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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 323 del 2022, proposto da Ag. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pi. Fe. e En. Ro., con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia; contro Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato En. Da., con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia; nei confronti Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte - Dipartimento Piemonte Sud Est, Azienda Sanitaria Locale - Asl Alessandria, Regione Piemonte, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio; per l'annullamento: - della deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 22 dicembre 2021 di approvazione del "Regolamento Comunale disciplinante le modalità di utilizzo e gestione del cantiere di distribuzione e spandimento di gessi e carbonati da defecazione nei campi del territorio Comunale" (doc. 1); - del medesimo "Regolamento Comunale disciplinante le modalità di utilizzo e gestione del cantiere di distribuzione e spandimento di gessi e carbonati da defecazione nei campi del territorio Comunale" (doc. 2); - di ogni altro atto presupposto, preordinato e/o comunque connesso, con particolare riferimento, ove occorrer possa, alla relazione di servizio di ARPA Piemonte del 10 febbraio 2021 e alla nota dell'ASL Alessandria - Servizio Igiene e Sanità Pubblica (docc. 3 e 4). Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis); Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 la dott.ssa Stefania Caporali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO La società Ag. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha chiesto l'annullamento della delibera del Consiglio comunale del Comune di (omissis) n. 32 del 22 dicembre 2021 di approvazione del "Regolamento Comunale disciplinante le modalità di utilizzo e gestione del cantiere di distribuzione e spandimento di gessi e carbonati da defecazione nei campi del territorio Comunale", nonché l'annullamento del regolamento stesso per i seguenti motivi in diritto: "I) Violazione del D.lgs. 152/2006, del D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75 e del 27 gennaio 1992, n. 99. Eccesso di potere per perplessità e genericità del provvedimento, per irragionevolezza, per ingiustizia manifesta, per contraddittorietà, per difetto di istruttoria, per grave carenza e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, e per difetto di motivazione". "II) Violazione degli articoli 196 e 198 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in relazione a quanto previsto dall'articolo 127 del medesimo decreto. Violazione dell'articolo 6 del D.lgs. 22 gennaio 1992 n. 99. Violazione degli articoli 92 e 112 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Violazione dell'articolo 218 del RD 27 luglio 1934 n. 1265. Violazione del DM 19 aprile 1999 (Codice delle buone pratiche agricole). Violazione del DM 25 febbraio 2016. Carenza assoluta di potere per difetto di attribuzione di potestà ed incompetenza. Eccesso di potere per sviamento". "III) Violazione degli articoli 184-ter e 195 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione dell'articolo 117 della Costituzione. Violazione degli articoli 5 e 10 e degli articoli 1 e 3 e dell'Allegato e dell'Allegato 3 del D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75. Violazione del regolamento (CE) n. 2003/2003 e del regolamento (UE) n. 1009/2009. Violazione del DM 19 aprile 1999 (Codice delle buone pratiche agricole). Violazione del DM 25 febbraio 2016. Violazione del D.M. 28 giugno 2016. Violazione del D.P.G.R. 29 ottobre 2007 n. 10/R. Violazione dell'articolo 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Difetto di attribuzione di potestà ed incompetenza. Eccesso di potere per illogicità manifesta, per contraddittorietà, per difetto di presupposti e per difetto di motivazione". "IV) Violazione dell'articolo 218 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Violazione dell'articolo 50 comma 5 e 7-ter del D.lgs. 267/2000. Violazione del D.P.G.R. 29 ottobre 2007 n. 10/R. Eccesso di potere per illogicità manifesta, per contraddittorietà, per grave difetto di istruttoria, per irragionevolezza, per difetto dei presupposti e per difetto di motivazione. Eccesso di potere per sviamento". "V) Violazione della L.R. 43/2000. Violazione della Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2021, n. 9-2916 "Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni, strutturali e temporanee, di cui alla D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, e dei vigenti protocolli operativi". Violazione delle Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554 L.R. 43/2000 - "Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno". Incompetenza. Eccesso di potere per illogicità manifesta, per contraddittorietà, per grave difetto di istruttoria, per irragionevolezza, per difetto dei presupposti e per difetto di motivazione". "VI) Violazione degli articoli 6, 12 e 16 del D.lgs. 22 gennaio 1992, n. 99. Violazione del DM 19 aprile 1999 (Codice delle buone pratiche agricole). Violazione del DM 25 febbraio 2016. Violazione del regolamento (CE) n. 2003/2003 del 13 ottobre 2003 e Regolamento (UE) 2019/1009. Violazione del D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75. Violazione del D.P.G.R. 29 ottobre 2007 n. 10/R. Eccesso di potere per illogicità manifesta, per contraddittorietà, per grave difetto di istruttoria, per irragionevolezza, per difetto dei presupposti e per difetto di motivazione. Eccesso di potere per sviamento. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. Genericità ". "VII) Violazione del secondo e sesto considerando, nonché dell'articolo 1 della Direttiva 12 giugno 1986, n. 86/278/CEE. Violazione dell'articolo 127, 181 e 198 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Violazione dell'articolo 1 del D.lgs. 27 gennaio 1992 n. 99. Violazione del D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75. Violazione del regolamento (CE) n. 2003/2003 e Regolamento (UE) 2019/1009. Violazione della Direttiva 2008/28/CE e delle Direttive 98/2008/CE e 851/2018/UE. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, per illogicità manifesta, per contraddittorietà e per difetto di motivazione. Violazione del principio di concorrenza e di libertà dell'iniziativa economica privata di cui agli articoli 41 e 44 Costituzione. Violazione dei principi in materia di proprietà privata di cui agli artt. 832 ss. e in materia di possesso di cui agli artt. 1140 ss. del Codice Civile. Violazione del principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione. Eccesso di potere per disparità di trattamento". "VIII) Violazione dell'articolo 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Difetto di attribuzione ed incompetenza. Eccesso di potere per travisamento, per errata valutazione dei presupposti, per irragionevolezza, per illogicità e per difetto di motivazione". Si è costituito in giudizio il Comune di (omissis) eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse della società Ag. s.r.l. per i seguenti profili: perché le disposizioni del Regolamento oggetto di gravame non sono suscettibili di autonoma impugnazione difettando il requisito dell'immediata lesività delle stesse e perché non sono stati gravati alcuni degli atti procedimentali presupposti a quelli per cui è causa, tra cui, in primo luogo, la delibera della Giunta Regionale n. 13-1669 del 17/7/2020 nella parte in cui, nell'allegato 1, vengono citati i gessi di defecazione e nella parte in cui contiene l'atto di indirizzo relativo alla gestione dei fanghi prodotti dalle acque reflue urbane e, in secondo luogo, la scheda tecnica regionale redatta in virtù del Regolamento 10/R/2007. Nel merito, l'amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso. Sono state depositate da tutte le parti costituite le memorie difensive ai sensi dell'art. 73 d.lgs. n. 104/2010. All'udienza del 7.02.2024 i difensori delle parti hanno discusso oralmente la causa. La difesa dell'amministrazione ha, in particolare, eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente evidenziando che non è stata prodotta in giudizio l'iscrizione della società Ag. s.r.l. nel registro dei fabbricanti di fertilizzanti previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 75/2010. All'esito della discussione, il Collegio ha riservato la causa in decisione. DIRITTO 1.Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse della società ricorrente, atteso che il regolamento impugnato deve essere ascritto alla categoria dei regolamenti c.d. "volizione-azione", ossia quegli atti contenenti, almeno in parte, "previsioni destinate a un'immediata applicazione e quindi capaci di produrre un immediato effetto lesivo nella sfera giuridica dei destinatari" (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II quater, 8 luglio 2021, n. 8135; TAR Trento, sentenza n. 97/2022 del 17/05/2022). Nella fattispecie è stato infatti impugnato un regolamento recante prescrizioni puntuali, che disciplinano le modalità di utilizzo e di gestione del cantiere di distribuzione e di spandimento di gessi e carbonati da defecazione nei campi del territorio del Comune di (omissis). In particolare, il regolamento in questione disciplina l'attività di spargimento degli "ammendanti organici di qualsiasi natura" e dei "gessi e carbonati da defecazione", prevedendo, tra l'altro, "l'obbligo generalizzato della tenuta del registro delle distribuzioni", "talune fasce di rispetto da osservare ai fini dello spandimento, vietandolo entro 100 m dalle zone abitate, edifici residenziali e produttivi e 'da edifici/aree utilizzate per lo svagò ed entro i 50 m da edifici residenziali/rurali isolati", "il'divieto di transito del materiale nei centri abitati se trattasi di trasporto pesante (autotreni) o, in caso di impossibilità di utilizzo di percorsi alternativi, rispettando fasce di transito di prima mattina e tardo pomeriggiò e il'divieto di distribuzione e spandimento nelle giornate di sabato e domenica e nei giorni festivà ", "l'obbligo di comunicare agli Uffici Comunali all'ASL AL-SISP sede di Casale Monferrato e all'ARPA Distretto di Casale Monferrato, con preavviso di almeno 10 giorni, le date, gli orari delle distribuzioni e spandimenti allegando la mappatura dei terreni trattati, la loro superficie catastale e la natura dell'ammendante utilizzato", "la sospensione degli spandimenti in presenza di brezza in direzione dell'abitato" (cfr. art. 4 del regolamento, doc. 2 depositato da parte ricorrente e richiamato a pp. 7, 8 e 9 del ricorso). Siffatte prescrizioni limitano l'attività di spandimento di fanghi e gessi di defecazione (fertilizzazione) che la ricorrente deve contrattualmente svolgere nei terreni di proprietà dell'Azienda Agricola Pi. Lu. Gu., siti nel Comune di (omissis). Tale condizione è quindi idonea e sufficiente a radicare l'interesse al ricorso della società Ag. s.r.l.. 2. Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione degli atti procedimentali presupposti al regolamento impugnato e, in particolare, degli atti di indirizzo relativi alla gestione dei fanghi prodotti dalle acque reflue urbane (delibera della giunta regionale piemontese n. 13-1669 del 17.07-2020, allegato 1, nella parte in cui vengono citati i gessi di defecazione e nella parte in cui stabilisce l'indirizzo per la gestione dei fanghi prodotti dalle acque reflue urbane, nonché la scheda tecnica redatta dalla direzione regionale agricoltura - direzione ambiente, energia e territorio in ottemperanza al regolamento 10/R/2007). Dalla documentazione in atti emerge espressamente che il regolamento impugnato è stato adottato in attuazione di svariate fonti normative e atti amministrativi, tutti menzionati nell'articolo 2 del regolamento stesso, tra cui sono compresi anche gli atti presupposti richiamati dal Comune resistente. Ciò posto, il Collegio ritiene che il regolamento de quo non sia atto meramente applicativo di tali fonti proprio in quanto contiene prescrizioni di dettaglio e a contenuto innovativo volte a individuare i destinatari (art. 3), i criteri di utilizzo, gestione e spandimento dei gessi e carbonati da defecazione (art. 4), oltre a stabilire le sanzioni repressive delle violazioni delle prescrizioni del regolamento stesso. L'impugnazione del regolamento è dunque sufficiente a sorreggere l'interesse della società al ricorso. 3. Deve infine essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva della società ricorrente formulata dal Comune all'udienza di discussione perché Ag. s.r.l. non avrebbe provato di essere titolare dell'autorizzazione alla commercializzazione dei fanghi e dei gessi in questione, non avendo la società provato di essere iscritta nel registro dei fabbricanti dei fertilizzanti. In particolare, l'amministrazione resistente eccepisce che nel documento 5 depositato dalla ricorrente manca qualsivoglia riferimento al codice CER 190805, ossia a quello relativo alle acque reflue. L'unico codice presente nei documenti di causa è il codice CER R10 (titolazione) che si riferisce sì alla categoria dei gessi, ma non è sufficiente perché, sostiene il Comune, una cosa è l'autorizzazione all'impianto (risultante dal citato documento 5, codice R10) e altra cosa è l'autorizzazione alla commercializzazione dei gessi di defecazione, per la quale l'art. 8 del D.lgs. n. 75/2010 prevede l'iscrizione nel registro dei fabbricanti dei fertilizzanti. L'eccezione non merita accoglimento. Costituisce circostanza pacifica quella dedotta dalla società Ag. s.r.l. di essere "autorizzata, in conformità alla normativa ambientale, al recupero dei fanghi biologici di cui al D.lgs. 99/92, provenienti da impianti di depurazione, per il loro utilizzo quali ammendanti e alla produzione di gessi di defecazione, che sono correttivi prodotti dal trattamento dei rifiuti da utilizzarsi in conformità alle previsioni del D.lgs. 75/2010, per modificare e migliorare le proprietà chimiche anomale del suolo (doc. 5)" (cfr. p. 2 del ricorso). Quindi, i fanghi biologici reflui, una volta trattati (anche qualora trasformati in gessi di defecazione), possono essere destinati alle operazioni di spandimento sui campi a beneficio dell'agricoltura (operazione R10) e con riferimento a tale attività di spandimento - che la società esercita per conto di terzi in virtù di rapporti contrattuali - risulta tra gli atti di causa il titolo autorizzatorio (cfr. autorizzazione n. 9/2021 - R, depositata al doc. 5 da parte ricorrente). Dalla lettura del documento 5 depositato da parte ricorrente si evince, infatti, che la ditta Ag. s.r.l. sia stata autorizzata, oltre che al recupero agronomico di rifiuti speciali non pericolosi (codice R10), anche alla produzione di gessi di defecazione da fanghi confacenti al D.lgs. n. 75/2010 (allegato 3, punto 2.1., paragrafo 23), che la stessa provvede a spandere sui terreni. Inoltre, nelle premesse della relazione di servizio redatta da ARPA si chiarisce espressamente che "i gessi utilizzati provengono da ditta in possesso di regolare autorizzazione e sono da considerare a tutti gli effetti fertilizzanti e precisamente correttivi" (cfr. doc. 3 depositato da parte ricorrente). 4. Passando ora alla trattazione del merito del ricorso, il Collegio, stante il suo carattere assorbente (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., sentenza n. 5/2015), esamina preliminarmente la censura incentrata sull'incompetenza del comune a disciplinare la materia dello spandimento dei fanghi in agricoltura, sollevata da parte ricorrente sotto differenti profili nelle censure dalla prima alla quinta. La doglianza è fondata per le ragioni che seguono. Con la prima censura la società lamenta la mancanza di intellegibilità del regolamento impugnato che non consente di individuarne l'esatto campo di applicazione e, in particolare, lamenta che non è chiaro se lo stesso riguardi solo i gessi e i carbonati di cui all'allegato 3 D.lgs. 75/2010, i gessi e i carbonati di cui all'allegato 3 D.lgs. 75/2010 nonché gli ammendanti indicati nell'allegato 2 del citato decreto, oppure i fanghi biologici ex D.lgs. 99/1992 e che tale difficoltà sarebbe diretta conseguenza dell'incompetenza delle amministrazioni comunali nella materia di riferimento. Con la seconda censura Ag. s.r.l. lamenta la carenza di competenza dell'amministrazione resistente a regolare sia l'attività di spandimento di fanghi biologici ex D.lgs. 99/1992 - i quali, ai sensi dell'art. 127 D.lgs. 152/2006 sono assoggettati alla disciplina dei rifiuti -, sia l'attività di utilizzo dei gessi di defecazione e carbonati di defecazione di cui ai punti 21 (gesso di defecazione), 22 (carbonato di calcio di defecazione) e 23 (gesso di defecazione da fanghi) dell'allegato 3 del D.lgs. 75/2010 e, più in generale, di tutti i fertilizzanti previsti dal D.lgs. 75/2010. Entrambe le censure sono fondate. Preliminarmente deve essere ricordato che la disciplina dello spandimento dei fanghi è stata ricondotta dalla prevalente giurisprudenza alla disciplina dei rifiuti, che - secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale (cfr. Corte Costituzionale 24 luglio 2009, n. 249) - è a sua volta da collocare nell'ambito della materia dell'"ambiente e dell'ecosistema", di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost. (così, tra gli altri, TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 15.01.2024, n. 88; Consiglio di Stato, sez. IV, 16 giugno 2015, n. 2986). Si è quindi ritenuto che, siccome nessuna norma statale conferisce ai comuni potestà regolamentare in materia ambientale e, più in particolare, in materia di spandimento fanghi per uso agricolo, gli stessi comuni non possano emanare atti di normazione secondaria che abbiano ad oggetto tale materia. Ancora più in dettaglio, si è escluso poi che i comuni possano regolare l'attività di spandimento dei fanghi attraverso l'esercizio del potere di pianificazione urbanistica, per sua natura finalizzato alla disciplina degli interventi di trasformazione fisica del territorio (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 15 ottobre 2010, n. 7528; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 4 aprile 2012, n. 1006; id. 25 maggio 2009, n. 3848). Ciò posto, deve infine essere ricordato che l'art. 6 del D. Lgs. n. 99 del 1992 attribuisce alle Regioni la competenza a individuare i "limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento", nonché la fissazione delle "distanze di rispetto per l'applicazione dei fanghi dai centri abitati, dagli insediamenti sparsi, dai pozzi di captazione delle acque potabili, dei corsi d'acqua superficiali, tenendo conto delle caratteristiche dei terreni (permeabilità, pendenza), delle condizioni meteo climatiche della zona, delle caratteristiche fisiche dei fanghi". La doglianza concernente il difetto di competenza del comune a regolare l'attività di spandimento dei fanghi biologici e quella di utilizzo dei gessi di defecazione, dei carbonati di defecazione e, più in generale, dei fertilizzanti previsti dal D.lgs. 75/2010 è dunque fondata, stante la carenza di competenza del Comune nelle materie in questione, con conseguente assorbimento anche della prima censura nella parte relativa alla perplessità e difficile intellegibilità delle disposizioni del regolamento impugnato. 5. Per motivi analoghi a quelli già illustrati, deve essere accolta anche la terza doglianza, con la quale la società contesta la competenza del comune a regolare l'attività di produzione e di utilizzazione di fertilizzanti, ivi compresi i fertilizzanti organici (tra cui devono essere ricompresi anche i gessi e i carbonati di defecazione ex D.lgs. 75/2010) che rientrano nella competenza statale ai sensi dell'art. 195, lett. o) del D.lgs. 152/2006, testualmente riferito solo al compost, ma applicabile anche ai gessi e ai carbonati di defecazioni in base ai punti 21, 22 e 23 dell'allegato 3 D.lgs. 75/2010. 6. Peraltro, con la medesima censura, al punto terzo, la società ricorrente evidenzia che i gessi di defecazione, essendo la risultante di un'operazione di trattamento e di recupero dei fanghi biologici (rifiuti), costituiscono materia prima secondaria e, pertanto, gli stessi sono autorizzati ai sensi dell'allegato 3 del D.lgs. 75/2010 (non essendo più rifiuti), con conseguente applicazione della normativa sui fertilizzanti di cui al D.lgs. 75/2010 in luogo di quella sui rifiuti ex D.lgs. 152/2006. 7. Infine e sempre con la terza censura, al punto quarto, la società ricorrente ha poi contestato la competenza del comune a regolamentare i fertilizzanti organici, in quanto tale materia spetta alla regione in base al disposto degli articoli 92 e 112 D.lgs. 152/2006. Sul punto, preliminarmente il Collegio rileva che la regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti spetta soltanto alla regione in base al chiaro disposto dell'art. 196 D. lgs. n. 152/2006. Inoltre, poiché, come detto, la materia dello spandimento dei fanghi è ascritta, secondo l'orientamento giurisprudenziale cui il Collegio ritiene di aderire, alla disciplina dei rifiuti, a sua volta rientrante nell'ambito della materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ogni potestà regolamentare comunale in materia è esclusa (così TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 15.01.2024, n. 88; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 10.08.2023, n. 2033; cfr. anche Consiglio di Stato, sez. V, 15 ottobre 2010, n. 7528). 8. Deve essere accolta anche la quarta censura, con cui la società ricorrente ha lamentato l'incompetenza del comune con riferimento alle attribuzioni dell'ente in materia igienico-sanitaria perché in tale materia i regolamenti comunali possono avere a oggetto la gestione dei rifiuti solo per quanto riguarda "la razione raccolta delle immondizie stradali e domestiche e per il loro smaltimento" ai sensi dell'art. 218 del RD 1265/1934 e il caso di specie non rientra in tale ambito. Inoltre, secondo la società istante difettano i presupposti ("situazione di incuria e/o degrado") per ricondurre il regolamento impugnato nella competenza dell'ente ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7 ter, D.lgs. 267/2000. Il mezzo è fondato. Da un lato, infatti, le sostanze in parola non possono essere ricondotte al novero delle "immondizie stradali e domestiche"; dall'altro lato il citato articolo 50 del testo unico enti locali attribuisce, come noto, la competenza al comune in materie che sono del tutto differenti da quella in esame e pertanto la regolamentazione in questione non può essere certamente ricondotta a tale tipologia di potere, che, peraltro, richiede la sussistenza di specifici presupposti che difettano nel caso di specie (cfr. TAR Lombardia, Milano, IV, 15.1.2024, n. 90). 9. Merita di essere accolta anche la quinta censura, con cui la deducente lamenta l'incompetenza del comune a regolare la distribuzione dei fertilizzanti organici e dei fanghi biologici per garantire la tutela della qualità dell'aria dalle attività ad impatto odorigeno, trattandosi di competenze spettanti, come visto nella trattazione delle precedenti doglianze, allo Stato e alla Regione, quanto alla tutela dell'ambiente e alla gestione dei rifiuti. 10. La sesta censura, concernente l'illegittimità del provvedimento adottato per violazione della normativa di riferimento in materia di spandimento dei fertilizzanti organici e dei fanghi biologici ex D.lgs. 99/1992 nonché per illogicità, irragionevolezza e genericità delle prescrizioni regolamentari, può essere assorbita, stante l'accoglimento della censura incentrata sul vizio di incompetenza del comune. 11. Parimenti assorbita è anche la settima censura, secondo cui le prescrizioni impugnate violano la normativa europea, gli articoli 41 e 44 della Costituzione e le norme in tema di proprietà privata dettate dal codice civile. 12. L'acclarata sussistenza del vizio di incompetenza determina l'accoglimento anche dell'ottava censura di ricorso concernente la violazione dell'art. 7 bis D. Lgs. 267/2000, in ordine alla carenza di potere dell'ente locale ad aumentare il minimo della sanzione amministrativa prevista dal D. Lgs. 267/2000 e a prevederne il raddoppio in caso di recidiva. In definitiva, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, i provvedimenti impugnati devono essere annullati. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Condanna il comune resistente al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati: Gianluca Bellucci - Presidente Marco Costa - Referendario Stefania Caporali - Referendario, Estensore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 495 del 2024, proposto da Se.Ai., quale titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dall’avvocata El.Be., con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; contro AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del Direttore pro tempore Agenzia delle Entrate Riscossioni, in persona del legale rappresentante pro tempore Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro pro tempore tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege avente sede in Torino, via dell’Arsenale n. 21; per l’annullamento 1) della nota di iscrizione di ipoteca n. 400 del 15/1/2024 e della relativa comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria documento n. (...) fascicolo n. (...) emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossioni, Agente della Riscossione per la Provincia di Cuneo, notificata in data 21/02/2024 relativa all’iscrizione di ipoteca legale sugli immobili ivi indicati per un importo pari al doppio del debito indicato nel prospetto “dettaglio delle somme da pagare”, debito del complessivo importo di Euro 181.725,71, a titolo di prelievi latte, capitale e interessi, sulle consegne delle annate casearie 2002/03 e 2006/07, nonché a titolo di spese per procedure; 2) di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e/o comunque connesso, anche non conosciuto, in particolare: - 2a) della cartella n. (...) emessa e notificata da Agea nel 2015, richiamata nella comunicazione di cui al punto che precede; - 2b) del ruolo n. 2015/000002 richiamato nella cartella del 2015; - 2c) nonché degli atti tutti indicati e richiamati negli atti predetti. Nonché per la condanna delle Amministrazioni intimate alla cancellazione dai registri immobiliari delle iscrizioni ipotecarie tutte effettuate come indicate nella comunicazione impugnata; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, dell’Agenzia delle Entrate Riscossioni e del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2024 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO - Con ricorso notificato in data 22/04/2024, Se.Ai., già titolare dell’omonima azienda agricola, ha impugnato gli atti a mezzo dei quali Agenzia delle Entrate Riscossioni, quale agente della riscossione per la Provincia di Cuneo, ha iscritto ipoteca sui beni immobili del ricorrente, per un ammontare pari al doppio del debito di € 181.725,71, preteso a titolo di prelievo supplementare sulle consegne delle annate lattiero-casearie 2002/03 e 2006/07. Il ricorrente ha lamentato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto plurimi profili, contestando il carattere indebito del credito vantato dall’Erario, sia per sorte capitale sia per interessi, e lamentando il mancato rispetto delle garanzie partecipative assicurate al privato dalle norme sulla riscossione delle imposte. - Le Amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio, eccependo l’infondatezza e l’inammissibilità delle pretese del ricorrente. - Nel corso della camera di consiglio del 23/05/2024, la Presidente ha reso l’avviso ex art. 60 c.p.a. in ordine alla possibile definizione del procedimento con sentenza in forma semplificata. La causa è stata quindi trattenuta in decisione, a seguito della discussione delle parti. - La causa può essere definita con sentenza in forma semplificata a norma dell’art. 60 c.p.a.. La controversia è devoluta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo. L’iscrizione ipotecaria non è atto esecutivo in senso stretto e non è pertanto oggetto di sindacato del giudice dell’esecuzione. La relativa nota deve dunque essere impugnata dinanzi al Giudice munito di giurisdizione sulla pretesa sostanziale, che nel caso delle controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero - caseari deve individuarsi nel Giudice Amministrativo a norma dell’art. 133, co. 1 lett. t) c.p.a. (Cass. Civ., SS.UU., 20/10/2006, n. 22514; Id. 22/07/2015 n. 15354; cfr. anche TAR Sicilia - Palermo, 01/07/2022 n. 2146). Il contraddittorio processuale è integro. La decisione non richiede l’espletamento di alcun incombente istruttorio. Appare rispettato il termine a difesa previsto dall’art. 60 c.p.a., decorrente dalla notificazione del ricorso nei confronti dell’Amministrazione resistente. Sussistono infine profili di manifesta fondatezza del ricorso introduttivo. - Venendo al merito dell’impugnazione proposta, in mancanza di una graduazione espressa dei motivi di impugnazione, ragioni di economia processuale impongono di principiare dallo scrutinio del primo dei motivi “attinenti l’iscrizione ipotecaria e la relativa comunicazione”, rubricato «Illegittimità dell’iscrizione per violazione dell’art. 77 comma 2bis d.p.r. 602/1973». In estrema sintesi, il ricorrente si duole del fatto che l’ipoteca iscritta a proprio carico non sia stata preceduta dal preavviso di iscrizione e sia quindi radicalmente nulla, per mancata instaurazione del contraddittorio endo-procedimentale. Il motivo è fondato. 5.1 - L’art. 77, co. 2-bis d.p.r. 29/09/1973, n. 602 (recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”) prevede: «1. Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede. 1-bis. L’agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione di cui all’art. 76, commi 1 e 2, purché l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro. Se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell’art. 79, il concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all’espropriazione. 2-bis. L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1». Per consolidata e condivisibile giurisprudenza, le formalità prescritte dal comma 2-bis della disposizione richiamata (ossia la notifica al contribuente del preavviso di iscrizione ipotecaria e la contestuale assegnazione di un termine di trenta giorni per consentire al privato di prendere posizione in ordine alla pretesa avanzata dall’agente della riscossione) hanno carattere necessario e sono previste a pena di nullità. La norma è infatti funzionale a garantire l’esplicazione del contraddittorio endo-procedimentale, consentendo all’interessato di presentare osservazioni ovvero di provvedere al pagamento prima dell’iscrizione dell’ipoteca. In tal modo, essa attua e specifica in ambito tributario il disposto dell’art. 7 legge n. 241/1990 e rinviene il proprio fondamento nell’art. 97 Cost., prescrivendo la tutela del diritto di difesa del contribuente in fase amministrativa ogniqualvolta debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del privato. La norma è insomma espressione di un principio immanente nell’ordinamento tributario, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea (Cass. Civ., Sez. VI, 22/11/2019, n. 30534; Corte di appello di Palermo, Sez. Lav., 26/01/2023, n. 50; in senso conforme, incidenter tantum, TAR Veneto, Sez. III, 19/10/2020 n. 959). Da tali premesse consegue che l’iscrizione ipotecaria non preceduta dalla comunicazione del preavviso di cui all’art. 77, co. 2-bis d.p.r. 602/1973 è nulla e, ove tempestivamente impugnata, ne deve essere disposta la cancellazione. 5.2 - Nel caso di specie, Aimar ha eccepito il mancato invio del preavviso di iscrizione ipotecaria. Le Amministrazioni intimate, pur essendosi difese nel merito delle doglianze attoree, non hanno preso posizione sul punto né hanno depositato documentazione pertinente. L’impugnata nota n. (...) (doc. 2 di parte ricorrente; doc. 23 di AGEA) non può qualificarsi come comunicazione preventiva di cui all’art. 77, co. 2-bis d.p.r. 602/1973, per l’assorbente ragione che essa è successiva all’iscrizione dell’ipoteca, e infatti ne riporta gli estremi. Non vi è prova nemmeno che, a seguito del trasferimento dei carichi da AGEA ad ADER (la c.d. “cartellazione” del credito), quest’ultima abbia provveduto alla notifica nei confronti di Aimar anche solo di una «intimazione di pagamento» (successiva e ulteriore a quella del 2009), a mezzo della quale - si legge nel ricorso - ha inizio il procedimento di riscossione. Non vi è insomma prova del fatto che, prima di procedere all’iscrizione ipotecaria, l’Amministrazione abbia attivato il contraddittorio endo-procedimentale mediante invio della comunicazione di cui all’art. 77, co. 2-bis d.p.r. 602/1973 (o altra formalità equipollente). Ne discende la radicale compromissione dell’esercizio del diritto di difesa del ricorrente in fase amministrativa e la conseguente nullità di ogni iniziativa assunta a valle dall’agente della riscossione. 5.3 - Alla luce di tali considerazioni, il primo motivo di impugnazione articolato da Aimar non può che ritenersi fondato. Il ricorso merita di essere accolto, con conseguente declaratoria di nullità della formalità ipotecaria iscritta a carico del ricorrente e obbligo per l’Amministrazione di provvedere alla sua cancellazione. Restano assorbiti gli ulteriori profili di doglianza articolati da Aimar, giacché inerenti il merito della pretesa creditoria, per sorte capitale e interessi, avanzata dall’Amministrazione. - Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione dei compensi professionali dovuti alla procuratrice del ricorrente è operata sulla scorta dei valori di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, con riferimento alle cause di valore indeterminabile (stanti l’accoglimento della domanda sulla scorta di un vizio formale e l’integrale contestazione del credito) di c.d. “bassa complessità”, a norma dell’art. 5, co. 6 del DM. I valori tabellari sono soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4, co. 1 del menzionato DM, stante l’assenza di questioni di fatto o di diritto di particolare complessità, e sono escluse le competenze spettanti per la fase istruttoria, giacché nessun incombente è stato espletato a tal fine. Non sussistono i presupposti per l’aumento proporzionale dei compensi a norma dell’art. 4, co. 2 del citato Decreto, giacché la pluralità delle parti resistenti non ha comportato per il ricorrente l’esame di questioni supplementari né lo svolgimento di maggiori oneri difensivi. Resta ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando: - accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara la nullità dell’ipoteca iscritta a carico del ricorrente con nota del 15/1/2024 n. 400 e ne ordina contestualmente la cancellazione dai registri immobiliari; - condanna le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro e - ai fini del riparto interno - in uguale proporzione, a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre accessori come per legge, nonché a rimborsare il contributo unificato, nella misura versata. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2024 con l’intervento dei magistrati: Rosa Perna - Presidente Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore Lorenzo Maria Lico, Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Giovanni Francesco Perilongo Rosa Perna IL SEGRETARIO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE Giudice dott. Stefano Demontis ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da: Parte_l (C.F. C.F._1), residente in Pecetto Torinese (TO), indirizzo_l (...), e CP_1 (C.F. C.F._2), residente in Pecetto Torinese (TO), Indirizzo_1, elettivamente domiciliati in Torino (TO), lndirizzo_2 , presso lo Studio dell'avv. Gi.St. (C.F. CodiceFiscale_3; casella PEC Email_l, che li rappresenta e difende ATTORE contro Controparte_2 (P. Iva Gruppo (...) p.iva_1, C.f. P.IVA_2, con sede legale in Milano, alla indirizzo_3, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ra.Zu. (C.F. C.F._4 ) ed An.Or. (C.F. C.F._5 con studio in La Spezia (SP) alla Indirizzo_4 CONVENUTO OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, mediazione obbligatoria, mancato esperimento CONCLUSIONI Come da verbale di udienza del 21.5.2024 MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Parte attrice si oppone al decreto ingiuntivo del 18.4.2023, n. 2928/2023, R.G. 7388/2023, con il quale le è stato intimato il pagamento della somma di Euro 33.002,17 oltre accessori, a titolo di saldo debitorio di due rapporti bancari risalenti nel tempo e stipulati in origine con (...) Controparte_3 e (...) S.p.A. Eccepisce la prescrizione del credito e in ogni caso la sua esistenza. 2) CP_2 si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. 3) Differita l'udienza ex art. 171bis c.p.c., e depositate dalle parti le memorie ex art. 171ter c.p.c., all'esito della prima udienza è stata respinta l'istanza di provvisoria esecutività del decreto opposto ed è stato assegnato alla creditrice termine per introdurre la mediazione obbligatoria ex artt. 5 e 5bis D.Lgs. 28/2010. Con nota depositata il 8.4.2024 cp_2 ha dato atto che non è stata esperita la procedura di mediazione. E' stata quindi fissata discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. per l'udienza del 21.5.2024. 4) Il mancato esperimento della mediazione obbligatoria porta all'applicazione dell'art. 5bis D.Lgs. 28/2010, che stabilisce l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, la revoca del decreto opposto e la regolazione delle spese. 5) Le spese del giudizio devono essere poste a carico di parte opposta, che con il ricorso monitorio prima ha dato corso al procedimento e poi, con la sua inerzia, ne ha determinato l'improcedibilità. Sono liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti per lo scaglione di valore di riferimento, calcolati in misura prossima ai medi per la fase di studio ed introduttiva e ai minimi per la fase decisionale, esclusa la fase istruttoria e di trattazione. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, dichiara improcedibile la domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 2928/2023 del 18.4.2023, emesso da questo Tribunale. Condanna CP_2 al pagamento in favore degli opponenti delle spese del giudizio di opposizione, che si liquidano in Euro 2.500,00, oltre Iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%. Torino, 21 maggio 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 437 del 2024, proposto da Bd - Be. Di. It. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9797032E8D, rappresentata e difesa dagli avvocati Fr. Ca. e Di. Va., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Di. Va. in Roma, (...); contro A.O.U. Ci. della Sa. e della Sc. di To., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gi. Ma. e Lu. Bi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Be. Co. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Um. Mi. e He. Ga., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale del Responsabile S.C. Politiche e Gestione degli Acquisti dell'A.O.U. Ci. della Sa. e della Sc. di To. del 20 marzo 2024, n. 0000962, pubblicata il successivo 26 marzo, con la quale la stazione appaltante ha disposto l'aggiudicazione alla Be. Co. S.r.l. della procedura di gara per la fornitura di sistemi completi analitici per analisi citofluorimetriche, per 48 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 48 mesi, occorrente a servizi vari dell'A.O.U. Ci. della Sa. e della Sc. di To., per un importo di aggiudicazione complessivo pari ad euro 4.867.111,92 oneri fiscali inclusi; - della nota Protocollo 0041725 del 26 marzo 2024, con la quale la stazione appaltante ha comunicato alla ricorrente ex art. 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i. l'intervenuta aggiudicazione definitiva della gara per la fornitura di sistemi completi analitici per analisi citofluorimetriche, per 48 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 48 mesi, occorrente a servizi vari dell'A.O.U. Ci. della Sa. e della Sc. di To. alla ditta controinteressata; - dei verbali relativi alle sedute di gara; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso; per la declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto, ove medio tempore stipulato tra le controparti e per il subentro della ricorrente nello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 c.p.a. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della A.O.U. Ci. della Sa. e della Sc. di To. e della Be. Co. S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2024 il dott. Marco Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Con Delibera n. 910 del 16.6.2023 (doc. 2 resistente), l'Azienda Ospedaliera avviava una gara a procedura aperta, da svolgersi su piattaforma telematica, per la fornitura di sistemi completi analitici per analisi citofluorimetriche, a lotto unico, occorrente a servizi vari dell'Azienda, per 48 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 48 mesi, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (CIG: 9797032E8D). Contestualmente veniva approvata la documentazione di gara, comprensiva del Disciplinare di Gara e del Capitolato Tecnico (rispettivamente docc. 3 e 4 resistente); l'importo complessivo del contratto a base d'asta è stato fissato in Euro 4.750.000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, nello specifico caso pari a Euro 0,00. 2. La lex specialis individuava tanto i servizi e presidi destinatari della strumentazione messa a gara quanto i relativi fabbisogni, conformemente declinando i requisiti della commessa; in sintesi, l'art. 3 del Capitolato richiedeva, tra l'altro, la fornitura di n. 9 "analizzatori per citometria a flusso" (individuati come apparecchi a "12 colori") nonché n. 1 strumento "analizzatore per citometria a flusso con autocampionatore e sistema di preparazione collegato o integrato" (doc. 3 ricorrente, tabella a pag. 4); nel prosieguo del documento risulta specificato che l'apparecchiatura da fornire in singolo esemplare è ricompresa nel sistema completo per la SC Biochimica Clinica - Presidio OIRM/SANNA, composto dalla seguente "dotazione minima: - n. 2 analizzatori con le caratteristiche tecniche di seguito specificate - n. 1 workstation aggiuntiva con le stesse caratteristiche hardware e relative licenze del software di analisi di quelli forniti in abbinamento agli analizzatori - n. 1 strumento di lisi/lavaggio campioni - n. 1 sistema dedicato all'analisi delle sottopopolazioni T, B, NK corredato di preparatore automatico dei campioni". 3. Entro il termine di scadenza fissato dalla legge di gara, presentavano offerta due operatori: l'odierna ricorrente Be. Di. It. s.p.a. e la controinteressata Be. Co. s.r.l.. 4. Il Seggio di gara, alla seduta del 20.9.2023 (doc. 5 resistente), accertata la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa e tecnica degli offerenti, ammetteva entrambi gli operatori al prosieguo della procedura; all'esito delle valutazioni compiute dalla Commissione giudicatrice nelle successive sedute quanto al pregio tecnico e al contenuto economico delle offerte (docc. 5, 6 e 7 resistente), Be. Co. S.r.l. otteneva un punteggio totale di 95,69 punti (dati dalla somma delle richiamate componenti all'esito delle riparametrazioni pari a 70,00 e 25,69 punti), mentre Be. Di. It. S.p.A. otteneva punteggio totale di 77,93 punti (a loro volta dati dalla somma come sopra calcolata di 47,93 e 30,00 punti). Con Determina n. 962 del 20.3.2024, l'Azienda Sanitaria conformemente aggiudicava il servizio all'odierna controinteressata Be. Co. S.r.l. (doc. 8 resistente), dandone pubblicazione e notiziandone la seconda classificata ex art. 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 (doc. 1 bis ricorrente). 5. In data 3.4.2024 la Be. Di. It. S.p.A. formulava nei confronti della stazione appaltante istanza ostensiva ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 50/2016, chiedendo in particolare di prendere visione ed estrarre copia della documentazione economica, tecnica e amministrativa presentata dall'operatore economico controinteressato, non ancora riscontrata al momento della proposizione della presente impugnativa (docc. 9 e 10 ricorrente). 6. Avverso l'aggiudicazione insorgeva la Società esponente, chiedendone - previa sospensione -l'annullamento, con ogni conseguente statuizione, articolando le proprie difese sulla base di un'unica doglianza, rubricata come di seguito: Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 e dell'art. 3 del Capitolato tecnico speciale con riguardo ai requisiti indispensabili delle apparecchiature, delle workstation e dei reattivi; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza. Violazione del principio di par condicio. 