incorsa la società NI. srl, in persona dell'amministratore unico sig.ra Sa.Da., per i gravi vizi strutturali e costruttivi occulti presenti all'interno dell'immobile oggetto di contratto di locazione che ne hanno diminuito in modo alquanto rilevante l'idoneità all'uso pattuito e per l'effetto disporre la riduzione del corrispettivo canone mensile concordato tra le parti sino alla scadenza naturale del contratto e ciò ai sensi dell'art. 1578 comma 1 c.c., con conseguentemente, condanna dell'odierna convenuta a rimborsare e/o porre in compensazione i canoni ancora a maturarsi sino alla scadenza naturale del contratto ed alla refusione - in favore dell'attrice-'attrice - di tutte le spese del giudizio". In particolare, esponeva che l'esponente è titolare di ditta individuale con contratto di affiliazione commerciale con la società Ma. S.r.l. per la realizzazione e gestione di un punto vendita volto all'esercizio del commercio di capi e accessori di abbigliamento, e di avere stipulato un contratto di locazione commerciale con la convenuta Ni. S.r.l. a socio unico, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Castelvetrano il 15.11.2013 al n. 2067 serie III, con cui era concesso in locazione per uso commerciale per la vendita al dettaglio di capi d'abbigliamento ed accessori, dell'immobile sito in Castelvetrano nella piazza (...) di Piemonte n. (...), censito al N.C.E.U. del Comune di Castelvetrano, al fg. (...), particella (...), P.T. D/5, posto al piano terra e composto da n. 5 vani comunicanti, oltre servizio igienico, privo di arredi e suppellettili dotato di impianto elettrico e climatizzazione, e per come dichiarato, con destinazione ad uso commerciale, ed in regola con le norme edilizie urbanistiche ed amministrative vigenti, dotato di A.P.E.; che, ancora, le parti avevano eseguito e sottoscritto ritrazioni fotografiche al momento della stipula del contratto al fine di cristallizzare le condizioni di manutenzione del locale. Le parti stabilivano la misura dei canoni con modalità a misura crescente (ovvero sottoscrivendo clausola avente ad oggetto la preordinata maggiorazione annuale e successiva del canone in misura differenziata, anno per anno, a partire dal primo, n.d.r.), con successiva stipula di modifica mediante appendice contrattuale registrata. Esponeva ancora di avere provveduto a proprie cure e spese all'esecuzione di opere di sistemazione al fine di conformare l'immobile all'immagine del marchio a cui è affiliata, di avere adibito l'immobile in parte a spazio destinato alla vendita e in parte quale uffici amministrativi e magazzino-deposito merce, sostenendo spese per circa Euro 50.000,00 come contrattualmente previsto. Deduceva, soprattutto, che nell'immobile si erano verificati con diversa gravità segni e fenomeni di grave infiltrazione d'acqua e umidità sia ascendente e che discendente che ne limitano notevolmente il godimento e l'uso, costituendo gravi vizi occulti al momento della stipula del contratto, successivamente e tempestivamente segnalati al momento dell'insorgere di essi; e che parte locatrice aveva ricondotto detti fenomeni a eventi straordinari proponendo per la risoluzione l'esecuzione di piccoli interventi di manutenzione e rassicurando la loro esecuzione in tempi celeri mediante maestranze di fiducia. Aggiungeva che tuttavia i fenomeni si erano aggravati imponendo la non utilizzazione di gran parte dell'immobile locato (le parti non destinate alla vendita), non potendo collocare la merce nella zona deposito, e che all'esito delle segnalazioni erano stati effettuati soltanto limitati accessi all'interno dell'immobile senza ulteriore riscontro; e di avere dunque provveduto a diffidare stragiudizialmente parte locatrice a procedere alla immediata riduzione dell'ammontare del canone di locazione mensile e al risarcimento dei danni. Soggiungeva, poi, che il consulente di parte adibito aveva attestato la presenza di criticità e problematiche legati allo stato di degrado e alle condizioni igienico-sanitarie del locale, a causa dell'umidità, che il locale anzidetto doveva considerarsi inutilizzabile per il 46,30% della superificie totale aumenta di un ulteriore 20% per cui l'utilizzo effettivo era da considerarsi pari al 33,70%. Lamentava, così, la sussistenza di gravi vizi di natura strutturale e costruttiva dell'immobile locato, di avere adibito un organismo di mediazione senza l'adesione di parte locatrice alla mediazione e di avere richiesto con missiva pec di scorporare una parte del previsto canone nella misura corrispondente all'effettiva superficie utilizzata, e che la società locatrice non aveva provveduto ad effettuare alcun lavoro e/o intervento. 2) Con comparsa di costituzione e di risposta si costituiva la convenuta Ni. S.r.l. in persona della sig.ra Sa.Da. obiettando che: "le condizioni dell'immobile condotto in locazione dalla Ga.Ma. oltre ad essere identiche a quelle del momento della presa in consegna dell'immobile da parte della stessa erano, a quest'ultima, note atteso che sono state oggetto di precisa pattuizione e con 24 rilievi fotografici sottoscritti anche dalla Ga.Ma. solo al fine di evitare eventuali controversie assolutamente pretestuose ed immotivate"; "per ragioni di immagine del marchio "Ma." utilizza solo la parte anteriore dell'immobile condotto in locazione è cioè la parte che ha due vetrine di grande dimensione, utilizzate prevalentemente per mostrare le mercanzie poste in vendita, dimentica che il resto dell'immobile è stato sempre adibito esclusivamente a magazzino deposito atteso che è posto all'interno del fabbricato, privo di vetrine e non può avere diversa utilizzazione per il negozio se non quella di semplice ripostiglio per come è sempre stato utilizzato anche se di grandi dimensioni"; "ogni qual volta (l'attrice) si è (era) rivolta alla NI. S.r.l. ad unico socio per lamentare infiltrazioni o altri inconvenienti dell'immobile, quest'ultima ha sempre provveduto ad inviare propri tecnici ed operai per eliminare i danni lamentati ma, spesso, gli operai non sono potuti intervenire per l'espresso divieto della Ga.Ma. la quale, accampando speciose motivazioni quali quelle ad esempio che nessun lavoro poteva essere effettuato durante gli orari di apertura del negozio, ha sempre rinviato gli interventi necessari ad eliminare piccole infiltrazioni dovute esclusivamente alla cattiva manutenzione ovvero alla mancata pulizia delle caditoie del lucernaio che insiste nell'immobile le quali vengono otturate spesso dagli escrementi dei piccioni"; "dette manutenzioni esclusivamente ordinarie sono a carico del conduttore e cioè della sig.ra Ga.Ma., almeno che non si pretenda di addossare la colpa al proprietario dell'immobile che, proprio per evitare spiacevoli discussioni, anche nel caso delle caditoie otturate dagli escrementi, ha fatto intervenire propri operai per ripristinarle"; "nessuno dei tecnici che ha redatto il progetto di allestimento avrebbe consigliato alla Ga. di allestire in quel luogo un pubblico esercizio che come tale è stato oggetto di precisi accertamenti e verifiche da parte degli uffici comunali preposti ai controlli"; la "stasi commerciale del settore dell'abbigliamento (aveva) visto una notevole riduzione del suo giro d'affari con un notevole calo degli incassi e non essendo più in condizioni di far fronte agli impegni assunti cerca in ogni modo di far diminuire il canone di locazione non tenendo in considerazione che la proprietà le è già venuta incontro con una variazione contrattuale proprio a decorrere dall'1.01.2014 rendendosi conto delle difficoltà economiche lamentate dalla Ga.Ma. che non hanno nulla a che vedere con le condizioni dell'immobile". 3) Il presente giudizio è stato riunito a quello recante n. 1898/2917 R.G. e avente ad oggetto l'intimazione di sfratto e citazione per la convalida promosso dalla Ni. S.r.l. nei confronti di Ga.Ma., sul presupposto del mancato pagamento di quanto da quest'ultima dovuto, a decorrere dal mese di dicembre 2016, con l'avvenuta maturazione di canoni di locazione per Euro 19.764.00, avendo in tal guisa la sig.ra Ga. corrisposto soltanto acconti per complessivi Euro 6.500.00, rimanendo così debitrice per l'importo di Euro 13.264,00. E a cotali deduzioni e richieste si opponeva la conduttrice sig.ra Ga.Ma., sostanzialmente deducendo e obiettando quanto in precedenza esposto e di cui al procedimento promosso con rito ordinario e dunque contestando integralmente le conclusioni rassegnate da parte intimante locatrice, l'insussistenza dell'inadempimento contrattuale e, di contro, il grave inadempimento di parte avversa. 