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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Chieti Sezione distaccata di Ortona Il Tribunale ordinario di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Marcello Cozzolino, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.10.2017, ha trattenuto in decisione la causa iscritta al n. 454 /2016 r.g., concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente SENTENZA tra CONDOMINIO (...), in persona del rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. (...) del Foro di Bologna opponente e (...), residente a Francavilla al Mare in (...), rappresentata e difesa da sé ex art. 86 c.p.c. opposta Oggetto: diritto del condomino ad ottenere documentazione attinente la contabilità condominiale Conclusioni dell'opponente: dichiarazione di nullità, inefficacia, revoca del decreto opposto, condanna della opposta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Conclusioni dell'opposta: rigetto dell'opposizione, conferma del decreto ingiuntivo opposto, condanna di parte opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. FATTO E DIRITTO Con decreto n. 151/2016 questa sezione distaccata di tribunale ha ingiunto al Condominio via (...) di Francavilla al Mare di consegnare alla condomina sig.ra (...) il registro dell'anagrafe condominiale, n. 3 fatture emesse dalla Enel Energia (meglio indicate nel provvedimento monitorio), documentazione relativa al pagamento delle deleghe F24 del 16.11.2015 e del 18.01.2016, il progetto dei lavori di straordinaria manutenzione della copertura del fabbricato, ed i titoli amministrativi necessari per lo svolgimento di detti lavori. Il condominio si è opposto a detto decreto, eccependo: - che il registro dell'anagrafe condominiale deve essere custodito dall'amministratore, ma non divulgato in quanto contenente dati sensibili, anche in considerazione del fatto che la condomina (...) non ha mai indicato quale interesse fosse sotteso alla richiesta; - che la documentazione oggetto dell'ingiunzione era già stata consegnata alla condomina (...) in data 22.02.2016 a mezzo di posta elettronica certificata, ed in modo tale comunque da consentire la ricostruzione contabile dei rapporti del condominio con i suoi fornitori; - che la documentazione relativa ai pagamenti avvenuti a mezzo di modelli F 24 del 16.11.2015 e del 18.01.2016 era stata chiesta dalla condomina (...) pochi giorni prima della richiesta di decreto ingiuntivo; - che le richieste della condomina (...) erano contrarie a buona fede ed ostacolavano l'attività del condominio, gravandolo di oneri economici evitabili. Ha chiesto quindi che il decreto opposto venga dichiarato nullo, inefficace e comunque venga revocato, e che parte opposta venga condannata per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. La condomina sig.ra (...) si è costituita in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione, non essendo stata la costituzione del condominio autorizzata dall'assemblea, dichiarando che i documenti trasmessile a mezzo p.e.c. il 22.02.2016 erano diversi da quelli indicati nel decreto opposto, ribadendo di avere diritto alla consegna dei documenti indicati nel provvedimento monitorio, che non le erano stati consegnati. Ha chiesto il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo, e la condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, ed espletata con esito negativo la procedura di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010, la causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, che alla udienza del 23.10.2017 hanno precisato le conclusioni, ed alle quali sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. In primo luogo deve essere esclusa la necessità per l'amministratore di condominio di munirsi, ai fini della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, di autorizzazione dell'assemblea, atteso che la controversia ha ad oggetto il diritto della condomina sig.ra (...) di ottenere la documentazione relativa alla contabilità del condominio, materia che rientra le attribuzioni dell'amministratore ai sensi dell'art. 1130 c.c., come chiaramente stabilito dall'art. 1131 c.c. Nel