7. Si sono costituiti l'Azienda Sanitaria e la controinteressata aggiudicataria, contestando le opposte domande con atti difensivi e produzioni documentali e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. 8. Alla camera di consiglio del 7 maggio 2024 le parti sono state avvertite della possibilità di una decisione in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 120 cod. proc. amm., con trattenimento della causa a decisione. 9. Il giudizio può essere deciso con sentenza in forma semplificata attesa la sussistenza dei prescritti presupposti in rito e l'integrità del contraddittorio e dell'istruttoria. 10. L'unica proposta censura avverso gli atti di cui all'epigrafe si appunta sulla omessa valutazione, da parte della stazione appaltante, della mancata rispondenza delle apparecchiature fornite dalla controinteressata alle prescrizioni capitolari; l'esponente, in particolare, ritiene che queste ultime impongano la fornitura di tutti i richiesti analizzatori per citometria a flusso (e, quindi, non soltanto di quello dotato di autocampionatore e sistema di preparazione integrato richiesto in unico esemplare e destinato al presidio OI. / S.A.) muniti della capacità di analisi delle sottopopolazioni linfocitarie T, B, NK, conseguentemente corredati dei "kit a più fluorescenze con conta assoluta per la valutazione delle sottopopolazioni linfocitarie T/B/NK conformi al regolamento europeo IVD 746/2017 per uso diagnostico in vitro e relativi controlli di qualità, completo di software dedicato". L'offerta risultata aggiudicataria non avrebbe rispettato tale inderogabile contenuto minimo, poiché sarebbe stata formulata contemplando un unico apparecchio "modello Aq." dotato delle richiamate caratteristiche (quello dotato di autocampionatore e sistema di preparazione integrato destinato al presidio OI. / S. An.), nonché n. 9 citofluorimetri "modello Dx.", privi tanto della capacità di analisi richiesta quanto del software dedicato parimenti imposto, nonché del corredo di reagenti conformi ai requisiti individuati dalla lex specialis. Sotto altro, connesso profilo, il prodotto offerto Cy. Te. (doc. 6 ricorrente) proposto in abbinamento all'apparecchio Dx. non risulterebbe comunque idoneo per l'uso diagnostico in vitro, non risultando nelle relative indicazioni di utilizzo ("intended use" specificato nella relativa scheda tecnica) l'abbinamento con tale dispositivo. L'offerta, come complessivamente composta, integrerebbe pertanto un aliud pro alio rispetto alle richieste della commessa. Gli atti gravati, ignorando i richiamati elementi e disponendo l'aggiudicazione in luogo della inevitabile sanzione espulsiva, sarebbero affetti dai vizi di cui in rubrica. 11. Quale addentellato a supporto della propria interpretazione la Società attrice richiama plurime disposizioni capitolari (doc. 3 ricorrente), valorizzando la tabella posta a pagina 4 del documento, nonché i "requisiti generali delle workstation" declinati dallo stesso documento di gara, laddove espressamente includono "la possibilità di effettuare il conteggio assoluto delle sottopopolazioni linfocitarie in un'unica piattaforma" (ibid. pag. 6): poiché, secondo la prospettazione della parte, tali dispositivi sarebbero destinati ad operare esclusivamente con i citofluorimetri a 12 colori, ciò deporrebbe per la necessaria presenza della capacità di analisi in questione in capo a detti analizzatori; parimenti, la prescrizione relativa ai "requisiti indispensabili dei reattivi e del materiale di consumo", laddove richiede la fornitura di "kit a più fluorescenze con conta assoluta per la valutazione delle sottopopolazioni linfocitarie T/B/NK conformi al regolamento europeo IVD 746/2017 per uso diagnostico in vitro e relativi controlli di qualità, completo di software dedicato", dovrebbe intendersi come riferita a tutti gli analizzatori offerti (ibid. pag. 9). 12. La doglianza non merita accoglimento. 13. La patrocinata opzione esegetica delle prescrizioni capitolari si fonda sulla atomistica valorizzazione dei passi richiamati nel ricorso, tuttavia smentita da plurimi, opposti elementi. In primo luogo, non si rinviene in alcuna espressa prescrizione capitolare la declinazione della capacità di analisi delle sottopopolazioni linfocitarie T/B/NK quale requisito obbligatorio per tutti i citofluorimetri oggetto della commessa; al contrario, la strumentazione richiesta risulta analiticamente indicata per ciascuna struttura destinataria, con menzione della contestata capacità analitica solo in relazione all'unico esemplare di "sistema dedicato all'analisi delle sottopopolazioni T,B,NK corredato di preparatore automatico dei campioni" richiesto - unitamente ad altri apparecchi - dalla SC Bi. Cl. - Presidio OI. / SA.. Per quanto concerne gli altri analizzatori, ciascuna struttura ne indica il numero, prescrivendone con analoga, comune formula le "caratteristiche tecniche di seguito specificate" (Capitolato di gara, pagg. 4 e 5). 14. Il rinvio è alle caratteristiche analiticamente prescritte per gli analizzatori (citofluorimetri), descritte nel prosieguo del capitolato, senza alcuna menzione della suddetta capacità di analisi, espressamente contemplata solo in relazione al separato paragrafo dedicato ai "(...) requisiti indispensabili del sistema dedicato per la valutazione delle sottopopolazioni TBNK. 15. Alla luce dei superiori rilievi, deve ritenersi che la commessa preveda l'acquisizione di analizzatori (citofluorimetri) dotati delle caratteristiche capitolari non comprendenti in via generale le capacità analitiche oggetto di contestazione, a nulla rilevando che in sede di elencazione delle caratteristiche generali pretese per apparecchiature a questi serventi - quali le workstation - sia menzionata anche la "possibilità di effettuare il conteggio assoluto delle sottopopolazioni linfocitarie in un'unica piattaforma"; conseguentemente, la prescrizione capitolare in merito alla fornitura di "kit a più fluorescenze con conta assoluta per la valutazione delle sottopopolazioni linfocitarie T/B/NK conformi al regolamento europeo IVD 746/2017 per uso diagnostico in vitro e relativi controlli di qualità, completo di software dedicato" (Capitolato di gara, pag. 9) deve coerentemente ritenersi rivolta unicamente alla sola strumentazione dedicata per la valutazione delle sottopopolazioni T/B/NK, in caso di specie l'apparecchiatura "modello Aq.", che la stessa ricorrente ritiene conforme e dotata tanto dei pertinenti reagenti quanto del necessario software dedicato. A coerente completamento, non può esigersi che il rispetto delle richiamate prescrizioni possa estendersi anche agli analizzatori Dx.. 16. L'eventuale contrasto interno tra le disposizioni capitolari, infatti, non può che essere composto in base al principio di specialità e, quindi, conferendo prevalenza ai passi specificamente dettati per ciascun sistema analitico, riconoscendo la contestata capacità di analisi delle sottopopolazioni linfocitaria T,B,NK quale requisito del solo citofluorimetro a ciò dedicato. 17. Corroborano le tratteggiate conclusioni i documenti depositati dalla stazione appaltante recanti la precisa, propedeutica definizione dei fabbisogni aziendali che hanno determinato l'oggetto della commessa (doc. 9 resistente) poiché, laddove letti in combinato disposto con i corrispondenti dati capitolari (doc. 4 resistente, pag. 7, punto 24 della tabella), individuano una coerente allocazione del "sistema completo per sottopopolazioni (T,B.NK), completi di sangue intero stabilizzato per controlli di q interni", in favore della sola struttura destinataria della strumentazione dedicata all'esecuzione di tali analisi. 18. In conclusione, da un lato il citato documento n. 9 depositato in giudizio dall'Azienda Ospedaliera (costituente l'elenco dei fabbisogni datato 22.3.2023) quantifica in 10.000 unità di test annuali quanto al sistema completo per sottopopolazioni T, B, NK (come riportato nella colonna abbinata al solo laboratorio di analisi OI. S.A.), dall'altro lato, coerentemente, il punto 24 della tabella contenuta nella pagina 8 del capitolato d'appalto indica in 40.000 unità i test relativi al suddetto sistema per 48 mesi (corrispondenti appunto a 10.000 test annui). Tali dati (dai quali si evince che il sistema completo per sottopopolazioni T, B, NK interessa unicamente il presidio OI. S.A.) trovano riscontro nelle sopra citate pagine 4 e 5 del capitolato d'appalto, le quali riservano al S.C. Biochimica Clinica Presidio OI. S. An. l'analizzatore per citometria a flusso con autocampionatore e sistema di preparazione collegato o integrato ovvero il sistema di analisi delle sottopopolazioni T, B, NK corredato di preparatore automatico. 19. Quanto alle ulteriori contestazioni in merito ai prodotti Cy. Te. oggetto dell'offerta (doc. 6 ricorrente, scheda tecnica, paragrafo "uso previsto", pagina 1), risultano smentite per tabulas: la stessa scheda tecnica prodotta precisa che "utilizzati da soli o in combinazione con i sistemi automatici, i reagenti sono concepiti "Per uso diagnostico in vitro" e consentono l'identificazione e l'enumerazione contemporanee delle percentuali di linfociti CD3+ totale, CD4+ totale, CD8+ totale, CD3+/CD4+ doppio, CD3+CD8+ doppio e/o CD3+ totale, CD19+ e CD3-CD56+ e i conteggi assoluti nel sangue intero mediante citometria a flusso", talché risulta la compatibilità di tali reagenti con i citometri a flusso (e quindi anche con il citofluorimetro Dx. offerto dalla controinteressata) ed è escluso che la possibilità di utilizzo possa predicarsi unicamente nell'ipotesi di impiego combinato con i modelli di analizzatori espressamente indicati nei passi della scheda tecnica evidenziati dall'esponente. 20. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Alla luce della particolarità delle questioni dedotte sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati: Gianluca Bellucci - Presidente Andrea Maisano - Referendario Marco Costa - Referendario, Estensore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 413 del 2024, proposto da In. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lu. Ce., Va. Ar. e Ca. Ce., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Si. De., con studio in To., corso (…); contro Società Metropolitana Ac. To. (SM.) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato En. Ro., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Mi., (…); nei confronti Ic. s.p.a., non costituita in giudizio; per l'annullamento - del provvedimento del 28 marzo 2024 con cui è stato aggiudicato alla società Ic. s.p.a. l’appalto avente a oggetto «Sostituzione rete fognaria e rete acquedotto Via Martiri e vie limitrofe nel Comune di (Omissis) (prog. 13194). (CIG (…) – CUP (…))»; - del verbale di gara n. 2 del 16 febbraio 2024; - della comunicazione di avvio del procedimento di revoca in autotutela delle risultanze di gara, prot. n. (…) del 6 febbraio 2024: - della relazione del Responsabile Unico del 13 febbraio 2024; - dell'avviso del 15 febbraio 2024, con il quale la Stazione Appaltante ha comunicato ai concorrenti la conclusione del procedimento e ha disposto la riapertura della gara; - della lettera di invito, prot. n. (…) del 29 dicembre 2023, qualora interpretata nel senso di escludere automaticamente dalla procedura di gara le offerte pari alla soglia di anomalia; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente a quelli sopra indicati, ivi compreso l'eventuale contratto di appalto nel frattempo stipulato; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato; e per la condanna al risarcimento del danno subito in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Società Metropolitana Ac. To. (SM.) s.p.a.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO e DIRITTO 1. Il 29 dicembre 2023 la Società Metropolitana Ac. To. (SM.) s.p.a. ha avviato una procedura volta all’affidamento dei lavori di «Sostituzione rete fognaria e rete acquedotto via Martiri e vie limitrofe. Rif. (…). CIG (…) – CUP (…)» nel Comune di (Omissis), avente un importo di 967.387,47 (di cui 27.008,69 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e 190.364,33 euro per costi della manodopera). Nello specifico, l’appalto sarebbe stato aggiudicato con il criterio del costo più basso (maggior ribasso percentuale complessivo derivato) con la precisazione che, qualora fossero state presentate cinque o più offerte, sarebbe stata applicata la procedura di esclusione automatica di quelle anomale, la quali sarebbero state individuate con il metodo A dell’allegato II. 2 al d.lgs. 36/2023. 2. Alla procedura hanno partecipato cinque operatori economici e la commissione di gara, dopo aver individuato la soglia di anomalia ed escluso le offerte che avevano previsto un ribasso superiore a essa, ha disposto l’aggiudicazione a favore della ricorrente, la cui offerta era esattamente pari alla soglia di anomalia (20,25%) 3. Il 6 febbraio 2024 la stazione appaltante ha comunicato alla ricorrente di aver riesaminato, su istanza dell’odierna controinteressata, gli atti della procedura e di aver avviato un procedimento per revocare le risultanze di gara. 4. Il 15 febbraio 2024 la stazione appaltante ha annullato l’aggiudicazione; il giorno successivo ha riaperto le operazioni di gara, escludendo automaticamente tutte le offerte che avevano presentato un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ivi compresa quindi quella dell’odierna ricorrente e, il 28 marzo 2024, l’appalto è stato aggiudicato alla Ic. s.p.a. 5. Con ricorso, notificato il 18 aprile 2024 e depositato il giorno successivo, la ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione, unitamente a tutti gli atti della procedura, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimi. 6. All’udienza camerale dell’8 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio con riserva di definizione con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge. 7. Con il proprio ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta interconnessione, la ricorrente censura l’erronea applicazione dell’art. 54 d.lgs. 36/2023 e del metodo A dell’allegato II. 2 del decreto de quo, individuato dalla lex specialis di gara quale criterio per il calcolo della soglia di anomalia in quanto, a suo dire, esso consentirebbe alla stazione appaltante di escludere automaticamente solo le offerte aventi un ribasso superiore alla soglia di anomalia e non anche quelle esattamente pari a essa. A ciò si aggiungerebbe che l’interpretazione della stazione appaltante sarebbe foriera di un’ingiustificata disparità di trattamento in quanto il metodo de quo sarebbe l’unico, tra i tre previsti come alternativi dal nuovo codice, che imporrebbe l’esclusione automatica delle offerte con valore pari alla soglia di anomalia e, pertanto, la stazione appaltante potrebbe di fatto selezionare arbitrariamente le offerte ammissibili, senza neppure dover motivare la propria decisione. Per la ricorrente, infine, l’amministrazione procedente avrebbe accolto in modo acritico e immotivato l’interpretazione delle disposizioni censurate patrocinata dall’odierna controinteressata, così come avvalorata dal parere precontenzioso dell’ANAC n. 536 del 21 novembre 2023 e dall’ordinanza del Tar Puglia, Bari n. 502/2023 i quali, però, non avrebbero alcuna natura vincolante. 8. Il ricorso è infondato. Ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 36/23 «Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b). In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa», con la precisazione, di cui al successivo comma 2, a mente del quale «Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II. 2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II. 2». Con la disposizione de qua il legislatore del codice ha previsto, in omaggio alla giurisprudenza nazionale e euro-unitaria sul punto, un’espressa deroga al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, disciplinato dal successivo art. 110, purché: l’appalto abbia a oggetto lavori e servizi, l’aggiudicazione avvenga con il criterio del prezzo più basso, il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, l’importo della commessa sia inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e non vi sia un interesse transfrontaliero certo. In caso di sussistenza di tutti i requisiti de quibus la stazione appaltante è, quindi, tenuta a inserire nella lex specialis di gara l’espressa previsione che, qualora le offerte siano pari o superiori a cinque, si procederà all’esclusione automatica delle proposte anomale e, qualora non opti per il sorteggio, il metodo prescelto per il calcolo della soglia di anomalia, che dovrà essere individuato tra i tre previsti dall’allegato II. 2 del codice. Come del resto evidenziato nella relazione illustrativa dello schema definitivo del Codice dei contratti pubblici, redatto dal Consiglio di Stato il 7 dicembre 2022, «la ratio della previsione poggia su una duplice considerazione. In primo luogo, l’adeguato bilanciamento del rischio di offerte anormalmente basse e di una sana dinamica competitiva tra operatori economici non può essere soddisfatto da un unico meccanismo in quanto l’equilibrio ricercato dalla stazione appaltante dipenderà dalle caratteristiche specifiche del contratto e anche del tessuto produttivo degli operatori economici a cui la stazione appaltante si rivolge. In secondo luogo, il sistema, in ultimo delineato nel decreto legislativo n. 50/2016, si prestava, nel tempo, a una possibilità di predeterminazione, da parte degli offerenti, dei parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia; tale fenomeno dipendeva dal fatto che l’algoritmo per il calcolo della soglia (e anche i precedenti in passato applicati) risultava ancorato a una funzione della distribuzione degli sconti offerti o, in altri termini, era un valore determinato, in via endogena, sulla base del valore di quegli sconti. Talune delle imprese offerenti, quindi, avrebbero potuto essere indotte a tentare di manipolare la soglia, coordinandosi nella fase di presentazione delle offerte; altre imprese partecipanti avrebbero potuto provare a “scommettere” sulla determinazione della soglia di anomalia. In entrambi i casi, si sarebbe potuto determinare l’esito svantaggioso per la stazione appaltante (e per la collettività dei contribuenti) della presentazione di offerte potenzialmente svincolate dai costi sottostanti». Ciò posto, il Collegio non può esimersi dal rilevare che la formulazione letterale del metodo A può generare difficoltà interpretative a causa di un difetto di coordinamento tra i vari periodi: da un lato, infatti, esso prevede che «la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia» mentre, al successivo punto 3, afferma contraddittoriamente che «Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore»; antinomia che, a parere del Collegio, deve essere risolta attribuendo rilevanza escludente a tutte le offerte di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza. Come del resto evidenziato dal Consiglio di Stato nella menzionata relazione illustrativa del 7 dicembre 2022, il criterio de quo replica esattamente quello previgente il quale «permette alle stazioni appaltanti di ricorrere ad un metodo da loro già ampiamente utilizzato e, quindi, riduce le complessità di adeguarsi nell’immediato a sistemi potenzialmente più efficaci, ma anche più complessi quali quelli dei due metodi presentati di seguito come Metodo B e Metodo C». Il Consiglio di Stato, inoltre, nell’esplicare la concreta applicazione del metodo A, ha espressamente evidenziato che sono rilevanti, ai fini dell’esclusione, tutte le offerte pari o superiori alla soglia di anomalia: a pagina 85 della relazione si legge, infatti, dopo l’esemplificazione di alcuni calcoli per individuare la soglia di anomalia, che devono essere «escluse le imprese con offerte pari o superiori alla soglia di anomalia, cioè le imprese L, M, N, O, P». Né è possibile sostenere che una simile interpretazione sia irragionevole perché foriera di disparità di trattamento in quanto il fatto che il metodo A sia l’unico ad attribuire rilevanza alle offerte pari alla soglia di anomalia si pone perfettamente in linea la volontà del legislatore, così come evidenziata dal Consiglio di Stato: come precedentemente accennato, infatti, con l’allegato II. 2 si è voluto prevedere differenti metodologie di individuazione della soglia di anomalia (alternative ma non necessariamente sovrapponibili) sia per assicurare alla stazione appaltante la possibilità di individuare il criterio che meglio si adatti all’affidamento oggetto della gara sia per evitare che il risultato delle operazioni di calcolo possa essere previsto, e quindi neutralizzato, dagli operatori economici. A ciò si aggiunga che, poiché il criterio individuato è noto agli operatori economici sin dal momento dell’indizione della procedura di affidamento o, al più tardi, prima dell’avvio delle operazioni di valutazione delle offerte (qualora il metodo venga individuato per sorteggio), esso verrà applicato indiscriminatamente a tutti i concorrenti, evitando così alla radice ogni possibile discriminazione tra di essi. Del resto, tali considerazioni sono state recentemente affermante anche con la sentenza n. 409 del 26 aprile 2024 in cui questa Sezione ha evidenziato che le offerte economiche pari alla soglia di anomalia esprimono «di per sé la medesima anomalia così come calcolata e ciò alla luce di una piana interpretazione sistematica, per cui devono essere considerate di per sé anomale». Conclusione, questa, che si pone in linea con il disposto dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 36/23 il quale, nel descrivere il principio del risultato, afferma espressamente che: «La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti». Con il principio de quo il legislatore ha, quindi, sancito che la concorrenza non deve essere vista come un fine ma come il mezzo attraverso il quale viene tutelato l’interesse pubblico ad un affidamento efficace, tempestivo ed efficientemente eseguito; obiettivo, questo, che può essere raggiunto solo selezionando a monte gli operatori che dimostrino «diligenza e professionalità, quali "sintomi" di una affidabilità che su di essi dovrà esser riposta al momento in cui, una volta aggiudicatari, eseguiranno il servizio oggetto di affidamento» (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. III, 12 dicembre 2023, n. 3738). Si evidenzia, infine, che la tesi in esame è stata avvalorata sia dalla risposta al quesito n. 2250 del 24 agosto 2023 del Ministero delle Infrastrutture e trasporti sia dalla delibera ANAC n. 536 del 21 novembre 2023 i quali, seppur privi di efficacia vincolante nel caso di specie, sono del pari idonei a suffragare la ragionevolezza della decisione dell’amministrazione procedente. 9. In conclusione, poiché la decisione di escludere la ricorrente dalla gara non contrasta né con la normativa vigente né può essere ritenuta irragionevole, il ricorso è infondato e deve essere respinto. 10. Il Collegio ritiene, infine, che le spese di lite possano essere integralmente compensate tra le parti alla luce delle novità delle questioni trattate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati: Paola Malanetto, Presidente FF Luca Pavia, Referendario, Estensore Andrea Maisano, Referendario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 948 del 2023, proposto da C.M. Se. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9056619E6A, rappresentata e difesa dagli avvocati Ga. Tr., An. Ru., Ma. Or. e Ma. Va., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Aou Ci. della Sa. e della Sc. di To., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gi. Ma. e Lu. Bi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Ass.I.S.Te. Scs e S.O. Se. Os. In. S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Fr. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via (...); per l'annullamento - della Determina Dirigenziale del 26 ottobre 2023, n. 3012, con la quale l'Azienda Ospedaliero-Università Ci. della Sa. e della Sc. di To. ha confermato al RTI ASS.I.S.TE SCS (mandataria) - Se. Os. In. S.r.l.s. (mandante) l'aggiudicazione della gara "per l'affidamento del servizio di gestione delle camere mortuarie e servizi accessori dei presidi ospedalieri dell''A.O.U. città della Sa. e della Sc. - CIG 9056619E6A" - Determina Dirigenziale n. 3012/2023; - del verbale della Commissione Giudicatrice del 25 ottobre 2023, con il quale è stato confermato il medesimo punteggio assegnato all''offerta del RTI ASS.I.S.TE - verbale del 25 ottobre 2023; - degli atti connessi; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Aou Ci. della Sa. e della Sc. di To., della Ass.I.S.Te. Scs e della S.O. Se. Os. In. S.r.l.s; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2024 il dott. Marco Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1. La vicenda da cui trae origine il presente giudizio può essere riassunta nei termini che seguono. L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ci. della Sa. e della Sc. di To. ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione delle camere mortuarie e servizi accessori dei presidi ospedalieri dell'A.O.U. città della Sa. e della Sc. - CIG 9056619E6A. La durata dell'affidamento è ivi fissata in 36 mesi, eventualmente rinnovabile di ulteriori 36 mesi per un importo complessivo posto a base d'asta di Euro 2.674.980,00 oltre Iva, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo. In sede di valutazione, ciascuna offerta presentata dai concorrenti può conseguire un punteggio massimo di 70 per il pregio tecnico e 30 per la parte economica (doc. 4 ricorrente - disciplinare, p. 23). 2. In particolare, assumono rilievo, ai fini della definizione del presente giudizio, le prescrizioni del disciplinare di gara di seguito richiamate: l'art. 16, laddove prevede che le modalità di svolgimento del servizio siano dettagliate da ciascun concorrente in una apposita relazione descrittiva, da presentarsi in sede di offerta tecnica; il successivo art. 20.1, contenente i criteri di valutazione delle offerte tecniche cui la Commissione avrebbe dovuto attenersi in sede di attribuzione dei relativi punteggi (in particolare, il criterio B) rubricato "modalità organizzative ed espletamento del servizio", avente un monte complessivo di 35 punti, suddiviso in quattro sub-criteri, tra i quali il sub-criterio B3, avente ad oggetto la "definizione delle competenze di controllo del Responsabile d'appalto (con particolare attenzione alla normativa anticorruzione) e delle modalità di gestione di eventi imprevisti e di interventi non programmati da parte dello stesso", con massima valorizzazione pari a 10 punti; l'art. 20.2, recante le modalità di attribuzione a ciascun sottocriterio di un coefficiente di valorizzazione corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione nell'ambito della propria discrezionalità valutativa, al fine dell'attribuzione del punteggio (doc. 4 ricorrente). 3. Il precedente, definito giudizio di cognizione (RG 1006/2022) ha visto l'odierna ricorrente impugnare le determinazioni conclusive della procedura di gara, di cui la controinteressata era risultata aggiudicataria, rivolgendo le proprie doglianze avverso l'applicazione da parte della Commissione di gara dei criteri valutativi delle offerte tecniche, ritenuta viziata in relazione a plurimi profili; l'odierna controinteressata ha proposto ricorso incidentale e l'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha articolato le proprie difese sostenendo la piena legittimità del proprio operato. 4. All'esito dell'esame delle impugnative ivi proposte, l'adito Tribunale, alla luce delle sopravvenute rideterminazioni della stazione appaltante in esecuzione del remand cautelare, con la pronuncia n. 611/2023 ha in estrema sintesi dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale per travalicamento dei confini della giurisdizione generale di legittimità e accolto parzialmente i motivi aggiunti proposti dall'originaria ricorrente avverso i suddetti nuovi provvedimenti, con obbligo di riesame dell'offerta della controinteressata aggiudicataria rispetto al solo sub-criterio B3, respingendoli per i restanti. 5. La stazione appaltante ha assunto le determinazioni conseguenti al riesame imposto dalla citata pronuncia, rivalutando l'offerta di ASS.I.S.TE e giudicando la stessa comunque meritevole del coefficiente di valorizzazione precedentemente attribuito, sulla base di una articolata e profusa motivazione; per l'effetto, ha pertanto confermato l'aggiudicazione della gara alla stessa controinteressata con la qui gravata Determinazione Dirigenziale n. 3012 del 26 ottobre 2023. 6. Con il nuovo ricorso proposto, promosso in via principale per l'ottemperanza alla sentenza dell'adito Tribunale n. 611/2023, non impugnata e avente autorità di cosa giudicata, la Società ricorrente, classificatasi in seconda posizione nella graduatoria della procedura selettiva, si duole in via principale della contrarietà a detto giudicato e, in via subordinata, dell'autonoma illegittimità della rivalutazione dell'offerta della controinteressata, come esternata negli atti di cui all'epigrafe. 7. La tratteggiata riedizione del potere, imposta alla stazione appaltante dal richiamato giudicato in relazione al criterio B3 del Disciplinare di gara, si pone all'esito di antecedenti pronunce cassatorie sul medesimo profilo rese nel corso del giudizio di cognizione di cui al n. di RG 1006/2022: a) l'originaria valutazione, impugnata con il secondo mezzo di gravame del ricorso principale, risultava affetta dai vizi enucleati nella pronuncia cautelare 998/2022 dell'adito Tribunale, così motivata "ferma restando l'insindacabilità nel merito delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice (...) emerge prima facie un difetto motivazionale in ordine alla valutazione della proposta della controinteressata che viene giudicata "sostanzialmente completa, adeguata, con contenuti parzialmente migliorativi complessivamente sufficienti a garantire la regolare esecuzione del servizio ed il perseguimento del servizio" con riferimento al sub-criterio B3 - inerente alla definizione delle competenze di controllo del responsabile d'appalto (con particolare attenzione alla normativa anticorruzione) - malgrado che la Commissione abbia riscontrato l'assenza di qualsiasi riferimento alle attività di controllo del responsabile d'appalto in merito alla normativa anticorruzione"; ne veniva, pertanto, ordinato il motivato riesame per il tramite della Commissione aggiudicatrice; b) la seconda valutazione, resa in ottemperanza al richiamato remand cautelare, successivamente gravata con la prima censura dei motivi aggiunti di ricorso, risulta oggetto della pronuncia dell'adito Tribunale n. 611/2023 nei termini che seguono: "9.2. - Ciò non è all'evidenza avvenuto, essendosi l'Amministrazione limitata a confermare il punteggio precedentemente attribuito, affermando, quanto all'assenza di qualsivoglia riferimento alle attività di controllo del Responsabile d'appalto in merito alla normativa anticorruzione nell'offerta di ASS.IS.TE, che le lacune dell'offerta vengono ritenute soddisfatte per l'obbligo di osservanza del Regolamento di cui alla deliberazione n. 1303/2015, il cui rispetto è vincolato dalla dichiarazione di aderenza al Capitolato Tecnico di gara, e che disciplina, tra le altre cose, i rapporti tra i dipendenti degli operatori economici, le ditte di onoranze funebri, l'utenza e i dipendenti dell'Azienda; sicché, in assenza di N. 01006/2022 REG.RIC. un'individuazione espressa del Referente per gli aspetti legati all'anticorruzione, tale funzione deve ritenersi in capo al legale rappresentante con competenza al rispetto della relativa normativa. Il modus procedendi seguito dall'Amministrazione non può ritenersi esente da mende essendo stata adottata una motivazione sostanzialmente elusiva e insufficiente a giustificare l'attribuzione del punteggio, invero decisivo ai fini delle sorti della gara. Il criterio in questione richiedeva, infatti, ai concorrenti, ai fini dell'assegnazione del punteggio, di definire e dettagliare quali sarebbero state le attività e le competenze che avrebbe svolto il Responsabile d'appalto, avendo particolare cura di evidenziare le attività di controllo inerenti al rispetto della normativa anticorruzione; ne consegue, con tutta evidenza, che l'assenza di tali elementi determina il mancato rispetto del criterio e la conseguente illogicità di una positiva attribuzione di punteggio all'offerta. Ed invero, nel silenzio dell'offerta del partecipante, il richiamo alla delibera aziendale, rilevante quale requisito capitolare di esecuzione della commessa, non può ritenersi satisfattivo del criterio qualitativo a pena di svuotarlo di ogni portata, dacché la partecipazione stessa alla gara varrebbe adesione alla delibera per ogni concorrente, conducendo al paradosso della sterilizzazione del criterio; sicché il cuore della rinnovata motivazione si riduce a mero simulacro argomentativo con reductio ad absurdum, atteso che la ragione addotta ben varrebbe ad uniformare le valutazioni per tutti i concorrenti che giocoforza aderiscono ai requisiti capitolari per partecipare alla gara. 9.3. - Ad avviso del Collegio l'Amministrazione ha dunque reiterato il vizio già riscontrato prima facie in occasione della delibazione cautelare, adottando, in buona sostanza, una motivazione priva di pertinenza e di riferimenti nell'an e nel quomodo dinnanzi all'evidente laconicità dell'offerta di ASS.I.S.TE e, incorrendo nuovamente, con la conferma dell'esito favorevole della valutazione, in una indubitabile illegittimità connessa ad una palese illogicità nel riesame del sub-criterio B3 dell'offerta del RTI controinteressato". 8. Avverso la nuova valutazione - contenuta negli atti di cui all'epigrafe - è insorta C.M. Se. S.r.l., formulando le censure di seguito rubricate, in via principale: 1. Nullità del provvedimento per violazione dell'art. 114, comma 4, lett. b). Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21 septies della L. n. 241/1990; in subordine e previa conversione del rito, per l'annullamento della determina n. 3012 del 26 ottobre 2023, deducendo: 1. Violazione dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016. Violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 ed eccesso di poter per difetto di istruttoria. Eccesso di poter per contraddittorietà e manifesta irragionevolezza. Contraddittorietà della motivazione. Violazione del principio di par condicio. Violazione del c.d. autovincolo amministrativo. L'esponente ha concluso per l'accoglimento - previa sospensione cautelare degli atti gravati - della domanda formulata in via principale, nonché, in via subordinata, per l'annullamento previa conversione del rito dei provvedimenti impugnati, invocando in ogni caso l'applicazione del principio del c.d. one shot temperato, con aggiudicazione della gara in proprio favore. 9. Si sono costituiti - già in sede di ottemperanza - l'Amministrazione intimata e la controinteressata, articolando le proprie difese per il rigetto delle avversarie domande, con vittoria di spese. 10. All'esito dell'udienza in camera di consiglio del 14.12.2023, il Collegio, con ordinanza n. 498/2023, ha rigettato l'istanza cautelare. 11. Alla successiva camera di consiglio del 10.1.2024 la causa, avente a oggetto il ricorso per ottemperanza, è stata trattenuta in decisione. 12. Con pronuncia in data 2.2.2024 n. 108, il Collegio ha rigettato la prima censura attinente ai dedotti profili di nullità degli atti impugnati per contrarietà al precedente giudicato di merito, disponendo quanto alla seconda, proposta in via subordinata come autonoma impugnazione, il mutamento del rito ex art. 32, comma 2, cod. proc. amm., con trattazione della causa con rito ordinario, in conformità con gli indirizzi maggioritari espressi dalla giurisprudenza del giudice d'appello (Cons. Stato, A.P. n. 2 del 2013). 13. Nelle more del presente giudizio, risulta stipulato il contratto di affidamento del servizio tra la stazione appaltante e la controinteressata (doc. 14 resistente). 14. A seguito di scambio di ulteriori atti difensivi, all'udienza pubblica del 18 aprile 2024 la controversia, nella parte avente a oggetto la domanda di annullamento, è stata trattenuta in decisione. DIRITTO 1. Respinto con sentenza n. 108/2024 il ricorso per l'ottemperanza alla decisione n. 611/2023 dell'adito Tribunale articolato con il primo motivo di ricorso, a seguito del mutamento del rito ai sensi dell'art. 32, comma 2, cod. proc. amm. viene ora a decisione il secondo e subordinatamente proposto motivo di doglianza, le cui censure non si appuntano sul contrasto con le statuizioni di natura conformativa derivanti dall'impianto motivazionale del richiamato giudicato ma ineriscono allo spazio valutativo rimesso dalla pronuncia all'autorità amministrativa nel riesercizio della sua funzione. 2. La Società ricorrente, seconda classificata nella procedura selettiva de qua, contesta sotto plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere l'esito della rivalutazione dell'offerta aggiudicataria in relazione al sub-criterio B3 del disciplinare, avente ad oggetto la "definizione delle competenze di controllo del Responsabile d'appalto (con particolare attenzione alla normativa anticorruzione) e delle modalità di gestione di eventi imprevisti e di interventi non programmati da parte dello stesso". In sintesi, secondo la patrocinata prospettazione, quanto prodotto dalla controinteressata aggiudicataria in sede di gara sarebbe a tal punto carente rispetto a quanto prescritto dalla lex specialis da precludere, in sede valutativa, l'attribuzione di alcun punteggio premiale da parte della Commissione di gara: la valutazione intervenuta, di opposto segno, sarebbe pertanto affetta dai vizi di cui in rubrica (Violazione dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016. Violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 ed eccesso di poter per difetto di istruttoria. Eccesso di poter per contraddittorietà e manifesta irragionevolezza. Contraddittorietà della motivazione. Violazione del principio di par condicio. Violazione del c.d. autovincolo amministrativo). La censura è priva di pregio. Invero, come già rilevato in sede di ottemperanza, il sottocriterio B3, in relazione al quale si controverte, ha natura composita, in quanto articolato, quantomeno, su due nuclei contenutistici differenti: il primo attinente alla "Definizione delle competenze di controllo del Responsabile d'appalto (con particolare attenzione alla normativa anticorruzione)", il secondo, peraltro ulteriormente scomponibile, relativo alla "modalità di gestione di eventi imprevisti e di interventi non programmati da parte dello stesso". Quanto al secondo elemento richiamato, la Commissione si è espressa nel senso della rispondenza del contenuto dell'offerta alle richieste capitolari "Per quanto concerne le modalità di gestione di eventi e imprevisti e di interventi non programmati, la Commissione ritiene quanto esplicitato in offerta tecnica, anche tramite diagramma di flusso e definizioni operative (squadra jolly), seppur genericamente descritto, conforme rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico di gara". Quanto al primo elemento, di più problematica valutazione alla luce dell'esito del precedente giudizio di cognizione di cui al numero di RG 1006/2022 e delle pronunce - comprensive del remand cautelare - in quest'ultimo rese, la Commissione ha svolto un rinnovato e più approfondito esame valutativo, con piena ed integrale riedizione del potere in relazione a tale profilo; in particolare, risulta aver dato atto della laconicità dell'offerta presentata quanto ai profili di espressa individuazione delle competenze del responsabile d'appalto, superando tuttavia tale iniziale riscontro alla luce del complessivo contenuto dell'offerta stessa e dei richiami alle caratteristiche dell'organizzazione aziendale ivi precisati: "(...)riesaminata la documentazione presentata, conferma che la descrizione dell'attività è conforme a quanto richiesto dal Capitolato Tecnico di gara. Infatti, per quanto concerne la competenza di controllo, a pagina 37 e seguenti dell'offerta tecnica, al punto B3, viene definita la "Matrice RACI" di Ruoli e Responsabilità, che individua le competenze di controllo del Responsabile d'appalto. Inoltre, a pagina 38 l'offerta tecnica dichiara che il R.T.I. "adotta da tempo il modello 231", e successivamente richiama il proprio "Codice Etico 231", redatto "ex D.Lgs. 231/01", tra le cui finalità è compresa la gestione del rischio di commissione del reato corruttivo. Tuttavia, la Commissione rileva la mancanza di un diretto riferimento alla normativa anticorruzione e di un diretto riferimento alle competenze di controllo in materia anticorruzione del Responsabile di appalto nella documentazione tecnica". Il trascritto percorso argomentativo - esaminato alla luce delle censure dedotte in questa sede - risulta nuovamente coerente e appagante, laddove con puntuali e circostanziati riferimenti alla relazione tecnica allegata all'offerta riscontra la presenza di compendio informativo idoneo a descrivere, rappresentare e collocare sul piano sistematico quegli elementi che, seppure non analiticamente indicati quanto alle attribuzioni del Responsabile d'appalto con riguardo alla normativa anticorruzione, comunque rimandano ad una complessiva e organica distribuzione delle competenze aziendali in senso protettivo dei beni giuridici che il requisito capitolare intende valorizzare con il sub criterio in questione. Il riferimento al modello 231, infatti, costituisce - come già esposto in sede di rigetto della prima doglianza intervenuta in sede di ottemperanza e qui ribadito, sebbene sotto il diverso punto di osservazione imposto dallo scrutinio della seconda doglianza - una dichiarazione di conformità dell'organizzazione aziendale ad un rigoroso e dinamico schema organizzativo di volontaria applicazione che, in quanto finalizzato al risultato premiale di rendere non applicabile alla Società la speciale forma di responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/2001, impone alla stessa l'adozione e il mantenimento nel tempo di efficaci misure atte a prevenire la consumazione degli illeciti di cui agli artt. 24 e ss. dello stesso articolato - tra cui espressamente rileva il fenomeno corruttivo - da parte dei relativi organi apicali e del personale a questi sottoposto. Invero, nuovamente richiamando le già espresse considerazioni, qui declinate nella diversa prospettiva dello scrutinio delle doglianze autonomamente rivolte avverso gli atti gravati, la permeante finalità preventiva del modello non esaurisce i propri effetti all'interno dell'ambito disciplinato dal D. Lgs. 231/2001 ma si pone quale pertinente elemento da cui desumere una complessiva e conseguente allocazione e declinazione dei principali compiti aziendali, idonea a conformare - pur in assenza di una analitica estrinsecazione in sede di offerta di gara - anche le funzioni del responsabile dell'appalto, in consonanza con il requisito capitolare. L'organo di gara, ritenendo la complessiva organizzazione aziendale - e non la sola funzione del responsabile d'appalto atomisticamente intesa - funzionalmente orientata alla prevenzione di comportamenti illeciti, tra i quali deve certamente annoverarsi il fenomeno corruttivo, ha pertanto ben interpretato tanto le disposizioni del disciplinare di gara quanto il tenore dell'offerta presentata, valorizzando alla stregua di argomentati e intellegibili canoni ermeneutici il tenore letterale della relazione tecnica prodotta in sede di gara, concentrandosi sulle relative, pertinenti sezioni, espressamente riferite al richiamato criterio B3 (doc. 8 ricorrente, estratto offerta tecnica aggiudicataria). La stazione appaltante ha pertanto fatto buon governo delle proprie discrezionali potestà valutative, per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa sindacabili avanti all'adito giudice solo in caso di manifesta illogicità o irragionevolezza, non predicabili nel caso di specie. Dalle superiori considerazioni consegue, pertanto, l'infondatezza delle censure avverso l'apprezzamento in sede istruttoria degli elementi contenuti nell'offerta: quest'ultima, infatti, non può in alcun modo ritenersi priva degli elementi essenziali nel senso patrocinato dalla ricorrente proprio in ragione dei richiami al "modello 231" in essa contenuti, né risulta predicabile per le stesse ragioni alcuna frizione del percorso valutativo con l'autovincolo imposto in tal senso dalla lex specialis con la prescrizione di cui al sottocriterio B3, né con i principi di logicità, ragionevolezza e par condicio tra i concorrenti. A ciò deve aggiungersi che la natura sostitutiva della riedizione del potere alla stregua delle coordinate tracciate dalla pronuncia dell'adito Tribunale n. 611/2023 rende irrilevanti nella presente sede e, comunque, estranee all'odierno thema decidendum, le precedenti valutazioni rese alla stregua di differenti parametri. Le considerazioni sopra esposte conducono altresì al non favorevole apprezzamento delle ulteriori censure che si appuntano sull'insufficienza del compendio motivazionale posto a supporto della valutazione resa, in quanto articolato sul complessivo e argomentato apprezzamento dei sopra richiamati elementi, come ulteriormente meglio precisato anche nel prosieguo della trattazione. 