3.1) Così, non convalidato lo sfratto, e disposto il mutamento del rito dal Giudice antecessore (nel giudizio n. 1898/2017), era altresì disposto detto mutamento nell'odierno procedimento rilevato che la controversia in quanto relativa al rapporto locatizio tra le parti è soggetta al rito del lavoro (vd. udienza del 23.5.2017), assegnando i termini per l'integrazione degli atti delle parti. Con ordinanza riservata resa dopo l'udienza del 18.7.2017, il procedimento era rinviato per l'interrogatorio formale della ricorrente Ga.Ma. (espletato all'udienza del 30.1.2018) e all'esito, erano ammesse le prove orali rispettivamente articolate dalle parti. All'udienza del 27 febbraio 2018, i due procedimenti erano infine riuniti ritenuta la sussistenza dei presupposti per la riunione e stante evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva. Indi a che si procedeva all'espletamento delle chieste e ammesse audizioni testimoniali. Con successivo provvedimento istruttorio del 13 novembre 2018 era poi disposta CTU al fine di svolgere principalmente valutazioni "sull'accertamento dello stato dell'immobile locato e le condizioni dell'unità immobiliare anche sotto il profilo della completa idoneità all'uso commerciale indicato all'art. 1 del contratto di locazione commerciale, descrizione dello stato dei luoghi e della presenza di infiltrazioni idriche che ne possano diminuire l'utilizzabilità con possibile equa riduzione del canone di locazione, rispondendo ai seguenti quesiti: esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché svolto ogni opportuno accertamento, verifichi il CTU la sussistenza o meno di infiltrazioni idriche e/o altri vizi che comportino una effettiva diminuzione dell'utilizzo complessivo dell'immobile locato da parte della conduttrice e la concreta entità dei danni subìti e in considerazione della tipologia dei vizi eventualmente accertati e del contesto spazio/temporale nel quale gli stessi vizi possano avere comportato una seria limitazione nel godimento dell'immobile locato; riferisca ogni altro elemento ritenuto opportuno od utile ai fini della decisione". All'udienza del 18.12.2018, veniva conferito l'incarico al nominato ctu ing. Gaspare Ca. che prestava il giuramento di rito. Il consulente tecnico d'ufficio rendeva poi gli opportuni chiarimenti richiesti dalle parti (vd. udienza del 21 maggio 2019, e il giudice si riservava di formulare una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. alle parti con separata ordinanza. 3.2) Pertanto, con ordinanza del 17.10.2019, veniva formulata un'articolata proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. in base alla quale: "parte convenuta/locatrice Ni. s.r.l. provvede ad effettuare tutte le opere di manutenzione straordinaria ovvero tutti i necessari lavori di ristrutturazione volti a fronteggiare i processi di degrado dovuti alle infiltrazioni accertate dal ctu e a interrompere la propagazione di umidità all'interno della struttura locata e delle componenti edilizie di essa, in esse comprese opportune opere di impermeabilizzazione e/o coibentazione, nonché a rendere pienamente fruibile tutta la superficie dell'immobile oltre la quota pari al 69,71% parimenti indicata dal ctu, eliminando, in ogni caso, tutte le problematiche igienico-sanitarie e quelle relative all'utilizzo dei servizi igienici. E quanto detto con la supervisione iniziale del nominato ctu, che provvederà a nuovo sopralluogo e indicherà alle parti le opere da svolgere e le priorità da seguire nel compimento degli interventi. Provvederà altresì la convenuta agli adempimenti necessari relativi alla variazione catastale (da D5 a C1). Parte attrice/conduttrice Ga.Ma. provvede alla corresponsione, a saldo e stralcio, dei canoni di locazione scaduti e già maturati, determinati nella misura di Euro 21.000,00 (tenuto conto dei dedotti disagi avvenuti nel corso della locazione e limitazioni nel godimento del bene immobile) e da effettuarsi in via immediata ed entro il termine di giorni 15 dall'accettazione della presente proposta, ovvero, nella differente misura di Euro 26.000,00, da corrispondersi, in via rateizzata, in n. 3 rate: la 1A entro il 31.12.2019, la 2 entro la fine di febbraio 2019, la 3A entro la fine del mese di aprile 2019. - Le parti concordano la prosecuzione del rapporto locatizio e una iniziale riduzione dai canoni di locazione futuri a partire dal dicembre 2019 nella seguente misura, tenuto conto della pattuizione antecedente: Euro 21.600,00 oltre IVA da corrispondersi in rate mensili pari a Euro 1.800,00 ciascuna, fino a dicembre 2020 compreso; Euro 26.400,00 oltre IVA da corrispondersi in rate mensili pari a Euro 2.200,00 a decorrere dal gennaio 2021 e fino al dicembre successivo; Euro 30.000,00 oltre IVA da corrispondersi in rate mensili pari a Euro 2.500,00 a decorrere da gennaio 2022 e fino al dicembre 2023; Euro 32.400,00 oltre IVA da corrispondersi in rate mensili pari a Euro 2.700,00 a decorrere da gennaio 2024 e fino a dicembre 2024; Euro 36.000,00 oltre Iva da corrispondersi in rate mensili pari a Euro 3.000,00 a decorrere da gennaio 2025. - rinuncia integrale di ciascuna delle parti alle rispettive domande con contestuale reciproca accettazione di controparte; - integrale compensazione delle spese del giudizio; compensi di c.t.u. a carico solidale di entrambe le parti". All'udienza del 3.12.2019, il giudice disponeva ancora una volta il richiamo del ctu, alla stregua delle osservazioni alla proposta conciliativa espresse dalle parti, al fine di rispondere al quesito su "quale sia la tempistica dei lavori da effettuare contemplati nella proposta conciliativa del Giudice, e per quanto tempo, eventualmente, l'immobile dovrebbe essere presuntivamente chiuso e non operativo per l'esercizio dell'attività commerciale al momento svolta", fissando comunque la discussione orale per il 20.12.2019 in caso di mancata accettazione della proposta conciliativa del Giudice. Così, alla successiva udienza del 6.12.2019 il ctu ing. Ca. precisava che "allo stato non è possibile effettuare una stima in ordine alla tempistica dei lavori in quanto, in primis, occorre andare ad individuare l'intervento ossia come intervenire e/o ridurre le problematiche relative alla presenza di umidità, e dove intervenire, nonché non è possibile preventivare la fattibilità dell'intervento" essendo il "sopralluogo necessario per indicare la valutazione della tipologia del lavoro da svolgere e la fattibilità dello stesso e successivamente pianificare con precisione la sequenza delle lavorazioni cercando di interferire il meno possibile con le attività del negozio, in modo tale da ridurre al minimo il periodo di chiusura dell'esercizio commerciale"; e precisava ancora che 'presuntivamente secondo criteri desunti soltanto dalla pratica sarebbe possibile espletare i lavori di cui trattasi nell'arco di un mese e in tale periodo, più o meno, l'attività dovrebbe essere completamente chiusa. Rappresenta ancora, sempre in via presuntiva, e con tutte le riserve che il caso comporta, stante la necessità di opportuni sopralluoghi e di un cronoprogramma e senza che l'indicazione anzidetta possa ritenersi definitiva, che i lavori riguarderebbero la parte interna e soprattutto quella dei magazzini retrostanti (che risultano ammalorati)". La proposta conciliativa anzidetta, tenuto conto delle divergenti prospettazioni delle parti, considerato quanto emerso nel supplemento di consulenza tecnica, e che nell'ottica già considerata per cui la soluzione non disgiunta da una dose di equità (che ben si attaglia a questa fase) mediante un accordo conciliativo va assunta secondo rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, ritenuto che la questione della "tempistica" dei lavori da effettuare appare sufficientemente chiara non necessitando, pertanto, che il ctu effettui (prima della definizione del