merito l'opposizione proposta dal condominio è in parte fondata. La mancata consegna alla condomina (...) del registro di anagrafe condominiale, dalla stessa richiesto in data 21.04.2016, costituisce una piuttosto evidente violazione dell'obbligo stabilito dall'art. 1129 c.c. disposizione che attribuisce a ciascun interessato il diritto di visionare ed estrarre copia del registro stesso. Né l'esercizio di detto diritto è subordinato (dalla chiara disposizione codicistica) alla esplicitazione dell'interesse sotteso alla domanda, interesse evidentemente implicito nella qualità di condomina rivestita dalla sig.ra (...). Il diritto del condomino di prendere visione e di estrarre copia di detta documentazione è stabilito in maniera talmente chiara da escludere del tutto che l'amministratore di condominio debba, volta per volta, verificare se l'interesse sotteso alla richiesta del condomino prevalga o meno sul diritto degli altri condomini alla riservatezza del loro dati personali, contenuti nel registro di anagrafe. Tutti gli altri documenti indicati nel provvedimento monitorio opposto sono stati, durante l'istruttoria, prodotti da parte opponente (fatture Enel, documentazione relativa alle spese effettuate in data 16.11.2015 e 18.01.2016) o acquisiti aliunde da parte della sig.ra (...) (il progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della copertura del fabbricato ed i relativi titoli abilitativi), circostanza che determina, in maniera evidente, il venir meno di qualsiasi interesse delle parti ad una pronuncia dell'autorità giudiziaria sulla sussistenza del diritto alla consegna e sulla condanna di parte opponente alla consegna stessa. La fondatezza della domanda della sig.ra (...), in parte qua, deve tuttavia essere egualmente valutata, seppur al diverso scopo di disciplinare le spese di lite in base al principio della cd. soccombenza virtuale. Il diritto della condomina (...) di avere copia (integrale, e non soltanto parziale, come avvenuto con riguardo alle fatture Enel) delle fatture emesse dall'Enel ed indicate nel provvedimento monitorio opposto, della documentazione relativa alle spese effettuate con i modelli F24 del 16.11.2015 e del 18.01.2016, ed al progetto, alla relazione tecnica, alla documentazione amministrativa e contabile dei lavori di straordinaria manutenzione della copertura del fabbricato condominiale, ed ai relativi titoli abilitativi, è previsto dall'art. 1130bis comma 1 c.c., trattandosi di documentazione relativa alle spese condominiali. Il correlativo obbligo di consegna in capo all'amministratore di condominio non poteva tuttavia, al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, ritenersi esigibile, atteso che detta documentazione è stata richiesta dalla condomina sig.ra (...) soltanto in data 14.06.2016, appena otto giorni prima del deposito del ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo, termine da ritenersi, anche in considerazione di quanto stabilito dagli artt. 1175 e 1375 c.c., eccessivamente breve. Si impone, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ed il condominio opponente deve essere condannato unicamente a consentire alla condomina sig.ra (...) di visionare ed estrarre copia del registro di anagrafe condominiale, mentre deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo al resto della documentazione indicata nel provvedimento opposto. La soccombenza parziale reciproca delle parti (ravvisabile in capo al condominio con riguardo al registro di anagrafe condominiale, ed in capo alla condomina opposta con riguardo al resto della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 633 c.p.c.) induce a ritenere opportuna l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, ed esclude in maniera netta che in capo all'una o all'altra parte in causa possano ravvisarsi i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. P.Q.M. Il Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Condominio via (...) di Francavilla al Mare nei confronti della sig.ra (...), con atto di citazione notificato in data 09.09.2016, così decide: - revoca il decreto ingiuntivo opposto; - condanna il condominio opponente a consentire alla sig.ra (...) di prendere visione ed ottenere copia, previo rimborso delle spese, del registro di anagrafe condominiale; - dichiara cessata la materia del contendere con riguardo agli altri documenti di cui è stata ingiunta la consegna con il decreto opposto; - integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Ortona, 30 gennaio 2018. Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2018.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA Il Tribunale ordinario di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Marcello Cozzolino, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.06.2017, ha trattenuto in decisione la causa iscritta al n. 49 /2014 r.g., concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente SENTENZA tra (...) s.n.c. ed altri Rappresentati e difesi dagli Avv.ti (...) CURATELA DEL FALLIMENTO (...) s.r.l. (...), in persona del curatore fallimentare, con sede in Torrevecchia Teatina in (...) rappresentata e difesa dall'avv. (...) attori e NU. S.p.A. (...), con sede in Roma, via (...), in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gi.De. del Foro di Chieti RE. S.p.A. (...), con sede in Roma in via (...), in persona del legale rappresentante pro - tempore convenute Oggetto: nullità del contratto di mutuo fondiario. FATTO E DIRITTO La (...) S.n.c. ed altri, hanno convenuto dinanzi a questa sezione distaccata di Tribunale la Ca.Ri. S.p.A. nei cui confronti hanno formulato una serie di domande, di seguito specificate. Hanno sostenuto che il contratto di mutuo fondiario concluso il 07.05.2009 dalla (...) s.r.l. con la Ca.Ri. S.p.A. dell'importo di Euro 1.000.000,00, assistito da fideiussione della (...) S.n.c., e dei signori (...), e da ipoteca sugli immobili distinti in C.F. al fg. (...), fosse nullo, per difetto di causa. Più della metà della somma mutuata, infatti, era stata destinata ad estinguere un prefinanziamento erogato alla (...) S.r.l. il 28.04.2009 (per l'importo di Euro 100.530,00), per estinguere un precedente mutuo erogato alla (...) s.n.c. (per Euro 13.495,59) e per coprire il saldo negativo del conto corrente n. (...) intestato alla (...) s.n.c. (per Euro 400.000,00). A loro avviso, quindi, il mutuo era stato erogato non per fornire liquidità alla (...) s.r.l., bensì per estinguere un credito nei confronti della (...) s.n.c., credito che in realtà era frutto di illegittimi addebiti per interessi usurari, anatocistici, per interessi ultralegali in mancanza di accordo scritto, per commissioni di massimo scoperto e spese non dovute, e per sostituire il medesimo credito chirografario con altro credito ipotecario. Inoltre, attraverso la conclusione del mutuo, si era verificata una novazione di carattere soggettivo ed oggettivo della originaria obbligazione della (...) s.n.c. nei confronti della banca, obbligazione da ritenersi inesistente, in quanto frutto degli illegittimi addebiti innanzi detti, con conseguente inefficacia del contratto di mutuo, in base al generale principio di cui all'art. 1234 c.c. A loro avviso, la banca attraverso la conclusione del contratto di mutuo aveva anche inteso eludere l'applicazione, in caso di dichiarazione di fallimento della (...) s.n.c. o della (...) s.r.l., degli artt. 64 e 67 del r.d. n. 267/1942, che avrebbero comportato la revocatoria dell'atto di costituzione di ipoteca e dei pagamenti delle rate del mutuo, usufruendo del peculiare regime stabilito dall'art. 39 comma 4 del testo unico bancario. Dunque l'accordo dissimulato - di trasformazione del credito chirografario in un credito ipotecario - sarebbe stato nullo per illiceità della causa, poiché contraria alle predette norme imperative della legge fallimentare, o poiché il contratto era stato uno strumento per eluderne l'applicazione (artt. 1343 e 1344 c.c.). Hanno anche sostenuto la natura usuraria del contratto di mutuo concluso con la (...) s.r.l., atteso che dalla sommatoria tra il tasso di interesse corrispettivo (3,42%) e moratorio (5,42%) scaturiva un tasso dell'8,84%, superiore al tasso soglia in materia di usura (6,87%), che il tasso di interesse moratorio (5,42%) era superiore al tasso medio dei mutui variabili (4,58%), che