3. L'organo di gara, peraltro, argomenta la propria valutazione anche in rapporto al contenuto del predeterminato coefficiente valutativo di cui all'art. 20.2 del Disciplinare di gara, scartando, sulla base di una coerente argomentazione, la possibilità di ascrivere il proprio giudizio ad un parametro deteriore, confermando anche sotto tale profilo la valorizzazione del richiamato modello 231: "ritiene l'offerta tecnica coerente con quanto esplicitato per il criterio "0,60", in quanto l'adozione del coefficiente "0,40" implicherebbe una almeno parziale mancanza dell'offerta tecnica rispetto alle "basilari esigenze dell'Azienda", non rilevabile"; in conclusione precisando più diffusamente il proprio motivato convincimento: "dovendo contemporaneamente considerare la mancata esplicitazione in offerta di diretti riferimenti alle competenze di controllo del Responsabile d'appalto in materia di anticorruzione e la presenza della dichiarazione di applicazione di quanto previsto nel D.Lgs. 231/2001, avendo rilevato che l'offerta è sufficiente a garantire la regolare esecuzione del servizio ed il perseguimento delle finalità cui il servizio è destinato, ritiene il punteggio 0,60 il più adeguato a descrivere quanto presente nell'offerta in merito al criterio B3" (doc. 3)". Smentito l'assunto di parte ricorrente in relazione alla carenza dell'offerta aggiudicataria sul piano contenutistico in quanto priva dei riferimenti ai compiti del responsabile dell'appalto, il testè richiamato, ulteriore sviluppo del percorso motivazionale ne corrobora la consistenza, rendendone altresì intellegibile la coerente e consequenziale operazione di valorizzazione in termini di punteggio. Ciò rafforza le considerazioni già formulate e milita ulteriormente per il rigetto dei profili di censura che si appuntano sul difetto di motivazione, tanto in termini di violazione di legge quanto di eccesso di potere. 4. Dal mancato accoglimento delle censure avverso l'illegittimità dell'aggiudicazione in favore della controinteressata deriva altresì il rigetto della logicamente subordinata domanda di attribuzione di un punteggio deteriore alla relativa offerta e di conseguente aggiudicazione in favore della ricorrente sulla base dell'invocato principio del "one shot temperato". Tale ultimo principio non potrebbe comunque trovare applicazione nel caso di specie nei termini posti dalla ricorrente, poiché esso risulta invocabile a tutela dell'interesse pretensivo fatto valere dal soggetto istante che, avendo presentato un'istanza ampliativa, ha ricevuto un provvedimento negativo, annullato dal giudice, come si evince dall'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, secondo cui, a fronte del diniego ricevuto dagli istanti che hanno presentato osservazioni e al successivo annullamento del diniego, vige la regola in base alla quale "nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato". Detto principio non risulta, al contrario, applicabile al partecipante alla gara che abbia gravato un provvedimento positivo reso sull'istanza (rectius: l'offerta) di un concorrente, giacché la pronuncia sull'impugnazione non risponde a un interesse pretensivo (C.G.A.R.S., Sez. Giur., 11.10.2021 n. 842). Coerentemente, la richiamata sentenza di questo TAR n. 611 del 13.6.2023 ha fatto salvi i tratti di riesercizio del potere con riferimento al subcriterio B3 dando atto della persistenza, in capo alla P.A., di "significativi spazi di discrezionalità amministrativa pura in sede di riesercizio del potere". 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per l'intero giudizio come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 6.000 (seimila), in ragione di Euro 3.000,00 (euro tremila/00) in favore dell'Amministrazione resistente e in ragione di Euro 3.000,00 (euro tremila/00) in favore delle controinteressate, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati: Gianluca Bellucci - Presidente Marco Costa - Referendario, Estensore Stefania Caporali - Referendario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1065 del 2021, proposto da Azienda Agricola Me. Pi. Fr., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pa. Bo. e Ch. Am., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, con domicilio ex lege presso quest'ultima in Torino, via (...); per l'annullamento - dell'intimazione di pagamento 037 2021 90000385 22/000 dell'importo di Euro 671.608,37 con riferimento alle annate lattiero casearia 2000/2001 e 2004/2005 e dell'intimazione di pagamento 037 2021 9000041956/000 dell'importo di Euro 500.070,89 con riferimento all'annata lattiero casearia 2002/2003, entrambe notificate a mezzo lettera raccomandata in data 25.10.2021; - di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento; e in ogni caso, per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione dell'eventuale debito residuo a titolo di prelievo supplementare in capo all'azienda agricola ricorrente con riferimento alle annate 2000/2001, 2002/2003 e 2004/2005. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e della Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2024 il dott. Marco Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1. L'azienda ricorrente, produttrice di latte vaccino, e, perciò, assoggettata al sistema di contingentamento della produzione (cd. quote-latte) previsto dall'Unione Europea, è destinataria delle intimazioni di pagamento di cui di seguito: a) n. 037 2021 90000385 22/000 (radicata sulla presupposta cartella n. 30020180000011330000 notificata il 12.02.2018) per le annualità 2000/2001 e 2004/2005; b) n. 037 2021 90000419 56/000 (radicata sulla presupposta cartella 037 2008 0006699888000 notificata il 4.11.2008) per l'annualità 2002/2003. 2. Avverso gli atti che si pongono quali presupposti delle intimazioni in questa sede gravate l'odierna esponente risulta aver altresì proposto, quanto all'annata 2000/2001: - ricorso - per il tramite dell'Associazione Co. Sp. Pr. La. (CO.) - avanti al TAR Lazio, sede di Roma (R.G. 9720/2001), avverso i "provvedimenti contenuti negli (o comunque risultanti dagli) elenchi dei produttori di latte sottoposti (in esito alla procedura di compensazione delle produzioni per la campagna 2000/2001) a prelievo supplementare per eccedenze di commercializzazione relative al predetto periodo 2000/2001, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto legge 4 febbraio 2000 n. 8 (convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2000 n. 79), comunicati ai primi acquirenti il 26 luglio 2001"; per quanto qui di interesse, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 4523, depositata in data 7.5.2013, successivamente riformata - contrariamente a quanto affermato in corso di causa da Agea - in sede di appello dalla II Sezione del Consiglio di Stato con decisione n. 2821 del 14.04.2022; - ricorso avanti al TAR Lazio, sede di Roma (R.G. 10337/01), per l'annullamento dei corrispondenti atti di prelievo, conclusosi con decreto decisorio n. 1942 del 16.02.2012, contenente la relativa declaratoria di perenzione; quanto alla annata 2002/2003: - ricorso avanti al TAR Lazio, sede di Roma (R.G. 11427/03), per l'annullamento dei corrispondenti atti di prelievo, conclusosi con decreto decisorio n. 2028 del 17.02.2012, contenente la relativa declaratoria di perenzione; quanto all'annata 2004/2005: - ricorso avanti al TAR Lombardia, sede di Brescia (R.G. 10087/05), per l'annullamento dei corrispondenti atti di prelievo, definito con sentenza di rigetto n. 2473 depositata in data 8.7.2010, non impugnata dal produttore (imputazione indicata dalla parte resistente Agea come riferibile alle dichiarazioni del primo acquirente La Lo. Soc. Coop. a r.l. in liquidazione e l.c.a., Relazione Agea depositata in data 9.2.2024, pag. 2); quanto alle annate 2000/2001 e 2004/2005 cumulativamente intese: - ricorso avanti all'adito Tribunale (R.G. 180/2019), avverso la prodromica cartella di pagamento n. 30020180000011330000; la controversia è stata decisa dal Collegio con declaratoria di inammissibilità del gravame, resa con sentenza in forma semplificata n. 450 del 18.4.2019, confermata in sede di appello dalla III Sezione del Consiglio di Stato con decisione n. 2024 del 28.2.2023. 3. L'interessata è qui insorta avverso le intimazioni di cui all'epigrafe, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare; le relative difese risultano articolate sui motivi di ricorso così testualmente rubricati: I. Prescrizione del credito; II. Il contrasto tra normativa interna e quella comunitaria in relazione all'intero meccanismo di determinazione del prelievo supplementare (in via di mero subordine al motivo I); III. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Eccesso di potere come conseguenza della violazione della legge penale con riferimento agli artt. 479 e 323 c.p.. Violazione dell'art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU. Il contrasto con gli esiti dell'istruttoria svolta in sede penale; IV. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione sotto molteplici profili. Violazione di legge in relazione agli artt. 8-ter e 8-quinquies del decreto legge 10.2.2009 n. 5, convertito in legge 9.4.2009 n. 33 ed ai principi di buon andamento e trasparenza della P.A. di cui all'art. 97 Cost. Violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 10 della legge 7.8.1990 n. 241; V. Violazione dell'art. 7 della legge 27.7.2000, n. 212 e dell'art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. L'esponente in conclusione ha insistito per l'espletamento di verificazione o consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la corretta entità degli importi dovuti, nonché per l'annullamento previa sospensione cautelare degli atti impugnati e, comunque, per l'accertamento della prescrizione delle avverse pretese, con vittoria di spese. 4. Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) e l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA): la prima, per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva; entrambe, per contestare nel merito la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. 4. Con decreto monocratico n. 506 del 4.12.2021, il Presidente della seconda sezione dell'intestato Tribunale sospendeva interinalmente i provvedimenti impugnati, ordinando alle Amministrazioni intimate di depositare "una documentata relazione di chiarimenti sui fatti di causa". 5. All'esito della camera di consiglio del 11.1.2022, con ordinanza n. 92/2022 il Collegio rinnovava e meglio declinava gli incombenti istruttori posti a carico delle parti pubbliche - al tempo della pronuncia rimasti inadempiuti - sospendendo interinalmente i provvedimenti gravati; all'esito della successiva camera di consiglio del 28.09.2022, esaminate le produzioni degli Enti resistenti e respinte le istanze di rinvio formulate da questi ultimi, accoglieva l'istanza cautelare con ordinanza n. 890/2022. 6. Le parti hanno articolato le proprie difese, insistendo per le rispettive conclusioni; in particolare, la difesa erariale ha prodotto per conto dell'intimata Agea documentata relazione di aggiornamento sui fatti di causa (doc. 1 depositato il 9.2.2024). 7. All'udienza pubblica del 21.03.2024 la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO 1. In via preliminare, deve essere respinta l'istanza di verificazione e consulenza tecnica d'ufficio proposta da parte ricorrente, essendo sufficienti, ai fini della decisione, le informazioni e i documenti versati in atti. 2. Parimenti in limine deve essere respinta l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato in merito alla carenza di legittimazione passiva dell'agente di riscossione rispetto alle censure sul merito della pretesa, le quali atterrebbero ad atti dell'ente impositore che effettuò l'iscrizione a ruolo. L'eccezione è infondata. Le questioni dedotte nel ricorso riguardano sia vizi della pretesa creditoria, sia vizi propri dell'intimazione di pagamento, talché risultano coinvolti entrambi gli enti intimati (T.A.R. Torino, sez. II, 20.12.2023 n. 1031). 3. In relazione al merito, limitatamente agli importi richiesti con riferimento alla annata 2000/2001, il ricorso merita accoglimento sulla base dell'intervenuto annullamento dei presupposti atti, come meglio descritti nella superiore narrativa in fatto. In particolare, la richiamata sentenza del Consiglio di Stato, Sezione II, n. 2821 del 14.4.2022 ha annullato i relativi atti di prelievo, così motivando: "Essendo, quindi, quella italiana una compensazione ormai considerata dalla giurisprudenza come basata su criteri difformi rispetto a quelli che si sarebbero dovuti utilizzare, in tale parte l'appello va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado. Da ciò discende che l'Amministrazione dovrà procedere ad un complessivo ricalcolo". La suddetta decisione interviene in riforma della sentenza resa in primo grado (Tar Lazio, Roma, II T, 7.5.2013 n. 4523), citata dall'Agea nella propria relazione in atti (deposito del 9.2.2024) ma ivi erroneamente indicata come passata in giudicato. Invero, i provvedimenti oggetto di annullamento si pongono a monte della serie di atti censurati nel presente giudizio sul piano giuridico e cronologico; questi ultimi, avvinti in un nesso di dipendenza strutturale e funzionale dai primi, traggono da questi - seppure per il tramite di ulteriori, concatenati atti intermedi comprendenti la cartella di pagamento - le proprie indispensabili condizioni di legittima esistenza e conseguente idoneità a dispiegare efficacia giuridica. In coerenza con il consolidato orientamento del Giudice di Appello, l'illegittimità ed il conseguente annullamento dell'atto presupposto determinano l'illegittimità di quello conseguente, venendo meno la situazione giuridica che costituisce la condizione unica e necessaria per la sua legittima esistenza: l'annullamento del provvedimento presupposto si ripercuote su quello presupponente, che è travolto e caducato (ex multis, Cons. Stato, III, 2.11.2021, n. 7312; Cons. Stato, III, 2.11.2021, n. 7312). Le innanzi tracciate coordinate interpretative trovano applicazione nella materia di cui è causa, consentendo di ritenere pacifico che l'annullamento giudiziale dei provvedimenti impositivi del prelievo supplementare per le c.d. quote latte travolga anche gli atti successivi, incluse le cartelle e le intimazioni di pagamento nelle more notificate, trattandosi di atti meramente esecutivi ed attuativi dell'illegittima pretesa creditoria (T.A.R. Piemonte, II, 3.4.2023, n. 306); non osta a tali conclusioni l'intervenuta declaratoria di inammissibilità delle impugnative rivolte avverso la cartella di pagamento, poiché quest'ultima si pone comunque a valle di tali atti, da cui trae in parte qua il proprio presupposto di esistenza. Conseguentemente, limitatamente alla annualità 2000/2001, l'intimazione di pagamento sub iudice deve essere annullata in parte qua, con assorbimento di tutte le residue doglianze mosse in relazione a tale periodo (ad eccezione della prescrizione, trattata unitariamente nel prosieguo della decisione) e fatti salvi gli eventuali successivi provvedimenti dell'Amministrazione. 4. In relazione alla prescrizione dei crediti denunciata in via principale con il primo motivo e oggetto di domanda di accertamento negativo in relazione agli importi richiesti, il Collegio ritiene valgano le considerazioni di seguito esposte. Gli atti gravati, in quanto intimazioni di pagamento costituenti mero invito prodromico all'esecuzione forzata non integranti nuovi ed autonomi atti impositivi, possono essere di regola oggetto di sindacato in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti agli atti impositivi da cui è sorto il debito, in caso di definitività dei presupposti prelievi (ex multis Cass. civ., V, 10.04.2013, n. 8704). Tanto premesso e riconosciuta, per giurisprudenza ormai consolidata, la natura ordinaria decennale della prescrizione dei crediti in argomento (ex multis: Cons. Stato, III, 7.11.2022, n. 9706; Cons. Stato, III, 12.04.2022, n. 2730; Cons. Stato, II, 28.12.2021, n. 8659; TAR Veneto, IV, 16.10.2023, n. 1456; TAR Lombardia, Brescia, II, 10.10.2023, n. 733), è pacifico che il relativo termine prescrizionale non possa dirsi spirato in relazione alle intimazioni de quibus. In particolare, in relazione all'intimazione 037 2021 90000385 22/000 di cui al punto 1. sub a) della superiore narrativa in fatto, poiché il presupposto atto risulta notificato nell'anno 2018, quindi meno di dieci anni prima della successiva intimazione; in relazione a quest'ultimo, inoltre, l'infruttuosa iniziativa impugnatoria da parte della stessa ricorrente, conclusasi con la richiamata declaratoria di inammissibilità del gravame, non consente di revocare in dubbio che tale atto abbia definitivamente consolidato i propri effetti, con la conseguenza che l'interessata non può dolersi, in sede di impugnazione della successiva intimazione di pagamento, di vizi propri della presupposta cartella, tra i quali rientra anche l'eventuale decorso del termine decennale a questa antecedente. In altri termini, la mancata o infruttuosa impugnazione dell'atto presupposto (cioè delle presupposte cartelle esattoriali) impedisce di contestarne in questa sede i profili di invalidità e gli effetti sostanziali: le relative doglianze, anche se proposte quali azioni di accertamento negativo della debenza delle somme richieste, debbono, pertanto, ritenersi inammissibili. A supporto delle rassegnate conclusioni, infatti, milita il tradizionale inquadramento della posizione giuridica soggettiva vantata dal ricorrente nelle controversie quale quella di cui è causa, come individuata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato: "tutte le questioni implicanti una contestazione dell'an o del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche attengono a posizioni di interesse legittimo ed originano da provvedimenti autoritativi, come tali soggetti al regime del consolidamento in atti definitivi se non impugnati nei termini (Cass., Sez. Un., ordinanze nn. 31370 e 31371 del 2018; Cons. Stato, sez. V, n. 2552 del 2019). (...) Non risulta pertanto ammissibile nella presente sede una domanda volta a porre nuovamente in discussione i presupposti di una intimazione implicitamente accettata dagli interessati e, comunque, mai impugnata" (Cons. Stato, III, 7.2.2023 n. 1318). Nel caso in esame, la definitività del prelievo (conseguente alla impossibilità di ulteriormente contestare in sede giurisdizionale le cartelle di pagamento assunte a presupposto degli atti impugnati) preclude alla ricorrente anche la facoltà di avvalersi degli arresti della Corte di Giustizia, i quali trovano un limite nell'inoppugnabilità dell'atto (TAR Veneto, IV, 16.10.2023, n. 1455; Cons. Stato, III, 17.5.2022, n. 3910). Né può valere la disapplicazione, in quanto l'incompatibilità comunitaria affermata dalla Corte di Giustizia (27.6.2019 -causa C-348/2018; 13.1.2022 -causa C 377/2019) non ha riguardato norme nazionali attributive del potere, bensì norme nazionali indicanti i criteri da seguire per l'esercizio del potere (provvedimenti sulla compensazione nazionale e sull'imputazione del prelievo). La domanda di accertamento negativo della debenza delle somme, ove evincibile dall'azione impugnatoria, non può che risolversi alla luce dei medesimi parametri, onde non vanificare le statuizioni in ultimo richiamate sulla base di una prospettazione della domanda giudiziale comunque rivolta, sul piano sostanziale, all'annullamento della pretesa di pagamento contenuta negli atti impugnati. Soccorre ulteriormente a supporto della soluzione sopra individuata la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, laddove esclude in ogni caso che possa sindacarsi la prescrizione di somme ove maturata prima della notifica di un atto presupposto (analogamente al caso di specie, cartella esattoriale) laddove quest'ultimo sia rimasto inoppugnato (ovvero, come nell'odierna fattispecie, non più impugnabile): "E' incontroverso che al contribuente venne notificata (...) una cartella di pagamento e che la stessa non venne impugnata dal contribuente stesso nei termini di legge, così acquisendo definitività . (...) Risulta pertanto evidente che qualsivoglia eccezione ad essa relativa, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica alla società della cartella di pagamento a questa diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale decorrente dalla pronuncia giudiziale sulla base del quale era stata emessa detta cartella), era assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perchè rimasto incontestato" (Cass. Civ., VI, ord. 7.2.2020 n. 3005). Anche secondo un recente e condivisibile indirizzo giurisprudenziale, "se la cartella di pagamento è divenuta definitiva, la successiva intimazione di pagamento può essere censurata solo per vizi propri e non per questioni imputabili all'atto presupposto, oramai divenuto insindacabile (v. TAR Piemonte, Sez. II, 18 aprile 2023 n. 335). Tanto in linea con l'orientamento generale per cui l'intimazione di pagamento riferita ad una cartella notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nulla od annullabile la cartella di pagamento presupposta (v. Cons. Stato, Sez. III, 17 maggio 2022 n. 3910). A fronte di cartella di pagamento divenuta definitiva, non si può eccepire l'intervenuta prescrizione del credito dell'Autorità pubblica allorché si impugni la successiva intimazione di pagamento. Né, evidentemente, una prescrizione del credito di AGEA può nella fattispecie dirsi intervenuta dopo la notificazione della cartella di pagamento, giacché le due intimazioni qui impugnate risultano posteriori di meno di tre anni rispetto alla prima" (TAR Emilia Romagna, Parma, I, 19.7.2023, n. 233). Ad abundantiam, Agea ha comunque prodotto la prova della notificazione in data 25.9.2012 di un atto interruttivo del termine prescrizionale (all. 11 produzione Agea del 9.2.2024) avente ad oggetto entrambe le annualità 2000/2001 e 2004/2005. Quanto alle somme riferibili alla annualità 2000/2001, l'intervenuto annullamento, per effetto di sentenza, dell'atto di prelievo - con conseguente invalidità derivata caducante degli atti gravati in questa sede, da intendersi estesa, in parte qua, alla prodromica cartella di pagamento - pur non consentendo la meccanica applicazione dei criteri sopra delineati, conduce comunque al rigetto della censura di prescrizione sotto altro e assorbente profilo. La prescrizione, infatti, non corre in pendenza del giudizio, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2945, comma 2, cod. civ., applicabile anche quando l'iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore: nella vicenda di cui è causa, proprio l'impugnazione, da parte dell'esponente, dell'originario atto di prelievo ne ha interrotto il decorso sino al passaggio in giudicato della pronuncia di accoglimento, intervenuta con la richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 2821/2022 resa in data 14.4.2022. Tale lettura è, invero, confortata sia dal dato letterale dell'art. 2943, comma 1, c.c. (che ricollega l'interruzione della prescrizione alla sola notificazione dell'atto introduttivo del giudizio senza indicare il soggetto che deve iniziare lo stesso) sia dalla ratio della previsione normativa, che è quella di mettere in quiescenza il meccanismo prescrizionale fintanto che l'accertamento dell'an o quantum della pretesa creditoria risulta ancora sub judice (Cons. Stato, VI, 2.1.2024 n. 64). Le considerazioni in ultimo esposte trovano applicazione anche in relazione alla seconda intimazione 037 2021 9000041956/000, ut supra sub. b), poiché il giudizio instaurato per l'annullamento del presupposto atto di prelievo si è concluso con decreto decisorio n. 2028 del 17.02.2012, contenente la relativa declaratoria di perenzione, senza che possa ritenersi decorso il decennio da tale evento, anche alla luce della sospensione della prescrizione prevista dal legislatore per il periodo dal 1° aprile al 15 luglio 2019 (art. 8 quinquies, commi 10, 10 bis e 10 ter, della legge n. 33/2009 e successive modifiche) e dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (art. 68 del D.L. n. 18/2020 e successive modifiche). 5. Non giunge a positivo esito lo scrutinio del secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto il lamentato contrasto tra la normativa interna e il diritto dell'Unione, poiché trattasi di argomento di merito da dedursi al più nell'ambito dell'impugnazione avverso le prodromiche cartelle di pagamento ovvero i presupposti atti di prelievo, atteso che, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa "la violazione del diritto comunitario implica soltanto un vizio di legittimità con conseguente annullabilità dell'atto amministrativo, in quanto l'art. 21 septies L. n. 241 del 1990 ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento, senza includervi la violazione del diritto comunitario, salva l'ipotesi in cui ad essere in contrasto con il precetto del diritto dell'Unione europea sia la norma attributiva del potere, e non - come nel caso in esame - le modalità di applicazione di essa" (cfr. Cons. Stato, II, 4.3.2022, n. 1560), con conseguente inammissibilità del motivo. 6. Parimenti inammissibile risulta anche l'ulteriore censura articolata con il terzo motivo di ricorso: nuovamente l'esponente contesta profili attinenti l'an e il quantum della pretesa di cui è causa che avrebbero dovuto essere sollevati nella pertinente sede impugnatoria avverso le presupposte cartelle esattoriali ovvero i presupposti atti di prelievo, deducendo l'inattendibilità dei dati posti da Agea alla base delle proprie determinazioni, attualmente al vaglio dell'autorità giudiziaria penale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14.12.2022, n. 10947; Cons. Stato, Sez. III, 17.05.2022, n. 3910); in ogni caso, il Collegio segnala che tali argomenti sono stati respinti nel merito da numerose pronunce dell'adito Tribunale, sulla base del non soddisfatto onere probatorio, ovvero della insufficienza dell'argomento circa l'inattendibilità complessiva dei dati - comunque non acclarata in via definitiva - ai fini dell'annullamento del singolo provvedimento (ex multis T.A.R. Piemonte, II, 30.5.2023, n. 500; T.A.R. Piemonte, II, 5.4.2023, n. 314; T.A.R. Piemonte, II, 3.4.2023, n. 304; T.A.R. Piemonte, II, 4.01.2023, n. 10); 7. La quarta censura, con cui l'esponente deduce sotto plurimi profili la sussistenza del vizio di difetto di istruttoria e carenza di motivazione, ritenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto verificare gli importi richiesti sia alla luce delle pronunce richiamate nel terzo motivo di ricorso - idonee a sollevare dubbi in merito all'attendibilità dei dati - sia sulla base del meccanismo di compensazione delle somme dovute di cui è causa con i contributi comunitari - con conseguente, necessario scomputo delle somme già trattenute -, non è condivisibile. L'interessata non documenta né dettaglia nel gravame tale ultima compensazione, né è dato comprendere se questa risalga a prima della notifica della presupposta cartella di pagamento, nel qual caso la censura sarebbe inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere dedotta mediante impugnazione della cartella medesima. In ogni caso, è vero che, all'interno della disciplina in materia di aiuti PAC (Politica Agricola Comunitaria), opera un meccanismo di compensazione impropria tra i debiti del produttore a titolo di prelievo supplementare e i crediti di tale produttore a titolo di aiuti agricoli, in quanto poste di dare e avere appartenenti al medesimo rapporto giuridico disciplinato dal diritto dell'Unione europea (art. 8 ter d.l. 5/2009). Tuttavia, il sol fatto che, nel corso degli anni, gli organismi pagatori nazionali abbiano operato delle trattenute sugli aiuti comunitari spettanti al produttore non dimostra che siffatte trattenute abbiano permesso di recuperare, in tutto o in parte, il prelievo supplementare oggi portato in riscossione. Infatti, stante la molteplicità delle poste reciproche di dare e avere emergenti nell'ambito di un rapporto giuridico pluriennale, le trattenute sugli aiuti agricoli potrebbero essere state effettuate per compensare altri debiti del produttore. Poiché, mediante consultazione del registro nazionale dei debiti di cui all'art. 8 ter d.l. 5/2009, il produttore ha piena contezza della propria posizione debitoria verso l'Unione, questi è onerato di dimostrare che le trattenute subite sugli aiuti agricoli (poste di credito) si riferiscano al prelievo supplementare oggetto di giudizio e lo abbiano estinto, in tutto o in parte, attraverso il suddetto meccanismo di compensazione impropria. Orbene, parte ricorrente non ha soddisfatto il proprio onere probatorio, essendosi limitata a una generica deduzione sul punto (TAR Piemonte, II, 30.3.2023, n. 288). Per il resto valgono le considerazioni e i principi esposti nella trattazione delle tre precedenti doglianze. Infatti, per quanto concerne l'asserito inadempimento dell'obbligo di riverificare l'importo dovuto, depone in senso contrario la dirimente circostanza che le presupposte cartelle di pagamento abbiano definitivamente determinato il prelievo supplementare e non risultino più impugnabili: l'intimazione di pagamento è atto conseguenziale, emesso allo scopo di rivitalizzare la cartella di pagamento (ormai inefficace ai fini esecutivi), allorquando l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno. Quanto al suo contenuto, l'ingiunzione di pagamento non è altro che la risultante di una o più cartelle in precedenza notificate e riprodotte nell'ingiunzione, delle quali si chiede il pagamento. La differenza tra la cartella e l'intimazione è il termine per adempiere (nel caso della cartella sessanta giorni; nel caso dell'ingiunzione, cinque giorni) e la riapertura del termine per l'espropriazione forzata da parte della seconda. Parimenti, l'ulteriore argomento con il quale la ricorrente deduce il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti e delle ragioni (anche solo per relationem) per procedere alla riscossione a mezzo ruolo, non è suscettibile di positiva valutazione, atteso che ciascuna intimazione impugnata contiene un chiaro rinvio alla cartella di pagamento con indicazione degli estremi identificativi e della data di notifica. 8. Il quinto motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce che sono nulle le cartelle esattoriali che contengono solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza l'indicazione del procedimento di calcolo degli stessi e delle singole aliquote prese a base delle varie annualità, non può essere accolto, risultando, in primo luogo, inammissibile, in quanto afferente ai contenuti delle cartelle di pagamento, quali atti prodromici e, comunque, non fondato nel merito, sulla base del dirimente profilo di predeterminazione legale degli interessi applicati: risulta "predeterminata dalla legge, per cui la liquidazione stessa si risolve in una operazione matematica, che il contribuente può conseguentemente verificare facendo riferimento ai tassi determinati ex lege... (cfr. Cass. Civile, Sez. VI, 15.02.2019, n. 4668; Cass., Sez. V, 27.03.2019, n. 8508)" (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 3 aprile 2023, n. 304; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 16 febbraio 2022, n. 130). In altri termini, l'intimazione di pagamento deve limitarsi ad attualizzare il debito di interessi già individuato in modo dettagliato e completo nell'atto genetico. Sarà semmai onere del contribuente contestare la quantificazione degli interessi operata nell'intimazione ove risulti incoerente rispetto all'originaria pretesa per interessi, evidenziandone in tutto o in parte la non conformità rispetto al contenuto dell'obbligazione degli interessi determinata nell'atto genetico (Cass., S.U., 14.7.2022, n. 22281). Nel caso di specie l'obbligo motivazionale è stato assolto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione mediante l'indicazione del rispettivo atto presupposto, della causale del credito e della norma di riferimento per il calcolo degli interessi di mora, mentre la ricorrente non ha opposto alla quantificazione operata nell'atto impugnato un proprio calcolo degli interessi comportante un risultato diverso. In conclusione, il ricorso deve essere accolto limitatamente alle somme richieste per l'annata lattiera 2000/2001 e respinto per il resto. La spese di giudizio possono trovare integrale compensazione sulla base della parziale, reciproca soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati: Gianluca Bellucci - Presidente Marco Costa - Referendario, Estensore Stefania Caporali - Referendario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 477 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- (al quale è subentrato, quale ricorrente, -OMISSIS-) ed -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Vi. Pa., con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia; contro Comune di-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pa. Go., con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia; nei confronti Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia; sul ricorso numero di registro generale 479 del 2019, proposto da -OMISSIS- (al quale è subentrato, quale ricorrente, -OMISSIS-) ed -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Vi. Pa., con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia; contro Comune di-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pa. Go., con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia; nei confronti Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia; sul ricorso numero di registro generale 511 del 2019, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS- (al quale è subentrato, quale ricorrente, -OMISSIS-), rappresentati e difesi dall'avvocato Vi. Pa., con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia; contro Comune di-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pa. Go., con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia; nei confronti Ministero Difesa, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio; per l'annullamento: per quanto riguardo il ricorso introduttivo iscritto al n. r.g. 477 del 2019: - del provvedimento d'acquisizione del Comune di-OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, (doc. n. 1), notificato il -OMISSIS-, con cui il Direttore della Ripartizione Patrimonio-Espropriazioni -OMISSIS- ha dichiarato l'intervenuta acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di-OMISSIS- degli immobili di proprietà dei ricorrenti localizzati in via -OMISSIS-,-OMISSIS- e contraddistinti al Catasto Fabbricati Terreni al foglio -OMISSIS- mappale -OMISSIS-subalterno -OMISSIS- (ex foglio-OMISSIS-mappali -OMISSIS-); - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti al predetto provvedimento ancorché non noti, ivi compresa la consulenza tecnica, l'ordinanza di demolizione di opere edilizie n. -OMISSIS- adottata dal Comune di-OMISSIS- - Direttore della Ripartizione Programmazione territoriale e urbanistica, -OMISSIS-(doc. n. 2) e il verbale del comando di Polizia Municipale della Città di-OMISSIS-, del-OMISSIS- (doc. n. 3); per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso iscritto al n. r.g. 477 del 2019 presentati da -OMISSIS- ed -OMISSIS- il 22.07.2019: - del provvedimento d'acquisizione del Comune di-OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, (doc. n. 1), notificato il -OMISSIS-, con cui il Direttore della Ripartizione Patrimonio-Espropriazioni -OMISSIS- ha dichiarato l'intervenuta acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di-OMISSIS- degli immobili di proprietà dei ricorrenti localizzati in via -OMISSIS-,-OMISSIS-, e contraddistinti al Catasto Fabbricati Terreni al foglio -OMISSIS- mappale -OMISSIS-subalterno -OMISSIS- (ex foglio-OMISSIS-mappali -OMISSIS-); - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti al predetto provvedimento ancorché non noti, ivi compresa la consulenza tecnica, l'ordinanza di demolizione di opere edilizie n. -OMISSIS- adottata dal Comune di-OMISSIS-, Direttore della Ripartizione Programmazione territoriale e urbanistica, geom. -OMISSIS-, (doc. n. 2) e il verbale del comando di Polizia Municipale della Città di-OMISSIS-, del-OMISSIS- (doc. n. 3); per quanto concerne il ricorso introduttivo iscritto al n. r.g. 479 del 2019: - del provvedimento d'acquisizione del Comune di-OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, (doc. n. 1), notificato il -OMISSIS-, con cui il Direttore della Ripartizione Patrimonio-Espropriazioni -OMISSIS- ha dichiarato l'intervenuta acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di-OMISSIS- degli immobili di proprietà dei ricorrenti localizzati in via -OMISSIS-,-OMISSIS- e contraddistinti al Catasto Fabbricati Terreni al foglio -OMISSIS- mappale -OMISSIS-subalterno-OMISSIS- (ex foglio-OMISSIS-mappali -OMISSIS-); - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti al predetto provvedimento ancorché non noti, ivi compresa la consulenza tecnica, l'ordinanza di demolizione di opere edilizie n. -OMISSIS- adottata dal Comune di-OMISSIS-, Direttore della Ripartizione Programmazione territoriale e urbanistica, geom. -OMISSIS-, (doc. n. 2) e il verbale del comando di Polizia Municipale della Città di-OMISSIS- del-OMISSIS- (doc. n. 3); per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso introduttivo iscritto al n. r.g. 479/2019 presentati dal sig. -OMISSIS- ed -OMISSIS- il 22.07.2019: - del provvedimento d'acquisizione del Comune di-OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, (doc. n. 1), notificato il -OMISSIS-, con cui il Direttore della Ripartizione Patrimonio-Espropriazioni -OMISSIS- ha dichiarato l'intervenuta acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di-OMISSIS- degli immobili di proprietà dei ricorrenti localizzati in via -OMISSIS-,-OMISSIS-, e contraddistinti al Catasto Fabbricati Terreni al foglio -OMISSIS- mappale -OMISSIS-subalterno-OMISSIS- (ex foglio-OMISSIS-mappali -OMISSIS-); - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti al predetto provvedimento ancorché non noti, ivi compresa la consulenza tecnica, l'ordinanza di demolizione di opere edilizie n. -OMISSIS- adottata dal Comune di-OMISSIS-, Direttore della Ripartizione Programmazione territoriale e urbanistica, geom. -OMISSIS-, (doc. n. 2) e il verbale del comando di Polizia Municipale della Città di-OMISSIS- del-OMISSIS- (doc. n. 3); per quanto riguarda il ricorso introduttivo iscritto al n. r.g. 511 del 2019: - del provvedimento d'acquisizione del Comune di-OMISSIS- -OMISSIS- del -OMISSIS-, (doc. n. 1), notificato il -OMISSIS-, con cui il Direttore della Ripartizione Patrimonio-Espropriazioni -OMISSIS- ha dichiarato l'intervenuta acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di-OMISSIS- degli immobili di proprietà dei ricorrenti localizzati in via -OMISSIS-,-OMISSIS- e contraddistinti al Catasto Fabbricati Terreni al foglio -OMISSIS- mappale -OMISSIS-subalterno-OMISSIS- (ex foglio-OMISSIS-mappali -OMISSIS-, -OMISSIS-); - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti al predetto provvedimento ancorché non noti, ivi compresa la consulenza tecnica, l'ordinanza di demolizione di opere edilizie -OMISSIS- adottata dal Comune di-OMISSIS-, Direttore della Ripartizione Programmazione territoriale e urbanistica, geom. -OMISSIS-, (doc. n. 2) e il verbale del comando di Polizia Municipale della Città di-OMISSIS- del -OMISSIS- (doc. n. 3); per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso iscritto al n. r.g. 511/2019 presentati dalla signora -OMISSIS- e -OMISSIS- il 22.07.2019: - del provvedimento d'acquisizione del Comune di-OMISSIS- -OMISSIS- del -OMISSIS-, (doc. n. 1), notificato il -OMISSIS-, con cui il Direttore della Ripartizione Patrimonio-Espropriazioni -OMISSIS- ha dichiarato l'intervenuta acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di-OMISSIS- degli immobili di proprietà dei ricorrenti localizzati in via -OMISSIS-,-OMISSIS- e contraddistinti al Catasto Fabbricati Terreni al foglio -OMISSIS- mappale -OMISSIS-subalterno-OMISSIS- (ex foglio-OMISSIS-mappali -OMISSIS-, -OMISSIS-); - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti al predetto provvedimento ancorché non noti, ivi compresa la consulenza tecnica, l'ordinanza di demolizione di opere edilizie -OMISSIS- adottata dal Comune di-OMISSIS-, Direttore della Ripartizione Programmazione territoriale e urbanistica, geom. -OMISSIS-, (doc. n. 2) e il verbale del comando di Polizia Municipale della Città di-OMISSIS- del -OMISSIS- (doc. n. 3). Visti i ricorsi principali e i ricorsi per motivi aggiunti, unitamente ai relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comune di-OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2024 la dott.ssa Stefania Caporali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con ricorso iscritto al n. r.g. 477/2019 la sig.ra -OMISSIS- e il sig. -OMISSIS- hanno impugnato il provvedimento n. -OMISSIS- di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di-OMISSIS- degli immobili di proprietà dei ricorrenti, localizzati nel Comune di-OMISSIS-, via -OMISSIS- e contraddistinti al foglio -OMISSIS- mappale -OMISSIS-, subalterni -OMISSIS-, nonché la presupposta ordinanza di demolizione -OMISSIS- (già oggetto di sentenza definitiva n. -OMISSIS-, sfavorevole ai ricorrenti) sollevando le seguenti censure: I. Illegittimità del Provvedimento d'acquisizione Comune di-OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (doc. n. 1). Violazione di legge. Violazione degli artt. 3, 7, 8, 9, 10 l. n. 241/1990. Violazione dell'art. 31, co. 2 e 3, d.P.R. n. 380/2001. Violazione art. 42 Cost. Violazione del principio di proporzionalità . II. Illegittimità del Provvedimento d'acquisizione Comune di-OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (doc. n. 1). Eccesso di potere per erroneità, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti di fatto e di diritto e difetto d'istruttoria. Violazione dell'art. 31, co. 3, d.P.R. n. 380/2001. III. Illegittimità del Provvedimento d'acquisizione Comune di-OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (doc. n. 1). Illegittimità derivata. IV. Illegittimità del Provvedimento d'acquisizione Comune di-OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (doc. n. 1). Eccesso di potere per erroneità, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti di fatto e di diritto e difetto d'istruttoria. Violazione art. 29 Cost.. Violazione dell'art. 8 Convenzione Europea diritti dell'Uomo, dell'art. 1. Protocollo Addizionale. Violazione dell'art. 31, co. 3, d.P.R. n. 380/2001. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 22.07.2019 i signori -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno impugnato i medesimi atti, sollevando le ulteriori seguenti censure: I. Illegittimità degli atti impugnati indicati in epigrafe. Violazione di legge. Violazione degli artt. 3, 7, 8, 9, 10 l. n. 241/1990. Violazione dell'art. 31, co. 2 e 3, d.P.R. n. 380/2001. Violazione art. 42 Cost. Violazione del principio di proporzionalità . II. Illegittimità degli atti impugnati indicati in epigrafe. Eccesso di potere per erroneità, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti di fatto e di diritto e difetto d'istruttoria. Violazione dell'art. 31, co. 3, d.P.R. n. 380/2001. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, che ha chiesto che sia dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguente sua estromissione dal giudizio e con vittoria delle spese di lite. Si è costituito in giudizio anche il comune di-OMISSIS-, chiedendo il rigetto del ricorso. In data 26.01.2023 il sig. -OMISSIS- si è costituito nel giudizio iscritto al n. 477/2019 per evitarne l'interruzione, stante l'avvenuta morte dell'originario ricorrente -OMISSIS- in data 5.04.2021. Con ricorso iscritto al n. r.g. 479/2019 la sig.ra -OMISSIS- e il sig. -OMISSIS- hanno impugnato il provvedimento n. -OMISSIS- di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di-OMISSIS- degli immobili di proprietà dei ricorrenti, localizzati nel Comune di-OMISSIS-, via -OMISSIS- e contraddistinti al foglio -OMISSIS- mappale -OMISSIS-, subalterni-OMISSIS-, nonché la presupposta ordinanza di demolizione -OMISSIS-, sollevando le seguenti censure: I. Illegittimità del Provvedimento d'acquisizione Comune di-OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (doc. n. 1). Violazione di legge. Violazione degli artt. 3, 7, 8, 9, 10 l. n. 241/1990. Violazione dell'art. 31, co. 2 e 3, d.P.R. n. 380/2001. Violazione art. 42 Cost. Violazione del principio di proporzionalità . II. Illegittimità del Provvedimento d'acquisizione Comune di-OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (doc. n. 1). Eccesso di potere per erroneità, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti di fatto e di diritto e difetto d'istruttoria. Violazione dell'art. 31, co. 3, d.P.R. n. 380/2001. III. Illegittimità del Provvedimento d'acquisizione Comune di-OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (doc. n. 1). Illegittimità derivata. IV. Illegittimità del Provvedimento d'acquisizione Comune di-OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (doc. n. 1). Eccesso di potere per erroneità, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti di fatto e di diritto e difetto d'istruttoria. Violazione art. 29 Cost.. Violazione dell'art. 8 Convenzione Europea diritti dell'Uomo, dell'art. 1. Protocollo Addizionale. Violazione dell'art. 31, co. 3, d.P.R. n. 380/2001. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 22.07.2019, i signori -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno impugnato i medesimi atti già gravati con l'atto introduttivo del giudizio, sollevando le ulteriori seguenti censure: I. Illegittimità degli atti impugnati indicati in epigrafe. Violazione di legge. Violazione degli artt. 3, 7, 8, 9, 10 l. n. 241/1990. Violazione dell'art. 31, co. 2 e 3, d.P.R. n. 380/2001. Violazione art. 42 Cost. Violazione del principio di proporzionalità . II. Illegittimità degli atti impugnati indicati in epigrafe. Eccesso di potere per erroneità, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti di fatto e di diritto e difetto d'istruttoria. Violazione dell'art. 31, co. 3, d.P.R. n. 380/2001. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, eccependo il difetto di legittimazione passiva, con conseguente sua estromissione dal giudizio e vittoria delle spese di lite. Si è costituito in giudizio anche il comune di-OMISSIS-, chiedendo il rigetto del ricorso. In data 26.01.2023 il sig. -OMISSIS- si è costituito nel giudizio iscritto al n. 479/2019 per evitarne l'interruzione, stante l'avvenuta morte dell'originario ricorrente -OMISSIS- in data 5.04.2021. Con ricorso iscritto al n. r.g. 511/2019 la sig.ra -OMISSIS- e il sig. -OMISSIS- hanno impugnato il provvedimento -OMISSIS- di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di-OMISSIS- degli immobili di proprietà dei ricorrenti, localizzati nel Comune di-OMISSIS-, via -OMISSIS- e contraddistinti al foglio -OMISSIS- mappale -OMISSIS-, subalterni-OMISSIS-, nonché la presupposta ordinanza di demolizione-OMISSIS-, sollevando le seguenti censure: I. Illegittimità del Provvedimento d'acquisizione Comune di-OMISSIS- -OMISSIS- del -OMISSIS- (doc. n. 1). Violazione di legge. Violazione degli artt. 3, 7, 8, 9, 10 l. n. 241/1990. Violazione dell'art. 31, co. 2 e 3, d.P.R. n. 380/2001. Violazione art. 42 Cost. Violazione del principio di proporzionalità . II. Illegittimità del Provvedimento d'acquisizione Comune di-OMISSIS- -OMISSIS- del -OMISSIS- (doc. n. 1). Eccesso di potere per erroneità, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti di fatto e di diritto e difetto d'istruttoria. Violazione dell'art. 31, co. 3, d.P.R. n. 380/2001. III. Illegittimità del Provvedimento d'acquisizione Comune di-OMISSIS- -OMISSIS- del -OMISSIS- (doc. n. 1). Illegittimità derivata. IV. Illegittimità del Provvedimento d'acquisizione Comune di-OMISSIS- -OMISSIS- del -OMISSIS- (doc. n. 1). Eccesso di potere per erroneità, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti di fatto e di diritto e difetto d'istruttoria. Violazione art. 29 Cost.. Violazione dell'art. 8 Convenzione Europea diritti dell'Uomo, dell'art. 1. Protocollo Addizionale. Violazione dell'art. 31, co. 3, d.P.R. n. 380/2001. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 22.07.2019, i signori -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno impugnato i medesimi atti già gravati con il ricorso introduttivo, sollevando le ulteriori seguenti censure: I. Illegittimità degli atti impugnati indicati in epigrafe. Violazione di legge. Violazione degli artt. 3, 7, 8, 9, 10 l. n. 241/1990. Violazione dell'art. 31, co. 2 e 3, d.P.R. n. 380/2001. Violazione art. 42 Cost. Violazione del principio di proporzionalità . II. Illegittimità degli atti impugnati indicati in epigrafe. Eccesso di potere per erroneità, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti di fatto e di diritto e difetto d'istruttoria. Violazione dell'art. 31, co. 3, d.P.R. n. 380/2001. Si è costituito in giudizio anche il comune di-OMISSIS-, chiedendo il rigetto del ricorso. In data 26.01.2023 il sig. -OMISSIS- si è costituito nel giudizio iscritto al n. 511/2019 per evitarne l'interruzione, stante l'avvenuta morte dell'originario ricorrente -OMISSIS- in data 5.04.2021. All'udienza del 23.01.2024 le cause sono state discusse dai difensori dei ricorrenti e del Comune di-OMISSIS-, mentre l'Avvocatura dello Stato di Torino ha depositato note d'udienza con richiesta di passaggio in decisione della causa senza discussione. All'esito della discussione orale, il Collegio ha riservato tutte e tre le cause in decisione. DIRITTO 1. In via preliminare occorre procedere alla riunione dei tre ricorsi in epigrafe, per ragioni di evidente connessione oggettiva e soggettiva. Sempre in via preliminare il Collegio ritiene di accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, sollevata dell'Avvocatura dello Stato di Torino nei giudizi iscritto al n. r.g. 477/2019 e 479/2019, per estraneità dell'ente a siffatti giudizi, come confermato dalla circostanza che gli stessi ricorrenti hanno notificato il ricorso al Ministero della Difesa ai dichiarati fini di mera notizia della lite. 2. Passando alla disamina del merito dei gravami, il Collegio reputa opportuno procedere alla trattazione unitaria dei tre ricorsi riuniti che - pur differendo per la tipologia di abusi contestati e per il numero cronologico delle ordinanze di demolizione/provvedimenti di acquisizione gratuita al patrimonio adottati dall'amministrazione e oggetto di impugnazione - dipendono dalla risoluzione delle medesime questioni giuridiche. 3. Con la prima censura, dedotta con i tre ricorsi, i ricorrenti deducono che l'ordinanza di demolizione ha riportato come allegato una planimetria recante un'indicazione meramente orientativa delle aree da acquisire e che è mancata la comunicazione di avvio del procedimento di definizione della superficie da acquisire. La doglianza è infondata. I ricorrenti hanno pacificamente avuto conoscenza dell'ordinanza di demolizione, con la conseguenza che sono stati messi in grado di partecipare al procedimento che ha portato all'adozione del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale. L'indicazione, nel provvedimento di demolizione, delle aree da acquisire, equivale ad un avvio del procedimento finalizzato alla loro acquisizione gratuita, cosicché l'eventuale erroneità della quantificazione della loro superficie, contenuta nell'ordine di demolizione, appare irrilevante in tale sede, poiché la misura dell'area indicata nell'ordine di demolizione non costituisce determinazione definitiva ma consente comunque all'interessato di interloquire con il Comune, chiamato a determinare in via definitiva, successivamente, la superficie da acquisire, a fronte dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, col provvedimento finale di acquisizione al patrimonio comunale. Invero, non vi è alcun obbligo di specificare, già in sede di ordinanza di demolizione, con precisione l'area che verrà acquisita al patrimonio, potendo la stessa essere meglio individuata nel successivo provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune; in questo senso si è costantemente espressa la giurisprudenza, che, distinguendo tra l'ordinanza di demolizione e il provvedimento di acquisizione gratuita, ha affermato che "l'indicazione dell'area è requisito necessario ai fini dell'acquisizione, che costituisce distinta misura sanzionatoria" (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 novembre 2023, n. 10133; Cons. Stato, sez. VI, 24 novembre 2023, n. 10101; Cons. Stato, sez. VI, 30 ottobre 2023, n. 9348). 4. E' invece fondata la prima doglianza avanzata nei tre ricorsi introduttivi e riproposta, dopo l'esito dell'accesso ai documenti amministrativi, nei motivi aggiunti, nella parte incentrata sul difetto di motivazione del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di una superficie maggiore di quella dell'area di sedime dei manufatti abusivi; in particolare, sarebbero mancate la motivazione circa l'interesse pubblico sotteso a tale determinazione e l'indicazione delle modalità di determinazione della superficie, inoltre l'amministrazione avrebbe omesso di motivare in ordine sia alla necessità del nuovo accatastamento sia alla prevista acquisizione del terreno (-OMISSIS-) che consente lo sbocco in strada dell'immobile dei ricorrenti. La doglianza è fondata, nei sensi appresso precisati. Secondo un indirizzo giurisprudenziale granitico, inaugurato dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 14/2017, il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune dell'area ove insistono gli abusi non deve essere sorretto da una particolare motivazione, sussistendo un interesse pubblico in re ipsa alla repressione degli abusi, né si richiede che l'amministrazione debba compiere alcuna comparazione con l'interesse privato sacrificato e ciò anche qualora sia decorso un notevole lasso di tempo dalla commissione dell'abuso, stante il carattere vincolato e conseguenziale di tale provvedimento ad esito della mancata esecuzione, da parte del privato, dell'ordine di demolizione (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 11 ottobre 2023, n. 15018; id., 11 novembre 2022, n. 14687; Cons. St., Sez. II, 11 gennaio 2023, n. 360; Consiglio di Stato, sez. VI, 09.06.2020, n. 3686); inoltre, a fronte di un'attività edilizia posta in essere sine titulo, la prolungata inerzia dell'amministrazione non può certo determinare il radicarsi in capo al privato, il quale non è stato destinatario di alcun provvedimento favorevole, di una posizione di legittimo affidamento meritevole di tutela (cfr. Cons. St., Sez. VIII, 25 gennaio 2023, n. 892; Cons. St., Sez. VI, 23 giugno 2023, n. 6198). Irrilevanti sono le eccezioni sollevate da parte resistente in ordine alla sussistenza di un giudicato sulle ordinanze di demolizione, atteso che l'individuazione dell'esatta area da acquisire deve avvenire con il provvedimento di acquisizione. Tuttavia, qualora tale provvedimento preveda un'area di sedime maggiore rispetto a quella occupata dai manufatti abusivi, è necessaria una motivazione puntuale. Nel caso di specie la superficie da acquisire è stata quantificata dal Comune nel modo seguente: -in complessivi mq. 607.93 (quanto agli abusi contestati con l'ordinanza -OMISSIS-, cfr. doc. 8 del Comune di-OMISSIS- e p. 3 del ricorso per motivi aggiunti r.g. 477/2019); - in complessivi mq. 1391,49 (quanto agli abusi contestati con l'ordinanza -OMISSIS-, cfr. doc. 8 del Comune di-OMISSIS- e pp. 5-6 del ricorso per motivi aggiunti r.g. 479/2019); - in complessivi mq. 116,70 (quanto agli abusi contestati con l'ordinanza-OMISSIS-, cfr. doc. 8 del Comune di-OMISSIS- e p. 3 del ricorso per motivi aggiunti r.g. 511/2019). Trattasi di estensioni largamente eccedenti quelle proprie degli abusi edilizi. Orbene, con riferimento alla maggior area che l'amministrazione disponga di acquisire rispetto ai manufatti abusivi è necessario che il provvedimento (per la parte di superficie eccedente l'area di sedime) sia puntualmente motivato. Tanto è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza, secondo la quale "se l'acquisizione dell'area di sedime costituisce un effetto automatico dell'inottemperanza, come chiarito a più riprese (cfr., da ultimo, la sentenza della Sezione del 26/8/2016 n. 4104), lo stesso non può dirsi per la maggiore superficie, occorrendo in tal caso che l'ordinanza di demolizione contenga la specifica determinazione sulla scelta di estendere l'acquisizione oltre l'area di sedime e fino a dieci volte la superficie occupata dall'abuso" (ex multis, T.A.R. Catania, sez. I, 6 settembre 2021, n. 2734) e resta ferma "la necessità di un provvedimento amministrativo che definisca l'oggetto dell'acquisizione al patrimonio comunale attraverso la quantificazione e la perimetrazione dell'area sottratta al privato (cfr. T.A.R. Veneto, II, 11.10.2011, n. 1540, T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 5.5.2016, n. 2279; 5.7.2017, n. 3631). Proprio perché non può ragionevolmente ritenersi che il legislatore abbia rimesso la determinazione dell'ulteriore area acquisibile al puro arbitrio dell'Amministrazione, quest'ultima è tenuta a specificare, volta per volta, in motivazione le ragioni che rendono necessario disporre l'ulteriore acquisto, nonché ad indicare con precisione l'area di cui viene disposta l'acquisizione" (cfr. T.A.R. Catania, sez. I, 28 febbraio 2023, n. 640). Le stesse considerazioni valgono per la porzione di terreno la cui acquisizione appare finalizzata ad assicurare lo sbocco sulla strada. 5. Con la seconda censura i ricorrenti contestano il provvedimento impugnato anche perché lo stesso non tiene conto dell'avvenuta parziale demolizione delle opere abusive indicate nell'ordinanza n. -OMISSIS- e, segnatamente, di una tettoia (realizzata in prolungamento del fabbricato abitativo) delle dimensioni di mt. 6,50 x 19,30. La disposta acquisizione sarebbe dunque illegittima "per eccesso di potere e violazione dell'art. 31, co. 3, d.P.R. n. 380/2001" con riguardo alla quantificazione dell'area da acquisire, da cui dovrebbe essere dedotta quella riferita alla tettoia (cfr. pp. 8-9 del ricorso). La censura non è fondata. A fronte del verbale della polizia municipale del -OMISSIS-, che fa piena prova fino a querela di falso di quanto accertato dai organi accertatori, i ricorrenti non hanno invero fornito la prova contraria di aver ottemperato entro novanta giorni dalla notifica dell'ordinanza di demolizione, avvenuta in data -OMISSIS- (doc. 3 depositato dai ricorrenti); all'infruttuoso scadere dell'indicato termine di novanta giorni, infatti, si verifica ex lege "l'acquisizione al patrimonio comunale dell'area di sedime, oltre che di quella necessaria ad edificare opere analoghe a quelle abusive" (cfr. ex multis T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 23.01.2023, n. 137). 6. I tre ricorsi introduttivi e i tre ricorsi per motivi aggiunti devono dunque essere accolti in parte qua per difetto di motivazione del provvedimento di acquisizione della maggiore area di sedime, fermo restando il potere dell'amministrazione di rideterminarsi. 7. Il Collegio reputa poi inammissibile il terzo motivo di gravame, formulato coi tre ricorsi introduttivi riuniti e volto a censurare il provvedimento d'acquisizione per illegittimità derivata dalla nota con cui il Comune di-OMISSIS- ha negato l'avvio del procedimento amministrativo d'autotutela relativo alle ordinanze di demolizione presupposte agli atti di acquisizione oggetto di impugnazione. Tale nota è stata gravata con ricorso iscritto al n. r.g. -OMISSIS-per plurime censure, che non possono tuttavia estendersi al provvedimento di acquisizione, atteso che non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità e dipendenza tra i procedimenti in questione. 8. Deve dunque respingersi l'istanza di sospensione del presente giudizio formulata dai ricorrenti in attesa della definizione del giudizio di appello (depositato dai ricorrenti in data 26/10/2023, cfr. p. 2 della memoria di replica del Comune di-OMISSIS- depositata il 3.01.2024 e schermata del sito di giustizia amministrativa, depositata doc. 20 depositato da parte ricorrente) avverso la sentenza del TAR Piemonte n. -OMISSIS- (emessa a definizione del primo grado di giudizio iscritto al n. -OMISSIS-), con cui il questo TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando nella motivazione che "a fronte di provvedimenti definitivi non sussiste un obbligo di provvedere in autotutela su istanza dell'interessato, in quanto, diversamente opinando, si verificherebbe un'agevole elusione del termine di proposizione del ricorso o della disciplina in tema di formazione del giudicato. Infatti, è principio generalmente riconosciuto quello secondo cui la richiesta di riesame non ingenera alcun obbligo di provvedere in capo all'ente destinatario, non potendosi configurare nessun obbligo dell'Amministrazione di rideterminarsi" (cfr. p. 3 della sentenza n. -OMISSIS-, doc. 18 depositato dagli odierni ricorrenti). 9. E' poi infondata la quarta censura proposta nei tre ricorsi introduttivi, nella parte incentrata sul difetto di istruttoria in ordine alla mancata individuazione del responsabile dell'abuso. Il Collegio rimarca, da un lato, l'autonomia del procedimento penale con quello instaurato davanti a questo TAR e, dall'altro lato, che la sentenza che ha definito il procedimento penale non contiene un accertamento di responsabilità, trattandosi di una sentenza di estinzione del giudizio per intervenuta prescrizione. E' pacifico peraltro che i ricorrenti sono proprietari dei fabbricati abusivi e risulta dalla documentazione in atti che, alla luce degli accertamenti compiuti dall'amministrazione, nei loro confronti è stata emessa un'ordinanza di demolizione definitiva (poiché sulla stessa si è ormai formato il giudicato) per realizzazione di fabbricati in assenza del prescritto permesso di costruire, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 (doc. 8 depositato dal Comune di-OMISSIS-). A fronte di tali circostanze, i ricorrenti non hanno fornito la prova contraria, essendosi limitati a dedurre - nel proprio ricorso - che il Comune non avrebbe valutato la responsabilità dell'abuso. Invero, la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione entro il termine da esso fissato comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dal precedente illecito commesso con la realizzazione delle opere abusive; ciò premesso, l'inottemperanza - anche da parte del proprietario - alla ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall'art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, impone l'emanazione dell'atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata comprovata la non imputabilità dell'inottemperanza (Cons. Stato, A.P., 11.10.2023, n. 16). Pertanto, in assenza di prova della non imputabilità degli abusi edilizi in questione, il gravato provvedimento risulta correttamente destinato ai ricorrenti. 10. Con la quarta censura i ricorrenti lamentano altresì il difetto di istruttoria in relazione all'omessa considerazione delle precarie condizioni di salute di un anziano che vive nell'immobile e delle esigenze abitative del nucleo familiare di -OMISSIS-. Il rilievo è infondato. Le particolari condizioni di vulnerabilità del destinatario del provvedimento repressivo degli abusi edilizi vanno considerate sulla base dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, ex art. 8 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, i quali si attagliano alla fase dell'esecuzione d'ufficio ovvero alla fase successiva a quella della notifica dell'ordinanza di demolizione e si pongono a tutela del diritto di abitazione sempre che il manufatto abusivo costituisca unica abitazione. Ai fini della valutazione del rispetto del principio di proporzionalità, la Corte EDU ha valorizzato essenzialmente: la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti ad un tribunale indipendente; la disponibilità di un tempo sufficiente per "legalizzare" la situazione, se giuridicamente possibile, o per trovare un'altra soluzione alle proprie esigenze abitative agendo con diligenza. Inoltre, ai medesimi fini, un ruolo estremamente rilevante è stato attribuito alla consapevolezza della illegalità della costruzione da parte degli interessati al momento dell'edificazione ed alla natura ed al grado della illegalità realizzata (Cass. pen., III, 18.2.2022, n. 5822). Orbene, non è dimostrato che si tratti di unica abitazione dei soggetti che la occupano e non è stata fornita prova circa la presenza di persone fragili. Inoltre, dalla realizzazione delle opere abusive in questione è trascorso un notevole numero di anni (le presupposte ordinanze di demolizione furono adottate nel 2008 e nel 2009), si tratta di plurimi abusi edilizi (oggetto di tre diverse ordinanze di demolizione) e le violazioni commesse riguardano una normativa nazionale di univoca interpretazione, risultando disattese regole basilari in tema di regolare assetto del territorio (sono state realizzate, senza permesso di costruire, opere di rilevante impatto sul territorio, in zona agricola, da parte di soggetti privi della necessaria qualificazione di imprenditore agricolo). Pertanto, il lungo tempo trascorso dall'epoca di realizzazione degli abusi edilizi (durante il quale gli interessati ben avrebbero potuto ripristinare lo stato dei luoghi e impegnarsi proficuamente nella ricerca di una diversa soluzione abitativa), la gravità delle violazioni (della quale i ricorrenti, alla stregua delle chiare norme di riferimento, non potevano non essere consapevoli) e la pluralità delle opere abusive e delle ordinanze di demolizione bastano a giustificare la legittima attuazione dell'ordinanza di demolizione pur a fronte delle peculiari esigenze addotte nel ricorso. 11. In definitiva, i tre ricorsi riuniti e i tre ricorsi per motivi aggiunti devono essere accolti, nei sensi e limiti sopra indicati. Le spese di lite tra i ricorrenti e il Comune seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare le spese di lite tra i ricorrenti e il Ministero della Difesa. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti e sui relativi motivi aggiunti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione ed estromette dal giudizio il Ministero della Difesa. Condanna il Comune di-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi euro 2.000/00 (duemila/00) per ciascuna causa riunita (complessivamente seimila/00 euro), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato. Compensa le spese di lite tra i ricorrenti e il Ministero della Difesa. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti. Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati: Gianluca Bellucci - Presidente Marco Costa - Referendario Stefania Caporali - Referendario, Estensore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Sezione Ottava civile Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 15392/2023 di R.G., promossa da: (...) e (...) elettivamente domiciliati in (...) presso lo studio dell'avv. (...) che li rappresenta unitamente e disgiuntamente dall'avv. (...) come da procura alle liti in atti; Parte attrice contro (...), in persona del suo amministratore pro-tempore Rag. (...), elettivamente domiciliato in (...) al (...) presso lo studio dell'avv. (...) che lo rappresenta e difende per procura alle liti in atti; Parte resistente Oggetto: impugnazione di deliberazioni dell'assemblea di supercondominio. CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parti attrici: "I) dichiarare la nullità ovvero annullare, per i motivi dedotti, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria del supercondominio di Via (...) - (...) tenutasi in data 31/3/2023 sui punti n. 1, 2 e 3 all'ordine del giorno; II) per conseguenza accertare e dichiarare che i signori (...) e (...) non sono debitori delle somme poste a loro carico nei riparti consuntivo 2021/22 e preventivo 2022/23 invalidamente approvati e condannare il supercondominio di Via (...) - Torino in persona dell'amministratore pro tempore alla restituzione delle somme dai medesimi versate in data 7/7/2023 con riserva di ripetizione, e precisamente Euro 311,06 in favore del signor (...) e Euro 458,24 in favore della signora (...) il tutto oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, 4° comma c.c. dalla domanda al saldo; III) dichiarare inammissibili e comunque rigettare siccome infondate in fatto e in diritto le eccezioni e le domande riconvenzionali ex adverso proposte; IV) vinte le spese del giudizio". Per parte resistente: "dichiarare la carenza di interesse dei Signori (...) e (...) all'impugnativa della delibera assembleare del (...) di(...) di (...) del 31/3/23; accertare e dichiarare che negli edifici siti in (...), (...), esistono differenze di fabbisogno termico per metro quadro superiori al 50 per cento tra almeno due unità immobiliari; accertare e dichiarare che le spese di riscaldamento ordinarie afferenti all'impianto centralizzato del Supercondominio di (...) di (...) sono legittimamente divisibili, attribuendo una quota del 70%, o diversa ed anche minore statuenda, agli effettivi prelievi volontari di energia termica (c.d. consumi volontari), e per la quota rimanente del 30%, o diversa ed anche maggiore statuenda, con ripartizione, secondo i millesimi o i metri cubi utili (c.d. consumi involontari); accertare e dichiarare che anche i condòmini proprietari di unità immobiliari costituenti parte del Supercondominio di (...) di (...) e distaccate dall'impianto centralizzato di riscaldamento sono tenuti a contribuire pro-quota alle conferenti spese di riscaldamento ordinarie di c.d. consumo involontario; dichiarare la legittimità della delibera dell'assemblea del Supercondominio di (...) (...) di (...) delli 31/3/23; respingere le domande dei Signori (...) e (...) in quanto infondate in fatto ed in diritto, mandando assolto il Supercondominio di (...) di (...) da ogni avversaria pretesa; con vittoria di spese di giudizio, oltre rimborso spese forfettario, CPA ed IVA". MOTIVI DELLA DECISIONE Le domande sono procedibili atteso l'esperimento (senza esito positivo) della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma primo bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010 e s.m.i. La prima doglianza attiene all'illegittima partecipazione della signora (...) all'assemblea ordinaria del supercondominio del 31 marzo 2023 poiché il (...) non aveva provveduto alla nomina del proprio rappresentante in occasione dell'assemblea del 1° febbraio 2023 (doc. 20 attori); secondo la tesi del (...) convenuto la nomina conferita dall'assemblea tenutasi nel febbraio dell'anno precedente, in previsione dell'assemblea ordinaria del supercondominio del 2/3/2022, sarebbe sufficiente. La seconda doglianza verte sull'erroneità dell'addebito ai ricorrenti delle spese relative alla partecipazione del supercondominio ai procedimenti di mediazione promossi dai signori (...) (su questo tema il (...) ha riconosciuto la fondatezza di tale doglianza e ha dato atto di avere sostituito in parte qua la delibera nulla con quella del 22 novembre 2023 ed ha addirittura già restituito agli attori quanto da essi indebitamente corrisposto per tale titolo). La terza doglianza riguarda l'asserita violazione dell'art. 1118, 4° comma c.c. ed in particolare si ritiene che, a fronte del distacco operato dagli attori senza determinazione di squilibri di funzionamento dell'impianto, né aggravi di spesa per gli altri condomini, non risulta legittima l'imputazione della quota fissa del 30% (c.d. partecipazione nei c.d. "consumi involontari"). Infine, viene allegata la nullità per violazione degli artt. 1123, 1138 c.c. e 68 disp. att. c.c. perché si ritiene che le deliberazioni dell'assemblea ordinaria del 31 marzo 2023 abbiano ripartito le spese in contrasto con i criteri costantemente applicati per oltre cinquant'anni, che prevedono il riparto in proporzione ai metri cubi reali di ogni appartamento e ciò in assenza di approvazione di una tabella millesimale del supercondominio. Con delibera assembleare del supercondominio in data 22/11/23 (doc. 17 parte convenuta) è stata ratificato il contenuto della delibera assembleare oggetto di impugnazione in questo giudizio (31 marzo 2023). Circa le conseguenze di tale fatto rispetto al processo in corso, si richiama quanto affermato nella sentenza Tribunale di Torino n. 4408 del 2023 resa tra le medesime parti, secondo cui la cessazione della materia del contendere "si verifica solo se la nuova delibera - che ovviamente deve essere valida - modifica le decisioni della prima nel senso richiesto dal condomino che la ha impugnata (Trib. Torino 14/4/2023 n. 1617; Cass. 5997/2022)". Nel caso di specie la deliberazione del 22 novembre 2023 è stata assunta con la partecipazione della sig. (...) (senza far riferimento a verbali di assemblea del condominio con conferimento di delega) e si è limitata a rettificare il rendiconto 2021/2022 in punto "addebito ai ricorrenti della spese della fase di mediazione". Come correttamente evidenziato dalla difesa di parti attrici, ne consegue la cessazione della materia del contendere solo per quanto attiene alla seconda doglianza. Come noto e ribadito nella sentenza Tribunale di Torino, sezione ottava, n. 4408 del 2023 resa tra le parti, la Corte di Cassazione ha chiarito che "ai fini della costituzione di un supercondominio, non è necessaria né la manifestazione di volontà dell'originario costruttore, né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, essendo sufficiente che i singoli edifici abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 1117 c.c." (vd Cass n. 22954/22)". Costituisce circostanza non contestata quella secondo cui il supercondominio di (...) (...) di (...) è costituito dal (...) (...) di (...) e dal(...) di (...), i quali hanno in comune l'impianto di riscaldamento centralizzato. La prima doglianza, ossia la violazione dell'art 67, comma terzo, disp. att. c.c., già sollevata nel precedente contenzioso, non era stata ivi esaminata poiché "il supercondominio con le delibere successive si è adeguato ai rilievi degli attori: sul punto è cessata la materia del contendere in quanto sono stati recepiti i rilievi relativi alla costituzione dell'assemblea del Super condominio". In tema di designazione del rappresentante, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che "il rappresentante del singolo condominio nell'assemblea del supercondominio è dotato di una rappresentanza in senso tecnico, come indicato dall'art. 67, comma 4, disp. att. c.c., il potere di rappresentanza si differenzia tra amministratore e rappresentante: mentre l'amministratore ha una rappresentanza unitaria del (sub)condominio, il rappresentante è portatore del voto di ciascun singolo condomino. È da notare, inoltre, che tale voto deve essere "univoco" per esigenze di semplificazione. A differenza dell'amministratore di condominio, il quale rappresenta "unitariamente e collettivamente" la generalità dei condòmini, il rappresentante può partecipare all'assemblea del supercondominio, senza apposizione di limiti al suo potere " (Tribunale di Torino, Sez. ottava, 23 dicembre 2020, n. 4736) e che "qualora non venga utilizzato lo strumento di semplificazione ai sensi dell'art. 67, co.3, disp. att. c.c. per lo svolgimento dell'assemblea supercondominiale e la sua convocazione, deve ritenersi applicabile la regola generale della necessaria convocazione di tutti condomini, non rilevando l'inadempimento del singolo condominio sostanziatosi nella mancata elezione del rappresentante" (Tribunale di Torino, Sez. ottava, 29 luglio 2022, n. 3427). Con riferimento alla questione giuridica di cui si discute, si richiama, anche ai fini di cui all'art. 118, comma primo, disp. att. c.c., una decisione del Tribunale di Milano nella quale l'estensore ha spiegato che "la norma in esame non ha previsto adeguati meccanismi tramite i quali raccordare la convocazione dell'assemblea ai fini della nomina del rappresentante dei singoli plessi formanti il (...) con la successiva assise supercondominiale, in particolare non si capisce se alla nomina del rappresentante si debba provvedere in occasione dell'assemblea ordinaria annuale per l'approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio di gestione e per la nomina dell'amministratore del singolo Condominio oppure nel momento in cui viene esternato dall'amministratore del (...) la volontà di convocare l'assemblea di quest'ultimo: la prima soluzione ha il pregio della "istituzionalità", nel senso che dovendosi celebrare obbligatoriamente l'assemblea di ciascun Condominio almeno una volta l'anno, in tale occasione l'ente ha la possibilità di dotarsi del rappresentante senza alcuna soluzione di continuità, mentre la seconda ha il pregio di dare ai condomini, dopo che questi abbiano ricevuto la convocazione dell'assemblea di (...), la possibilità di conferire al rappresentante un mandato assai stringente con riferimento agli argomenti posti all'ordine del giorno della convocanda assemblea ed alle scelte che dovranno essere ivi assunte. Non risultano chiare poi le modalità attraverso le quali, una volta che si renda necessaria la convocazione dell'assemblea di (...) per l'approvazione del bilancio annuale e per la nomina dell'amministratore, si dia inizio al procedimento di nomina del rappresentante in seno al singolo Condominio: oltre alla previsione del generico obbligo di nomina del rappresentante nei casi ivi contemplati, l'art. 67 delle disposizione di attuazione al codice civile ha unicamente disciplinato sia l'obbligo del rappresentante di comunicare all'amministratore del Condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea di Supercondominio, sia l'obbligo dell'amministratore del singolo Condominio di riportare queste ultime ai condomini riferendone in assemblea. Provando ad ipotizzare una semplificazione si può dire che le fasi dovrebbero essere le seguenti: 1) l'amministratore del (...) decide di convocare l'assemblea annuale per la gestione ordinaria e per la nomina dell'amministratore: la convocazione di essa deve essere comunicata a tutti i condomini affinché questi ultimi si riuniscano a loro volta in assemblea per nominare il proprio rappresentante; 2) l'assemblea del singolo Condominio provvede alla nomina del rappresentante al fine del conferimento del mandato: la convocazione dell'assemblea volta alla designazione del rappresentante è qualificata dall'art. 67, terzo comma, disp. att. cod. civ. come obbligatoria per legge; 3) la nomina del singolo rappresentante viene esternata all'amministratore del (...) affinché quest'ultimo possa a propria volta comunicare al legittimo destinatario l'ordine del giorno della convocanda assemblea di (...); 4) ricevuto l'ordine del giorno ad opera dell'amministratore del (...), il singolo rappresentante deve comunicare tempestivamente all'amministratore del Condominio che lo ha nominato l'ordine del giorno della convocanda assemblea di (...); 5) l'amministratore del singolo (...), una volta ricevuto l'ordine del giorno, convoca apposita assemblea affinché i condomini possano conferire il mandato al rappresentante con riguardo alle intenzioni di voto sulle singole questioni che dovranno essere trattate in seno all'assemblea di Supercondominio; 6) avvenuta la celebrazione dell'assemblea di Supercondominio, il singolo rappresentante provvede a comunicare le relative decisioni agli amministratori dei Condominii che li hanno rispettivamente nominati; 7) l'amministratore del (...) riferisce ai condomini le decisioni assunte in seno all'assemblea di Supercondominio affinché i condomini, ove ritengano viziate le decisioni assunte in seno all'assemblea di Supercondominio, possano impugnarle in conformità all'art. 1137 del codice civile" (Tribunale di Milano, 30 agosto 2016, n. 9846). Nella fattispecie, la difesa del (...) non ha depositato la convocazione dell'assemblea del 31 marzo 2023, ma soltanto il verbale dal quale si evince che gli argomenti posti all'Ordine del Giorno erano l'approvazione del consuntivo della gestione riscaldamento 2021/2022, il preventivo riscaldamento 2022/2023 e la riconferma dell'amministratore. La deliberazione assembleare del 23 febbraio 2022 del Condominio di (...) Torino aveva ad oggetto, per quanto qui interessa, "la nomina del rappresentante all'assemblea del supercondominio per la gestione ordinaria e per la nomina di amministratore" ed era stata nominata la sig.ra (...) (doc.4/A). Tale assemblea era stata convocata per "sanare" il difetto di nomina già eccepito dagli attori in altro contenzioso con riguardo alle precedenti deliberazioni del supercondominio del giorno 11 febbraio 2020 e del 12 ottobre 2021, poi sostituite da quella del 2 marzo 2022, che aveva ad oggetto la nomina di amministratore, attribuzione codice fiscale, apertura conto corrente bancario, discussione e riesame dei bilanci spese riscaldamento consuntivi 2017-2018/2018-2019/2019-2020/20202021 e preventivo 2021-2022, mediazione e causa coltivata dagli attori (precedente contenzioso). A parere di questo giudice, la nomina del rappresentante comune effettuato nell'assemblea del 23 febbraio 2022 conferiva alla mandataria il solo potere di partecipare alla prima assemblea del supercondominio successiva, ossia a quella del 2 marzo 2022, ma non ne legittimava la partecipazione alle successive, ed in particolare, a quella del 31 marzo 2023 (anno successivo). Tale tesi si basa sia sul dato letterale dell'art. 67, comma terzo, disp. att. c.c., ossia l'utilizzo del termine "assemblea" (e non "assemblee"), sia sulla ratio della norma, ossia quella di conferire il mandato ad un solo soggetto per evitare la partecipazione di un numero elevato di persone, ma nel rispetto del diritto di ciascun condomino di essere informato della gestione del supercondominio in modo da poter esprimere -seppure tramite il rappresentante comune - un diritto di voto consapevole, e questo necessariamente presuppone una previa discussione assembleare di ciascun condominio, con il successivo conferimento della delega al soggetto che si reputa maggiormente idoneo allo svolgimento del mandato. La sola circostanza che tale norma non indichi un "termine finale o di durata" non pare sufficiente per ritenere che sia un incarico a tempo indeterminato poiché ciò risulta implicitamente dall'oggetto della delega, ossia la partecipazione alla sola assemblea "per la gestione ordinaria delle parti comuni e per la nomina dell'amministratore", ossia per l'assemblea annuale del supercondominio, con obbligo per l'amministratore del condominio di procedere ad una nuova convocazione appena ricevuta notizia da parte dell'amministratore del supercondominio della volontà di convocare una nuova assemblea, con un nuovo ordine del giorno. Del resto, non è necessario prevedere un termine di durata per il conferimento di un singolo incarico poiché l'estinzione del mandato è espressamente prevista con il "compimento da parte del mandatario dell'affare per il quale è stato conferito" (art. 1722, comma primo, n. 1. c.c.) e se il legislatore avesse inteso attribuire l'incarico senza limiti di durata e fino ad eventuale revoca lo avrebbe detto espressamente o, quantomeno, avrebbe fatto riferimento alla partecipazione "alle assemblee annuali", anziché "all'assemblea". Del resto, laddove il legislatore ha inteso prevedere tale possibilità lo ha indicato esplicitamente: in ambito condominiale, l'art. 1130 bis c.c. riconosce la possibilità di nominare un revisore "in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate", e quindi con espressa previsione della possibilità di conferire il mandato per più annualità soltanto se le stesse siano indicate in modo specifico (e, quindi, non a tempo indeterminato salvo revoca); in materia societaria l'art. 2347 c.c., nel disciplinare la nomina del rappresentante comune, fa riferimento ai "diritti dei comproprietari", senza indicare l'assemblea nella quale viene esercitato il diritto di voto, e quindi con possibilità di partecipazione ad un numero illimitato di adunanze. Ed ancora, il divieto di apposizione di limiti al potere del rappresentante si può giustificare solo se l'incarico viene deliberato per una singola partecipazione (ovvero per plurime partecipazioni ma indicate singolarmente nell'assemblea di nomina), perché altrimenti verrebbe conferito un potere eccessivo al rappresentante, addirittura superiore a quello dell'amministratore del condominio, ossia al soggetto cui viene conferito il mandato di gestione dell'ente e nei cui confronti è espressamente prevista la durata annuale dell'incarico. La decisione citata dalla difesa di parte convenuta che ha riconosciuto la natura di norma eccezionale del disposto di cui all'art. 67 disp. att. c.c., con conseguente divieto di interpretazione estensiva o analogica (art. 14 disp. prel. c.c.) non è utile per la risoluzione del caso in esame poiché attiene ad una differente questione, ossia alla revoca dell'amministratore (Corte di Appello di Milano, sentenza 9/5/2018 n. 2321). La circostanza ribadita in sede di discussione secondo cui "la delibera di nomina della rappresentante è del 23 febbraio 2022 e la gestione del riscaldamento 2021/2022 iniziava il 15 ottobre 2021 e terminava il 15 aprile 2022" non è sufficiente per poter ritenere che la nomina sia stata fatta per l'approvazione del rendiconto relativo a tale periodo di tempo, tanto che l'ordine del giorno dell'assemblea del 31 marzo 2023 aveva ad oggetto l' esame e l' approvazione del "consuntivo" della gestione riscaldamento 2021/2022 e del "preventivo" gestione riscaldamento 2022/2023, con l'indicazione di consumi e di costi che evidentemente non potevano essere noti all'amministratore nel mese di febbraio 2022. Certamente la soluzione qui adottata può avere ripercussioni pratiche negative, anche avuto riguardo alla necessità di un elevato quorum deliberativo ed alla possibilità di ricorrere alla nomina giudiziaria in caso di omessa nomina, ma si ritiene che il tenore letterale dell'art. 67, comma terzo, disp. att. c.c., nonché la scelta di compressione del diritto del singolo condomino di partecipare all'assemblea del supercondominio non possano giustificare il riconoscimento della durata illimitata dell'incarico del rappresentante comune. Come noto, le Sezioni unite hanno sancito che "l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni", contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c." (Cass. civ., Sez. unite, 14 aprile 2021, n. 9839). Nel caso di specie la partecipazione di un soggetto non legittimano rende annullabile la deliberazione assembleare del (...) e viene pertanto accolta la relativa domanda, con rigetto di quella di nullità. L'esame delle altre doglianze è superfluo alla luce del principio di assorbimento dei motivi. Attesa la novità della questione ritenuta dirimente, ossia quella relativa all'interpretazione dell'art. 67, comma terzo, disp. att. c.c. ed all'assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, si ritengono sussistere gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite (art. 92 c.p.c). p.q.m. il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, - annulla la deliberazione assunta dall'ente convenuto in data 31 marzo 2023; visto l'art. 92 c.p.c. - dichiara la compensazione integrale delle spese di lite. Torino, 23 aprile 2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 455 del 2023, proposto da Ro. De Be. e Fa. Mo., rappresentati e difesi dall'avvocato Da. Mi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ufficio Territoriale del Governo del Verbano - Cusio - Ossola, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via (...); ANAS S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ANAS s.p.a. - Gruppo Fs Italiane Struttura Territoriale per il Piemonte, non costituiti in giudizio; nei confronti Ministero dell'Interno e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via (...); Ar. s.r.l., Mo. Ra. Za. Ka., Gi. Ba., Società Agricola Ve. Vi. S.S. di Po. Pi. Lu. e Po. Ma. Vi., Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le strade e le autostrade, non costituiti in giudizio; per l'annullamento della nota di ANAS s.p.a., prot. nr. 260093, del 5 aprile 2023; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell'Ufficio Territoriale del Governo del Verbano - Cusio - Ossola; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del 10 aprile 2024 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO e DIRITTO 1. Il 22 marzo 2013 la signora De Be., dopo aver realizzato una nuova costruzione sul proprio terreno presentò all'ANAS un'istanza per regolarizzare il proprio accesso carraio ma, il successivo 13 aprile 2015, la richiesta venne archiviata perché l'accesso non rispettava la distanza di 100 metri da quello del vicino e la diffidò a ripristinare lo stato quo ante. 2. Il provvedimento venne impugnato innanzi a questo TAR che lo annullò, con la sentenza n. 791/16, in quanto affetto da difetto di istruttoria e di motivazione. 