giudizio) ulteriore accesso/sopralluogo e verifiche tecniche; e che, ogni altra determinazione e/o specifica indicazione in merito agli interventi da eseguire, nel dettaglio, e per quanto concerne la sequenza delle lavorazioni secondo un adeguato progetto di ristrutturazione e programma nel compimento delle opere può essere devoluta alla fase successiva, ove accettata la proposta conciliativa, con la iniziale supervisione del ctu a tal fine compulsato giusta quanto, sul punto, antecedentemente considerato dal giudice (vd. pag. 3, proposta conciliativa del 17 ottobre 2019), ben potendosi, peraltro, presumere che l'ing. Gaspare Ca. possa successivamente precisare e redigere il programma anzidetto anche prima della supervisione prevista; considerato che, in ultima analisi, all'udienza odierna il ctu ha presuntivamente indicato che sarebbe possibile espletare i lavori di cui trattasi nell'arco di un mese e in tale periodo, più o meno, l'attività dovrebbe essere completamente chiusa e che, all'udienza antecedente del 3 dicembre 2019, parte attrice ha dichiarato che la proposta conciliativa potrebbe essere accolta in caso di indicazione specifica del momento in cui iniziare i lavori da definirsi, nelle parti essenziali e secondo quanto indicato dal ctu, non oltre mesi due, era modificata come appresso: - parte convenuta/locatrice Ni. s.r.l. si impegna ad effettuare tutte le opere previste nel punto di cui alla pag. 3 della proposta conciliativa in atti, entro il termine di giorni trenta (data di inizio dei lavori) dall'accettazione della presente proposta, compatibilmente con le esigenze della parte conduttrice che potrà chiedere formalmente un breve rinvio per esigenze di svolgimento dell'attività commerciale; conferma e mantenimento del punto anzidetto di cui alla proposta conciliativa del 17.10.2019; - lavori da effettuarsi con la iniziale supervisione del ctu ing. Ca. che provvederà pure a redigere un cronoprogramma con tutte le valutazioni sulla tipologia dei lavori da compiere, previo sopralluogo nel contraddittorio delle parti, e l'opportunità degli interventi, mirando alla possibile esecuzione dei lavori nella parte non utilizzata per l'attività commerciale, cercando soluzioni compatibili con l'espletamento di detta attività, e il minor disagio possibile (ad es. compimento lavori in ore e giorni non lavorativi) ovvero con la chiusura di tutto il locale (ove necessario) nel minore tempo possibile; - con spese e compensi del CTU a carico di entrambe le parti; - parte attrice/conduttrice Ga.Ma. provvede alla corresponsione a saldo e stralcio dei canoni scaduti e giù maturati, determinati nella misura di Euro 21.000,00 da effettuarsi entro il venti febbraio 2020, ovvero nella differente misura di Euro 26.000,00 da effettuarsi, in via rateizzata, in tre successive rate, anche di importo differente ciascuna dalle altre: la 1 entro il 10.2.2020, la 2 entro la fine di marzo 2020, la 3 entro la fine del mese di maggio 2020; - parte conduttrice si impegna alla stipula e/o al rinnovo di adeguata polizza assicurativa a copertura di ogni eventuale danno arrecato durante la locazione dell'immobile ovvero al rinnovo della polizza già scaduta in data 14 giugno 2016 secondo quanto già stabilito dalle parti all'art. 8 del contratto di locazione commerciale del 31.10.2013, entro il termine di giorni quindici dall'accettazione della proposta; - confermati e non modificati tutti gli altri punti della proposta conciliativa del 17.10.2019 a cui espressamente si rinviava e da intendersi integralmente richiamati (adempimenti relativi alla variazione catastale, prosecuzione del rapporto locatizio, rinuncia alle rispettive domande e reciproca accettazione, compensazione spese di lite, di ctu e mediazione. E ciò, mantenendo l'antecedente provvedimento di fissazione dell'udienza per la discussione orale e concedendo termine alle parti, in caso di mancata accettazione della proposta conciliativa del Giudice, fino a giorni cinque prima dell'udienza per il deposito di note/comparse conclusionali. All'udienza del 20 dicembre 2019, rilevato che non era stata espressa adesione alla proposta conciliativa nei termini esattamente indicati dal giudice e di cui all'ordinanza resa il 3.12.2019, visto l'art. 281-quinquies co. 2 c.p.c., ed avendo le parti depositato/scambiato note conclusive, invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa che veniva così trattenuta in decisione all'esito della discussione orale. Con successiva ordinanza del 16.1.2020 rilevato che il presente giudizio, in quanto relativo al rapporto locatizio tra le parti, è soggetto al rito del lavoro e per cui è stato disposto il mutamento del rito (vd. ordinanza resa a verbale d'udienza del 23.5.2017), e che, pertanto, dovendosi seguire il rito anzidetto, la sentenza con cui viene definito il giudizio va pronunciata dando lettura del dispositivo in udienza enunciando anche le ragioni di fatto e di diritto, salva la possibilità, per le controversie particolarmente complesse, di fissare nel dispositivo un termine, non superiore a giorni sessanta, per il deposito della sentenza; considerato inoltre, che, la lettura del dispositivo in udienza è un requisito essenziale della sentenza, avendo il giudice la facoltà di redigere anche la motivazione e darne lettura contestualmente a quella del dispositivo e dovendosi osservare i principi e le disposizioni di legge come sopra richiamati, la causa era rimessa sul ruolo fissando nuova udienza per la discussione orale. All'udienza del 24 gennaio 2020, pertanto, all'esito della nuova discussione orale, la causa era decisa mediante lettura del dispositivo. 4) Doverosamente delineato nei termini essenziali e principali, e come sopra, l'ambito del dibattito processuale, può quindi passarsi, nel merito, allo scrutinio delle domande delle parti. - Non si impone, intanto, al di là della cronologia dei fatti in esame, e delle dichiarazioni espresse in corso di causa, la necessità di esaminare la configurabilità di un perdurante interesse delle parti alla prosecuzione del rapporto locatizio, tenuto contro della mancata adesione integrale alle proposte conciliative e nella rilevata impossibilità di trovare concreti punti per un possibile accordo transattivo. L'accertamento retrospettivo dei dati storico-fattuali conseguiti e delle argomentazioni introdotte nel giudizio che pure appaiono significativamente rilevanti nella disamina della vicenda e dei connotati di essa non consentono di ricavare utili dati sulla possibile (e concreta) prosecuzione del rapporto, ovvero di rinvenire i presupposti di un solido e soddisfacente accordo per entrambe le parti, mentre, gli elementi di perdurante contrasto resi plasticamente evidenti nella accettazione condizionata della proposta del giudice, trovano conferma nella scelta di percorrere nella fase conclusiva distinti itinerari argomentativi, valorizzando gli elementi fattuali emersi secondo divergenti chiavi di lettura. In via principale, le parti si addebitano reciproche inadempienze degli obblighi contrattuali. - Ora, quando le parti si addebitano inadempimenti reciproci, proponendo l'una contro l'altra vicendevolmente domande contrapposte, deve procedersi ad una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti dei contraenti incidenti sull'equilibrio sinallagmatico; deve in sostanza stabilirsi su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole che possa giustificare l'inadempimento dell'altro in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum. - 4.1) Dunque, una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti dei contraenti, che, al di là del pur necessario riferimento all'elemento cronologico degli stessi, li investa nel loro rapporto di dipendenza (sul piano causale) e di proporzionalità, nel quadro della funzione economico-sociale del contratto, in maniera da consentire di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole che possa giustificare l'inadempimento dell'altro, in virtù del principio (anzidetto) inadimplenti non est adimplendum (ved. Cass. nn. 1077/1995; 27/2002; 2992/2004; 3002/2004; 26943/2006, 11374/2006; 25847/2008; 987/2010). Mentre è possibile che tale accertamento dia esito negativo per entrambe le domande o le