il tasso di interessi effettivamente praticato dalla banca, tenendo conto della somma di cui la (...) s.r.l. aveva potuto disporre (pari ad Euro 481.998,41), era pari al 7,0955%, superiore rispetto alla soglia di rilevanza usuraria, e che la banca era a conoscenza della debolezza economica della (...) s.n.c. e della (...) s.r.l. Ne conseguirebbe, a loro avviso, la nullità del contratto di mutuo per contrarietà all'art. 644 c.p. (ai sensi dell'art. 1418 c.c.) e la non debenza da parte della (...) S.r.l. di alcuna somma o, in subordine, la conversione del contratto di mutuo da feneratizio in gratuito, e l'obbligo per la banca di restituire nel primo caso tutte le somme percepite, per capitale ed interessi (pari a complessivi Euro 131.703,86), e nel secondo caso le somme ricevute per interessi (pari ad Euro 64.779,69). Hanno infine ritenuto la nullità della garanzia ipotecaria e delle garanzie fideiussorie prestate alla banca, poiché collegate al contratto di mutuo, a loro avviso nullo per le ragioni già descritte, e in subordine poiché rilasciate anche a cautela di debiti diversi da quello scaturente dal mutuo fondiario, e gravanti sulla (...) S.n.c. Hanno quindi chiesto: - la dichiarazione di nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato tra la (...) S.r.l. e la (...) S.p.A. in data 07.05.2009 per difetto di causa in virtù degli artt. 1325 e 1418, comma 2, c.c.; - l'accertamento del fatto che il saldo del rapporto di conto corrente di corrispondenza e del conto corrente per anticipi, intestati alla (...) s.n.c., alla data del 31.03.2009, scaturiva da addebiti illegittimi per l'applicazione di interessi ultralegali in difetto di pattuizione scritta, per applicazione di interessi anatocistici, di interessi usurari, di commissioni sul massimo scoperto e di spese ed oneri in assenza di una valida pattuizione scritta, e la rideterminazione del saldo dei rapporti di conto corrente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 117, comma 7, lett. a), del d. lgs. n. 385/1993, senza capitalizzazioni, con eliminazione di commissioni sul massimo scoperto, di spese ed oneri non dovuti; - l'accertamento dell'inesistenza dell'obbligo di pagamento delle somme risultanti come saldo del conto corrente di corrispondenza intestato alla (...) s.n.c.; - l'accertamento dell'avvenuta novazione del predetto obbligo di pagamento a mezzo del contratto di mutuo, e la nullità di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1234 c.c.; - l'accertamento del fatto che la stipula del contratto di mutuo ipotecario aveva dissimulato un accordo di trasformazione del pregresso debito della (...) s.n.c., e l'accertamento della nullità dell'accordo dissimulato, la cui causa era contraria a norme imperative, o che costituiva il mezzo per eludere l'applicazione di norme imperative; - l'accertamento del fatto che, attraverso il collegamento tra il mutuo ipotecario e il pagamento del debito della (...) s.n.c. era stata compiuta un'operazione economica finalizzata ad eludere l'applicazione di norme imperative; - l'accertamento della natura usuraria del contratto di mutuo, e della sua conseguente nullità per contrarietà a norme imperative, ed in subordine della sua trasformazione da mutuo feneratizio in mutuo gratuito; - la condanna della banca alla restituzione alla S.r.l. della somma di Euro 131.703,86 percepita per capitale ed interessi, o in subordine della somma di Euro 64.779,69 percepita a titolo di interessi, oltre interessi e maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c.; - l'accertamento della inesistenza o della nullità della ipoteca e delle fideiussioni. La Ca.Ri. S.p.A. si è costituita in giudizio, eccependo che il conto corrente n. (...) intestato alla (...) s.n.c. non era stato estinto a seguito della erogazione del mutuo, ed era rimasto in essere sino al 17.06.2013, che gli affidamenti sui conti correnti intestati alla predetta società erano stati revocati dopo l'erogazione del mutuo, ha contestato la sussistenza del credito di Euro 931.090,90 della (...) s.n.c. per effetto dei dedotti illegittimi addebiti, che comunque erano oggetto di separato giudizio pendente dinanzi a questa