3. In data 11 novembre 2016 l'ANAS avviò il procedimento di riesame dell'istanza ma, poiché l'amministrazione non lo concluse, la signora De Be. il impugnò il silenzio dell'amministrazione procedente innanzi a questo TAR. 4. Poiché nelle more del giudizio l'amministrazione rilasciò l'autorizzazione richiesta (prot. CDG -0058812-P del 2 febbraio 2018), questo TAR dichiarò il ricorso improcedibile respingendo, al contempo, la domanda risarcitoria della ricorrente (sentenza 1170/19). La decisione venne impugnata dalla signora De Be. e il giudizio è attualmente pendente in appello. 5. Il 21 luglio 2022 la signora De Be. e il signor Mo., residente anch'egli nell'immobile de quo, hanno chiesto all'ANAS, al MIT e alla locale Prefettura di accedere alle informazioni e ai documenti relativi ai passi carrai finitimi e, il successivo 3 agosto 2022, l'ANAS ha comunicato agli istanti di aver già riscontrato un'analoga istanza nel 2020, i cui atti sono stati nuovamente inoltrati. 6. Il 14 novembre 2022 i ricorrenti hanno segnalato l'irregolarità di alcuni passi carrai e hanno chiesto all'ANAS di provvedere alla loro chiusura nonché al MIT e alla locale Prefettura di vigilare sul suo operato. 7. Il 5 aprile 2023 l'ANAS ha comunicato ai ricorrenti che, siccome la chiusura dei passi carrai era solo una delle ipotesi previste dalla normativa, la situazione segnalata sarebbe stata oggetto di un tavolo di confronto tra la propria Direzione Generale e i competenti uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 8. Con ricorso, notificato il 5 giugno 2023 e depositato il successivo 8 giugno, i ricorrenti, ritenendo la risposta de qua meramente interlocutoria, hanno proposto azione ex art. 117 c.p.a. chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato da ANAS sulla loro istanza e la sua conseguente condanna dell'amministrazione procedente a provvedere nonché, in subordine, l'annullamento della nota in questione. 9. Con sentenza non definitiva numero 767/23 il Collegio ha accertato il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, di quello dell'Interno e della locale Prefettura e ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il silenzio contenuto nei primi due motivi di ricorso, in quanto l'amministrazione aveva, di fatto, respinto l'istanza dei ricorrenti con il provvedimento numero 260093, del 5 aprile 2023. Il rito è stato quindi convertito in ordinario per l'esame del terzo motivo dell'impugnazione, con cui i ricorrenti hanno censurato la legittimità del provvedimento dell'ANAS. 10. Il 13 dicembre 2023 i ricorrenti hanno proposto istanza per la concessione di una misura cautelare collegiale ex art. 55 c.p.a. ma all'esito della camera di consiglio dell'11 gennaio 2024, il Collegio ha respinto l'istanza cautelare dei ricorrenti. 11. All'udienza pubblica del 10 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione. 12. In primo luogo, il Collegio è tenuto a dichiarare l'ammissibilità della domanda di accertamento dell'obbligo di provvedere e di condanna di ANAS ad adottare i provvedimenti di chiusura degli accessi irregolari in quanto contenuto in una mera memoria non notificata alle controparti. Si rammenta infatti, che, per giurisprudenza costante, nel processo amministrativo "sono inammissibili le censure dedotte in memoria non notificata alla controparte non solo allorquando siano completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo, ma anche qualora, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, e non è quindi possibile con essa ampliare il thema decidendum" (ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 19 settembre 2022, n. 5804). Ebbene, il motivo numero II della memoria depositata in data 8 marzo 2023 (contenente la domanda di accertamento dell'obbligo di provvedere e di condanna di ANAS ad adottare i provvedimenti di chiusura degli accessi irregolari, limitrofi a quello dei ricorrenti) è stato proposto per la prima volta in tale sede ed è pertanto inammissibile. Si evidenzia, infatti, che i ricorrenti avevano chiesto un'analoga pronuncia nella propria azione avverso il silenzio che è stata, però, respinta con la sentenza non definitiva numero 767/23, sicché la censura in esame e la conseguente azione di accertamento e di condanna sono da considerarsi nuove e, pertanto, inammissibili in quanto irritualmente proposte. 14. Con terzo motivo di ricorso i ricorrenti chiedono invece l'annullamento della nota dell'ANAS del 5 aprile 2023 perché essa sarebbe, in primo luogo, in contrasto con il vincolo autoimposto dalla stessa amministrazione procedente con la nota prot. n. CDG-0277710-P del 29 maggio 2017, con la quale avrebbe subordinato l'accoglimento dell'istanza alla chiusura degli accessi presenti che non rispettano la distanza minima di 100 mt. dal proprio; a loro dire, infatti, nell'autorizzare il proprio accesso carraio l'ANAS avrebbe implicitamente ritenuto di dover chiudere quelli limitrofi irregolari. A ciò si aggiungerebbe che il provvedimento de quo si porrebbe in contrasto con gli artt. 22 e 211 del codice della strada, con l'art. 45 del suo regolamento di attuazione nonché con la necessità di garantire le necessarie condizioni di sicurezza stradale. A loro dire, infatti, non solo le disposizioni menzionate imporrebbero una presunzione assoluta di pericolosità degli accessi posizionati a meno di cento metri di distanza da uno esistente ma l'amministrazione resistente non avrebbe neppure dimostrato che la loro intrinseca sicurezza. Il motivo è fondato. Come noto, l'articolo 22, comma 1, del d.lgs. 285/92 prevede che "Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato", con la precisazione, di cui al successivo comma 5, a mente del quale "Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1". Il d.P.R. 495/92 prevede, poi, all'art. 45, comma 3, che "Nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore, di norma, a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L'ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 m, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti". Il quadro normativo indicato deve essere, poi, integrato dal disposto dall'art. 55, comma 23-octies della legge 669/97 (introdotto all'articolo 16-bis, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014 n. 164), secondo cui "La società ANAS Spa provvede, entro il 30 giugno 2015, al censimento di tutti gli accessi, autorizzati e no, esistenti sulle strade di propria competenza, al fine di garantire le condizioni di sicurezza della circolazione anche attraverso l'eventuale chiusura degli accessi abusivi, e ne trasmette gli esiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti". Tale disposizione speciale (prevalente, come tale, su quelle generali precedentemente menzionate) consente all'amministrazione il potere discrezionale di mantenerne gli accessi esistenti in deroga alle disposizioni del codice della strada e del relativo decreto di attuazione, qualora essi siano ritenuti non pericolosi per la sicurezza della circolazione stradale. Detto altrimenti, la disposizione de qua permette all'ente proprietario della strada di valutare, all'esito del relativo censimento, se gli accessi individuati siano o meno pericolosi e, in caso di risposta affermativa, di adottare le misure inidonee a ripristinare le idonee condizioni di sicurezza. Si tratta di considerazioni che non possono essere neppure inficiate dalle decisioni menzionate dalla ricorrente nella propria memoria dell'8 marzo 2024 in quanto le fattispecie in esse esaminate non sono equiparabili al caso in esame. È, infatti, appena il caso di evidenziare che le decisioni del Consiglio di Stato nn. 11432 e 11430 si riferiscono a provvedimenti emanati prima dell'entrata in vigore dell'art. 55, comma 23-octies della legge 669/97; la decisione di questo TAR 122/21 aveva a oggetto l'istanza all'autorizzazione ad aprire un accesso mentre, nella sentenza 66 del 2021, l'accesso in esame si trovava a ridosso di una rotonda. Il Collegio non reputa neppure che la decisione in esame si ponga in contrasto logico con la nota dell'ANAS del 29 maggio 2017 (in cui l'ente ha affermano che "l'eventuale regolarizzazione dell'accesso in argomento potrà essere effettuata solo successivamente o contestualmente alla materiale chiusura degli accessi presenti che non rispettano, da esso, la distanza minima di m. 100,00") in quanto essa non solo è priva di alcun valore provvedimentale ma è stata addirittura superata dall'autorizzazione rilasciata il successivo 2 febbraio 2018. Del resto, anche questo Tribunale con la sentenza numero 1170/19 ha qualificato la nota de qua come meramente interlocutoria, priva di alcun valore provvedimentale e, pertanto, inidonea a imporre un autovincolo all'amministrazione procedente. Ciò posto, il Collegio non può esimersi dal rilevare che, anche alla luce delle menzionate coordinate ermeneutiche, l'amministrazione procedente avrebbe dovuto approfondire la situazione di fatto e indicare compiutamente nel proprio provvedimento le ragioni per cui non era necessario disporre la chiusura degli accessi non autorizzati posti a una distanza inferiore da quella prevista dall'art. 45 del regolamento di attuazione del Codice della strada, anziché limitarsi a respingere l'istanza dei ricorrenti asserendo genericamente che la chiusura degli accessi era solo una delle eventualità contemplate dalla normativa. 15. In conclusione, alla luce di quanto esposto il ricorso è fondato e merita accoglimento limitatamente al censurato difetto di motivazione del provvedimento impugnato, con conseguente obbligo dell'ANAS di riaprire il procedimento e di pronunciarsi sull'istanza dei ricorrenti con un provvedimento espresso e congruamente motivato che tenga in debita considerazione il contenuto della presente decisione. 16. Alla luce delle peculiarità della vicenda e della parziale soccombenza delle parti, il Collegio ritiene equo compensare integralmente le spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 10 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati: Raffaele Prosperi - Presidente Paola Malanetto - Consigliere Luca Pavia - Referendario, Estensore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 737 del 2019, proposto da -ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sa. Mo. Mi., Ma. Me., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'avvocato Sa. Mo. Mi. in Torino, largo (...); contro Ministero dell'Interno, Questura Torino, nelle persone del Ministro e del Questore pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via (...); per l'annullamento 1) del provvedimento emanato in data -OMISSIS- dal Questore di Torino, notificato in data 6 maggio 2019, con il quale si avvisa il ricorrente a tenere una condotta conforme alla legge, avvertendolo che, essendo lo stesso già stato condannato per delitti non colposi con sentenza passata in giudicato, gli è imposto il divieto di possedere o utilizzare una serie specifica di oggetti; 2) di tutti gli atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento che hanno dato l'adozione del provvedimento sopra indicato, anche di portata e contenuto sconosciuti; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 il dott. Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO Con ricorso proposto dinanzi a questo Tribunale il 5 luglio 2019 -ricorrente- impugnava, chiedendone l'annullamento, il provvedimento emanato il -OMISSIS- dal Questore di Torino, notificatogli il 6 maggio 2019, con il quale lo si avvisava di tenere una condotta conforme alla legge, avvertendolo che essendo lo stesso già stato condannato per delitti non colposi con sentenza passata in giudicato, gli era imposto il divieto di possedere o utilizzare una serie specifica di oggetti. L'interessato esponeva in fatto che il provvedimento era scaturito da atti di ufficio dai quali risultava che lo stesso era stato deferito all'A.G. per falsità materiale commessa da privato in certificazioni, indebito utilizzo di carte di credito o pagamenti, sostituzione di persona, truffa, ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli e numerosi furti, che il -OMISSIS- era stato destinatario di ordinanza cautelare in un procedimento aperto dalla Procura della Repubblica di Milano per numerosi furti, che era solito frequentare persone di dubbia moralità, pregiudicate e comunque pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica ed in conclusione da ritenersi vivere abitualmente, pur se in parte, con i proventi di attività delittuose. Il -ricorrente- deduceva in diritto: 1.Violazione degli artt. 1, 3 e 5 d.lgs. 159 del 2011, dell'art. 3 l. 241 del 1990, dell'art. 111 Cost., dei principi del contraddittorio, del giusto processo e del diritto di difesa; eccesso di potere per insufficienza, incongruità ed illogicità manifesta della motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per sproporzionalità ed ingiustizia manifesta; illegittimità costituzionale dell'art 3 co. 4 del d.lgs. 159/2011 in relazione agli artt. 2, 97 e 111 Cost. 2.Eccesso di potere per sproporzionalità ed ingiustizia manifesta, violazione degli artt. 2, 97 e 111 Cost., illegittimità derivata del provvedimento per incostituzionalità dell'art. 3 co. 4 d.lgs. 59/2011. Mentre le misure di prevenzione ordinarie possono essere irrogate solo dopo procedimento in contraddittorio, l'art. 3 co. 4 d.lgs. 159 del 2011 nulla prevede per l'avviso orale qualificato da cui ne deriva l'illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 2, 97 e 111 Cost.: è sufficiente infatti rilevare che da tale provvedimento deriva la revoca della patente di guida per assenza dei requisiti morali e quindi una grave compressione per le libertà di movimento e di diritto al lavoro. 3.Eccesso di potere per motivazione perplessa e contraddittoria e per difetto di istruttoria, violazione dell'art. 3 l. 241 del 1990. L'assumere che il ricorrente è uso frequentare persone di dubbia moralità deve essere accompagnato da quanto rilevato in istruttoria; se poi tale frequentazione implica quella di soggetti con rapporti di parentela, questa non può essere portata a dimostrazione per l'emanazione del provvedimento adottato. Il -ricorrente- concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese. Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio, sostenendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Con ordinanza 13 settembre 2019 n. 329 questo Tribunale respingeva la domanda cautelare proposta, rilevando che le numerose condanne e le plurime segnalazioni del ricorrente all'Autorità giudiziaria per delitti contro il patrimonio o comunque determinati da motivi di lucro ed inoltre che la commissione dei predetti reati in concorso di persone e il deferimento all'Autorità giudiziaria per una fattispecie di tipo associativo rendono sufficiente la motivazione dell'Amministrazione in ordine alla sussistenza della frequentazione di persone di dubbia moralità, pregiudicate o comunque pericolose. All'odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione. DIRITTO Con il primo motivo il ricorrente rappresenta il fatto che l'art. 3 d.lgs. 159 del 2011 prevede due tipi di avviso orale: l'uno è un ammonimento emesso dal Questore del luogo di dimora dell'avvisato a tenere una condotta di vita conforme alla legge ed ha natura esclusivamente amministrativa senza alcuna sanzione connessa, l'altro, precisamente quello che è ora al centro della controversia, è l'avviso orale qualificato, da emettere in presenza di condanne per delitti non colposi passate in giudicato, da equiparare alla misura di prevenzione personale vera e propria che prevede, ad esempio, l'applicazione della sorveglianza speciale di P.S. al termine di un iter processuale sviluppatosi in contraddittorio tra le parti. Mentre dal primo scaturisce solo un'intimazione a tenere una condotta di vita conforme alla legge, dall'altro derivano per il destinatario vincoli di fare e di non fare che ne limitano, in qualche modo, la libertà personale. Ma l'emissione di un avviso orale qualificato è connessa alla sussistenza di una serie di presupposti che nel caso non si rilevano: non si rinviene il requisito dell'abitualità del vivere mediante proventi di provenienza illecita, poiché i precedenti penali sono risalenti a 15 anni prima tranne uno tra l'altro ancora pendente concernente due furti e quindi da condanne così lontane non si può ritenere che le attività delittuose siano mezzi abituali di sostentamento: per cui da un lato non appare esserci una pericolosità attuale e dall'altro non vi è condanna passata in giudicato utile ritenere ciò . Il difetto di istruttoria appare evidente. Il motivo è infondato. La realtà dei fatti acquisiti in corso di causa dimostra un complesso di eventi che giustifica l'adozione del provvedimento qui impugnato. Non ci si trova di fronte solamente di fronte a due lontane condanne penali rispettivamente del 2003 e del 2004, condanne irrogate per furti in abitazioni, uso illecito di carte di credito e falsità materiali, ma dinanzi ad un seguito di eventi che senza dubbio mettono a repentaglio un giudizio sulla condotta di vita dell'interessato; questi infatti risulta denunciato nel 2014 per gli stessi reati oltre al possesso ingiustificato di grimaldelli, ancora denunciato per resistenza a pubblico ufficiale nel 2017 ed infine, nel 2018, arrestato e successivamente inviato agli arresti domiciliari per associazione finalizzata al furto con un articolato disegno di truffe ai danni di persone anziane, un'associazione per delinquere notevolmente strutturata denominata Progetto Medusa con numerosi aderenti, il che giustifica il richiamo nel provvedimento dell'accompagnamento con persone di dubbia moralità - da cui deriva l'infondatezza del motivo sub 3 concernente la critica sulle asserzioni di cattive frequentazioni. Ora la giurisprudenza del giudice amministrativo ha evidenziato che il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto "avvisato" non richiede la sussistenza di prove compiute (poste a base di una sentenza penale) sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche risultanze fattuali tali da indurre l'Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale, che possono dar luogo all'applicazione delle misure di prevenzione, prima ancora che si verifichi se le condotte abbiano rilevanza penale e siano tuttora punibili. Ne consegue che è legittimo procedere all'avviso orale anche in assenza di contestazioni sottoposte all'esame della autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che ne fanno ragionevolmente ascrivere l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1 d.lgs. 159 del 2011; in particolare, la misura di prevenzione dell'avviso può essere disposta anche qualora non sia possibile documentare che l'interessato vive dei proventi di attività delittuosa o è dedito a traffici illeciti o si associa con pregiudicati, qualora il modello comportamentale complessivo del soggetto presenti caratteristiche atte a fare non illogicamente presumere l'esistenza di una pericolosità sociale (per tutte Cons. Stato, III, 9 maggio 2016 n. 1859). Nel caso di specie poi si deve rilevare che le verifiche svolte sulla situazione reddituale dell'interessato, effettuate dall'Ufficio procedente tramite le banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, hanno permesso, altresì, di accertare l'assenza totale della percezione di redditi e di versamenti contributivi, circostanze idonee, unitamente ai precedenti penali e/o di polizia citati, a generare il legittimo sospetto che il ricorrente vivesse abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, ex art. I, comma l lett. b) del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159. L'inciso "vive abitualmente anche in parte", posto dal Legislatore, lascia, infatti, chiaramente intendere che percepire un reddito derivante da fonte lecita non è a priori causa di esclusione dall'assoggettabilità all'avviso orale, in quanto anche "soggetti che percepiscono redditi leciti possono essere legittimamente ritenuti persone socialmente pericolose per altre considerazioni di portata giuridica rilevante e generica, essendo sufficienti anche meri sospetti "su elementi di fatto, circostanze di portata generale e di significato tendenziale, contesti che nel loro complesso sono significativi denotando una personalità incline a comportamenti asociali o antisociali" (TAR Puglia 30 maggio 2001 n. 2024, in senso conforme TAR Catanzaro 25 novembre 1998 n. 10409, TAR Puglia 11 marzo 1996 n. 165, TAR Friuli Venezia Giulia 318/22). La struttura ed il ruolo del provvedimento così come configurato dalla legge ed interpretato dalla giurisprudenza configura quindi uno scopo essenzialmente cautelare al pari delle interdittive antimafia, laddove la P.A. non agisce solamente in conseguenza automatica di condanne penali, ma anche e soprattutto con fini cautelari laddove si rinviene un comportamento che secondo il criterio "del più probabile che no", ha un ruolo di prevenzione di probabili illeciti con gravi conseguenze sociali, tramite una somma di ammonimenti e di privazione di una serie di mezzi come il divieto di possesso di determinate vetture oppure di potenti mezzi di trasmissione. Né possono sollevarsi questioni di legittimità costituzionale che appaiono manifestamente infondate, visto il tipo di atto che si inquadra in una serie provvedimentale deputata a essenzialmente a prevenire la commissione di illeciti a fronte di comportamenti di vita che danno adito a sospetti del tutto oggettivi. Altrettanto infondato appare il secondo motivo, con cui si lamenta che l'art. 3 co. 4 d.lgs. 159 del 2011 non prevede una procedimentalizzazione per l'emissione di un avviso orale qualificato da cui deriverebbe l'illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 2, 97 e 111 Cost.: è sufficiente infatti rilevare che da tale provvedimento deriva la revoca della patente di guida per assenza dei requisiti morali e quindi una grave compressione per le libertà di movimento e di diritto al lavoro. Da un lato la Corte costituzionale ha ristretto la portata delle conseguenze dell'avviso orale - si veda la dichiarazione di illegittimità costituzionale del possesso di telefoni cellulari (sent. n. 2 del 2023) - e dall'altro è sufficiente richiamare quella giurisprudenza amministrativa per la quale "l'avviso orale ex art. 3 del d.lgs. 159/2011 costituisce, (...), un atto avente natura ed efficacia monitoria e non richiede la previa comunicazione ex art. 7, l. n. 241/1990, poiché il presupposto giuridico dell'avviso orale è costituito da una condotta del destinatario del provvedimento tale da far ritenere che lo stesso, ove non modifichi il proprio comportamento, possa commettere ulteriori e più gravi condotte pericolose, ovvero commettere reati. Condivisibile giurisprudenza di merito (T.a.r. Firenze, sez. II, 7 dicembre 2020, n. 1613) ha infatti osservato che dalla stessa piattaforma fattuale su cui si fonda il provvedimento in oggetto consegue che "l'intervento dell'autorità di Pubblica Sicurezza, consistente nell'invito a cambiare condotta, deve essere considerato urgente e tale quindi da giustificare ex se l'omissione contestata" (Cons. Stato, II, 22 novembre 2021, n. 7767). Sicché - si ribadisce - l'avviso orale emesso nei confronti del ricorrente sfugge ai vizi denunciati con i motivi scrutinati, appalesandosi i presupposti per la sua adozione nel pieno rispetto della disposizione di legge che assume rilievo, vieppiù che il Consiglio di Stato ha anche di recente osservato che "è legittimo procedere all'avviso orale anche in assenza di contestazioni sottoposte all'esame della autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che ne fanno ragionevolmente ascrivere l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1 del d. lg. 159 del 2011" (Cons. Stato, III, n. 1859/2016 cit.). Per le considerazioni finora esposte il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidandole in complessivi Euro. 1500,00 oltre agli accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati: Raffaele Prosperi - Presidente, Estensore Paola Malanetto - Consigliere Luca Pavia - Referendario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa (...) ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n. (...)/20 R.G. promossa da: (...) c.f. (...) e (...) c.f. (...), in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul minore (...) c.f. (...), elettivamente domiciliat (...), presso e nello studio dell'avv. (...) che li rappresenta e difende per procura 5.10.2017 in calce all'atto di citazione - (...) - - contro - (...) c.f. (...) e (...) c.f. (...), quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore (...) c.f. (...), elettivamente domiciliat (...) A, presso e nello studio dell'avv. (...) e dell'avv. (...) che li rappresentano e difendono tanto congiuntamente quanto disgiuntamente per procura 14.2.2018 su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico (...) - (...) 2, c.f. n. (...), elettivamente domiciliat (...)presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (...) che lo rappresenta e difende ex lege MINISTERO DEL(...), c.f. (...), elettivamente domiciliat (...)presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di (...) che lo rappresenta e difende ex lege - (...) - - con la chiamata in causa di - (...) s.p.a., P. IVA (...), elettivamente domiciliat (...), presso e nello studio dell'avv. (...) che la rappresenta e difende per procura generale alle liti rogito (...) di (...) (raccolta (...) rep. (...) del 27.04.2017) allegata alla comparsa di costituzione e risposta - (...) - (...) S.P.A., c.f. (...) e P. IVA (...), elettivamente domiciliat (...), presso e nello studio dell'avv. (...) che la rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, su supporto cartaceo depositata in copia informatica nel fascicolo telematico -(...) - OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2048 c.c. e 2043 c.c. - responsabilità contrattuale (...) Per parte attrice: "Voglia l'(...)mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ammissione dei capitoli di prova non ammessi già dedotti nella memoria istruttoria di parte attrice e che qui andiamo a ritrascrivere con la numerazione originaria, nonché previa ammissione della CTU medico legale/psichiatrica anch'essa già dedotta nella medesima memoria per i motivi che andiamo qui a ritrascrivere, In via preliminare (...) inammissibile l'intervento in causa spiegato dall'(...) Nel merito dichiarare tenuti e, per l'effetto, condannare i sigg.ri (...) e (...) nonché il Ministero dell'(...) in persona del (...) pro tempore, in solido tra loro e/o pro quota per le percentuali ritenute, a risarcire ai signori (...) e (...) in proprio e nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, (...) tutti i danni materiali e morali patiti dal minore nella misura ritenuta di giustizia anche a seguito di (...) comprese le spese sostenute dagli attori e consequenziali ai fatti illeciti dedotti in causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Vinte le spese di lite. In via istruttoria chiediamo ammettersi la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova sulle circostanze dedotte nella memoria ex art. 183, VI° comma, n. 2 cpc: 1) vero che (...) nel primo semestre della prima elementare, in diverse occasioni ha aggredito verbalmente e fisicamente le maestre, ha rovesciato banchi, ha rubato ai compagni materiale didattico, ha malmenato compagni di scuola, si alzava dal banco senza motivo e usciva dalla classe, urlava durante le lezioni; 2) vero che il (...) i sig.ri (...) ritiravano i figli dalla scuola primaria (...) di (...) e li iscrivevano presso alla (...) elementare "(...)" sita in (...) (...); 3) vero che attualmente (...) frequenta tale scuola; 4) vero che nella prima elementare della scuola "(...) di (...)" di (...) frequentata da (...) nell'anno scolastico 2016 -2017 erano utilizzati i libri di religione "(...) un fiore nel campo", di italiano e matematica "(...) di classe prima" e di inglese "(...) to carrymore"; 5) vero che i genitori di (...) avevano acquistato tali libri; 6) vero che nella prima elementare della scuola "(...)" di (...) frequentata da (...) nell'anno scolastico 2016- 2017, venivano utilizzati i libri "Now I can", "(...) nella (...) plus 1 2 3" e "Ci vuole un sorriso"; 7) vero che i genitori di (...) hanno acquistato tali libri; 31) vero che i sig.ri (...) all'epoca dei fatti e ancora oggi, abitavano a (...) strada (...) 19; 32) vero che la scuola "(...) di (...)" è sita in (...) via (...) n. 54; 33) vero che la scuola "(...)" è sita in (...) via (...) n. 2; A testi: (...)(...) dott. (...) dott. (...) dott. (...) dott. M. (...); dott.ssa (...)# dirigente scolastico / preside della scuola elementare "(...)" di (...) sig.ri (...) e (...) soci della libreria il (...) di (...) Si chiede disporsi CTU medico legale/psichiatrica idonea a descrivere le lesioni subite dal sig. (...) a seguito dei fatti indicati nella narrativa dell'atto di citazione (19.10.16, 23.11.16 e 13.12.16), la durata della malattia e la percentuale di danno biologico, esistenziale e psicologico reliquato in conseguenze delle condotte dal sig. (...) tenuto conto del danno alla vita di relazione". Per parte convenuta (...) e (...) "Voglia l'(...)mo Giudice adito, reiectis contrariis, per quanto dedotto in narrativa e/o quant'altro deducendo, previa ammissione dei mezzi di prova dedotti e deducendi In via preliminare accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione perché risulta del tutto incerto il requisito stabilito dall'art. 163 comma 3 n. 3 e n. 4 c.p.c e, per l'effetto, fissare un termine perentorio per integrare la domanda ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164, IV e V comma, c.p.c.; nel merito in via principale: respingere ogni avversaria domanda siccome infondata sia in fatto che in diritto, mandando assolta la convenuta da ogni e qualsivoglia pretesa attorea; in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda formulata dagli attori nei confronti della conchiudente: dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la (...) S.p.A. con Sede (...)(...) 18 - 20149 Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a garantire, manlevare e/o comunque tenere indenne i conchiudenti da ogni e qualsivoglia pretesa degli attori e, più in generale, dal pagamento di qualsiasi somma gli esponenti dovessero vedersi condannati a versare agli attori a qualsivoglia titolo. In via istruttoria: senz'animo alcuno di invertire oneri probatori rigorosamente incombenti su controparte, ammettere le prove dedotte nelle memorie istruttorie versate in atti. Si chiede inoltre sin d'ora di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova ex adverso dedotti e/o deducendi che verranno ammessi, con i medesimi testi indicandi in materia diretta. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, anche in relazione alla fase svoltasi presso il Tribunale di Asti, oltre IVA e (...) I conchiudenti insistono altresì per l'ammissione dei capitoli di prova dedotti nelle memorie ex art. 183, VI c. n. 2 in atti, dal capito 3) al capitolo 25), in quanto finalizzati a fornire la prova liberatoria di avere impartito una adeguata educazione al minore." Per parte convenuta (...) 2: "Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'(...) 2, con vittoria di spese anche relative al giudizio innanzi il Tribunale di Asti." Per parte convenuta (...) E (...) "... respingersi le domande attoree perché infondate. Per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, di dette domande, dichiararsi la (...) s.p.a. ... tenuta a manlevare il (...) per quanto agli attori dovrà corrispondersi a titolo di capitale, interessi, rivalutazione, spese legali e di (...) In ogni caso, con vittoria di diritti, onorari e spese." Per la terza chiamata (...) S.P.A.: "Voglia l'(...)mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: Nel merito In via principale: respingere la domanda dei (...)ri (...) e (...) in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore (...) nei confronti dei convenuti (...) e (...) in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte e, conseguentemente, assolvere (...) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, da ogni pretesa avversa. Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. di legge, spese di CTU e di (...) e successive occorrende. In via subordinata: (...) denegata e non creduta ipotesi in cui venisse dichiarata fondata, anche solo in parte, la domanda attorea, previa graduazione della responsabilità secondo le risultanze di causa, rapportare l'onere risarcitorio dei convenuti (...) e (...) al relativo grado di responsabilità agli stessi eventualmente ascrivibile sulla base del giusto e del provato, contenendo quindi l'onere di manleva della (...) s.p.a. entro lo stesso grado, con applicazione delle condizioni, franchigie, scoperti e limiti di contratto e di polizza. Con il favore delle spese di lite". Per la terza chiamata (...) S.P.A.: "Voglia l'(...)mo Tribunale di (...) respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In via preliminare sulla domanda di garanzia proposta dal (...) dell'(...) nei confronti della (...) S.p.A. dichiarare la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione a norma dell'art. 2952 c.c. con ogni conseguente decisione. Nel merito sulla domanda proposta dai signori (...) e (...) respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso con il favore delle spese". MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE La presente controversia trae origine dalla domanda proposta, innanzi al Tribunale di Asti, da (...) e (...) in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore (...) al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità di (...) e (...) genitori del minore (...) nonché della (...) didattica (...) di (...) per la (...) di (...) di (...) per i danni materiali e morali asseritamente patiti da (...) e dai suoi genitori, con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento dei danni e alla refusione delle spese sostenute. Gli attori hanno riferito che i loro figli, (...) e (...) nell'anno scolastico 2016/2017 frequentavano la (...) "(...) di (...)" di (...) ed in particolare il più piccolo, (...) fino al 23.12.2016 era iscritto alla prima elementare; hanno affermato che sin dall'inizio dell'anno scolastico il bambino era stato vittima degli atteggiamenti aggressivi del compagno (...) senza che le maestre ponessero in essere le misure idonee ad arginarne l'esuberanza, rendendo necessario, per ben due volte, l'accesso al (...) in particolare, il (...), durante la lezione di educazione fisica, senza motivo (...) aveva colpito con alcuni calci alla schiena (...) sdraiato a terra, ma gli insegnanti non avevano ritenuto necessario avvisare dell'accaduto i genitori, i quali il giorno successivo si accorgevano della presenza di sangue nelle urine del figlio (...) e lo portavano al (...) per accertamenti; il (...), poi, sempre durante l'orario scolastico (...) aveva assalito (...) afferrandolo per il collo e tentando di strozzarlo, al che i genitori presentavano denuncia ai (...) e segnalavano l'accaduto alle maestre e al preside i quali, tuttavia, non intervenivano; infine, il (...), durante le lezioni, (...) si era scagliato su (...) ferendolo alla gamba sinistra, con violenti calci. Gli attori hanno sottolineato che le loro ripetute richieste di chiarimenti e provvedimenti al (...) erano rimaste ignorate, hanno aggiunto di avere anche cercato di contattare i genitori di (...) per trovare una soluzione, senza però ricevere alcun riscontro; hanno riferito che, a causa dello stato d'ansia e paura patito da (...) in seguito ai continui episodi di violenza subiti, nella difficoltà a convincerlo ad andare a scuola, si erano visti costretti a ritirarlo dalla scuola primaria (...) di (...) previo rilascio del nulla osta per motivi di sicurezza, e ad iscriverlo presso la (...) elementare "(...)" di (...). Gli attori hanno ritenuto responsabili in solido i genitori di (...) ai sensi dell'art. 2048 comma 1 c.c., nonché la scuola primaria (...) di (...) e la (...) didattica statale di (...) ai sensi dell'art. 2048 comma 2 c.c. oltre che per responsabilità contrattuale; hanno pertanto chiesto il risarcimento di tutti i danni sofferti in proprio dal figlio (...) e da loro stessi a titolo di danni morali ed esborsi per spese mediche sostenute per il minore, il quale, in conseguenza delle molteplici aggressioni subite da parte di (...) durante l'orario scolastico, era stato costretto ad intraprendere un ciclo di psicoterapie e arteterapia; hanno in particolare allegato di aver sostenuto le seguenti spese: Euro 96,85 per spese mediche documentate; Euro 17,53 per acquisto farmaci per ispezione urine; Euro 782,00 per un ciclo di arteterapia prescritto per il recupero psicologico del ragazzo; Euro 856,80 per un ciclo di colloqui psicologici; Euro 116,85 per l'acquisto d i nuovi libri di testo; i costi e il disagio per l'allungamento del tragitto per accompagnare a scuola il figlio in quanto (...) e (...) distano 4,4 chilometri e il tratto stradale in questione si trova sul tragitto casa lavoro del padre, mentre (...) e (...) fraz. (...) distano 9 chilometri, con un percorso giornaliero maggiore di almeno 10 Km da ripetere per 5 anni. I sig. (...) hanno, pertanto, concluso chiedendo di accertare la responsabilità dei convenuti per i fatti sopra descritti e per l'effetto di condannarli, in solido tra loro a titolo di responsabilità ex art. 2048 e 2043 c.c. e di responsabilità contrattuale, al risarcimento in loro favore, in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale, di tutti i danni materiali e morali patiti dal figlio, da liquidare a seguito di apposita (...) e dei danni morali e materiali patiti dai genitori, nonché delle spese sostenute dai medesimi a seguito delle aggressioni a (...) perpetrate da (...) danni da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. La domanda attorea è stata contestata da (...) e (...) i quali costituendosi hanno preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di citazione per essere incerti i requisiti di cui all'art. 163 comma 3 n. 3 e n. 4 c.p.c., avendo gli attori omesso di quantificare il risarcimento richiesto e mancando la chiara esposizione dei fatti, oltre ad essere le somme richieste a titolo di risarcimento danni, indicate in atto di citazione, carenti di documentazione giustificativa e determinate in misura tale da rendere incompetente per valore l'adito Tribunale. I convenuti hanno poi rilevato il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita ex art. 3 L. 162/2014 chiedendo la declaratoria di improcedibilità della domanda; hanno inoltre riferito che (...) aveva stipulato polizza per l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi con la (...) s.p.a., e pertanto hanno formulato istanza per la chiamata in causa della compagnia assicuratrice, incorporata, per effetto di fusione, in (...) S.p.A., al fine di essere manlevati, in caso di soccombenza, in ragione del contratto assicurativo pendente - polizza n. (...) con decorrenza dal 05.08.2009. Nel merito, i convenuti hanno sostenuto che gli attori non avevano fornito alcuna prova della reale verificazione dei fatti, invero fermamente contestati dall'(...) sin dalla fase stragiudiziale; hanno evidenziato che dalla documentazione in atti non era possibile evincere la verificazione di alcun sinistro, né la riconducibilità dei malori asseritamente sofferti dal minore (...) a comportamenti ascrivibili ad (...) hanno, dunque, contestato che il figlio (...) avesse palesato atteggiamenti aggressivi nel corso della prima elementare, a.s. 2016/2017, che (...) avesse preso a calci qualcuno nel corso di tale anno scolastico, che (...) avesse afferrato per il collo e tentato di strozzare qualcuno nel corso del medesimo scolastico, ed anche di essere stati contattati dagli attori. I convenuti hanno altresì evidenziato che nell'elenco dei documenti allegati alla citazione, al n. 2 era stato indicato il doc. "Referti del (...) del 23.11.2016", ma tale documento non risultava rinvenibile nel fascicolo degli attori, e che il doc. n. 2) allegato al (...) documenti, definito "(...) carabinieri", non era affatto una 'denuncia' giuridicamente intesa, come evincibile dalla lettura della stessa: hanno quindi ritenuto insussistente alcun profilo di responsabilità a loro carico ex artt. 2043 e 2048 c.c. allegando di aver messo in atto una costante opera educativa impartendo al figlio un'educazione sufficiente per una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini e alla sua personalità; hanno, poi, sottolineato che dalla disamina della documentazione medica in atti era possibile evincere come nessuno dei disturbi lamentati dal minore (...) durante la visita al (...) del 20.10.2016 trovasse causa certa nel sinistro asseritamente occorsogli nelle circostanze riferite in atto di citazione, evidenziando piuttosto l'anamnesi del minore una situazione medica delicata e del tutto svincolata dai fatti di causa. I convenuti hanno specificamente contestato le spese quantificate in atto di citazione, sottolineando che non era stato allegato alcun documento per dimostrare la richiesta della somma di Euro 96,85 a titolo di "spese mediche documentate", non erano prodotti documenti che attestassero l'esigenza di cicli di arte-terapia né la necessità di un ciclo di colloqui psicologici; hanno poi contestato l'esigenza di acquisto farmaci per ispezione urine nonchè la necessità di acquisto di nuovi libri di testo, le voci di danno relative ai maggiori costi per l'allungamento del tragitto per accompagnare (...) a scuola nonché i danni morali e materiali di cui era richiesta la liquidazione; hanno, infine, rilevato che nessuno dei documenti fiscali in atti riportava il codice fiscale del minore, né conteneva elementi che potessero attestare che le relative spese fossero state fatte nell'interesse del bambino. I sig.ri (...) hanno quindi concluso chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione e, per l'effetto, fissare un termine perentorio per integrare la domanda, e sempre in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda a causa del mancato esperimento della procedura obbligatoria di negoziazione assistita, con conseguente assegnazione del termine per l'inizio del procedimento suddetto ex art. 2, comma 3, L. 162/2014; nel merito, previa autorizzazione alla chiamata in causa di (...) S.p.A., hanno chiesto il rigetto delle domande attoree e, per l'ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle stesse, la condanna di (...) S.p.A. a manlevarli e tenerli indenni. La domanda attorea è stata, altresì, contestata dall'(...) 2 il quale costituendosi ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Asti indicando come foro competente il Tribunale di (...) Giudice del luogo dove ha sede l'(...) distrettuale dell'Avvocatura dello Stato, a norma dell'art. 25 c.p.c.; ha, inoltre, eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'(...) 2, essendo legittimato il (...) dell'(...) dell'(...) e della (...) in persona del (...) pro tempore: sul punto, ha precisato che il personale scolastico, cui gli attori imputano la responsabilità degli eventi per cui è causa, si trova in rapporto organico non tanto con il singolo (...) quanto, direttamente, con il (...) ed ha quindi concluso chiedendo preliminarmente dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Asti, per essere competente, ex art. 25 c.p.c., il Tribunale di (...) ed in subordine dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'(...). Autorizzati dal Giudice alla chiamata in causa della loro compagnia assicurativa, i signori (...) hanno chiamato in causa la (...) S.P.A. la quale ha preliminarmente eccepito la violazione dell'art. 165 c.p.c. per tardiva iscrizione a ruolo della causa rilevando che la stessa era stata iscritta a ruolo il (...), oltre il termine di dieci giorni dalla prima notifica del 25.10.2017, ed ha, inoltre, eccepito la carenza di legittimazione passiva della convenuta (...) di (...)# ponendo in evidenza la circostanza per cui in caso di domanda volta all'accertamento della responsabilità di un istituto scolastico occorre necessariamente citare in giudizio il (...) dell'(...) dell'(...) e della (...) Nel merito, la compagnia assicurativa si è riportata alle allegazioni e contestazioni dei sig.ri (...) sottolineando la carenza di prove in ordine alla ricostruzione fattuale attorea e ritenendo quest'ultima anzi sconfessata dai documenti prodotti: in particolare, ha riferito che dal doc. 6 era possibile evincere che il (...)