eccezioni vicendevolmente proposte, nel senso che gli inadempimenti dedotti non sussistano o non siano connotati dalla gravità richiesta dall'art. 1455 c.c. per la risoluzione del contratto, sicché le contrapposte domande o eccezioni debbano essere respinte, parrebbe non conforme a diritto l'ipotesi opposta. Infatti, nei contratti con prestazioni corrispettive non sarebbe consentito al giudice del merito di pronunciare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere a norma dell'art. 1460 stesso codice, in favore di entrambe le parti, perché la valutazione della colpa nell'inadempimento ha carattere unitario e l'inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte (ved. Cass. nn. 5940/1978; 27/2002; 25847/2008). -È poi noto che, in tema di inadempimento, è richiesta da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), si da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale; l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata. Non è infrequente, nelle aule di giustizia, assistere ad aspre contese in cui locatore e conduttore si addebitano vicendevolmente l'inadempimento dei patti contenuti nel contratto di locazione o il mancato rispetto delle norme di Legge, che determinano, talvolta, scelte draconiane da parte del Giudice chiamato a dirimere tali controversie. Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte: "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte", mentre incombe sul convenuto debitore "l'onere della "prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento", (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015). A fronte della produzione del contratto di locazione, spettava quindi a parte convenuta provare il proprio esatto adempimento. - 4.2) Ciò premesso è necessario soffermarsi su alcuni punti nodali, onde procedere alla valutazione comparativa delle condotte rispettivamente tenute dalle parti in costanza di rapporto, al fine di stabilire se vi siano stati contrapposti inadempimenti e quale di essi abbia alterato in misura determinante l'equilibrio degli interessi costituente la funzione economico-sociale del contratto. E' certo che il canone di locazione, infatti, ponendosi in rapporto di corrispettività rispetto alla prestazione del locatore, integra con quest'ultima la causa onerosa del contratto e, pertanto, il mancato pagamento del canone incide in modo intollerabile sul sinallagma negoziale e priva di causa il godimento dell'immobile nel corrispondente periodo, giustificando la risoluzione del contratto (Cass.12769/98). "La giurisprudenza ha ripetutamente ribadito il principio secondo il quale la principale e fondamentale obbligazione del conduttore di immobili è il pagamento del canone di locazione, si che non gli è consentito di astenersi dal corrisponderlo anche nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, nemmeno nel caso in cui egli assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. Infatti la sospensione dell'adempimento di detta obbligazione, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., è legittima soltanto quando sia giudizialmente accertato che è venuta completamente a mancare la prestazione della controparte, altrimenti costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore che altera il sinallagma contrattuale e determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti per effetto di un'unilaterale ragion fattasi del conduttore, che perciò configura inadempimento colpevole all'obbligo di adempiere esattamente e puntualmente al contratto stipulato e all'obbligazione principale per il conduttore" Cass. 4913/2018. A ciò deve aggiungersi che per la configurabilità del sopravvenuto difetto funzionale della causa del contratto per impossibilità sopravvenuta di adempimento della controprestazione, la sospensione della prestazione sinallagmatica - secondo il principio "inadimplenti non est adimplendum" - è legittima soltanto se è conforme a lealtà e buona fede, il che è da escludere se il conduttore continua a godere dell'immobile, e al momento in cui gli è chiesto il pagamento del canone, assume l'inutilizzabilità del bene all'uso convenuto, perché in tal modo fa venir meno la proporzionalità tra le rispettive prestazioni. Dunque in tal caso, per conformare il suo comportamento a buona fede, può soltanto chiedere una riduzione del canone proporzionata all'entità del mancato godimento, in analogia al disposto dell'art. 1584 cod. civ. (applicazione del principio dell'art. 1464 cod. civ.) per la diminuita utilizzabilità economica del bene a causa delle riparazioni su di esso, ovvero può chiedere la risoluzione del contratto per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. 3341/2001)" (così Cass. 14739/05;conforme Cass.24779/08). - 4.3) Il codice civile (articolo 1578) dispone che se, al momento della consegna, la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili, nel qual caso si presume che il conduttore li abbia accettati consapevolmente, magari pattuendo un canone di locazione inferiore. Il locatore è tenuto, altresì, a risarcire al conduttore i danni derivati dai vizi della cosa locata, se non prova che, al momento della consegna, non era al corrente dell'esistenza dei vizi successivamente accertati. - Nel caso di domanda di risoluzione del contratto, grava sul conduttore l'onere di individuare e dimostrare l'esistenza del vizio che diminuisce in modo apprezzabile l'idoneità del bene all'uso pattuito; al locatore spetta, invece, di dimostrare che i vizi erano conosciuti o facilmente riconoscibili dal conduttore (e ciò al fine di paralizzare la domanda di risoluzione o di riduzione del corrispettivo) o di provare di avere senza colpa ignorato i vizi al momento della consegna, al fine di andare esente dal risarcimento dei danni derivati dai vizi della cosa. Va altresì osservato che alle locazioni di immobili ad uso diverso è il giudice a dover determinare, con valutazione discrezionale, la gravità dell'inadempimento): nella specie, si verte in materia di locazione di immobile ad uso diverso, la questione all'esame di questo giudice va risolta attraverso l'applicazione, non del citato L. n. 392 del 1978 art. 5, bensì dei criteri generali che presiedono alla disciplina dei contratti in tema di risoluzione per inadempimento e, in particolare, dell'art. 1455 c.c. che richiede, ai fini della pronuncia risolutoria, un inadempimento di non scarsa importanza di una delle parti, avuto riguardo all'interesse dell'altra. Ne deriva che, in caso di morosità per mancato pagamento del canone, non può reputarsi automaticamente sussistente la gravità sol perché l'inadempimento incide su una delle obbligazioni primarie scaturenti dal contratto, dovendosi invece accertare la gravità in concreto, cioè l'idoneità della mora a sconvolgere l'intera economia del rapporto e a sopprimere l'interesse del locatore alla prosecuzione del medesimo. - Tenuto conto delle questioni dedotte in giudizio, appare opportuno osservare, in termini generali, che il locatore, ai sensi dell'art. 1575 c.c., è tenuto a consegnare e mantenere la cosa in buono stato locativo al fine di servire all'uso convenuto, non già fornita di dotazioni al riguardo necessarie od utili in astratto, bensì in base alle pattuizioni in concreto intercorse tra le parti, conseguentemente rispondendo solo ove la cosa al momento della consegna o successivamente risulti affetta da vizi occulti, tali da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la pattuita destinazione contrattuale (Cass. Civ., 1 luglio 2005, n. 14094). - 4.4) Nel caso che occupa il Tribunale adito è, poi, rimasto anche altresì provato che si sia certamente verificata una riduzione o una diminuzione del godimento del bene locato; ciò che, può dare diritto, a date condizioni, ad una riduzione della pigione (v. Cass. Civ., n. 3411 del 1983; Cass. Civ., n. 9863 del 1998; Cass. Civ., n. 7772 del 2004; Cass. Civ., n. 3991 del 2004, in fattispecie di inagibilità in parte dei locali, secondo cui: "In tema di locazione di immobili urbani qualora l'immobile locato venga a versare, anche se non per colpa del locatore, in condizioni tali da non consentire il normale godimento del bene in relazione alla sua destinazione contrattuale, il conduttore convenuto