sezione distaccata di tribunale (avente n. 585/2013 r.g.c.). Ha dichiarato che tutte le condizioni economiche dei contratti di conto corrente intestati alla (...) s.n.c. erano state pattuite per iscritto, ha eccepito la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme oggetto degli illegittimi addebiti effettuati in data antecedente al 17.04.2002, l'avvenuta risoluzione del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 1456 c.c., essendosi la società mutuataria ed i fideiussori resi morosi, evidenziando che la somma mutuata era stata utilizzata dalla società mutuataria per fare fronte alle proprie esigenze, e che comunque il contratto di mutuo concluso per estinguere uno scoperto di conto corrente non poteva ritenersi nullo per assenza di causa, atteso che il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo. In subordine ha sostenuto che nel negozio fossero ravvisabili gli elementi essenziali per la stipulazione di un mutuo ipotecario, con conseguente validità del titolo esecutivo e della garanzia ipotecaria, ai sensi dell'art. 1424 c.c. Ha eccepito la sua non consapevolezza dello stato di insolvenza della (...) s.n.c., cui aveva continuato ad elargire il credito, e come quindi non vi fosse alcuna prova del fatto che il contratto di mutuo fosse stato concluso per eludere gli artt. 64 e 67 del r.d. n. 267/1942. Ha escluso infine di avere applicato interessi usurari. Ha chiesto quindi il rigetto della domanda, l'accertamento della liceità e validità del contratto di mutuo fondiario e della conseguente iscrizione ipotecaria, il rigetto della domanda di accertamento della illegittimità degli addebiti sul conto corrente di corrispondenza, essendo oggetto di altro giudizio, e per prescrizione; in subordine ha chiesto che venga comunque dichiarata la validità del contratto come mutuo ipotecario, ed il rigetto delle domande relative alla usurarietà dei tassi e di restituzione delle rate di mutuo versate. La causa è stata istruita mediante c.t.u. contabile, ed a seguito del fallimento della (...) s.r.l. il processo è stato proseguito dalla curatela del fallimento; la causa è poi stata interrrotta a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della Ca.Ri. S.p.A. e riassunta dalla (...) s.n.c., dai signori Gr. ed altri, con ricorso regolarmente notificato alla curatela del fallimento (...) s.r.l., alla Nu. S.p.A. ed alla Re. S.p.A. All'udienza del 19.06.2017 le parti hanno precisato le conclusioni, ed all'esito sono stati loro concessi i termini ex art. 190 c.p.c. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte convenuta Re. S.p.A. che per mera omissione non è stata dichiarata all'udienza del 19.06.2017. Deve essere altresì dichiarata l'infondatezza delle doglianze di parte convenuta, che ha sostenuto che a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della Ca.Ri. S.p.A. dovesse essere dichiarata l'improcedibilità della causa e non la sua interruzione. La liquidazione coatta amministrativa della società è causa di perdita della capacità della stessa di stare in giudizio, di cui va quindi dichiarata l'interruzione. Ove esso, una volta interrotto, fosse stato riassunto nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, sarebbe stata doverosa la pronuncia di improcedibilità prevista dall'art. 83 t.u.b. Gli attori hanno, invece, correttamente riassunto il processo nei confronti della Nu. S.p.A. cui sono stati ceduti tutti i diritti, le attività e le passività che alla data del 30.09.2015 costituivano l'azienda bancaria Ca.Ri. S.p.A. (v. provvedimento n. 1241126/15 del 22.11.2015 della Banca d'Italia), e nei confronti della Re. S.p.A. cui sono stati ceduti i crediti "in sofferenza" con provvedimento del 26.01.2016 della Banca d'Italia. La riassunzione del giudizio così effettuata è infatti sostanzialmente assimilabile ad una chiamata in causa, e deve essere ritenuta idonea a ridare impulso al procedimento, mentre una riassunzione nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa sarebbe stata inevitabilmente destinata ad una pronuncia di improseguibilità (cfr. Cass. Sez. I Civ., sentenza n. 10456 del 14.05.2014). Deve essere parimenti escluso che, per