# aveva subito le provocazioni di (...) e gli insegnanti avevano adottato adeguata vigilanza sugli stessi, tanto che le lezioni proseguivano regolarmente sino al termine; facendo riferimento al referto medico del 20.10.2016, ha evidenziato che, all'esito degli esami obiettivi e clinici eseguiti su (...) non venivano riscontrate dai sanitari le lesioni descritte dal bambino all'accesso al (...) ha poi fatto riferimento alla anamnesi patologica familiare e a quella di (...) La convenuta ha contestato il contenuto dei docc. 2,3 e 4 di parte attrice ritenendoli privi di riconducibilità soggettiva e temporale e perché riportanti mere asserzioni attoree non formatesi in contraddittorio; ha ritenuto priva di giustificazione la richiesta di rimborso delle spese mediche per colloqui di psicoterapia e per incontri di arteterapia, ed ogni altra richiesta risarcitoria di danno non patrimoniale sia per il minore che per i suoi genitori; ha ribadito l'onere probatorio in capo all'attore con riguardo alla prova dei fatti descritti in citazione ed al nesso di causa tra questi ed i danni asseritamente patiti; ha sottolineato che anche qualora fosse stato provato che (...) avesse patito lesioni personali durante l'orario scolastico all'interno della scuola, nessuna responsabilità poteva essere ascritta ad (...) e ai suoi genitori, anzi in tale ipotesi gli insegnanti dell'(...) scolastico sarebbero venuti meno ai loro doveri di vigilanza sugli alunni con conseguente responsabilità del (...) ha infine contestato le pretese risarcitorie attoree per i danni patrimoniali e non patrimoniali, ritenendole prive di fondamento e non sorrette da alcuna visita medico legale, e si è opposta alla richiesta di CTU medico legale in quanto esplorativa. (...) ha pertanto concluso chiedendo in via preliminare la cancellazione della causa dal ruolo per violazione dell'art 165 c.p.c. per tardiva iscrizione a ruolo ed in ogni caso il riconoscimento della carenza di legittimazione passiva della (...) di (...)# nel merito ha chiesto il rigetto delle domande attoree ed in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della stessa, ha chiesto di rapportare l'onere risarcitorio dei conventi (...) e (...) al relativo grado di responsabilità, contenendo, conseguentemente, l'obbligo di manleva della compagnia entro lo stesso grado e con l'applicazione delle condizioni, franchigie, scoperti e limiti di contratto e di polizza. In corso di causa, concessi i termini ex art. 183 c.p.c., parte attrice ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito a vantaggio di quella del Tribunale di (...) con ordinanza pronunciata in data (...) il Tribunale di Asti ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, fissando in mesi tre il termine per la riassunzione della causa avanti il Tribunale di (...) Con comparsa in riassunzione (...) e (...) hanno riassunto il procedimento avanti il Tribunale di (...) citando in giudizio i sig.ri (...) e (...) S.P.A. ed anche il (...) nel rassegnare le proprie conclusioni gli attori hanno chiesto di accertare la responsabilità dei convenuti per i fatti per cui è causa e per l'effetto condannare i sig.ri (...) ed il (...) dell'(...) in solido tra loro, a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2048 e 2043 cod. civ. e di responsabilità contrattuale, al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni materiali e morali patiti dal minore e dei danni morali e materiali patiti dai genitori, nonché delle spese sostenute dai medesimi in conseguenza delle lesioni patite dal figlio. Si è costituito in giudizio l'(...) 2 richiamando e ribadendo le argomentazioni e le conclusioni proposte con la comparsa di costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Asti. Si sono costituiti nel giudizio riassunto (...) e (...) i quali dopo essersi riportati a tutte le deduzioni eccezioni, contestazioni, domande e istanze istruttorie già formulate nel giudizio avanti il Tribunale di Asti hanno formulato istanza affinché fosse dichiarata la contumacia del (...) dell'(...) e (...) in particolare, hanno allegato che con la comparsa in riassunzione notificata il (...) gli attori avevano evocato in giudizio il (...) dell'(...) ma con atto del 20.03.2020 si era costituita nel giudizio riassunto l'(...) 2, non già il (...) hanno pertanto concluso chiedendo in via pregiudiziale di dare atto che l'(...) 2 non era stato evocato nel giudizio in riassunzione, di dichiararne il difetto di legittimazione passiva e, accertato che il (...) dell'(...) e (...) non risulta costituito, di dichiararne la contumacia; in via preliminare hanno chiesto di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per incertezza dei requisiti di cui all'art. 163 comma 3 n. 3 e n. 4 c.p.c. e, per l'effetto, fissare un termine perentorio per integrare la domanda ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164, IV e V comma, c.p.c.; nel merito in via principale hanno chiesto il rigetto delle domande attoree e in subordine, per l'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle stesse dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la (...) S.p.A. a manlevare i sig.ri (...) dalle pretese attoree. (...) si è costituito nel giudizio riassunto, eccependo preliminarmente il suo difetto di legittimazione passiva: a tal proposito ha sottolineato che la riassunzione del giudizio comporta la prosecuzione del contenzioso erroneamente incardinato presso un Giudice dichiaratosi incompetente, dunque il giudizio riassunto deve proseguire tra le stesse parti e non è possibile citare nuovi soggetti senza una preventiva autorizzazione; ha osservato che innanzi il Tribunale di Asti era stato citato unicamente l'(...) comprensivo (...) 2, ma non era mai stato chiamato in causa il (...) dell'(...) ha dato atto dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'atto di riassunzione potrebbe contenere la citazione di un soggetto nuovo, ma in tal caso varrebbe quale autonomo atto di citazione e dovrebbe contenerne tutti gli elementi, circostanza da escludersi secondo il (...) nel caso di specie. In subordine, sempre in via preliminare, il (...) ha eccepito la nullità della citazione contenuta nell'atto "comparsa in riassunzione ex art. 125 disp. att. cpc" rilevando che l'unico atto notificato al (...) non conteneva alcuna esposizione dei fatti a fondamento della richiesta risarcitoria: ha pertanto chiesto dichiararsi la nullità della citazione con assegnazione di un termine per l'integrazione della domanda e conseguente rimessione in termini per tutte le relative eccezioni in senso stretto ed eventuale chiamata di terzi in causa; ha inoltre eccepito il mancato esperimento della convenzione di negoziazione assistita non essendo mai pervenuto al (...) un invito alla stipula della suddetta procedura; ha precisato che nella scelta se aderire o meno alla negoziazione, si sarebbe rimesso alle scelte della compagnia assicurativa per la responsabilità civile che avrebbe chiamato ad intervenire nella presente controversia per manlevare il (...) ha, infine, ribadito di non poter formulare alcuna difesa nel merito non essendo a conoscenza dei fatti qualificati dagli attori come "gravi atti di bullismo" o "aggressioni" che si sarebbero consumati durante l'orario scolastico; ha sottolineato che non risultava agli atti dell'(...) che si fosse mai verificato alcun episodio che avesse provocato lesioni o infortuni, ed infatti non era mai stata aperta alcuna pratica di sinistro; ha concluso chiedendo in via preliminare dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del (...) o, in subordine, la nullità della citazione; in ulteriore subordine, dichiararsi improcedibile l'azione per il mancato invito a stipulare la negoziazione assistita. Si è costituita in giudizio la (...) S.P.A. la quale ha contestato la narrazione attorea richiamando le difese tutte già svolte innanzi al Tribunale di Asti: ha in particolare ritenuto censurabile il contegno tenuto dagli attori, i quali avevano promosso azione giudiziale senza documentare e allegare nulla in merito al fatto posto a fondamento della domanda, rendendo di fatto impossibile ai convenuti e alla terza chiamata una adeguata difesa ed addossando ad (...) e alle insegnanti della scuola elementare di (...) la "facile affaticabilità" di (...) condizione quest'ultima presumibilmente estranea alla frequentazione scolastica; ha inoltre precisato che, per contratto, la compagnia non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da questa designati ed ha concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, per l'ipotesi in cui queste ultime fossero accolte, anche solo parzialmente, ha chiesto di rapportare l'onere risarcitorio dei convenuti (...) e (...) al relativo grado di responsabilità, contenendo quindi l'onere di manleva della (...) s.p.a. entro lo stesso grado, con applicazione delle condizioni, franchigie, scoperti e limiti di contratto e di polizza. In corso di causa, dichiarata la nullità della comparsa in riassunzione notificata al (...) dell'(...) è stato assegnato termine agli attori per integrare la domanda mediante il deposito di memoria integrativa, e ulteriore termine al (...) convenuto per il deposito di nuova comparsa di costituzione e risposta. Avvenuta l'integrazione dell'atto con cui gli attori avevano riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di (...) il (...) ha integrato la propria comparsa di costituzione contestando le domande attoree: in particolare, ha riferito che (...) aveva frequentato nell'anno scolastico 2016/17 la scuola primaria di (...) dipendente dalla (...) del 2° (...) di (...) dal 1° settembre 2017 confluita nell'(...), e che durante le prime settimane di frequenza gli attori avevano lamentato verbalmente alle insegnanti e al dirigente scolastico alcuni episodi di cui sarebbe stato vittima a scuola il proprio figlio; ha osservato che a tali doglianze veniva dato adeguato seguito evidenziando che, tuttavia, quanto avveniva a scuola non rivestiva le caratteristiche di gravità rappresentate dalla famiglia, ma si trattava di normali difficoltà di relazione tra bambini di quella età, sulle quali le insegnanti stavano assicurando la necessaria attenzione; ha aggiunto che negli episodi di litigio tra i bambini non erano state osservate conseguenze fisiche degne di nota; ha poi dato atto della segnalazione fatta dal padre il (...) in ordine ad un presunto grave episodio ed ha aggiunto che in tale occasione il dirigente scolastico, dopo avere acquisito una relazione da parte delle insegnanti, aveva risposto con comunicazione (prodotta quale allegato 2) dalla quale emergeva che i fatti avvenuti il (...) si erano svolti in modo molto differente rispetto a quanto lamentato dal genitore del bambino, che non vi era stata alcuna conseguenza evidente del litigio e che l'assenza di (...) per il giorno successivo era già stata preventivata per una diversa visita. (...) ha riferito che i signori (...) avevano mosso altre contestazioni informali alle quali l'(...) scolastica aveva risposto riportando quanto direttamente osservato dal personale scolastico, senza che i genitori formalizzassero ulteriori segnalazioni, né presentassero denunce o certificati medici riferiti a conseguenze di episodi verificatisi durante l'orario scolastico; ha poi dato atto del nulla osta al trasferimento in altra scuola, chiesto ed ottenuto dai genitori, nonché della comunicazione del 27.01.2017 con cui i sigg. (...) tramite il proprio legale, segnalavano che il figlio aveva subito "vari episodi di bullismo e violenza" che avevano provocato "gravi lesioni" richiedendo il "risarcimento dei danni fisici, psichici e morali patiti dal bambino": richiesta a cui il Dirigente aveva risposto senza che vi fossero ulteriori contatti. (...) convenuto ha ritenuto che la circostanza per cui gli attori avevano deciso di portare (...) in (...) - dopo aver notato la presenza di sangue nelle urine del piccolo - fosse una mera asserzione priva di riscontro nel referto del PS; ha ritenuto non veritiera la circostanza secondo cui dopo l'aggressione del 23.11.2016 i genitori "intervenivano con denuncia rilasciata ai carabinieri", in quanto dalla disamina del documento in atti emergeva la frase "al momento non ho intenzione di sporgere denuncia querela"; ha rilevato, inoltre, che nessun sinistro coinvolgente il minore (...) risultava avvenuto nei giorni indicati dagli attori ed ha, dunque, contestato la sussistenza di una qualunque forma di responsabilità dell'(...) convenuta: ha contestato la circostanza secondo cui il minore sarebbe stato vittima di atti di bullismo e nessuna maestra sarebbe mai intervenuta per evitare i pregiudizi asseritamente subiti dal minore, ribadendo l'onere della prova a carico degli attori ed aggiungendo che già il Dirigente Scolastico aveva chiesto alla famiglia di documentare le lesioni asseritamente patite dal minore, richiesta rimasta inevasa; a tal proposito ha aggiunto che il comportamento attoreo aveva impedito di attivare prima l'assicurazione e, contestata la quantificazione attorea ritenendola eccessiva anche alla luce dell'effettiva entità delle lesioni lamentate, ha chiesto di poter chiamare in causa la (...) s.p.a., compagnia assicurativa con cui la (...) del 2° (...) di (...) confluita nell'(...) 2, aveva stipulato polizza per la responsabilità civile; ha concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree e per il caso di accoglimento, anche solo parziale, delle stesse dichiararsi la (...) s.p.a. tenuta a manlevare il (...) per quanto da corrispondere agli attori. Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituita in giudizio (...) S.P.A. la quale ha eccepito la prescrizione ex art. 2952 c.c. dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione sul quale è stata fondata la domanda di garanzia; ha contestato la fondatezza della domanda attorea associandosi, pertanto, alle difese svolte dal (...) convenuto ed in merito all'eccezione di prescrizione ha richiamato il dettato dell'art. 2952 comma 2 c.c., osservando che i signori (...) il (...) avevano inviato formale richiesta di risarcimento del danno all'istituto scolastico (...) di (...) al relativo Dirigente Scolastico, alla (...) di (...) ed al (...) dell'(...) richiesta di cui tuttavia la terza chiamata non era mai stata informata né la compagnia era stata resa edotta dell'azione promossa dagli attori nei confronti dell'(...) 2 (allora (...) di (...), avendo avuto contezza del sinistro solo a seguito della notifica da parte del (...) dell'atto di citazione per la chiamata di terzo (in data (...)). La compagnia ha poi sottolineato che tale circostanza era stata confermata dallo stesso (...) il quale nel proprio atto di costituzione aveva dichiarato di non aver attivato, prima di quel momento, l'assicurazione, giustificando tale omessa denuncia con il contegno tenuto dai sig.ri (...) che non avevano permesso di valutare il sinistro: argomentazione ritenuta dalla terza chiamata priva di fondamento, giacché il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto dell'assicurato va individuato nella data in cui per la prima volta, in forma giudiziale ovvero stragiudiziale, il danneggiato propone la sua richiesta, donde l'intervenuta prescrizione biennale ex art. 2952 c.c. Nel merito (...) ha eccepito l'infondatezza delle pretese attoree, ribadendo che i signori (...) non avevano fornito alcun elemento probatorio atto a dimostrare la sussistenza di un'effettiva correlazione causale tra le condotte oggetto di doglianza e i pregiudizi asseritamente subiti; con specifico riguardo alla documentazione in atti ha osservato che il doc. attoreo n. 2, qualificato come denuncia, era un mero scritto, privo di valore giuridico, dal quale emerge la volontà di non denunciare i fatti in esso descritti, che inoltre - come risultante dalla disamina del referto del (...) del 26.10.2016 - non erano state riscontrate problematiche compatibili con la descritta aggressione, asseritamente perpetrata mediante plurimi calci sul dorso di (...) ancora che la visita ortopedica effettuata escludeva la necessità di eventuali provvedimenti e l'analisi delle urine risultava negativa per ematuria, cioè per presenza di sangue; ha sottolineato la non rimborsabilità delle spese relative all'esame delle urine, ritenendo altresì infondata la pretesa riguardante i maggiori spostamenti legati al cambio di scuola nonché la richiesta di rimborso della somma di euro 96,85 per spese di cura, in quanto non documentate. Per ciò che attiene al danno psicologico asseritamente patito dal minore e dai suoi genitori, la compagnia assicurativa ha specificato che gli attori si erano limitati a produrre una prescrizione medica, relativa ad alcuni cicli di psicoterapia, documento che tuttavia non specificava le ragioni giustificatrici della terapia, facendo genericamente riferimento a "motivi di salute"; ha, infine, sottolineato come gli attori non potevano ricorrere alla CTU medico legale per sopperire alle proprie carenze probatorie ed ha concluso chiedendo in via preliminare dichiararsi la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione a norma dell'art. 2952 c.c., nel merito il rigetto delle domande attoree. In corso di causa, concessi i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c., sono stati escussi i testi intimati sui capitoli ammessi ed è stata dichiarata l'insussistenza dei presupposti per disporre la CTU medico legale richiesta da parte attrice; quindi, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni: sulle conclusioni in epigrafe riportate la causa è stata trattenuta a decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Preliminarmente, devono ritenersi superate sia l'eccezione di nullità della citazione sia l'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevate dalle parti convenute innanzi al Tribunale di Asti e richiamate nel presente giudizio: sulla seconda, come noto, deve provvedersi entro l'udienza di prima comparizione ex art. 183, 6° comma c.p.c. (cfr. decreto 23.2.2018); quanto alla prima il Giudice ha ritenuta evidentemente insussistente la dedotta violazione dell'art. 163, n. 3 e 4 c.p.c. avendo concesso alle parti i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c. Del resto, la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, 4° comma c.p.c. per vizi attinenti alla editio actionis si produce solo laddove la determinazione della cosa che forma oggetto della domanda (...) o l'esposizione dei fatti che ne costituiscono le ragioni (causa petendi) sia stata del tutto omessa o risulti assolutamente incerta; inoltre, "(...) di quantificazione della domanda è da ritenere assolto anche con la indicazione dei soli titoli cui si fonda la pretesa, purché il convenuto sia posto in condizione di esercitare il suo diritto di difesa" (cfr. Cass. n. 12567/09 e Cass. n. 26873/17), altra questione essendo quella relativa all'assolvimento dell'onere probatorio a carico del danneggiato. A fondamento della propria domanda, gli attori hanno allegato la responsabilità ex art. 2048, 2° comma c.c. oltre che contrattuale dell'istituto scolastico presso il quale il minore frequentava all'epoca la scuola elementare e dove sarebbe stato vittima dei descritti atteggiamenti aggressivi del compagno di classe, nonchè la responsabilità ex art. 2048, 1° comma c.c. dei genitori di quest'ultimo. Ora, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte "Nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile nè alla scuola nè all'insegnante" (cfr. Cass. n. 24456/05, nonché Cass. n. 5067/10, Cass. n. 3612/14 e Cass. n. 3695/16). Nel caso di specie, non si tratta di ipotesi di autolesione: come peraltro ritenuto dalla Suprema Corte, "(...) una responsabilità da regolare ricorrendo all'art. 1218 c.c. quando l'alunno riporti un danno sia autocagionato che eterocagionato, per responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici. (...) dell'allievo a scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l'età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica; a quelle eccezionali, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e da persone, anche estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attività" (cfr. Cass. n. (...)/21). Con specifico riferimento alla previsione dell'art. 2048, 1° e 2° comma c.c. - in forza del quale i genitori, i tutori e i precettori rispondono dei danni cagionati dai fatti illeciti posti in essere da minori soggetti alla loro sorveglianza, "La responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall'art. 2048 cod. civ., è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico all'art. 147 cod. civ. ed alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti ed a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito" (cfr. Cass. 9556/09), laddove i precettori rispondono dei fatti illeciti del minore limitatamente al periodo in cui questi si trovano sotto la loro sorveglianza, fondandosi la loro responsabilità su una culpa in vigilando. Ancora, "(...) della responsabilità dell'insegnante per il danno subito dall'allievo, nonché fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicché chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie - suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo - affinché fosse salvaguardata l'incolumità dei discenti minori" (cfr. Cass. n. 14910/18). Inoltre, "In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità ex art. 2048 cod.civ., non è sufficiente la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta ed il carattere imprevedibile e repentino dell'azione dannosa, qualora sia mancata l'adozione delle più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi. Ne deriva che l'imprevedibilità del fatto ha portata liberatoria solo nell'ipotesi in cui non sia stato possibile evitare l'evento nonostante l'approntamento di un sistema di vigilanza adeguato alle circostanze" (cfr. Cass. n. (...)/18), col conseguente onere a carico del precettore o maestro d'arte di provare l'imprevedibilità e l'inevitabilità del danno correlate al criterio della diligenza ex art. 1176, comma 2 c.c. (cfr. Cass. n. 14216/18 e Cass. n. 12842/17). Quanto alla posizione dei genitori, premesso che "La responsabilità dei genitori per il fatto illecito del figlio minore sussiste ex art. 2048, comma 1, c.c., e non è esclusa dal fatto che il comportamento dannoso sia stato tenuto in un luogo soggetto all'altrui vigilanza" (cfr. Cass. n. 18327/15), come osservato dalla Suprema Corte "I genitori vanno esenti da responsabilità civile extracontrattuale verso i terzi per fatto illecito del figlio se, ex art. 2048 c.c., "provano di non aver potuto impedire il fatto", prova liberatoria che, secondo le regole processuali, deve essere fornita in positivo attraverso la dimostrazione di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, elementi da contestualizzare rispetto a condizioni sociali, familiari, età, carattere ed indole del minore. Le modalità del fatto illecito possono essere utilizzate solo come presunzione di inadeguatezza di educazione e vigilanza, ma non anche per provare l'assolvimento dei detti obblighi genitoriali" (cfr. Cass. n. 24475/14). Certo, presupposto per l'applicazione dell'art. 2048 c.c. è la prova della condotta illecita tenuta dal minore nei confronti di un altro minore. Devono quindi esaminarsi le prove testimoniali assunte in corso di causa, con riferimento ai tre episodi descritti in atto di citazione: quello del 19.10.2016, allorquando "durante la lezione di educazione fisica senza motivo il (...) colpiva con alcuni calci alla schiena il (...) il quale era sdraiato a terra", quello del 23.11.2016, quando "sempre durante l'orario scolastico (...) assaliva (...) afferrandolo per il collo e tentando di strozzarlo", e quello del 13.12.2016 quanto "durante le lezioni (...) si scagliava su (...) ferendolo alla gamba sinistra"; episodi da valutare senza dimenticare che (...) ed (...) all'epoca frequentavano la prima elementare, ribadendosi inoltre l'inammissibilità dei documenti allegati da parte attrice nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 3 c.p.c. in quanto non prodotti nella fase innanzi al Tribunale di Asti ("nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 3 c.p.c. depositata nel procedimento 'originario' è articolato il capo di prova in questione, si premette la produzione dei 16 fotogrammi ma alla memoria risultano allegate quali doc. 1 e 2 le sentenza della Corte d'Appello di (...) citate a pag. 2" - cfr. ordinanza 23.7.2021). Ora, la prova testimoniale è iniziata con l'escussione delle insegnanti (una delle due ora in pensione) della (...) di (...) di (...) e del reggente della (...) da cui dipende la scuola. La teste (...) insegnante di (...) primaria nella (...) di (...) di (...) ora in pensione, ha dichiarato: "nell'anno scolastico 2016/2017 io insegnavo a (...)# e (...) erano miei alunni, della prima elementare; io ero presente durante la lezione di educazione motoria, stavamo cambiando le scarpine, io stavo aiutando i bambini e (...) ha provocato con degli atteggiamenti il compagno (...) ovvero io stavo aiutando una bimba, (...) mi dice che anche lui non era capace al che gli ho detto di aspettare un attimo e sarei andata da lui, intanto (...) lo ha deriso; io ero chinata e nel frattempo, questione di pochi secondi, (...) è partito e gli ha dato due pugni all'altezza delle scapole. (...) non si è verificato durante gli esercizi, come ho detto i bambini si stavano cambiando le scarpe; io come ho detto ero chinata e sono subito intervenuta nel senso che gli ho fatto alzare le braccia e ho visto la cute che era leggermente rossa; aggiungo che (...) non piangeva". In merito alla presenza di sangue nelle urine e all'accesso al PS, la teste ha riferito di non essere informata, ma ha precisato "che il giorno dopo (...) non è venuto a scuola perché aveva una visita odontoiatrica che era già stata fissata e segnalata sul diario una settimana prima circa"; ha poi riferito di non ricordare l'episodio del 23.11.2016 ("non ricordo l'episodio in questo momento, io non ero presente, non ricordo se me ne abbia parlato la mia collega; preciso che il team era composto da quattro maestre, io, (...) l'insegnante di inglese di cui non ricordo più il nome e (...) insegnante di religione") e neppure l'episodio del 13.12.2016; ha poi dichiarato: "posso solo dire di ricordare che i genitori non hanno portato a scuola nessuna certificazione; aggiungo che di solito quando succedono incidenti a scuola si fa denuncia, i genitori portano la certificazione e si coinvolge l'assicurazione". Richiesta di chiarimenti, la teste ha affermato: "Con riferimento all'episodio di ottobre come ho detto il giorno dopo (...) non è venuto a scuola e neppure il giorno successivo; preciso che la lezione di educazione motoria si è tenuta dalle 10.30 alle 11.30, (...) dopo l'episodio ha ripreso l'attività ed ha giocato con i compagni, poi è stato ancora un'ora con la collega (...) e il bambino non si è lamentato; era un martedì, quindi c'era il rientro pomeridiano, (...) ha proseguito la sua attività, non con me ma con un'altra maestra, e poi la collega l'ha consegnato all'adulto di riferimento. I genitori hanno poi iniziato telefonicamente a conferire con la scuola, generalmente lo facevano durante l'orario di lezione e io ho chiesto di dire loro di chiamare finita la lezione, quindi ho parlato con loro alle 12.30 ed ho spiegato loro l'accaduto; so che poi hanno telefonato diverse volte alla collega di riferimento, la sig.ra (...) ed anche al dirigente scolastico, al che abbiamo ritenuto idoneo avere un colloquio ma i genitori non hanno accettato". La maestra (...) ha ribadito che dopo l'episodio del 19.10.2016 (...) aveva tra le scapole un lieve rossore, "non piangeva, non si è lamentato, la lezione è proseguita normalmente, (...) e (...) hanno giocato insieme"; ha poi aggiunto: "l'ultima ora della mattinata io ero in quinta, sono andata a chiedere alla collega se tutto andava bene e la collega mi aveva risposto benissimo. Avevo il pomeriggio libero, ma alle 16.30 ho chiamato la collega (...) per sapere come andava e lei mi ha detto che il bambino era stato bene e che lo aveva consegnato all'adulto di riferimento, la mamma o il papà di solito"... "al pomeriggio all'uscita da scuola (...) non piangeva, me lo ha detto la mia collega". Il teste (...) Dirigente Scolastico nel 2016/2017 titolare nell'(...) comprensivo di (...) e reggente presso la (...) del (...) di (...) da cui dipende la scuola primaria di (...) ha dichiarato: "sono stato informato dalle insegnanti di problematiche relazionali fra i due bambini, mi sono state descritte come normali litigi fra questi due bambini, che in particolare in qualche caso sono anche sfociati in episodi tra di loro come normali interazioni, non ideali ma che possono capitare tra bambini di prima elementare. In particolare quando è successo un episodio ho chiesto alle insegnanti di descrivermi i fatti specifici e mi riferirono che c'era stato un litigio prima dell'inizio della lezione di educazione motoria: c'era stato un bisticcio tra i due ragazzini, l'insegnante presente ha assistito ma per la rapidità della cosa non ha potuto impedire il fatto, è subito intervenuta e li ha separati, cercando anche di farli riflettere sul loro comportamento in quanto pareva che uno avesse provocato verbalmente l'altro che aveva reagito dandogli un colpo o due sulla schiena. Ricordo questo episodio perché ne sono venuto a conoscenza due giorni dopo quando le insegnanti mi avevano telefonato dicendo che la famiglia aveva più volte telefonato a scuola; nella mattinata, sempre due giorni dopo l'episodio, avevo ricevuto una mail, credo una pec, da parte del padre che lamentava il fatto che il bambino fosse stato oggetto di violenza e che la scuola non avesse né avvisato la famiglia né prestato le dovute cure al bambino, al che ho chiesto una relazione alle insegnanti; io ho scritto al padre, la stessa mail chiedeva un riscontro, quando ho avuto la relazione delle insegnanti ho mandato una lettera ufficiale in cui rispondevo sulla base di quanto riferito dalle insegnanti. Ricordo che nell'ora successiva alla lezione di educazione motoria c'era un'altra insegnante la quale mi aveva riferito che il bambino aveva partecipato normalmente alla lezione per cui non avevano alcun motivo di allarme e mi hanno riferito che anche all'uscita da scuola, quando il bambino era stato prelevato non dai genitori ma da un loro delegato, il bambino non aveva lamentato nulla né l'adulto aveva segnalato alcunchè. So che il giorno dopo il bambino era assente per una visita, una assenza già preventivata e segnata sul diario: in quella giornata non abbiamo ricevuto segnalazioni dalla famiglia, ma come ho detto solo il giorno successivo. Da allora ho seguito più direttamente e sono stato più in contatto con le insegnanti che nelle settimane successive mi avevano riferito che questo rapporto un po' conflittuale tra i due bambini rimaneva, che c'era stato ancora qualche piccolo episodio ma non così grave da attivare interventi tipo chiamare il 118 e che stavano cercando di lavorarci da un punto di vista educativo sia con i due bambini che con le rispettive famiglie"; ha, altresì, dichiarato: "posso dire che (...) era allora un bambino particolarmente vivace, a volte aveva comportamenti conflittuali con altri bambini e le insegnanti hanno agito attraverso le normali attività educative trattandosi di bambini di prima elementare, non sono stati adottati provvedimenti particolari; mi risulta che il comportamento di (...) è stato segnalato alla famiglia e ci sono stati frequenti contatti telefonici o al momento in cui i genitori venivano a prendere il bambino ed anche incontri specifici con i genitori, questo nel corso di tutto l'anno scolastico". La teste (...) insegnante presso la (...) di (...) di (...) maestra di (...) ed (...) nell'anno scolastico 2016/2017, in prima elementare, ha premesso di non essere stata presente durante la lezione di educazione motoria "in quanto c'era un'altra insegnante, la sig.ra (...) che è stata sentita prima di me come teste"; ha quindi dichiarato: "So che c'è stato un richiamo da parte dell'insegnante ai bambini, ma non ricordo ora i dettagli. (...) ho detto io non ero presente, ero in un'altra classe ... ho terminato io la mattinata con la classe prima, non ero invece presente al pomeriggio; non ricordo assolutamente che il bambino (...) si fosse lamentato, preciso che se un bambino lamenta qualcosa, noi o telefoniamo ai genitori se si tratta di qualcosa di urgente altrimenti alla mezza all'uscita parliamo con i genitori, se è successo un piccolo fatto lo comunichiamo ai genitori all'uscita: (...) ha concluso la mattinata in modo sereno, come sempre, in modo non anomalo...(...) di avere consegnato il bambino alle 12.30, ricordo che c'era un genitore, sempre veniva un genitore, il bambino non piangeva, era tranquillo e sereno, se ne è andato via normalmente; preciso che alcuni bambini pur avendo il rientro pomeridiano non si fermano a scuola, ma vengono riaccompagnati il pomeriggio". La teste ha poi dichiarato: "il giorno dopo (...) era assente perché come dalla relazione che avevo fatto e che ho rivisto per oggi doveva sottoporsi a visita specialistica odontoiatrica come già segnalato dalla famiglia preventivamente per iscritto, sul diario"; "non ricordo l'episodio del 23.11.2016, peraltro se fosse stata una aggressione importante noi avremmo segnalato, ma come ho detto non ricordo quanto capitolato. Per aggressione importante intendo ad esempio dare uno schiaffo, se invece inavvertitamente urto un compagno senza provocare ferite o lesioni o rossori o lividi non ritengo si tratti di un'aggressione. (...) ho detto non ricordo in ogni caso l'episodio descritto nel capo". La maestra (...) ha poi affermato di non ricordare l'episodio del 13.12.2016 aggiungendo: "posso dire che non è mai pervenuta documentazione medica relativa ai giorni specifici indicati e neppure in (...) noi eravamo sempre in collegamento col dirigente che era al corrente di tutte le telefonate dei genitori e di quanto successo"; ha quindi concluso dichiarando: "Non ricordo altri episodi, non vi ho assistito e neppure me ne hanno parlato per quello che ricordo". La prova è proseguita con l'escussione del teste (...) collaboratrice scolastica presso la scuola elementare di (...) la quale ha dichiarato: "sono in servizio presso la scuola elementare di (...) dal 2005; mi ricordo che anni fa erano arrivati a scuola i due fratellini (...) preciso che all'epoca io facevo un orario spezzato, non ero in servizio tutto il giorno, ero l'unica collaboratrice scolastica. Non ricordo l'episodio in particolare, io non ero in classe, le insegnanti mi chiamavano se c'era necessità, ad esempio per un bambino che si era fatto male, non ricordo di essere mai stata chiamata per (...) e (...)"; ancora, "non ricordo episodi che abbiano coinvolto i due bambini, non ne ho conoscenza, del resto io non sono a contatto con i bambini, io sono la bidella" ... "ho conosciuto i sigg. (...) come genitori di bambini che frequentavano la scuola, li vedevo a volte all'ingresso quando mi portavano i bambini prima dell'orario". E' stato sentito il dott. (...) medico pediatra, il quale ha dichiarato: "(...) è stato mio paziente dalla nascita, non l'ho più visto di recente essendo ormai cresciuto. (...) che (...) aveva avuto dei problemi a scuola, non so dire quali, ma ricordo di avere consigliato, come normalmente faccio, il cambio della scuola. Non ricordo, nello specifico, altro". Al teste è stato esibito il certificato medico da lui rilasciato in data (...) (cfr. doc. 4 fasc. attoreo), nel quale "Si certifica che (...) n. il (...) necessita di cicli di psicoterapia per motivi di salute": il medico ha riferito che "si tratta dei consigli che normalmente dò come pediatra", ha aggiunto di non ricordare "nello specifico, come ho già detto, quali problemi ci fossero a scuola, mi pare di ricordare che fossero problemi più coi compagni e non con gli insegnanti, ma non ricordo nello specifico, non so essere più preciso", ha affermato di avere "suggerito un consulto psicologico per queste difficoltà a scuola, ma non ricordo altro, è trascorso troppo tempo", ed ha dichiarato: "io non ho consigliato lo specialista, come ho detto ho consigliato colloqui psicologici ma non so dire sullo scopo e la finalità della terapia; la mia prescrizione (doc. 4) è quella che normalmente i genitori mi richiedono, ad esempio per uso rimborso da parte dell'assicurazione, oppure perché non erano residenti lì, mentre quando facciamo l'impegnativa con il SSN mettiamo la motivazione che invece nella prescrizione (doc. 4) è generica. (...) peraltro, che in un certo periodo i fratelli (...) risiedevano non a (...) dove io esercito, e può essere che abbia fatto una prescrizione libera"; infine, "non sono stato io a consigliare cicli di arte terapia". E' stata poi escussa la sig.ra (...) all'epoca collaboratrice domestica dei sig.ri (...) la quale ha dichiarato di ricordare l'episodio dell'ottobre 2016: "nell'ottobre 2016 lavoravo per i signori (...) ero a casa quando (...) è tornato da scuola, ricordo questo episodio perché dopo il bambino ha cambiato a scuola e ricordo di essere andata a prenderlo anche io alla nuova scuola. So che il bambino è stato in ospedale, non so se una o due volte. (...) questo episodio, ossia un pomeriggio (...) è tornato a casa da scuola piangendo dicendo che un bambino gli aveva dato un calcio nella schiena. Io ricordo che quel giorno (...) è tornato, io ero presente e c'era anche la mamma, ricordo che (...) si è alzato la felpa e ha fatto vedere la schiena che era rossaviola". La teste ha poi affermato: "il bambino era agitato, diceva che non voleva andare a scuola, io sono tornata il giorno dopo al pomeriggio, c'era la mamma e la mamma mi ha detto che aveva portato (...) non mi ricordo se dal dottore o al PS. Non mi ricordo se lo aveva portato già al pomeriggio o il giorno dopo, so solo che il giorno dopo, quando sono arrivata, (...) mi ha detto che aveva ancora mal di schiena e che aveva fatto la pipì con il sangue". Richiesta di chiarimenti, la signora ha riferito: "(...) arrivava da scuola intorno alle quattro, anzi lui non faceva l'orario lungo ma, di solito, arrivava intorno alle 12.30- 13.00; ogni tanto faceva un rientro pomeridiano, ma non credo nella scuola che frequentava a (...) anzi ricordo che di solito (...) mangiava a casa e poi faceva i compiti"; "io iniziavo il mio lavoro intorno a mezzogiorno, massimo l'una, fino alle sei. Non sono sicura dell'orario in cui (...) tornato da scuola, piangeva come ho detto, forse intorno all'una perché io intorno a mezzogiorno, di solito, ero già da loro. Il giorno dopo quando sono arrivata mi pare che (...) fosse già a casa"; "non so dire dove fosse (...) il giorno in cui è tornato a casa, quando io sono andata via, non sono sicura se la mamma lo aveva già portato all'ospedale o se sono andati il giorno dopo, per questo non sono sicura"; "(...) mi aveva detto di aver fatto la pipì col sangue, poi è andato di nuovo in bagno, io gli ho detto di farmi vedere e di chiamarmi quando andava a fare pipì, mi ha chiamato e c'era anche sua mamma e ho visto la pipì colorata di sangue. Questo è successo il primo giorno, io ho visto la pipì rossa, non so dire se la mamma lo ha portato il giorno stesso o il giorno dopo in ospedale. Io ho visto la pipì con delle tracce di sangue, la pipì era rosso-rosa". Su richiesta di chiarimenti da parte della difesa dei convenuti (...) la quale contestava alla teste che, come riferito dalle maestre escusse, il bambino quel giorno aveva il rientro pomeridiano, la signora ha dichiarato: "io ho visto (...) quando è tornato a casa, preciso però che non so che ora era; io so che normalmente andavo dai signori (...) verso mezzogiorno e che a pranzo il bambino di solito c'era, però sono trascorsi quattro anni da quando non lavoro più dai sig. (...) e non so essere precisa, però ricordo benissimo che quando è arrivato da scuola piangeva e che un ragazzino gli aveva dato un calcio nella schiena e che gli faceva male, come ho detto mi ha fatto vedere la schiena e ricordo la pipì come ho detto, sono frammenti perché è passato del tempo e perché comunque ero lì a fare il mio lavoro ... non so dire dopo quanti giorni (...) è tornato a scuola, so che è stato a casa, ma non so dire per quanto tempo". La teste, poi, ha dichiarato di non ricordare "che (...) si sia lamentato di dolore alla gamba, non so dire", ha ricordato che "a (...) non piaceva più la scuola, mi diceva che non voleva andare a scuola, che c'erano ragazzini cattivi, che non gli piaceva più", ha affermato di non ricordare "se (...) abbia detto il nome di qualche ragazzino in particolare, il giorno in cui si è lamentato del calcio alla schiena ha detto il nome di chi lo aveva picchiato, ma io non me lo ricordo" e di non ricordare "che classe frequentasse (...) all'epoca, ricordo che era alle elementari, forse era in seconda elementare ma non sono sicura"; ha affermato che "(...) era un bambino sereno e giocava con il fratello, non so dire se aveva problemi a dormire perché di notte non ero lì, non so se (...) abbia perso peso. Ribadisco che andavo lì a fare i lavori di casa e stavo poco con i bambini", ed ancora "so che (...) è stato sottoposto a colloqui psicologici, lo so perché l'ho accompagnato anche io alcune volte, non ricordo il nome della dottoressa, ma ricordo di averlo accompagnato a (...) in (...) non ricordo il periodo". Infine, è stata sentita (...) collaboratrice didattica presso il (...) di (...) ed arte-terapeuta, la quale ha dichiarato di ricordare "(...) tra il 2017 e il 2018 aveva seguito dei cicli di arteterapia, lo avevo seguito io, la mamma lo aveva portato da me, preciso che io lavoro in uno studio che condivido con una psicologa, la dott.ssa (...) a cui penso uno dei genitori di (...) avesse chiesto indicazioni". La teste ha narrato di avere "incontrato prima la mamma per chiedere il motivo per cui voleva fare intraprendere questo percorso al bambino e la mamma mi aveva raccontato che in quel momento (...) stava vivendo un periodo difficile perché aveva cambiato scuola in quanto si erano verificati episodi con un compagno di classe dal quale (...) era stato in qualche modo bullizzato, preso in giro e quindi la mamma aveva deciso di togliere entrambi i figli e fargli cambiare scuola, la mamma voleva quindi trovare un sostegno per il figlio e dargli la possibilità di rielaborare quanto accaduto. Questo è quanto mi ha riferito la mamma durante il primo incontro; (...) ha fatto riferimento a quegli episodi nei primi incontri, comunque all'inizio del percorso anche perché io ho spiegato al bambino il motivo per cui veniva da me nel senso che la mamma mi aveva detto che aveva dovuto cambiare scuola perché era successo qualcosa all'interno della scuola e lui mi aveva detto sì è vero, in particolare che era vero che aveva avuto problemi con un bambino, in particolare che un bambino lo aveva picchiato; io non sono andata oltre nel chiedere a (...) altri particolari". La teste ha poi aggiunto: "Io ho spiegato al bambino che veniva da me in quanto la mamma era preoccupata per lui perché aveva dovuto cambiare scuola in quanto si erano verificati episodi all'interno di quella scuola per i quali probabilmente aveva sofferto; (...) mi ha detto che era vero ed è stato l'unica volta in cui mi ha raccontato brevemente questa cosa, ossia che un bambino lo aveva picchiato. Sempre all'inizio aveva fatto un disegno con una faccina triste, io gli avevo chiesto perché era triste e mi aveva risposto che non era triste, ma arrabbiato perché c'è un altro bimbo ed ha disegnato una faccina che ride ed è arrabbiata perché questo bimbo mi sta prendendo in giro. (...) consiste nell'offrire un ambiente accogliente, non giudicante, si mettono a disposizione delle persone i materiali artistici con i quali possono lavorare, scegliere quali e come usarli, raccontare se vogliono o anche solo disegnare: è un modo per riuscire ad esprimere le proprie emozioni e al tempo stesso contenerle". La dottoressa ha inoltre precisato: "(...) mattina ho riaperto la mia documentazione perché non ricordavo dettagli come quello appena riferito, nella documentazione ci sono i miei appunti ed anche alcune foto di disegni, quelli che mi sembravano significativi, sono andata a rivedere la documentazione proprio dopo avere ricevuto l'intimazione per oggi. Preciso che i primi incontri in genere me li trascrivo un po' di più, per tale motivo ho ricordato i dettagli che ho riferito"; "Mi pare che complessivamente siano state fatte 15 sedute, più o meno una volta alla settimana"; "(...) le prime sedute (...) non ha più parlato dell'episodio che mi aveva raccontato e non ha neppure fatto disegni come quello che ho descritto, si è invece concentrato sulla nuova scuola, i racconti che mi riportava riguardavano la nuova scuola e i nuovi compagni". Dunque, dalle prove testimoniali assunte è emerso il riscontro di uno solo degli episodi riferiti dagli attori: quello del 19 ottobre 2016, quando più precisamente - come riferito dalla maestra presente, della cui attendibilità non vi sono motivi per dubitare - (...) ha dato due pugni sulla schiena a (...) il quale peraltro lo aveva provocato, deridendolo per non essere il primo capace a cambiarsi da solo le scarpine (si trattava, come già detto, di due bambini in prima elementare, all'inizio dell'anno scolastico). Ora, nessuna delle maestre ha riferito di pianti o lamenti da parte di (...) solo la collaboratrice domestica ha riferito del pianto di (...) una volta rientrato a casa, della "schiena che era rosso-viola" ed anche della pipì "rosso-rosa". (...) sopra visto, la deposizione della sig.ra (...) è stata caratterizzata da diversi 'non ricordo' o 'non so'. In particolare, la signora ha affermato "Non mi ricordo se lo aveva portato già al pomeriggio o il giorno dopo, so solo che il giorno dopo, quando sono arrivata, (...) mi ha detto che aveva ancora mal di schiena e che aveva fatto la pipì con il sangue". Ora, al di là del fatto che la teste lavorava dai signori (...) "due giorni la settimana, al pomeriggio, non erano giorni fissi" (e dunque deve ritenersi che quella settimana fosse andata due giorni consecutivi), in ogni caso ben diverse sono le indicazioni che si ricavano dal certificato del (...) prodotto dagli attori. Da tale documento risulta che (...) è stato condotto al (...) in data (...) alle 13.31 (e la teste ha dichiarato che iniziava a lavorava intorno a mezzogiorno, quindi avrebbe in teoria essere presente quando il bambino è uscito di casa per andare al (...), nella parte relativa al (...) si legge "ieri alla (...) elementare di (...) il bimbo è stato picchiato alla schiena da persona nota" ed ancora nella parte anamnestica: "(...) il bambino appena uscito dalla (...) ((...) di (...)