in giudizio per il pagamento dell'intero canone, se non può validamente opporre l'eccezione di inadempimento, ha comunque diritto ad ottenere una riduzione del canone, proporzionale alla riduzione dell'utilità che il conduttore consegue, a causa del limiti esistenti al pieno godimento del bene come contrattualmente previsto"; Cass. Civ., n. 24799 del 2008 secondo cui: "In tema di locazione al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Inoltre, secondo il principio "inadimplenti non est adimplendum", la sospensione della controprestazione è legittima solo se è (come detto) conforme a lealtà e buona fede"; in senso conforme, Cass. Civ., n. 261 del 2008). - Ciò significa, alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte Regolatrice, che quando non viene pagato il canone di locazione è legittima la reazione del locatore attraverso il ricorso allo speciale strumento processuale dello sfratto per morosità, laddove l'inadempimento del conduttore non è ispirato ai suddetti criteri, salvo il caso in cui la prestazione del locatore (che si sostanzia nel permettere il godimento del bene locato) non venga completamente a mancare, come ad esempio nel caso della esistenza di vizi gravi nell'immobile che comportano la impossibilità di utilizzare il bene da parte del conduttore. - L'azione di riduzione del corrispettivo della locazione, di cui all'art. 1578 c.c., ha natura di azione costitutiva, in quanto tende a determinare una modificazione del regolamento contrattuale (v. Cass. Civ., sez. III, 13/7/2005, n. 14737). L'eccezione di inesatto adempimento di cui all'art. 1460 c.c. tende, invece, a paralizzare la pretesa di adempimento della controparte. Le risultanze procedimentali escludono, peraltro, che nel periodo in questione la conduttrice non abbia continuato a godere dell'immobile esercitando nello stesso la propria attività commerciale (come dichiarato dal procuratore di parte attrice all'udienza del 6.12.2019). Alla stregua di siffatti chiari principi a cui fare affidamento e corretta applicazione, prima di vagliare le posizioni delle parti appare doveroso considerare alcuni inconfutabili elementi. 5) E ritiene sul punto il giudice di dover espressamente richiamare le chiare argomentazioni espresse dal ctu nel corso della trattazione - istruzione quale ragione di fatto della decisione e fare proprie le conclusioni addotte dal consulente d'ufficio, tenuto conto dei quesiti posti. - Quanto alle condizioni per l'adesione alle conclusioni rassegnate dal consulente, appare evidente l'ammissibilità dei quesiti formulati (essendo stato rispettato il divieto di deferire all'ausiliario accertamenti merito alla qualificazione giuridica di fatti ovvero alla conformità al diritto di comportamenti); sussiste la specificità dell'oggetto dell'indagine tecnica compiuta e la correttezza dell'accertamento tecnico sia con riferimento alla completezza degli accertamenti strumentali sia con riferimento alla intrinseca coerenza ed alla adeguatezza delle argomentazioni rispetto alle nozioni correnti e condivise della scienza di riferimento; è stata effettuata una discussione critica da parte dell'ausiliario delle osservazioni e deduzioni delle parti e dei loro consulenti mediante indicazione di argomentate, e scientificamente controllabili, ragioni di dissenso. - Avendo in proposito la Suprema Corte ben chiarito che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, mentre le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. 2.2.15 n. 1815 e 9.1.09 n. 282). - Proprio delle risultanze emerse a conclusioni delle operazioni peritali e delle valutazioni espresse dal nominato consulente tecnico d'ufficio deve dunque farsi carico il Giudicante al fine di risolvere le problematiche ulteriormente dedotte in giudizio. Gli apporti conseguiti e di cui agli accertamenti espletati dal ctu - confortati dalle risultanze documentali - introdotto elementi innegabilmente chiarificatori ed è da ritenersi, inoltre, e conclusivamente, assorbita ogni altra valutazione sulle questioni e tematiche dedotte, stante l'esaustività degli accertamenti condotti, e avuto riguardo superfluità dell'esame degli ulteriori fatti e argomenti di cui alle divergenti prospettazioni delle parti in considerazione dell'oggetto delle domande principali sviluppate e della natura di esse. Il ctu ha così chiarito che l'unica zona agibile del negozio risultava essere l'area vendite, il magazzino 4, il disimpegno 2, ripostiglio e wc 2 mentre nelle altre parti del locale e precisamente magazzino (1, 2, 3) disimpegno 1 e wc 1 si percepiva da subito un intenso odore di muffa dovuto alle copiose tracce di umidità in quasi tutte le pareti, sui soffitti e sul pavimento. L'area vendite, risultava essere in un discreto stato di manutenzione, grazie alle opere eseguite dalla sig.ra Ga. a seguito della stipula del contratto di locazione, al fine di conformare l'immobile locato all'immagine del marchio Ma.. Ha rassegnato che altra parte del locale (retrostante il negozio) si presenta in stato di abbandono e di non curanza. A parte queste parti ammalorate che necessitato di piccoli interventi di manutenzione, nel complesso l'area adibita alla vendita e l'area di colore ciano risultano agibili in quanto le condizioni statiche ed igienico sanitarie sono buone. La situazione è completamente diversa invece per altra area in quanto gli ambienti sono privi dei requisiti igienico sanitarie necessari affinché un locale possa essere definito agibile, con i servizi igienici in uno stato pessimo privi di ogni requisito igienico sanitario. Inoltre, all'interno dei magazzini si percepisce in intenso odore di muffa dovuta all'eccessiva umidità nell'aria. Le zone adibite a magazzini, dunque, non sono agibili a causa delle gravi condizioni igienico sanitarie riscontrate. Idoneità all'uso commerciale. Il locale in oggetto valutato nel suo complesso non è idoneo all'uso commerciale in quanto privo dei requisiti minimi igienico sanitari necessari per l'agibilità dei locali. A parte l'area vendite e il magazzino 4, la rimanente parte dell'immobile presenta varie criticità dovute alla presenza di umidità in quasi tutti gli ambienti, causa di degrado dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti, dei servizi igienici e degli impianti elettrici. La continua presenza di umidità favorisce la proliferazione di muffe e funghi che rilasciano nell'aria nauseanti odori rendendo l'aria irrespirabile. Inoltre da una ricerca catastale l'immobile risulta accatastato con categoria D/5 utilizzata per gli istituti di credito, cambio e assicurazioni con fine di lucro, mentre per le attività commerciali (negozi e botteghe) è obbligo avere la destinazione catastale C/1. Ha poi accertato quali siano le cause delle infiltrazioni: Quanto ai danni subiti in considerazione del contesto spazio - temporale: sono soprattutto igienicosanitari. Precisando che le condizioni dell'immobile condotto in locazione dalla sig.ra Ga.Ma. presentavano sicuramente già segni di umidità e di degrado al momento della presa in consegna dell'immobile in quanto queste tipologie di fenomeni di infiltrazione sono da attribuire, come detto in precedenza, a vizi costruttivi dell'immobile che persistono da sempre e non sono fenomeni che compaiono dall'oggi al domani. E' altresì normale che le condizione dei locali con il passare del tempo, senza effettuare alcuna manutenzione, si siano aggravate poiché i fenomeni di infiltrazione degradano continuamente le parti ammalorate con la formazione continua di muffe e funghi. E ha considerato che l'immobile, comunque, necessita di urgenti interventi di manutenzione per ritardare o rallentare i processi di degrado dovuti all'acqua, interrompendo o limitando al massimo la propagazione dell'umidità all'interno della muratura, dei materiali di rivestimento e degli altri componenti edilizi. I predetti problemi igienico - sanitari hanno creato indubbiamente dei danni alla locataria in quanto non può usufruire a pieno dei locali concessi dal locatore. La superficie utile complessiva dell'immobile in oggetto è di 236,70 mq, mentre la superficie utilizzabile al momento è di 165 mq. Per cui attualmente l'utilizzo effettivo è da considerarsi pari al 69,71%. 