effetto della dichiarazione di fallimento della (...) S.r.l., la competenza a conoscere della controversia spetti al tribunale ex art. 24 r.d. n. 267/1942. Avendo infatti la (...) S.r.l. in bonis formulato domanda di accertamento negativo del suo debito nei confronti della banca convenuta, e non avendo quest'ultima formulato alcuna domanda riconvenzionale nei confronti della curatela, la domanda di accertamento proposta esula dalla competenza del tribunale fallimentare prevista dall'art. 24 r.d. n. 267/1942 (cfr. Cass. Sez. I Civ., sentenza n. 12062 del 17.05.2013). Tanto premesso in punto di rito, il contratto di mutuo concluso dalla (...) S.r.l. non può dirsi nullo, per nessuna delle ragioni indicate dagli attori. Il denaro oggetto del mutuo è stato effettivamente erogato alla (...) s.r.l., mediante accredito della somma sul conto corrente n. (...) e la successiva utilizzazione, da parte della società mutuataria, di parte delle somme ricevute, al fine di estinguere passività accumulate da altra società (la (...) s.n.c.) nei confronti del medesimo istituto di credito, costituisce un fatto in primo luogo riconducibile esclusivamente ad una libera iniziativa della società mutuataria, in secondo luogo del tutto estraneo alla causa del contratto (potendone, al più, integrare un motivo, totalmente irrilevante), ed in terzo luogo cronologicamente successivo rispetto alla conclusione dello stesso; una volta erogato il finanziamento, infatti, la (...) s.r.l. ha avuto la libera disponibilità delle somme ricevute, dato che il mutuo fondiario non costituisce un mutuo di scopo, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. I Civ. sentenza n. 4792 del 26.03.2012). In altri termini, l'erogazione del finanziamento alla (...) s.r.l. è stata effettivamente voluta dalle parti, ed è in concreto avvenuta, ragion per cui va totalmente esclusa la configurabilità di un difetto di causa o di una simulazione del contratto. Parte attrice ha anche chiesto di accertare che il saldo negativo del conto corrente di corrispondenza intestato alla (...) s.n.c., pari ad Euro 443.742,34 alla data del 31.03.2009, fosse scaturito da addebiti illegittimi per interessi ultralegali in mancanza di pattuizione scritta, per applicazione di interessi anatodstid in violazione dell'art. 1283 c.c., di commissioni di massimo scoperto e di spese in mancanza di pattuizione scritta. Identico accertamento è stato tuttavia chiesto dalla (...) s.n.c. nel corso del giudizio n. 585/2013 r.g. dinanzi a questa sezione distaccata di tribunale, concluso con sentenza n. 200/2017 pubblicata in data 02.10.2017. L'accertamento, inoltre, è stato chiesto nel presente giudizio al fine di ottenere una declaratoria di nullità del contratto di mutuo concluso il 07.05.2009 dalla (...) S.r.l., ai sensi dell'art. 1234 c.c.: ad avviso degli attori, infatti, attraverso la stipulazione del contratto di mutuo le parti avrebbero inteso effettuare una novazione, sotto l'aspetto sia soggettivo che oggettivo, della precedente obbligazione di pagamento della (...) s.n.c., da ritenersi inesistente. Difetta tuttavia qualsiasi elemento indicativo della dedotta novazione. Non vi è infatti stata alcuna sostituzione della precedente obbligazione gravante sulla (...) s.n.c. con quella gravante sulla (...) s.r.l. e scaturente dal contratto di mutuo, dato che pur dopo la concessione del mutuo alla (...) s.r.l. l'obbligazione della (...) s.n.c. nei confronti della banca è rimasta in essere. Né le parti hanno espressamente dichiarato in modo non equivoco di volere estinguere la precedente obbligazione e sostituirla con un'altra (art. 1230 comma 2 c.c.), volontà che non può neanche desumersi dalla relazione istruttoria svolta dalla banca in via propedeutica alla concessione del mutuo, relazione dalla quale emerge, assai più semplicemente, come l'esposizione debitoria della (...) s.n.c. sarebbe stata sanata dalla erogazione del finanziamento, senza che l'una obbligazione andasse in alcun modo a sostituirsi all'altra. Anche l'affermazione della nullità del contratto di mutuo ai sensi degli artt. 1343 e 1344 c.c., per violazione o elusione degli artt. 64 e 67 del r.d. n. 