# lamentava dolore lombare, piangeva e raccontava che un compagno l'aveva preso a calci sulla colonna vertebrale". Vi è subito da osservare come tale descrizione dell'evento, evidentemente riferita dalla mamma del bambino ai sanitari, non corrisponde a quanto riferito dalla maestra presente (la quale ha parlato di due pugni nella schiena) e neppure a quanto narrato dalla maestra che al termine della mattinata aveva consegnato il bambino all'adulto di riferimento, la quale (come sopra riportato) ha riferito che in quel momento (...) non piangeva, era tranquillo e sereno. Ancora, nel certificato rilasciato dal (...) si legge: "A livello della colonna vertebrale: non dolore alla compressione dei corpi vertebrali, a nessun livello, non limitazioni di nessun tipo alla mobilizzazione della colonna vertebrale: (...) ecchimosi di circa 1 cm, paravertebrale lombare destro, lievemente dolente alla palpazione. Deambulazione su punte e talloni senza problemi. Colonna vertebrale ben allineata. Esame neurologico nella norma ... (...) stick urine: negativo per ematuria" (ossia per presenza di sangue); ancora, "(...) da visita ortopedica: nessuno provvedimento necessario. Vivace, gioca nel corridoio. Stabile, si dimette". Dunque, all'esame da parte dei sanitari la schiena di (...) non risultava rosso viola, essendo stata invece riscontrata una "minima ecchimosi di circa 1 cm"; ancora all'esame delle urine non è stata riscontrata presenza di sangue, il bambino non piangeva, anzi era "vigile, reattivo, collaborante, sorridente". Le annotazioni appena riferite, unitamente ai diversi 'non ricordo' e 'non so' di cui alla deposizione sopra riportata, conducono ad una valutazione di inattendibilità del teste (...) di parte attrice. Quelle medesime annotazioni dimostrano inoltre che da quell'episodio non sono derivate al minore lesioni di natura fisica, suscettibili di valutazione medico legale. Vi è da dire che parte attrice ha descritto, in atto di citazione (ed ha allegato a sostegno della propria domanda), tre episodi "di violenza continua" che "generavano in (...) un costante stato d'ansia e paura che influivano sulla sua salute fisica e psichica". Ora, quanto alla salute fisica agli atti risulta unicamente il (...) di (...) datato 20.10.2016 e non anche i referti indicati in citazione quale doc. 2. Quest'ultimo documento dovrebbe essere, in base a quanto indicato in narrativa (pag. 2 atto di citazione) ed anche nel cd. 'Indice documenti allegati atto di citazione' (depositato nel fascicolo telematico), la denuncia rilasciata dai genitori ai (...) in realtà contiene le dichiarazioni rilasciate da uno dei genitori, in calce alle quali si legge "Al momento non ho intenzione di sporgere denuncia querela ma me ne riservo il diritto qualora la situazione non migliori ...". Quanto ai problemi psicologici di (...) è stato prodotto il certificato medico del pediatra, di cui sopra già si è detto, ovvero un certificato del tutto generico, rispetto al quale il pediatra, sentito come teste, ha riferito di non ricordare il motivo della prescrizione. Con riferimento poi al ciclo di arteterapia, la dottoressa che ha seguito il bambino ha riferito che (...) aveva ricordato l'episodio, ossia un bambino che lo aveva picchiato: questo all'inizio delle sedute, evidentemente su sollecitazione dell'arteterapista la quale aveva dovuto spiegargli il motivo di quegli incontri, e che, nel corso dell'escussione, ha riferito che "(...) le prime sedute (...) non ha più parlato dell'episodio che mi aveva raccontato e non ha neppure fatto disegni come quello che ho descritto, si è invece concentrato sulla nuova scuola, i racconti che mi riportava riguardavano la nuova scuola e i nuovi compagni". Ancora, non è stata prodotta alcuna relazione medico-legale o comunque alcun parere rilasciato da psichiatra o neuropsichiatra infantile o altra documentazione medica, a dimostrazione del fatto che il minore abbia sviluppato un disturbo dell'adattamento a seguito di quell'unico episodio di cui è risultato un riscontro probatorio (peraltro nei termini sopra riportati). Ricordato l'onere probatorio in capo agli attori ex art. 2048 c.c., deve qui ribadirsi come non sia stata fornita la prova "delle molteplici aggressioni effettuate da (...) durante l'orario scolastico" (così in atto di citazione), avendo invece riferito i testi di un unico episodio, quello del 19.10.2016, di cui si è ampiamente sopra riferito e nel quale (...) ha reagito ad una provocazione di (...) episodio che come correttamente riferito dal Dirigente dell'istituto ha costituito un litigio, un bisticcio tra i due bambini, litigio che l'insegnante presente non ha potuto evitare attesa la rapidità della reazione di (...) alla provocazione di (...) né è emerso che prima di quel momento vi fossero stati reiterati e gravi episodi, tali da dover richiedere alle insegnanti una diversa vigilanza. In definitiva, il danneggiato che agisce invocando l'art. 2048 c.c. è onerato della prova dell'illecito del minore, del danno subito e del relativo nesso di causa: tale onere non è stato assolto da parte attrice, per le considerazioni tutte sopra svolte, e pertanto la domanda attorea deve essere respinta in quanto infondata. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico degli attori in favore delle parti convenute, ovvero dei coniugi (...) dell'(...) di (...) e del (...) dell'(...) Per questi ultimi si ritiene opportuno precisare quanto segue: l'(...) di (...) non è intervenuto volontariamente in giudizio, ma è stato convenuto dagli attori; . nel giudizio innanzi al Tribunale di Asti, il (...) ha rilevato la nullità della notifica nei confronti dell'ente indicato in atto di citazione (ovvero la (...) di (...) per la (...) di (...) di (...), disponendo quindi con ordinanza 12.2.2019 la rinnovazione della notifica "alla convenuta (...) (leggasi (...) dell'(...)" e tuttavia, nonostante tale chiara indicazione, gli attori hanno nuovamente citato (nella fase innanzi al Tribunale di Asti) la (...) di (...) (cfr. atto di citazione in rinnovazione), la quale si è quindi costituita in giudizio eccependo l'incompetenza del Tribunale di Asti e la propria carenza di legittimazione passiva; . come noto, "(...) agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal d.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato. Ne consegue che del danno patito da un allievo per difetto di vigilanza durante l'orario scolastico continua tuttora a rispondere, ai sensi degli art. 28 Cost. e 2049 c.c., il (...) dell'istruzione" (cfr. Cass. n. 19158/12); . quanto poi al (...) dell'(...) convenuto nel presente giudizio innanzi al Tribunale di (...) non possono che richiamarsi le considerazioni tutte già svolte in corso di causa (cfr. ordinanza 12.10.2020). Per l'ente scolastico ed il (...) si provvede, in ogni caso, ad una liquidazione unitaria e complessiva delle spese di lite, considerato che - sulla base di quanto risultante dal fascicolo telematico - fatta eccezione per le rispettive comparse di costituzione, le memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. ed anche le note scritte depositate sono state redatte dall'Avvocatura dello Stato unitariamente per i due soggetti. Per quanto riguarda i terzi chiamati, (...) e (...) per giurisprudenza costante "In linea di principio, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo. Tale principio, tuttavia, è derogato nel caso in cui l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente infondata, sebbene non necessariamente palesemente arbitraria. La manifesta infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti dei terzi chiamati comporta, invero, nel rapporto processuale instaurato tra convenuto e terzo chiamato, l'applicabilità del principio della soccombenza, anche quando l'attore principale sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale. In particolare, qualora l'iniziativa del chiamante in causa si riveli manifestamente infondata ovvero palesemente arbitraria, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto restano a carico di quest'ultimo" (cfr. Cass. n. (...)/23). Nel caso di specie, gli attori devono rimborsare le spese di lite ad (...) non anche ad (...) la quale ha fondatamente eccepito l'intervenuta prescrizione ex art. 2952 c.c. A fronte della richiesta risarcitoria formalmente avanzata dai genitori di (...) nel febbraio 2017 (anche al (...) dell'(...) oltre che alla (...) alla (...) e al Dirigente Scolastico - cfr. doc. 5 fasc. attoreo), la compagnia è stata notiziata dei fatti di causa e dell'azione promossa nei confronti dell'istituto (innanzi al Tribunale di Asti, per l'udienza del 25.2.2018) solo a seguito della costituzione, nel giudizio riassunto, del (...) dell'(...) e della conseguente chiamata in causa della compagnia (con atto notificato nel novembre 2020): "(...)assicurazione della responsabilità civile, il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo decorre - ai sensi dell'art. 2952, comma 3, c.c. - dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. Nessuna rilevanza può essere conferita all'accertamento della riconducibilità del sinistro nell'ambito della copertura assicurativa. Il solo fatto che venga avanzata una richiesta risarcitoria con cui si fa valere una responsabilità astrattamente rientrante fra quelle assicurate, onera l'assicurato/responsabile di attivare il proprio assicuratore e comporta - di conseguenza - la decorrenza del termine prescrizionale, assumendo rilievo non il fatto che l'evento indiscutibilmente rientri fra quelli coperti dalla assicurazione, ma che possa ragionevolmente rientrarvi" (cfr. Cass. n. 25430/17). Ne deriva pertanto che le spese di lite della terza chiamata (...) devono essere poste a carico del chiamante. Alla liquidazione delle spese si procede in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/14, come modificato dal DM n. 147/22 giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto, tenuto conto - oltre che delle sole spese documentate - del valore della causa (...), delle questioni trattate e dell'attività svolta (compresa la fase innanzi al Tribunale di Asti), così applicandosi i valori medi, ridotti in misura diversa per ciascuna delle parti in considerazione dell'attività effettivamente svolta da ciascuna e della natura e non particolare complessità delle questioni trattate. Deve inoltre darsi atto che solo la terza chiamata (...) risulta avere depositato la propria nota spese. Nulla si dispone ai sensi dell'art. 96 c.p.c., giacché come ritenuto dalla Suprema Corte "La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost." (cfr. Cass. n. 19948/23). P.Q.M. il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - respinge la domanda attorea, in quanto infondata; - condanna (...) e (...) a rimborsare (...) e (...) le spese di lite, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre 15% (...) IVA e CPA come per legge; - condanna (...) e (...) a rimborsare all'(...) 2 e al (...) dell'(...) le spese di lite, che liquida in Euro 4.850,00 per compensi, oltre 15% (...) IVA e CPA come per legge; - condanna (...) e (...) a rimborsare a (...) S.p.A. le spese di lite, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre 15% (...) IVA e CPA come per legge; - condanna il (...) dell'(...) a rimborsare a (...) S.p.A. le spese di lite, che liquida in Euro 4.250,00 per compensi, oltre 15% (...) IVA e CPA come per legge. Così deciso in (...) in data (...) Il Giudice dott.ssa (...) l'art. 52 comma 2 del D.LGS. 196/2003 il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 793 del 2023, proposto da Se. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura di cui ai CIG 9536490082, 9536536676, 9536550205 e 9536559970 rappresentata e difesa dagli avvocati An. Ne. e Cl. Pr., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Azienda Ospedaliera Universitaria Ma. della Ca. di No., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vi. Ba. e Se. De., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vi. Ba. in Torino, corso (...); Azienda Sanitaria Locale Bi di Biella, Azienda Sanitaria Locale di Novara, Azienda Sanitaria Locale Vco di Omega, non costituite in giudizio; nei confronti Br. Po. S.r.l., non costituita in giudizio; per l'annullamento della deliberazione del Direttore Generale n. 630 del 18/08/2023 della Azienda Ospedaliero-Universitaria Ma. della Ca. di No., avente ad oggetto "Gara Europea tramite procedura telematica appalto congiunto del servizio di concessione di installazione e gestione dei distributori automatici di bevande calde, fredde e prodotti vari presso le strutture dell'AOU "Ma. della Ca." di No. e le AASSLL BI, NO e VCO, afferenti all'area interaziendale di coordinamento n. 3 per un periodo di 60 mesi oltre 12 mesi di opzione di proroga tecnica - non aggiudicazione; - dei verbali di gara, con particolare riferimento al verbale di 3^ seduta pubblica del 02/08/2023; - della nota di riscontro trasmessa dall'AOU di No. in data 26/09/2023; - per quanto occorrer possa, degli ulteriori verbali di gara e pedisseque determinazioni di approvazione da parte del Dirigente, segnatamente n. 617 del 27/03/2023, n. 757 del 17/04/2023; - per quanto occorrer possa, della nota dell'AOU di No. prot. 15239 del 09/05/2023; - per quanto occorrer possa, dei documenti della Le. Sp., segnatamente nella parte in cui la Stazione Concedente rinviene le disposizioni con le quali, erroneamente ha inteso non aggiudicare la concessione alla Società ricorrente; - nonché di ogni altro atto, documento e provvedimento anche a carattere interno e/o istruttorio prodromico alla determinazione di non aggiudicazione nei confronti della Società ricorrente, allo stato non cogniti. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Azienda Ospedaliera Universitaria Ma. della Ca. di No.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2024 il dott. Marco Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1. Con delibera n° 1082 del 30.12.2022 il Direttore Generale dell'A.O.U. "Ma. della Ca." di No. avviava l'appalto per l'affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. del servizio di concessione di installazione e gestione distributori automatici di bevande calde, fredde e prodotti vari presso le strutture dell'Azienda Ospedaliera Ma. della Ca. di No. e delle AA.SS.LL. BI, NO E VCO afferenti all'AIC 3 per un periodo di mesi 60, oltre a mesi 12 di proroga tecnica, approvando contestualmente il bando di gara, l'estratto del bando di gara ed il Disciplinare di Gara con i relativi allegati (docc. 1, 2 e 3 resistente); la procedura, da espletarsi in modalità telematica sulla piattaforma Sintel, risultava suddivisa nei seguenti quattro lotti, corrispondenti ai singoli presidi interessati: lotto 1 AOU "Ma. della Ca. di No." CIG 9536490082; lotto 2 Asl Biella - CIG. 9536536676; lotto 3 Asl Novara - CIG. 9536550205 e lotto 4 Asl Verbano Cusio Ossola - CIG. 9536559970. 2. La Le. Sp. di gara stabiliva che la procedura di selezione del contraente sarebbe avvenuta conducendo una preliminare valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione alla luce della "rispondenza di quanto offerto alle specifiche tecniche riportate nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale", cui sarebbe seguita la formulazione dei "relativi giudizi di idoneità / non idoneità ", condizionante il prosieguo della procedura (doc. 2 resistente, pag. 32). Il suddetto giudizio valutativo doveva pertanto appuntarsi sul rispetto dei requisiti minimi dell'offerta, per quanto qui di interesse riferiti anche ai "prodotti da erogare", in relazione ai quali ne era richiesta l'elencazione corredata dalle relative schede tecniche e per i quali erano prescritti caratteristiche, formati e ingredienti, declinati in ragione del correlato obiettivo di promozione di abitudini alimentari ritenute sane e con espresso divieto di offrire "prodotti con oli vegetali (palma e cocco)", tutti meglio individuati con rinvio all'art. 6 del capitolato stesso (ibid. con particolare riferimento alla tabella, contenente il pertinente rinvio all'art. 6 del capitolato, quest'ultimo depositato quale doc. 3 di parte resistente, pagg. 6 e ss). 3. La Società odierna ricorrente - unica partecipante alla selezione per ciascuno dei quattro lotti - presentava le relative domande sul portale telematico entro il termine perentorio all'uopo fissato (doc. 8 ricorrente); la documentazione amministrativa a corredo di ciascuna offerta superava il vaglio di ammissibilità dell'organo di gara, con conseguente ammissione al prosieguo della procedura (doc. 9 ricorrente). La Commissione procedeva quindi all'apertura informatica dell'offerta tecnica in seduta pubblica, rimettendo la relativa valutazione in sede riservata. 4. Esaminati quindi i documenti prodotti, l'organo di gara, con nota prot. 15239/23 del 09.05.2023, formulava nei confronti della Società esponente una "richiesta di precisazioni" segnalando la propria difficoltà nel reperire le "schede tecniche con relativi ingredienti e specifiche dei prodotti proposti", chiedendo pertanto di "voler specificare in quali pagine della documentazione tecnica, già presentata, si può rinvenire quanto richiesto" (doc. 6 resistente) e assegnando termine per il riscontro sino al 17.5.2023; Se.t, con nota del 10.05.2023, rappresentava di aver inserito nella sezione "documentazione integrativa" le schede tecniche dei distributori automatici, il cata prodotti, il manuale MAIA (HACCP), nonché le certificazioni di qualità e le schede tecniche dei prodotti erogati, precisando in relazione a questi ultimi che si trattava di una selezione dei più significativi, non potendo inserire le schede di ciascuno per ragioni di spazio (doc. 10 ricorrente); tale argomento veniva ribadito dall'impresa in occasione della successiva seduta pubblica di gara del 2.8.2023, nel corso della quale veniva resa edotta dell'orientamento dell'organo di gara in merito all'insufficienza del riscontro fornito e del conseguente giudizio di "non idoneità ", assunto in sede riservata a conclusione delle operazioni di esame dell'offerta tecnica (doc. 5 resistente); il legale rappresentante della Società replicava che l'offerta formulata doveva ritenersi "ben dettagliata e approfondita", pur riconoscendo che "le schede tecniche non sono state inviate in quanto numerose e inserite solo in parte" (doc. 8 resistente, pag. 2). Alla luce dell'obiezione della ricorrente Se. in relazione alle addotte ragioni di spazio, il RUP, nella richiamata sede pubblica, faceva presente all'impresa quanto dallo stesso appurato: "lo spazio a disposizione era di circa 100.000 KB a fronte di uno spazio utilizzato dall'operatore economico di 9865 KB circa per ogni lotto. Inoltre era stata inserita dalla stazione appaltante una cartella denominata 'spazio aggiuntivò proprio per evitare difficoltà di caricamento, se voluminoso, da parte degli operatori offerenti" (doc. 8 resistente, verbale seduta pubblica del 2.8.2023, pag. 2). 5. La Stazione appaltante, facendo proprio il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione giudicatrice e dal RUP nel corso della richiamata seduta pubblica del 2.8.2023 in ragione della insanabile carenza sul piano informativo e documentale delle offerte pervenute, con delibera n. 630 del 18.08.2023 si determinava conformemente a tale valutazione, ritenendo di non aggiudicare la concessione alla Società esponente (doc. 8 resistente, pag. 2); quest'ultima, ritenendo illegittima la decisione adottata, presentava una prima istanza di esercizio del potere di autotutela, riscontrata negativamente (doc. 13 ricorrente). 6. Secondo la prospettazione dell'odierna resistente, le quattro strutture sanitarie che avrebbero dovuto fruire del servizio messo a gara hanno medio tempore stabilito di procedere ciascuna autonomamente all'affidamento del servizio già oggetto della procedura gravata. In particolare l'AOU di No. - con delibera del 28.12.2023 (doc. 11 resistente) - ha "dato avvio alla stesura del capitolato" e ha nominato il RUP della nuova espletanda procedura. 7. Avverso gli atti di cui all'epigrafe è pertanto insorta la Società, articolando le proprie difese sui motivi di ricorso come di seguito rubricati: 1. Violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione - Errata interpretazione della Le. Sp. avendo particolare riferimento agli articoli 15 del Disciplinare di Gara e 6 del Capitolato - Difetto di istruttoria - Violazione del principio del favor partecipationis; 2. Illegittimità del provvedimento di esclusione e conseguente dichiarazione di non aggiudicazione della gara per carenza di istruttoria - violazione del principio del favor partecipationis - violazione del principio di proporzionalità, buon andamento e affidamento nella PA - comportamento abnorme ed illogico, nonché contrario ai canoni ermeneutici dettati dalla Le. Sp. ed in materia di soccorso procedimentale. In sede di conclusioni, l'esponente ha quindi insistito per l'accoglimento delle domande formulate, con conseguente obbligo per la stazione appaltante di procedere all'esame dell'offerta presentata ai fini dell'aggiudicazione della procedura, con vittoria di spese. 8. Si è costituita la Stazione appaltante intimata, contestando con memorie e documenti gli assunti di parte avversa e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. 9. Dopo lo scambio di atti difensivi, all'udienza pubblica del 21 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO 1. Con il primo motivo di ricorso la deducente contesta la legittimità degli atti gravati sotto i profili di violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione, di errata interpretazione della Le. Sp. di gara - con particolare riferimento agli articoli 15 del Disciplinare e 6 del Capitolato -, di difetto di istruttoria nonchè di violazione del principio del favor partecipationis. In sintesi l'esponente ritiene che la prescrizione capitolare di allegazione delle contestate schede tecniche dei prodotti non sia presidiata da alcuna espressa sanzione espulsiva, aggiunge che tale radicale e afflittiva conseguenza non potrebbe altrimenti desumersi dal complesso delle regole di gara. Solo il diverso esame della relazione tecnica prodotta conformemente alle imposte modalità redazionali dell'offerta, ad avviso dell'esponente, avrebbe potuto condurre alla contestazione di eventuali carenze informative nel compendio documentale fornito dalla Società, ma tale complessivo scrutinio non sarebbe desumibile dal tenore degli atti gravati. In ogni caso, ove, all'esito dell'esame della documentazione offerta da Se., l'Amministrazione si fosse resa conto della carenza di un requisito minimo, ma afferente alla "fase esecutiva" del rapporto, avrebbe comunque dovuto ritenere tale carenza sanabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma terzo, quarto punto del Disciplinare, significativamente rubricato "Soccorso Istruttorio". Il modus operandi della stazione appaltante è stato al contrario improntato a criteri formalistici che l'hanno condotta a non esaminare correttamente l'offerta formulata dalla Società e a comminare la sanzione espulsiva sulla base del mero mancato reperimento delle schede tecniche contestate. La doglianza non può essere accolta. L'oggetto della procedura selettiva deve essere individuato nella installazione e gestione dei distributori di snack e bevande, i cui prodotti da erogare costituiscono elemento essenziale della commessa. Le prescrizioni della Le. Sp., infatti, ne impongono l'elencazione nell'offerta, corredata delle relative schede tecniche indicanti i contenuti minimi richiesti (art. 15 del Disciplinare di gara, con espresso rinvio all'art. 6 del Capitolato tecnico per la definizione dei pertinenti requisiti minimi, da indicarsi nella prescritta "relazione tecnica" finalizzata al vaglio di idoneità dell'offerta, doc. 2 resistente, pag. 32). Con l'espressa e richiamata indicazione capitolare, è inoltre fatto divieto, tra l'altro, di fornire "prodotti con oli vegetali (palma e cocco)", accompagnata dalla notazione che "l'eventuale introduzione, nel corso della fornitura, di nuovi e/o diversi prodotti rispetto a quelli concordati contrattualmente, dovrà essere autorizzata da ciascuna Azienda contraente" (Capitolato tecnico, art. 6, doc. 3 resistente). L'insieme delle richiamate e coerenti regole di gara di per sé esclude che l'aggiudicatario possa definire solo in sede esecutiva il contenuto della prestazione. Acclarato che le richiamate prescrizioni in merito alla composizione dei prodotti erogati partecipano della natura di requisito minimo della prestazione e di contenuto essenziale dell'offerta, da rappresentarsi quanto meno nella richiesta relazione tecnica finalizzata al relativo vaglio, non può non rilevarsi che le necessarie, relative informazioni non risultano reperibili nel compendio documentale prodotto dalla Società esponente in sede di gara. La decisione espulsiva assunta dalla stazione appaltante, pertanto, in quanto fondata sul coesistente riscontro di carenze formali (il mancato deposito delle schede tecniche in quanto tali) e sostanziali (la carenza informativa in merito agli ingredienti dei prodotti offerti nel compendio dell'offerta), resiste proprio in ragione di queste ultime alle critiche mosse della Società esponente, anche alla luce delle considerazioni che seguono. Per un verso, tali lacune non possono ritenersi colmate dal generico impegno al rispetto delle prescrizioni capitolari, qui confermando l'orientamento del Giudice d'Appello sul punto "Né è possibile ritenere che le divisate lacune descrittive dell'offerta potessero trovare valida compensazione nella generica dichiarazione di accettazione delle prescrizioni capitolari che ciascun operatore era chiamato a rendere. Un'opzione ermeneutica di tal fatta si risolverebbe nella sostanziale vanificazione del confronto competitivo, che, viceversa, e vieppiù in un confronto concorrenziale orientato alla stregua del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, necessita di una chiara declinazione dei contenuti dell'offerta tecnica intorno ai quali deve necessariamente formarsi il consapevole consenso della stazione appaltante" (Cons. Stato, III, 19.08.2020, n. 5140). Per altro verso, poiché i contestati elementi afferiscono proprio al contenuto dell'offerta tecnica, in coerenza ed applicazione dei generali principi di parità e autoresponsabilità dei concorrenti, essi sono di regola sottratti allo spettro operativo del soccorso istruttorio: per costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa, anche accedendo ad una interpretazione evolutiva dell'istituto, ora in parte recepita dal nuovo codice degli appalti, "deve tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell'offerta (tecnica od economica): ciò (...) si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti" (ex multis, Cons. Stato, V, 21.8.2023, n. 7870). In coerenza con tale linea interpretativa, l'art. 13 del disciplinare di gara, invocato dalla deducente, ha escluso la possibilità di sanare mediante soccorso istruttorio gli elementi riguardanti l'offerta economica e tecnica. Escluso il legittimo ricorso all'invocato soccorso istruttorio in chiave integrativa dell'offerta, ha correttamente trovato applicazione nel caso di specie il diverso istituto del soccorso procedimentale (ex multis T.A.R. Piemonte, I, 14.07.2023, n. 680), posto a presidio della leale collaborazione tra le parti della procedura selettiva: la stazione appaltante ha infatti richiesto chiarimenti al concorrente prima di assumere la gravata determinazione espulsiva, al fine di reperire, all'interno del complessivo compendio documentale di gara già agli atti, le richieste schede tecniche dei prodotti e le essenziali informazioni in merito ai relativi ingredienti. In tale sede l'offerente ben avrebbe potuto evidenziare che, benché tale documentazione non fosse stata fornita in forma di documenti recanti l'espressa qualificazione di "schede tecniche", il relativo, prescritto e ineludibile nucleo contenutistico risultava comunque presente nel corpo della documentazione depositata. Ciò non è avvenuto, poiché la Società si è limitata a ribadire che la propria produzione era circoscritta ad una selezione di prodotti, dalla stessa unilateralmente adottata adducendo ragioni di spazio prima non esternate e, comunque, non sussistenti a fronte della non contestata mancata saturazione della capacità di caricamento garantita dalla procedura di deposito telematico. In ogni caso, il dettaglio degli ingredienti da cui desumere il rispetto delle cogenti prescrizioni capitolari in merito all'assenza degli oli vegetali non ammessi risultava omesso. Il deposito, da parte della difesa resistente, dell'elenco degli ingredienti di alcuni dei prodotti offerti contenenti gli oli vegetali vietati, aliunde reperiti in quanto presenti sul mercato (doc. 10 resistente), di per sé non dirimente, corrobora comunque l'argomentata necessità che di tale composizione fosse dato atto in sede di offerta, come espressamente prescritto dalle regole capitolari. 2. Con il secondo mezzo di gravame la Società contesta sotto connesso profilo il modus procedendi della stazione appaltante culminato con l'adozione degli atti qui censurati, ritenendoli perciò affetti da illegittimità per carenza di istruttoria, violazione del principio del favor partecipationis, violazione del principio di proporzionalità, buon andamento e affidamento nella PA, comportamento abnorme ed illogico, nonché contrario ai canoni ermeneutici dettati dalla Le. Sp. ed in materia di soccorso procedimentale. Nuovamente l'esponente denuncia una errata lettura della propria offerta, il cui esame sarebbe stato condotto alla luce di un approccio tanto formalistico quanto intrinsecamente viziato sul piano logico, in quanto fondato sull'erroneo assunto che le contestate schede tecniche del prodotto potessero garantire la rispondenza ai requisiti minimi prescritti dal bando, senza avvedersi che tali documenti da soli non potevano risultare idonei a fornire i dati richiesti, né a garantire il rispetto delle prescrizioni capitolari, la cui effettiva attuazione sarebbe dipesa da altri elementi, tra cui la regolazione dei distributori in fase esecutiva del rapporto. In ogni caso, rinnovando le doglianze in merito al rifiuto di un corretto approccio sostanzialistico, la difesa ricorrente sottolinea che la relazione tecnica prodotta in sede di offerta - ulteriormente corroborata dall'ana documento predisposto in sede processuale - risulta redatta specularmente alle prescrizioni capitolari e comunque accompagnata dall'ineludibile impegno al rispetto delle prescrizioni della Le. Sp. da parte dell'offerente. La censura è priva di pregio. Confermando le considerazioni già espresse in sede di rigetto del primo motivo di ricorso, il Collegio non ravvisa alcuno degli ulteriori profili di illegittimità lamentati: il precipitato del superiore inquadramento delle richieste informazioni e schede tecniche in merito ai prodotti da erogare quali contenuti essenziali della commessa e, quindi, dell'offerta del concorrente, impone sul piano sostanziale il dirimente, positivo riscontro delle stesse nel compendio documentale prodotto in sede di gara. Tale scrutinio, come sopra chiarito, ha condotto ad esito negativo, nonostante il soccorso procedimentale attivato dalla stazione appaltante. Al superamento delle superiori considerazioni non soccorre il quadro sintetico sotto forma di griglia delle principali referenze dei prodotti depositato dalla Società (doc. 11 ricorrente), né il contenuto delle offerte tecniche parimenti agli atti, comprensive della relativa documentazione integrativa, poiché risultano irrimediabilmente carenti della composizione e degli ingredienti che la Le. Sp. espressamente esige per il tramite degli imposti divieti riguardanti, tra l'altro, taluni oli vegetali. La carenza insanabile di tale patrimonio informativo impedisce infatti il vaglio dell'offerta, a nulla valendo il generico impegno al rispetto delle prescrizioni della legge di gara parimenti contenuto dell'offerta, in ribadita adesione all'orientamento giurisprudenziale sul punto ut supra richiamato. Tutto quanto sopra risulta confortato dal solido orientamento del Giudice d'Appello, aperto all'invocato approccio antiformalistico nell'ipotesi in cui sia la stessa concorrente ad integrare con propri prospetti ed elaborazioni il contenuto delle schede tecniche eventualmente carenti delle informazioni prescritte dalla Le. Sp. (Cons. Stato, III, 11.05.2021 n. 3699), ma al contempo fermo nel delimitarne i confini applicativi, non estesi al punto da abbracciare la fattispecie qui in esame, ove, all'opposto, il compendio informativo è rimasto carente per scelta dello stesso concorrente, autonomamente determinatosi ad individuare una vasta selezione di prodotti e tuttavia a fornire le prescritte, dettagliate informazioni solo in relazione ad alcuni di questi. In conclusione, il ricorso deve esser rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell'Amministrazione costituita, come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Azienda Ospedaliera Universitaria Ma. della Ca. di No., in ragione di Euro 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati: Gianluca Bellucci - Presidente Marco Costa - Referendario, Estensore Stefania Caporali - Referendario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 538 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Pu. Se. Cooperativa Sociale A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9727600D74, rappresentata e difesa dagli avvocati Ma. Bo., Fi. Tr. e Gi. Ro., con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia; contro Stazione Unica Appaltante - S.U.A. tra il Comune di (omissis) (Vc) e il Comune di (omissis) (Vc) e Comune di (omissis), non costituiti in giudizio; Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati An. Ca. e Fr. De., con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia; nei confronti Ministero dell'Interno e Prefettura di Vercelli, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia; Al. Cooperativa Sociale - Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lu. Sa. e Sa. La Po., con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia; per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento in data 25.05.2023, prot. 4870/2023 a firma del R.U.P. della SUA, con cui è stata disposta l'esclusione di Pu. Se. Cooperativa Sociale A R.L. dalla procedura aperta per l'affidamento del contratto misto di concessione del servizio di gestione globale della "Casa di Riposo Pa. Ca." (presidio residenziale socio - assistenziale per anziani autosufficienti e non autosufficienti) e appalto del servizio di ristorazione scolastica - Comune di (omissis); - della comunicazione di ammissione/esclusione del 25.05.2023; - del verbale di seconda seduta pubblica prot. 4899 del 25.05.2023; - dei punti 7 e 16.1.3 del disciplinare di gara qualora venisse interpretato nel senso di introdurre come requisito di partecipazione, richiesto a pena di esclusione, e non come requisito per l'esecuzione del contratto di appalto la dichiarazione "di essere iscritto nell'elenco dei prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) presso la Prefettura di competenza oppure di avere presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) presso la Prefettura di competenza"; - nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ivi inclusi, gli ulteriori verbali di gara non noti, la proposta di aggiudicazione e l'aggiudicazione (ove intervenuta) e per la declaratoria di nullità e/o di inefficacia: -del contratto in quanto già stipulato e/o stipulando nelle more del giudizio con l'aggiudicatario; nonché per la contestuale condanna al risarcimento in forma specifica di tutti i danni ingiusti subiti dalla ricorrente in conseguenza e per l'effetto degli illegittimi atti impugnati mediante riammissione alla gara della ricorrente, aggiudicazione della stessa e/o subentro nel contratto, ovvero, in via subordinata, al risarcimento economico per equivalente. - con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell'articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a.; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pu. Se. Cooperativa Sociale A R.L. il 20/11/2023: per l'annullamento: - della determinazione n. 76 del 25.10.2023 di aggiudicazione del contratto ad oggetto "Concessione della gestione globale casa di riposo Pa. Ca. e dell'appalto del servizio di ristorazione scolastica - a seguito di avvenuto espletamento di procedura aperta mediante la piattaforma Traspare con delega alla gestione della procedura di gara alla S.U.A tra i Comuni di (omissis) e (omissis) - CIG 9727600D74" (doc. 12), comunicata in pari data; - del verbale prot. n. 7865 dell'1/9/2023 di seduta riservata (doc. 13); - del verbale prot. 8236 del 15/9/2023 (doc. 14); - del verbale prot. 8236/2023 (doc. 15); e per l'annullamento, già chiesto con il ricorso principale - del provvedimento in data 25.05.2023, prot. 4870/2023 a firma del R.U.P. della SUA, con cui è stata disposta l'esclusione di Pu. Se. Cooperativa Sociale A R.L. dalla procedura aperta per l'affidamento del contratto misto di concessione del servizio di gestione globale della "Casa di Riposo Pa. Ca." (presidio residenziale socio - assistenziale per anziani autosufficienti e non autosufficienti) e appalto del servizio di ristorazione scolastica - Comune di (omissis) (doc. 1); - della comunicazione di ammissione/esclusione del 25.05.2023 (doc. 2); - del verbale di seconda seduta pubblica prot. 4899 del 25.05.2023 (doc. 3); - dei punti 7 e 16.1.3 del disciplinare di gara (doc. 4) qualora venisse interpretato nel senso di introdurre come requisito di partecipazione, richiesto a pena di esclusione, e non come requisito per l'esecuzione del contratto di appalto la dichiarazione "di essere iscritto nell'elenco dei prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) presso la Prefettura di competenza oppure di avere presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) presso la Prefettura di competenza"; - nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ivi inclusi, gli ulteriori verbali di gara non noti, la proposta di aggiudicazione e l'aggiudicazione (ove intervenuta) e per la declaratoria di nullità e/o di inefficacia del contratto in quanto già stipulato e/o stipulando nelle more del giudizio con l'aggiudicatario; - nonché per la contestuale condanna al risarcimento in forma specifica di tutti i danni ingiusti subiti dalla ricorrente in conseguenza e per l'effetto degli illegittimi atti impugnati mediante riammissione alla gara della ricorrente, aggiudicazione della stessa e/o subentro nel contratto, ovvero, in via subordinata, al risarcimento economico per equivalente. - con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell'articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di (omissis), del Ministero dell'Interno, della Prefettura di Vercelli e di Al. Cooperativa Sociale - Società Cooperativa; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2024 la dott.ssa Stefania Caporali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con bando pubblicato in data 29/03/2023 la stazione unica appaltante, costituita tra i Comuni di (omissis) e (omissis), ha indetto una gara con procedura telematica aperta per l'affidamento del contratto misto di concessione del servizio di gestione globale della "Casa di Riposo Pa. Ca.", Presidio residenziale Socio-Assistenziale per anziani autosufficienti e non autosufficienti e di appalto del servizio di ristorazione scolastica, della durata di 5 anni, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo e con l'attribuzione di ottanta punti (al massimo) all'offerta tecnica e di venti punti (al massimo) all'offerta economica. Alla procedura di gara hanno partecipato quattro operatori economici: Al. Cooperativa Sociale Società Cooperativa ed altre. In data 11.05.2023, il seggio di gara ha aperto le buste pervenute e ha, successivamente, attivato il soccorso istruttorio ex art. 83, co. 9, D. Lgs. 50/2016 nei confronti della ricorrente Pu. Se. Cooperativa Sociale s.r.l., invitandola a integrare sia le dichiarazioni, sia la documentazione della busta amministrativa e, in particolare, quanto alla white list, a "precisare il possesso di iscrizione o la presentazione di domanda di iscrizione e relativa data per l'attività di ristorazione" in quanto nel DGUE e nell'Allegato 4 - dichiarazioni integrative, la società aveva dichiarato "di non essere iscritta nell'elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White list) istituito presso la Prefettura di Vercelli in quanto nell'elenco delle attività di cui all'art. 1 comma 53 della legge 190/2012 non è prevista 'l'assistenza residenziale per anziani e disabili (e gestione di residenze per anziani e disabili in strutture autorizzate), nonché servizi socio assistenziali ed educativi svolti presso strutture non proprie e servizi socio assistenziali ed educativi svolti a domiciliò " sulla base di quanto comunicato dall'Ufficio Territoriale della Provincia di Vercelli con nota del 8.02.2017. La società ricorrente ha riscontrato la richiesta istruttoria confermando la propria precedente dichiarazione e comunicando di aver presentato in data 17.05.2023 all'Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Vercelli istanza per la conferma dell'attestazione già rilasciata in data 8.02.2017 e "in subordine di variazione del parere sopracitato e di iscrizione dell'azienda nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa per l'attività di ristorazione, gestione delle mense e catering...". Con provvedimento del 25.05.2023, prot. n. 4870/2023, la stazione appaltante ha escluso la ricorrente per carenza del requisito generale di partecipazione alla gara previsto al punto 7.4. del disciplinare, ossia l'iscrizione negli appositi elenchi per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, co. 53 della legge 190/2012. Tale provvedimento di esclusione è stato impugnato dalla società Pu. Se. Cooperativa Sociale s.r.l., lamentandone l'illegittimità per i seguenti motivi in diritto: "1. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 80 D. Lgs. n. 50/2016: all'art. 1 commi 52 e 53 della legge 190/2012; art. 1 e 3 L. n. 241/1990). Violazione dei punti 7 e 16.3.1 del Disciplinare di gara. Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. Violazione dei principi di utilità delle clausole e di divieto di aggravamento del procedimento. Violazione del principio di buon andamento, proporzionalità e di massima partecipazione. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento". L'esclusione sarebbe illegittima perché la stazione appaltante non ha tenuto conto che la ricorrente non ha potuto tempestivamente presentare la domanda di iscrizione alla c.d. white list per l'attività di ristorazione, in conseguenza della nota dell'Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Vercelli del 8.02.2017, confermata con nota del 22.06.2023. "2. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 80 D. Lgs. n. 50/2016; art. 83, c. 1, del D. Lgs. 159/2011; art. 1, commi 52 e 53, della legge n. 190/2012; artt. 1 e 3 L. n. 241/1990). Violazione dei punti 7 e 16.3.1 del Disciplinare di gara. Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. Violazione dei principi di utilità delle clausole e di divieto di aggravamento del procedimento. Violazione del principio di proporzionalità e di massima partecipazione. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento". Secondo la ricorrente, il requisito concernente l'iscrizione alla cd. white list non costituirebbe, in ogni caso, requisito di partecipazione a fini di esclusione, ma un requisito per l'esecuzione della prestazione contrattuale, come tale necessario soltanto per la stipula del contratto di appalto. Per questi motivi, la società ricorrente ha chiesto l'annullamento - previa sospensione cautelare dell'efficacia - del provvedimento impugnato e la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni subiti. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno, l'Ufficio territoriale del Governo di Vercelli e il Comune di (omissis), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda cautelare. Con ordinanza cautelare n. 283/2024 questo TAR ha respinto la domanda cautelare, evidenziando, in particolare, che: "il disciplinare di gara era nitido nel suo tenore testuale e non lasciava spazio a dubbi ermeneutici laddove al punto 7.4. richiedeva per le attività di cui all'art. 1, co. 53 L. 190/2012 l'iscrizione negli elenchi istituiti presso la competente Prefettura (cd. white list), inderogabilmente anche per lo svolgimento, in via secondaria/accessoria o strumentale, dell'attività di ristorazione compresa nell'affidamento (...) consta per tabulas che Pu. Se. solo in data 17 maggio 2023 - dunque oltre il termine di presentazione delle offerte del 10 maggio 2023 - ha presentato alla Prefettura di Vercelli la richiesta di iscrizione dell'azienda in white list per l'attività di 'ristorazione, gestione delle mense e catering'". La Stazione Appaltante, con determina n. 76 del 25/10/2023 ha poi aggiudicato il servizio alla società Al. Cooperativa Sociale s.c. e avverso tale provvedimento la società ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti, evidenziandone l'illegittimità derivata dall'illegittimità del provvedimento di esclusione per i motivi già evidenziati col ricorso principale. Si è altresì costituita in giudizio la società Al., in persona del legale rappresentante pro tempore, con memoria depositata in data 05.02.2024, chiedendo il rigetto del ricorso. In data 20.02.2024 la società Al. Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, e il Comune di (omissis) hanno depositato ulteriori memorie ex art. 73 d.lgs. n. 104/2010, concludendo per il rigetto del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti. In data 23.02.2024 Pu. Se. Cooperativa Sociale A R.L. ha depositato una memoria di replica, ai sensi dell'art. 73 D. Lgs. n. 104/2010. All'udienza del 7 marzo 2024 i difensori delle parti hanno discusso la causa e il Collegio l'ha riservata in decisione. DIRITTO Con il primo motivo di ricorso principale la società Pu. Se. a r.l. ha censurato il provvedimento con cui l'amministrazione l'ha esclusa dalla gara di appalto per carenza del requisito di partecipazione previsto dall'art. 7.4. del disciplinare di gara (ossia essere iscritta o aver presentato domanda di iscrizione, entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, alla cd. white list prefettizia per l'attività di ristorazione). La società ricorrente evidenzia, in primo luogo, che - contrariamente a quanto sostenuto dalla stazione appaltante - aveva presentato domanda di iscrizione al suddetto elenco, ma la Prefettura di Vercelli, con nota prot. 0003115 del 8.02.2017 (confermata con successiva nota prot. n. 18361 del 22.06.2023), aveva ritenuto di non dover provvedere sulla domanda, poiché l'attività richiesta non era ricompresa tra quelle indicate nell'art. 1, co. 53 l. 190/2012. La società ricorrente specifica che il diniego della Prefettura riguardava anche l'attività di ristorazione, strumentale e accessoria rispetto a quella principale, costituita dalla gestione di strutture pubbliche e private, socio-sanitarie ed educative, tutte risultanti dalla visura camerale della società . A supporto della propria tesi, la ricorrente richiama anche la successiva comunicazione del 22.06.2023 prot. n. 18361 (doc. 11 di parte ricorrente) con cui la Prefettura ha ribadito la propria precedente nota di diniego, nonostante nella nuova istanza di Pu. Se. fosse specificato che l'attività per cui si chiedeva l'iscrizione era anche quella di ristorazione, gestione delle mense e catering (cfr. pp. 11 - 12 del ricorso). La disposta esclusione dalla gara si profilerebbe dunque illegittima, stante il possesso - da parte della ricorrente - di tutti i requisiti previsti dalla normativa di gara. Il primo motivo di ricorso è infondato. L'amministrazione ha escluso la società ricorrente "in quanto il concorrente non è iscritto né ha presentato domanda di iscrizione, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte, negli elenchi istituiti presso la competente Prefettura (art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, d.P.C.M. del 18 aprile 2013 (c.d. white list) per l'attività di ristorazione, non dimostrando pertanto il possesso, alla data di presentazione dell'offerta, del requisito generale di partecipazione richiesto al punto 7.4. del disciplinare di gara" (cfr. doc. 1 di parte ricorrente). Tale disposizione espressamente stabilisce che "per le attività di cui all'art. 1/53 l. 190/2012 è richiesta l'iscrizione negli elenchi istituiti presso la competente prefettura (cfr art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012, d.p.c.m. del 18 aprile 2013) -(cd. white list)-. NB: L'obbligo di iscrizione è richiesto per lo svolgimento, anche in via secondaria/accessoria o strumentale, delle seguenti attività comprese nell'affidamento (cfr. Consiglio di stato, III, 10935/2022): ristorazione" e il successivo art. 16.3. del medesimo disciplinare di gara richiede l'autodichiarazione di ciascun concorrente di essere iscritto o di aver presentato domanda di iscrizione nel suddetto elenco (cfr. doc. 4 di parte ricorrente). Orbene, la motivazione del provvedimento risulta confortata dalle risultanze processuali. Costituisce infatti circostanza pacifica che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, la società ricorrente non era iscritta nell'elenco dei prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la prefettura di competenza, né è risultato che la stessa avesse presentato puntuale domanda di iscrizione. A tal fine non può avere alcun rilievo la precedente istanza, presentata dalla società nel 2017, posto che la stessa riguardava soltanto l'attività principale di "assistenza residenziale per anziani e disabili (e gestione di residenze per anziani e disabili in strutture autorizzate) nonché servizi socio assistenziali ed educativi svolti presso strutture non proprie e servizi socio-assistenziali ed educativi svolti a domicilio" e, comunque, era stata riscontrata con un provvedimento di non luogo a provvedere. Peraltro, da un lato è noto che periodicamente vengono aggiornate le attività dell'elenco, tanto che l'attività di ristorazione è stata inserita nell'elenco di cui all'art. 1, comma 53, l. 190/2012 soltanto a opera dell'art. 4 bis, comma 1, lett. b) del D.L. 8.4.2020, n. 23, conv. in l. 5.6.2020, n. 40, che espressamente prevede "Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività : (...) i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering", dall'altro lato l'iscrizione ha validità per un anno (art. 2 D.P.C.M. 18 aprile 2013). La società ricorrente avrebbe dunque dovuto presentare una nuova istanza di iscrizione nei termini utili previsti dal bando per la presentazione della domanda. La disposta esclusione è dunque legittima; la giurisprudenza ha infatti chiarito che, in applicazione dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale connessi alla partecipazione di un operatore economico ad una procedura di affidamento di contratti pubblici, ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 08/01/2024, n. 252). Infine, la circostanza che la Prefettura di Vercelli, con nota prot. n. 18361 del 22 giugno 2023, ha confermato la decisione del 2017 non rileva a sostegno delle ragioni dedotte dall'interessata, in quanto la suddetta nota ha fatto seguito a richiesta presentata dall'interessata il 17.5.2023, ovvero dopo l'apertura delle buste e cioè ben oltre il termine (10.5.2023) stabilito per la presentazione delle offerte. E' quindi dirimente, a supporto della legittimità dell'impugnato provvedimento, che la società istante, entro i termini prefissati dalla lex specialis di gara, non era iscritta nell'elenco degli operatori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa presso la Prefettura di competenza e non aveva presentato la necessaria domanda di iscrizione. Con il secondo motivo la società ricorrente censura la legittimità del provvedimento impugnato perché la stazione appaltante avrebbe estromesso Pu. Se. dalla gara per carenza di un requisito di partecipazione non previsto dalla lex specialis a pena di esclusione. Il motivo è infondato. È noto il prevalente orientamento giurisprudenziale, cui il Collegio intende aderire, secondo cui l'iscrizione dell'impresa nella cd. white list prefettizia è un requisito obbligatorio di partecipazione alle gare (cfr. TAR Cagliari, sez. II, 20 aprile 2022, n. 259; TAR Piemonte, sez. I, 4 gennaio 2019, n. 19; TAR Lazio, Roma, sez. II, 28.02.2023, n. 3385) e, come tale, eterointegrabile in caso di lacuna nella lex specialis (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 1412.2022, n. 10935; Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 6 ottobre 2022, n. 8558; Consiglio di Stato, sez. III, 24 ottobre 2017, n. 4903). Trattasi infatti di requisito generale attinente alla moralità professionale. Nel caso di specie il disciplinare di gara ha peraltro espressamente qualificato l'iscrizione alle white list come requisito di partecipazione, con la conseguenza che - una volta accertata la sua mancanza - l'amministrazione ha legittimamente escluso la società ricorrente. Pertanto l'esclusione dalla procedura selettiva è giustificata sia dall'art. 7.4 del disciplinare di gara, sia dall'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012. In definitiva, il ricorso principale deve essere respinto. Con i motivi aggiunti, aventi a oggetto il provvedimento di aggiudicazione, la ricorrente lamenta l'illegittimità derivata dagli atti impugnati col ricorso introduttivo. La censura è infondata alla stregua delle considerazioni espresse dal Collegio nella trattazione del ricorso principale; dall'infondatezza del ricorso principale discende cioè l'infondatezza del ricorso per motivi aggiunti. In conclusione, il ricorso principale e i motivi aggiunti devono essere respinti. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite nei confronti del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Vercelli, essendosi la difesa degli stessi limitata alla costituzione in giudizio. Le spese di lite seguono invece la soccombenza nei confronti del Comune e della società controinteressata e sono liquidate nella misura complessiva di euro 6.000 (seimila) oltre accessori di legge, come indicato nel dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, li respinge. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di (omissis) e di Al. Cooperativa Sociale - Società Cooperativa, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila/00 euro) per ciascuno, oltre agli accessori di legge. Compensa le spese di lite tra la società ricorrente e le amministrazioni statali. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati: Gianluca Bellucci - Presidente Andrea Maisano - Referendario Stefania Caporali - Referendario, Estensore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI Il Tribunale di Torino, Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, in persona della dott.ssa Francesca Roseti, all'esito dell'udienza del 26 febbraio 2024, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA ex art. 442 c.p.p. nei confronti di: Va.Ma., nato a G. di R. il (...) - sottoposto ad AA.DD; difeso di fiducia dall'avv. Fa.Fe. del Foro di Velletri IMPUTATO artt. 422 c.p., perché, dopo aver inviato a Lo.Ta. con la quale convive nell'appartamento e che al momento se ne era allontanata, alcuni messaggi vocali whatsapp quali "è tutta casa chiusa, ho messo il lucchetto all'incontrario, ce sta tutto il gas aperto buona fortuna anche quelli che c'hanno le case, spengo il telefono pure, ciao mi dispiace solo per bimba", al fine di uccidere le persone che dimoravano nello stabile chiudeva tutte le finestre ed apriva i rubinetti dei quattro fornelletti della cucina a gas della abitazione in via C. 63 in modo da saturarne gli ambienti e causare un'esplosione che avrebbe fatto crollare l'intero edificio; evento non verificatosi a seguito dell'intervento della polizia. In Torino il 30 luglio 2023 MOTIVI DELLA DECISIONE In data 30.7.2023 Va. veniva arrestato con riferimento al fatto di cui all'imputazione. In esito alla convalida, il G.i.p. applicava a suo carico la custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivanza specifica. Il successivo 23.10.2023 la custodia cautelare in carcere veniva sostituita con gli AA.DD., disponendo la collocazione presso l'abitazione della madre dell'imputato. Il 16.10.2023 il PM emetteva richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'odierno imputato con riferimento al reato sopra indicato. All'udienza del 20.11.2023 l'imputato si sottoponeva ad esame, rendendo le dichiarazioni di cui al verbale. Il difensore, alla presenza dell'imputato, chiedeva definirsi il procedimento con il rito abbreviato. Il P.M., tuttavia, chiedeva preliminarmente disporsi perizia sulla capacità di intendere e volere dell'imputato al momento del fatto, tenuto conto delle peculiarità della vicenda e delle dichiarazioni rilasciate nel corso dell'esame. Il difensore si rimetteva in ordine alla richiesta di perizia. Il giudice, ritenuto detto approfondimento rilevante per la decisione e potenzialmente foriero di determinazioni in favor per l'imputato, disponeva procedersi a perizia sul Va. ai sensi dell'art. 422 c.p.p. in ordine all'accertamento della capacità di intendere e volere al momento del fatto ed all'eventuale pericolosità sociale dello stesso. All'udienza dell'11.12.2023, celebrata a distanza in ragione della volontà manifestata dalle parti, si procedeva a conferire l'incarico al Prof. F. ed a formulare il relativo quesito. Il perito, con elaborato depositato il 5.2.2024, riteneva al momento della commissione del fatto pienamente sussistente l'imputabilità del V.: egli, infatti, era soltanto in stato di intossicazione acuta da alcolici ed affetto da un disturbo dell'adattamento con stato emozionale misto, condizioni prive di incidenza sulla capacità di intendere e volere. In considerazione della risposta fornita al primo quesito, la necessità di procedersi ad accertamento in ordine alla pericolosità sociale dell'imputato doveva intendersi venuta meno. Le parti, dopo aver avuto contezza del contenuto dell'elaborato, rinunciavano a procedere ad esame del perito con dichiarazioni scritte, presenti agli atti. All'udienza del 26.2.2024 entrambe le parti ribadivano la volontà di rinunciare all'esame peritale. Il difensore dell'imputato richiamava la richiesta di celebrazione del rito abbreviato, già formulata, alla presenza dell'imputato, nell'udienza del 20.11.2023. Il giudice, ammesso il rito, invitava le parti alla discussione. Le parti concludevano come sopra riportato ed il Giudice, previa camera di consiglio, dava lettura del dispositivo. Dalla lettura degli atti del fascicolo - tutti utilizzabili essendosi proceduto con le forme del rito abbreviato - i fatti per cui è processo possono essere ricostruiti come segue. Il 30.7.2023, alle ore 16.25 circa, la locale CO inviava due Volanti della Questura di T. in Via C. 63, presso l'abitazione L. M./V., sita al piano secondo dello stabile, in quanto Lo.Ta. asseriva di aver ricevuto alcuni messaggi dal compagno, Va.Ma., odierno imputato: in tali messaggi Va. riferiva di essersi barricato in casa, di aver chiuso tutte le finestre dell'abitazione e di aver acceso il gas con l'intenzione di far del male a sé stesso ed agli altri condomini, che erano ignari della sua volontà. Giunti in loco, gli operanti facevano accesso allo stabile con l'intento di verificare la veridicità della segnalazione. Si ritiene utile riportare fedelmente il contenuto del verbale di arresto, al fine di rappresentare con esattezza lo stato dei luoghi constatato dagli operatori al momento dell'intervento: "si percorreva, quindi, l'androne dello stabile e fin da subito si percepiva un forte odore di gas provenire dalle scale che portavano ai diversi appartamenti presenti a ciascun piano del palazzo. Essendovi un pericolo concreto per tutti i presenti nel palazzo, si doveva procedere ad immediata evacuazione dello stesso. I verbalizzanti risalivano la rampa di scale e bussavano a tutte le porte del palazzo, composto da sei piani per tre appartamenti a piano esortando i condomini ad uscire di casa ed aspettare in strada. Salendo, l'odore di gas era sempre più forte e pungente, raggiunto il secondo piano era molto intenso e concentrato. Si proseguiva a salire per far uscire tutti, al terzo piano l'odore era ancora forte; si proseguiva fino al sesto ed ultimo piano. Scendendo si notava che al piano secondo la porta di casa del Va. era socchiusa, presumibilmente, l'uomo, allertato dal trambusto, aveva aperto per osservare la situazione. Si chiamava per nome il Va., che gli operanti conoscevano avendo fatto un precedente intervento nell'appartamento dallo stesso abitato alle precedenti ore 13.30 circa, il Va. si affacciava e l'Agente S.S. e l'Agente C. lo tiravano sul pianerottolo e lo ponevano in sicurezza consegnandolo agli autisti, (...) che lo facevano scendere ponendolo nella cella dell'autovettura di servizio. L'Agente S.S. e L'Agente C., aperta la porta venivano investiti da una nube di gas, entrati nell'appartamento composto da ingresso, bagno, camera e cucinino si rendevano conto che il gas proveniva dalla cucina a gas che presentava tutti e quattro i fuochi spenti e con il gas aperto al massimo. Immediatamente si chiudevano i fornelli ed aprivano le finestre che si presentavano tutte chiuse con la tapparella abbassate per meta. Si chiudeva anche la manopola del gas a muro posta a sinistra dei fornelli; in attesa dei Vigili del Fuoco si lasciavano tutte le finestre spalancate per arieggiare e si scendeva in strada dove attendevano circa dieci condomini". Nel verbale gli operatori danno anche atto del fatto che, nella medesima giornata, alle precedenti ore 13.30 era stato svolto un precedente intervento nella medesima abitazione, ove era stato rinvenuto Va., in evidente stato di alterazione alcolemica, unitamente alla compagna, Lo.Ta., con la quale era intercorso un litigio; l'imputato era stato trasportato in Codice Verde al nosocomio G.B.. La compagna aveva rifiutato l'intervento di personale sanitario e si era detta non intenzionata a procedere in alcun modo nei confronti del Va.. Tornando alle attività del pomeriggio, ad un certo punto giungeva in loco anche la richiedente, Lo.Ta., compagna dell'imputato. Ella, nel verbale di SIT, affermava di aver conosciuto M.V. nel 2011 e di aver intrapreso con lo stesso una relazione sentimentale fin dal 2012. Nel 2015 i due iniziavano una convivenza, presso l'abitazione della L. M. in T. in Via C. 63, al secondo piano. Nel primo periodo, la relazione era appagante e l'imputato si manifestava gentile e premuroso nei confronti della compagna. Dopo circa 3 anni, tuttavia, Va., probabilmente a causa dell'abuso di sostanze alcoliche, cominciava ad avere atteggiamenti violenti ed aggressivi, sia verbalmente che fisicamente, nei confronti della L. M.; nonostante ciò, ella aveva deciso di non denunciare alle Forze dell'Ordine i comportamenti del compagno. Nel 2017, in una delle molteplici occasioni in cui Va. era tomato a casa ubriaco, era iniziata una discussione; l'imputato si era adirato perché non voleva che la compagna gli dicesse come comportarsi ed era diventato sempre più aggressivo, fino a colpirla con diversi pugni in testa e sulle braccia. Le discussioni erano sempre più frequenti e Va. si dimostrava infastidito dalla presenza dei figli della compagna, A. e M., i quali secondo Va. gli rubavano soldi ed oggetti di valore. Nel 2019 Va. era tornato nuovamente ubriaco a casa e ne era nata l'ennesima discussione. Notando che il litigio si stava amplificando, L. M., per paura che il compagno le potesse usare violenza, fuggiva dall'abitazione. Dopo poco, Va. le aveva inviato dei messaggi vocali su whatsapp, in cui sosteneva di aver acceso il gas della cucina per far saltare in aria la casa. In tale circostanza intervenivano i carabinieri, il 118 ed i Vigili del Fuoco. Fortunatamente il gas era nel frattempo stato spento e Va. non aveva riportato complicazioni. Il 30 luglio 2023, invece, intorno alle 13.30, L. M. era stata costretta a chiamare il 112 perché Va. era ubriaco ed aggressivo nei suoi confronti. Nello specifico, l'imputato pretendeva dalla compagna che gli consegnasse 20 euro per comprare del crack, richiesta che lasciava perplessa la L. M., non avendo contezza del fatto che il compagno si drogasse. Intervenivano, quindi, due Volanti della Polizia e personale del 118, che trasportava il Va. in codice verde all'ospedale San G.B.. Dopo circa mezzora, intorno alle ore 14.20 circa, Va. si ripresentava bussando alla porta dell'abitazione. Nonostante fosse passato del tempo, l'imputato risultava essere ancora più violento aggressivo di prima. L. M., per paura di essere picchiata, si allontanava da casa. Alle successive 15.22 Va. cominciava a mandarle dei messaggi su whatsapp insultandola e minacciandola; alle ore 16.20 le comunicava di essersi barricato in casa e di aver aperto il gas con l'intento di far saltare tutto. Si diceva soltanto dispiaciuto per il loro cane, di nome Bimba. L. M., preoccupata per i condomini e per l'intera struttura del palazzo, chiamava immediatamente il 112 alle ore 16.21. Poco dopo venivano inviati in loco operatori della Polizia e dei Vigili del Fuoco; l'operatore al telefono diceva alla L. M. di avvicinarsi allo stabile per prendere contatti con la Polizia. In tale circostanza, L. M. faceva ascoltare agli agenti alcuni messaggi vocali whatsapp ricevuti dall'imputato; i più rilevanti, le erano stati inviati dalle ore 16.12 alle ore 16.18 dal V.; si riporta stralcio dell'ultimo messaggio inviato dal Va. alla compagna, segnalando che la relativa traccia audio è presente anche nel cd depositato in atti: "È TUTTA CASA CHIUSA, HO MESSO IL LUCCHETTO ALL'INCONTRARIO, C'È STA TUTTO IL GAS APERTO, BONA FORTUNA ANCHE QUELLI CHE C'HANNO LE CASE, SPENGO IL TELEFONO PURE, CIAO ME DISPIACE SOLO PER BIMBA''. Come si comprendeva per mezzo delle dichiarazioni della L. M., Bimba era il nome del cane con li quale la coppia conviveva nell'appartamento in questione. Veniva, altresì, sequestrato il cellulare del Va., un Samsung con cui egli aveva inviato gli ultimi messaggi alla L. M.. I condomini, scesi in strada, riferivano di un analogo intervento avvenuto quattro o cinque anni prima, in occasione del quale tutti gli appartamenti erano stati evacuati sempre per la presenza di gas. Nello specifico. B.Lo., residente nel medesimo stabile al terzo piano, veniva assunta a SIT; ella riferiva di aver periodicamente udito liti tra i conviventi V./L. M.; una di esse, avvenuta circa 4 o 5 anni prima, era stata talmente violenta da indurla a chiamare il 112. Dopo qualche tempo da tale litigio, era capitato che Va. si chiudesse in casa ed aprisse il gas; la Polizia era intervenuta e li aveva fatti evacuare. Anche il 30.7.2023 aveva udito una lite tra Va. e L. M. e dopo la Polizia li aveva fatti nuovamente evacuare. La piattaforma probatoria si completa mediante le dichiarazioni rilasciate dall'imputato Va.. Egli, in sede di udienza di convalida dell'arresto, si è sottoposto ad interrogatorio, negando di aver avuto un qualsiasi intento offensivo nei confronti dei terzi; egli, invece, sosteneva di aver compiuto detto gesto unicamente per intimidire la compagna, che lo aveva variamente maltrattato nel corso del tempo. Nell'udienza preliminare del 20.11.2023, Va. è nuovamente tornato sugli accadimenti del 30.7.2023. In tale data, era nata l'ennesima discussione con la compagna, relativa ai loro problemi economici; lui aveva chiesto 20 euro alla compagna per acquistare le sigarette, ma L. M. non glieli aveva dati. Per evitare che la situazione degenerasse, Va. aveva preso il cane ed era sceso in strada, acquistando due birre a credito presso un negozio lì vicino; una volta rientrato nell'abitazione, il litigio era proseguito e lui si era sentito male, tanto da indurre la compagna a chiedere l'intervento di un'ambulanza. In ospedale gli erano stati somministrati dei farmaci; la compagna, nonostante si trovasse in detta condizione, non si era presentata nella struttura. Anche una volta tomato a casa, Va. era rimasto solo, in quanto la compagna non era presente nell'alloggio; a questo punto, gli era "passata sta idea folle di aprire il gas e simulare", per indurla a tornare a casa. Quindi, aveva aperto il gas e le aveva mandato un messaggio per sensibilizzarla, per indurla a tornare a casa ed a mettere una pietra sopra su quanto era successo. In realtà non voleva fare del male né a sé stesso né a terzi, voleva soltanto che la L.M. tornasse nell'abitazione. Quindi, aveva lasciato la porta dell'abitazione e la finestra della camera da letto aperte - mentre quelle della cucina erano chiuse - ed aveva avviato tre fornelli del gas, rimanendo dietro alla porta, vicino al rubinetto centrale della fornitura. V., negando fermamente di aver avuto intenzioni omicidiarie, ha sostenuto di aver agito stupidamente, nell'ignoranza della rilevanza penale del fatto. Nel messaggio inviato alla compagna aveva un po' esagerato, sempre per farla tornare indietro, probabilmente a causa di una crisi e del nervosismo accumulato nella giornata. Una cosa del genere era capitata anche nel 2019, periodo nel quale aveva avuto un esaurimento nervoso ed era stato ricoverato in una struttura. Visto che in quella pregressa occasione la compagna si era ammorbidita, aveva ripetuto il gesto, ingigantendo un po' i fatti nei messaggi inviati alla compagna. A domanda del difensore, Va. chiariva di aver aperto il gas intorno alle 16:20, calcolando il tempo necessario a diffondere un po' di puzza di gas. Immediatamente dopo, era arrivata la Polizia e lui aveva messo le mani in alto. A domanda del giudice, Va. precisava che l'odore di gas avvertito dagli operanti non derivava certo dalla saturazione degli ambienti, ma dalla circolazione del gas derivante dalla corrente d'aria appositamente creata tramite l'apertura della finestra della camera da letto e della porta dell'abitazione. Come si è anticipato, la perizia disposta per vagliare le condizioni psichiche dell'imputato al momento della commissione del fatto - in seguito all'emersione nel corso dell'esame di un passato depressivo - non lasciava residuare alcun dubbio in ordine alla imputabilità del Va.. Ricostruita in questi termini la piattaforma probatoria presente nel fascicolo processuale, ritiene il giudice che debba affermarsi la responsabilità penale del Va. in riferimento al delitto di strage. Il ragionamento decisorio muove certamente dall'analisi della fattispecie astratta prevista dal legislatore all'art. 422 c.p., nella quale secondo la prospettazione accusatoria va sussunto il fatto storico realizzato il 30.7.2023. Ebbene, soffermandoci sulla struttura oggettiva del reato di strage, siamo al cospetto di un reato a forma libera di pericolo concreto, in cui l'offensività è stata anticipata dal legislatore alla situazione di messa in pericolo - e non di lesione - del bene giuridico presidiato dalla norma incriminatrice; l'intero disvalore penale del fatto è quindi ricollegato al compimento di comportamenti materiali da parte dell'agente in grado di mettere seriamente in pericolo la pubblica incolumità, intesa come bene della sicurezza della vita e dell'integrità fisica di un numero non previamente individuabile di persone e, quindi, della collettività nel suo insieme (Sez. 1, Sentenza n. 608 del 21/11/1984 Ud. Rv. 167469). Pertanto, il reato di strage si configura quando gli atti compiuti siano tali da porre in pericolo la pubblica incolumità e non siano limitati ad offendere soltanto la vita di una singola persona (Sez. 1, n. 33459 del 12/07/2001, A., Rv. 219845). Il reato di cui all'art. 422 c.p., dunque, è da ritenersi consumato allorché la condotta posta in essere abbia la "capacità" di porre in pericolo la vita di più persone e determinare una strage, a prescindere che si verifichino o meno uno o più eventi letali (Sez. 2, Sentenza n. 7835 del 08/11/2018 Ud. Rv. 275610 e, in termini, Sez. 1, n. 43681 del 13/05/2015, T. e altri, Rv. 264747). Sotto il profilo oggettivo, quindi, il pericolo non è presunto dal legislatore, ma va verificato in concreto dal giudice mediante accertamento, con riferimento al caso di specie, della realizzazione di un pericolo per la pubblica incolumità (Cass. 904/1985); detta valutazione involge il fatto oggettivamente considerato nella sua globalità, senza alcun inquinamento di tipo soggettivistico, e deve prendere in considerazione le caratteristiche oggettive dell'azione, i mezzi impiegati dall'agente, le modalità esecutive della condotta e le circostanze ambientali in cui la stessa si inserisce. Applicando dette coordinate interpretative al caso di specie, ritiene il giudice che Va., con le condotte poste in essere il 30.7.2023, abbia effettivamente messo in pericolo la vita e l'incolumità fisica dei soggetti che si trovavano all'interno del condominio di via C. 63. Fondamentale, al riguardo, è quanto attestato nel verbale di arresto da parte degli operanti intervenuti nello stabile a seguito della segnalazione della compagna dell'imputato, documento che restituisce - in senso non replicabile altrimenti in giudizio - lo stato dei luoghi riscontrato sia all'interno dell'abitazione dell'imputato che dell'intero stabile in questione. Ebbene, dalla lettura di detto atto si comprende innanzitutto che Va. ha aperto il rubinetto centrale del gas, attivando la fornitura all'interno dell'appartamento; ha, inoltre, aperto tutte e quattro le manopole del gas della cucina e le ha posizionate al massimo, in maniera tale che sprigionassero a pieno le loro potenzialità. Inoltre, Va. ha chiuso tutte le finestre dell'abitazione - che si presentavano, appunto, chiuse dall'interno e con le tapparelle abbassate a metà - ed è rimasto all'interno dell'appartamento, inviando i citati messaggi alla fidanzata. La porta di ingresso all'abitazione, al momento dell'intervento della p.g. era, invece, socchiusa. Detta condotta non ha determinato soltanto la saturazione del gas all'interno dell'appartamento della L. M., ma anche la diffusione della medesima sostanza in buona parte dell'edificio. Secondo l'attestazione risultante dal verbale, infatti, vi era un fortissimo odore di gas sicuramente nell'androne dello stabile, al primo, al secondo ed al terzo piano del condominio. Può, quindi, affermarsi che per lo meno quattro piani su sei erano stati raggiunti dal gas sprigionato dall'appartamento del Va. in maniera talmente significativa da essere immediatamente percepibile all'olfatto. Poi, sempre descrivendo lo stato dei luoghi al momento dell'intervento, la p.g. specifica di aver percepito immediatamente la sussistenza di una situazione di pericolo per i condomini presenti nello stabile; si tratta - si badi bene - di verbale di arresto sottoscritto da ben tre operatori, che evidentemente hanno avuto la medesima percezione nel momento dell'intervento circa l'esistenza di una condizione di imminente pericolo per le persone, che li ha indotti, appunto, a provvedere all'immediata evacuazione del condominio. Ancor più significativo è quanto descritto dagli operatori al momento di ingresso all'interno dell'appartamento del Va., come detto sito al secondo piano dello stabile, dopo aver aperto la porta dell'abitazione, atteso che gli agenti affermano di essere stati investiti da una "nube" di gas. Nella discussione si è evidenziato come si tratti di terminologia impropria, che tuttavia restituisce chiaramente al processo le sensazioni di estrema pervasività - circa la presenza della sostanza - e di assoluta saturazione - dell'ambiente in cui stavano facendo ingresso - percepite dagli operatori nel momento dell'intervento. In altri termini, nonostante la terminologia atecnica del verbale, il dato storico rilevante per la decisione appare comunque significativamente rappresentato nella sua oggettiva materialità in ragione della natura estremamente evocativa della locuzione utilizzata. Ebbene, a fronte di dette condizioni materiali, non può dubitarsi della integrazione della fattispecie di strage sotto il profilo oggettivo. La condotta del Va. è dotata di una spiccatissima capacità offensiva, atteso che all'apertura al massimo di tutte le manopole presenti nell'abitazione si è aggiunta la chiusura delle finestre dell'alloggio e l'accostamento della porta di ingresso dell'abitazione. Ciò ha determinato una massiccia uscita di gas in un breve arco temporale, con totale saturazione dell'appartamento occupato dal Va., nonché importante diffusione della sostanza all'interno di ben quattro piani dello stabile. La circostanza che la condotta del Va. abbia avuto durata limitata nel tempo - quantificabile nell'ordine di una quindicina di minuti, secondo l'impostazione difensiva - non pare così significativa da escludere la messa in pericolo del bene tutelato dalla norma incriminatrice. Innanzitutto, si tratta di circostanza indimostrata all'interno del procedimento. Infatti, l'unico elemento presente in atti a sostegno di detta prospettazione attiene al calcolo del tempo intercorso tra l'invio dell'ultimo messaggio intimidatorio alla p.o., che si è come sopra riportato, e l'ingresso degli operatori all'interno dell'appartamento. Ma, a ben vedere, nulla esclude che Va. avesse già aperto al massimo le manopole del gas, barricandosi all'interno dell'appartamento, prima di inviare alle 16:21 il citato messaggio vocale alla fidanzata, tenuto conto che la conversazione tra i due andava avanti, in realtà, già dalle 15:22 (cfr. s.i. L. M.). Le dichiarazioni rilasciate dall'imputato in sede di esame proprio in relazione alla brevissima durata della condotta in questione non paiono attendibili, se si considerano le molteplici contraddizioni nelle quali lo stesso è incorso nel rievocare gli accadimenti del 30.7.2023. Egli, già descrivendo la prima parte della giornata, ha fornito una versione confliggente con le dichiarazioni della compagna, la quale ha sostenuto che l'imputato si trovava in stato di alterazione, voleva approvvigionarsi di sostanza stupefacente e manifestava aggressività nei suoi confronti; si tratta di versione che appare al giudice maggiormente attendibile rispetto a quella sostenuta dal prevenuto, il quale, invece, ha detto di aver litigato con la compagna e di essersi genericamente "sentito male"; infatti, lo stato di ubriachezza dell'imputato è confermato dagli operatori intervenuti nel primo pomeriggio nell'abitazione, i quali danno proprio atto dell'evidente stato di alterazione alcolemica del Va.. V., inoltre, ha tentato di sminuire la portata offensiva della propria condotta, sostenendo di aver aperto solo tre dei quattro fornelli, premurandosi anche di garantire una sufficiente aerazione dei locali, lasciando aperta sia la finestra della camera da letto che la porta dell'abitazione. Si tratta di dichiarazioni che, ancora una volta, confliggono apertamente non solo con la condizione dei luoghi riscontrata dagli operatori, ma anche con la logica, non spiegando la massiccia presenza di gas all'interno dei diversi piani del condominio evidenziata dagli agenti al momento dell'intervento. In ogni caso, anche volendo accedere alla tesi difensiva e volendo ritenere che la condotta abbia avuto una durata quantificabile in detto ordine di grandezza, le circostanze descritte nel verbale di arresto consentono comunque di affermare che vi è stata effettiva messa in pericolo del bene presidiato dalla norma incriminatrice. Questo in quanto, indipendentemente dalla durata della condotta del Va., gli ambienti sovra descritti si sono comunque saturati di gas in entità tale da rendere possibile la verificazione di un'esplosione ovvero l'accensione di un fuoco dirompente all'interno del condominio in questione. Deve, infatti, ritenersi estremamente pericolosa la condizione in cui si registri non solo la presenza di un appartamento completamente saturo di gas, ma anche la diffusione della medesima sostanza in ben quattro dei sei piani dello stabile in cui si trova detto alloggio; un qualsiasi banale innesco - come l'accensione di una sigaretta ovvero l'attivazione di un circuito elettrico - avrebbe potuto cagionare un'esplosione o la verificazione di un incendio dalle dimensioni rilevanti e non contenibili all'interno dell'immobile. Tali possibilità, che appaiono al giudice secondo l'id quod plerumque accidit particolarmente concrete in ragione della massiccia presenza della sostanza de qua, hanno messo in pericolo la vita e l'incolumità fisica di tutti i soggetti che si trovavano all'interno dello stabile in dette circostanze di tempo. L'eventuale esplosione, infatti, avrebbe potuto provocare il crollo di porzioni dell'edificio, con gravi conseguenze per coloro che ne sarebbero rimasti coinvolti in prima persona; il fuoco avrebbe potuto diffondersi con estrema rapidità, investendo tutti i soggetti che si trovavano nell'area interessata. Si tratta di esposizione a pericolo di un numero non previamente individuabile di persone, tenuto conto che si discorre di condominio sito in area cittadina, composto da sei piani, che presentano tre appartamenti per piano e di attività delittuosa posta in essere in orario diurno durante il compimento delle quotidiane attività degli individui. La circostanza che, in esito all'evacuazione ad opera delle FF.OO., siano stati effettivamente rinvenuti ed identificati i soggetti che si trovavano nello stabile conferma quanto concreta sia stata, anche in una prospettiva ex post, la possibilità di lesione alla vita ed all'incolumità pubblica. Se, per tali ragioni, non può dubitarsi della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, ulteriori risultanze possono essere valorizzate ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo del reato di strage. Deve ricordarsi che il dolo specifico del reato di strage consiste nella coscienza e volontà di porre in essere atti idonei a determinare pericolo per la vita e l'integrità fisica della collettività mediante violenza, con la possibilità che dal fatto derivi la morte di una o più persone, al fine di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone, e va desunto dalla natura del mezzo usato e da tutte le modalità dell'azione (Sez. 1, Sentenza n. 43681 del 13/05/2015 Ud. Rv. 264747). Ebbene, se queste sono le coordinate interpretative, il messaggio vocale inviato da Va. alla compagna - "è tutta casa chiusa, ho messo il lucchetto all'incontrario, c'è sta tutto il gas aperto, bona fortuna anche quelli che c'hanno le case, spengo il telefono pure, ciao me dispiace solo per bimba" - ha un'importanza determinante nell'affermazione della responsabilità penale dello stesso e nella sussunzione del fatto storico di cui si sta discorrendo proprio nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 422 c.p.. Tale messaggio testimonia innanzitutto la consapevolezza dell'imputato in ordine all'aver provocato una situazione di effettivo pericolo per l'incolumità dei terzi, profilo che deve essere oggetto di puntuale accertamento secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 706 del 23/03/1988 Ud. Rv. 180231); il riferimento alle persone che si trovano nel palazzo è chiaro e testimonia come Va. si sia perfettamente rappresentato il rischio corso da tutti coloro che si trovavano nelle vicinanze dell'abitazione in conseguenza delle attività che lui stesso stava ponendo in essere. V., poi, fa esplicitamente riferimento alla possibilità di cagionare danno fisico a terzi, manifestando rammarico unicamente per la possibilità di morte del cane, ossia, la Bimba di cui al messaggio; in questo modo, l'imputato testimonia come nella sua prospettiva psicologica la possibilità di uccisione o ferimento di tutti i soggetti che si trovavano nel condominio ha costituito non solo oggetto di rappresentazione, ma anche di vera e propria volizione. Infatti, la siderale distanza emotiva manifestata dall'imputato rispetto a dette gravissime conseguenze non trova altra ragionevole spiegazione se non ipotizzando proprio la sussistenza di un intento omicidiario, quantomeno di intensità diretta, anche concomitante rispetto a quello suicidario. L'opposta versione fornita dall'imputato prima nel corso dell'udienza di convalida e poi nell'esame reso all'udienza del 30.11.2023 non convince per diversi ordini di ragioni. In primo luogo, non si comprende per quale ragione Va. abbia dovuto fare ricorso a detta attività - lo si ribadisce, estremamente pericolosa - al solo fine di indurre la fidanzata a tornare sui suoi passi; analogo effetto avrebbero potuto avere - sempre ragionando nell'ottica manipolatoria dedotta dall'imputato, ovviamente - molteplici condotte, prive però di pericolosità concreta per i terzi. In secondo luogo, non si comprende per quale ragione il Va. - che avrebbe agito al solo fine di creare una realtà ingannevole in grado di condizionare la fidanzata - non si sia limitato effettivamente ad inscenare, come dichiarato, una "farsa", ma abbia invece posto in essere materialmente le condizioni per l'effettiva esplosione dell'edificio; al raggiungimento del fine dedotto dal Va., infatti, sarebbe stato sufficiente anche soltanto l'invio del messaggio minatorio alla L. M. o, al massimo, l'apertura di un fornello, per l'appunto con scopo esclusivamente dimostrativo. La predisposizione, invece, delle condizioni oggettive per la verificazione di danni alla struttura e conseguentemente ai soggetti presenti all'interno della stessa è quindi incompatibile con la versione fornita dall'imputato, smentendo sotto il profilo logico la dedotta finalità simulatoria. In ragione di tutto quanto sin qui esposto, può dunque affermarsi la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di strage di cui all'imputazione, reato che fortunatamente non è progredito a tal punto da cagionare l'effettiva lesione del bene giuridico presidiato dalla norma incriminatrice in ragione del provvido intervento delle FF.OO.. Quanto al trattamento sanzionatorio, ritiene il giudice che possano essere riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche in considerazione della condizione di incensuratezza, della corretta condotta di vita sin qui tenuta dal Va. e del buon comportamento processuale. Quindi, la valutazione di tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., e in particolare, delle modalità e della gravità dei fatti come sopra descritti e delle condizioni personali dell'imputato, portano a determinare la condanna come segue, con la precisazione che si ritiene necessario individuare la pena base nel minimo edittale in considerazione della complessiva offensività della vicenda e della personalità dell'imputato: - pena base: anni quindici di reclusione; - ridotta per le circostanze attenuanti generiche ad anni dieci di reclusione; - diminuita per il rito ad anni sei e mesi otto di reclusione. Alla condanna segue il pagamento delle spese processuali e di custodia. In ragione dell'entità della pena inflitta deve disporsi l'interdizione perpetua di Va. dai pubblici uffici. Egli è da ritenersi anche in stato di interdizione legale ai sensi dell'art. 32 c.p. durante l'espiazione della pena. P.Q.M. Visti gli artt. 442, 533 c.p.p.; Dichiara Va.Ma. responsabile del reato a lui ascritto e riconosciute le attenuanti generiche, lo condanna alla pena finale, già ridotta per il rito, di anni sei e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia. Visto l'art. 29 c.p. Dispone l'interdizione perpetua dai pubblici uffici di Va.Ma.. Visto l'art. 32 c.p. Dichiara Va.Ma. durante la pena in stato di interdizione legale. Così deciso in Torino il 26 febbraio 2024. Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2024.
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