5.1) Chiare le conclusioni secondo le quali: la causa della formazione dell'umidità lamentata dalla parte attrice è da attribuire al concorso di più fenomeni addebitabili a difetti di costruzione e di manutenzione dell'intero immobile che risulta essere di vecchia costruzione, e privo di adeguate impermeabilizzazioni, coibentazioni ed isolamento delle strutture sia verticali che orizzontali; Il locale in oggetto valutato nel suo complesso, tranne per l'area vendite e il magazzino 4, non è idoneo all'uso commerciale in quanto privo dei requisiti minimi igienico sanitari necessari per l'agibilità dei locali; le condizioni dell'immobile condotto in locazione dalla sig.ra Ga.Ma. presentavano sicuramente già segni di umidità e di degrado al momento della presa in consegna dell'immobile in quanto queste tipologie di fenomeni di infiltrazione sono da attribuire, come detto in precedenza, a vizi costruttivi dell'immobile che persistono da sempre e non sono fenomeni che compaiono dall'oggi al domani; i danni provocati dai fenomeni di infiltrazione in oggetto sono soprattutto igienicosanitari, i quali hanno costretto la locataria a non poter usufruire a pieno dei locali concessi dal locatore. Per cui attualmente l'utilizzo effettivo dei locali da parte della locataria è da considerarsi pari al 69,71%. 6) Nella prospettiva sin qui doverosamente esposta, tenuto conto dei richiamati principi applicabili in materia e delle risultanze conseguite, si procede pertanto a valutare le rispettive posizioni. -6.1) Inadempimento parte locatrice (società convenuta). La domanda di riduzione del corrispettivo ex art. 1578 c.c. avanzata dalla conduttrice è fondata nei limiti e alla stregua di quanto appresso si viene ad esporre. La conduttrice lamenta l'alterazione del sinallagma contrattuale derivante dall'impossibilità di vani dell'immobile locato ovvero l'intero locale. In diritto, costituiscono vizi della cosa locata, agli effetti dell'art. 1578 c.c., quelli che incidono sulla struttura materiale della cosa alterandone l'integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, anche se sono eliminabili e si manifestano successivamente alla conclusione del contratto di locazione (Cass. sez. III, 18-04-2001, n. 5682). Nel caso di specie, i fenomeni riscontrati appaiono ascrivibili alla categoria dei "vizi" idonei ad alterare l'integrità del bene in quanto: afferenti alle condizioni anche strutturali dell'immobile; idonei ad incidere sull'uso pattuito in quanto determinante infiltrazioni e deterioramenti con conseguente (anche parziale) impossibilità di adibire la cosa secondo la destinazione convenuta; apprezzabilmente grave in considerazione della proporzionale riduzione della superficie utile dell'immobile locato. La sussistenza di vizi strutturali insiti e radicati nella struttura dell'immobile oggetto della locazione tra le parti appare certa al lume delle risultanze e delle conclusioni a cui è pervenuto il ctu e in precedenza richiamate, e ciò avuto riguardo alla superficie utilizzabile ridotta di circa 1/3 (68,70% del totale) e al fatto che l'immobile, valutato nel suo complesso, non è neanche idoneo all'uso commerciale in quanto privo dei requisiti minimi igienico sanitari necessari per l'agibilità dei locali. - Va poi considerato che l'avvenuta riduzione pattizia avvenuta tra i paciscenti in data 1.11.2014 (vd. scrittura privata, all. 3, produzione parte attrice) non è considerabile a tali fini stante la mancata indicazione dell'imputazione per tale ragion da nessuna delle due parti: sicché, nessuna specifica finalità (oltre quella strettamente economica volta a limitare i costi) in tal senso può desumersi in detta pattuizione successivamente convenuta tra le parti (rispetto al contratto di locazione datato 31.10.2013, vd. all. 2 prod. parte attrice). In altre parole, non è rinvenibile alcuna specifica correlazione tra la scoperta dei 'vizi' e il riconoscimento di una consequenziale riduzione per riequilibrare il sinallagma contrattuale tra le prestazioni. E' certo che a partire dal giugno 2014 la conduttrice sig.ra Ga.Ma. ebbe modo di compulsare la società locatrice in persona della sig.ra Sa.Da. in merito all'infiltrazione d'acqua e la presenza di danni e che furono effettuati sopralluoghi (vd. docc. 4 e 5 prod. parte attrice). - Rileva la questione in merito alla conoscenza dei vizi da parte della conduttrice al momento della stipula del contratto di locazione. Tale conoscenza può ritenersi provata solo in via meramente indiziaria. Non è stato, in primo luogo, comprovato documentalmente quale fosse l'effettivo stato dell'immobile e le reali condizioni di esso conosciute dalla locatrice al momento della consegna dell'immobile: ed invero, la relativa appendice fotografica recante le sottoscrizioni anche della paciscente conduttrice e il verbale di sopralluogo menzionato nel contratto di locazione commerciale del 31.10.2013 (vd. all. 2 prod. parte attrice) non risultano prodotti dalle parti ovvero non rinvenibili in atti. Ed in tal guisa, allora, può solo presumersi e ragionevolmente desumersi, sulla scorta di quanto dedotto dal CTU, la presenza di tracce d'umidità e di degrado, verosimilmemte presenti al momento della presa in consegna dalla Ga., e che, tuttavia, quest'ultima ritenne possibilmente risolvibili con le manutenzioni ordinarie necessarie per assicurare l'idoneità ed adeguamento dei locali ....necessari esclusivamente per l'esercizio della attività commerciale da svolgere (vd. art. 7, modifiche migliorie e trasformazioni, contratto di locazione) in seguito realizzate, con gli adeguamenti architettonici e d'arredo d'interni, dalla stessa locataria, in virtù del contratto di affiliazione commerciale (vd. all. 1 prod. parte attrice) con la Ma.. - Non ritiene invece il giudicante che la questione in merito alla destinazione urbanistica rientri nell'ipotesi sin qui esaminata. Sul punto, infatti, pur essendo chiaramente indicato nel contratto di locazione la destinazione commerciale dell'immobile locato, si evince in maniera inconfutabile l'indicazione catastale D/5, ossia un immobile a destinazione speciale (istituto di credito, cambio e assicurazione con fine di lucro, ed essendo proprio il precedente conduttore del locale una banca, vd. testimonianza di Lu.Ma. all'udienza del 10 aprile 2018): menzione ben evidente (e dunque non occulta) nella pattuizione sottoscritta dai paciscenti e di cui la conduttrice, facendo uso dell'ordinaria diligenza, poteva immediatamente avvedersi chiedendo l'eventuale regolarizzazione e/o modifica prima della sottoscrizione. Nessuna riduzione va pertanto operata per quanto attiene tale ultimo aspetto. - 6.2) Riduzione del canone per mancato utilizzo di parte delrimmobile Sul quantum della riduzione del corrispettivo, si ritiene corretto il metodo di valutazione seguito nella espletata ctu a cui pertanto si rimanda, e si ritiene di dover assumere quale valore di deprezzamento la percentuale ivi indicata, considerato che i vani inutilizzati occupano all'incirca il 30% della superficie dell'immobile locato e che essi erano destinati ad una funzione di deposito, accessoria e marginale rispetto a quella degli altri vani destinati alla vendita al pubblico. Ma proprio sul punto, se considerazioni ulteriori vanno fatte, non può che evidenziarsi il contegno collaborativo manifestato dalla locatrice di voler (sia pure a condizione) comunque effettuare i lavori (vd. udienza 3.12.2019, note del 20.11.2019, note conclusive del 13.12.2019). Quanto al resto, non può tuttavia dirsi che sia completamente venuta a mancare la controprestazione da parte della società locatrice: sulla scorta della compulsazione delle carte processuali (vd. relazione di ctu) emerge chiaramente che l'immobile continui ad essere adibito a negozio per la vendita di abbigliamento e che l'attività sia esercitata nell'area utile (indicata dal ctu pari a 236,70 mq) con un incasso mensile medio (a quanto sembra, e come specificato, di circa Euro 15.000,00, vd. osservazioni alla proposta conciliativa dell'11.12.2019 redatte per parte attrice). -6.3) Inadempimento parte conduttrice (attrice) Dall'atto di intimazione emergono i seguenti elementi costitutivi della domanda: esistenza di un rapporto di locazione tra le