267/1942, è rimasta una mera ipotesi, del tutto disancorata dalle emergenze processuali. Infatti, come si è già detto, non può dirsi che la erogazione del mutuo sia stata esclusivamente finalizzata alla estinzione di passività pregresse, anzitutto poiché la somma di denaro oggetto del mutuo è stata versata alla sola (...) s.r.l., che successivamente ne ha disposto in maniera del tutto libera, in secondo luogo poiché l'importo concesso a mutuo (pari ad Euro 1.000.000,00) è stato ampiamente superiore rispetto all'esposizione della (...) s.n.c. nei confronti della banca, e a beneficio della (...) s.r.l., pur dopo avere autonomamente estinto i debiti della (...) s.n.c., è residuata una cospicua somma (di poco inferiore ad Euro 500.000,00). Inoltre appare evidente che qualunque questione relativa all'opponibilità al fallimento della (...) s.r.l. degli atti di costituzione di ipoteca e dei pagamenti effettuati per la restituzione delle somme mutuate non potrà che essere risolta in sede fallimentare, mediante il meccanismo delle azioni revocatorie di cui agli artt. 64 e segg. del r.d. n. 267/1942. Anche le ulteriori doglianze relative alla usurarietà del contratto di mutuo concluso in data 07.05.2009 sono rimaste sfornite di prova. Il tasso di interesse corrispettivo (3,312%) e quello moratorio (5,312%) pattuiti in contratto sono entrambi abbondantemente inferiori rispetto al tasso soglia rilevante in tema di usura (6,87%). Il tasso di interesse corrispettivo è anch'esso abbondantemente inferiore rispetto al tasso medio per i mutui a tasso variabile (pari al 4,58%), ragion per cui la situazione di difficoltà economica e finanziaria della (...) s.r.l., riscontrata dal c.t.u., non può in alcun modo indurre a ritenere integrato il delitto di usura nei termini menzionati dal secondo periodo dell'art. 644 comma 3 c.p. Di nessuna rilevanza ai fini della decisione è, infine, il calcolo dell'interesse effettivamente applicato tenendo conto della somma di cui la (...) s.r.l. ha potuto disporre dopo avere versato le somme a copertura dei debiti della (...) s.n.c., atteso che la verifica del tasso di interesse applicato deve essere condotta esclusivamente sulla base della somma materialmente consegnata alla (...) s.r.l., non potendo a tale fine avere alcuna rilevanza l'uso che la (...) s.r.l. abbia fatto, in totale autonomia, delle somme ricevute. Non essendo, in conclusione, ravvisabile alcuna nullità del mutuo, pienamente legittime devono dirsi le garanzie ipotecaria e fideiussoria prestate alla banca. Né risulta in alcun modo che dette garanzie siano state prestate per obbligazioni diverse da quelle scaturenti dal contratto di mutuo, come sostenuto in totale difetto di qualsiasi prova da parte degli attori. Si impone quindi il rigetto delle domande degli attori, che devono essere condannati al pagamento delle spese di c.t.u. ed alla refusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta, liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia (Euro 1.131.703,86), e dei valori medi di liquidazione delle fasi di studio (Euro 3.375,00), introduttiva (Euro 2.227,00), istruttoria (Euro 9.915,00) e decisionale (Euro 5.870,00), e con l'aumento di cui all'art. 6 comma 1 d.m. n. 55/2014 (aumento pari al 30% dei parametri previsti per le cause di valore fino ad Euro 520.000,00, e del 3% dei parametri previsti per le cause di valore tra Euro 520.000,00 ed Euro 1.000.000,00). P.Q.M. Il Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla (...) S.n.c.. dai sig.ri Gr. ed altri, e dalla curatela del fallimento (...) s.r.l. nei confronti della Nu. S.p.A. e della RE. S.p.A. con atto di citazione notificato in data 29.01.2014, così decide: - dichiara la contumacia della Re. S.p.A. - respinge le domande degli attori; - condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di c.t.u., ed alla refusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta, liquidate in complessivi Euro 28.637,19 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Così deciso in Ortona il 2 novembre 2017. Depositata in Cancelleria il 2 novembre 2017.