parti in causa, dedotto inadempimento contrattuale sub specie di mancato pagamento dei canoni locativi da parte della conduttrice, richiesta di risoluzione del contratto. Quanto alla domanda di risoluzione del contratto di locazione, essa appare meritevole di accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono. Nel concreto dispiegarsi del rapporto contrattuale, il comportamento della conduttrice è infatti censurabile sotto tale profilo. Risultano mancati pagamenti del canone per più mensilità nel corso degli anni, inoltre, parte locatrice ha dichiarato, senza essere smentita, nel contesto giudiziale che è emerso, che parte conduttrice ha continuato ad occupare l'immobile fino ad oggi senza più versare alcunché a titolo di canone; in tale modo si è andata accumulando una morosità superiore ai crediti maturati per pagamenti effettuati e non dovuti. Complessivamente, ciò denota un contegno non improntato a puntuale rispetto degli obblighi assunti, che non appare giustificarsi neppure alla luce delle riconosciute, contrapposte, ragioni di credito. Quest'ultime sono state invero offerte, prima del giudizio, al contraddittorio della controparte (vd. diffida del 26 marzo 2015), ciò nonostante, sono state assunte in seguito unilaterali iniziative di astensione dai pagamenti, al di fuori di qualunque vaglio giudiziale. Un contegno ispirato a buona fede avrebbe tuttavia dovuto suggerire che, quantomeno dal momento in cui il credito della conduttrice era rimasto assorbito nel maggiore avere della locatrice, fossero ripresi i pagamenti in favore di quest'ultima, nella misura ritenuta dovuta. E ciò anche se la situazione sotto il profilo della ricostruzione contabile delle reciproche poste di dare potrebbe profilarsi tutt'altro che agevole (come è dimostrato dai calcoli cui si è dovuto ricorrere). Sta di fatto che, sul fronte della ridotta utilizzazione del bene, non appare conforme a buona fede il comportamento della conduttrice che, lamentando la diminuzione del godimento per il mancato utilizzo di una parte del bene, ha interrotto completamente il pagamento dei canoni, nonostante la protratta utilizzazione dell'immobile (e pur percependo a quanto sembra, e come indicato anche all'udienza del 6 dicembre 2019, un incasso mensile medio di circa Euro 15.000,00, vd. osservazioni alla proposta conciliativa dell'11.12.2019 redatte per parte attrice). Sul punto è d'obbligo il richiamo alla giurisprudenza di legittimità: "In tema di locazione al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore; la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti; inoltre, secondo il principio inadimplenti non est adimplendum, la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede" (ex plurimis cfr. Cass. sez. III n. 261/08). Infine, concorrono nell'inadempimento della conduttrice gli omessi pagamenti successivi all'intimazione di sfratto, cfr. sent. Tribunale Firenze Sez. II, Sent., 09-06-2014. Al riguardo sovvengono due ordini di considerazioni. - Una prima considerazione attiene alla struttura del procedimento per convalida. In esso, l'opposizione dell'intimato provoca una radicale trasformazione del rito, determinando la cessazione dell'originario rapporto processuale, alla cui base era la domanda di convalida, e l'insorgere di un nuovo e diverso rapporto processuale, alla cui base è l'ordinaria domanda di risoluzione del rapporto e di condanna al pagamento dei canoni. La possibilità per il locatore di chiedere la risoluzione per inadempimento del conduttore in relazione al mancato pagamento di canoni ancora da maturare trova la sua ratio nell'art. 664 comma 1 c.p.c. che, in caso di convalida di sfratto, consente di emanare l'ingiunzione per l'ammontare non solo dei canoni scaduti ma anche di quelli "da scadere fino all'esecuzione dello sfratto". La domanda ordinaria di risoluzione e di pagamento dei canoni (anche di quelli ancora da scadere) deve ritenersi implicitamente proposta se, richiesta nella fase a cognizione sommaria l'ingiunzione di pagamento dei canoni fino al rilascio, dopo l'opposizione dell'intimato, il locatore prosegua la sua attività processuale (Cass. sez. III, 13-02-1992, n. 1734). - Una seconda considerazione attiene alla valutazione del comportamento d'inadempienza mantenuto successivamente alla proposizione della domanda: "in tema di contratto di locazione, ai fini dell'emissione della richiesta pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto per morosità del conduttore, il Giudice deve valutare la gravità dell'inadempimento di quest'ultimo anche alla stregua del suo comportamento successivo alla proposizione della domanda, giacché in tal caso, come in tutti quelli di contratti di durata, in cui la parte che abbia domandato la risoluzione non è posta in condizione di sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione, non è neppure ipotizzabile, diversamente dalle ipotesi ricadenti nell'ambito della regola generale posta dall'art. 1453 c.c. (secondo cui la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta la cristallizzazione, fino alla pronuncia giudiziale definitiva, delle posizioni delle parti contraenti, nel senso che, come è vietato al convenuto di eseguire la sua prestazione, così non è consentito all'attore di pretenderla) il venir meno dell'interesse del locatore all'adempimento da parte del conduttore inadempiente, il quale, senza che il locatore possa impedirlo, continua nel godimento della cosa locata consegnatagli dal locatore ed è tenuto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., a dare al locatore il corrispettivo convenuto (salvo l'obbligo di risarcire il maggiore danno) fino alla riconsegna" (cfr. Cass. n. 5902/2006), cfr. Tribunale Firenze Sez. II, Sent., 09-06-2014. 6.4) Ci si addentra, allora, al fine di valutare l'importanza dell'inadempimento e dunque al fine dello scrutinio sulla gravità di esso, alla determinazione del quantum della morosità. Valgano i rilievi che seguono, per quanto attiene, in primis, alle somme che parte conduttrice avrebbe dovuto corrispondere alla società locatrice, al lume del contenuto delle pattuizioni tra le parti e stante la misura dei canoni con modalità a misura crescente (ossia la sottoscrizione di clausola avente ad oggetto la preordinata maggiorazione annuale e successiva del canone in misura differenziata, anno per anno, a partire dal primo), con successiva stipula di modifica mediante appendice contrattuale registrata (quindi: il contratto di locazione commerciale e la scrittura privata di riduzione del canone dell'1.11.2014). E tenuto, conto, altresì, ai fini della riduzione che andrà ad operarsi, che la diffida inoltrata da parte attrice (intimata) è datata 26 marzo 2015: sicché soltanto da tale data può essere considerata e conclamata la rituale messa in mora attestante oltre la lamentata sussistenza dei reclamati vizi "nonostante gli incontri avuti sul posto e taluni piccoli (e vani) interventi", la necessità di eliminare le carenze e vizi del locale con richiesta di riduzione del canone. Dal prospetto prodotto da parte convenuta (intimante) dal dicembre 2016 all'1 luglio 2017 risulta un importo di Euro 26.352,00 ( Euro 2.700,00 + IVA, moltiplicato per n. 16 mesi), stante la decorrenza dall'1.11.2016 (IVA annualità) in virtù della ridetta scrittura privata, del canone di locazione così aggiornato, a cui va detratta la somma di Euro 7.905,60 pari al 30% (come stabilito dal ctu, quale riduzione del corrispettivo per il deprezzamento dell'immobile locato, ex art. 1578 c.c.), e così per un totale di Euro 18,446,40 (canone effettivamente dovuto). A detto importo vanno detratti gli acconti corrisposti da parte conduttrice pari a Euro 8.500,00, sicché alla data anzidetta (1 luglio 2017) risulta un importo di Euro 9.946,40 quali somme effettivamente dovute da parte conduttrice e dalla stessa non corrisposte. Proseguendo, nel calcolo delle somme effettivamente dovute, dopo la scadenza anzidetta, si avrà poi una morosità al 31 ottobre 2017 pari a quattro mensilità ( Euro 3.294,00) x 4 e dunque pari a complessivi Euro 13.176,00, su cui va operata la riduzione del 30% pari a Euro 3.952,80: sicché effettuando detta detrazione si avrà un importo di Euro 9.223,20, quali somme effettivamente dovute da parte conduttrice e dalla stessa non corrisposte. Ed ancora, dall'1 novembre 2017 al 31 ottobre 2018, e in seguito sino al 31 ottobre 2019, si avrà un importo complessivo a titolo di canoni di locazione pari a Euro 80.520,00 (Euro 40.260,00 x 2, canone annuo stabilito in Euro 33.000,00 oltre IVA); ridotto del 30% pari a Euro 24.156,00 e così si avrà un importo complessivo di Euro 56.364,00, quali somme effettivamente dovute da parte conduttrice e dalla stessa non corrisposte. A detti importi vanno aggiunte le mensilità scadute da novembre 2019 a gennaio 2020, pari a Euro 2.750,00 x 3, oltre a IVA ( Euro 605,00) e così: Euro 10.065,00, che detratta del 30% ( Euro 3.019,50), si avrà l'importo di Euro 7.045,50, quali somme effettivamente dovute da parte conduttrice e dalla stessa non corrisposte. Ne risulta un credito per canoni non corrisposti, in favore della locatrice, pari a Euro 82.579,10. - Riprendendo l'aspetto relativo all'inadempimento di parte locatrice, e dovendosi così procedere a calcolare le somme pregresse (dal 26 marzo 2015 al dicembre 2016) che parte locatrice è tenuta a restituire alla conduttrice quale riduzione del corrispettivo per il deprezzamento dell'immobile locato, ex art. 1578 c.c., considerato quanto, sul punto, determinato dal ctu, deve indicarsi in Euro 17.222,31 (da aprile 2015 al 31 ottobre 2015, IIA annualità, come indicato nella scrittura privata tra le parti dell'1.11.2014), l'importo corrisposto su cui calcolare il 30% da ridurre e pari a Euro 5.166,69, somma così calcolata da restituire alla conduttrice. - Inoltre, dall'1 novembre 2015 al 31 ottobre 2016, l'importo corrisposto è pari a Euro 33.550,00; il 30% è pari a Euro 10.065,00, somma di cui va dichiarato il diritto alla restituzione in favore della conduttrice. - Infine, dall'1 al 30 novembre 2016 il canone versato è di Euro 3.019,50, con una riduzione del 30% pari a Euro 905,85, di cui va dichiarato il diritto alla restituzione alla conduttrice. Ne deriva un credito per riduzione dei canoni corrisposti per il deprezzamento dell'immobile locato, ex art. 1578 c.c., in favore della conduttrice, pari a Euro 16.137,54. - Alla luce di tutte le considerazioni svolte, e considerata la misura degli importi a titolo di canoni di locazione non corrisposti, l'inadempimento della conduttrice deve essere valutato grave e dunque tale da fondare la domanda di risoluzione proposta. Conseguentemente, la conduttrice deve essere condannata al rilascio dell'immobile libero e vuoto da persone e/o cose, indicandosi in questa sede quale data di esecuzione quella di cui in dispositivo. 6.5) Si osserva poi che l'istituto della compensazione e la relativa normativa codicistica presuppongono l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono le contrapposte ragioni di credito delle parti, di talché esso non trova applicazione là dove non sussista la predetta autonomia di rapporti per avere origine i rispettivi crediti nell'ambito di un'unica relazione negoziale, ancorché complessa (ex plurimis Cass. sez. I, 15-10-2004, n. 20324; Cass. sez. lav., 02-03-2009, n. 5024). Allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto - la cui identità non è peraltro esclusa dal fatto che uno dei crediti abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento - la valutazione delle reciproche pretese comporta un accertamento che ha la funzione di individuare il reciproco dare ed avere e dà luogo soltanto ad una compensazione in senso improprio, ossia un semplice accertamento contabile di dare e avere (cfr. Cass. sez. lav., 05-122008, n. 28855), Trib. Firenze sez. II, 9 giugno 2014. Nel caso di specie, ammettere la reciproca elisione delle obbligazioni in conseguenza della compensazione significherebbe andare ad incidere sull'efficacia stessa del negozio paralizzandone gli effetti, atteso il vincolo di interdipendenza esistente tra le obbligazioni da cui traggono origine le contrapposte pretese delle parti. Ne deriva che l'accertato credito di natura risarcitoria non può incidere sull'esistenza del debito per canoni, ma deve costituire solo oggetto di computo finale delle reciproche pretese di dare avere delle parti. Vi è poi da dire che l'azione di cui all'art. 1578 c.c. ha natura costitutiva in quanto tende a determinare una modificazione del regolamento contrattuale; pertanto, essa non può essere confusa con l'eccezione di inesatto adempimento di cui all'art. 1460 c.c., che tende solo a paralizzare la pretesa di adempimento della controparte (Cass. sez. III, 13-07-2005, n. 14737), vd. sent. Trib. Firenze sez. II, 9 giugno 2014. Conseguono dunque le statuizioni come in dispositivo. 7) Con riguardo alle regolamentazione delle spese processuali, consegue alla soccombenza la condanna dell'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate, come da dispositivo esse vanno determinate nella misura di Euro 6.000,00 stante la prevalente soccombenza di parte attrice, che vanno compensate per 1/3 e poste a carico della suddetta soccombente parte attrice nella restante parte, per un ammontare di Euro 4.000,00 e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 (valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione in considerazione dello svolgimento del giudizio), oltre spese forf., IVA e CPA come per legge. Alla stregua delle considerazioni in precedenza svolte ritiene il giudicante che le spese della ctu vadano infine poste, in solido, a carico di entrambe le parti attrice e convenuta, come da separato provvedimento. La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege. Il concomitante carico di lavoro e la complessità delle questioni esaminate giustifica la redazione non contestuale della motivazione della sentenza ex art. 429 c.p.c. P.Q.M. Il Tribunale di Marsala, sezione civile, in persona del Giudice Unico dott. Matteo Torre, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, 1) dichiara risolto per grave inadempimento della conduttrice Ga.Ma. il contratto di locazione commerciale stipulato in data 31.10.2013, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Castelvetrano il 15.11.2013 al n. 2067 serie III, e relativo avente ad oggetto l'immobile posto in Castelvetrano nella piazza (...) di Piemonte n. 2, censito al N.C.E.U. del Comune di Castelvetrano, al fg. di mappa (...), P.T. D/5, posto al piano terra e composto da n. 5 vani comunicanti, oltre servizio igienico, privo di arredi e suppellettili dotato di impianto elettrico e climatizzazione, ordinandone alla conduttrice Ga.Ma. il rilascio in favore della Ni. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore; 2) fissa ex art. 56 L. n. 392/78 la data dell'esecuzione per il 24 marzo 2020; 3) accerta e dichiara la sussistenza di vizi della cosa locata ex art. 1578 c.c. e in dipendenza determina nella misura del 30% la riduzione del canone di locazione a decorrere dal 26 marzo 2015 e fino al rilascio dell'immobile; 4) determina in Euro 82.579,10, oltre interessi al tasso legale dalla scadenza dei singoli ratei sino al saldo l'importo dovuto dalla conduttrice Ga.Ma. alla Ni. s.r.l. in persona del legale rapp.te pro tempore, a titolo di canoni arretrati e maturati fino al gennaio 2020 per effetto delle statuizioni di cui ai precedenti capi; 5) accerta e dichiara che Ga.Ma. è creditrice della Ni. s.r.l., per le causali di cui al capo 3), della somma di Euro 16.137,54, oltre rivalutazione dal 26.3.2015 fino ad oggi e interessi al tasso legale sulla somma fino al saldo; 6) operata la compensazione tra i reciproci crediti come accertati tra le parti Ga.Ma. e Ni. s.r.l. ai capi che precedono, condanna Ga.Ma. a corrispondere la differenza dovuta a Ni. s.r.l.; 7) rigetta ogni altra domanda; 8) condanna l'attrice Ga.Ma. a rifondere, in favore di Ni. s.r.l. in persona del suo legale rapp.te pro tempore le spese di lite, compensate per un terzo, che liquida in Euro 4.000,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge 9) pone definitivamente a carico delle parti in egual misura le spese di CTU, liquidate con separato decreto. - Motivazione riservata in giorni trenta. Così deciso in Marsala il 24 gennaio 2020. Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2020.

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