TRIBUNALE DI CHIETI Sezione Distaccata di Ortona REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 226 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2015 TRA (C.F.: (...)) elettivamente domiciliata in (...), Viale, presso lo studio dell'Avv. Da. che la rappresenta e difende, come da procura in atti; ATTRICE/OPPONENTE E (...) S.p.A. in liquidazione (C.F: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Via (...) presso lo studio dell'(...) che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti (...) e, come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo; CONVENUTA/OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo/contratti bancari. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.3.2015, la (...) S.p.A. in liquidazione ha chiesto ingiungersi alla sig.ra (...) il pagamento di Euro 8.383,40 oltre interessi, spese, diritti ed onorari della procedura monitoria. Il credito è riferito al saldo debitorio del prestito personale n. 496269 del 05.12.2007 per un ammontare di Euro 10.852,80 da rimborsare in n. 48 rate mensili dell'importo di Euro 22,10 ciascuna. Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra (...) ha opposto il decreto ingiuntivo deducendo in primis la nullità del contratto di finanziamento per mancanza di sottoscrizione da parte di un soggetto dotato di potere di rappresentanza della banca. Ha poi eccepito l'indeterminatezza ed eccessiva onerosità del tasso di mora, l'usurarietà dei tassi di interesse applicati, nonché chiesto il risarcimento per l'illegittima segnalazione al CRIF. (...) S.p.A. in liquidazione si è costituita, insistendo per il rigetto dell'opposizione. Ciò detto, si osserva quanto segue. È sicuramente fondata l'eccezione di nullità del contratto di prestito personale n. 496269. Ed infatti l'art. 117 TUB applicabile ratione temporis, sanciva (come in effetti tutt'ora sancisce) che "I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo". È quindi evidente che la forma richiesta sia quella ad substantiam. Ora, da ultimo, la giurisprudenza (Sez. 1, Sentenza n. 8395 del 27/04/2016 Rv. 639486 - 01, conf. Sez. 1, Sentenza n. 5919 del 24/03/2016 Rv. 639062 - 01) ha rilevato che "in tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente. che non l'ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto con effetti "ex nunc" e non "ex tunc", essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che lo creano; ne consegue che tale meccanismo non opera se l'altra parte abbia "medio tempore" revocato la proposta". È chiaro che la domanda di nullità proposta dalla sig.ra (...), esprimendo una volontà opposta al vincolo contrattuale, non può far ritenere perfezionato il contratto con la successiva produzione in giudizio da parte della banca, dell'esemplare sottoscritto dalla attrice. Né è stato paventato, da parte della (...) il possibile abuso del diritto della Sig.ra (...). Da ciò ne discenda la nullità del contratto, con obbligo per la parte opponente di restituire la sola quota capitale, pari ad Euro 8.000,00 oltre interessi legali a far data dal 5.12.2007, detratte le somme fino ad ora corrisposte, oltre interessi legali a far data dall'esborso. Va invece rigetta la domanda risarcitoria formulata dalla sig.ra (...) perché non provata. Le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza, possono compensarsi. Per analoga ragione le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, vanno poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede: 1) accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 131/2015 emesso dal Tribunale Di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, il 13.3.2015; 2) condanna (...) al pagamento, in favore della (...) S.p.A. in liquidazione (C.F: (...)), al della somma di Euro 8.000,00 oltre interessi legali a far data dal 5.12.2007, detratte le somme fino ad ora eventualmente corrisposte, oltre interessi legali a far data dall'esborso; 2) compensa le spese di lite tra le parti; 3) pone le spese di Ctu, come liquidate con separato provvedimento, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna. Così deciso in Francavilla al Mare il 15 marzo 2017. Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2017.
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